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Procedura : 2004/0218(COD)
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Ciclo del documento : A6-0288/2006

Testi presentati :

A6-0288/2006

Discussioni :

PV 23/10/2006 - 19
CRE 23/10/2006 - 19

Votazioni :

PV 24/10/2006 - 8.10
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Testi approvati :

P6_TA(2006)0431

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Martedì 24 ottobre 2006 - Strasburgo
Strumento finanziario per l'ambiente ***II
P6_TA(2006)0431A6-0288/2006
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (6284/1/2006 – C6-0226/2006 – 2004/0218(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (6284/1/2006 – C6-0226/2006)(1),

–   vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0621),

–   vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004)0621/2),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0288/2006),

1.   approva la posizione comune quale emendata;

2.  Chiede alla Commissione, in considerazione del fatto che in seconda lettura i colegislatori non sono pervenuti a un accordo in merito a LIFE+, di presentare una soluzione che consenta di finanziare le attività rientranti tra le prerogative istituzionali che a decorrere dal 2007 saranno inquadrate nel programma LIFE+; invita la Commissione a proporre misure provvisorie per attività progettuali, onde evitare divari sul piano dei finanziamenti e garantire la continuità della politica ambientale e dello sviluppo sostenibile della Comunità nel 2007;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 238 E del 3.10.2006, pag. 1.
(2) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 451.


Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 ottobre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)
P6_TC2-COD(2004)0218

Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

visto il parere del Comitato delle regioni(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  La tutela dell'ambiente è una delle dimensioni chiave dello sviluppo sostenibile dell'Unione europea. È una priorità per il cofinanziamento comunitario e dovrebbe essere finanziata in primo luogo attraverso strumenti finanziari comunitari orizzontali, compresi il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il fondo europeo della pesca e il settimo programma quadro di ricerca.

(2)  Tali strumenti finanziari comunitari non contemplano tutte le priorità ambientali. È pertanto necessario uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) che fornisca sostegno specifico per lo sviluppo e l'attuazione della politica e della legislazione comunitarie in materia ambientale, in particolare degli obiettivi del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (6° PAA), di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002(4).

(3)  Il sostegno dovrebbe essere fornito attraverso convenzioni di sovvenzione e contratti di appalto pubblico previsti nell'ambito del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5).

(4)  Le misure e i progetti finanziati nel quadro di LIFE+ dovrebbero soddisfare i criteri di ammissibilità per ottenere il migliore utilizzo possibile dei fondi comunitari. Le misure e i progetti dovrebbero soddisfare criteri supplementari di ammissibilità per assicurare un valore aggiunto europeo ed evitare che siano finanziate attività ricorrenti, tranne nei casi in cui tali attività abbiano un chiaro valore dimostrativo o una funzione di avviamento.

(5)  Nel settore della natura e della biodiversità l'attuazione della politica e della normativa comunitarie offre di per sé un quadro per un valore aggiunto europeo. Le misure e i progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione, compresi quelli connessi alla gestione e alla designazione di siti Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(6), e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(7), dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo qualora siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari. La Commissione dovrebbe presentare un riesame del contributo di tali strumenti complementari al finanziamento di Natura 2000 in tempo utile per la revisione del 2008/9 del quadro finanziario, allo scopo di adeguare LIFE+ ai necessari cambiamenti e garantire un livello elevato di cofinanziamento comunitario.

(6)  Gli Stati membri hanno deciso a Malahide, nel 2004, che vanno adottate disposizioni per garantire un finanziamento adeguato della rete Natura 2000, ivi compreso il cofinanziamento comunitario. Siccome il presente regolamento finanzierà soltanto misure concernenti le migliori pratiche o misure dimostrative relative alla gestione dei siti di Natura 2000, la Commissione e gli Stati membri dovranno assicurare la messa a disposizione di fondi sufficienti mediante altri strumenti per la gestione della rete, il cui costo annuale è stimato intorno a 6 100 000 000 EUR per l'UE nel suo insieme.

(7)  Le misure e i progetti innovativi o di dimostrazione attinenti agli obiettivi ambientali della Comunità, compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, know-how o tecnologie finalizzate alle migliori pratiche, come pure le misure e i progetti finalizzati alle campagne di sensibilizzazione e alla formazione specifica per gli agenti implicati in interventi di prevenzione degli incendi boschivi, dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo il caso in cui siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari.

(8)  Le misure e i progetti finalizzati alla definizione e alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo il caso in cui siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari.

(9)  Ai fini della formulazione e dell'attuazione di una politica efficace nell'ambito del 6° PAA sono indispensabili il sostegno alle misure e ai progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione per la formulazione o l'attuazione di una politica comunitaria in materia di ambiente, la dimostrazione di approcci strategici, tecnologie, metodi e strumenti innovativi, il consolidamento della base delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità di attuazione, la promozione di una governanza efficiente, la promozione del collegamento in rete, dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle migliori pratiche, nonché una migliore diffusione delle informazioni e una maggiore sensibilizzazione e comunicazione. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire alla formulazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della politica e della legislazione ambientali, nonché alla loro comunicazione e diffusione in tutta la Comunità.

(10)  LIFE+ dovrebbe constare di tre componenti: "LIFE+ Natura e biodiversità", "LIFE+ Politica e governanza ambientali" e "LIFE+ Informazione e comunicazione". Misure e progetti finanziati da LIFE+ dovrebbero poter contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di una delle tre componenti e poter comportare la partecipazione di più di uno Stato membro, nonché contribuire allo sviluppo di approcci strategici per conseguire obiettivi ambientali.

(11)  Per svolgere il ruolo che le compete nell'avviare la formulazione e l'attuazione delle pertinenti politiche, la Commissione dovrebbe utilizzare le risorse di LIFE+ per portare a termine studi e valutazioni, avviare servizi in vista dell'attuazione e dell'integrazione della politica e della normativa in materia di ambiente, tenere riunioni, seminari e workshop con esperti e soggetti interessati, sviluppare e mantenere operative reti nonché sviluppare e provvedere alla manutenzione di sistemi informatici. La Commissione dovrebbe utilizzare inoltre la parte del bilancio di LIFE+ gestita a livello centrale per intraprendere attività di informazione, pubblicazione e divulgazione, incluse manifestazioni, esposizioni e analoghe misure di sensibilizzazione, per sostenere i costi di preparazione e produzione di materiale audiovisivo e per procurarsi assistenza tecnica e/o amministrativa in connessione con l'individuazione, la preparazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo contabile e la sorveglianza di programmi e progetti.

(12)  Le organizzazioni non governative (ONG) contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente. È pertanto opportuno che la parte del bilancio di LIFE+ gestita in maniera centralizzata sostenga le operazioni di diverse ONG ambientali debitamente qualificate attraverso la concessione, in modo trasparente e rispettoso della concorrenza, di sovvenzioni di funzionamento su base annua. Dette ONG dovrebbero essere indipendenti e senza scopo di lucro e dovrebbero svolgere attività in almeno tre paesi europei, da sole o sotto forma di associazione.

(13)  L'esperienza derivante dagli strumenti attuali e passati ha evidenziato la necessità di procedere ad una pianificazione e ad una programmazione su base pluriennale e di concentrare gli sforzi intesi alla promozione della tutela ambientale, individuando le priorità e identificando i settori di attività che possono beneficiare del cofinanziamento comunitario.

(14)  Gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi di lavoro annuali nazionali diversi sia da piani e programmi preparati per vari settori e che costituiscono il quadro per la futura concessione dell'autorizzazione, sia da piani e programmi per i quali è stata prescritta la valutazione a norma della direttiva 92/43/CEE e detti programmi di lavoro non dovrebbero essere considerati piani o programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente(8).

(15)  Nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie, compresi gli strumenti finanziari, dovrebbero essere integrati requisiti in materia di tutela dell'ambiente. LIFE+ dovrebbe pertanto essere complementare ad altri strumenti finanziari comunitari e la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare detta complementarità a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.

(16)  Coerentemente con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) e del Consiglio europeo di Salonicco (giugno 2003), è opportuno che i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione siano ammessi a partecipare ai programmi comunitari, alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali con essi conclusi.

(17)  È necessario consolidare vari strumenti ambientali esistenti e semplificare la programmazione e la gestione creando uno strumento finanziario unico e più razionale per l'ambiente.

(18)  È altresì necessario assicurare una transizione graduale e continuare a monitorare, a sottoporre a controllo finanziario e a valutazione qualitativa le attività finanziate nell'ambito dei programmi attualmente in corso una volta che questi ultimi saranno giunti a scadenza.

(19)  Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(9).

(20)  L'obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente e, in particolare, favorire l'attuazione del 6o PAA. Operando insieme, valendosi degli strumenti comunitari per migliorare i risultati a livello nazionale o locale, realizzare gli obiettivi comunitari o provvedere a scambi di informazione su scala comunitaria, gli Stati membri possono ottenere valore aggiunto europeo. Poiché tale obiettivo di LIFE+ non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)  Il presente regolamento demanda molte decisioni essenziali ai programmi strategici pluriennali e ai programmi di lavoro annuali nazionali. Tali questioni sono motivo di seria preoccupazione per singoli Stati membri e di fondamentale importanza per la loro politica nazionale in materia di ambiente. È opportuno pertanto che talune misure siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(10), al fine di consentire agli Stati membri di sottoporre le misure proposte all'esame del Consiglio. La procedura di regolamentazione è inoltre opportuna per definire le modalità di applicazione diverse dalle misure tecniche esplicitamente menzionate nel regolamento. La procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE dovrebbe applicarsi all'adozione e all'eventuale modifica dei programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento e all'adozione di emendamenti all'allegato del presente regolamento, che precisa disposizioni essenziali, in particolare le misure ammissibili al finanziamento, in modo da permettere ai due rami dell'autorità legislativa di esaminare tali misure prima della loro adozione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità

1.  Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente ("LIFE+").

2.  Obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile

In particolare, LIFE+ favorisce l'attuazione del 6º PAA, comprese le strategie tematiche, e finanzia misure e progetti con valore aggiunto europeo negli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

   1) per "6° PAA" si intende il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE;
   2) per "regolamento finanziario" si intende il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;

Articolo 3

Criteri di ammissibilità

1.  Le misure e i progetti finanziati da LIFE+ favoriscono il conseguimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Ove possibile, le misure e i progetti finanziati mediante LIFE+ promuovono sinergie tra diverse priorità nel quadro del 6º PAA e l'integrazione.

2.  Le misure previste nei programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 e nei programmi di lavoro annuali nazionali adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 e i progetti attuati nell'ambito di tali programmi soddisfano i seguenti criteri:

   a) che sono di interesse comunitario in quanto apportano un contributo significativo al conseguimento dell'obiettivo generale di LIFE+ di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
   b) che sono coerenti e fattibili sotto il profilo tecnico e finanziario e presentano un rapporto costi-benefici soddisfacente.

3.  La Commissione provvede a che i progetti interregionali e transfrontalieri siano inclusi nei programmi di lavoro annuali nazionali, in particolare laddove la cooperazione transfrontaliera è essenziale a garantire la conservazione delle specie.

4.  Inoltre, al fine di assicurare un valore aggiunto europeo e per evitare che siano finanziate attività ricorrenti, le misure previste nei programmi di lavoro annuali nazionali e i progetti attuati in ottemperanza a tali programmi devono soddisfare almeno uno dei criteri seguenti:

   a) misure e progetti riguardanti le migliori pratiche o misure e progetti di dimostrazione destinati a dare attuazione alla direttiva 79/409/CEE o alla direttiva 92/43/CEE;
   b) misure e progetti innovativi o misure e progetti di dimostrazione attinenti ad obiettivi comunitari in materia di ambiente, compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, know how o tecnologie finalizzati alle migliori pratiche;
   c) campagne di sensibilizzazione e formazione specifica per gli agenti implicati nella prevenzione degli incendi boschivi;
   d) misure e progetti finalizzati alla definizione ed alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali.

Articolo 4

Obiettivi specifici

1.  LIFE+ consta di tre componenti:

–  LIFE+ Natura e biodiversità;

–  LIFE+ Politica e governanza ambientali;

–  LIFE+ Informazione e comunicazione.

2.  LIFE+ Natura e biodiversità si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

   a) contribuire all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di natura e biodiversità, in particolare delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, incluso a livello locale e regionale, e sostenere l'ulteriore sviluppo e attuazione della rete Natura 2000, compresi gli habitat e le specie costieri e marini;
   b) contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, la valutazione ex ante, il monitoraggio e la valutazione ex post della politica e della normativa comunitarie in materia di natura e biodiversità;
   c) fornire un sostegno alla messa a punto e all'attuazione di approcci e strumenti strategici per il monitoraggio e la valutazione ex ante della natura e della biodiversità e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esse, specialmente in rapporto con la realizzazione dell'obiettivo di bloccare la perdita di biodiversità nella Comunità entro il 2010;
   d) contribuire allo sviluppo e all'efficace attuazione di politiche atte a combattere la minaccia alla natura e alla biodiversità posta dai cambiamenti climatici, migliorare la resistenza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici e facilitare il loro adeguamento ai cambiamenti climatici;
   e) fornire un sostegno al miglioramento della governanza ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, al processo di consultazione e all'attuazione della politica e della legislazione in materia di natura e biodiversità.

3.  LIFE+ Politica e governanza ambientali si prefigge i seguenti obiettivi specifici, in relazione agli obiettivi del 6º PAA, compreso per i settori prioritari dei cambiamenti climatici, dell'ambiente e della salute e qualità della vita nonché delle risorse naturali e dei rifiuti:

   a) contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di approcci, tecnologie, metodi e strumenti strategici innovativi;
   b) contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, la valutazione ex ante, il monitoraggio e la valutazione ex post della politica e della legislazione di ambiente;
   c) fornire un sostegno alla messa a punto e all'attuazione di approcci per il monitoraggio e la valutazione ex ante dello stato dell'ambiente e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esso;
   d) agevolare l'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente, soprattutto a livello locale e regionale;
   e) fornire un sostegno al miglioramento della governanza ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, al processo di consultazione e all'attuazione delle politiche.

4.  LIFE+ Informazione e comunicazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

   a) assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi;
   b) fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, quali informazione, azioni e campagne di comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

5.  Nell'allegato è riportato l'elenco delle misure ammissibili.

Articolo 5

Tipologie di intervento

1.  Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:

   a) convenzioni di sovvenzione;
   b) contratti di appalto pubblico.

2.  Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo modalità e attraverso accordi specifici, quali gli accordi quadro di partenariato e la partecipazione a fondi e meccanismi finanziari. Esse possono consistere nel cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento o di sovvenzioni per azioni. Le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggette alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario.

3.  Con riferimento alle sovvenzioni per azioni, la percentuale massima di cofinanziamento è del 50% delle spese ammissibili. Tuttavia, eccezionalmente, la percentuale massima di cofinanziamento per LIFE + Natura e biodiversità può raggiungere il 75% delle spese ammissibili per le misure e i progetti riguardanti habitat o specie prioritari ai fini dell'applicazione della direttiva 79/409/CEE o della direttiva 92/43/CEE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefissato in materia di conservazione.

4.  Nel caso di contratti di appalto pubblico, i fondi comunitari possono coprire i costi per l'acquisto di beni e servizi. In particolare, tali costi possono comprendere le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione ex post dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

Articolo 6

Programmazione

1.  La Commissione elabora un primo programma strategico pluriennale per il periodo 2007-2010 e, dopo una revisione che tenga conto degli obiettivi prefissati, un secondo programma strategico pluriennale per il periodo 2011-2013. Tali programmi definiscono i principali obiettivi, i settori di azione prioritari, i tipi di misure e i risultati previsti del finanziamento comunitario in relazione agli obiettivi ed ai criteri stabiliti negli articoli 1, 3 e 4.

2.  Ai fini dell'elaborazione dei programmi strategici pluriennali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per ogni anno nei periodi 2007-2010 e 2011-2013. Questi, come minimo e per ciascun anno:

   a) identificano i settori prioritari, tenendo conto delle esigenze individuate a lungo termine;
   b) delineano gli obiettivi nazionali specifici;
   c) descrivono le misure da finanziare e indicano come soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3;
   d) prevedono stime dei costi; e
   e) illustrano il quadro di monitoraggio proposto.

Gli Stati membri inseriscono misure transnazionali nelle rispettive bozze di programmi di lavoro annuali nazionali.

3.  La Commissione si consulta con gli Stati membri in merito alle bozze di programmi strategici pluriennali nell'ambito del comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e nell'ambito del comitato di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE. I programmi sono adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del presente regolamento. Per il programma strategico pluriennale per il periodo 2007-2010 l'adozione avviene quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione provvede affinché vi sia partecipazione pubblica alle bozze di programmi strategici pluriennali.

4.  La Commissione si consulta con gli Stati membri su base bilaterale in merito alle bozze di programmi di lavoro annuali nazionali dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE, ai fini dell'adozione di detti programmi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per il 2007 quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dall'adozione del primo programma strategico pluriennale. Se necessario, essi presentano programmi di lavoro annuali nazionali per gli anni successivi e aggiornamenti delle bozze già presentate, in base al calendario stabilito a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a). Gli Stati membri provvedono affinché vi sia partecipazione pubblica alle bozze di programmi di lavoro annuali nazionali, conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/35/CE(11).

Se lo desiderano, gli Stati membri possono presentare contemporaneamente bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per alcuni o per tutti gli anni di applicazione del presente regolamento.

5.  La Commissione pubblica regolarmente gli elenchi dei progetti finanziati tramite LIFE+, con una breve descrizione degli obiettivi e dei risultati conseguiti e un prospetto sintetico dei fondi erogati. Nel far ciò, si avvale di mezzi e tecnologie appropriati, compreso Internet.

Articolo 7

Procedure finanziarie

La Commissione attua il presente regolamento a norma del regolamento finanziario.

Articolo 8

Beneficiari

Possono ricevere finanziamenti tramite LIFE+ organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati.

Articolo 9

Partecipazione di paesi terzi

A condizione che siano ottenuti stanziamenti supplementari, i programmi finanziati tramite LIFE+ sono aperti alla partecipazione dei seguenti paesi:

   a) gli Stati EFTA che sono diventati membri dell'agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(12);
   b) i paesi candidati all'adesione all'Unione europea;
   c) i paesi dei Balcani occidentali partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione.

Articolo 10

Complementarità tra strumenti finanziari

Il presente regolamento non finanzia misure che rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti finanziari comunitari, tra cui il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il fondo europeo della pesca, o che ricevono assistenza per i medesimi obiettivi da detti strumenti. I beneficiari a norma del presente regolamento forniscono informazioni sui finanziamenti che hanno ottenuto tramite il bilancio comunitario e sulle loro richieste di finanziamento in corso alla Commissione. La Commissione assicura coordinamento e complementarità con altri strumenti comunitari.

Articolo 11

Durata e risorse di bilancio

1.  Il presente regolamento è attuato nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.

2.  La dotazione finanziaria per l'esecuzione di LIFE+ per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013 è pari a 1 911 000 000 EUR (a prezzi del 2004).

3.  Le risorse di bilancio assegnate alle azioni previste nel presente regolamento sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea.

Gli stanziamenti annuali disponibili sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

   4. Almeno il 55% delle risorse di bilancio per LIFE+ è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

Articolo 12

Monitoraggio

1.  Per ogni misura e progetto finanziati da LIFE+, il beneficiario trasmette alla Commissione, per le misure finanziate, relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento del progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.

2.  Senza pregiudizio dei controlli eseguiti a norma dell'articolo 248 del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti o di eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, paragrafo 1, lettera b) del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare l'ottemperanza ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3 e valutare il loro contributo agli obiettivi delle politiche dell'UE.

3.  I contratti e le convenzioni conclusi in forza del presente regolamento prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l'esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco.

4.  Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo a quest'ultimo.

5.  Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

6.  La Commissione adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le misure e i progetti finanziati siano eseguiti correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.

Articolo 13

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.  In sede di attuazione delle misure finanziate in forza del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità(13), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(14), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(15).

2.  Per le misure comunitarie finanziate nell'ambito di LIFE+, la "irregolarità" di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, a causa di una spesa indebita.

3.  La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un progetto qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza del disposto del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione in cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un progetto modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del medesimo.

4.  Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un progetto giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e chiedere il rimborso dei fondi già erogati.

5.  Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.

Articolo 14

Comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 15

Decisioni di attuazione

1.  Le seguenti decisioni di attuazione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2:

   a) decisioni intese ad adottare e, se necessario, modificare programmi di lavoro annuali nazionali basati su bozze presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2;
   b) decisioni intese a stabilire le modalità dettagliate necessarie per l'attuazione del presente regolamento, diverse dalle misure di portata generale intese a modificare gli elementi non essenziali dello stesso, ai sensi della decisione 1999/468/CE.

2.  Le seguenti decisioni di attuazione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3:

   a) decisioni intese ad adottare e, se necessario, modificare programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1; e
   b) decisioni intese ad aggiungere misure all'allegato.

3.  Le seguenti decisioni di attuazione sono adottae secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 14, paragrafo 4:

   a) decisioni intese a specificare formato, contenuto e date di presentazione dei programmi di lavoro annuali nazionali, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2;
   b) decisioni intese a determinare forma e contenuto delle relazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1; e
   c) decisioni intese a fissare indicatori di ausilio al monitoraggio delle misure finanziate da LIFE+.

Articolo 16

Valutazione

1.  La Commissione provvede affinché sia attuato un monitoraggio periodico dei programmi pluriennali per valutarne l'impatto.

2.  Entro il 30 settembre 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 una revisione intermedia di LIFE +. La revisione intermedia valuta l'attuazione del presente regolamento nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009. La Commissione propone, se del caso, modifiche delle decisioni di attuazione a norma dell'articolo 15.

3.  La Commissione predispone una valutazione finale dell'attuazione del presente regolamento, intesa a determinare il contributo di quest'ultimo all'attuazione, all'aggiornamento ed allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, nonché l'uso che si è fatto degli stanziamenti. Essa trasmette detta valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 31 dicembre 2012, se del caso corredandola di una proposta relativa all'ulteriore sviluppo di uno strumento finanziario destinato esclusivamente al settore ambientale, da applicare a decorrere dal 2014.

Articolo 17

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.  I seguenti strumenti sono abrogati a fini di semplificazione e di consolidamento:

   a) regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)(16);
   b) decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente umano(17);
   c) decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale(18);
   d) regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)(19).

2.  Le misure avviate prima del 31 dicembre 2006 in forza degli atti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere disciplinate da questi ultimi fino a completamento avvenuto. Il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 sostituisce i comitati di cui ai suddetti atti. Successivamente alla cessazione dell'efficacia di tali atti, le attività obbligatorie di monitoraggio e valutazione ivi previste sono finanziate a norma del presente regolamento. Fino a completamento avvenuto, le misure ottemperano alle disposizioni tecniche definite negli atti di cui al paragrafo 1.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

ALLEGATO

MISURE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Fatto salvo l'articolo 10, le misure seguenti possono essere finanziate da LIFE+ se soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3:

   a) attività operative di organizzazioni non governative che si occupano prevalentemente della protezione e del rafforzamento dell'ambiente a livello europeo e partecipano allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitaria;
   b) sviluppo e manutenzione di reti, di basi di dati e di sistemi informatici direttamente collegati all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, in particolare se migliorano l'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
   c) studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari;
   d) monitoraggio, incluso quello delle foreste;
   e) assistenza allo sviluppo e al miglioramento delle capacità;
   f) formazione, workshop e riunioni, compresa la formazione degli agenti che partecipano a iniziative di prevenzione degli incendi boschivi;
   g) collegamenti in rete e piattaforme per le migliori pratiche;
   h) azioni di informazione e comunicazione, comprese campagne di sensibilizzazione e, in particolare, campagne di sensibilizzazione del pubblico sugli incendi boschivi;
   i) dimostrazione di approcci strategici, tecnologie, metodi e strumenti innovativi;
  j) specificamente per la componente "Natura e biodiversità":
   gestione del sito e delle specie e pianificazione del sito, incluso il miglioramento della coerenza ecologica della rete "Natura 2000",
   monitoraggio dello stato di conservazione, compresa la definizione di procedure e la creazione di strutture per detto monitoraggio,
   sviluppo e attuazione di piani d'azione per la conservazione delle specie e degli habitat,
   estensione della rete "Natura 2000" alle aree marine,
   acquisto di terreni a condizione che:
   l'acquisto contribuisca a mantenere o ripristinare l'integrità di un sito "Natura 2000",
   l'acquisto di terreni costituisca l'unico mezzo o il mezzo più efficace per ottenere il risultato desiderato in termini di conservazione,
   l'acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, ad usi coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e
   lo Stato membro in questione assicuri, per mezzo di un trasferimento o in altro modo, che tali terreni siano riservati, a lungo termine, a scopi di conservazione della natura.

(1) GU C 255 del 14.10.2005, pag. 52.
(2) GU C 231 del 20.9.2005, pag. 72.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2005 (GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 451), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2006 (GU C 238 E del 3.10.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2006.
(4) GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(6) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(7) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(8) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
(9) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(10) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(11) Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
(12) GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1.
(13) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(14) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(15) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(16) GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1682/2004 (GU L 308 del 5.10.2004, pag. 1).
(17) GU L 191 del 13.7.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
(18) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE.
(19) GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).

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