Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (COM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0671)(1),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0033/2006),
– visto l'articolo 51 del proprio regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0253/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 26 ARTICOLO 1, PUNTO - 1 (nuovo) Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
-1)All'articolo 5, paragrafo 3, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
"c) il prodotto contiene, come ingredienti di origine non agricola, soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parte A; in tale elenco non possono essere inseriti nitriti per salamoia (nitrato di potassio e nitrito di potassio);"
Emendamento 1 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico se è conforme alle norme di produzione stabilite nel presente regolamento.
1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico se soddisfa i seguenti requisiti: - il prodotto è conforme alle norme di produzione stabilite nel presente regolamento, importatori e consumatori possono facilmente identificare il paese d'origine ed è possibile controllare e verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra; e - gli operatori economici di paesi terzi che intervengono in una qualsiasi delle fasi attinenti alla produzione, trasformazione e distribuzione del prodotto in questione hanno notificato le loro attività all'autorità competente o all'organismo di controllo di cui all'articolo 9, se tale autorità od organismo effettua controlli nel paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 9.
Il prodotto è scortato da un certificato emesso dalle autorità o dagli organismi di controllo competenti in conformità di quanto disposto dall'articolo 9, che attesta che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 3, lettera a) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nella Comunità o conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius;
a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nella Comunità;
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità o conforme alle linee guida del Codex Alimentarius;
b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità;
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 3, lettera d) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
d) il prodotto è scortato da un certificato rilasciato dall'autorità competente o da un organismo di controllo del paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
d) il prodotto è scortato da un certificato rilasciato dall'autorità o dagli organismi di controllo del paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, stabilisce le caratteristiche del certificato di controllo e decide le norme relative al suo utilizzo prima che entri in vigore il nuovo sistema di importazioni. Il certificato in questione è rilasciato esclusivamente per il carico specifico che accompagna e fa riferimento ad esso.
Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
d bis) gli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, soddisfano la norma europea EN 45011 sui "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti" o la guida ISO 65, e sono stati accreditati prima del 1° gennaio 2009 conformemente a detta norma da qualsiasi organismo di accreditamento che abbia sottoscritto l'Accordo multilaterale di riconoscimento.
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 4, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
4. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità o sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius, e pubblica un elenco di detti paesi.
4. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità e pubblica un elenco di detti paesi. L'elenco pubblicato è periodicamente sottoposto a revisione e i dati in esso contenuti sono verificati attraverso ispezioni periodiche in loco delle strutture di produzione e controlli delle norme di produzione e dei documenti pertinenti.
Emendamento 8 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 4, comma 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Entro il 1° gennaio 2009 la Commissione presenta una proposta relativa a misure di assistenza tecnica dell'Unione europea per l'introduzione di condizioni quadro e di sistemi di controllo vincolanti applicabili all'agricoltura biologica nei paesi terzi.
Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 4, comma 2 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
La Commissione informa i paesi terzi in merito alla propria normativa sui prodotti biologici e ai requisiti fissati dalle procedure di controllo vigenti.
Emendamento 10 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 4, comma 2 quater (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Il riconoscimento di paesi terzi da parte della Commissione, di cui al primo comma, deve essere reciproco: il paese terzo in questione deve a sua volta permettere l'accesso dei prodotti biologici europei al suo mercato.
Emendamento 11 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 5, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
5. Per i prodotti importati da un paese terzo non riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 e nel caso in cui l'operatore non abbia sottoposto le proprie attività all'autorità competente o all'organismo di controllo di cui all'articolo 9, la Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel paese terzo in questione, ai fini del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, e pubblica un elenco di detti organismi di controllo.
5. Per i prodotti importati da un paese terzo non riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 e nel caso in cui l'operatore non abbia sottoposto le proprie attività all'autorità competente o all'organismo di controllo di cui all'articolo 9, la Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel paese terzo in questione, ai fini del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, e redige e pubblica un elenco di detti organismi di controllo.
Emendamento 12 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Nell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e le attività di controllo svolte nel paese terzo dall'organismo di controllo in questione.
Nell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e le attività di controllo svolte nel paese terzo dall'organismo di controllo in questione. La Commissione procede a una verifica delle eventuali indicazioni di irregolarità presso uno degli organismi di controllo riconosciti conformemente alla presente procedura. Qualora un organismo di controllo non soddisfi più le condizioni di riconoscimento a norma del presente regolamento, detto organismo viene cancellato dall'elenco.
Emendamento 13 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Entro il 1° gennaio 2009, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle specifiche fonti di rischio delle importazioni da paesi terzi, per le quali è necessario prestare una particolare attenzione ed eseguire controlli, al fine di prevenire irregolarità. La Commissione presenta inoltre una proposta relativa alla formazione e/o alla promozione di certificatori e di ispettori locali nei paesi terzi.
Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
L'elenco delle imprese dei paesi terzi che producono prodotti biologici per esportarli nell'Unione europea è oggetto di un riesame annuale volto ad accertare che esse continuino a rispettare le norme di produzione dei prodotti biologici.
Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 quater (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
A decorrere dal 1° gennaio 2009 tutti gli organismi di controllo delle importazioni provenienti da paesi terzi sono riconosciuti conformemente alla procedura di cui al primo comma e rispondono alle specifiche della norma EN 45011 o della guida ISO 65.
Emendamento 16 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 quinquies (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Le autorità nazionali competenti partecipano alla procedura di accreditamento degli organismi di controllo di paesi terzi e possono effettuare controlli campione presso tali organismi onde garantire il pieno rispetto del presente regolamento.
Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 6, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
6. Per un periodo che termina sei mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori dello stesso Stato membro ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 4, purché l'importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l'autorizzazione è immediatamente revocata.
6. Per un periodo che termina sei mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, l'autorità o l'organismo di controllo di uno Stato membro può autorizzare gli importatori dello stesso Stato membro ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 4, purché l'importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l'autorizzazione è immediatamente revocata.
Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 6, comma 2 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Il prodotto importato è scortato da un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro che concede l'autorizzazione o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
Il prodotto importato è scortato da un certificato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo dello Stato membro che concede l'autorizzazione o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 11, paragrafo 6, comma 3 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.
Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione, sul volume delle importazioni e sui regimi di controllo di cui trattasi. Gli Stati membri gestiscono una banca dati pubblica della Comunità sulle importazioni verso il territorio europeo che è coordinata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo) Allegato I, parte A, punto 2.2 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
3 bis) All'allegato I, parte A, il testo del punto 2.2 è sostituito dal seguente:
"2.2. L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita a titolo eccezionale, fino a un massimo di 30 kgN/ha, qualora:
– i soli mezzi indicati al precedente paragrafo, lettere a), b) e c), non garantiscano un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione compatibili con le caratteristiche locali o il condizionamento del terreno;
– i prodotti dell'allegato II relativi a concime e/o escrementi di animali possano essere impiegati solo se, in combinazione con il concime animale di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera b), sono rispettate le limitazioni di cui alla parte B, punto 7.1, del presente allegato."