Risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive delle donne nel commercio internazionale (2006/2009(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo(1),
– vista la decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005)(2), e il relativo programma di lavoro,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 1979, e il suo Protocollo opzionale,
– vista la "Dichiarazione e piattaforma d'azione di Pechino " adottata il 15 settembre 1995 dalla Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne,
– visti la risoluzione delle Nazioni Unite del 10 giugno 2000 sul seguito dato alla Piattaforma d'azione di Pechino e sull'esame e la valutazione della stessa piattaforma, e il documento finale della Ventitreesima sessione speciale dell'Assemblea generale,
– visto il Libro verde della Commissione del 18 luglio 2001 "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (COM(2001)0366),
– vista la comunicazione della Commissione del 22 marzo 2006 "Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2006)0136),
– viste le norme delle Nazioni Unite sulle responsabilità delle imprese transnazionali ed altre imprese riguardo ai diritti umani, approvate il 13 agosto 2003 dalla Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani,
– viste la Dichiarazione tripartita di principi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulle imprese multinazionali e la politica sociale del novembre 1997 e le attuali linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali,
– viste la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, del 18 giugno 1998, la raccomandazione R 100 dell'OIL sulla protezione dei lavoratori migranti nei paesi e territori in via di sviluppo, la raccomandazione R 111 dell'OIL sulle discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro, la raccomandazione R 156 dell'OIL sulla protezione dei lavoratori dai rischi occupazionali nell'ambiente di lavoro dovuti a inquinamento dell'aria, rumore e vibrazioni, e la raccomandazione R 191 dell'OIL concernente la revisione della raccomandazione sulla protezione della maternità,
– vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000, e la revisione e aggiornamento della stessa in occasione del Vertice mondiale 2005 del 14-16 settembre 2005,
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 16-17 dicembre 2004, in cui si conferma il pieno impegno dell'Unione europea con riguardo agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) e alla coerenza delle politiche,
– vista la dichiarazione "Lo spirito di São Paulo" della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo del 18 giugno 2004,
– vista la propria risoluzione del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della globalizzazione(3),
– visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0254/2006),
A. considerando che il commercio internazionale ha le potenzialità per contribuire all'uguaglianza di genere e per promuovere il conferimento di responsabilità economica, sociale e politica alle donne sia nella sfera produttiva che in quella riproduttiva; considerando tuttavia che il processo di globalizzazione del commercio ha contribuito a rendere meno formali i rapporti di lavoro, all'aumento del lavoro precario e della femminilizzazione della disoccupazione in vari settori dell'economia,
B. considerando che il 70% dell'1,3 miliardi di persone che vivono in povertà nel mondo è costituito da donne; che in generale le donne incontrano maggiori difficoltà d'accesso all'istruzione, alla proprietà, al credito, ad altre risorse e fattori di produzione nonché agli organi di decisione politica,
C. considerando che a lungo termine la disuguaglianza di genere, per cui le donne non hanno pari accesso ai mezzi di produzione e al mercato, frena la crescita, dato che le donne dedicano una quota relativamente maggiore del reddito che guadagnano in proprio all'istruzione, alle cure sanitarie e all'alimentazione, e dato che il potenziale economico dell'insieme della popolazione non viene pienamente sfruttato,
D. considerando che gli accordi commerciali devono essere pienamente conformi al diritto internazionale vigente in materia di diritti umani, sociali e del lavoro e devono rispettare le vigenti convenzioni internazionali che esigono uno sviluppo sostenibile,
E. considerando che le responsabilità riproduttive e domestiche, come pure quelle relative al sostentamento della famiglia e alle cure sociali, sono viste comunemente come la funzione essenziale delle donne in quasi tutte le società, ma sono largamente prive di riconoscimento e di remunerazione,
F. considerando che la liberalizzazione dei mercati, se non tiene conto dei fattori specificamente di genere, concorre ad esacerbare fenomeni come la femminilizzazione del lavoro precario, l'intensificazione dello sfruttamento delle donne e l'indebolimento delle strategie di sussistenza delle donne povere di tutto il mondo, comprese le donne migranti,
G. considerando che la liberalizzazione degli scambi ha contribuito fortemente ad espandere la partecipazione delle donne all'economia informale,
H. considerando che l'OIL definisce economia informale quella basata sull'attività lavorativa svolta senza contratto, garanzia di prestazioni per i lavoratori o protezione sociale, sia all'interno sia all'esterno di imprese informali,
I. considerando che non si sta dedicando sufficiente attenzione alla femminilizzazione della migrazione internazionale; considerando che ai lavoratori migranti è spesso impedito di chiedere condizioni di lavoro eque,
J. considerando che l'inclusione nell'ambito dell'OMC, nel 1995, di un accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) ha limitato a tal punto l'accesso ai medicinali generici che nel dicembre 2005 a Hong Kong è stato deciso di modificare tale accordo,
1. sottolinea che la liberalizzazione degli scambi ha un impatto diverso sulle donne e sugli uomini, e pone in rilievo la necessità di coerenza fra gli obiettivi della politica europea per l'uguaglianza di genere e quelli della politica commerciale, di sviluppo e di aiuto al fine di promuovere l'uguaglianza fra donne e uomini in questi settori delle politiche; sottolinea che la partecipazione economica è un elemento chiave per consentire il conferimento di responsabilità alle donne e il superamento da parte loro della discriminazione strutturale, migliorando così le condizioni di vita delle donne e delle loro famiglie e contribuendo al più attivo coinvolgimento delle donne nella vita politica e al rafforzamento della coesione sociale, uno degli obiettivi essendo rappresentato da una ripartizione equa dei beni, dalla parità di diritti e dall'indipendenza economica;
2. rileva che, se è vero che anche molte donne hanno beneficiato della liberalizzazione degli scambi e degli investimenti diretti esteri grazie alle opportunità occupazionali che ne sono derivate, la liberalizzazione ha però concorso all'informalizzazione delle relazioni di lavoro, al deterioramento delle condizioni lavorative e alla femminilizzazione dell'occupazione in vari settori dell'economia;
3. chiede al Consiglio e alla Commissione di attribuire valore prioritario allo scioglimento di tutte le riserve alla CEDAW e alla ratifica del suo Protocollo opzionale da parte di tutti gli Stati partner;
4. chiede alla Commissione di presentare alle commissioni parlamentari competenti in materia di diritti della donna e di commercio internazionale una relazione - firmata congiuntamente dagli amministratori dell'organismo donatore e dell'organismo beneficiario dell'aiuto finanziario a favore delle donne - destinata a provare che tale aiuto arriva a destinazione e non è distolto dai suoi obiettivi originari;
5. sottolinea la necessità di condurre studi su come le donne possano trarre vantaggio dalla liberalizzazione degli scambi commerciali e di procedere alla raccolta sistematica di dati disaggregati per genere al fine di porre rimedio alla cecità rispetto al genere delle attuali politiche commerciali e delle politiche delle istituzioni economiche mondiali; invita la Commissione a presentare al Parlamento una relazione annuale sui progressi realizzati in materia; ricorda che l'analisi di genere dev'essere parte integrante delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità degli accordi commerciali attualmente svolte dalla Commissione;
6. chiede alla Commissione di procedere ad una valutazione dell'impatto di genere prima di concludere qualunque accordo commerciale con paesi terzi, e di introdurre efficaci clausole di condizionalità con i paesi nei quali i diritti umani, specialmente i diritti delle donne, sono violati su larga scala;
7. chiede alla Commissione di istituire ufficialmente un "servizio commercio e genere" ("trade and gender desk") all'interno della sua DG Commercio, con il compito, tra gli altri, di verificare se i paesi che intrattengono relazioni commerciali con l'Unione europea rispettino i diritti umani, in particolare i diritti delle donne, nonché di reagire in modo attivo in caso di violazioni dei diritti umani;
8. chiede alla Commissione di analizzare da un punto di vista di genere i metodi di produzione e di processo (PPM, "production and process methods", quali definiti dall'OMC), al fine di identificare i PPM soggetti a specifiche discriminazioni di genere, secondo la CEDAW e i Patti sui diritti umani, e di definire strategie per incentivare il rispetto delle norme internazionali nei paesi esportatori;
9. invita la Commissione ad assicurare che le imprese che beneficiano dei programmi d'accesso ai mercati dell'Unione europea nel quadro della politica di cooperazione dell'Unione europea non contribuiscano alla diffusione di pratiche quali lo sfruttamento disumano dei lavoratori, in particolare donne;
10. sottolinea che i benefici dell'occupazione nell'economia formale e in quella informale dipendono da svariati fattori tra cui il salario, le condizioni di lavoro e la sicurezza del luogo di lavoro, e che le donne sono discriminate riguardo al godimento di tali benefici; invita pertanto la Commissione a creare, nel quadro della sua politica di cooperazione allo sviluppo, un fondo specifico facente parte dei futuri accordi commerciali e di cooperazione con i paesi terzi destinato a sostenere le donne nei paesi in questione incoraggiandone l'accesso al credito, all'istruzione e alla formazione professionale, onde ridurre la quota/proporzione di lavoro informale; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo una relazione, firmata congiuntamente dai donatori e dai beneficiari dell'aiuto, per comprovare che il finanziamento specifico non è stato utilizzato per scopi diversi da quelli inizialmente stabiliti;
11. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad introdurre rapidamente i principi della non discriminazione e della parità di genere nelle azioni del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e ad assicurare che il sostegno fornito da tale fondo non sostituisca i pagamenti della sicurezza sociale;
12. sottolinea che l'alto numero di posti di lavoro perduti in Europa conferma la tendenza a un'intensificazione delle ristrutturazioni industriali; rileva che i settori più colpiti sono quelli dell'industria manifatturiera, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari; chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di tenere in debito conto i principi della non discriminazione e dell'uguaglianza tra donne e uomini per quanto riguarda il FEG;
13. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire gli obiettivi dell'integrazione della dimensione di genere e delle pari opportunità nel quadro di tutti i fondi europei; sottolinea la necessità di fornire indicazioni sui progressi realizzati nella promozione della parità tra le donne e gli uomini e nella lotta contro ogni forma di discriminazione;
14. osserva che posti di lavoro, occupazione e lavoro dignitoso dovranno costituire il contenuto di un nono Obiettivo di Sviluppo del Millennio da adottare quanto prima possibile, e chiede l'inclusione delle norme fondamentali del lavoro negli accordi commerciali multilaterali e bilaterali e l'inserimento del principio della parità di genere in tutti gli OSM;
15. pone in rilievo che l'accesso universale e a costi abbordabili a servizi essenziali quali l'acqua, l'istruzione, la sanità e l'energia è un presupposto essenziale per l''empowerment" delle donne; sottolinea tuttavia che la liberalizzazione dei servizi nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) potrà avere un impatto positivo su questo obiettivo solo se i principi GATS della flessibilità nazionale e dello spazio politico troveranno piena affermazione negli attuali negoziati bilaterali e multilaterali;
16. sottolinea che l'accordo TRIPS prevede una revisione dopo due anni di applicazione ma che tale revisione non è ancora stata effettuata: ne sollecita pertanto l'effettuazione sulla base di una valutazione d'impatto dei costi dell'applicazione dell'accordo per i paesi in via di sviluppo;
17. invita la Commissione a verificare se l'applicazione dell'accordo raggiunto alla riunione ministeriale dell'OMC di Hong Kong del dicembre 2005 riguardo alla licenza obbligatoria dei farmaci antivirali contro l'HIV/AIDS si traduca effettivamente in un migliore accesso ai medicinali, e ad includere in tale verifica la prospettiva di genere;
18. invita a sviluppare misure di politica nazionale che promuovano la parità di genere, la protezione e la promozione dell'occupazione e il benessere sociale, migliorino le condizioni sanitarie e di lavoro delle donne e degli uomini e contribuiscano allo sviluppo sostenibile; mette in rilievo l'importanza del rispetto della flessibilità nazionale e dello spazio politico in tutti i negoziati concernenti la politica commerciale e di sviluppo; chiede che sia garantito il diritto dei paesi in via di sviluppo e delle economie vulnerabili di scegliere se e quali settori di servizi aprire alla liberalizzazione dei mercati e quali escluderne;
19. sollecita la Commissiona a riservare un'attenzione particolare, nel suo dialogo e nella sua cooperazione con i paesi terzi, alle restrizioni giuridiche che ostacolano l'accesso delle donne ai mezzi di produzione, quali il credito, il diritto alla proprietà e il capitale;
20. sottolinea che, data l'importanza del ruolo delle donne nelle attività agricole su scala familiare, va rispettato e rafforzato il diritto dei paesi in via di sviluppo di mettere a punto e attuare politiche agricole che garantiscano loro la sovranità alimentare, in particolare nei negoziati dell'OMC, con specifico riferimento all'accordo OMC sull'agricoltura; sottolinea l'importanza del "microcredito" quale strumento per alleviare la povertà; chiede alla Commissione di presentare due volte l'anno una relazione, firmata congiuntamente dalle autorità donatrici e dagli organismi che ricevono i finanziamenti, destinata a provare che l'aiuto finanziario arriva a destinazione;
21. invita la Commissione e il Consiglio ad assistere i paesi in via di sviluppo nella costruzione delle loro capacità di formulazione, negoziazione e attuazione delle politiche commerciali, con modalità studiate su misura per le necessità di ciascun paese e tali da promuovere uno sviluppo economico sostenibile ed equilibrato in termini di genere; esige che tutta l'assistenza fornita sia equilibrata in termini di genere;
22. ritiene che le valutazioni dell'impatto di genere dovrebbero essere attuate in una fase precoce della pianificazione e dell'iscrizione a bilancio dell'assistenza ai paesi in via di sviluppo; ritiene che ciò consentirebbe ai responsabili decisionali di vagliare con maggiore precisione gli effetti di una determinata politica sulle donne e sugli uomini e di valutare la situazione e le tendenze in atto confrontandole con i risultati attesi della politica proposta; ritiene che nella relazione annuale dovrebbe figurare una sezione riguardante il seguito dato alle valutazioni dell'impatto di genere;
23. plaude alla decisione del governo norvegese di imporre per legge una quota del 40% di rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle società per azioni;
24. chiede che i programmi di "aid for trade" siano mirati a promuovere la parità di genere e lo sviluppo sostenibile e siano finanziati con risorse addizionali; sottolinea che il finanziamento dell''aid for trade" deve contribuire alla costruzione della capacità sul versante dell'offerta necessaria per partecipare agli scambi, e non deve essere subordinato all'attuazione, da parte dei governi che lo ricevono, di politiche di liberalizzazione dei mercati dell'agricoltura, dell'industria o dei servizi;
25. mette in risalto l'importanza del "gender budgeting" (valutazione dell'impatto di genere delle politiche di bilancio) nella politica commerciale europea quale strategia per contribuire all'uguaglianza di genere; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad applicare con urgenza il "gender budgeting" come normale strumento delle politiche di bilancio a tutti i livelli;
26. sottolinea che la partecipazione economica delle donne è essenziale per sviluppare la loro fiducia e le loro capacità e per migliorare la loro posizione nella comunità; sottolinea altresì che l'accesso alle risorse dà alle donne la possibilità di generare reddito e patrimonio, il che consente di creare un ambiente in cui le donne povere o con reddito basso possano costituire imprese, migliorare le loro condizioni di vita, assicurare il benessere delle loro famiglie a livello alimentare e sanitario, provvedere all'istruzione dei figli, conquistare il rispetto della famiglia e della comunità e partecipare alla vita politica; sottolinea il notevole potenziale offerto dal "microcredito" quale strumento prezioso per alleviare la povertà, promuovere l'autosufficienza e incoraggiare l'attività economica in alcuni dei paesi più poveri e svantaggiati del mondo;
27. invita gli Stati membri a fare tutto il possibile per assicurare che nei negoziati commerciali a livello mondiale si tenga conto della dimensione di genere; li invita inoltre ad incoraggiare le donne a candidarsi ad incarichi in seno ad organizzazioni internazionali quali l'OMC, la Banca mondiale, l'FMI e l'OIL, e a sostenere le donne che lo fanno;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri e dei paesi in fase di adesione, e al Consiglio d'Europa.