Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2005/0124(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0306/2006

Testi presentati :

A6-0306/2006

Discussioni :

PV 12/10/2006 - 3
CRE 12/10/2006 - 3

Votazioni :

PV 12/10/2006 - 7.22
CRE 12/10/2006 - 7.22
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto
PV 30/11/2006 - 8.6
CRE 30/11/2006 - 8.6
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2006)0414
P6_TA(2006)0509

Testi approvati
PDF 462kWORD 254k
Giovedì 12 ottobre 2006 - Bruxelles
Istituzione di un'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali *
P6_TA(2006)0414A6-0306/2006

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata modificata nel modo seguente:(1)

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 5
(5)  I rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo hanno convenuto di trasformare l'attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, istituito dal regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997 e di estenderne il mandato per trasformarlo in un'Agenzia per i diritti dell'uomo.
(5)  I rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio europeo il 13 dicembre 2003 hanno convenuto di sviluppare l'attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, istituito dal regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, e di estenderne il mandato per trasformarlo in un'Agenzia per i diritti dell'uomo. In tale occasione hanno altresì deciso che la sede dell'Agenzia deve rimanere a Vienna.
Emendamento 2
Considerando 8
(8)  Nell'istituire l'Agenzia si deve tenere conto dell'inquadramento normativo delle agenzie europee di regolazione proposto dalla Commissione nell'ambito del progetto di Accordo istituzionale il 25 febbraio 2005.
soppresso
Emendamento 3
Considerando 9
(9)  Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il nome dell'Agenzia deve rispecchiare la stretta connessione con la suddetta Carta. I settori tematici di attività dell'Agenzia devono essere precisati all'interno di un quadro pluriennale, in modo da definire i limiti dell'attività dell'Agenzia, la quale secondo i principi istituzionali generali non deve fissare un proprio programma d'azione in materia di diritti fondamentali.
(9)  Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, che comprendono quelli enunciati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e in particolare quali rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il nome dell'Agenzia deve rispecchiare la stretta connessione con la suddetta Carta.
Emendamento 4
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) Dal momento che l'Agenzia avrà origine dall'attuale Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, le sue attività dovrebbero continuare a riguardare i fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo, nonché la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali elementi essenziali della tutela dei diritti fondamentali. Si dovrebbe dedicare la debita attenzione alle categorie vittime di discriminazioni di cui all'articolo 13 del trattato e all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Emendamento 5
Considerando 11
(11)  L'Agenzia deve avere il diritto di esprimere pareri all'intenzione delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario, agendo o di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, senza peraltro intervenire nei procedimenti legislativi e giudiziari previsti dal trattato.
(11)  L'Agenzia deve avere il diritto di esprimere pareri all'intenzione delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario, agendo o di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, senza peraltro intervenire nei procedimenti legislativi e giudiziari previsti dal trattato. Le istituzioni dovrebbero poter richiedere pareri sulle loro proposte legislative o su posizioni adottate nel corso di procedure legislative per quanto concerne la loro compatibilità con i diritti fondamentali.
Emendamento 6
Considerando 12
(12)  Il Consiglio dovrebbe avere la possibilità di chiedere all'Agenzia un parere tecnico nel quadro di un procedimento ai sensi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea.
(12)  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero avere la possibilità di chiedere all'Agenzia un parere tecnico nel quadro di un procedimento ai sensi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea.
Emendamento 7
Considerando 13
(13)  L'Agenzia deve presentare una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE e il loro rispetto da parte delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE e degli Stati membri quando questi attuano il diritto comunitario. Inoltre, l'Agenzia deve lavorare relazioni tematiche, cioè sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione.
(13)  L'Agenzia deve presentare una relazione annuale sulle questioni relative ai diritti fondamentali che rientrano nel suo campo di attività; la relazione dovrebbe evidenziare anche esempi di buone pratiche. Inoltre, l'Agenzia deve elaborare relazioni tematiche sulle questioni che rivestono un'importanza particolare per le politiche dell'Unione.
Emendamento 8
Considerando 15
(15)  L'Agenzia deve operare mantenendo i contatti più stretti con tutti i competenti programmi, organi ed agenzie della Comunità e con tutti gli organi competenti dell'Unione in modo da evitare le duplicazioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'attività del futuro Istituto europeo per la parità di genere.
(15)  L'Agenzia deve operare mantenendo i contatti più stretti con tutte le competenti istituzioni dell'Unione nonché con gli organi, gli uffici e le agenzie della Comunità e dell'Unione in modo da evitare le duplicazioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'attività del futuro Istituto europeo per la parità di genere.
Emendamento 9
Considerando 15 bis (nuovo)
(15 bis) L'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente con gli Stati membri, i quali a tal fine dovrebbero nominare dei funzionari di collegamento nazionali. Essa dovrebbe in particolare comunicare con i funzionari di collegamento nazionali per quanto riguarda le relazioni e gli altri documenti che elabora.
Emendamento 10
Considerando 16
(16)  L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare sinergie, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti, come avviene attualmente nel caso dell'Osservatorio.
(16)  L'Agenzia deve operare in stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa. Tale cooperazione deve evitare sovrapposizioni tra le attività svolte dall'Agenzia e quelle svolte dal Consiglio d'Europa, in particolare predisponendo meccanismi capaci di generare complementarità e valore aggiunto, come la conclusione di un accordo bilaterale di cooperazione e la partecipazione di una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa alle strutture direttive dell'Agenzia, con diritti di voto adeguatamente definiti.
Emendamento 11
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Riconoscendo l'importante ruolo della società civile nella tutela dei diritti fondamentali, l'Agenzia dovrebbe favorire il dialogo con la società civile e collaborare strettamente con organizzazioni non governative e istituzioni della società civile attive nel settore dei diritti fondamentali. L'Agenzia dovrebbe creare una rete di cooperazione denominata "Piattaforma dei diritti fondamentali" per instaurare un dialogo strutturato e fecondo, nonché una stretta cooperazione, con tutte le parti interessate.
Emendamento 12
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis) L'Agenzia dovrebbe essere dotata di un comitato scientifico, a garanzia di un'elevata qualità scientifica delle proprie attività.
Emendamento 13
Considerando 17 ter (nuovo)
(17 ter) Le autorità preposte alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, dell'ufficio di presidenza e del comitato scientifico dovrebbero puntare a una partecipazione equilibrata di uomini e donne in tali organi. È necessario anche prestare particolare attenzione ad un'uguale rappresentanza di donne e di uomini nel personale.
Emendamento 14
Considerando 18
(18)  Il Parlamento europeo svolge un ruolo di grande rilevanza nel settore dei diritti fondamentali. Esso avrà il diritto di designare una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.
(18)  Il Parlamento europeo svolge un ruolo di grande rilevanza nel settore dei diritti fondamentali. Esso dovrebbe pertanto essere consultato prima che sia adottato il Quadro pluriennale dell'Agenzia, nonché in merito alle candidature al posto di direttore dell'Agenzia.
Emendamento 15
Considerando 19
(19)  È opportuno istituire un forum consultivo allo scopo di garantire la rappresentanza pluralistica delle forze sociali della società civile attive nel campo dei diritti fondamentali all'interno delle strutture dell'Agenzia, così da istituire un'efficace cooperazione con tutti i soggetti interessati.
soppresso
Emendamento 16
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis) Al personale e al direttore dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione dello statuto e del regime, ivi comprese le norme relative alla revoca della carica di direttore.
Emendamento 17
Considerando 22
(22)  L'Agenzia deve essere dotata di personalità giuridica e deve subentrare all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia in tutti i rapporti giuridici da questa instaurati e in tutti gli impegni e obbligazioni finanziarie assunti dall'Osservatorio, negli accordi da questo conclusi, nonché nei contratti di lavoro sottoscritti con il suo personale. La sede dell'Agenzia deve rimanere a Vienna, città che era stata scelta come sede dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 2 giugno 1997.
(22)  L'Agenzia deve essere dotata di personalità giuridica e deve subentrare all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia in tutti i rapporti giuridici da questa instaurati e in tutti gli impegni e obbligazioni finanziarie assunti dall'Osservatorio, negli accordi da questo conclusi, nonché nei contratti di lavoro sottoscritti con il suo personale.
Emendamento 18
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis) L'Agenzia dovrebbe essere aperta alla partecipazione dei paesi candidati. È inoltre opportuno consentire la partecipazione all'Agenzia dei paesi con i quali è stato concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione; ciò consentirà infatti all'Unione di sostenere gli sforzi di tali paesi per integrarsi all'Europa, agevolando un progressivo allineamento della loro legislazione a quella comunitaria, nonché il trasferimento di know-how e di buone pratiche, in particolare nei settori dell'acquis che fungeranno da punti di riferimento centrali per il processo di riforma nei Balcani occidentali.
Emendamento 19
Considerando 23
(23)  Dal momento che per l'applicazione del presente regolamento sono necessarie misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, tali misure devono essere adottate tramite la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione stessa.
soppresso
Emendamento 20
Considerando 23 bis (nuovo)
(23 bis) L'Agenzia dovrebbe avviare a tempo debito le necessarie valutazioni delle proprie attività, ivi compresa un'approfondita valutazione del proprio ambito d'azione in relazione a paesi che non sono membri dell'Unione; in base a tali valutazioni si dovrebbero rivedere sfera d'azione, compiti e metodi di lavoro dell'Agenzia.
Emendamento 21
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4
2.  Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell"articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
2.  Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia deve fare riferimento ai diritti fondamentali ai sensi dell"articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, che comprendono quelli enunciati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
3.  Nello svolgimento della sua attività l'Agenzia segue da vicino la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri quando attuano il diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 4 e dagli articoli 4, paragrafo 1, lettera e), 27 e 28.
3.  L'Agenzia si occupa di questioni relative ai diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri quando attuano il diritto comunitario. Può inoltre occuparsi di tali questioni nel quadro del paragrafo 1 nei paesi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, nella misura necessaria per il progressivo allineamento del paese interessato alla legislazione comunitaria e in conformità all'articolo 27, paragrafo 2.
4.  Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di accordi siffatti, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato.
Emendamento 22
Articolo 4
1.  Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 l'Agenzia:
1.  Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2 e nei limiti delle sue competenze di cui all'articolo 3, l'Agenzia:
a) cura la raccolta, la registrazione, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni della Comunità, dalle agenzie della Comunità, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali interessati;
a) cura la raccolta, la registrazione, l'analisi e la diffusione di informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione, dagli organi, dagli uffici e dalle agenzie della Comunità e dell'Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi, da organizzazioni internazionali e in particolare dagli organi competenti del Consiglio d'Europa;
b) predispone metodi idonei a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;
b) predispone metodi e norme idonei a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri;
c) svolge, collabora a o incoraggia ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e col proprio programma di lavoro annuale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Convoca altresì riunioni di esperti e costituisce, ove occorra, gruppi di lavoro ad hoc;
c) svolge, collabora a o incoraggia ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e col proprio programma di lavoro annuale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;
d) formula, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, conclusioni e pareri su questioni di ordine generale, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;
d) formula e pubblica, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, conclusioni e pareri su questioni tematiche specifiche, che comunica alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario;
e) mette le sue competenze tecniche a disposizione del Consiglio quando quest'ultimo, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, chiede a personalità indipendenti di presentare un rapporto sulla situazione in un determinato Stato membro ovvero quando riceve una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 e quando, pronunciandosi secondo la procedura indicata nei suddetti paragrafi dell'articolo 7, ha chiesto la consulenza tecnica dell'Agenzia;
e) mette le sue competenze tecniche a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio quando quest'ultimo riceve una proposta in applicazione dell'articolo 7, paragrafi 1 o 2, del trattato sull'Unione europea;
f) pubblica un rapporto annuale sulla situazione dei diritti fondamentali, segnalando anche gli esempi di pratiche corrette;
f) pubblica un rapporto annuale sulle questioni relative ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di attività dell'Agenzia, segnalando anche gli esempi di pratiche corrette;
g) pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e delle sue indagini;
g) pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e delle sue indagini;
h) pubblica una relazione annuale sulla sua attività;
h) pubblica una relazione annuale sulla sua attività;
i) rafforza la cooperazione con la società civile, comprese le organizzazioni non governative, le parti sociali, i centri di ricerca, i rappresentanti delle autorità pubbliche competenti e altri soggetti od organismi interessati alla problematica dei diritti fondamentali, in particolare promuovendo il dialogo a livello europeo e partecipando se del caso a dibattiti o riunioni a livello nazionale;
i) elabora una strategia di comunicazione e promuove il dialogo con la società civile per sensibilizzare i cittadini sui diritti fondamentali e per informarli attivamente sulle proprie attività;
j) organizza, insieme agli altri soggetti interessati, conferenze, campagne, tavole rotonde, seminari e riunioni a livello europeo;
k) predispone una strategia di comunicazione diretta a sensibilizzare il vasto pubblico, crea un fondo documentario aperto al pubblico ed elabora materiale didattico, promuovendo la cooperazione ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni con altre fonti di informazione.
2.  Le conclusioni, i pareri e le relazioni predisposte dall'Agenzia nello svolgimento dei compiti indicati dal paragrafo 1 non riguardano la legalità delle proposte della Commissione ai sensi dell'articolo 250 del trattato, la legalità delle posizioni adottate dalle istituzioni nell'ambito dei procedimenti legislativi o la legalità degli atti di cui all'articolo 230 del trattato. Non riguardano neppure la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato ad un obbligo che gli incombe in forza del trattato ai sensi dell'articolo 226.
2.  Le conclusioni, i pareri e le relazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare le proposte della Commissione ai sensi dell'articolo 250 del trattato o le posizioni adottate dalle istituzioni nell'ambito dei procedimenti legislativi solo qualora l'istituzione interessata ne faccia richiesta, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Tali conclusioni, pareri e relazioni non riguardano la legalità degli atti di cui all'articolo 230 del trattato o la questione se uno Stato membro abbia o no ottemperato ad un obbligo che gli incombe in forza del trattato ai sensi dell'articolo 226.
Emendamento 23
Articolo 5
1.  La Commissione adotta un Quadro pluriennale per l'Agenzia, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Il Quadro pluriennale:
1.  Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, tenendo debitamente conto degli orientamenti che emanano dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio nel campo dei diritti fondamentali, adotta un Quadro pluriennale, sulla base di una proposta della Commissione.
a) è valido per cinque anni;
b) definisce i settori tematici dell'attività dell'Agenzia; questi settori devono sempre contenere la lotta contro il razzismo e la xenofobia;
c) rispetta le priorità dell'Unione quali definite negli obiettivi strategici della Commissione;
d) tiene debitamente conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia, e
e) contiene disposizioni intese ad evitare sovrapposizioni in settori tematici che rientrano nel mandato di altri organismi e agenzie della Comunità.
2.  L'Agenzia svolge i suoi compiti nei settori tematici definiti dal Quadro pluriennale. Questa disposizione lascia impregiudicata la facoltà dell'Agenzia di rispondere a richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e lettera e) che ricadano al di fuori di tali settori tematici, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.
2.  Il Quadro pluriennale è valido per cinque anni, è coerente con le priorità e gli obiettivi strategici dell'Unione e compatibile con le risorse finanziarie e umane a disposizione dell'Agenzia.
3.  L'Agenzia svolge i propri compiti alla luce del suo programma di lavoro annuale e tenendo debitamente conto delle risorse finanziarie e umane di cui dispone.
3.  L'Agenzia svolge i propri compiti nei settori tematici definiti dal Quadro pluriennale. Nondimeno risponde altresì alle richieste del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), che ricadano al di fuori di tali settori tematici, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.
4.  Il programma di lavoro annuale, adottato secondo le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), rispetta il programma di lavoro annuale della Commissione, ivi comprese le ricerche e le sue attività in campo statistico nel quadro del Programma statistico comunitario.
4.  L'Agenzia svolge i propri compiti alla luce del suo programma di lavoro annuale.
Emendamento 24
Articolo 6, paragrafi 1 e 2
1.  L'Agenzia realizza e coordina le necessarie reti di informazione. Dette reti sono concepite in modo da garantire che siano fornite informazioni obiettive, attendibili e comparabili, basate sulle competenze di una vasta gamma di organizzazioni di ciascuno Stato membro e tenendo conto della necessità di coinvolgere le autorità nazionali nella raccolta dei dati.
1.  Al fine di garantire che siano fornite informazioni obiettive, attendibili e comparabili, basate sulle competenze di una vasta gamma di organizzazioni di ciascuno Stato membro, e tenendo conto della necessità di coinvolgere le autorità nazionali nella raccolta dei dati, l'Agenzia:
a) realizza e coordina reti di informazione, come la rete di esperti indipendenti sui diritti fondamentali, e utilizza le reti esistenti;
b) organizza riunioni di esperti esterni; e
c) crea, se necessario, gruppi di lavoro ad hoc.
2.  Nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia, per evitare duplicazioni e garantire l'uso ottimale delle risorse, tiene conto delle informazioni esistenti, di qualsiasi provenienza, e in particolare delle attività già effettuate:
2.  Nello svolgimento delle sue attività l'Agenzia, per assicurare la complementarità e garantire l'uso ottimale delle risorse, tiene conto, se del caso, delle informazioni raccolte e delle attività intraprese, in particolare:
a) da istituzioni, organismi, uffici ed agenzie della Comunità;
a) da istituzioni e organismi dell'Unione e da uffici ed agenzie della Comunità, dell'Unione e degli Stati membri;
b) da istituzioni, organismi, uffici ed agenzie degli Stati membri; e
b) dal Consiglio d'Europa, facendo riferimento alle conclusioni e alle attività dei suoi meccanismi di monitoraggio e di controllo e del suo Commissario per i diritti umani; e
c) dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali.
c) dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.
Emendamento 25
Articolo 8, titolo e paragrafo 1
Cooperazione con organizzazioni a livello nazionale ed europeo
Cooperazione con organizzazioni a livello nazionale e internazionale
-1.  Per assicurare una stretta cooperazione con gli Stati membri, ciascun Stato membro nomina un funzionario di governo come funzionario di collegamento nazionale. L'Agenzia trasmette ai funzionari di collegamento nazionali tutti i documenti elaborati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i).
1.  Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia coopera con enti ed organismi governativi e non governativi competenti nel campo dei diritti fondamentali a livello degli Stati membri e a livello europeo.
1.  Ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, l'Agenzia coopera con:
organismi governativi ed enti pubblici competenti nel campo dei diritti fondamentali a livello degli Stati membri, comprese le istituzioni nazionali dei diritti dell'uomo;
– l'OSCE, in particolare l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (UIDDU), le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali.
Emendamento 26
Articolo 9
L'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende l'obbligo del Consiglio d'Europa di designare una personalità indipendente come membro del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia in conformità con l'articolo 11.
Per assicurare complementarità e valore aggiunto, l'Agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma annuale di lavoro a norma dell'articolo 5 e alla cooperazione con la società civile in conformità con l'articolo 9 bis. A tal fine, la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 300 del trattato, conclude un accordo con il Consiglio d'Europa allo scopo di stabilire una stretta collaborazione tra quest'ultimo e l'Agenzia. Tale accordo comprende la nomina da parte del Consiglio d'Europa di una personalità indipendente come membro del Consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza dell'Agenzia in conformità con gli articoli 11 e 12.
Emendamento 27
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Cooperazione con la società civile e istituzione di una Piattaforma dei diritti fondamentali
1.  L'Agenzia coopera strettamente con organizzazioni non governative e istituzioni della società civile attive a livello nazionale, europeo o internazionale nel settore dei diritti fondamentali, ivi comprese quelle impegnate nella lotta contro il razzismo e la xenofobia e nella tutela delle minoranze. A tal fine l'Agenzia istituisce una rete di cooperazione, denominata "Piattaforma dei diritti fondamentali", composta di organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani, di sindacati e di associazioni dei datori di lavoro, di enti sociali e professionali interessati, di chiese, di associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, di università e di altri esperti qualificati di organismi e organizzazioni europei e internazionali;
2.  La Piattaforma costituisce un meccanismo di scambio di informazioni e messa in comune di conoscenze, e assicura una stretta cooperazione fra l'Agenzia e le parti interessate.
3.  La Piattaforma è aperta a tutte le parti interessate e qualificate in conformità col paragrafo 1. L'Agenzia può rivolgersi ai membri della Piattaforma a seconda delle necessità specifiche legate a settori che figurano fra le priorità delle attività dell'Agenzia.
4.  L'Agenzia invita la Piattaforma in particolare a:
a) formulare proposte al consiglio di amministrazione sul programma di lavoro annuale da adottare a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a);
b) fornire un ritorno di informazioni e proporre al consiglio di amministrazione misure per dare seguito al rapporto annuale di cui all'articolo 4, paragrafo, 1, lettera f); e
c) comunicare al direttore e al comitato scientifico risultati e raccomandazioni di conferenze, seminari e riunioni attinenti all'attività dell'Agenzia.
5.  La Piattaforma è coordinata sotto l'autorità del direttore.
Emendamento 28
Articolo 10, lettere c) e d)
c) un direttore;
c) un comitato scientifico; e
d) un Forum.
d) un direttore.
Emendamento 29
Articolo 11
1.  Il consiglio di amministrazione è formato da persone con un'adeguata esperienza nel settore dei diritti fondamentali e della gestione delle organizzazioni pubbliche, designate come segue:
1.  Il consiglio di amministrazione è formato da persone con un'adeguata esperienza nel settore dei diritti fondamentali e della gestione delle organizzazioni pubbliche, designate come segue:
a) una personalità indipendente designata da ciascuno Stato membro;
a) una personalità indipendente designata da ciascuno Stato membro che ricopra responsabilità di alto livello in un istituto nazionale indipendente nel settore dei diritti dell'uomo o in altra organizzazione pubblica o privata;
b) una personalità indipendente designata dal Parlamento europeo;
c) una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa;
c) una personalità indipendente designata dal Consiglio d'Europa;
d) due rappresentanti della Commissione.
d) due persone designate dalla Commissione, di cui:
– la prima è una personalità indipendente scelta fra persone la cui competenza ed esperienza nel settore dei diritti fondamentali è universalmente riconosciuta,
– la seconda è un rappresentante della Commissione.
Le persone di cui alla lettera a) devono:
ricoprire responsabilità di alto livello nella gestione di un istituto nazionale indipendente nel settore dei diritti dell'uomo; oppure
possedere una profonda esperienza nel campo dei diritti fondamentali, maturata nel contesto di altre istituzioni o organismi indipendenti.
Ciascun membro del consiglio di amministrazione può farsi rappresentare da un supplente, il quale deve possedere i requisiti sopra precisati.
L'Agenzia pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito web l'elenco dei membri del consiglio di amministrazione.
2.  Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione che sono designati è di cinque anni. Questo mandato è rinnovabile una sola volta.
Tuttavia, qualora un membro non possieda più i requisiti sulla base dei quali è stato designato, questi ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell'Agenzia. La parte interessata procede alla designazione di un nuovo membro per la restante durata del mandato.
3.  Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente con mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.
Ogni componente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente, dispone di un voto.
4.  Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Agenzia esegua i compiti che ad essa vengono affidati. È l'organo di programmazione e di sorveglianza dell'Agenzia. In particolare, deve:
4.  Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei supplenti è di cinque anni. Il mandato non è rinnovabile.
a) adottare il programma di lavoro annuale dell'Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione; il programma deve essere consono alle risorse finanziare e umane disponibili. Il programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
b) adottare le relazioni annuali, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 lettere f) e h), nelle quali i risultati conseguiti vengono specificamente confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; le relazioni sono trasmesse entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;
c) nominare e, se necessario, revocare il direttore dell'Agenzia;
d) adottare il progetto di bilancio e il bilancio annuale definitivo dell'Agenzia;
e) esercitare l'autorità disciplinare sul direttore;
f) preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e trasmetterlo alla Commissione, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 5;
g) adottare il regolamento interno dell'agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione;
h) adottare il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, come previsto dall'articolo 20, paragrafo 11;
i) adottare le misure necessarie per l'applicazione dei regolamenti e delle norme applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 3; e
j) adottare le disposizioni procedurali necessarie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2.
5.  Il consiglio di amministrazione può delegare all'ufficio di presidenza qualsiasi potere ad eccezione di quelli necessari per le materie di cui alle lettere a), b), c), d), g) e h) del paragrafo 4.
5.  Fatti salvi i casi di sostituzione ordinaria o di decesso, il mandato di un membro o di un membro supplente termina solo quando egli dà le proprie dimissioni. Tuttavia, qualora un membro o un membro supplente non soddisfi più il requisito dell'indipendenza, egli ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell'Agenzia. La parte interessata procede alla nomina di un nuovo membro o membro supplente per la restante durata del mandato. Essa vi provvede altresì nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia stabilito, sulla base di una proposta di un terzo dei suoi membri o della Commissione, che un membro o un membro supplente non soddisfa più il requisito dell'indipendenza. Se la restante durata del mandato è inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro o membro supplente può avere l'intera durata di cinque anni.
6.  Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del paragrafo 4, per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. Il presidente esprime il voto decisivo. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare solo alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).
6.  Il consiglio di amministrazione elegge il presidente e il vicepresidente e gli altri due membri dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 12 fra i propri membri nominati a norma del paragrafo 1, lettera a), per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.
7.  Il presidente convoca il consiglio di amministrazione una volta l'anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie supplementari. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.
7.  Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Agenzia esegua i compiti che ad essa vengono affidati. È l'organo di programmazione e di sorveglianza dell'Agenzia. In particolare, deve:
a) adottare il programma di lavoro annuale dell'Agenzia in accordo col Quadro pluriennale, sulla base di un progetto presentato dal direttore, sentito il parere della Commissione e del comitato scientifico; il programma deve essere consono alle risorse finanziarie e umane disponibili e tener conto delle attività di ricerca e statistiche della Comunità; il programma di lavoro annuale è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
b) adottare le relazioni annuali, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere f) e h), nella seconda delle quali, in particolare, i risultati conseguiti vengono confrontati con gli obiettivi del programma di lavoro annuale; fatto salvo l'articolo 12 bis, quinto comma, il comitato scientifico è consultato prima dell'adozione della relazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f); le relazioni sono trasmesse entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei Conti, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni;
c) nominare e, se necessario, revocare il direttore dell'Agenzia;
d) adottare il progetto di bilancio annuale e il bilancio annuale definitivo dell'Agenzia;
e) esercitare i poteri di cui all'articolo 23, paragrafo 2, nei confronti del direttore e l'autorità disciplinare sul direttore;
f) preparare ogni anno uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e trasmetterlo alla Commissione, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 5;
g) adottare il regolamento interno dell'Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione e del comitato scientifico;
h) adottare il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia sulla base di un progetto presentato dal direttore, previo parere della Commissione, come previsto dall'articolo 20, paragrafo 11;
i) adottare le misure necessarie per l'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, come previsto dall'articolo 23, paragrafo 3;
j) adottare le disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2;
k) nominare e revocare i membri del comitato scientifico, a norma dell'articolo 12 bis, primo e terzo comma; e
l) stabilire che un membro o un membro supplente del consiglio di amministrazione non soddisfa più il requisito dell'indipendenza, ai sensi del paragrafo 5.
8.  Il direttore dell'Istituto europeo per la parità di genere può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore. I direttori delle altre agenzie o organismi dell'UE competenti possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di presidenza.
8.  Il consiglio di amministrazione può delegare all'ufficio di presidenza i suoi poteri ad eccezione di quelli relativi alle questioni di cui al paragrafo 7, lettere a), b), c), d), e), g), h), k) e l).
8 bis. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, ad eccezione delle decisioni di cui al paragrafo 6 e al paragrafo 7, lettere a), b), c), d), e), g), k) e l), per le quali è richiesta la maggioranza di due terzi di tutti i membri. Ciascun membro del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il suo supplente, dispone di un voto. Il presidente esprime il voto decisivo. La persona nominata dal Consiglio d'Europa può partecipare alle votazioni relative alle decisioni di cui al paragrafo 7, lettere a), b), g) e k).
8 ter. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione due volte all'anno, ferma restando la possibilità di convocare riunioni straordinarie supplementari. Il presidente convoca le riunioni straordinarie di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione.
8 quater. Il direttore o il vicedirettore del comitato scientifico e il direttore dell'Istituto europeo per la parità di genere possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori. I direttori delle altre agenzie della Comunità competenti, degli organi dell'Unione e delle altre istituzioni internazionali di cui agli articoli 8 e 9 possono parimenti assistervi in qualità di osservatori su invito dell'ufficio di presidenza.
Emendamento 30
Articolo 12, paragrafo 1
1.  Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione e da due rappresentanti della Commissione.
1.  Il consiglio di amministrazione è assistito da un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da altri due membri del consiglio di amministrazione eletti dallo stesso a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, e da una delle persone designate dalla Commissione quali membri del consiglio di amministrazione. La persona nominata dal Consiglio d'Europa quale membro del consiglio di amministrazione può partecipare alle riunioni dell'ufficio di presidenza in qualità di osservatore.
Emendamento 31
Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis
Comitato scientifico
Il comitato scientifico è composto di undici personalità indipendenti, altamente qualificate nel settore dei diritti fondamentali. Il consiglio di amministrazione nomina i membri a seguito di un invito a presentare candidature e di una procedura di selezione trasparenti, previa consultazione della commissione competente del Parlamento europeo e tenuto conto dei pareri da essa formulati. Il consiglio di amministrazione garantisce una rappresentanza geografica equilibrata. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere membri del comitato scientifico. Il regolamento interno di cui all'articolo 11, paragrafo 7, lettera g), stabilisce i criteri dettagliati per la nomina del comitato scientifico.
Il mandato dei membri del comitato scientifico dura cinque anni e non è rinnovabile.
I membri del comitato scientifico sono indipendenti. Possono essere sostituiti solo su loro richiesta o qualora siano permanentemente impossibilitati a svolgere le proprie funzioni. Tuttavia, qualora un membro non soddisfi più il requisito dell'indipendenza, egli ne informa immediatamente la Commissione e il direttore dell'Agenzia. In alternativa, su proposta di un terzo dei propri membri, il consiglio di amministrazione può dichiarare che la persona in questione non soddisfa più il requisito dell'indipendenza e revocarla. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la restante durata del mandato, conformemente alla procedura vigente per i membri ordinari. Se la restante durata del mandato è inferiore a due anni, il mandato del nuovo membro può avere l'intera durata di cinque anni. L'elenco dei membri del comitato scientifico viene pubblicato e aggiornato sul sito web dell'Agenzia.
Il comitato scientifico elegge un presidente e un vicepresidente per un mandato di un anno.
Il comitato scientifico è garante della qualità scientifica delle attività dell'Agenzia, attività che esso orienta in tal senso. A questo fine il direttore coinvolge tempestivamente il comitato scientifico nella preparazione di tutti i documenti elaborati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i).
Il comitato scientifico adotta le proprie decisioni alla maggioranza dei due terzi. Esso è convocato dal presidente quattro volte l'anno. Se del caso, il presidente avvia una procedura scritta o convoca riunioni straordinarie di propria iniziativa o su richiesta di almeno quattro membri del comitato.
Emendamento 32
Articolo 13
1.  L'Agenzia è posta sotto la direzione di un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione a partire da una rosa di candidati proposta dalla Commissione. Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, delle sue capacità amministrative e manageriali nonché della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.
1.  L'Agenzia è diretta e rappresentata da un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione in conformità della procedura di cooperazione ("concertazione") di cui al paragrafo 2. Il direttore è nominato sulla base dei propri meriti personali, della sua esperienza nel settore dei diritti fondamentali e delle sue capacità amministrative e manageriali.
2.  Il mandato del direttore è di cinque anni. Su proposta della Commissione e previa valutazione, il mandato può essere prorogato una sola volta per un massimo di 5 anni. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei risultati conseguiti nel corso del primo mandato e delle modalità di tale conseguimento nonché degli obblighi e delle necessità dell'Agenzia per il periodo futuro.
2.  La procedura di cooperazione si svolge nel modo seguente:
a) sulla base di un elenco compilato dalla Commissione a seguito di un invito a presentare candidature e di una procedura di selezione trasparenti, i candidati, prima di essere nominati, sono invitati a prendere la parola dinanzi al Consiglio dell'Unione europea e alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere a dei quesiti;
b) il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea formulano un parere sui candidati e stabiliscono il loro ordine di preferenza;
c) il consiglio di amministrazione nomina il direttore tenendo conto di tali pareri.
3.  Il direttore è responsabile per:
3.  Il mandato del direttore è di cinque anni.
Nel corso degli ultimi nove mesi del mandato la Commissione valuta in particolare i risultati conseguiti dal direttore e gli obblighi e le necessità dell'Agenzia negli anni a venire.
a) l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4;
Tenendo conto della relazione di valutazione e solo quando gli obblighi e le necessità dell'Agenzia lo giustifichino, il consiglio di amministrazione può, su proposta della Commissione, prorogare una sola volta il mandato del direttore per un periodo massimo di tre anni.
b) l'elaborazione e l'esecuzione del programma annuale di lavoro dell'Agenzia;
Il consiglio di amministrazione comunica al Parlamento europeo la propria intenzione di prorogare il mandato del direttore. Nel termine di un mese prima che il consiglio di amministrazione adotti ufficialmente la decisione di prorogare il mandato, il direttore può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere ai quesiti formulati dai membri.
c) tutte le questioni relative al personale, e in particolare per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 23, paragrafo 2;
Nel caso in cui il mandato non venga prorogato, il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.
d) le questioni riguardanti l'amministrazione corrente;
e) l'esecuzione del bilanci dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20; e
f) l'attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ottenute dall'Agenzia rispetto ai suoi obiettivi, secondo standard riconosciuti a livello professionale. Il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di sorveglianza.
4.  Il direttore rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e assiste alle sue riunioni senza diritto di voto.
4.  Il direttore è responsabile per:
a) l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4, e in particolare per la preparazione e la pubblicazione dei documenti elaborati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i), in cooperazione con il comitato scientifico;
b) l'elaborazione e l'esecuzione del programma annuale di lavoro dell'Agenzia;
c) tutte le questioni relative al personale, e in particolare l'esercizio nei suoi confronti delle competenze di cui all'articolo 23, paragrafo 2;
d) le questioni riguardanti l'amministrazione corrente;
e) l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20;
f) l'attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni ottenute dall'Agenzia rispetto ai suoi obiettivi, secondo standard riconosciuti a livello professionale; il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sui risultati del sistema di monitoraggio;
g) la cooperazione con i funzionari di collegamento nazionali; e
h) la cooperazione con la società civile, compreso il coordinamento della Piattaforma dei diritti fondamentali, in conformità all'articolo 9 bis.
5.  Il direttore ha facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione prima della scadenza del suo mandato, sulla base di una richiesta della Commissione.
5.  Il direttore svolge i propri compiti in modo indipendente. Egli rende conto della gestione delle proprie attività al consiglio di amministrazione e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.
5 bis. Il direttore può in qualsiasi momento essere invitato dal Parlamento europeo o dal Consiglio a partecipare a un'audizione su questioni legate alle attività dell'Agenzia.
5 ter. Il direttore può essere revocato prima del termine del suo mandato dal consiglio di amministrazione, su proposta di un terzo dei suoi membri. Il presidente del consiglio di amministrazione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i motivi della revoca.
Emendamento 33
Articolo 14
Articolo 14
soppresso
Forum dei diritti fondamentali
1.  Il Forum è composto da rappresentanti delle organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti fondamentali e della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, sindacati e associazioni di datori di lavoro, enti socio-professionali competenti, chiese, associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, università, esperti qualificati nonché organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale.
2.  I membri del Forum sono selezionati tramite una procedura di selezione aperta definita dal consiglio di amministrazione. Il numero di detti membri è limitato a 100. Il loro mandato è quinquennale, rinnovabile una sola volta.
3.  I membri del consiglio di amministrazione non sono membri del Forum ma possono assistere alle riunioni.
4.  Il Forum costituisce un meccanismo di scambio di informazioni con riferimento alle questioni relative ai diritti fondamentali e di messa in comune di conoscenze. Esso provvedere a mantenere una stretta collaborazione tra l'Agenzia e le parti interessate.
5.  Il Forum:
formula proposte volte all'elaborazione del programma di lavoro annuale adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a); e
fornisce un ritorno di informazioni e propone misure per dare seguito al programma annuale sulla base di una relazione annuale relativa alla situazione dei diritti fondamentali, adottata a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera b).
6.  Il Forum è presieduto dal direttore. Si riunisce una volta all'anno o a richiesta del consiglio di amministrazione. Le sue modalità di lavoro sono precisate nel regolamento interno dell'Agenzia e sono rese pubbliche.
7.  L'Agenzia garantisce il sostegno tecnico e logistico necessario al Forum, nonché il servizio di segreteria per le sue riunioni.
Emendamento 34
Articolo 15, paragrafo 2
2.  I membri del consiglio di amministrazione, il direttore e i membri del Forum si impegnano ad agire nell'interesse generale. A tal fine essi rendono una dichiarazione d'impegno.
2.  I membri e i membri supplenti del consiglio di amministrazione, i membri del comitato scientifico e il direttore si impegnano ad agire nell'interesse generale. A tal fine essi rendono una dichiarazione d'interessi nella quale indicano o l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o eventuali interessi diretti o indiretti che possono essere considerati in contrasto con essa. Essi rendono tale dichiarazione per iscritto al momento dell'entrata in carica e la modificano in caso di cambiamenti riguardo a tali interessi. La dichiarazione è pubblicata sul sito web dell'Agenzia.
I membri del consiglio di amministrazione nominati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), il direttore e i membri del Forum si impegnano ad agire in modo indipendente. A tal fine essi rendono una dichiarazione d'interesse nella quale indicano l'assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali.
Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto.
Emendamento 35
Articolo 16, titolo e paragrafi 1 e 2
Accesso ai documenti
Trasparenza e accesso ai documenti
1.  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.
1.  L'Agenzia elabora buone pratiche amministrative per garantire alle proprie attività il più elevato grado di trasparenza possibile.
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.
2.  Entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2.  Entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione adotta un regolamento specifico per l'attuazione pratica del paragrafo 1. Tale regolamento riguarda, fra l'altro:
– la pubblicità delle riunioni,
– la pubblicazione dei lavori dell'Agenzia, compresi quelli del comitato scientifico, e
– l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Emendamento 36
Articolo 19, paragrafo 3
3.  Le entrate dell'Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse:
3.  Le entrate dell'Agenzia comprendono, a prescindere da altre risorse, un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione").
a) un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione "Commissione"); nonché
b) pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi;
Tali entrate possono essere integrate da pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi nel quadro dell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4.
Tali entrate possono essere integrate da:
a) contributi volontari versati dagli Stati membri; nonché
b) eventuali contributi finanziari delle organizzazioni o dei paesi terzi di cui agli articoli 8, 9 o 27.
Emendamento 37
Articolo 22, paragrafo 4
4.  L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici instaurati dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Essa assume tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica nonché tutti gli impegni finanziari dell'Osservatorio. I contratti di lavoro conclusi dall'Osservatorio prima dell'adozione del presente regolamento sono onorati.
4.  L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici instaurati dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. Essa assume tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica nonché tutti gli impegni finanziari dell'Osservatorio.
Emendamento 38
Articolo 23, paragrafi 1 e 2
1.  Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime.
1.  Al personale e al direttore dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime.
2.  Nei confronti del proprio personale, l'Agenzia esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina.
2.  Nei confronti del proprio personale, l'Agenzia esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a concludere i contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
Emendamento 39
Articolo 27
Partecipazione di paesi candidati o potenzialmente candidati
Partecipazione di paesi candidati e di paesi con i quali è stato concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione
1.  L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi che hanno concluso un accordo di associazione con la Comunità e che il Consiglio europeo ha riconosciuto come paesi candidati o potenzialmente candidati all'adesione all'Unione europea, ove il Consiglio di associazione pertinente decida tale partecipazione.
1.  L'Agenzia è aperta alla partecipazione dei paesi candidati e dei paesi con cui la Comunità europea ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione.
2.  In tal caso le modalità di partecipazione sono stabilite con decisione del pertinente Consiglio di associazione. Tale decisione precisa le competenze e l'assistenza da offrire ai suddetti paesi e, in particolare, stabilisce la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, i contributi finanziari e il personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Essa dispone che il paese partecipante possa designare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione.
2.  La partecipazione di tali paesi e le relative modalità sono stabilite con decisione del pertinente Consiglio di associazione, tenuto conto dello status specifico di ciascun paese. Tale decisione stabilisce, in particolare, la natura, la portata e le modalità della partecipazione di detti paesi ai lavori dell'Agenzia, nel quadro stabilito agli articoli 4 e 5, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, i contributi finanziari e il personale. La decisione è conforme alle disposizioni del presente regolamento e allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee. Essa dispone che il paese partecipante possa designare una personalità indipendente, che soddisfi i requisiti in materia di qualificazioni previsti all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in qualità di osservatore senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione.
3.  L'Agenzia segue attentamente la situazione dei diritti fondamentali nei paesi che partecipano alle attività dell'Agenzia conformemente al presente articolo, nella misura necessaria ai fini del rispettivo accordo di associazione. A tale riguardo, gli articoli 4 e 5 si applicano per analogia.
Emendamento 40
Articolo 29
Articolo 29
soppresso
Procedura
1.  La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione stessa.
3.  Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
Emendamento 41
Articolo 30
1.  L'attuale mandato dei membri del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia scade il 31 dicembre 2006. La Commissione adotta le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione istituito a norma dell'articolo 11 possa iniziare il suo mandato il 1º gennaio 2007.
1.  L'attuale mandato dei membri del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia scade il 31 dicembre 2006. Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta le misure necessarie ad assicurare che il consiglio di amministrazione istituito a norma dell'articolo 11 possa iniziare le proprie attività a tempo debito.
2.  La Commissione avvia la procedura di nomina del direttore dell'Agenzia in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2.  Le parti interessate avviano la procedura di nomina del direttore dell'Agenzia in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3.  Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, può prorogare l'attuale mandato del direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per un periodo non superiore a 18 mesi, in attesa della conclusione della procedura di selezione di cui al paragrafo 2.
3.  Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, può nominare un direttore ad interim o prorogare l'attuale mandato del direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per il periodo più breve possibile, in attesa della conclusione della procedura di nomina di cui al paragrafo 2.
4.  Qualora il direttore non voglia o non possa prorogare il proprio mandato in conformità del paragrafo 3, il consiglio di amministrazione nomina un direttore ad interim alle medesime condizioni.
Emendamento 42
Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3
1.  L'Agenzia effettua regolari valutazioni ex-ante e ex-post delle sue attività che comportano spese ingenti. Essa comunica al consiglio di amministrazione i risultati di dette valutazioni.
1.  L'Agenzia effettua regolari valutazioni ex-ante e ex-post delle sue attività che comportano spese ingenti. Il direttore comunica al consiglio di amministrazione i risultati di dette valutazioni.
2.  L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.
2.  L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.
3.  Entro il 31 dicembre 2009 l'Agenzia commissiona una effettuare una valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti nei suoi primi tre anni di esercizio in base al mandato conferitole dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione tiene conto dei compiti dell'Agenzia, dei suoi metodi di lavoro e dei suoi effetti sulla protezione e sulla promozione dei diritti fondamentali e include un'analisi degli effetti sinergetici e delle implicazioni finanziarie di qualsiasi estensione dei suoi compiti. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello comunitario che nazionale.
3.  Entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia commissiona una valutazione esterna indipendente relativa ai risultati conseguiti nei suoi primi tre anni di esercizio in base al mandato conferitole dal consiglio di amministrazione di concerto con la Commissione. Tale valutazione
– tiene conto dei compiti dell'Agenzia, dei suoi metodi di lavoro e dei suoi effetti sulla protezione e sulla promozione dei diritti fondamentali;
– include una valutazione dell'eventuale necessità di modificare i compiti, l'ambito di azione, i settori di attività o la struttura dell'Agenzia;
– include un'analisi degli effetti sinergetici e delle implicazioni finanziarie di qualsiasi modifica dei suoi compiti; e
– tiene conto dei pareri delle parti in causa sia a livello comunitario che nazionale.
La valutazione esamina altresì l'eventuale necessità di adattare o estendere i compiti, il campo di azione, i settori di attività o la struttura dell'Agenzia, e segnatamente la necessità di prevedere modifiche strutturali per garantire il rispetto delle disposizioni di efficacia orizzontale relative alle agenzie di regolamentazione, quando dette disposizioni siano entrate in vigore.
Emendamento 43
Articolo 32, paragrafo 1
1.  Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 31 e rivolge alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche nell'Agenzia, le sue prassi di lavoro e la portata della sua missione. La Commissione trasmette la relazione della valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e le rende pubbliche.
1.  Il consiglio di amministrazione esamina le conclusioni della valutazione di cui all"articolo 31, paragrafi 3 e 4, e rivolge alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche nell'Agenzia, le sue prassi di lavoro e la portata della sua missione. La Commissione trasmette la relazione della valutazione e le raccomandazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, e le rende pubbliche.

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento, (A6-0306/2006).

Note legali - Informativa sulla privacy