Risoluzione del Parlamento europeo Risoluzione del Parlamento europeo sull'esportazione di rifiuti tossici in Africa
Il Parlamento europeo,
– visti la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea), adottata il 22 marzo 1989 e approvata in nome della Comunità con la decisione 93/98/CEE del Consiglio(1), e il divieto ivi contenuto di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi dai paesi OCSE verso paesi non-OCSE,
– vista la legislazione comunitaria in materia di spedizioni di rifiuti, in particolare il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(2), e il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, in materia di spedizioni di rifiuti(3), che abroga il regolamento (CEE) n. 259/93 a partire dal 12 luglio 2007,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che circa 500 tonnellate di rifiuti chimici sono state scaricate in diverse zone nelle vicinanze di Abidjan, Costa d'Avorio, ove vivono 5 milioni di persone,
B. considerando che finora sono morte 8 persone e circa 85.000 sono state ricoverate in ospedale per essere sottoposte a cure per epistassi, diarrea, nausea, infiammazioni oculari e difficoltà respiratorie; considerando che le conseguenze dello scarico di questi rifiuti tossici possono essere di vasta portata e includere la contaminazione del suolo e delle acque di superficie e sotterranee,
C. considerando che l'intossicazione ha colpito in modo particolarmente grave un gran numero di bambini: secondo l'UNICEF da 9.000 a 23.000 bambini necessiteranno di assistenza medica e di cure sanitarie, e che saranno necessarie altre misure di risanamento dell'ambiente in cui questi bambini vivono,
D. considerando che i rifiuti tossici sono stati scaricati da una nave cisterna di proprietà greca, battente bandiera panamense, noleggiata dalla società Trafigura Beheer B.V. avente sede nei Paesi Bassi; considerando che questo frazionamento di responsabilità crea un problema sistematico e inaccettabile per quanto riguarda l'applicazione della legislazione comunitaria,
E. considerando che le regolamentazioni ambientali vigenti nei paesi dell'emisfero settentrionale hanno reso costoso lo smaltimento dei residui pericolosi,
F. considerando che le autorità portuali di Amsterdam avevano rilevato la pericolosità dei rifiuti al momento dello scarico e chiesto una tassa più elevata per portare a termine l'operazione, dopo di che la nave cisterna ha invece optato per ripomparli a bordo; considerando che le autorità dei Paesi Bassi avevano consentito alla nave di lasciare il loro territorio nonostante fossero a conoscenza della pericolosità dei rifiuti e della riluttanza del comandante della nave a pagare per uno smaltimento ecologicamente corretto nei Paesi Bassi,
G. considerando che la compagnia aveva la possibilità di smaltire i rifiuti in Europa in modo legale e sicuro ma ha scelto la Costa d'Avorio come alternativa più economica,
H. considerando che l'Africa è divenuta terreno di discarica di tutti i tipi di rifiuti pericolosi; considerando che Greenpeace ha identificato 80 siti in cui sono stati scaricati rifiuti pericolosi provenienti da paesi industrializzati, tra cui vecchi computer in Nigeria, cisterne radioattive in Somalia, cloro in Camerun, ecc.,
I. considerando che la maggioranza dei paesi africani non dispone di una normativa rigorosa che protegga l'ambiente e i mezzi di sussistenza della popolazione dai rifiuti pericolosi,
J. considerando che tutte le esportazioni dall'UE di rifiuti da smaltire sono proibite dal maggio 1994, a norma del regolamento (CEE) n. 259/93; considerando che l'esportazione di rifiuti pericolosi dall'UE verso paesi non-OCSE è proibita dal gennaio 1997, a norma di detto regolamento,
K. considerando che lo scarico di rifiuti pericolosi in Costa d'Avorio è soltanto la punta dell'iceberg rispetto al totale delle spedizioni di rifiuti pericolosi attualmente in corso dall'UE verso paesi non OCSE; considerando che enormi quantitativi di residui di apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono attualmente scaricati nei paesi non - OCSE con il pretesto della "riutilizzazione"; considerando che un numero considerevole di vecchie navi dell'UE cariche di sostanze e materiali tossici è in corso di rottamazione in Asia in condizioni estremamente nocive per i lavoratori e per l'ambiente,
L. considerando che nella seduta del 9 aprile 2002 ha adottato in prima lettura la posizione sulla proposta di direttiva relativa alla protezione dell'ambiente il diritto penale(4); considerando che il Consiglio non è mai pervenuto ad un accordo politico su questa proposta e ha preferito invece una decisione quadro nel contesto del terzo pilastro sullo stesso argomento (decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003)(5); considerando che la Corte di giustizia europea ha annullato la decisione quadro con la sentenza del 13 settembre 2005 nella causa C-176/03,
1. invita la Commissione, i Paesi Bassi e la Costa d'Avorio ad effettuare indagini complete su questo caso, ad accertare le responsabilità a tutti i livelli, a tradurre in giudizio i responsabili di questo reato ambientale e a garantire il risanamento totale del territorio contaminato nonché il risarcimento alle vittime;
2. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per fornire piena assistenza alla popolazione colpita e in particolare ai bambini, utilizzando tutti i mezzi di sostegno, cooperazione e protezione civile disponibili;
3. ritiene che sia la legislazione comunitaria che le convenzioni internazionali siano state chiaramente violate nel caso dell'esportazione di rifiuti tossici ad Abidjan e chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per garantire la piena applicazione della legislazione vigente in materia di spedizioni di rifiuti;
4. chiede alla Commissione e agli Stati membri interessati di rendere pubblici tutti gli accordi bilaterali che hanno concluso con paesi non-OCSE per la spedizione di rifiuti;
5. invita la Commissione a presentare proposte legislative per eliminare le scappatoie esistenti nel regime in materia di rifiuti pericolosi, in modo da porre fine alle spedizioni verso paesi non-OCSE di residui di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di navi e imbarcazioni obsolete;
6. invita la Commissione a raccogliere informazioni sul traffico e lo scarico illeciti di tali rifiuti e prodotti pericolosi in paesi africani e in altri paesi in via di sviluppo, ad avanzare proposte di misure volte a controllare, ridurre ed eliminare il traffico, il trasferimento e lo scarico illeciti di tali prodotti in paesi africani e in altri paesi in via di sviluppo e a presentare annualmente un elenco di paesi e di società transnazionali dediti allo scarico illecito di rifiuti e prodotti tossici in paesi africani e in altri paesi in via di sviluppo;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al governo della Costa d'Avorio e al segretariato della Convenzione di Basilea.