– visto l'articolo 103, paragrafo 2 del suo regolamento,
1. fa propria la dichiarazione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006, sotto la Presidenza austriaca, in cui "il Consiglio si compiace della comunicazione del Presidente del governo spagnolo riguardo all'annuncio di un cessate il fuoco permanente da parte del gruppo terroristico ETA";
2. appoggia la comunicazione del Presidente del Parlamento europeo Josep Borrell Fontelles, del 22 marzo 2006, ove annuncia che si tratta di una buona notizia per la società spagnola e per tutta l'Europa, a dimostrazione del fatto che si può combattere il terrorismo grazie alla forza della democrazia, che è giunto il momento di dare prova di serenità e prudenza, di ricordare le numerose vittime del terrorismo, di lasciare spazio alla speranza e di unire tutte le forze politiche democratiche;
3. chiede al Consiglio e alla Commissione di agire di conseguenza;
4. condanna la violenza in quanto moralmente inaccettabile e assolutamente incompatibile con la democrazia;
5. esprime solidarietà alle vittime del terrorismo;
6. appoggia la lotta contro il terrorismo, così come l'iniziativa di pace nel Paese Basco intrapresa dalle istituzioni democratiche spagnole nell'ambito delle loro competenze esclusive;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.
Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (7535/3/2006 – C6-0227/2006 – 2004/0055(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (7535/3/2006 – C6-0227/2006),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0173)(2),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A6-0316/2006),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 25 ottobre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. /2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerato quanto segue:
(1) La Comunità si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.
(2) Ai sensi dell'articolo 65, lettera c) del trattato, tali misure includono l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione sugli elementi funzionali ad una cooperazione giudiziaria agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, facendo specifico riferimento, in tale contesto, agli ordini di pagamento.
(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma comune della Commissione e del Consiglio relativo all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale(5). Il programma prevede la possibilità di un procedimento speciale, uniforme e armonizzato volto ad ottenere una decisione giudiziaria, istituito in seno alla Comunità in settori specifici compreso quello dei crediti non contestati. Ciò è stato portato avanti nel programma dell'Aia, adottato dal Consiglio europeo del 5 novembre 2004, che invita a proseguire attivamente i lavori relativi all'ingiunzione di pagamento europea.
(5) La Commissione ha adottato il 20 dicembre 2002 il libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità. Il Libro verde ha avviato consultazioni sui possibili obiettivi e sulle possibili caratteristiche di un procedimento europeo uniforme o armonizzato per il recupero dei crediti non contestati.
(6) Il recupero rapido ed efficace dei crediti che non sono oggetto di una controversia giuridica riveste un'importanza primaria per gli operatori economici dell'Unione europea, in quanto i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause di insolvenza che minaccia la sopravvivenza delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, e che è all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro.
(7) Tutti gli Stati membri tentano di affrontare la questione del recupero in massa dei crediti non contestati, la maggioranza di essi elaborando un procedimento di ingiunzione di pagamento semplificato, ma sia il contenuto delle legislazioni nazionali sia i risultati dei procedimenti nazionali variano in misura sostanziale. I procedimenti attualmente vigenti, inoltre, sono spesso inammissibili o impraticabili nei casi di natura transfrontaliera.
(8) I conseguenti ostacoli all'accesso ad una giustizia efficiente nei casi di natura transfrontaliera e la distorsione di concorrenza nel mercato interno causata dallo squilibrio nel funzionamento dei mezzi procedurali a disposizione dei creditori nei diversi Stati membri determinano l'esigenza di una normativa comunitaria che garantisca parità di condizioni per i creditori ed i debitori in tutta l'Unione europea.
(9) Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.
(10) Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale.
(11) Il procedimento dovrebbe basarsi il più possibile sull'utilizzo di moduli standard nella comunicazione tra il giudice e le parti per facilitarne la gestione e consentire il ricorso all'elaborazione automatizzata dei dati.
(12) Al momento di decidere quali giudici siano competenti ad emettere un'ingiunzione di pagamento europea, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto l'esigenza di garantire l'accesso alla giustizia.
(13) Nella domanda d'ingiunzione di pagamento europea, il ricorrente è obbligato a fornire informazioni sufficienti ad identificare chiaramente la richiesta e la relativa giustificazione in modo da consentire al convenuto di scegliere in piena cognizione di causa se presentare opposizione o non contestare il credito.
(14) In questo contesto il ricorrente dovrebbe essere tenuto a inserire una descrizione delle prove a sostegno della domanda. A tal fine il modulo di domanda dovrebbe includere un elenco il più completo possibile di tipi di prove generalmente presentate a sostegno dei crediti pecuniari.
(15) La presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio.
(16) Il giudice dovrebbe valutare la domanda, compresa la questione della competenza giurisdizionale e la descrizione delle prove, sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda. Ciò consentirebbe al giudice di valutare prima facie il merito della domanda e, tra l'altro, di escludere crediti manifestamente infondati o domande irricevibili. Non dovrebbe essere necessario che sia un giudice ad effettuare l'esame.
(17) Il rifiuto della domanda non dovrebbe essere impugnabile. Ciò non esclude tuttavia un eventuale riesame della decisione di rifiuto della domanda allo stesso livello giurisdizionale, conformemente alla legislazione nazionale.
(18) L'ingiunzione di pagamento europea dovrebbe informare il convenuto della possibilità di versare al ricorrente l'importo stabilito oppure, in caso di contestazione, di presentare opposizione entro il termine di 30 giorni. Oltre alle informazioni complete sul credito fornite dal ricorrente, il convenuto dovrebbe essere informato della portata giuridica dell'ingiunzione di pagamento europea ed in particolare delle conseguenze derivanti dalla mancata contestazione del credito.
(19) Di fronte alle diversità che esistono tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notificazione di documenti, è necessario definire in modo specifico e dettagliato le norme minime da applicare nell'ambito della procedura relativa all'ingiunzione di pagamento europea. In particolare, in ordine all'osservanza di tali norme minime, qualsiasi forma di notificazione basata su una fictio iuris non dovrebbe essere considerata sufficiente al fine della notificazione dell'ingiunzione di pagamento europea.
(20) Tutti i metodi di notificazione elencati agli articoli 13 e 14 sono caratterizzati o dall'assoluta certezza (articolo 13), o da un grado assai elevato di verosimiglianza (articolo 14) che il documento notificato è pervenuto al destinatario.
(21) La notificazione in mani proprie a persone diverse dal convenuto stesso a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbe essere considerata come rispondente ai requisiti di cui a tali norme soltanto se le suddette persone hanno effettivamente accettato/ricevuto l'ingiunzione di pagamento europea.
(22) L'articolo 15 dovrebbe applicarsi alle situazioni nelle quali il convenuto non può stare in giudizio personalmente, come nel caso di una persona giuridica, e alle situazioni nelle quali un rappresentante è indicato dalla legge, nonché a quelle nelle quali il convenuto ha autorizzato un'altra persona, in particolare un legale, a rappresentarlo nello specifico procedimento in corso.
(23) Il convenuto può presentare opposizione utilizzando il modulo standard descritto nel presente regolamento. I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro.
(24) L'opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale.
(25) Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l'ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda.
(26) Le spese di giudizio di cui all'articolo 25 non dovrebbero includere, ad esempio, gli onorari degli avvocati o i costi di notificazione dei documenti da parte di un'entità diversa dal giudice.
(27) Un'ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro e divenuta esecutiva dovrebbe essere trattata, ai fini dell'esecuzione, come se fosse stata emessa nello Stato membro in cui viene richiesta l'esecuzione. La reciproca fiducia nell'amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea sia accertata dal giudice di uno Stato membro e che l'ingiunzione sia resa esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro di esecuzione. Le procedure relative alla sua esecuzione dovrebbero continuare ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, in particolare le norme minime stabilite dall'articolo 22, paragrafi 1 e 2 e dall'articolo 23.
(28) Per calcolare i termini si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini(6). Il convenuto dovrebbe essere informato di ciò e dovrebbe essere avvertito che si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro del giudice che rilascia l'ingiunzione di pagamento europea.
(29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, in particolare l'istituzione di un meccanismo uniforme, rapido ed efficace per il recupero dei crediti pecuniari non contestati in tutta l'Unione europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(30) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).
(31) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
(32) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento intende
a)
semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, e
b)
assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione.
2. Il presente regolamento non impedisce a un ricorrente di intentare un procedimento a norma dell'articolo 4 utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta iure imperii").
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a)
il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni;
b)
i fallimenti, i concordati e le procedure affini;
c)
la sicurezza sociale;
d)
i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se
i)
sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito o
ii)
riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.
Articolo 3
Controversie transfrontaliere
1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.
2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(8).
3. La data di riferimento per stabilire se esiste una controversia transfrontaliera è la data di presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea in conformità del presente regolamento.
Articolo 4
Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento
Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 5
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. "Stato membro d'origine": lo Stato membro nel quale è emessa un'ingiunzione di pagamento europea;
2. "Stato membro di esecuzione": lo Stato membro nel quale è richiesta l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento europea;
3.
"giudice": qualsiasi autorità dello Stato membro competente per l'ingiunzione di pagamento europea o per qualsiasi altra materia connessa;
4.
"giudice d'origine": il giudice che emette l'ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 6
Competenza giurisdizionale
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001.
2. Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da una persona, il consumatore, per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione, e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001.
Articolo 7
Domanda d'ingiunzione di pagamento europea
1. La domanda d'ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell'Allegato I.
2. Nella domanda sono indicati:
a)
il nome e l'indirizzo delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti, nonché del giudice a cui è presentata la domanda;
b)
l'importo del credito, compreso il capitale e, se del caso, gli interessi, le penalità contrattuali e le spese;
c)
qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti, a meno che non venga aggiunto automaticamente al capitale un tasso d'interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d'origine;
d)
il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;
e)
una descrizione delle prove a sostegno della domanda;
f)
i motivi della competenza giurisdizionale; e
g)
il carattere transfrontaliero della controversia a norma dell'articolo 3.
3. Nella domanda il ricorrente dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere e riconosce che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine.
4. In appendice alla domanda il ricorrente può indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario a norma dell'articolo 17 in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione.
5. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.
6. La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica, conformemente al paragrafo 5, la domanda è firmata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche(9). Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.
Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.
Articolo 8
Esame della domanda
Il giudice a cui è presentata la domanda d'ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata.
Articolo 9
Completamento e rettifica della domanda
1. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il modulo standard B riprodotto nell'Allegato II.
2. Se chiede al ricorrente di completare o rettificare la domanda, il giudice stabilisce il termine che ritiene adeguato nella fattispecie. Il giudice può, a sua discrezione, prorogare tale termine.
Articolo 10
Modifica della domanda
1. Se le condizioni di cui all'articolo 8 sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il giudice ne informa il ricorrente mediante il modulo standard C riprodotto nell'Allegato III. Il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare una proposta d'ingiunzione di pagamento europea per l'importo specificato dal giudice ed è informato delle conseguenze della sua decisione. Il ricorrente risponde rinviando il modulo standard C spedito dal giudice entro un termine stabilito dal giudice conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.
2. Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, questi emette un'ingiunzione di pagamento europea conformemente all'articolo 12, per la parte della domanda accettata dal ricorrente. Le conseguenze relative alla restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale.
3. Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 11
Rigetto della domanda
1. Il giudice rigetta la domanda se:
a)
non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7; oppure
b)
il credito è manifestamente infondato; oppure
c)
il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2; oppure
d)
il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta del giudice a norma dell'articolo 10.
Il ricorrente è informato sulle cause del rigetto mediante il modulo standard D riprodotto nell'Allegato IV.
2. Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione.
3. Il rigetto della domanda non impedisce al ricorrente di intentare il procedimento presentando una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.
Articolo 12
Emissione di un'ingiunzione di pagamento europea
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell'Allegato V.
Il periodo di 30 giorni non comprende i tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda.
2. L'ingiunzione di pagamento europea viene emessa insieme a una copia del modulo di domanda. Non contiene le informazioni fornite dal ricorrente nelle appendici 1 e 2 del modulo A.
3. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato della possibilità di:
a)
pagare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione; oppure
b)
opporsi all'ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d'origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.
4. Nell'ingiunzione di pagamento europea il convenuto è informato del fatto che:
a)
l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;
b)
l'ingiunzione acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all'articolo 16;
c)
se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.
5. Il giudice garantisce che l'ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale, secondo un metodo conforme alle norme minime di cui agli articoli 13, 14 e 15.
Articolo 13
Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto
L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:
a)
notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;
b)
notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notifica;
c)
notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;
d)
notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante telecopia (facsimile) o posta elettronica, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.
Articolo 14
Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto
1. L'ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al convenuto conformemente al diritto nazionale dello Stato membro dove avrà luogo la notifica secondo una delle seguenti forme:
a)
notifica in mani proprie, presso l'indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto;
b)
se il convenuto è un lavoratore autonomo, o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;
c)
deposito dell'ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;
d)
deposito dell'ingiunzione presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla comunicazione scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria dell'atto o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
e)
notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d'origine;
f)
notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.
2. Ai fini del presente regolamento la notifica di cui al paragrafo 1 non è ammissibile se l'indirizzo del convenuto non è conosciuto con certezza.
3. La notifica ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) è attestata da:
a)
un atto, sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica quanto segue:
i)
la forma di notifica e
ii)
la data in cui è stata effettuata e
iii)
se l'ingiunzione è stata notificata a persona diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso,
oppure
b)
una dichiarazione di ricevimento sottoscritta dalla persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b).
Articolo 15
Notifica ad un rappresentante
La notifica ai sensi degli articoli 13 o 14 può anche essere effettuata ad un rappresentante del convenuto.
Articolo 16
Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea
1. Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d'origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all'ingiunzione di pagamento europea.
2. Il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto.
3. Il convenuto indica nell'opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.
4. La domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.
5. L'opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 4, l'opposizione è firmata a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/93/CE. Tale firma è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.
Tuttavia, detta firma elettronica non è richiesta se e nella misura in cui esiste, presso i giudici dello Stato membro d'origine, un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro. Gli Stati membri informano la Commissione di tali sistemi di comunicazione.
Articolo 17
Effetti della presentazione di un'opposizione
1. Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.
Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d'ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario.
2. Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine.
3. Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario.
Articolo 18
Forza esecutiva
1. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine fissato nell'articolo 16, paragrafo 2, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d'origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell'Allegato VII. Il giudice verifica la data della notifica.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine.
3. Il giudice trasmette al ricorrente l'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva.
Articolo 19
Abolizione dell'exequatur
L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
Articolo 20
Riesame in casi eccezionali
1. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
i) l'ingiunzione di pagamento è stata notificata secondo una delle forme previste all'articolo 14,
e
ii)
la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili,
oppure
b)
il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,
purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.
2. Scaduto il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali.
3. Se il giudice respinge la domanda del convenuto in base al fatto che nessuno dei motivi di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2 è applicabile, l'ingiunzione di pagamento europea resta esecutiva.
Se il giudice decide che il riesame si giustifica per uno dei motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ingiunzione di pagamento europea è nulla.
Articolo 21
Esecuzione
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro di esecuzione.
Un'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è eseguita alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa nello Stato membro di esecuzione.
2. Per l'esecuzione in un altro Stato membro, il ricorrente fornisce alle competenti autorità incaricate dell'applicazione della legge di tale Stato membro:
a)
una copia dell'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d'origine, che presenti le condizioni necessarie per stabilire la sua autenticità; e
b)
ove richiesto, una traduzione dell'ingiunzione di pagamento europea nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare quale lingua o quali lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea diverse dalla sua possono essere accettate per l'ingiunzione di pagamento europea. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
3. Al ricorrente che in uno Stato membro chieda l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento europea emessa in un altro Stato membro non sono richiesti cauzioni, garanzie o depositi, comunque siano denominati, per il fatto di essere straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.
Articolo 22
Rifiuto dell'esecuzione
1. Su istanza del convenuto l'esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro di esecuzione se l'ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, quando:
a)
la decisione o ingiunzione anteriore riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e
b)
la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione, e
c)
il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine.
2. L'esecuzione è rifiutata, su istanza del convenuto, anche nel caso e nella misura in cui quest'ultimo abbia versato al ricorrente l'importo previsto nell'ingiunzione di pagamento europea.
3. In nessun caso l'ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione.
Articolo 23
Limitazione o sospensione dell'esecuzione
Se il convenuto ha chiesto il riesame ai sensi dell'articolo 20, il giudice competente dello Stato membro di esecuzione può, su istanza del convenuto:
a)
limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o
b)
subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo, o
c)
in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.
Articolo 24
Assistenza legale
La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria:
a)
né per il ricorrente relativamente all'ingiunzione di pagamento europea;
b)
né per il convenuto relativamente all'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 25
Spese di giudizio
1. Le spese di giudizio combinate dell'ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile ordinario avviato a seguito dell'opposizione contro detta ingiunzione in uno Stato membro non superano le spese di giudizio di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.
2. Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale.
Articolo 26
Rapporto con le norme processuali nazionali
Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale.
Articolo 27
Relazione con il regolamento (CE) n. 1348/2000
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (10).
Articolo 28
Informazioni relative alle spese di notifica e all'esecuzione
Gli Stati membri collaborano nell'informare i cittadini e gli ambienti professionali circa:
a)
le spese di notifica dei documenti e
b)
le autorità competenti per l'esecuzione, ai fini dell'applicazione degli articoli 21, 22 e 23,
in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001(11).
Articolo 29
Informazioni relative alla giurisdizione, ai procedimenti di riesame, ai mezzi di comunicazione e alle lingue
1. Entro il ...(12), gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
i giudici competenti ad emettere l'ingiunzione di pagamento europea;
b)
il procedimento di riesame e i giudici competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 20;
c)
i mezzi di comunicazione accettati ai fini dell'ingiunzione di pagamento europea e di cui dispongono i giudici;
d)
le lingue accettate in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e con ogni altro mezzo appropriato.
Articolo 30
Modifiche degli allegati
I moduli standard contenuti negli allegati sono aggiornati o adeguati dal punto di vista tecnico, nel pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
Articolo 31
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicanol'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell"articolo 8 della stessa.
Articolo 32
Riesame
Entro ...(13) la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione particolareggiata che riesamina l'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Detta relazione contiene una valutazione dell'applicazione del procedimento e una valutazione d'impatto estesa per ciascuno Stato membro.
A tal fine e per garantire che le migliori prassi nell'Unione europea siano debitamente tenute in considerazione e siano conformi ai principi di una migliore legislazione, gli Stati membri informano la Commissione dell'applicazione transfrontaliera del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Queste informazioni contemplano le spese di giudizio, la rapidità della procedura, l'efficienza, la facilità di utilizzazione e i procedimenti interni d'ingiunzione di pagamento degli Stati membri.
La relazione della Commissione è integrata, se del caso, da proposte di adeguamento.
Articolo 33
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal ...(14)*, ad eccezione degli articoli 28, 29, 30 e 31 che si applicano dal ...(15)**.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a, addì
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
Domanda di ingiunzione di pagamento europea
Modulo A Articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n . . . /2006+ del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
Ai fini della corretta compilazione del modulo si raccomanda la lettura della guida che figura nell'ultima pagina.
Si prega di fare attenzione in particolare al fatto che il presente modulo deve essere compilato nella lingua o in una delle lingue accettate dall'organo giurisdizionale da adire. Al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.
1. Organo giurisdizionale
Denominazione
Indirizzo
Codice postale
Città
Paese
Numero della causa
(da compilarsi a cura dell'organo giurisdizionale)
Ricevuto dall'organo giurisdizionale
2. Parti e loro rappresentanti
Codici: 01 Ricorrente 03 Rappresentante del ricorrente (16) 05 Rappresentante legalmente autorizzato del ricorrente **
02 Convenuto 04 Rappresentante del convenuto * 06 Rappresentante legalmente autorizzato del convenuto **
Codice
Cognome e nome / Ragione sociale
Codice di identificazione (ove applicabile)
Indirizzo
Codice postale
Città
Paese
Telefono ***
Fax ***
indirizzo di posta elettronica ***
Professione ***
Altro ***
Codice
Cognome e nome / Ragione sociale
Codice di identificazione (ove applicabile)
Indirizzo
Codice postale
Città
Paese
Telefono ***
Fax ***
indirizzo di posta elettronica ***
Professione ***
Altro ***
Codice
Cognome e nome / Ragione sociale
Codice di identificazione (ove applicabile)
Indirizzo
Codice postale
Città
Paese
Telefono ***
Fax ***
indirizzo di posta elettronica ***
Professione ***
Altro ***
Codice
Cognome e nome / Ragione sociale
Codice di identificazione (ove applicabile)
Indirizzo
Codice postale
Città
Paese
Telefono ***
Fax ***
indirizzo di posta elettronica ***
Professione ***
Altro ***
3. Motivi della competenza giurisdizionale
Codici:
01 Domicilio del convenuto o coimputato
02 Luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio
03 Luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso
04 In caso di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, luogo in cui essa è situata
05 Domicilio del trust
06 In caso di controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, sede dell'organo giurisdizionale nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo è o avrebbe potuto essere sequestrato
07 Domicilio del contraente, dell'assicurato o del beneficiario in materia di assicurazioni
08 Domicilio del consumatore
09 Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività
10 Luogo in cui è situata la sede d'attività presso la quale il lavoratore è stato assunto
11 Luogo in cui è situato il bene immobile
12 Organo giurisdizionale concordato dalle parti
13 Domicilio del creditore di alimenti
14 Altro (precisare)
Codice
Specificazione (solo per il codice 14)
4. Carattere transfrontaliero della causa
Codici:
01 Belgio
02 Repubblica ceca
03 Germania
04 Estonia
05 Grecia
06 Spagna
07 Francia
08 Irlanda
09 Italia
10 Cipro
11 Lettonia
12 Lituania
13 Lussemburgo
14 Ungheria
15 Malta
16 Paesi Bassi
17 Austria
18 Polonia
19 Portogallo
20 Slovenia
21 Slovacchia
22 Finlandia
23 Svezia
24 Regno Unito
25 Altro (precisare)
Domicilio o residenza abituale del ricorrente
Domicilio o residenza abituale del convenuto
Paese dell'organo giurisdizionale
5. Informazioni bancarie (facoltative)
5.1 Pagamento dei diritti di cancelleria da parte del ricorrente
Codici: 01 Con bonifico bancario 02 Con carta di credito 03 Prelievo dal conto corrente del ricorrente
04 Patrocinio a spese dello Stato 05 Altro (precisare)
Per i codici 02 e 03 completare le informazioni bancarie di cui all'appendice 1
Codice
Specificazione (solo per il codice 05)
5.2 Pagamento dell'importo previsto da parte del convenuto
Titolare del conto
Denominazione della banca (BIC) o altri codici bancari pertinenti
SEK Corona svedese SIT Tallero sloveno SKK Corona slovacca Altro (conformemente al codice bancario internazionale)
6. Credito principale Valuta
Valore totale del credito principale, esclusi gli interessi e le spese
Il credito si riferisce a (Codice 1)
01 Contratto di compravendita
02 Contratto di locazione - bene mobile
03 Contratto di locazione - bene immobile
04 Contratto di locazione - locazione commerciale
05 Contratto di servizi - elettricità, gas, acqua, telefono
06 Contratto di servizi - servizi medici
07 Contratto di servizi - trasporto
08 Contratto di servizi - consulenza giuridica, fiscale,tecnica
09 Contratto di servizi - alberghi, ristoranti
10 Contratto di servizi - riparazioni
11 Contratto di servizi - mediazione
12 Contratto di servizi - altro (precisare)
13 Contratto di costruzione
14 Contratto di assicurazione
15 Prestito
16 Garanzia o altra garanzia collaterale
17 Obbligazioni extracontrattuali se soggette ad un accordo tra le parti o un'ammissione di debito (ad es. danni, arricchimento senza causa)
18 Crediti derivanti da comproprietà di beni
19 Danni - contratto
20 Accordo di sottoscrizione (giornali, riviste)
21 Quota di adesione
22 Contratto di lavoro
23 Risoluzione extragiudiziale
24 Contratto di manutenzione
25 Altri crediti (precisare)
Circostanze addotte (Codice 2)
30 Mancato pagamento
31 Pagamento insufficiente
32 Pagamento tardivo 33 Mancata consegna di merci o servizi
34 Consegna di merci difettose o servizi scadenti
35 Beni o servizi non conformi all'ordine
36 Altro (precisare)
Altri dettagli (Codice 3)
40 Luogo d'acquisto
41 Luogo di consegna
42 Data d'acquisto 43 Data di consegna
44 Tipo di beni o servizi interessati
45 Indirizzo dell'immobile
46 In caso di prestito, finalità: credito al consumo
47 In caso di prestito, finalità: credito ipotecario
48 Altri dettagli (precisare)
ID
Codice 1
Codice 2
Codice 3
Motivazione
Data * (o periodo)
Importo
ID
Codice 1
Codice 2
Codice 3
Motivazione
Data * (o periodo)
Importo
ID
Codice 1
Codice 2
Codice 3
Motivazione
Data * (o periodo)
Importo
ID
Codice 1
Codice 2
Codice 3
Motivazione
Data * (o periodo)
Importo
* Data: giorno/mese/anno
Il credito è stato ceduto al ricorrente da (ove applicabile)
Cognome e Nome / Ragione sociale
Codice di identificazione (ove applicabile)
Indirizzo
Codice postale
Città
Paese
Informazioni supplementari su crediti relativi a contratti conclusi dai consumatori (ove applicabile)
Il credito riguarda contratti conclusi dai consumatori in caso affermativo, il convenuto è il consumatore Il convenuto è domiciliato nello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale (ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001) del Consiglio
si no si no si no
7. Interessi
Codici (associare un numero e una lettera):
01 Legale 02 Contrattuale 03 Capitalizzazione dell'interesse 04 Tasso d'interesse di un prestito ** 05 Importo calcolato dal ricorrente 06 Altro ***
A annuale B semestrale C trimestrale D mensile E altro ***
ID *
Codice
Tasso d'interesse (%)
% superiore al tasso base (BCE)
su (importo)
Dal
al
ID *
Codice
Tasso d'interesse (%)
% superiore al tasso base (BCE)
su (importo)
Dal
al
ID *
Codice
Tasso d'interesse (%)
% superiore al tasso base (BCE)
su (importo)
Dal
al
ID *
Codice
Tasso d'interesse (%)
% superiore al tasso base (BCE)
su (importo)
Dal
al
ID *
Precisare per i codici 6 e/o E
* Inserire l'ID del credito corrispondente ** concesso dal ricorrente corrispondente almeno all'importo del credito principale *** precisare
8. Penalità contrattuali (ove applicabili)
Importo
Precisare
9. Spese (ove applicabili)
Codici: 01 Spese giudiziarie 02 Altro (precisare)
Codice
Specificazione solo per il codice 02
Valuta
Importo
Codice
Specificazione solo per il codice 02
Valuta
Importo
Codice
Specificazione solo per il codice 02
Valuta
Importo
Codice
Specificazione solo per il codice 02
Valuta
Importo
10. Prove disponibili a sostegno della domanda
Codici: 01 Prove scritte 02 Prova testimoniale 03 Perizia 04 Ispezione di un oggetto o di un sito 05 Altro (precisare)
ID *
Codice
Descrizione delle prove
Data (giorno/mese/anno)
ID *
Codice
Descrizione delle prove
Data (giorno/mese/anno)
ID *
Codice
Descrizione delle prove
Data (giorno/mese/anno)
ID *
Codice
Descrizione delle prove
Data (giorno/mese/anno)
* Inserire l'ID del credito corrispondente
11. Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni (se necessario)
Si invita l'organo giurisdizionale a richiedere al convenuto/ai convenuti il pagamento al ricorrente/ai ricorrenti dell'importo del credito principale summenzionato, e di interessi, penalità contrattuali e spese.
Dichiaro che i dati riportati sono, a mia conoscenza, corretti e forniti in buona fede.
Riconosco che la presentazione di informazioni false può dar luogo a penalità ai sensi della legge dello Stato membro d'origine.
Fatto a
Data (giorno/mese/anno)
Firma e/o timbro
Appendice 1 alla domanda di ingiunzione di pagamento europea
Informazioni bancarie ai fini del pagamento dei diritti di cancelleria da parte del ricorrente
Codici: 02 Con carta di credito 03 Prelievo dal conto corrente del ricorrente
Codice
Titolare del conto
Denominazione della banca (BIC) o altri codici bancari pertinenti / Emittente della carta di credito
Numero del conto / della carta di credito
Numero di conto bancario internazionale (IBAN) / Data di scadenza e codice di sicurezza della carta di credito
Appendice 2 alla domanda di ingiunzione di pagamento europea
Opposizione al passaggio al procedimento civile ordinario Numero della causa (da indicare se l'allegato è inviato all'organo giurisdizionale separatamente dal modulo)
Fatto a
Data (giorno/mese/anno)
Firma ed eventuale timbro
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO
Informazione importante
Il presente modulo deve essere compilato nella lingua o in una delle lingue utilizzate dall'organo giurisdizionale da adire. Al fine di agevolare la compilazione del modulo nella lingua richiesta, esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.
Qualora il convenuto proponga opposizione al credito, il procedimento prosegue dinanzi all'organo giurisdizionale competente secondo le norme di procedura civile ordinaria. Se in tal caso non desidera proseguire il procedimento, il ricorrente dovrebbe completare anche l'appendice 2 del presente modulo. L'appendice deve pervenire all'organo giurisdizionale prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.
Se riguarda un credito nei confronti di un consumatore relativo ad un contratto concluso da consumatori, la domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui il consumatore risiede. Negli altri casi, la domanda deve essere presentata all'organo giurisdizionale competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Per ulteriori informazioni in materia di norme sulla competenza, si consulti la pagina web dell'Atlante giudiziario europeo ( http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index.htm).
Accertarsi che il modulo sia debitamente firmato e datato nell'ultima pagina.
Istruzioni
Inserire i codici specifici forniti all'inizio di ciascuna sezione nelle caselle pertinenti.
1.Organo giurisdizionale Nella scelta dell'organo giurisdizionale occorre tener conto dei motivi della competenza giurisdizionale.
2.Parti e loro rappresentanti Questa sezione deve fornire informazioni sulle parti e sui loro rappresentanti, se del caso, conformemente ai codici indicati nel modulo. La casella [Codice di identificazione] dovrebbe riferirsi, ove applicabile, al numero speciale che i rappresentanti legali possiedono in taluni Stati membri ai fini di comunicazioni per via elettronica con l'organo giurisdizionale (cfr. articolo 7, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CE) .../2006)(17), al numero di registrazione per le società o ad eventuali altri numeri di identificazione per le persone fisiche. La casella [Altro] può contenere altre informazioni che consentono di identificare la persona (ad es. la data di nascita, la posizione della persona in questione nella società interessata). Se vi sono più di quattro parti e/o rappresentanti, si utilizzi la sezione [11].
3.Motivi della competenza giurisdizionale Si veda sopra, "Informazione importante".
4.Carattere transfrontaliero della causa Al fine di poter utilizzare il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, almeno due delle caselle di questa sezione devono riferirsi a Stati diversi.
5.Informazioni bancarie (facoltative) Nella sottosezione [5.1], si può indicare come il ricorrente intende pagare i diritti di cancelleria relativi alla domanda. Tenere presente che non tutti i metodi di pagamento potrebbero essere disponibili presso l'organo giurisdizionale adito mediante la domanda. Si raccomanda di verificare quali metodi di pagamento sono accettati dall'organo giurisdizionale. A tal fine, contattare l'organo giurisdizionale interessato o consultare il sito web della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (http://ec.europa.eu/civiljustice/). Qualora il ricorrente scelga il pagamento con carta di credito o autorizzi l'organo giurisdizionale a prelevare l'importo dal proprio conto corrente, egli deve fornire le necessarie informazioni relative alla carta di credito o al conto bancario (vedasi allegato I del presente modulo). Nella sottosezione [5.2], il ricorrente può indicare la modalità prescelta per il pagamento da parte del convenuto. In caso di bonifico bancario occorre indicare le necessarie informazioni bancarie.
6.Credito principale Questa sezione deve contenere una descrizione del credito principale e delle circostanze alla base del credito conformemente ai codici indicati nel modulo. Utilizzare un numero di identificazione ("ID") per ciascun credito, seguendo la numerazione da 1 a 4. Ciascun credito deve essere descritto inserendo nelle caselle adiacenti al numero di identificazione i codici pertinenti. In caso di mancanza di spazio, si utilizzi la sezione [11]. La casella [Data (o periodo)] si riferisce, ad esempio, alla data del contratto o dell'evento dannoso, o al periodo della locazione.
7.Interessi Qualora siano richiesti interessi, occorre specificarli per ciascun credito di cui alla sezione [6] conformemente ai codici indicati nel modulo. Il codice deve contenere sia il numero (prima riga) sia la lettera (seconda riga) pertinenti. Ad esempio, se il tasso di interesse è stato convenuto mediante contratto su base annuale, il codice sarà 02A. Se sono richiesti interessi fino alla sentenza dell'organo giurisdizionale, l'ultima casella [al] deve rimanere vuota. Il codice 1 si riferisce ad un tasso di interesse legale. Il codice 2 si riferisce ad un tasso di interesse convenuto tra le parti. Qualora si utilizzi il codice 3 (capitalizzazione dell'interesse) l'importo indicato dovrebbe costituire la base per il rimanente periodo da coprire. Per capitalizzazione di interessi si intende la situazione secondo cui gli interessi maturati sono aggiunti al capitale e sono tenuti in considerazione per il calcolo di ulteriori interessi. Nel caso di transazioni commerciali ai sensi della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, del 29 giugno 2000, il tasso di interesse legale è pari al tasso d'interesse della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione ("tasso di riferimento"), maggiorato di almeno 7 punti percentuali. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato a livello nazionale (ad es. dalle rispettive banche centrali). In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi (cfr articolo 3, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2000/35/CE. Il "tasso base (BCE)" si riferisce al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento.
8.Penalità contrattuali (ove applicabili)
9.Spese (ove applicabili) Se è richiesto un rimborso delle spese, queste devono essere indicate utilizzando i codici riportati nel modulo. La casella [specificazioni] deve essere utilizzata unicamente per il codice 02, ossia in caso di richiesta di rimborso di spese diverse dalle spese processuali. Tali spese possono includere, ad esempio, quelle relative ad un rappresentante del ricorrente o spese preprocessuali. Qualora sia chiesto il rimborso dei diritti di cancelleria relativi alla domanda, ma non se ne conosca l'importo esatto, si compili la casella [Codice] (01), lasciando però vuota la casella [Importo] che sarà compilata dall'organo giurisdizionale.
10.Prove disponibili a sostegno della domanda In questa sezione devono figurare le prove disponibili che giustificano ciascun credito mediante i codici indicati nel modulo. La casella [Descrizione delle prove] deve contenere, ad esempio, il titolo, il nome, la data e/o il numero di riferimento del documento interessato, l'importo indicato in tale documento e/o il nome del testimone o esperto.
11.Dichiarazioni aggiuntive e altre informazioni (se necessario) Si utilizzi questa sezione qualora una delle precedenti sezioni necessiti di spazio supplementare o, se necessario, per fornire ulteriori informazioni utili all'organo giurisdizionale. Ad esempio, qualora vi siano vari convenuti, ognuno debitore di una parte del credito, occorre indicare in questa sezione l'importo dovuto da ciascuno dei convenuti.
Appendice 1 Se il ricorrente ha scelto il pagamento dei diritti di cancelleria con carta di credito o mediante prelievo dal proprio conto corrente, egli deve inserire nell'appendice 1 le necessarie informazioni. Tenere presente che non tutti i metodi di pagamento figuranti in questa sezione potrebbero essere disponibili presso l'organo giurisdizionale adito mediante la domanda. Le informazioni fornite nell'allegato I non sono comunicate al convenuto.
Appendice 2 In questo allegato si informa l'organo giurisdizionale della propria intenzione di interrompere il procedimento qualora il convenuto presenti opposizione alla domanda. Se queste informazioni sono comunicate all'organo giurisdizionale dopo aver inviato la domanda è essenziale inserire il numero della causa assegnato dall'organo giurisdizionale. Le informazioni fornite nell'appendice 2 non sono comunicate al convenuto.
ALLEGATI II-VII
Allegati non modificati. Vedi posizione comune del Consiglio 7535/3/06.
Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 30 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006.
GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).
* Nota per la GU: si prega di completare con il numero del presente regolamento.
Programma "Gioventù in azione" (2007-2013) ***II
188k
32k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013 (6236/3/2006 – C6-0273/2006 – 2004/0152(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (6236/3/2006 – C6-0273/2006),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0471)(2),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0228)(3),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0341/2006),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente ***II
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente (6237/3/2006 – C6-0274/2006 – 2004/0153(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (6237/3/2006 – C6-0274/2006),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0474)(2),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0236)(3),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0344/2006),
1. approva la posizione comune;
2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione comune;
3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma "Europa per i cittadini" mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (9575/1/2006 – C6-0316/2006 – 2005/0041(COD))
– vista la posizione comune del Consiglio (9575/1/2006 – C6-0316/2006),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0116)(2),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0342/2006),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 25 ottobre 2006 in vista dell'adozione della decisione n. …/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma "Europa per i cittadini" mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato istituisce la cittadinanza dell'Unione, che costituisce un complemento della cittadinanza nazionale dei rispettivi Stati membri. Si tratta di un importante elemento per il rafforzamento e la salvaguardia del processo di integrazione europea.
(2) La Comunità dovrebbe rendere i cittadini pienamente consapevoli della loro cittadinanza europea, dei vantaggi che essa presenta nonché dei loro diritti e doveri, che devono essere promossi nel rispetto del principio di sussidiarietà e nell'interesse della coesione.
(3) È particolarmente urgente rendere i cittadini europei pienamente consapevoli della loro cittadinanza dell'Unione europea nel contesto dell'ampia riflessione sul futuro dell'Europa avviato dal Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005. Il programma "Europa per i cittadini" dovrebbe pertanto integrare le altre iniziative attuate in tale contesto e non sovrapporsi ad esse.
(4) Affinché i cittadini diano il loro pieno appoggio all'integrazione europea occorre perciò dare maggiore rilievo ai valori, alla storia e alla cultura che li accomunano come elementi chiave della loro appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(6), proclamata il 7 dicembre 2000.
(5) La promozione della cittadinanza attiva costituisce un elemento fondamentale per rafforzare non solo la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, ma anche la coesione e lo sviluppo della democrazia.
(6) Nel contesto della strategia d'informazione e comunicazione dell'Unione europea, occorre garantire un'ampia divulgazione e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma.
(7) Per avvicinare l'Europa ai suoi cittadini e permettere a questi di partecipare pienamente alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, è necessario rivolgersi a tutti i cittadini e ai residenti legali nei paesi partecipanti e promuovere la loro partecipazione a scambi e ad attività di cooperazione di carattere transnazionale, per contribuire a sviluppare il senso di appartenenza a ideali europei comuni.
(8) Il Parlamento europeo, in una risoluzione del 1988, ha auspicato un grande sforzo per intensificare i contatti tra i cittadini dei diversi Stati membri e ha considerato giustificato e opportuno un sostegno specifico dell'Unione europea alle iniziative di gemellaggio tra città di diversi Stati membri.
(9) Il Consiglio europeo ha rilevato in più occasioni la necessità di avvicinare l'Unione europea e le sue istituzioni ai cittadini degli Stati membri e ha esortato le istituzioni dell'Unione a instaurare e a promuovere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile organizzata, favorendo così la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e ai processi di formazione delle decisioni, sottolineando i valori essenziali comuni ai cittadini europei.
(10) Con la decisione 2004/100/CE, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica)(7), il Consiglio ha istituito un programma di azione che ha confermato la necessità di promuovere un dialogo costante con le organizzazioni della società civile e le municipalità e di sostenere la partecipazione attiva dei cittadini.
(11) I progetti dei cittadini con valenza transnazionale e intersettoriale sono strumenti importanti per raggiungere i cittadini e promuovere la consapevolezza europea, l'integrazione politica europea, l'inclusione sociale e la reciproca comprensione.
(12) Le organizzazioni della società civile a livello europeo, nazionale, regionale e locale sono elementi importanti della partecipazione attiva dei cittadini nella società e contribuiscono a rafforzare tutti gli aspetti della vita pubblica. Esse inoltre fanno da tramite tra l'Europa e i suoi cittadini. Pertanto la loro collaborazione transnazionale dovrebbe essere promossa e incoraggiata.
(13) I centri di ricerca sulla politica europea possono contribuire con le loro idee e riflessioni al dibattito su scala europea. Inoltre, in quanto legame tra le istituzioni europee e i cittadini, è opportuno sostenere le attività che riflettono il loro impegno nei confronti della costruzione dell'identità e della cittadinanza europea mediante l'istituzione di procedure che prevedano criteri di trasparenza per la promozione di reti di informazione e di scambio.
(14) Occorre anche proseguire l'azione intrapresa dall'Unione europea nel quadro della decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (8) per la preservazione e la commemorazione dei principali siti ed archivi connessi con le deportazioni. in tal modo, potrà essere mantenuta la consapevolezza dell'intera dimensione e delle tragiche conseguenze della seconda guerra mondiale e potrà essere alimentata la memoria universale, quale strumento per lasciarsi alle spalle il passato e costruire il futuro.
(15) Nella dichiarazione sullo sport adottata dal Consiglio europeo di Nizza, del 7-9 dicembre 2000, si afferma che "nell'azione che esplica in applicazione delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport."
(16) Occorre prestare particolare attenzione all'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri in progetti e attività transnazionali.
(17) I paesi candidati e i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerati come possibili partecipanti ai programmi comunitari, in base agli accordi conclusi con tali paesi.
(18) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato l'"Agenda per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea", che invita i paesi dei Balcani occidentali a partecipare ai programmi e alle agenzie comunitari. Questi paesi dovrebbero pertanto essere considerati come possibili partecipanti ai programmi comunitari.
(19) Il programma dovrebbe essere oggetto di verifiche regolari e valutazioni indipendenti in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri, in modo da permettere gli adattamenti necessari alla corretta applicazione delle misure.
(20) Le modalità di monitoraggio e valutazione del programma dovrebbero avvalersi di obiettivi e di indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine.
(21) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(9) (qui di seguito: "il regolamento finanziario") e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio(10), che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi della semplicità e della coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero di casi in cui la Commissione ha la responsabilità diretta della loro attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo connesso al loro impiego.
(22) Sono altresì necessarie misure per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.
(23) In base al principio di sana gestione finanziaria, l'attuazione del programma può essere semplificata facendo ricorso al finanziamento forfettario, rispetto sia al sostegno concesso ai partecipanti al programma sia al sostegno comunitario per le strutture istituite a livello nazionale per la gestione del programma.
(24) La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce, per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato, a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(11).
(25) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, per la natura transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure del programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(26) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(12).
(27) È necessario adottare disposizioni transitorie per monitorare le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 in applicazione della decisione 2004/100/CE,
DECIDONO:
Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione del programma
1. La presente decisione istituisce il programma "Europa per i cittadini" (in appresso denominato "il programma") per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
2. Il programma contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:
a)
dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, democratica e proiettata verso il mondo, unita nella sua diversità culturale e da questa arricchita, sviluppando così la cittadinanza dell'Unione europea;
b)
sviluppare un sentimento d'identità europea, fondata su valori, storia e cultura comuni;
c)
promuovere un sentimento di appartenenza all'Unione europea da parte dei suoi cittadini;
d)
migliorare la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e promovendo la diversità culturale e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale.
Articolo 2
Obiettivi specifici del programma
Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, in linea con gli obiettivi fondamentali del trattato, che sono realizzati su base transnazionale:
a)
avvicinare tra loro le persone appartenenti alle comunità locali di tutta Europa, perché possano condividere e scambiare esperienze, opinioni e valori, trarre insegnamento dalla storia e operare per costruire il futuro;
b)
promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di cittadinanza europea e democrazia, valori condivisi, storia e cultura comuni, grazie alla cooperazione all'interno delle organizzazioni della società civile a livello europeo;
c)
avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, promuovendo i valori e le realizzazioni dell'Europa e preservando la memoria del passato europeo;
d)
favorire l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa, con un'attenzione particolare per le attività volte a promuovere più stretti contatti tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione al 30 aprile 2004 e quelli degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo tale data.
Articolo 3
Azioni
1. Gli obiettivi del programma sono perseguiti sostenendo le azioni qui di seguito elencate, descritte in modo dettagliato nell'allegato, parte I:
a) Cittadini attivi per l'Europa, comprendente:
–
gemellaggio di città;
–
progetti dei cittadini e misure di sostegno.
b) Una società civile attiva in Europa, comprendente:
–
sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione);
–
sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo;
–
sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile.
c) Insieme per l'Europa, comprendente:
–
eventi di grande visibilità, come commemorazioni, premi, manifestazioni artistiche, conferenze su scala europea;
–
studi, indagini e sondaggi d'opinione;
–
strumenti d'informazione e di diffusione.
d) Memoria europea attiva, comprendente:
–
preservazione dei principali siti ed archivi connessi con le deportazioni e commemorazione delle vittime.
2. Per ogni azione può essere data priorità all'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri, come prevede l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, lettera d).
Articolo 4
Forma delle misure comunitarie
1. Le misure comunitarie possono avere la forma di convenzioni di sovvenzione o di contratti di appalto.
2. Le sovvenzioni comunitarie possono essere concesse secondo forme e accordi specifici, quali sovvenzioni di funzionamento, sovvenzioni di azioni, borse di studio e premi.
3. I contratti d'appalto riguarderanno l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione.
4. Possono fruire di una sovvenzione comunitaria solo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'allegato, parte II.
Articolo 5
Partecipazione al programma
Possono partecipare al programma i seguenti paesi (in appresso denominati "i paesi partecipanti"):
a)
gli Stati membri;
b)
i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
c)
i paesi candidati per i quali è in atto una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione ai programmi comunitari;
d)
i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell'ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.
Articolo 6
Accesso al programma
Il programma è accessibile a tutti i soggetti che promuovono la cittadinanza europea attiva, in particolare alle autorità e organizzazioni locali, ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione), ai gruppi di cittadini e ad altre organizzazioni della società civile.
Articolo 7
Cooperazione con le organizzazioni internazionali
Il programma può comprendere attività in comune e innovative nel settore della cittadinanza europea attiva svolte con organizzazioni internazionali prestigiose, quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, sulla base di contributi comuni e conformemente al regolamento finanziario e alle norme proprie di ogni istituzione od organizzazione.
Articolo 8
Disposizioni di attuazione
1. La Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del programma secondo le modalità specificate nell'allegato.
2. Le disposizioni seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2:
a)
le modalità di attuazione del programma, compresi il piano di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione;
b)
l'equilibrio generale tra le varie azioni del programma;
c)
le procedure di monitoraggio e di valutazione del programma;
d)
il sostegno finanziario (importo, durata, distribuzione e beneficiari) fornito dalla Comunità in relazione a tutte le sovvenzioni di funzionamento, agli accordi di gemellaggio pluriennali di cui all'azione 1 ed agli eventi di grande visibilità di cui all'azione 3.
3. Tutte le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del programma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
4. Nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 2, la Commissione può stabilire indirizzi per ogni azione definita nell'allegato, allo scopo di adattare il programma ai mutamenti delle priorità nel campo della cittadinanza europea attiva.
Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 10
Coerenza con altri strumenti della Comunità e dell'Unione europea
1. La Commissione assicura la coerenza e la complementarità tra il presente programma e gli strumenti in altri settori d'azione della Comunità, in particolare l'istruzione, la formazione professionale, la cultura, la gioventù, lo sport, l'ambiente, il settore dell'audiovisivo e i media, i diritti e le libertà fondamentali, l'inclusione sociale, l'uguaglianza tra i sessi, la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo e xenofobia, la ricerca scientifica, la società dell'informazione e l'azione esterna della Comunità, in particolare a livello di politica europea di vicinato.
2. Il programma può condividere risorse con altri strumenti della Comunità e dell'Unione europea per realizzare azioni che perseguono gli obiettivi comuni al programma e a tali altri strumenti.
Articolo 11
Risorse di bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 190 milioni EUR(13).
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.
Articolo 12
Disposizioni finanziarie
1. Il sostegno finanziario prende la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In funzione della natura dell'azione e dell'obiettivo perseguito possono essere concesse sovvenzioni a persone fisiche.
2. La Commissione può assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti realizzati nel quadro del programma.
3. A norma dell'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e secondo la natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o il ricorso a tabelle di costi unitari.
4. Può essere autorizzato un cofinanziamento in natura.
5. La Commissione può decidere, in considerazione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentarli dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.
6. La quantità di informazioni che il beneficiario deve fornire può essere limitata per le sovvenzioni di importo limitato.
7. In casi specifici, come la concessione di una sovvenzione di importo limitato, il beneficiario non è necessariamente tenuto a dimostrare il possesso della capacità finanziaria richiesta per realizzare il progetto o il programma di lavoro previsto.
8. Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del programma agli organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo, come definiti all'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non hanno automaticamente un carattere degressivo in caso di rinnovo.
Articolo 13
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. La Commissione provvede affinché, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati dall'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, mediante controlli efficaci e mediante il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono constatate irregolarità, con l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità(14), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(15) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)(16).
2. Per le azioni comunitarie finanziate nel quadro del programma, si intende per irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza, a causa di una spesa indebita, un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci gestiti dalle Comunità.
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l'importo dell'aiuto finanziario erogato a favore di un'azione se accerta irregolarità, compresa l'inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della decisione individuale o del contratto o della convenzione che assegnano l'aiuto finanziario in questione, o qualora risulti che, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione, ad un'azione sono state apportate modifiche incompatibili con la natura o con le condizioni d'attuazione del progetto.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un'azione giustifichi solo una parte del sostegno finanziario concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro il termine stabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero delle somme già erogate.
5. Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Articolo 14
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione assicura un monitoraggio regolare del programma. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono utilizzati nell'attuazione del programma. Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).
Gli obiettivi specifici possono essere riveduti conformemente all'articolo 251 del trattato.
2. La Commissione assicura una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma e informa regolarmente il Parlamento europeo.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
a)
una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma entro il 31 dicembre 2010;
b)
una comunicazione sulla continuazione del programma entro il 31 dicembre 2011;
c)
una relazione di valutazione ex-post entro il 31 dicembre 2015.
Articolo 15
Disposizione transitoria
Per le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione 2004/100/CE continuano a valere, fino al loro completamento, le disposizioni di tale decisione.
Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate in virtù della decisione 2004/100/CE possono essere assegnati al programma.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2007.
Fatto a …, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
I. DESCRIZIONE DELLE AZIONI
Informazioni complementari sull'accesso al programma
Le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 6 includono, tra l'altro, i sindacati, gli istituti di istruzione e le organizzazioni attive nel settore del volontariato e dello sport dilettantistico.
AZIONE 1: cittadini attivi per l'Europa
Questa azione costituisce la parte del programma imperniata in modo specifico su attività che coinvolgono i cittadini. Si tratta di attività che rientrano nei seguenti due tipi di misure:
Gemellaggio di città
Questa misura riguarda attività che comportano o promuovono scambi diretti tra cittadini europei attraverso la loro partecipazione ad iniziative attuate nel quadro del gemellaggio di città. Queste attività possono avere un carattere specifico o pilota, o prendere la forma di accordi strutturati, pluriennali, tra più partner, rispondenti a una strategia prestabilita e comprendenti una serie di attività, che vanno da riunioni di cittadini a conferenze o seminari specifici su argomenti d'interesse comune, con le relative pubblicazioni, organizzati nel quadro di attività di gemellaggio di città. Questa misura contribuirà attivamente a rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche tra i cittadini e tra le culture.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente al Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE), un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo, attivo nel campo dei gemellaggi di città.
Progetti dei cittadini e misure di sostegno
Saranno sostenuti svariati progetti di carattere transnazionale e intersettoriale in cui intervengano direttamente i cittadini. Sarà attribuita priorità ai progetti intesi ad incoraggiare la partecipazione a livello locale. Questi progetti, dimensione e oggetto dei quali dipenderanno dall'evoluzione della società, esploreranno, in modi innovativi, le possibili risposte ai bisogni individuati. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle tecnologie della società dell'informazione (TSI). Questi progetti riuniranno cittadini provenienti da diversi orizzonti, che agiranno insieme o discuteranno di questioni europee comuni, sviluppando così la comprensione reciproca e la sensibilizzazione al processo dell'integrazione europea.
Per migliorare il gemellaggio di città e i progetti dei cittadini è anche necessario attuare misure di sostegno per lo scambio delle migliori pratiche, mettere in comune le esperienze dei soggetti interessati ai livelli locale e regionale, compresi i pubblici poteri, e sviluppare nuove competenze, ad esempio attraverso la formazione.
Indicativamente, almeno il 45 % del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.
AZIONE 2: una società civile attiva in Europa
Sostegno strutturale ai centri di ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione)
Gli organismi che sviluppano nuove idee e riflessioni sulle questioni europee sono importanti interlocutori istituzionali, che possono offrire indicazioni intersettoriali strategiche indipendenti alle istituzioni dell'Unione europea e contribuire al dibattito, in particolare sulla cittadinanza dell'Unione europea e sui valori e sulle culture europei. Questa misura mira a rafforzare la capacità istituzionale di organismi che sono rappresentativi, portatori di un effettivo valore aggiunto europeo, in grado di produrre rilevanti effetti moltiplicatori e di cooperare con altri soggetti a cui il programma si rivolge. Il rafforzamento delle reti transeuropee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente all'associazione "Groupement d'études et de recherches Notre Europe" e all''Institut für Europäische Politik", organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.
Sostegno strutturale alle organizzazioni della società civile a livello europeo
Le organizzazioni della società civile costituiscono un elemento importante delle attività nel campo civico, dell'istruzione, culturale e politico per la partecipazione alla società. Esse sono necessarie e dovrebbero essere capaci di agire e cooperare a livello europeo. Dovrebbero inoltre poter partecipare alla formulazione di linee programmatiche attraverso la consultazione. Questa misura darà loro la capacità e la stabilità necessarie per agire in modo transettoriale e orizzontale e per fungere da catalizzatore transnazionale per i loro membri e per la società civile a livello europeo, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi del programma. Il rafforzamento delle reti transeuropee e delle associazioni europee costituisce in questo campo un elemento importante. Le sovvenzioni possono essere concesse sulla base di un programma di lavoro pluriennale che comprenda una serie di temi o attività.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente a tre organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo: la Piattaforma delle organizzazioni non governative sociali europee, il Movimento europeo e il Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli.
Sostegno a progetti promossi da organizzazioni della società civile
Le organizzazioni della società civile, a livello locale, regionale o nazionale o europeo, possono mobilitare i cittadini o rappresentarne gli interessi, mediante dibattiti, pubblicazioni, azioni di sensibilizzazione e altri progetti transnazionali concreti. Introdurre o sviluppare la dimensione europea nelle loro attività permetterà alle organizzazioni della società civile di rafforzare le proprie capacità e raggiungere un pubblico più ampio. Una cooperazione diretta tra le organizzazioni della società civile di vari Stati membri contribuirà alla comprensione reciproca di culture e punti di vista diversi, nonché all'individuazione di preoccupazioni e valori comuni. Questo potrà avvenire per mezzo di singoli progetti, ma una strategia a lungo termine avrà maggiore efficacia e permetterà di creare reti e di sinergie.
Indicativamente, circa il 31% del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.
AZIONE 3: insieme per l'Europa
Eventi di grande visibilità
Saranno sostenuti nel quadro di questa misura eventi, organizzati dalla Commissione europea, se del caso in cooperazione con gli Stati membri o altri partner prestigiosi, che siano di una dimensione e di una portata rilevanti, abbiano una risonanza presso i popoli d'Europa, contribuiscano a rafforzare il loro senso d'appartenenza ad una stessa comunità, accrescano la loro consapevolezza della storia, delle realizzazioni e dei valori dell'Unione europea, li rendano partecipi del dialogo interculturale e contribuiscano allo sviluppo della loro identità europea.
Queste manifestazioni possono consistere nella commemorazione di avvenimenti storici, nella celebrazione di realizzazioni europee, in manifestazioni artistiche, in azioni di sensibilizzazione su temi specifici, in conferenze su scala europea e nell'assegnazione di premi destinati a mettere in luce realizzazioni di rilievo. Sarà incoraggiato il ricorso a nuove tecnologie, in particolare alle TSI.
Studi
Al fine di migliorare la comprensione della cittadinanza attiva a livello europeo, la Commissione effettuerà studi, indagini e sondaggi d'opinione.
Strumenti d'informazione e di diffusione
La centralità riconosciuta ai cittadini e la diversità delle iniziative in materia di cittadinanza attiva implicano l'esigenza di fornire, tramite un portale Internet e altri strumenti, ampie informazioni sulle varie attività del programma, su altre azioni europee in relazione con la cittadinanza e su altre iniziative in questo settore.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 un sostegno strutturale può essere fornito direttamente all''Association Jean Monnet", al "Centre européen Robert Schuman" e alle "Case d'Europa" federate sul piano nazionale ed europeo, organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo.
Indicativamente, circa il 10% del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.
AZIONE 4: memoria europea attiva
Potranno essere sostenuti a titolo della presente azione progetti dei seguenti tipi:
–
progetti volti a preservare i principali siti e memoriali connessi con le deportazioni di massa, gli ex campi di concentramento ed altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili da parte dei nazisti nonché gli archivi che documentano tali tragedie, e a conservare la memoria delle vittime e di quanti, in condizioni estreme salvarono loro simili dall'olocausto;
–
progetti volti a commemorare le vittime degli stermini e delle deportazioni di massa connessi con lo stalinismo e a preservare i memoriali e gli archivi che documentano tali tragedie.
Circa il 4% del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa azione.
II. GESTIONE DEL PROGRAMMA
La realizzazione del programma sarà guidata dai principi di trasparenza e di apertura ad un'ampia gamma di organizzazioni e di progetti. Di conseguenza, i progetti e le attività saranno scelti, di norma, mediante inviti a presentare proposte. Deroghe saranno possibili soltanto in casi molto particolari e in piena conformità all'articolo 168, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Il programma applicherà il principio delle partnership pluriennali basate su obiettivi concordati, fondandosi sull'analisi dei risultati, per garantire vantaggi reciproci alla società civile e all'Unione europea. La durata massima del finanziamento stanziato sulla base di una convenzione unica di sovvenzione a titolo del programma è limitata a tre anni.
Per alcune azioni potrà essere necessario adottare una gestione indiretta centralizzata da parte di un'agenzia esecutiva o, in particolare per l'azione 1, da parte di agenzie nazionali.
Tutte le azioni saranno realizzate su base transnazionale e promuoveranno la mobilità dei cittadini e delle idee nell'Unione europea.
La creazione di reti e la ricerca di effetti moltiplicatori, compreso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), costituiranno elementi importanti e si rifletteranno nel tipo di attività svolta e nella varietà delle organizzazioni interessate. Sarà favorito lo sviluppo di interazioni e di sinergie tra i vari tipi di soggetti partecipanti al programma.
Il bilancio del programma può coprire anche le spese connesse alle attività di preparazione, controllo, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, attività d'informazione e di pubblicazione, le spese relative alle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa per l'assistenza amministrativa e tecnica che la Commissione ritenga necessaria per la gestione del programma.
La spesa amministrativa globale del programma dovrebbe essere proporzionata ai compiti previsti nel programma in questione e, indicativamente, dovrebbe rappresentare circa il 10% del bilancio totale assegnato al programma.
La Commissione può svolgere, se necessario, attività di informazione, pubblicazione e diffusione, assicurando così un'ampia conoscenza e un elevato impatto delle attività sostenute attraverso il programma.
III. CONTROLLI E AUDIT
Per i progetti selezionati conformemente alla presente decisione, sarà istituito un sistema di audit per campionamento.
Il beneficiario di una sovvenzione deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento e garantire che, se necessario, siano messi a disposizione della Commissione i documenti giustificativi in possesso di suoi partner o membri.
La Commissione può far eseguire un audit sull'uso fatto della sovvenzione, o direttamente da suoi funzionari o da altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, in base ai risultati dell'audit la Commissione può decidere di procedere al recupero delle somme erogate.
Il personale della Commissione e il personale esterno da essa delegato devono poter accedere nei modi appropriati agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per tali audit.
La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) disporranno degli stessi diritti della Commissione, in particolare del diritto d'accesso.
Posizione del Parlamento europeo del 5 aprile 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 settembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione comune del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei perfluorottano sulfonati (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (COM(2005)0618 – C6-0418/2005 – 2005/0244(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0618)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0418/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0251/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei perfluorottano sulfonati (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Sulla base delle informazioni disponibili al luglio 2002 è stata realizzata dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) una valutazione dei rischi, secondo le cui conclusioni i perfluoroottano sulfonati (in seguito denominati "PFOS") sono persistenti, bioaccumulativi e tossici per i mammiferi e, di conseguenza, rappresentano una fonte di preoccupazione.
(2) I rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dai PFOS sono stati valutati secondo i principi enunciati nel regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(4). La valutazione di rischio ha individuato la necessità di ridurre i rischi per la salute e per l'ambiente.
(3) È stato consultato il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (in seguito denominato "SCHER"). Lo SCHER ha concluso che i PFOS rispondono ai criteri per essere classificati come altamente persistenti, con un'elevata tendenza al bioaccumulo e molto tossici. I PFOS hanno inoltre un potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e possono avere effetti nocivi. Pertanto essi soddisfano i criteri per essere considerati inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi della Convenzione di Stoccolma(5). Lo SCHER, ha ritenuto necessaria un'ulteriore valutazione scientifica dei rischi dei PFOS, pur concordando sulla possibile necessità di misure di riduzione del rischio per evitare la reintroduzione di precedenti impieghi. Secondo lo SCHER gli usi critici attuali nelle industrie aeronautica, dei semiconduttori e della fotografia non costituiscono apparentemente un rischio rilevante per l'ambiente o la salute umana, se si riducono al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda le schiume antincendio, lo SCHER concorda sul fatto che prima di adottare una decisione definitiva sarebbe opportuno valutare i rischi per la salute e per l'ambiente dei prodotti sostitutivi. Lo SCHER è pertanto d'accordo a limitare l'uso dei PFOS nell'industria di placcatura , se non sono disponibili altre misure la cui applicazione possa ridurre a un livello significativamente inferiore le emissioni durante il processo di placcatura dei metalli.
(4) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, sembra dunque necessario introdurre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso dei PFOS. La presente direttiva è diretta a coprire la maggior parte dei rischi di esposizione. Non sembra che altri usi marginali dei PFOS rappresentino un pericolo e pertanto ad essi viene attualmente applicata una deroga. Si dovrebbe peraltro prestare particolare attenzione ai processi di placcatura che utilizzano i PFOS e limitare al massimo i rilasci provocati da tali processi applicando le migliori tecnologie disponibili (in seguito denominate "BAT"), tenendo pienamente conto di tutti i pertinenti dati informativi contenuti nel documento di riferimento BAT sul trattamento di superficie di metalli e materie plastiche il cui utilizzo rientra nell'ambito della Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (Direttiva IPPC)(6). Gli Stati membri dovrebbero inoltre inventariare tali utilizzi onde acquisire informazioni circa le quantità effettive utilizzate e rilasciate.
(5) Dovrebbero essere introdotte restrizioni anche per i prodotti semifiniti e articoli contenenti PFOS ai fini della tutela dell'ambiente. Tali restrizioni dovrebbero coprire tutti i prodotti ed articoli cui siano stati deliberatamente aggiunti PFOS, tenendo conto del fatto che i PFOS potrebbero essere stati utilizzati solo in parti distinte o nei rivestimenti di determinati prodotti ed articoli, come i tessili. La presente direttiva dovrebbe imporre restrizioni solo in relazione a nuovi prodotti e non dovrebbe essere applicata ai prodotti già in uso né al mercato dell'usato. Tuttavia è opportuno identificare le scorte esistenti di schiume antincendio contenenti PFOS e permetterne l'uso solo per un periodo limitato, al fine di impedire ulteriori emissioni derivanti dall'utilizzo di tali prodotti.
(6) Per garantire l'abbandono graduale dell'utilizzo dei PFOS, la Commissione dovrebbe riesaminare ogni deroga prevista dalla presente direttiva, ogni volta che ciò sia giustificato da nuove informazioni relative agli utilizzi e alla disponibilità di alternative più sicure. La deroga dovrebbe essere confermata solo per usi essenziali e a condizione che non esistano sostanze o tecnologie più sicure che siano tecnicamente ed economicamente praticabili, e che per limitare al massimo le emissioni di PFOS vengano applicate le BAT.
(7) Poiché si sospetta che l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e i suoi sali abbiano un profilo di rischio analogo ai PFOS, occorre monitorare le attività in corso in materia di valutazione del rischio e la disponibilità di alternative più sicure nonché definire quali tipi di misure di riduzione del rischio, comprese le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, dovrebbero essere eventualmente applicate all'interno dell'Unione europea.
(8) È opportuno pertanto modificare la direttiva 76/769/CEE (7).
(9) L'obiettivo della presente direttiva è quello di introdurre disposizioni armonizzate per quanto riguarda i PFOS, preservando in tal modo il mercato interno e assicurando nel contempo un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente, secondo quanto prescritto dall'articolo 95 del trattato.
(10) La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(8) e le direttive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE ) (versione codificata)(9) e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)(10),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ...(11), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra tali disposizioni e le disposizioni della presente direttiva.
Essi applicano tali misure a decorrere da ...(12)*.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva..
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ...,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO
All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto:
"52.
perfluoroottano sulfonati (PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, sale metallico (O-M+),
alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)
1) Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanza o componente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,005% della massa.
2) Non possono essere immessi sul mercato in prodotti semifiniti o articoli , o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è pari o superiore allo 0,1% della massa calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è pari o superiore a 1 µg/m2 del materiale rivestito.
3) A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti materiali e alle sostanze e preparati necessari per produrli:
a) ai fotoresist o ai rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici,
b) ai rivestimenti fotografici, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa,
c) agli abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo e agli agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura che permettano di limitare al massimo la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente mediante l'applicazione delle pertinenti migliori tecniche disponibili sviluppate ai sensi della Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento*,
d) ai fluidi idraulici per l'aviazione.
4) A titolo di deroga dal paragrafo 1 le schiume antincendio immesse sul mercato prima del …(13) possono essere utilizzate fino al …(14)+.
5) I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti**.
6) Entro il ...(15)++ gli Stati membri predispongono e trasmettono alla Commissione un inventario contenente le seguenti informazioni:
a) processi soggetti a deroga ai sensi del paragrafo 3, lettera c) e la quantità di PFOS in essi utilizzata e da essi rilasciata ,
b) le attuali scorte di schiume antincendio contenenti PFOS.
7) Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti gli utilizzi e sostanze e tecnologie alternative più sicure per tali utilizzi, la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), in modo che:
a) l'utilizzo dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l'uso di alternative più sicure divenga tecnicamente ed economicamente praticabile,
b) una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative adottate per individuare tali alternative,
c) i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.
8) La Commissione esercita un monitoraggio delle attività di valutazione del rischio in corso e della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure in relazione agli usi dell'acido perfluoroottanoico (PFOA) e sostanze affini e propone ogni misura necessaria a ridurre i rischi identificati, comprese le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, in particolare quando siano disponibili sostanze o tecnologie alternative più sicure praticabili sul piano tecnico ed economico.
_________
* GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
** GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 5)."
GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).
GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 28).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2005)0236 – C6-0174/2005 – 2005/0106(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0236)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0174/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A6-0355/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) Il sistema d'informazione Schengen ("SIS"), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(3), firmata il 19 giugno 1990 ("convenzione di Schengen") e il suo sviluppo SIS 1+, rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.
(2) L'incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione ("SIS II") è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 (4) del Consiglio e decisione n. 2001/886/GAI (5) del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il SIS II sostituirà il SIS creato a norma della convenzione di Schengen.
(3) Il presente regolamento costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea (il "trattato"). La decisione 2006/.../GAI del Consiglio, del ... (6) sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)(7), costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del trattato sull'Unione europea.
(4) Il fatto che la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II consti di strumenti separati non pregiudica il principio secondo il quale il SIS II costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale. È pertanto opportuno che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche.
(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea sostenendo l'attuazione delle politiche connesse alla circolazione delle persone che sono parte dell'acquis di Schengen, integrate nella parte terza, titolo IV del trattato.
(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS II, la sua architettura tecnica e il suo finanziamento, fissare regole sul suo esercizio e uso e definire le competenze, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento dei dati e i relativi criteri, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'interconnessione delle segnalazioni e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.
(7) Il SIS II dovrebbe includere un sistema centrale (SIS II centrale) e applicazioni nazionali. Le spese occasionate dall'esercizio del SIS II centrale e della relativa infrastruttura di comunicazione dovrebbero essere a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
(8) È necessario redigere un manuale recante le modalità dettagliate di scambio di talune informazioni supplementari relative all'azione richiesta con le segnalazioni. Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni.
(9) Durante un periodo transitorio la Commissione dovrebbe essere responsabile della gestione operativa del SIS II centrale e di parti dell'infrastruttura di comunicazione. Tuttavia, per garantire un passaggio graduale al SIS II, essa può delegare, del tutto o in parte, queste competenze a due organismi nazionali del settore pubblico. A lungo termine e in seguito ad una valutazione d'impatto, contenente un'analisi di merito sulle alternative dal punto di vista finanziario, operativo e organizzativo e proposte legislative della Commissione, dovrebbe essere istituito un organo di gestione incaricato di svolgere tali compiti. Il periodo transitorio non dovrebbe protrarsi oltre cinque anni dalla data a decorrere dalla quale si applica il presente regolamento.
(10) Il SIS II dovrebbe contenere segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno. È necessario prendere ulteriormente in considerazione l'armonizzazione delle disposizioni sui motivi per introdurre segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno e il chiarimento dell'uso di tali segnalazioni nell'ambito delle politiche di asilo, immigrazione e rimpatrio. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare, tre anni dopo la data in cui si applica il presente regolamento, le disposizioni sugli obiettivi e sulle condizioni dell'introduzione di segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno.
(11) Le segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno non dovrebbero essere conservate nel SIS II oltre il periodo necessario per la realizzazione degli obiettivi per i quali sono state fornite. In linea generale, le segnalazioni dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS II dopo un periodo di tre anni. Le decisioni di conservarle per un lungo periodo dovrebbero essere basate su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero riesaminare le segnalazioni entro detto periodo di tre anni e tenere statistiche sul numero di segnalazioni per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato.
(12) Il SIS II, per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Per la stessa ragione, il SIS II dovrebbe inoltre consentire il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie, fra cui il consenso dell'interessato e una rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati.
(13) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni nel SIS II. La creazione di connessioni fra due o più segnalazioni da parte di uno Stato membro non dovrebbe incidere sull'azione da eseguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.
(14) I dati trattati nel SIS II in applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione.
(15) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(8), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento. Sono comprese la designazione del responsabile del trattamento e la possibilità per gli Stati membri di prevedere deroghe e restrizioni alla portata di alcuni dei diritti e degli obblighi previsti in detta direttiva, compreso il diritto di accesso e di informazione dell'interessato. Laddove necessario, è opportuno che i principi enunciati nella direttiva 95/46/CE siano integrati o precisati dal presente regolamento.
(16) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(9), in particolare le disposizioni dello stesso per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza del trattamento, si applicano al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni o degli organismi comunitari nell'esercizio dei loro compiti di gestione operativa del SIS II. Laddove necessario, è opportuno che i principi enunciati nel regolamento (CE) n. 45/2001 siano integrati o precisati dal presente regolamento.
(17) Per quanto riguarda la riservatezza, le pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità dovrebbero applicarsi ai funzionari o altri agenti che sono impiegati e che lavorano per il SIS II.
(18) È opportuno che le autorità nazionali di controllo controllino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'autorità di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE(10) dovrebbe controllare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali tenuto conto dei compiti limitati svolti dalle istituzioni e dagli organismi comunitari riguardo ai dati stessi.
(19) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero redigere un piano di sicurezza per agevolare l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e dovrebbero cooperare tra loro al fine di affrontare le questioni di sicurezza da una prospettiva comune.
(20) Per ragioni di trasparenza è opportuno che ogni due anni la Commissione o, se previsto, l'organo di gestione presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sua sicurezza, e sullo scambio di informazioni supplementari. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale.
(21) A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici il presente regolamento non può trattare con esaustività taluni aspetti del SIS II quali le norme tecniche concernenti l'inserimento di dati, inclusi i dati necessari per l'inserimento di una segnalazione, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, le norme sulla compatibilità e la priorità delle segnalazioni, l'interconnessione delle segnalazioni e lo scambio di informazioni supplementari. E' pertanto opportuno delegare alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali. Previa una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, si dovrebbe decidere in quale misura le disposizioni di attuazione potrebbero essere di competenza dell'organo di gestione, una volta istituito.
(22) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(11).
(23) È opportuno stabilire disposizioni transitorie relative alle segnalazioni effettuate nel SIS 1+ che devono essere trasferite nel SIS II. È opportuno che per un periodo limitato, fino a quando cioè gli Stati membri non abbiano esaminato la compatibilità di queste segnalazioni con il nuovo quadro giuridico, continuino a applicarsi alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. La compatibilità delle segnalazioni di persone dovrebbe essere esaminata in via prioritaria. Inoltre, qualsiasi modifica, complemento, rettifica o aggiornamento di una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, nonché qualsiasi risposta positiva su tale segnalazione, dovrebbe attivare l'esame immediato della sua compatibilità con le disposizioni del presente regolamento.
(24) È necessario stabilire disposizioni specifiche riguardo alla parte del bilancio assegnata alle operazioni del SIS che non rientrano nel bilancio generale dell'Unione europea.
(25) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione e la regolamentazione di un sistema comune d'informazione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
(26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(27) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende o meno recepirlo nel suo diritto interno.
(28) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(12). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(29) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(13). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(30) Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell'Irlanda all'acquis di Schengen definite, rispettivamente, nella decisione 2000/365/CE e nella decisione 2002/192/CE.
(31) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(14), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo(15).
(32) È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi(16), allegato al summenzionato accordo.
(33) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE(17) e 2004/860/CE(18) .
(34) È opportuno definire un regime per consentire a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, allegato al summenzionato accordo.
(35) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003.
(36) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al Regno Unito e all'Irlanda alle date stabilite secondo le procedure definite nei pertinenti strumenti relativi all'applicazione dell'acquis di Schengen a tali Stati,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Istituzione e scopo generale del SIS II
1. È istituito il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione ("SIS II").
2. Scopo del SIS II è, a norma del presente regolamento, assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS II delle segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi, allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno nello Stato membro.
2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni sull'architettura tecnica del SIS II, sulle competenze degli Stati membri e dell'organo di gestione di cui all'articolo 15, sulle regole generali sul trattamento dei dati, sui diritti delle persone e sulla responsabilità.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
"segnalazione": un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo in vista di intraprendere un'azione specifica;
b)
"informazioni supplementari": le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate:
i)
per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;
ii)
in seguito a una risposta positiva al fine di consentire l'azione appropriata;
iii)
quando non è possibile procedere all'azione richiesta;
iv)
con riguardo alla qualità dei dati SIS II;
v)
con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;
vi)
con riguardo ai diritti di accesso;
c)
"dati complementari": i dati memorizzati nel SIS II e connessi alle segnalazioni del SIS II, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS II sia localizzata grazie all'interrogazione di tale sistema;
d)
"cittadino di paese terzo": chi non è
i)
né cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;
ii)
né cittadino di un paese terzo che, ai sensi di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il paese in questione, dall'altro, gode di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione europea;
e)
"dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("una persona interessata"); una persona identificabile è una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente;
f)
"trattamento di dati personali" ("trattamento"): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione.
Articolo 4
Architettura tecnica e modalità operative del SIS II
1. Il SIS II consta di:
a)
un sistema centrale ("SIS II centrale ") costituito da:
–
un'unità di supporto tecnico ("CS-SIS") contenente una banca data, la "banca dati del SIS II";
–
un'interfaccia nazionale uniforme ("NI-SIS");
b)
un sistema nazionale ("N.SIS II") in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale. Un N.SIS II può contenere un archivio di dati ("copia nazionale"), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II;
c)
un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l'NI-SIS ("infrastruttura di comunicazione") che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici SIRENE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.
2. I dati SIS II sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso i vari sistemi N.SIS II. La copia nazionale è disponibile ai fini dell'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri che usano tale copia. Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell'N.SIS II degli altri Stati membri.
3. Il CS-SIS , che svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il CS-SIS di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto di tale sistema, ha sede a Sankt Johann im Pongau (Austria).
4. Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS II, compresa la consultazione della banca dati del SIS II. Agli Stati membri che usano una copia nazionale, il CS-SIS:
a)
fornisce l'aggiornamento in linea delle copie nazionali;
b)
assicura la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali e la banca dati del SIS II;
c)
fornisce le funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali.
Articolo 5
Costi
1. I costi relativi all'istituzione, all'esercizio e alla manutenzione del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Tali costi includono il lavoro effettuato con riguardo al CS-SIS per garantire la fornitura dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
3. I costi per l'istituzione, l'esercizio e la manutenzione di ciascun N.SIS II sono a carico dello Stato membro interessato.
CAPO II
Competenze degli Stati membri
Articolo 6
Sistemi nazionali
Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio e la manutenzione del suo N.SIS II ed il collegamento del suo N.SIS II all'NI-SIS.
Articolo 7
Ufficio N.SIS II e ufficio SIRENE
1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità ("ufficio N.SIS II") che ha la competenza centrale per il rispettivo N.SIS II. Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N.SIS II, garantisce l'accesso delle autorità competenti al SIS II e adotta le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni per il tramite del proprio ufficio N.SIS II.
2. Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per lo scambio di tutte le informazioni supplementari ("ufficio SIRENE") conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8.
Detti uffici coordinano inoltre la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. A tali fini, essi hanno accesso ai dati elaborati nel SIS II.
3. Gli Stati membri comunicano all'organo di gestione il rispettivo ufficio N.SIS II e ufficio SIRENE. L'organo di gestione ne pubblica l'elenco insieme all'elenco di cui all'articolo 31, paragrafo 8.
Articolo 8
Scambio di informazioni supplementari
1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del "manuale SIRENE" e per il tramite dell'infrastruttura di comunicazione. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri possono usare altri mezzi tecnici adeguatamente sicurizzati per lo scambio di informazioni supplementari.
2. Le informazioni supplementari sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
3. Alle richieste di informazioni supplementari formulate da uno Stato membro è data una risposta quanto più rapida possibile
4. Le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2 sotto forma del manuale SIRENE, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
Articolo 9
Compatibilità tecnica
1. Per consentire una pronta ed efficiente trasmissione dei dati, all'atto dell'istituzione del rispettivo N.SIS II ciascuno Stato membro si conforma ai protocolli e alle procedure tecniche stabiliti per assicurare la compatibilità del proprio N-SIS II con il CS-SIS. Tali protocolli e procedure tecniche sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
2. In caso di uso di una copia nazionale, lo Stato membro interessato provvede, tramite i servizi forniti dal CS-SIS, affinché i dati memorizzati nella copia nazionale siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, costantemente identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS II e un'interrogazione nella sua copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS II.
Articolo 10
Sicurezza - Stati membri
1. Ciascuno Stato membro adotta, per il rispettivo N.SIS II, le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, per:
a)
proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
b)
impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento di dati personali (controlli all'ingresso delle installazioni);
c)
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
d)
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
e)
impedire che persone non autorizzate usino i sistemi automatizzati di elaborazione dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
f)
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di elaborazione dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
g)
assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al SIS II o alle installazioni di elaborazione dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 44, paragrafo 1 a richiesta di queste (profili personali);
h)
garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
i)
garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di elaborazione dati, il momento dell'inserimento, la persona che lo ha effettuato e lo scopo dello stesso (controllo dell'inserimento);
j)
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali o durante il trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
k)
controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).
2. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari.
Articolo 11
Riservatezza - Stati membri
Ogni Stato membro applica le proprie norme nazionali in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II e con le informazioni supplementari, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
Articolo 12
Tenuta dei registri a livello nazionale
1. Gli Stati membri che non usano copie nazionali provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS sia registrato nel proprio N.SIS II per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento di N.SIS II, l'integrità e la sicurezza dei dati.
2. Gli Stati membri che usano copie nazionali provvedono affinché ogni accesso ai dati SIS II e tutti gli scambi dei medesimi siano registrati ai fini di cui al paragrafo 1. Ciò non vale per i trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
3. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora della trasmissione dei dati, i dati usati per effettuare un'interrogazione, un riferimento ai dati trasmessi e il nome dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati.
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.
5. I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo già in corso.
6. Le autorità nazionali competenti incaricate di verificare la legittimità delle interrogazioni, di controllare la liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento dell'NSIS II, l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro doveri.
Articolo 13
Autocontrollo
Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS II adotti le misure necessarie per assicurare l'osservanza del presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità nazionale di controllo.
Articolo 14
Formazione del personale
Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel SIS II, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS II riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.
CAPO III
Competenze dell'organo di gestione
Articolo 15
Gestione operativa
1. Dopo un periodo transitorio un organo di gestione (l''organo di gestione"), finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea, è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. L'organo di gestione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché in ogni momento le migliori tecnologie disponibili, fatta salva un'analisi costi-benefici, siano utilizzate per il SIS II centrale.
2. L'organo di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione:
a)
controllo;
b)
sicurezza;
c)
coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore.
3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare:
a)
compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
b)
acquisizione e rinnovo;
c)
aspetti contrattuali.
4. Durante un periodo transitorio, prima che l'organo di gestione assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. La Commissione può delegare tale compito e compiti relativi all'esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore pubblico di due diversi paesi a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(19).
5. Ogni organismo nazionale del settore pubblico di cui al paragrafo 4 soddisfa i seguenti criteri di selezione:
a)
deve dimostrare che ha maturato una lunga esperienza nell'esercizio di un sistema d'informazione su larga scala dotato delle funzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4;
b)
deve possedere conoscenze specialistiche notevoli in materia di requisiti di funzionamento e di sicurezza di un sistema d'informazione dotato di funzioni paragonabili a quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 4;
c)
deve disporre di un personale sufficiente ed esperto, con competenze professionali e conoscenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale, come quello richiesto dal SIS II;
d)
deve disporre di un'infrastruttura sicura costituita da installazioni e appositamente costruite, capaci, in particolare, di sostenere e garantire il funzionamento continuo di sistemi TI su larga scala; e
e)
il suo contesto amministrativo deve permettergli di adempiere adeguatamente ai propri compiti ed evitare conflitti d'interesse.
6. Prima di ogni delega di cui al paragrafo 4 e poi a intervalli regolari,la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle condizioni della delega, alla sua portata precisa e agli organismi ai quali i compiti sono delegati.
7. Qualora durante il periodo transitorio la Commissione deleghi la propria responsabilità a norma del paragrafo 4, provvede ad assicurare che tale delega rispetti pienamente i limiti posti dal sistema istituzionale stabilito nel trattato. Essa assicura in particolare che la delega non si ripercuota negativamente sull'efficacia dei meccanismi di controllo previsti dal diritto comunitario, siano essi a cura della Corte di giustizia, della Corte dei conti o del garante europeo della protezione dei dati.
8. La gestione operativa del SIS II centrale consiste nell'insieme dei compiti necessari al funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del SIS II centrale, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare le attività di manutenzione e gli adattamenti tecnici necessari per un buon funzionamento del sistema.
Articolo 16
Sicurezza
1. L'organo di gestione e la Commissione adottano, rispettivamente per il SIS II centrale e per l'infrastruttura di comunicazione, le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, per:
a)
proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
b)
impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento di dati personali (controlli all'ingresso delle installazioni);
c)
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
d)
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
e)
impedire che persone non autorizzate usino i sistemi automatizzati di elaborazione dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
f)
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di elaborazione dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
g)
creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 45 a richiesta di quest'ultimo (profili personali);
h)
garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
i)
garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di elaborazione dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'inserimento);
j)
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
k)
controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).
2. L'organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.
Articolo 17
Riservatezza - Organo di gestione
1. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, l'organo di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati SIS II, secondo standard equiparabili a quelli previsti all'articolo 11 del presente regolamento. Tale obbligo vincola gli interessati anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
2. L'organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la riservatezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.
Articolo 18
Tenuta dei registri a livello centrale
1. L'organo di gestione provvede affinché ogni accesso e ogni scambio di dati personali nell'ambito del CS-SIS siano registrati ai fini di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2.
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora della trasmissione dei dati, i dati usati per effettuare interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e il nome dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati.
3. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.
4. I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo già in corso.
5. Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del CS-SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro doveri.
Articolo 19
Campagna informativa
La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati lancia, in concomitanza con l'entrata in funzione del SIS II, una campagna informativa rivolta al pubblico sugli obiettivi, i dati memorizzati, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone. Una volta istituito, l'organo di gestione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, ripete siffatte campagne a intervalli regolari. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini sul SIS II in generale.
CAPO IV
Segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno
Articolo 20
Categorie di dati
1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1 o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS II contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro, come richiesto ai fini previsti nell'articolo 24.
2. Le informazioni sulle persone segnalate si limitano alle seguenti:
a)
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias" che possono essere registrati a parte;
b)
segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
c)
luogo e data di nascita;
d)
sesso;
e)
fotografie;
f)
impronte digitali;
g)
cittadinanza(e);
h)
indicazione che la persona in questione è armata, violenta o è evasa;
i)
ragione della segnalazione;
j)
autorità che effettua la segnalazione;
k)
riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;
l)
azione da intraprendere;
m)
connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS II a norma dell'articolo 37.
3. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
4. Le norme tecniche necessarie per la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono analoghe per le consultazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali e nelle copie tecniche, di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
Articolo 21
Proporzionalità
Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano l'inserimento della segnalazione nel SIS II.
Articolo 22
Norme specifiche per fotografie e impronte digitali
L'uso di fotografie e impronte digitali di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere e) ed f) è soggetto alle seguenti disposizioni:
a)
fotografie e impronte digitali possono essere inserite solo previo controllo speciale di qualità per accertare che soddisfino uno standard minimo di qualità dei dati. Le specifiche sul controllo speciale di qualità sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione;
b)
fotografie e impronte digitali sono usate solo per confermare l'identità di un cittadino di un paese terzo individuato grazie all'interrogazione del SIS II con dati alfanumerici;
c)
possono essere usate impronte digitali, non appena ciò diventi possibile tecnicamente, anche per identificare un cittadino di un paese terzo in base al suo identificatore biometrico. Prima che questa funzione sia attuata nel SIS II, la Commissione presenta una relazione sulla disponibilità e sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria, in merito alla quale il Parlamento europeo è consultato.
Articolo 23
Requisito per inserire una segnalazione
1. Non si possono inserire segnalazioni in mancanza dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a), d), k) e l).
2. Se disponibili, sono inseriti anche tutti gli altri dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Articolo 24
Condizioni per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno
1. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno sono inseriti sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, decisione adottata solo sulla base di una valutazione individuale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale.
2. Una segnalazione è inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro. Tale situazione si verifica in particolare nei seguenti casi:
a)
se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno;
b)
se nei confronti del cittadino di un paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.
3. Una segnalazione può inoltre essere inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata sul fatto che il cittadino di un paese terzo è stato oggetto di una misura di allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, basata sull'inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di un paese terzo.
4. Il presente articolo non si applica alle persone di cui all'articolo 26.
5. La Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo tre anni dopo la data di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Alla luce di tale riesame, la Commissione, esercitando il diritto di iniziativa in conformità del trattato, presenta le proposte necessarie per modificare le disposizioni del presente articolo al fine di raggiungere un livello più elevato di armonizzazione dei criteri di inserimento delle segnalazioni.
Articolo 25
Condizioni per inserire segnalazioni su cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità
1. La segnalazione relativa a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri(20), è conforme alle norme adottate in esecuzione di tale direttiva.
2. In caso di risposta positiva riguardo a una segnalazione di cui all'articolo 24 su un cittadino di un paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità, lo Stato membro che effettua la segnalazione consulta immediatamente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, tramite il suo ufficio SIRENE e in conformità delle disposizioni del manuale SIRENE, al fine di decidere senza indugio l'azione da intraprendere.
Articolo 26
Condizioni per la segnalazione di cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo adottato a norma dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea
1. Fatto salvo l'articolo 25, le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, adottato a norma dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, compresi i provvedimenti esecutivi di un divieto di viaggio emanato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono segnalati nel SIS II, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni relative alla qualità dei dati, al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno.
2. L'articolo 23 non si applica alle segnalazioni inserite sulla base del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Lo Stato membro responsabile per l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione di queste segnalazioni per conto di tutti gli Stati membri è designato all'atto dell'adozione dei pertinenti provvedimenti presi a norma dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea.
Articolo 27
Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni
1. L'accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente o su una copia di dati del SIS II sono riservati esclusivamente alle autorità responsabili dell'accertamento dell'identità dei cittadini di paesi terzi per:
a)
i controlli di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)(21);
b)
gli altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno dello Stato membro interessato e il relativo coordinamento da parte delle autorità designate.
2. Tuttavia, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle responsabili dell'avvio dell'azione penale e delle indagini giudiziarie prima dell'imputazione, nell'assolvimento dei loro doveri, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento.
3. Inoltre, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II e ai dati riguardanti documenti relativi a persone inseriti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere d) ed e) della decisione 2006/.../GAI(22) e il diritto di consultare tali dati direttamente può essere esercitato dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visto e dalle autorità competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno e per l'amministrazione della normativa sui cittadini di paesi terzi nel quadro dell'applicazione dell'acquis comunitario in materia di circolazione delle persone. L'accesso ai dati da parte di tali autorità è disciplinato dalla legislazione di ciascuno Stato membro.
4. Le autorità di cui al presente articolo sono inserite nell'elenco di cui all'articolo 31, paragrafo 8.
Articolo 28
Ambito dell''accesso
Gli utenti possono accedere esclusivamente ai dati necessari per l'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 29
Termini di conservazione delle segnalazioni
1. Le segnalazioni inserite nel SIS II a norma del presente regolamento sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.
2. Uno Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS II entro tre anni dall'inserimento nello stesso.
3. Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente alla propria legislazione.
4. Nel periodo di riesame, lo Stato membro che effettua la segnalazione può decidere, a seguito di una valutazione individuale approfondita, di mantenerla più a lungo, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicato al CS-SIS.
5. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui al paragrafo 2, salvo qualora lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione abbia comunicato il prolungamento della stessa al CS-SIS a norma del paragrafo 4. Il CS-SIS segnala automaticamente agli Stati membri, con quattro mesi d'anticipo, la prevista cancellazione di dati dal sistema.
6. Gli Stati membri tengono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo 4.
Articolo 30
Acquisizione di cittadinanza e segnalazioni
Le segnalazioni relative a persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato i cui cittadini sono beneficiari del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità sono cancellate non appena lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione viene a conoscenza o viene informato a norma dell'articolo 34 di tale acquisizione.
CAPO V
Regole generali sul trattamento dei dati
Articolo 31
Trattamento dei dati SIS II
1. Gli Stati membri possono trattare i dati di cui all'articolo 20 ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno nei loro territori.
2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'articolo 27. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tali copie. Le segnalazioni effettuate da uno Stato membro non possono essere copiate dal proprio N.SIS II in altri archivi di dati nazionali.
3. Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a quarantotto ore. Tale periodo può essere esteso in caso di emergenza, finché l'emergenza non sia cessata.
Fatto salvo il primo comma, le copie tecniche che portano alla creazione di banche dati off-line ad uso delle autorità preposte al rilascio dei visti non sono più permesse un anno dopo che l'autorità in questione è stata collegata con successo all'infrastruttura di comunicazione per il sistema d'informazione da prevedere in un futuro regolamento concernente il sistema d'informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata fatta eccezione per le copie destinate ad essere usate esclusivamente in caso di emergenza in seguito all'indisponibilità della rete per oltre 24 ore.
Gli Stati membri mantengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alla loro autorità nazionale di controllo e assicurano che le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 10, vengano applicate a tali copie.
4. L'accesso ai dati è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali di cui all'articolo 27 e riservato al personale debitamente autorizzato.
5. I dati non possono essere usati a scopi amministrativi. A titolo di deroga, i dati inseriti a norma del presente regolamento possono essere usati conformemente alle legislazioni di ciascuno Stato membro dalle autorità di cui all'articolo 27, paragrafo 3 nell'assolvimento dei loro doveri.
6. I dati inseriti a norma dell'articolo 24 del presente regolamento e i dati relativi a documenti concernenti persone inseriti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere d) ed e) della decisione 2006/.../GAI(23) possono essere usati conformemente alle legislazioni nazionali di ciascun Stato membro ai fini indicati all'articolo 27, paragrafo 3 del presente regolamento.
7. Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un uso illegale ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro.
8. Ciascuno Stato membro invia all'organo di gestione un elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II a norma del presente regolamento e delle eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e a quali fini. L'organo di gestione provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Sempreché il diritto comunitario non preveda disposizioni particolari, la legislazione di ciascuno Stato membro è applicabile ai dati inseriti nel rispettivo N.SIS II.
Articolo 32
Dati SIS II e archivi nazionali
1. L'articolo 31, paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati SIS II in collegamento con i quali è stata svolta un'azione nel suo territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che disposizioni specifiche di diritto nazionale prevedano un periodo di conservazione più lungo.
2. L'articolo 31, paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati contenuti in una segnalazione particolare effettuata nel SIS II da quello stesso Stato membro.
Articolo 33
Informazione in caso di mancata segnalazione
Se un'azione richiesta non può essere eseguita lo Stato membro a cui è stata presentata la richiesta ne informa senza indugio lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.
Articolo 34
Qualità dei dati trattati nel SIS II
1. Uno Stato membro che effettua una segnalazione è responsabile dell'esattezza, dell'attualità e della liceità di inserimento dei dati nel SIS II.
2. Solo lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.
3. Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato una segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Quest'ultimo verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.
4. Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione al garante europeo della protezione dei dati, il quale, insieme alle autorità nazionali di controllo interessate, agisce in qualità di mediatore.
5. Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari se una persona presenta un ricorso nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, il ricorrente è informato delle disposizioni dell'articolo 36.
6. Se una persona è già segnalata nel SIS II, lo Stato membro che introduce un'altra segnalazione si accorda in merito a tale inserimento con lo Stato membro che ha effettuato la prima segnalazione. L'accordo è raggiunto sulla base dello scambio di informazioni supplementari.
Articolo 35
Distinzione tra persone con caratteristiche simili
Quando, inserendo una nuova segnalazione, risulta evidente che nel SIS II è già registrata una persona che possiede gli stessi elementi di descrizione dell'identità, occorre seguire la procedura seguente:
a)
l'Ufficio SIRENE si mette in contatto con l'autorità richiedente allo scopo di verificare se la segnalazione riguardi o meno la stessa persona;
b)
se da tale controllo incrociato risulta che la persona oggetto di una nuova segnalazione e la persona già registrata nel SIS II sono la stessa, l'Ufficio SIRENE applica la procedura per l'inserimento di segnalazioni multiple di cui all'articolo 34, paragrafo 6. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'Ufficio SIRENE convalida la richiesta di inserimento della seconda segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare errori di identificazione.
Articolo 36
Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità
1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione vi aggiunge, con il consenso esplicito della persona interessata, dati che la riguardano per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione.
2. I dati relativi alla vittima dell'usurpazione di identità sono usati soltanto ai seguenti fini:
a)
consentire all'autorità competente di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona effettivamente oggetto della segnalazione;
b)
permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di dimostrare la propria identità e stabilire di essere stata vittima di un'usurpazione di identità.
3. Ai fini del presente articolo possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS II soltanto i seguenti dati personali:
a)
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias" eventualmente registrati a parte;
b)
segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
c)
data e luogo di nascita;
d)
sesso;
e)
fotografie;
f)
impronte digitali;
g)
cittadinanza(e);
h)
numero del o dei documenti d'identità e data del rilascio.
4. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento e l'ulteriore trattamento dei dati di cui al paragrafo 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
5. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell'interessato.
6. Possono accedere ai dati di cui al paragrafo 3 soltanto le autorità che hanno diritto di accesso alla segnalazione corrispondente e all'unico scopo di evitare errori di identificazione.
Articolo 37
Connessioni fra segnalazioni
1. Uno Stato membro può creare una connessione tra le segnalazioni che introduce nel SIS II. Effetto della connessione è istaurare un nesso fra due o più segnalazioni.
2. La creazione di una connessione non incide sulla specifica azione da intraprendere sulla base di ciascuna segnalazione interconnessa né sul rispettivo termine di conservazione.
3. La creazione di una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nel presente regolamento. Le autorità che non hanno diritto di accedere a talune categorie di segnalazioni non sono in grado di visualizzare la connessione a una segnalazione cui non hanno accesso.
4. Uno Stato membro crea una connessione tra segnalazioni solo se sussiste una reale esigenza operativa.
5. Uno Stato membro può creare connessioni conformemente alla legislazione nazionale purché siano rispettati i principi enunciati nel presente articolo.
6. Uno Stato membro, qualora ritenga che la creazione di una connessione tra segnalazioni da parte di un altro Stato membro sia incompatibile con la sua legislazione nazionale o i suoi obblighi internazionali, può adottare le necessarie disposizioni affinché non sia possibile accedere alla connessione dal suo territorio nazionale o per le sue autorità dislocate al di fuori del suo territorio.
7. Le norme tecniche per la connessione delle segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
Articolo 38
Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari
1. Gli Stati membri conservano un riferimento alle decisioni di effettuare una segnalazione presso l'Ufficio SIRENE, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari.
2. I dati personali archiviati dall'Ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che è stata cancellata dal SIS II la relativa segnalazione.
3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un'azione nel suo territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.
Articolo 39
Trasferimento di dati personali a terzi
I dati trattati nel SIS II a norma del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione.
CAPO VI
Protezione dei dati
Articolo 40
Trattamento di categorie di dati sensibili
È vietato il trattamento delle categorie di dati di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE.
Articolo 41
Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente
1. Il diritto di una persona di accedere ai dati che la riguardano inseriti nel SIS II conformemente al presente regolamento è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere.
2. Ove previsto dalla legislazione nazionale, l'autorità nazionale di controllo decide se ed in base a quali modalità deve comunicare informazioni.
3. Uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato una segnalazione può comunicare informazioni su tali dati soltanto se dà prima la possibilità allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione. A ciò si provvede tramite lo scambio di informazioni supplementari.
4. L'informazione non è comunicata alla persona interessata se ciò è indispensabile per l'esecuzione di un compito legittimo connesso con una segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà di terzi.
5. Chiunque ha il diritto di far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o di far cancellare dati che lo riguardano inseriti illecitamente.
6. L'interessato è informato prima possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l'accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.
7. L'interessato è informato del seguito dato all'esercizio del suo diritto di rettifica e cancellazione prima possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data in cui ha chiesto la rettifica o la cancellazione o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.
Articolo 42
Diritto di informazione
1. I cittadini di paesi terzi oggetto di una segnalazione a norma del presente regolamento sono informati a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE. Le informazioni sono fornite per iscritto insieme a una copia della decisione nazionale che ha dato origine alla segnalazione o a un riferimento a detta decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
2. Le informazioni non sono fornite:
a)
qualora:
i)
i dati personali non siano stati raccolti presso il cittadino di un paese terzo interessato; e
ii)
la fornitura dell'informazione si riveli impossibile o richieda sforzi sproporzionati;
b)
qualora il cittadino di un paese terzo interessato sia già informato;
c)
laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati.
Articolo 43
Mezzi di impugnazione
1. Chiunque può adire la giurisdizione o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.
2. Gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive emesse dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 48.
3. La Commissione valuta le norme sui mezzi di impugnazione di cui al presente articolo entro ...(24).
Articolo 44
Controllo di N.SIS II
1. L'autorità o le autorità designate in ciascuno Stato membro che dispongono dei poteri di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE ("autorità nazionale di controllo") controllano autonomamente la liceità del trattamento dei dati personali SIS II nel loro territorio e della loro trasmissione dal loro territorio, compresi lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari.
2. L'autorità nazionale di controllo provvede affinché venga svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nel proprio N.SIS II, conformemente alle norme di revisione internazionali almeno ogni quattro anni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la propria autorità nazionale di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa assegnati a norma del presente regolamento.
Articolo 45
Controllo dell'organo di gestione
1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali dell'organo di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza i doveri e i poteri di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché venga svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'organo di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'organo di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. L'organo di gestione ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione.
Articolo 46
Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del SIS II.
2. Se necessario, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, essi si scambiano informazioni pertinenti, si assistono reciprocamente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'organo di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.
Articolo 47
Protezione dei dati durante il periodo transitorio
La Commissione, qualora durante il periodo transitorio deleghi le sue competenze a un altro organismo o ad altri organismi, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, provvede affinché il garante europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e sia in grado di svolgere pienamente i suoi compiti, compresa l'effettuazione di controlli in loco o l'esercizio dei poteri attribuitigli dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
CAPO VII
Responsabilità e sanzioni
Articolo 48
Responsabilità
1. Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla propria legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all'uso dell'N.SIS II. La disposizione si applica anche quando i danni sono stati causati dallo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito.
2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un'azione non è lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, quest'ultimo è tenuto al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che l'uso dei dati da parte dello Stato membro che ha chiesto il rimborso violi il presente regolamento.
3. Se l'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dal presente regolamento causa danni al SIS II, tale Stato membro ne risponde, a meno che e nella misura in cui l'organo di gestione o un altro Stato membro partecipante al SIS II non abbiano omesso di adottare le misure ragionevolmente necessarie a evitare tali danni o a minimizzarne gli effetti.
Articolo 49
Sanzioni
Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale uso improprio dei dati inseriti nel SIS II o qualsiasi scambio di informazioni supplementari contrario al presente regolamento sia punito con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente alla legislazione nazionale.
CAPO VIII
Disposizioni finali
Articolo 50
Controllo e statistiche
1. L'organo di gestione provvede affinché siano attivate procedure atte a controllare il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità, sicurezza e qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'organo di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel SIS II centrale.
3. Ogni anno l'organo di gestione pubblica statistiche, sia totali sia per ciascuno Stato membro, relative al numero di registri per categoria di segnalazione, al numero di risposte positive per categoria di segnalazione e al numero di accessi al SIS II.
4. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni l'organo di gestione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza dello stesso e lo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri.
5. Tre anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni la Commissione presenta una valutazione globale del SIS II centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e una valutazione circa la validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS II centrale, la sicurezza del SIS II centrale e le eventuali implicazioni per attività future. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli Stati membri comunicano all'organo di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
7. L'organo di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.
8. Durante un periodo transitorio, prima che l'organo di gestione assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile della presentazione e della trasmissione delle relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
Articolo 51
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato esercita la sua funzione a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 52
Modifica delle disposizioni dell'acquis di Schengen
1. Per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, il presente regolamento sostituisce, alla data di cui all'articolo 55, paragrafo 2, le disposizioni degli articoli da 92 a 119 della convenzione di Schengen, salvo l'articolo 102 bis.
2. Esso sostituisce anche, alla data di cui all'articolo 55, paragrafo 2, le seguenti disposizioni dell'acquis di Schengen che attuano quegli articoli(25):
a)
Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del Sistema d'informazione Schengen (C.SIS) (SCH/Com-ex (93) 16);
b)
Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante l'evoluzione del SIS (SCH/Com-ex (97) 24);
c)
Decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del Regolamento finanziario C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35);
d)
Decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante il C.SIS con 15/18 collegamenti (SCH/Com-ex (98) 11);
e)
Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i costi d'installazione del C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4);
f)
Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'aggiornamento del Manuale SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);
g)
Dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero (SCH/Com-ex (96) decl. 5);
h)
Dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv.);
i)
Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18).
3. Per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, i riferimenti agli articoli della convenzione di Schengen così sostituiti e alle pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen che li attuano si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 53
Abrogazione
Alla data di cui all'articolo 55, paragrafo 2, sono abrogati i regolamenti (CE) n. 378/2004 e (CE) n. 871/2004 e le decisioni 2005/451/GAI, 2005/728/GAI e 2006/628/CE.
Articolo 54
Periodo transitorio e bilancio
1. Le segnalazioni sono trasferite dal SIS 1 + al SIS II. Gli Stati membri assicurano, attribuendo priorità alle segnalazioni di persone, che il contenuto delle segnalazioni trasferite dal SIS 1+ al SIS II sia conforme alle disposizioni del presente regolamento prima possibile e al più tardi entro tre anni dalla data di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Nel periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 96 della convenzione di Schengen al contenuto delle segnalazioni trasferite dal SIS 1+ al SIS II, fatte salve le seguenti regole:
a)
in caso di modifica, complemento, rettifica o aggiornamento del contenuto di una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, gli Stati membri assicurano che la segnalazione sia conforme alle disposizioni del presente regolamento a decorrere dall'introduzione della modifica, complemento, rettifica o aggiornamento in questione;
b)
in caso di risposta positiva su una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, gli Stati membri esaminano immediatamente la compatibilità di tale segnalazione con le disposizioni del presente regolamento, senza tuttavia ritardare l'azione da intraprendere in base alla stessa.
2. Alla data fissata a norma dell'articolo 55, paragrafo 2 il residuo del bilancio approvato in conformità alle disposizioni dell'articolo 119 della convenzione di Schengen è restituito agli Stati membri. Gli importi da restituire sono calcolati in base ai contributi degli Stati membri in conformità alla decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del SIS.
3. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 15, paragrafo 4, i riferimenti, nel presente regolamento, all'organo di gestione si intendono fatti alla Commissione.
Articolo 55
Entrata in vigore, applicabilità e migrazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire dalle date che il Consiglio stabilirà, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+.
3. Le date di cui al paragrafo 2 sono stabilite:
a)
una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione;
b)
quando tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari;
c)
quando la Commissione avrà dichiarato che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri, e gli organi preparatori del Consiglio avranno convalidato i risultati proposti del test e confermato che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+;
d)
quando la Commissione avrà adottato le necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione del SIS II centrale all'N.SIS II degli Stati membri interessati.
4. La Commissione comunica al Parlamento europeo i risultati del test condotto a norma del paragrafo 3, lettera c).
5. Qualsiasi decisione del Consiglio presa ai sensi del paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.
Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).
Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (COM(2005)0237 – C6-0175/2005 – 2005/0104(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0237)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0175/2005),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0354/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli(4), dispone che gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l'attuazione della direttiva e possono comunicarsi informazioni sul piano bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Per tale verifica è possibile ricorrere a una rete elettronica.
(2) Il regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...(5), e la decisione 2006/.../GAI del Consiglio, del ...* sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)(6)(7), costituiscono la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II, che costituisce una banca dati comune degli Stati membri contenente, fra l'altro, dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc., dati relativi a rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg e a roulotte e dati relativi a certificati di immatricolazione per veicoli e a targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.
(3) Il regolamento (CE) n. .../2006(8) e la decisione 2006/.../GAI* sostituiscono gli articoli da 92 a 119 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(9) ("la convenzione di Schengen"), salvo l'articolo 102 bis. Quest'ultimo riguarda l'accesso al sistema d'informazione Schengen da parte delle autorità e dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli.
(4) È necessario ora adottare un terzo strumento, basato sul titolo V del trattato a complemento del regolamento (CE) n. .../2006* e della decisione 2006/.../GAI*, per consentire l'accesso al SIS II dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli e sostituire l'articolo 102 bis della convenzione di Schengen.
(5) Le segnalazioni di oggetti, fra cui i veicoli a motore, sono inserite nel SIS II a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, a norma della decisione 2006/.../GAI*.
(6) A norma della decisione 2006/.../GAI*, l'accesso alle segnalazioni di oggetti inserite nel SIS II è prerogativa esclusiva delle autorità responsabili del controllo delle frontiere e degli altri controlli doganali e di polizia, delle autorità giudiziarie e di Europol.
(7) È opportuno che i servizi statali e non statali chiaramente identificati a questo scopo e competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli abbiano accesso ai dati immessi nel SIS II concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte e carte di circolazione e targhe per i veicoli che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti.
(8) A tal fine è necessario concedere a detti servizi l'accesso a tali dati e consentire loro di utilizzarli a fini amministrativi per il regolare rilascio delle carte di circolazione.
(9) Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione non sono organi statali, l'accesso dovrebbe essere accordato in modo indiretto, per il tramite di un'autorità con diritto di accesso a norma della decisione 2006/.../GAI(10), che sia garante della conformità alle norme di sicurezza e riservatezza degli Stati membri di cui alla decisione suddetta.
(10) La decisione 2006/.../GAI(11) stabilisce la linea di condotta da seguire quando l'accesso al SIS II rivela la segnalazione di un oggetto nel SIS II.
(11) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(12), disciplina il trattamento dei dati personali a cura dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione. Le disposizioni specifiche della decisione 2006/.../GAI* concernenti la protezione dei dati personali, la sicurezza, la riservatezza e i registri integrano o chiariscono i principi sanciti nella richiamata direttiva quando quei servizi elaborano dati personali nell'ambito del SIS II.
(12) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire garantire l'accesso al SIS II ai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli, per agevolarne i compiti ai sensi della direttiva 1999/37/CE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dell'effettiva natura del SIS II in quanto sistema comune d'informazione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(13) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(14) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(13), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999(14), relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.
(15) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE(15) e 2004/860/CE(16).
(16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Fatti salvi gli articoli 38, 40 e 46, paragrafo 1 della decisione 2006/.../GAI(17), i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli ai sensi della direttiva 1999/37/CE hanno accesso ai seguenti dati inseriti nel SIS II a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b) e f) di detta decisione, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale:
a)
ai dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc;
b)
ai dati relativi ai rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg e alle roulotte;
c)
ai dati relativi a certificati di immatricolazione per veicoli e a targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.
Fatto salvo il paragrafo 2, la legge di ciascuno Stato membro disciplina l'accesso dei servizi di quello Stato membro a tali dati.
2. I servizi di cui al paragrafo 1 che siano servizi statali hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II.
3. I servizi di cui al paragrafo 1 che non siano servizi statali accedono ai dati inseriti nel SIS II soltanto per il tramite di un'autorità di cui all'articolo 40 della decisione menzionata al paragrafo 1. Questa autorità ha il diritto di consultare i dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità.
4. L'articolo 39 di tale decisione non si applica all'accesso ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del SIS II che diano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato è disciplinata dalla legislazione nazionale.
Articolo 2
Il presente regolamento sostituisce l'articolo 102 bis della convenzione di Schengen.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dalla data fissata ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2 della decisione 2006/.../GAI(18).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).
Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2005)0230 – C6-0301/2005 – 2005/0103(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0230)(1),
– visto l'articolo 34, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0301/2005),
– visto il protocollo che integra l'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,
– visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0353/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
P6_TC1-CNS(2005)0103
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
(1) Il sistema d'informazione Schengen (in prosieguo "SIS 1+"), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(4), del 19 giugno 1990 (in prosieguo "convenzione di Schengen"), rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.
(2) L'incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione (in prosieguo "SIS II") è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001(5) del Consiglio e decisione 2001/886/GAI(6) del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il SIS II sostituirà il SIS istituito dalla convenzione di Schengen.
(3) La presente decisione costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del trattato sull'Unione europea (in prosieguo "trattato UE"). Il regolamento (CE) 2006/XX del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS II(7) costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo "trattato CE").
(4) Il fatto che la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II consti di strumenti separati non pregiudica il principio secondo il quale il SIS II costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale. È pertanto necessario che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche.
(5) Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza in uno spazio (...) di libertà, sicurezza e giustizia sostenendo la cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie in campo penale.
(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS II e fissare regole sul suo esercizio e uso, nonché sulle competenze ad esso relative, anche in relazione all'architettura tecnica e al finanziamento, sulle categorie di dati da inserire nel sistema, sulle finalità dell'inserimento e relativi criteri, sulle autorità abilitate ad accedervi e l'interconnessione delle segnalazioni, e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.
(7) Le spese occasionate dall'esercizio del SIS II centrale e dall'infrastruttura di comunicazione, dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione europea.
(8) È necessario redigere un manuale recante le modalità di scambio delle informazioni supplementari relative all'azione richiesta con la segnalazione. Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni.
(9) Durante un periodo transitorio, la Commissione dovrebbe essere responsabile della gestione operativa del SIS II centrale e di parti dell'infrastruttura di comunicazione. Tuttavia, per garantire un passaggio graduale dal SIS 1+ al SIS II, essa può delegare, del tutto o in parte, questa responsabilità a due organismi nazionali del settore pubblico. A lungo termine e in seguito ad una valutazione d'impatto comprendente un'analisi approfondita delle alternative da un punto di vista finanziario, operativo ed organizzativo e a proposte legislative della Commissione, dovrebbe essere istituito un organo di gestione permanente incaricato di svolgere tali compiti. Il periodo transitorio non dovrebbe protrarsi oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
(10) È opportuno che il SIS II contenga segnalazioni delle persone ricercate per l'arresto a fini di consegna e a fini di estradizione. Oltre alle segnalazioni, occorre prevedere lo scambio di informazioni supplementari necessarie ai fini delle procedure di consegna e estradizione. In particolare, è opportuno che nel quadro del SIS II siano trattati i dati di cui all'articolo 8 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri(8).
(11) Occorre contemplare la possibilità di aggiungere nel SIS II una traduzione dei dati complementari introdotti ai fini della consegna in forza del mandato d'arresto europeo o ai fini dell'estradizione.
(12) Il SIS II dovrebbe contenere le segnalazioni delle persone scomparse per garantirne la tutela o prevenire minacce; le segnalazioni delle persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario; le segnalazioni di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico; le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.
(13) Le segnalazioni non dovrebbero essere conservate nel SIS II oltre il periodo necessario ai fini per i quali sono state effettuate. In linea generale le segnalazioni di persone dovrebbero esser cancellate automaticamente dal SIS II dopo un periodo di tre anni. Le segnalazioni di oggetti inserite ai fini di un controllo discreto o di controllo specifico dovrebbero essere cancellate automaticamente dopo un periodo di cinque anni. Le segnalazioni di oggetti ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale dovrebbero essere cancellate automaticamente dopo un periodo di dieci anni. Le decisioni di conservare le segnalazioni di persone dovrebbero essere basate su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero rivedere le segnalazioni di persone entro il periodo di riesame e tenere statistiche sul numero di segnalazioni di persone per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato.
(14) (...)
(15) Il SIS II, per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, dovrebbe permettere il trattamento dei dati biometrici. Analogamente, il SIS II dovrebbe permettere il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie, fra cui il consenso dell'interessato e la rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati.
(16) Occorre contemplare la possibilità che uno Stato membro aggiunga un indicatore di validità a una segnalazione, affinché non sia eseguita sul suo territorio l'azione richiesta dalla segnalazione. Per le segnalazioni a scopo di arresto a fini di consegna è opportuno che la decisione non venga in alcun modo interpretata in modo da derogare o impedire l'applicazione delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2002/584/GAI. (...). La decisione di aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione dovrebbe (...) essere basata unicamente sui motivi di rifiuto previsti dalla suddetta decisione quadro.
(16 bis) Qualora un indicatore di validità sia stato aggiunto in conformità dell'articolo 14 quater, paragrafo 2 e il luogo di soggiorno della persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sia stato individuato, il luogo di soggiorno dovrebbe essere sempre comunicato all'autorità giudiziaria emittente che deciderà eventualmente di trasmettere un mandato di arresto europeo all'autorità giudiziaria competente in conformità delle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI.
(17) Il SIS II dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni. La creazione di connessioni fra due o più segnalazioni da parte di uno Stato membro non dovrebbe incidere sull'azione da eseguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.
(18) I dati trattati nel SIS II in applicazione della presente decisione non dovrebbero essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, né messi a loro disposizione. Tuttavia occorre rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e l'Interpol promuovendo un efficace scambio di informazioni relative ai passaporti. In caso di trasferimento di dati personali dal SIS II all'Interpol, si dovrebbe prevedere un livello adeguato di protezione di tali dati, (...) garantito da un accordo che offra garanzie e condizioni rigorose.
(19) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale. L'articolo 9 della citata convenzione stabilisce le eccezioni e restrizioni all'esercizio dei diritti e agli obblighi da quella previsti, entro certi limiti. È opportuno che i dati personali elaborati ai fini dell'attuazione della presente decisione siano protetti secondo i principi enunciati nella convenzione. Laddove necessario, la presente decisione dovrebbe integrare o precisare i principi della convenzione.
(20) Quando le autorità di polizia elaborano dati personali in applicazione della presente decisione occorre tener conto dei principi enunciati nella raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia.
(20 bis) La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, stando alla quale occorrerebbe approvarla entro il 2006 e applicarla ai dati personali trattati nell'ambito del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione nonché al relativo scambio delle informazioni supplementari ai sensi della presente decisione.
(21) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9), in particolare gli articoli 21 e 22 per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza del trattamento, si applica al trattamento di dati personali da parte delle istituzioni o degli organi comunitari ai fini dello svolgimento delle loro funzioni quali responsabili della gestione operativa del SIS II nell'ambito dell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario. Parte del trattamento dei dati personali nell'ambito del SIS II rientra nel campo d'applicazione del diritto comunitario. Per un'applicazione coerente e omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali occorre precisare che, quando la Commissione elabora dati personali a norma della presente decisione, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Laddove necessario, la presente decisione dovrebbe integrare o chiarire i principi enunciati (...) nel regolamento (CE) n. 45/2001.
(21 bis) Per quanto riguarda la riservatezza, le pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità si applicano ai funzionari o altri agenti delle Comunità europee che sono impiegati e che lavorano per il SIS II.
(22) È opportuno che le autorità nazionali di controllo (...) controllino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'autorità di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE(10) dovrebbe controllare le attività delle istituzioni e degli organi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali tenuto conto dei compiti limitati svolti dalle istituzioni e dagli organi comunitari riguardo ai dati stessi.
(23) La responsabilità della Comunità per violazione della presente decisione da parte delle istituzioni o organi comunitari è disciplinata dall'articolo 288, secondo comma del trattato CE.
(23 bis) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero elaborare un piano di sicurezza per agevolare l'effettiva attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e dovrebbero cooperare tra loro al fine di affrontare le questioni di sicurezza da una prospettiva comune.
(24) Al trattamento dei dati SIS II da parte dell'Europol si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati della convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia(11) (di seguito "convenzione Europol"), in particolare quelle relative al potere dell'autorità di controllo comune, istituita dall'articolo 24 di detta convenzione, di sorvegliare le attività dell'Europol, e alle responsabilità in caso di trattamento illecito dei dati personali da parte di quest'ultimo.
(25) Al trattamento dei dati SIS II da parte dell'Eurojust si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità(12), in particolare quelle relative al potere dell'autorità di controllo comune, istituita dall'articolo 23 di detta decisione, di sorvegliare le attività dell'Eurojust, e alle responsabilità in caso di trattamento illecito dei dati personali da parte di quest'ultima.
(26) Per ragioni di trasparenza, è opportuno che ogni due anni l'organo di gestione presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sua sicurezza, e sullo scambio di informazioni supplementari. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale.
(27) A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici la presente decisione non può trattare con esaustività taluni aspetti del SIS II quali le norme tecniche concernenti l'inserimento, per quanto riguarda anche i dati necessari per inserire una segnalazione, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione, le norme sulla compatibilità e la priorità delle segnalazioni, l'aggiunta di indicatori di validità, l'interconnessione delle segnalazioni e lo scambio di informazioni supplementari. (...) È pertanto opportuno delegare alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali. Fatta salva una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, si deciderà in quale misura le disposizioni di attuazione potrebbero essere di competenza dell'organo di gestione permanente, una volta istituito.
(28) La presente decisione dovrebbe definire la procedura per l'adozione delle misure necessarie alla sua attuazione. È opportuno che la procedura per l'adozione delle disposizioni di attuazione ai sensi della presente decisione e del regolamento (CE) n. XX/2006 sia la stessa.
(29) Occorre stabilire disposizioni transitorie relative alle segnalazioni effettuate nel SIS 1+ (...) che saranno trasferite nel SIS II (...). È opportuno che per un periodo limitato, fino a quando cioè gli Stati membri non avranno esaminato la compatibilità di queste segnalazioni con il nuovo quadro giuridico, continuino a applicarsi alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. La compatibilità delle segnalazioni di persone dovrebbe essere esaminata in via prioritaria. Inoltre qualsiasi modifica, complemento, rettifica o aggiornamento di una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, nonché qualsiasi hit su tale segnalazione, dovrebbe attivare l'esame immediato della sua compatibilità con le disposizioni della presente decisione.
(30) È necessario stabilire disposizioni speciali con riguardo al residuo del bilancio assegnato alle operazioni del SIS che non rientrano nel bilancio dell'Unione europea.
(31) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, ossia l'istituzione e la regolamentazione di un sistema comune d'informazione, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, il Consiglio può intervenire secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE e richiamato all'articolo 5 del trattato UE. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato CE, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
(32) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(33) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord di partecipare ad alcune delle disposizioni dell'acquis di Schengen (13).
(34) L'Irlanda partecipa alla presente decisione ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (14).
(35) La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell'Irlanda all'acquis di Schengen definite, rispettivamente, nella decisione 2000/365/CE e nella decisione 2002/192/CE.
(36) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo(15).
(36 bis) È necessario definire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi(16), allegato al summenzionato accordo.
(37) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall'Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di detto accordo(17).
(37 bis) È necessario definire un regime per permettere a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, allegato al summenzionato accordo.
(38) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
(39) La presente decisione dovrebbe applicarsi agli Stati interessati dai considerando 33, 34, 37 e 38 alle date stabilite secondo le procedure definite nei pertinenti strumenti relativi all'applicazione dell'acquis di Schengen a tali Stati,
DECIDE:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Istituzione e obiettivo generale del SIS II
1. È istituito il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (in prosieguo "SIS II").
2. Scopo del SIS II è, conformemente alla presente decisione, assicurare un elevato livello di sicurezza (...) in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza (...) nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo "trattato CE") relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente decisione definisce le condizioni e le procedure applicabili al trattamento delle segnalazioni di persone e oggetti nel SIS II e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale.
2. La presente decisione contempla anche disposizioni, in particolare, sull'architettura tecnica del SIS II, le competenze degli Stati membri e dell'organo di gestione di cui all'articolo 12 e regole generali sul trattamento dei dati, i diritti delle persone e la responsabilità.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai sensi della presente decisione, si intende per:
a)
"segnalazione": un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo o un oggetto in vista di un'azione specifica;
b)
"informazioni supplementari": le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del sistema, scambiate:
‐
per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;
‐
in seguito a una risposta positiva o hit al fine di consentire l'azione appropriata;
‐
quando non è possibile procedere all'azione richiesta;
‐
con riguardo alla qualità dei dati SIS II;
‐
con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;
‐
con riguardo all'esercizio del diritto di accesso;
c)
"dati complementari": i dati memorizzati nel SIS II e connessi alle segnalazioni del sistema, immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui le persone i cui dati sono stati inseriti nel SIS II siano reperite grazie all'interrogazione di tale sistema;
d)
"dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente;
e)
"trattamento di dati personali" ("trattamento"): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la memorizzazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il blocco, la cancellazione o la distruzione.
2.
(…)
2 bis. Nella presente decisione qualsiasi riferimento alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri si intende fatto altresì alle corrispondenti disposizioni degli accordi conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi in virtù degli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea ai fini della consegna di persone sulla base di un mandato di arresto, che prevedono che il mandato di arresto sia trasmesso tramite il sistema di informazione Schengen.
Articolo 4
Architettura tecnica e modalità operative del SIS II
1. Il SIS II consta di:
a bis) un sistema centrale (in prosieguo "SIS II centrale ") costituito da:
‐
un'unità di supporto tecnico (in prosieguo "CS-SIS") contenente la banca dati (...) del SIS II;
‐
un'interfaccia nazionale uniforme (in prosieguo "NI-SIS");
a)
una sezione nazionale (in prosieguo "N.SIS II") in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale. Un N.SIS II può contenere un archivio di dati (in prosieguo "copia nazionale"), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II;
b)
(spostato sotto a bis))
c)
un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l'NI-SIS (in prosieguo "infrastruttura di comunicazione") che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici SIRENE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.
2. I dati SIS II sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso l'N.SIS II. La copia nazionale serve all'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri che usano tale copia. Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell'N.SIS II degli altri Stati membri.
3. Il CS-SIS principale, che esegue il controllo e la gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il CS-SIS di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto di tale sistema, si trova a Sankt Johann im Pongau (Austria).
4. Il CS-SIS fornirà i servizi necessari per aggiornare e consultare la banca dati (...) del SIS II. Agli Stati membri che usano copia nazionale, il CS-SIS assicurerà:
‐
l'aggiornamento in linea delle copie nazionali;
‐
la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali e la banca dati (...) del SIS II;
‐
le funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali.
Articolo 5
Costi
1. I costi relativi all'istituzione, all'esercizio e alla manutenzione del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio dell'Unione europea.
2. Tali costi includeranno il lavoro effettuato con riguardo al CS-SIS per garantire la fornitura dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
3. I costi per l'istituzione, l'esercizio e la manutenzione di ciascun N.SIS II sono a carico dello Stato membro interessato.
4.
(...)
CAPO II
Competenze degli Stati membri
Articolo 6
Sistemi nazionali
Ciascuno Stato membro (...) è competente per:
a)
l'istituzione, l'esercizio e la manutenzione del suo N.SIS II;
b)
il collegamento del suo N.SIS II all'NI-SIS.
Articolo 7
Ufficio N.SIS II e ufficio SIRENE
1. a) Ciascuno Stato membro designa un'autorità (in prosieguo "ufficio N.SIS II") che ha la competenza centrale per il rispettivo N.SIS II;
b) la suddetta autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N.SIS II, garantisce l'accesso delle autorità competenti al SIS II e prende le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente decisione;
c) ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni per il tramite dell'ufficio N.SIS II.
2. a) Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per lo scambio di tutte le informazioni supplementari (in prosieguo "ufficio SIRENE") conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8;
b) detto ufficio coordina inoltre la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II (...);
c) a questi scopi, ha accesso ai dati elaborati nel SIS II.
3. Gli Stati membri comunicano all'organo di gestione di cui all'articolo 12 il rispettivo ufficio N.SIS II e ufficio SIRENE. L'organo di gestione (...) ne pubblica l'elenco insieme all'elenco di cui all'articolo 40, paragrafo 7.
Articolo 8
Scambio di informazioni supplementari
1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE e per il tramite dell'infrastruttura di comunicazione.
2. Tali informazioni sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
3. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri possono usare altri mezzi tecnici adeguatamente sicurizzati per lo scambio di informazioni supplementari.
3 bisbis. Alle richieste di informazioni supplementari formulate dagli altri Stati membri è data una risposta quanto più rapida possibile
3 bis. Le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 61 sotto forma di un manuale denominato "manuale SIRENE", fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione di cui all'articolo 12.
Articolo 9
Compatibilità tecnica
1. Per consentire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati, all'atto dell'istituzione del rispettivo N.SIS II ciascuno Stato membro si conforma ai protocolli e alle procedure tecniche stabiliti per assicurare la compatibilità del CS-SIS con l'N-SIS II. Tali protocolli e procedure tecniche sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 61, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione di cui all'articolo 12.
2. In caso di uso di una copia nazionale, lo Stato membro interessato provvede, tramite i servizi forniti dal CS-SIS, affinché i dati memorizzati nella copia nazionale siano, grazie ad aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, costantemente identici a quelli della banca dati del SIS II e (...) un'interrogazione nella sua copia nazionale fornisca risultati equivalenti ad un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS II.
Articolo 10
Sicurezza (...)
1. Ciascuno Stato membro adotta, per il rispettivo N.SIS II, le misure necessarie, compresa l'adozione di un piano di sicurezza, per:
a bis) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
a)
impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche usate per il trattamento di dati personali (controlli all'ingresso delle installazioni);
b)
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
c)
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
d)
impedire che persone non autorizzate usino i sistemi di elaborazione dati automatizzati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
e)
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di elaborazione dati automatizzato possano accedere esclusivamente ai dati di loro competenza e con identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso segrete (controllo dell'accesso ai dati);
e bis) assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al SIS II o alle installazioni informatiche creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare tali dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo a richiesta di queste (profili personali);
f)
garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
g)
garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di elaborazione dati automatizzati, il momento dell'inserimento, la persona che lo ha effettuato e lo scopo (controllo dell'introduzione);
h)
impedire che, all'atto del trasferimento di dati personali, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
h bis) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza della presente decisione (autocontrollo).
2. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per garantire la sicurezza riguardo allo scambio di informazioni supplementari.
3.
(...)
4.
(...)
Articolo 10 bis
Riservatezza
Ogni Stato membro applica le norme nazionali in materia di segreto professionale o altro obbligo di riservatezza equivalente a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II e con le informazioni supplementari, conformemente alla sua legislazione nazionale. Questo obbligo vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.
Articolo 11
Tenuta dei registri a livello nazionale
1. a) Gli Stati membri che non usano copie nazionali provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e tutti gli scambi dei medesimi con il CS-SIS siano registrati nell' N.SIS II per verificare l'ammissibilità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS II, l'integrità e la sicurezza dei dati.
b) Gli Stati membri che usano copie nazionali provvedono affinché ogni accesso ai dati SIS II e tutti gli scambi dei medesimi siano registrati ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), ad esclusione degli scambi connessi con i servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
1 bis. (spostato al paragrafo 1, lettera b))
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora dei dati trasmessi, i dati usati per effettuare un'interrogazione, il riferimento ai dati trasmessi e il nome dell'autorità competente e quello del responsabile del trattamento.
3. I registri possono essere usati solo ai fini specificati al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.
4. I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo in corso.
4 bis. Le autorità nazionali competenti incaricate di verificare l'ammissibilità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS II, l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e a richiesta, affinché possano assolvere i loro compiti.
Articolo 11 bis
Autocontrollo
Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS II adotti le misure necessarie per assicurare l'osservanza della presente decisione e cooperi, se necessario, con l'autorità nazionale di controllo, come previsto all'articolo 53.
Articolo 11 ter
Formazione del personale
Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel SIS II, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS II riceve la formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.
CAPO III
Competenze dell'organo di gestione
Articolo 12
Gestione operativa
1. Un organo di gestione, finanziato dal bilancio dell'Unione europea è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. È responsabile altresì dei seguenti compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione:
a)
controllo;
b)
sicurezza;
c)
coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.
2. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare:
a)
compiti di esecuzione del bilancio;
b)
acquisizione e rinnovo;
c)
aspetti contrattuali.
3. Durante un periodo transitorio, prima che l'organo di gestione di cui al paragrafo 1 assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. La Commissione può affidare l'esercizio di tale gestione nonché i compiti di esecuzione del bilancio, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(18), a organismi nazionali del settore pubblico di due diversi paesi.
3 bisbis. Ogni organismo nazionale del settore pubblico di cui al paragrafo 3 deve soddisfare, in particolare, i seguenti criteri di selezione:
a)
dimostrare una lunga esperienza nell'esercizio di un sistema d'informazione su larga scala dotato delle funzioni previste all'articolo 4, paragrafo 4;
b)
possedere conoscenze specialistiche di lunga data in materia di requisiti di funzionamento e di sicurezza di un sistema d'informazione paragonabili alle funzioni previste all'articolo 4, paragrafo 4;
c)
disporre di un personale sufficiente ed esperto, con competenze professionali e conoscenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale, come previsto all'articolo 4;
d)
disporre di un'infrastruttura costituita da installazioni sicure e appositamente costruite, capaci, in particolare, di sostenere e garantire il funzionamento continuo di sistemi TI su larga scala; e
e)
operare in un contesto amministrativo che permetta di adempiere adeguatamente ai compiti previsti ed evitare eventuali conflitti d'interesse.
3 bis. La Commissione informa, prima di ogni delega e poi a intervalli regolari, il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle condizioni della delega, alla sua portata precisa e agli organismi ai quali i compiti sono delegati.
3 ter. Qualora durante il periodo transitorio la Commissione deleghi la propria responsabilità a norma del paragrafo 3, provvede ad assicurare che tale delega rispetti pienamente i limiti posti dal sistema istituzionale stabilito nel trattato. Assicura in particolare che la delega non si ripercuota negativamente sull'efficacia dei meccanismi di controllo previsti dal diritto dell'Unione europea, siano essi a cura della Corte di giustizia, della Corte dei conti o del garante europeo della protezione dei dati.
4. La gestione operativa del SIS II centrale consiste nell'insieme dei compiti che garantiscono un funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del SIS II centrale, ai sensi della presente decisione, e comprende in particolare la manutenzione e gli adattamenti tecnici necessari per un buon funzionamento del sistema.
5.
(soppresso)
6. L'organo di gestione, in cooperazione con gli Stati membri, provvede affinché per il SIS II centrale siano usate in ogni momento le migliori tecnologie disponibili, sulla base di un'analisi costi-benefici.
Articolo 13
Sicurezza (...)
1. L'organo di gestione e la Commissione adottano, rispettivamente, per il SIS II centrale e l'infrastruttura di comunicazione le misure necessarie, compresa l'adozione di un piano di sicurezza, per:
a bis) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
a)
impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento di dati personali (controlli all'ingresso delle installazioni);
b)
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
c)
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
d)
impedire che persone non autorizzate usino i sistemi di elaborazione dati automatizzati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
e)
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di elaborazione dati automatizzato possano accedere esclusivamente ai dati di loro competenza e con identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso segrete (controllo dell'accesso ai dati);
e bis) creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere a tali dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del garante europeo della protezione dei dati a richiesta di questi (profili personali);
f)
garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
f bis) garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di elaborazione dati automatizzati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'introduzione);
g)
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto).
g bis) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza della presente decisione (autocontrollo).
2. L'organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per garantire la sicurezza (...) degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.
3.
(...)
Articolo 13 bis
Riservatezza
1. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, l'organo di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altro obbligo di riservatezza equivalente ai membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati SIS II, secondo standard equiparabili a quelli previsti all'articolo 10 bis. Tale obbligo vincola gli interessati anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le attività.
2. L'organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per garantire (...) la riservatezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.
Articolo 14
Tenuta dei registri a livello centrale
1. L'organo di gestione provvede affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS siano registrati ai fini previsti all'articolo 11, paragrafo 1.
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora dei dati trasmessi, i dati usati per effettuare un'interrogazione, il riferimento ai dati trasmessi e l'identità dell'autorità competente per il trattamento.
3. I registri possono essere usati solo ai fini previsti dal paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.
4. I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo in corso.
4 bis. Le autorità competenti incaricate di verificare l'ammissibilità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento del CS-SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e a richiesta, affinché possano assolvere i loro compiti.
Articolo 14 bis bis
Campagna informativa
La Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1 bis e con il garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 53 bis, paragrafo 1 lancia, in concomitanza con l'entrata in funzione del SIS II, una campagna informativa rivolta al pubblico sugli obiettivi, i dati memorizzati, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone. Una volta istituito, l'organo di gestione, in cooperazione con le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ripete siffatte campagne a intervalli regolari. Gli Stati membri, in cooperazione con le autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini in generale sul SIS II.
CAPO III BIS
Categorie di dati e indicatori di validità
Articolo 14 bis
Categorie di dati
1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1 o le disposizioni della presente decisione che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS II contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro, necessari ai fini previsti negli articoli 15, 23, 27, 31 e 35.
2. Le categorie di dati sono le seguenti:
a)
le persone segnalate,
b)
gli oggetti di cui agli articoli 31 e 35.
3. Le informazioni inserite sulle persone segnalate si limitano alle seguenti:
a)
cognomi e nomi, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias" eventualmente registrati a parte;
b)
segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
c)
data e luogo di nascita;
d)
sesso;
e)
fotografie;
f)
impronte digitali;
g)
cittadinanza(e);
h)
indicazione che le persone in questione sono armate, violente o sono evase;
i)
ragione della segnalazione;
j)
autorità della segnalazione;
k)
riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione (...);
l)
azione da intraprendere;
m)
connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS II a norma dell'articolo 46;
n)
tipo di reato.
4.
(...)
5. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 61, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione di cui all'articolo 12.
5 bis. Le norme tecniche necessarie per la consultazione dei dati di cui al paragrafo 5 sono (...) analoghe per le consultazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali e nelle copie tecniche, di cui all'articolo 40, paragrafo 2.
Articolo 14 bis ter
Clausola di proporzionalità
Lo Stato membro che effettua la segnalazione verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano il suo inserimento nel SIS II.
Articolo 14 bis quater
Norme specifiche per fotografie e impronte digitali
Le fotografie e le impronte digitali di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3, lettere e) ed f) sono usate alle seguenti condizioni:
a) le fotografie e le impronte digitali possono essere inserite solo previo controllo speciale della qualità per accertare che soddisfino uno standard minimo di qualità dei dati. Le specifiche sul controllo speciale della qualità sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 61, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione di cui all'articolo 12;
b) le fotografie e le impronte digitali sono usate solo per confermare l'identità di una persona reperita grazie all'interrogazione del SIS II con dati alfanumerici ;
c) le impronte digitali possono essere usate, non appena ciò sia possibile tecnicamente, anche per identificare una persona in base al suo identificatore biometrico. Prima che questa funzione sia attuata nel SIS II, la Commissione presenta una relazione sulla disponibilità e lo stato di preparazione della tecnologia necessaria, in merito alla quale il Parlamento europeo è consultato.
Articolo 14 bis quinquies
Requisito per inserire una segnalazione
1. Non si possono inserire segnalazioni su persone in mancanza dei dati di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3, lettere a), d), l) e, ove applicabile, k).
2. Inoltre, se disponibili, sono inseriti anche tutti gli altri dati di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3. (...)
Articolo 14 ter
Disposizioni generali relative agli indicatori di validità
1. Qualora uno Stato membro reputi che dare applicazione ad una segnalazione inserita a norma dell'articolo 15, dell'articolo 23 o dell'articolo 31 non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, può esigere che sia apposto a posteriori alla segnalazione un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul suo territorio l'azione richiesta nella segnalazione. L'indicatore di validità è apposto dall'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione.
2. Per consentire agli Stati membri di esigere l'apposizione di un indicatore di validità a una segnalazione effettuata a norma dell'articolo 15, tutti gli Stati membri sono automaticamente informati di ogni nuova segnalazione di questa categoria mediante lo scambio di informazioni supplementari.
3.
(…)
4. Se per ragioni particolarmente gravi e urgenti lo Stato membro della segnalazione chiede l'esecuzione dell'azione stabilita, lo Stato membro di esecuzione esamina se può acconsentire al ritiro dell'indicatore di validità di cui ha richiesto l'apposizione. Se vi può acconsentire, adotta le misure necessarie per assicurare che l'azione richiesta sia eseguita immediatamente.
Articolo 14 quater
Indicatori di validità relativi a segnalazioni per l'arresto a fini di consegna
1. Ove sia d'applicazione la decisione quadro 2002/584/GAI (19), l'indicatore di validità che impedisca l'arresto è apposto a una segnalazione per l'arresto a fini di consegna solo se l'autorità giudiziaria competente in virtù della legislazione nazionale per l'esecuzione del mandato di arresto europeo ne ha rifiutato l'esecuzione (...) per motivi di non esecuzione e (...) se l'apposizione dell'indicatore di validità è stata richiesta.
2. Tuttavia, a richiesta di un'autorità giudiziaria competente in virtù della legislazione nazionale in base a un'istruzione generale o in un caso specifico, si può chiedere di apporre un indicatore di validità anche se risulta in modo evidente che l'esecuzione del mandato di arresto europeo dovrà essere rifiutata.
CAPO IV
Segnalazione di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna odi estradizione
Articolo 15
Obiettivi e condizioni della segnalazione
1. I dati relativi alle persone ricercate per l'arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d'arresto europeo, ovvero per l'arresto a fini di estradizione, sono inseriti su richiesta dell'autorità giudiziaria dello Stato membro della segnalazione.
2. I dati relativi alle persone ricercate per l'arresto a fini di consegna sono del pari inseriti sulla scorta di mandati di arresto emessi in conformità degli accordi conclusi tra l'Unione europea e i paesi terzi in virtù degli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea ai fini della consegna di persone sulla base di un mandato di arresto che prevedono la trasmissione di detto mandato di arresto mediante il Sistema d'Informazione Schengen.
Articolo 16
Dati complementari su persone ricercate per l'arresto in vista della consegna o dell'estradizione
(...)
Articolo 17
Dati complementari su persone ricercate per l'arresto a fini di consegna
1. Nel caso di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d'arresto europeo, lo Stato membro della segnalazione inserisce nel SIS II una copia del mandato d'arresto europeo originale.
2. Lo Stato membro della segnalazione può inserire una copia della traduzione (...) del mandato d'arresto europeo in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
(...)
Articolo 17 bis
Informazioni supplementari su persone ricercate per l'arresto a fini di consegna
1. Lo Stato membro che ha inserito una segnalazione nel SIS II per l'arresto a fini di consegna comunica le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI tramite lo scambio di informazioni supplementari a tutti gli Stati membri.
(...)
Articolo 17 ter
Informazioni supplementari su persone ricercate per l'arresto a fini di estradizione
1. Lo Stato membro che ha inserito una segnalazione nel SIS II a fini di estradizione comunica i dati seguenti mediante lo scambio di informazioni supplementari a tutti gli Stati membri:
a)
autorità da cui proviene la richiesta di arresto;
b)
esistenza di un mandato d'arresto o di un atto avente la medesima forza, o di una sentenza esecutiva;
c)
natura e qualificazione giuridica del reato;
d)
descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona segnalata;
e)
per quanto possibile, le conseguenze del reato;
f)
o qualsiasi altra informazione utile o necessaria per l'esecuzione della segnalazione.
2. I dati menzionati al paragrafo 1 non sono comunicati se i dati di cui agli articoli 17 o 17 bis sono già stati forniti e sono considerati sufficienti per l'esecuzione della segnalazione dallo Stato membro di esecuzione.
Articolo 18
Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni e ai dati complementari su persone ricercate per l'arresto
(...)
Articolo 19
Termini di conservazione delle segnalazioni e dei dati complementari per l'arresto
(...)
Articolo 20
Conversione delle segnalazioni su persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione
Se non è possibile procedere all'arresto (...) a causa di una decisione di rifiuto emessa da uno Stato membro richiesto secondo le procedure relative agli indicatori di validità di cui agli articoli 14 ter o 14 quater o, nel caso di una segnalazione per l'arresto a fini di estradizione, in quanto un'indagine non è ancora stata conclusa, lo Stato membro in questione deve considerare la segnalazione come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno.
Articolo 21
Indicatori di validità relativi a segnalazioni per l'arresto e la consegna
(...)
Articolo 22
Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione di una persona ricercata per l'arresto in vista della consegna o dell'estradizione
1.
(...) La segnalazione inserita nel SIS II a norma dell'articolo 15 in combinazione con i dati complementari di cui all'articolo 17 costituisce ed ha lo stesso effetto di un mandato d'arresto europeo emesso a norma (...) della decisione quadro 2002/584/GAI, ove sia d'applicazione tale decisione.
2. Ove non sia d'applicazione la decisione quadro 2002/584/GAI, una segnalazione inserita nel SIS II (...) in conformità degli articoli 15 e 17 ter ha la stessa forza di una richiesta di arresto provvisorio a norma dell'articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (...) o dell'articolo 15 del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962, modificato dal protocollo dell'11 maggio 1974 (...).
CAPO V
Segnalazione di persone scomparse (...)
Articolo 23
Obiettivi e condizioni della segnalazione
1. I dati relativi alle persone scomparse (...) che (...) devono essere poste sotto protezione e/o a quelle il cui luogo di soggiorno deve essere accertato sono inseriti nel SIS II a richiesta dell'autorità competente dello Stato membro che effettua la segnalazione.
2.
(...) Possono essere inserite le seguenti categorie di persone scomparse:
a)
persone scomparse che devono essere poste sotto protezione:
i)
ai fini della loro tutela;
ii)
per prevenire minacce e
b)
persone scomparse che non devono essere poste sotto protezione.
2 bis Il paragrafo 2, lettera a) si applica solo alle persone che devono essere internate per decisione di un'autorità competente. 2 ter I paragrafi da 1 a 2 bis si applicano in particolare ai minori. 2 quater Gli Stati membri assicurano che i dati inseriti nel SIS II indichino in quale delle categorie di cui al paragrafo 2 rientra la persona scomparsa.
Articolo 24
Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni
(...)
Articolo 25
Termini di conservazione delle segnalazioni
(...)
Articolo 26
Esecuzione dell'azione richiesta nelle segnalazioni
1. In caso di ritrovamento delle persone di cui all'articolo 23, le autorità competenti comunicano, fatto salvo il paragrafo 2, il luogo di soggiorno allo Stato membro che effettua la segnalazione. Nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) esse possono, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre le suddette persone sotto protezione per impedire loro di proseguire il viaggio.
2. La comunicazione, diversa da quella fra le autorità competenti, dei dati di una persona scomparsa maggiorenne che sia stata trovata è subordinata al consenso della persona in questione. Tuttavia le autorità competenti possono comunicare la cancellazione della segnalazione, dovuta alla (…) localizzazione della persona, a una persona interessata che ne ha segnalato la scomparsa.
CAPO VI
Segnalazione di persone ricercate per poter presenziare ad un procedimento giudiziario
Articolo 27
Obiettivi e condizioni della segnalazione
Ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio, gli Stati membri inseriscono nel SIS II, a richiesta dell'autorità competente, i dati relativi a:
–
testimoni;
–
persone citate a comparire o persone ricercate affinché si presentino dinanzi all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti;
–
persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o altri documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti;
–
persone alle quali deve essere notificata una richiesta di presentarsi per scontare una pena privativa della libertà.
Articolo 28
Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni
(...)
Articolo 29
Termini di conservazione delle segnalazioni
(...)
Articolo 30
Esecuzione dell'azione richiesta nelle segnalazioni
Le informazioni richieste sono comunicate allo Stato membro richiedente tramite scambio di informazioni supplementari.
CAPO VII
Segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico
Articolo 31
Obiettivi e condizioni della segnalazione
1. I dati relativi alle persone o a veicoli, natanti, aeromobili e container sono inseriti, nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la segnalazione, ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico, a norma dell'articolo 32, paragrafo 4.
2. Tale segnalazione può essere effettuata ai fini della repressione di reati e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:
a)
qualora esistano indizi concreti che una persona intenda commettere o commetta un reato (...) grave, quali i reati enunciati all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, oppure
b)
qualora la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, faccia supporre che commetterà anche in avvenire reati (...) gravi, quali i reati enunciati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI.
3. Inoltre, la segnalazione può essere effettuata conformemente alla legislazione nazionale, a richiesta delle autorità competenti per la sicurezza dello Stato, qualora esistano indizi concreti che le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1 sono necessarie per prevenire una minaccia grave proveniente dall'interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna o esterna dello Stato. Lo Stato membro che effettua la segnalazione a norma del presente paragrafo ne (...) informa gli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro stabilisce a quali autorità sono trasmesse queste informazioni.
3 bis. Le segnalazioni relative a veicoli, natanti, aeromobili e container possono essere effettuate qualora esistano indizi concreti che sono connesse con i reati gravi di cui al paragrafo 2 o con le minacce gravi di cui al paragrafo 3.
Articolo 32
Esecuzione dell'azione richiesta nelle segnalazioni
1. Nel quadro del controllo discreto o del controllo specifico, le seguenti informazioni possono essere raccolte e trasmesse, totalmente o in parte, all'autorità che effettua la segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera o di altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese:
a)
il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo, il natante, l'aeromobile o il container segnalati;
b)
il luogo, il momento o il motivo del controllo;
c)
l'itinerario e la destinazione del viaggio;
d)
le persone che accompagnano gli interessati o gli occupanti del veicolo, del natante o dell'aeromobile di cui si può ragionevolmente presumere che siano associati agli interessati;
e)
il veicolo, il natante, l'aeromobile o il container usato;
f)
gli oggetti trasportati;
g)
le circostanze in cui la persona o il veicolo, il natante, l'aeromobile o il container sono stati trovati.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse mediante lo scambio di informazioni supplementari.
3. Per la raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché non sia compromesso il carattere discreto del controllo.
4. Nel quadro del controllo specifico di cui all'articolo 31, le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente alla legislazione nazionale, per i fini previsti a quell'articolo. Se la legge di uno Stato membro non lo autorizza, il controllo specifico viene automaticamente convertito, per quello Stato membro, in controllo discreto.
Articolo 33
Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni
(...)
Articolo 34
Termini di conservazione delle segnalazioni
(...)
CAPO VIII
Segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale
Articolo 35
Obiettivi e condizioni della segnalazione
1. I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel SIS II.
2. Sono inserite le categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate in appresso:
a)
veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili;
b)
rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte, apparecchiature industriali, motori fuoribordo e container;
c)
armi da fuoco;
d)
documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
e)
documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d'identità, patenti di guida, titoli di soggiorno e documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;
f)
certificati di immatricolazione per veicoli e targhe di veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;
g)
banconote (banconote registrate);
h)
valori mobiliari e mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, titoli e azioni, rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.
3. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 61, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione di cui all'articolo 12.
Articolo 36
Esecuzione dell'azione richiesta nelle segnalazioni
1. Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione per un oggetto rinvenuto, l'autorità che la constata si mette in contatto con l'autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dati personali, conformemente alla presente decisione.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate mediante lo scambio di informazioni supplementari.
3. Le misure che dovrà prendere lo Stato membro che ha rinvenuto l'oggetto dovranno essere conformi alla sua legislazione.
CAPO VIII BIS
Diritto d'accesso e conservazione delle segnalazioni
Articolo 37
Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni
1. L'accesso ai dati inseriti nel SIS II conformemente alla presente decisione e il diritto di consultarli direttamente o su una copia di dati del CS-SIS sono riservati esclusivamente alle autorità responsabili:
a)
dei controlli di frontiera, conformemente al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);
b)
degli altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese, (...) del relativo coordinamento da parte delle autorità designate.
2. Tuttavia, l'accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente possono essere riservati anche alle autorità giudiziarie nazionali, tra cui quelle responsabili dell'avvio dell'azione penale e delle indagini giudiziarie prima dell'imputazione, nell'assolvimento dei loro compiti, conformemente alla legislazione nazionale, nonché alle relative autorità di coordinamento.
3.
(spostato all'articolo 37 quater)
3 bis Le autorità di cui al presente articolo sono inserite nell'elenco di cui all'articolo 40, paragrafo 7.
Articolo 37 bis
Accesso dell'Europol ai dati SIS II
1. L'Ufficio europeo di polizia (Europol), nell'ambito del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II a norma degli articoli 15, (...), 31 e 35 e di consultarli direttamente.
2.
(spostato all'articolo 37 quater)
3. Qualora un'interrogazione effettuata dall'Europol riveli la presenza di una segnalazione nel SIS II, l'Europol, tramite i canali definiti dalla convenzione Europol, informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.
4. L'uso delle informazioni ottenute tramite un'interrogazione nel SIS II è soggetto al consenso dello Stato membro interessato. Se lo Stato membro acconsente all'uso di tali informazioni, il loro trattamento è disciplinato dalla convenzione Europol. Le informazioni possono essere trasmesse dall'Europol a Stati e organismi terzi soltanto con il consenso dello Stato membro interessato.
5. L'Europol, conformemente a quanto previsto dalla convenzione Europol, può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.
6. L'Europol:
a)
registra ogni accesso e interrogazione effettuati, secondo il disposto dell'articolo 11;
b)
fatti salvi i paragrafi 4 e 5, non collega le parti del SIS II né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati dall'Europol o in funzione presso di esso e non scarica o copia altrimenti parti del SIS II;
c)
limita l'accesso ai dati inseriti nel SIS II a personale dell'Europol specificamente autorizzato;
d)
adotta ed attua le misure di cui agli articoli 10 e 10 bis;
e)
consente all'autorità di controllo comune, istituita a norma dell'articolo 24 della convenzione Europol, di esaminare le attività dell'Europol nell'esercizio del suo diritto ad accedere ai dati inseriti nel SIS II e a consultarli.
Articolo 37 ter
Accesso dell'Eurojust ai dati SIS II
1. I membri nazionali dell'Eurojust e i loro assistenti, nell'ambito del loro mandato, hanno il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II a norma degli articoli 15, 23, 27 e 35 e di consultarli.
2.
(spostato all'articolo 37 quater)
3. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro nazionale dell'Eurojust riveli la presenza di una segnalazione nel SIS II, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Qualsiasi informazione ottenuta a seguito di detta interrogazione può essere comunicata a Stati e organismi terzi soltanto con il consenso dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione.
4. È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dei membri nazionali dell'Eurojust o dei loro assistenti, né le competenze dell'autorità di controllo comune istituita a norma dell'articolo 23 di detta decisione del Consiglio.
5. Ogni accesso e interrogazione effettuati da un membro nazionale dell'Eurojust o dal suo assistente è registrata secondo il disposto dell'articolo 11 e ogni uso dei dati ai quali ha avuto accesso è registrato.
6. Nessuna parte del SIS II è collegata a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati dall'Eurojust o in funzione presso di esso né vi sono trasferiti i dati contenuti nel sistema cui hanno accesso i membri nazionali o i loro assistenti, e nessuna parte del SIS II viene scaricata.
7. L'accesso ai dati inseriti nel SIS II è limitato ai membri nazionali e ai loro assistenti e non si estende al personale dell'Eurojust.
8. Sono adottate e attuate le misure di cui agli articoli 10 e 10 bis.
Articolo 37 quater
Limiti all'accesso
Gli utenti, nonché l'Europol, i membri nazionali dell'Eurojust e i loro assistenti, possono accedere soltanto ai dati necessari per l'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 38
Termini di conservazione delle segnalazioni relative a persone
1. Le segnalazioni relative alle persone inserite nel SIS II conformemente alla presente decisione sono conservate esclusivamente per il periodo necessario ai fini per i quali sono state inserite.
2. Gli Stati membri che hanno effettuato tali segnalazioni riesaminano la necessità di conservarle nel SIS II entro tre anni dall'inserimento. Il periodo è ridotto a un anno per le segnalazioni relative alle persone di cui all'articolo 31. (....)
2 bis. bis Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente alla legislazione nazionale.
2 bis. Lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione può decidere, nel periodo di riesame, a seguito di una valutazione individuale approfondita e (...) registrata, di mantenerla, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. In tal caso, il paragrafo 2 si applica di conseguenza. Il prolungamento della segnalazione deve essere comunicato al CS-SIS.
3. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui al paragrafo 2. Ciò non si applica qualora lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione abbia comunicato il prolungamento della stessa al CS-SIS come previsto al paragrafo 2 bis. Il CS-SIS segnala automaticamente agli Stati membri, con quattro mesi d'anticipo, la prevista cancellazione di dati dal sistema.
4.
(spostato al paragrafo 3)
4 bis. Gli Stati membri tengono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato in conformità del paragrafo 2 bis.
5.
(...)
6.
(...)
Articolo 38 bis
Termini di conservazione delle segnalazioni relative a oggetti
1. Le segnalazioni relative agli oggetti inserite nel SIS II conformemente alla presente decisione sono conservate esclusivamente per il periodo necessario ai fini per i quali sono stati fornite.
2. Le segnalazioni relative agli oggetti inserite a norma dell'articolo 31 sono conservate al massimo per cinque anni.
3. Le segnalazioni relative agli oggetti inserite a norma dell'articolo 35 sono conservate al massimo per dieci anni.
4. I termini di conservazione di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere prolungati, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. In tal caso, i paragrafi 2 e 3 si applicano di conseguenza.
CAPO IX
Regole generali sul trattamento dei dati
Articolo 39
Categorie di dati
(...)
Articolo 40
Trattamento dei dati SIS II
1. Gli Stati membri possono trattare i dati di cui agli articoli 15, 23, 27, 31 e 35 soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle categorie di segnalazioni di cui a tali articoli.
2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché l'operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'articolo 37. Le disposizioni della presente decisione si applicano a tali copie. Le segnalazioni effettuate da altri Stati membri non possono essere copiate dall'N.SIS II in altri archivi di dati nazionali.
2 bis. a) Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere create soltanto per un periodo non superiore a 48 ore. Tale durata può essere estesa in situazioni di emergenza. Le copie sono distrutte una volta cessata la situazione di emergenza.
b)
(...) Gli Stati membri mantengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alle autorità nazionali di controllo, di cui all'articolo 53, paragrafo 1 bis e assicurano che le disposizioni della presente decisione, in particolare quelle di cui all'articolo 10, vengano applicate a tali copie.
3. L'accesso ai dati SIS II è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali e riservato al personale debitamente autorizzato.
4. Per quanto riguarda le segnalazioni di cui agli articoli 15, 23, 27, 31 e 35 della presente decisione, ogni trattamento delle informazioni in esse contenute per fini diversi da quelli per cui sono state inserite nel SIS II deve essere connesso a un caso specifico e giustificato dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per fondati motivi di sicurezza dello Stato o ai fini della prevenzione di un reato grave. A tale scopo deve essere ottenuta l'autorizzazione preventiva dello Stato membro che effettua la segnalazione.
5. I dati non possono essere usati a scopi amministrativi.
6. Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 5 è considerato uno sviamento di finalità alla luce della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro.
7. Ciascuno Stato membro invia all'organo di gestione un elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II a norma della presente decisione e le eventuali modifiche ad esso apportate. L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e per quali compiti. L'organo di gestione provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 41
Numero di riferimento
(...)
Articolo 42
Dati SIS II e archivi nazionali
1. L'articolo 40, paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nell'archivio nazionale i dati SIS II in collegamento con i quali è stata eseguita un'azione nel suo territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un massimo di tre anni, salvo se disposizioni specifiche di diritto nazionale dispongono un periodo di conservazione più lungo.
2. L'articolo 40, paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nell'archivio nazionale i dati contenuti in una segnalazione particolare effettuata da quello stesso Stato membro nel SIS II.
Articolo 42 bis
Segnalazioni SIS II e legislazione nazionale
1.
(...)
2. Sempreché il diritto dell'Unione europea non preveda disposizioni particolari, la legislazione di ciascuno Stato membro è applicabile ai dati inseriti nel rispettivo N.SIS II.
3. Se l'azione richiesta non può essere eseguita, lo Stato membro richiesto ne informa senza indugio lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.
Articolo 43
Qualità dei dati trattati nel SIS II (...)
1. Lo Stato membro che effettua la segnalazione è responsabile dell'esattezza, dell'attualità e della liceità dell'inserimento dei dati nel SIS II.
2. Soltanto lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.
3. Se uno degli Stati membri che non ha effettuato la segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro 10 giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione; quest'ultimo (...) verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.
4. Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone il caso al garante europeo della protezione dei dati, il quale, insieme alle autorità nazionali di controllo interessate di cui all'articolo 53, paragrafo 1 bis, agisce in qualità di mediatore.
5.
(...)
5 bis. Gli Stati membri scambiano informazioni supplementari se una persona sostiene di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, l'interessato è informato circa le disposizioni di cui all'articolo 44.
6. Se una persona è già segnalata nel SIS II, lo Stato membro che introduce un'altra segnalazione si accorda in merito a tale inserimento con lo Stato membro della prima segnalazione. L'accordo è raggiunto in base allo scambio di informazioni supplementari.
Articolo 43 bis
Distinzione tra persone con caratteristiche simili
Quando, inserendo una segnalazione, risulta che nel SIS II è già registrata una persona che possiede gli stessi criteri di identità, occorre seguire la procedura seguente:
a)
l'ufficio SIRENE si mette in contatto con il servizio richiedente allo scopo di verificare se la segnalazione riguarda o no una stessa persona;
b)
se da tale verifica incrociata risulta che si tratta della stessa persona, l'ufficio SIRENE applica la procedura per l'inserimento di segnalazioni multiple definita all'articolo 43, paragrafo 6. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'ufficio SIRENE convalida la richiesta di segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare errori di identificazione.
Articolo 44
Dati complementari per i casi di usurpazione di identità
1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione aggiunge alla stessa, con il consenso esplicito della persona interessata, dati che riguardano quest'ultima per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione.
2. I dati relativi alla vittima dell'usurpazione di identità sono (...) usati soltanto ai seguenti fini:
a)
permettere all'autorità competente di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona effettivamente oggetto della segnalazione;
b)
permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di dimostrare la propria identità e stabilire di essere stata vittima di un'usurpazione di identità.
3. Ai fini del presente articolo possono essere inseriti nel SIS II e successivamente trattati soltanto i seguenti dati personali:
a)
cognomi e nomi, cognome alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias" possibilmente registrati a parte;
b)
segni fisici particolari, oggettivi e inalterabili;
c)
luogo e data di nascita;
d)
sesso;
e)
fotografie;
f)
impronte digitali;
g)
cittadinanza(e);
h)
numero del o dei documenti d'identità e data del rilascio.
3 bis. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati di cui al paragrafo 3 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 61, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione di cui all'articolo 12.
4. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell'interessato.
5. Possono accedere ai dati di cui al paragrafo 3 soltanto le autorità con diritto di accesso alla segnalazione corrispondente e all'unico scopo di evitare errori di identificazione.
Articolo 45
Indicatori di validità
(...)
Articolo 46
Connessioni fra segnalazioni
1. Uno Stato membro può creare una connessione tra le segnalazioni che effettua nel SIS II. Effetto della connessione è istaurare un nesso fra due o più segnalazioni.
2. La creazione di una connessione non incide sulla specifica azione da intraprendere sulla base di ciascuna segnalazione interconnessa né sul rispettivo termine di conservazione.
3. La creazione di una connessione non incide sui diritti di accesso previsti dalla presente decisione. Le autorità che non hanno diritto di accedere a talune categorie di segnalazioni non sono in grado di visualizzare la connessione a una segnalazione cui non hanno accesso.
3 bis. Uno Stato membro crea una connessione tra segnalazioni solo se sussiste una reale esigenza operativa.
3 ter. Uno Stato membro può creare connessioni conformemente alla legislazione nazionale purché siano rispettati i principi enunciati nel presente articolo.
4. Uno Stato membro, qualora ritenga che la creazione di una connessione da parte di un altro Stato membro sia incompatibile con la sua legislazione nazionale o i suoi obblighi internazionali, può adottare le necessarie misure affinché non sia possibile accedere alla connessione dal suo territorio nazionale o per le sue autorità dislocate al di fuori del suo territorio.
4 bis. Le norme tecniche per la connessione delle segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 61, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione di cui all'articolo 12.
Articolo 47
Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari
1. Gli Stati membri conservano un riferimento alle decisioni di effettuare le segnalazioni presso l'ufficio SIRENE, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari.
2. I dati personali archiviati dall'ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni (...) sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso distrutti al più tardi un anno dopo che è stata cancellata dal SIS II la segnalazione riguardante la persona interessata.
3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nell'archivio nazionale i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un'azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.
Articolo 48
Trasferimento di dati personali a terzi
1.
(...) I dati trattati nel SIS II in applicazione della presente decisione non sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, né sono messi a loro disposizione.
2.
(...)
Articolo 48 bis bis
Scambio di dati con l'Interpol sui passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati
1. In deroga all'articolo 48 il numero, il paese di rilascio e la tipologia dei passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati inseriti nel SIS II possono essere scambiati con membri dell'Interpol stabilendo un collegamento tra i SIS II e la base dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, fatta salva la conclusione di un accordo tra l'Interpol e l'Unione europea. In base a tale accordo la trasmissione di dati inseriti da uno Stato membro è soggetta al consenso di tale Stato membro.
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 prevede che i dati condivisi siano accessibili solo a membri dell'Interpol di paesi che assicurano un adeguato livello di protezione dei dati personali. Prima di concludere l'accordo, il Consiglio chiede il parere della Commissione sull'adeguatezza del livello di protezione dei dati personali e di rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati personali da parte dell'Interpol e da parte dei paesi che hanno distaccato membri presso l'Interpol.
3. L'accordo di cui al paragrafo 1 può anche prevedere che gli Stati membri abbiano accesso, attraverso il SIS II, ai dati della base dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, in conformità delle pertinenti disposizioni della presente decisione che disciplinano le segnalazioni sui passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati inserite nel SIS II.
CAPO X
Protezione dei dati
Articolo 48 bis
Trattamento di categorie di dati sensibili
È vietato il trattamento delle categorie di dati elencati nell'articolo 6, prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.
Articolo 49
Applicazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati
I dati personali trattati in applicazione della presente decisione sono protetti a norma della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, e successive modifiche.
Articolo 50
Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente
1. Il diritto di una persona di accedere ai dati che la riguardano inseriti nel SIS II conformemente alla presente decisione è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere. Ove previsto dalla legislazione nazionale, l'autorità nazionale di controllo prevista all'articolo 53, paragrafo 1 decide se ed in base a quali modalità comunicare informazioni. Uno Stato membro che non ha effettuato la segnalazione può comunicare informazioni su tali dati soltanto se ha preventivamente dato la possibilità allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione. A ciò si provvede tramite lo scambio di informazioni supplementari.
2. La comunicazione dell'informazione alla persona interessata è rifiutata se può nuocere all'esecuzione di un compito legittimo connesso con la segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui.
3. Chiunque ha il diritto di far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o far cancellare dati che lo riguardano inseriti illecitamente.
3 bis. L'interessato è informato prima possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l'accesso. Se la legislazione nazionale prevede un termine più breve, quest'ultimo deve essere rispettato.
3 ter. L'interessato è informato del seguito dato all'esercizio del suo diritto di rettifica e cancellazione prima possibile e comunque non oltre 3 mesi dalla data in cui ha chiesto la rettifica o cancellazione. Se la legislazione nazionale prevede un termine più breve, quest'ultimo deve essere rispettato.
Articolo 51
Diritto di accesso, rettifica e cancellazione
(...)
Articolo 52
Mezzi di ricorso
1. Chiunque può adire la giurisdizione o l'autorità competente in base alla legislazione nazionale di qualsiasi Stato membro per rettificare, cancellare o ottenere informazioni o indennizzo relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.
2. Gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 54.
3. La Commissione valuta le norme sui mezzi di ricorso previste nel presente articolo due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 53
Controllo dell'N.SIS II
1 bis. Ciascuno Stato membro provvede affinché un'autorità indipendente (in prosieguo "autorità nazionale di controllo") controlli autonomamente la liceità del trattamento dei dati personali SIS II nel e dal proprio territorio, compresi lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari.
1 ter. L'autorità o le autorità di cui al paragrafo 1 bis provvedono affinché almeno ogni quattro anni venga svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nell'N.SIS II, conformemente alle norme di revisione internazionali.
1 quater. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità di cui al paragrafo 1 bis dispongano delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad esse affidati dalla presente decisione.
2.
(…)
3.
(…)
4.
(…)
5.
(…)
6.
(…)
Articolo 53 bis
Controllo dell'organo di gestione
1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla le attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'organo di gestione. Si applicano di conseguenza i doveri e i poteri di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni venga svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'organo di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali. La relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'organo di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo (...). L'organo di gestione ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione.
Articolo 53 ter
Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
1. Le autorità nazionali di controllo (...) e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'esercizio delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del SIS II.
2. A seconda delle esigenze, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono l'un l'altro nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione della presente decisione, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
3. Le autorità nazionali di controllo (...) e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle esigenze. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'organo di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.
Articolo 53 quater
Protezione dei dati durante il periodo transitorio
La Commissione, qualora durante il periodo transitorio deleghi le sue responsabilità, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, provvede affinché il garante europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e la possibilità di svolgere pienamente i suoi compiti, compresa la possibilità di effettuare controlli in loco o di esercitare (...) i poteri attribuitigli dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
CAPO XI
Responsabilità e sanzioni
Articolo 54
Responsabilità
1. Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all'uso dell'N.SIS II. La disposizione si applica anche quando i danni sono stati causati dallo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito.
2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un'azione non è lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, quest'ultimo è tenuto al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che i dati siano stati usati dallo Stato membro che ha richiesto il rimborso in violazione della presente decisione.
3. Se l'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dalla presente decisione causa danni al SIS II, quello Stato membro ne è responsabile a meno che e nella misura in cui l'organo di gestione o altri Stati membri partecipanti al SIS II non abbiano omesso di adottare le misure ragionevolmente necessarie a evitare tali danni o a minimizzarne gli effetti.
Articolo 55
Sanzioni
Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale uso improprio dei dati inseriti nel SIS II o qualsiasi scambio di informazioni supplementari contrarie alla presente decisione sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente alla legislazione nazionale.
CAPO XII
Accesso dell'Europol e dell'Eurojust al SIS II
(...)
CAPO XIII
Disposizioni finali
Articolo 59
Controllo e statistiche
1. L'organo di gestione provvede affinché siano attivate procedure atte a controllare il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità e qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'organo di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel SIS II centrale.
2 bis. Ogni anno l'organo di gestione pubblica statistiche, sia totali che disaggregate per ciascuno Stato membro, relative al numero di registri per categoria di segnalazione, al numero di risposte positive (hit) per categoria di segnalazione e al numero di accessi al SIS II.
3. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni, l'organo di gestione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione compresa la sua sicurezza e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri.
4. Tre anni dopo l'inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del SIS II centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, determina se i principi di base permangono validi, valuta l'applicazione della presente decisione con riguardo al SIS II centrale, la sicurezza del SIS II centrale e le eventuali implicazioni per le future attività. La Commissione trasmette le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Gli Stati membri comunicano all'organo di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 2 bis, 3 e 4.
5 bis. L'organo di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 4.
(...)
Articolo 60
Comitato consultivo
(...)
Articolo 61
Comitato di regolamentazione
1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in quell'articolo. Il presidente non partecipa al voto.
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare.
4. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta. Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.
5. Il comitato (...) di cui al paragrafo 1 esercita la sua funzione a partire dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 62
Modifica delle disposizioni dell'acquis di Schengen
1. Per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato UE, la presente decisione sostituisce, alla data di cui all'articolo 65, paragrafo 1 bis, le disposizioni degli articoli 64 e da 92 a 119 della convenzione di Schengen, salvo l'articolo 102 bis.
2. Per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato UE, la presente decisione abroga anche, alla data di cui all'articolo 65, paragrafo 1 bis, le seguenti disposizioni dell'acquis di Schengen che attuano quegli articoli (20):
–
Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen (SCH/Com-ex (93) 16);
–
Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante l'evoluzione del SIS (SCH/Com-ex (97) 24);
–
Decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del Regolamento finanziario C.SIS (SCH/Com-ex (97) 35);
–
Decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante il C.SIS con 15/18 collegamenti (SCH/Com-ex (98) 11);
–
Decisione del Comitato esecutivo del 25 aprile 1997 relativa all'aggiudicazione dello studio preliminare del SIS II (SCH/Com-ex (97) 2, 2a rev.);
–
Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i costi d'installazione del C.SIS (SCH/Com-ex (99) 4);
–
Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'aggiornamento del Manuale SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5);
–
Dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero (SCH/Com-ex (96) decl. 5);
–
Dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.);
–
Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS (SCH/Com-ex (97) 18).
3. Per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato UE, i riferimenti agli articoli della convenzione di Schengen così sostituiti e alle pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen che li attuano si intendono fatti alla presente decisione e vanno letti secondo la tavola di concordanza allegata.
Articolo 63
Abrogazione
Alla data di cui all'articolo 65, paragrafo 1 bis sono abrogate le decisioni 2004/201/GAI, 2005/211/GAI, (...), 2005/719/GAI, 2005/727/GAI, (...), 2006/228/GAI, 2006/229/GAI, (...) e 2006/631/GAI (...).
Articolo 64
Periodo transitorio e bilancio
1. Le segnalazioni possono essere trasferite dal SIS 1+ al SIS II. Gli Stati membri assicurano, attribuendo la priorità alle segnalazioni di persone, che il contenuto delle segnalazioni trasferite dal SIS 1+ al SIS II sia reso conforme alle disposizioni della presente decisione prima possibile e al più tardi entro tre anni dalla data indicata all'articolo 65, paragrafo 1 bis. Nel periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94, 95, 97, 98, 99, 100 (...) della convenzione di Schengen al contenuto delle segnalazioni trasferite dal SIS 1+ al SIS II, (...) fatte salve le seguenti regole:
–
(...) in caso di modifica, complemento, rettifica o aggiornamento (...) del contenuto di una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, gli Stati membri assicurano che la segnalazione sia conforme alle disposizioni della presente decisione a decorrere dall'introduzione della modifica, complemento, rettifica o aggiornamento in questione;
–
in caso di hit su una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, gli Stati membri esaminano immediatamente la compatibilità di tale segnalazione con le disposizioni della presente decisione senza tuttavia ritardare l'azione da intraprendere in base alla stessa.
1 bis. (...)
2. Alla data fissata a norma dell'articolo 65, paragrafo 1 bis il residuo del bilancio approvato in conformità delle disposizioni dell'articolo 119 della convenzione di Schengen è restituito agli Stati membri. Gli importi da restituire sono calcolati in base al contributo di ciascuno Stato membro in conformità della decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen.
3. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 12, paragrafo 3, i riferimenti, nella presente decisione, all'organo di gestione si intendono fatti alla Commissione.
Articolo 65
Entrata in vigore, applicabilità e migrazione
1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
1 bis. Essa si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ dalla data che il Consiglio stabilirà, deliberando all'unanimità dei suoi membri i quali rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+.
2. La data di cui al paragrafo 1 bis è stabilita:
a)
una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione;
b)
quando tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari;
c)
quando la Commissione avrà dichiarato che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri, e gli organi preparatori del Consiglio avranno convalidato i risultati proposti del test. La convalida confermerà che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quanto già garantito dal SIS 1+;
d)
quando la Commissione avrà preso le necessarie disposizioni tecniche per permettere la connessione del SIS II centrale all'N.SIS II degli Stati membri interessati;
2 bis. La Commissione comunica al Parlamento europeo i risultati del test condotto in conformità del paragrafo 2, lettera c).
3. Qualsiasi decisione del Consiglio presa ai sensi del paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli e i paragrafi in corsivo sono stati aggiunti o modificati dal regolamento (CE) n. 871/2004 e dalla decisione 2005/211/GAI del Consiglio, relativi all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo.
Relazioni tra l'Unione europea e la Russia dopo l'uccisione della giornalista Anna Politkovskaya
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Risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni tra Russia ed Unione europea in seguito all'assassinio della giornalista russa Anna Politkovskaya
– visti gli obiettivi di consolidamento, nella Federazione russa, della democrazia e delle libertà politiche, quali delineati nell'accordo di partenariato e cooperazione UE-Russia (PCA), entrato in vigore il 1° dicembre 1997, e in previsione dell'avvio di negoziati per un nuovo accordo entro la fine del 2006,
– viste le sue precedenti risoluzioni e dichiarazioni sulla libertà di stampa e la libertà di parola in Russia, e in particolare la sua risoluzione sulle relazioni UE-Russia del 26 maggio 2005(1),
– ricordando gli obblighi assunti dalla Federazione russa in materia di diritti umani, segnatamente alla luce del fatto che attualmente essa presiede il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che, sabato 7 ottobre 2006, la giornalista Anna Politkovskaya è stata assassinata nell'ascensore del condominio in cui risiedeva, e che per le modalità con cui è stato eseguito, questo delitto fa pensare a un assassinio su commissione,
B. considerando che Anna Politkovskaya ha pubblicato molteplici articoli e diversi libri sulla situazione dei diritti dell'uomo in Russia, in particolare in Cecenia e nel Caucaso settentrionale,
C. considerando che Anna Politkovskaya era anche una militante convinta dei diritti dell'uomo in Russia e ha apportato un sostegno concreto alle vittime delle violazioni di questi diritti, in particolare in Cecenia,
D. considerando che questo omicidio segue quello di Andrei Kozlov, il vicepresidente della Banca centrale russa, che stava cercando di riformare il sistema bancario russo; considerando altresì che il 16 ottobre 2006 Anatoly Voronin, direttore commerciale dell'agenzia di stampa ITAR-TASS, è stato assassinato nel suo appartamento,
E. considerando che l'assassinio di oppositori politici è diventato un fenomeno preoccupante nell'arena politica russa,
F. considerando che la Russia, stando a Reporter Senza Frontiere e al Comitato per la protezione dei giornalisti, è uno dei principali paesi in cui i giornalisti vengono uccisi,
G. considerando che le indagini su detti omicidi si sono rivelate insufficienti e che, nella maggior parte dei casi, gli assassini non sono mai stati identificati,
H. considerando che, sia internazionalmente che nella stessa Russia, l'opinione pubblica ha espresso seria preoccupazione per le crescenti restrizioni della libertà di stampa e di parola,
I. considerando che la libertà dei mezzi di comunicazione, un'efficace protezione dei giornalisti indipendenti e il pieno sostegno all'attività svolta dalle organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo costituiscono elementi essenziali dello sviluppo democratico di un paese,
1. rende omaggio al lavoro e ai meriti di Anna Politkovskaya, reporter investigativo altamente considerato, nota come il simbolo del giornalismo onesto in Russia, che ha ricevuto numerosi premi, tra gli altri il Premio Olof Palme, e che con coraggio ha difeso la vita e la dignità umana ed ha portato allo scoperto e riferito con oggettività diverse forme di crimini contro l'umanità, specialmente in Cecenia;
2. manifesta vivo cordoglio ai familiari di Anna Politkovskaya, ai suoi amici e colleghi giornalisti e del movimento per i diritti dell'uomo;
3. esprime la più dura condanna di fronte all'assassinio di Anna Politkovskaya, e invita le autorità russe a investigare in modo indipendente ed efficace al fine di scovare e punire i responsabili di tale vile crimine; invita l'UE e il Consiglio d'Europa a monitorare strettamente tali indagini;
4. manifesta viva preoccupazione per l'intimidazione, le vessazioni e l'assassinio di giornalisti indipendenti e di altre persone critiche dell'attuale regime e ricorda al governo russo che il perdurare di tale tendenza arrecherà grave pregiudizio alla reputazione complessiva della Russia;
5. chiede alle autorità russe di lottare attivamente contro le intimidazioni ai danni di giornalisti indipendenti e di attivisti dei diritti dell'uomo e di garantire piena protezione ai giornalisti indipendenti che denunciano gravi casi di ingiustizia nel proprio paese e alle organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo e ai loro rappresentanti che difendono le vittime di violazioni dei diritti dell'uomo;
6. invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere una posizione basata sui principi e costante durante i negoziati per un nuovo PCA con la Federazione russa insistendo sulla salvaguardia della libertà di stampa e sul rispetto del giornalismo indipendente conformemente alle norme europee;
7. sollecita, a tal riguardo, il Consiglio ad avviare una profonda riflessione sul futuro delle relazioni con la Federazione russa, che coinvolga il Parlamento europeo e la società civile al fine di porre la democrazia, i diritti dell'uomo e la libertà di espressione al centro di qualsiasi accordo futuro e a creare un meccanismo chiaro per monitorare l'esecuzione di tutte le clausole di detto accordo;
8. chiede un potenziamento del dialogo UE-Russia sui diritti dell'uomo in modo da renderlo più efficace ed incentrato sui risultati coinvolgendo pienamente, al contempo, il Parlamento europeo a tutti i livelli al fine di rafforzare questo elemento nel nuovo PCA che dovrà essere negoziato a breve;
9. ritiene che tutte le istituzioni democratiche, compreso il Parlamento europeo, dovrebbero adempiere ai loro obblighi morali e condannare tali crimini senza indugio, dimostrando la loro determinazione a difendere i diritti dell'uomo a prescindere dalle circostanze politiche;
10. manifesta viva preoccupazione per il fatto che, ai sensi della nuova legislazione sulle organizzazioni della società civile, più di 90 organizzazioni non governative siano state costrette a cessare la loro attività in Russia; invita le autorità russe ad accelerare le procedure di registrazione autorizzando, al contempo, dette organizzazioni a proseguire le loro attività fintantoché la loro domanda venga correttamente trattata ed iscritta nel registro; invita il governo russo a non avvalersi dell'imprecisione delle disposizioni della nuova legislazione come pretesto per mettere a tacere le voci critiche della società civile;
11. è consapevole che l'unico modo per onorare veramente l'impegno appassionato di Anna Politkovskaya per la verità, la giustizia e la dignità umana sia compiere sforzi comuni per realizzare il suo sogno di una Russia democratica che rispetti pienamente i diritti e le libertà dei suoi cittadini;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al governo e al parlamento della Federazione russa e al Consiglio d'Europa.
- visto l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1),
– vista la sua risoluzione del 5 giugno 2003 sul cancro al seno nell'Unione europea(2),
– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2003 sulla comunicazione della Commissione concernente i provvedimenti adottati a livello nazionale e comunitario in merito alle protesi mammarie(3),
– vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2001 sulla concessione di brevetti per i geni BRC A1 e BRC A2 (cancro del seno)(4),
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori(5),
– vista la quarta edizione degli "Orientamenti europei per una garanzia di qualità dello screening e della diagnosi del cancro al seno" pubblicata dalla Commissione nell'aprile 2006(6) (Orientamenti UE),
– visto l'incontro dello "IARC Cancer Control Forum", formato dai direttori degli enti nazionali di ricerca sul cancro, svoltosi dal 17 al 19 luglio 2006 presso l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) di Lione,
– visto il seminario "Necessità di orientamenti europei per l'assistenza in caso di cancro al seno", tenutosi il 17 ottobre 2006 al Parlamento europeo,
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che il cancro al seno costituisce la patologia tumorale più frequente nelle donne e che ogni anno 275.000 donne nell'Unione europea si ammalano di cancro al seno(7),
B. considerando che sta aumentando costantemente il numero di giovani donne che si ammalano di cancro al seno, che il 35% delle donne malate di cancro al seno hanno meno di 55 anni e che per il 12% dei casi il cancro al seno colpisce addirittura donne che hanno meno di 45 anni(8),
C. considerando che il cancro al seno è la prima causa di morte nelle donne fra 35 e 59 anni(9) e che ogni anno 88.000 donne nell'Unione europea muoiono di cancro al seno(10),
D. considerando che il cancro al seno costituisce nel complesso la seconda patologia tumorale, che anche gli uomini si ammalano di cancro al seno e che nell'Unione europea ogni anno circa 1.000 uomini muoiono di cancro al seno(11),
E. considerando che le giovani donne malate di cancro al seno sono colpite in modo particolare da problemi come la reintegrazione nel mercato del lavoro e una scarsa solidità finanziaria e che esse si trovano inoltre confrontate a problemi assai specifici di pianificazione della vita, come la sterilità dovuta a cure ormonali o una diagnosi effettuata nel corso della gravidanza,
F. considerando che, stando all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il tasso di mortalità in caso di cancro al seno oscilla, fra gli Stati membri dell'UE a 25, di oltre il 50% e che il tasso delle mastectomie, anche in caso di cancro al seno in fase precoce, differisce fra gli Stati membri fino al 60%(12),
G. considerando che è necessario studiare in modo più approfondito le cause del cancro al seno e, in particolare, il ruolo delle sostanze chimiche dannose e l'inquinamento ambientale, l'alimentazione, lo stile di vita, i fattori genetici nonché le loro interazioni,
H. considerando che, secondo l'OMS, lo screening mammografico può ridurre la mortalità per cancro al seno nelle donne tra i 50 e i 69 anni fino al 35% e che primi studi segnalano come lo screening eseguito anche presso le donne tra i 40 e i 49 anni possa comportare una riduzione del tasso di mortalità(13),
I. considerando che gli orientamenti UE per lo screening mammografico sono stati presentati per la prima volta nel 1992; che lo screening mammografico, però, viene offerto in modo capillare solo in 11 Stati membri dell'Unione europea (Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica ceca, Svezia, Spagna e Ungheria),
J. considerando che, anche nei suddetti Stati membri che lo offrono in modo capillare, lo screening spesso non viene effettuato a livello dell'intera popolazione come previsto dagli orientamenti UE, e non risponde a numerosi altri criteri di qualità, e che questi orientamenti nei nuovi Stati membri sono ancora pressoché sconosciuti,
K. considerando che un'assistenza capillare, con unità mammarie interdisciplinari in linea con gli elevati standard raccomandati negli orientamenti UE, viene garantita solo in uno Stato membro (Regno Unito) e nemmeno in modo completo,
L. considerando che un'assistenza per il cancro al seno con garanzia di qualità comporta a medio e a lungo termine risparmi del sistema sanitario, in quanto consente di evitare esami e trattamenti inutili, di riconoscere in modo più tempestivo i carcinomi mammari, e che sono quindi necessari meno interventi e trattamenti postoperatori dagli elevati costi,
M. considerando che la succitata quarta edizione degli orientamenti UE (2006) raccomanda l'impiego di due infermiere per ogni unità mammaria(14), ma che ancora non esiste per questo profilo professionale un quadro di formazione universalmente riconosciuto,
N. considerando che la specializzazione richiesta negli Orientamenti UE per l'intero personale medico è determinante ai fini della qualità della diagnosi precoce e della cura e che le corrispondenti offerte di perfezionamento professionale negli Stati membri dell'UE potrebbero beneficiare del sostegno del Fondo sociale europeo e, nei paesi candidati, dei Fondi di preadesione,
O. considerando che il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) può essere impiegato nei nuovi Stati membri per costruire le infrastrutture sanitarie, e quindi anche per effettuare lo screening mammografico e creare le unità mammarie specializzate, il che è possibile anche nei paesi candidati con l'ausilio dei Fondi di preadesione,
P. considerando che la strategia di Lisbona mira a una quota occupazionale delle donne pari al 60% nel 2010, che gli studi più recenti evidenziano che un quinto degli ex malati/malate di cancro non rientrano al lavoro, anche se sono considerati idonei(15), e che le donne le quali rientrano al lavoro spesso si trovano comunque confrontate a riduzioni del reddito(16),
1. esorta la Commissione a presentare al più presto la relazione di avanzamento per il 2006, richiesta dal Parlamento europeo nella succitata risoluzione del 5 giugno 2003, in merito alle misure adottate dagli Stati membri per ridurre il tasso di mortalità in caso di cancro al seno;
2. invita la Commissione a presentare nel corso del 2007 la relazione sull'attuazione dei programmi di screening dei tumori, prevista dalla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2003;
3. ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di introdurre a livello capillare lo screening mammografico, offrendo a tutte le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni uno screeening mammografico a frequenza biennale conformemente agli orientamenti UE, per conseguire in tal modo una sensibile riduzione della mortalità dovuta al cancro al seno;
4. si attende dagli Stati membri una migliore politica di informazione sull'importanza dello screening mammografico onde rafforzare l'accettazione e il tasso di partecipazione delle donne;
5. invita la Commissione a sostenere studi che esaminino le condizioni alle quali potrebbe essere utile uno screening mammografico anche per le donne che hanno superato i 69 anni;
6. invita gli Stati membri a garantire entro il 2016 un'assistenza capillare con unità mammarie interdisciplinari in base agli orientamenti UE, visto che la cura in unità interdisciplinari migliora le possibilità di sopravvivenza e incrementa la qualità della vita, e invita la Commissione a presentare ogni due anni una relazione di avanzamento in materia;
7. invita la Commissione a presentare dati attuali e affidabili sulla situazione delle donne malate di cancro al seno e, in questo contesto, a richiamare l'attenzione sulla necessità di registri nazionali del cancro in tutti gli Stati membri;
8. chiede vivamente di garantire il finanziamento futuro della rete europea del cancro, affinché i lavori sugli orientamenti UE in merito alla figura professionale delle infermiere specializzate nel cancro al seno e per un protocollo di certificazione delle unità mammarie siano conclusi conformemente ai principi e alle procedure già stabiliti dalla Commissione per il controllo di conformità;
9. sollecita un maggior sostegno alla ricerca in materia di prevenzione del cancro al seno, compresi le conseguenze delle sostanze chimiche dannose e l'inquinamento ambientale, l'alimentazione, lo stile di vita e i fattori genetici nonché le loro interazioni, e chiede di studiare ulteriormente il rapporto tra cancro al seno e potenziali fattori di rischio come il tabacco, l'alcol e gli ormoni;
10. esorta la Commissione a garantire il sostegno finanziario all'ulteriore sviluppo di esami del sangue (esami di biomarker) nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca;
11. si attende che la Commissione promuova lo sviluppo di terapie che abbiano scarsi effetti collaterali nonché una ricerca esaustiva delle cause nel settimo programma quadro di ricerca e contribuisca a garantire una ricerca scientifica indipendente in materia di cancro al seno;
12. invita la Commissione, nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca, a studiare ulteriormente gli aspetti tecnico-fisici e le alternative alle forme convenzionali di mammografia, come ad esempio la mammografia digitale;
13. invita la Commissione a elaborare una Carta per la tutela dei diritti dei malati di cancro al seno nonché dei malati cronici sul posto di lavoro, onde sollecitare le imprese a consentire ai pazienti di esercitare l'attività durante la cura e di reintegrarli nel mercato del lavoro dopo di essa;
14. esorta gli Stati membri a istituire centri di informazione e consulenza sull'ereditarietà del cancro al seno e invita la Commissione a presentare ogni due anni una relazione di avanzamento al riguardo;
15. esorta gli Stati membri a dedicare particolare attenzione ai problemi delle giovani donne che soffrono di cancro al seno, mettendo a disposizione informazioni specifiche;
16. invita la Commissione a segnalare ai nuovi Stati membri e ai paesi candidati che il FESR nonché i Fondi di preadesione possono essere impiegati per costruire infrastrutture nel settore sanitario;
17. invita gli Stati membri a sfruttare l'opportunità di perfezionare la formazione professionale del personale medico a norma degli orientamenti UE attraverso il Fondo sociale europeo;
18. invita la Commissione ad assumere un ruolo guida nell'ambito della cooperazione globale nella lotta contro il cancro al seno, in collaborazione con altri partner internazionali (OMS, IARC, AIEA, ecc.) e a diffondere anche al di là dei confini europei gli orientamenti UE;
19. invita la Commissione a mettere a disposizione gli orientamenti UE non solo nella versione cartacea, ma anche per consultazione e scaricamento da Internet;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
J. Jassem et al. (March 2004): "Surgical Approaches to Early Breast Cancer", International Collaborative Cancer Group (ICCG), Imperial College, London.
Laetitia Malavolti et al. (Mai 2006): "Situation professionnelle et difficultés économiques des patients atteints d'un cancer deux ans après le diagnostic", Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, Etudes et Résultats, n. 487.
Umberto V. (1999): Caring about women and cancer, European journal of Cancer.
Misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (Relazione annuale della Commissione - 2004)
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Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (2004) (2006/2136(INI))
– vista la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia adottate dai paesi terzi nei confronti della Comunità (2004) (COM(2005)0594),
– vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2002 sulla diciannovesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività antidumping e antisovvenzioni della Comunità, dati sul monitoraggio delle cause antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia promosse da paesi terzi(1),
– viste le sue risoluzioni del 14 dicembre 1990 sulla politica antidumping della Comunità europea(2) e del 25 ottobre 2001 sull'apertura e la democrazia nel commercio internazionale(3),
– vista la dichiarazione ministeriale della quarta sessione della conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) svoltasi a Doha (Qatar) che, al paragrafo 28, prescrive la negoziazione della riforma degli accordi relativi all'applicazione dell'articolo VI del GATT del 1994, al fine di chiarirne e migliorarne le disposizioni in materia di disciplina,
– visto il paragrafo 30 della medesima dichiarazione, che sottolinea la necessità di un miglioramento e chiarificazione del memorandum d'accordo sulla risoluzione delle dispute,
– vista la dichiarazione ministeriale della sesta sessione della conferenza ministeriale dell'OMC sul programma di lavoro per lo sviluppo di Doha e, in particolare, i punti 28 e 34, nonché l'allegato D,
– vista la ventitreesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e in materia di salvaguardia della Comunità (2004) (COM(2005)0360),
– visti l'articolo 45 e l'articolo 112, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0243/2006),
A. considerando che l'Unione europea è uno dei principali attori del commercio internazionale, che essa continua ad essere una grande potenza economica e che è stata nel 2004 il primo esportatore mondiale di beni,
B. considerando che l'evoluzione del commercio internazionale rende la questione dell'accesso ai mercati esteri altrettanto importante che quella della difesa dei propri mercati da pratiche commerciali sleali,
C. considerando che la liberalizzazione del commercio e l'accresciuto volume degli scambi sviluppano la competizione internazionale, ma aumentano anche il rischio che le esportazioni di un determinato paese siano sottoposte ad azioni di difesa commerciale, con conseguenti effetti negativi sulla competitività internazionale delle imprese comunitarie,
D. considerando che, con l''Agenda di Lisbona" recentemente rivista, la Comunità si è proposta l'obiettivo di rendere l'economia europea più forte aumentando, tra l'altro, la competitività della Comunità nell'economia mondiale,
E. riconoscendo che la competitività della Comunità è strettamente legata alla creazione di un sistema commerciale mondiale che sia il più aperto ed equo possibile,
F. considerando che la competitività dell'economia comunitaria non può che risentire dell'imposizione di barriere tariffarie e non tariffarie non basate sulle regole dell'OMC sia all'interno che all'esterno della Comunità,
G. riconoscendo che la Comunità è generalmente considerata come un utilizzatore "moderato" degli strumenti di difesa commerciale e ha quindi tutto l'interesse a che i propri partner internazionali sviluppino una legislazione e una pratica il più possibile conforme alle regole dell'OMC,
1. manifesta preoccupazione per l'incremento dei casi di difesa commerciale sia da parte degli utilizzatori "tradizionali" di tali misure sia da parte di altri Stati membri dell'OMC di più recente sviluppo; ritiene che in alcuni casi le regole dell'OMC non siano state pienamente rispettate; esorta tutti i partner commerciali europei a un rigoroso rispetto delle regole dell'OMC così da evitare qualsiasi danno economico ingiustificato;
2. invita i partner commerciali della Comunità ad un maggiore rispetto, nello spirito e nella lettera, degli accordi vigenti e della giurisprudenza OMC in materia di strumenti di difesa commerciale, evitando ogni intento protezionistico; chiede in particolare che le investigazioni antidumping, antisovvenzioni e le salvaguardie siano condotte in modo trasparente e imparziale;
3. si compiace dell'assistenza fornita dalla Commissione agli Stati membri e all'industria europea nei casi di difesa commerciale avviati da paesi terzi; esorta la Commissione a mantenere un monitoraggio costante sulle azioni intraprese da paesi terzi al fine di verificarne l'opportunità e la correttezza;
4. incoraggia la Commissione a intervenire, congiuntamente con gli Stati membri interessati, a difesa dell'industria comunitaria, qualora sia acclarato che le regole del commercio internazionale non vengono rispettate;
5. è del parere che molte delle dispute sollevate dall'applicazione di misure di difesa commerciale possano essere risolte amichevolmente con mutua soddisfazione delle parti interessate; ritiene che la Commissione debba ricorrere all'organo di risoluzione delle dispute dell'OMC solo come ultima ratio;
6. esprime il proprio compiacimento circa il successo ottenuto dal sistema di risoluzione delle dispute dell'OMC che ha permesso un'applicazione più coerente delle regole multilaterali del commercio internazionale, garantendo inoltre al sistema maggiore sicurezza e prevedibilità;
7. invita tuttavia la Commissione a farsi promotrice di un'azione volta a rendere l'applicazione delle decisioni dell'organo di risoluzione delle dispute dell'OMC più tempestiva ed efficace, che eviti l'impiego ingiustificato di tattiche dilatorie e che renda più certa l'applicazione del diritto del commercio internazionale;
8. esorta la Commissione a perseguire con determinazione le negoziazioni in sede OMC volte a rendere più efficace e meno arbitraria l'applicazione di misure di difesa commerciale da parte di altri membri dell'OMC, con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
a)
applicazione di regole più severe alle revisioni quinquennali, che rendano eccezionale la proroga delle misure antidumping e antisovvenzioni;
b)
semplificazione delle procedure antidumping e la riduzione del loro costo per le aziende che cooperano con l'autorità investigativa;
c)
analisi dell'interesse pubblico e dell'impatto delle misure in questione, simile a quella effettuata nella Comunità;
d)
maggiore trasparenza delle investigazioni che eviti pratiche abusive e garantisca i diritti alla difesa per le parti interessate;
e)
limitazione delle misure a ciò che è strettamente necessario a rimuovere il dumping nocivo;
f)
costituzione di un gruppo arbitrale ad hoc – composto da esperti del settore – cui deferire le decisioni di avviare un'inchiesta antidumping, che potrà raccomandare di terminare senza indugio l'inchiesta qualora abbia appurato che le regole sono state infrante; il gruppo ad hoc dovrebbe disporre di linee guida chiare per quanto riguarda le pertinenti competenze dei suoi membri sulla materia in questione;
9. si rammarica che, nonostante le disfunzioni riscontrate nell'applicazione delle misure di salvaguardia, tale punto non sia stato inserito nell'agenda di sviluppo di Doha;
10. chiede quindi che la Commissione propugni una riforma delle regole che reggono l'imposizione di misure di salvaguardia nell'ambito dell'OMC onde limitare l'utilizzazione troppo estensiva e ingiustificata di tale rimedio;
11. invita la Commissione a valutare l'opportunità di effettuare una revisione approfondita delle regole riguardanti misure di difesa commerciale (misure antidumping e antisovvenzioni) nel quadro dell'OMC, con l'obiettivo di includere il mancato rispetto di accordi o convenzioni internazionali in campo sociale o ambientale su scala mondiale come forme di dumping o sovvenzioni;
12. esorta gli Stati membri a mantenere un approccio "comunitario" in senso lato a queste tematiche che possa portare a un'applicazione più armoniosa di queste misure in ambito comunitario e che riduca il numero di azioni intraprese contro la Comunità mediante una costante opera di sensibilizzazione in merito alle tematiche in questione; ritiene tuttavia che le misure "comunitarie" in senso lato non debbano essere utilizzate quale pretesto per sostenere pratiche commerciali sleali da parte dei singoli Stati membri;
13. sottolinea che solamente un approccio comunitario in senso lato consentirà di difendere efficacemente gli interessi legittimi delle piccole e medie imprese esportatrici europee, che sono confrontate alle pratiche protezionistiche dei paesi importatori;
14. raccomanda che la Comunità riconsideri la concessione di trattamenti preferenziali ai partner commerciali che non agiscono in linea con le regole dell'OMC, tenendo conto dell'interesse della Comunità e della reciprocità nelle relazioni commerciali;
15. sottolinea che, per avere il consenso dei cittadini, le nuove regole del commercio internazionale devono essere applicate in modo trasparente e coerente in linea con il principio dello stato di diritto, di legalità all'interno come all'esterno della Comunità;
16. è favorevole alla concessione di un trattamento preferenziale per i paesi più svantaggiati che stanno avviando un processo di industrializzazione che permetta loro di proteggere le loro industrie nascenti ("infant industry") dai rischi di un'eccessiva concorrenza esterna, purché questa deroga ai principi generali dell'OMC sia temporanea e si risolva in un reale beneficio per i paesi più svantaggiati del mondo;
17. incoraggia l'attuazione di programmi di formazione tecnica in materia di azioni antidumping e antisovvenzioni destinati ai paesi candidati e ai paesi in via di sviluppo che ne facciano richiesta; esorta inoltre la Commissione a prestare assistenza e sostegno ai paesi in via di sviluppo che si dotano di un sistema di difesa commerciale compatibile con le regole dell'OMC;
18. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.