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Procedura : 2006/2211(REG)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0415/2006

Testi presentati :

A6-0415/2006

Discussioni :

Votazioni :

PV 14/12/2006 - 6.20
CRE 14/12/2006 - 6.20
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Testi approvati :

P6_TA(2006)0588

Testi approvati
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Giovedì 14 dicembre 2006 - Strasburgo
Modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo, disposizioni di attuazione
P6_TA(2006)0588A6-0415/2006

Decisione del Parlamento europeo sulla modifica dell'articolo 81 del regolamento del Parlamento europeo, disposizioni di attuazione (2006/2211(REG))

Il Parlamento europeo,

–   vista la sua posizione del 6 luglio 2006 sul progetto di decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in particolare al paragrafo 2(1),

–   vista la decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2),

–   vista la lettera del suo Presidente del 20 luglio 2006,

–   visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0415/2006),

considerando che:

A.   i negoziati fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno portato alla conclusione di un accordo interistituzionale sotto forma di dichiarazione congiunta che accoglie l'elaborazione di una nuova procedura da introdurre nella decisione 1999/468/CE,

B.   la nuova procedura, nota come "procedura di regolamentazione con controllo", in virtù della quale il Parlamento europeo e il Consiglio hanno il diritto di verificare, allo stesso titolo, le disposizioni "quasi legislative" per l'attuazione di uno strumento adottato in codecisione e di respingere tali disposizioni,

C.   la decisione 2006/512/CE è corredata da questa dichiarazione comune; da una dichiarazione della Commissione iscritta al processo verbale del Consiglio e da dichiarazioni della Commissione riguardo all'attuazione e all'applicazione della nuova procedura,

D.   opportuno modificare l'articolo 81 del regolamento in modo da consentire al Parlamento di utilizzare i diritti contemplati dalla nuova procedura nelle migliori condizioni possibili,

1.   decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2.   decide che tale modifica entrerà vigore il 1° gennaio 2007;

3.   incarica il suo Presidente, attraverso accordi con le altre istituzioni a livello amministrative, di far sì che le misure proposte non siano trasmesse al Parlamento nell'imminenza della sospensione dei lavori parlamentari;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamenti
Emendamenti 1 e 2
Articolo 81
Disposizioni di attuazione
Misure di attuazione
1.  Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misura di attuazione, il Presidente deferisce il documento in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione.
1.  Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di misure di attuazione, il Presidente deferisce il progetto di misure in causa alla commissione competente per l'atto da cui derivano le misure di attuazione. Quando vi è stata una cooperazione rafforzata fra commissioni per quanto riguarda l'atto di base, la commissione competente invita l'altra commissione a comunicare oralmente o per lettera il suo parere.
2.  Su proposta della commissione competente il Parlamento, entro un mese - o tre mesi per misure relative ai servizi finanziari - dalla data di ricevimento del progetto di misura di attuazione, può approvare una risoluzione contraria a tale progetto, in particolare se questo esula dai poteri di esecuzione previsti nello strumento di base. Qualora non si svolga alcuna tornata prima della scadenza del periodo o qualora sia richiesta un'azione urgente, il diritto di risposta può essere considerato come delegato alla commissione competente. Tale risposta prende la forma di una lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione e viene portato all'attenzione di tutti i deputati al Parlamento. Se il Parlamento si oppone a detta misura, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare la misura, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.
2.  Il presidente della commissione competente fissa un termine entro il quale i deputati possono dichiarare che la commissione è contraria al progetto di misure. Laddove ne ravvisi la necessità la commissione può decidere di nominare un relatore fra i suoi membri o supplenti permanenti. Se la commissione è contraria al progetto di misure, presenta una proposta di risoluzione che si oppone all'adozione del progetto di misure, eventualmente indicando anche le modifiche che si dovrebbero apportare al progetto di misure.
Se entro la scadenza prevista dalla data di ricevimento del progetto di misure, il Parlamento adotta una risoluzione in tal senso, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare il progetto di misure, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.
3.  Quando non vi è una tornata prima della scadenza, il diritto di risposta si considera delegato alla commissione competente. Tale risposta è trasmessa con lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione ed è portata all'attenzione di tutti i deputati del Parlamento.
4.  Se le misure di attuazione previste dalla Commissione rientrano nella "procedura di regolamentazione con controllo", il paragrafo 3 non si applica e i paragrafi 1 e 2 sono integrati nel seguente modo:
a) il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali;
b) il Parlamento può opporsi all'adozione delle misure in questione sostenendo che il progetto di misure eccede le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che non sono compatibili con il fine o il contenuto dell'atto di base o non rispettano i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;
c) il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può opporsi all'adozione delle misure in questione.
d)  Se il progetto di misure si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base alla quale i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misure se la commissione non è stata in grado di riunirsi nel lasso di tempo a sua disposizione.

(1) Testi approvati, P6_TA(2006)0310.
(2) GU L 200, del 22.7.2006, pag. 11.

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