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 Testo integrale 
Procedura : 2006/0022(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0431/2006

Testi presentati :

A6-0431/2006

Discussioni :

Votazioni :

PV 14/12/2006 - 6.32
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P6_TA(2006)0600

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Giovedì 14 dicembre 2006 - Strasburgo
Visti per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri *
P6_TA(2006)0600A6-0431/2006

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (COM(2006)0084 – C6-0256/2006 – 2006/0022(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0084)(1),

–   visto l'articolo 62, paragrafo 2, lettere b) e i) del trattato CE,

–   visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0256/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0431/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 3
(3)  Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, San Cristoforo e Nevis e le Seychelles devono essere spostati all'allegato II. È opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclusione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità e il paese in questione.
(3)  Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Maurizio, San Cristoforo e Nevis e le Seychelles devono essere spostati all'allegato II. È opportuno che l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di questi paesi non entri in vigore prima della conclusione di un accordo bilaterale di esenzione dal visto tra la Comunità e il paese in questione. In occasione della prossima revisione del regolamento (CE) n. 539/2001, si dovrebbe esaminare il caso degli altri piccoli stati insulari.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 6
(6)  Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati riconosciuti e gli apolidi che risiedono in un paese terzo dell'allegato II nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio d'istruzione che risiedono in uno di tali paesi. È opportuno introdurre in favore di tali due categorie di persone un'esenzione di pieno diritto dal momento che risiedono in uno Stato membro.
(6)  Gli Stati membri hanno la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati riconosciuti, tutti gli apolidi, sia quelli che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi, sia quelli che non vi rientrano nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio d'istruzione che risiedono in un paese terzo indicato nell'allegato II. Un'esenzione di pieno diritto già esiste per queste tre categorie di persone residenti nell'area Schengen, al momento di rientrarvi. Sarebbe opportuno introdurre una esenzione generalizzata per le categorie di persone residenti in uno Stato membro che non abbia o non abbia ancora aderito all'area Schengen, nella misura in cui si tratti del loro rientro nel territorio di un altro Stato membro vincolato dall'acquis di Schengen.
Emendamento 3
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA B)
Articolo 1, paragrafo 2, comma 1 bis, terzo trattino (regolamento (CE) n. 539/2001)
− i rifugiati statutari e gli apolidi che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.
− i rifugiati statutari, gli apolidi e le altre persone senza alcuna cittadinanza, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un passaporto di apolide, di un passaporto per non cittadini o di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro;
– i cittadini di paesi terzi che siano in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio 2003/109/CE del 25 novembre 2003 concernente lo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
1 GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.
Emendamento 4
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA A)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 539/2001)
a) i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali, di passaporti speciali, conformemente a una delle procedure previste dall'articolo 1, paragrafo 1 e dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001;
a) i titolari di passaporti diplomatici o di passaporti di servizio/ufficiali, conformemente a una delle procedure previste dall'articolo 1, paragrafo 1 e dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001;
Emendamento 5
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA C)
Allegato 1, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 539/2001)
3)  CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:
3)  CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:
British Overseas Territories Citizens
British Overseas Territories Citizens che non hanno il diritto di residenza nel Regno Unito
British Overseas Citizens
British Overseas Citizens
British Subjects
British Subjects che non hanno il diritto di residenza nel Regno Unito
British Protected Persons;"
British Protected Persons;"

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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