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Procedura : 2006/2002(INI)
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Ciclo del documento : A6-0248/2006

Testi presentati :

A6-0248/2006

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PV 25/09/2006 - 19
CRE 25/09/2006 - 19

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PV 26/09/2006 - 7.6
CRE 26/09/2006 - 7.6
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P6_TA(2006)0368

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Martedì 26 settembre 2006 - Strasburgo
Creazione di un quadro europeo delle qualifiche
P6_TA(2006)0368A6-0248/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sulla creazione di un quadro europeo delle qualifiche (2006/2002(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo "Verso un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (SEC(2005)0957),

–   vista la proposta della Commissione per una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente (COM(2004)0474),

–   vista la proposta della Commissione per una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (COM(2005)0548),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Modernizzare l'istruzione e la formazione: un contributo fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in Europa - Progetto di relazione comune 2006 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro 'Istruzione e formazione 2010'" (COM(2005)0549),

–   vista la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)(1),

–   vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(2),

–   vista la dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'Istruzione adottata al vertice di Bologna del 19 giugno 1999 che ha fissato l'obiettivo della creazione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore entro il 2010, al fine di promuovere l'occupabilità e la mobilità dei cittadini europei nonché la competitività internazionale del sistema europeo di istruzione superiore,

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, che ha fissato per l'Unione europea l'obiettivo strategico di divenire la società basata sul sapere più dinamica del mondo, e in particolare il riferimento alla "Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società dei saperi",

–   vista la domunicazione della Commissione dal titolo "Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente" (COM(2001)0678),

–   vista la risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente(3),

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, e in particolare l'obiettivo condiviso di rendere i sistemi d'istruzione e di formazione europei un punto di riferimento di qualità a livello mondiale entro il 2010 e l'invito ad intraprendere ulteriori azioni per introdurre strumenti volti a garantire la trasparenza dei diplomi e delle qualifiche, promuovendo tra l'altro iniziative simili al processo di Bologna nel campo dell'istruzione e formazione professionale,

–   vista la dichiarazione emessa dai ministri europei dell'istruzione e formazione professionale e dalla Commissione europea riuniti a Copenaghen il 29 e 30 novembre 2002 sul rafforzamento della cooperazione europea nel campo dell'istruzione e della formazione professionale ("Dichiarazione di Copenaghen"), allo scopo di intensificare la cooperazione volontaria in materia di istruzione e formazione professionale, di promuovere la reciproca fiducia, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, onde costruire la base di un'accresciuta mobilità ed agevolare l'accesso all'apprendimento permanente,

–   vista la risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale(4),

–   vista la domunicazione della Commissione dal titolo "Piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità" (COM(2002)0072),

–   visto il progetto di relazione intermedia comune del Consiglio e della Commissione del 26 febbraio 2004 sull'attuazione della Strategia di Lisbona dal titolo "Istruzione & formazione 2010 - L'urgenza delle riforme per la riuscita della Strategia di Lisbona", che raccomanda l'elaborazione di un quadro europeo come contributo decisivo alla Strategia di Lisbona e come punto comune di riferimento in grado di promuovere e favorire la trasparenza, il trasferimento e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze,

–   visto il comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004 sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (VET), con cui i Ministri responsabili dell'istruzione e formazione professionale di 32 paesi europei, le parti sociali europee e la Commissione europea hanno concordato di dare priorità allo sviluppo di un quadro europeo delle qualifiche aperto e flessibile fondato sulla trasparenza e la reciproca fiducia e che serva da riferimento comune per facilitare il riconoscimento e la trasferibilità delle qualifiche, sia per l'istruzione e formazione professionale sia per l'istruzione generale (secondaria e superiore),

–   viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a Bruxelles in sede di Consiglio il 27 e 28 maggio 2004, sui principi europei comuni per l'identificazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale,

–   visto il documento di lavoro della Commissione dal titolo "Progress towards the Lisbon Strategy in education and training - 2005 report" (SEC(2005)0419),

–   viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 e 23 marzo 2005, che sottolinea l'importanza di adottare un quadro europeo delle qualifiche nel 2006,

–   vista la conferenza "European Qualifications framework: Consultation to Recommendation Conference" (quadro europeo delle qualifiche: consultazione per l'elaborazione di una raccomandazione), organizzata congiuntamente dalla Commissione e dal Ministero dell'istruzione ungherese, tenutasi a Budapest il 27 e 28 febbraio 2006,

–   visto il comunicato finale sul risultato delle discussioni del 17 marzo 2006 della IX Conferenza dei ministri europei dell'istruzione sul tema Strengthening Education in Europe, svoltasi a Vienna il 16 e 17 marzo 2006, in cui i ministri ribadiscono che il quadro europeo delle qualifiche è in grado di contribuire notevolmente alla trasparenza, alla trasferibilità e al riconoscimento delle qualifiche a livello europeo e di catalizzare riforme a sostegno dell'apprendimento permanente nel più ampio Spazio formativo europeo,

–   viste le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 23 e 24 marzo 2006 che riaffermano che l'istruzione e la formazione sono elementi critici nello sviluppo delle potenzialità competitive a lungo termine dell'UE e della sua coesione sociale e che per favorire una maggiore mobilità e un mercato del lavoro efficiente occorra anche compiere progressi riguardo al quadro europeo delle qualifiche,

–   vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione: la Carta europea di qualità per la mobilità(5),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0248/2006),

A.   considerando che un ambiente unico di apprendimento e un mercato unico del lavoro a livello europeo sono fattori essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella Strategia di Lisbona,

B.   considerando la necessità di costruire un sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, rispettando al tempo stesso le ricchezze e le specificità territoriali,

C.   considerando che la creazione di un quadro europeo delle qualifiche basato, fra l'altro, su una strutturazione delle qualifiche così come attualmente espressa dai processi di Bologna e di Copenaghen, va salutata come un'iniziativa idonea a favorire la trasparenza, la trasferibilità, il riconoscimento e l'impiego da parte dei vari Stati membri e a vari livelli delle qualifiche e competenze acquisite, nonché un mezzo per dare maggiori opportunità di accesso all'apprendimento permanente per tutti i cittadini,

D.   considerando che un quadro di riferimento comune (basato su competenze, livelli e risultati di apprendimento), il quadro europeo delle qualifiche, potrà favorire l'adozione di strumenti per identificare i fabbisogni di competenze,

E.   considerando che con il termine "qualifica" dovrebbe intendersi l'insieme dei titoli, qualifiche, certificazioni ed esperienze professionali riconosciuti nell'Unione europea,

F.   considerando che, tenuto conto delle nuove sfide poste dalla società dell'informazione e dai mutamenti demografici, lo sviluppo di un quadro europeo delle qualifiche riveste un'importanza cruciale, non solo per favorire l'occupabilità e la mobilità geografica della forza lavoro dell'UE, ma anche per promuovere la competitività e la coesione sociale, così come previsto dalla Strategia di Lisbona,

G.   considerando che la mobilità professionale intracomunitaria (mobilità dei lavoratori dipendenti e mobilità delle imprese) si sviluppa nell'Unione europea e che per tale motivo è necessario che le certificazioni acquisite in uno Stato membro possano essere riconosciute e utilizzate in un altro Stato membro al loro livello adeguato,

H.   considerando che il costante aggiornamento e accrescimento delle conoscenze, abilità e competenze personali e professionali e il quadro europeo delle qualifiche devono contribuire ad ammodernare il sistema di istruzione e formazione, e conseguentemente ad incrementare le opportunità occupazionali e le prospettive di mobilità nello spazio europeo, nonché a creare un clima di maggiore sicurezza sul posto di lavoro; che in tale contesto il quadro europeo delle qualifiche deve contribuire ad una maggiore trasparenza nel campo del riconoscimento delle qualifiche acquisite e dell'equivalenza di quelle da acquisire, e promuovere il miglioramento dei sistemi di istruzione generali e professionali onde accrescere anche in tal modo le opportunità occupazionali dei discenti,

I.   considerando che la mancanza di adeguati meccanismi, di reti e di cooperazione fra coloro che offrono istruzione e formazione e le autorità nazionali, l'insufficienza delle disposizioni legislative e la frequente limitazione, negli Stati membri, degli stanziamenti necessari, costituiscono altrettanti ostacoli che si frappongono alla messa in atto di un apprendimento fruttuoso lungo tutto l'arco della vita, al collegamento fra l'istruzione universitaria e l'occupazione, ad una diffusione più rapida presso i lavoratori delle più avanzate conoscenze scientifico-tecnologiche e all'uso efficiente delle conoscenze e delle competenze acquisite,

J.   considerando che si registra una mancanza di trasparenza riguardo alle qualifiche e che è basso il numero di qualifiche "straniere" che ottengono il riconoscimento,

K.   considerando che l'obiettivo comune dei 32 Stati partecipanti al quadro europeo delle qualifiche consiste nel rendere chiaro per docenti e discenti la "via maestra" da percorrere per conseguire determinate qualifiche; che occorre indicar loro come siano articolati i vari livelli di riferimento, in che misura siano possibili trasferimenti di qualifiche e su quali basi vengano prese le decisioni di riconoscimento delle stesse,

L.   considerando che in linea di principio il quadro europeo delle qualifiche sarà inizialmente attuato su base volontaria e senza comportare vincoli giuridici; che tuttavia esso rappresenta uno stimolo al cambiamento e uno strumento di supporto per le riforme ai pertinenti livelli nonché un fattore atto a favorire la trasparenza e la corrispondenza fra le certificazioni rilasciate a livello nazionale e settoriale,

M.   considerando che il quadro europeo delle qualifiche non è destinato a sostituire bensì ad integrare i quadri nazionali delle qualifiche; che esso rappresenta un quadro più ampio destinato ad agevolare la cooperazione fra Stati membri, parti sociali ed altri attori a livello internazionale,

N.   persuaso che il quadro europeo delle qualifiche potrà essere introdotto con successo solo se, in sede di classificazione delle qualifiche nazionali sulla base di un livello di riferimento nel quadro europeo delle qualifiche, si coopererà su una base di reciproca fiducia e di trasparenza, se si valuteranno correttamente le particolarità e le esigenze dei singoli Stati membri e se il quadro europeo delle qualifiche si porrà come strumento per gli utilizzatori ed attori allo scopo di dare un quadro delle qualifiche acquisite e da acquisire a chi lo utilizza, ferme restando la responsabilità personale e l'autonomia di apprendimento,

1.   saluta con favore l'iniziativa della Commissione di ammodernare, migliorare e rafforzare costantemente i sistemi di istruzione e qualificazione europei e di aprire una consultazione in vista della definizione di un quadro di riferimento comune per i sistemi di certificazione europei;

2.   accoglie con favore il fatto che il quadro europeo delle qualifiche si basa su risultati dell'apprendimento, riflette la complessità dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e promuove processi di riforma a livello nazionale e settoriale;

3.   ritiene che il quadro europeo delle qualifiche costituisca uno strumento utile per migliorare e consolidare la fiducia reciproca tra i diversi sistemi e ne sostiene pienamente gli obiettivi: realizzare a livello europeo trasparenza delle qualificazioni, mobilità dei professionisti e formazione lungo tutto l'arco della vita;

4.   condivide l'impianto del sistema, composto di livelli, strumenti e principi comuni, flessibile e allo stesso tempo organicamente legato ai principi dell'apprendimento permanente, pur invitando la Commissione a precisare meglio il rapporto tra i livelli di qualificazione, la direttiva 2005/36/CE e i dispositivi di validazione dell'apprendimento non formale e informale già esistenti o in fase di attuazione a livello nazionale e regionale;

5.   rileva che uno dei compiti principali del quadro europeo delle qualifiche deve consistere nell'agevolare e nel promuovere il trasferimento delle qualifiche tra i vari sistemi di istruzione e formazione, per rendere possibile la mobilità professionale da uno Stato all'altro e rispondere più efficacemente alle caratteristiche della domanda/offerta del mercato del lavoro europeo; sottolinea inoltre che il quadro europeo delle qualifiche rappresenta un quadro adeguato più ampio in grado di offrire un idoneo strumento intraeuropeo di traduzione e comunicazione per la costituzione di un quadro comune delle qualifiche;

6.   sottolinea, sulla base di quanto precede, la correttezza e la necessità dell'approccio adottato nella proposta della Commissione, anche se l'esigenza di disporre di un quadro delle qualifiche trasparente non risulta sempre soddisfatta; ritiene che gli otto livelli di riferimento nel quadro europeo delle qualifiche proposti debbano essere riveduti e migliorati; è del parere che i descrittori debbano essere formulati in modo più conciso e più facilmente comprensibile e che occorra porre l'accento sulla chiara distinguibilità dei vari livelli di riferimento, onde consentire una chiaro inquadramento delle qualifiche;

7.   sottolinea che le competenze descritte nell'ambito delle definizioni degli otto livelli di riferimento dovrebbero comprendere conoscenze non solo relative a temi sociali ed etici, ma anche a temi culturali;

8.   considera che l'organizzazione e la convalida della formazione lungo tutto l'arco della vita è di competenza degli Stati membri, e che il quadro europeo delle qualifiche può difficilmente intervenire sulla questione;

9.   ritiene che anche i tre ambiti orizzontali ("conoscenze", "abilità" e "competenze personali e professionali") debbano essere sottoposti a revisione ai fini di una maggiore trasparenza e comprensibilità;

10.   sottolinea inoltre che i vari tipi di risultato dell'apprendimento, nel loro insieme, formano parte di un insieme educativo che non può essere quantificato semplicemente in termini di livello raggiunto in ogni singolo settore;

11.   giudica la terza categoria orizzontale ("competenze personali e professionali") come un approccio interessante per acquisire direttamente nel'EQF le ultimissime conoscenze della moderna ricerca sull'apprendimento; si compiace del resto di una rielaborazione che indichi come le "soft skill" e le "competenze personali" possano essere acquisite metodicamente;

12.   ricorda che la funzione essenziale del quadro europeo delle qualifiche deve essere di classificare procedure di certificazione basate sui risultati della formazione professionale e, per tale motivo, caldeggia l'uso di descrittori semplici e operativi, e la riduzione del numero dei livelli; fa osservare che le esperienze comparative anteriori mostrano che più i livelli sono ripartiti e i criteri numerosi, più è difficile metterli in relazione fra loro;

13.   ritiene che, nella sua funzione di metaquadro per tutte le forme della formazione, l'EQF mostri di avere una certa pertinenza per il mercato del lavoro; si compiace del fatto che attraverso la strategia di Lisbona si ponga un forte accento alla formazione permanente sul luogo di lavoro e pertanto anche sul riconoscimento di qualifiche che si acquisiscono nel luogo di lavoro; sottolinea che ciascuno degli otto livelli dovrebbe incentrarsi su competenze acquisibili attraverso vari percorsi formativi e tener conto della capacità ed esperienza professionale e del loro potenziale in termini di carriera; chiede pertanto che i descrittori siano modificati non solo tenendo conto delle conclusioni di Bologna in materia di formazione accademica e mantenendole, ma anche integrandole, tenendo maggiormente conto dei sistemi di istruzione professionale e di altri sistemi di formazione;

14.   sottolinea la necessità di modificare l'inquadramento, attualmente automatico, dei livelli di riferimento 6, 7 e 8 nei tre gradi accademici del quadro delle qualifiche di Bologna (laurea, master e dottorato di ricerca), in modo da inquadrare le effettive conoscenze, abilità e competenze personali e professionali acquisite dall'individuo indipendentemente dal luogo di apprendimento;

15.   raccomanda il miglioramento della tabella 2, che dovrebbe servire come ausilio alla comprensione dei livelli di riferimento; ritiene che essa debba essere chiaramente subordinata all'approccio orientato ai risultati, in quanto privilegia l'istruzione formale; si compiace quindi del cauto approccio raccomandato in merito alla tabella 2; ritiene che, come metaquadro generale, il quadro europeo delle qualifiche debba demandare tali particolari, come l'elaborazione della tabella 2, agli attori a livello locale o nazionale;

16.   chiede che siano maggiormente promossi e sostenuti i principi comuni europei per l'identificazione e la convalida dei processi di apprendimento non formali ed informali nel quadro dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, principalmente per quanto riguarda l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità tecnologico-scientifiche, tenendo conto delle peculiarità dei vari settori professionali, delle regioni e degli Stati; giudica indispensabile rivolgere una particolare attenzione ai metodi e ai sistemi di valutazione dei risultati dell'apprendimento non formale e informale, poiché lo sviluppo delle competenze nel quadro dell'apprendimento permanente avviene in una molteplicità di situazioni lavorative quotidiane;

17.   sostiene che lo sviluppo di un quadro europeo delle qualifiche introdurrà punti di riferimento comuni che aiuteranno coloro che hanno ricevuto un'istruzione e i lavoratori ad organizzare la loro carriera nel quadro dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

18.   raccomanda che ogni paese disponga di quadri nazionali o regionali di qualifiche, elaborato in cooperazione con le autorità e gli organi competenti, garantendo la compatibilità con il quadro europeo delle qualifiche; ritiene utile introdurre il quadro europeo delle qualifiche nei paesi in cui non esiste ancora un Quadro nazionale delle qualifiche e non si tiene conto dell'acquisizione di competenze informali e non formali;

19.   invita la Commissione ad avviare un processo di armonizzazione degli approcci concettuali e dei linguaggi;

20.   chiede alla Commissione di chiarire i rapporti tra il quadro europeo delle qualifiche previsto nell'ambito del processo di Bologna e il quadro europeo delle qualifiche, precisando se gli indicatori proposti nel quadro europeo delle qualifiche costituiscono l'unico punto di riferimento per un comune spazio europeo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

21.   rifiuta di formulare orientamenti prescrittivi in merito all'iter, alla durata e al luogo della formazione;

22.   ritiene indispensabile favorire ulteriori meccanismi di sostegno al quadro europeo per le qualifiche onde permettere ai cittadini di accedervi; è al riguardo del parere che i risultati di Copenaghen e di Bologna, con i quali l'approccio del quadro europeo delle qualifiche deve coerentemente articolarsi, debbano ricevere attenzione prioritaria; ritiene che debba essere attribuita un'importanza particolare all'opera che è stata svolta a favore dell'apprendimento e dell'acquisizione di qualifiche e abilità da organismi internazionali e da centri europei quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale; invita la Commissione a promuovere lo sviluppo del sistema ECVET (European Credit of Vocational Education and Training), a perfezionare e promuovere l'Europass e a potenziare la banca dati "Ploteus", nonché a promuovere ulteriori approcci innovativi in materia di riconoscimento dell'apprendimento informale e non formale;

23.   invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le funzioni e la struttura del National Europass Center (NEC), agevolandone lo svolgimento dei compiti costitutivi e il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di Unione europea, con specifico riferimento alla diffusione degli strumenti direttamente gestiti dal NEC (curriculum vitae europeo ed Europass Mobilità) e alla progressiva adozione di Europass;

24.   sottolinea che per l'attuazione del quadro europeo delle qualifiche su base volontaria sono necessari il sostegno e l'impegno degli attori nazionali e settoriali;

25.   riconosce che il quadro europeo delle qualifiche, quale strumento di traduzione tra diversi sistemi di qualifiche, richiede coerenza e fiducia reciproca; raccomanda di elaborare principi per meccanismi di garanzia della qualità trasparenti e attendibili al fine di creare possibilità di confronto e quindi di riconoscimento reciproco delle qualifiche dei cittadini dell'UE.

26.   sottolinea che il quadro europeo delle qualifiche potrà contribuire in modo ottimale alla mobilità del mercato del lavoro europeo, se la decisione di un dato Stato membro di inquadrare determinate qualifiche nazionali in determinati livelli del quadro europeo delle qualifiche verrà accettata dagli altri Stati; è dell'avviso che l'obbligo di rispettare una serie di principi comuni, proposto dalla Commissione a fini di garanzia della qualità, sia un importante elemento perché la cooperazione fra gli attori operanti ai diversi livelli abbia successo; rileva tuttavia che ciò avverrà solo se non vi saranno sovrapposizioni con gli attuali sistemi di garanzia della qualità, come le Standards and Guidelines for Quality Assurance;

27.   ritiene che la fiducia reciproca debba essere non solo il risultato di una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri nell'ambito del quadro europeo delle qualifiche ma anche la premessa per l'efficace funzionamento e che un adeguato periodo sperimentale, una valutazione di impatto e una valutazione di supporto siano indispensabili per un miglioramento e un aggiornamento costanti del quadro europeo delle qualifiche; invita la Commissione ad elaborare e proporre a tal fine idonee metodologie e strategie;

28.   chiede che il quadro europeo delle qualifiche venga ulteriormente sviluppato per riflettere le richieste di chiarimento presentate dagli interessati nell'ambito del processo di consultazione;

29.   invita la Commissione a sottoporre la propria proposta a revisione sulla base delle osservazioni formulate dal Parlamento;

30.   rileva l'importanza di una strategia di comunicazione e divulgazione ampia e ben strutturata per incrementare la consapevolezza e l'interesse per quanto riguarda i benefici del quadro europeo delle qualifiche;

31.   è dell'avviso che per il successo del quadro europeo delle qualifiche sia assolutamente necessario generare un'utilità concreta per il destinatario finale: cittadini, lavoratori, datori di lavoro e istituti di istruzione;

32.   invita la Commissione ad informare il Parlamento dei risultati delle consultazioni nazionali e a proseguire la concertazione prima di elaborare la sua proposta finale;

33.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 390 del 31.12.2004, p. 6.
(2) GU L 255 del 30.9.2005, p. 22.
(3) GU C 163 del 9.7.2002, p. 1
(4) GU C 13 del 18.1.2003, p. 2.
(5) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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