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Procedura : 2006/0803(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0278/2006

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A6-0278/2006

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CRE 12/10/2006 - 7.17
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P6_TA(2006)0409

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Giovedì 12 ottobre 2006 - Bruxelles
Stipendi base e indennità applicabili al personale dell'Europol *
P6_TA(2006)0409A6-0278/2006

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol (5417/2006 – C6-0072/2006 – 2006/0803(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista l'iniziativa della Repubblica d'Austria (5417/2006)(1),

–   visto l'articolo 44 dell'atto del Consiglio, del 3 dicembre 1998, che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (in seguito denominato "lo Statuto"),

–   visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0072/2006),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Controllo democratico dell'Europol (COM(2002)0095),

–   vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 30 maggio 2002, sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell'Unione europea(2),

–   vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 10 aprile 2003, sullo sviluppo futuro di Europol(3),

–   vista la sua posizione del 7 luglio 2005 sull'iniziativa del Granducato di Lussemburgo in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che adegua gli stipendi base e le indennità applicabili al personale dell'Europol(4),

–   visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0278/2006),

A.   considerando che non è stato consultato, né informato in merito alle misure operative ed organizzative concernenti l'Europol o alle attività in corso e ai programmi futuri dell'Europol in risposta alle esigenze dell'UE e degli Stati membri e che tale mancanza d'informazione gli rende impossibile valutare la rilevanza e l'adeguatezza della decisione proposta; considerando che per contribuire a una maggiore trasparenza e a un migliore controllo è indispensabile trasformare l'Europol in un'Agenzia dell'UE e che, con il suo ostruzionismo, il Consiglio si sottrae alle proprie responsabilità,

1.   respinge l'iniziativa della Repubblica d'Austria;

2.   invita la Repubblica d'Austria a ritirare l'iniziativa;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo della Repubblica d'Austria.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 144.
(3) GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 588.
(4) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 450.

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