Misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (Relazione annuale della Commissione - 2004)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (2004) (2006/2136(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (2004) (COM(2005)0594),
– vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2002 sulla diciannovesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività antidumping e antisovvenzioni della Comunità, dati sul monitoraggio delle cause antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia promosse da paesi terzi(1),
– viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 1990 sulla politica antidumping della Comunità europea(2) e del 25 ottobre 2001 sull'apertura e la democrazia nel commercio internazionale(3),
– vista la dichiarazione ministeriale della quarta sessione della conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) svoltasi a Doha (Qatar) che, al paragrafo 28, prescrive la negoziazione della riforma degli accordi relativi all'applicazione dell'articolo VI del GATT del 1994, al fine di chiarirne e migliorarne le disposizioni in materia di disciplina,
– visto il paragrafo 30 della medesima dichiarazione, che sottolinea la necessità di un miglioramento e chiarificazione del memorandum d'accordo sulla risoluzione delle dispute,
– vista la dichiarazione ministeriale della sesta sessione della conferenza ministeriale dell'OMC sul programma di lavoro per lo sviluppo di Doha e, in particolare, i punti 28 e 34, nonché l'allegato D,
– vista la ventitreesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di salvaguardia della Comunità (2004) (COM(2005)0360),
– visti l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0243/2006),
A. considerando che l'Unione europea è uno dei principali attori del commercio internazionale, che essa continua ad essere una grande potenza economica e che è stata nel 2004 il primo esportatore mondiale di beni,
B. considerando che l'evoluzione del commercio internazionale rende la questione dell'accesso ai mercati esteri altrettanto importante che quella della difesa dei propri mercati da pratiche commerciali sleali,
C. considerando che la liberalizzazione del commercio e l'accresciuto volume degli scambi sviluppano la competizione internazionale, ma aumentano anche il rischio che le esportazioni di un determinato paese siano sottoposte ad azioni di difesa commerciale, con conseguenti effetti negativi sulla competitività internazionale delle imprese comunitarie,
D. considerando che, con l''Agenda di Lisbona" recentemente rivista, la Comunità si è proposta l'obiettivo di rendere l'economia europea più forte aumentando, tra l'altro, la competitività della Comunità nell'economia mondiale,
E. riconoscendo che la competitività della Comunità è strettamente legata alla creazione di un sistema commerciale mondiale che sia il più aperto ed equo possibile,
F. considerando che la competitività dell'economia comunitaria non può che risentire dell'imposizione di barriere tariffarie e non tariffarie non basate sulle regole dell'OMC sia all'interno che all'esterno della Comunità,
G. riconoscendo che la Comunità è generalmente considerata come un utilizzatore "moderato" degli strumenti di difesa commerciale e ha quindi tutto l'interesse a che i propri partner internazionali sviluppino una legislazione e una pratica il più possibile conforme alle regole dell'OMC,
1. manifesta preoccupazione per l'incremento dei casi di difesa commerciale sia da parte degli utilizzatori "tradizionali" di tali misure sia da parte di altri Stati membri dell'OMC di più recente sviluppo; ritiene che in alcuni casi le regole dell'OMC non siano state pienamente rispettate; esorta tutti i partner commerciali europei a un rigoroso rispetto delle regole dell'OMC così da evitare qualsiasi danno economico ingiustificato;
2. invita i partner commerciali della Comunità ad un maggiore rispetto, nello spirito e nella lettera, degli accordi vigenti e della giurisprudenza OMC in materia di strumenti di difesa commerciale, evitando ogni intento protezionistico; chiede in particolare che le investigazioni antidumping, antisovvenzioni e le salvaguardie siano condotte in modo trasparente e imparziale;
3. si compiace dell'assistenza fornita dalla Commissione agli Stati membri e all'industria europea nei casi di difesa commerciale avviati da paesi terzi; esorta la Commissione a mantenere un monitoraggio costante sulle azioni intraprese da paesi terzi al fine di verificarne l'opportunità e la correttezza;
4. incoraggia la Commissione a intervenire, congiuntamente con gli Stati membri interessati, a difesa dell'industria comunitaria, qualora sia acclarato che le regole del commercio internazionale non vengono rispettate;
5. è del parere che molte delle dispute sollevate dall'applicazione di misure di difesa commerciale possano essere risolte amichevolmente con mutua soddisfazione delle parti interessate; ritiene che la Commissione debba ricorrere all'organo di risoluzione delle dispute dell'OMC solo come ultima ratio;
6. esprime il proprio compiacimento circa il successo ottenuto dal sistema di risoluzione delle dispute dell'OMC che ha permesso un'applicazione più coerente delle regole multilaterali del commercio internazionale, garantendo inoltre al sistema maggiore sicurezza e prevedibilità;
7. invita tuttavia la Commissione a farsi promotrice di un'azione volta a rendere l'applicazione delle decisioni dell'organo di risoluzione delle dispute dell'OMC più tempestiva ed efficace, che eviti l'impiego ingiustificato di tattiche dilatorie e che renda più certa l'applicazione del diritto del commercio internazionale;
8. esorta la Commissione a perseguire con determinazione le negoziazioni in sede OMC volte a rendere più efficace e meno arbitraria l'applicazione di misure di difesa commerciale da parte di altri membri dell'OMC, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
a)
applicazione di regole più severe alle revisioni quinquennali, che rendano eccezionale la proroga delle misure antidumping e antisovvenzioni;
b)
semplificazione delle procedure antidumping e la riduzione del loro costo per le aziende che cooperano con l'autorità investigativa;
c)
analisi dell'interesse pubblico e dell'impatto delle misure in questione, simile a quella effettuata nella Comunità;
d)
maggiore trasparenza delle investigazioni che eviti pratiche abusive e garantisca i diritti alla difesa per le parti interessate;
e)
limitazione delle misure a ciò che è strettamente necessario a rimuovere il dumping nocivo;
f)
costituzione di un gruppo arbitrale ad hoc – composto da esperti del settore – cui deferire le decisioni di avviare un'inchiesta antidumping, che potrà raccomandare di terminare senza indugio l'inchiesta qualora abbia appurato che le regole sono state infrante; il gruppo ad hoc dovrebbe disporre di linee guida chiare per quanto riguarda le pertinenti competenze dei suoi membri sulla materia in questione;
9. si rammarica che, nonostante le disfunzioni riscontrate nell'applicazione delle misure di salvaguardia, tale punto non sia stato inserito nell'agenda di sviluppo di Doha;
10. chiede quindi che la Commissione propugni una riforma delle regole che reggono l'imposizione di misure di salvaguardia nell'ambito dell'OMC onde limitare l'utilizzazione troppo estensiva e ingiustificata di tale rimedio;
11. invita la Commissione a valutare l'opportunità di effettuare una revisione approfondita delle regole riguardanti misure di difesa commerciale (misure antidumping e antisovvenzioni) nel quadro dell'OMC, con l'obiettivo di includere il mancato rispetto di accordi o convenzioni internazionali in campo sociale o ambientale su scala mondiale come forme di dumping o sovvenzioni;
12. esorta gli Stati membri a mantenere un approccio "comunitario" in senso lato a queste tematiche che possa portare a un'applicazione più armoniosa di queste misure in ambito comunitario e che riduca il numero di azioni intraprese contro la Comunità mediante una costante opera di sensibilizzazione in merito alle tematiche in questione; ritiene tuttavia che le misure "comunitarie" in senso lato non debbano essere utilizzate quale pretesto per sostenere pratiche commerciali sleali da parte dei singoli Stati membri;
13. sottolinea che solamente un approccio comunitario in senso lato consentirà di difendere efficacemente gli interessi legittimi delle piccole e medie imprese esportatrici europee, che sono confrontate alle pratiche protezionistiche dei paesi importatori;
14. raccomanda che la Comunità riconsideri la concessione di trattamenti preferenziali ai partner commerciali che non agiscono in linea con le regole dell'OMC, tenendo conto dell'interesse della Comunità e della reciprocità nelle relazioni commerciali;
15. sottolinea che, per avere il consenso dei cittadini, le nuove regole del commercio internazionale devono essere applicate in modo trasparente e coerente in linea con il principio dello stato di diritto, di legalità all'interno come all'esterno della Comunità;
16. è favorevole alla concessione di un trattamento preferenziale per i paesi più svantaggiati che stanno avviando un processo di industrializzazione che permetta loro di proteggere le loro industrie nascenti ("infant industry") dai rischi di un'eccessiva concorrenza esterna, purché questa deroga ai principi generali dell'OMC sia temporanea e si risolva in un reale beneficio per i paesi più svantaggiati del mondo;
17. incoraggia l'attuazione di programmi di formazione tecnica in materia di azioni antidumping e antisovvenzioni destinati ai paesi candidati e ai paesi in via di sviluppo che ne facciano richiesta; esorta inoltre la Commissione a prestare assistenza e sostegno ai paesi in via di sviluppo che si dotano di un sistema di difesa commerciale compatibile con le regole dell'OMC;
18. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.