Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sull'evoluzione dei negoziati relativi alla decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (2006/2286(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Martine Roure a nome del gruppo PSE, sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (B6-0618/2006),
– vista la sua posizione del 27 settembre 2006 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (1)(nel prosieguo: la "proposta di decisione quadro"),
– visti i pareri del garante europeo della protezione dei dati su tale tema del 19 dicembre 2005(2) e del 29 novembre 2006(3),
– vista la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale,
– vista la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(4),
– visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0456/2006),
A. considerando che il Consiglio ha rispettato l'impegno assunto il 27 settembre 2006 dinanzi al Parlamento europeo, accelerando il ritmo delle discussioni sulla proposta di decisione quadro, e che sarebbe in procinto di pervenire ad un accordo su tale testo,
B. considerando che, nonostante l'impegno assunto in tal senso dal Consiglio il 27 settembre 2006 dinanzi al Parlamento europeo, la suddetta posizione di quest'ultimo, approvata all'unanimità, sembra non essere stata presa in considerazione nei negoziati in corso al Consiglio,
C. considerando che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali non sono stati tenuti informati sull'andamento dei negoziati in seno al Consiglio,
D. considerando i pareri riservati della Conferenza europea dei commissari ai dati, del 24 gennaio 2006, e la loro dichiarazione di Londra del 2 novembre 2006 sugli standard elevati di protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, con cui si chiede un quadro coerente di protezione dei dati, che questi ultimi vengano scambiati in seno agli Stati membri o tra di essi o con paesi terzi,
E. considerando che i pareri del garante europeo della protezione dei dati e della Conferenza europea dei commissari ai dati non sembrano essere stati presi in considerazione nei negoziati in seno al Consiglio,
F. estremamente preoccupato quanto alla piega presa dalle discussioni in sede di Consiglio e al fatto che gli Stati membri sembrano orientarsi verso un accordo sulla base del minimo comune denominatore in materia di protezione dei dati; temendo che il livello di protezione dei dati sia invece inferiore a quello garantito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(5) e dalla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, e che l'attuazione di questo possibile accordo abbia ripercussioni negative sul principio generale di protezione dei dati negli Stati membri dell'Unione europea, senza peraltro stabilire un livello soddisfacente di protezione sul piano europeo,
G. considerando che il testo di decisione quadro attualmente discusso in seno al Consiglio introdurrebbe regole di protezione dei dati diverse: quelle applicate dagli Stati che fanno parte dello spazio Schengen e quelle applicate dagli Stati membri che non ne fanno parte, differenze che potrebbero portare ad incoerenze negli standard di protezione dei dati nell'ambito stesso dell'Unione europea,
H. considerando che la proposta di decisione quadro è strettamente connessa all'applicazione del principio di disponibilità, che costituisce una priorità del programma dell'Aia,
I. ricordando che la proposta di decisione quadro dovrà, a termine, sostituire la summenzionata Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, offrendo all'Unione europea un proprio strumento per la protezione dei dati nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia,
1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
Principi generali
a)
assicurare una protezione elevata dei diritti fondamentali dei cittadini europei mediante la creazione di un quadro giuridico atto a tutelare i dati personali nei settori coperti dal titolo VI del trattato UE,
b)
contribuire ad un migliore funzionamento della cooperazione europea nei settori della polizia e della giustizia, e rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri garantendo un livello minimo e armonizzato di protezione dei dati,
c)
garantire che la futura decisione quadro apporti un valore aggiunto europeo, assicurando un livello elevato di protezione dei dati in tutti gli Stati membri,
d)
fissare principi generali di protezione dei dati per il terzo pilastro, riprendendo i principi delle direttive comunitarie in tale settore, fissando nel contempo regole supplementari di protezione dei dati che tengano conto della specificità del lavoro di polizia e giudiziario,
e)
garantire i principi di finalità e proporzionalità, i quali prevedono che qualsiasi ingerenza nella vita privata di un cittadino debba essere necessaria e giustificata, e che qualsiasi ulteriore trattamento dei dati debba rispettare la finalità prima per la quale sono stati raccolti, in conformità della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
f)
attribuire alla futura decisione quadro un ampio campo d'applicazione che copra anche la protezione dei dati nell'ambito del trattamento interno, in quanto essa ha lo stesso obiettivo della direttiva 95/46/CE, ossia offrire ai cittadini un livello elevato di protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e sopprimere le disparità tra i livelli di protezione dei diritti delle persone e i livelli di sicurezza degli schedari e dei sistemi di dati, disparità che ostacolano la trasmissione e lo scambio di dati tra i diversi Stati membri,
Standard minimi di protezione dei dati nel contesto specifico della cooperazione giudiziaria e di polizia
g)
non indebolire gli standard di protezione dei dati esistenti adottando un testo che costituisca un passo indietro rispetto alla direttiva 95/46/CE e alla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa di cui sopra, che è giuridicamente vincolante per gli Stati membri, e in particolare:
–
mantenere i diritti di informazione e di accesso ai dati delle persone interessate e il diritto di appello conformemente all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 8 della Convenzione 108,
–
mantenere un elevato livello di protezione dei dati sensibili, in conformità degli standard esistenti nel primo pilastro, in modo da far prevalere il principio del divieto di utilizzazione delle categorie particolari di dati, unitamente a deroghe limitate; garantire un livello molto elevato di protezione dei dati per quanto concerne il trattamento dei dati biometrici e il DNA,
–
mantenere la distinzione tra i diversi tipi di dati (dati su vittime, sospetti, testimoni ecc), al fine di prevedere un trattamento e garanzie differenti e specifiche in funzione del tipo di dati, in particolare per quanto concerne le persone non sospette,
h)
tenere conto del fatto che una divergenza eccessiva dei livelli di protezione dei dati fra il primo e il terzo pilastro si ripercuoterebbe negativamente non solo sul diritto dei cittadini alla protezione dei dati, ma anche sulla reciproca fiducia tra Stati membri e sull'efficacia del lavoro di polizia,
i)
garantire la qualità dei dati, in quanto vanno trasmessi soltanto i dati a priori esatti, su domanda preliminare e motivata dell'autorità competente,
j)
assicurare l'attuazione delle norme europee in materia di riservatezza dei dati,
Trattamento e trasferimento ulteriore dei dati
k)
fissare limiti e garanzie specifiche per quanto concerne il trattamento ulteriore e il trasferimento di dati ad autorità diverse da quelle competenti, salvaguardando nel contempo il principio di finalità,
l)
insistere perché lo scambio di dati con le autorità competenti di paesi terzi sia incluso nel campo di applicazione della futura decisione quadro, al fine di garantire, se necessario mediante la negoziazione di accordi internazionali appropriati, un livello adeguato di protezione dei dati, chiedendo altresì che sia valutata la qualità dei dati ricevuti da paesi terzi, anche sulla base della tutela dei diritti fondamentali,
m)
prevedere garanzie specifiche per quanto concerne il trasferimento e l'utilizzazione dei dati raccolti da privati e trattati nel quadro della funzione pubblica, prevedendo sanzioni, anche penali, per qualsiasi cattiva utilizzazione dei dati trattati in tale contesto;
Osservazioni specifiche
n)
ritenere che, in una relazione così sensibile e disuguale come quella esistente tra l'autorità pubblica e il cittadino, il consenso della persona possa essere considerato una base giuridica sufficiente per legittimare il trattamento ulteriore dei suoi dati a fini di sicurezza solo in situazioni eccezionali, specifiche, preventivamente definite e inquadrate dalla legislazione nazionale, e ricorda che la direttiva 95/46/CE continua a essere applicata a qualsiasi ulteriore trattamento dei dati rientrante nel primo pilastro;
o)
ritenere necessaria la consultazione obbligatoria delle autorità nazionali per la protezione dei dati (in applicazione della direttiva 95/46/CE) nonché della loro rete istituzionale europea, il "Gruppo di lavoro articolo 29", nel quadro dell'elaborazione di qualsiasi misura regolamentare o amministrativa relativa alla protezione dei dati;
p)
associare pienamente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alle discussioni in corso al Consiglio, e prendere in considerazione la summenzionata posizione approvata all'unanimità dal Parlamento europeo;
q)
adottare quanto prima la proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati, prendendo nella debita considerazione la posizione summenzionata, approvata dal Parlamento all'unanimità; considerare altamente auspicabile considerare l'adozione di una decisione quadro adeguata sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro come essenziale, prima che la proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) (COM(2005)0600) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) (COM(2004)0835) possano essere adottate;
r)
mantenere, nell'ambito della futura decisione quadro, delle norme dettagliate inerenti alla sicurezza dei dati, comparabili alle norme previste dalla Convenzione Europol;
s)
adottare rapidamente la proposta di decisione quadro, pur sottolineando che la rapidità di decisione non deve comportare un livellamento verso il basso del grado di protezione dei dati e che gli articoli problematici non devono essere semplicemente soppressi o semplificati;
2. si riserva di dibattere con i parlamenti nazionali la sua futura posizione sulla proposta di decisione quadro, una volta che il Consiglio avrà definito il proprio orientamento in questa materia;
o o o
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.