Nazioni Unite: omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 in funzione delle loro caratteristiche generali di costruzione ***
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio ai fini dell'adesione della Comunità europea al regolamento n. 107 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulle prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione (7884/1/2006 – C6-0198/2006 – 2005/0250(AVC))
– visto il progetto di decisione del Consiglio (7884/1/2006)(1),
– vista la richiesta di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 97/836/CE del Consiglio(2) (C6-0198/2006),
– visti l'articolo 75, paragrafo 1, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0292/2006),
1. esprime il suo parere conforme sul progetto di decisione del Consiglio;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).
Adesione della Bulgaria e della Romania: assunzione di funzionari delle Comunità europee *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione della Bulgaria e della Romania (COM(2006)0271 – C6-0221/2006 – 2006/0091(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0271)(1),
– visto l'articolo 283 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0221/2006),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del proprio regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0312/2006),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Modifica allo statuto dell'impresa comune Galileo *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica lo statuto dell'impresa comune Galileo contenuto nell'allegato del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio (COM(2006)0351 – C6-0252/2006 – 2006/0115(CNS))
Partecipazione della Norvegia all'attività dell'OEDT *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell'importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (COM(2006)0115 – C6-0140/2006 – 2006/0037(CNS))
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0115)(1),
– visto il progetto di accordo tra la Comunità europea e la Norvegia sulla revisione dell'importo del contributo finanziario della Norvegia previsto dall'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione della Norvegia all'attività dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT),
– visto l'articolo 152 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0140/2006),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0330/2006),
1. approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno di Norvegia.
– vista la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Bogdan Golik, trasmessa dal Ministro belga degli affari esteri su richiesta del pubblico ministero della Corte d'appello di Bruxelles, in data 7 luglio 2006, e comunicata in seduta plenaria il 4 settembre 2006,
– avendo ascoltato l'on. Bogdan Golik, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento, il quale ha chiesto la revoca della propria immunità,
– visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),
– visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0317/2006),
A. considerando che l'on. Bogdan Golik è stato eletto deputato al Parlamento europeo a seguito della sesta elezione del 10-13 giungo 2004 e che i suoi poteri sono stati verificati dal Parlamento il 14 dicembre 2004,
B. considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, nel territorio di Stati membri diverso dal proprio l'on. Bogdan Golik gode di immunità da qualsiasi misura di detenzione e dai procedimenti giudiziari,
C. considerando che, conformemente alla summenzionata giurisprudenza della Corte di giustizia, nel periodo in questione l'on. Bogdan Golik godeva di tale immunità poiché il Parlamento era in sessione,
1. decide di revocare l'immunità dell'on. Bogdan Golik, a condizione che, finché non si abbia un'eventuale sentenza passata in giudicato, non possa essere adottata contro di lui alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della commissione competente all'autorità competente del Regno del Belgio.
– vista una richiesta di difesa dell'immunità parlamentare trasmessa da Mario Borghezio con lettera del 23 maggio 2006 e resa nota il 1° giugno 2006 in plenaria,
– ascoltato Mario Borghezio conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986(1),
– visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana,
– visti l'articolo 6, paragrafo 3 e l'articolo 7 del proprio regolamento,
– vista la relazione dalla commissione giuridica (A6-0329/2006),
1. decide di non difendere i privilegi e le immunità di Mario Borghezio.
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Racc. 1964, pag. 419, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Racc. 1986, pag. 2403.
Progetto di bilancio rettificativo n. 3/2006 (Emendamenti)
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Emendamenti al progetto di bilancio rettificativo n. 3/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006, sezione III - Commissione, sezione VIII, parte B - Garante europeo della protezione dei dati (C6-0336/2006 – 2006/2119(BUD))
Voce 02 01 04 01 - Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale ‐ Spese di gestione amministrativa
02 01 04 01
Bilancio 2006
PBR 3/2006
Emendamento
Bilancio 2006 + BR3 modificato
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
Impegni
Pagamenti
2 790 000
2 790 000
-554 545
-554 545
554 545
554 545
2 790 000
2 790 000
NOMENCLATURA:
Senza modifiche
COMMENTI:
Senza modifiche
MOTIVAZIONE
L'emendamento è volto a ripristinare il progetto preliminare di bilancio rettificativo.
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006, Sezione III - Commissione, Sezione VIII, parte B - Garante europeo della protezione dei dati (C6-0336/2006 – 2006/2119(BUD))
– visti il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, paragrafo 6,
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), e in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, definitivamente adottato il 15 dicembre 2005(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(3),
– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo (PPBR) n. 3/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006, presentato dalla Commissione il 22 maggio 2006 (SEC(2006)0633),
– visto il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 3/2006, stabilito dal Consiglio l'11 luglio 2006 (11297/2006 – C6–0239/2006),
– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2006 sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006, Sezione III − Commissione, Sezione VIII, parte B − Garante europeo della protezione dei dati(4),
– visti i suoi emendamenti, del 27 settembre 2006, al progetto di bilancio rettificativo n. 3/2006(5)
– vista la seconda lettura del Consiglio del 10 ottobre 2006 (SGS6/12736),
– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0350/2006),
1. prende nota della seconda lettura del Consiglio;
2. conferma la sua decisione adottata in prima lettura;
3. incarica il suo Presidente di proclamare che il bilancio rettificativo n. 4/2006 è stato definitivamente adottato e di provvedere a farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati.
GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006, Sezione III - Commissione (13561/2006 – C6-0333/2006 – 2006/2202(BUD))
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, paragrafo 4, penultimo comma,
– visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), in particolare gli articoli 37 e 38,
– visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006, definitivamente adottato il 15 dicembre 2005(2),
– visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(3),
– visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 5/2006 dell'Unione europea per l'esercizio 2006 presentato dalla Commissione il 20 luglio 2006 (SEC(2006)0996),
– visto il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2006 stabilito dal Consiglio il 5 ottobre 2006 (13561/2006 – C6-0333/2006),
– visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0340/2006),
A. considerando che il bilancio rettificativo n. 5/2006 comprende tre elementi diversi, segnatamente la mobilizzazione di nuovi fondi per il sostegno finanziario destinato a promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota, un aumento degli stanziamenti destinati all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) e la creazione di due nuove linee di bilancio in seguito alla modernizzazione del sistema contabile della Commissione,
B. considerando che l'importo di 120 milioni EUR in nuovi impegni, proposto dalla Commissione per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota, risale alla decisione adottata dal Consiglio il 26 aprile 2004 a Lussemburgo, a seguito dei risultati dei referendum a Cipro, ma non è ancora stato iscritto in bilancio a causa dei ritardi nell'adozione della base giuridica,
C. considerando che l'aumento di 4 milioni EUR della dotazione per l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) è necessario per adeguare gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2006 agli importi indicati nella relativa decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006(4),
D. considerando che la prima chiusura provvisoria dei conti successiva alla modernizzazione del sistema contabile della Commissione necessita la creazione di una nuova linea di bilancio per la copertura delle spese sostenute in relazione alla gestione della tesoreria e la creazione di una nuova linea di bilancio per il contributo del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo,
1. approva il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2006 senza modifiche;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 28 giugno 2006 intitolata "Verso un partenariato strategico UE-Sudafrica" (COM(2006)0347),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e ai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio per fornire orientamenti alla Commissione relativi alla revisione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, del 28 giugno 2006 (COM(2006)0348),
– visto l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione (TDCA) tra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro(1), firmato nell'ottobre 1999, applicato provvisoriamente e parzialmente dal gennaio 2000 ed entrato in vigore a tutti gli effetti il 1° maggio 2004,
– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000(2) (l''Accordo di Cotonou"),
– vista la relazione sul Progetto del Millennio delle Nazioni Unite: "Investire nello sviluppo: piano pratico per realizzare gli Obiettivi di sviluppo del Millennio",
– vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: Il consenso europeo(3),
– viste le proprie risoluzioni del 17 novembre 2005 su una strategia di sviluppo per l'Africa(4) e del 6 luglio 2006 sul partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilità e lo sviluppo(5),
– visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
– vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A6-0310/2006),
A. considerando che il Sudafrica è la principale potenza politica dell'Africa subsahariana, che opera, in particolare, nel quadro dell'Unione africana e del Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD), a livello dell'Africa, e nel quadro della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), a livello regionale, oltre ad essere un attore importante a livello mondiale – anche nei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – che contribuisce in misura sempre crescente al mantenimento della pace e alla risoluzione dei conflitti in Africa,
B. considerando che il Sudafrica è di gran lunga la più forte economia dell'Africa subsahariana come anche del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), e che a partire dalla quinta riunione ministeriale dell'OMC a Cancun ha esercitato un ruolo guida nel G-20, in qualità di rappresentante dei paesi africani in via di sviluppo, al fine di aumentare il loro margine di manovra nei negoziati su questioni chiave per le loro economie,
C. considerando che il Sudafrica fa parte del Gruppo Cairns dell'OMC per difendere gli interessi delle economie esportatrici di prodotti agricoli,
D. considerando che le disuguaglianze di reddito sono un'eredità dell'era dell'apartheid, che la maggioranza della popolazione bianca vive secondo standard paragonabili a quelli dell'Europa occidentale, mentre la maggior parte della popolazione nera vive in condizioni paragonabili a quelle dei paesi meno sviluppati, e che quasi metà della popolazione vive al di sotto della soglia della povertà,
E. considerando che la strategia del cosiddetto "black economic empowerment" (i.e., rafforzamento del ruolo dei neri nell'economia) (BEE) posta in atto dal governo sudafricano è stata approvata nel 2004 ed è intesa a correggere le ingiustizie dell'era dell'apartheid aumentando la partecipazione economica della popolazione svantaggiata,
F. considerando che il tasso di disoccupazione è estremamente alto in Sudafrica e si attesta, secondo le cifre ufficiali, a più del 30%, mentre, secondo le stime non ufficiali, si avvicina al 40%,
G. considerando che il tasso di disoccupazione rispecchia la persistente discriminazione razziale, visto che la disoccupazione interessa il 50% della popolazione nera, il 27% della popolazione meticcia, il 17% della popolazione asiatica e solamente il 6% della popolazione bianca,
H. considerando che la situazione dell'immigrazione in Sudafrica è molto particolare, poiché il paese, da un lato, è da decenni il polo di attrazione di un'immigrazione legale (alla ricerca di un lavoro, ad esempio, nelle miniere di oro e di diamanti) e illegale (alla ricerca di migliori condizioni di vita) proveniente dall'intera regione dell'Africa australe e, dall'altro lato, è gravemente colpito dal fenomeno della "fuga dei cervelli", in particolare nel settore medico,
I. considerando che il governo del Sudafrica ha esposto i suoi obiettivi di politica macroeconomica nell'Iniziativa per una crescita accelerata e comune in Sudafrica (ASGISA), volta a portare la crescita economica al 6% e a dimezzare la disoccupazione e la povertà entro il 2014,
J. considerando che in Sudafrica si registra il più alto numero di persone contagiate dall'HIV al mondo, con 320.000 vittime dell'AIDS nel 2005, e che la pandemia di AIDS è una tragedia umanitaria che colpisce in maniera particolarmente grave i bambini orfani e vittime di abusi, e che incide anche sull'economia del paese,
K. considerando che il Sudafrica è un motore per l'economia di tutta l'Africa subsahariana e che lo sviluppo economico di tale paese può influire sulla riduzione della povertà e sulla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) a livello regionale,
L. considerando che l'elevato tasso di criminalità costituisce un ostacolo per lo sviluppo economico e per il settore del turismo, e che contribuisce a creare un clima sfavorevole agli investimenti diretti esteri,
M. considerando che l'Unione europea è il principale partner commerciale del Sudafrica, mentre per l'Unione gli scambi commerciali con tale paese sono moderatamente importanti,
N. considerando che il Sudafrica è un membro a statuto limitato dell'Accordo di Cotonou, che non è ammesso a beneficiare delle preferenze commerciali non reciproche, che non riceve finanziamenti per il tramite del Fondo europeo di sviluppo, ma che partecipa alla cooperazione politica e alle istituzioni ACP-UE,
O. considerando che l'Unione europea è di gran lunga il più importante donatore per il Sudafrica e che fornisce il 70% circa degli aiuti non rimborsabili totali, pari all'1,3% del bilancio nazionale,
P. considerando che le relazioni economiche e commerciali come anche la cooperazione nei settori politico, sociale, culturale, ambientale, sanitario ecc. sono coperte dal TDCA, che è inteso a creare una zona di libero scambio sulla base di un calendario asimmetrico e della protezione di settori sensibili,
Q. considerando che la Commissione ha proposto un nuovo partenariato strategico UE-Sudafrica con tre obiettivi principali: la creazione di un contesto unico, coerente e chiaro che copra tutti i settori della cooperazione, il passaggio dal dialogo politico ad una cooperazione politica strategica e l'intensificazione della cooperazione esistente per il tramite di un TDCA rivisto,
R. considerando che il TDCA ha consentito all'Unione europea di colmare il divario nella bilancia commerciale con il Sudafrica e ha imposto più oneri a quest'ultimo che all'Unione europea in termini di adeguamenti tariffari, con la conseguenza che l'Unione europea beneficia più del Sudafrica del TDCA attuale,
S. considerando che prodotti agricoli e di alta tecnologia dell'Unione europea vengono introdotti sui mercati sudafricani con effetti negativi per il settore agricolo e lo sviluppo di prodotti strategici sudafricani a valore aggiunto, quali prodotti farmaceutici, macchinari e veicoli,
T. considerando che il Sudafrica ha già preso importanti impegni in sede GATS nel settore dei servizi e che è soggetto ad importanti limitazioni nel raggiungimento di livelli accettabili di accesso e nella realizzazione dei servizi universali,
U. considerando che la Commissione intende rivedere il TDCA per includervi, in particolare, nuove disposizioni sulla liberalizzazione degli scambi e impegni vincolanti in materia di servizi, investimenti, appalti pubblici, proprietà intellettuale, concorrenza, normalizzazione, dogane e norme di origine,
V. considerando che l'inclusione di disposizioni concernenti gli investimenti e gli appalti pubblici può creare difficoltà per il Sudafrica e per altri paesi dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU),
W. considerando che la Commissione propone altresì di adeguare il TDCA all'Accordo di Cotonou rivisto per quanto riguarda la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta contro il terrorismo e contro l'impunità, e la prevenzione delle attività mercenarie,
X. considerando che la Commissione intende proporre al Consiglio congiunto di cooperazione UE-Sudafrica, il 14 novembre 2006, un progetto di piano d'azione UE-Sudafrica sulla messa in atto del partenariato strategico,
1. accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di compiere passi verso un partenariato strategico UE-Sudafrica e di proporre un contesto coerente di lungo termine per la cooperazione;
2. evidenzia che tale partenariato strategico dovrebbe fornire un quadro unico che consenta di migliorare l'efficacia degli strumenti di cooperazione esistenti nell'interesse della popolazione e dell'economia sudafricane;
3. sottolinea che il partenariato strategico dovrebbe essere complementare rispetto alla strategia UE-Africa e incorporare le attuali attività riguardanti lo strumento di cooperazione allo sviluppo, gli Accordi di partenariato economico (APE) e altri negoziati in corso;
4. sottolinea che il piano d'azione dovrebbe avere come obiettivo prioritario la riduzione della povertà, in linea con l'Accordo di Cotonou e in vista della realizzazione degli OSM, e tenere conto degli effetti del partenariato strategico sui paesi della regione e sui negoziati APE;
5. sottolinea che la gestione della crisi dell'HIV/AIDS, adottando un approccio equilibrato tra la prevenzione (incentrata sulla salute sessuale e riproduttiva), il trattamento e la cura, deve rimanere una priorità politica per il governo sudafricano; accoglie con favore la decisione presa da quest'ultimo a favore di un programma per la fornitura di farmaci antiretrovirali, ma insiste cionondimeno sull'urgente necessità di migliorarne l'attuazione;
6. si compiace del nuovo approccio che consiste nel passare dal dialogo politico ad una cooperazione politica strategica che individui nel Sudafrica il paese di riferimento (il cosiddetto "anchor country") capace di perseguire obiettivi condivisi per le questioni regionali, africane e globali, tenendo conto che il Sudafrica svolge un ruolo importante quale portavoce dei paesi dell'Africa subsahariana in seno a forum internazionali quali l'OMC e le Nazioni Unite;
7. invita il Sudafrica a chiarire il rapporto tra SADC, SACU e TDCA, in vista di una più ordinata politica di sviluppo regionale; invita la Commissione a chiarire la politica dell'Unione europea in relazione alla SADC, alla SACU e al TDCA, tenendo conto dei negoziati APE;
8. suggerisce che il dialogo politico UE-Sudafrica sia ulteriormente sviluppato, organizzando regolari scambi di visite delle delegazioni parlamentari (che sono essenziali per rafforzare la conoscenza reciproca su materie di interesse comune, sui rispettivi sistemi democratici e sulle aree di responsabilità);
9. sottolinea il ruolo politico specifico che il Sudafrica sta già svolgendo nell'intero continente (ad esempio, in Sudan, Congo, Liberia) e ritiene che tale posizione debba essere riconosciuta e sostenuta dall'Unione europea; sottolinea, in questo contesto, l'importanza dell'Unione africana – di cui il Sudafrica è uno dei paesi fondatori nonché membro attivo – quale possibile portavoce del continente africano in un mondo globalizzato, e auspica pertanto un suo ulteriore sviluppo;
10. invita a tale riguardo il Sudafrica ad utilizzare la sua influenza politica per giungere ad una soluzione pacifica della crisi nel vicino Zimbabwe;
11. chiede alla Commissione di tenere presente che il Sudafrica ha stabilito forti legami politici e commerciali con paesi asiatici e latinoamericani nonché con paesi sviluppati, nel contesto di configurazioni internazionali;
12. sottolinea che il piano d'azione dovrebbe tenere conto delle differenze economiche fra l'Unione europea e il Sudafrica, segnatamente nel settore degli scambi commerciali, come riconosce la stessa OMC per quanto riguarda le economie semisviluppate difendendo un trattamento speciale e differenziato che consenta il mantenimento di talune tariffe doganali e di altre misure commerciali necessarie per proteggere queste economie nascenti;
13. sottolinea che, nell'ambito del piano d'azione, si dovrebbe porre un accento particolare sulla creazione di incentivi per gli investimenti esteri, elaborando, in associazione con le autorità sudafricane, una strategia innovativa volta a superare i principali ostacoli agli investimenti, quali l'impatto sociale ed economico dell'AIDS, l'elevato tasso di criminalità nonché l'intervento dello Stato nella politica dell'occupazione e nella proprietà;
14. sollecita la Commissione a non insistere nell'aggiungere nuovi elementi nel TDCA rivisto, cosa che ostacolerebbe lo sviluppo economico del Sudafrica o la lotta per la riduzione della povertà, a non interferire nelle decisioni del Sudafrica riguardanti la partecipazione del settore privato nella fornitura di servizi di base e a trarre insegnamento dal fallimento dei negoziati SACU-USA in materia di libero scambio, in cui gli Stati Uniti hanno cercato di imporre ai paesi SACU condizioni inaccettabili;
15. suggerisce che il bilancio dell'Unione europea preveda stanziamenti intesi ad agevolare il difficile processo di integrazione commerciale nella regione dell'Africa australe;
16. suggerisce che il piano d'azione e il bilancio dell'Unione europea prevedano un sostegno per una strategia sudafricana di sicurezza energetica efficace, che tenga conto del cambiamento climatico e del suo impatto sociale e ambientale sulla popolazione povera del Sudafrica e della regione, e che metta l'accento, tra l'altro, sullo sviluppo di fonti di energia rinnovabili, segnatamente piccole centrali idroelettriche, energia eolica e biomassa;
17. sottolinea che il piano d'azione dovrebbe avere un approccio partecipativo e inclusivo di tutte le parti interessate, e concentrarsi sul sostegno alle priorità sudafricane, fra cui la lotta al dilagare dell'HIV, le misure del governo per la ripresa economica e la lotta contro la disuguaglianza economica, promuovendo la coesione sociale e garantendo che i benefici economici siano ripartiti al di fuori dell'emergente élite finanziaria, in linea con l'ASGISA e la strategia BEE;
18. suggerisce che alle richieste sudafricane di assistenza tecnica intese a realizzare gli obiettivi di sviluppo del paese nonché a contribuire allo sviluppo sociale ed economico della regione sia data la priorità, al fine di incoraggiare altri leader africani ad assumersi le proprie responsabilità nell'elaborazione e nell'attuazione di un modello di sviluppo economico sostenibile per il continente;
19. propone inoltre di sviluppare un'area di cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione, che includa scambi di studenti e di insegnanti, e una finestra per il Sudafrica (South Africa window) nel programma Erasmus Mundus;
20. prende atto dei benefici considerevoli che il Sudafrica ha derivato dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti e chiede che per il periodo 2007-2013 venga mantenuto un livello di sostegno quanto meno equivalente, tenendo conto, nel contempo, delle esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese;
21. insiste sul fatto che l'assistenza allo sviluppo dovrebbe essere concessa localmente e che si dovrebbe fare ricorso ad esperti esterni e a beni d'importazione solo quando non sono disponibili nella regione consulenze o beni comparabili;
22. sottolinea il ruolo di pioniere che il Sudafrica potrebbe svolgere nel settore della politica dell'immigrazione, per la regione dell'Africa australe e per l'intero continente africano, grazie alla sua esperienza unica in questo campo; sottolinea pertanto che il Sudafrica deve urgentemente rafforzare il suo impegno in vista dell'adozione di una politica dell'immigrazione coerente ed efficace; invita il Consiglio e la Commissione a promuovere questi sforzi mediante uno scambio di esperienze e a porre l'accento su questo ruolo particolare del Sudafrica nei programmi in materia di migrazione quali AENEAS e il relativo programma di follow-up;
23. sollecita la Commissione a mantenere un dialogo costante con il governo sudafricano e ad includere il parlamento, le amministrazioni locali e la società civile nel dibattito sul partenariato strategico, il piano d'azione e la relativa messa in atto;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, al governo nazionale e all'Assemblea nazionale della Repubblica del Sudafrica.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (6284/1/2006 – C6-0226/2006 – 2004/0218(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (6284/1/2006 – C6-0226/2006)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0621),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004)0621/2),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0288/2006),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. Chiede alla Commissione, in considerazione del fatto che in seconda lettura i colegislatori non sono pervenuti a un accordo in merito a LIFE+, di presentare una soluzione che consenta di finanziare le attività rientranti tra le prerogative istituzionali che a decorrere dal 2007 saranno inquadrate nel programma LIFE+; invita la Commissione a proporre misure provvisorie per attività progettuali, onde evitare divari sul piano dei finanziamenti e garantire la continuità della politica ambientale e dello sviluppo sostenibile della Comunità nel 2007;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 ottobre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),
considerando quanto segue:
(1) La tutela dell'ambiente è una delle dimensioni chiave dello sviluppo sostenibile dell'Unione europea. È una priorità per il cofinanziamento comunitario e dovrebbe essere finanziata in primo luogo attraverso strumenti finanziari comunitari orizzontali, compresi il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il fondo europeo della pesca e il settimo programma quadro di ricerca.
(2) Tali strumenti finanziari comunitari non contemplano tutte le priorità ambientali. È pertanto necessario uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) che fornisca sostegno specifico per lo sviluppo e l'attuazione della politica e della legislazione comunitarie in materia ambientale, in particolare degli obiettivi del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (6° PAA), di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002(6).
(3) Il sostegno dovrebbe essere fornito attraverso convenzioni di sovvenzione e contratti di appalto pubblico previsti nell'ambito del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7).
(4) Le misure e i progetti finanziati nel quadro di LIFE+ dovrebbero soddisfare i criteri di ammissibilità per ottenere il migliore utilizzo possibile dei fondi comunitari. Le misure e i progetti dovrebbero soddisfare criteri supplementari di ammissibilità per assicurare un valore aggiunto europeo ed evitare che siano finanziate attività ricorrenti, tranne nei casi in cui tali attività abbiano un chiaro valore dimostrativo o una funzione di avviamento.
(5) Nel settore della natura e della biodiversità l'attuazione della politica e della normativa comunitarie offre di per sé un quadro per un valore aggiunto europeo. Le misure e i progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione, compresi quelli connessi alla gestione e alla designazione di siti Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(8), e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(9), dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo qualora siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari. La Commissione dovrebbe presentare un riesame del contributo di tali strumenti complementari al finanziamento di Natura 2000 in tempo utile per la revisione del 2008/9 del quadro finanziario, allo scopo di adeguare LIFE+ ai necessari cambiamenti e garantire un livello elevato di cofinanziamento comunitario.
(6)Gli Stati membri hanno deciso a Malahide, nel 2004, che vanno adottate disposizioni per garantire un finanziamento adeguato della rete Natura 2000, ivi compreso il cofinanziamento comunitario. Siccome il presente regolamento finanzierà soltanto misure concernenti le migliori pratiche o misure dimostrative relative alla gestione dei siti di Natura 2000, la Commissione e gli Stati membri dovranno assicurare la messa a disposizione di fondi sufficienti mediante altri strumenti per la gestione della rete, il cui costo annuale è stimato intorno a 6 100 000 000 EUR per l'UE nel suo insieme.
(7) Le misure e i progetti innovativi o di dimostrazione attinenti agli obiettivi ambientali della Comunità, compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, know-how o tecnologie finalizzate alle migliori pratiche, come pure le misure e i progetti finalizzati alle campagne di sensibilizzazione e alla formazione specifica per gli agenti implicati in interventi di prevenzione degli incendi boschivi, dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo il caso in cui siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari.
(8) Le misure e i progetti finalizzati alla definizione e alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo il caso in cui siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari.
(9) Ai fini della formulazione e dell'attuazione di una politica efficace nell'ambito del 6° PAA sono indispensabili il sostegno alle misure e ai progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione per la formulazione o l'attuazione di una politica comunitaria in materia di ambiente, la dimostrazione di approcci strategici, tecnologie, metodi e strumenti innovativi, il consolidamento della base delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità di attuazione, la promozione di una governanza efficiente, la promozione del collegamento in rete, dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle migliori pratiche, nonché una migliore diffusione delle informazioni e una maggiore sensibilizzazione e comunicazione. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire alla formulazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione della politica e della legislazione ambientali, nonché alla loro comunicazione e diffusione in tutta la Comunità.
(10) LIFE+ dovrebbe constare di tre componenti: "LIFE+ Natura e biodiversità", "LIFE+ Politica e governanza ambientali" e "LIFE+ Informazione e comunicazione". Misure e progetti finanziati da LIFE+ dovrebbero poter contribuire alla realizzazione degli obiettivi specifici di più di una delle tre componenti e poter comportare la partecipazione di più di uno Stato membro, nonché contribuire allo sviluppo di approcci strategici per conseguire obiettivi ambientali.
(11) Per svolgere il ruolo che le compete nell'avviare la formulazione e l'attuazione delle pertinenti politiche, la Commissione dovrebbe utilizzare le risorse di LIFE+ per portare a termine studi e valutazioni, avviare servizi in vista dell'attuazione e dell'integrazione della politica e della normativa in materia di ambiente, tenere riunioni, seminari e workshop con esperti e soggetti interessati, sviluppare e mantenere operative reti nonché sviluppare e provvedere alla manutenzione di sistemi informatici. La Commissione dovrebbe utilizzare inoltre la parte del bilancio di LIFE+ gestita a livello centrale per intraprendere attività di informazione, pubblicazione e divulgazione, incluse manifestazioni, esposizioni e analoghe misure di sensibilizzazione, per sostenere i costi di preparazione e produzione di materiale audiovisivo e per procurarsi assistenza tecnica e/o amministrativa in connessione con l'individuazione, la preparazione, la gestione, il monitoraggio, il controllo contabile e la sorveglianza di programmi e progetti.
(12) Le organizzazioni non governative (ONG) contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente. È pertanto opportuno che la parte del bilancio di LIFE+ gestita in maniera centralizzata sostenga le operazioni di diverse ONG ambientali debitamente qualificate attraverso la concessione, in modo trasparente e rispettoso della concorrenza, di sovvenzioni di funzionamento su base annua. Dette ONG dovrebbero essere indipendenti e senza scopo di lucro e dovrebbero svolgere attività in almeno tre paesi europei, da sole o sotto forma di associazione.
(13) L'esperienza derivante dagli strumenti attuali e passati ha evidenziato la necessità di procedere ad una pianificazione e ad una programmazione su base pluriennale e di concentrare gli sforzi intesi alla promozione della tutela ambientale, individuando le priorità e identificando i settori di attività che possono beneficiare del cofinanziamento comunitario.
(14) Gli Stati membri dovrebbero elaborare programmi di lavoro annuali nazionali diversi sia da piani e programmi preparati per vari settori e che costituiscono il quadro per la futura concessione dell'autorizzazione, sia da piani e programmi per i quali è stata prescritta la valutazione a norma della direttiva 92/43/CEE e detti programmi di lavoro non dovrebbero essere considerati piani o programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente(10).
(15) Nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie, compresi gli strumenti finanziari, dovrebbero essere integrati requisiti in materia di tutela dell'ambiente. LIFE+ dovrebbe pertanto essere complementare ad altri strumenti finanziari comunitari e la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare detta complementarità a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.
(16) Coerentemente con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) e del Consiglio europeo di Salonicco (giugno 2003), è opportuno che i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione siano ammessi a partecipare ai programmi comunitari, alle condizioni stabilite negli accordi bilaterali con essi conclusi.
(17) È necessario consolidare vari strumenti ambientali esistenti e semplificare la programmazione e la gestione creando uno strumento finanziario unico e più razionale per l'ambiente.
(18) È altresì necessario assicurare una transizione graduale e continuare a monitorare, a sottoporre a controllo finanziario e a valutazione qualitativa le attività finanziate nell'ambito dei programmi attualmente in corso una volta che questi ultimi saranno giunti a scadenza.
(19) Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(11).
(20) L'obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente e, in particolare, favorire l'attuazione del 6o PAA. Operando insieme, valendosi degli strumenti comunitari per migliorare i risultati a livello nazionale o locale, realizzare gli obiettivi comunitari o provvedere a scambi di informazione su scala comunitaria, gli Stati membri possono ottenere valore aggiunto europeo. Poiché tale obiettivo di LIFE+ non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(21)Il presente regolamento demanda molte decisioni essenziali ai programmi strategici pluriennali e ai programmi di lavoro annuali nazionali. Tali questioni sono motivo di seria preoccupazione per singoli Stati membri e di fondamentale importanza per la loro politica nazionale in materia di ambiente. È opportuno pertanto che talune misure siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(12), al fine di consentire agli Stati membri di sottoporre le misure proposte all'esame del Consiglio. La procedura di regolamentazione è inoltre opportuna per definire le modalità di applicazione diverse dalle misure tecniche esplicitamente menzionate nel regolamento. La procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE dovrebbe applicarsi all'adozione e all'eventuale modifica dei programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento e all'adozione di emendamenti all'allegato del presente regolamento, che precisa disposizioni essenziali, in particolare le misure ammissibili al finanziamento, in modo da permettere ai due rami dell'autorità legislativa di esaminare tali misure prima della loro adozione.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Finalità
1. Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente ("LIFE+").
2. Obiettivo generale di LIFE+ è contribuire all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile
In particolare, LIFE+ favorisce l'attuazione del 6º PAA, comprese le strategie tematiche, e finanzia misure e progetti con valore aggiunto europeo negli Stati membri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
1)
per "6° PAA" si intende il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE;
2)
per "regolamento finanziario" si intende il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;
Articolo 3
Criteri di ammissibilità
1. Le misure e i progetti finanziati da LIFE+ favoriscono il conseguimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Ove possibile, le misure e i progetti finanziati mediante LIFE+ promuovono sinergie tra diverse priorità nel quadro del 6º PAA e l'integrazione.
2. Le misure previste nei programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 e nei programmi di lavoro annuali nazionali adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 e i progetti attuati nell'ambito di tali programmi soddisfano i seguenti criteri:
a)
che sono di interesse comunitario in quanto apportano un contributo significativo al conseguimento dell'obiettivo generale di LIFE+ di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
b)
che sono coerenti e fattibili sotto il profilo tecnico e finanziario e presentano un rapporto costi-benefici soddisfacente.
3.La Commissione provvede a che i progetti interregionali e transfrontalieri siano inclusi nei programmi di lavoro annuali nazionali, in particolare laddove la cooperazione transfrontaliera è essenziale a garantire la conservazione delle specie.
4. Inoltre, al fine di assicurare un valore aggiunto europeo e per evitare che siano finanziate attività ricorrenti, le misure previste nei programmi di lavoro annuali nazionali e i progetti attuati in ottemperanza a tali programmi devono soddisfare almeno uno dei criteri seguenti:
a)
misure e progetti riguardanti le migliori pratiche o misure e progetti di dimostrazione destinati a dare attuazione alla direttiva 79/409/CEE o alla direttiva 92/43/CEE;
b)
misure e progetti innovativi o misure e progetti di dimostrazione attinenti ad obiettivi comunitari in materia di ambiente, compresi lo sviluppo o la diffusione di tecniche, know how o tecnologie finalizzati alle migliori pratiche;
c)
campagne di sensibilizzazione e formazione specifica per gli agenti implicati nella prevenzione degli incendi boschivi;
d)
misure e progetti finalizzati alla definizione ed alla realizzazione di obiettivi comunitari connessi con il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle foreste e delle interazioni ambientali.
Articolo 4
Obiettivi specifici
1. LIFE+ consta di tre componenti:
– LIFE+ Natura e biodiversità;
– LIFE+ Politica e governanza ambientali;
– LIFE+ Informazione e comunicazione.
2. LIFE+ Natura e biodiversità si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
a)
contribuire all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di natura e biodiversità, in particolare delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, incluso a livello locale e regionale, e sostenere l'ulteriore sviluppo e attuazione della rete Natura 2000, compresi gli habitat e le specie costieri e marini;
b)
contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, la valutazione ex ante, il monitoraggio e la valutazione ex post della politica e della normativa comunitarie in materia di natura e biodiversità;
c)
fornire un sostegno alla messa a punto e all'attuazione di approcci e strumenti strategici per il monitoraggio e la valutazione ex ante della natura e della biodiversità e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esse, specialmente in rapporto con la realizzazione dell'obiettivo di bloccare la perdita di biodiversità nella Comunità entro il 2010;
d)
contribuire allo sviluppo e all'efficace attuazione di politiche atte a combattere la minaccia alla natura e alla biodiversità posta dai cambiamenti climatici, migliorare la resistenza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici e facilitare il loro adeguamento ai cambiamenti climatici;
e)
fornire un sostegno al miglioramento della governanza ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, al processo di consultazione e all'attuazione della politica e della legislazione in materia di natura e biodiversità.
3. LIFE+ Politica e governanza ambientali si prefigge i seguenti obiettivi specifici, in relazione agli obiettivi del 6º PAA, compreso per i settori prioritari dei cambiamenti climatici, dell'ambiente e della salute e qualità della vita nonché delle risorse naturali e dei rifiuti:
a)
contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di approcci, tecnologie, metodi e strumenti strategici innovativi;
b)
contribuire a consolidare la base delle conoscenze per la formulazione, la valutazione ex ante, il monitoraggio e la valutazione ex post della politica e della legislazione di ambiente;
c)
fornire un sostegno alla messa a punto e all'attuazione di approcci per il monitoraggio e la valutazione ex ante dello stato dell'ambiente e dei fattori, delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esso;
d)
agevolare l'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente, soprattutto a livello locale e regionale;
e)
fornire un sostegno al miglioramento della governanza ambientale, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, al processo di consultazione e all'attuazione delle politiche.
4. LIFE+ Informazione e comunicazione si prefigge i seguenti obiettivi specifici:
a)
assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali, inclusa la prevenzione degli incendi boschivi;
b)
fornire un sostegno alle misure di accompagnamento, quali informazione, azioni e campagne di comunicazione, conferenze e formazione, inclusa la formazione in materia di prevenzione degli incendi boschivi.
5. Nell'allegato è riportato l'elenco delle misure ammissibili.
Articolo 5
Tipologie di intervento
1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a)
convenzioni di sovvenzione;
b)
contratti di appalto pubblico.
2. Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo modalità e attraverso accordi specifici, quali gli accordi quadro di partenariato e la partecipazione a fondi e meccanismi finanziari. Esse possono consistere nel cofinanziamento di sovvenzioni di funzionamento o di sovvenzioni per azioni. Le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggette alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario.
3. Con riferimento alle sovvenzioni per azioni, la percentuale massima di cofinanziamento è del 50% delle spese ammissibili. Tuttavia, eccezionalmente, la percentuale massima di cofinanziamento per LIFE + Natura e biodiversità può raggiungere il 75% delle spese ammissibili per le misure e i progetti riguardanti habitat o specie prioritari ai fini dell'applicazione della direttiva 79/409/CEE o della direttiva 92/43/CEE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefissato in materia di conservazione.
4. Nel caso di contratti di appalto pubblico, i fondi comunitari possono coprire i costi per l'acquisto di beni e servizi. In particolare, tali costi possono comprendere le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione ex post dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.
Articolo 6
Programmazione
1. La Commissione elabora un primo programma strategico pluriennale per il periodo 2007-2010 e, dopo una revisione che tenga conto degli obiettivi prefissati, un secondo programma strategico pluriennale per il periodo 2011-2013. Tali programmi definiscono i principali obiettivi, i settori di azione prioritari, i tipi di misure e i risultati previsti del finanziamento comunitario in relazione agli obiettivi ed ai criteri stabiliti negli articoli 1, 3 e 4.
2.Ai fini dell'elaborazione dei programmi strategici pluriennali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per ogni anno nei periodi 2007-2010 e 2011-2013. Questi, come minimo e per ciascun anno:
a)
identificano i settori prioritari, tenendo conto delle esigenze individuate a lungo termine;
b)
delineano gli obiettivi nazionali specifici;
c)
descrivono le misure da finanziare e indicano come soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3;
d)
prevedono stime dei costi; e
e)
illustrano il quadro di monitoraggio proposto.
Gli Stati membri inseriscono misure transnazionali nelle rispettive bozze di programmi di lavoro annuali nazionali.
3. La Commissione si consulta con gli Stati membri in merito alle bozze di programmi strategici pluriennali nell'ambito del comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e nell'ambito del comitato di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE. I programmi sono adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del presente regolamento. Per il programma strategico pluriennale per il periodo 2007-2010 l'adozione avviene quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione provvede affinché vi sia partecipazione pubblica alle bozze di programmi strategici pluriennali.
4. La Commissione si consulta con gli Stati membri su base bilaterale in merito alle bozze di programmi di lavoro annuali nazionali dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE, ai fini dell'adozione di detti programmi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per il 2007 quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dall'adozione del primo programma strategico pluriennale. Se necessario, essi presentano programmi di lavoro annuali nazionali per gli anni successivi e aggiornamenti delle bozze già presentate, in base al calendario stabilito a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a). Gli Stati membri provvedono affinché vi sia partecipazione pubblica alle bozze di programmi di lavoro annuali nazionali, conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/35/CE(13).
Se lo desiderano, gli Stati membri possono presentare contemporaneamente bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per alcuni o per tutti gli anni di applicazione del presente regolamento.
5.La Commissione pubblica regolarmente gli elenchi dei progetti finanziati tramite LIFE+, con una breve descrizione degli obiettivi e dei risultati conseguiti e un prospetto sintetico dei fondi erogati. Nel far ciò, si avvale di mezzi e tecnologie appropriati, compreso Internet.
Articolo 7
Procedure finanziarie
La Commissione attua il presente regolamento a norma del regolamento finanziario.
Articolo 8
Beneficiari
Possono ricevere finanziamenti tramite LIFE+ organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati.
Articolo 9
Partecipazione di paesi terzi
A condizione che siano ottenuti stanziamenti supplementari, i programmi finanziati tramite LIFE+ sono aperti alla partecipazione dei seguenti paesi:
a)
gli Stati EFTA che sono diventati membri dell'agenzia europea dell'ambiente, a norma del regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1210/90 sull'istituzione dell'agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale(14);
b)
i paesi candidati all'adesione all'Unione europea;
c)
i paesi dei Balcani occidentali partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione.
Articolo 10
Complementarità tra strumenti finanziari
Il presente regolamento non finanzia misure che rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti finanziari comunitari, tra cui il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il fondo europeo della pesca, o che ricevono assistenza per i medesimi obiettivi da detti strumenti. I beneficiari a norma del presente regolamento forniscono informazioni sui finanziamenti che hanno ottenuto tramite il bilancio comunitario e sulle loro richieste di finanziamento in corso alla Commissione. La Commissione assicura coordinamento e complementarità con altri strumenti comunitari.
Articolo 11
Durata e risorse di bilancio
1. Il presente regolamento è attuato nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.
2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione di LIFE+ per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013 è pari a 1 911 000 000 EUR (a prezzi del 2004).
3. Le risorse di bilancio assegnate alle azioni previste nel presente regolamento sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea.
Gli stanziamenti annuali disponibili sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
4.
Almeno il 55% delle risorse di bilancio per LIFE+ è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.
Articolo 12
Monitoraggio
1. Per ogni misura e progetto finanziati da LIFE+, il beneficiario trasmette alla Commissione, per le misure finanziate, relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento del progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.
2. Senza pregiudizio dei controlli eseguiti a norma dell'articolo 248 del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti o di eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, paragrafo 1, lettera b) del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare l'ottemperanza ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3 e valutare il loro contributo agli obiettivi delle politiche dell'UE.
3. I contratti e le convenzioni conclusi in forza del presente regolamento prevedono in particolare la vigilanza e il controllo finanziario da parte della Commissione o di eventuali rappresentanti autorizzati dalla Commissione e l'esecuzione di controlli da parte della Corte dei conti, se necessario effettuati in loco.
4. Il beneficiario dell'assistenza finanziaria tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con il progetto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo a quest'ultimo.
5. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.
6. La Commissione adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per verificare che le misure e i progetti finanziati siano eseguiti correttamente e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento finanziario.
Articolo 13
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. In sede di attuazione delle misure finanziate in forza del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e tramite il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità(15), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(16), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(17).
2. Per le misure comunitarie finanziate nell'ambito di LIFE+, la "irregolarità" di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 è da intendersi come qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, a causa di una spesa indebita.
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo del sostegno finanziario concesso per un progetto qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza del disposto del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione in cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un progetto modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del medesimo.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l'andamento dell'esecuzione di un progetto giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le osservazioni entro un termine prestabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e chiedere il rimborso dei fondi già erogati.
5. Gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Articolo 14
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Articolo 15
Decisioni di attuazione
1. Le seguenti decisioni di attuazione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2:
a)
decisioni intese ad adottare e, se necessario, modificare programmi di lavoro annuali nazionali basati su bozze presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2;
b)
decisioni intese a stabilire le modalità dettagliate necessarie per l'attuazione del presente regolamento, diverse dalle misure di portata generale intese a modificare gli elementi non essenziali dello stesso, ai sensi della decisione 1999/468/CE.
2.Le seguenti decisioni di attuazione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3:
a)
decisioni intese ad adottare e, se necessario, modificare programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1; e
b)
decisioni intese ad aggiungere misure all'allegato.
3.Le seguenti decisioni di attuazione sono adottae secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 14, paragrafo 4:
a)
decisioni intese a specificare formato, contenuto e date di presentazione dei programmi di lavoro annuali nazionali, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2;
b)
decisioni intese a determinare forma e contenuto delle relazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1; e
c)
decisioni intese a fissare indicatori di ausilio al monitoraggio delle misure finanziate da LIFE+.
Articolo 16
Valutazione
1. La Commissione provvede affinché sia attuato un monitoraggio periodico dei programmi pluriennali per valutarne l'impatto.
2. Entro il 30 settembre 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 una revisione intermedia di LIFE +. La revisione intermedia valuta l'attuazione del presente regolamento nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009. La Commissione propone, se del caso, modifiche delle decisioni di attuazione a norma dell'articolo 15.
3. La Commissione predispone una valutazione finale dell'attuazione del presente regolamento, intesa a determinare il contributo di quest'ultimo all'attuazione, all'aggiornamento ed allo sviluppo della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, nonché l'uso che si è fatto degli stanziamenti. Essa trasmette detta valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro il 31 dicembre 2012, se del caso corredandola di una proposta relativa all'ulteriore sviluppo di uno strumento finanziario destinato esclusivamente al settore ambientale, da applicare a decorrere dal 2014.
Articolo 17
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. I seguenti strumenti sono abrogati a fini di semplificazione e di consolidamento:
a)
regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)(18);
b)
decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente umano(19);
c)
decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale(20);
d)
regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)(21).
2. Le misure avviate prima del 31 dicembre 2006 in forza degli atti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere disciplinate da questi ultimi fino a completamento avvenuto. Il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 sostituisce i comitati di cui ai suddetti atti. Successivamente alla cessazione dell'efficacia di tali atti, le attività obbligatorie di monitoraggio e valutazione ivi previste sono finanziate a norma del presente regolamento. Fino a completamento avvenuto, le misure ottemperano alle disposizioni tecniche definite negli atti di cui al paragrafo 1.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
MISURE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO
Fatto salvo l'articolo 10, le misure seguenti possono essere finanziate da LIFE+ se soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3:
a)
attività operative di organizzazioni non governative che si occupano prevalentemente della protezione e del rafforzamento dell'ambiente a livello europeo e partecipano allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione comunitaria;
b)
sviluppo e manutenzione di reti, di basi di dati e di sistemi informatici direttamente collegati all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, in particolare se migliorano l'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
c)
studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari;
d)
monitoraggio, incluso quello delle foreste;
e)
assistenza allo sviluppo e al miglioramento delle capacità;
f)
formazione, workshop e riunioni, compresa la formazione degli agenti che partecipano a iniziative di prevenzione degli incendi boschivi;
g)
collegamenti in rete e piattaforme per le migliori pratiche;
h)
azioni di informazione e comunicazione, comprese campagne di sensibilizzazione e, in particolare, campagne di sensibilizzazione del pubblico sugli incendi boschivi;
i)
dimostrazione di approcci strategici, tecnologie, metodi e strumenti innovativi;
j)
specificamente per la componente "Natura e biodiversità":
–
gestione del sito e delle specie e pianificazione del sito, incluso il miglioramento della coerenza ecologica della rete "Natura 2000",
–
monitoraggio dello stato di conservazione, compresa la definizione di procedure e la creazione di strutture per detto monitoraggio,
–
sviluppo e attuazione di piani d'azione per la conservazione delle specie e degli habitat,
–
estensione della rete "Natura 2000" alle aree marine,
–
acquisto di terreni a condizione che:
–
l'acquisto contribuisca a mantenere o ripristinare l'integrità di un sito "Natura 2000",
–
l'acquisto di terreni costituisca l'unico mezzo o il mezzo più efficace per ottenere il risultato desiderato in termini di conservazione,
–
l'acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, ad usi coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e
–
lo Stato membro in questione assicuri, per mezzo di un trasferimento o in altro modo, che tali terreni siano riservati, a lungo termine, a scopi di conservazione della natura.
Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2005 (GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 451), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2006 (GU C 238 E del 3.10.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2006.
GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).
Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) ***II
186k
32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (6233/2/2006 – C6-0271/2006 – 2004/0151(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (6233/2/2006 – C6-0271/2006),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0470)(2),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0337/2006),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (6235/3/2006 – C6-0269/2006 – 2004/0150(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (6235/3/2006 – C6-0269/2006),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0469)(2),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0343/2006),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 24 ottobre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. .../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura (2007-2013)
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) È essenziale favorire la cooperazione e gli scambi culturali al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture e delle lingue in Europa e di far conoscere meglio ai cittadini europei le culture dell'Europa diverse dalla loro, sensibilizzandoli al tempo stesso al comune patrimonio culturale europeo. La promozione della cooperazione e della diversità culturali e linguistiche contribuisce in tal modo a fare della cittadinanza europea una realtà tangibile incoraggiando una partecipazione diretta dei cittadini europei al processo d'integrazione.
(2) Un'attività politica culturale finalizzata alla salvaguardia della diversità culturale europea e alla valorizzazione del patrimonio e degli elementi culturali comuni può contribuire a migliorare la visibilità esterna dell'Unione europea.
(3) La piena adesione e la piena partecipazione dei cittadini all'integrazione europea presuppongono che si mettano maggiormente in evidenza i loro valori e le loro radici culturali comuni come elemento chiave della loro identità e della loro appartenenza ad una società fondata sulla libertà, sull'equità, sulla democrazia, sul rispetto per la dignità e l'integrità umana, sulla tolleranza e sulla solidarietà, nel pieno rispetto della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(4) È di fondamentale importanza che il settore culturale contribuisca svolgendo un suo ruolo agli sviluppi politici su una più ampia scala europea. Il settore è di per sé stesso un importante datore di lavoro. Esiste inoltre un chiaro legame tra gli investimenti nella cultura e lo sviluppo economico, per cui è importante rafforzare le politiche culturali a livello regionale, nazionale ed europeo. Si dovrebbe conseguentemente rafforzare il posto occupato dall'industria culturale negli sviluppi che si stanno verificando a seguito della strategia di Lisbona, dato il sempre maggior contributo che detta industria sta apportando all'economia europea.
(5) È altresì necessario promuovere una cittadinanza attiva e rafforzare la lotta contro tutte le forme d'esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia. Migliorare l'accesso alla cultura per il maggior numero di persone possibile può costituire uno strumento di lotta contro l'esclusione sociale.
(6) L'articolo 3 del trattato prevede che l'azione della Comunità a norma di tale articolo deve mirare ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.
(7) I programmi culturali Caleidoscopio, Arianna, Raffaello e "Cultura 2000", istituiti rispettivamente dalle decisioni nn. 719/96/CE(5), 2085/97/CE(6), 2228/97/CE(7) e 508/2000/CE(8), hanno segnato tappe positive nell'attuazione dell'azione comunitaria in materia culturale. È stata in tal modo acquisita un'esperienza considerevole, in particolare grazie alla valutazione dei suddetti programmi culturali. Occorre adesso razionalizzare e rafforzare l'azione culturale della Comunità basandosi sui risultati di tali valutazioni, sui risultati della consultazione di tutte le parti interessate e sui recenti lavori delle istituzioni europee. È opportuno dunque istituire un programma a tal fine.
(8) Le istituzioni europee si sono pronunciate in diverse occasioni sull'azione culturale comunitaria e sulla rilevanza della cooperazione culturale, come risulta in particolare dalle risoluzioni del Consiglio del 25 giugno 2002 su un nuovo piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura(9) e del 19 dicembre 2002 recante attuazione del piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura(10), dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell'Unione europea(11), del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma "Cultura 2000(12)", del 22 ottobre 2002 sull'importanza e sul dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell'Europa allargata(13), e del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali(14) nonché dal parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2003 sulla proroga del programma "Cultura 2000".
(9) Nelle succitate risoluzioni il Consiglio ha insistito sulla necessità di adottare a livello comunitario un approccio più coerente per quanto riguarda la cultura e sul fatto che il valore aggiunto europeo è un elemento essenziale e determinante nell'ambito della cooperazione europea in materia culturale, oltre che una condizione generale delle azioni della Comunità nel settore della cultura.
(10) Per fare dello spazio culturale comune ai popoli dell'Europa una realtà, occorre promuovere la mobilità transnazionale degli operatori della cultura, incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali e favorire il dialogo e gli scambi culturali.
(11) Il Consiglio, nelle conclusioni del 16 novembre 2004 sul piano di lavoro per la cultura (2005-2006), il Parlamento europeo, nella risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali, ed il Comitato economico e sociale europeo, nel parere del 28 gennaio 2004 sulle industrie culturali in Europa, si sono pronunciati sulla necessità di tenere maggiormente conto delle specificità economiche e sociali delle industrie culturali non audiovisive. È opportuno inoltre tener conto nel nuovo programma delle azioni preparatorie di cooperazione in campo culturale promosse tra il 2002 e il 2004.
(12) Occorre pertanto promuovere una maggiore cooperazione tra gli operatori culturali incoraggiandoli a formare progetti di cooperazione pluriennale che consentano quindi di sviluppare attività in comune, sostenere azioni più mirate aventi un reale valore aggiunto europeo, appoggiare eventi culturali simbolici, sostenere organismi europei di cooperazione culturale e incoraggiare lavori d'analisi su temi scelti d'interesse europeo e attività di raccolta e diffusione dell'informazione e di attività volte a ottimizzare l'impatto di progetti nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea.
(13) In applicazione della decisione n. .../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019(15), è opportuno prevedere un finanziamento significativo a favore di questa manifestazione, la quale gode di una grande visibilità presso gli Europei e contribuisce a rafforzare il senso d'appartenenza ad uno spazio culturale comune. Nel quadro della manifestazione, l'accento dovrebbe essere posto sulla cooperazione culturale transeuropea.
(14) È opportuno sostenere il funzionamento di organismi che operano a favore della cooperazione culturale europea e che svolgono pertanto il ruolo di "ambasciatori" della cultura europea, facendo tesoro dell'esperienza acquisita dall'Unione europea nell'ambito della decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura(16).
(15) È necessario che il programma, nel rispetto del principio della libertà d'espressione, contribuisca agli sforzi dell'Unione europea in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e di lotta contro tutte le forme di discriminazione.
(16) I paesi candidati all'Unione europea e i paesi EFTA membri dell'accordo SEE dovrebbero poter partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi con essi conclusi.
(17) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato L''agenda per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea", la quale prevede che i programmi comunitari dovrebbero essere aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e di associazione in base ad accordi quadro stipulati tra la Comunità e tali paesi. Questi ultimi, in funzione di considerazioni di bilancio o di priorità politiche, dovrebbero potere partecipare al programma o beneficiare di una forma di cooperazione più limitata, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da stabilire tra le parti interessate.
(18) Il programma dovrebbe essere aperto anche alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano stipulato con la Comunità accordi comprendenti un aspetto culturale, secondo modalità da definire.
(19) Per aumentare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni condotte nell'ambito della presente decisione e altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, nel rispetto dell'articolo 151, paragrafo 4 del trattato. È opportuno prestare particolare attenzione all'interfaccia delle misure comunitarie nei settori della cultura e dell'istruzione e alle azioni che promuovono scambi di miglior prassi e una più stretta cooperazione a livello europeo.
(20) Per quanto riguarda l'attuazione del sostegno comunitario, è opportuno tener conto della natura specifica del settore culturale in Europa e, in particolare, fare in modo che le procedure amministrative e finanziarie siano semplificate il più possibile e adattate tanto agli obiettivi perseguiti quanto alle prassi e alle tendenze del settore culturale.
(21) La Commissione, gli Stati membri e i punti di contatto Cultura dovrebbero adoperarsi per favorire la partecipazione dei piccoli operatori ai progetti di cooperazione pluriennale e l'organizzazione di attività volte a riunire partner potenziali per i progetti.
(22) Il programma dovrebbe riunire le qualifiche e le competenze specifiche degli operatori culturali di tutta l'Europa. Se necessario, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per ovviare ad un basso tasso di partecipazione degli operatori culturali di singoli Stati membri o paesi partecipanti.
(23) Occorre garantire, nel quadro di una collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, un monitoraggio ed una valutazione continui del programma per consentire adeguamenti, in particolare per quanto riguarda le priorità d'applicazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna da parte di organismi indipendenti e imparziali.
(24) Le modalità di monitoraggio e valutazione del programma dovrebbero avvalersi degli obiettivi e degli indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine.
(25) Dovrebbero essere attuate le misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.
(26) È opportuno istituire uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale, il programma "Cultura", valido per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.
(27) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(17).
(28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(18).
(29) Le misure necessarie per l'attuazione finanziaria della presente decisione sono adottate secondo il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(19) (in seguito denominato "regolamento finanziario"), ed il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(20).
(30) L'azione comunitaria è complementare rispetto alle azioni nazionali o regionali condotte nel settore della cooperazione culturale. Poiché gli scopi della presente decisione, vale a dire accrescere lo spazio culturale europeo basato sul patrimonio culturale comune (mobilità transnazionale degli operatori culturali in Europa, circolazione transnazionale delle opere d'arte e dei prodotti culturali ed artistici, dialogo interculturale), non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del loro carattere transnazionale e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(31) Occorre prevedere disposizioni transitorie per garantire che la transizione tra i programmi istituiti dalle decisioni n. 508/2000/CE e n. 792/2004/CE, da un lato, e il programma istituito dalla presente decisione, dall'altro, avvenga senza problemi,
DECIDONO:
Articolo 1
Istituzione e durata
1. La presente decisione istituisce il programma "Cultura", un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura aperto a tutti i settori culturali e a tutte le categorie di operatori culturali, in seguito denominato "il programma".
2. Il programma è attuato per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Articolo 2
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 354 milioni EUR(21).
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Articolo 3
Obiettivi
1. L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale condiviso dagli europei e basato su un comune patrimonio culturale, sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea. Il programma è aperto alla partecipazione delle industrie culturali non audiovisive, in particolare delle piccole imprese culturali, laddove tali industrie svolgano una funzione culturale senza scopo di lucro.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
a)
promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali;
b)
incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali;
c)
favorire il dialogo interculturale.
Articolo 4
Linee d'azione
1. Gli obiettivi del programma sono perseguiti attuando le seguenti azioni, descritte nell'allegato:
a)
sostegno ad azioni culturali, nel modo seguente:
–
progetti di cooperazione pluriennale;
–
azioni di cooperazione;
–
azioni speciali;
b)
sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale;
c)
sostegno a lavori d'analisi e ad attività di raccolta e diffusione dell'informazione e ad attività che ottimizzino l'impatto di progetti nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea.
2. Queste azioni sono condotte a norma delle disposizioni di cui all'allegato.
Articolo 5
Disposizioni riguardanti i paesi terzi
1. Al programma possono partecipare anche i seguenti paesi:
a)
i paesi EFTA membri del SEE, a norma delle disposizioni dell'accordo SEE;
b)
i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione all'Unione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e alle modalità generali di partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari stabilite negli accordi quadro;
c)
i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità definite con tali paesi in seguito agli accordi quadro riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari.
I paesi indicati nel presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite e mediante stanziamenti supplementari, partecipano pienamente al programma.
2. Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità accordi d'associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire.
I paesi dei Balcani occidentali di cui al paragrafo 1, lettera c) che non desiderassero beneficiare di una piena partecipazione al programma, possono beneficiare di una cooperazione con il programma alle condizioni previste nel presente paragrafo.
Articolo 6
Cooperazione con le organizzazioni internazionali
Il programma permette la cooperazione con organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura, come l'Unesco o il Consiglio d'Europa, sulla base di contributi paritari e nel rispetto delle regole proprie a ciascuna istituzione o organizzazione per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 4.
Articolo 7
Complementarità con altri strumenti d'azione comunitari
La Commissione garantisce l'articolazione tra il programma e altri strumenti d'azione comunitari, in particolare quelli riguardanti i fondi strutturali e quelli nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della ricerca, della società dell'informazione, della cittadinanza, della gioventù, dello sport, delle lingue, dell'inclusione sociale, delle relazioni esterne dell'UE e della lotta contro tutte le forme di discriminazione.
Articolo 8
Attuazione
1. La Commissione garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma, a norma dell'allegato.
2. Le misure seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:
a)
il piano di lavoro annuale, comprese le priorità, i criteri e le procedure di selezione;
b)
il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;
c)
le misure di controllo e di valutazione del programma;
d)
il sostegno finanziario fornito dalla Comunità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino: importi, durata, assegnazioni e beneficiari.
3. Tutte le altre misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 10
Punti di contatto Cultura
1. I punti di contatto Cultura, quali definiti nel punto I.3.1 dell'allegato, operano come organi d'attuazione per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, tenuto conto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3 del regolamento finanziario.
2. I punti di contatto Cultura devono possedere i seguenti requisiti:
a)
disporre di personale sufficiente dotato sia di qualificazioni professionali attinenti alle loro funzioni, sia di qualificazioni linguistiche adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale;
b)
disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;
c)
operare in un contesto amministrativo che consenta loro di adempiere correttamente i compiti ad essi affidati e di evitare conflitti d'interesse.
Articolo 11
Disposizioni finanziarie
1. Gli aiuti finanziari assumono la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In alcuni casi possono essere assegnate borse a persone fisiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 1 del regolamento finanziario. La Commissione può anche assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti attuati nell'ambito del programma. Secondo la natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l'applicazione di tabelle di costo unitario.
2. La Commissione può decidere, in funzione della natura delle azioni e delle caratteristiche dei beneficiari, se occorre esentare questi ultimi dalla verifica delle competenze e delle qualificazioni professionali necessarie per portare a termine l'azione o il programma di lavoro.
3. Possono essere sovvenzionate o ricevere un premio alcune attività specifiche delle Capitali europee della cultura designate a norma della decisione n. 1419/1999/CE.
Articolo 12
Contributo ad altri obiettivi comunitari
Il programma contribuisce al rafforzamento degli obiettivi trasversali della Comunità, in particolare:
a)
promovendo il principio fondamentale della libertà d'espressione;
b)
sensibilizzando all'importanza di contribuire allo sviluppo sostenibile;
c)
cercando di promuovere la comprensione reciproca e la tolleranza nell'ambito dell'Unione europea;
d)
contribuendo a eliminare tutte le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
La coerenza e la complementarità tra il programma e le politiche comunitarie nel settore della cooperazione culturale con i paesi terzi sono oggetto di un'attenzione particolare.
Articolo 13
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del programma rispetto ai suoi obiettivi. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione in sede di attuazione del programma.
Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).
In base ai risultati delle relazioni di monitoraggio, gli obiettivi specifici del programma possono essere riveduti secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.
2. La Commissione garantisce una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni:
a)
una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2010;
b)
una comunicazione sulla continuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2011;
c)
una relazione di valutazione a posteriori, al più tardi il 31 dicembre 2015.
Articolo 14
Disposizioni transitorie
Per quanto riguarda le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base delle decisioni n. 508/2000/CE e n. 792/2004/CE, esse continuano a essere gestite fino alla loro conclusione conformemente alle disposizioni di tali decisioni.
Il comitato di cui all'articolo 5 della decisione n. 508/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all'articolo 9 della presente decisione.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a, addì
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
I. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI
1. Primo aspetto: sostegno ad azioni culturali
1.1. I progetti di cooperazione pluriennali
Il programma sostiene progetti di cooperazione culturale duraturi e strutturati volti a riunire le qualità e le competenze specifiche degli operatori culturali in tutta Europa. Questo sostegno ha lo scopo di aiutare i progetti di cooperazione nella fase di decollo e di strutturazione o in quella di estensione geografica. Si tratta di incoraggiare i poli a crearsi basi durature e a raggiungere l'autonomia finanziaria.
A ciascun progetto di cooperazione devono partecipare almeno sei operatori di sei paesi diversi partecipanti al programma. Il suo scopo consiste nel riunire vari operatori di uno o più settori attorno a diverse attività pluriennali, che possono essere di natura settoriale o transettoriale, ma che devono perseguire un obiettivo comune.
Ciascun progetto di cooperazione è inteso a realizzare numerose attività culturali strutturate e pluriennali. Queste attività devono essere attuate durante tutta la durata del finanziamento comunitario e devono rientrare in almeno due dei tre obiettivi specifici indicati nell'articolo 3, paragrafo 2. Sarà data priorità ai progetti di cooperazione intesi a sviluppare attività che rispondono ai tre obiettivi specifici di cui al suddetto articolo.
I progetti di cooperazione sono selezionati a seguito di inviti a presentare proposte, nel rispetto del regolamento finanziario. I poli sono selezionati, tra l'altro, sulla base della competenza riconosciuta dei coorganizzatori nel loro rispettivo settore d'attività, della capacità finanziaria e operativa di questi ultimi a portare a termine le attività proposte nonché della qualità di tali attività e della loro adeguatezza rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3.
I progetti di cooperazione devono essere fondati su un accordo di cooperazione, vale a dire su un documento comune avente forma giuridica in uno dei paesi partecipanti e firmato da tutti i coorganizzatori.
Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio del progetto e ha carattere decrescente. Non può essere superiore a 500 000 EUR l'anno per tutte le attività dei progetti di cooperazione. Il sostegno è concesso per un periodo da 3 a 5 anni .
A titolo indicativo, circa il 32% del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.
1.2. Le azioni di cooperazione
Il programma sostiene azioni di cooperazione culturale di natura settoriale o transsettoriale tra operatori europei. In esse dovrà prevalere l'aspetto della creatività e dell'innovazione. Verranno particolarmente incoraggiate le azioni intese ad esplorare possibilità di cooperazione da sviluppare in un periodo più lungo.
Ogni azione deve essere concepita e realizzata in partenariato da almeno tre operatori culturali di tre paesi partecipanti diversi, indipendentemente dal fatto che tali operatori siano di uno o di più settori.
Le azioni sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte, nel rispetto del regolamento finanziario. In tale contesto, la selezione verrà operata, tra l'altro, sulla base della competenza riconosciuta dei coorganizzatori, della capacità finanziaria e operativa di questi ultimi a portare a termine le attività proposte nonché della qualità di tali attività e della loro adeguatezza rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3.
Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio del progetto e non può essere né inferiore a 50 000 EUR né superiore a 200 000 EUR. Il sostegno è concesso per 24 mesi al massimo.
Le condizioni stabilite per la presente azione riguardanti il numero minimo di operatori richiesti per presentare progetti, nonché gli importi minimo e massimo del sostegno comunitario, possono essere adeguati per tener conto delle condizioni specifiche della traduzione letteraria.
A titolo indicativo, circa il 29% del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.
1.3. Le azioni speciali
Il programma sostiene anche azioni speciali. Sono speciali le azioni che presentano una dimensione e una portata rilevanti, hanno una risonanza significativa presso i popoli dell'Europa e contribuiscono a una migliore presa di coscienza dell'appartenenza ad una stessa comunità, alla sensibilizzazione alla diversità culturale degli Stati membri e al dialogo interculturale ed internazionale. Esse devono rientrare in almeno due dei tre obiettivi specifici indicati nell'articolo 3.
Queste azioni speciali contribuiscono altresì a rendere più visibile l'azione culturale comunitaria sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. Contribuiscono altresì a accrescere la consapevolezza globale della ricchezza e diversità della cultura europea.
Sarà accordato un sostegno significativo alle "capitali europee della cultura" per contribuire all'attuazione di attività che mettano l'accento sulla visibilità europea e sulla cooperazione culturale transeuropea.
Potranno essere sostenute come "azioni speciali" anche le assegnazioni di premi che, mettendo in luce artisti, opere o realizzazioni culturali o artistiche e facendoli conoscere al di là delle frontiere nazionali, favoriscono la mobilità e gli scambi.
In questo quadro potranno inoltre essere sostenute le azioni di cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali previste dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 6.
Gli esempi precedenti non costituiscono un elenco esaustivo delle azioni che possono essere sostenute in quanto rientranti in questo sotto-aspetto del programma.
Le modalità di selezione delle azioni speciali dipenderanno dall'azione in questione. I finanziamenti saranno accordati a seguito di inviti a presentare proposte e di gare d'appalto, salvi i casi di cui agli articoli 54 e 168 del regolamento finanziario. Si terrà altresì conto dell'adeguatezza di ciascuna azione rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3 della presente decisione.
Il sostegno comunitario non può superare il 60% del bilancio del progetto.
A titolo indicativo, circa il 16% del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.
2. Secondo aspetto: sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale
Questo sostegno assume la forma di una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse con il programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo rientrante nella politica dell'Unione in tale settore.
Si prevede di concedere tali sovvenzioni sulla base di inviti annuali a presentare proposte.
A titolo indicativo, circa il 10% del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.
Agli organismi che operano a favore della cooperazione culturale può essere accordato un sostegno in uno o più dei modi seguenti:
–
svolgendo funzioni di rappresentanza a livello comunitario;
–
raccogliendo o diffondendo informazioni atte a facilitare la cooperazione culturale transeuropea;
–
collegando in rete a livello europeo organismi attivi nel settore della cultura;
–
partecipando alla realizzazione di progetti di cooperazione culturale o svolgendo il ruolo di ambasciatori della cultura europea.
Questo tipo di sostegno è aperto agli organismi sostenuti a titolo della sezione 2 dell'allegato I della decisione n. 792/2004/CE, nonché a ogni altro organismo attivo a livello europeo nel settore della cultura, a condizione che essi siano adeguati agli obiettivi indicati all'articolo 3 e rispettino i termini e le condizioni della presente decisione.
Questi organismi devono avere una reale dimensione europea. A tale riguardo, essi devono esercitare le loro attività a livello europeo, autonomamente o in coordinamento con altre associazioni, e tanto la loro struttura (membri iscritti) quanto le loro attività devono avere una potenziale influenza a livello di Unione o interessare almeno sette paesi europei.
La selezione degli organismi beneficiari di tali sovvenzioni di funzionamento è effettuata sulla base di un invito a presentare proposte. Ai fini di tale selezione è rilevante la rispondenza tra il programma di lavoro degli organismi e gli obiettivi specifici indicati nell'articolo 3.
L'importo totale delle sovvenzioni di funzionamento di cui al presente punto non può superare l'80% delle spese finanziabili dell'organismo nell'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.
3. Terzo aspetto: sostegno a lavori d'analisi nonché alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e ad attività che ottimizzano l'impatto dei progetti nel settore della cooperazione culturale
A titolo indicativo, circa il 5% del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.
3.1. Sostegno ai punti di contatto Cultura
Per garantire una diffusione mirata ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il programma, quest'ultimo prevede il sostegno di punti di contatto Cultura vicini ai beneficiari. Questi organi, che operano a livello nazionale, sono istituiti su base volontaria a norma dell'articolo 39 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
I punti di contatto Cultura hanno il compito di:
–
garantire la promozione del programma;
–
agevolare l'accesso al programma e incoraggiare la partecipazione del maggior numero possibile di professionisti e di operatori culturali grazie ad una diffusione effettiva delle informazioni e sviluppando tra loro le appropriate iniziative in rete;
–
garantire un contatto efficace con le diverse istituzioni che sostengono il settore culturale negli Stati membri, contribuendo in tal modo alla complementarità tra le azioni del programma e le misure di sostegno nazionali;
–
garantire, se necessario, l'informazione su altri programmi comunitari accessibili ai progetti culturali.
3.2. Sostegno a lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale
Il programma sostiene la realizzazione di studi e di lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea. Questo sostegno ha lo scopo di aumentare il volume e la quantità delle informazioni e dei dati numerici per sviluppare dati comparativi e analisi riguardanti la cooperazione culturale su scala europea, in particolare per quanto riguarda la mobilità dei creatori e degli operatori della cultura, la circolazione delle opere d'arte e dei prodotti artistici e culturali ed il dialogo interculturale.
In tale contesto potranno essere sostenuti gli studi e i lavori d'analisi che contribuiscono ad arricchire la conoscenza del fenomeno della cooperazione culturale transeuropea e a creare un ambiente propizio al suo sviluppo. I progetti che mirano alla raccolta e all'analisi di dati statistici dovranno essere particolarmente incoraggiati.
3.3. Sostegno alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e ad attività che ottimizzano l'impatto dei progetti nel settore della cooperazione culturale
Il programma sostiene la raccolta e la diffusione dell'informazione e le attività volte ad ottimizzare l'impatto dei progetti attraverso la concezione di uno strumento Internet adeguato alle necessità dei professionisti della cultura nel settore della cooperazione culturale transeuropea.
Lo strumento dovrebbe rendere possibile lo scambio di esperienze e di buone prassi, la diffusione di informazioni riguardanti il programma nonché la cooperazione culturale transeuropea in senso lato.
II. GESTIONE DEL PROGRAMMA
La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese afferenti alle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione direttamente necessarie per gestire il programma e realizzarne gli obiettivi, in particolare, studi, riunioni, azioni d'informazione, pubblicazioni, spese legate alle reti informatiche per lo scambio delle informazioni nonché qualsiasi altra spesa di assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per la gestione del programma.
III. CONTROLLI E AUDIT
Per i progetti selezionati conformemente alla procedura descritta nell'articolo 11, paragrafo 2, è istituito un sistema di audit per campionamento.
Per cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento, il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate. Il beneficiario di una sovvenzione assicura che i giustificativi eventualmente conservati dai suoi partner o dai suoi membri siano messi a disposizione della Commissione.
La Commissione, tramite i suoi agenti o tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo della sovvenzione. Gli audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, in esito all'audit la Commissione potrà decidere di recuperare la sovvenzione.
Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare, agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie per portare a termine gli audit, anche a quelle in formato elettronico.
La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno gli stessi diritti, in particolare il diritto d'accesso, della Commissione.
Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro frodi e altre irregolarità, nel quadro del presente programma la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche in loco a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96(22). Se necessario, l'OLAF effettuerà indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(23).
IV. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ VOLTE A OTTIMIZZARE L'IMPATTO DEI PROGETTI
1. Commissione
La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni per facilitare l'attuazione del programma, può intraprendere azioni appropriate di informazione, pubblicazione, divulgazione e altre attività volte a ottimizzare l'impatto dei progetti e può procedere al controllo e alla valutazione del programma. Tali attività possono essere finanziate tramite sovvenzioni o appalti pubblici oppure essere organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.
2. Punti di contatto
La Commissione e gli Stati membri organizzano su base volontaria e rafforzano lo scambio delle informazioni utili all'attuazione del programma tramite i punti di contatto cultura, che operano come organi d'attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 3 del regolamento finanziario.
3. Stati membri
Fatto salvo l'articolo 87 del trattato, gli Stati membri possono, se necessario, istituire programmi di sostegno a favore della mobilità individuale degli operatori culturali al fine di far fronte alla loro scarsa partecipazione al programma. Tale sostegno può assumere assume la forma di indennità di viaggio per gli operatori culturali allo scopo di agevolare la fase preparatoria di progetti culturali transnazionali.
V. RIPARTIZIONE DEL BILANCIO GLOBALE
Ripartizione indicativa del bilancio annuale del programma
Percentuale del bilancio
Aspetto 1 (sostegno ad azioni culturali)
Circa il 77%
- progetti di cooperazione pluriennale
Circa il 32%
- azioni di cooperazione
Circa il 29%
- azioni speciali
Circa il 16%
Aspetto 2 (sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura)
Circa il 10%
Aspetto 3 (sostegno ai lavori d'analisi, raccolta e diffusione dell'informazione)
Circa il 5%
Totale spese operative
Circa il 92%
Gestione del programma
Circa l'8%
Tali percentuali sono indicative e possono essere adattate dal comitato istituito dall'articolo 9 secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio) (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20). Decisione modificata dalla decisione n. 477/1999/CE (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 2).
Decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (Arianna) (GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26). Decisione modificata dalla decisione n. 476/1999/CE (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 1).
Decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (Programma Raffaello) (GU L 305 dell"8.11.1997, pag. 31). Decisione abrogata dalla decisione n. 508/2000/CE (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1).
Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma "Cultura 2000" (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) (COM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0029)(1),
– visti l'articolo 308 del trattato CE e l'articolo 203 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0076/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0286/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 1
(1) È necessario apportare alcune modifiche sostanziali alla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile. È opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione della decisione.
(1) È necessario apportare alcune modifiche sostanziali alla decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile per rendere la risposta di emergenza dell'Unione europea più coerente ed efficace. È opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione della decisione.
Emendamento 2 Considerando 2
(2) Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo della frequenza e della gravità di catastrofi naturali e di origine antropica con conseguenti perdite di vite umane, distruzione delle infrastrutture economiche e sociali e devastazione ambientale.
(2) Negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo della frequenza e della gravità di catastrofi naturali e di origine antropica con conseguenti perdite di vite umane, di beni, incluso il patrimonio culturale, distruzione delle infrastrutture economiche e sociali e devastazione dell'ambiente e della salute pubblica.
Emendamento 3 Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) Nell'ambito della presente decisione dovrebbe rientrare la dimensione di salute pubblica di tutti gli interventi di protezione civile, tenendo presente che tutte le catastrofi colpiscono le persone sul piano sia fisico che psicologico, venendo a gravare pesantemente sui sistemi sanitari e di previdenza sociale per un lungo periodo anche dopo la conclusione della fase d'intervento.
Emendamento 4 Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter) La creazione di strumenti nel settore della protezione civile dovrebbe andare principalmente a vantaggio della popolazione colpita in seguito ad una catastrofe. Tali benefici dovrebbero essere visibili e misurabili in modo da trasmettere un forte messaggio di solidarietà da parte degli Stati membri.
Emendamento 5 Considerando 3
(3) L'attività esplicata dalla Comunità in attuazione della risoluzione del Consiglio, dell"8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche ha contribuito a proteggere le persone, l'ambiente e i beni. La Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), approvata dalla Comunità con decisione 98/685/CE del Consiglio, ha contribuito a migliorare la prevenzione e la gestione dei disastri industriali.
(3) L'attività esplicata dalla Comunità in attuazione della risoluzione del Consiglio, dell"8 luglio 1991, relativa al miglioramento dell'assistenza reciproca tra Stati membri in caso di catastrofi naturali e tecnologiche ha contribuito a proteggere le persone, l'ambiente e i beni, anche in caso di catastrofi tecnologiche. La Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), approvata dalla Comunità con decisione 98/685/CE del Consiglio, ha contribuito a migliorare la prevenzione e la gestione dei disastri industriali.
Emendamento 6 Considerando 4
(4) Con decisione 2001/792/CE, Euratom è stato istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (in appresso "il meccanismo"), che tiene anche conto delle specifiche esigenze delle regioni isolate e ultraperiferiche ed alcune altre zone della Comunità. Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento del numero di paesi che hanno chiesto l'intervento del meccanismo di soccorso della protezione civile. Tale meccanismo deve essere rafforzato affinché la solidarietà europea si traduca in modo più visibile e tangibile e sia sviluppata una capacità di risposta rapida a livello europeo come chiesto dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 16 e 17 giugno 2005 e dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 13 gennaio 2005 sulla catastrofe provocata dallo tsunami.
(4) Con decisione 2001/792/CE, Euratom è stato istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (in appresso "il meccanismo"), che tiene anche conto delle specifiche esigenze in termini di fornitura di assistenza e di aiuti nelle regioni isolate e ultraperiferiche ed in alcune altre zone della Comunità. Per consentire di reagire meglio alle situazioni e alle esigenze di queste zone dovrebbero essere disponibili squadre di intervento specializzate. Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento del numero di paesi che hanno chiesto l'intervento del meccanismo di soccorso della protezione civile. Tale meccanismo deve essere rafforzato affinché la solidarietà europea si traduca in modo più visibile e tangibile e sia sviluppata una capacità di risposta rapida a livello europeo come chiesto dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 16 e 17 giugno 2005 e dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 13 gennaio 2005 sulla catastrofe provocata dallo tsunami.
Emendamento 7 Considerando 6
(6) Il meccanismo è inteso ad agevolare la risposta della protezione civile a fronte di tutti i tipi di emergenze gravi, comprese le catastrofi naturali e di origine antropica, gli incidenti tecnologici, radiologici e ambientali, gli atti di terrorismo e l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali ai sensi della decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali. L'intervento della protezione civile può essere richiesto in tutti questi tipi di emergenze, a complemento delle capacità di reazione proprie del paese colpito.
(6) Il meccanismo è inteso ad agevolare la risposta della protezione civile a fronte di tutti i tipi di emergenze gravi, comprese le catastrofi naturali e di origine antropica, gli incidenti tecnologici, radiologici e ambientali, che accadono all'interno o all'esterno della Comunità, inclusi gli atti di terrorismo e l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali ai sensi della decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali. L'intervento della protezione civile può essere richiesto in tutti questi tipi di emergenze, a complemento delle capacità di reazione proprie del paese colpito.
Emendamento 8 Considerando 7
(7) La prevenzione riveste grande importanza per la protezione contro le catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali e in questo contesto dovranno essere esaminate ulteriori azioni. Contribuendo all'ulteriore sviluppo di sistemi di allerta rapida, la Comunità dovrebbe aiutare gli Stati membri a rendere minimi i tempi di reazione nel far fronte alle catastrofi naturali. È opportuno che tali sistemi tengano conto delle fonti d'informazione esistenti.
(7) La prevenzione riveste grande importanza per la protezione contro le catastrofi naturali, tecnologiche e ambientali e in questo contesto dovranno essere esaminate ulteriori azioni. Contribuendo all'ulteriore sviluppo di sistemi di allerta rapida e di allarme, la Comunità dovrebbe aiutare gli Stati membri a rendere minimi i tempi di reazione nel far fronte alle catastrofi naturali e ad allertare i cittadini dell'Unione europea. È opportuno che tali sistemi tengano conto delle fonti d'informazione, monitoraggio o accertamento esistenti e comprendano quattro elementi correlati, segnatamente la conoscenza dei rischi e delle vulnerabilità, la comunicazione e la diffusione, la preparazione e la capacità di risposta.
Emendamento 9 Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) La gestione del territorio e l'utilizzo del suolo formano parte importante delle politiche e dei piani volti a prevenire e alleviare le catastrofi. I piani e le politiche dovrebbero quindi applicare impostazioni integrate per la gestione dell'ambiente e delle risorse naturali che integrino la riduzione del rischio di catastrofi.
Emendamento 10 Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter) E' opportuno utilizzare sistematicamente il sistema di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza che sostiene lo sviluppo della politica europea in materia di ambiente e sicurezza e contribuisce a monitorarne l'applicazione a livello locale, regionale, comunitario e mondiale. Vista l'importanza strategica dell'osservazione terrestre nei settori dell'ambiente e della sicurezza, le scadenze fissate dal Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 andrebbero rispettate mettendo a punto, al più tardi entro il 2008, una struttura indipendente ed operativa europea di monitoraggio globale.
Emendamento 11 Considerando 7 quater (nuovo)
(7 quater) Un sistema efficace di allerta e di reazione rapide si basa principalmente su quattro componenti correlate: l'individuazione e la valutazione dei rischi; il costante monitoraggio e l'individuazione dei rischi emergenti; un meccanismo di allerta e di comunicazione; la preparazione, la capacità di reazione e di soccorso.
Emendamento 12 Considerando 8
(8) Devono essere prese misure preparatorie a livello comunitario e degli Stati membri per far sì che in caso di emergenza le squadre di intervento addette ai soccorsi vengano mobilitate tempestivamente e coordinate con la necessaria flessibilità, e per garantire, tramite un programma di formazione, un'effettiva capacità di risposta e complementarità delle squadre di valutazione e/o coordinamento, delle squadre di intervento e di altre risorse, se del caso. Altre misure preparatorie consistono nel mettere in comune le informazioni relative alle risorse mediche necessarie e promuovere l'uso delle nuove tecnologie. Si dovrebbe prendere in considerazione l'istituzione di ulteriori squadre di intervento nel settore della protezione civile, composte da risorse provenienti da uno o più Stati membri, come contributo al potenziamento della capacità di reazione rapida della protezione civile.
(8) Devono essere prese misure preparatorie a livello comunitario e degli Stati membri per far sì che in caso di emergenza le squadre di intervento addette ai soccorsi vengano mobilitate tempestivamente e coordinate con la necessaria flessibilità, e per garantire, tramite un programma di formazione, un'effettiva capacità di risposta e complementarità delle squadre di valutazione e/o coordinamento, delle squadre di intervento e di altre risorse, se del caso. Altre misure preparatorie consistono nel mettere in comune le informazioni relative alle risorse mediche necessarie, garantendo l'interoperabilità delle attrezzature utilizzate durante gli interventi, e promuovere l'uso delle nuove tecnologie. Si dovrebbe prendere in considerazione l'istituzione di ulteriori squadre di intervento nel settore della protezione civile che siano pienamente interoperative, composte da risorse provenienti da uno o più Stati membri, come contributo al potenziamento della capacità di reazione rapida della protezione civile. Occorre prendere in considerazione lo sviluppo di specifici moduli in stand-by, come proposto nella comunicazione della Commissione del 20 aprile 2005 dal titolo "Migliorare il meccanismo comunitario di protezione civile".
Emendamento 13 Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis) I cittadini informati ed istruiti sono meno vulnerabili. A complemento dello sviluppo di sistemi di allerta e di allarme rapidi, la Commissione dovrebbe quindi presentare una strategia integrata contro gli incidenti e le catastrofi (come promesso nel suo programma di lavoro per il 2002 (COM(2001)0620, punto 4, terza azione chiave, pagina 10) con speciale attenzione all'informazione e alla formazione dei cittadini, soprattutto dei bambini.
Emendamento 14 Considerando 8 ter (nuovo)
(8 ter) Al fine di facilitare e garantire una prevenzione efficace, la preparazione e la reazione alle gravi emergenze, è necessario svolgere ampie campagne di informazione, nonché attuare iniziative per l'istruzione e la sensibilizzazione del pubblico, specialmente dei giovani.
Emendamento 15 Considerando 10
(10) Il meccanismo dovrebbe consentire di mobilitare gli interventi di soccorso e agevolarne il coordinamento, in modo da contribuire a garantire una migliore protezione in primo luogo delle persone, ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, limitando il numero dei morti e dei feriti e i danni materiali, economici ed ecologici e rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà. È opportuno che la cooperazione rafforzata nel settore degli interventi della protezione civile poggi su una struttura comunitaria di protezione civile composta da un centro di monitoraggio e di informazione e un sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze gestito dalla Commissione nonché da punti di contatto operativi negli Stati membri. Tale struttura costituirebbe l'ambito preposto alla raccolta di informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, alla diffusione di tali informazioni a tutti gli Stati membri e allo scambio degli insegnamenti tratti dagli interventi effettuati.
(10) Il meccanismo dovrebbe consentire di mobilitare gli interventi di soccorso e agevolarne il coordinamento, in modo da contribuire a garantire una migliore protezione in primo luogo delle persone, ma anche della salute pubblica, dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, limitando il numero dei morti e dei feriti e i danni materiali, economici ed ecologici e rendendo in questo modo più concreti e tangibili gli obiettivi di coesione sociale e di solidarietà. È opportuno che la cooperazione rafforzata nel settore degli interventi della protezione civile poggi su un centro europeo di coordinamento strategico per la protezione civile composto da un centro di monitoraggio e di informazione e un sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze gestito dalla Commissione nonché da punti di contatto operativi negli Stati membri. Tale struttura costituirebbe l'ambito preposto alla raccolta di informazioni ufficialmente controllate sulle emergenze, alla diffusione di tali informazioni a tutti gli Stati membri, assicurando la disponibilità di mezzi supplementari da mobilitare rapidamente per affrontare le emergenze, e allo scambio degli insegnamenti tratti dagli interventi effettuati.
Emendamento 16 Considerando 12
(12) È necessario rafforzare la disponibilità di idonei mezzi di trasporto al fine di potenziare lo sviluppo di una capacità di risposta rapida a livello comunitario. La Comunità deve sostenere e integrare gli sforzi degli Stati membri agevolando la messa in comune delle risorse disponibili nel settore dei trasporti negli Stati membri e mobilitando se necessario mezzi di trasporto supplementari.
(12) La mancanza di adeguati mezzi di trasporto può compromettere considerevolmente l'efficacia dell'intervento della protezione civile e avere ripercussioni negative sulla dimensione e la durata dell'intervento. È necessario rafforzare la disponibilità di idonei mezzi di trasporto al fine di potenziare lo sviluppo di una capacità di risposta rapida a livello comunitario. La Comunità deve sostenere e integrare gli sforzi degli Stati membri agevolando la messa in comune delle risorse disponibili nel settore dei trasporti negli Stati membri e mobilitando se necessario mezzi di trasporto supplementari. Il segretariato del Consiglio e la Commissione (in particolare il Centro di monitoraggio e informazione e la Direzione generale per gli aiuti umanitari CE (ECHO)) dovrebbero predisporre prima procedure per un rapido scambio di informazioni al fine di valutare le esigenze comuni e individuare i mezzi di trasporto potenzialmente disponibili. Il Consiglio e la Commissione dovrebbero esaminare la possibilità di finanziare i mezzi di trasporto a titolo del bilancio comunitario.
Emendamento 17 Considerando 14
(14) La possibilità di mobilitare mezzi di soccorso supplementari a livello comunitario, ad integrazione dell'assistenza della protezione civile fornita dagli Stati membri rappresenta una necessaria "rete di sicurezza", soprattutto nell'eventualità che molti Stati membri siano colpiti da minacce della stessa natura.
(14) Benché l'aiuto globale, prestato attraverso il meccanismo, sia considerevole nella maggior parte dei casi, raramente esso può rispondere alla totalità delle richieste. Tuttavia, la possibilità di mobilitare mezzi di soccorso supplementari a livello comunitario, ad integrazione dell'assistenza della protezione civile fornita dagli Stati membri rappresenta una necessaria "rete di sicurezza", soprattutto nell'eventualità che molti Stati membri siano colpiti da minacce della stessa natura.
Emendamento 18 Considerando 16
(16) Il meccanismo comunitario potrebbe anche costituire uno strumento inteso ad agevolare e supportare la gestione delle crisi in conformità della dichiarazione comune resa dal Consiglio e dalla Commissione il 29 settembre 2003 sull'uso del meccanismo comunitario di protezione civile nella gestione delle crisi di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea nonché ad agevolare e supportare la cooperazione diplomatica durante le situazioni di emergenza in paesi terzi. La partecipazione di paesi candidati e la cooperazione con altri paesi terzi devono essere previste, giacché aumenterebbero l'efficienza e l'efficacia del meccanismo.
(16) Il meccanismo comunitario potrebbe anche costituire uno strumento inteso ad agevolare e supportare la gestione delle crisi in conformità della dichiarazione comune resa dal Consiglio e dalla Commissione il 29 settembre 2003 sull'uso del meccanismo comunitario di protezione civile nella gestione delle crisi di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea nonché ad agevolare e supportare la cooperazione diplomatica durante le situazioni di emergenza in paesi terzi. La partecipazione di paesi candidati e la cooperazione con altri paesi terzi come pure con organizzazioni internazionali e regionali devono essere previste, dato che le emergenze che si presentano nei paesi terzi possono avere un impatto sostanziale sugli Stati membri e sui cittadini europei. Tale tipo di partecipazione aumenterebbe l'efficienza e l'efficacia del meccanismo.
Emendamento 19 Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis) Si possono conseguire miglioramenti del servizio per il cittadino e sinergie tra le missioni degli Stati membri creando punti di assistenza consolare reciproca che andrebbero predisposti al più presto. Per contribuire ad esplorare ulteriormente questo potenziale gli Stati membri possono prevedere di insediare congiuntamente servizi consolari in alcune regioni.
Emendamento 20 Articolo 1, comma 2
La protezione fornita dal meccanismo concerne in primo luogo le persone ma anche l'ambiente e i beni compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali e disastri di natura antropica, atti di terrorismo e catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali (in appresso "gravi emergenze"), che si verifichino all'interno o all'esterno della Comunità, tenendo anche conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche, insulari o altre della Comunità.
La protezione fornita dal meccanismo concerne in primo luogo la sicurezza dei cittadini e la salute pubblica, ma anche l'ambiente e i beni compreso il patrimonio culturale, in caso di catastrofi naturali e disastri di natura antropica, atti di terrorismo e catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, come previsto nella decisione n. 2850/2000/CE, che si verifichino all'interno o all'esterno della Comunità, tenendo anche conto delle esigenze specifiche delle regioni isolate, ultraperiferiche, insulari o altre della Comunità.
Emendamento 21 Articolo 2, punto 1
1) l'individuazione delle squadre di intervento nonché di altri tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza, inclusi i mezzi e le capacità militari disponibili per sostenere la protezione civile;
1) l'individuazione delle squadre di intervento nonché di altri tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza, inclusi i mezzi e le capacità militari che possono, in ultima istanza, essere messi a disposizione dagli Stati membri su base volontaria per sostenere la protezione civile nello svolgimento di un ruolo supplementare e di sostegno;
Emendamento 22 Articolo 2, punto 2
2) l'elaborazione e l'attuazione di un programma di formazione per le squadre di intervento e altri tipi di supporto e per gli esperti delle squadre incaricate della valutazione o del coordinamento.
2) l'elaborazione e l'attuazione di un programma di formazione per le squadre di intervento e altri tipi di supporto e per gli esperti delle squadre incaricate della valutazione e/o del coordinamento.
Emendamento 23 Articolo 2, punto 3
3) workshop, seminari e progetti pilota sugli aspetti salienti degli interventi;
3) formazione, riunioni, scambi di personale ed esperti, esercitazioni, workshop, seminari e progetti pilota sugli aspetti salienti degli interventi per incrementare la prevenzione, la preparazione e l'efficacia della reazione a gravi emergenze;
Emendamento 24 Articolo 2, punto 4
4) la costituzione e l'invio di squadre incaricate della valutazione o del coordinamento,
4) la costituzione e l'invio di esperti, funzionari di collegamento e squadre incaricate della valutazione e/o del coordinamento, dotati di mezzi e attrezzature adeguati,
Emendamento 25 Articolo 2, punto 6
6) la creazione e la gestione di un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza, (CECIS) in grado di comunicare e di scambiare informazioni tra il MIC e i punti di contatto operativi degli Stati membri;
6) la creazione e la gestione di un sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza, (CECIS) in grado di comunicare e di scambiare informazioni tra il MIC e i punti di contatto operativi degli Stati membri, nonché le squadre comunitarie operanti nel settore;
Emendamento 26 Articolo 2, punto 7
7) lo sviluppo di sistemi di allerta rapida, tendendo presenti le fonti d'informazioni esistenti, per permettere agli Stati membri e al MIC di reagire rapidamente;
7) lo sviluppo di sistemi di allerta rapida, tendendo presenti le fonti d'informazioni, monitoraggio o accertamento esistenti, per permettere agli Stati membri e al MIC di reagire rapidamente, nonché di informare e allertare le popolazioni in zone a rischio di catastrofi mediante l'uso di segnali e procedure comuni in tutta la Unione europea;
Emendamento 27 Articolo 2, punto 7 bis (nuovo)
7 bis) l'individuazione delle migliori pratiche per sensibilizzare i cittadini e la diffusione presso il pubblico delle informazioni sulle norme di sicurezza da seguire in caso di gravi pericoli;
Emendamento 28 Articolo 2, punto 8
8) l'adozione di disposizioni per i trasporti, la logistica e altri sostegni a livello comunitario;
8) l'adozione e la gestione di disposizioni per assicurare il trasporto delle squadre e delle attrezzature di soccorso, del supporto logistico, garantendo l'interoperabilità delle attrezzature utilizzate nonché di altri sostegni a livello comunitario che facilitino gli interventi;
Emendamento 29 Articolo 2, punto 8 bis (nuovo)
8 bis) l'adozione di disposizioni che agevolino e sostengano gli aiuti ai cittadini dell'Unione europea in caso di catastrofi avvenute nei paesi terzi;
Emendamento 30 Articolo 2, punto 8 ter (nuovo)
8 ter) l'individuazione e la registrazione delle migliori pratiche per far fronte a situazioni di emergenza, crisi e catastrofi come pure l'elaborazione di un manuale comunitario in materia di protezione civile adattato alle necessità e alle caratteristiche specifiche degli Stati membri;
Emendamento 31 Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) "grave emergenza", ogni avvenimento o situazione che ha o possa avere un impatto negativo sulle persone, sulla salute pubblica, sui beni, sul patrimonio culturale o sull'ambiente, derivante da disastri naturali, industriali o tecnologici, compresi l'inquinamento marino, o da atti di terrorismo;
b) "preparazione", ogni azione presa in anticipo per garantire una risposta rapida ed efficace ai pericoli, incluso il lancio di un'allerta rapida tempestiva ed efficiente e l'evacuazione temporanea delle persone e dei beni dalle zone minacciate;
c) "allerta rapida", la diffusione di informazioni tempestive ed efficaci che consentano di intervenire per evitare o ridurre i rischi e garantire la preparazione ad una risposta efficace;
d) "risposta rapida", ogni azione presa durante o in seguito a una grave emergenza per rimediare alle sue immediate conseguenze;
e) "modulo di intervento", una funzione predefinita e un sistema strutturato delle capacità orientato in base alle esigenze, costituito da una combinazione di strumenti umani e materiali, cui si può far riferimento per la sua capacità di intervento o per la funzione o le funzioni che è in grado di espletare e che è:
– costituito dalle risorse di uno o più Stati che partecipano al meccanismo,
– in grado di espletare mansioni in termini di preparazione e risposta,
– in grado di svolgere le sue mansioni conformemente agli orientamenti internazionali riconosciuti,
– in grado di intervenire generalmente entro le dieci ore successive ad una richiesta di assistenza, in particolare per rispondere a esigenze prioritarie e svolgere funzioni di sostegno,
– in grado di operare in modo autosufficiente e autonomo per un determinato periodo di tempo, qualora le circostanze in loco lo richiedano, sia esso considerato isolatamente che in combinazione con altre risorse,
– interoperativo con altri moduli.
Emendamento 32 Articolo 3, paragrafo 1
1. Gli Stati membri identificano preventivamente, nell'ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, le squadre di intervento che possono rendersi disponibili a tal fine o che potrebbero essere costituite con brevissimo preavviso, ed essere inviate, in genere entro le 12 ore successive alla richiesta di aiuto. Tengono conto del fatto che la composizione delle squadre dovrà dipendere dalla natura dell'emergenza grave e dalle sue particolari necessità.
1. Gli Stati membri identificano preventivamente, nell'ambito dei rispettivi servizi competenti e, in particolare, dei servizi di protezione civile o di altri servizi di emergenza, le squadre o i nuclei di intervento che possono rendersi disponibili a tal fine o che potrebbero essere costituite con brevissimo preavviso, ed essere inviate, in genere entro le 12 ore successive alla richiesta di aiuto. Tengono conto del fatto che la composizione delle squadre o dei nuclei dovrà dipendere dalla natura dell'emergenza grave e dalle sue particolari necessità.
Emendamento 33 Articolo 3, paragrafo 2
2. Gli Stati membri selezionano gli esperti che possono essere mobilitati sul luogo dell'emergenza per far parte di una squadra incaricata della valutazione o del coordinamento.
2. Gli Stati membri selezionano gli esperti che possono essere mobilitati sul luogo dell'emergenza per far parte di una squadra incaricata della valutazione e/o del coordinamento.
Emendamento 34 Articolo 3, paragrafo 3
3. Gli Stati membri lavorano alla costituzione di nuclei di intervento di protezione civile, composti da risorse provenienti da uno o più Stati membri, che possono essere dispiegati con brevissimo preavviso e svolgere funzioni di sostegno o soddisfare necessità prioritarie.
3. Gli Stati membri lavorano alla costituzione di nuclei di intervento di protezione civile, composti da risorse provenienti da uno o più Stati membri, che possono essere dispiegati con brevissimo preavviso in particolare per soddisfare necessità prioritarie oltre che svolgere funzioni di sostegno.
Emendamento 35 Articolo 3, paragrafo 6
6. Gli Stati membri prendono misure atte ad assicurare il tempestivo trasporto dei soccorsi della protezione civile.
6. Gli Stati membri, sostenuti dalla Commissione, prendono misure atte ad assicurare il tempestivo trasporto dei soccorsi della protezione civile da loro offerti.
Emendamento 36 Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
c) contribuisce allo sviluppo di sistemi di allerta rapida a favore degli Stati membri e del Centro di informazione e monitoraggio;
c) contribuisce allo sviluppo e all'appoggio alla messa in rete di sistemi di allerta rapida e di reazione a favore dei cittadini dell'Unione europea in caso di calamità che colpiscono il territorio dell'Unione europea, tenendo conto delle fonti di informazione, monitoraggio o accertamento esistenti, per consentire una risposta rapida da parte degli Stati membri e del Centro di informazione e monitoraggio; i sistemi di allerta devono essere collegati a sistemi di allarme in tutti gli Stati membri in modo da diffondere le informazioni e garantire così che tutti i cittadini siano preparati in caso di incidenti o calamità;
Emendamento 37 Articolo 4, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)
c bis) promuove l'interoperatività dei sistemi di vigilanza, allerta rapida e reazione a favore degli Stati membri e del MIC come pure il coordinamento con altri centri e organismi comunitari specializzati;
Emendamento 38 Articolo 4, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)
f bis) elabora orientamenti per l'informazione e la formazione dei cittadini, sia per sensibilizzarli che per migliorarne l'autoprotezione;
h) adotta misure per facilitare il trasporto di risorse per interventi di soccorso e crea la capacità di mobilitare mezzi di trasporto supplementari necessari per garantire una risposta rapida in caso di gravi emergenze;
h) adotta misure per facilitare e garantire il trasporto tempestivo di risorse per interventi di soccorso e crea la capacità di mobilitare con breve preavviso mezzi di trasporto e attrezzature supplementari necessari per garantire una risposta rapida in caso di gravi emergenze;
Emendamento 40 Articolo 4, paragrafo 1, lettera h bis) (nuova)
h bis) garantisce la mobilitazione con breve preavviso degli strumenti e delle attrezzature adeguati e provvede alla costituzione e al trasporto di laboratori mobili, strutture mobili di alta sicurezza e attrezzature mediche di protezione necessari a garantire una risposta rapida a gravi emergenze, a complemento degli strumenti e delle risorse civili e militari degli Stati membri fatti salvi i criteri di cui all'articolo 10;
i) pone in essere la capacità di fornire sostegno logistico di base agli esperti e facilita la mobilitazione di nuclei logistici e di altro tipo a sostegno delle squadre degli Stati membri che partecipano agli interventi dei soccorsi nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile;
i) pone in essere la capacità di fornire sostegno logistico di base agli esperti, ai funzionari di collegamento, agli osservatori e alle squadre di intervento e facilita la mobilitazione di nuclei logistici e di altro tipo a sostegno delle squadre degli Stati membri che partecipano agli interventi dei soccorsi nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile;
Emendamento 42 Articolo 4, paragrafo 2
2. La Commissione istituisce un programma di formazione volto a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile garantendo la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dei nuclei di intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 3 o, se del caso, degli altri tipi di supporto di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e migliorando la competenza degli esperti di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Il programma comprende corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati in altri Stati membri.
2. La Commissione istituisce un programma di formazione volto a migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso della protezione civile garantendo la compatibilità e la complementarità delle squadre di intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dei nuclei di intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 3 o, se del caso, degli altri tipi di supporto di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e migliorando la competenza degli esperti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 nonché la qualità dell'assistenza successiva dispensata alle persone coinvolte. Il programma comprende corsi ed esercitazioni comuni e un sistema di scambi in base al quale singoli componenti delle squadre possono essere distaccati in altri Stati membri. Ogni qualvolta possibile, tali esercitazioni cercheranno di coinvolgere le popolazioni interessate. Le procedure da adottare in caso di catastrofi dovranno essere rese pubbliche.
Emendamento 43 Articolo 8, paragrafo 1
1. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di soccorso decide in tempi rapidi se è in condizione di prestare il soccorso richiesto e ne informa lo Stato membro richiedente o tramite il MIC o direttamente precisando la portata e le condizioni del soccorso che può prestare. Se le informazioni sono trasmesse direttamente allo Stato membro richiedente, lo Stato membro provvede a informarne anche il MIC.
1. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta di soccorso decide in tempi rapidi se è in condizione di prestare il soccorso richiesto e ne informa lo Stato membro richiedente o tramite il MIC o direttamente precisando la portata e le condizioni del soccorso che può prestare. Se le informazioni sono trasmesse direttamente allo Stato membro richiedente, lo Stato membro provvede a informarne anche il MIC. Il MIC tiene informati gli Stati membri.
Emendamento 44 Articolo 9, paragrafo 1, comma 1
1. In caso di grave emergenza all'esterno della Comunità, gli articoli 5, 6, 7 e 8 possono, su richiesta, essere applicati anche per gli interventi di soccorso della protezione civile all'esterno della Comunità.
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1257/96, in caso di grave emergenza all'esterno della Comunità, gli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente decisione possono, su richiesta, essere applicati anche per gli interventi di soccorso della protezione civile all'esterno della Comunità.
Emendamento 45 Articolo 9, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)
In caso di grave emergenza al di fuori della Comunità, l'utilizzo delle risorse e capacità militari disponibili a sostegno della protezione civile, previsto all'articolo 2, paragrafo 1, deve essere pienamente conforme agli Orientamenti ONU sull'uso delle strutture di difesa militari e civili in risposta alle calamità naturali (Orientamenti di Oslo, maggio 2004), nonché agli orientamenti ONU sull'uso delle strutture di difesa militari e civili a sostegno delle attività umanitarie delle Nazioni Unite nelle emergenze complesse (Orientamenti MCDA, marzo 2003).
Emendamento 46 Articolo 9, paragrafo 1, comma 3
Nelle emergenze in cui i soccorsi sono prestati sia nell'ambito del meccanismo che del regolamento (CE) n. 1257/96 del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario, la Commissione assicura l'efficacia, la coerenza e la complementarità della risposta comunitaria nel suo complesso.
Nelle emergenze in cui i soccorsi sono prestati sia nell'ambito del meccanismo che del regolamento (CE) n. 1257/96, gli interventi di assistenza nell'ambito della protezione civile sono considerati complementari alla risposta umanitaria globale della Comunità e devono quindi essere coerenti con gli obiettivi e i principi generali dell'aiuto umanitario previsti da detto regolamento. La Commissione assicura l'efficacia, la coerenza e la complementarità della risposta comunitaria nel suo complesso. Occorre garantire che le azioni di intervento dei due strumenti non entrino in conflitto tra di loro o non vengano duplicate.
Emendamento 47 Articolo 9, paragrafo 3, comma 1 bis (nuovo)
In particolare, la Commissione garantisce che i soccorsi prestati nell'ambito della protezione civile siano coerenti con la valutazione delle necessità effettuata in cooperazione con altri attori.
Emendamento 48 Articolo 9, paragrafo 3, comma 2
Il coordinamento operativo comprende il coordinamento con il paese colpito dall'emergenza e con le Nazioni Unite, ove presenti.
Il coordinamento operativo comprende il coordinamento con il paese colpito dall'emergenza e con l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) nonché con altri soggetti interessati che contribuiscono agli sforzi generali di assistenza. Ciò non deve compromettere i contatti bilaterali tra gli Stati membri partecipanti e le Nazioni Unite o il paese interessato.
Emendamento 49 Articolo 10 bis (nuovo)
Articolo 10 bis
I mezzi di trasporto supplementari e il supporto logistico sono costituiti mediante opportune procedure internazionali di appalto pubblico in base alla vigente legislazione comunitaria nel settore degli appalti pubblici senza l'applicazione della clausola di eccezione "sicurezza".
Emendamento 50 Articolo 10 ter (nuovo)
Articolo 10 ter
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura attraverso idonee misure strutturali il coordinamento e l'integrazione dei sistemi di allarme, allerta rapida e di reazione a favore degli Stati membri e del MIC come pure il coordinamento con altre reti comunitarie, centri specializzati o organismi competenti in materia di protezione civile.
Emendamento 51 Articolo 11, comma 2
Altri paesi terzi possono cooperare alle attività svolte nell'ambito del meccanismo ove esistano accordi che lo consentono.
Altri paesi terzi nonché altre organizzazioni internazionali o regionali possono cooperare alle attività svolte nell'ambito del meccanismo ove esistano accordi che lo consentono tra questi paesi terzi e la Comunità.
Emendamento 52 Articolo 12
Ai fini dell'applicazione della presente decisione, gli Stati membri designano le autorità competenti e ne danno comunicazione alla Commissione.
Ai fini dell'applicazione della presente decisione, gli Stati membri designano le autorità competenti e ne danno comunicazione alla Commissione. Gli Stati membri stabiliscono, nel quadro dell'assistenza consolare reciproca, punti di contatto in regioni predeterminate e ne informano la Commissione.
Emendamento 53 Articolo 13, punto 4 bis (nuovo)
4 bis) le idonee misure strutturali di coordinamento e di integrazione di cui all'articolo 10 ter;
Emendamento 54 Articolo 13, punto 5 bis) (nuovo)
5 bis) i nuclei previsti all'articolo 3, paragrafo 3;
Emendamento 55 Articolo 13, punto 5 ter) (nuovo)
5 ter) i sistemi di allerta rapida previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);
Emendamento 56 Articolo 13, punto 7 bis (nuovo)
7 bis) la cooperazione con i paesi terzi come pure con le organizzazioni internazionali o regionali, prevista all'articolo 11.
Emendamento 57 Articolo 13, punto 8 bis) (nuovo)
8 bis) gli orientamenti per la creazione e interconnessione dei sistemi di allerta rapida e di allarme nonché per l'informazione e la formazione dei cittadini su come reagire in una situazione di emergenza.
Emendamento 58 Articolo 14, paragrafo 1
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 13 della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi.
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 13 del progetto di decisione del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile che include rappresentanti di autorità locali e regionali.
Emendamento 59 Articolo 15, comma 1
La Commissione presenta una relazione annuale sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo e al Consiglio, indicando il valore aggiunto dell'azione comunitaria per i cittadini dell'Unione europea e, in particolare, per le persone coinvolte.
La Commissione valuta l'attuazione della presente decisione ogni tre anni a decorrere dalla data della sua notificazione e presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio le conclusioni cui giunge nella valutazione.
La Commissione valuta inoltre l'attuazione della presente decisione ogni tre anni a decorrere dalla data della sua notificazione e presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio le conclusioni cui giunge nella valutazione.
– vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato(1),
– visto il progetto di direttiva della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE, reso pubblico dalla Commissione il 30 maggio 2006.
– vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2), modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006(3),
– vista la dichiarazione resa il 5 febbraio 2002 dinanzi al Parlamento dal Presidente della Commissione Romano Prodi,
– vista la sua risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione nel quadro dei servizi finanziari(4),
– visti gli emendamenti presentati al progetto di direttiva della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE, approvati il 10 ottobre 2006 dalla commissione per i problemi economici e monetari,
– vista la risposta della Commissione alle modifiche proposte, trasmessa al Parlamento europeo con lettera del 18 ottobre 2006, indirizzata al relatore e alla presidente della commissione per i problemi economici e monetari,
– viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 5 maggio 2006 che sottolineano l'importanza del controllo, del coordinamento e della convergenza in seno all'UE,
– visti gli articoli 81 e 103, paragrafo 2, del proprio regolamento,
1. invita la Commissione a tener conto, quanto più possibile, dei limiti delle competenze ad essa conferite dalla direttiva 2004/109/CE, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato, al fine di garantire certezza giuridica agli attori dei mercati finanziari;
2. osserva che i progetti di misure di attuazione costituiscono una soluzione praticabile per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni di funzionamento per gli operatori sui mercati finanziari, nonché per mercati finanziari efficienti, trasparenti e sicuri nell'Unione europea;
3. sottolinea che l'attività effettuata dal Parlamento europeo dopo la pubblicazione delle misure di attuazione è stata stimolata dalla necessità di rispettare le disposizioni legislative volte a realizzare un equilibrio tra concorrenza e trasparenza per i mercati finanziari, i soggetti interessati (azionisti, emittenti ed utenti), le autorità di regolamentazione e i rappresentanti democraticamente eletti;
4. esprime compiacimento per la volontà che la Commissione ha manifestato, collaborando con il Parlamento europeo per giungere ai migliori risultati possibili per tutte le parti interessate; ricorda la necessità di coinvolgere e di informare il Parlamento europeo sin dalle prime fasi del lavoro preparatorio su tutte le misure di livello 2;
5. osserva che la procedura relativa al completamento delle misure di attuazione della direttiva 2004/109/CE non ha praticamente precedenti, visto il modo in cui la legislazione dell'UE viene normalmente sviluppata; sottolinea, di conseguenza, la necessità di giungere ad un risultato soddisfacente per tutte le istituzioni interessate al fine di sviluppare le relazioni interistituzionali nella buona direzione;
6. invita la Commissione a monitorare con efficacia gli sviluppi nell'ambito delle norme internazionali di contabilità e revisione onde assicurare una comprensione coerente del livello di assicurazione che gli investitori possono attendersi dalla revisione delle relazioni finanziarie semestrali da parte di un auditor, se tale revisione è effettuata;
7. chiede alla Commissione di esaminare se non sia il caso di rivedere la definizione del contenuto minimo del bilancio abbreviato, come parte delle relazioni finanziarie semestrali, quando non è elaborato secondo le norme contabili internazionali;
8. invita la Commissione a garantire l'introduzione di una efficace procedura di notifica per il controllo dell'attività di supporto agli scambi (market making);
9. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari a costruire le necessarie reti per limitare l'onere dello scambio d'informazioni per gli operatori sul mercato;
10. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle necessarie aspettative equivalenti delle società di gestione e d'investimento dei paesi terzi e a garantire che queste imprese presentino chiaramente l'identificazione della loro autorità competente oppure, se non sono regolamentate, lo dichiarino chiaramente;
11. esprime l'esigenza che gli Stati membri coordinino i propri sforzi nella definizione delle norme minime per la diffusione delle informazioni al pubblico;
12. invita la Commissione a rivedere le norme per un'efficace diffusione delle informazioni;
13. accetta le misure di attuazione;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
Misure d'attuazione (livello 2) della direttiva "Prospectus"
112k
40k
Risoluzione del Parlamento europeo sui principi contabili utilizzati dagli emittenti di paesi terzi e la loro equivalenza in IFRS come menzionato nella proposta di misure di attuazione della direttiva sui prospetti e della direttiva sulla trasparenza (proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili conformemente ai quali sono stilate le informazioni storiche contenute nei prospetti e proposta di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti di valori mobiliari di paesi terzi di informazioni preparate secondo principi contabili ammessi internazionalmente)
– vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari(1), in particolare il suo articolo 7, paragrafo 1,
– vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato(2), in particolare il suo articolo 23, paragrafo 4,
– visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali(3),
– vista la proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda i principi contabili conformemente ai quali è redatta l'informazione storica contenuta nei prospetti,
– vista la proposta di decisione della Commissione sull'uso da parte di emittenti di valori mobiliari di paesi terzi di informazioni preparate nel quadro di principi contabili ammessi internazionalmente,
– vista la decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4), modificata dalla decisione del Consiglio 2006/512/CE del 17 luglio 2006(5),
– vista la dichiarazione resa al Parlamento dal Presidente della Commissione Prodi il 5 febbraio 2002,
– vista la propria risoluzione del 5 febbraio 2002 sull'attuazione della legislazione sui servizi finanziari(6) nel contesto della relazione Lamfalussy,
– viste le modifiche presentate alla proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 e la proposta di decisione di attuazione sull'uso da parte degli emittenti di valori mobiliari dei paesi terzi dell'informazione preparata ai sensi dei principi di contabilità internazionalmente ammessi approvata dalla commissione economica e monetaria il 4 ottobre 2006,
– vista la risposta della Commissione alle modifiche proposte, trasmessa al Parlamento con lettera del 18 ottobre 2006 rivolta ai relatori e alla presidente della commissione economica e monetaria,
– viste le conclusioni ECOFIN del 5 maggio 2006 che sottolineano l'importanza della supervisione, del coordinamento e della convergenza all'interno dell'UE,
– visto l'articolo 81 e l'articolo 103, paragrafo 2, del proprio regolamento,
1. chiede alla Commissione di tenere nel massimo conto i limiti dei poteri ad essa conferiti dalla direttiva 2003/71/CE e dalla direttiva 2004/109/CE conformemente alle disposizioni applicabili del trattato per garantire la certezza giuridica degli attori del mercato finanziario;
2. sottolinea che la proposta di misure di attuazione rappresenta una soluzione operativa per raggiungere l'obiettivo di migliori condizioni operative per le società di investimento ed altre attività commerciali nonché di mercati finanziari efficienti, trasparenti e sicuri all'interno dell'Unione europea;
3. sottolinea che l'attività svolta dal Parlamento dalla pubblicazione delle misure di attuazione è stata incentivata dall'esigenza di rispettare le disposizioni legislative volte a raggiungere un risultato equilibrato tra concorrenza e trasparenza dei mercati finanziari, delle parti interessate (azionisti, emittenti e utenti), autorità regolamentari e rappresentanti eletti democraticamente;
4. si compiace della disponibilità che la Commissione ha dimostrato nel collaborare col Parlamento per raggiungere il migliore risultato possibile per tutte le parti interessate; ricorda l'esigenza di coinvolgere e informare il Parlamento dalle prime fase dei lavori preparatori su tutte le misure di livello 2;
5. nota che la procedura riguardante il completamento delle misure di attuazione della direttiva 2003/71/CE e della direttiva 2004/109/CE non ha virtualmente nessun precedente nel modo in cui di solito viene elaborata la legislazione UE; ricorda pertanto la necessità di raggiungere un risultato reciprocamente soddisfacente per tutte le istituzioni interessate al fine di sviluppare la relazione interistituzionale in modo positivo;
6. chiede alla Commissione di estendere il suo mandato del 25 giugno 2004 al comitato delle autorità europee di regolamentazione dai valori mobiliari (CESR), per consentirgli di promuovere un trattamento armonizzato dei paesi terzi da parte delle autorità nazionali competenti e di fornire la consulenza tecnica per la valutazione dell'equivalenza dei principi nazionali dei paesi terzi, diversi dai principi di contabilità generalmente ammessi (GAAP) degli Stati Uniti, del Giappone e del Canada, ai principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) nella misura in cui ai paesi terzi in questione viene data la possibilità di non dover riscrivere le dichiarazioni finanziarie dal 1° gennaio 2007 fino al 1° gennaio 2009;
7. sottolinea che il periodo dal 1° gennaio 2007 al 1° gennaio 2009 dovrebbe essere utilizzato dalla Commissione per progredire o avviare negoziati al fine di giungere ad una convergenza tra IFRS e GAAP dei paesi terzi; invita la Commissione a presentare un programma di lavoro che illustri i negoziati con i paesi terzi in merito alla convergenza tra IFRS e GAAP dei paesi terzi al comitato europeo dei valori mobiliari (ESC) e al Parlamento;
8. sottolinea che la valutazione dei GAAP dei paesi terzi non dovrebbe essere unicamente di natura tecnica ma che dovrebbe considerare anche il contesto economico e regolamentare;
9. chiede alla Commissione europea di fissare una definizione di equivalenza che includa un'applicazione coerente dei criteri di riconciliazione applicati nei paesi terzi per quanto riguarda gli emittenti europei nell'ambito IFRS e i principi ritenuti necessari nell'ambito di un'analisi dettagliata e obiettiva delle diversità tra i principi contabili dei paesi terzi e quelli IFRS, in modo da salvaguardare la protezione degli investitori;
10. ritiene che qualora non si raggiunga un accordo sull'equivalenza tra gli IFRS e i GAAP statunitensi per il 1° gennaio 2009 tale equivalenza venga definita come precisato nel suddetto punto 9, e che le imprese americane stabilite in Europa debbano usare pienamente gli standard IFRS; invita le altre autorità competenti dell'Unione a definire le proprie posizioni seguendo questi orientamenti;
11. si dichiara insoddisfatto dell'inclusione di nuove ulteriori deroghe per i valori mobiliari professionali per un periodo di due anni in questa fase ormai avanzata del processo ritenendola inappropriata;
12. accetta le misure di esecuzione purché i punti suddetti siano presi in considerazione dalla Commissione;
13. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
– vista la Convenzione OIL concernente la migrazione a scopo di lavoro (1949), la Convenzione OIL concernente la migrazione in condizioni abusive, la promozione della parità delle opportunità e il trattamento dei lavoratori migranti (1975) e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990),
– visto il Protocollo sulla prevenzione, soppressione e sanzione del traffico di persone, in particolare di donne e bambini (2000) e il Protocollo contro l'espatrio illegale di migranti via terra, mare e aria (2000), entrambi i quali fanno parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale,
– vista la Convenzione sullo status dei rifugiati (1951) e il relativo Protocollo concernente lo status dei rifugiati (1967),
– vista la relazione del Fondo per la popolazione delle Nazioni Unite sulla situazione della popolazione mondiale (2006) intitolata "Un passaggio verso la speranza: le donne e la migrazione internazionale",
– vista la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti(1),
– visto l'articolo 13 del trattato CE sulla lotta contro le discriminazioni,
– visto l'articolo 63 trattato CE che conferisce alla comunità poteri e competenze in materia di immigrazione e di asilo,
– viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, del Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001, del Consiglio europeo di Siviglia del 21-22 giugno 2002 e del Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003, in cui si sottolinea l'importanza di sviluppare la cooperazione e lo scambio di informazioni nell'ambito del gruppo, recentemente istituito, di punti di contatto nazionali sull'integrazione, segnatamente al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pertinenti a livello nazionale e dell'Unione europea,
– visto il Libro verde della Commissione sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica (COM(2004)0811),
– visto il Libro verde della Commissione relativo al futuro della rete europea sulle migrazioni (COM(2005)0606),
– vista la comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione (COM(2003)0336),
– viste la comunicazione della Commissione che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013, le proposte di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio quali modificate che istituiscono il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, il Fondo europeo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 e il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, e la proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (COM(2005)0123),
– vista la comunicazione della Commissione su migrazione e sviluppo: orientamenti concreti (COM(2005)0390),
– vista la comunicazione della Commissione "Un'agenda comune per l'integrazione. Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea" (COM(2005)0389),
– vista la comunicazione della Commissione su un piano d'azione sull'immigrazione legale (COM(2005)0669),
– vista la comunicazione della Commissione sulle priorità d'azione per rispondere alle sfide dell'immigrazione. Prima iniziativa presa dopo la riunione di Hampton Court (COM(2005)0621),
– vista la comunicazione della Commissione su un programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo (COM(2006)0026),
– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(2),
– vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 che stabilisce criteri minimi per il ricevimento delle persone che cercano asilo(3),
– vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare(4),
– vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo(5),
– vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta(6),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale (COM(2005)0375),
– vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2005 sull'integrazione degli immigrati in Europa grazie alle scuole e a un insegnamento plurilingue(7),
– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2005 sui legami tra immigrazione legale e clandestina e integrazione dei migranti(8),
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione(9),
– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2004 sulla situazione delle donne di gruppi minoritari nell'Unione europea(10),
– visto il programma dell'Aja, approvato dal Consiglio europeo del 4 novembre 2004, che stabilisce gli obbiettivi per la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2005-2010,
– visto l'incontro ministeriale informale di Groninga del 9 novembre 2004, che ha visto riuniti per la prima volta i ministri competenti in materia di politica di integrazione,
– visti i principi fondamentali comuni per l'integrazione adottati dal Consiglio dell'Unione europea il 19 novembre 2004, che costituiscono un insieme coerente di raccomandazioni le quali devono rappresentare le basi della politica dell'Unione europea in materia di integrazione,
– vista la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (ECHR) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 18, 20, 21 e 22,
– visto l'articolo 45 del regolamento
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, (A6-0307/2006),
A. considerando che l'immigrazione femminile aumenta di continuo nell'Unione europea e costituisce circa il 54% del fenomeno nel suo complesso, coprendo un fascio di categorie sempre più ampio (immigrazione economica, immigrazione a seguito di catastrofi, ricongiungimento familiare, immigrazione per motivi politici, immigrazione come conseguenza di conflitti armati, immigrazione irregolare, asilo),
B. considerando che non esiste un'autentica politica di immigrazione europea organizzata e coordinata, e che è necessario che l'Unione e i suoi Stati membri si dotino di una politica di regolamentazione dell'immigrazione in collaborazione con i paesi terzi,
C. considerando che le donne immigrate devono affrontare in linea generale gravi problemi di inserimento, soprattutto per via di un non facile accesso al mercato del lavoro, bassi tassi di occupazione ed elevate percentuali di disoccupazione, impiego in posti di lavoro temporanei o scarsamente retribuiti e senza protezione sociale ed economica o in settori dell'economia sommersa e del lavoro clandestino, limitate competenze linguistiche, scarsa partecipazione all'istruzione di base e in particolare a quella superiore, limitata partecipazione alla vita sociale, politica, sindacale e culturale del paese di accoglienza, povertà ed esclusione sociale, rilevando tuttavia che un numero non indifferente di giovani donne, in possesso di un diploma d'istruzione superiore nel loro paese, accettano nell'Unione europea posti che richiedono scarse qualifiche, come, ad esempio, quelli di collaboratrici domestiche, a causa dell'alto tasso di disoccupazione delle donne nei loro paesi e del basso livello salariale delle professioni e dei posti di lavoro adeguati alle loro competenze e capacità,
D. considerando che le donne migranti spesso sono oggetto di gravi discriminazioni in quanto individui che dipendono dallo stato giuridico del coniuge, in base alla direttiva 2003/86/CE (stato non autonomo, accesso ristretto al mercato del lavoro, stato residenziale non sicuro in caso di vedovanza, divorzio, ecc.) e a causa della mentalità, degli stereotipi negativi e delle prassi prevalenti nei rispettivi paesi d'origine e anche nella società ospite; considerando inoltre che in talune comunità migranti esse affrontano problemi cruciali quali l'emarginazione, i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti crimini di onore,
E. insistendo sul fatto che dall'integrazione delle donne migranti nella società dipende molto spesso anche l'integrazione dei famigliari della seconda e terza generazione di cittadini discendenti da immigrati,
F. rilevando che le donne immigrate sono maggiormente esposte alla violenza, psichica e fisica, sia perché sono dipendenti economicamente e giuridicamente sia perché, prive di uno status legale, rischiano maggiormente di subire violenze e sfruttamento sessuale nel luogo di lavoro ma anche di finire nel giro di quanti fanno traffico di esseri umani; considerando che, in mancanza di un loro status giuridico sul territorio dello Stato in cui risiedono, le donne migranti in situazione irregolare sono particolarmente esposte al rischio di vedersi negati i propri diritti fondamentali e pertanto di diventare oggetto di discriminazioni e violenze quotidiane,
G. considerando che l'integrazione è un processo biunivoco che presuppone tanto la disponibilità delle donne migranti ad assumersi la responsabilità dell'integrazione nella società d'accoglienza, quanto la disponibilità dei cittadini dell'UE ad accettare e integrare le migranti; in tale contesto, occorre elaborare ed applicare misure integrate per influire sui comportamenti sia delle migranti sia delle società di accoglienza, a tutti i livelli, e per mobilitare risorse su ambo i lati; rileva che tale processo implica un impegno reciproco che consiste in diritti e doveri per la società di accoglienza e le migranti,
H. considerando che alla luce delle ultime relazioni di valutazione delle politiche nazionali di integrazione dei migranti la dimensione del genere non sembra esser presa sistematicamente in considerazione, sia a livello di politiche poste in essere sia a livello di raccolta di dati,
I. considerando che le violazioni dei diritti umani nei confronti di donne e giovani migranti, sotto forma di cosiddetti delitti d'onore, matrimoni forzati, mutilazioni genitali o altre violazioni, non possono essere giustificati in base ad alcun motivo culturale o religioso e non vanno in alcun modo tollerati,
J. sottolineando che nel nuovo quadro finanziario 2007-2013, oltre ai finanziamenti a favore degli attuali programmi e Fondi per l'integrazione dei migranti, sono previste nuove iniziative quali il Programma quadro di solidarietà e gestione dei flussi migratori (tale programma comprende il Fondo di integrazione dei cittadini provenienti da paesi terzi, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per i profughi), nel cui ambito occorre inserire la dimensione di genere e l'integrazione ottimale delle donne migranti,
K. rilevando che sono stati osservati molteplici collegamenti tra il traffico e il commercio di donne e l'immigrazione economica,
1. ritiene che la politica dell'Unione europea per lo sviluppo e la coesione sociale debba prevedere efficaci misure di accoglienza e di integrazione degli immigrati, in particolare delle donne, che rappresentano ormai la maggioranza di coloro che migrano nell'UE per motivi sempre più vari (immigrazione economica, rifugiati, asilo, ricongiungimento familiare); plaude all'iniziativa della Commissione di pubblicare orientamenti sul "programma quadro comune per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'UE", sottolineando che tutte le misure dovranno tener conto delle specificità relative al genere e della situazione delle donne;
2. riconosce le difficoltà che incontrano gli immigranti appena arrivati, in particolare le donne, che costituiscono la categoria più vulnerabile poiché sono oggetto di una doppia discriminazione basata e sull'origine etnica e sul sesso; invita gli Stati membri a rafforzare le strutture e i servizi sociali che consentiranno il normale stabilimento dei migranti, nonché l'informazione relativa ai diritti e ai doveri che discendono dai principi e dalle leggi vigenti in ciascuno Stato membro;
3. invita gli Stati membri a promuovere, anche a livello regionale e locale, campagne di informazione rivolte alle donne migranti al fine di prevenire ed evitare matrimoni forzati o concordati, mutilazioni genitali femminili ed altre forme di costrizione psicologica o fisica. Tali campagne dovranno utilizzare un linguaggio semplice, divulgativo e multilinguistico;
4. invita gli Stati membri e la Commissione a prevedere il finanziamento di programmi che si rivolgano specificamente alle donne e che forniscano informazioni sui requisiti che i migranti devono soddisfare per entrare e soggiornare nell'Unione europea; chiede che vengano potenziate le strutture consolari e diplomatiche al fine di gestire meglio le necessità connesse con l'immigrazione;
5. chiede alle organizzazioni di immigrati di incoraggiare soprattutto le loro aderenti, ma anche le loro famiglie, ad attivarsi per la loro integrazione e ad accettare le offerte di integrazione dei paesi d'accoglienza, in modo da sostenere gli sforzi che le società di accoglienza compiono ai fini dell'integrazione;
6. sottolinea che la direttiva 2003/86/CE non è stata ancora applicata in modo soddisfacente da tutti gli Stati membri, il che ha lasciato ampio spazio a trattamenti discriminatori nei confronti delle donne migranti;
7. invita gli Stati membri in base alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali a garantire alle donne migranti, indipendentemente dalla regolarità della loro situazione, il rispetto dei loro diritti fondamentali e, in particolare la protezione contro la riduzione in schiavitù e la violenza, l'accesso alle cure mediche di emergenza, il patrocinio legale, l'istruzione per i bambini e i lavoratori migranti, la parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, il diritto a iscriversi ai sindacati (Convenzione ONU per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie - 1990);
8. invita gli Stati membri conformemente alla legislazione nazionale e alle Convenzioni internazionali (Convenzione ONU per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie - 1990) ad assicurare l'accesso all'istruzione ai figli delle donne migranti in situazione irregolare;
9. invita gli Stati membri, nel quadro degli accordi di lavoro bilaterali sull'accoglienza dei cittadini dei paesi terzi o attraverso altri strumenti, a vigilare affinché le donne migranti beneficino di un regime giuridico e lavorativo sicuro nei paesi d'accoglienza e non subiscano discriminazioni, né per motivi di genere né per motivi di origine, conformemente all'acquis comunitario;
10. invita gli Stati membri ad affrontare con efficacia ogni forma di violenza a danno delle donne immigrate, fornendo un adeguato sostegno medico, giuridico e sociale alle vittime della violenza, applicando i programmi di reinserimento sociale delle vittime, offrendo alle vittime della prostituzione la possibilità di accedere a case di cura, tenendo debitamente conto delle esigenze di sicurezza e tutela di queste vittime nonché informando preventivamente le donne immigrate sui loro diritti nel paese di accoglienza;
11. invita gli Stati membri a tener debitamente conto, in osservanza della direttiva 2004/81/CE, nell'esaminare le richieste di riconoscimento di uno status giuridico autonomo, dei casi in cui le donne immigrate hanno subíto violenze, in particolare fisiche e psicologiche, inclusa la prassi continua di matrimoni forzati o concordati e di garantire che vengano prese tutte le misure amministrative per proteggere queste donne, incluso l'accesso effettivo ai meccanismi di assistenza e di protezione; invita gli Stati a semplificare le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime della prostituzione e a dare attuazione a misure che prevedano permessi di soggiorno temporaneo o permanente alle vittime della prostituzione sulla base delle disposizioni del suddetto protocollo per impedire, sopprimere e sanzionare il traffico di persone, in particolare di donne e bambini e a dare attuazione a misure che prevedano permessi di soggiorno speciali in casi eccezionali, onde offrire ai clandestini stranieri riconosciuti come vittime la possibilità di sottrarsi alla violenza;
12. invita gli Stati membri a garantire che gli accordi bilaterali con i paesi terzi siano negoziati e conclusi sulla base del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e/o la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare per quanto riguarda lo stato delle persone nel matrimonio, nel divorzio, nella custodia dei figli, nel ripudio o la poligamia;
13. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, dal momento che il forte sviluppo dell'industria del divertimento e del sesso fornisce ulteriori canali di immigrazione per le donne migranti, a rafforzare il quadro giuridico che garantisce a queste ultime il diritto a un passaporto e a un permesso di soggiorno propri, e che permette di perseguire penalmente la sottrazione di tali documenti, in conformità della decisione 2006/619/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini(11) (2000);
14. invita gli Stati membri, nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'occupazione e l'integrazione sociale, a prevedere azioni intese a promuovere la partecipazione delle donne migranti al mercato del lavoro, a lottare contro il lavoro non dichiarato, a garantire il rispetto dei loro diritti sociali (parità di remunerazione, sicurezza sociale, diritto alla pensione, ecc.), a rafforzare lo spirito d'impresa nonché la protezione delle donne migranti della terza età contro la povertà e l'esclusione e il rafforzamento del ruolo delle parti sociali e dei sindacati nel processo della loro integrazione sociale ed economica;
15. invita gli Stati membri ad assicurare alle donne immigrate un'istruzione adeguata e solida attraverso corsi di lingua e di informazione riguardo ai diritti umani, civili e sociali fondamentali e ai principi democratici del paese di accoglienza, il che renderà possibile a queste persone di integrarsi socialmente e con facilità nel paese di accoglienza e le proteggerà da discriminazioni in famiglia e nella società;
16. sottolinea in particolare l'importanza di un accesso incondizionale, e perfino prioritario, per le donne immigranti all'educazione e alla formazione linguistica, requisiti essenziali per una vera integrazione nella società e nel mondo del lavoro; invita gli Stati membri ad istituire una formazione linguistica obbligatoria per le donne e le ragazze immigrate, mezzo inteso a facilitarne l'integrazione, e a proteggerle dalla discriminazione in famiglia e nella società;
17. invita gli Stati membri a promuovere l'accesso delle giovani donne migranti all'istruzione e ai sistemi di formazione nei paesi di accoglienza, e a promuovere la loro partecipazione al programma d'azione integrato (2007-2013) relativo all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che comprende i programmi Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius e Grundtvig, e ai programmi Socrates, Cultura 2007-2013 e Gioventù in azione 2007-2013; ritiene che è fondamentale, in particolare, riconoscere le qualifiche professionali, le capacità delle donne (in particolare diplomi universitari) e garantire loro l'accesso alla formazione linguistica atta ad agevolare la loro integrazione;
18. invita gli Stati membri a promuovere l'accesso delle donne migranti all'occupazione e a garantirne un'adeguata formazione professionale mediante l'adozione di misure positive volte a combattere la duplice discriminazione sofferta dalle donne migranti sul mercato del lavoro e a creare le condizioni favorevoli perché possano accedere al mercato del lavoro e ad equilibrare la propria vita professionale e privata, soprattutto creando strutture accessibili per la cura dei figli;
19. chiede agli Stati membri di evidenziare una sensibilità particolare in merito alla promozione della partecipazione delle donne migranti alla vita sociale e politica, conformemente alle legislazioni nazionali e alle opportunità che ne derivano;
20. sottolinea che il fatto che i genitori delle giovani migranti proibiscano loro di partecipare alle attività sportive, ai corsi di nuoto e ad altri corsi scolastici non può essere tollerato e giustificato con motivazioni culturali o religiose; invita gli istituti scolastici e le autorità ad assicurare che le ragazze migranti partecipino all'istruzione scolastica e a far rispettare l'obbligo scolastico conformemente alle norme nazionali;
21. sottolinea che le autorità nazionali, locali e regionali sono chiamate a svolgere un ruolo sempre più importante nel processo di integrazione delle donne migranti per il tramite di politiche proattive e a condurre un dialogo aperto più intenso per comunicare e cooperare con comunità e reti di donne immigrate; chiede agli Stati membri e all'Unione europea di sostenere questi sforzi sia sul piano finanziario che attraverso uno scambio di informazioni, affinché si possano affrontare in particolare problemi quali l'alloggio, la ghettizzazione, la criminalità, l'accesso ai servizi pubblici, sociali e sanitari, ai servizi di accoglienza dei bambini, ecc.; sottolinea altresì il ruolo delle comunità organizzate di donne migranti e delle ONG impegnate a consigliare, informare e sostenere le donne migranti;
22. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare i diritti delle donne e delle giovani migranti e per combattere la discriminazione cui sono esposte nelle loro comunità d'origine, rifiutando tutte le forme di relativismo culturale e religioso che possano violare i diritti fondamentali delle donne;
23. invita gli Stati membri ad adottare e a dare attuazione a disposizioni giuridiche specifiche in materia di mutilazione genitale femminile o ad adottare tali disposizioni e a perseguire chiunque pratichi la mutilazione genitale, nonché ad introdurre l'obbligo, per gli operatori sanitari, di registrare tutti i casi di mutilazione genitale femminile, compresi i casi accertati e quelli in cui vi è il sospetto che si possa procedere a questo tipo di pratica;
24. invita gli Stati membri a prendere posizione contro la violenza a danno delle donne radicata nelle tradizioni, a condannare le violazioni dei diritti umani delle donne e delle giovani migranti indotte dalla famiglia e a verificare quali siano le leggi applicabili in materia di responsabilizzazione dei familiari, in particolare nel caso dei cosiddetti delitti d'onore;
25. chiede alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi d'origine d'informare, in maniera sistematica e responsabile, le proprie popolazioni rispettive sulle politiche e le sfide dell'UE in materia di immigrazione, sulle possibilità offerte ai migranti, uomini e donne, e sui loro obblighi, al fine di prevenire le conseguenze negative dell'immigrazione illegale, dell'emarginazione e dello sfruttamento economico e sessuale delle donne migranti nei paesi d'accoglienza;
26. invita la Commissione ad introdurre, nella proposta di regolamento relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazioni e di protezione internazionale, indicatori e dati affidabili e comparabili sulle donne migranti, al fine di poter disporre di un quadro preciso della situazione e dei problemi cui esse si confrontano;
27. chiede alla Commissione di procedere ad una valutazione qualitativa e quantitativa delle politiche e delle azioni attuate a favore delle donne migranti attraverso strumenti finanziari e programmi esistenti (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo europeo per i rifugiati, Iniziativa EQUAL, programma Daphne di lotta contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, programmi europei nel settore dell'istruzione, dell'occupazione, della lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni);
28. si compiace del fatto che la Commissione, nell'ambito del programma quadro comune per l'inserimento dei cittadini provenienti da paesi terzi nell'UE, abbia preso l'iniziativa di definire linee direttrici in ordine alla politica di integrazione che gli Stati membri dovranno seguire e rileva l'intento esplicito di far sì che le azioni che saranno adottate tengano conto delle peculiarità connesse al genere e della situazione delle donne, dei giovani e dei figli dei migranti;
29. invita la Commissione a raccogliere dati sull'immigrazione nell'UE, basati sul genere, e a promuoverne l'analisi da parte dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, onde sottolineare ulteriormente le particolari esigenze e i problemi delle donne immigrate e i modi più opportuni di integrarle socialmente nei paesi d'accoglienza;
30. si felicita perchè nel quadro dell'azione del Fondo europeo di integrazione l'obbligo imposto ai prestatori di servizi degli Stati membri di dare una migliore risposta ai diversi gruppi di cittadini di paesi terzi, incluse le donne e i minori, rientra tra i principali obiettivi specifici; chiede che, nell'ambito di tale azione, vengano finanziati servizi di consulenza gratuiti a disposizione delle donne migranti in materia di diritti della donna, salute, diritti sessuali e riproduttivi, occupazione e temi connessi;
31. accoglie favorevolmente il riferimento ai summenzionati principi fondamentali comuni adottati dal Consiglio dell'Unione europea, che costituiscono un insieme coeso di raccomandazioni che dovrebbe costituire il fondamento della politica di integrazione della UE, e invita la Presidenza finlandese ad iscrivere nuovamente tali principi in una posizione prioritaria all'ordine del giorno;
32. si compiace della decisione adottata di dichiarare il 2007 Anno delle pari opportunità per tutti e il 2008 Anno del dialogo interculturale, la qual cosa dovrà servire a sensibilizzare i cittadini alle discriminazioni contro le donne e le giovani (violazioni dei diritti fondamentali) nonché a informare più ampiamente il pubblico sulla posizione e il ruolo delle donne migranti, le loro culture rispettive e le loro aspirazioni nel paese d'accoglienza; ricorda che occorre adottare un approccio bidirezionale che promuova sia l'informazione sia la partecipazione delle donne immigrate alle manifestazioni della società europea;
33. condanna i matrimoni forzati e invita gli Stati membri ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali misure volte a perseguire i cittadini che cerchino di contrarre un matrimonio di questo tipo o che contribuiscano ad organizzarlo, anche quando il matrimonio forzato è contratto fuori dal loro territorio;
34. esorta il Consiglio e la Commissione ad includere, nel quadro di una politica europea comune in materia di immigrazione e di asilo, il rischio di mutilazione genitale femminile tra i motivi di richiesta del diritto di asilo, in conformità delle linee direttrici internazionali dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in base alle quali la definizione internazionale di rifugiato "copre le richieste per ragioni legate al genere";
35. esorta gli Stati membri che non abbiano ancora adottato delle disposizioni in questo senso ad attivarsi affinché tutte le violenze a danno di donne e bambini, in particolare il matrimonio forzato, la poligamia, i cosiddetti delitti d'onore e le mutilazioni, siano punite con sanzioni efficaci e dissuasive, in conformità del loro codice penale, e a sensibilizzare le autorità di polizia e giudiziarie su tali questioni;
36. nota con preoccupazione che i matrimoni poligami sono stati riconosciuti come legali negli Stati membri, nonostante la poligamia sia proibita; invita gli Stati membri a garantire il mantenimento dell'illegalità della poligamia; stimola la Commissione a considerare la possibilità di includere un bando dei matrimoni poligami nell'attuale proposta di introdurre norme concernenti la legge applicabile in materia matrimoniale;
37. invita gli Stati membri ad applicare politiche che garantiscano l'uguaglianza di tutte le persone, rifacendosi in particolare alla Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati, in modo che le misure adottate a livello nazionale contro l'immigrazione illegale siano pienamente compatibili con i principi di non discriminazione;
38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
– visto il Libro bianco della Commissione sulla sua riforma amministrativa (COM(2000)0200) e, in particolare, la parte relativa all'azione 96, concernente la "gestione più efficace dei fondi indebitamente percepiti",
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Miglioramento del recupero dei crediti della Comunità sorti nell'ambito della gestione diretta e concorrente delle spese comunitarie" (COM(2002)0671),
– vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione delle disposizioni relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (COM(2006)0043),
– vista la propria risoluzione, dell'8 aprile 2003, sul discarico 2001(1), in particolare i paragrafi 39 - 43,
– vista la propria risoluzione, del 29 gennaio 2004, sul seguito al discarico 2001(2), in particolare i paragrafi 7 - 9,
– vista la propria risoluzione, del 21 aprile 2004, sul discarico 2002(3), in particolare il paragrafo 7,
– vista la propria risoluzione, del 12 aprile 2005, sul discarico 2003(4), in particolare i paragrafi 83 - 85,
– vista la propria risoluzione, del 7 giugno 2005, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode(5),
– visto il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), in particolare l'articolo 72,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002(7) della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3, lettera f) e l'articolo 84,
– vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione delle disposizioni del nuovo regolamento finanziario (COM(2005)0181),
– vista la proposta di regolamento del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (COM(2005)0181),
– visti il regolamento (CEE) n. 595/91(8) (in particolare gli articoli 3 e 5 sulle irregolarità e le frodi) e i regolamenti successivi (CE) nn. 1469/95(9), 515/97(10) e 1258/1999(11),
– visto il regolamento (CE) n. 1290/2005, del 21 giugno 2005, sul finanziamento della politica agricola comune(12) (nuovo regolamento della PAC), in particolare l'articolo 32,
– vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-87/01 P Commissione CEMR(13),
– visto l'articolo 256 del Trattato CE,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0303/2006),
A. considerando che la Commissione non ha ancora dato attuazione al piano d'azione circostanziato inteso a quantificare, identificare e spiegare l'utilizzo dell'importo degli interessi e delle penalità effettivamente versati alle agenzie di pagamento agricole, come richiesto ai paragrafi 39-43 della succitata risoluzione sul discarico 2001,
B. considerando che nella successiva risoluzione sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2001 il Parlamento ha constatato con inquietudine l'assenza di detto piano d'azione circostanziato; considerando che gli importi delle somme comunitarie recuperate in gestione concorrente non sono iscritti regolarmente nel bilancio dell'UE,
C. considerando il seminario di Bled (Slovenia) del 30 marzo 2006, organizzato dalle autorità doganali slovene e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con la partecipazione di veterinari, esperti in campo sanitario e ispettori antifrode, per discutere le misure da prendere per combattere il commercio illegale di prodotti agricoli e gli eventuali conseguenti rischi sanitari per i consumatori,
Regolamento finanziario
1. ricorda che il regolamento finanziario prevede che il recupero degli importi dovuti all'Unione europea possa avvenire, in caso di assenza di rimborso volontario da parte del debitore, per via giudiziaria o mediante un titolo esecutivo ottenuto conformemente all'articolo 256 del trattato CE;
2. accoglie favorevolmente, in materia di recupero, le tre proposte presentate dalla Commissione nel quadro della modifica del regolamento finanziario del 2002, consistenti essenzialmente nel:
-
riconoscere un carattere privilegiato ai crediti comunitari mediante un'assimilazione ai crediti fiscali degli Stati membri;
-
prevedere un termine di prescrizione di cinque anni per il recupero dei crediti comunitari, termine che potrebbe ovviamente essere prolungato in caso di procedimenti giudiziari in vista del recupero, cosa che comporterebbe maggiore sicurezza per le istituzioni e per i debitori;
-
assimilare i crediti comunitari ai crediti civili conformemente agli strumenti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria civile (cfr.: articoli 72, paragrafo 2, 73 bis e 73 ter della succitata proposta recante modifica del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002;
3. invita la Commissione a preparare una revisione del regolamento finanziario, in particolare delle sue modalità di applicazione, onde chiarire la classificazione patrimoniale esatta dei crediti risultanti dai vari tipi di pagamenti comunitari;
4. ricorda che questa proposta si basa sull'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario; che l'articolo 105 di detto regolamento distingue fra prefinanziamento, pagamento intermedio e chiusura della spesa; che inoltre si fa distinzione tra prefinanziamenti versati agli Stati membri in esecuzione di un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 88 del regolamento finanziario o a titolo dell'aiuto di preadesione, e gli anticipi di cui all'articolo 265 del regolamento recante modalità d'esecuzione;
5. osserva che occorre regolamentare le modalità del recupero relativo a un anticipo nel caso in cui si debba porre termine al progetto per cause di forza maggiore o per altre ragioni; si può stabilire che in questo caso, anziché procedere al recupero, si effettua una compensazione con un credito esigibile e certo della controparte nei confronti dell'Unione europea derivante da un altro contratto;
6. ritiene che l'affidamento fatto dal beneficiario sia di regola meritevole di tutela se egli ha utilizzato il capitale o ha sottoscritto impegni di natura patrimoniale ai quali non può più sottrarsi o ai quali non può sottrarsi se non subendo un pregiudizio che non può essergli imposto; il beneficiario non può far valere il suo affidamento qualora:
a)
abbia ottenuto l'ordinazione delle spese mediante dolo, minaccia o corruzione,
b)
abbia ottenuto l'ordinazione delle spese in base a informazioni che, sotto vari aspetti essenziali erano inesatte o incomplete,
c)
fosse al corrente dell'irregolarità dei procedimenti alla base dell'ordinazione o ne fosse all'oscuro per negligenza grave;
7. osserva che la Commissione deve presentare al Parlamento, a intervalli regolari, un quadro complessivo delle somme dovute non ancora riscosse, ripartite in base all'ammontare complessivo dell'esposizione creditoria, per Direzione generale e in base alla durata di ciascuna esposizione;
8. ritiene che i principi dell'universalità e della verità di bilancio, quali previsti dal trattato e dal regolamento finanziario in vigore, debbano essere rispettati dalle modalità di applicazione e dalla legislazione settoriale;
9. ritiene altresì che gli Stati membri debbano dimostrare soprattutto di essere rispettosi delle norme contabili internazionali e che occorra chiedersi se ciò possa essere utilizzato dall'UE al fine di sviluppare un approccio comune al riguardo;
10. fa presente che, a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, l'ordinatore può verificare la conformità della spesa alle disposizioni dei contratti di sovvenzione; prima di trasmettere l'ordine di riscossione al contabile, l'ordinatore deve verificare se il beneficiario poteva fare affidamento nell'ordinazione delle spese e se tale affidamento, tenuto conto dell'interesse pubblico al recupero, sia meritevole di tutela;
11. osserva che si fa troppo poco uso della possibilità, prevista dall'articolo 85 del regolamento recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario, di concedere al debitore una dilazione di pagamento contro costituzione di una garanzia e pagamento degli interessi di mora, allo scopo di recuperare almeno una parte dell'importo reclamato;
12. osserva che nella maggior parte dei casi il recupero avviene mediante compensazione della somma dovuta con un obbligo di pagamento nei confronti della controparte, quando esistono le condizioni per tale compensazione; nei casi in cui la compensazione non è possibile, il recupero del credito è infine possibile solo in virtù della minaccia che, in caso di mancato rimborso dell'importo richiesto, in futuro la controparte non sarà più presa in considerazione come possibile contraente;
13. considera importante richiamare l'attenzione sul fatto che l'ordinatore dovrebbe immediatamente informare l'OLAF ove constati la mancanza di conformità delle spese rispetto ai contratti di sovvenzione o accerti che l'ordinazione delle spese è stata ottenuta mediante dolo, minaccia o corruzione;
Procedure
14. constata che, sette anni dopo lo scandalo del burro adulterato "Italburro" e nonostante tutta l'attenzione prestata a tale caso dalle Istituzioni europee, in particolare dal Parlamento europeo e dalla Commissione (OLAF):
a)
l'importo recuperato è inferiore allo 0,1% del valore stimato della frode;
b)
l'azione delle autorità italiane, che ha permesso di smantellare la rete criminale, di assicurare alla giustizia decine di responsabili, sequestrare centinaia di tonnellate di prodotti adulterati e raccogliere prove sul traffico di decine di migliaia di tonnellate di burro adulterato verso altri paesi dell'UE, non ha avuto quasi alcun seguito, dato che la cooperazione europea si dimostra particolarmente deludente se non inesistente;
c)
le procedure di ciascuno Stato membro sono diverse e incompatibili; il fatto stesso che il traffico di sostanze adulterate possa essere considerato un crimine in uno Stato membro e un semplice problema amministrativo in un altro, ha dato origine a un ordine di recupero dieci volte inferiore al previsto;
d)
la sanità pubblica è stata trascurata, in quanto nessuno ha analizzato finora l'eventuale contaminazione del burro mediante l'utilizzo di sostanze vietate nei prodotti alimentari a seguito della crisi della mucca pazza;
15. rileva che, sebbene nel cosiddetto affare Blue Dragon la Commissione abbia riconosciuto l'esistenza di un'infrazione e abbia deciso di tagliare i fondi UE corrispondenti alla frode, essa considera responsabilità esclusiva dello Stato membro che cogestisce tali fondi fare piena luce sulla presunta irregolarità, perseguirne i colpevoli e/o cercare di assicurare il risarcimento alle vittime della frode; rileva inoltre che l'affare Blue Dragon riguarda due Stati membri, Spagna e Francia, il che rende più difficile l'attribuzione della responsabilità e conferisce alla vicenda un carattere più chiaramente europeo; considera la Commissione un'autorità pubblica con responsabilità dirette nei confronti dei cittadini europei, della cui fiducia - per il tramite del Parlamento europeo - essa deve godere, e ritiene che pertanto la Commissione debba non solo cercare di recuperare i fondi europei da uno Stato membro qualora ne sia stato fatto cattivo uso, ma anche adoperarsi il più possibile affinché i colpevoli siano perseguiti e le vittime siano risarcite;
16. ricorda che la procedura di recupero dei crediti in via giudiziaria o mediante titolo esecutivo, che può essere ottenuto conformemente all'articolo 256 del Trattato CE, è stata finora utilizzata solo a titolo eccezionale, soprattutto per il recupero di multe inflitte in materia di concorrenza; prende atto dell'intenzione della Commissione, conformemente al regolamento finanziario, di assegnargli d'ora in poi un vasto campo d'applicazione;
17. ribadisce che la procedura attualmente seguita dalla Commissione in materia di recupero, di tipo istituzionale e consistente, in assenza di pagamento volontario, nel rivolgersi alle autorità nazionali, è eccessivamente lunga; che il recupero forzato del credito non può quindi essere eseguito e nel migliore dei casi viene ritardato a detrimento degli interessi finanziari delle Comunità;
18. ritiene, per quanto concerne la formula esecutiva, che le comunicazioni tra la Commissione e gli Stati membri debbano essere semplificate e che sarebbe opportuno instaurare relazioni più strette tra i suoi servizi e i servizi competenti degli Stati membri;
Riforma dell'OLAF
19. considera inoltre che è opportuno riflettere, da un lato, sul modo di ovviare agli insufficienti strumenti di cui dispongono le autorità nazionali responsabili dei procedimenti giudiziari, per valutare correttamente la complessità della frode in seno all'UE e, dall'altro, di riflettere sul modo in cui gli organismi interessati dell'Unione debbano poter contare sulle autorità nazionali di controllo al fine di allertarle e associarle alla ricerca dei casi in cui si configura una frode; ricorda infatti che per loro stessa natura, le autorità nazionali di controllo non sono tenute ad associare tali organismi;
20. ritiene altresì che vada esplorata la possibilità di una migliore collaborazione con Eurojust e Europol al fine di rafforzare l'efficacia della tutela degli interessi finanziari dell'Unione come pure di valutare le possibilità di giungere a un'indipendenza amministrativa completa dell'OLAF rispetto alla Commissione nonché ad altre Istituzioni;
21. constata che la Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 1/2005 ha definito ben funzionante l'attuale organizzazione dell'OLAF per quanto riguarda l'indipendenza delle attività d'indagine da una parte e la collaborazione amministrativa con la Commissione dall'altra; in particolare la relazione ha osservato che nella pratica l'indipendenza è stata effettivamente garantita poiché la Commissione non ha interferito nel lavoro dell'OLAF;
22. rileva che, nonostante le misure già adottate, la questione della chiarificazione delle regole di apertura e di chiusura delle inchieste dell'OLAF nonché della loro estensione presuppone altre iniziative del legislatore, le quali dovrebbero contemplare anche il rafforzamento dei rapporti tra il Parlamento europeo e l'OLAF;
23. attende con interesse la pubblicazione della proposta di regolamento della Commissione recante riforma dell'OLAF;
Sanità pubblica
24. ricorda che a norma della regolamentazione vigente, possono beneficiare di restituzioni solo prodotti legali, sani e commerciabili e che, in caso contrario, i prodotti non sono ammissibili ad alcuna forma di aiuto;
25. rileva, come ricordato dal direttore dell'OLAF in occasione della riunione di Bled, che la frode nel commercio di prodotti agricoli rappresenta un evidente rischio potenziale per la sanità pubblica e animale;
26. considera imperativo richiamare maggiormente l'attenzione dei servizi di controllo nazionali ed internazionali su tale problema e che solo una stretta cooperazione internazionale, che dovrebbe estendersi anche a Stati terzi, potrà garantire, a termine, una migliore protezione del consumatore e degli interessi finanziari dell'UE;
27. rileva che le varie pratiche illecite analizzate dimostrano l'urgente necessità di intensificare la cooperazione tra le dogane nazionali, i servizi veterinari e le autorità dell'UE quali l'OLAF;
28. sottolinea che la Commissione, contrariamente agli Stati membri, non detiene un potere di controllo in materia di analisi dei prodotti in relazione alla salute dei consumatori nell'Unione europea;
29. ricorda che, nel caso dello scandalo del burro adulterato, la frode non era inizialmente di natura sanitaria, bensì connessa con la composizione dei prodotti incriminati, i quali rientrano in un settore che beneficia di notevoli sovvenzioni comunitarie;
30. ritiene che la Commissione e l'OLAF debbano assicurare che gli Stati membri effettuino, attraverso i loro organismi parastatali, un congruo numero di controlli mediante ispettori realmente indipendenti;
31. considera, allorché una frode può avere in un dato momento ripercussioni sanitarie, che i servizi sanitari competenti dovrebbero esserne informati ed avere accesso, nel quadro di una procedura ben condotta, a campioni la cui durata di conservazione dovrebbe essere prolungata in modo significativo;
Inchieste dell'OLAF e procedure nazionali
32. constata che l'OLAF non dispone di informazioni idonee sulle quantità di prodotti incriminati mentre la criminalizzazione delle inchieste si è rivelata disastrosa dal punto di vista dei recuperi, benché sul piano giuridico l'OLAF potrebbe, a nome della Commissione, contestare una decisione nazionale;
33. ricorda che, nonostante in taluni Stati sia possibile procedere a un recupero anche nel corso di un'azione penale, nei sistemi giuridici di molti paesi il penale prevale sul civile, rendendo impossibile il recupero degli importi dovuti a motivo dell'azione dell'autorità giudiziaria;
34. deplora che in taluni Stati membri le irregolarità o le frodi sono riconosciute solo per importi singolarmente provati, cioè lotto per lotto, e che in mancanza di lotti l'operatore è considerato innocente d'ufficio;
Comunicazione e registrazione delle irregolarità e recuperi
35. deplora che la Commissione non abbia avviato il piano d'azione previsto dai paragrafi da 39 a 43 della risoluzione sul discarico 2001 e dalla risoluzione sul seguito dato al discarico;
36. accoglie con favore la risposta positiva della Commissione alle ripetute richieste del Parlamento, in particolare a quelle espresse al paragrafo 102 della summenzionata risoluzione sul discarico 2001, concernenti la pubblicazione dei nomi dei beneficiari e degli importi percepiti a titolo del bilancio dell'Unione europea, secondo quanto proposto nell'iniziativa europea per la trasparenza (COM(2006)0194 e SEC(2005)1300); si rammarica tuttavia del fatto che da tale iniziativa siano escluse informazioni analoghe concernenti il recupero dei fondi comunitari; invita la Commissione a comunicare all'autorità di bilancio e a rendere pubblici i nomi dei beneficiari e gli importi da recuperare o accreditati al bilancio dell'Unione europea, come pure la destinazione finale di tali importi;
37. ritiene fondamentale che il quadro regolamentare preveda la contabilizzazione esaustiva di tutti i crediti risultanti da irregolarità, dell'importo dei recuperi, degli interessi e delle penalità effettivamente versate a organismi terzi a titolo dei fondi comunitari, secondo i principi di universalità e di verità di bilancio iscritti nel trattato e nel regolamento finanziario; invita la Commissione ad adoperarsi in tal senso;
38. considera essenziale che la Commissione garantisca che per le spese comunitarie a responsabilità condivisa siano seguiti gli stessi principi di indipendenza delle funzioni di ordinazione, revisione dei conti e certificazione, richiesti per le spese comunitarie a gestione diretta;
39. osserva che, secondo il principio della gestione concorrente dei fondi, non è la Commissione bensì sono gli Stati membri a provvedere affinché alle spese comunitarie gestite con responsabilità condivisa si applichino gli stessi principi di indipendenza delle funzioni di ordinazione, revisione dei conti e certificazione che valgono per le spese comunitarie a gestione diretta; ciò riguarda in particolare l'istituzione di organismi pagatori accreditati dotati di un servizio di revisione contabile interna e l'istituzione di organismi di certificazione indipendenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95(14) per il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "Garanzia" (FEAOG-G) e di persone o servizi funzionalmente autonomi ai fini dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999(15) in combinato disposto con l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 438/2001(16);
40. ritiene che la funzione di recupero debba essere svolta dalle autorità statali, nel qual caso il bilancio comunitario può prevedere fondi per il finanziamento dei costi di recupero, oppure che debba essere esercitata da enti a fini di lucro, nel qual caso sarebbe necessaria una gara d'appalto;
41. considera in tutti i casi essenziale che la revisione del quadro regolamentare garantisca l'applicazione di norme di trasparenza e di assenza di conflitti di interessi per quanto riguarda la ragione d'essere, gli importi e la destinazione delle somme risultanti da penalità, interessi e recuperi di fondi comunitari;
Procuratore europeo
42. ricorda la summenzionata sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-87/01 P Commissione v. CEMR, in cui la Corte di giustizia europea ha ritenuto che dal momento in cui la sede dell'impresa interessata si trova in uno Stato membro, il diritto di tale Stato è opponibile alla Commissione, in particolare a motivo del fatto che la supremazia del diritto comunitario non giustifica un'interpretazione giuridica in base alla quale la Commissione preverrebbe sul giudice dello Stato membro interessato;
43. ritiene che l'istituzione del Procuratore europeo si rivelerà una decisione importante nella misura in cui sarà agevolato l'accesso diretto ai tribunali dei vari Stati membri, permettendo di "compattare" meglio la procedura; considera altresì che ciò permetterebbe di ridurre la molteplicità dei rapporti, in quanto si dovrebbe constatare una convergenza verso i servizi del Procuratore europeo; ricorda che nonostante l'OLAF detenga un potere d'intervento nel quadro delle sue inchieste, esso non dispone di un potere giudiziario;
44. osserva che il progetto del Procuratore europeo va visto piuttosto in una prospettiva a lungo termine; che per conseguire miglioramenti a breve termine occorre mettere al centro della programmazione il coordinamento delle procure degli Stati membri, al fine di ottenere un valore aggiunto in termini di sgravio di lavoro per l'OLAF e di protezione degli interessi finanziari della Comunità;
o o o
45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia e alla Corte dei conti delle Comunità europee, al Comitato di sorveglianza dell'OLAF e all'OLAF.