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Procedura : 2006/2007(INI)
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Ciclo del documento : A6-0172/2006

Testi presentati :

A6-0172/2006

Discussioni :

PV 13/06/2006 - 16
CRE 13/06/2006 - 16

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PV 14/06/2006 - 4.5
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P6_TA(2006)0260

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Mercoledì 14 giugno 2006 - Strasburgo
Conseguenze della sentenza della Corte del 13.09.2005 (C-176/03 Commissione contro Consiglio)
P6_TA(2006)0260A6-0172/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 (C-176/03 Commissione/Consiglio) (2006/2007(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 10 del trattato CE e 47 del trattato UE,

–   visto l'articolo 5 del trattato CE,

–   vista la sua risoluzione, del 3 settembre 2003, dal titolo "Basi giuridiche e rispetto del diritto comunitario"(1),

–   vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2005 nella causa C-176/03(2),

–   vista la Comunicazione del 23 novembre 2005 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle conseguenze della sentenza 13.9.2005 della Corte (C-176/03 Commissione contro Consiglio) (COM(2005)0583),

–   visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0172/2006),

A.   considerando che l'attuazione efficace delle norme del diritto comunitario figura tra le preoccupazioni primarie degli organi comunitari e costituisce un obbligo fondamentale per gli Stati membri, sancito dall'articolo 10 del trattato CE,

B.   considerando che la realizzazione del progetto europeo ha comportato, nel corso di decenni, la creazione di uno spazio giuridico europeo, nel cui ambito gli ordinamenti giuridici nazionali e il diritto comunitario si sono progressivamente interconnessi, dando vita ad una costruzione autonoma fondata non soltanto su valori comuni ma anche sui principi del primato del diritto comunitario e della cooperazione leale tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie (articolo 10 del Trattato CE),

C.   considerando che ogni azione della Comunità è soggetta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE,

D.   considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha stabilito a più riprese che le misure necessarie a garantire l'applicazione efficace del diritto comunitario possono comportare sanzioni penali,

E.   ricordando che i principi del primato del diritto comunitario e di cooperazione leale possono influenzare la legislazione penale nazionale degli Stati membri nella misura in cui questi ultimi sono tenuti, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, a:

   sopprimere ogni disposizione penale incompatibile con il diritto comunitario (sentenza del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Donatella Calfa, paragrafo 17: "se è vero che, in via di principio, la legislazione penale è riservata alla competenza degli Stati membri, tuttavia dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che il diritto comunitario pone dei limiti a tale competenza. Tale legislazione infatti non può limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario"(3)),
   prevedere sanzioni "efficaci, dissuasive, proporzionate", incluse quelle di natura penale quando ciò è necessario, per l'attuazione del diritto comunitario (sentenza del 21 settembre 1989 nella causa 68/88, Commissione/Grecia(4); sentenza del 12 settembre 1996 nella causa C-58/95, Gallotti(5); sentenza del 21 settembre 1999 nella causa C-378/97, Wijsenbeek(6); sentenza del 28 gennaio 1999 nel causa C-77/97, Unilever, paragrafo 36: "le disposizioni che [...] gli Stati membri prendono per evitare [...] devono prevedere che una tale forma di pubblicità costituisca un'infrazione, specialmente di natura penale, cui si attribuiscono sanzioni con effetto dissuasivo"(7)),

F.   considerando che con la giurisprudenza della Corte di giustizia in primo luogo si è fatta chiarezza sulle basi giuridiche del primo e del terzo pilastro che vanno applicate, ma che sostanzialmente è stata negata la competenza del legislatore europeo in materia penale e in materia di procedura penale,

G.   considerando in particolare che nella causa C-176/03 la Corte di giustizia, pur escludendo una competenza generale in materia penale della Comunità europea, ha affermato che ciò non può impedire al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisca una misura indispensabile per la lotta contro le violazioni ambientali gravi, di adottare quei provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente,

H.   considerando che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, ai fini della corretta individuazione della base giuridica di un atto comunitario, occorre riferirsi allo scopo e al contenuto dell'atto stesso e che, di conseguenza, conformemente agli articoli 29 e seguenti del trattato UE, sono illegittimi gli atti adottati nell'ambito del titolo VI del trattato UE, quando, per il loro scopo e il loro contenuto, avrebbero potuto essere fondati sul trattato CE,

I.   considerando che la portata della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-176/03 è circoscritta alle questioni penali connesse alla protezione dell'ambiente, uno dei principali compiti della Comunità in virtù degli articoli 2 e 3 del trattato CE,

J.   considerando che è quindi opportuno considerare con prudenza la sentenza C-176/03 nella causa e applicarla caso per caso nonché ai settori che rientrano tra i principi, gli obiettivi e le competenze più importanti della Comunità,

K.   considerando che, nella summenzionata comunicazione la Commissione europea ha voluto estendere le conclusioni della Corte di giustizia e ritenere illegittime le disposizioni di carattere penale adottate nell'ambito del titolo VI del trattato UE anche in relazione ad altre aree di competenza comunitaria, e non soltanto a quelle attinenti alla politica dell'ambiente,

L.   considerando che non appare automatica un'interpretazione estensiva della portata della sentenza,

M.   considerando che, sempre secondo la Commissione, nella legislazione vigente vi possono essere atti fondati sul titolo VI del trattato UE la cui base giuridica è da ritenersi erronea alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-176/03, come estensivamente interpretata dalla stessa Commissione,

N.   considerando che, allo scopo di prevenire l'annullamento della legislazione in questione e di assicurare la certezza del diritto, la Commissione si propone di intervenire a vario titolo sulla legislazione in vigore e sulle iniziative ancora pendenti,

O.   considerando l'importanza della questione della legittima inclusione di disposizioni penali nella legislazione adottata in base al primo pilastro dell'UE, quale ulteriore tappa della evoluzione del diritto comunitario,

P.   considerando il ruolo che il Parlamento quale organo legislativo dotato di investitura democratica e rappresentativo dei popoli europei, esercita come motore, insieme alle altre istituzioni europee, di tale evoluzione, specialmente quando si tratta di adottare norme che possono limitare le libertà fondamentali dei cittadini,

Q.   considerando che, anche nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, il principio della riserva di legge in materia penale rappresenta una garanzia irrinunciabile posta a tutela della libertà individuale e vincola l'esercizio di ogni potere alla legge, anche per la scelta dei fatti da punire e delle sanzioni applicabili,

1.   accoglie con soddisfazione la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-176/03, in quanto grazie ad essa si è chiarito che per l'esatta individuazione della base giuridica di un atto occorre riferirsi allo scopo e al contenuto dell'atto stesso, annullando di conseguenza una decisione quadro in materia di protezione dell'ambiente che era stata erroneamente fondata sul terzo pilastro, anziché sul primo;

2.   si compiace del fatto che la Corte di giustizia, partendo da tale premessa, ribadisca la possibilità per il legislatore europeo di adottare, nell'ambito del primo pilastro, disposizioni penali che siano necessarie a garantire la piena efficacia delle norme emanate nello stesso pilastro, nella specie in materia di protezione dell'ambiente;

3.   invita la Commissione a non estendere automaticamente le conclusioni della Corte di giustizia ad ogni altra possibile materia del primo pilastro;

4.   riafferma per l'ennesima volta l'urgenza di iniziare, in base all'articolo 42 del trattato UE, la procedura diretta ad includere la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale nel pilastro comunitario, pilastro che è il solo a garantire le condizioni per adottare disposizioni europee nel pieno rispetto del principio democratico, di efficacia decisionale e sotto controllo giurisdizionale adeguato;

5.   considera che, attendendo tale evoluzione, è urgente definire una strategia politica coerente per quanto riguarda il ricorso alle sanzioni penali nella legislazione europea; ricorda che le disposizioni penali adottate devono essere coerenti fra loro, qualunque sia la loro base giuridica o il 'pilastro' su cui si fondano; si rammarica d'altra parte che i cittadini europei siano in fin dei conti le vittime dell'attuale dualismo tra Comunità e Unione in questi settori;

6.   considera che una strategia interpilastri in questo campo richiede:

   una cooperazione molto stretta tra istituzioni dell'Unione e tra queste e gli Stati membri,
   una certa flessibilità nella definizione della natura e della portata delle sanzioni, in modo da evitare il "dumping" penale e da favorire la cooperazione tra autorità giurisdizionali,
   l'attuazione di forme strutturate di cooperazione tra autorità giurisdizionali, la mutua valutazione e la raccolta di informazioni affidabili e comparabili sull'impatto delle disposizioni penali che si basino su leggi europee;
  

ricorda che è ugualmente importante rispettare gli equilibri giuridici raggiunti a livello nazionale in materia penale, esorta allo sviluppo di un approccio misurato, per inserire nei testi comunitari disposizioni penali necessarie a garantire l'efficacia del diritto comunitario, qualunque sia la loro natura e invita su questo punto ad una cooperazione più stretta con i parlamenti nazionali; invita la Commissione, in collaborazione con Eurojust e la rete giudiziaria europea, ad attuare sistemi di controllo sull'applicazione, negli Stati membri, delle sanzioni penali previste da misure europee; apprezza l'iniziativa presa dalle Corti di cassazione degli Stati membri di riunirsi on-line per dibattere temi di interesse comune legati all'attività dell'Unione europea, tra cui specialmente quello della coesistenza delle disposizioni europee e nazionali in materia penale;

7.   concorda con la Commissione sulla necessità di ritirare o modificare le iniziative legislative pendenti che sono fondate su una base giuridica da considerarsi erronea alla luce della sentenza della Corte nella causa C-176/03;

8.   concorda con la Commissione sull'opportunità di individuare nuove basi giuridiche fondate sul trattato CE per la legislazione che è stata adottata nell'ambito del terzo pilastro e che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-176/03, deve considerarsi illegittima, nonché sull'opportunità di riavviare a questo scopo la procedura legislativa su tali nuove basi giuridiche;

9.   invita la Commissione a condurre il riesame degli atti da essa individuati privilegiando un approccio caso per caso, anziché procedere in maniera generalizzata e indistinta, in modo da assicurare un'analisi approfondita ed una corretta identificazione della base giuridica da applicare al caso concreto;

10.   invita la Commissione ad applicare la sentenza della Corte di giustizia nei soli settori che rientrano nell'ambito dei principi, degli obiettivi e delle competenze fondamentali della Comunità e a procedere con prudenza, caso per caso e sempre in cooperazione con il Consiglio e il Parlamento europeo;

11.   ricorda alla Commissione che riesaminare gli atti normativi vigenti, presentando eventualmente proposte dirette a correggerne la base giuridica e lasciandone al tempo stesso inalterata la sostanza, non può equivalere a privare il Parlamento del suo ruolo irrinunciabile di colegislatore, sacrificando così il contributo democratico che il Parlamento, quale camera elettiva e rappresentativa dei cittadini, assicura nella costruzione europea;

12.   si dichiara contrario a un accordo interistituzionale che obblighi il Parlamento a rinunciare alla difesa dei suoi diritti;

13.   ricorda che la Corte di giustizia ha precisato che "una direttiva non può avere come effetto, di per sé, e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni"(8);

14.   condivide il parere della Commissione secondo cui qualsiasi ricorso a misure relative al diritto penale deve essere motivato dalla necessità di rendere effettiva la politica comunitaria in causa e deve rispettare la coerenza complessiva del dispositivo penale; ritiene infatti che, in linea di principio, la responsabilità della buona applicazione del diritto comunitario incomba agli Stati membri;

15.   invita la Commissione a tenere presente che i presupposti dell'inclusione di disposizioni penali nel primo pilastro devono essere chiari e predeterminati; che tali presupposti ricorrono unicamente qualora il rispetto delle norme comunitarie non possa essere assicurato se non attraverso il ricorso a sanzioni penali; in particolare, occorre accertarsi che vi siano state frequenti e ripetute violazioni di norme comunitarie che non è stato possibile impedire attraverso la legislazione vigente, anche facendo appello al diritto dei singoli Stati membri;

16.   ricorda che il diritto comunitario può prevedere solo regole minime, sotto forma di direttive, per l'adozione di sanzioni penali da parte degli Stati membri; ritiene tuttavia che in taluni casi sia opportuno inquadrare l'azione degli Stati membri, precisando espressamente a) i comportamenti che fanno scattare un'incriminazione penale e/o b) il tipo di sanzioni applicabili e/o c) altre misure correlate al diritto penale che siano specifiche di un dato settore;

17.   ribadisce agli Stati membri che, in virtù dell'articolo 10 del trattato CE, sono tenuti ad assicurare la generale efficacia dell'azione comunitaria e raccomanda pertanto loro di impegnarsi affinché anche le norme dei rispettivi sistemi penali nazionali perseguano questo scopo;

18.   concorda con la Commissione che, in ogni caso, le disposizioni orizzontali di diritto penale finalizzate a favorire la cooperazione giudiziaria e di polizia fra gli Stati membri, nonché le misure di armonizzazione del diritto penale nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si fondano sul titolo VI del trattato UE;

19.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai Governi e ai Parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 224.
(2) Commissione/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(3) Raccolta 1999, pag. I-11.
(4) Raccolta 1989, pag. 2965.
(5) Raccolta 1996, pag. I-4345.
(6) Raccolta 1999, pag. I-6207.
(7) Raccolta 1999, pag. I-431.
(8) Causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Raccolta 1987, pag. 3969, paragrafo 13, e causa C-60/02, X, Raccolta 2004, pag. I-651, paragrafo 61 e giurisprudenza ivi citata.

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