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RC-B6-0556/2006

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Giovedì 26 ottobre 2006 - Strasburgo
Uzbekistan
P6_TA(2006)0467RC-B6-0556/2006

Risoluzione del Parlamento europeo sull'Uzbekistan

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulle Repubbliche dell'Asia centrale e sull'Uzbekistan, in particolare le sue risoluzioni del 9 giugno 2005(1) e del 27 ottobre 2005(2),

–   visto il documento di Strategia per l'Asia centrale 2002-2006 della Commissione,

–   visto l'Accordo di partnership e di cooperazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e la Repubblica dell'Uzbekistan dall'altro che è entrato in vigore il 1° luglio 1999,

–   viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 luglio e del 3 ottobre 2005,

–   viste le dichiarazioni della Presidenza del Consiglio sulla situazione dei diritti dell'uomo in Uzbekistan nel 2005 e 2006,

–   vista la relazione del Gruppo di lavoro dell'ONU sulle scomparse forzate o involontarie del 27 dicembre 2005,

–   vista la relazione sul controllo dei processi pubblicata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) del 3 marzo 2006,

–   vista la relazione del Relatore speciale dell'ONU sulla tortura Manfred Nowak sui diritti civili e politici, compresa la questione della tortura e della detenzione del 21 marzo 2006,

–   vista la lettera sulla situazione dei diritti dell'uomo in Uzbekistan trasmessa dal Rappresentante permanente dell'Uzbekistan presso le Nazioni Unite al Segretario generale dell'ONU il 26 giugno 2006,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che la prossima riunione del Consiglio di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan è prevista per l'8 novembre 2006,

B.   considerando che il Consiglio Affari generali e relazioni esterne dovrà prendere in esame il 13 novembre 2006 se intende prorogare le sanzioni adottate l'anno scorso dopo gli avvenimenti del maggio 2005 ad Andijan,

C.   considerando che il governo dell'Uzbekistan non ha ancora rispettato le condizioni stabilite dal Consiglio al momento dell'applicazione delle sanzioni,

D.   considerando che il governo dell'Uzbekistan non ha ancora autorizzato un'inchiesta indipendente in merito agli avvenimenti di Andijan del 13 maggio 2005, sebbene da un anno siano state formulate ripetute richieste in tal senso da parte di vari organismi internazionali,

E.   considerando che in seguito al massacro di Andijan, nel 2005 le autorità uzbeke hanno iniziato un giro di vite nei confronti dei difensori dei diritti dell'uomo, dei giornalisti indipendenti e delle istituzioni della società civile e hanno messo sotto processo centinaia di persone sospettate di avere partecipato alla rivolta,

F.   considerando che secondo le organizzazioni internazionali dei diritti dell'uomo nel corso dell'ultimo anno non sono state fornite notizie in merito alle migliaia di persone che sono state arrestate, nel tentativo di nascondere la verità; considerando che le persone arrestate sono in grave rischio di essere torturate o sottoposte ad altri maltrattamenti e che al processo di numerosi imputati che rischiano la pena di morte non sono stati ammessi osservatori,

G.   considerando che, secondo la relazione del marzo 2006 del Relatore speciale ONU sulla tortura, non si è verificato alcun cambiamento fondamentale nel diffuso ricorso alla tortura o nelle politiche e nelle pratiche che potrebbero effettivamente combatterla; considerando che il governo uzbeko non ha stato intrapreso alcun passo significativo per porre fine alla cultura dell'impunità,

H.   considerando che l'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i rifugiati (UNHCR) a Tashkent è stato chiuso il 17 marzo 2006,

I.   considerando che, dopo i fatti di Andijan, centinaia di cittadini uzbeki sono stati costretti a fuggire nella Repubblica di Kirghizistan e in altri paesi vicini e considerando che i rifugiati uzbeki sono stati estradati in Uzbekistan in flagrante violazione della Convenzione sui rifugiati del 1951,

J.   considerando che la società uzbeka è per buona parte secolare e che il limitato estremismo religioso esistente è essenzialmente alimentato dalle ingiustizie sociali; considerando che la lotta contro l'estremismo religioso può soltanto essere condotta con mezzi legali e non con l'oppressione,

K.   considerando che la società civile in Asia centrale, così come in Uzbekistan, chiede con sempre maggiore intensità una società più aperta dove i diritti individuali e i diritti dell'uomo siano pienamente rispettati, oltre ai cambiamenti in senso democratico,

1.   ribadisce l'importanza delle relazioni UE-Uzbekistan e riconosce il ruolo cruciale dell'Uzbekistan nell'Asia centrale ma sottolinea che tali relazioni devono essere basate sul rispetto reciproco per i principi della democrazia, della preminenza del diritto e dei diritti dell'uomo come è chiaramente stabilito nell'Accordo di cooperazione e di partnership UE/Uzbekistan;

2.   esorta il Consiglio a prendere, il 13 novembre 2006, una decisione giudiziosa, a migliorare le future relazioni, orientata verso il futuro per quanto concerne la possibile proroga delle sanzioni, sulla base degli impegni assunti da parte uzbeka in occasione del Consiglio di cooperazione Unione europea-Uzbekistan dell'8 novembre 2006 e delle informazioni raccolte dai diplomatici europei basati nella regione;

3.   sottolinea che la politica delle sanzioni mirate non ha dato sinora risultati positivi e invita pertanto la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la situazione, al fine di trovare modalità atte a consentire il raggiungimento degli obiettivi politici prefissati;

4.   insiste sul mantenimento dell'embargo sulla vendita di armi e i trasferimenti militari;

5.   invita l'Uzbekistan a cooperare pienamente con l'OSCE e con l'ONU, in particolare in merito all'appello concernente un'inchiesta indipendente, trasparente e credibile, a rispettare il diritto internazionale e ad ammettere eventuali procedure speciali ONU che siano state richieste aprendo il paese agli osservatori dell'OSCE e a quelli indipendenti;

6.   invita il Consiglio a prendere tutte le misure necessarie nell'ambito del Consiglio ONU sui diritti dell'uomo per assicurare che la procedura confidenziale nota come "1503" non continui ad essere applicabile all'Uzbekistan e a sottoporre il paese a un meccanismo pubblico di controllo come raccomandato da Louise Arbour, Alto Commissario ONU per i diritti dell'uomo, nella sua relazione del luglio 2005 sul massacro di Andijan;

7.   invita il governo dell'Uzbekistan a liberare tutti i difensori dei diritti dell'uomo, i giornalisti e i membri dell'opposizione politica che sono ancora detenuti e a permettere loro di lavorare liberamente e senza tema di persecuzione nonché a porre fine alle vessazioni nei confronti delle ONG;

8.   invita le autorità dell'Uzbekistan a permettere la riapertura dell'Ufficio dell'UNHCR a Tashkent;

9.   invita la Repubblica kirghisa e gli altri paesi limitrofi a rispettare pienamente la Convenzione ONU sui rifugiati del 1951 secondo cui nessun rifugiato dovrebbe essere rimpatriato coercitivamente nel suo paese di origine e quindi a non estradare i rifugiati uzbeki in Uzbekistan; sollecita a tale riguardo il Consiglio e la Commissione a seguire attentamente la situazione di tutti i rifugiati uzbeki che sono stati già estradati in Uzbekistan;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Rappresentante Speciale UE per l'Asia centrale, ai Presidenti, ai governi e ai parlamenti dell'Uzbekistan e del Kirghizistan, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale dell'OSCE.

(1) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 560.
(2) Testi approvati, P6_TA(2005)0415.

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