Indice 
Testi approvati
Mercoledì 5 aprile 2006 - Strasburgo
Utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge *
 Programma "Cittadini per l'Europa" (2007-2013) ***I
 Capitali europee della cultura (2007-2019) ***I
 Regime transitorio che limita la libera circolazione dei lavoratori sui mercati del lavoro dell'Unione europea

Utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge *
PDF 221kWORD 61k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volta all'adozione di una decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/170/GAI relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge (10706/2005 – C6-0255/2005 – 2005/0808(CNS))
P6_TA(2006)0126A6-0064/2006

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (10706/2005),

–   visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0255/2005),

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0064/2006),

1.   approva l'iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord quale emendata;

2.   invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Testo proposto dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen1, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto H della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 19992, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo. 
__________________
1 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
2 GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
Articolo 1, paragrafo 1, comma 1 bis (decisione 2003/170/GAI)
Ai fini della presente decisione si intende per 'ufficiale di collegamento dell'Europol' un funzionario dell'Europol distaccato all'estero, in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, al fine di sostenere e coordinare la cooperazione tra le autorità di tali paesi o organizzazioni e l'Europol favorendo lo scambio di informazioni tra di essi.
Ai fini della presente decisione si intende per 'ufficiale di collegamento dell'Europol' un funzionario dell'Europol distaccato all'estero, in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, al fine di sostenere e coordinare la cooperazione, da un lato, tra le autorità di tali paesi o organizzazioni e l'Europol e, dall'altro, tra gli ufficiali di collegamento distaccati dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge nei paesi terzi o nell'organizzazione internazionale, favorendo lo scambio di informazioni tra di essi.
Emendamento 3
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2
Articolo 1, paragrafo 2, comma 1 bis (decisione 2003/170/GAI)
La presente decisione lascia impregiudicate le funzioni degli ufficiali di collegamento dell'Europol nel quadro della convenzione Europol, delle sue modalità di attuazione e degli accordi di cooperazione conclusi tra l'Europol e il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati.
La presente decisione lascia impregiudicate le funzioni degli ufficiali di collegamento dell'Europol nel quadro della convenzione Europol, delle disposizioni adottate per la sua attuazione e degli accordi di cooperazione conclusi tra l'Europol e il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati.
Emendamento 4
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)
Articolo 2, paragrafo 1 (decisione 2003/170/GAI)
2 bis) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ogni Stato membro provvede affinché, da un lato, i rispettivi ufficiali di collegamento stabiliscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti dello Stato di accoglienza o dell'organizzazione internazionale al fine di favorire e accelerare la raccolta e lo scambio di informazioni e, dall'altro, affinché i rispettivi ufficiali di collegamento procedano con Europol a uno scambio immediato e diretto delle informazioni raccolte."
Emendamento 5
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 TER (nuovo)
Articolo 2, paragrafo 3 (decisione 2003/170/GAI)
2 ter) All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli ufficiali di collegamento svolgono le loro funzioni nel quadro delle loro competenze e nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi nazionali, dalla convenzione Europol e da eventuali accordi con gli Stati di accoglienza o con le organizzazioni internazionali, nonché nel rispetto, tra queste disposizioni, di quelle relative alla protezione dei dati di carattere personale."
Emendamento 6
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 QUATER (nuovo)
Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) (decisione 2003/170/GAI)
2 quater) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:
"3 bis. Gli ufficiali di collegamento, quando sono numerosi e si trovano distaccati da diversi Stati membri in uno stesso paese terzo o in una stessa organizzazione internazionale, coordinano le proprie azioni e i propri lavori in modo da ridurre al massimo i doppioni delle missioni. A tal fine si organizzano per operare come equipe e cercano di sviluppare contatti con ufficiali di collegamento distaccati in altri Stati, con i quali una collaborazione si rivelerebbe necessaria o utile per raccogliere, completare e collegare informazioni che oltrepassano il semplice quadro nazionale, multinazionale o dell'organizzazione presso cui sono distaccati."
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3
Articolo 4, paragrafo 1, nuova frase (decisione 2003/170/GAI)
Tali riunioni possono essere convocate anche per iniziativa di qualunque altro Stato membro e soprattutto degli Stati membri che operano da 'nazione guida' della cooperazione dell'UE in un paese o regione specifici.
Tali riunioni possono essere convocate anche per iniziativa di Europol o di qualunque altro Stato membro e soprattutto degli Stati membri che operano da 'nazioni guida' della cooperazione dell'UE in un paese o regione specifici.
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 2 (decisione 2003/170/GAI)
3 bis) All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento distaccati nello stesso paese terzo o presso la medesima organizzazione internazionale si prestino reciprocamente assistenza nei contatti con le autorità dello Stato di accoglienza. Ove opportuno, gli Stati membri possono convenire reciprocamente che i loro ufficiali di collegamento distaccati in uno stesso paese terzo o presso la medesima organizzazione internazionale si ripartiscano i compiti tra loro e provvedano affinché sia individuato e debitamente preso in considerazione l'interesse dell'insieme dei paesi dell'Unione europea. Se tale ripartizione dei compiti non è stata concordata tra gli Stati membri, Europol e il suo ufficiale di collegamento distaccato in questo stesso paese terzo o presso la medesima organizzazione internazionale, qualora ce ne sia uno, si fanno carico della sua realizzazione ed attuazione effettiva."
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 TER (nuovo)
Articolo 4, paragrafo 3 (decisione 2003/170/GAI)
3 ter) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri possono convenire a livello bilaterale o multilaterale che gli ufficiali di collegamento distaccati da uno Stato membro in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale si curino altresì degli interessi di uno o più altri Stati membri ed operino in maniera più globale tenendo conto dell'interesse dell'Unione europea."
Emendamento 10
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 QUATER (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 1 (decisione 2003/170/GAI)
3 quater) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali forniscano, in conformità della legislazione nazionale, della convenzione Europol e degli strumenti internazionali pertinenti, e fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, alle rispettive autorità nazionali e a Europol le informazioni concernenti gravi minacce di reato rivolte ad altri Stati membri non rappresentati da propri ufficiali di collegamento nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale di cui trattasi. Le autorità nazionali ed Europol valutano, in conformità della legislazione nazionale e della convenzione Europol nonché in funzione della gravità delle minacce, se sia necessario informare gli Stati membri interessati."
Emendamento 11
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 2 (decisione 2003/170/GAI)
3 quinquies) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso organizzazioni internazionali possono, conformemente alla legislazione nazionale, alla convenzione Europol e agli strumenti internazionali pertinenti e, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornire informazioni relative a gravi minacce di reato rivolte ad altri Stati membri direttamente agli ufficiali di collegamento dello Stato membro in questione, se tale Stato membro è rappresentato nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale di cui trattasi, e ad Europol."
Emendamento 12
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 SEXIES (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 4 (decisione 2003/170/GAI)
3 sexies) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli Stati membri valutano la richiesta di cui al paragrafo 3 conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, alla convenzione Europol e agli strumenti internazionali pertinenti, e indicano il più presto possibile se tale richiesta possa essere soddisfatta."
Emendamento 13
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4
Articolo 8, paragrafo 3 (decisione 2003/170/GAI)
3.  Nel rispetto della legislazione nazionale e della convenzione Europol, gli Stati membri possono rivolgere all'Europol la richiesta di utilizzare gli ufficiali di collegamento dell'Europol distaccati in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali al fine di scambiare informazioni pertinenti. Le richieste sono rivolte all'Europol attraverso le unità nazionali degli Stati membri nel rispetto della convenzione Europol.
3.  Conformemente alla convenzione Europol, gli Stati membri provvedono, se possibile e necessario, a presentare all'Europol la richiesta di poter ricorrere ai suoi ufficiali di collegamento distaccati in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali al fine di utilizzare pienamente i canali di Europol per lo scambio di informazioni pertinenti. Le richieste sono rivolte all'Europol attraverso le unità nazionali degli Stati membri, conformemente alla convenzione Europol.

Programma "Cittadini per l'Europa" (2007-2013) ***I
PDF 453kWORD 114k
Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma "Cittadini per l'Europa" mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (COM(2005)0116 – C6-0101/2005 – 2005/0041(COD))
P6_TA(2006)0127A6-0076/2006

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0116)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2 e gli articoli 151 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0101/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali (A6-0076/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   rileva che gli stanziamenti indicati nella proposta legislativa per il periodo successivo al 2006 sono subordinati alla decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale;

3.   chiede alla Commissione di presentare eventualmente una proposta relativa all'adeguamento dell'importo finanziario di riferimento del presente programma, dopo l'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale;

4.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2006 in vista dell'adozione della decisione n. .../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma "Europa per i cittadini" mirante a promuovere i valori europei enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la cittadinanza europea attiva

P6_TC1-COD(2005)0041


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 151 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

(1)  Il trattato stabilisce la cittadinanza dell'Unione che è un complemento della cittadinanza dei rispettivi Stati membri. Si tratta di un importante elemento per il rafforzamento e la salvaguardia del processo d'integrazione europea.

(2)  La Comunità dovrebbe rendere pienamente coscienti i cittadini della loro cittadinanza europea, dei vantaggi che essa presenta nonché dei loro diritti e doveri, che devono essere promossi nel rispetto del principio di sussidiarietà e nell'interesse della coesione.

(3)  È particolarmente urgente rendere i cittadini europei pienamente consapevoli della loro cittadinanza europea in considerazione dell'esito di alcuni referendum sul trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il programma "Europa per i cittadini" dovrebbe pertanto integrare e non sovrapporsi al piano D della Commissione per la democrazia, il dialogo e il dibattito.

(4)  Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio e partecipino pienamente all'integrazione europea occorre dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro identità e della loro appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in assoluta conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000.

(5)  La promozione della cittadinanza attiva costituisce un elemento fondamentale per rafforzare non solo la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, ma anche l'integrazione, la coesione e lo sviluppo della democrazia.

(6)  Nel contesto della strategia dell'Unione europea dell'informazione e della comunicazione, occorre garantire un'ampia divulgazione e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma.

(7)  Per avvicinare l'Europa ai suoi cittadini e permettere a questi di partecipare pienamente alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, è necessario rivolgersi a tutti i cittadini e promuovere la loro partecipazione a scambi e ad attività di cooperazione di carattere transnazionale, per contribuire a sviluppare il senso di appartenenza a ideali europei comuni.

(8)  Occorre non dimenticare gli immigranti e i loro discendenti, per cui è importante aiutarli a trarre il massimo beneficio dalla loro nuova cittadinanza.

(9)  Per far partecipare i cittadini al progetto europeo, è necessario informarli sui concreti diritti che derivano dalla cittadinanza europea, come quelli legati alla libertà di circolare e soggiornare sul territorio degli Stati membri, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(5).

(10)  Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 15 aprile 1988 sulle proposte della Commissione relative a talune azioni volte a promuovere la cultura europea(6), ha auspicato un grande sforzo per intensificare i contatti tra i cittadini dei diversi Stati membri e ha considerato giustificato e opportuno un sostegno specifico dell'Unione europea alle iniziative di gemellaggio tra città di diversi Stati membri.

(11)  Il Consiglio europeo ha rilevato in più occasioni la necessità di avvicinare l'Unione europea e le sue istituzioni ai cittadini degli Stati membri e ha esortato le istituzioni dell'Unione a instaurare e a promuovere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile organizzata, favorendo così la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e ai processi di formazione delle decisioni, sottolineando i valori essenziali comuni ai cittadini europei(7).

(12)  Con decisione 2004/100/CE del 26 gennaio 2004(8) il Consiglio ha istituito un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica), che ha confermato la necessità di promuovere un dialogo intenso con i comuni, le organizzazioni della società civile e i cittadini in generale. Tale dialogo dovrebbe comprendere anche le organizzazioni che rappresentano i cittadini dei paesi terzi residenti nell'Unione europea. Inoltre, il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013(9), ha affermato che il programma di partecipazione civica resta una priorità per avvicinare l'Europa ai cittadini mediante un processo che parta dal basso verso l'alto.

(13)  I progetti dei cittadini con valenza transnazionale e intersettoriale sono strumenti importanti per raggiungere i cittadini e promuovere la consapevolezza europea, l'integrazione politica europea, l'inclusione sociale e la reciproca comprensione, grazie ad eventi ed azioni organizzati dai cittadini e dalle organizzazioni locali che privilegino progetti che consentano a diversi gruppi di cittadini di incontrarsi, ad esempio nelle biblioteche, presso le fondazioni o in club sportivi amatoriali, lottando in tal modo contro il razzismo, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali.

(14)  La condivisione della comune cittadinanza europea dovrebbe rinsaldare sempre più le relazioni fra i cittadini degli Stati membri ed essere presa in considerazione dai legislatori nazionali e regionali, dalle autorità locali e da quanti sono chiamati a proteggere a livello nazionale i diritti di cittadinanza, siano essi le autorità preposte alla sicurezza o alla tutela giurisdizionale o quelle proposte alla loro assistenza giuridica come i difensori civici. è quindi interesse dell'Unione europea promuovere il dialogo e lo scambio delle migliori esperienze fra queste autorità e le loro reti di contatto a livello europeo.

(15)  Le organizzazioni della società civile di livello europeo, nazionale, regionale e locale sono elementi importanti per la partecipazione attiva dei cittadini nella società e contribuiscono a rafforzare tutti gli aspetti della vita pubblica. Esse inoltre fanno da tramite tra l'Europa e i suoi cittadini. Occorre quindi sostenere e promuovere la cooperazione transnazionale tra di loro, con particolare attenzione ai paesi candidati, aiutandoli a creare e sviluppare organismi analoghi.

(16)  I centri di ricerca sulla politica europea possono contribuire con le loro idee e riflessioni al dibattito su scala europea. Inoltre, in quanto legame tra le istituzioni europee e i cittadini, è opportuno sostenere le attività che riflettono il loro impegno nei confronti della costruzione dell'identità e della cittadinanza europea, mediante l'istituzione di procedure che prevedano criteri di trasparenza per la promozione di reti d'informazione e di scambio.

(17)  Il programma dovrebbe essere accessibile a tutti i cittadini, compresi i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in modo stabile in uno Stato membro, per cui va prestata particolare attenzione all'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri in progetti e attività transnazionali.

(18)  La dichiarazione sullo sport adottata dal Consiglio europeo di Nizza (7-9 dicembre 2000) evidenziava l'esigenza che la Comunità, nella sua azione sulla base delle diverse disposizioni del trattato, tenga conto della funzione sociale, educativa e culturale dello sport.

(19)  I paesi candidati e i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono partecipare ai programmi comunitari, in base agli accordi con essi stipulati.

(20)  Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato l'"Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: progredire sulla via dell'integrazione europea", che invita i paesi dei Balcani occidentali a partecipare ai programmi e alle agenzie comunitari. Questi paesi sono pertanto da considerare come possibili partecipanti ai programmi comunitari.

(21)  Il programma dovrebbe essere oggetto di verifiche e valutazioni regolari indipendenti in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri, in modo da permettere gli adattamenti necessari alla corretta applicazione delle misure.

(22)  Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(10) (qui di seguito: "il regolamento finanziario") e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(11), che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, dovrebbero essere applicati tenendo conto dei principi della semplicità e della coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero di casi in cui la Commissione ha la responsabilità diretta della loro attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo connesso al loro impiego.

(23)  Sono altresì necessarie misure per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o male utilizzati.

(24)  La presente decisione istituisce per tutta la durata del programma un quadro finanziario che costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(12).

(25)  Poiché gli scopi del programma "Europa per i cittadini" non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri e possono quindi, per la natura transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure del programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26)  Le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione(13).

(27)  È necessario adottare disposizioni transitorie per monitorare le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006, in applicazione della decisione 2004/100/CE,

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione del programma

1.  La presente decisione istituisce il programma "Europa per i cittadini" per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2.  Il programma contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

   incoraggiare i cittadini ad interagire e partecipare alla costruzione di un'Europa sempre più vicina che sia pluralistica, giusta, democratica e proiettata verso il mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita, accelerando così lo sviluppo del concetto di cittadinanza europea;
   sviluppare e rafforzare un'identità europea, fondata su valori, una storia, una cultura comuni e una cittadinanza europea, fonte della legittimità delle istituzioni;
   migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche dei cittadini europei, promuovere il rispetto e la valorizzazione della diversità culturale e del multilinguismo, contribuendo al dialogo interculturale, soprattutto attraverso la lotta contro il razzismo, la xenofobia e tutte le forme di discriminazione e intolleranza;
   garantire che le istituzioni nazionali, regionali e locali, siano esse elettive, amministrative o di assistenza ai cittadini tengano in maggior considerazione i requisiti in materia di cittadinanza europea.

Articolo 2

Obiettivi specifici del programma

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, in linea con gli obiettivi fondamentali del trattato, che sono realizzati su base transnazionale:

   a) avvicinare tra loro le persone appartenenti alle comunità locali di tutta Europa, perché possano condividere e scambiare esperienze, opinioni e valori, trarre insegnamento dalla storia e operare per la costruzione del futuro;
   b) promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di cittadinanza europea e democrazia, valori condivisi, storia e cultura comuni, grazie alla cooperazione all'interno della società civile a livello europeo;
   c) promuovere lo scambio di esperienze per quanto concerne la cittadinanza europea fra organi elettivi locali, regionali e nazionali, nonché fra le autorità preposte alla tutela giurisdizionale e all'assistenza amministrativa dei cittadini, incrementando la cooperazione transfrontaliera e la creazione di reti europee di contatto e rafforzando quelle esistenti;
   d) rendere l'idea dell'Europa più tangibile per i suoi cittadini, promuovendo e celebrando i valori e le realizzazioni dell'Europa e preservando la memoria del passato europeo;
   e) favorire l'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa, con un'attenzione particolare per le attività che coinvolgano gli Stati membri di recente adesione.

Articolo 3

Azioni

1.  Gli obiettivi del programma sono perseguiti sostenendo le azioni qui di seguito elencate, descritte in modo dettagliato nella parte I dell'allegato:

a)  Cittadini attivi per l'Europa, comprendente:

–   gemellaggio di città;

–   progetti dei cittadini e misure di sostegno.

b)  Una società civile attiva in Europa, comprendente:

–   sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile, alle associazioni e alle reti a livello europeo;

–   sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo;

–   sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile.

c)  Insieme per l'Europa, comprendente:

–   eventi di grande visibilità, come commemorazioni, premi, manifestazioni artistiche, conferenze su scala europea;

–   studi, indagini e sondaggi d'opinione;

–   strumenti d'informazione e di diffusione.

d)  Memoria europea attiva, comprendente:

   sostegno a progetti intesi a commemorare le vittime di deportazioni e stermini di massa compiuti da nazisti e stalinisti.

2.  Per ogni azione può essere data priorità all'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri, come prevede l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, lettera e).

3.  Le misure comunitarie possono avere la forma di convenzioni di sovvenzione o di contratti di appalto.

4.  Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo forme e accordi specifici, quali sovvenzioni di funzionamento, sovvenzioni di azioni, borse di studio e premi.

5.  I contratti d'appalto riguarderanno l'acquisto di servizi (organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione).

6.  Possono fruire di una sovvenzione comunitaria solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla parte II dell'allegato.

Articolo 4

Partecipazione al programma

Possono partecipare al programma i seguenti paesi (in appresso denominati "i paesi partecipanti"):

   a) gli Stati membri;
   b) gli Stati dell'EFTA che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
   c) i paesi candidati per i quali è in atto una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali di partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari, stabiliti rispettivamente dall'accordo quadro e dalle decisioni dei consigli d'associazione;
   d) i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell'ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 5

Accesso al programma

Il programma è accessibile a tutti i soggetti che ne rafforzano gli obiettivi grazie alle loro attività, in particolare:

   - ai gruppi di cittadini e comunità, alle associazioni, organizzazioni e autorità locali, ai centri di formazione, ai centri di ricerca sulle politiche europee, alle piattaforme e alle reti,
   - alle fondazioni europee operanti nel settore delle problematiche europee, quale il Movimento europeo, e ad altre organizzazioni della società civile.

Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti si applica il principio di proporzionalità ai documenti da fornire e si istituisce una banca dati per la presentazione delle domande.

Articolo 6

Cooperazione con le organizzazioni internazionali

Il programma può comprendere o includere attività svolte in comune con organizzazioni internazionali operanti nel settore della cittadinanza attiva – e, all'interno di questo settore, in particolare della cittadinanza europea – quali il Consiglio d'Europa e l'Unesco, sulla base di contributi comuni e conformemente al regolamento finanziario e alle norme proprie di ogni istituzione od organizzazione.

Articolo 7

Disposizioni di attuazione

1.  Le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2.  La Commissione può stabilire indirizzi per ogni azione definita nell'allegato, allo scopo di adattare il programma ai mutamenti delle priorità nel campo della cittadinanza europea attiva.

3.  Nel contesto della strategia dell'Unione europea in materia d'informazione e di comunicazione nonché attraverso altre attività d'informazione, pubblicazione e divulgazione, la Commissione assicura un'ampia conoscenza e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma.

Articolo 8

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato, in appresso denominato "il comitato".

2.  Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.  Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 9

Coerenza con altri strumenti della Comunità e dell'Unione europea

1.  La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra il presente programma e gli strumenti in altri settori d'azione della Comunità, in particolare l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, la gioventù, lo sport, l'ambiente, il settore dell'audiovisivo e i media, i diritti e le libertà fondamentali, l'inclusione sociale, l'uguaglianza tra i sessi, la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo e xenofobia, la promozione della ricerca scientifica e l'azione esterna della Comunità, in particolare a livello di politica europea di vicinato.

2.  Il programma condivide risorse con altri strumenti della Comunità e dell'Unione e segue i nuovi orientamenti sull'informazione per realizzare azioni corrispondenti agli obiettivi comuni al programma e a questi altri strumenti.

Articolo 10

Risorse di bilancio

1.  La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del presente programma, per il periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2007, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è di 235 000 000 EUR.

2.  Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

3.  La spesa amministrativa globale del programma, comprese le spese interne e di gestione dell'agenzia esecutiva, dovrebbe essere proporzionata ai compiti previsti nel programma in questione ed è sottoposta alla decisione delle autorità di bilancio e legislative.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1.  A norma dell'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la Commissione può decidere, in funzione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentarli dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

2.  Il sostegno finanziario prende la forma di sovvenzioni a persone giuridiche o associazioni europee di istituzioni pubbliche nazionali operanti nell'ambito della tutela dei cittadini. In alcuni casi possono essere concesse sovvenzioni a persone fisiche, a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

3.  La Commissione può assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti realizzati nel quadro del programma.

4.  A norma dell'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e secondo la natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o il ricorso a tabelle di costi unitari.

5.  Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del presente programma agli organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, come definiti all'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non hanno automaticamente un carattere degressivo in caso di rinnovo, come previsto dall'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario.

6.  Per le sovvenzioni di importo limitato può essere autorizzato un cofinanziamento in natura.

7.  La quantità di informazioni contenute nelle convenzioni di sovvenzione può essere limitata per le sovvenzioni di importo limitato, come le borse di studio e le borse di mobilità individuale.

8.  In casi specifici, come la concessione di una sovvenzione di importo limitato, il beneficiario non è necessariamente tenuto a dimostrare il possesso della capacità finanziaria richiesta per realizzare il progetto o il programma di lavoro previsto.

Articolo 12

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.  La Commissione provvede affinché, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati dall'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, mediante controlli efficaci e mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono constatate irregolarità, con l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(14) e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(15) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(16).

2.  Per le azioni comunitarie finanziate nel quadro del programma, si intende per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza, a causa di una spesa indebita, un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti.

3.  La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo dell'aiuto finanziario erogato a favore di un'azione se accerta irregolarità, compresa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della decisione individuale o del contratto o della convenzione che assegnano l'aiuto finanziario in questione, o qualora risulti che, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione, ad un'azione sono state apportate modifiche incompatibile con la natura o con le condizioni d'attuazione del progetto.

4.  Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro il termine stabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero delle somme già erogate.

5.  Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1.  La Commissione assicura un monitoraggio regolare del programma. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono utilizzati nell'attuazione del programma.

Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

Gli obiettivi specifici possono essere riveduti, se necessario, in base ai risultati delle relazioni di monitoraggio.

2.  La Commissione assicura una valutazione regolare, esterna e indipendente dal programma e informa regolarmente le commissioni competenti del Parlamento europeo.

3.  La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

   a) una relazione intermedia di valutazione sull'efficacia del programma e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma tre anni dopo la sua adozione;
   b) una comunicazione sulla continuazione del programma quattro anni dopo la sua adozione;
   c) una costante valutazione dettagliata sull'attuazione e sui risultati del programma, al termine della sua attuazione, entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 14

Disposizione transitoria

Per le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione 2004/100/CE continuano a valere, fino al loro completamento, le disposizioni di tale decisione.

Articolo 15

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO

I.  DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Azione 1: Cittadini attivi per l'Europa

Questa azione costituisce la parte del programma imperniata in modo specifico su attività che implicano, direttamente o indirettamente, i cittadini. Si tratta di attività che rientrano nei seguenti due tipi di misure:

Gemellaggio di città

Questa misura riguarda attività che comportano o promuovono scambi diretti tra cittadini europei attraverso la loro partecipazione ad iniziative attuate nel quadro del gemellaggio di città. Queste attività possono avere un carattere specifico o pilota, o prendere la forma di accordi strutturati, pluriennali, tra più partner, rispondenti a una strategia prestabilita e comprendenti una serie di attività, che vanno da riunioni di cittadini, come, ad esempio, eventi organizzati da club sportivi gemellati, a conferenze o seminari specifici su argomenti d'interesse comune, con le relative pubblicazioni, organizzati nel quadro di attività di gemellaggio di città. Questa misura contribuirà attivamente a rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche tra i cittadini e tra le culture.

Per contribuire all'attuazione di questa misura, un sostegno strutturale può essere fornito direttamente al Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE), un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo, attivo nel campo dei gemellaggi di città.

Progetti dei cittadini e misure di sostegno

Saranno sostenuti svariati progetti di carattere transnazionale e intersettoriale in cui intervengano direttamente i cittadini. Sarà attribuita priorità ai progetti intesi ad incoraggiare la partecipazione a livello locale di organizzazioni attive, come ad esempio i club sportivi amatoriali locali. Questi progetti, dimensione e oggetto dei quali dipenderanno dall'evoluzione della società, esploreranno, in modi innovativi, le possibili risposte ai bisogni individuati. Non è necessario che i progetti a titolo di tale misura si inscrivano nel quadro di un gemellaggio di città. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC). Parteciperanno a questi progetti cittadini provenienti da diversi orizzonti, che agiranno insieme o discuteranno di questioni europee comuni, sviluppando così la comprensione reciproca e la sensibilizzazione al processo dell'integrazione europea.

Per migliorare i progetti dei cittadini è anche necessario attuare misure di sostegno per lo scambio delle migliori pratiche, mettere in comune le esperienze dei soggetti interessati ai livelli locale e regionale (compresi i pubblici poteri) e sviluppare nuove competenze, ad esempio attraverso la formazione.

Indicativamente, circa il 40% del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

Azione 2: Una società civile attiva in Europa

Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione)

Gli organismi che sviluppano nuove idee e riflessioni sulle questioni europee sono importanti interlocutori istituzionali, che possono offrire indicazioni intersettoriali strategiche indipendenti alle istituzioni dell'Unione europea e contribuire al dibattito, in particolare sulla cittadinanza dell'Unione europea e sui valori e sulle culture europei. Questa misura mira a rafforzare la capacità istituzionale di organismi che sono rappresentativi, portatori di un effettivo valore aggiunto europeo, in grado di produrre rilevanti effetti moltiplicatori e di cooperare con altri soggetti a cui il programma si rivolge. Il rafforzamento delle reti transeuropee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività.

Un sostegno strutturale può essere fornito direttamente all'associazione "Groupement d'études et de recherches Notre Europe" e all''Institut für Europäische Politik" di Berlino, organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.

Sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile, alle associazioni e alle reti a livello europeo

Le organizzazioni della società civile costituiscono un elemento importante delle attività in campo civico, dell'istruzione, culturale e politico per la partecipazione alla società. Esse dovrebbero essere capaci di agire e cooperare a livello europeo. Esse dovrebbero inoltre poter partecipare alla formulazione di linee programmatiche attraverso la consultazione. Questa misura darà loro la capacità e la stabilità necessarie per agire in modo transettoriale e orizzontale e per fungere da catalizzatore transnazionale per i loro membri e per la società civile a livello europeo, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi del programma. Il rafforzamento delle reti transeuropee e delle associazioni europee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività.

Un sostegno strutturale può essere fornito direttamente a tre organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo: la Piattaforma delle organizzazioni non governative sociali europee, il Movimento europeo e il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli.

Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile

Le organizzazioni della società civile (organizzazioni non governative, sindacati, federazioni, gruppi di riflessione, istituzioni che forniscono un'istruzione non formale agli adulti, ecc.) possono mediante dibattiti, pubblicazioni, azioni di sensibilizzazione, attività di formazione e altri progetti transnazionali concreti mobilitare i cittadini o rappresentarne gli interessi. Introdurre o sviluppare la dimensione europea nelle loro attività permetterà alle organizzazioni della società civile di rafforzare le proprie capacità e raggiungere un pubblico più ampio. Una cooperazione diretta tra le organizzazioni della società civile di vari Stati membri contribuirà alla comprensione reciproca di culture e punti di vista diversi, nonché all'individuazione di preoccupazioni e valori comuni. Questo potrà avvenire per mezzo di singoli progetti, ma una strategia a lungo termine avrà maggiore efficacia e permetterà di creare reti e di sinergie.

Indicativamente, circa il 38% del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

Azione 3: Insieme per l'Europa

Eventi di grande visibilità

Saranno sostenuti nel quadro di questa misura eventi, organizzati dalla Commissione o con la sua cooperazione, che siano di una dimensione e di una portata rilevanti, abbiano una risonanza significativa presso i popoli d'Europa, contribuiscano a rafforzare il loro senso d'appartenenza ad una stessa comunità, accrescano la loro consapevolezza della storia, delle realizzazioni e dei valori dell'Unione europea, li rendano partecipi del dialogo interculturale e contribuiscano allo sviluppo della loro identità europea.

Queste manifestazioni possono consistere nella commemorazione di avvenimenti storici, nella celebrazione di realizzazioni europee, in manifestazioni artistiche, in azioni di sensibilizzazione su temi specifici, in conferenze su scala europea, eventi sportivi europei a carattere amatoriale e nell'assegnazione di premi destinati a mettere in luce realizzazioni di rilievo. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle tecnologie dell'informazione.

Studi

Al fine di migliorare la comprensione della cittadinanza attiva a livello europeo, la Commissione effettuerà studi, indagini e sondaggi d'opinione.

Strumenti d'informazione e di diffusione

La centralità riconosciuta ai cittadini e la diversità delle iniziative in materia di cittadinanza attiva implicano l'esigenza di fornire, tramite un portale Internet e altri strumenti, ampie informazioni sulle varie attività del programma, su altre azioni europee in relazione con la cittadinanza e su altre iniziative in questo settore. In particolare, va considerata prioritaria l'informazione sulla direttiva 2004/38/CE, il cui termine di recepimento negli Stati membri è fissato al 30 aprile 2006.

Un sostegno strutturale può essere fornito direttamente all''Association Jean Monnet", al "Centre européen Robert Schuman" e alle "Case d'Europa" federate sul piano nazionale ed europeo, organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.

Indicativamente, circa l'8% del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.

AZIONE 4: MEMORIA EUROPEA ATTIVA

Potranno essere sostenuti a titolo della presente azione progetti dei seguenti tipi:

   progetti per la conservazione dei principali siti e monumenti commemorativi concernenti le deportazioni di massa, gli ex campi di concentramento e altri luoghi di martirio e sterminio di massa del nazismo nonché gli archivi che documentano tali eventi, per mantenere vivo il ricordo delle vittime in tali siti;
   progetti intesi a mantenere vivo il ricordo di coloro che, in condizioni estreme, hanno salvato delle persone dall'Olocausto;
   progetti per la commemorazione delle vittime di stermini e deportazioni di massa associati allo stalinismo e per la conservazione di monumenti commemorativi ed archivi che documentano tali eventi.

I progetti a titolo di tali azioni dovrebbero avere un significato o un elemento transnazionale e favorire la comprensione, tra i popoli europei, dei principi della democrazia, della libertà e del rispetto dei diritti umani.

II.  Circa il 4% dell'importo complessivo assegnato al programma è destinato a tale azione.

GESTIONE DEL PROGRAMMA

La realizzazione del programma sarà guidata dai principi di trasparenza e di apertura ad un'ampia gamma di organizzazioni e di progetti. Di conseguenza, i progetti e le attività saranno scelti, di norma, mediante inviti alla presentazione di proposte. Deroghe saranno possibili soltanto in casi molto particolari e in piena conformità all'articolo 168, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario.

Il programma applicherà il principio delle partnership pluriennali basate su obiettivi concordati, fondandosi sull'analisi dei risultati, per garantire vantaggi reciproci alla società civile e all'Unione europea. La durata massima del finanziamento stanziato sulla base di una convenzione unica di sovvenzione a titolo del presente programma è limitata a tre anni.

Per alcune azioni, in particolare per l'azione 1, potrà essere necessario adottare una gestione indiretta centralizzata. Per la gestione del programma, sarebbe eventualmente opportuno utilizzare le risorse e le strutture di gestione e di applicazione esistenti.

Tutte le azioni saranno realizzate su base transnazionale e promuoveranno la mobilità dei cittadini e delle idee nell'Unione europea.

I criteri di selezione stabiliti, unitamente alla tabella di classificazione applicata, sono messi a disposizione di tutti gli operatori interessati. Le domande di finanziamento sono valutate alla luce dei seguenti criteri:

   coerenza con l'obiettivo del programma;
   qualità delle attività previste;
   probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico;
   impatto geografico delle attività svolte;
   coinvolgimento dei cittadini nell'organizzazione degli organismi interessati.

Indipendentemente dal fatto che abbiano ottenuto o meno una sovvenzione, i richiedenti hanno il diritto di ricevere le pertinenti informazioni in merito ai motivi della decisione finale.

La creazione di reti e la ricerca di effetti moltiplicatori, compreso il ricorso alle TIC, costituiranno elementi importanti e si rifletteranno nel tipo di attività svolta e nella varietà delle organizzazioni interessate. Sarà favorito lo sviluppo di interazioni e di sinergie tra i vari tipi di soggetti partecipanti al programma.

Il bilancio del programma può coprire anche le spese connesse alle attività di preparazione, controllo, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, attività d'informazione e di pubblicazione, le spese relative alle reti TIC per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa per l'assistenza amministrativa e tecnica che la Commissione ritenga necessaria per la gestione del programma.

La Commissione può svolgere, se necessario, attività di informazione, pubblicazione e diffusione. Tali attività possono essere finanziate mediante sovvenzioni o essere organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione per mezzo di contratti di servizi.

III.  CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti selezionati in base alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sarà istituito un sistema di audit per campionamento.

Il beneficiario di una sovvenzione deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento e garantire che, se necessario, siano messi a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso di suoi partner o membri.

La Commissione può far eseguire un audit sull'uso fatto della sovvenzione, o direttamente da suoi funzionari o da altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento. Se del caso, in base ai risultati dell'audit la Commissione può decidere di procedere al recupero delle somme erogate.

Il personale della Commissione e il personale esterno da essa delegato devono poter accedere nei modi appropriati agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare tali audit.

La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispongono degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto d'accesso.20060405-P6_TA(2006)0127_IT-p0000002.fig

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) GU C 28 del 3.2.2006, pag. 29.
(3) GU C 115 del 16.5.2006, pag. 81.
(4) Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2006.
(5) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(6) GU C 122 del 9.5.1988, pag. 38.
(7) Conclusioni dei Consigli europei del 7-9 dicembre 2000, 14-15 dicembre 2001 (e allegata dichiarazione di Laeken), 4-5 novembre 2004 e 16-17 dicembre 2004.
(8) GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6.
(9) Testi approvati, P6_TA(2005)0224.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005. (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).
(12) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
(13) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(14) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(15) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(16) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


Capitali europee della cultura (2007-2019) ***I
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Risoluzione
Testo consolidato
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019 (COM(2005)0209 – C6-0157/2005 – 2005/0102(COD))
P6_TA(2006)0128A6-0061/2006

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0209)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 151 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0157/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0061/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 aprile 2006 in vista dell'adozione della decisione n. .../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019

P6_TC1-COD(2005)0102


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  La decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) ha istituito un'azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019.

(2)  Da uno studio effettuato sui risultati ottenuti fino al 2004 dalla manifestazione "Città europea della cultura" emerge che essa ha ripercussioni positive per la risonanza data dai mezzi di comunicazione, lo sviluppo culturale e turistico e il riconoscimento da parte degli abitanti dell'importanza della scelta della loro città. L'azione va però ancora migliorata, in particolare per quanto riguarda i suoi effetti a lungo termine sullo sviluppo culturale della città e della regione interessate.

(3)  Consentendo alle città di associare le loro regioni circostanti, comprese le isole, è possibile raggiungere un pubblico più vasto e amplificare l'impatto della manifestazione.

(4)  I soggetti interessati alla manifestazione hanno sottolineato l'esistenza di problemi nella procedura di selezione istituita dalla decisione n. 1419/1999/CE ed hanno raccomandato il monitoraggio delle proposte, in particolare per migliorarne la dimensione europea, promuovere la concorrenza e ridefinire il ruolo della giuria.

(5)  L'importanza e l'impatto della manifestazione "Capitale europea della cultura" richiedono l'istituzione di una procedura di selezione mista, svolta a livello nazionale ed europeo, e l'introduzione di un forte elemento di monitoraggio e consulenza, per integrare una componente nazionale e rafforzare la dimensione europea.

(6)  La fase di preparazione è di importanza cruciale per assicurare il successo della manifestazione e il raggiungimento degli obiettivi dell'azione.

(7)  Per garantire il valore aggiunto europeo dell'azione, dopo la nomina è necessaria una fase di monitoraggio, in cui in primo luogo venga verificato il rispetto dei criteri stabiliti per il programma culturale e, in secondo luogo, siano offerte una consulenza e assistenza specialistiche.

(8)  Andrebbe istituita una giuria composta da sei esperti nazionali e sette esperti europei; l'intera giuria, composta da 13 esperti (la "giuria"), controllerà la fase di selezione fino alla designazione della città; soltanto i sette esperti europei della giuria (che diventano il "gruppo di monitoraggio e consulenza") controlleranno il processo di monitoraggio e forniranno orientamenti alle capitali durante la fase di monitoraggio fino alla manifestazione.

(9)  Onde fornire sostegno e assistenza sia alle città candidate che a quelle designate, è opportuno che la Commissione attivi un sito Internet dedicato al tema "Capitale europea della cultura" (contenente candidature, selezione, attuazione e link), provvedendo alla sua gestione e al suo regolare aggiornamento.

(10)  È importante promuovere la diffusione di prassi eccellenti, in particolare allo scopo di garantire il valore aggiunto europeo dell'iniziativa. Sarebbe pertanto opportuno incoraggiare le reti delle precedenti capitali europee della cultura a svolgere un ruolo costruttivo per quanto riguarda lo scambio di esperienze e prassi eccellenti con le future capitali europee della cultura, in particolare sulla base di scambi durante la fase preparatoria.

(11)  È importante che la qualità del programma in relazione agli obiettivi e ai criteri dell'azione e in particolare al suo valore aggiunto europeo sia ricompensata con l'assegnazione di un premio sotto forma di contributo finanziario.

(12)  Onde garantire che la manifestazione "capitale europea della cultura" abbia effetti duraturi, è auspicabile che la manifestazione e le strutture e le capacità create nel suo contesto vengano utilizzate quale base per una strategia duratura di sviluppo culturale delle città interessate.

(13)  Per consentire la partecipazione di paesi terzi alle iniziative culturali europee, è opportuno studiare la possibilità di un "Mese della cultura"(5) o iniziative analoghe.

(14)  La procedura di nomina stabilita nella presente decisione si estende su un periodo di sei anni; poiché la decisione entra in vigore nel 2007, tale procedura non può quindi essere applicata per gli anni 2011 e 2012. Per tali anni si applica la procedura di nomina prevista dalla decisione n. 1419/1999/CE.

(15)  Per motivi di chiarezza, la decisione n. 1419/1999/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto

È istituita un'azione comunitaria denominata "Capitale europea della cultura", che ha lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e di contribuire a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei.

Articolo 2

Accesso all'azione

1.  Le città degli Stati membri e dei paesi candidati che aderiranno all'Unione europea dopo il 31 dicembre 2006 possono essere nominate "Capitale europea della cultura" per un periodo di un anno, a turno, secondo l'ordine figurante nell'allegato.

2.  È nominata una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco di cui all'allegato.

L'ordine cronologico previsto dall'elenco può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati.

Articolo 3

Candidature

1.  L'atto di candidatura contiene un progetto culturale di dimensione europea, basato essenzialmente sulla cooperazione culturale, conformemente agli obiettivi e alle azioni di cui all'articolo 151 del trattato.

2.  Il programma culturale della manifestazione è realizzato specificamente per l'anno della Capitale europea della cultura e mette in luce il valore aggiunto europeo, secondo i criteri di cui all'articolo 4.

3.  Il programma è compatibile con qualsiasi strategia o politica culturale nazionale dello Stato membro in questione o, se applicabile nel quadro dell'assetto costituzionale dello Stato membro, qualsiasi strategia culturale regionale, a condizione che tale strategia o politica non intenda limitare il numero delle città che possono essere designate capitali della cultura ai sensi della presente decisione.

4.  Il programma ha una durata di un anno. In casi debitamente giustificati le città nominate possono optare per una durata minore.

I programmi delle città nominate per lo stesso anno presentano un nesso.

Le città possono scegliere di coinvolgere nel loro programma la regione circostante.

Articolo 4

Criteri di candidatura

Il programma culturale risponde ai seguenti criteri, raggruppati nelle due categorie "Dimensione europea" e "Città e cittadini":

Per quanto riguarda la "Dimensione europea", il programma:

   a) promuove la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città degli Stati membri interessati e di altri Stati membri in qualsiasi settore culturale,
   b) valorizza la ricchezza della diversità culturale in Europa,
   c) evidenzia gli aspetti comuni delle culture europee.

Per quanto riguarda l'aspetto "Città e i cittadini", il programma:

   a) promuove la partecipazione degli abitanti della città e del suo circondario e suscita il loro interesse, come pure quello dei cittadini provenienti dall'estero,
   b) è sostenibile e costituisce parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo termine della città.

Articolo 5

Presentazione delle candidature

1.  Ciascuno Stato membro interessato pubblica un invito a presentare candidature al più tardi sei anni prima dell'inizio della manifestazione in questione.

Gli inviti a presentare candidature, indirizzati alle città potenzialmente interessate alla nomina, menzionano i criteri di cui all'articolo 4 della presente decisione e gli orientamenti disponibili sul sito Internet della Commissione.

Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione delle proposte è al più tardi di dieci mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.

Le proposte presentate in risposta agli inviti descrivono i programmi che le città candidate intendono realizzare nell'anno in questione.

2.  Le proposte sono comunicate alla Commissione dagli Stati membri interessati.

Articolo 6

Giuria

1.  È istituita una giuria che ha il compito di valutare le proposte delle città candidate e raccomandare la designazione di una città da parte dello Stato membro interessato.

2.  La giuria è composta da tredici membri. Sette membri sono nominati dalle Istituzioni europee: due dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni. Gli altri sei sono nominati dagli Stati membri interessati in consultazione con la Commissione europea. Gli Stati membri procedono quindi alla nomina formale della giuria. La giuria designa il suo presidente fra le personalità nominate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni. Essa designa il suo presidente fra le personalità nominate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni.

3.  I membri della giuria sono esperti indipendenti, che non si trovano in una situazione di conflitto d'interessi rispetto alle città che hanno risposto all'invito a presentare candidature e hanno esperienza e competenze rilevanti attinenti al settore culturale, allo sviluppo culturale delle città e all'organizzazione della manifestazione "Capitale europea della cultura".

I sette membri nominati dalle Istituzioni europee ricoprono il mandato per tre anni. A titolo di deroga, nel primo anno seguente l'entrata in vigore della presente decisione due esperti sono nominati dalla Commissione per un anno, due dal Parlamento europeo per due anni, due dal Consiglio per tre anni e uno dal Comitato delle regioni per tre anni.

Articolo 7

Preselezione

1.  Ciascuno degli Stati membri interessati convoca la giuria di cui all"articolo 6 al più tardi cinque anni prima dell'inizio della manifestazione.

2.  La giuria valuta le proposte delle città candidate in base ai criteri di cui all'articolo 4.

Essa seleziona una rosa di candidature oggetto di un ulteriore esame, predispone una relazione sulle proposte delle città candidate e formula raccomandazioni dirette a quelle preselezionate.

Essa presenta la relazione allo Stato membro competente ed alla Commissione. Ciascuno Stato membro interessato approva formalmente l'elenco delle città preselezionate in base alle relazioni della giuria.

Articolo 8

Selezione finale

1.  Le città preselezionate completano le loro proposte e trasmettono l'offerta completata agli Stati membri interessati, che l'inoltrano quindi alla Commissione.

2.  Nove mesi dopo la riunione di preselezione ciascuno degli Stati membri interessati convoca la giuria per la selezione finale.

La giuria valuta i programmi modificati delle città preselezionate in base ai criteri di quest'azione ed alle raccomandazioni formulate nella riunione di preselezione.

Essa predispone una relazione sui programmi dei candidati preselezionati e formula una raccomandazione per la designazione di una città come Capitale europea della cultura.

La relazione contiene anche raccomandazioni dirette alla città selezionata, concernenti i progressi da realizzare entro l'anno stabilito, nel caso in cui sia nominata dal Consiglio "Capitale europea della cultura".

La relazione è presentata allo Stato membro interessato e alla Commissione ed è pubblicata sul sito Internet della Commissione.

Articolo 9

Nomina

1.  Ciascuno degli Stati membri interessati designa una città per la nomina a "Capitale europea della cultura" e comunica la designazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni al più tardi quattro anni prima dell'inizio della manifestazione.

La designazione è accompagnata da una giustificazione della decisione basata sulle relazioni della giuria.

La designazione tiene conto delle raccomandazioni formulate dalla giuria.

2.  Il Parlamento europeo può trasmettere un parere alla Commissione entro tre mesi dal ricevimento delle designazioni degli Stati membri interessati.

Il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo e delle giustificazioni fondate sulle relazioni delle giurie, nomina ufficialmente le città in questione quali Capitali europee della cultura per l'anno per il quale sono state designate.

Articolo 10

Gruppo di monitoraggio e consulenza

1.  È istituito un gruppo di monitoraggio e consulenza che verifica l'attuazione degli obiettivi e l'applicazione dei criteri dell'azione e fornisce alle capitali sostegno e consulenza dalla data della designazione all'inizio della manifestazione "Capitale europea della cultura".

2.  Il gruppo è composto dai sette esperti nominati dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni come indicato dall'articolo 6, paragrafo 2. Lo Stato membro interessato può inoltre nominare un suo osservatore.

3.  Tre mesi prima delle riunioni del gruppo, le città interessate trasmettono alla Commissione relazioni intermedie sull'attività in corso.

4.  La Commissione convoca il gruppo e i rappresentanti della città interessata. Il gruppo è convocato in due occasioni per fornire una consulenza ed esprimere una valutazione sui preparativi per la manifestazione, al fine di aiutare le città a predisporre un programma di elevata qualità con una forte dimensione europea. La prima riunione ha luogo almeno due anni prima dello svolgimento della manifestazione e la seconda riunione almeno otto mesi prima.

5.  Dopo ogni riunione il gruppo predispone una relazione sull'andamento dei preparativi della manifestazione e sugli eventuali provvedimenti da adottare. Tali relazioni prestano un'attenzione particolare al valore aggiunto europeo della manifestazione, in conformità dei criteri stabiliti all'articolo 4 e delle raccomandazioni figuranti nelle relazioni della giuria e del gruppo di monitoraggio e consulenza.

6.  Le relazioni sono trasmesse alla Commissione, alle città e agli Stati membri interessati e sono pubblicate sul sito Internet della Commissione.

Articolo 11

Premio

In base alla relazione elaborata dal gruppo di monitoraggio e consulenza dopo la sua seconda riunione, otto mesi prima della manifestazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, la Commissione conferisce alle città designate un premio in onore di Melina Mercouri, purché esse soddisfino i criteri stabiliti all'articolo 4 e abbiano attuato le raccomandazioni formulate dalla giuria e dal gruppo di monitoraggio e consulenza. Il premio, in denaro, è versato integralmente al più tardi tre mesi prima dell'inizio dell'anno interessato.

Articolo 12

Valutazione

La Commissione effettua ogni anno una valutazione esterna ed indipendente dei risultati della manifestazione "Capitale europea della cultura" dell'anno precedente, in relazione agli obiettivi e ai criteri dell'azione stabiliti nella presente decisione.

Entro la fine dell'anno successivo alla manifestazione "Capitale europea della cultura", la Commissione presenta una relazione su tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione n. 1419/1999/CE è abrogata. Tale decisione continua tuttavia ad applicarsi alle città che sono state designate Capitali europee della cultura per il 2007, 2008 e 2009.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1.  La procedura di monitoraggio di cui all'articolo 10 della presente decisione si applica alle città nominate Capitali europee della cultura per il 2010 in base alla decisione n. 1419/1999/CE. La Commissione assegna un premio alle città nominate in base all'articolo 11 della presente decisione.

2.  In deroga agli articoli da 3 a 9, alla nomina delle Capitali europee della cultura per gli anni 2011 e 2012 si applica la seguente procedura di decisione:

1)  Sono nominate Capitali europee della cultura, a turno, città degli Stati membri indicati nell'elenco figurante nell'allegato.

2)  Ciascuno Stato membro, a turno, designa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni una o più città candidate alla nomina.

3)  Tale designazione è comunicata al più tardi quattro anni prima dell'inizio della manifestazione in questione e può essere accompagnata da una raccomandazione dello Stato membro interessato.

4)  La Commissione istituisce ogni anno una giuria, che predispone una relazione sulla designazione o sulle designazioni alla luce degli obiettivi e delle caratteristiche dell'azione.

5)  La giuria è composta da sette alte personalità indipendenti, esperte nel settore culturale, di cui due nominate dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni.

6)  La giuria presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

7)  Il Parlamento europeo può trasmettere alla Commissione un parere sulla designazione o sulle designazioni entro tre mesi dalla ricezione della relazione.

8)  Il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione, formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo e della relazione della giuria, nomina ufficialmente una città quale Capitale europea della cultura per l'anno per il quale è stata designata.

3.  In deroga all'articolo 4, i criteri di cui all'articolo 3 e all'allegato II della decisione n. 1419/1999/CE, si applicano alle Capitali della cultura per il 2010, 2011 e 2012, a meno che la città in questione decida di basare il suo programma sui criteri di cui all'articolo 4.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2007, ad eccezione dell'articolo 5, che si applica a partire dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

Ordine di presentazione delle candidature a "Capitale europea della cultura"(6)

2007

Lussemburgo

Romania(7)

2008

Regno Unito

2009

Austria

Lituania

2010

Germania

Ungheria

2011

Finlandia

Estonia

2012

Portogallo

Slovenia

2013

Francia

Slovacchia

2014

Svezia

Lettonia

2015

Belgio

Repubblica ceca

2016

Spagna

Polonia

2017

Danimarca

Cipro

2018

Paesi Bassi

Malta

2019

Italia

Bulgaria(8)

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
(2) Parere del 17 novembre 2005 (non ancora pubblicato in GU).
(3) Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2006.
(4) GU L 166 del 1.7.1999, pag. 1 Decisione modificata dalla decisione n. 649/2005/CE (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 20).
(5) Conclusioni dei ministri della Cultura riuniti in sede di Consiglio, del 18 maggio 1990, sulla futura eleggibilità a "Città europea della cultura" e su una manifestazione speciale "Mese della cultura europea" (GU C 162 del 3.7.1990, pag. 1).
(6) L'Irlanda ha potuto designare una "Capitale europea della cultura" nel 2005, la Grecia nel 2006.
(7) A norma della decisione n. 1419/1999/CE, la città rumena di Sibiu è stata designata Capitale europea della cultura per l'anno 2007.
(8) La Bulgaria parteciperà alla manifestazione "Capitale europea della cultura" nel 2019 subordinatamente alla sua adesione all'UE.


Regime transitorio che limita la libera circolazione dei lavoratori sui mercati del lavoro dell'Unione europea
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Risoluzione del Parlamento europeo sul regime transitorio che limita la libertà di circolazione dei lavoratori sui mercati del lavoro dell'Unione europea (2006/2036(INI))
P6_TA(2006)0129A6-0069/2006

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 2, primo trattino, del trattato UE,

–   visti l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e gli articoli 12 e 39 del trattato CE,

–   visto il trattato di adesione firmato il 16 aprile 2003 fra gli Stati membri dell'UE a 15, da un lato, e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca, dall'altro (il trattato di adesione)(1),

–   vista la comunicazione della Commissione dell'8 febbraio 2006 intitolata "Relazione sul funzionamento delle disposizioni temporanee di cui al trattato di adesione del 2003 (periodo dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006) (COM(2006)0048),

–   vista la risoluzione adottata nella riunione del 5 e 6 dicembre 2005 dal comitato esecutivo della Confederazione europea dei sindacati (ETUC) intitolata "Verso la libera circolazione dei lavoratori in un'Unione allargata",

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0069/2006),

A.   considerando che la libertà di circolazione dei lavoratori è una delle quattro libertà fondamentali del trattato CE, nonché espressione della solidarietà tra l'EU a 15 e i nuovi Stati membri; considerando altresì che la libertà di circolazione delle persone è un diritto e non dovrebbe servire per mettere in moto flussi massicci di manodopera e di altre persone,

B.   considerando che il trattato di adesione prevede la possibilità di introdurre un regime transitorio in tre fasi (2 + 3 + 2 anni) per la libertà di circolazione dei lavoratori,

C.   considerando che 12 paesi dell'UE a 15 hanno deciso, nel maggio 2004, limitazioni della libertà di circolazione dei lavoratori di otto nuovi Stati membri e che in contropartita tre dei nuovi Stati membri hanno a loro volta limitato la libera circolazione e considerando che la Germania e l'Austria si sono avvalse della facoltà di limitare la libera prestazione di servizi in determinati settori, collegandola alle disposizioni temporanee in materia di libera circolazione dei lavoratori,

D.   considerando che una "clausola di status quo" prevede che se, in applicazione della normativa nazionale, uno Stato membro dell'UE a 15 regola l'accesso al proprio mercato del lavoro nel corso del periodo di transizione, nei confronti dei cittadini dei nuovi Stati membri non devono essere applicate, in tale Stato membro, restrizioni maggiori rispetto a quelle vigenti alla data della firma del trattato di adesione; che tale norma si applica all'accesso accordato a titolo di disposizioni nazionali o di accordi bilaterali,

E.   considerando che tale clausola di status quo prevede altresì che l'UE a 15 osservi una clausola preferenziale(2) in virtù della quale, allorché un lavoro viene offerto a un cittadino di un paese non appartenente all'UE a 15, i cittadini dei nuovi Stati membri hanno la priorità rispetto a quelli dei paesi terzi,

F.   considerando che l'UE non può fare a meno di affrontare sfide globali, in particolare l'ascesa di attori economici quali la Cina e l'Asia sud-orientale, e l'invecchiamento della popolazione in Europa, che potrebbe tradursi in un crollo del finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale; che, di conseguenza, è assolutamente necessario che l'UE migliori la propria competitività e crei posti di lavoro, il che richiede un aumento della mobilità nell'UE allargata,

G.   considerando che la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione (2005-2008) sottolinea proprio la necessità di attuare politiche che favoriscano la mobilità professionale e geografica e che l'orientamento 20 degli orientamenti in materia di occupazione(3) chiede di eliminare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori in tutta l'Unione europea ai sensi dei trattati, in vista di una maggiore reattività al mercato del lavoro,

H.   considerando che il 2006 è stato proclamato l'Anno europeo della mobilità dei lavoratori,

I.   considerando che la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo(4) definisce un quadro giuridico per consentire a chiunque risieda legalmente da lungo tempo in uno Stato membro di ottenere uno status di soggiorno permanente, che in determinate circostanze permetta anche a chi risiede legalmente da lungo tempo di lavorare in un altro Stato membro,

J.   considerando che la direttiva 2003/109/CE riconosce anche, in taluni casi, ai soggiornanti di lungo periodo dei paesi terzi uno status più favorevole in relazione ai diritti di soggiorno e di accesso ai mercati del lavoro dell'UE a 15 rispetto a quello di cui godono i cittadini di otto dei nuovi Stati membri; segnalando altresì che l'espressione della solidarietà con i lavoratori di paesi terzi non può portare alla discriminazione dei lavoratori dei nuovi Stati membri,

K.   considerando che, in virtù della clausola preferenziale, l'UE a 15 deve, nel caso di un lavoro proposto a un cittadino di un paese non appartenente all'UE a 15, assicurare la priorità ai cittadini dei nuovi Stati membri e che occorre elaborare quanto prima le norme procedurali necessarie per l'attuazione del regime preferenziale,

L.   considerando che stando alla comunicazione della Commissione del 21 dicembre 2005 sul piano d'azione sull'immigrazione legale (COM(2005)0669), la situazione dei mercati del lavoro degli Stati membri è caratterizzata da tensioni strutturali che si manifestano con la presenza contemporanea di elevata disoccupazione e di grave penuria di manodopera e che per far fronte a tali tensioni è indispensabile adottare misure volte ad assicurare una maggiore flessibilità e sicurezza, una maggiore mobilità e una migliore capacità di adeguamento a tali mercati,

M.   considerando che in seguito alle tensioni strutturali cui sono sottoposte le economie europee, in altri casi risulta possibile soltanto con difficoltà far fronte alle necessità di manodopera di singoli settori attingendo esclusivamente alle riserve del mercato del lavoro nazionale,

N.   considerando che la migrazione proveniente dai nuovi Stati membri giova alle economie degli Stati membri che hanno aperto il proprio mercato del lavoro, dal momento che essa migliora la competitività delle imprese, riduce il lavoro non dichiarato, contribuisce ad aumentare la crescita economica, a creare nuovi posti di lavoro e garantisce introiti fiscali maggiori al bilancio del paese ospitante,

O.   considerando che dovrebbero essere tenuti in conto non soltanto gli effetti positivi dell'apertura dei mercati del lavoro nell'UE a 15, bensì occorre studiare anche le ripercussioni positive e negative della migrazione economica sui nuovi Stati membri,

P.   considerando che la continua mancanza di opportunità per i lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri di lavorare legalmente nell'UE a 15 ha provocato l'aumento del lavoro clandestino e ha favorito l'economia sommersa e lo sfruttamento dei lavoratori,

Q.   considerando che nell'UE la migrazione è un tema politico molto sensibile e che è di conseguenza molto importante informare in modo adeguato i cittadini europei sui principi sottesi e le conseguenze pratiche della libertà di circolazione dei lavoratori nell'UE,

R.   considerando che, a seguito dell'inadeguatezza e dell'insufficiente standardizzazione dei dati sulla migrazione intracomunitaria, non esistono attualmente strumenti statistici adeguati che consentano alle istituzioni europee e agli Stati membri di seguire le principali tendenze e le diverse congiunture sui mercati del lavoro dell'UE allargata,

S.   considerando che, stando ai dati statistici frammentari raccolti dagli Stati membri, il flusso migratorio nell'ambito dell'UE a 15 è nettamente superiore a quello proveniente dai nuovi Stati membri, sia in cifre assolute, sia a livello di dati proporzionali alla popolazione in età lavorativa; che la migrazione proveniente dai nuovi Stati membri non esercita una pressione significativa sui mercati del lavoro dell'UE a 15,

T.   considerando che i dati statistici degli Stati membri dimostrano anche che il volume della migrazione proveniente dai paesi terzi supera ampiamente il flusso migratorio tra gli Stati membri, sia tra quelli dell'UE a 15 che tra quelli dell'UE allargata,

U.   considerando che per ottenere il consenso dei cittadini europei a un'apertura del mercato del lavoro dell'UE a 15 è necessario assicurare il rispetto e un'applicazione vigorosa del diritto comunitario e nazionale in materia di lavoro,

V.   considerando che una decisione degli Stati membri interessati di porre fine alle restrizioni imposte nell'ambito del regime transitorio rispecchierebbe un chiaro messaggio di solidarietà tra i cittadini dell'Europa occidentale e orientale, che per molti decenni sono stati separati per ragioni inammissibili,

W.   considerando che tutti gli Stati membri dell'UE a 15 dovranno, prima del 1° maggio 2006, comunicare ufficialmente alla Commissione la propria intenzione di mantenere misure restrittive per una durata di altri tre anni,

X.   considerando che le parti sociali, in particolare l'ETUC e l'Unione delle confederazioni degli industriali e dei datori di lavoro europei, si sono chiaramente pronunciate a favore della tempestiva abolizione delle restrizioni attualmente previste dal regime transitorio,

1.   invita gli Stati membri, vista l'assenza di segnali di tensione sui mercati del lavoro degli Stati membri che hanno optato per l'apertura senza restrizioni e visto che i timori di un flusso migratorio massiccio si sono dimostrati ingiustificati, ad abolire le misure transitorie in vigore;

2.   suggerisce agli Stati membri che scelgono di prorogare le misure transitorie, di farlo sulla base di un'analisi approfondita della minaccia che ogni nuovo Stato membro presenta per i rispettivi mercati del lavoro;

3.   rileva che le scadenze transitorie contribuiscono in misura determinante ad aumentare il lavoro nero e la parasubordinazione e portano, sempre di più e soprattutto a livello regionale, a maggiori pressioni sui salari e a condizioni di lavoro irregolari e sono pertanto fattori di discriminazione e di sfruttamento dei lavoratori migranti;

4.   invita gli Stati membri a garantire l'applicazione della clausola di status quo e della clausola preferenziale del trattato di adesione in modo che, quando un posto di lavoro è vacante, i cittadini dei nuovi Stati membri hanno la precedenza rispetto ai cittadini dei paesi terzi;

5.   invita la Commissione ad avviare, senza indugio, la procedura di infrazione dell'articolo 226 del trattato CE contro ogni Stato membro che non abbia rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi degli articoli 12, 39 o 42 del trattato CE o della clausola di status quo del trattato di adesione;

6.   deplora il fatto che vari Stati membri applichino disposizioni legislative o amministrative che potrebbero essere considerate imporre restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri più consistenti rispetto a quelle applicate al momento della firma del trattato di adesione; conclude che la portata delle restrizioni imposte ai cittadini dei nuovi Stati membri in relazione all'accesso ai mercati del lavoro dell'UE a 15 vanno al di là di quanto autorizzato nel quadro del regime transitorio;

7.   deplora che vi siano Stati membri in cui sono ancora in vigore disposizioni o misure amministrative che possono essere considerate come una forma di discriminazione dei lavoratori;

8.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire l'applicazione rigorosa del diritto in materia di lavoro per assicurare la parità di trattamento di tutti i lavoratori dell'UE, per garantire un'equa competitività fra le imprese e per prevenire il dumping sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i lavoratori migranti siano consapevoli dei loro diritti e doveri fondamentali, in particolare per quanto concerne la legislazione antidiscriminazione in linea con l'articolo 13 del trattato CE;

9.   esorta la Commissione e gli Stati membri a potenziare i loro sforzi per garantire un'adeguata applicazione della legislazione comunitaria in vigore, delle norme in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi(5), ove necessario con un adeguato rafforzamento della cooperazione amministrativa;

10.   chiede alla Commissione di rafforzare la collaborazione transfrontaliera tra i servizi di ispettorato del lavoro degli Stati membri e di studiare la possibilità di creare una rete europea di cooperazione tra detti servizi (cioè un Europol sociale);

11.   invita la Commissione, gli Stati membri, le parti sociali e altri organi specializzati del settore pubblico e/o privato ad istituire una procedura equa e trasparente che consenta ai cittadini dei nuovi Stati membri di accedere all'occupazione sulla base di condizioni di lavoro, di igiene e di sicurezza dignitose;

12.   chiede alla Commissione e al Consiglio di assicurare la disponibilità, al più tardi entro il gennaio 2009, di statistiche standardizzate sulla migrazione intracomunitaria, di creare un sistema per il monitoraggio sistematico della migrazione di lavoratori all'interno dell'Unione europea e di prevedere gli stanziamenti necessari per finanziare queste azioni;

13.   chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di varare una campagna d'informazione destinata all'opinione pubblica per meglio informare i cittadini europei sui principi e le conseguenze della libertà di circolazione dei lavoratori nell'UE e per contribuire a lottare contro la discriminazione basata sulla nazionalità, sulla razza o qualsiasi altro tipo di discriminazione vietato a norma dell'articolo 13 del trattato CE;

14.   chiede all'UE a 15 di procedere a una consultazione adeguata delle parti sociali, come previsto dall'uso e dalle prassi nazionali, prima di adottare una decisione sulla fine o sulla proroga del regime transitorio in materia di libertà di circolazione dei lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri;

15.   invita gli Stati membri che intendono proseguire le misure transitorie a creare nella prossima fase le premesse affinché il regime transitorio non si prolunghi oltre il 2009;

16.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati.

(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17
(2) Elenco all'articolo 24 dell'atto di adesione - per la Repubblica ceca si veda l'allegato V, paragrafo 14; per la Repubblica di Estonia si veda l'allegato VI, paragrafo 14; per la Repubblica di Lettonia si veda l'allegato VII, paragrafo 14; per la Repubblica di Lituania si veda l'allegato IX, paragrafo 14; per la Repubblica di Ungheria si veda l'allegato X, paragrafo 14; per la Repubblica di Polonia si veda l'allegato XII, paragrafo 14; per la Repubblica di Slovenia si veda l'allegato XIII, paragrafo 14; per la Repubblica slovacca si veda l'allegato XIV, paragrafo 14.
(3) Decisione 2005/600/CE del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21).
(4) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
(5) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

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