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Testi approvati
Giovedì 28 settembre 2006 - Strasburgo
Aumentare e migliorare l'aiuto dell'Unione europea: misure 2006 per un aiuto efficace
 Attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord *
 Produzione biologica e indicazione di tale metodo di produzione sui prodotti agricoli e alimentari *
 Galileo
 Politica comune d'immigrazione
 Situazione in Darfur
 Relazioni economiche e commerciali dell'UE con l'India
 Prospettive delle donne nel commercio internazionale
 Miglioramento della situazione economica del settore della pesca
 Asportazione di pinne di squalo a bordo di pescherecci
 Nanoscienze e nanotecnologie

Aumentare e migliorare l'aiuto dell'Unione europea: misure 2006 per un aiuto efficace
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Risoluzione del Parlamento europeo su "Cooperare di più, cooperare meglio: il pacchetto 2006 sull'efficacia degli aiuti dell'UE" (2006/2208(INI))
P6_TA(2006)0382A6-0270/2006

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione intitolata "Gli aiuti dell'UE: dare di più, meglio e più rapidamente" (COM(2006)0087),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo intitolata "Rafforzare l'impatto europeo: un quadro comune per l'elaborazione dei documenti di strategia nazionale e la programmazione pluriennale comune" (COM(2006)0088),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Finanziamento dello sviluppo ed efficacia degli aiuti - Le sfide poste dall'aumento degli aiuti UE nel periodo 2006-2010" (COM(2006)0085),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio - Finanziamento dello sviluppo ed efficacia degli aiuti" (COM(2005)0133),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo intitolata "coerenza delle politiche per lo sviluppo - Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio" (COM(2005)0134),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo intitolata "accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio - Il contributo dell'Unione europea" (COM(2005)0132),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo Affari generali e relazioni esterne del 10-11 aprile 2006 sul finanziamento degli aiuti allo sviluppo e dell'efficacia degli aiuti europei: Fornire un aiuto più importante, più efficace e più rapido,

–   viste la dichiarazione di Roma sull'armonizzazione, approvata il 25 febbraio 2003 del Forum ad alto livello sull'armonizzazione, e la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo, approvata il 2 marzo 2005 in occasione del Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (in appresso la "dichiarazione di Parigi"),

–   vista la propria risoluzione del 16 febbraio 2006 sul nuovo meccanismo di finanziamento per lo sviluppo nell'ambito degli obiettivi del Millennio(1),

–   vista la risoluzione A/RES/55/2 dell'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sulla dichiarazione del Millennio,

–   vista la relazione del Consigliere del Segretario generale dell'ONU, Jeffrey Sachs, intitolata "Investire nello sviluppo: un piano pratico per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio",

–   visto il consenso raggiunto alla Conferenza di Monterrey del 22 marzo 2002 sul finanziamento dello sviluppo,

–   vista la dichiarazione congiunta del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea intitolata "Il consenso europeo"(2) (in appresso il "consenso europeo per lo sviluppo"),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo intitolata " Strategia dell'Unione europea per l'Africa: verso un patto euroafricano per accelerare lo sviluppo dell'Africa" (COM(2005)0489),

–   vista la propria risoluzione del 17 novembre 2005 su una strategia di sviluppo per l'Africa(3),

–   vista la dichiarazione di New York sulle fonti innovative di finanziamento dello sviluppo, approvata il 14 settembre 2005 in occasione del vertice del 14-16 settembre 2005 sulla realizzazione degli obiettivi del millennio, con la quale 79 Stati hanno già manifestato il loro sostegno al varo di un primo meccanismo pilota sotto forma di un contributo di solidarietà sui biglietti aerei,

–   vista la relazione Landau dal titolo "Le nuove imposte finanziarie internazionali" sulle risorse innovatrici di finanziamento dello sviluppo, ordinata dal gruppo quadripartito e pubblicata nel 2004, e la relazione Atkinson intitolata "Nuove fonti di finanziamento allo sviluppo: finanziamento degli obiettivi di sviluppo del Millennio", pubblicata nel 2004 dall'Università dell'ONU (UNU-WIDER),

–   vista la propria posizione del 18 maggio 2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica(4),

–   vista la propria risoluzione del 6 aprile 2006 sull'efficacia degli aiuti e sulla corruzione nei paesi in via di sviluppo(5),

–   vista la propria risoluzione del 12 aprile 2005 sul ruolo dell'Unione europea nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio(6),

–   vista la propria risoluzione del 14 marzo 2006 sulla revisione strategica del Fondo monetario internazionale (FMI)(7),

–   vista la comunicazione del 7 giugno 2006 presentata dal Gruppo africano presso il Comitato dell'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e vertente sulle modalità per i negoziati sui beni agricoli (06-000) (TN/AG/GEN/18),

–   vista la relazione del marzo 2006 intitolata "Valutazione dell'appoggio della Banca al commercio 1987-2004", pubblicata dal Gruppo indipendente di valutazione (IEG) della Banca mondiale,

–   visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

–   visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0270/2006),

A.   considerando che l'Unione europea, erogando più della metà degli aiuti pubblici mondiali, rappresenta il principale fornitore internazionale di aiuti, ma che tale posizione non si concreta in un'effettiva leadership capace di distinguersi sulla scena internazionale,

B.   considerando che il consenso europeo per lo sviluppo getta le basi di una visione comune della politica di sviluppo dell'Unione europea tramite valori, principi, obiettivi e strumenti comuni agli Stati membri, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione,

C.   considerando che l'obiettivo superiore di tale politica è lo sradicamento della povertà nel contesto dello sviluppo sostenibile, compreso il raggiungimento degli OSM,

D.   considerando che per la prima volta dall'approvazione del consenso europeo per lo sviluppo, la Commissione mira a pianificare sul piano strategico non soltanto gli aiuti da essa forniti e/o gestiti ma anche gli aiuti bilaterali erogati dagli Stati membri, perseguendo gli impegni assunti nella dichiarazione di Parigi (appropriazione, allineamento, armonizzazione, gestione imperniata sui risultati e mutua responsabilità),

E.   considerando che la mancanza di coerenza tra le varie politiche dell'Unione, oltre ad ostacolare l'efficacia degli aiuti, risulta anche in contrasto con l'articolo 178 del trattato CE,

F.   considerando che numerosi studi hanno dimostrato che lo svincolo degli aiuti, ovvero non imporre condizioni sulle origini o sulle modalità di inoltro di tali aiuti, risulta essenziale per migliorarne l'efficacia in particolare per quanto concerne gli aiuti alimentari,

G.   considerando che l'adesione da parte dei paesi partner a strategie e programmi di sviluppo costituisce uno dei principi fondamentali contestuali al consenso europeo per lo sviluppo e alla dichiarazione di Parigi,

H.   considerando che secondo la suddetta relazione, elaborata da Jeffrey Sachs per le Nazioni Unite, per conseguire gli OSM nel 2015 saranno necessari almeno 50 miliardi USD supplementari all'anno,

I.   considerando che l'Unione europea si è impegnata a destinare 2 miliardi EUR all'anno - 1 miliardo proveniente dagli Stati membri e 1 miliardo dalla Commissione - alla promozione delle capacità commerciali dei paesi in via di sviluppo,

J.   considerando che nelle summenzionate conclusioni del Consiglio l'Unione europea ha ribadito gli impegni assunti il 24 maggio 2005 in materia di aumento del volume degli aiuti, ossia che essa destinerà complessivamente all'Africa almeno il 50% dell'aumento dei fondi degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS), e che essa rimane l'unico gruppo di donatori che abbia assunto impegni sostanziali, quantificabili e prevedibili per aumentare gli aiuti al fine di giungere ad un importo superiore ad 84 miliardi EUR nel 2015,

K.   considerando che, date le restrizioni fissate dalle prospettive finanziarie 2007-2013 (conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 15-16 dicembre 2005) al bilancio dell'Unione europea, i maggiori sforzi in termini di aumento degli aiuti (tra l'80% e il 90%) debbono compierli gli Stati membri,

L.   considerando che, sebbene in base ai dati indicati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per il 2005 l'Unione europea sia sulla buona strada per conseguire gli obiettivi fissati per il 2006, quattro Stati membri registrano ancora un livello di aiuti inferiore alla soglia minima dello 0,33% del PIL indicata nel compromesso di Barcellona,

M.   considerando che, in base ai recenti dati del Comitato di assistenza allo sviluppo dell'OCSE (OCSE/CAS), l'Unione europea ha contabilizzato alla voce aiuti allo sviluppo del 2005 l'alleggerimento del debito (principalmente per l'Iraq e la Nigeria), per un ammontare di 9 miliardi EUR, nonostante il consenso di Monterrey stabilisca esplicitamente che i finanziamenti accordati per alleviare l'onere del debito non dovrebbero provenire dai fondi di assistenza allo sviluppo normalmente previsti per essere direttamente destinati ai paesi in via di sviluppo,

N.   considerando che, a prescindere dal fenomeno di dilatazione artificiale dell'ammontare degli aiuti pubblici allo sviluppo e a causa della gestione inefficiente, una cospicua quota degli aiuti erogati dall'insieme degli Stati membri dell'Unione europea non raggiunge direttamente le popolazioni dei paesi del Sud alle quali è destinata,

O.   considerando che la realizzazione degli impegni assunti dal G-8 a Gleneagles (incrementare l'aiuto allo sviluppo di 50 miliardi di dollari USA all'anno fino al 2010) rimane largamente al di sotto delle promesse, visto che l'aiuto effettivo (che prescinde dagli effetti della soppressione del debito dei paesi più poveri) è aumentato soltanto di 5 miliardi USD nel 2005,

P.   considerando che, per rispettare i propri impegni, la comunità internazionale si è già riunita due volte dal settembre 2005 allo scopo di proseguire le discussioni sulle fonti innovative di finanziamento dello sviluppo,

Q.   considerando che l'applicazione di meccanismi innovativi di finanziamento consentirebbe non soltanto di prelevare risorse nuove ma anche di migliorare la qualità dei flussi di finanziamento allo sviluppo, specialmente in termini di stabilità e prevedibilità delle risorse, il che è essenziale per il sostegno di strategie nazionali a lungo termine,

R.   considerando che il miglioramento dell'efficacia della politica europea di cooperazione allo sviluppo presuppone la definizione di obiettivi precisi da raggiungere e di indicatori che consentano di misurare i progressi effettuati,

S.   considerando che nella dichiarazione di Parigi i finanziatori si impegnavano a definire obiettivi bersaglio per il 2010 in funzione dei 12 indicatori in essa stabiliti e a mettere in atto un sistema efficace di controllo del rispetto di detti obiettivi da parte di ciascuno dei firmatari,

T.   considerando l'urgente necessità di far fronte in modo durevole al problema del debito, che costituisce un considerevole freno alla realizzazione degli OSM,

U.   considerando che esiste un consenso internazionale per passare da una logica di alleggerimento a una logica di annullamento del debito dei paesi poveri, come illustrano la dichiarazione del Millennio e la decisione di annullamento dei debiti adottata dal G8 nel 2005,

1.   sottolinea gli effettivi progressi in materia di efficacia contestuali alle ultime proposte della Commissione contenute nelle sue tre ultime comunicazioni, e prende atto delle summenzionate conclusioni del Consiglio che riprendono parzialmente le proposte contenute nelle suddette tre comunicazioni;

2.   invita gli Stati membri e la Commissione ad operare per conseguire l'efficacia degli aiuti nell'ambito del quadro più ampio dei valori sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle convenzioni dell'ONU come il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

3.   è del parere che il fatto di selezionare dei "donatori guida" in specifiche aree settoriali a livello nazionale costituisca un interessante passo avanti;

4.   invita gli Stati membri e la Commissione a compiere sforzi congiunti per far sì che l'Unione europea parli con una sola voce, onde consolidare e perpetuare una leadership basata non solo sulla rilevanza degli importi destinati alla cooperazione allo sviluppo ma anche su una maggiore efficacia;

5.   ritiene che, per lottare efficacemente contro la povertà, una quota assai più cospicua degli APS accordati dai finanziatori internazionali dovrebbe essere convogliata in via prioritaria verso i paesi e le popolazioni più povere, e deplora la mancanza di precisi obiettivi bersaglio dell'Unione in tal senso;

6.   è del parere che gli accordi di pesca conclusi con i paesi in via di sviluppo debbano mirare a migliorare la capacità di tali paesi di gestire adeguatamente i fondali di pesca situati nelle rispettive acque territoriali, segnatamente di controllare e sorvegliare le attività di pesca e di condurre ricerche scientifiche, piuttosto che contemplare semplicemente i pagamenti per il diritto di cattura;

7.   è convinto che, affinché gli aiuti dell'Unione europea siano efficaci, vada garantito uno spazio politico sufficiente per i paesi in via di sviluppo, e che l'efficacia degli aiuti debba essere valutata in termini di progressi concreti verso il raggiungimento degli OSM;

8.   invita la Commissione e tutti gli Stati membri dell'Unione europea a rispettare scrupolosamente gli obiettivi e i principi stabiliti nel quadro del consenso europeo per lo sviluppo, in particolare l'obiettivo essenziale della lotta alla povertà;

9.   invita l'Unione europea a difendere e promuovere tale politica di rispetto dei diritti umani e del diritto degli Stati beneficiari di definire le proprie politiche in seno a tutti gli organi multilaterali di cui essa fa parte nonché nell'ambito delle sue relazioni bilaterali;

10.   chiede all'Unione europea di integrare nella sua politica di sviluppo le raccomandazioni della relazione delle Nazioni Unite sulla valutazione degli ecosistemi del Millennio, nella quale si afferma che la distruzione degli ecosistemi mondiali agirà da barriera al raggiungimento degli OSM, e di adottare misure volte ad invertire il degrado generalizzato;

11.   chiede agli Stati membri e alla Commissione di dispiegare tutti i loro sforzi, insieme e con gli altri finanziatori dell'OCSE/CAS, a sostegno dell'attuazione della dichiarazione di Parigi;

12.   incoraggia gli Stati membri e la Commissione ad attuare senza indugio le raccomandazioni proposte dalla Commissione e riprese dal Consiglio, il che richiederà sforzi cospicui per modificare, radicalmente se è necessario, il loro sistema di aiuti e/o le loro procedure operative nell'intento di aumentarne significativamente l'efficacia, grazie ad un migliore coordinamento dei programmi, alla complementarietà delle azioni e alla coerenza delle politiche;

13.   sottolinea che l'efficacia degli aiuti deve essere perseguita attraverso una duplice impostazione – incentrata non solo sulle questioni di procedura come il coordinamento, la complementarietà, l'armonizzazione e la conformità, ma anche sul contenuto e sulla sostanza; sottolinea che la lotta alla corruzione, la costruzione di capacità connessa a seri sforzi per prevenire la fuga dei cervelli, e la riduzione dei rischi di disastri sono settori chiave in questo contesto;

14.   sottolinea che ad un più efficace coordinamento dovrebbe fare riscontro una complementarietà delle azioni finalizzata ad una migliore ripartizione del lavoro fra gli Stati membri stessi nonché fra gli Stati membri e la Commissione, con una concentrazione a livello nazionale e con i paesi partner alla guida, in modo da affrontare la problematica dei paesi e settori "orfani", e sottolinea al riguardo la pertinenza dell'Atlante dei donatori;

15.   sottolinea che il coordinamento dei finanziatori e la divisione del lavoro devono essere posti sotto l'egida del paese partner, dato che lo scopo è l'allineamento con le priorità e le procedure del paese partner;

16.   riconosce che il coordinamento e la divisione del lavoro non possono essere portati avanti in una situazione d'isolamento; pertanto l'Unione europea non deve incentrarsi soltanto su una divisione interna del lavoro ma agire sempre nella prospettiva del donatore;

17.   invita gli Stati membri interessati a non ritardare l'aumento richiesto dei fondi di bilancio nel rispetto degli impegni reiterati da loro assunti, al fine di conseguire, senza artifici contabili, un importo minimo di APS pari allo 0,56% del PIL per il 2010 e allo 0,7% del PIL per il 2015, nell'intento molto concreto di sbloccare fondi supplementari per un'effettiva e potenziata assistenza allo sviluppo, ed insiste sul ruolo essenziale che essi svolgono in materia;

18.   invita l'Unione europea a prendere in considerazione il fatto che l'aumento degli importi degli APS ha senso solo se va di pari passo con un aumento significativo della sua efficacia e della sua qualità, e a adoperarsi quindi per far sì che tale miglioramento assurga a priorità assoluta della politica di cooperazione allo sviluppo di ciascuno Stato membro nonché delle istituzioni europee interessate;

19.   invita gli Stati membri ad approntare annualmente e nella massima trasparenza un elenco preciso che operi una chiara distinzione fra gli importi direttamente destinati all'assistenza allo sviluppo e quelli assegnati ad altre iniziative non direttamente correlate con la stessa, quali lo sgravio del debito, in base a un documento di riferimento comune predisposto dalla Commissione, ed insiste affinché tali importi siano espressamente esclusi dal calcolo della spesa totale per l'aiuto allo sviluppo;

20.   prende atto che le discussioni su iniziative atte ad essere o meno considerate come facenti capo all'assistenza allo sviluppo proseguiranno nel 2007 in seno all'OCSE/CAS per concludersi in occasione del Vertice ad alto livello che si terrà in Ghana all'inizio del 2008, e sottolinea la sua determinazione a partecipare attivamente a tali discussioni;

21.   invita la Commissione ad informarlo sulle modalità di conferimento del mandato che essa esercita in seno all'OCSE/CAS, sul contenuto della definizione della posizione da essa sostenuta nonché sulle norme organizzative e di funzionamento di tale comitato;

22.   insiste presso i membri dell'OCSE/CAS affinché definiscano degli obiettivi bersaglio per il 2010 in funzione dei 12 indicatori definiti nella dichiarazione di Parigi – specialmente per gli obiettivi di condizionalità, responsabilità reciproca e prevedibilità – e mettano a punto un efficace meccanismo di verifica;

23.   appoggia l'iniziativa di programmazione comune, proposta dalla Commissione e ripresa dal Consiglio, condotta da un primo gruppo di 11 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nonché dal Vietnam e dal Nicaragua, e ritiene che la programmazione attualmente in fase di preparazione per gli ACP potrebbe costituire un buon punto di partenza; sottolinea tuttavia l'importanza di garantire che le iniziative pilota non siano incompatibili con le misure comuni in corso nei paesi partner (quali le strategie comuni di assistenza ) ma invece potenzino i processi esistenti;

24.   constata e apprezza il lavoro che la Commissione ha realizzato in termini di sviluppo di indicatori di efficacia delle proprie attività, ma constata anche che la maggior parte degli indicatori dipendono da valutazioni interne, che l'appoggio di bilancio e i programmi settoriali non sono valutati da questi indicatori e che non vi sono ancora indicatori d'impatto e di sostenibilità atti a valutare i progetti una volta portati a termine;

25.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di individuare insieme indicatori di risultati adattati agli indicatori OSM, cosicché i parlamenti nazionali e la società civile locale, nonché il Parlamento europeo, possano rintracciare i risultati dei contributi dell'Unione europea;

26.   sottolinea che la programmazione comune deve promuovere una partnership basata sull'appropriazione nazione e sulla mutua responsabilità;

27.   sottolinea che tanto le azioni di aiuto quanto le azioni commerciali possono e devono svolgere un ruolo di rilievo nella realizzazione degli OSM;

28.   chiede alla Commissione di intraprendere uno studio per esaminare come il commercio equo potrebbe diventare un modello di politica commerciale sostenibile capace di stimolare scambi equilibrati Nord-Sud, e di individuare gli ostacoli agli scambi che hanno gli effetti più gravi sulle popolazioni più povere;

29.   riconosce l'importanza della stabilizzazione dei prezzi delle materie prime per i paesi in via di sviluppo e invita la Commissione a proporre delle misure a tal fine;

30.   invita la Commissione a chiarire in qual modo i paesi beneficiari e la società civile avranno il pieno controllo della loro politica di sviluppo e disporranno dello spazio politico necessario per l'elaborazione dell'analisi, della diagnosi e della politica strategica comune allo scopo di stimolare la risposta dei paesi beneficiari;

31.   è convinto che le politiche di sviluppo nazionali e regionali debbano essere democraticamente stabilite dai paesi beneficiari stessi e che i parlamenti democraticamente eletti debbano esercitare un controllo più stretto sull'attuazione dei programmi;

32.   sottolinea l'importanza della trasparenza e della lotta alla corruzione ai fini dell'efficacia degli aiuti; ricorda a questo proposito le raccomandazioni enunciate nella propria risoluzione summenzionata sull'efficacia degli aiuti e sulla corruzione nei paesi in via di sviluppo e ribadisce il proprio sostegno alla campagna "Rendete pubblico ciò che pagate", che chiede alle multinazionali di divulgare le informazioni concernenti i pagamenti effettuati ai governi;

33.   ribadisce le proprie raccomandazioni sull'efficacia degli aiuti e sulla corruzione dei paesi in via di sviluppo e chiede alla Commissione e al Consiglio di riservare una quota adeguata degli aiuti di bilancio a degli osservatori della società civile, di istituire un sistema internazionale di liste nere volto ad impedire che le banche prestino denaro a regimi corrotti, di vietare la conclusione di contratti d'appalto con società che sono state coinvolte in atti di malversazione in un paese in via di sviluppo, e di esortare tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003;

34.   ricorda altresì l'importanza del buongoverno e dell'esistenza di uno Stato di diritto stabile nonché di strutture regolamentari, giuridiche ed istituzionali trasparenti e prevedibili – in quanto premesse necessarie all'instaurazione di un clima favorevole allo sviluppo economico;

35.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di approfondire la cooperazione decentrata condotta direttamente con gli enti locali dei paesi in via di sviluppo;

36.   è del parere che il cofinanziamento potrebbe svolgere un ruolo di catalizzatore dei fondi europei e contribuire così a favorire l'emergenza di una politica di cooperazione allo sviluppo veramente europea;

37.   prende atto della proposta della Commissione di favorire la creazione di uno strumento flessibile e sostenibile per il perseguimento degli OSM, e chiede maggiori dettagli in merito al funzionamento e alle modalità di gestione di siffatto strumento;

38.   deplora, contrariamente alla Commissione, che i progressi compiuti da taluni Stati membri in sede di attuazione dei loro impegni tesi a svincolare(8) progressivamente gli aiuti allo sviluppo non siano soddisfacenti, nonostante le vive attese di tale dispositivo da parte dei produttori locali e delle popolazioni del Sud, che potrebbero farne quanto mai tesoro, ed invita gli Stati membri ad applicare sin d'ora lo svincolo dell'aiuto alimentare e del suo inoltro verso i paesi meno sviluppati, come raccomandato dall'OCSE;

39.   esprime la propria preoccupazione per il fatto che la politica di sostegno al bilancio dell'Unione europea a favore dei paesi in via di sviluppo sia sempre più soggetta alle condizioni poste dalle istituzioni finanziarie (IFI) del Fondo monetario internazionale (FMI) perchè detti paesi possano effettivamente ottenere gli aiuti allo sviluppo dell'Unione; è del parere che tale condizionalità centralizzata sia in contraddizione con la politica di appropriazione dei paesi beneficiari;

40.   invita la Commissione e gli Stati membri a fare in modo che le parti interessate nei paesi beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile, siano sufficientemente informate così da agevolarne l'accesso ai programmi disponibili;

41.   invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le iniziative di cosviluppo, intendendo con tale termine la valorizzazione del potenziale rappresentato dalle comunità di migranti stabilite nei paesi sviluppati al servizio dello sviluppo del loro paese d'origine;

42.   invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere nei programmi di sviluppo le persone competenti provenienti dalla diaspora desiderose di arrecare un aiuto concreto e lavorare nel proprio paese d'origine per mettere le rispettive competenze al servizio dello sviluppo;

43.   sottolinea che, per migliorare gli aiuti effettivi che si traducono in progressi concreti sul terreno, strumenti finanziari innovativi e risorse supplementari sono assolutamente indispensabili e non possono sostituire gli impegni già assunti in termini di APS;

44.   accoglie con favore la volontà espressa dall'Unione europea di istituire meccanismi innovativi per il finanziamento dello sviluppo, volti a garantire un aiuto stabile, efficace e prevedibile;

45.   sottolinea che non si deve considerare la Commissione come il ventiseiesimo donatore dell'Unione europea, ma che occorre invece definire il vantaggio comparativo degli aiuti comunitari; rammenta l'importanza dei settori individuati nel quadro del consenso europeo per lo sviluppo, come la presenza globale dell'Unione, l'entità del suo bilancio di cooperazione allo sviluppo, il potenziamento della coesione politica, la promozione delle migliori prassi in materia di sviluppo, la semplificazione delle procedure di coordinamento e l'armonizzazione e la promozione della democrazia e dei diritti umani ecc.; invita l'Unione europea ad assumere una posizione chiara in merito a tale problematica;

46.   invita i parlamenti nazionali degli Stati membri ad esercitare maggiori controlli sui fondi erogati e sull'attuazione dei programmi di cooperazione bilaterali;

47.   deplora che l'iniziativa PPMI (paesi poveri molto indebitati) non abbia apportato una soluzione sostenibile al problema del debito e che la maggior parte dei paesi interessati non abbia visto migliorare la propria situazione di indebitamento, come ha dimostrato la relazione della Banca mondiale summenzionata;

48.   si compiace dell'iniziativa presa dalla Norvegia di ordinare uno studio a livello della Banca mondiale e delle Nazioni Unite sulla questione centrale dell'illegittimità del debito, e incoraggia l'Unione europea e gli Stati membri a promuovere tale iniziativa nei circoli internazionali affinché detta questione sia riconosciuta internazionalmente e siano condotti degli audit sul carattere di "debito odioso" di taluni debiti bilaterali degli Stati membri, nella prospettiva del loro annullamento;

49.   deplora che il Consiglio non sia disposto ad erogare nuove risorse per le azioni di aiuto e le azioni commerciali nell'ambito del quadro finanziario 2007-2013; considera che dette misure non dovrebbero essere finanziate a detrimento di altre attività volte a conseguire gli OSM; ritiene che ciò sarebbe incoerente e inaccettabile proprio nel momento in cui risultano indispensabili nuovi strumenti finanziari e risorse supplementari;

50.   sottolinea l'importanza dell'iniziativa "Aiuti al commercio" della OMC, che consente di aiutare i paesi in via di sviluppo a rafforzare le loro capacità commerciali e a mettere in pratica gli accordi conclusi in seno a detta organizzazione, al fine di trarre vantaggio da questi ultimi e accrescere le attività commerciali facilitando l'integrazione di tali paesi negli scambi internazionali; ribadisce a tale scopo il suo appoggio alla nuova linea di bilancio "Aiuti al commercio", che migliora tanto la trasparenza quanto il controllo democratico;

51.   accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare il coordinamento nel settore della cooperazione allo sviluppo relativo agli scambi commerciali; in tale quadro sottolinea l'esigenza di migliorare le misure di coordinamento tra i donatori in generale, e in particolare in loco; sottolinea la necessità per l'Unione europea di mettere in comune i suoi sforzi in materia di aiuto allo sviluppo con quelli degli altri finanziatori internazionali;

52.   considera necessario un appoggio dell'Unione europea nel quadro del regime di sostegno allo zucchero a favore dei paesi ACP, affinché questi ultimi possano adattarsi ai nuovi vincoli risultanti dalla riforma del regime saccarifero europeo; ritiene d'altro canto che la dotazione assegnata all'aiuto alla ristrutturazione non debba andare a scapito di altre azioni condotte nell'ambito della politica di sviluppo dell'Unione, segnatamente delle spese relative agli OSM;

53.   ricorda alla Commissione l'impegno assunto dalla stessa relativamente ad un "Round for Free" per i paesi in via di sviluppo in seno all'OMC; chiede al Consiglio e alla Commissione di fare tutto il possibile per evitare che i paesi meno avanzati (PMA) siano sacrificati agli interessi dei blocchi commerciali più potenti;

54.   riconosce che la Commissione e i paesi ACP intendono conseguire una migliore efficacia rafforzando la cooperazione regionale per il tramite degli accordi di partenariato economico (APE); sollecita, in tale contesto, le necessarie tutele e un calendario realistico per un'apertura commerciale graduale e asimmetrica, onde garantire che gli APE incentivino in modo efficace la crescita economica nei paesi ACP;

55.   invita tutti i paesi sviluppati e tutti i paesi in via di sviluppo avanzati a seguire il modello dell'iniziativa "Tutto tranne le armi" dell'Unione europea garantendo ai PMA un accesso al mercato in totale esenzione da dazi e contingenti;

56.   ricorda la relazione della Commissione dalla quale emerge che i PMA sono quelli che meno beneficiano del sistema di preferenze, in termini di scambi commerciali, dell'Unione europea; chiede alla Commissione di adottare nuove misure per consentire ai paesi più poveri di beneficiare nella massima misura possibile delle preferenze dell'Unione;

57.   è convinto che, sebbene l'importo degli aiuti finanziari destinati dall'Unione europea sia considerevole, è altresì importante avviare riforme sostanziali delle istituzioni finanziarie e commerciali mondiali affinché assumano un'impostazione pluridimensionale basata sui diritti;

58.   ricorda la propria risoluzione summenzionata sulla revisione strategica dell'FMI, nella quale invitava gli Stati membri a sforzarsi di riunire un gruppo unico di paesi ("constituency") – cominciando da un gruppo di paesi dell'area dell'euro, allo scopo di garantire a più lungo termine una rappresentanza europea coerente alla quale saranno associate la presidenza del Consiglio ECOFIN e la Commissione, assoggettando tale gruppo al controllo del Parlamento;

59.   chiede una revisione del funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI), cominciando con l'adeguamento del sistema di voto alla realtà attuale, dando più peso ai paesi in via di sviluppo e rivedendo la composizione – attualmente non equilibrata – dei gruppi di paesi;

60.   chiede alle IFI, considerate le numerose relazioni delle Nazioni Unite tra cui la summenzionata relazione Sachs, che il carattere sostenibile del debito dei paesi in via di sviluppo sia inteso come il livello di debito che consente a un paese di raggiungere gli OSM senza aumentare il proprio tasso di indebitamento, e chiede ai rappresentanti degli Stati membri presso le IFI di sostenere una siffatta ridefinizione;

61.   ricorda il suggerimento contenuto nella propria succitata risoluzione sulla revisione strategica dell'FMI, affinché le condizioni cui sono subordinati l'aiuto e i prestiti delle IFI siano definite nel quadro di una stretta collaborazione con le istituzioni delle Nazioni Unite, e riconosce che in molti casi queste condizioni hanno avuto un impatto negativo sugli indicatori socioeconomici dei paesi in via di sviluppo;

62.   propone la creazione di un gruppo di lavoro dedicato all'efficacia degli aiuti europei e al follow-up del consenso europeo per lo sviluppo e composto dai membri della commissione per lo sviluppo; invita la Commissione europea, gli Stati membri, le ONG per lo sviluppo, i rappresentati della società civile e le organizzazioni sindacali a parteciparvi, e suggerisce pertanto che si selezioni un certo numero di paesi come "casi da studiare" allo scopo di offrire al Parlamento e alla sua commissione per lo sviluppo un quadro molto migliore degli sforzi e dei risultati a un livello nazionale;

63.   sottolinea che è assolutamente essenziale che l'Unione attui più sistematicamente politiche che presentino una coerenza globale, e si compiace che tale questione della coerenza tra le diverse politiche dell'Unione europea sia stata iscritta all'ordine del giorno della Presidenza finlandese, dalla quale si attende molto;

64.   sottolinea l'importanza della coerenza tra le varie politiche dell'Unione europea nonché del necessario coordinamento e della complementarietà delle azioni tra l'Unione europea e i suoi Stati membri ai fini dell'efficacia dell'aiuto, segnatamente a livello locale; ritiene che una mancanza di coerenza sia contraria all'articolo 178 del trattato CE;

65.   è del parere che la politica d'efficacia degli aiuti dell'Unione europea debba garantire una coerenza tra le politiche comuni commerciale, di cooperazione allo sviluppo, agricola e della pesca, allo scopo di evitare effetti negativi diretti o indiretti sulle economie dei paesi in via di sviluppo;

66.   incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P6_TA(2006)0063.
(2) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(3) Testi approvati, P6_TA(2005)0445.
(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0217.
(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0141.
(6) GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 311.
(7) Testi approvati, P6_TA(2006)0076.
(8) Si veda la spiegazione di cui al considerando F.


Attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord *
PDF 325kWORD 83k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un piano di gestione per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (COM(2005)0714 – C6-0034/2006 – 2006/0002(CNS))
P6_TA(2006)0383A6-0265/2006

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0714)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0034/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0265/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 6
(6)  Il piano di gestione deve mirare a garantire uno sfruttamento della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
(6)  Il piano di gestione dovrebbe mirare a riportare a un livello di precauzione gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord.
Emendamento 21
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis) Di conseguenza, nella definizione del piano di gestione, si dovrebbe altresì tener conto del fatto che l'elevato tasso di mortalità per pesca della passera di mare è dovuto in ampia misura alla considerevole quantità di rigetti nella pesca della sogliola con sfogliare munite di maglie di 80 mm nella zone meridionali del Mare del Nord.
Emendamento 3
Considerando 7
(7)  Il regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce segnatamente che per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca la Comunità deve applicare un approccio precauzionale, adottando misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini. La Comunità deve mirare alla progressiva attuazione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti all'interno di un'industria della pesca competitiva e economicamente redditizia. Il presente regolamento deve mirare a garantire buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord, tenendo conto degli interessi dei consumatori.
(7)  Il regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce segnatamente che per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca la Comunità deve applicare un approccio precauzionale, adottando misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini. La Comunità deve mirare alla progressiva attuazione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi e contribuire a rendere le attività di pesca efficienti all'interno di un'industria della pesca competitiva e economicamente redditizia. Il presente regolamento deve mirare a garantire buone condizioni di vita a chi dipende dalla pesca della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord, tenendo conto degli interessi dei consumatori. La Comunità dovrebbe basare la sua politica anche sulle azioni raccomandate dal competente consiglio consultivo regionale.
Emendamento 4
Considerando 10 bis (nuovo)
(10 bis) Nel 2006 la Commissione avvierà una discussione sulla strategia comunitaria per una riduzione graduale della mortalità per pesca in tutti i settori importanti della pesca attraverso una comunicazione concernente la realizzazione dell'obiettivo della resa massima sostenibile (MSY) entro il 2015. La Commissione presenterà tale comunicazione, per parere, ai competenti consigli consultivi regionali.
Emendamento 5
Considerando 10 ter (nuovo)
(10 ter) Qualsiasi proposta legislativa della Commissione dovrebbe essere preceduta da una valutazione d'impatto che sia basata su informazioni biologiche e finanziarie precise, obiettive ed esaustive; detta valutazione d'impatto dovrebbe essere allegata alla proposta della Commissione entro il 1° gennaio 2007.
Emendamento 22
Considerando 10 quater (nuovo)
(10 bis) Il presente regolamento non fissa alcun limite all'uso delle sfogliare nella pesca della passera di mare e della sogliola nel Mare del Nord; ciononostante, è necessario ridurre le potenziali conseguenze negative sugli ecosistemi e l'ambiente marino derivanti dall'uso delle sfogliare. Di conseguenza, subito dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare uno studio in merito all'impatto della pesca con sfogliare sugli ecosistemi e l'ambiente marino nelle zone in cui viene utilizzato questo metodo di pesca nonché in merito a tecniche alternative di pesca con sfogliare, che siano sostenibili sul piano economico, ecologico e sociale. Sulla base di detto studio, dovrebbe essere elaborato un piano d'azione per la graduale soppressione dei metodi e delle attrezzature di pesca che hanno un impatto negativo sugli ecosistemi e l'ambiente marino a favore di metodi e attrezzature di pesca con un impatto ridotto.
Emendamento 7
Articolo 2
1.  Il piano di gestione deve garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord.
1.  Il piano di gestione deve garantire che gli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord ritornino al livello di precauzione qualora non lo siano ancora.
2.  L"obiettivo di cui al paragrafo 1 deve essere conseguito mantenendo il tasso di mortalità per pesca della passera di mare nel Mare del Nord a un livello pari o superiore allo 0,3.
2.  Tale obiettivo deve essere raggiunto riducendo gradualmente la mortalità per pesca di tali stock.
3.  L'obiettivo di cui al paragrafo 1 deve essere conseguito mantenendo il tasso di mortalità per pesca della sogliola nel Mare del Nord a un livello pari o superiore allo 0,2.
Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 1
1.  Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il totale ammissibile di catture (TAC) per gli stock di passera di mare e di sogliola del Mare del Nord relativo all'anno successivo.
1.  Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il totale ammissibile di catture (TAC) per gli stock di passera di mare e di sogliola del Mare del Nord per un periodo di tre anni.
Emendamento 9
Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis
Misure legislative e fissazione triennale dei TAC
1.  Qualora, secondo le stime del CIEM, la biomassa riproduttrice abbia raggiunto il livello di precauzione o lo abbia superato, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, adotta una decisione a maggioranza qualificata su:
a) un livello-obiettivo per la mortalità per pesca a lungo termine;
e
b) una percentuale di riduzione della mortalità per pesca da applicarsi finché non sia stato raggiunto il livello di mortalità per pesca di cui alla lettera a).
2.  Sulla base di tali cifre-obiettivo e di una valutazione scientifica ex-post il Consiglio stabilisce un contingente di TAC per un periodo di tre anni per gli stock di passera di mare e di sogliola.
Emendamento 24
Articolo 4
1.  Il Consiglio stabilisce il TAC per la passera di mare al livello che, secondo la valutazione scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), è quello maggiore fra i seguenti:
1.  Quando il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ritiene che, alla luce della recente relazione del CIEM, il volume della biomassa riproduttrice di passera di mare sia inferiore al livello di precauzione di 230.000 t, il Consiglio fissa il TAC per un periodo di tre anni. Questo TAC viene fissato in modo tale che, secondo le stime del CSTEP, sussista una ragionevole possibilità che dopo 3 anni lo stock abbia raggiunto il livello di precauzione.
a) il TAC che permetta di conseguire una riduzione del 10% del tasso di mortalità per pesca nell'anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l'anno precedente;
b) il TAC che permetta di conseguire un tasso di mortalità per pesca dello 0,3 nell'anno della sua applicazione relativamente agli esemplari di età compresa tra 2 e 4 anni.
2.  Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15% a quello di tale anno.
2.  Qualora ciò implichi una riduzione del TAC pluriennale superiore al 15%, il Consiglio decide una progressiva riduzione, in modo tale che le differenze tra anno e anno non superino il 15%.
3.  Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15% a quello di tale anno.
3.  Qualora ciò comporti un aumento superiore al 15%, si decide un aumento massimo del 15%.
Emendamento 11
Articolo 5
1.   Il Consiglio stabilisce il TAC per la sogliola al livello che, secondo la valutazione scientifica del CSTEP, è il maggiore fra i seguenti:
1.   Quando il CSTEP ritiene che, alla luce della recente relazione del CIEM, il volume della biomassa riproduttrice di sogliola sia inferiore al livello di precauzione di 35.000 t, il Consiglio fissa il TAC per un periodo di tre anni. Questo TAC viene fissato in modo tale che, secondo le stime del CSTEP, sussista una ragionevole possibilità che dopo tre anni lo stock abbia raggiunto il livello di precauzione.
a) il TAC la cui applicazione implichi lo stesso cambiamento in termini percentuali del tasso di mortalità per pesca della sogliola quale si ottiene dall'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, per la passera di mare;
b) il TAC che permetta di conseguire un livello della mortalità per pesca dello 0,2 nell'anno della sua applicazione;
c) il TAC che permetta di conseguire una riduzione del 10% del tasso di mortalità per pesca nell'anno della sua applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l'anno precedente.
2.  Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC superiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15% a quello di tale anno.
2.  Qualora ciò implichi una riduzione del TAC pluriennale superiore al 15%, il Consiglio decide una progressiva riduzione, in modo tale che le differenze tra anno e anno non superino il 15%.
3.  Qualora l'applicazione del paragrafo 1 determini un TAC inferiore di oltre il 15% a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15% a quello di tale anno.
3.  Qualora ciò comporti un aumento superiore al 15%, si propone un aumento massimo del 15%.
Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 2
2.  Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il numero massimo di giorni in mare per i pescherecci comunitari che utilizzano reti da traino con maglie di dimensioni uguali o superiori a 80 mm e sono soggetti al sistema di limitazione dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 1.
2.  Per ogni anno del periodo triennale il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il numero massimo di giorni in mare (calcolati in giorni Kilowatt) per i pescherecci comunitari che catturano la passera di mare o la sogliola a titolo principale o accessorio e sono soggetti al sistema di limitazione dello sforzo di pesca di cui al paragrafo 1.
Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 3
3.  L'adeguamento annuo del numero massimo di giorni previsto dal paragrafo 2 del presente articolo deve essere direttamente proporzionale all'adeguamento annuo della mortalità per pesca stabilito conformemente all'articolo 5, paragrafo 1.
3.  Il numero massimo di giorni previsto dal paragrafo 2 deve essere proporzionale alle riduzioni della mortalità per pesca corrispondenti ai TAC pluriennali stabiliti dal Consiglio.
Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Approvando il piano di gestione il Consiglio decide che ai pescherecci comunitari utilizzati per la pesca demersale del pesce piatto non è più applicabile la norma dei giorni in mare che figura nel piano di ricostituzione del merluzzo.
Emendamento 15
Articolo 8, paragrafo 1
1.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce espresso in kg di peso vivo conservato a bordo di pescherecci comunitari che sono stati presenti nel Mare del Nord è pari a un margine massimo dell'8% del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui il peschereccio batte bandiera.
1.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce espresso in kg di peso vivo conservato a bordo di pescherecci comunitari che sono stati presenti nel Mare del Nord è pari a un margine massimo del 10% del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui il peschereccio batte bandiera.
Emendamenti 16 e 17
Articolo 9
In relazione agli sbarchi effettuati da qualsiasi peschereccio che sia stato presente nel Mare del Nord, le autorità competenti dello Stato membro devono accertarsi che:
Le autorità competenti dello Stato membro devono accertarsi che tutti i quantitativi di passera di mare eccedenti i 200 kg e tutti i quantitativi di sogliola eccedenti i 100 kg catturati nel Mare del Nord siano pesati prima della prima vendita in linea con le attuali norme europee.
a) siano pesati tutti i quantitativi di passera di mare e sogliola sbarcati da un peschereccio comunitario avente a bordo quantitativi di passera di mare superiori a 500 kg o quantitativi di sogliola superiori a 300 kg;
La pesatura deve essere effettuata utilizzando bilance certificate come precise nell'ambito di un ragionevole margine di tolleranza in linea con la legislazione comunitaria dalle autorità competenti dello Stato membro.
b) la pesatura della passera di mare e della sogliola sia effettuata in presenza di ispettori e prima del trasporto dal punto di sbarco e della prima vendita;
c) che la pesatura sia effettuata utilizzando bilance certificate come precise nell'ambito di un ragionevole margine di tolleranza dalle autorità competenti dello Stato membro.
Emendamento 18
Articolo 11, paragrafo 2
2.  I contenitori contenenti sogliola o passera di mare sono conservati separatamente da altri contenitori.
2.  La sogliola e la passera di mare devono essere conservate in contenitori distinti.
Emendamento 23
Articolo 13 bis (nuovo)
Articolo 13 bis
Piano d'azione per lo sviluppo e l'impiego di metodi e attrezzature di pesca a impatto ridotto
Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione effettua uno studio approfondito in merito all'impatto della pesca con sfogliare sugli ecosistemi e l'ambiente marino in zone in cui tale metodo di pesca viene utilizzato nonché in merito a tecniche alternative di pesca con sfogliare, che siano sostenibili sul piano economico, ecologico e sociale.
Sulla base delle conclusioni di detto studio, la Commissione elabora un piano d'azione per promuovere la ricerca sui metodi e le attrezzature di pesca a impatto ridotto - tra cui ricerche sulle dimensioni e la configurazione delle reti in grado di assicurare lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca - nonché lo sviluppo di siffatte ricerche. Nel contempo, tale piano d'azione fissa orientamenti per la soppressione graduale dei metodi e delle attrezzature per la pesca che hanno un impatto negativo sugli ecosistemi e l'ambiente marino a favore di metodi e attrezzature per la pesca a impatto ridotto. Iniziative nell'ambito di questo piano d'azione sono finanziate dal Fondo europeo per la pesca in linea con gli obiettivi del Fondo.
Emendamento 20
Articolo 15
Qualora il CSTEP segnali che lo stock di sogliola o lo stock di passera di mare oppure entrambi siano soggetti a una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di adottare un TAC per la passera di mare inferiore a quello di cui all'articolo 4, un TAC per la sogliola inferiore a quello di cui all'articolo 5 e un numero di giorni in mare inferiore a quello di cui all'articolo 6.
Qualora il CSTEP segnali che lo stock di sogliola o lo stock di passera di mare oppure entrambi siano soggetti a una riduzione della capacità riproduttiva, il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di adottare un TAC per la passera di mare inferiore a quello di cui all'articolo 4, un TAC per la sogliola inferiore a quello di cui all'articolo 5 e un numero di giorni in mare inferiore a quello di cui all'articolo 6.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Produzione biologica e indicazione di tale metodo di produzione sui prodotti agricoli e alimentari *
PDF 316kWORD 72k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (COM(2005)0671 – C6-0033/2006 – 2005/0279(CNS))
P6_TA(2006)0384A6-0253/2006

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0671)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0033/2006),

–   visto l'articolo 51 del proprio regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0253/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO - 1 (nuovo)
Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
-1)  All'articolo 5, paragrafo 3, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
"c) il prodotto contiene, come ingredienti di origine non agricola, soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parte A; in tale elenco non possono essere inseriti nitriti per salamoia (nitrato di potassio e nitrito di potassio);"
Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
1.  Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico se è conforme alle norme di produzione stabilite nel presente regolamento.
1.  Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico se soddisfa i seguenti requisiti:
- il prodotto è conforme alle norme di produzione stabilite nel presente regolamento, importatori e consumatori possono facilmente identificare il paese d'origine ed è possibile controllare e verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra; e
- gli operatori economici di paesi terzi che intervengono in una qualsiasi delle fasi attinenti alla produzione, trasformazione e distribuzione del prodotto in questione hanno notificato le loro attività all'autorità competente o all'organismo di controllo di cui all'articolo 9, se tale autorità od organismo effettua controlli nel paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 9.
Il prodotto è scortato da un certificato emesso dalle autorità o dagli organismi di controllo competenti in conformità di quanto disposto dall'articolo 9, che attesta che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 3, lettera a) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nella Comunità o conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius;
a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nella Comunità;
Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 3, lettera b) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità o conforme alle linee guida del Codex Alimentarius;
b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità;
Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 3, lettera d) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
d) il prodotto è scortato da un certificato rilasciato dall'autorità competente o da un organismo di controllo del paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
d) il prodotto è scortato da un certificato rilasciato dall'autorità o dagli organismi di controllo del paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, stabilisce le caratteristiche del certificato di controllo e decide le norme relative al suo utilizzo prima che entri in vigore il nuovo sistema di importazioni. Il certificato in questione è rilasciato esclusivamente per il carico specifico che accompagna e fa riferimento ad esso.
Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
d bis) gli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, soddisfano la norma europea EN 45011 sui "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti" o la guida ISO 65, e sono stati accreditati prima del 1° gennaio 2009 conformemente a detta norma da qualsiasi organismo di accreditamento che abbia sottoscritto l'Accordo multilaterale di riconoscimento.
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 4, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
4.  La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità o sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius, e pubblica un elenco di detti paesi.
4.  La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità e pubblica un elenco di detti paesi. L'elenco pubblicato è periodicamente sottoposto a revisione e i dati in esso contenuti sono verificati attraverso ispezioni periodiche in loco delle strutture di produzione e controlli delle norme di produzione e dei documenti pertinenti.
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 4, comma 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Entro il 1° gennaio 2009 la Commissione presenta una proposta relativa a misure di assistenza tecnica dell'Unione europea per l'introduzione di condizioni quadro e di sistemi di controllo vincolanti applicabili all'agricoltura biologica nei paesi terzi.
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 4, comma 2 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
La Commissione informa i paesi terzi in merito alla propria normativa sui prodotti biologici e ai requisiti fissati dalle procedure di controllo vigenti.
Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 4, comma 2 quater (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Il riconoscimento di paesi terzi da parte della Commissione, di cui al primo comma, deve essere reciproco: il paese terzo in questione deve a sua volta permettere l'accesso dei prodotti biologici europei al suo mercato.
Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 5, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
5.  Per i prodotti importati da un paese terzo non riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 e nel caso in cui l'operatore non abbia sottoposto le proprie attività all'autorità competente o all'organismo di controllo di cui all'articolo 9, la Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel paese terzo in questione, ai fini del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, e pubblica un elenco di detti organismi di controllo.
5.  Per i prodotti importati da un paese terzo non riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 e nel caso in cui l'operatore non abbia sottoposto le proprie attività all'autorità competente o all'organismo di controllo di cui all'articolo 9, la Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel paese terzo in questione, ai fini del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, e redige e pubblica un elenco di detti organismi di controllo.
Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Nell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e le attività di controllo svolte nel paese terzo dall'organismo di controllo in questione.
Nell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e le attività di controllo svolte nel paese terzo dall'organismo di controllo in questione. La Commissione procede a una verifica delle eventuali indicazioni di irregolarità presso uno degli organismi di controllo riconosciti conformemente alla presente procedura. Qualora un organismo di controllo non soddisfi più le condizioni di riconoscimento a norma del presente regolamento, detto organismo viene cancellato dall'elenco.
Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Entro il 1° gennaio 2009, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle specifiche fonti di rischio delle importazioni da paesi terzi, per le quali è necessario prestare una particolare attenzione ed eseguire controlli, al fine di prevenire irregolarità. La Commissione presenta inoltre una proposta relativa alla formazione e/o alla promozione di certificatori e di ispettori locali nei paesi terzi.
Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 ter (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
L'elenco delle imprese dei paesi terzi che producono prodotti biologici per esportarli nell'Unione europea è oggetto di un riesame annuale volto ad accertare che esse continuino a rispettare le norme di produzione dei prodotti biologici.
Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 quater (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
A decorrere dal 1° gennaio 2009 tutti gli organismi di controllo delle importazioni provenienti da paesi terzi sono riconosciuti conformemente alla procedura di cui al primo comma e rispondono alle specifiche della norma EN 45011 o della guida ISO 65.
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 5, comma 3 quinquies (nuovo) (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Le autorità nazionali competenti partecipano alla procedura di accreditamento degli organismi di controllo di paesi terzi e possono effettuare controlli campione presso tali organismi onde garantire il pieno rispetto del presente regolamento.
Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 6, comma 1 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
6.  Per un periodo che termina sei mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori dello stesso Stato membro ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 4, purché l'importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l'autorizzazione è immediatamente revocata.
6.  Per un periodo che termina sei mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, l'autorità o l'organismo di controllo di uno Stato membro può autorizzare gli importatori dello stesso Stato membro ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui al paragrafo 4, purché l'importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l'autorizzazione è immediatamente revocata.
Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 6, comma 2 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Il prodotto importato è scortato da un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro che concede l'autorizzazione o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
Il prodotto importato è scortato da un certificato rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo dello Stato membro che concede l'autorizzazione o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 11, paragrafo 6, comma 3 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.
Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione, sul volume delle importazioni e sui regimi di controllo di cui trattasi. Gli Stati membri gestiscono una banca dati pubblica della Comunità sulle importazioni verso il territorio europeo che è coordinata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Allegato I, parte A, punto 2.2 (regolamento (CEE) n. 2092/91)
3 bis) All'allegato I, parte A, il testo del punto 2.2 è sostituito dal seguente:
"2.2. L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita a titolo eccezionale, fino a un massimo di 30 kgN/ha, qualora:
– i soli mezzi indicati al precedente paragrafo, lettere a), b) e c), non garantiscano un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione compatibili con le caratteristiche locali o il condizionamento del terreno;
– i prodotti dell'allegato II relativi a concime e/o escrementi di animali possano essere impiegati solo se, in combinazione con il concime animale di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera b), sono rispettate le limitazioni di cui alla parte B, punto 7.1, del presente allegato."

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Galileo
PDF 109kWORD 36k
Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di avanzamento del programma Galileo
P6_TA(2006)0385B6-0511/2006

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento del programma Galileo (COM(2006)0272),

–   vista la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione della fase costitutiva e della fase operativa del programma europeo di radionavigazione via satellite (COM(2004)0477), e vista la sua posizione adottata in prima lettura il 6 settembre 2005(1) per l'adozione di tale regolamento,

–   visto il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo(2),

–   vista la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dell'impresa comune Galileo, allegata al regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio (COM(2006)0351),

–   visto il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite(3), e vista la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che modifica tale regolamento (COM(2005)0190),

–   visti l'articolo 108, paragrafo 5, e l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che Galileo è la prima infrastruttura europea gestita dalla Comunità e che essa presenta pertanto nuove sfide sia dal punto di vista regolamentare che finanziario, e considerando che il contesto giuridico e procedurale non è orientato al progetto,

B.   considerando che il Parlamento europeo sostiene pienamente il programma Galileo, attraverso le sue responsabilità legislative e di bilancio (per esempio, nella summenzionata sua posizione del 6 settembre 2005), riconoscendo che Galileo è un progetto strategico che costituisce uno dei pilastri più importanti della strategia di Lisbona e offre grandi opportunità alle PMI,

C.   considerando che gli ingegneri e i programmatori europei che operano nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea e dell'industria spaziale hanno svolto un ottimo lavoro; constatando che il primo satellite sperimentale GIOVE A ha già compiuto la sua missione principale, che gli aspetti tecnici sono stati messi a punto e che ora l'elemento più importante per portare avanti il progetto è la buona gestione,

1.   invita la Commissione europea a valutare quali modifiche potrebbero essere apportate ai regolamenti giuridici e procedurali al fine di garantire il costante progresso del progetto; sottolinea che ciò non implica una riduzione delle competenze e delle responsabilità delle istituzioni, ma può comportare l'applicazione di soluzioni più creative e più adeguate agli obiettivi del programma;

2.   prende atto del nuovo calendario aggiornato e invita la Commissione a rispettarlo e ad esigerne il rispetto; chiede, nel quadro dell'approvazione del contratto di concessione, di essere informato sui costi addizionali derivanti dai ritardo; chiede inoltre alla Commissione di informarlo tempestivamente, e non con anni di ritardo, su qualsiasi futuro cambiamento significativo;

3.   si compiace dei progressi realizzati nelle negoziazioni con i concessionari; invita tutte le parti interessate dell'industria spaziale europea, che partecipano al consorzio, ad attivarsi in modo costruttivo per giungere a un accordo, in modo tale che questo progetto comune europeo possa contribuire quanto prima al conseguimento degli obiettivi di Lisbona;

4.   invita l'Autorità europea di vigilanza GNSS a presentare al Parlamento relazioni semestrali sullo stato di avanzamento, con particolare riferimento ai progressi relativi ai compiti che saranno imposti all'Autorità europea di vigilanza GNSS a partire dal 1° gennaio 2007 nell'ambito della proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004;

5.   chiede all'Autorità europea di vigilanza GNSS di attribuire all'esperto nominato dal Parlamento europeo lo status permanente di osservatore, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1321/2004;

6.   prende atto del prossimo regolamento sul servizio pubblico regolamentato, che rappresenterebbe circa il 30% delle entrate del progetto, conformemente al Libro verde sulle applicazioni di Galileo; invita la Commissione a completare i regolamenti mancanti necessari per consentire le applicazioni in vari settori, affinché le PMI dispongano di tempo sufficiente per prepararsi a partecipare al progetto;

7.   invita la Commissione, in considerazione del carattere comunitario del progetto, ad assicurare che il Parlamento sia informato prima della firma di qualsiasi contratto di partecipazione istituzionale con paesi terzi;

8.   invita il Consiglio a garantire che non si registrino ulteriori ritardi in questo progetto;

9.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 193E del 17.8.2006, pag. 61.
(2) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.
(3) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.


Politica comune d'immigrazione
PDF 121kWORD 45k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica comune dell'Unione europea in materia di immigrazione
P6_TA(2006)0386RC-B6-0508/2006

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 6 del trattato UE e l'articolo 63 del trattato CE,

–   visto l'articolo 42 del trattato UE,

–   visto il programma di Tampere del 1999 e il programma dell'Aia del 2004 sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

–   vista la riunione del Consiglio GAI tenutasi a Tampere dal 20 al 22 settembre 2006,

–   viste le discussioni in corso sul quadro finanziario, che comprendono il Fondo europeo per i rifugiati e il Fondo europeo per i rimpatri,

–   vista la sua risoluzione del 6 aprile 2006 sulla situazione dei rifugiati a Malta(1),

–   vista la sua risoluzione del 14 aprile 2005 su Lampedusa(2),

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che, a sette anni dall'adozione del programma di Tampere, l'Unione europea non dispone di una politica coerente in materia di immigrazione e, in particolare, di una politica sull'immigrazione legale e sul rimpatrio,

B.   considerando che il regime comune europeo in materia di asilo è basato su una serie di norme rispetto alle quali nessuno Stato membro partecipante dovrebbe ottenere deroghe,

C.   visti l'emergenza umanitaria in vari Stati membri situati alle frontiere esterne meridionali dell'Unione europea, dove migliaia di migranti sono morti nelle acque del Mediterraneo, e il massiccio afflusso di immigrati, in particolare nel corso dell'estate 2006,

D.   considerando che la Conferenza ministeriale euroafricana su migrazioni e sviluppo tenutasi a Rabat il 10 e 11 luglio 2006 ha adottato una dichiarazione e un piano d'azione,

E.   considerando che la revisione intermedia del programma dell'Aia sarà portata a termine entro la fine dell'anno,

F.   considerando che l'immigrazione illegale può condurre allo sfruttamento umano e al lavoro forzato,

G.   considerando che il Libro Verde della Commissione sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica (COM(2004)0811) prevede che "nel periodo 2010-2030, al ritmo degli attuali flussi migratori, il calo della popolazione in età attiva nell'UE-25 comporterà una riduzione del numero degli occupati di circa 20 milioni di unità" e che "saranno necessari sempre maggiori flussi migratori per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro dell'UE e per garantire la prosperità dell'Europa",

1.   sottolinea che l'aumento della migrazione è un fenomeno mondiale avente molteplici cause ed effetti, che richiede un approccio equilibrato, globale e coerente;

2.   è consapevole del fatto che, in assenza di canali di migrazione legale, i sistemi di asilo sono sottoposti a una sempre maggiore pressione in quanto modalità di insediamento legale;

3.   riconosce i drammi umani e le difficoltà che alcuni Stati membri si sono trovati ad affrontare nella gestione dei massicci flussi migratori degli ultimi anni; prende atto in particolare dei problemi causati dalla presenza di un numero preoccupantemente elevato di minori tra gli arrivi recenti;

4.   deplora gli elevatissimi costi umanitari, tra cui la perdita di vite umane tra i migranti;

5.   crede fermamente che gli Stati membri debbano rispettare gli obblighi che loro incombono in virtù della legislazione comunitaria e del diritto internazionale per quanto riguarda i richiedenti asilo e i migranti;

6.   ritiene che nell'Unione europea sia inammissibile che delle persone vengano sfruttate in un contesto di lavoro forzato e che pertanto gli Stati membri debbano garantire che pratiche del genere non possano esistere;

7.   insiste affinché gli Stati membri garantiscano l'accesso alla procedura di asilo e applichino le disposizioni della direttiva 2003/9/CE(3) in modo armonizzato e coerente e affinché le domande di asilo siano trattate in modo rapido ed efficace;

8.   sottolinea che qualsiasi approccio globale all'immigrazione non può ignorare i "fattori di spinta" che in primo luogo conducono le persone ad abbandonare il proprio paese, e che è quindi necessario offrire possibilità concrete di immigrazione legale nell'Unione europea e predisporre piani precisi per lo sviluppo e gli investimenti nei paesi di origine e transito, compresa l'elaborazione di politiche commerciali e agricole che promuovano opportunità economiche, non da ultimo per evitare una massiccia fuga dei cervelli;

9.   ricorda che una politica europea coerente in materia di immigrazione deve essere accompagnata da una politica di integrazione che preveda, fra l'altro, un'integrazione regolare nel mercato del lavoro, il diritto all'istruzione e alla formazione, l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché la partecipazione degli immigrati alla vita sociale, culturale e politica;

10.   ribadisce che qualsiasi decisione di allentare le norme in materia di immigrazione presa in uno Stato membro esercita ripercussioni sulla situazione negli altri Stati membri e che gli Stati membri hanno l'obbligo di consultare e informare, in uno spirito di cooperazione leale, gli altri Stati membri in merito a misure che potrebbero avere un impatto sulla situazione dell'immigrazione, conformemente alla posizione del Parlamento europeo del 6.7.2006(4) sulla decisione che introduce una procedura d'informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione;

11.   chiede l'adozione di un approccio improntato al partenariato con i paesi di origine e transito onde assicurare che questi contribuiscano attivamente a gestire i flussi migratori, arginare l'immigrazione illegale e organizzare campagne d'informazione efficaci sulle condizioni nei paesi di accoglienza dell'UE, inclusi i criteri per l'ottenimento dell'asilo;

12.   ritiene che la ripartizione delle responsabilità e degli oneri finanziari tra gli Stati membri debba costituire parte integrante della politica dell'Unione europea in materia di immigrazione e del regime comune europeo in materia di asilo;

13.   chiede che l'Unione europea si assuma un ruolo più ampio nella gestione delle emergenze umanitarie connesse ai flussi migratori e ai richiedenti asilo;

14.   ritiene quindi che i paesi debbano usufruire dell'accesso all'assistenza tecnica e ai finanziamenti previsti dal programma ARGO, dal Fondo europeo per i rifugiati, dal Fondo europeo per le frontiere esterne, dal Fondo europeo per l'integrazione e dal Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2007-2013;

15.   chiede che vengano messe a disposizione maggiori risorse per le ONG che operano sul campo, fornendo un'assistenza d'emergenza di importanza cruciale;

16.   ritiene che la massiccia immigrazione sia la conseguenza di economie mal funzionanti, impoverimento della popolazione, violazione dei diritti umani, degrado ambientale, divario crescente fra paesi ricchi e paesi poveri, guerre civili, guerre per il controllo delle risorse naturali, persecuzioni politiche, instabilità politica, corruzione e dittatura in molti dei paesi d'origine;

17.   invita la Commissione a proporre al più presto la creazione di un fondo d'emergenza per finanziare "team di esperti di sostegno'', che forniscano assistenza concreta al momento dell'accoglienza alle frontiere e nell'affrontare le crisi umanitarie negli Stati membri, e ad integrare nei nuovi fondi per il periodo 2007-2013 un meccanismo d'emergenza che consenta di fornire assistenza finanziaria nelle situazioni d'urgenza;

18.   sollecita gli Stati membri ad assicurare l'accesso alla procedura di domanda di asilo, ad applicare le disposizioni della direttiva 2005/85/CE(5) in modo coerente e rigoroso e a garantire che le domande di asilo siano trattate in modo rapido ed efficace;

19.   riconosce la necessità di adottare una direttiva sui rimpatri improntata all'equità e invita il Consiglio a intensificare gli sforzi per assicurarne l'adozione; osserva allo stesso tempo che il Consiglio, a sette anni dal Consiglio europeo di Tampere e malgrado le reiterate richieste del Parlamento, non ha definito una politica comune in materia di immigrazione e ha invece mantenuto il voto all'unanimità e la procedura di consultazione per tutte le questioni attinenti all'immigrazione legale;

20.   invita gli Stati membri ad intensificare la cooperazione nel quadro di FRONTEX e a definire meglio la missione di tale agenzia;

21.   ritiene tuttavia che i controlli alle frontiere e le azioni volte a combattere l'immigrazione illegale possano rappresentare solamente un aspetto della politica dell'Unione europea verso i paesi terzi, nei confronti dei quali occorre condurre una politica attiva di sviluppo dei paesi di origine e di transito onde limitare al minimo le conseguenze dannose dell'emigrazione;

22.   si rende conto che, in assenza di una politica comune dell'Unione europea in materia di immigrazione, gli Stati membri possono adottare approcci differenti al problema della presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini che lavorano illegalmente e senza alcuna protezione sociale; ritiene tuttavia che la regolarizzazione in massa degli immigrati illegali non costituisca una soluzione nel lungo termine, dal momento che tale misura non risolve i veri problemi di fondo;

23.   sottolinea che tutte le misure volte a combattere l'immigrazione illegale e a intensificare i controlli alle frontiere esterne, anche se in cooperazione con paesi terzi, devono essere compatibili con le garanzie e con i diritti fondamentali dell'individuo enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto all'asilo e il diritto di non respingimento;

24.   mette in guardia contro i pericoli dell'esternalizzazione della gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e auspica una migliore cooperazione con i paesi d'origine e di transito, che sia basata innanzitutto sul rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente del diritto d'asilo e di non respingimento, e sugli interessi condivisi dell'Unione europea e dei paesi d'origine e di transito;

25.   è dell'avviso che l'Unione europea debba adottare un approccio trasversale; ritiene che la sua politica in materia di immigrazione debba comprendere non solo il partenariato con i paesi terzi, la sicurezza delle frontiere esterne per lottare contro il traffico degli esseri umani e una politica equa in materia di rimpatri, ma debba anche aprire canali di immigrazione legale, incoraggiare l'integrazione dei migranti nella società di accoglienza e consentire il co-sviluppo dei paesi d'origine al fine di rispondere alle cause profonde della migrazione;

26.   chiede vivamente alla Commissione di adottare quanto prima un'iniziativa per una revisione del regolamento (CE) n. 343/2003(6), "Dublino II", che ne rimetta in causa il principio, secondo il quale lo Stato membro responsabile dell'esame di una richiesta d'asilo è il primo paese d'accesso, la qual cosa rappresenta un onere insopportabile per i paesi del Sud e dell'Est dell'Unione europea, e che instauri un meccanismo equo di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri;

27.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) Testi approvati, P6_TA(2006)0136.
(2) GU C 33E del 9.2.2006, pag. 598.
(3) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.
(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0313.
(5) GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.
(6) GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.


Situazione in Darfur
PDF 118kWORD 40k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione nel Darfur
P6_TA(2006)0387RC-B6-0512/2006

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Sudan, in particolare nel Darfur,

–   viste le risoluzioni in materia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e in particolare la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1706 del 31 agosto 2006,

–   vista la decisione dell'Unione africana dell'aprile 2004 di istituire la missione africana in Sudan (AMIS),

–   vista la giornata mondiale per il Darfur, indetta per il 17 settembre 2006,

–   visto l'accordo di pace per il Darfur firmato ad Abuja (Nigeria) il 5 maggio 2006,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che il conflitto nella regione del Darfur tra le forze governative, le milizie filogovernative e i ribelli ha causato oltre 200 000 vittime e più di 2 milioni di sfollati e profughi interni nel corso degli ultimi tre anni, malgrado la firma di un accordo di pace per il Darfur in data 5 maggio 2006,

B.   considerando che l'accordo di pace per il Darfur resta la base per la stabilità, la pace e la riconciliazione nella regione, nonostante la dichiarazione del Rappresentante speciale dell'ONU Jan Pronk secondo cui l'accordo di pace per il Darfur "è in coma",

C.   considerando che, secondo Jan Egeland, coordinatore dell'unità di emergenza umanitaria dell'ONU, la situazione umanitaria e della sicurezza nel Darfur è la peggiore dal 2004; che l'accesso agli aiuti umanitari si fa sempre più precario, al punto che talune zone del Darfur sono divenute del tutto inaccessibili per gli operatori umanitari; che migliaia di persone nel Darfur non possono pertanto più beneficiare degli aiuti;

D.   considerando che il cessate il fuoco nella regione continua a essere violato da tutte le parti, con atti di violenza commessi sovente contro la popolazione civile, e che la recente intensificazione delle operazioni militari nel Darfur e il potenziamento delle forze governative nella regione hanno dato luogo a nuovi scontri in alcune zone del Darfur settentrionale,

E.   considerando che il principio ONU della Responsibility to Protect sancisce che "allorché le autorità nazionali siano manifestamente incapaci di proteggere le proprie popolazioni da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l'umanità", il Consiglio di sicurezza dell'ONU può deliberare l'invio di una forza militare ex Capitolo VII,

F.   considerando che, nella sua risoluzione n. 1706, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha autorizzato un nuovo contingente di pace dell'ONU di 22 500 militari e agenti di polizia perché subentri alla missione africana in Sudan (AMIS) nel controllo delle operazioni nel Darfur, pur riaffermando il pieno rispetto della sovranità, unità, indipendenza e integrità territoriale del Sudan,

G.   considerando che il governo sudanese continua a rifiutare alla forza di pace dell'ONU l'ingresso nel Sudan,

H.   considerando che il conflitto del Darfur, nonché l'impunità dinanzi alla giustizia, incide sempre più sulla stabilità della regione centrafricana e costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale,

I.   considerando che, stante la decisione dell'Unione africana del 20 settembre 2006 di estendere l'attuale mandato della sua forza di pace nel Darfur sino alla fine dell'anno, le Nazioni Unite si sono impegnate a fornire un ulteriore sostegno logistico e materiale alla AMIS,

J.   considerando che nel marzo 2005 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deferito la situazione nel Darfur alla Corte penale internazionale,

1.   sollecita il governo sudanese ad accettare la presenza di una forza di pace delle Nazioni Unite nel Darfur, a norma del Capitolo VII dello Statuto dell'ONU;

2.   sottolinea che il Sudan è venuto meno alla "responsabilità di proteggere" il proprio popolo e deve pertanto accettare una forza dell'ONU così come previsto dalla risoluzione 1706 del Consiglio di sicurezza dell'ONU; chiede al Consiglio dell'ONU di esercitare pressioni sulle autorità sudanesi affinché accettino lo spiegamento della missione delle Nazioni Unite già autorizzata nel Darfur, con un chiaro mandato a norma del capitolo VII e capacità rafforzate come da risoluzione n. 1706 del Consiglio di sicurezza dell'ONU;

3.   esige dalle autorità sudanesi che non soltanto si astengano dal porre ostacoli allo spiegamento e alle attività della missione delle Nazioni Unite nel Darfur, ma che creino le condizioni necessarie all'efficace intervento di tale missione; ammonisce che qualsiasi inadempienza in proposito da parte delle autorità sudanesi darà luogo a sanzioni;

4.   chiede alla comunità internazionale e a tutte le parti interessate di esaminare in che modo si possa contribuire efficacemente e rapidamente a un positivo svolgimento della missione dell'ONU nel Darfur e alla soluzione della crisi;

5.   chiede alla Cina e alla Russia di contribuire positivamente agli sforzi dell'ONU per rendere possibile il dispiegamento della forza di pace dell'ONU e di fare buon uso del loro ruolo nella regione per facilitare il dispiegamento di tale contingente e prevenire scontri sanguinosi;

6.   invita al riguardo la Cina ad agire nello spirito della dichiarazione comune emessa dalla Cina e dall'UE il 9 settembre 2006, con la quale i leader hanno sottolineato che "la transizione da un'operazione dell'Unione africana a un'operazione ONU potrebbe favorire la pace nel Darfur"; sollecita il governo cinese ad agire in tal senso usando la propria influenza presso il Sudan e persuadendo il governo di questo paese ad accogliere una forza di pace dell'ONU;

7.   invita la Lega araba a desistere dal proprio atteggiamento connivente verso la persistente intransigenza del Sudan circa la presenza di una forza di pace dell'ONU;

8.   ricorda gli impegni espressi dalle Nazioni Unite in seguito al genocidio in Ruanda, al fine di assumersi più efficacemente le proprie responsabilità politiche in Africa;

9.   invita l'UE a chiedere l'urgente applicazione sul territorio del Darfur della zona di esclusione aerea deliberata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione 1591 (2005); sollecita la comunità internazionale a consultarsi con il Ciad per discutere in merito all''imposizione della zona di esclusione aerea dal Ciad orientale;

10.   condanna il perdurare delle violazioni del cessate il fuoco da parte di tutti i belligeranti e in particolare le violenze ai danni della popolazione civile e gli attacchi contro l'assistenza umanitaria;

11.   chiede a tutte le parti, compreso il governo sudanese, di porre immediatamente fine alle azioni militari nel Darfur, di ottemperare all'accordo sul cessate il fuoco e di rispettare e mantenere gli impegni assunti con l'accordo di pace per il Darfur;

12.   invita le parti non firmatarie dell'accordo di pace per il Darfur a firmarlo e a impegnarsi ad attuarlo;

13.   chiede l'adozione di misure di consolidamento della fiducia, quali il dialogo e la consultazione "Darfur-Darfur", che coinvolgano tutte le parti belligeranti come pure la società civile;

14.   prende atto della proroga del mandato dell'AMIS sino alla fine dell'anno; sottolinea l'urgente necessità di rafforzare il mandato e i compiti di tale forza e di garantirne un finanziamento e un supporto logistico e materiale sufficienti, in modo da consentirle di contribuire efficacemente all'attuazione dell'accordo di pace per il Darfur;

15.   chiede all'UE e agli altri attori internazionali di lavorare concretamente con le Nazioni Unite e l'Unione africana per far sì che le forze di pace nel Darfur abbiano la capacità di reagire prontamente alle violazioni del cessate il fuoco o alle provocazioni, da qualsiasi parte esse provengano;

16.   chiede all'UE, agli Stati Uniti e agli altri attori internazionali di imporre sanzioni a qualsiasi parte, compreso il governo, che violi il cessate il fuoco o attacchi la popolazione civile, le forze di pace o gli operatori umanitari, e di adoperarsi con ogni mezzo per contribuire a porre fine allo stato di impunità, dando esecuzione al regime sanzionatorio del Consiglio di sicurezza;

17.   chiede al governo sudanese e alla comunità internazionale di cooperare pienamente con la Corte penale internazionale allo scopo di far cessare lo stato di impunità;

18.   chiede a tutti i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di assumersi le proprie responsabilità globali e di non ostacolare alcuna misura finalizzata a favorire la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione sudanese del Darfur, sostenendo invece e promuovendo opportune iniziative finalizzate a una soluzione duratura del conflitto;

19.   chiede a tutte le parti, in particolare al governo del Sudan, di garantire l'accesso pieno, sicuro e incondizionato del personale umanitario a tutte le persone in difficoltà nel Darfur e di assicurare la fornitura di assistenza umanitaria, in particolare agli sfollati interni e ai rifugiati;

20.   chiede che l'aiuto umanitario della comunità internazionale aumenti in misura significativa per i quasi 3 milioni di persone che sono totalmente dipendenti dagli aiuti internazionali per la fornitura di cibo, rifugio e cure mediche;

21.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio dei ministri ACP-UE, al governo del Sudan, all'Unione africana e al Segretario generale delle Nazioni Unite.


Relazioni economiche e commerciali dell'UE con l'India
PDF 196kWORD 110k
Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni economiche e commerciali dell'Unione europea con l'India (2006/2034(INI))
P6_TA(2006)0388A6-0256/2006

Il Parlamento europeo,

–   visto il piano d'azione congiunto del 7 settembre 2005 per un partenariato strategico India-Unione europea, in particolare la sezione relativa allo sviluppo del commercio e degli investimenti,

–   viste le conclusioni della 9a riunione della Tavola rotonda India-Unione europea che si è svolta a Hyderabad dal 18 al 20 settembre 2005,

–   vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 sulle prospettive delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Cina(1),

–   vista la sua relazione del 29 settembre 2005 sulle relazioni tra l'Unione europea e l'India: un partenariato strategico(2),

–   vista la sua posizione del 1° dicembre 2005 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di sanità pubblica(3),

–   vista la decisione dell'OMC in merito all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIS) e alla sanità pubblica adottata il 29 novembre 2005,

–   vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(4),

–   visti l'accordo "Il prossimo passo verso un partenariato strategico" concluso nel 2004 fra l'India e gli Stati Uniti e l'accordo sul nucleare civile negoziato durante la visita di Stato del Presidente George W. Bush in India il 2 marzo 2006,

–   vista la sua risoluzione del 4 aprile 2006 sulla valutazione del Round di Doha a seguito della conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong(5),

–   visto il Vertice sull'energia fra l'UE e l'India svoltosi a Nuova Delhi il 6 aprile 2006,

–   vista la visita a Nuova Delhi e nel Punjab della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi dell'Asia del Sud e l'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del Sud (SAARC) nell'aprile 2006,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0256/2006),

A.   considerando che l'Unione europea e l'India sono le più grandi democrazie del mondo e che la loro adesione costituzionale al pluralismo e allo Stato di diritto favorisce la costanza delle loro relazioni economiche e commerciali, conferendo al tempo stesso sicurezza giuridica agli investimenti e contribuisce alla stabilità regionale e mondiale,

B.   considerando che il piano d'azione congiunto contiene una vasta gamma di attività da intraprendere nel quadro del dialogo sulla politica commerciale ed economica ma non stabilisce priorità e scadenze,

C.   considerando che l'UE è la più grande fonte di investimento estero diretto (IED) con afflussi di 1 100 milioni di EUR nel 2004, e che l'afflusso di IED dell'India verso l'UE è passato dai 140 milioni di EUR nel 2002 a 600 milioni di EUR nel 2003;

D.   considerando che gli Stati membri dell'UE rappresentano il 22,4% delle esportazioni dell'India e il 20,8% delle sue importazioni e considerando che gli scambi UE-India sono passati da 4 400 milioni di EUR a 33 200 milioni di EUR fra il 1980 e il 2004 e sono aumentati del 16,9% fra il 2003 e il 2004,

E.   considerando che esiste un forte squilibrio nel livello degli scambi tra l'UE e l'India; considerando che l'Unione europea rappresenta il 21% del commercio indiano mentre l'India rappresenta meno dell'1% del commercio dell'Unione europea; considerando che l'UE è il più grande partner commerciale dell'India ma che l'India occupa soltanto il 10° posto nell'elenco dei partner commerciali dell'Unione europea,

F.   considerando che l'economia dell'India ha registrato una crescita annua media del 6% nel corso dell'ultimo decennio e che potrebbe continuare a crescere del 7-8% all'anno nel corso del prossimo decennio,

G.   considerando che un inefficiente settore finanziario costituisce un ostacolo perché l'India possa mantenere un tasso di crescita economica dell'8%,

H.   considerando che, per le sue dimensioni, popolazione e dinamicità della crescita economica negli ultimi due decenni, l'India è una potenza regionale emergente e una delle potenze nucleari del mondo, in grado di influenzare il corso dell'economia e della sicurezza mondiale, il che aumenta la sua responsabilità nei consessi multilaterali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio o l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e nell'ambito di organizzazioni regionali dell'Asia, come la SAARC e l'ASEAN,

I.   considerando che l'espansione dell'India è fonte di opportunità benefiche ma solleva anche legittime inquietudini per alcuni settori dell'industria dell'UE, da cui la necessità di una gestione politica e di una cooperazione nel campo della gestione economica e commerciale delle sue esportazioni a livello dell'Unione,

J.   considerando che, se si mantiene l'attuale tasso di crescita demografica del 2%, nel 2025 l'India avrà una popolazione di 1,4 milioni di abitanti e competerà con la Cina come paese più popolato del mondo,

K.   considerando che nel 2020 l'età media dell'Europa occidentale sarà di 45 anni mentre quella dell'India sarà di appena 29 anni; che, sulla base delle attuali tendenze demografiche, la crescita potenziale dell'UE dovrebbe diminuire entro il 2020; che invece il principale vantaggio comparativo di cui dispone l'India è un ampio vivaio di lavoratori giovani, istruiti, anglofoni e non costosi,

L.   considerando che il successo del programma di Doha per lo sviluppo riveste un'importanza cruciale sia per l'UE che per l'India e considerando che un tale accordo non esclude accordi multilaterali OMC+,

M.   considerando che l'India è uno dei più attivi utilizzatori dello strumento antidumping, sia come iniziatore che come oggetto delle procedure, avendo avviato 412 indagini nell'ultimo decennio, seguita dagli Stati Uniti con 358 e l'UE con 318,

N.   considerando che l'India ha creato soltanto recentemente un quadro per le indicazioni geografiche (IG) ma che 27 indicazioni geografiche indiane sono già state registrate e 40 domande sono in attesa,

O.   considerando che l'applicazione degli obblighi in materia di diritti di proprietà intellettuale nell'ambito dell'OMC è importante, sia per l'UE che per l'India,

P.   considerando che la diaspora indiana conta oltre 20 milioni di persone, di cui 3 milioni circa vivono nell'UE e inviano rimesse in India il cui importo annuo raggiunge in media 6 000 milioni di dollari statunitensi,

Q.   considerando che la costante tensione esistente dal 1947 tra l'India, ormai potenza nucleare, e il Pakistan ha portato il mondo vicino ad una guerra nucleare, scoraggiando gli investimenti interni e gli impegni in entrambi i paesi,

R.   considerando che la domanda globale di petrolio è aumentata di 7 milioni di barili al giorno dal 2000, 1 milione dei quali vanno all'India il cui tasso di consumo di petrolio è in rapido aumento; che l'India dispone della quarta maggiore industria di etanolo nel mondo, con una produzione annua di 462 milioni di galloni; considerando che il 70% dell'energia consumata in India è importato, che il progressivo sviluppo economico di tale paese dipenderà dalla disponibilità di nuovi canali di fornitura energetica e che la crescente domanda mondiale di petrolio è una fonte potenziale di instabilità economica e di tensioni strategiche e politiche,

S.   considerando tuttavia che l'India sarà il primo paese dell'Asia meridionale a costituire riserve strategiche di petrolio,

T.   considerando che 390 milioni di indiani vivono con meno di un dollaro statunitense al giorno e considerando che la crescita dell'India ha avuto ripercussioni ineguali sui diversi segmenti della società, soltanto una minuscola percentuale della popolazione risente degli effetti benefici,

U.   considerando che il PIL del Gujarat, lo Stato indiano con la più rapida crescita, è raddoppiato tra il 1993 e il 2003 e il prodotto pro capite è aumentato del 73%; che, invece, per lo Stato più povero dell'India, il Bihar, la crescita del prodotto pro capite è stata pari ad appena il 22% nello stesso periodo,

V.   considerando il lancio, il 2 febbraio 2006, dell'iniziativa di garanzia dell'occupazione rurale ("Rural employment guarantee scheme") nel distretto di Anantapur (Andhra Pradesh), che garantisce a un membro delle unità familiari a più basso reddito cento giorni di lavoro l'anno in progetti pubblici, con un salario minimo; che tale programma costituisce lo sforzo più ambizioso di lotta contro la povertà rurale in India,

W.   considerando che l'India è il più grande beneficiario del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), con esportazioni di 7 700 milioni di EUR nel 2005 che hanno beneficiato di un accesso preferenziale al mercato dell'UE, con dazi nulli o aliquote ridotte; ciò significa che circa metà delle esportazioni indiane verso l'UE, per una stima di poco più di 17 000 milioni di EUR, ha beneficiato del regime SPG; che i diritti doganali applicati al tessile indiano sono stati abbassati dal 12% al 9,5% in media,

X.   considerando che i maggiori profitti derivanti dall'abolizione delle quote dei tessili e dell'abbigliamento a partire dal 1° gennaio 2005 sono andati a favore della Cina come dell'India, con esportazioni che l'anno scorso sono rispettivamente aumentate del 42% e del 18%; che invece gran parte degli altri fornitori dei paesi in via di sviluppo hanno perso terreno, anche se la reintroduzione da parte dell'UE delle quote sulle esportazioni cinesi a metà 2005 ha avuto un effetto positivo sulle loro esportazioni nel secondo semestre dell'anno,

Y.   considerando che l'India ha una delle maggiori incidenze al mondo di lavoro minorile,

Z.   considerando che, secondo la relazione delle Nazioni Unite del 2006 sull'epidemia globale di AIDS, 5,7 milioni di persone sono portatrici del virus HIV/AIDS in India; che meno dell'1% della popolazione adulta dell'India è, secondo le attuali stime, contagiata ma che l'India precede tuttora il Sudafrica come il paese con il maggior numero di persone contagiate dall'HIV/AIDS, il che evidenzia l'impatto che la malattia sta esercitando nel subcontinente sudasiatico; considerando che gli Stati a forte incidenza di virus sono economie di grande vitalità che si avvalgono di manodopera itinerante e di servizi di trasporto su strada, entrambi vettori dell'infezione,

AA.   considerando che circa l'80% dell'area geografica dell'India è vulnerabile a tifoni, inondazioni, frane, siccità, terremoti nonché a rischi localizzati e che la combinazione di inadeguate condizioni socioeconomiche e catastrofi ha creato un circolo vizioso di povertà e vulnerabilità,

AB.   considerando che la presenza di malaria e colera continuano a rappresentare gravi cause di preoccupazione nel paese, dinanzi a cui occorre adottare politiche specifiche,

AC.   considerando che la permanente discriminazione endemica al sistema delle caste significa che l'India continua a non sfruttare al meglio la sua popolazione in termini di potenziale e competenze,

Commercio

1.   si compiace della determinazione dell'India e dell'Unione europea per dare un esito positivo e ambizioso al programma di Doha per lo sviluppo; invita a tal fine l'India a sfruttare la sua posizione di leader in seno al G20 per pervenire, alla fine del 2006, ad un accordo equilibrato a favore dello sviluppo tra i paesi sviluppati, le economie emergenti e i paesi in via di sviluppo; osserva che i negoziati dell'agenda di Doha non sono incompatibili con negoziati bilaterali dell'OMC; rileva che un esito positivo del programma di Doha per lo sviluppo ridurrà l'importanza di regimi come l'SPG per paesi in via di sviluppo come l'India, diminuendo ulteriormente il margine di preferenza di cui attualmente beneficiano; invita l'UE ad offrire di concludere un accordo di libero scambio con l'India, sulla scorta del suo accordo con il Cile, che prevede l'ingresso senza dazi per le esportazioni di entrambe le parti su base reciproca e invita il gruppo ad alto livello per il commercio a studiare reciproche opportunità al proposito;

2.   constata che, mentre le relazioni tra l'India e gli Stati Uniti hanno toccato un livello mai raggiunto prima, con un accordo sul nucleare civile sottoscritto più di un anno fa, l'attuale stallo in relazione al programma di Doha per lo sviluppo ha esacerbato le relazioni tra i due paesi e le relazioni commerciali hanno registrato un graduale deterioramento: da un lato, l'India accusa gli Stati Uniti per il rifiuto di tagliare i sussidi all'agricoltura prima che i paesi in via di sviluppo inizino ad aprire i loro mercati ai prodotti non agricoli, dall'altro, gli Stati Uniti minacciano di ritirare i benefici di un trentennale sistema di preferenze generalizzate che ha permesso un accesso esente da dazi a talune merci indiane; sottolinea il fatto che un esito positivo del programma di Doha per lo sviluppo necessita del pieno sostegno sia dell'UE che dell'India; sollecita l'India e il G20 a realizzare che all'offerta europea in materia di agricoltura deve corrispondere una simile offerta da parte degli Stati Uniti e ad essa deve seguire un'offerta ragionevole da parte del G20 in materia di accesso al mercato per i prodotto non agricoli e servizi;

3.   si compiace dell'azione del Gruppo di lavoro d'Alto livello per il commercio volta a migliorare la cooperazione e la graduale messa in atto del piano d'azione, che ha determinato una progressiva partecipazione dell'India a grandi progetti internazionali congiunti, ad esempio i programmi ITER e GALILEO; osserva tuttavia che il piano d'azione congiunto, se da un lato prevede un dialogo permanente in numerosi settori, dall'altro non fornisce alcuna indicazione quanto a priorità e scadenze; invita entrambe le parti interessate a dar prova della volontà politica necessaria per consolidare le loro relazioni in vista di un partenariato strategico efficace;

4.   è preoccupato del fatto che, nonostante statistiche incoraggianti, rimangono vari settori di potenziale commerciale non sfruttato per entrambe le economie; invita il gruppo ad alto livello per il commercio ad affrontare le questioni del commercio e degli investimenti come parte di un ampio ed inclusivo dialogo politico e ad esplorare la cooperazione in settori come la migrazione, l'istruzione e gli scambi culturali;

5.   constata che il livello elevato dei diritti doganali all'importazione e, nonostante i recenti notevoli progressi, gli ostacoli non tariffari continuano ad essere un'autentica preoccupazione per l'industria dell'Unione europea; ritiene che sostenere questa politica protezionistica dopo la liberalizzazione economica dia adito a distorsioni e manipolazioni del mercato; è preoccupato del fatto che i negoziati tariffari OMC non abbiano comportato alcun miglioramento (non vi è stato alcun vincolo tariffario o impegno nei confronti di aliquote massime "vincolanti", che sono state altresì mantenute elevate) e che quindi gli sforzi compiuti dalla Commissione per avviare un dialogo bilaterale con l'India per quanto riguarda specifiche distorsioni sono stati finora vani; rileva che una riduzione degli ostacoli commerciali può portare progressivi miglioramenti nelle condizioni commerciali con l'obiettivo di promuovere la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile; invita l'India a stabilire diritti doganali all'importazione a livelli più vicini ai tassi che applica nel contesto del programma di Doha per lo sviluppo e a compiere ulteriori sforzi per eliminare parte degli attuali ostacoli non tariffari; incoraggia il gruppo ad alto livello per il commercio ad operare per l'eliminazione dei dazi tra le parti sostanzialmente su tutti gli scambi, grazie ad un accordo bilaterale di libero scambio, fornendo quindi opportunità agli attuali e potenziali esportatori per sviluppare la propria attività e diversificare la propria base di esportazione;

6.   chiede all'UE di sostenere il potenziale commerciale dell'India a livello internazionale nonché gli sforzi effettuati per attrarre IED, in particolare aumentando gli aiuti al commercio al fine di far fronte ai problemi legati alle carenze infrastrutturali e alle strozzature amministrative;

7.   ritiene che le norme in materia di concorrenza e la loro efficace applicazione siano indispensabili per garantire la piena realizzazione dei vantaggi della liberalizzazione e della connessa riforma regolamentare e contribuire allo sviluppo economico e al buon governo; ritiene inoltre che un'efficace politica in materia di concorrenza attragga gli investitori stranieri, creando un quadro giuridico trasparente e non discriminatorio per gli operatori economici; rileva che non esiste un modello "adatto a tutti" per quanto riguarda le disposizioni in materia di concorrenza negli accordi di libero scambio conclusi dall'UE nel corso dell'ultimo decennio, in quanto il contenuto delle disposizioni di concorrenza varia a seconda dell'esistenza e del livello di sviluppo delle norme di concorrenza e degli enti di applicazione del paese partner; invita il gruppo ad alto livello per il commercio ad esaminare il livello di ambizione da conseguire per quanto riguarda le disposizioni in materia di concorrenza ottenute in un eventuale accordo commerciale bilaterale tra l'UE e l'India;

8.   osserva che l'India negozia nel settore della lotta contro il dumping sia come utilizzatore che come soggetto di procedimenti; si compiace delle buone relazioni di lavoro fra l'India e l'Unione europea in materia e invita entrambe le parti a cooperare per correggere l'abuso di strumenti antidumping e por termine al dumping;

9.   osserva che l'Unione europea e l'India considerano la protezione delle IG uno strumento utile al servizio dei produttori, dei consumatori e dell'autorità pubblica; rileva tuttavia che le IG sono poco note in India; invita il governo indiano a promuovere il sistema delle IG e a sostenere le domande relative a potenziali IG; rileva che, in base al TRIPS, i membri dell'OMC hanno la facoltà di applicare la loro legge in senso più restrittivo di quanto previsto dall'accordo stesso; ritiene che un accordo bilaterale potrebbe offrire protezione alle IG nell'UE e nell'India al di là dell'accordo TRIPS, fornendo quindi un utile strumento complementare agli sforzi multilaterali congiunti;

10.   prende atto della crescente importanza della proprietà intellettuale (PI) in India, evidenziata dall'aumento delle domande presentate agli uffici indiani per la proprietà intellettuale e rileva che l'industria indiana ha fatto fronte alle sfide globali e sta adottando uno sviluppo orientato alla ricerca come parte integrante della strategia commerciale; prende atto delle riforme che l'India ha recentemente apportato al suo regime in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI), fra cui la legge indiana (di modifica) dei brevetti del 2005; rileva che sono stati compiuti sforzi anche per sveltire e razionalizzare gli aspetti procedurali al fine di rendere il sistema di più facile impiego; rileva inoltre che, stando alle nuove iniziative legislative, l'India ha intrapreso anche grandi programmi di ammodernamento di tutti gli uffici di proprietà intellettuale e ha impegnato notevoli importi per la creazione e il miglioramento delle infrastrutture; invita l'India a vegliare affinché l'applicazione di tale regime sia conforme alla Convenzione di Rio sulla diversità biologica e agli obblighi derivanti dall'OMC;

11.   rileva che anche l'UE ha messo in atto un sistema globale di protezione della proprietà intellettuale negli ultimi dieci anni, attraverso l'armonizzazione di gran parte dei sistemi nazionali di proprietà intellettuale e la messa in atto di diritti di proprietà intellettuale della Comunità in tutta l'UE; ritiene che, in virtù delle clausole della nazione più favorita e del trattamento nazionale, questa normativa vada a vantaggio dei titolari extra UE così come dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale UE; ritiene che l'applicazione costituisca parte integrante della protezione della proprietà intellettuale ed incoraggia l'UE e l'India a concordare principi comuni per le misure di applicazione affinché siano efficaci, proporzionate e dissuasive e non creino ostacoli al commercio legittimo;

12.   ritiene, visto che a livello mondiale oltre un terzo delle copie di software è ottenuto illegalmente, che la pirateria continui a minacciare il futuro dell'innovazione dei software, comportando una perdita di posti di lavoro e di reddito sia per l'India che l'UE; rileva che, con l'aiuto di una politica governativa volta a prendere severe misure nei confronti di chi si macchia di reati di pirateria informatica e attraverso campagne di sensibilizzazione, l'India ha registrato nel 2005 un calo significativo della pirateria pari al 2%; riconosce tuttavia che molto rimane da fare per controllare le aziende indiane che stanno acquisendo un ingiusto vantaggio concorrenziale attraverso l'utilizzo di "software" e "hardware" piratati nella produzione e nella manifattura; invita il governo nazionale e i governi federali dell'India a ridurre ulteriormente il tasso di pirateria; rileva che, sebbene gli attuali sforzi UE-USA per combattere la pirateria si concentrino inizialmente su Cina e Russia, il resto dell'Asia dovrà pure seguire; ritiene che sia nell'interesse dell'India operare costruttivamente con l'UE nell'ambito di questo sforzo alla luce dello studio di impatto della IDC realizzato nel 2005, secondo il quale se l'India riesce a ridurre l'attuale tasso di pirateria dall'attuale 72 al 64% entro 2009, l'India creerà 115.000 nuovi posti di lavoro nell'ambito delle tecnologie informatiche e inietterà altri 5.900 milioni di dollari USA nella propria economia, con un aumento delle entrate fiscali di 86 milioni di dollari USA;

13.   riconosce l'importanza dell'industria farmaceutica per l'economia e la società indiane, ed esorta le autorità indiane a garantire il rispetto delle norme internazionali nel contesto dell'impiego di cavie umane e animali a scopi di sperimentazione scientifica nonché a vigilare affinché tale sperimentazione sia mantenuta al minimo e siano messe a punto tecniche alternative;

14.   invita l'UE e l'India ad assumere l'iniziativa per trovare una soluzione rapida e permanente in materia di TRIPS e salute pubblica, onde facilitare l'accesso ai farmaci essenziali, nell'ambito del programma di sviluppo di Doha; si compiace delle misure adottate dal governo indiano in materia di diritti di proprietà intellettuale per i farmaci; incoraggia il governo indiano ad applicare più rapidamente la legislazione, soprattutto in ordine alle esportazioni di farmaci generici;

15.   rileva che le conoscenze tradizionali sono sempre più riconosciute come un valido strumento dei paesi avanzati e in via di sviluppo, visto che l'80% della popolazione mondiale dipende da prodotti e servizi derivanti da innovazioni e pratiche di conoscenza tradizionale per far fronte alle proprie esigenze quotidiane in materia di alimentazione e salute, compresi 441 gruppi etnici indiani; rileva i complessi legami giuridici, politici e sociali esistenti tra i diritti di proprietà intellettuale e la conservazione della biodiversità e delle risorse genetiche; invita l'UE e l'India a lavorare insieme per trovare una soluzione ragionevole all'armonizzazione del TRIPS con gli obiettivi della Convenzione di Rio sulla diversità biologica;

16.   si compiace dei passi compiuti dall'India verso la riforma del proprio settore finanziario per quanto riguarda l'eccessiva liberalità dei tassi di interesse, la riduzione del requisito per le banche di detenere il debito pubblico e l'allentamento degli obblighi delle banche di erogare prestiti a settori prioritari come l'agricoltura e le piccole imprese; ritiene che, mano a mano che l'India si integra nel sistema finanziario globale, aumenta l'urgenza della riforma del settore finanziario; ritiene in particolare che la liberalizzazione del settore finanziario, per renderlo più elastico nei confronti dei contraccolpi interni ed esterni, sia necessaria per incoraggiare la crescita del risparmio, lo sviluppo della cultura del credito e l'ingresso di forze private e straniere; ritiene che il trasferimento delle competenze tecniche e manageriali potrebbe svolgere un utile ruolo nello sviluppo dei mercati finanziari dell'India e invita l'UE ad offrire assistenza al riguardo;

17.   si compiace dei progetti dell'India di abolire i controlli sulla rupia, eliminando tutti i restanti controlli di capitale sulla rupia parzialmente convertibile; ritiene che ciò eliminerà un importante ostacolo all'integrazione dell'India nell'economia globale, consentendo ai singoli cittadini e alle imprese indiane di investire più liberamente all'estero e consentendo alle grandi società un accesso più agevole ed economico al debito estero che è attualmente limitato a 500 milioni di dollari USA per società all'anno;

18.   esorta il governo dell'India ad aderire al trattato di non proliferazione degli armamenti nucleari, insostituibile strumento multilaterale per il mantenimento e il rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità a livello internazionale ed esprime preoccupazione per il rafforzamento della cooperazione nucleare USA-India e Francia India, nonostante la mancanza di un impegno contrattuale dell'India in materia di sicurezza nucleare;

19.   osserva che l'India riconosce che, per realizzare le proprie ambizioni, deve anche assumersi le proprie responsabilità nell'Asia meridionale e nel Sud Est asiatico; si compiace dell'utilizzazione del commercio come strumento per instaurare la fiducia fra l'India e il Pakistan e in particolare accoglie con favore l'accordo fondamentale del 2 maggio 2006 volto a rivitalizzare gli scambi e il commercio attraverso la linea di controllo tra le regioni divise dello Jammu e del Kashmir, grazie all'avvio di un servizio di camion sul tragitto Srinagar-Muzaffarabad, nonché di un secondo servizio di pullman attraverso il Kashmir che collega Poonch nello Jammu e il Kashmir con Rawalakot nell'Azad Jammu Kashmir; si compiace dell'impegno assunto il 23 maggio 2006 dal primo ministro Singh di creare un ambiente di scambi più liberi e circolazione più libera con "confini più permeabili" onde creare un clima per la soluzione del problema Kashmir; invita l'India e il Pakistan a ridurre ulteriormente gli ostacoli amministrativi che si frappongono all'applicazione di misure che alimentino fiducia connesse con gli scambi e l'UE ad offrire eventualmente assistenza tecnica al riguardo;

20.   constata che l'ASEAN gode ancora di vantaggi rispetto all'India a causa di una maggiore produttività del lavoro, di una manodopera qualificata e di terreni meno costosi; rileva, inoltre, che l'ASEAN si ripropone di istituire un mercato unico entro il 2020, sebbene alcuni membri, tra cui Singapore, Malesia e Tailandia stiano premendo perché la data sia anticipata al 2015; è preoccupato, quindi, per il fatto che il volume degli scambi intraregionali nell'ambito della SAARC è ancora scarso; ritiene che esistano troppe eccezioni nell'ambito dell'accordo del libero scambio dell'Asia del Sud per essere trattato come un accordo classico di libero scambio; rileva che i ministri dell'ASEAN hanno recentemente discusso proposte in merito ad una più ampia zona di scambio con altre nazioni asiatiche, tra cui l'India, la Cina, il Giappone e la Corea del sud; invita la SAARC a rivedere costantemente le opportunità di espandere il commercio e gli investimenti nella regione; ritiene che, nelle sue relazioni con l'India, l'UE dovrebbe assumere un approccio regionale inclusivo ed invita l'UE ad istituire un "gruppo di visione" analogo a quello che è stato fatto per l'ASEAN, al fine di esplorare future opportunità in materia di relazioni UE SAARC;

21.   prende atto che, nell'agosto 2006, il Consiglio dei ministri della SAARC ha deciso all'unanimità che la disputa commerciale tra l'India e il Pakistan, nel quadro del SAFTA, sarebbe stata esaminata dai ministri del commercio della SAARC prima del XIV vertice della SAARC che si terrà in India il 3 e 4 aprile 2007; rileva, inoltre, che l'UE ha chiesto ed ottenuto lo statuto di osservatore della SAARC e parteciperà al vertice; rileva che, alla base del ritardo nell'applicazione del SAFTA, c'è la disputa relativa al fatto che gli scambi commerciali dovrebbero essere collegati ai progressi sulla risoluzione di vecchie controversie tra l'India il Pakistan; chiede ad entrambe le parti di continuare il dialogo politico parallelamente alle negoziazioni commerciali, prende atto che attualmente il Consiglio dei ministri SAFTA ha preso in esame i punti presenti nell'elenco positivo e negativo; invita l'UE ad offrire l'assistenza necessaria al fine di facilitare il processo e a garantire che vengano effettuati reali progressi in occasione del XIV vertice SAARC;

22.   incoraggia l'India, in qualità di membro della SAARC e della BIMSTEC, ad esercitare la sua influenza positiva per contribuire ad agevolare il mutamento democratico e il rispetto dei diritti dell'uomo nel Myanmar nonché a continuare a sostenere il processo di pace nello Sri Lanka e a fornire la sua assistenza ai circa 6000 profughi che si sono rifugiati in India dall'aprile 2006; prende atto, a tale riguardo, della raccomandazione del Relatore speciale delle Nazioni Unite, Philip Alston, in merito ad una missione internazionale indipendente di controllo dei diritti dell'uomo da inviare nello Sri Lanka per riferire pubblicamente in merito alle violazioni del diritto internazionale perpetrate da ognuna delle parti ed invita sia l'UE che l'India a sostenere questa raccomandazione nei pertinenti forum internazionali;

23.   rileva che paesi asiatici come l'India e la Cina, nonostante anni di crescita economica, continuano ad essere sottorappresentati e ingiustamente emarginati nell'ambito di organismi multilaterali come il Fondo monetario internazionale; invita l'UE e l'India a lavorare insieme per correggere questi squilibri e garantire che siano assegnate quote di voto e posizioni di rilievo in base al rispettivo peso nel sistema economico internazionale;

24.   si compiace delle riforme apportate dal governo indiano alla sua strategia in materia di investimenti diretti esteri, nonché dei progressi realizzati dalla commissione per gli investimenti; si preoccupa per il fatto che gli investitori stranieri devono sempre fare i conti con una burocrazia frustrante a livello locale e con altre barriere non tariffarie; esorta le autorità indiane a continuare la loro lotta contro la burocrazia e la corruzione; invita le autorità pubbliche a livello statale e municipale a semplificare e a consolidare le procedure di domanda, e sollecita azioni a favore di una maggiore trasparenza in campo giuridico;

25.   è preoccupato per il fatto che il sistema procedurale per l'approvazione di investimenti stranieri rappresenta un grosso ostacolo, in base al quale il numero delle domande ammissibili ai fini dell'approvazione automatica è mantenuto al minimo, mentre la maggior parte delle domande importanti sono approvate caso per caso; è preoccupato per il fatto che numerosi funzionari continuano a praticare discriminazioni in modo da favorire gli interessi locali; osserva che tale procedura di approvazione e concessione di licenze è stata criticata in talune regioni in quanto ingiusta e poco trasparente, oltre che basata su normative che cambiano in maniera così intollerabilmente frequente che può risultare difficile seguire le stravaganze del sistema; invita le autorità pubbliche a livello statale e municipale a semplificare e a consolidare le procedure di domanda;

26.   osserva l'importante contributo della diaspora indiana alla crescita dell'India; rileva tuttavia che la diaspora ha fornito soltanto il 10% di afflussi degli IED dell'India; ritiene che per uno sviluppo a lungo termine occorra il trasferimento sia di denaro che di idee e di modelli culturali; invita l'India a continuare a elaborare meccanismi che le consentano di accedere alle risorse della diaspora, seguendo l'esempio tangibile fornito dalla doppia cittadinanza;

Cooperazione UE-India

27.   si compiace del fatto che l'UE e l'India si sono proposte di rafforzare il dialogo e il loro impegno, anche in materia di diritti umani, in quanto partner strategici al sesto vertice India-UE del 7 settembre 2005, come indicato nel piano di azione congiunto, che comprende anche la cooperazione allo sviluppo e attribuisce importanza alla sostenibilità ambientale e alla coesione economica e sociale; chiede che nell'ambito del partenariato strategico si mantenga un dialogo continuo nel settore dei diritti umani; si congratula in questo ambito con la commissione nazionale per i diritti umani dell'India per il suo lavoro indipendente e rigoroso al riguardo;

28.   rileva che la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e la lotta alla povertà devono rimanere elementi centrali del partenariato strategico tra l'UE e l'India; si compiace inoltre del fatto che la questione degli OSM verrà trattata nel prossimo vertice UE-India del 13 ottobre 2006 e chiede pressantemente l'adozione di misure specifiche per garantire che le minoranze, come i dalits, gli adivasis e altre comunità marginalizzate, siano in grado di superare l'ampia distanza che li separa dal resto della popolazione per quanto concerne il raggiungimento degli OSM;

29.   accoglie con favore l'attenzione prestata alla salute, all'istruzione, alle risorse idriche e all'ambiente nella cooperazione allo sviluppo tra la CE e l'India per il periodo 2002-2006, nonché gli impegni assunti con il piano di azione congiunto per il rafforzamento della cooperazione allo sviluppo nei settori della sanità e dell'istruzione, al fine di aumentare la cooperazione allo sviluppo per integrare importanti programmi avviati dall'India nel settore sociale, comprese azioni concrete per porre fine in modo efficace alla discriminazione dei gruppi sociali meno favoriti, specialmente le donne; chiede altresì che nel piano d'azione siano accentuate le misure volte a promuovere l'istruzione delle ragazze, rispondendo così agli OSM n. 2 e n. 3;

30.   si compiace della consultazione pubblica della Commissione volta a procedere ad una revisione strategica approfondita delle relazioni commerciali ed economiche dell'Unione europea con la Cina; ritiene che l'India rappresenti un'altrettanto importante sfida, quantunque distinta, per gli industriali dell'Unione europea; invita la Commissione a svolgere un esercizio analogo per l'India in modo da garantire una gestione politica economica e commerciale di queste relazioni a livello dell'Unione europea;

31.   ritiene che l'UE debba attribuire speciale attenzione al settore delle PMI in India, e quindi suggerisce di rafforzare le PMI mediante misure di aiuto al finanziamento di progetti locali basati sul mercato, proposti dai cittadini;

32.   sottolinea che, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, l'UE dovrebbe cooperare con l'India in quanto donatore internazionale emergente e procedere ad uno scambio di esperienze e di cooperazione in progetti concreti da realizzare nei paesi in via di sviluppo; sottolinea altresì che apprendere dalle esperienze dell'India potrebbe contribuire a rendere gli aiuti allo sviluppo forniti dall'UE più efficaci e produttivi;

33.   constata che da parte indiana l'Unione europea suscita inquietudine e che gli indiani desiderano studiarla e comprenderla meglio; si compiace del programma delle borse di studio Erasmus Mundus con una dotazione di 33 milioni di EUR, il quale deve incentrarsi in particolare sulla collaborazione in campo scientifico e tecnologico, laddove le lezioni tratte dal successo dell'India potrebbero dare impulso alla performance dell'UE in ordine agli elementi della piramide soggiacente alla società dell'informazione, ovvero l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, e l'innovazione; si compiace della creazione di una cattedra Jean Monnet per gli studi europei all'università di Delhi, giacché si tratta di un'iniziativa fondamentale per rafforzare le relazioni fra l'Unione europea e l'India; ritiene che gli istituti europei di istruzione superiore debbano replicare tale iniziativa, aumentando l'importanza conferita agli studi indiani e promuovendo efficacemente tali corsi; propone che gli istituti europei di istruzione superiore interessati esaminino l'eventualità di aprire uffici di ricerca in India, sull'esempio dell'Harvard Business School a Mumbai; invita la delegazione della Commissione e le ambasciate degli Stati membri a cooperare con le autorità indiane nel promuovere l'opportuno ruolo dell'Unione europea nella promozione dell'istruzione e negli scambi culturali e scientifici e ritiene che gli scambi culturali contribuirebbero a creare un ampio sostegno pubblico a favore di una collaborazione costruttiva, e gli scambi tra professionisti e imprese potrebbero anch'essi avere un impatto positivo tanto sulla comprensione interculturale quanto sulla promozione di un flusso bidirezionale di informazioni; richiama l'attenzione sul successo del "Programma di formazione di dirigenti - Scambio tra i popoli" in atto con il Giappone e la Corea, ed esorta la Commissione ad estendere tale programma all'India, dotandolo di un adeguato finanziamento;

34.   constata la preoccupante mancanza di familiarità con il mercato indiano in taluni settori della comunità imprenditoriale dell'UE; invita l'Unione europea ad incitare più sistematicamente i rappresentanti più esperti dell'ambiente imprenditoriale europeo, segnatamente quelli provenienti dalle PMI, a far progredire la percezione dell'India, sottolineando le significative opportunità di affari che vi esistono;

35.   raccomanda alla Commissione di studiare o approfondire i programmi specifici UE-India in campi come l'istruzione superiore e la formazione professionale, nonché i programmi volti a favorire gli scambi di studenti, docenti e ricercatori;

36.   riconosce che l'industria indiana del software e dei servizi è triplicata di volume negli ultimi cinque anni ed attualmente rappresenta un valore di 20 miliardi di EUR; osserva che in gran parte tale crescita è dovuta al fatto che le imprese occidentali esternalizzano in India l'attività di sviluppo di programmi; considera che l'Unione europea può trarre vantaggio da un grande movimento di lavoratori indiani qualificati e altamente competenti pur evitando una "fuga di cervelli" che abbia effetti negativi sulle capacità di sviluppo in India; invita il gruppo ad alto livello sul commercio a studiare un accordo sul movimento dei lavoratori qualificati (Modo 4), affinché gli esperti di tecnologie dell'informazione indiani possano lavorare nell'Unione europea dopo i loro studi, il che fornirebbe una fonte di manodopera qualificata e giustificherebbe gli investimenti UE nei sistemi di insegnamento superiore; osserva che le società di software esercitano un effetto calamita sulle società connesse e che l'industria dei servizi e le esigenze in materia di infrastrutture che le accompagnano possono dare un impulso alle economie regionali e fornire altre opportunità di occupazione alla popolazione locale;

37.   osserva che, tra il 2003 e il 2008, 200.000 posti di lavoro dell'UE potrebbero essere esternalizzati, per lo più in India; osserva inoltre che per il 2010 la domanda di professionisti di lingue straniere in India ammonterà a 160.000 unità, mentre soltanto 40.000 indiani avranno le qualifiche necessarie per tale posizione; considera che, dal momento che 30.000 cittadini europei espatriati lavorano già in India, esistono evidenti opportunità per gli europei qualificati disposti ad espatriare e che tale tendenza garantirebbe uno "scambio di cervelli" tra l'UE e l'India, al posto di una "fuga di cervelli";

38.   raccomanda agli Stati membri e alla Commissione di prevedere il giusto quadro per consentire alle società e alle università di beneficiare della rapida evoluzione della crescita economica indiana in settori specifici, come il software e l'industria cinematografica;

39.   osserva che l'impatto della crescita indiana sulla domanda mondiale di energia solleva inquietudini per la sicurezza energetica; osserva che l'India soffre ancora di gravi deficit energetici ed è eccessivamente dipendente dal petrolio e dal carbone – ambedue combustibili fossili costosi ed inquinanti; osserva che gli sforzi dell'India per garantire l'approvvigionamento di gas e sviluppare l'energia nucleare sono due risultati concreti di tale situazione; rileva che, anche se l'India sviluppasse l'energia nucleare, quest'ultima coprirebbe meno del 5% del suo fabbisogno di elettricità e solo il 2% del suo fabbisogno energetico totale; ritiene che gli sforzi destinati a sviluppare l'energia nucleare rappresenterebbero un passo indietro rispetto agli impegni, assunti al vertice G8 di Gleneagles, di fermare il cambiamento climatico e promuovere la conservazione dell'energia; è del parere che, se non si fa marcia indietro, il degrado ambientale minaccia di diventare un ostacolo fondamentale per il futuro sviluppo economico dell'India;

40.   osserva che tanto l'India quanto l'UE hanno una lunga tradizione di promozione dell'impiego delle energie rinnovabili, ed è convinto che le energie rinnovabili – come quella solare, eolica e della biomassa – rappresentino opzioni energetiche concrete che, accompagnate da cospicui investimenti nel campo dell'efficienza energetica, potrebbero soddisfare le esigenze energetiche a lungo termine; si compiace degli sforzi compiuti dall'India al riguardo, grazie anche ai suoi propri digestori di biogas rurale e ai pannelli solari (utilizzati per elettrificare abitazioni e officine nei villaggi), e più recentemente del successo del paese nel costruire un'industria dell'energia eolica quarta nel mondo per dimensioni; ritiene che, nella misura in cui i paesi più poveri del mondo subiscono l'impatto negativo dell'aumento della domanda di petrolio, come dimostrato dai recenti disordini scoppiati in Indonesia a seguito degli aumenti dei prezzi del petrolio, l'India dovrebbe continuare a sostenere la promozione delle energie rinnovabili regionali in modo ancora più esteso in Asia, come già sta facendo nel Bhutan; accoglie con soddisfazione la creazione di un "Panel" energetico India-UE e sollecita un'ulteriore cooperazione in materia di sicurezza energetica e riforme del mercato, energie rinnovabili ed efficienza energetica; ritiene che l'India e l'UE dovrebbero continuare a definire l'architettura energetica globale mediante uno sviluppo energetico innovativo e sostenibile, pur sempre rispettando le norme di riferimento in materia di cambiamento climatico;

41.   osserva che l'India, presentando una geografia diversificata, costituisce un ambiente potenzialmente ricco di petrolio e gas, ma che l'esplorazione condotta dal settore pubblico finora ha seguito un cammino troppo cauto; osserva tuttavia che, con l'arrivo delle società energetiche europee, tale situazione sta già cambiando: ad esempio, la società britannica Cairn Energy nel 2004 ha annunciato la scoperta di numerosi giacimenti petroliferi nel Rajasthan (il più grande dei quali conterrebbe, secondo le stime, 500 milioni di barili di riserve recuperabili); invita l'India ad incoraggiare una ricerca più vigorosa di petrolio e gas, offrendo incentivi importanti al fine di attirare le società di prospezione europee dotate di efficienza e know-how;

42.   osserva che il costo del trattamento del biodiesel in India corrisponde a circa un terzo del costo in Europa, e che recentemente l'India ha deciso di espandere i suoi programmi di raffinazione del biodiesel; rileva che l'India sta ampliando la sua industria dell'etanolo e che il governo ha introdotto diversi tipi di incentivi finanziari, tra cui riduzioni delle imposte sulle vendite e delle accise sull'etanolo e sui combustibili miscelati con l'etanolo; ritiene che l'olio di Jatropha non commestibile costituisca per l'India una possibilità concreta in materia di biocarburanti, dal momento che tale pianta può crescere su suoli aridi e semiaridi e richiede investimenti minimi, ed incoraggia l'UE e l'India a cooperare a tale scopo; è convinto inoltre che, oltre a creare circa 17 milioni di nuovi posti di lavoro e a generare redditi per le comunità rurali depresse, tali programmi contribuiranno a ridurre la dipendenza dell'India dalle importazioni di petrolio, ma soltanto se saranno attuati in maniera sostenibile;

Situazione economica e sociale dell'India

43.   rileva che il commercio internazionale può rivelarsi un potente motore per la crescita economica e la riduzione della povertà, ma non è una ricetta magica, e che le riforme commerciali sono complementari alle politiche di sviluppo; ritiene che, per far uscire la popolazione dalle sacche di povertà e continuare a salire la scala dello sviluppo economico, l'India debba concentrarsi essenzialmente sulla costruzione di un ambiente imprenditoriale che approfondisca l'integrazione con l'economia mondiale in una gamma sempre più ampia di industrie e di servizi;

44.   si compiace che nell'ultimo piano quinquennale dell'India sullo sviluppo umano (2002-2007) venga riconosciuta sempre più l'importanza dell'ambiente economico esterno, del commercio e degli investimenti;

45.   osserva che gli squilibri fra gli Stati dell'India sono esacerbati dalla decentralizzazione delle competenze in materia di spese presso Stati che rispondono a norme variabili in materia di direzione politica e di gestione di bilancio; ritiene che la diminuzione della povertà dipenda dal riorientamento delle risorse pubbliche a vantaggio delle aree rurali e dello sviluppo di infrastrutture volte a sostenere l'espansione delle attività manifatturiere e del settore dei servizi; invita l'India a garantire la coesione e a gestire meglio la liberalizzazione adottando sane politiche economiche complementari, anche di armonizzazione fiscale, e concentrando l'impegno sul rafforzamento delle capacità negli Stati più poveri, in modo da consentir loro di utilizzare gli stanziamenti in modo efficace; rileva gli effetti di sviluppo della crescita economica in alcune regioni dell'India e invita la Commissione a incoraggiare l'India a far tesoro delle lezioni tratte dagli Stati che hanno prosperato durante il boom indiano, adottando le migliori prassi per garantire che gli investimenti essenziali siano incanalati verso le regioni in ritardo ed i gruppi sociali sottorappresentati;

46.   è preoccupato per il crescente divario di reddito tra le aree urbane e quelle rurali in India; esorta le autorità indiane a riconoscere la stagnazione dell'agricoltura nelle aree rurali e a sviluppare programmi volti ad aumentare la produzione agricola in tali aree, al fine di combattere in modo più adeguato la povertà rurale;

47.   osserva che nonostante la significativa crescita, le infrastrutture dell'India presentano sempre, in parte, le caratteristiche di una nazione in via di sviluppo, con scarse reti di trasporto e regolari interruzioni dell'erogazione di elettricità; rileva che i giochi del Commonwealth del 2010 permetteranno alle imprese europee di competere per grandi progetti infrastrutturali; invita l'India e l'Unione europea a dedicarsi allo sviluppo delle infrastrutture connesse con il commercio mediante l'investimento in partenariati pubblico-privati, garantendo la trasparenza, un ambiente regolamentare credibile e la parità di condizioni tra gli investitori privati ed il governo; in questo contesto, esorta al ricorso a stanziamenti della Banca europea per gli investimenti il cui mandato, nel caso dell'Asia e dell'America Latina, è incentrato sugli investimenti produttivi; invita l'India e l'UE a concentrare tali investimenti nelle zone rurali, fornendo migliori servizi di approvvigionamento idrico e migliori sistemi fognari, migliorando le reti di trasporto, in particolare le strade ognitempo, e migliorando la qualità dell'erogazione di energia della rete;

Sviluppo e ambiente

48.   riconosce gli importanti successi del governo indiano nell'eradicazione della povertà, ma nota che, nonostante la sostenuta crescita economica, circa il 30% della popolazione indiana vive ancora al di sotto della soglia di povertà; è particolarmente preoccupato per la situazione di gruppi sfavoriti della popolazione, in particolare donne, bambini, persone svantaggiate e popolazione rurale, per esempio i dalits e gli adivasis (tribù e popolazioni indigene); invita la Commissione e il Consiglio a collaborare con il governo indiano per migliorare la situazione di tali gruppi e per prendere in esame la cooperazione futura nell'ottica del loro contributo a porre termine alla discriminazione di genere e di casta;

49.   rileva che i successivi governi indiani hanno compiuto sforzi notevoli per risolvere la questione delle discriminazioni di casta, ma è tuttavia convinto che occorra fare di più;

50.   sollecita l'UE a promuovere ed attuare misure che garantiscano lo sviluppo socio-economico delle minoranze, che sono state largamente escluse dalla nuova economia in India e discriminate nei programmi di sviluppo e di ricostruzione promuovendo, tra l'altro, le pari opportunità nel lavoro presso compagnie e investitori privati dell'Unione, incoraggiando programmi di sviluppo che includano i dalits e ricorrendo ad indicatori per misurare l'inclusione dei dalits nella nuova economia;

51.   evidenzia che è importante che il governo dell'India prenda in considerazione, durante il suo processo di sviluppo, le questioni della coesione sociale, dell'ambiente e dei diritti dei consumatori;

52.   si compiace della cooperazione dell'UE con l'India nel campo della politica ambientale e del fatto che la politica ambientale venga annoverata tra i settori della cooperazione previsti dal piano di azione congiunto; osserva che l'UE e l'India, in qualità di importanti protagonisti sulla scena mondiale, devono svolgere un ruolo cruciale nel quadro degli sforzi compiuti a livello internazionale ai fini di una migliore gestione globale dell'ambiente; esorta a continuare a privilegiare gli aspetti ambientali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo economico;

53.   sottolinea che il crescente degrado ambientale in India costituisce un problema sempre più grande con conseguenze economiche, sociali e ambientali inimmaginabili, in particolare per l'elevato numero di persone che in India vive in condizioni di povertà, ed evidenzia la particolare urgenza di iniziative immediate per la cooperazione tra l'UE e l'India in questo campo;

54.   si compiace dell'adesione dell'India agli OSM; osserva che il decimo piano quinquennale dell'India definisce gli obiettivi e i target del paese in materia di sviluppo umano per i prossimi cinque-dieci anni, i quali per la maggior parte sono più ambiziosi degli OSM, ma è tuttora preoccupato in merito alla capacità dell'India di conseguire tali obiettivi entro il 2015, dal momento che, secondo il Progetto del Millennio delle Nazioni Unite, è poco probabile che l'India raggiunga almeno quattro degli otto OSM; ritiene che l'assistenza connessa con il commercio potrebbe aiutare l'India a realizzare questi obiettivi nei tempi previsti; invita l'Unione europea a cooperare con i programmi prioritari dell'India nel settore dell'insegnamento per tutti e della sanità in ambiente rurale, nonché a promuovere politiche che facilitino l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; ritiene che l'Unione europea potrebbe dedicarsi alle questioni di pari opportunità dinamizzando il commercio dei prodotti che forniscono strumenti di sussistenza per le donne e facilitando il commercio dei servizi nei settori in cui è presente una forte manodopera femminile;

55.   osserva che la connettività costituisce uno degli OSM delle Nazioni Unite e che il Segretario generale di tale organizzazione, Kofi Annan, ha chiesto che la connettività sia estesa a tutti i villaggi del mondo in via di sviluppo entro il 2015, al fine di eliminare le disparità in termini di libertà, ricchezza e potere; si compiace di iniziative quali l''Esperimento in materia di istruzione via Internet 'Hole-in-the-Wall' (Buco nel muro)", nel cui quadro oltre 150 computer ad alta velocità, dotati di tastiera, mouse e web camera, sono stati installati in 50 località, dalle bidonville di Delhi ad alcune zone dell'India rurale, consentendo a migliaia di ragazzi e ragazze fino ad allora analfabeti non soltanto di acquisire autonomamente competenza in materia di tecnologie dell'informazione e vari elementi di istruzione elementare, ma anche di aumentare il livello delle loro ambizioni; ritiene che tali progetti, pur non offrendo un'alternativa soddisfacente alla presenza di una scuola e di un insegnante, potrebbero colmare il divario per i bambini che attualmente non hanno alcuna possibilità di fruire di un modello tradizionale di istruzione; invita l'India a condividere i benefici del suo boom in materia di tecnologie dell'informazione con il 98% della sua popolazione che attualmente rimane al margine del progresso, e a destinare investimenti e aiuti a tali progetti, il cui costo annuale ricorrente è stimato a meno di 2 centesimi per bambino al giorno;

56.   rileva che l'India è stata uno dei principali beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate, con un tasso medio di utilizzazione dell'80%, e ciò in una serie di settori, tra cui i prodotti animali (88%), le pietre preziose e i gioielli (85%), e le attrezzature di trasporto e i metalli comuni (83%); osserva che hanno beneficiato del sistema delle preferenze generalizzate il 40% delle esportazioni indiane di tessili, per un valore leggermente superiore a 3 miliardi di EUR su un totale di esportazioni pari a 4,8 miliardi di EUR, nonché il 90% delle esportazioni indiane di calzature, per un valore di 600 milioni di EUR su un totale di esportazioni pari a 675 milioni di EUR; sottolinea che i paesi che, come l'India, possiedono le loro proprie industrie tessili, sono stati in grado di sfruttare le agevolazioni del sistema delle preferenze generalizzate in modo assai più ampio dei paesi come il Bangladesh, che utilizzano tessuti importati per la manifattura di capi di abbigliamento, i quali hanno incontrato difficoltà nell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate a causa del regime delle norme d'origine dell'UE; si compiace della prassi vigente nell'UE che consiste nel riesaminare regolarmente tali regimi e normative, e la incoraggia a semplificarli e razionalizzarli; accoglie con soddisfazione la proposta di sostituire le norme di origine per prodotto specifico con un criterio unico da applicare uniformemente, al fine di facilitare l'utilizzazione del sistema da parte dei paesi ammissibili;

57.   è preoccupato per il fatto che, mentre il 60% dell'attuale popolazione mondiale di tigri è concentrata in India, il ritardo del previsto censimento di tutte le tigri indiane potrebbe rivelare un crollo del numero di esemplari fino ad un livello critico di sole 1.500 unità nel paese; riconosce che il valore del commercio illegale di specie animali selvatiche è, secondo le stime, secondo soltanto al commercio internazionale di stupefacenti illegali e che i livelli di sfruttamento e di commercio per talune specie, come la tigre, sono così elevati che le popolazioni in questione stanno subendo perdite enormi; sollecita un miglioramento del controllo delle importazioni di esemplari di animali selvatici e di prodotti da essi derivati, al fine di garantire il rispetto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione (CITES) ed un miglioramento dell'applicazione della stessa allo scopo di salvare le specie in pericolo dalla minaccia di estinzione; invita l'UE ad offrire cooperazione e assistenza tecnica all'India per aiutarla a mantenere la sua biodiversità e a lottare contro il commercio illegale di animali selvatici; chiede che siano iscritte all'ordine del giorno della prossima riunione del Forum sull'ambiente UE-India la questione della protezione della tigre in generale e quella della lotta contro il commercio di pelli, ossa e organi di tigre in particolare, anche attraverso la cooperazione doganale;

58.   osserva che la liberalizzazione degli scambi, provocando una diminuzione dei prezzi, ha lasciato i piccoli agricoltori tanto nell'UE quanto in India indifesi dinanzi alla concorrenza mondiale, mentre la riduzione delle sovvenzioni pubbliche ha aumentato i costi dell'attività agricola; è preoccupato per il fatto che in India gli agricoltori si stanno rivolgendo ad un'agricoltura a contratto finalizzata all'esportazione invece di fornire prodotti nazionali, il che causa malnutrizione nelle zone rurali povere; esprime preoccupazione per il fatto che, in molti casi, più della metà dei prodotti agricoli indiani vanno persi a causa della mancanza di attrezzature di refrigerazione e di distribuzione; rileva che, se il settore agricolo è chiuso agli investimenti esteri, ci sono opportunità per le imprese dell'Unione europea nei settori esterni ma connessi all'agricoltura, che sono aperti agli investimenti esteri e potrebbero porre rimedio a numerosi problemi di deposito; incoraggia l'India a destinare fondi per le infrastrutture legate al commercio alle zone agricole rurali in modo da aiutare gli agricoltori a adattarsi alle sfide della mondializzazione e a studiare partenariati nei settori della trasformazione di prodotti agricoli;

59.   sollecita l'UE a promuovere, nelle sedi internazionali, una maggiore responsabilità corporativa tra le imprese straniere stabilite in India e chiede al contempo di raggiungere un accordo con il governo indiano per la messa a punto di un efficace sistema di monitoraggio dei diritti dei lavoratori delle compagnie nazionali e straniere basate in India;

60.   chiede colloqui tra l'UE e l'India in materia di investimenti nell'intento di tener conto della responsabilità sociale e politica degli investitori stranieri; sottolinea che i diritti degli investitori dovrebbero conciliarsi con i loro obblighi e che gli investitori debbono perlomeno applicare le norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

61.   si compiace dell'impegno assunto dall'India in materia di prevenzione del lavoro infantile e della sua partecipazione al programma internazionale sull'eliminazione del lavoro minorile, nonché al progetto INDUS sul lavoro minorile; si preoccupa dell'elevata frequenza del lavoro minorile in India; invita l'India a cooperare con l'OIL e a ratificare le convenzioni 138 sull'età minima e 182 sulle peggiori forme di lavoro minorile; invita l'India a adottare misure per lottare efficacemente contro ogni tipo di moderna schiavitù, di lavoro minorile e di sfruttamento del lavoro delle donne, in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei lavoratori e sia impedito il dumping sociale e a adottare il principio di "lavoro dignitoso" dell'OIL; ricorda l'importanza del fatto che i vari accordi commerciali siano conformi alle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e norme del lavoro;

62.   sottolinea che l'Unione europea dovrebbe persuadere il governo indiano ad affrontare con la massima urgenza il problema del "lavoro coatto", che riguarda milioni di persone in India; invita l'India a ratificare la Convenzione n. 98 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva;

63.   ritiene che l'India dovrebbe ratificare e applicare appena possibile le restanti convenzioni dell'OIL, al fine di contribuire a rafforzare lo sviluppo a lungo termine e a migliorare la qualità della vita dei segmenti più poveri della società;

64.   sottolinea l'importanza del fatto che le relazioni commerciali che stanno sviluppandosi tra l'UE e l'India non devono essere separate dalle riforme in materia di diritti dell'uomo in tale paese;

65.   prende atto del fatto che l'attuale governo indiano ha riconosciuto più apertamente i problemi creati dalla diffusione dell'HIV/AIDS; ritiene che la diffusione dell'HIV/AIDS potrebbe ostacolare il progresso dell'India; osserva che un accesso limitato alle cure sanitarie e un basso livello di sensibilizzazione sono responsabili della crescente incidenza del virus; si compiace dell'aumento dei finanziamenti e del potenziamento dei programmi volti a combattere i problemi posti dall'HIV/AIDS e invita l'Unione europea ad aiutare l'India a rafforzare i suoi programmi per le persone e le comunità a rischio; a questo proposito, plaude al lavoro svolto dall'Organizzazione nazionale per il controllo dell'AIDS (NACO), per le sue attività di sensibilizzazione e informazione presso la popolazione rurale ed urbana;

66.   ritiene che le recenti catastrofi naturali, in particolare lo tsunami verificatosi nell'Oceano indiano e il terremoto che ha colpito l'Asia meridionale, abbiano evidenziato la necessità di una collaborazione più creativa e immaginativa tra la moltitudine di agenzie ed organizzazioni che intervengono in caso di calamità; osserva che l'UNESCO, attraverso la sua commissione oceanografica, ha contribuito a istituire un Sistema d'allarme e di riduzione dell'impatto degli tsunami nell'Oceano indiano, e che le Nazioni Unite stanno coordinando l'attuazione del Quadro d'azione di Hyogo – un piano volto a ridurre i rischi di catastrofi naturali su un periodo di dieci anni; invita l'India, l'UE e i suoi Stati membri a sostenere tali iniziative, affinché, prevedendo la frequenza e la gravità delle calamità naturali e favorendo le sinergie tra le azioni umanitarie e le agenzie governative di soccorso, si possa migliorare l'efficacia continuativa dell'assistenza dopo le catastrofi;

67.   chiede che venga organizzato annualmente un vertice parlamentare che coincida o preceda immediatamente il vertice annuale UE-India, che di solito si svolge senza la partecipazione ufficiale del Parlamento europeo; ritiene che tali vertici consentirebbero di sviluppare i vincoli tra gli organi parlamentari, di migliorare la comprensione delle differenze e di ravvicinare i sistemi democratici di ambedue le parti;

68.   invita la Commissione a tenere regolarmente informato il Parlamento europeo sullo stato di avanzamento della messa in atto del piano d'azione congiunto Unione europea- India;

o
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69.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento della Repubblica dell'India.

(1) GU C 233 E del 28.9.2006, pag. 103.
(2) GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 589.
(3) Testi approvati, P6_TA(2005)0454.
(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0056.
(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0123.


Prospettive delle donne nel commercio internazionale
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Risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive delle donne nel commercio internazionale (2006/2009(INI))
P6_TA(2006)0389A6-0254/2006

Il Parlamento europeo,

–   visto il regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo(1),

–   vista la decisione 2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005)(2), e il relativo programma di lavoro,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 1979, e il suo Protocollo opzionale,

–   vista la "Dichiarazione e piattaforma d'azione di Pechino " adottata il 15 settembre 1995 dalla Quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne,

–   visti la risoluzione delle Nazioni Unite del 10 giugno 2000 sul seguito dato alla Piattaforma d'azione di Pechino e sull'esame e la valutazione della stessa piattaforma, e il documento finale della Ventitreesima sessione speciale dell'Assemblea generale,

–   visto il Libro verde della Commissione del 18 luglio 2001 "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (COM(2001)0366),

–   vista la comunicazione della Commissione del 22 marzo 2006 "Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese" (COM(2006)0136),

–   viste le norme delle Nazioni Unite sulle responsabilità delle imprese transnazionali ed altre imprese riguardo ai diritti umani, approvate il 13 agosto 2003 dalla Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani,

–   viste la Dichiarazione tripartita di principi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulle imprese multinazionali e la politica sociale del novembre 1997 e le attuali linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali,

–   viste la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, del 18 giugno 1998, la raccomandazione R 100 dell'OIL sulla protezione dei lavoratori migranti nei paesi e territori in via di sviluppo, la raccomandazione R 111 dell'OIL sulle discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro, la raccomandazione R 156 dell'OIL sulla protezione dei lavoratori dai rischi occupazionali nell'ambiente di lavoro dovuti a inquinamento dell'aria, rumore e vibrazioni, e la raccomandazione R 191 dell'OIL concernente la revisione della raccomandazione sulla protezione della maternità,

–   vista la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000, e la revisione e aggiornamento della stessa in occasione del Vertice mondiale 2005 del 14-16 settembre 2005,

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 16-17 dicembre 2004, in cui si conferma il pieno impegno dell'Unione europea con riguardo agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM) e alla coerenza delle politiche,

–   vista la dichiarazione "Lo spirito di São Paulo" della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo del 18 giugno 2004,

–   vista la propria risoluzione del 15 novembre 2005 sulla dimensione sociale della globalizzazione(3),

–   visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0254/2006),

A.   considerando che il commercio internazionale ha le potenzialità per contribuire all'uguaglianza di genere e per promuovere il conferimento di responsabilità economica, sociale e politica alle donne sia nella sfera produttiva che in quella riproduttiva; considerando tuttavia che il processo di globalizzazione del commercio ha contribuito a rendere meno formali i rapporti di lavoro, all'aumento del lavoro precario e della femminilizzazione della disoccupazione in vari settori dell'economia,

B.   considerando che il 70% dell'1,3 miliardi di persone che vivono in povertà nel mondo è costituito da donne; che in generale le donne incontrano maggiori difficoltà d'accesso all'istruzione, alla proprietà, al credito, ad altre risorse e fattori di produzione nonché agli organi di decisione politica,

C.   considerando che a lungo termine la disuguaglianza di genere, per cui le donne non hanno pari accesso ai mezzi di produzione e al mercato, frena la crescita, dato che le donne dedicano una quota relativamente maggiore del reddito che guadagnano in proprio all'istruzione, alle cure sanitarie e all'alimentazione, e dato che il potenziale economico dell'insieme della popolazione non viene pienamente sfruttato,

D.   considerando che gli accordi commerciali devono essere pienamente conformi al diritto internazionale vigente in materia di diritti umani, sociali e del lavoro e devono rispettare le vigenti convenzioni internazionali che esigono uno sviluppo sostenibile,

E.   considerando che le responsabilità riproduttive e domestiche, come pure quelle relative al sostentamento della famiglia e alle cure sociali, sono viste comunemente come la funzione essenziale delle donne in quasi tutte le società, ma sono largamente prive di riconoscimento e di remunerazione,

F.   considerando che la liberalizzazione dei mercati, se non tiene conto dei fattori specificamente di genere, concorre ad esacerbare fenomeni come la femminilizzazione del lavoro precario, l'intensificazione dello sfruttamento delle donne e l'indebolimento delle strategie di sussistenza delle donne povere di tutto il mondo, comprese le donne migranti,

G.   considerando che la liberalizzazione degli scambi ha contribuito fortemente ad espandere la partecipazione delle donne all'economia informale,

H.   considerando che l'OIL definisce economia informale quella basata sull'attività lavorativa svolta senza contratto, garanzia di prestazioni per i lavoratori o protezione sociale, sia all'interno sia all'esterno di imprese informali,

I.   considerando che non si sta dedicando sufficiente attenzione alla femminilizzazione della migrazione internazionale; considerando che ai lavoratori migranti è spesso impedito di chiedere condizioni di lavoro eque,

J.   considerando che l'inclusione nell'ambito dell'OMC, nel 1995, di un accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) ha limitato a tal punto l'accesso ai medicinali generici che nel dicembre 2005 a Hong Kong è stato deciso di modificare tale accordo,

1.   sottolinea che la liberalizzazione degli scambi ha un impatto diverso sulle donne e sugli uomini, e pone in rilievo la necessità di coerenza fra gli obiettivi della politica europea per l'uguaglianza di genere e quelli della politica commerciale, di sviluppo e di aiuto al fine di promuovere l'uguaglianza fra donne e uomini in questi settori delle politiche; sottolinea che la partecipazione economica è un elemento chiave per consentire il conferimento di responsabilità alle donne e il superamento da parte loro della discriminazione strutturale, migliorando così le condizioni di vita delle donne e delle loro famiglie e contribuendo al più attivo coinvolgimento delle donne nella vita politica e al rafforzamento della coesione sociale, uno degli obiettivi essendo rappresentato da una ripartizione equa dei beni, dalla parità di diritti e dall'indipendenza economica;

2.   rileva che, se è vero che anche molte donne hanno beneficiato della liberalizzazione degli scambi e degli investimenti diretti esteri grazie alle opportunità occupazionali che ne sono derivate, la liberalizzazione ha però concorso all'informalizzazione delle relazioni di lavoro, al deterioramento delle condizioni lavorative e alla femminilizzazione dell'occupazione in vari settori dell'economia;

3.   chiede al Consiglio e alla Commissione di attribuire valore prioritario allo scioglimento di tutte le riserve alla CEDAW e alla ratifica del suo Protocollo opzionale da parte di tutti gli Stati partner;

4.   chiede alla Commissione di presentare alle commissioni parlamentari competenti in materia di diritti della donna e di commercio internazionale una relazione - firmata congiuntamente dagli amministratori dell'organismo donatore e dell'organismo beneficiario dell'aiuto finanziario a favore delle donne - destinata a provare che tale aiuto arriva a destinazione e non è distolto dai suoi obiettivi originari;

5.   sottolinea la necessità di condurre studi su come le donne possano trarre vantaggio dalla liberalizzazione degli scambi commerciali e di procedere alla raccolta sistematica di dati disaggregati per genere al fine di porre rimedio alla cecità rispetto al genere delle attuali politiche commerciali e delle politiche delle istituzioni economiche mondiali; invita la Commissione a presentare al Parlamento una relazione annuale sui progressi realizzati in materia; ricorda che l'analisi di genere dev'essere parte integrante delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità degli accordi commerciali attualmente svolte dalla Commissione;

6.   chiede alla Commissione di procedere ad una valutazione dell'impatto di genere prima di concludere qualunque accordo commerciale con paesi terzi, e di introdurre efficaci clausole di condizionalità con i paesi nei quali i diritti umani, specialmente i diritti delle donne, sono violati su larga scala;

7.   chiede alla Commissione di istituire ufficialmente un "servizio commercio e genere" ("trade and gender desk") all'interno della sua DG Commercio, con il compito, tra gli altri, di verificare se i paesi che intrattengono relazioni commerciali con l'Unione europea rispettino i diritti umani, in particolare i diritti delle donne, nonché di reagire in modo attivo in caso di violazioni dei diritti umani;

8.   chiede alla Commissione di analizzare da un punto di vista di genere i metodi di produzione e di processo (PPM, "production and process methods", quali definiti dall'OMC), al fine di identificare i PPM soggetti a specifiche discriminazioni di genere, secondo la CEDAW e i Patti sui diritti umani, e di definire strategie per incentivare il rispetto delle norme internazionali nei paesi esportatori;

9.   invita la Commissione ad assicurare che le imprese che beneficiano dei programmi d'accesso ai mercati dell'Unione europea nel quadro della politica di cooperazione dell'Unione europea non contribuiscano alla diffusione di pratiche quali lo sfruttamento disumano dei lavoratori, in particolare donne;

10.   sottolinea che i benefici dell'occupazione nell'economia formale e in quella informale dipendono da svariati fattori tra cui il salario, le condizioni di lavoro e la sicurezza del luogo di lavoro, e che le donne sono discriminate riguardo al godimento di tali benefici; invita pertanto la Commissione a creare, nel quadro della sua politica di cooperazione allo sviluppo, un fondo specifico facente parte dei futuri accordi commerciali e di cooperazione con i paesi terzi destinato a sostenere le donne nei paesi in questione incoraggiandone l'accesso al credito, all'istruzione e alla formazione professionale, onde ridurre la quota/proporzione di lavoro informale; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo una relazione, firmata congiuntamente dai donatori e dai beneficiari dell'aiuto, per comprovare che il finanziamento specifico non è stato utilizzato per scopi diversi da quelli inizialmente stabiliti;

11.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad introdurre rapidamente i principi della non discriminazione e della parità di genere nelle azioni del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e ad assicurare che il sostegno fornito da tale fondo non sostituisca i pagamenti della sicurezza sociale;

12.   sottolinea che l'alto numero di posti di lavoro perduti in Europa conferma la tendenza a un'intensificazione delle ristrutturazioni industriali; rileva che i settori più colpiti sono quelli dell'industria manifatturiera, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari; chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di tenere in debito conto i principi della non discriminazione e dell'uguaglianza tra donne e uomini per quanto riguarda il FEG;

13.   invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a garantire gli obiettivi dell'integrazione della dimensione di genere e delle pari opportunità nel quadro di tutti i fondi europei; sottolinea la necessità di fornire indicazioni sui progressi realizzati nella promozione della parità tra le donne e gli uomini e nella lotta contro ogni forma di discriminazione;

14.   osserva che posti di lavoro, occupazione e lavoro dignitoso dovranno costituire il contenuto di un nono Obiettivo di Sviluppo del Millennio da adottare quanto prima possibile, e chiede l'inclusione delle norme fondamentali del lavoro negli accordi commerciali multilaterali e bilaterali e l'inserimento del principio della parità di genere in tutti gli OSM;

15.   pone in rilievo che l'accesso universale e a costi abbordabili a servizi essenziali quali l'acqua, l'istruzione, la sanità e l'energia è un presupposto essenziale per l''empowerment" delle donne; sottolinea tuttavia che la liberalizzazione dei servizi nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) potrà avere un impatto positivo su questo obiettivo solo se i principi GATS della flessibilità nazionale e dello spazio politico troveranno piena affermazione negli attuali negoziati bilaterali e multilaterali;

16.   sottolinea che l'accordo TRIPS prevede una revisione dopo due anni di applicazione ma che tale revisione non è ancora stata effettuata: ne sollecita pertanto l'effettuazione sulla base di una valutazione d'impatto dei costi dell'applicazione dell'accordo per i paesi in via di sviluppo;

17.   invita la Commissione a verificare se l'applicazione dell'accordo raggiunto alla riunione ministeriale dell'OMC di Hong Kong del dicembre 2005 riguardo alla licenza obbligatoria dei farmaci antivirali contro l'HIV/AIDS si traduca effettivamente in un migliore accesso ai medicinali, e ad includere in tale verifica la prospettiva di genere;

18.   invita a sviluppare misure di politica nazionale che promuovano la parità di genere, la protezione e la promozione dell'occupazione e il benessere sociale, migliorino le condizioni sanitarie e di lavoro delle donne e degli uomini e contribuiscano allo sviluppo sostenibile; mette in rilievo l'importanza del rispetto della flessibilità nazionale e dello spazio politico in tutti i negoziati concernenti la politica commerciale e di sviluppo; chiede che sia garantito il diritto dei paesi in via di sviluppo e delle economie vulnerabili di scegliere se e quali settori di servizi aprire alla liberalizzazione dei mercati e quali escluderne;

19.   sollecita la Commissiona a riservare un'attenzione particolare, nel suo dialogo e nella sua cooperazione con i paesi terzi, alle restrizioni giuridiche che ostacolano l'accesso delle donne ai mezzi di produzione, quali il credito, il diritto alla proprietà e il capitale;

20.   sottolinea che, data l'importanza del ruolo delle donne nelle attività agricole su scala familiare, va rispettato e rafforzato il diritto dei paesi in via di sviluppo di mettere a punto e attuare politiche agricole che garantiscano loro la sovranità alimentare, in particolare nei negoziati dell'OMC, con specifico riferimento all'accordo OMC sull'agricoltura; sottolinea l'importanza del "microcredito" quale strumento per alleviare la povertà; chiede alla Commissione di presentare due volte l'anno una relazione, firmata congiuntamente dalle autorità donatrici e dagli organismi che ricevono i finanziamenti, destinata a provare che l'aiuto finanziario arriva a destinazione;

21.   invita la Commissione e il Consiglio ad assistere i paesi in via di sviluppo nella costruzione delle loro capacità di formulazione, negoziazione e attuazione delle politiche commerciali, con modalità studiate su misura per le necessità di ciascun paese e tali da promuovere uno sviluppo economico sostenibile ed equilibrato in termini di genere; esige che tutta l'assistenza fornita sia equilibrata in termini di genere;

22.   ritiene che le valutazioni dell'impatto di genere dovrebbero essere attuate in una fase precoce della pianificazione e dell'iscrizione a bilancio dell'assistenza ai paesi in via di sviluppo; ritiene che ciò consentirebbe ai responsabili decisionali di vagliare con maggiore precisione gli effetti di una determinata politica sulle donne e sugli uomini e di valutare la situazione e le tendenze in atto confrontandole con i risultati attesi della politica proposta; ritiene che nella relazione annuale dovrebbe figurare una sezione riguardante il seguito dato alle valutazioni dell'impatto di genere;

23.   plaude alla decisione del governo norvegese di imporre per legge una quota del 40% di rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle società per azioni;

24.   chiede che i programmi di "aid for trade" siano mirati a promuovere la parità di genere e lo sviluppo sostenibile e siano finanziati con risorse addizionali; sottolinea che il finanziamento dell''aid for trade" deve contribuire alla costruzione della capacità sul versante dell'offerta necessaria per partecipare agli scambi, e non deve essere subordinato all'attuazione, da parte dei governi che lo ricevono, di politiche di liberalizzazione dei mercati dell'agricoltura, dell'industria o dei servizi;

25.   mette in risalto l'importanza del "gender budgeting" (valutazione dell'impatto di genere delle politiche di bilancio) nella politica commerciale europea quale strategia per contribuire all'uguaglianza di genere; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad applicare con urgenza il "gender budgeting" come normale strumento delle politiche di bilancio a tutti i livelli;

26.   sottolinea che la partecipazione economica delle donne è essenziale per sviluppare la loro fiducia e le loro capacità e per migliorare la loro posizione nella comunità; sottolinea altresì che l'accesso alle risorse dà alle donne la possibilità di generare reddito e patrimonio, il che consente di creare un ambiente in cui le donne povere o con reddito basso possano costituire imprese, migliorare le loro condizioni di vita, assicurare il benessere delle loro famiglie a livello alimentare e sanitario, provvedere all'istruzione dei figli, conquistare il rispetto della famiglia e della comunità e partecipare alla vita politica; sottolinea il notevole potenziale offerto dal "microcredito" quale strumento prezioso per alleviare la povertà, promuovere l'autosufficienza e incoraggiare l'attività economica in alcuni dei paesi più poveri e svantaggiati del mondo;

27.   invita gli Stati membri a fare tutto il possibile per assicurare che nei negoziati commerciali a livello mondiale si tenga conto della dimensione di genere; li invita inoltre ad incoraggiare le donne a candidarsi ad incarichi in seno ad organizzazioni internazionali quali l'OMC, la Banca mondiale, l'FMI e l'OIL, e a sostenere le donne che lo fanno;

28.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri e dei paesi in fase di adesione, e al Consiglio d'Europa.

(1) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5.
(2) GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.
(3) Testi approvati, P6_TA(2005)0427.


Miglioramento della situazione economica del settore della pesca
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Risoluzione del Parlamento europeo sul miglioramento della situazione economica nell'industria della pesca (2006/2110(INI))
P6_TA(2006)0390A6-0266/2006

Il Parlamento europeo,

–   vista la revisione della politica comune della pesca del dicembre 2002 e, in particolare, la sua risoluzione del 17 gennaio 2002 sul Libro verde della Commissione sul futuro della politica comune della pesca(1),

–   vista la sua posizione del 6 luglio 2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente il Fondo europeo per la pesca(2),

–   visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca(3)

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 9 marzo 2006, relativa al miglioramento della situazione economica nell'industria della pesca (COM(2006)0103),

–   vista l'audizione pubblica, organizzata il 3 maggio 2006 dalla commissione per la pesca, sull'impatto degli aumenti dei prezzi dei carburanti sull'industria europea della pesca,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0266/2006),

A.   considerando l'importanza strategica del settore della pesca per la situazione socio-economica, per l'approvvigionamento pubblico di pesce e per l'equilibrio del bilancio alimentare dei singoli Stati membri e dell'Unione europea nonché il suo considerevole contributo al benessere socioeconomico delle comunità costiere, allo sviluppo locale, all'occupazione, alla conservazione e alla creazione di attività economiche e posti di lavoro a monte e a valle, all'approvvigionamento di pesce fresco e alla conservazione delle tradizioni culturali locali,

B.   considerando che esiste una politica comune della pesca, che deve assumersi la responsabilità del finanziamento dei propri costi, segnatamente delle decisioni e delle misure adottate nell'ambito di tale politica,

C.   considerando la necessità di rispettare i limiti massimi del quadro finanziario 2007-2013, benché per il settore della pesca sia auspicabile una dotazione più congrua,

D.   considerando che nel 2004 le flotte degli Stati membri contavano in totale circa 90.000 imbarcazioni e impiegavano direttamente circa 190.000 pescatori,

E.   considerando che la politica comune della pesca deve tener conto delle notevoli differenze tra flotte, segmenti di flotte, specie bersaglio, attrezzi da pesca, produttività, preferenze dei consumatori e pesce consumato per abitante nei singoli Stati membri, nonché delle caratteristiche specifiche dell'attività di pesca derivanti dalla struttura sociale e dalle disparità strutturali e naturali tra le singole regioni,

F.   considerando che la sostenibilità delle risorse alieutiche è fondamentale per garantire, a lungo termine, l'attività di pesca e la viabilità del settore,

G.   considerando che l'attività nel settore della pesca si concentra soprattutto nelle regioni che presentano un'economia fragile e rientrano per la maggior parte nell'Obiettivo 1 e che la situazione di crisi del settore ha un profondo impatto a livello di coesione economica e sociale in tali regioni,

H.   considerando che la politica comune della pesca dovrà appoggiare lo sviluppo sostenibile dell'industria della pesca,

I.   considerando che, per determinate attività di pesca, esiste un'evidente disparità di reddito tra le popolazioni che vivono della pesca e altre categorie, aggravata dal fatto di dipendere dall'incertezza della pesca, dal valore fluttuante del pesce e dal costo di taluni fattori di produzione; che, di conseguenza, le politiche comunitarie devono garantire un livello di vita equo alla popolazione che vive della pesca, in particolare migliorando l'equilibrio tra le entrate e i costi delle imprese,

J.   considerando l'insicurezza dei redditi e dei salari degli addetti alla pesca, derivante dalle modalità di commercializzazione e di formazione dei prezzi di prima vendita e dal ritmo irregolare dell'attività, il che implica la necessità di mantenere determinati aiuti pubblici nazionali e comunitari,

K.   considerando che l'aumento del prezzo del carburante si ripercuote direttamente e negativamente sul reddito del personale navigante, data la relazione esistente fra salari e redditi provenienti dalla prima vendita delle catture, dando luogo ad una flessione che può raggiungere il 25%,

L.   considerando che la situazione economica di un gran numero di imprese dedite alla pesca si è deteriorata negli ultimi anni, fatto questo che ha comportato la scomparsa di molte di esse, a seguito della diminuzione dei redditi, con le incidenze socioeconomiche negative che ne derivano,

M.   considerando che il calo dei redditi dipende, da un lato, dalle restrizioni imposte all'attività di pesca (riduzione delle capacità, totale delle catture ammissibili, quote, aree in cui la pesca non è ammessa, piani di ricostituzione degli stock e riduzione delle giornate di pesca), e dall'altro dal mantenimento di prezzi bassi a livello di prima vendita imputabili alla struttura del settore (scarsa concentrazione dell'offerta, concentrazione crescente della domanda, distribuzione irregolare del valore aggiunto, progressivo incremento delle importazioni di prodotti della pesca, aumento della produzione dell'acquacoltura),

N.   considerando che la crisi economica e sociale che il settore della pesca sta attraversando colpisce tutte le flotte, ma in misura diversa,

O.   considerando che, negli ultimi dieci anni, il settore della pesca ha subito una riduzione del 35% dei posti di lavoro, del 20% delle imbarcazioni e del 28% delle catture, nonostante i tentativi compiuti durante la revisione della politica comune della pesca nel 2002 per invertire tale tendenza,

P.   considerando che per garantire la sostenibilità economica del settore della pesca è essenziale affiancare al suo adeguamento misure socioeconomiche destinate, in particolare, a raggiungere migliori livelli di sicurezza attraverso l'ammodernamento della flotta, ad assicurare un livello più elevato di formazione degli addetti e a migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi,

Q.   considerando che, negli ultimi anni, il deficit della bilancia commerciale dei prodotti della pesca con i paesi terzi è andato progressivamente aumentando e che l'UE importa già più del 40% del suo consumo di prodotti ittici,

R.   considerando che la dinamica di vendita impedisce che le oscillazioni dei fattori di costo si ripercuotano sui prezzi del pesce e che, dal 2000, i prezzi medi di prima vendita ristagnano o sono diminuiti, senza tradursi in una riduzione dei prezzi per il consumatore finale di pesce fresco,

S.   considerando che, in alcuni casi, l'attuale organizzazione comune di mercato dei prodotti della pesca non è riuscita a contribuire in misura sufficiente a migliorare i prezzi di prima vendita, né a meglio ripartire il valore aggiunto a livello di settore,

T.   considerando che la promozione dello smantellamento indiscriminato delle imbarcazioni, senza tener conto delle specificità delle flotte, delle risorse alieutiche e delle esigenze di ciascun paese in termini di consumo sono stati il motore dell'adeguamento delle dimensioni della flotta alle risorse alieutiche esistenti, con enorme impatto economico e sociale,

U.   considerando che la riduzione dello sforzo di pesca ha colpito di più determinati Stati membri e meno altri, per cui in alcuni Stati membri le flotte hanno effettuato riduzioni globali superiori alla media comunitaria e in altri hanno invece aumentato lo sforzo di pesca,

V.   considerando che la soppressione di talune tecniche di pesca comporterà la scomparsa automatica di molte attività di pesca artigianali, con notevoli ripercussioni socioeconomiche,

W.   considerando che l'aumento dei prezzi dei carburanti nell'ultimo triennio hanno colpito in modo particolarmente negativo il settore della pesca, aggravando in misura considerevole la crisi già esistente, i suoi margini operativi e la sua viabilità economica e riducendo in modo molto significativo i redditi dei pescatori,

X.   considerando che tra il 2004 e il 2006 i prezzi dei carburanti sono aumentati del 100% circa, tanto da rappresentare, in alcuni segmenti del settore, approssimativamente il 50% del totale dei costi operativi delle imprese di pesca,

Y.   considerando che taluni studi mettono in evidenza il rischio che scompaiano migliaia di imprese di pesca, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro, a seguito dell'aumento del prezzo dei carburanti,

Z.   considerando che diversi Stati membri hanno applicato misure specifiche per compensare le loro flotte dell'aumento di prezzo dei carburanti, segnatamente tramite la creazione di fondi di garanzia e l'apertura di linee di credito agevolate,

AA.   considerando che la tendenza verso prezzi elevati per i carburanti ha un carattere strutturale,

AB.   considerando che, in termini di deroga alla notifica degli aiuti di Stato, la Commissione ha proposto un incremento della regola "de minimis" per il settore della pesca di circa 30 000 EUR per beneficiario e per un periodo di tre anni, ossia un importo inferiore a quello applicato agli altri settori industriali,

AC.   considerando che, rispetto alla proposta della Commissione, il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha ridotto la dotazione del Fondo europeo per la pesca (FEP) da circa 4 900 000 000 EUR a circa 3 800 000 000 EUR, per il periodo 2007-2013, aggravando così ulteriormente l'insufficienza delle risorse finanziarie comunitarie destinate al settore della pesca,

AD.   considerando che l'accordo politico sul FEP, concluso dal Consiglio "Agricoltura e pesca" il 19 giugno 2006 a Lussemburgo, non recepisce importanti aspetti della summenzionata positiva del Parlamento del 6 luglio 2005 e integra talune proposte della Commissione che figurano nella comunicazione summenzionata,

Comunicazione della Commissione

1.   lamenta il ritardo della comunicazione della Commissione nonché la mancanza di ambizione dimostrata, visto che le proposte avanzate sono insufficienti e alcune addirittura inadeguate di fronte alle dimensioni e alla gravità della crisi che il settore sta attraversando e che, peraltro, la Commissione constata e illustra;

2.   deplora l'esistenza di una politica che, approfittando del deterioramento socioeconomico del settore dovuto all'aumento vertiginoso del prezzo del carburante, è volta a promuovere lo smantellamento e la cessazione definitiva d'attività delle imbarcazioni;

3.   deplora che le misure presentate non contemplino un'effettiva dimensione socioeconomica e siano invece misure che non tengono conto delle conseguenze della loro attuazione sugli equipaggi dei pescherecci;

4.   richiama l'attenzione sul fatto che la comunicazione della Commissione non contiene un'analisi coerente dello stato attuale dell'industria della pesca, segnatamente dello sforzo di pesca;

5.   sottolinea che molte delle proposte presentate avranno tutt'al più solo un'incidenza a medio e lungo termine sulla situazione economica del settore della pesca;

Misure immediate

6.   deplora che nell'ambito degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione la Commissione continui ad ostacolare l'eventuale concessione di indennità compensative e di aiuti di funzionamento e quindi insiste sulla necessità di adottare misure immediate e concrete per ridurre l'elevata instabilità dei prezzi del carburante per il settore, segnatamente attraverso l'istituzione di misure di sostegno ai relativi costi; sollecita, in tal senso, la creazione di un fondo di garanzia a compartecipazione comunitaria, che garantisca la stabilità del prezzo del carburante nonché la concessione di un'indennità transitoria alle imprese interessate del settore;

7.   ritiene necessario utilizzare tutte le possibilità e i margini finanziari, nel quadro del bilancio comunitario per il 2006, per finanziare misure straordinarie di sostegno al settore, in modo che possa superare le difficoltà create dall'aumento del prezzo del carburante, finché non saranno applicate misure di altro genere;

8.   chiede alla Commissione, al fine di garantire la competitività della flotta dell'UE che opera al di fuori delle acque comunitarie e che deve competere sugli stessi mercati con le flotte di paesi terzi sebbene i costi di una nave comunitaria possono essere più del 300% superiori a quelli delle altre navi, che valuti le proposte del settore in vista della creazione di un quadro per la concessione di agevolazioni fiscali;

9.   chiede alla Commissione di considerare l'attuale crisi dei prezzi del carburante come evento imprevedibile, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca(4), che disciplina lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), di modo che possano essere concessi gli stessi aiuti a breve termine, come nel caso di arresto temporaneo, senza applicare criteri biologici o di riduzione della capacità; ricorda gli impegni assunti da tempo in questo senso;

10.   esorta la Commissione a portare a dodici mesi la durata degli aiuti al salvataggio;

11.   sottolinea che gli aiuti pubblici dovranno essere mirati anche alla salvaguardia degli interessi, alla risposta alle necessità e alla soluzione dei problemi che coinvolgono gli equipaggi dei pescherecci;

12.   esprime la propria delusione per la normativa recentemente annunciata dalla Commissione, che porta a soli 30.000 EUR in tre anni il massimale degli aiuti "de minimis" per il settore della pesca; ricorda le insistenti richieste del settore e delle amministrazioni di numerosi Stati membri intese ad aumentare tali aiuti portandoli a 100.000 EUR e confronta tale cifra con il massimale recentemente convenuto per altri settori produttivi, che raggiunge i 200.000 EUR; sottolinea gli impegni assunti in relazione all'aumento dell'importo fissato dalla regola "de minimis" e chiede alla Commissione di rivedere con urgenza verso l'alto l'accordo recentemente concluso;

13.   chiede alla Commissione di prevedere la possibilità di anticipare gli aiuti nell'ambito dello SFOP e del FEP al fine di costituire linee di finanziamento per ridurre l'aumento dei costi operativi;

Misure aventi effetti a medio e lungo termine
Rinnovo e ammodernamento della flotta

14.   prende atto della proposta della Commissione di considerare, nell'ambito dei futuri piani di ristrutturazione, investimenti relativi a modifiche degli attrezzi da pesca, acquisto di attrezzature e sostituzione dei motori, al fine di contribuire alla riconversione, all'efficienza e al risparmio energetico;

15.   ritiene che i piani di ristrutturazione di taluni Stati membri debbano rappresentare una parte essenziale della ristrutturazione dell'industria della pesca;

16.   ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano adottare un piano globale per ridurre il consumo energetico della flotta, comprendente lo sviluppo di attrezzi da pesca ad uso meno intensivo di energia e di motori più puliti e, nel lungo periodo, la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili;

17.   deplora la mancanza di lungimiranza con cui il FEP gestisce gli aiuti destinati alla sostituzione dei motori; ritiene che misure come quella che subordina detti aiuti per le imbarcazioni di lunghezza superiore ai 12 metri ad una diminuzione del 20% della potenza renderanno praticamente impossibili alcune prassi di pesca, potranno incidere sulla sicurezza e favorire nel contempo un aumento delle frodi attraverso notifiche in difetto della potenza;

18.   ribadisce la necessità che il FEP continui a concedere aiuti per il rinnovo e l'ammodernamento dei pescherecci - in particolare sostituendo i motori, per ragioni di sicurezza, protezione dell'ambiente o risparmio di combustibile - soprattutto per la piccola pesca costiera e artigianale, nonché per la sostituzione di imbarcazioni aventi più di venti anni che non operano più in condizioni di sicurezza;

Pesca costiera

19.   sollecita la Commissione a riconoscere la specificità della piccola pesca costiera e della pesca artigianale nell'ambito della politica comune della pesca e ad analizzare in che misura gli attuali strumenti siano adeguati per rispondere alle esigenze del settore, adattandoli di conseguenza;

20.   sollecita la Commissione a presentare una proposta volta a istituire un programma comunitario di sostegno alla piccola pesca costiera e alla pesca artigianale, che aiuti a coordinare le azioni e canalizzi i finanziamenti di altri strumenti esistenti per rispondere ai problemi specifici di questo segmento del settore;

Commercializzazione

21.   si compiace del fatto che la Commissione preveda una valutazione approfondita dell'attuale organizzazione comune di mercato (OCM) dei prodotti della pesca; sottolinea la necessità di una revisione ambiziosa della OCM per migliorare la commercializzazione del pesce e dei prodotti della pesca e aumentarne il valore aggiunto;

22.   considera essenziale che i pescatori siano coinvolti più direttamente nella trasformazione e commercializzazione al fine di potenziare la loro base di guadagno e migliorare i livelli di vita; sollecita la Commissione a presentare proposte di revisione della OCM dei prodotti della pesca in questa direzione, segnatamente introducendo meccanismi che migliorino il prezzo della prima vendita e promuovano una distribuzione giusta e adeguata del valore aggiunto sulla catena di valori;

23.   è deluso dal fatto che, in molti casi, le possibilità di migliorare la competitività previste dall'attuale OCM non siano state sfruttate in misura sufficiente dal settore e chiede che la Commissione, collaborando con le amministrazioni nazionali, dia la massima pubblicità a queste ed altre possibilità che potranno essere inserite in una futura revisione dell'OCM,

24.   ritiene importante valutare l'adozione di altre forme d'intervento analoghe ai prezzi di garanzia o alle aliquote massime sui profitti, al fine di assicurare una migliore distribuzione del valore aggiunto e ridurre i margini degli intermediari;

25.   sottolinea la necessità che i Fondi strutturali contribuiscano all'ammodernamento e alla creazione delle infrastrutture di commercializzazione per il settore della pesca;

26.   appoggia l'iniziativa volta a creare un codice di condotta per il commercio dei prodotti comunitari della pesca;

27.   concorda sul fatto che l'ecocertificazione potrebbe promuovere la differenziazione dei prodotti e incentivare un commercio sostenibile della pesca;

28.   sollecita la Commissione a studiare meccanismi, come gli aiuti al consumo, per promuovere la commercializzazione di prodotti trasformati della pesca, aventi un maggiore valore aggiunto, in particolare le conserve, analogamente a quanto avviene per determinati prodotti agricoli;

29.   esorta la Commissione ad assicurare la promozione esterna dei prodotti comunitari della pesca, come le conserve, in particolare finanziandone la diffusione nell'ambito di esposizioni e fiere internazionali;

30.   ritiene importante che la Commissione presenti uno studio sull'impatto della produzione acquicola comunitaria e importata sui prezzi del pesce, in particolare sui prezzi di prima vendita;

31.   esorta la Commissione a prendere misure affinché ai prodotti della pesca importati, commercializzati sul mercato interno, siano applicati gli stessi requisiti previsti per i prodotti della pesca comunitari;

32.   ritiene che investire nel miglioramento del trattamento delle catture a bordo, segnatamente il sostegno agli investimenti in attrezzature di refrigerazione, potrebbe contribuire a migliorare i prezzi della prima vendita;

Questioni finanziarie

33.   esprime preoccupazione per le scarse risorse finanziarie che il quadro finanziario 2007-2013, ed in particolare il FEP, ha messo a disposizione dell'industria della pesca e ritiene che occorra aumentarle per poter affrontare la crisi che il settore sta attraversando;

Sostenibilità delle risorse

34.   ribadisce la richiesta alla Commissione di adottare un approccio integrato per le misure di protezione dell'ambiente marino e la ricostituzione degli stock ittici, in particolare considerando ed analizzando altri fattori che hanno un profondo impatto sull'ambiente marino e lo stato delle risorse alieutiche, come l'inquinamento costiero e d'alto mare, gli effluenti industriali e agricoli, il dragaggio dei fondali o il trasporto marittimo, a complemento dei metodi attuali di gestione; sollecita alla Commissione un'iniziativa comunitaria in tale settore;

35.   segnala che è fondamentale raggiungere un equilibrio tra la situazione socioeconomica e la sostenibilità ambientale, sottolineando, nel contempo, la necessità di mettere in atto un meccanismo di sovvenzione o compensazione per i pescatori interessati dalle ripercussioni economiche e sociali dei piani di ricostituzione degli stock ittici o da altre misure volte ad aumentare la protezione degli ecosistemi, in particolare nelle regioni più sfavorite;

36.   mette in evidenza la necessità di istituire un quadro regolamentare per azioni intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle risorse disponibili, con particolare riferimento al problema delle navi di grandi dimensioni, dotate di attrezzi imponenti che pescano in piccoli bacini;

37.   sottolinea che la riduzione dello sforzo e delle capacità di pesca deve essere intrapresa con lo scopo di preservare a lungo termine l'industria;

38.   è convinto che i problemi sociali ed economici che si pongono all'industria europea della pesca non possono essere risolti senza una migliore gestione delle attività di pesca, che porti alla ricostituzione degli stock ittici, dal momento che senza pesce non può esserci pesca;

39.   sottolinea che l'adeguamento delle flotte nazionali alle risorse esistenti deve tener conto della riduzione dello sforzo di pesca già effettuato;

40.   ricorda la necessità che tutte le misure di ricostituzione delle risorse alieutiche siano prese con il coinvolgimento dei pescatori e basate sulla ricerca scientifica nel settore della pesca;

41.   chiede alla Commissione di operare una distinzione tra tecniche di pesca e uso delle stesse; sottolinea che la pratica di determinate tecniche di pesca, ritenute nocive su scala industriale, può inserirsi nel quadro di una pesca sostenibile per le attività artigianali e permettere quindi la conservazione di comunità di pescatori attualmente destinate a scomparire;

42.   chiede alla Commissione di riconoscere che le attività di pesca non sono isolate le une dalle altre, ma fanno parte di un sistema globale di sfruttamento delle risorse (a livello di una determinata regione geografica); sottolinea che le misure restrittive (interdizioni o limitazioni), imposte all'una o all'altra di dette attività, creano uno squilibrio e un trasferimento dello sforzo di pesca verso altre specie, con notevoli conseguenze socioeconomiche per le comunità di pescatori e le catture eccessive di talune specie già ora completamente sfruttate;

Pesca illegale

43.  ritiene indispensabile che siano prese misure per rafforzare la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e chiede agli Stati membri di rafforzare i loro meccanismi di controllo; ritiene che siano necessari maggiori controlli alle frontiere dell'Unione europea per impedire l'entrata nel territorio di quest'ultima di pesce catturato illegalmente;

44.   invita la Commissione a rivedere le attuali disposizioni della politica comune della pesca riguardanti le catture illegali, non dichiarate e non regolamentate; ritiene che sia necessario elaborare con particolare urgenza regolamentazioni volte ad impedire lo scarto di una percentuale rilevante delle catture;

Ricerca

45.   sottolinea la necessità di promuovere gli investimenti, attraverso il FEP e il settimo programma quadro della Comunità per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, per contribuire alla riduzione dell'intensità energetica del settore della pesca e all'aumento dell'efficienza energetica;

46.   ritiene importante valutare le possibilità di modificare il tipo di carburante, nonché le sinergie che si possono stabilire con il settore agricolo a livello energetico;

47.   sottolinea quanto sia importante che nel Settimo programma quadro comunitario in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione sia assegnata una priorità chiara alle risorse marine e alla pesca, con adeguati finanziamenti;

Gestione della politica comune della pesca

48.   prende atto delle proposte della Commissione sulla gestione economica della pesca, ma ricorda che la distribuzione delle quote e dei diritti di pesca rientra nelle competenze esclusive degli Stati membri;

Partecipazione alla gestione della politica comune della pesca

49.   ricorda che i consigli consultivi regionali possono svolgere un ruolo importante ai fini del coinvolgimento dei pescatori nel processo decisionale della politica comune della pesca; sottolinea l'importanza che essi ricevano aiuti comunitari per il loro funzionamento che dovrebbero essere riesaminati tra cinque anni;

50.   ribadisce la necessità di appoggiare i gruppi di pescatori e le organizzazioni professionali disposte a condividere la responsabilità per l'applicazione della politica comune della pesca (cogestione);

51.   sollecita una maggiore decentralizzazione della politica comune della pesca in modo da garantire un maggiore coinvolgimento dei pescatori, delle loro organizzazioni rappresentative e delle comunità dei pescatori nella politica comune della pesca e nel miglioramento della gestione della pesca;

52.   constata che è necessaria un'organizzazione adeguata dei mercati della pesca, prevedendo un sistema di controllo efficace, un sistema di certificazione ecologica e l'introduzione di un codice giuridico per il settore della pesca;

o
o   o

53.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 401.
(2) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 324.
(3) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(4) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.


Asportazione di pinne di squalo a bordo di pescherecci
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Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (2006/2054(INI))
P6_TA(2006)0391A6-0263/2006

Il Parlamento europeo,

–   visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca(1),

–   visto il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci(2),

–   vista la propria risoluzione del 27 marzo 2003 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci(3),

–   vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul funzionamento del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (COM(2005)0700),

–   visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0263/2006),

A.   considerando le informazioni e i dati contenuti nella summenzionata relazione della Commissione,

B.   considerando la scarsissima qualità delle informazioni fornite dagli Stati membri sull'attività delle loro flotte per quanto riguarda la pratica del "finning" (o spinnamento, pratica che consiste nell'asportare le pinne degli squali catturati dai pescherecci per poi gettare in mare le carcasse degli animali),

C.   considerando le relazioni scientifiche presentate ai gruppi di lavoro del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e della Commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT), le quali contestano, per determinate specie, il rapporto del 5% di equivalenza tra il peso delle pinne e quello del corpo, e alle quali fa riferimento anche la relazione della Commissione di cui sopra,

D.   consapevole tuttavia del fatto che – secondo le informazioni fornite dalle flotte pescherecce statunitense e canadese – quando le pinne della verdesca (Prionace glauca) sono asportate nettamente, senza che vi restino attaccati pezzi di carne o di vertebre, allora il rapporto del peso delle pinne rispetto al peso della carcassa trattata è inferiore al 4%, e che la mancata eliminazione della carne in eccesso fa sì che le pinne importate a Hong Kong dall'Europa siano pagate ad un prezzo medio per chilogrammo inferiore rispetto a quello pagato per le pinne provenienti dagli Stati Uniti,

E.   considerando che, nel caso concreto della verdesca (Prionace glauca), la percentuale massima del 5% di peso vivo tra le pinne e il corpo non è adeguata alla morfologia di tale squalo pelagico, il che rende inutilmente difficile per la flotta comunitaria di pescherecci con palangari rispettare la legislazione sulle attività di pesca,

1.   si congratula con la Commissione per la chiarezza e la concisione della relazione presentata;

2.   concorda con la Commissione sul fatto che il regolamento (CE) n. 1185/2003 sta raggiungendo i suoi obiettivi, e la esorta a continuare a monitorarne l'applicazione, basandosi sulle relazioni annuali degli Stati membri o su eventuali altre informazioni pertinenti;

3.   deplora, tuttavia, il fatto che non tutti gli Stati membri rispettino rigorosamente gli obblighi in materia di controllo dei rispettivi pescherecci così come in termini di trasmissione delle relazioni obbligatorie, e chiede alla Commissione di vigilare affinché tali obblighi siano rispettati senza eccezioni;

4.   esorta la Commissione a continuare a presentare nelle sedi internazionali proposte relative a misure analoghe, sempre fondate sulle corrispondenti relazioni scientifiche, al fine di incoraggiare l'adozione di regolamentazioni specifiche in seno alle organizzazioni regionali della pesca incaricate di disciplinare le specie altamente migratorie;

5.   invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003, dopo avere effettuato un esame esaustivo degli studi scientifici sui rapporti tra il peso delle pinne e quello della carcassa degli squali rappresentativi dell'ampia gamma di specie di squali europei e sulle flotte da pesca dedite alla cattura di squali; raccomanda di non proporre alcun aumento del rapporto pinne/carcassa fintantoché tale esame non sarà completato;

6.   invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un termine di sei mesi, una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 in linea con la maggioranza delle analisi scientifiche del rapporto ponderale tra pinne e carcassa negli squali dell'Atlantico, compresa la verdesca (Prionace glauca), le quali analisi concludono che un limite superiore appropriato per la pesca mista degli squali è rappresentato da una proporzione del 5% di peso delle pinne rispetto al peso della carcassa trattata (circa il 2% rispetto al peso vivo);

7.   invita la Commissione a proporre modifiche del regolamento (CE) n. 1185/2003, allo scopo di affrontare le difficoltà di applicazione originate dalla disposizione relativa allo sbarco di pinne e carcasse in porti separati;

8.   invita la Commissione a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2009, in merito all'applicazione del presente regolamento e di sue eventuali versioni modificate, tenendo presenti gli sviluppi internazionali in questo campo, e a presentare, se del caso, le pertinenti proposte di modifica di tale regolamento;

9.   invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2007, un Piano d'azione comunitario per la conservazione degli squali e degli uccelli marini, conformemente alla sua comunicazione (COM(2006)0216) intitolata "Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 – e oltre";

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1.
(3) GU C 62 E dell'11.3.2004, pag. 156.


Nanoscienze e nanotecnologie
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Risoluzione del Parlamento europeo su nanoscienze e nanotecnologie: un piano d'azione per l'Europa 2005-2009 (2006/2004(INI))
P6_TA(2006)0392A6-0216/2006

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2005 dal titolo "Nanoscienze e nanotecnologie: un piano d'azione per l'Europa 2005-2009" (COM(2005)0243),

–   vista la relazione congiunta della Regia Società e della Regia Accademia dell'ingegneria del 29 luglio 2004 dal titolo "Nanoscienze e nanotecnologie: opportunità e incertezze",

–   viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio Concorrenza tenutosi a Bruxelles il 24 settembre 2004,

–   visti il parere del Consiglio economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione: Verso una strategia europea a favore delle nanotecnologie(1) e il suo parere relativo alla summenzionata comunicazione della Commissione del 7 giugno 2005(2),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione giuridica, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A6-0216/2006),

A.   considerando che la Commissione ha adottato un piano d'azione per l'attuazione tempestiva di una strategia sicura, integrata e responsabile per le nonoscienze e le nanotecnologie,

B.   considerando che le nonoscienze e le nanotecnologie hanno la potenzialità - in quanto settori multidisciplinari - di arrecare enormi vantaggi alla società grazie allo sviluppo di nuovi prodotti, materiali, applicazioni e servizi e al conseguente miglioramento della produttività e della qualità della vita nell'insieme della UE,

C.   considerando che il Consiglio riconosce il ruolo importante che le nanotecnologie rivestono in molti settori e sottolinea l'importanza di continuare a produrre conoscenze scientifiche e tecnologiche in questo ambito e promuoverne l'impiego nelle applicazioni industriali,

D.   considerando che il Comitato economico e sociale europeo ritiene che le nanotecnologie possano dare un forte impulso alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia di Lisbona,

1.   plaude al suddetto piano d'azione della Commissione che definisce una serie di azioni concrete e interconnesse per l'attuazione tempestiva di una strategia a favore delle nonoscienze e delle nanotecnologie, fondata su settori prioritari determinati in funzione dei bisogni futuri;

2.   riconosce il ruolo importante che le nanoscienze e le nanotecnologie possono svolgere quali tecnologie innovative stimolanti la realizzazione di obiettivi economici, sociali e ambientali della UE; riconosce che le nanotecnologie possono rispondere ai bisogni dei cittadini (salute pubblica, energia, trasporti, sviluppo sostenibile, ecc.) e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della UE in materia di competitività e sviluppo sostenibile;

3.   rileva che le piattaforme tecnologiche, i gruppi consultivi di esperti e i piani d'azione costituiscono utili strumenti per contribuire a sviluppare agende di ricerca e strategie di attuazione definite di comune accordo nel campo delle nanotecnologie e delle nanoscienze e creare, in tal modo, nuovi posti di lavoro e potenziare la crescita economica;

4.   appoggia gli obiettivi e le iniziative esposte nella suddetta comunicazione della Commissione del 7 giugno 2005; si compiace della chiarezza di obiettivi riscontrabile nella suddetta comunicazione e nel menzionato piano d'azione;

5.   sottolinea, al contempo, la necessità di incrementare gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo; è consapevole del fatto che la frammentazione del panorama europeo della ricerca mostra la facile disponibilità e i costi comparativamente bassi per la ricerca nel campo delle nanoscienze, ma è altresì conscio che per l'allestimento e la manutenzione dei necessari grandi impianti, tra cui in particolare spazi asettici, procedure litografiche o procedure di analisi particolarmente dispendiose, occorre disporre di stanziamenti adeguati; esprime, al riguardo, la propria preoccupazione in merito all'attuale livello degli investimenti pubblici europei in nanoscienze e nanotecnologie, raccomanda che alle ambizioni presentate nel suddetto piano d'azione corrispondano finanziamenti adeguati e appoggia la volontà della Commissione di potenziare notevolmente le risorse destinate alla ricerca in questo settore, essenziale per il futuro sviluppo dell'Europa;

6.   ritiene che l'Europa abbia bisogno di un sistema coerente di infrastrutture di ricerca e sviluppo all'avanguardia mondiale se si vuole che la UE resti competitiva nel campo delle nanoscienze e delle nanotecnologie; richiama l'attenzione sul fatto che, per beneficiare di possibile economie di scala e in virtù della loro natura interdisciplinare e complessa, le infrastrutture di ricerca e sviluppo finalizzate alle nanotecnologie richiedono una massa critica di risorse che esulano dalle possibilità dei governi e delle imprese a livello locale; riconosce, d'altro canto, che politiche nazionali di ricerca e sviluppo condotte su scala più ridotta possono spesso rivelarsi più adatte a reagire in modo adeguato al mutare delle opportunità e agli sviluppi del mercato; invita pertanto con insistenza la Commissione e gli Stati membri a rafforzare e a coordinare i loro sforzi di ricerca e sviluppo in questo campo; raccomanda, a tale scopo, la creazione in ogni Stato membro, e nel rispetto delle peculiarità di ciascun paese, di una massa critica minima di scienziati e infrastrutture specializzati nelle nanoscienze e nelle nanotecnologie in modo da creare in definitiva centri di eccellenza specializzati in taluni paesi e coordinati a livello della UE;

7.   richiama in particolare l'attenzione sulla nanomedicina quale settore interdisciplinare promettente con tecnologie di punta come la visualizzazione molecolare e diagnostica, che possono essere strumenti rivoluzionari per la diagnosi precoce e la cura efficace ed economica di malattie come il cancro, i problemi cardiovascolari, il diabete, l'Alzheimer e il Parkinson; sollecita la Commissione e le autorità a livello nazionale e regionale a potenziare i propri investimenti in R&S in questo settore e a coordinare il loro impegno attraverso la piattaforma tecnologica europea sulla nanomedicina proposta nel Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e scientifico e attraverso altri strumenti, fra cui il programma "Regioni di conoscenza", proposto nel suddetto Settimo programma quadro in modo da raggiungere una massa critica in questo campo;

8.   sottolinea il ruolo importante che le nanoscienze e le nanotecnologie devono svolgere nello sviluppo della biologia molecolare;

9.   è persuaso che le nanoscienze e le nanotecnologie multidisciplinari debbono essere incentrate sullo sviluppo di energia idrogena, ivi compreso lo sviluppo di nuovi ed efficaci strumenti di stoccaggio dell'idrogeno e di pile a combustibile estremamente efficienti, nonché tecnologie di sostegno dell'informazione con capacità molto più elevate di quelle attuali;

10.   sottolinea gli importanti progressi realizzati in Europa nel settore delle nanotecnologie, sulla base di un'impostazione promossa dall'alto (secondo un approccio cosiddetto "top down "), soprattutto in settori come i nanocompositi, le pellicole e gli strati protettivi resistenti all'usura e alla corrosione e anche la produzione di catalizzatori, di fotodiodi, ivi compreso il famoso laser blu, nonché nel settore della nanomedicina, della nanocosmetica e della nanodiagnosi di malattie;

11.   ritiene che il livello delle ricerche europee fondamentali deve consentire di trovare gli strumenti tecnologici che permettono di applicare un'impostazione promossa dal basso (secondo un approccio cosiddetto "bottom up"), in particolare nel settore della nanoelettronica;

12.   ritiene che le azioni volte ad accelerare lo sviluppo tecnologico debbano essere completate da misure politiche atte a garantire la penetrazione sul mercato delle tecnologie esistenti; rileva che le norme tecniche possono fornire condizioni omogenee per i mercati e gli scambi internazionali e costituiscono un requisito essenziale per l'equa concorrenza, la valutazione comparativa dei rischi, e le misure di regolamentazione; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a rimuovere qualsiasi ostacolo dovuto all'assenza di norme e a legislazioni poco chiare che ritardino inutilmente l'adozione delle nanotecnologie e delle nanoscienze in Europa; ritiene che in tale ambito ciò non debba comportare nuovi oneri burocratici;

13.   sottolinea l'importanza di generare il "triangolo della conoscenza" (i.e., ricerca, istruzione e innovazione) necessario per il settore della ricerca europeo; ritiene che per conseguire le necessarie sinergie tra ricerca, istruzione e innovazione, occorre un trasferimento di conoscenze a tutto campo e uno sviluppo delle risorse umane intersettoriali; chiede pertanto agli Stati membri di sviluppare strategie volte a migliorare gli scambi di conoscenze e ad affrontare la carenza di personale qualificato, accordando maggiore importanza alla formazione in scienze naturali e attirando un maggior numero di studenti verso le nanoscienze e le materie scientifiche multidisciplinari; si compiace dell'impegno della Commissione per sostenere le Reti di formazione nel campo della ricerca sulle nanotecnologie e invita gli Stati membri, a creare sia singolarmente sia in stretta cooperazione fra loro, reti multisettoriali che colleghino le nanotecnologie con un'ampia gamma di settori della ricerca al fine di sviluppare nuove tecnologie ibride;

14.   ritiene che l'industria, gli istituti di ricerca e gli istituti finanziari dovrebbero collaborare affinché la ricerca e sviluppo di eccellenza nelle nanoscienza si traduca in nuovi prodotti e processi; ritiene che gli Stati membri dovrebbero accelerare e stimolare questo processo concentrandosi sul miglioramento del clima imprenditoriale per le imprese nel settore delle nanotecnologie nel loro paese, in particolare le nuove imprese, le Piccole e Medie Imprese (PMI) e le imprese innovative; ritiene, in proposito, essenziale per l'innovazione la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, sia per attrarre gli investimenti iniziali che per garantire introiti futuri; invita la Commissione a sviluppare norme per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e modelli per accordi di licenza;

15.   esprime rammarico per il fatto che la brevettazione delle invenzioni delle nanoscienze e delle nanotecnologie in Europa progredisce con lentezza; invita la UE a istituire un sistema di monitoraggio dei brevetti nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie sotto l'egida dell'Ufficio europeo dei brevetti;

16.   incoraggia riforme generali nel campo del sistema europeo dei brevetti al fine di ridurre i costi del brevetto e migliorare l'accessibilità ai brevetti per le PMI; sottolinea la necessità di maggiore trasparenza e di chiari limiti all'estensione della protezione brevettuale;

17.   è convinto che le possibilità per l'Europa di restare all'avanguardia in questo campo dipendono dalla sua capacità di coordinamento; ribadisce la necessità di un polo unico comune di coordinamento e l'importanza che la UE parli con una voce sola sulla scena internazionale proprio in vista delle sfide rappresentate dalla tutela dei brevetti in Cina; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di studiare meccanismi per coordinare efficacemente le azioni in questo campo; sollecita la Commissione a tener conto, nell'elaborazione della sua politica, di tutte le attività svolte nell'ambito dell'OCSE (ad es. definizioni, nomenclatura e gestione del rischio) e dell'UNESCO (etica);

18.   riconosce che un elemento essenziale di una strategia responsabile è l'integrazione di aspetti sociali, sanitari e di sicurezza nello sviluppo tecnologico delle nanoscienze e delle nanotecnologie; sollecita in proposito la Commissione, gli Stati membri e l'industria europea a instaurare un dialogo efficace con tutti i soggetti interessati, in modo da orientare gli sviluppi verso una strada sostenibile;

19.   insiste affinché i rischi tecnologici (dalla progettazione fino allo smaltimento o riciclaggio) per la salute umana, i consumatori, i lavoratori e l'ambiente siano valutati durante l'intero ciclo di vita dei prodotti delle nanoscienze e delle nanotecnologie;

20.   raccomanda che gli elenchi degli ingredienti dei prodotti di consumo specifichino l'aggiunta di materiale a base di nanoparticelle manufatte;

21.   sottolinea la necessità di rispettare alti principi etici ed è favorevole agli esami etici previsti per materie quali gli interventi non terapeutici sugli esseri umani e la connessione tra nanoscienze e nanotecnologie e la privacy delle persone; auspica che tali esami siano pubblici ed includano un'analisi approfondita della nanomedicina;

22.   sostiene l'insediamento di comitati etici atti a contribuire, tramite pareri scientifici indipendenti, ad una corretta informazione del pubblico promuovendo un clima di fiducia sugli eventuali rischi e vantaggi connessi con lo sfruttamento delle scoperte nel settore delle nanotecnologie;

23.   valuta positivamente la consultazione svolta per questa proposta ed incoraggia la Commissione a continuare a migliorare il suo lavoro per rispondere alla crescente domanda di una migliore regolamentazione;

24.   plaude all'intenzione della Commissione di sviluppare materiale informativo in più lingue adattato alle varie fasce di età al fine di sensibilizzare i cittadini sui progressi e i previsti vantaggi offerti dalle nanoscienze e dalle nanotecnologie; incoraggia la Commissione a farlo in stretta collaborazione con gli Stati membri; esorta vivamente la Commissione a mettere a punto una strategia di comunicazione per sensibilizzare il pubblico sulle grandissime opportunità offerte dalla nanotecnologia e tranquillizzarlo; reputa altresì che nell'ambito di tale strategia la Commissione debba contemplare anche l'ipotesi di una campagna itinerante con un "Camion delle nanoscienze" o l'assegnazione di un "Premio di nanotecnologia";

25.   chiede all'industria di unirsi agli sforzi comuni e la esorta a partecipare allo sviluppo delle nanotecnologie, tenendo conto dei loro effetti più ampi a livello economico, sociale, sanitario, di sicurezza e ambientale e operando nel rispetto dei principi della responsabilità sociale delle imprese; sottolinea, a tale proposito, che le imprese devono contribuire alla divulgazione di informazioni obiettive sulle scoperte nel campo delle nanoscienze e delle nanotecnologie, sui loro impieghi previsti e sui loro rischi e vantaggi per la società;

26.   ricorda che tutte le applicazioni e impieghi delle nanoscienze e delle nanotecnologie devono rispettare l'elevato livello di tutela della salute umana, dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente stabilito dalla UE e sottolinea la necessità di una codifica dei nanomateriali che sfocerà nella predisposizione di norme che, a loro volta, contribuiranno agli sforzi tesi a individuare eventuali rischi, ed invita la Commissione a promuovere le iniziative all'uopo necessarie;

27.   sottolinea l'importanza della miniaturizzazione dei prodotti onde contribuire alla riduzione dei rifiuti e permettere un miglior utilizzo dell'energia;

28.   sottolinea che si sa ancora poco sull'eventuale nocività per la salute e l'ambiente delle nuove nanoparticelle sintetiche e che pertanto, in conformità del principio di precauzione ed anteriormente alla loro produzione e commercializzazione, vanno esaminati gli effetti delle nanoparticelle poco solubili e difficilmente degradabili;

29.   chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione allo sviluppo delle nanoscienze e delle nanotecnologie nei nuovi Stati membri, fornendo loro assistenza, di definire propri profili di ricerca e allo stesso tempo accrescere il valore di punta dei centri europei all'avanguardia in vista di un ruolo guida per l'Europa a livello mondiale;

30.   sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nel campo delle nanoscienze e delle nanotecnologie; chiede alla Commissione di intensificare ulteriormente gli eccellenti rapporti, in particolare, con gli scienziati russi e di studiare le possibilità e i limiti di una cooperazione in questo campo con gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina e l'India; chiede alla Commissione di rafforzare la cooperazione internazionale al fine di armonizzare il trattamento delle domande di brevetto nel settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie tra l'Unione europea, gli Stati Uniti e il Giappone; sottolinea che il dialogo deve essere intensificato nel rispetto degli obblighi OMC.

31.   incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 157 del 28.6.2005, pag. 22.
(2) INT/277 - CESE 1237/2005.

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