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Procedura : 2005/0018(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0268/2006

Testi presentati :

A6-0268/2006

Discussioni :

PV 26/09/2006 - 16
CRE 26/09/2006 - 16

Votazioni :

PV 27/09/2006 - 5.4
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Testi approvati :

P6_TA(2006)0373

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Mercoledì 27 settembre 2006 - Strasburgo
Considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale *
P6_TA(2006)0373A6-0268/2006

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale (COM(2005)0091 – C6-0235/2005 – 2005/0018(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione (COM(2005)0091)(1),

–   visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0235/2005),

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0268/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 6
(6)  L'eventuale iscrizione al casellario giudiziario di uno Stato membro di una decisione di condanna emessa in un altro Stato membro nei confronti di cittadini o residenti deve essere regolata dalle stesse norme che si applicano ad una condanna nazionale e non può comportare che le persone che sono state condannate in altri Stati membri ricevano un trattamento più sfavorevole di quello riservato a persone condannate da giudici nazionali.
soppresso
Emendamento 2
Considerando 7
(7)  La presente decisione deve sostituire le disposizioni relative alla considerazione delle condanne penali incluse nella Convenzione del 28 maggio 1970 sulla efficacia internazionale delle sentenze repressive.
(7)  La presente decisione quadro si applica fra gli Stati membri, ferme restando le disposizioni relative alla considerazione delle condanne penali incluse nella Convenzione del 28 maggio 1970 sulla efficacia internazionale delle sentenze repressive.
Emendamento 3
Articolo 1, paragrafo 1
1.  La presente decisione quadro ha per oggetto di stabilire le condizioni secondo le quali uno Stato membro prende in considerazione, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale nei confronti della stessa persona, le decisioni di condanna pronunciate nei suoi confronti in un altro Stato membro per fatti diversi o proceda all'iscrizione di queste ultime nel proprio casellario giudiziario.
1.  La presente decisione quadro ha per oggetto di stabilire le condizioni secondo le quali uno Stato membro prende in considerazione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona in un altro Stato membro per fatti diversi.
Emendamento 5
Articolo 2, lettera a)
a) "condanna": ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale o di un'autorità amministrativa la cui decisione può dar luogo ad un ricorso dinanzi ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale, che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato penale o per un atto punibile secondo il diritto nazionale in quanto lesivo di norme di diritto;
a) "condanna": ogni decisione definitiva di una giurisdizione che, nell'ambito di un procedimento penale, stabilisca la colpevolezza per un reato penale ai sensi del diritto nazionale;
Emendamento 6
Articolo 2, lettera b)
b) "casellario giudiziario": il registro nazionale o i registri nazionali che riportano le condanne conformemente al diritto nazionale.
soppresso
Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 1
1.  Ciascuno Stato membro, secondo le norme che esso stesso stabilisce, attribuisce alle decisioni di condanna emesse negli altri Stati membri, effetti giuridici equivalenti alle condanne nazionali in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale per fatti diversi.
1.  Ciascuno Stato membro assicura che, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di una persona, le sue autorità e giurisdizioni nazionali competenti prendano in considerazione le precedenti decisioni di condanna emesse in altri Stati membri nei confronti della stessa persona per fatti diversi conformemente al loro diritto nazionale e attribuiscano a tali decisioni gli stessi effetti giuridici attribuiti a precedenti condanne nazionali, purché tali persone non siano soggette ad un trattamento più sfavorevole rispetto a quello che avrebbero ricevuto se le precedenti decisioni di condanna fossero state pronunciate da giudici nazionali.
Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 2
2.  Il paragrafo 1 si applica in occasione della fase precedente al processo penale, in occasione del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, e in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata, o alle norme che regolano l'esecuzione della decisione.
(Non riguarda la versione italiana)
Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 1
1.  Le decisioni di condanna emesse da uno Stato membro possono non essere considerate nel caso in cui i fatti che sono stati alla base della condanna non costituiscono un reato penale nella legislazione dello Stato membro.
soppresso
Il primo comma non si applica alle seguenti categorie di reato:
– partecipazione ad un'organizzazione criminale
– terrorismo
– tratta di esseri umani
– sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile
– traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope
– traffico di armi, munizioni ed esplosivi
– corruzione
– frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
– riciclaggio di proventi di reato
– falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro
– criminalità informatica
– reati contro l'ambiente, compreso il traffico di specie animali protette e di specie e di essenze vegetali protette
– favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
– omicidio volontario, lesioni personali gravi
– traffico di organi e tessuti umani
– rapimento, sequestro e presa di ostaggi
– razzismo e xenofobia
– furto aggravato o rapina a mano armata
– traffico di beni culturali, comprese antichità ed opere d'arte
– truffa
– racket ed estorsione
– contraffazione e pirateria in materia di prodotti
– falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
– falsificazione di mezzi di pagamento
– traffico di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
– traffico di materie nucleari e radioattive
– traffico di veicoli rubati
– stupro
– incendio volontario
– reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
– dirottamento di aereo/nave
– sabotaggio
– infrazioni al codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida ed ai periodi di riposo ed infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose;
– contrabbando di merci
– violazione dei diritti di proprietà intellettuale
– minacce ed atti di violenza contro persone, comprese le violenze perpetrate nel corso di eventi sportivi
– danneggiamento
– furto
– reati stabiliti dallo Stato di emissione allo scopo di dare attuazione ad obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato che istituisce la Comunità europea o del Titolo VI del trattato sull'Unione europea.
Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 2
2.  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le decisioni di condanna emesse da un altro Stato membro possono ugualmente non essere prese in considerazione quando il fatto di essere stato oggetto di una condanna in un altro Stato membro abbia come conseguenza, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale per fatti diversi, un trattamento più sfavorevole per la persona rispetto all'ipotesi in cui la condanna fosse stata pronunciata da un giudice nazionale.
soppresso
Emendamento 11
Articolo 6, paragrafo 1
1.  Quando uno Stato membro procede all'iscrizione nel proprio casellario giudiziario di una decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro, la pena iscritta deve corrispondere alla pena effettivamente irrogata, salvo che quest'ultima sia stata effettivamente modificata in occasione della sua esecuzione nello Stato membro che procede all'iscrizione.
soppresso
Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 2
2.  Qualora in forza della normativa nazionale le condanne pronunciate in altri Stati membri contro cittadini o residenti siano iscritte nel casellario giudiziario nazionale, le norme che regolano l'iscrizione, le eventuali modifiche o la cancellazione delle menzioni riportate non possono in alcun caso portare a trattare la persona in modo più sfavorevole che nel caso di una condanna pronunciata da un giudice nazionale.
soppresso
Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 3
3.  Qualsiasi modifica o cancellazione di una menzione nello Stato membro che ha pronunciato la condanna comporta una cancellazione o una modifica equivalente nello Stato membro di cittadinanza o di residenza qualora abbia proceduto all'iscrizione e qualora sia stato informato della modifica o della cancellazione, salvo che la normativa di tale Stato preveda disposizioni più favorevoli per la persona condannata.
soppresso
Emendamento 14
Articolo 7
Fatta salva la loro applicazione tra gli Stati membri e gli Stati terzi, la presente decisione quadro sostituisce, nell'ambito degli Stati membri, le disposizioni dell'articolo 56 della Convenzione dell'Aia del 28 maggio 1970 sull'efficacia internazionale dei giudizi repressivi.
La presente decisione quadro si applica tra gli Stati membri, fermo restando l'articolo 56 della Convenzione dell'Aia del 28 maggio 1970 sull'efficacia internazionale dei giudizi repressivi per quanto concerne le relazioni fra gli Stati membri e paesi terzi.
Emendamento 15
Articolo 8, paragrafo 1
1.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari al fine di conformarsi alla presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2006.
1.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari al fine di conformarsi alla presente decisione quadro entro un anno dalla sua adozione.
Emendamento 16
Articolo 8, paragrafo 3
3.  In base alle informazioni trasmesse dal Segretariato generale del Consiglio, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2007, una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente decisione quadro, accompagnata, se necessario, da proposte legislative.
3.  In base alle informazioni trasmesse dal Segretariato generale del Consiglio, la Commissione presenta, entro due anni dall'adozione della presente decisione quadro, una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente decisione quadro, accompagnata, se necessario, da proposte legislative.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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