Risoluzione del Parlamento europeo su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 (2006/2046(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 (COM(2006)0013) (Piano d'azione),
– visto il documento di lavoro della Commissione sul programma d'azione per la protezione degli animali e la correlata valutazione d'impatto (COM(2006)0014 e SEC(2006)0065),
– visto il protocollo al trattato CE (trattato di Amsterdam) sulla protezione e il benessere degli animali,
– vista la direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(1),
– viste le norme comunitarie sulla protezione degli animali d'allevamento,
– visto il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (COM(2005)0119), attualmente in fase di predisposizione (Settimo programma quadro per la ricerca),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera intitolata "Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione - Il rilancio della strategia di Lisbona" (COM(2005)0024),
– viste le linee direttrici della Commissione del 15 giugno 2005 relative alle valutazioni di impatto (SEC(2005)0791),
– visto il mandato conferito alla Commissione relativamente ai negoziati OMC per il settore agricolo, quale definito nella proposta della Commissione sulle modalità per i negoziati OMC sull'agricoltura del gennaio 2003 (documento di riferimento 625/02),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nonché i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0290/2006),
A. considerando che ogni attività inerente alla protezione e al benessere degli animali deve muovere dal principio che gli animali sono esseri sensibili e che occorre tener conto delle loro specifiche esigenze e del fatto che la protezione degli animali è una manifestazione dell'umanità del XXI secolo e una sfida per la civiltà e la cultura europee,
B. considerando che negli ultimi anni l'Europa ha emanato tutta una serie di normative sulla protezione degli animali conseguendo uno dei massimi livelli di protezione al mondo e che più di una volta il Parlamento europeo ha rilevato di considerare ineludibile un siffatto processo; considerando inoltre che questo risponde all'esigenza dell'opinione pubblica europea di prodotti ineccepibili sotto il profilo etico e sociale,
C. considerando che la protezione degli animali abbraccia varie politiche nonché una gamma di problemi etici, sociali, politici ed economici; che, lungi dal limitarsi alla tutela e al benessere degli animali di laboratorio o ad uso agricolo, la protezione degli animali dovrebbe riguardare tutti gli animali,
D. considerando che è innegabile il nesso intercorrente fra la protezione degli animali, la salute degli stessi e la sicurezza dei prodotti; che metodiche sperimentali alternative unitamente ad un elevato livello di protezione degli animali dalla riproduzione alla macellazione possono incidere positivamente sulla sicurezza e la qualità dei prodotti,
E. considerando che, oltre a maggiori sforzi nel campo della ricerca, un ulteriore sviluppo della protezione degli animali nella Comunità postula l'integrazione di tale aspetto in tutte le relative valutazioni d'impatto, unitamente al coinvolgimento di tutti i gruppi d'interesse nel processo decisionale; considerando che trasparenza e accettazione nonché applicazione e controlli uniformi delle disposizioni vigenti, a tutti i livelli, costituiscono una premessa ai fini di una strategia europea vincente in materia di protezione degli animali,
F. considerando che lo scopo di tale strategia deve essere quello di controbilanciare adeguatamente i maggiori costi risultanti dalla protezione degli animali e che, in mancanza di un dialogo a livello europeo e mondiale e di un'offensiva campagna d'informazione, all'interno e all'esterno, sui vantaggi di più elevati livelli di protezione degli animali, un'ambiziosa politica in tale settore non potrà che denotare scarsi risultati se è sviluppata solo unilateralmente dall'Unione europea,
G. considerando che ad una politica europea in materia di protezione degli animali deve tassativamente far riscontro una coerente politica commerciale che riconosca il fatto che, malgrado gli sforzi dell'UE, né l'accordo quadro del 2004 né altri importanti documenti del round di Doha dei negoziati OMC hanno tenuto conto delle preoccupazioni legate al benessere degli animali; considerando che non è pertanto fattibile introdurre ulteriori norme in materia di benessere degli animali, che potrebbero avere ripercussioni negative sulla competitività internazionale dei produttori, fintanto che i principali partner dell'Unione europea in seno all'OMC non avranno modificato in modo sostanziale il proprio atteggiamento,
H. considerando che sinora il riconoscimento delle preoccupazioni di natura non commerciale, fra le quali rientra il benessere degli animali, non è stato una delle priorità della Commissione nei negoziati OMC; che, di conseguenza, non si prevede che la presa in considerazione di tali preoccupazioni farà parte di qualsivoglia accordo finale, a meno che la Commissione non modifichi drasticamente il suo approccio negoziale,
I. considerando che una strategia incisiva per la protezione degli animali da allevamento limitata al mercato europeo fa correre il rischio di far sparire una frangia di produttori europei,
J. considerando che qualsiasi armonizzazione della protezione degli animali da allevamento nell'ambito dell'UE deve essere accompagnata da una regolamentazione delle importazioni con questo stesso obiettivo, allo scopo di evitare di mettere i produttori europei in una situazione di svantaggio sul mercato europeo,
K. considerando che l'attuazione del principio delle 3R (Replacement, Reduction, Refinement - sostituzione, riduzione, perfezionamento) grazie al quale si fa minor ricorso agli animali nel campo della ricerca, scienza e autorizzazione dei prodotti, costituisce un pilastro della politica europea in materia di protezione degli animali,
1. plaude al programma d'azione comunitario per la protezione degli animali 2006-2010, il quale per la prima volta recepisce il protocollo sulla protezione degli animali, allegato al trattato di Amsterdam, in un concetto globale integrato per l'ulteriore sviluppo della protezione degli animali in Europa;
2. si dichiara preoccupato che la Commissione intenda semplicemente "adoperarsi per garantire" che si tenga debitamente conto del benessere degli animali nelle politiche ad esso attinenti;
3. ritiene che sia assolutamente necessario introdurre un meccanismo per valutare la politica dell'UE in materia di benessere degli animali sotto il profilo del rispetto degli obblighi giuridici fissati nel protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato;
4. ritiene che una maggiore protezione degli animali costituisca un obbligo costante della Comunità e invita pertanto la Commissione a riferire a tempo debito su quanto conseguito e, basandosi su ciò, presentare una comunicazione sul proseguimento del programma d'azione dopo il 2010;
5. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare maggiormente la protezione degli animali, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo ampiamente conto della protezione e del benessere di tutti gli animali; invita la Commissione ad adoperarsi a livello europeo affinchè la castrazione dei maialini a partire dal settimo giorno di vita avvenga con anestesia;
6. deplora il fatto che la politica europea in materia di benessere degli animali abbia sinora fatto leva quasi esclusivamente sul benessere e la protezione degli animali d'allevamento;
7. plaude all'impegno della Commissione di sviluppare e migliorare le disposizioni giuridiche sulla protezione degli animali, recepire maggiormente tale aspetto in tutte le politiche comunitarie e ricorrere all'intera gamma di eventuali provvedimenti (legislazione, guide di buone prassi volontarie, formazione, promozione, ricerca, ecc..), nell'intento di garantire, a tutti i livelli di trattamento degli animali, un elevato livello di protezione degli stessi; considera prioritario, in questo quadro, limitare l'approccio legislativo, là dove sia giustificato, ad una base comune su cui si potrebbero sviluppare, a titolo facoltativo, iniziative supplementari, con la relativa caratterizzazione specifica;
8. sottolinea che, per migliorare o rielaborare le norme minime sulla protezione e il benessere degli animali, è necessario trovare un accordo su un elenco di priorità che indichi con chiarezza le specie animali e i settori in cui esistono problemi; ritiene che, per i prossimi anni, questo elenco di priorità dovrebbe includere le seguenti specie animali: vacche da latte, bovini adulti, animali da acquacoltura, maiali da ingrasso e tacchini;
9. stante la diversità dei ruoli che tali meccanismi svolgeranno, reputa fondamentale una ricerca per definire detti ruoli e ripartirli fra le parti interessate;
10. rileva che molte politiche dell'UE non coperte dal piano d'azione hanno implicazioni per il benessere animale, ad esempio la politica di sviluppo sostenibile, la Convenzione CITES(2) e le norme in materia di commercio e commercializzazione; sottolinea inoltre l'importanza di prestare la massima attenzione alle questioni relative al benessere animale in tutti i pertinenti settori d'intervento politico;
11. sottolinea che, nel fissare standard più elevati in materia di protezione e benessere degli animali, occorre tener conto anche delle peculiarità delle singole regioni dell'UE;
12. sottolinea che la Commissione garantisce l'attuazione di tutte le vigenti norme UE sulla protezione degli animali e che queste norme devono restare in vigore anche in futuro;
13. invita la Commissione e gli Stati membri a vigilare su un'applicazione uniforme di tutte le disposizioni, compresi i relativi controlli, nell'Unione europea sulla base delle norme di ecocondizionalità, e a intervenire in maniera coerente, in caso di riscontrate infrazioni, onde preservare la fiducia dei cittadini nelle esistenti normative e garantire un'equa concorrenza nell'Unione europea;
14. rileva la necessità, nell'adottare misure volte al miglioramento del benessere degli animali, di tenere in considerazione le correlate ricadute socioeconomiche;
15. invita la Commissione a recepire sistematicamente le relative analisi di impatto di tutte le misure di protezione degli animali, essendo inteso che tutte le analisi di impatto relative alle nuove norme in materia di protezione degli animali dovranno considerare nel loro insieme le incidenze etiche, sociali ed economiche basandosi sui nuovi progressi della scienza, sulle esperienze pratiche e sugli sviluppi a livello internazionale; esse dovranno altresì evidenziare gli effetti positivi e tenere ampiamente conto delle interazioni tra i vari fattori quali la protezione degli animali, la sostenibilità, la salute degli animali, la tutela ambientale e la qualità dei prodotti;
16. riconosce che norme rigorose in materia di benessere degli animali determinano costi supplementari per gli allevatori e ritiene che siano necessarie misure ad hoc per prevenire la dislocazione della produzione verso paesi in cui vigono norme meno severe; invita pertanto la Commissione a tener conto in tutte le valutazioni d'impatto dell'aspetto della sicurezza del posto di lavoro, essendo inteso che risulta indispensabile un'accurata analisi dei costi di nuove proposte e delle relative ripercussioni sulla posizione concorrenziale occupata a livello internazionale dagli operatori economici e scientifici interessati, conformemente all'agenda di Lisbona rivista;
17. rileva che congrui termini di adattamento, la considerazione della consistenza del bestiame e delle dimensioni dell'azienda ovvero la rinuncia ad inutili pratiche burocratiche per i controlli e la documentazione sono atti ad aumentare l'accettazione della protezione degli animali da parte dei responsabili, ferma restando la necessità di esaminare adeguatamente le possibilità offerte dall'impiego di moderne tecnologie e procedimenti;
18. sottolinea l'esistenza di una stretta interazione fra la protezione degli animali e la loro salute, per cui il programma d'azione dovrebbe essere attuato, per quanto possibile, in modo tale da garantire che il rafforzamento della protezione degli animali permetta di conseguire miglioramenti a livello della loro salute e da far sì che la politica in materia di salute degli animali sia sempre finalizzata anche a una migliore protezione degli stessi, e che tali miglioramenti siano quantificabili;
19. invita la Commissione a considerare maggiormente, nell'ambito della lotta alle epizoozie, gli aspetti legati alla protezione degli animali, essendo inteso che, in situazioni d'emergenza, in linea di massima è sempre meglio optare per la vaccinazione su scala regionale, quale strategia di lotta, anziché procedere alla macellazione di un consistente numero di capi di bestiame sani, pur riconoscendo le differenti posizioni esistenti rispetto alla vaccinazione nei singoli Stati membri e le loro potenziali ripercussioni sugli scambi commerciali; ritiene inoltre che vi dovrebbe essere maggior spazio per la vaccinazione preventiva, ove ciò sia tecnicamente possibile; invita la Commissione a intensificare gli sforzi per adeguare di conseguenza le pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale per la salute animale (OIE), onde ridurre le restrizioni commerciali sui prodotti ottenuti a partire da animali vaccinati;
20. si compiace per la maggiore attenzione riservata alla protezione degli animali nell'ambito della politica agricola comune; rileva tuttavia che i costi legati agli oneri burocratici sono già decisamente troppo alti; deplora peraltro che il taglio dei finanziamenti per la politica di sviluppo rurale vada ad ostacolare nella pratica il finanziamento degli aiuti per l'adeguamento degli allevamenti alla normativa comunitaria sul benessere animale; deplora infine che le disposizioni in materia di ecocondizionalità non prevedano compensazioni per gli allevatori di pollame e suini che rispettano le norme sul benessere animale;
21. invita la Commissione e gli Stati membri ad esaminare con benevolenza, nell'ambito della politica per lo sviluppo rurale, il ricorso a tutti gli strumenti disponibili per la protezione degli animali;
22. rileva che, nella prassi, la disciplina europea in materia di trasporto di animali (il regolamento (CE) n. 1/2005(3) e la direttiva 95/29/CE(4)) viene spesso disattesa soprattutto per quanto concerne gli obblighi di sosta e di rifornimento di acqua e foraggio; chiede pertanto al Consiglio e alla Commissione di porre in essere misure adeguate affinché gli Stati membri aumentino il numero e l'efficacia dei controlli sull'applicazione della disciplina europea;
23. rileva che, nell'ambito dei trasporti di animali, sono assolutamente necessari l'introduzione e l'osservanza di indicatori scientificamente provati (tecnica adeguata, contesto temporale, personale qualificato) e che al momento di stabilire detti indicatori si dovrà tener conto della diversità climatica degli Stati membri in funzione del diverso livello di adattamento degli animali all'ambiente; invita pertanto la Commissione a promuovere gli sforzi per definire ed introdurre parametri tecnici oggettivi e specifici, atti a definire meglio il benessere animale durante il trasporto, al fine di sviluppare altresì sistemi integrati di certificazione, che tengano anche conto dell'influenza che le varie peculiarità climatiche e strutturali delle regioni europee possono esercitare sugli animali, sulle modalità e sui tempi di trasporto;
24. rileva che entro il 2010 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla densità di carico e la durata massima di trasporto degli animali, corredata di opportune proposte legislative;
25. ritiene che il sostegno all'applicazione del principio delle 3R e il sostegno alle tendenze future della ricerca nel settore del benessere degli animali siano due questioni distinte e che l'obiettivo 4 del piano d'azione vada pertanto scisso in due obiettivi distinti per tener conto di tutto ciò;
26. plaude all'annunciato impegno di ricerca nel campo della protezione degli animali, essendo inteso che la ricerca dovrebbe concentrarsi non solo sulla diffusione generale delle conoscenze di base ma anche sullo sviluppo di indicatori trasparenti e di agevole uso, su sistemi di certificazione e di etichettatura nonché su alternative alle sperimentazioni animali (principio delle 3R);
27. invita la Commissione a garantire che, ove siano stati messi a punto indicatori adeguati e scientificamente validi, essi siano inclusi per quanto possibile nella legislazione vigente e futura in materia di protezione degli animali, privilegiando dunque, in altre parole, la fissazione di obiettivi all'imposizione dei mezzi per raggiungerli;
28. chiede alla Commissione che qualunque futura revisione della normativa sul benessere animale si fondi su indicatori oggettivi, per evitare decisioni arbitrarie con ripercussioni economiche ingiustificate per gli allevatori;
29. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'esistenza di risorse sufficienti per la ricerca sulla protezione e il benessere di tutti gli animali nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca, onde conseguire effettivamente gli obiettivi del programma d'azione; chiede che si attribuisca particolare importanza alla ricerca di indicatori obiettivi del benessere animale e che si tenga conto della diversità climatica nell'ambito dell'UE al momento di determinare detti indicatori;
30. sollecita la Commissione a sostenere la ricerca e lo sviluppo di sistemi d'identificazione elettronica degli animali;
31. invita la Commissione a provvedere affinché anche nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca possano essere portati avanti, senza lungaggini burocratiche, le piattaforme tecnologiche e i lavori di ricerca contestuali al sesto programma quadro che, come il "Pred Tox", contribuiscono non poco al conseguimento degli obiettivi del programma d'azione;
32. reputa necessario tenere ampiamente conto del principio delle 3R; plaude agli sforzi compiuti dalla Commissione per sviluppare ulteriormente la direttiva 86/609/CEE; sollecita la Commissione a presentare nel corso del 2006 le apposite proposte legislative; si augura che in tale contesto la Commissione illustri le modalità per garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni, ivi compresi i relativi controlli;
33. ritiene che la proposta di revisione della legislazione dell'UE sulla protezione degli animali debba garantire l'estensione della sfera di applicazione della direttiva 86/609/CEE alla ricerca fondamentale e alla ricerca che si avvale degli animali a fini di istruzione;
34. invita la Commissione a garantire che i contributi dell'industria alla sostituzione della sperimentazione animale concordati nel quadro del Partenariato europeo per la promozione di metodi alternativi alla sperimentazione animale siano efficaci, aperti al controllo e forniti tempestivamente; invita la Commissione a migliorare le disposizioni che prevedono la condivisione dei dati ottenuti dagli esperimenti sugli animali vertebrati e la necessità di evitare doppioni di sperimentazione animale, nonché ad applicare tali disposizioni a tutti i settori della sperimentazione animale e a tutta la legislazione che richiede una sperimentazione animale, compresa la condivisione dei dati provenienti da studi non pubblicati e negativi;
35. invita la Commissione a caldeggiare, in sede internazionale – in particolare nel quadro dell'OMC e dell'OIE – e contestualmente all'autorizzazione dei prodotti, un medesimo livello normativo nei requisiti in materia di protezione degli animali e/o sperimentazioni animali nonché il riconoscimento di metodiche di protezione validate in Europa; ritiene che occorra accelerare la messa a punto, la convalida e l'accettazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale e che si debbano prevedere maggiori risorse in ogni fase, in termini di finanziamenti, personale e supporto amministrativo, al fine di garantire che la sperimentazione animale sia sostituita il più rapidamente possibile da altri metodi;
36. invita gli organismi UE di regolamentazione a riconoscere senza indugio i test non effettuati sugli animali e già convalidati dal Centro europeo di convalida dei metodi alternativi;
37. riconosce che una scienza di scarsa qualità è inaccettabile sul piano etico e costituisce uno spreco di risorse, e che l'Unione europea dovrebbe esigere che tutte le prove di innocuità umana e ambientale – nuove, rivedute o esistenti – siano pienamente convalidate in conformità delle moderne norme prima di essere imposte, raccomandate o avallate nel quadro della legislazione o delle strategie comunitarie;
38. invita la Commissione a migliorare il collegamento in rete fra gli esistenti istituti comunitari preposti alla protezione degli animali, prima di insediare un ulteriore istituto comunitario per la protezione degli animali;
39. plaude agli sforzi compiuti dalla Commissione per sviluppare e reperire un'etichettatura per la protezione degli animali onde consentire ai consumatori di acquistare con cognizione di causa, ferma restando l'opportunità di contrassegnare i prodotti trasformati;
40. ritiene che i consumatori debbano essere informati e preparati a pagare prezzi maggiori per prodotti provenienti da allevamenti animali che rispettano standard più elevati di benessere animale e che tali prodotti debbano essere opportunamente etichettati;
41. ritiene che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, prevista per il 2008 e vertente sulla possibilità di un sistema di etichettatura per le carni di volatili e i prodotti da carne di volatili, oltre che vincolante ed imperniata sul rispetto delle norme sulla protezione animale, debba concentrarsi in particolare sull'osservanza di norme sulla protezione animale che vadano al di là dei requisiti minimi; ritiene che un programma di etichettatura basato su norme superiori al minimo di legge risolverebbe il noto problema dei consumatori desiderosi di acquistare un prodotto fabbricato nello scrupoloso rispetto delle norme sulla protezione animale ma irreperibile sui banconi dei negozi;
42. invita la Commissione a garantire un'etichettatura trasparente, facilmente comprensibile ed affidabile, essendo inteso che un "marchio UE" su cui figuri, ad esempio, la dicitura "prodotto conformemente alle norme UE di protezione degli animali" e - per i prodotti non conformi - "non prodotto conformemente alle norme UE di protezione degli animali", semplice e vincolante presupporrebbe già una garanzia del rispetto dei requisiti di protezione degli animali da apporre su tutti i prodotti venduti in Europa; nel caso di una protezione che vada al di là di quella stabilita dalle norme minime, una menzione speciale sull'etichetta offrirebbe al consumatore maggiore visibilità degli sforzi supplementari effettuati dal produttore, invogliando i partner commerciali ad allinearsi sugli standard europei in materia di protezione degli animali e consentendo così all'Europa di esportare in tutto il mondo i suoi standard di benessere animale; sottolinea il ruolo delle etichette private, in particolare per quanto riguarda standard più elevati di benessere animale;
43. chiede che il sostegno finanziario della Commissione ad azioni nazionali di informazione e promozione dei prodotti alimentari di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2005(5), si basi su norme di produzione consone con le esigenze degli animali; ritiene pertanto che si debba definire in via prioritaria, come previsto dalla Commissione nel piano d'azione, uno "Standard europeo di qualità per i prodotti fabbricati con metodi che rispettano le norme sul benessere degli animali";
44. plaude al progetto di rendere più semplice per i consumatori riconoscere i sistemi di marketing e di informazione proposti, pur sottolineando, nel contempo, la necessità di facilitarne l'impiego a tutte le persone coinvolte nella catena alimentare;
45. appoggia, in linea di massima, l'annunciato sviluppo e studio di indicatori integrati e uniformi per la protezione degli animali, che siano basati su dati scientifici solidi, obiettivi, misurabili e ripetibili, atti a promuovere la trasparenza degli standard in materia di protezione degli animali, ferma restando la necessità di tener conto degli aspetti legati alla salute degli animali; osserva che indicatori integrati e uniformi dovrebbero agevolare i controlli e ridurre gli oneri burocratici, portando a risultati scientifici paragonabili in tutti gli Stati membri;
46. invita la Commissione a provvedere affinché entro tre anni siano messi a punto indicatori integrati sulla protezione degli animali e conclusi correlati lavori di ricerca;
47. invita la Commissione a presentare quanto prima possibile l'annunciata strategia di comunicazione avendo cura di porla in atto con coerenza; perché il programma d'azione sia coronato da successo occorre che tutti gli operatori siano sufficientemente informati sui vantaggi, per gli animali e per i prodotti, di un elevato livello di protezione attuale e futuro degli animali in Europa;
48. ritiene che il potenziale rappresentato dai regimi di garanzia di un benessere elevato destinati a migliorare la protezione degli animali sia scalzato dalla concorrenza di prodotti più economici ottenuti nel quadro di regimi di garanzia in cui gli standard di benessere animale non superano il minimo legale, e che pertanto sia necessario un quadro giuridico che stabilisca norme minime di garanzia della qualità;
49. invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare i loro sforzi per informare i consumatori, essendo inteso che gli strumenti di incentivazione vanno verificati nell'intento di agevolare il varo di campagne di marketing e di informazione;
50. plaude all'istituzione di un forum di informazione sulla protezione degli animali finalizzato alla promozione degli scambi sugli attuali sviluppi nel campo della protezione degli animali, sulle conoscenze scientifiche nonché, in particolare, sugli esempi di buone pratiche;
51. condivide il parere che occorra una strategia europea volta a promuovere la comunicazione sui temi attinenti alla protezione animale nell'Unione europea e nei paesi terzi, per spiegare ai cittadini i diversi sistemi applicati nella fabbricazione di prodotti animali, nonché i costi e i benefici derivanti da norme più severe sulla protezione degli animali; ritiene che tale obiettivo dovrebbe essere conseguito in modo indipendente e sotto l'egida del centro o laboratorio proposto;
52. invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare sufficienti risorse per la formazione, l'aggiornamento e la consulenza attingendole, per esempio, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
53. ritiene che, in un contesto che prevede un'ampia liberalizzazione delle condizioni di accesso ai mercati agricoli, la produzione comunitaria possa risentire di una perdita di competitività se nell'UE a 25 si introducono standard più elevati senza un'analoga standardizzazione in ambito OMC;
54. deplora che taluni elementi della produzione alimentare siano oggetto di delocalizzazioni al di fuori dell'Unione europea in risposta alle norme in materia di benessere e protezione degli animali attualmente in vigore, ed esorta pertanto vivamente la Commissione a valutare la portata di tale tendenza;
55. invita la Commissione a risarcire le perdite economiche subite dai produttori europei che, applicando misure di buona gestione degli animali, vedono aumentare i costi di produzione;
56. rileva che più severe norme in materia di protezione degli animali comportano per lo più maggiori costi e ciò perché sinora, nell'ambito del libero commercio internazionale, gli aspetti inerenti alla protezione degli animali svolgono un ruolo subordinato con eventuali conseguenti rischi di "dumping nel campo della protezione degli animali" e svantaggi per i produttori europei sui mercati europei e dei paesi terzi; propone pertanto di istituire uno strumento di accesso qualificato al mercato volto ad impedire che siano scalzate le norme dell'UE in materia di benessere degli animali, imponendo prelievi sui prodotti che non soddisfano le norme comunitarie;
57. plaude pertanto a tutte le misure ed iniziative della Commissione atte a promuovere il consenso a livello internazionale su elevati standard in materia di protezione degli animali, ferma restando l'assoluta necessità prioritaria di promuovere l'ulteriore sviluppo di tali standard nell'ambito dell'OIE e la rivalutazione della stessa sotto il profilo giuridico da parte dell'OMC e ciò nell'intento di addivenire, in ambito internazionale, ad un livello di protezione degli animali possibilmente elevato ed uniforme; nell'attesa invita la Commissione a non aggravare, tramite nuove norme vincolanti, dettagliate e uniformi, le distorsioni di concorrenza subite dai produttori comunitari;
58. invita la Commissione a promuovere un riconoscimento esplicito del livello elevato delle norme comunitarie in materia di benessere animale nell'ambito delle prossime revisioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e, se del caso, di altri accordi OMC;
59. deplora il fatto che il benessere degli animali non faccia parte dei temi affrontati nel corso dell'attuale tornata negoziale dell'OMC; insiste affinché la Commissione tuteli le norme europee, nella consapevolezza dei costi supplementari che i produttori dell'UE devono sostenere per rispettare tali norme;
60. sollecita il potenziamento della protezione degli animali nell'ambito dell'OMC; invita la Commissione ad adoperarsi energicamente nell'ambito del ciclo di Doha affinché la protezione degli animali sia inserita nell'agenda dei negoziati come "non-trade-concern'e affinchè le misure di sostegno alla promozione della protezione degli animali nell'ambito della politica di sviluppo rurale e della politica di condizionalità ambientale siano senza riserve considerate ammissibili al green-box;
61. invita la Commissione ad adoperarsi per ottenere il riconoscimento delle "non-trade-concern" nel quadro dell'OMC o per addivenire ad ulteriori accordi a livello internazionale sulle norme in materia di protezione degli animali, prima di inasprire la legislazione sulla protezione degli animali in seno all'UE;
62. sottolinea che le regole dell'OMC sul commercio non restringono la convalida dei sistemi di produzione, come implica la formulazione originale della comunicazione, e che pertanto è possibile e auspicabile convalidare sistemi di produzione che applicano norme in materia di benessere degli animali di gran lunga più severe rispetto ai requisiti minimi;
63. appoggia la Commissione nel suo impegno, a corollario della strategia multilaterale, di inserire la protezione degli animali negli accordi bilaterali commerciali (ad esempio con il Cile e il Canada) o veterinari, nonché di sviluppare gli scambi con gli Stati terzi e i loro rappresentanti sulle tematiche relative alla protezione degli animali;
64. ritiene che tutti gli accordi bilaterali attuali e futuri con paesi terzi comprensivi di misure sanitarie e fitosanitarie debbano porsi obiettivi tesi a garantire sia che i prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi siano almeno fabbricati conformemente a norme in materia di benessere animale equivalenti a quelle in vigore nell'UE, sia che tali norme siano portate a conoscenza del consumatore europeo;
65. invita la Commissione e gli Stati membri a varare azioni volte ad incoraggiare gli importatori di prodotti animali nell'UE a chiedere ai loro fornitori di rispettare almeno il livello legale comunitario in materia di standard di benessere degli animali;
66. plaude all'annunciato dialogo con i paesi in via di sviluppo sulle ulteriori opportunità di mercato che elevate norme in materia di protezione degli animali offrono loro; invita la Commissione a sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi volti a soddisfare le norme in materia di protezione degli animali, come parte integrante degli attuali e futuri programmi di aiuti agli scambi commerciali;
67. plaude agli sforzi compiuti dalla Commissione per aiutare i paesi in via di sviluppo ad allinearsi sulle norme internazionali e ciò attraverso l'assistenza in materia commerciale;
68. valuta positivamente il lavoro svolto dalla Commissione con i paesi in via di sviluppo attraverso progetti di assistenza tecnica in materia commerciale, ad esempio aiutando i loro esperti a partecipare a riunioni per la definizione delle norme internazionali e inviando in tali paesi esperti tecnici dell'UE; osserva che rappresentanti dei paesi terzi possono già oggi partecipare a corsi di formazione organizzati dall'UE per le autorità competenti degli Stati membri sull'applicazione delle norme UE per il benessere degli animali e ritiene che, al fine di permettere ai paesi in via di sviluppo di giovarsi pienamente delle possibilità commerciali, la Comunità dovrebbe soddisfare le richieste di fornire analisi, formazione, ricerca e sostegno finanziario nel quadro di iniziative di sviluppo bilaterali e multilaterali; ritiene inoltre che tali paesi trarranno vantaggio diretto dal miglioramento del benessere degli animali, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista della produzione alimentare e della protezione dell'ambiente;
69. ritiene che la decisione della Comunità di proibire l'importazione di carne bovina trattata con ormoni si giustifica pienamente in base a ricerche scientifiche, e invita Canada e Stati Uniti a revocare senza indugio le loro sanzioni nei confronti dei prodotti europei, ingiustificate e incompatibili con i principi dell'OMC;
70. accoglie con favore il proposto divieto di importazione, esportazione, commercio e lavorazione di pelli di cani e gatti e chiede alla Commissione di proporre il divieto totale di importare da paesi terzi prodotti derivati da foche e prodotti ottenuti con metodi crudeli, quali le pellicce ottenute da animali scuoiati vivi, pellicce provenienti da allevamenti senza controllo veterinario, prodotti farmaceutici basati su specie in via di estinzione e ogniqualvolta norme di produzione carenti costituiscano una minaccia per l'ambiente e la biodiversità;
71. invita la Commissione a presentare proposte per rendere permanente il divieto temporaneo di importazione nel territorio dell'Unione europea di uccelli selvatici in cattività per ragioni etiche, sanitarie e legate al benessere degli animali;
72. manifesta preoccupazione per il fatto che il commercio di animali esotici minaccia tanto la biodiversità quanto il benessere animale; ritiene che si dovrebbe tener conto delle implicazioni in materia di biodiversità al momento di definire una politica relativa al benessere animale per far fronte ai problemi transfrontalieri menzionati nel piano d'azione;
73. esprime la sua preoccupazione per le sofferenze degli animali da combattimento; invita la Comunità europea a porre fine ai combattimenti di cani e galli mediante misure legislative da adottare, secondo il caso, a livello nazionale o comunitario, e garantendo che le persone coinvolte in tali combattimenti non ricevano alcuna sovvenzione statale in relazione alle loro attività;
74. ritiene che la relazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto dei parametri genetici sul benessere dei polli riproduttori e dei polli da ingrasso, prevista per il 2010, debba essere corredata di adeguate proposte legislative;
75. ritiene che la presentazione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla protezione dei suini da allevamento, prevista per il 2009, debba essere accompagnata da adeguate proposte legislative;
76. chiede che la Bulgaria e la Romania si uniformino sin d'ora agli obiettivi della Comunità in materia di protezione degli animali e applichino integralmente la vigente legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali prima del gennaio 2007 o, qualora siano stati concordati periodi transitori nel quadro dei trattati di adesione, almeno entro tale periodo;
77. ritiene che, prima di accogliere un nuovo Stato membro nell'Unione europea, la Commissione debba verificare se le norme dell'UE in materia di protezione animale siano state recepite in modo adeguato e se siano stati eseguiti i previsti controlli nazionali;
78. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
Direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52).
Regolamento (CE) n. 1071/2005 della Commissione, del 1° luglio 2005, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (GU L 179 dell'11.7.2005, pag. 1).