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Procedura : 2006/0802(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0397/2006

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A6-0397/2006

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PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

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Giovedì 14 dicembre 2006 - Strasburgo
Assistenza in materia di sicurezza nucleare *
P6_TA(2006)0599A6-0397/2006

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare (9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   visto il testo del Consiglio (9037/2006),

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0630)(1),

–   visto l'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, nonché l'articolo 203 di quest'ultimo, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0153/2006),

–   visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i bilanci (A6-0397/2006),

1.   approva il testo del Consiglio, quale emendato;

2.   ritiene che l'importo indicativo di riferimento menzionato nel testo legislativo debba essere compatibile con il massimale della rubrica 4 del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e ricorda che l'importo annuale verrà stabilito durante la procedura annuale di bilancio conformemente alle disposizioni del punto 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(2) del 17 maggio 2006;

3.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

4.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo presentato per consultazione;

6.   incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo del Consiglio   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 1
(1)  La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato un nuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'assistenza. Il regolamento (CE) n.....del Consiglio, del......, istituisce uno strumento di preadesione riguardante l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali. Il regolamento (CE) n... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato. Il regolamento (CE) n .... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., riguarda la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica con gli altri paesi terzi. Il regolamento (CE) n.... del Parlamento europeo e del Consiglio, del...., istituisce uno strumento per la stabilità. Il presente regolamento rappresenta uno strumento complementare inteso a sostenere gli sforzi per rafforzare la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.
(1)  La Comunità europea è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria, tecnica, umanitaria e macro-economica ai paesi terzi. Nell'intento di potenziare l'efficacia degli aiuti esterni della Comunità europea, è stato elaborato un nuovo quadro che regola la pianificazione e la fornitura dell'assistenza. Il regolamento (CE) n.....del Consiglio, del......, istituisce uno strumento di preadesione riguardante l'assistenza comunitaria ai paesi candidati e ai paesi candidati potenziali. Il regolamento (CE) n... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato. Il regolamento (CE) n .... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., riguarda la cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi1. Il regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., promuove la cooperazione economica con gli altri paesi terzi. Il regolamento (CE) n.... del Parlamento europeo e del Consiglio, del...., istituisce uno strumento per la stabilità. Il regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR)2. Il presente regolamento rappresenta uno strumento complementare inteso a sostenere gli sforzi per rafforzare la sicurezza nucleare e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.
_______________________
1 GU L [...] del ..., pag. ....
2 GU L [...] del ..., pag. ...
Emendamento 3
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) La crescente disponibilità di materiale nucleare aumenta il rischio di proliferazione delle armi nucleari ed ha pertanto chiare implicazioni per la sicurezza nucleare, che dovrebbero essere affrontate dal presente strumento.
Emendamento 4
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) È di fondamentale importanza garantire la riservatezza delle informazioni concernenti la sicurezza nucleare e radiologica, le quali devono essere precise e comprovate, soprattutto nel caso delle informazioni che potrebbero essere particolarmente interessanti per i terroristi.
Emendamento 5
Considerando 4
(4)  La Comunità già attua una stretta cooperazione, conformemente al capo X del trattato, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sia in relazione alle salvaguardie nucleari (a sostegno degli obiettivi di cui al titolo secondo, capo VII del trattato) che in relazione alla sicurezza nucleare.
(4)  La Comunità già attua una stretta cooperazione, conformemente al capo 10 del trattato, con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sia in relazione alle salvaguardie nucleari (a sostegno degli obiettivi di cui al titolo secondo, capo 7 del trattato) che in relazione alla sicurezza nucleare. In tale contesto, la Comunità appoggia attivamente l'elaborazione di un codice di condotta per un sistema internazionale di vigilanza riguardante gli incidenti nucleari sotto l'egida dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica;
Emendamento 6
Considerando 7
(7)  Oltre alle convenzioni e ai trattati internazionali alcuni Stati membri hanno concluso accordi bilaterali per la fornitura di assistenza tecnica.
(7)  Oltre alle convenzioni e ai trattati internazionali alcuni Stati membri hanno concluso accordi bilaterali per la fornitura di assistenza tecnica. È auspicabile il coordinamento con le azioni comunitarie delle azioni nell'ambito di siffatti accordi.
Emendamento 7
Considerando 9
(9)  Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impianti nucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo effetto senza tuttavia derogare al principio secondo cui la responsabilità della sicurezza dell'impianto incombe all'operatore e allo Stato membro che ha giurisdizione sull'impianto stesso.
(9)  Resta inteso che, ove si fornisca assistenza per gli impianti nucleari in questione, l'obiettivo è quello di ottenere il massimo effetto senza tuttavia derogare al principio secondo cui "chi inquina paga'e la responsabilità della sicurezza dell'impianto, della sua disattivazione e dei rifiuti che ha generato incombe all'operatore e allo Stato membro che ha giurisdizione sull'impianto stesso. Inoltre, si dovrebbe attribuire priorità all'assistenza alle attività e agli impianti nucleari che potrebbero avere conseguenze significative sugli Stati membri.
Emendamento 8
Considerando 13
(13)  Il presente regolamento, che prevede un'assistenza finanziaria a sostegno degli obiettivi del trattato, lascia impregiudicate le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri nei settori in questione, in particolare quello delle salvaguardie nucleari.
(13)  Il presente regolamento, che prevede un'assistenza finanziaria a sostegno degli obiettivi del trattato, lascia impregiudicate le competenze esclusive degli Stati membri di operare le loro scelte energetiche nonché le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri nei settori in questione, in particolare quello delle salvaguardie nucleari.
Emendamento 9
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis) Un importo finanziario di riferimento, ai sensi del punto 38 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1 adottato il 17 maggio 2006, dovrebbe essere incluso nel presente regolamento in relazione all'intera durata dello strumento, senza in tal modo pregiudicare i poteri dell'autorità di bilancio quali definiti dal trattato.
__________________________________
1GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
Emendamento 10
Articolo 1
La Comunità finanzia misure a sostegno della promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
La Comunità potrebbe finanziare misure a sostegno di un'efficace attuazione in casi che risultano essere ad un livello di sicurezza nucleare corrispondente allo stato dell'arte in ambito tecnologico, regolamentare e operativo registrato nell'Unione, tenendo conto degli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici, della protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo il principio "chi inquina paga".
Emendamento 11
Articolo 2, lettera a), alinea
a) alla promozione di una cultura di sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in particolare mediante:
a) alla promozione di misure di sicurezza nucleare efficaci a tutti i livelli, in particolare mediante:
Emendamento 13
Articolo 2, lettera a), terzo trattino
- il miglioramento degli aspetti inerenti alla sicurezza della progettazione, della gestione e della manutenzione delle centrali nucleari esistenti o di altri impianti nucleari esistenti affinché possano essere raggiunti alti livelli di sicurezza;
- il miglioramento degli aspetti inerenti alla sicurezza della gestione, dell'ammodernamento e della manutenzione delle centrali nucleari esistenti o di altri impianti nucleari esistenti, tenendo conto delle esperienze in relazione alla loro gestione, affinché possano essere raggiunti i massimi livelli di sicurezza;
Emendamento 14
Articolo 2, lettera a), trattino 4
- il sostegno a favore della sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento delle scorie nucleari e dei rifiuti radioattivi,
- il sostegno a favore dello sviluppo di metodi e tecnologie adeguati per la sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento delle scorie nucleari esaurite e dei rifiuti radioattivi, e
Emendamento 15
Articolo 2, primo comma, lettera a), trattino 5
- e lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazione di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari;
- lo sviluppo e l'attuazione di strategie per la disattivazione di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari, strategie che possono conseguire un elevato grado di sicurezza a congrui costi ed in un lasso di tempo ragionevole;
Emendamento 16
Articolo 2, lettera b)
b) alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;
b) alla promozione di quadri, procedure e sistemi normativi efficaci per garantire un'adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e lo smaltimento di tale materiale in condizioni di sicurezza, laddove la responsabilità finanziaria deve continuare a incombere unicamente al gestore;
Emendamento 17
Articolo 2, lettera d)
d) allo sviluppo di dispositivi efficaci per misure in materia di pianificazione di emergenza, preparazione e risposta, protezione civile e risanamento;
d) allo sviluppo di dispositivi efficaci per misure in materia di prevenzione degli incidenti, pianificazione di emergenza, preparazione e risposta, protezione civile, mitigazione delle conseguenze e risanamento;
Emendamento 18
Articolo 2, lettera e)
e) a misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, segnatamente l'AIEA) nei suddetti settori, ivi compresi l'attuazione e il monitoraggio delle Convenzioni e dei Trattati internazionali, lo scambio di informazioni, la formazione e la ricerca.
e) a misure volte alla promozione della cooperazione internazionale (anche nel quadro delle pertinenti organizzazioni internazionali, segnatamente l'AIEA) nei suddetti settori, ivi compresi l'attuazione e il monitoraggio delle Convenzioni e dei Trattati internazionali, lo scambio di informazioni, la formazione, l'istruzione e la ricerca.
Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 2
2.  I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Se del caso, possono contenere i risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente.
2.  I programmi d'azione precisano gli obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le misure proposte, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario di attuazione indicativo. Se del caso, contengono i risultati delle esperienze tratte dall'assistenza prestata precedentemente.
Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 3
3.  I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni o estensioni degli stessi, sono adottati in conformità con la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, previa, se del caso, consultazione con i paesi o i paesi partner interessati della regione.
3.  I programmi d'azione, nonché le eventuali revisioni o estensioni degli stessi, sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e tenendo conto dell'articolo 18, previa consultazione, se del caso, con il paese o i paesi partner interessati della regione.
Emendamento 21
Articolo 7, paragrafo 1, trattino 5
- alle agenzie dell'Unione europea;
- al Centro comune di ricerca della Comunità europea e alle agenzie dell'Unione europea;
Emendamento 22
Articolo 8, paragrafo 1, trattino 6
- programmi di alleggerimento del debito;
- programmi di alleggerimento del debito, in casi eccezionali e conformemente a un programma di alleggerimento del debito concordato a livello internazionale;
Emendamento 23
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Il finanziamento comunitario non viene utilizzato in via di principio per il pagamento di tasse, dazi doganali o di altri oneri fiscali nei paesi beneficiari.
Emendamento 24
Articolo 18
La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione rilevanti al comitato istituito ai sensi dell'articolo 20.
La Commissione, con l'ausilio di esperti indipendenti, procede ad una regolare valutazione, sulla base di progetti individuali, dei risultati delle politiche e dei programmi nonché dell'efficacia della programmazione, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione rilevanti al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato istituito ai sensi dell'articolo 20.
Emendamento 25
Articolo 20 bis (nuovo)
Articolo 20 bis
Importo finanziario di riferimento
L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 assomma a 524 milioni EUR.
Stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
Emendamento 26
Articolo 21
Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del regolamento nei primi tre anni nonché, se del caso, una proposta legislativa per l'introduzione delle modifiche necessarie dello strumento.
Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del regolamento nei primi tre anni e successivamente presenta una relazione ogni due anni, nonché se del caso una proposta legislativa per l'introduzione delle modifiche necessarie dello strumento.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

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