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Procedura : 2006/2119(BUD)
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A6-0283/2006

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PV 27/09/2006 - 5.6
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Mercoledì 27 settembre 2006 - Strasburgo
Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2006
P6_TA(2006)0376A6-0283/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione III - Commissione, sezione VIII, parte B - Garante europeo della protezione dei dati (11297/2006 – C6-0239/2006 –2006/2119(BUD))

Il Parlamento europeo,

–   visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, paragrafo 4, penultimo comma,

–   visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare gli articoli 37 e 38,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, adottato in via definitiva il 15 dicembre 2005(2),

–   visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(3),

–   visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo (PPBR) n. 3/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006, presentato dalla Commissione il 22 maggio 2006 (SEC(2006)0633),

–   visto il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 3/2006, stabilito dal Consiglio l'11 luglio 2006 (11297/2006 – C6–0239/2006),

–   visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0283/2006),

A.   considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 3/2006 comprende quattro diversi elementi, ossia il rafforzamento dell'Autorità di controllo europea GNSS, l'aumento del personale dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea e dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne e l'aumento degli stanziamenti per il Garante europeo della protezione dei dati,

B.   considerando che la Commissione nel suo PPBR n. 3/2006 propone di finanziare tali fabbisogni aggiuntivi aumentando di 3 604 545 EUR le risorse proprie,

C.   considerando che il Consiglio nel suo PBR n. 3/2006 ha deciso di coprire tutti gli aumenti proposti esclusivamente mediante riassegnazione,

D.   considerando in particolare che il Consiglio intende finanziare il fabbisogno aggiuntivo del Garante europeo della protezione dei dati riducendo impegni e pagamenti di una linea amministrativa nella sezione di bilancio della Commissione, che rientra nella rubrica 3 delle prospettive finanziarie 2000-2006,

E.   considerando che il Parlamento concorda con la dichiarazione della Commissione sul PBR n. 3/2006, secondo la quale la tendenza a finanziare, durante l'esecuzione del bilancio, le spese amministrative di un'istituzione, attingendo ai fondi necessari dal bilancio di un'altra istituzione creerebbe un pericoloso precedente per tutte le istituzioni,

1.   appoggia gli aumenti proposti dalla Commissione nel suo PPBR n. 3/2006 per l'Autorità di vigilanza europea GNSS, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne e per il Garante europeo della protezione dei dati,

2.   ritiene comunque troppo prematuro, in questa fase dell'esercizio di bilancio, integrare i necessari aumenti in queste linee di bilancio riducendone altre che potrebbero ancora avere piena esecuzione nel 2006;

3.   respinge quindi l'intenzione del Consiglio di coprire le richieste di stanziamenti aggiuntivi mediante riassegnazione e, in particolare, di compensare l'aumento richiesto per il Garante europeo della protezione dei dati diminuendo la sezione di bilancio della Commissione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 248, 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 78 del 15.3.2006.
(3) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).

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