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Procedura : 2006/2122(IMM)
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Ciclo del documento : A6-0383/2006

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A6-0383/2006

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PV 14/11/2006 - 9.13

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P6_TA(2006)0480

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Martedì 14 novembre 2006 - Strasburgo
Richiesta di difesa dell'immunità di Gabriele Albertini
P6_TA(2006)0480A6-0383/2006

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Gabriele Albertini (2006/2122(IMM))

Il Parlamento europeo,

–   vista la richiesta presentata da Gabriele Albertini in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Milano, in data 28 aprile 2006, comunicata in seduta plenaria il 15 maggio 2006,

–   avendo ascoltato Gabriele Albertini, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

–   visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell"8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–   viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),

–   visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana,

–   visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0383/2006),

A.   considerando che Gabriele Albertini è stato eletto deputato al Parlamento europeo a seguito della sesta elezione a suffragio universale diretto del 10-13 giugno 2004 e che in data 14 dicembre 2004 il Parlamento ha proceduto alla verifica dei suoi poteri(2),

B.   considerando che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese, che l'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto, che ciò non può pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri(3),

C.   considerando che la disposizione applicabile nella fattispecie è l'articolo 68, secondo paragrafo della Costituzione italiana, che consente di avviare, senza particolari formalità, un procedimento penale contro un membro del parlamento in quanto stabilisce che, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza,

D.   considerando che le accuse rivolte contro Gabriele Albertini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano si riferiscono alla presentazione di emendamenti in bianco nel corso della procedura di bilancio del Consiglio comunale di Milano allo scopo di riempirli successivamente, oltre il termine ultimo per la presentazione di emendamenti, alla luce di quelli presentati dall'opposizione, il che sarebbe inammissibile,

E.   considerando che la presentazione di emendamenti in bianco può essere considerata come un aspetto della politica e della vita politica e che, fintanto che la legge definitiva cui fanno riferimento non è stata approvata, tali emendamenti sono semplici atti di procedura interna totalmente privi di effetti esterni, in particolare e soprattutto dal punto di vista del diritto penale, poiché la presentazione di tali emendamenti equivale a un reato impossibile e in ogni caso a un reato inesistente,

F.   considerando che, in altri procedimenti (causa n. 9384/03 R.G.N.R.), lo stesso Tribunale di Milano, chiamato a considerare una denuncia analoga a quella rivolta contro Gabriele Albertini, ma allora presentata dallo stesso Gabriele Albertini contro i suoi avversari politici, ha disposto l'archiviazione del caso dopo aver stabilito che il reato non sussisteva,

G.   considerando che il medesimo tribunale ha adottato una linea diametralmente opposta in due casi sostanzialmente analoghi, il che equivale a una irragionevole diversità di trattamento, che induce a pensare che Gabriele Albertini venga perseguito in modo iniquo,

H.   considerando che la questione in esame è estremamente delicata e le sue conseguenze per le prerogative del Parlamento europeo sono inaccettabili, poiché non esiste alcuna giustificazione per il diverso trattamento nei confronti di Gabriele Albertini, il che dà adito a sospetti di "fumus persecutionis",

I.   considerando che qualunque episodio di persecuzione politica contro uno dei suoi membri costituisce un attacco all'integrità del Parlamento europeo come istituzione politica democraticamente eletta dai popoli d'Europa ed equivale a un oltraggio al Parlamento,

J.   considerando che l'atteggiamento discriminatorio del tribunale italiano è pregiudizievole per Gabriele Albertini;

K.   considerando che, se lo Statuto dei membri del Parlamento europeo fosse già entrato in vigore - ma non è questo il caso, benché il Parlamento europeo lo abbia approvato due volte, con le sue risoluzioni del 5 dicembre 2002(4) e del 17 dicembre 2003(5) - il procedimento contro Gabriele Albertini avrebbe potuto essere sospeso;

1.   si rammarica che, rebus sic stantibus, il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell"8 aprile 1965 non consenta al Parlamento europeo di adottare provvedimenti vincolanti per proteggere Gabriele Albertini, e decide pertanto di non difendere la sua immunità;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel quadro della procedura penale n. 8629/05 R.G..

(1) Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.
(2) Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri (GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 51).
(3) Articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell"8 aprile 1965.
(4) GU C 27 E del 30.1.2004, pag. 139.
(5) GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 230.

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