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Procedura : 2005/0019(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0209/2006

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A6-0209/2006

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PV 06/07/2006 - 6.1
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P6_TA(2006)0303

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Giovedì 6 luglio 2006 - Strasburgo
Semplificazione della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto per contrastare l'evasione e l'elusione *
P6_TA(2006)0303A6-0209/2006

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare l'evasione e l'elusione e recante abrogazione di talune decisioni che autorizzano misure derogatorie (COM(2005)0089 – C6-0100/2005 – 2005/0019(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0089)(1),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0100/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0209/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) Per tutelare la Comunità dai danni ai suoi interessi finanziari nel settore dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare dai danni riconducibili ad attività transfrontaliere, fraudolenti o altrimenti illegali, gli Stati membri dovrebbero, in virtù dell'articolo 280 del trattato, cooperare strettamente con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Emendamento 2
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
(9 bis) La presente direttiva non dovrebbe ledere la sovranità tributaria degli Stati membri.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 9 TER (nuovo)
(9 ter) Nell'interesse di un'efficace lotta all'evasione e all'elusione fiscale, la semplificazione delle deroghe dovrebbe essere soltanto un elemento limitato di un ampio programma di riforma del regime comunitario dell'IVA e si dovrebbero pertanto avviare ulteriori riforme di tale regime, finalizzate fra l'altro alla lotta contro la frode fiscale, onde ammodernare e semplificare, ad esempio, i servizi finanziari, i servizi elettronici, le situazioni di doppia imposizione fiscale e i servizi pubblici.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 9 QUINQUIES (nuovo)
(9 quinquies) Criteri per prendere in esame eventuali cambiamenti del sistema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto dovrebbero essere l'efficacia della riscossione delle imposte, la giustizia fiscale e la praticabilità per le imprese.
Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 4, paragrafo 4 (Direttiva 77/388/CEE)
(1)  Nell'articolo 4, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
soppresso
"Allorché uno Stato membro esercita l'opzione di cui al secondo comma, esso assicura che l'applicazione di tale opzione non comporti per i soggetti passivi né vantaggi ingiustificabili né svantaggi ingiustificati."
Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 5, paragrafo 8, seconda frase (Direttiva 77/388/CEE)
(2)  Nell'articolo 5, paragrafo 8, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
soppresso
"Se del caso, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza. Essi assicurano che non siano conferiti né vantaggi ingiustificabili né svantaggi ingiustificati."
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 7 BIS (nuovo)
Articolo 21, paragrafo 2, lettera c) bis (nuova) (Direttiva 77/388/CEE)
7 bis) Nell'articolo 21, paragrafo 2, nella versione di cui all'articolo 28 octies, è aggiunta la seguente lettera c bis):
"c bis) La distinzione tra i servizi per i quali l'utente è soggetto passivo d'imposta e altri servizi per i quali, così come è avvenuto finora, soggetto passivo d'imposta è l'impresa che fornisce il servizio, deve essere chiara e incontestabilmente riconoscibile e accertabile da parte delle imprese."
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 7 TER (nuovo)
Articolo 30 bis (nuovo) (direttiva 77/388/CEE)
7 ter) È aggiunto il seguente articolo 30 bis:
"Articolo 30 bis
30 bis. Onde contrastare le frodi transfrontaliere relative all'imposta sul valore aggiunto, che ledono gli interessi finanziari della Comunità, e in particolare la cosiddetta "frode carosello", gli Stati membri invitano le loro autorità competenti a cooperare strettamente con l'OLAF in caso di sospetta frode. La Commissione riferisce al Parlamento europeo sui progressi compiuti in tale settore, nell'ambito della sua relazione annuale conformemente all'articolo 280, paragrafo 5, del Trattato."
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 7 QUATER (nuovo)
Articolo 34 bis (nuovo) (direttiva 77/388/CEE)
7 quater) È aggiunto il seguente articolo 34 bis:
"Articolo 34 bis
Al fine di accertare quale regolamentazione a lungo termine disciplini meglio la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto per l'Unione europea, la Commissione elabora un ampio quadro sinottico che valuti le riflessioni svolte a livello nazionale su tale questione ed illustri in dettaglio le molte e varie conseguenze di un cambio di sistema nel modello dell'inversione dell'onere (reverse charge) nonché i vantaggi e svantaggi per gli Stati membri dell'UE e le imprese che operano nella Comunità."

(1) Non ancora pubblicato nella GU.

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