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Testi approvati
Giovedì 26 ottobre 2006 - Strasburgo
Progetto di bilancio generale 2007 (sezione III)
 Progetto di bilancio generale 2007 (sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
 Gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche *
 Anniversario della rivoluzione ungherese del 1956
 Moldova/Transnistria
 Georgia (Ossezia del Sud)
 Esportazione di rifiuti tossici in Africa
 Protezione ambientale: lotta al crimine, reati e pene
 Accordo euromediterraneo di associazione UE/Siria
 Conferenza di Nairobi sul cambiamento climatico
 Trasporto sulle vie navigabili interne
 Partenariati pubblico-privati
 Distacco dei lavoratori
 Rapporto annuale della Banca centrale europea per l'anno 2005
 Tibet
 Processo a Ríos Montt
 Uzbekistan

Progetto di bilancio generale 2007 (sezione III)
PDF 138kWORD 63k
Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007, sezione III, Commissione (C6-0299/2006 - 2006/2018 (BUD)), e lettera rettificativa n. 1/2007 (SEC(2006)0762) al progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007
P6_TA(2006)0451A6-0358/2006

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 272 del trattato CE e l'articolo 177 del trattato Euratom,

–   vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(1),

–   visto il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),

–   visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(4),

–   vista la propria risoluzione del 18 maggio 2006 sulla Strategia politica annuale della Commissione (SPA)(5),

–   visto il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 presentato dalla Commissione il 3 maggio 2006 (SEC(2006)0531),

–   visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 stabilito dal Consiglio il 14 luglio 2006 (C6-0299/2006),

–   vista la lettera rettificativa n. 1/2007 (SEC(2006)0762) al Progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007

–   vista la relazione della commissione per i bilanci dell'11 luglio 2006 sul mandato per la procedura di concertazione del progetto di bilancio 2007 preliminare alla prima lettura del Consiglio,

–   visti l'articolo 69 e l'Allegato IV del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i bilanci e i pareri delle altre commissioni consultate (A6-0358/2006),

Considerazioni generali: definizione di priorità, ottimizzazione della spesa, preparazione per la revisione 2008/2009

1.   rammenta che le proprie priorità politiche per il bilancio 2007 sono state enunciate nella succitata risoluzione del 18 maggio 2006 sulla SPA; nota che il paragrafo 5 di detta risoluzione definisce tre elementi chiave, e segnatamente definire le priorità politiche, assicurare un rapporto costi-benefici di qualità e avviare i preparativi per la revisione 2008-2009 del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2007-2013,

2.   nota che in sede di preparazione della prima lettura del bilancio 2007 da parte del Parlamento tale strategia è stata tradotta in atto sulla base delle priorità politiche di cui al paragrafo 6 della risoluzione sulla SPA, ribadite al paragrafo 5 della succitata risoluzione sul mandato per la concertazione per il 2007 con il Consiglio; nota che tali priorità erano al centro degli emendamenti al bilancio presentati dal Parlamento sui programmi prioritari;

3.   osserva che questo è il primo bilancio del nuovo Quadro finanziario, in un contesto caratterizzato da un nuovo Accordo interistituzionale (AII) e numerosi nuovi programmi pluriennali; rileva altresì che in teoria per l'esecuzione del bilancio 2007 dovrebbe entrare in vigore un nuovo Regolamento finanziario;

4.   sottolinea che, in linea con l'approccio di ottimizzazione dei costi enunciato al paragrafo 7 della risoluzione sulla SPA, un'ottimizzazione qualitativa della spesa è stata avviata mediante audizioni politico-settoriali organizzate dalla commissione per i bilanci e un'accurata analisi di diverse fonti d'informazione sulla qualità della spesa per quanto concerne i fondi dell'UE e sull'esecuzione del bilancio; nota che gli emendamenti di bilancio sono stati predisposti tra l'altro sulla scorta delle informazioni così ottenute; saluta con favore il fatto che sia il Consiglio, sia la Commissione sia il Parlamento seguono il trend di ottimizzazione dei costi;

5.   ritiene che il volume complessivo di stanziamenti proposto dal Consiglio nel suo progetto di bilancio, si colloca molto al di sotto del livello necessario all'UE per rispondere efficacemente alle sfide della globalizzazione da affrontare che serve unicamente a sottolineare l'importanza del terzo elemento della strategia del Parlamento - preparare la revisione del QFP - da cui dovrebbe scaturire una spesa UE maggiormente concentrata sulle priorità programmatiche; ritiene che concentrando gli impegni su programmi prioritari e assicurando che i fondi siano ben utilizzati, la spesa UE servirà meglio gli interessi dei cittadini;

6.   si attende che le riforme e tutti i nuovi elementi stabiliti nel nuovo AII del 17 maggio 2006 siano pienamente attuati nel corso del bilancio 2007 in modo da produrre un effetto immediato sul miglioramento dell'esecuzione qualitativa del bilancio e delle relazioni interistituzionali;

Questioni orizzontali
Concentrarsi sulle priorità

7.   in linea con le priorità del Parlamento, ritiene che la spesa UE debba rivolgersi innanzitutto verso le aree prioritarie e con un livello di stanziamenti più elevato di quello proposto nel progetto di bilancio del Consiglio, e ciò per assicurare ai cittadini programmi prioritari efficaci; propone pertanto di aumentare i pagamenti nel bilancio 2007 a un livello corrispondente all'1,04% dell'RNL dell'Unione, rafforzando gli stanziamenti sulle linee di bilancio legate alle priorità politiche del Parlamento; nota che la maggior parte delle commissioni parlamentari specializzate ha proposto di ristabilire gli importi del Progetto preliminare di bilancio (PPB), in linea con le procedure legislative in corso o quelle che saranno avviate nel 2007;

Affrontare le sfide della globalizzazione

8.   è persuaso che l'Unione europea debba affrontare più attivamente e con maggiore efficacia le sfide economiche, politiche, sociali, ambientali e di sviluppo poste, tra l'altro, dall'attuale processo di globalizzazione; presenta pertanto emendamenti al bilancio 2007 volti a rafforzare la capacità dell'economia UE ad affrontare queste sfide in modo maggiormente strategico e a incrementare gli importi disponibili per l'assistenza allo sviluppo a favore di aree regionali quali l'Asia, l'America latina e il bacino del Mediterraneo;

Ottimizzare la spesa

9.   rimarca la necessità di un più favorevole rapporto costi-benefici nel bilancio UE; propone emendamenti volti a collocare in riserva il 30% degli stanziamenti di un certo numero di linee di bilancio finché la Commissione non avrà rassicurato il Parlamento che tali fondi saranno spesi in modo da garantire una spesa ottimale al contribuente europeo;

10.   rammenta che tali linee di bilancio sono state selezionate dopo un approfondito esame delle relazioni speciali della Corte dei conti, delle relazioni di sintesi sulla gestione dei fondi da parte della Commissione, del sistema di allerta per le previsioni di bilancio messo a punto dalla Commissione e delle analisi costi-benefici condotte su richiesta della commissione per i bilanci, nonché tenendo conto delle schede di attività elaborate dai servizi della Commissione;

11.   si compiace in particolare della richiesta di organizzare un'audizione a metà novembre affinché la Commissione possa rispondere alle preoccupazioni espresse in questi emendamenti; invita i membri delle commissioni specializzate del Parlamento a partecipare all'audizione;

12.   riduce del 10% gli stanziamenti di gestione amministrativa direttamente connessi con i programmi su un piano orizzontale; non vede alcuna contraddizione per quelle linee in cui il Parlamento, da un lato colloca fondi in riserva a causa di alcune preoccupazioni espresse circa la qualità dell'esecuzione, e dall'altro incrementa le disponibilità in funzione delle priorità politiche; riafferma al riguardo l'importanza che annette all'ottimizzazione qualitativa delle risorse in tutte le aree di spesa UE;

13.   ricorda l'importanza che il Parlamento attribuisce al fatto di giungere ad una Dichiarazione positiva di affidabilità per i fondi a gestione condivisa; ribadisce l'intenzione di garantire che, in linea con l'AII del 17 maggio 2006, le competenti autorità di audit negli Stati membri presentino una valutazione della conformità dei sistemi di gestione e di controllo con le regolamentazioni comunitarie; ribadisce pertanto la sua richiesta che gli Stati membri si impegnino a presentare, al livello nazionale appropriato, un resoconto annuale degli audit e delle dichiarazioni disponibili;

Progetti pilota e Azioni preparatorie

14.   per quanto riguarda i progetti pilota e le azioni preparatorie, nota l'aumento dei massimali per i nuovi progetti previsto dall'AII del 17 maggio 2006; propone una serie di nuovi progetti che siano conformi in linea di massima con le priorità indicate al paragrafo 6 della risoluzione sulla Strategia politica annuale;

Agenzie

15.   per le agenzie già esistenti propone, come approccio generale con solo poche eccezioni specifiche, di ripristinare gli stanziamenti del PPB, peraltro collocando in riserva gli importi che eccedono un valore di riferimento in attesa di una valutazione concreta del funzionamento dell'agenzia rispetto al suo programma di lavoro finale, contenente un elenco completo dei compiti per il 2007 e i nuovi piani per la politica del personale della Commissione; in merito alle nuove agenzie (Agenzia per i prodotti chimici, Istituto per le questioni di genere, Agenzia per i diritti fondamentali), al fine di garantire l'applicazione del punto 47 dell'AII del 17 maggio 2006, propone di sopprimere gli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio, soprattutto a causa dell'attuale assenza di una base giuridica per tali agenzie; si attende che il Consiglio chiarisca i contributi dei paesi ospitanti alle agenzie già esistenti e adotti una serie di regole comuni vincolanti;

Approccio specifico per rubrica
Rubrica 1a - Competitività per la crescita e l'occupazione

16.   riafferma il convincimento, espresso nella risoluzione sulla SPA, che la conoscenza, le competenze, la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione, le tecnologie della società dell'informazione e una politica sostenibile in materia di trasporti e energia sono alla base di una sana economia moderna e sono essenziali per la creazione di posti di lavoro; ha pertanto stabilito di respingere l'approccio del Consiglio che ha operato riduzioni in un certo numero di linee di bilancio di importanza cruciale ai fini del miglioramento della competitività dell'economia UE; ha stabilito di incrementare gli stanziamenti di pagamento per i programmi prioritari legati all'agenda di Lisbona come il Programma per la Competitività e l'innovazione (PCI) e il VII Programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013);

17.   deplora il fatto che gli stanziamenti destinati alle reti transeuropee di trasporto siano stati notevolmente ridotti nel QFP 2007-2013 a un livello inferiore di quello previsto; sottolinea l'importanza di una chiara dichiarazione della Commissione sulle priorità da essa proposte per gli investimenti TEN-T; si attende un accordo soddisfacente con il Consiglio e la Commissione su un regolamento concernente l'aiuto finanziario nel settore delle reti transeuropee di trasporto e sui progetti prioritari cui assegnare i fondi;

18.   è persuaso che innalzare il livello di competitività dell'Unione sia essenziale per la capacità dell'UE di rispondere alle sfide della globalizzazione; considera pertanto gli aumenti degli stanziamenti della rubrica 1a un chiaro segnale della futura direzione che dovrà prendere la spesa UE; ricorda la necessità di un finanziamento pubblico adeguato per creare le condizioni dell'effetto leva auspicato dal cofinanziamento della Banca europea per gli investimenti; attende con impazienza le proposte della Commissione e del Consiglio al riguardo; sottolinea che un aumento del capitale sottoscritto a termine sarebbe auspicabile per il Fondo europeo per gli investimenti, sia per accompagnare la messa a punto dei nuovi mandati (tra cui il CIP), nel 2007, sia per finanziare le nuove operazioni di progetti di trasferimento di tecnologia, come auspicato dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione;

19.   sottolinea la straordinaria importanza del programma Galileo sul piano tecnologico ed economico; fa presente alla Commissione che nel nuovo QFP questo programma risulta sottofinanziato per tutta la sua durata e invita la Commissione a trovare rapidamente una soluzione accettabile e sostenibile, in modo da poterne garantire il successo;

Rubrica 1b - Coesione per la crescita e l'occupazione

20.   rileva che gli stanziamenti per i fondi strutturali e di coesione sono, per il QFP 2007-2013, notevolmente inferiori a quanto precedentemente annunciato, in gran parte come conseguenza delle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2005; ritiene pertanto che si dovrebbero ripristinare gli stanziamenti del PPB; sottolinea l'importanza, ora che il nuovo AII è stato approvato, di predisporre ed adottare quanto prima programmi nazionali; sottolinea l'importanza della coesione che è una delle politiche prioritarie dell'UE; ha deciso di aumentare gli stanziamenti di pagamento per le linee di bilancio riguardanti la coesione, in linea con le sue priorità programmatiche;

21.   invita la Commissione a presentare i testi all'uopo occorrenti e ad avviare al più presto possibile le procedure necessarie per l'assegnazione delle risorse al Fondo internazionale per l'Irlanda nel corso dell'esercizio finanziario 2007; invita inoltre la Commissione a chiarire la base giuridica del programma Peace;

Rubrica 2 - Preservazione e gestione delle risorse naturali

22.   nota che il 2007 sarà il primo anno di piena applicazione dell'ultima riforma della Politica agricola comune (PAC); deplora i drastici tagli lineari per 525 milioni EUR apportati del Consiglio alle spese di mercato sulla base di criteri contabili, senza tener conto delle priorità del Parlamento; chiede pertanto il ripristino delle cifre del PPB;

23.   deplora il fatto che, nonostante la forte necessità di ristrutturazione, ammodernamento e diversificazione dell'economia rurale dell'Europa, il livello delle risorse assegnate allo sviluppo rurale sia destinato a declinare in termini reali; ritiene che un trasferimento volontario di fondi dal sostegno agricolo diretto ("primo pilastro" della PAC) allo sviluppo rurale non sia il modo migliore per rimediare alla situazione; esprime a tale riguardo forti riserve circa l'attuale proposta della Commissione in materia di modulazione volontaria di un importo fino al 20% del sostegno agricolo diretto da assegnare allo sviluppo rurale; invita la Commissione ad intraprendere una valutazione d'impatto in conformità dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione "Legiferare meglio"(6) e a presentare, su questa base, una proposta rivista sulla modulazione volontaria;

24.   esorta la Commissione, in assenza di un accordo tra i colegislatori su LIFE+, a includere in una lettera rettificativa le modifiche necessarie per consentire il finanziamento provvisorio delle attività che contribuiscono ai lavori preparatori e alla continuità dei programmi ambientali;

Rubrica 3 a - Libertà, sicurezza e giustizia

25.   osserva che lo spazio di libertà, giustizia e sicurezza, in particolare la promozione dei diritti fondamentali, la definizione di una politica comune in materia di asilo e migrazione e la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, rappresenta una delle maggiori priorità dell'UE; decide pertanto di incrementare le risorse assegnate a questo settore, in particolare a Eurojust, unico organismo di cooperazione giudiziaria in campo penale fra gli Stati membri, che opera con crescente efficacia e la cui capacità d'azione va rafforzata ulteriormente;

26.   ritiene che la gestione integrata delle frontiere esterne dell'UE sia uno degli obiettivi che oggi vanno perseguiti con urgenza ed impegno; di conseguenza sostiene l'incremento delle risorse messe a disposizione del Fondo per le frontiere esterne; aumenta le disponibilità previste per l'agenzia FRONTEX; riafferma e ribadisce la richiesta che Europol sia "comunitarizzato" non solo per incrementare l'efficacia della sua azione ma anche per rafforzare il controllo democratico e giudiziario cui deve andare soggetto;

Rubrica 3b - Cittadinanza

27.   rammenta l'importanza del principio di sussidiarietà nel settore della cultura, dell'istruzione, della formazione e dei giovani, e ritiene che il rispetto del pluralismo di opinioni sia una condizione basilare per un'efficace politica della comunicazione che ravvicini l'UE ai suoi cittadini; ritiene che, per intensificare il dialogo e la condivisione delle idee fra i responsabili politici europei di ogni schieramento politico, si possa fare un uso migliore dei nuovi mezzi di comunicazione; sollecita la Commissione a chiarire le implicazioni finanziare del Piano D per la democrazia, il dialogo e il dibattito, e a precisare le iniziative da intraprendere nel quadro di tale piano; chiede alla Commissione di pubblicare su Internet informazioni dettagliate sull'assegnazione delle sovvenzioni (importi e beneficiari) per tutte le azioni;

Rubrica 4 - L'UE quale attore globale

28.   ritiene che l'UE possa e debba impegnarsi più rapidamente e strategicamente nel processo di globalizzazione; propone il ripristino delle cifre del PPB per un certo numero di linee e aumenti nei pagamenti e negli impegni rispetto al PPB in determinati settori, per dare forte impulso alle attività UE condotte mediante programmi comunitari nel campo della politica estera, degli aiuti umanitari e allo sviluppo e degli scambi economici e scientifici con grandi paesi emergenti quali la Cina e l'India;

29.   nota che il nuovo quadro giuridico delle azioni esterne dell'UE implica anche una nuova struttura del bilancio; apprezza in generale la semplificazione degli strumenti e la nuova nomenclatura di bilancio contestualmente proposta; accoglie con favore anche la presentazione di uno strumento separato sui Diritti umani e la democrazia che richiede una modifica della nomenclatura del PPB; non può tuttavia accettare che alcune fra le modifiche proposte riducano la trasparenza con riguardo a determinati settori e/o regioni e paesi; ha introdotto al riguardo le opportune modifiche; invita la Commissione a prevedere altresì una ripartizione per attività e per paese in fase di preadesione e, a fini di trasparenza, la relativa nomenclatura in tutte le linee di bilancio corrispondenti; invita inoltre la Commissione a sottoporre all'autorità di bilancio una relazione periodica di controllo sui progressi compiuti dai due nuovi Stati membri e dai paesi in fase di preadesione;

30.   è preoccupato dinanzi all'espansione delle attività nel campo della politica estera e di sicurezza comune cui non fanno riscontro una maggiore responsabilità democratica e un più forte sindacato parlamentare; propone emendamenti di bilancio che mirano ad accrescere la trasparenza e la cooperazione in tale settore;

Rubrica 5 - Amministrazione

31.   si oppone fermamente all'approccio adottato dal Consiglio nei progetti di dichiarazione allegati al progetto di bilancio sulle risorse amministrative, in cui si giudica opportuna la soppressione nel 2008 di 200 posti nelle istituzioni UE, soprattutto alla Commissione, e di altri 500 posti fra il 2008 e il 2010;

32.   decide di ripristinare gli importi ridotti dal Consiglio alla spesa amministrativa della Commissione, compresi quelli per il personale necessari per il suo buon funzionamento; iscrive tuttavia 50 milioni EUR nella riserva con le seguenti quattro condizioni:

   - l'impegno a effettuare un esame approfondito entro il 30 aprile 2007 per effettuare una valutazione a medio termine delle sue esigenze in materia di personale e a elaborare una relazione particolareggiata sulla dotazione di personale della Commissione per quanto riguarda le funzioni di sostegno e di coordinamento relativamente a tutti i luoghi di lavoro;
   - l'impegno a istituire una procedura perfezionata in linea con l'Accordo quadro per includere le priorità legislative e di bilancio del Parlamento nel suo programma legislativo e di lavoro allo scopo di permettere la presentazione di fronte al Parlamento europeo nel febbraio 2007 del Programma di lavoro dell'Unione;
   - l'accordo su un programma comune concernente la semplificazione dell'ambiente regolamentare dell'Unione;
   - l'impegno a comunicare una rassegna aggiornata di tutti i regolamenti da adottare compresa una relazione sulle attività della Commissione concernenti il miglioramento del recepimento delle normative UE negli ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di assicurare il rispetto dei criteri per rafforzare la competitività;

33.   ritiene che l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO) debba introdurre radicali mutamenti nel suo modus operandi, onde offrire più prontamente alle Istituzioni un maggior numero di candidati idonei a soddisfare le esigenze delle Istituzioni stesse;

o
o   o

34.   prende atto dei pareri votati dalle commissioni specializzate di cui alla risoluzione A6–0358/2006;

35.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dagli emendamenti e dalle proposte di modificazione alla Sezione III del progetto di bilancio generale, al Consiglio, alla Commissione e alle altre istituzioni ed organi interessati.

(1) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4)4 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).
(5)5 Testi approvati, P6_TA(2006)0221.
(6) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.


Progetto di bilancio generale 2007 (sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
PDF 418kWORD 105k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 - Sezione I – Parlamento europeo, Sezione II – Consiglio, Sezione IV – Corte di giustizia, Sezione V – Corte dei conti, Sezione VI – Comitato economico e sociale europeo, Sezione VII – Comitato delle regioni, Sezione VIII (A) – Mediatore europeo, Sezione VIII (B) – Garante europeo della protezione dei dati (C6-0300/2006 – 2006/2018B(BUD))
P6_TA(2006)0452A6-0356/2006

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 272 del trattato CE,

–   vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee(1),

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(2),

–   visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3),

–   visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(4), in particolare l'articolo 26,

–   vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2007 – Sezioni II, IV, V, VI, VII, VIII (A) e VIII (B) e sul progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo (Sezione I) per la procedura di bilancio 2007(5),

–   vista la propria risoluzione del 1° giugno 2006 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2007(6),

–   visto il progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 presentato dalla Commissione il 3 maggio 2006 (SEC(2006)0531),

–   visto il progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2007 stabilito dal Consiglio il 14 luglio 2006 (C6-0300/2006),

–   visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per lo sviluppo, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per le petizioni (A6-0356/2006),

A.   considerando che il 2007 è il primo anno delle nuove Prospettive finanziarie (2007-2013), per le quali i massimali della rubrica 5 (Spesa amministrativa) sono stati fissati a 7 115 000 000 EUR ai prezzi attuali,

B.   considerando che il progetto preliminare di bilancio (PPB) per tutte le istituzioni lasciava un margine di 160 750 000 EUR al di sotto del massimale della rubrica 5 delle Prospettive finanziarie per l'esercizio 2007,

C.   considerando che, a seguito della decisione del Consiglio, il margine lasciato dal progetto di bilancio (PB) è pari a 285 190 000 EUR al di sotto del massimale della rubrica 5 per l'esercizio 2007,

Contesto generale

1.   conviene con il Consiglio sul fatto che la disciplina di bilancio e l'incremento della produttività devono rappresentare principi chiave per tutte le istituzioni; non condivide l'opinione del Consiglio sulla necessità di tagli lineari; ritiene che le richieste di bilancio vadano esaminate individualmente, per avere un quadro più chiaro e preciso delle effettive necessità e priorità di ciascuna istituzione;

2.   ribadisce la necessità, pur nel rispetto dell'annualità e del carattere amministrativo del bilancio, che le istituzioni adottino un'impostazione più operativa, basata sulle attività e pluriennale; ritiene che una siffatta impostazione rifletta più realisticamente ed efficacemente l'evoluzione e il fabbisogno a breve e medio termine delle istituzioni;

3.   si attende che le istituzioni provvedano affinché le politiche e le attività finanziate dal contribuente apportino un effettivo valore aggiunto ai cittadini e che gli stanziamenti di bilancio siano utilizzati nel rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria e dell'efficacia dei costi; decide pertanto di limitare al 4.79% la crescita del bilancio 2007, ad eccezione delle spese per l'allargamento;

4.   rileva che nel corso degli anni diverse istituzioni hanno fatto in modo che il loro stato di previsione fosse sempre caratterizzato da un margine sostanzialmente elevato, il che comporta la necessità di ingenti storni di recupero e, talvolta, l'annullamento di stanziamenti; pur riconoscendo che sia prudente disporre di margini sufficienti, non ritiene adeguato in circostanze normali gonfiare a dismisura tali margini, in particolare nel momento in cui inizia a rallentare la fase di acquisto di immobili;

5.   decide di lasciare un margine al di sotto il massimale della rubrica 5; raccomanda di ripristinare un importo di 30 389 840 EUR dei 47 812 781 EUR che il Consiglio ha ridotto dal bilancio delle altre istituzioni (ad eccezione della Commissione);

6.   è del parere che, in circostanze normali, debba essere proseguita la politica di acquisto di uffici ed edifici, soprattutto perché, nel corso degli anni, essa ha servito bene i propri interessi, garantendo risparmi e permettendo in tal modo di finanziare altri progetti; ritiene tuttavia possibile che talune istituzioni ricorrano a tale politica esclusivamente con il fine di acquistare beni immobili; chiede che la politica di acquisto si basi su elementi concreti, quali ad esempio il rapporto superficie/volume dello spazio d'ufficio per ciascun membro del personale, prestando debita attenzione anche agli ingenti costi di sicurezza e di manutenzione, visto soprattutto che le spese immobiliari rappresentano oltre il 16% della rubrica 5; insiste inoltre sulla necessità che le istituzioni presentino, per ogni futura proposta di acquisto, un'indicazione dei relativi costi aggiuntivi che deriverebbero a medio termine dall'acquisto; raccomanda l'attuazione di una politica di pianificazione pluriennale degli investimenti immobiliari al posto dell'attuale piano annuale;

7.   si compiace che le istituzioni abbiano adottato la nuova nomenclatura, che rende più intelligibile e trasparente per i cittadini la presentazione dei documenti di bilancio, ma ritiene che essa possa essere ulteriormente migliorata;

8.   constata la difficoltà che incontrano talvolta le istituzioni a sondare in maniera adeguata il mercato del lavoro per determinate figure professionali, quali ad esempio i contabili e gli informatici; constata inoltre la crescente tendenza ad assumere personale temporaneo e a subappaltare determinati servizi; ritiene auspicabile definire la linea di condotta che devono seguire le istruzioni in materia di subappalto e di assunzione di personale contrattuale temporaneo;

9.   invita le istituzioni a procedere a una ristrutturazione dei servizi di traduzione e, in particolare, a rivedere il numero e la lunghezza dei testi da tradurre; chiede inoltre alle istituzioni di presentare una relazione sull'efficacia dei costi dei loro servizi di traduzione;

10.   è del parere che le istituzioni debbano fornire maggiori informazioni sui risultati delle loro principali mansioni allo scopo di giustificare l'impiego delle loro risorse finanziarie; sottolinea la necessità di controllare se lo stanziamento di fondi supplementari rende le istituzioni più o meno efficaci ed efficienti; ritiene che, oltre alle relazioni sull'esecuzione del bilancio, le istituzioni dovrebbero fornire relazioni più dettagliate su ciascuna attività, da sottoporre all'autorità di bilancio entro la prima settimana di settembre di ogni anno; tali relazioni potrebbero essere utilizzate per giustificare più chiaramente eventuali richieste di fondi supplementari, consentendo nel contempo alle autorità di bilancio di adottare decisioni più ponderate sulla distribuzione di tali fondi;

11.   deplora che non tutte le istituzioni si siano impegnate a trasformare in una valida operazione la riassegnazione dei posti; plaude agli sforzi intrapresi da talune istituzioni – in particolare dalla propria amministrazione, quantunque in misura alquanto limitata – per assicurare la riuscita della politica di riassegnazione dei posti su un periodo di diversi anni; raccomanda che negli anni a venire le istituzioni assicurino che la politica di riassegnazione dei posti diventi parte integrante della procedura di pianificazione in sede di elaborazione dello stato di previsione annuale, garantendo in tal modo che le risorse umane richieste corrispondano alle necessità operative;

12.   constata che la maggior parte delle richieste di personale aggiuntivo è riconducibile all'allargamento, che resta una priorità assoluta; condivide la politica del Consiglio di accettare tutti i nuovi posti legati all'allargamento; ritiene tuttavia che occorrano maggiori informazioni sulle modalità di distribuzione pratica del personale aggiuntivo, onde assicurare in particolare che i neoassunti siano effettivamente utilizzati per svolgere mansioni legate all'allargamento;

13.   sostiene la necessità che gli stanziamenti siano destinati, nella misura del possibile, ad attività specifiche, evitando in tal modo di doverli annullare e di ricorrere agli storni di recupero a fine anno;

14.   non condivide la decisione del Consiglio di incrementare l''abbattimento forfettario" in maniera relativamente sensibile e di vincolarlo all'attuale tasso di posti vacanti, in quanto ciò potrebbe dare origine a inutili problemi, segnatamente in caso di impossibilità di assunzione dei candidati idonei per mancanza di stanziamenti;

15.   raccomanda modalità di cooperazione tra le istituzioni suscettibili di ingenerare sinergie e contribuire alla realizzazione di risparmi e al conseguimento di una maggiore efficienza, aiutando al contempo i cittadini a comprendere meglio il ruolo dell'Unione europea nella loro vita quotidiana;

16.   esorta le istituzioni ad adottare un approccio più uniforme e standardizzato all'atto di elaborare lo stato di previsione, fornendo motivazioni chiare e precise, in quanto ciò ne faciliterebbe l'analisi;

Sezione I – Parlamento europeo
Entità del bilancio

17.   invita l'Ufficio di presidenza a riesaminare negli anni a venire il massimale autoimposto del 20% della rubrica 5, tenendo conto dello sviluppo e del conseguente fabbisogno dell'Istituzione per il 2009 e oltre;

18.   si rammarica che l'autorità di bilancio non abbia ricevuto alcun feedback dall'amministrazione riguardo alla sua richiesta di minimizzare i costi in settori in cui si registrano spese inutili legate all'esistenza di tre luoghi di lavoro; rammenta che i costi di questa dispersione geografica rappresentano circa il 16% delle spese totali del Parlamento; invita la propria amministrazione a presentare una relazione sul numero di funzionari la cui presenza è richiesta a Strasburgo durante la tornata;

19.   prende atto della lettera rettificativa del 6 settembre 2006, in cui l'Ufficio di presidenza propone di fissare il bilancio al livello massimo del 20% della rubrica 5, il che corrisponde a un aumento del 7,72% rispetto al bilancio 2006; rileva che nel 2005 lo storno di recupero è ammontato a 123 800 000 EUR e che per il 2006 si prevede un'eccedenza di circa 100 000 000 EUR; richiama l'attenzione dei deputati sulla predetta risoluzione del 1° giugno 2006 (paragrafi 1 e 2), secondo cui il bilancio deve basarsi su richieste realistiche;

20.   decide, previa disamina del proprio fabbisogno finanziario, di fissare in via definitiva l'entità del proprio bilancio a 1 397 460 174 EUR, pari a un incremento del 5.74% rispetto al bilancio 2006, conseguendo in tal modo una riduzione di 25 539 826 EUR nel proprio bilancio al di sotto del 20% della rubrica 5; sottolinea che ciò non limita in alcun modo il proprio diritto di avvalersi pienamente del massimale autoimposto per il 2007 e per gli anni a venire; confida nel fatto che un bilancio fissato al suddetto livello non pregiudica assolutamente la capacità dell'Istituzione di continuare ad agire e a funzionare in maniera efficiente;

Politica dell'informazione e della comunicazione

21.   ribadisce la propria politica di proseguire gli sforzi tesi a sviluppare una strategia informativa efficace e di immediata comprensione, soprattutto allo scopo di migliorare il rapporto tra l'Istituzione e i cittadini europei; ritiene che ciò possa essere conseguito soltanto sulla base di una relazione su una strategia globale di informazione e comunicazione con i cittadini e dopo aver effettuato un'analisi del valore aggiunto di ciascuno strumento di informazione;

22.   decide di modificare la nomenclatura e di creare due nuove linee di bilancio per il Centro visitatori e la Web-TV, al fine di rafforzare la trasparenza e le responsabilità finanziarie;

23.   prende atto della proposta dell'Ufficio di presidenza di sbloccare 6 700 000 EUR dalla riserva per la politica dell'informazione e della comunicazione e destinati alla Web TV; decide di mantenere nel Capitolo 104 (Riserva per la politica dell'informazione e della comunicazione) i 6 700 000 EUR destinati dall'Ufficio di presidenza alla Web TV, come pure i cinque posti relativi al progetto, in attesa che il prototipo, il contenuto e il costo del progetto, compresi le strutture e il livello di partecipazione dei gruppi politici alla definizione dei contenuti dei programmi, siano presentati all'autorità di bilancio e che quest'ultima adotti una decisione definitiva;

24.   deplora gli inutili ritardi accumulati palesemente nel corso degli anni nella realizzazione dei miglioramenti generali al programma per i visitatori; sottolinea che le questioni relative al servizio in questione rivestono un'importanza vitale per il miglioramento del rapporto tra i deputati e i loro distretti elettorali; ritiene che tale contatto diretto con i cittadini europei abbia un benefico effetto moltiplicatore sulla percezione che hanno questi ultimi del loro Parlamento;

25.   rinnova l'invito espresso nel paragrafo 37 della propria risoluzione del 1° giugno 2006 ad intraprendere un'azione immediata per risolvere il delicato problema del sottoutilizzo dei 5 000 000 EUR relativi al programma per i visitatori; plaude alla decisione dell'Ufficio di presidenza di adottare la proposta dei questori inerente alla revisione delle norme che disciplinano le visite di gruppo, onde accrescere l'importo disponibile per coprire i costi e portare a 100 il numero dei visitatori ammissibili per ciascun deputato; si compiace inoltre della consegna anticipata dell'edificio D4, in cui è ubicato il Centro visitatori; invita il Segretario generale a informare l'autorità di bilancio in merito all'incidenza dell'attuazione delle nuove norme e dell'efficacia del sistema entro la fine di marzo 2007;

26.   sottolinea la necessità che l'accoglienza dei gruppi di visitatori si svolga nelle migliori condizioni; chiede quindi all'amministrazione di esaminare attentamente le modalità pratiche relative, ad esempio, all'accesso al nuovo Centro visitatori, le condizioni di accesso all'Aula e la disponibilità di sale per riunioni;

27.   prende atto dell'impegno attualmente dimostrato dall'amministrazione di ovviare alle carenze del servizio per i visitatori; invita tuttavia l'amministrazione a occuparsi dei reclami relativi alla mancata disponibilità di fasce orarie per l'accoglienza di visitatori;

28.   decide di approvare le seguenti proposte dell'Ufficio di presidenza relative a diversi stanziamenti:

   assegnazione di un importo supplementare di 2 700 000 EUR al programma per i visitatori,
   assegnazione di 6 800 000 EUR alla sistemazione dei locali del Centro visitatori, di cui 2 600 000 EUR stornati dal Capitolo 104 (Riserva per la politica dell'informazione e della comunicazione),
   mantenimento nel capitolo 104 (Riserva per la politica dell'informazione e della comunicazione) di un importo di 15 700 000 EUR per gli impianti audiovisivi dell'edificio D5;

29.   decide di confermare la decisione adottata dall'Ufficio di presidenza sull'iniziativa "Agora Civico" a titolo sperimentale; invita l'Ufficio di presidenza ad informarlo in merito ai costi previsti e al contenuto dell'iniziativa prima di realizzare il progetto in questione;

Allargamento

30.   conferma la decisione di iscrivere in bilancio una sovvenzione di 48 000 000 EUR per le spese relative all'allargamento (Romania e Bulgaria), destinata a coprire:

   1. le spese per i nuovi deputati (35 rumeni e 18 bulgari);
   2. il personale supplementare (i rimanenti 113 dei 226 posti permanenti e 22 posti temporanei per i gruppi politici);
   3. interpretazione e tecnici di conferenza;
   4. apparecchiature e mobilio;
   5. le spese operative;
   6. informazione e finanziamento di gruppi e partiti politici a termini di legge;

31.   chiede all'amministrazione di provvedere affinché le assunzioni legate all'allargamento non subiscano gli stessi ritardi verificatisi in occasione del precedente allargamento a 10 nuovi Stati membri; invita l'amministrazione ad aggiornare e presentare periodicamente all'autorità di bilancio una relazione sulle assunzioni legate all'allargamento;

Organico

32.   rileva che il consolidamento dell'organico e il processo di riassegnazione del personale restano gli obiettivi principali nella programmazione strategica per l'assunzione di personale nell'organigramma del 2007; sostiene la necessità di creare una struttura organizzativa più snella, in particolare mediante una razionalizzazione dei nuovi posti, privilegiando determinati obiettivi piuttosto che altri e abbandonando le attività che non sono fondamentali e che non apportano alcun valore aggiunto; ribadisce inoltre la propria intenzione di non accettare automaticamente la copertura dei posti che diventano vacanti a causa di pensionamento;

33.   constata che, in seguito alla lettera rettificativa dell'Ufficio di presidenza, gli stanziamenti per i nuovi posti richiesti, prima del processo di riassegnazione, ammontavano a 3 062 347 EUR, per un totale di 106 posti; ritiene che, alla luce di un esame più attento della motivazione per tali posti, l'importo complessivo sia ben superiore al fabbisogno essenziale del Parlamento per il 2007 e decide pertanto di approvare i seguenti nuovi posti:

   · lingua irlandese: 3 AD5 (giuristi-linguisti), 3 AD5 (traduttori) e 3 AST3;
   · internalizzazione (ex ausiliari di tornata): 4 AST1 (settore audiovisivi);
   · comitatologia: 5 AD5 e 2 AST3;
   · progetto "Legiferare meglio": 1 AD5;
   · controllo di bilancio: 1 AD 5 e Direzione D: 1 AST3;
   · ampliamento dell'edificio KAD: 1 AD5 e 2 AST3, di cui un posto in riserva;
   · Web TV: 1 AD9, 2 AD5 e 2 AST3 in riserva;
   · EMAS: 1 AST3;

34.   decide di sbloccare dalla riserva:

   · l'internalizzazione (ex ausiliari di tornata): 8 AST1 (audiovisivi), 4 AD5 e 4 AST1, di cui 2 AD5 e 2 AST1 restano in riserva (processo verbale e resoconto integrale), e 4 posti temporanei AD5 (insegnanti);
   · la manutenzione degli edifici: 3 AST3, di cui uno resta in riserva;
   · il Centro visitatori: 1 AD5 e 1 AST3;
   · altro: 1 AST3 (settore audiovisivi) e 1 AST3 (servizio medico)
   · soppressione dei 47 restanti posti nella riserva;

35.   decide inoltre di rendere disponibili gli stanziamenti necessari per la creazione di due posti AD5 per la comunicazione di base interna; approva altresì la trasformazione di tre posti a tempo determinato AD5 e di un posto temporaneo con contratto a tempo determinato AST3 in posti temporanei a tempo indeterminato presso il Servizio giuridico, data l'importanza che annette l'Istituzione al miglioramento della qualità della legislazione;

36.   è consapevole che le rivalutazioni sono fondamentali per la motivazione del personale ma ribadisce la necessità che siano sempre conformi allo Statuto; prende atto delle rivalutazioni chieste dall'amministrazione e decide di confermare quelle richieste dall'Ufficio di presidenza per il personale permanente e temporaneo: 2 AST 2 in AST 3, 168 AST 3 in AST 4, 15 AST 4 in AST 5, 205 AST 5 in AST 6, 225 AST 6 in AST 7, 30 AST 7 in AST 8, 25 AST 8 in AST 9, 10 AST 10 in AST 11, 57 AD 5 in AD 6, 19 AD 7 in AD 8, 25 AD 12 in AD 13, 2 AD 13 in AD 14 and 1 AD 10 in AD 11, 1 AD 8 in AD 9, 2 AST 7 in AST 8, 1 AST 5 in AST 6, 1 AD 8 in AD 10, 1 AD 6 in AD 10, oltre ad 1 AD8 in AD9;

37.   decide analogamente di confermare le rivalutazioni chieste dai gruppi politici: 8 AD12 in AD13, 9 AD11 in AD12, 6 AD10 in AD11, 1 AD9 in AD10, 4 AD6 in AD7, 9AD5 in AD6, 10 AST10 in AST11, 1 AST9 in AST10, 5 AST8 in AST9, 5AST7 in AST8, 14 AST6 in AST7, 14 AST5 in AST6, 1 AST4 in AST5, 9 AST3 in AST4, 7 AST2 in AST3, 2AST1 in AST2;

38.   decide di confermare le seguenti trasformazioni e di sbloccare il relativo stanziamento per:

   · 4 posti AST3 in AD5,
   · 2 posti AST e 2 posti AD5 con contratto temporaneo a tempo determinato in posti temporanei con contratto a tempo indeterminato;

39.   prende atto dell'impegno dimostrato dal Segretario generale quantomeno nell'avviare l'attuazione del processo di riassegnazione del personale per i prossimi tre anni; è del parere che, con la necessaria cooperazione e impegno di tutti gli interessati, tale processo possa essere ulteriormente sviluppato; decide, in seguito alla riunione di concertazione del 5 ottobre 2006 con l'Ufficio di presidenza, di sopprimere 15 posti dal proprio organigramma entro il 1° gennaio 2007; chiede alla propria amministrazione, sulla base del programma approvato di riassegnazione del personale, di assicurare che gli eventuali posti vacanti non siano automaticamente coperti prima che sia stata svolta una valutazione del fabbisogno; ritiene che sia possibile conseguire la riassegnazione di ulteriori dieci posti entro e non oltre la prima lettura del bilancio 2008: di questi dieci posti, sei sono destinati alla creazione di un numero limitato di posti per il rafforzamento della gestione finanziaria, uno va destinato specificamente alla gestione delle indennità dei deputati e uno dei restanti posti è destinato all'unità delle risorse umane;

40.   segnala che l'entità degli stanziamenti per l'organico, così come modificato, è stata pertanto ridotta da 2 760 616 EUR a 1 608 096 EUR, che rappresenta un risparmio di 1 152 520 EUR;

41.   si compiace che nel corso degli ultimi anni si siano svolti con successo i corsi di formazione e i corsi di presentazione destinati ai neoassunti, tra cui quelli concepiti per la mobilità e la riassegnazione interna, attualmente impartiti al personale dalla Scuola europea di amministrazione;

42.   si rammarica tuttavia del fatto che non siano stati ancora formulati in maniera adeguata i corsi di presentazione destinati agli assistenti dei deputati; esorta il Segretario generale a elaborare, in collaborazione con la Scuola europea di amministrazione, programmi di formazione specifici per gli assistenti;

43.   si rallegra del fatto che sia stato formulato e che stia procedendo piuttosto bene il programma di tirocinio destinato ai disabili, come figura negli orientamenti di massima per il 2007;

Politica immobiliare

44.   constata che, nella sua lettera rettificativo del 7 settembre 2006, l'Ufficio di presidenza ha proposto di iscrivere nella riserva per gli edifici un importo supplementare di 19 000 000 EUR oltre ai 50 000 000 EUR richiesti nello stato di previsione del Parlamento; ritiene che, dopo aver esaminato il piano di investimenti immobiliari per il 2007, la richiesta supplementare di 19 000 000 EUR non sia realistica allo stato attuale; decide di mantenere i 50 000.000 EUR nella riserva (Capitolo 105 "Stanziamenti accantonati per gli immobili") a copertura degli investimenti immobiliari dell'Istituzione;

45.   invita la propria amministrazione, in particolare dopo la "esperienza di Strasburgo", ad applicare procedure più rigorose, sicure e trasparenti all'atto di acquistare edifici;

46.   constata che gli stanziamenti da iscrivere sulla nuova linea del bilancio 2006 destinata agli Uffici d'informazione (articolo 325) non sono stati attivati a causa di vincoli della nomenclatura; invita l'amministrazione a presentare annualmente una ripartizione dettagliata delle spese relative agli Uffici di informazione, da allegare al progetto di stato di previsione;

47.   è del parere che occorra riesaminare e modificare l'accordo concluso con la Commissione sulla gestione dell'acquisto di edifici, tra cui gli interventi di miglioramento, di modifica e di manutenzione, in particolare degli Uffici d'informazione negli Stati membri; si attende che venga presentata all'autorità di bilancio una relazione sulla questione entro il marzo 2007;

48.   dichiara espressamente la propria disponibilità ad approvare pienamente il reimpiego di eventuali fondi non utilizzati entro il massimale del 20% della rubrica 5 – mediante bilanci rettificativi – qualora l'Istituzione dovesse necessitare di un ulteriore esborso di capitale per spese impreviste, in particolare per quelle relative all'acquisto di nuovi edifici essenziali;

49.   ricorda all'amministrazione la richiesta, formulata al paragrafo 20 della propria risoluzione del 26 settembre 2006 sul discarico 2004: Sezione I – Parlamento europeo(7), di elaborare una relazione che esamini possibilità di istituire un'Autorità immobiliare europea, competente per la costruzione e la manutenzione degli edifici delle istituzioni e degli organismi dell'UE e chiede che questa relazione sia presentata alla commissione per i bilanci;

50.   prende atto della richiesta dell'Ufficio di presidenza di destinare un importo specifico all'acquisto degli immobili elencati in appresso e decide di approvare:

   · un'ulteriore tranche di 4 000 000 EUR per l'ampliamento dell'edificio KAD a Lussemburgo;
   · un importo di 7 832 000 EUR per la sistemazione dell'edificio D4 in ragione della sua consegna anticipata;
   · un importo di 350 000 EUR per le modifiche da apportare all'emiciclo di Bruxelles in ragione dell'adesione di Romania e Bulgaria;

51.   ritiene che l'Istituzione debba mettere in atto al più presto possibile le norme relative al sistema comunitario di ecogestione e audit; ribadisce il suo invito per una politica più rigorosa di riduzione dei costi energetici, in particolare i costi dell'aria condizionata durante l'estate;

Sicurezza

52.   plaude agli sforzi compiuti dalle autorità belghe in materia di sicurezza attorno al Parlamento; è del parere che il costo della sicurezza all'interno dei propri edifici stia diventando insostenibile e decide pertanto di iscrivere il 10% dello stanziamento specifico nel capitolo 100 (Stanziamenti accantonati); è disposto a sbloccare tale stanziamento purché gli venga presentata una relazione in cui si esamini l'efficienza e la qualità del servizio prestato rispetto al costo e ai rischi associati nei tre luoghi di lavoro e nelle Case d'Europa;

Plurilinguismo

53.   riconosce l'importanza e la pertinenza del plurilinguismo per le istituzioni; ritiene che tale servizio sia essenziale per il lavoro dei deputati e per i cittadini;

54.   è consapevole della difficoltà di contenere queste ingenti spese, che rappresentano circa il 33% delle spese totali dell'Istituzione; ritiene che occorrano maggiore disciplina e controllo per una gestione efficace del servizio; plaude all'iniziativa adottata dall'Ufficio di presidenza di predisporre una guida alla buona prassi; raccomanda tuttavia che il codice di condotta sul plurilinguismo preveda sanzioni e penali per l'uso irresponsabile o l'abuso dei servizi linguistici a carico di chiunque violi il codice di condotta; decide di iscrivere 3 000 000 EUR in riserva; invita l'amministrazione a effettuare uno studio di fattibilità circa la creazione di un help desk per il servizio di interpretazione ufficiale a disposizione dei deputati;

55.   decide l'approvazione dei seguenti stanziamenti per quanto riguarda la lingua irlandese:

   · un importo di 100 000 EUR sulla linea 1420 (Prestazioni di personale esterno);
   · un importo di 150 000 EUR sulla linea 3240 (Gazzetta ufficiale);
   · un importo di 112 000 EUR sulla linea 2100 (Acquisto, assistenza, manutenzione e riparazione di hardware e software);
   · un importo di 50 000 EUR sulla linea 3222 (Spese per fondi d'archivio);

Assistenza e servizi ai deputati

56.   prende atto della relazione presentata dal Segretario generale sulla valutazione finale dell'operazione "Alzare la posta", inclusi i risultati dell'indagine qualitativa condotta per determinare il livello dei servizi garantiti ai deputati; conviene sul fatto che sono state apportate le necessarie modifiche strutturali e che, nel complesso, è stato conseguito l'obiettivo principale di migliorare l'assistenza prestata agli organi del Parlamento e ai deputati; esprime preoccupazione per il fatto che, come evidenziato dai risultati dell'indagine, spesso i deputati non sono pienamente consapevoli dei servizi di assistenza disponibili; invita il Segretario generale ad avviare, entro il 15 dicembre 2006, una strategia di informazione volta ad ovviare a tale problema;

57.   nutre a tutt'oggi la convinzione che sia possibile utilizzare meglio le risorse dell'Istituzione e il personale interno specializzato, in particolare nel caso di importanti relazioni parlamentari;

58.   esorta la propria amministrazione a prendere in esame la necessità di fornire ai deputati una sostanziale base di informazioni su tutti gli argomenti di cui debbono occuparsi nell'esercizio delle loro funzioni; ritiene che tali informazioni, che andranno fornite dagli organi di ricerca dell'Istituzione, possano consentire ai deputati di adottare una chiara posizione su tematiche complesse;

59.   prende atto dei miglioramenti intervenuti nel monitoraggio dell'esecuzione del bilancio dell'UE in sede di votazione del bilancio; chiede alle commissioni competenti di mettere a punto una struttura e una procedura per lo svolgimento di tale azione di monitoraggio per il 2007 con le commissioni specializzate, aiutando così a preparare la revisione del bilancio nel 2008/2009; invita il Segretario generale ad agevolare la logistica (sale e interpretazione) necessaria per organizzare regolari di nome di monitoraggio, sulla base delle priorità che saranno definite dalle commissioni interessate;

60.   prende atto delle conclusioni raggiunte nella relazione di valutazione sull'acquisizione di competenze (articolo 320); constata l'avvenuto miglioramento generale dei servizi assicurati; sostiene tuttavia che tali servizi potrebbero essere più efficienti, soprattutto tenendo conto che le perizie richieste non sono sempre state presentate nei tempi richiesti; decide di sbloccare 1 500 000 EUR, lasciando in riserva un importo di 500 000 EUR;

61.   incoraggia il Segretario generale a effettuare audit periodici dei servizi prestati ai deputati, in particolare per quanto riguarda l'informatica, l'agenzia di viaggi, la telefonia, il servizio delle automobili ufficiali e il servizio giuridico;

62.   ritiene che l'informatica sia un elemento basilare affinché i deputati e il loro personale possano svolgere correttamente il proprio lavoro; osserva un miglioramento del servizio offerto, sebbene ritenga che i deputati non beneficino ancora di un buon rapporto qualità-prezzo; decide di iscrivere in riserva 2 000 000 EUR imputati alla voce 2102 (Prestazioni di personale esterno per la gestione, la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici) in relazione al funzionamento, allo sviluppo e alla manutenzione dei sistemi informatici;

Aspetti vari

63.   prende atto dell'intenzione dell'Ufficio di presidenza di dar vita ad un'Assemblea parlamentare euro-latino-americana (EUROLAT), essendo inteso che esaminerà tale problema allorquando disporrà di tutte le informazioni necessarie, con specifico riferimento alle incidenze finanziarie;

64.   prende atto dell'accordo in materia di disposizioni sulla comitatologia, entrato in vigore il 23 luglio 2006; riconosce l'importanza che è destinata ad assumere per l'Istituzione questa nuova procedura regolamentare nel processo decisionale; reputa necessario esaminare in maniera adeguata la futura mole di lavoro che comporterà tale accordo;

65.   ribadisce, come già fatto nella sua risoluzione del 1º giugno 2006, il proprio sostegno incondizionato all'adozione di un vero e proprio statuto per gli assistenti dei deputati; invita il Consiglio a prendere una decisione finale affinché possano essere stanziati i fondi necessari;

Sezione IV – Corte di giustizia

66.   prende atto della ripetuta richiesta della Corte di giustizia di ottenere un terzo correttore di bozze; decide di autorizzare, allo stato attuale, l'assunzione di agenti contrattuali per ciascuna delle lingue pivot; decide di ridurre di conseguenza lo stanziamento iscritto alla voce 1406 (Altre prestazioni di complemento (servizio di traduzione/interpretazione)), che copre di norma anche il fabbisogno supplementare in materia di correzione di bozze;

67.   conviene con il Consiglio circa l'autorizzazione di 111 rivalutazioni, tra cui dieci richieste di modifica della struttura amministrativa della Corte, mediante la creazione di una nuova Direzione; rileva che ciò non avrà nessun'altra incidenza finanziaria in futuro;

68.   decide di adottare le seguenti misure in materia di organico:

   · creazione di cinque nuovi posti permanenti (3 AD5 e 2 AST3), oltre ai dieci nuovi posti concessi dal Consiglio nel progetto di bilancio; i cinque posti in oggetto rappresentano la conclusione di un processo avviato nel 2004 e inteso a rafforzare l'assistenza informatica (IT) nella divisione IT e nei servizi di controllo finanziario ed ex ante;
   · creazione di 115 posti permanenti per la Romania e la Bulgaria;

69.   è del parere che l'istituzione di un nuovo Tribunale per la funzione pubblica avrebbe dovuto contribuire a ridurre la congestione di altri tribunali; invita la Corte di giustizia a presentare prima del marzo 2007 una relazione sugli effetti dell'istituzione del nuovo Tribunale per la funzione pubblica sul costo degli edifici, del personale e su altre spese;

70.   decide di limitare gli incrementi previsti nel progetto di bilancio per la Corte di giustizia in diversi settori, come ad esempio quello informatico, e di congelare le spese nella dotazione del bilancio 2007; stabilisce tuttavia di accrescere di 4 633 400 EUR gli stanziamenti previsti dal Consiglio nel progetto di bilancio, il che rappresenta un aumento del 3,45%, esclusi i costi dell'allargamento;

Sezione V – Corte dei conti

71.   decide di creare due nuovi posti per l'unità delle risorse umane, onde agevolare l'ammodernamento della gestione del personale e di impegnarsi a creare due ulteriori posti richiesti nell'esercizio 2008;

72.   decide di creare un posto per l'unità della formazione professionale, onde garantire ai revisori aggiunti un idoneo programma di formazione;

73.   decide pertanto di adottare le seguenti misure in materia di organico:

   · creazione di tre nuovi posti permanenti (1 AST3 e 2 AST1), oltre ai tre nuovi posti già concessi dal Consiglio nel progetto di bilancio;
   · creazione di 41 posti permanenti per la Romania e la Bulgaria;

74.   è del parere che la Corte dei conti abbia un ritardo nel settore informatico e che abbia bisogno di aggiornare i suoi sistemi ai fini del corretto svolgimento delle sue mansioni; decide di ripristinare l'importo di 518 000 EUR che il Consiglio aveva stabilito di tagliare;

75.   decide di incrementare di 3 579 729 EUR gli stanziamenti concessi dal Consiglio nel progetto di bilancio, il che rappresenta un aumento del 3,12%, esclusi i costi dell'allargamento;

Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni

76.   ritiene che la creazione della struttura amministrativa comune sia stata vantaggiosa per entrambi i comitati e abbia permesso di conseguire notevoli risparmi per il bilancio delle Comunità europee; si attende che i due comitati rinnovino il loro accordo di cooperazione entro la fine dell'anno e/o che prendano in esame altre modalità di cooperazione;

77.   è del parere che i due comitati possano conseguire una maggiore efficienza e concentrarsi quindi maggiormente sulla loro missione politica se venissero esternalizzate determinate funzioni (autisti, uscieri e tipografi) e se fosse ridistribuito il personale interessato; insiste sulla necessità di ridistribuire le attuali risorse umane allo scopo di far fronte a future esigenze nei settori dell'allargamento o del rafforzamento del ruolo politico dei due comitati;

78.   rileva che il Comitato delle regioni ha commissionato due valutazioni esterne indipendenti delle strutture comuni, da parte di Joan COLOM i NAVAL e Robert REYNDERS, ed invita il Segretario generale del Comitato delle regioni a trasmettere tali relazioni alla commissione per i bilanci del Parlamento europeo;

Sezione VI – Comitato economico e sociale europeo

79.   invita il Comitato economico e sociale europeo a elaborare, entro il 1º settembre di ogni anno, una relazione annuale sull'impatto delle attività di consulenza che il comitato svolge per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;

80.   decide di approvare l'anticipo di spesa, del valore di 1 995 120 EUR, dal bilancio 2006 per sopperire a una parte del fabbisogno per il 2007 e di ridurre di conseguenza le sue richieste per il 2007;

81.   è del parere che per far fronte alla crescente mole di lavoro, il Comitato economico e sociale europeo debba limitare la lunghezza dei testi dei suoi pareri e di altre pubblicazioni, sull'esempio di altre istituzioni;

82.   decide di adottare le seguenti misure in materia di organico:

   · creazione di cinque nuovi posti permanenti (1 AD5 e 4 AST3), oltre ai 13 nuovi posti già concessi dal Consiglio nel progetto di bilancio;
   · creazione di sei posti permanenti per la Romania e la Bulgaria;

83.   decide di incrementare di 1 529 115 EUR gli stanziamenti concessi dal Consiglio nel progetto di bilancio, il che rappresenta un aumento dell'1,12% esclusi i costi dell'allargamento;

Sezione VII – Comitato delle regioni

84.   conviene con il Consiglio circa la richiesta di rivalutazioni legate al nuovo Statuto del personale, come pure la richiesta di rivalutare un posto di capo unità del Comitato delle regioni in un posto di direttore per la struttura comune, a condizione che ciò non comporti la necessità di personale supplementare e che tale rivalutazione non si traduca nella proposta di scindere il servizio prima che si è effettuata un'analisi e una valutazione approfondite e attente del servizio; ritiene che ciò possa garantire una gestione più equa della struttura comune tra il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni;

85.   prende atto dell'assenza di richieste di nuovi posti relativi all'adesione di Bulgaria e Romania;

86.   decide di adottare le seguenti misure in materia di organico:

   · creazione di tre nuovi posti permanenti (2 AD5 e 1 AST3) e di un posto temporaneo (AD5), oltre ai tre nuovi posti già concessi dal Consiglio nel progetto di bilancio;

87.   decide di incrementare di 581 684 EUR gli stanziamenti concessi dal Consiglio nel progetto di bilancio, il che rappresenta un aumento del 2,53% esclusi i costi dell'allargamento;

Sezione VIII (A) – Mediatore

88.   constata che il Mediatore ha richiesto soltanto dieci rivalutazioni e che tale richiesta è stata accolta dal Consiglio;

89.   decide di limitare a 45 000 EUR lo stanziamento destinato all'organizzazione del Seminario biennale dei Difensori civici nazionali, di cui il Mediatore è responsabile quest'anno;

90.   decide di incrementare di 150 000 EUR gli stanziamenti concessi dal Consiglio nel progetto di bilancio al fine di integrare l'importo destinato alla traduzione;

Sezione VIII (B) – Garante europeo della protezione dei dati

91.   ritiene che lo stato di previsione necessiti di maggiore precisione, soprattutto per quanto riguarda il personale e le nuove esigenze; invita la propria amministrazione e la Commissione, nell'ambito dell'accordo interistituzionale, a fornire l'assistenza necessaria alla redazione dallo stato di previsione per il prossimo esercizio finanziario;

92.   decide di adottare le seguenti misure in materia di organico:

   · creazione di due nuovi posti permanenti (1 AD9 e 1 AST5) in aggiunta ai tre nuovi posti (1 AD9, 1 AD8 e 1 AD7 ) già concessi dal Consiglio nel progetto di bilancio;

93.   decide di incrementare gli stanziamenti previsti dal Consiglio nel progetto di bilancio di un importo di 158 846 EUR, onde mantenere il suo livello di sviluppo, il che rappresenta un aumento del 38,28% senza tener conto del bilancio rettificativo;

o
o   o

94.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, corredata degli emendamenti alle sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) e VIII (B) del progetto di bilancio generale, al Consiglio e alla Commissione, nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.

(1) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
(2) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(3) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(4) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2005/708/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 14.10.2005, pag. 24).
(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0090.
(6) Testi approvati, P6_TA(2006)0241.
(7) Testi approvati, P6_TA(2006)0363.


Gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche *
PDF 186kWORD 24k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche (COM(2006)0433 – C6-0295/2006 – 2006/0148(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0433)(1),

–   visti l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0295/2006),

–   visti gli articoli 51 e 134 del suo regolamento,

1.   approva la proposta della Commissione;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Anniversario della rivoluzione ungherese del 1956
PDF 198kWORD 35k
Risoluzione del Parlamento europeo concernente il cinquantesimo anniversario della rivoluzione ungherese del 1956 e il suo significato storico per l'Europa
P6_TA(2006)0454B6-0548/2006

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.   considerando che l'Unione europea è fondata sui principi di libertà, democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri,

B.   considerando che i paesi dell'Europa centrale e orientale sono stati privati per più di quattro decenni della loro sovranità e della loro libertà in seguito alla divisione dell'Europa decisa a Yalta dopo la seconda guerra mondiale,

C.   considerando che i regimi comunisti dell'Europa centrale e orientale non erano basati sul consenso o sulla volontà del popolo ed erano mantenuti dall'occupazione militare sovietica e mediante la collaborazione dei partiti comunisti,

D.   ricordando il coraggio e la determinazione degli ungheresi che il 23 ottobre 1956 sono scesi in strada per protestare contro il regime dittatoriale del partito comunista,

E.   esprimendo la sua stima per la perseveranza degli ungheresi che hanno continuato la loro lotta per la libertà, l'indipendenza nazionale e i diritti civili nonostante la mancanza di qualsiasi aiuto militare dall'Occidente e l'intervento e la schiacciante preponderanza militare dell'Unione sovietica,

F.   rendendo omaggio al coraggio umano e politico di Imre Nagy, il primo ministro comunista-riformatore dell'Ungheria, che comprese correttamente l'espressione elementare della volontà del popolo e accettò di essere il leader politico della rivoluzione popolare per la libertà e la democrazia, divenendo alla fine un martire per la libertà sacrificando la sua vita, stroncata dall'esecuzione capitale nel 1958, per non aver ceduto alle pressioni esercitate su di lui affinché rinunciasse pubblicamente alla rivoluzione,

G.   rendendo omaggio alle vittime della rivoluzione – 2.170 caduti nella lotta – e alle vittime della crudele ritorsione – 228 vittime di esecuzione capitale tra il 1956 e il 1061, 20.000 persone tenute in custodia e incarcerate tra il 1956 e il 1958, e migliaia di persone soggette a discriminazione per decenni dopo la rivoluzione a causa del ritorno della leadership comunista,

H.   esprimendo gratitudine per la solidarietà dimostrata dalla popolazione in numerosi paesi occidentali, che hanno accolto 194.000 rifugiati ungheresi tra il 1956 e il 1957,

I.   riconoscendo il valore essenziale della solidarietà tra le nazioni in generale e, in particolare, tra le varie nazioni dell'Europa centrale e orientale che hanno combattuto per la propria libertà – ungheresi, cechi, slovacchi, polacchi, tedeschi, estoni, lettoni e lituani,

J.   riconoscendo il legame storico e politico tra la rivoluzione ungherese dell'ottobre 1956 e varie altre forme di resistenza e movimenti di resistenza, quali le manifestazioni di massa in Germania dell'Est nel giugno 1953, le manifestazioni di massa di Poznań in Polonia nel giugno 1956, la primavera di Praga nel 1968, la nascita del movimento Solidarnosc in Polonia nel 1980 e i movimenti per la democrazia nella ex URSS, in particolare quelli dei popoli baltici,

K.   riconoscendo che la rivoluzione ungherese ha rappresentato un tentativo storico di riunificazione di un'Europa divisa, e come tale rimane una pietra angolare del nostro retaggio storico comune europeo,

L.   riconoscendo il contributo della rivoluzione ungherese al rafforzamento della coesione nel mondo democratico e alla successiva fondazione delle Comunità europee nel 1957 e il suo ruolo precursore dei mutamenti politici democratici che hanno avuto luogo nel 1989-1990 nell'Europa centrale e orientale, consentendo la riunificazione pacifica dell'Europa mediante il processo di integrazione europeo,

1.   riconosce la rivoluzione ungherese del 1956 come una delle manifestazioni emblematiche della ricerca di libertà e democrazia nel XX secolo, che ha sfidato il comunismo nel blocco sovietico;

2.   rende omaggio al coraggio degli uomini e delle donne di Ungheria che, sacrificandosi, hanno infuso speranza ad altre nazioni sotto il dominio del regime comunista;

3.   sottolinea che la comunità democratica deve respingere inequivocabilmente l'ideologia comunista repressiva e antidemocratica e difendere i principi di libertà, democrazia, diritti umani e Stato di diritto e prendere una chiara posizione ogniqualvolta essi siano violati;

4.   invita i paesi democratici a condannare chiaramente i crimini commessi da tutti i regimi totalitari;

5.   chiede che venga istituito un programma europeo volto a rafforzare la cooperazione tra i centri di ricerca e documentazione negli Stati membri che studiano i crimini commessi dai regimi totalitari;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


Moldova/Transnistria
PDF 117kWORD 40k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla Moldova (Transnistria)
P6_TA(2006)0455RC-B6-0539/2006

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Moldova e in Transnistria, specie la risoluzione del 16 marzo 2006(1),

–   visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra la Moldova e l'Unione europea, che è entrato in vigore il 1° luglio 1998,

–   visto il piano d'azione in materia di politica europea di prossimità per la Moldova, adottato il 22 febbraio 2005, recante le direttive per una cooperazione strategica tra la Repubblica di Moldova e l'Unione europea,

–   viste le dichiarazioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) al Vertice di Istanbul nel 1999 e la riunione del Consiglio dei ministri del 2002 a Porto,

–   vista l'iniziativa dell'Ucraina "Verso la soluzione attraverso la democrazia", presentata dal Presidente dell'Ucraina Viktor Yushchenko, il 22 aprile 2005,

–   vista la dichiarazione della Presidenza, a nome dell'Unione europea, del 18 settembre 2006 sul "referendum" nella regione della Transnistria della Repubblica di Moldova,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che il 17 settembre 2006 nella regione della Transnistria si è svolto un "referendum" sulla piena indipendenza della regione transnistriana e la sua possibile unificazione con la Federazione russa,

B.   considerando che la comunità internazionale non ha approvato questo "referendum", né il suo esito, per il fatto che era stato organizzato in modo assolutamente unilaterale dal regime repressivo della Transnistria, con il risultato di bloccare ogni possibilità di soluzione politica negoziata al conflitto in atto in Moldova, e per il fatto che la capziosità dei quesiti e l'incapacità di rispettare i requisiti fondamentali per la tenuta di elezioni libere ed eque, ad esempio la libertà dei media, la libertà di associazione e il pluralismo politico, sono stati considerati tali da predeterminare l'esito referendario,

C.   considerando che il contrasto tra l'autorità separatista della Transnistria e il governo centrale della Moldova ha largamente contribuito all'instabilità nell'intero paese,

D.   considerando che i negoziati riguardanti la situazione in Transnistria sono in corso dal 1992 nell'ambito della cosiddetta formula "5 + 2" a cui partecipano la Moldova, la regione della Transnistria, la Russia, l'Ucraina e l'OSCE, con UE e USA come osservatori; considerando che i negoziati si sono interrotti nell'aprile 2006,

E.   considerando che l'Unione europea ha recentemente preso importanti iniziative per accrescere il suo impegno con la Repubblica di Moldova e per cercare una composizione del conflitto in Transnistria, aprendo una delegazione permanente della Commissione a Chisinau, nominando un rappresentante speciale dell'UE per la Moldova incaricato di contribuire a una soluzione duratura del conflitto della Transnistria e istituendo una missione di assistenza frontaliera dell'UE con la Moldova e l'Ucraina (EUBAM),

F.   considerando che, in base al rapporto 2005 delle Nazioni Unite sullo sviluppo umano, la Moldova è il paese più povero d'Europa e la situazione relativa alla Transnistria rappresenta un notevole ostacolo per lo sviluppo socioeconomico del paese,

G.   considerando che all'inizio del 2006, la Federazione russa ha posto un divieto sulle importazioni di prodotti agricoli (vino, frutta e verdura) dalla Moldova e dalla Georgia, il che pregiudica notevolmente lo sviluppo economico di ambedue i paesi,

H.   considerando che nessuno organismo internazionale appoggia i movimenti indipendentisti unilaterali della Transnistria, dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia e che sotto gli auspici dell'OSCE e delle Nazioni Unite si compiono continui sforzi per ripristinare la sovranità e l'integrità territoriale della Moldova e della Georgia,

1.   denuncia con fermezza il tentativo perpetrato nella regione della Transnistria volto a ottenerne l'indipendenza in modo unilaterale, organizzando un presunto referendum;

2.   invita il governo della Federazione russa a negare il suo appoggio a questa iniziativa e in particolare all'organizzazione di presunti referendum sull'indipendenza della regione; invita il governo della Federazione russa a dare il massimo appoggio agli sforzi multilaterali volti a trovare una soluzione ai conflitti in atto nei paesi vicini; invita il governo della Federazione russa, inoltre, a rispettare gli impegni presi nel 1996 in sede di Consiglio d'Europa e che si riflettono nelle decisioni del Vertice dell'OSCE (Istanbul, 1999) e del Consiglio dei ministri (Oporto, 2002) riguardo al ritiro delle truppe e delle armi russe dal territorio della Moldova; esprime preoccupazione dinanzi alla mancanza di progressi in relazione a tale aspetto;

3.   respinge totalmente l'organizzazione e l'esito del "referendum" sull'indipendenza della regione di Transnistria e la sua eventuale unione con la Federazione russa in quanto è in netta contraddizione con la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova, riconosciute a livello internazionale, e in quanto il regime repressivo in Transnistria non consente la libera manifestazione della volontà popolare;

4.   sottolinea che la soluzione della questione della Transnistria rappresenta un elemento fondamentale ai fini della promozione della stabilità politica e della prosperità economica nella Repubblica moldava e nell'intera regione; evidenzia la necessità di risolvere pacificamente il conflitto, in linea con la Carta e le convenzioni delle Nazioni Unite e le dichiarazioni dell'OSCE, nonché nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica moldava, nell'ambito dei suoi confini internazionalmente riconosciuti;

5.   invita tutte le parti interessate dal conflitto a rinunciare a qualsiasi azione che causerebbe un ulteriore aggravamento della situazione e a ritornare immediatamente al tavolo dei negoziati nella formula "5 + 2" e ad adoperarsi per raggiungere una soluzione veloce e trasparente del conflitto,

6.   invita il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione a continuare a dare il loro massimo sostegno ad una soluzione politica e pacifica dei conflitti che divampano in regioni prossime all'UE e alla Federazione russa e chiede loro di discutere tali questioni nei loro prossimi incontri con il Presidente e il governo della Federazione russa;

7.   invita il governo della Moldova ad adottare misure intese a rafforzare la fiducia e a rivolgersi agli abitanti della Transnistria con nuove proposte che forniscano loro incentivi positivi per un sostegno senza riserve ad una riunificazione pacifica del paese, garantendo la salvaguardia dei diritti linguistici delle minoranze e dell'autonomia locale;

8.   condanna le perduranti repressioni, vessazioni e intimidazioni inflitte dalle autorità autoproclamate della Transnistria a rappresentanti di mezzi di comunicazione indipendenti, di ONG e della società civile;

9.   si rammarica della mancanza di progressi significativi nelle discussioni dell'UE sulle agevolazioni in materia di visti e su un accordo di riammissione con la Moldova; invita il Consiglio e la Commissione ad accelerare le procedure in vista della conclusione di un accordo con la Moldova che agevoli il rilascio dei visti e garantirne l'applicazione; ritiene ingiusto e discriminatorio che i cittadini della Transnistria titolari di un passaporto russo possano recarsi nell'Unione europea con maggiore facilità rispetto ai moldavi, il che contribuisce ad aggravare le tensioni nella regione in questione e a scoraggiare una composizione della controversia;

10.   esprime la propria soddisfazione nei confronti della decisione del marzo 2006, da parte dell'Ucraina, di imporre nuove norme doganali ai confini con la Transnistria, conformemente al diritto internazionale,

11.   accoglie favorevolmente i buoni risultati ottenuti dall'EUBAM ai confini fra Moldova e Ucraina, missione che è stata istituita nel marzo 2005 e che svolge un ruolo rilevante nella lotta contro la corruzione, il commercio e il traffico illegali migliorando la trasparenza e creando capacità operative e istituzionali adeguate in Moldova, al fine di garantire un efficace controllo alle frontiere e contribuire così, a termine, a risolvere il conflitto della Transnistria;

12.   ribadisce il proprio forte e continuo sostegno agli sforzi compiuti dal popolo moldavo per instaurare una democrazia pienamente funzionante e garantire lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani nel paese, che sono elementi essenziali ai fini del progredire delle riforme;

13.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo e al parlamento della Moldova, ai governi di Romania, Ucraina, Federazione Russa, Stati Uniti, al Segretario generale dell'OSCE nonché al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(1) Testi approvati, P6_TA(2006)0099.


Georgia (Ossezia del Sud)
PDF 118kWORD 41k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Ossezia del Sud
P6_TA(2006)0456RC-B6-0537/2006

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla Georgia, in particolare quella del 14 ottobre 2004(1),

–   vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 sulla Politica europea di prossimità(2),

–   vista la sua raccomandazione al Consiglio del 26 febbraio 2004 sulla politica dell'Unione europea nei confronti del Caucaso meridionale(3) e la sua risoluzione del 26 maggio 2005 sulle relazioni UE-Russia(4),

–   visto l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, entrato in vigore il 1° luglio 1999,

–   viste la dichiarazione della Presidenza del 20 luglio 2006 sui recenti sviluppi in Georgia, Abkhazia e Ossezia del Sud,

–   viste le conclusioni del Consiglio affari generali e relazioni esterne del 16-17 ottobre 2006,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che la situazione nell'Ossezia del sud peggiora sempre di più a causa di incidenti, sparatorie e scontri negli ultimi mesi tra forze e unità di polizia georgiane e osseziane, con morti e feriti,

B.   considerando che il governo e il parlamento della Georgia hanno contestato l'attuale configurazione del processo negoziale, la composizione delle forze di pace e i meccanismi delle operazioni di pace che derivano dall'accordo del 1992 sulla sospensione delle ostilità,

C.   considerando che le parti hanno presentato due piani di pace separati ma con molti elementi comuni che potrebbero e dovrebbero essere utilizzati quale base per i negoziati; considerando che la Commissione comune di controllo (CCC) non è stata capace di ottenere risultati significativi,

D.   considerando che la Federazione russa, rilasciando il passaporto ai residenti dell'Ossezia del sud e dell'Abkhazia, complica la soluzione pacifica del conflitto in determinate zone della Georgia,

E.   considerando l'Ossezia del sud ha deciso di effettuare un referendum sull'autodeterminazione unitamente alle elezioni presidenziali il 12 novembre 2006,

F.   considerando che la Georgia è passata alla fase del "dialogo intensificato" con la NATO allo scopo di diventare membro di pieno diritto di tale organizzazione,

G.   profondamente preoccupato per la crisi diplomatica tra la Georgia e la Russia in seguito al recente arresto di quattro ufficiali del servizio di intelligence militare russa da parte dei servizi di controspionaggio della Georgia in quanto sospettati di spionaggio e il conseguente richiamo dell'ambasciatore russo a Mosca per consultazioni,

H.   considerando che il 2 ottobre 2006 le autorità russe hanno interrotto tutti i collegamenti terrestri, aerei e marittimi con la Georgia, comprese le comunicazioni postali, sebbene i quattro ufficiali erano già stati rilasciati all' Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e siano adesso tornati in Russia;

I.   considerando che numerose misure gravemente discriminatorie sono state adottate dalle autorità russe contro georgiani residenti in Russia a motivo della loro origine etnica, ivi compresa la deportazione di circa 700 georgiani da Mosca a Tbilisi nonché presunte violenze nei confronti di fedeli, uomini d'affari e scolari georgiani, con il pretesto di dare un giro di vite alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina,

J.   considerando che all'inizio del 2006 la Federazione russa ha imposto un blocco alle importazioni di prodotti agricoli (vino, frutta e ortaggi) dalla Moldavia e dalla Georgia, il che danneggia notevolmente lo sviluppo economico di questi due paesi;

K.   considerando che i movimenti unilaterali per l'indipendenza nell'Ossezia del Sud e in Abkhazia non sono appoggiati da alcuna organizzazione internazionale e che sono invece esplicati continui sforzi, sotto l'egida dell'OSCE e delle Nazioni Unite, per ripristinare la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia,

L.   considerando che l'UE deve aumentare il proprio sostegno agli sforzi in corso per risolvere i conflitti in Georgia e nel Caucaso meridionale, in cooperazione con l'OSCE e con le altre parti interessate,

1.   ribadisce il suo appello per una pacifica soluzione del conflitto e il suo impegno a sostenere il processo di pace e invita tutte le parti ad agire responsabilmente astenendosi da adottare misure unilaterali e dichiarazioni sediziose e aggressive che contribuiscono all'aggravarsi della situazione e possono provocare disordini violenti;

2.   ribadisce il suo pieno sostegno per la sovranità e integrità territoriale della Georgia e invita le autorità russe a rispettare in modo completo la sovranità di tale paese entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti;

3.   condanna fermamente i tentativi da parte di determinati movimenti nelle regioni georgiane dell'Abkhazia e dell'Ossezia del Sud di dichiarare unilateralmente l'indipendenza;

4.   chiede al governo della Federazione russa di ritirare il sostegno a tali movimenti e di dare il suo massimo appoggio agli sforzi multilaterali tesi a trovare una soluzione ai conflitti nelle sue regioni confinanti;

5.   condanna il fatto che in Ossezia del Sud si terrà un referendum sull'indipendenza il 12 novembre 2006, e rammenta alle parti interessate che un analogo referendum sull'indipendenza tenutosi nel 1992 non era stato riconosciuto a livello internazionale;

6.   ritiene necessario il rilancio del processo di pace e chiede una azione più incisiva e combinata da parte dell'Unione europea e dell'OSCE allo scopo di ripristinare il dialogo tra le parti sulla base dei progressi compiuti nelle fasi iniziali dei due piani di pace;

7.   chiede a tale riguardo alle due parti di firmare un documento comune sull'astensione dall'uso della forza e sulle garanzie di sicurezza e di impegnarsi in costruttivi negoziati allo scopo di superare la presente fase di stallo; deplora che la riunione del Comitato comune di controllo che ha avuto luogo a Vladikavkaz il 12 e 13 ottobre 2006 non abbia dato alcun risultato;

8.   esprime il parere che la completa demilitarizzazione della zona del conflitto e la riduzione del numero di armi, salvo per quanto riguarda la forza di pace comune dell'OSCE, sia un elemento fondamentale per la prevenzione dei conflitti e un primo passo essenziale verso misure ulteriori per accrescere la fiducia; invita pertanto la Russia ad astenersi dallo svolgere esercitazioni militari e dal dispiego di forze militari di qualunque tipo in prossimità delle acque territoriali della Georgia;

9.   sottolinea che operazioni di pace neutrali, effettive e imparziali sono essenziali per la soluzione dei conflitti territoriali in Georgia; guarda con interesse, a tale riguardo, alle nuove proposte sulla presente forza di pace comune tripartita dispiegata nella zona del conflitto sulla linea del cessate il fuoco tra la Georgia e l'Ossezia del sud; ritiene che la nuova forza di pace debba includere una forte componente di polizia, in grado di combattere il crimine e l'anarchia; sottolinea l'opportunità che l'UE sia disposta, se necessario, ad assegnare truppe a una nuova forza di pace;

10.   ritiene ingiusto e discriminatorio che cittadini dell'Ossezia del Sud detentori di passaporti russi possano viaggiare verso l'UE più facilmente dei georgiani e che tale situazione contribuisce ad aumentare le tensioni sull'Ossezia del Sud e rappresenta un disincentivo per la soluzione della disputa;

11.   esorta le autorità statali russe a porre immediatamente fine a tutti gli atti di repressione o persecuzione, nonché alle accuse lanciate da parte di rappresentanti delle istituzioni ufficiali di Stato, nei confronti delle persone di origine georgiana che vivono in Russia;

12.   invita le autorità russe a revocare tutte le misure prese di recente contro la Georgia e la popolazione georgiana sul loro territorio; invita, inoltre, le autorità russe a revocare il blocco alle importazioni di prodotti agricoli dalla Moldavia e dalla Georgia;

13.   invita la Russia ad accettare la situazione emersa dalla fine della guerra fredda e ad abbandonare le vecchie idee sulle zone esclusive di influenza;

14.   invita il Consiglio a continuare a fare il possibile per disinnescare la tensione e ricreare la fiducia tra la Georgia e la Federazione russa e per impedire che la presente crisi diplomatica si esasperi ulteriormente; invita il Consiglio e la Commissione a trovare il modo di aiutare la Georgia a superare e a porre rimedio alle ripercussioni economiche e sociali delle misure adottate a Mosca;

15.   invita il Consiglio e la Commissione a iscrivere la questione dei conflitti congelati e della loro soluzione all'ordine del giorno dei prossimi vertici UE-Russia;

16.   saluta con favore la conclusione e la firma del piano d'azione per la Georgia nel quadro della Politica europea di prossimità; si attende che l'esecuzione del piano dia ulteriore impulso al processo politico e di riforma in quel Paese; accoglie con soddisfazione le dichiarazioni dell'Alto Rappresentante della PESC Javier Solana che ha recentemente affermato che l'UE intende impegnarsi maggiormente per la risoluzione dei conflitti georgiani, ed invita il Consiglio a dotare il Rappresentante speciale UE per il Caucaso meridionale di tutti i mezzi e delle risorse necessarie per conferire maggiore efficacia e visibilità a tale azione;

17.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Presidente e al Parlamento della Georgia, al Presidente e al Parlamento della Federazione russa e alle autorità de facto dell'Ossezia del Sud, nonché ai Segretari generali delle Nazioni Unite e dell'OSCE.

(1) GU C 166 E del 7.7.2005, pag. 63.
(2) Testi approvati, P6_TA(2006)0028.
(3) GU C 98 E del 23.4.2004, pag. 193.
(4) GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 235.


Esportazione di rifiuti tossici in Africa
PDF 199kWORD 39k
Risoluzione del Parlamento europeo Risoluzione del Parlamento europeo sull'esportazione di rifiuti tossici in Africa
P6_TA(2006)0457RC-B6-0545/2006

Il Parlamento europeo,

–   visti la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea), adottata il 22 marzo 1989 e approvata in nome della Comunità con la decisione 93/98/CEE del Consiglio(1), e il divieto ivi contenuto di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi dai paesi OCSE verso paesi non-OCSE,

–   vista la legislazione comunitaria in materia di spedizioni di rifiuti, in particolare il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(2), e il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, in materia di spedizioni di rifiuti(3), che abroga il regolamento (CEE) n. 259/93 a partire dal 12 luglio 2007,

–   visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.   considerando che circa 500 tonnellate di rifiuti chimici sono state scaricate in diverse zone nelle vicinanze di Abidjan, Costa d'Avorio, ove vivono 5 milioni di persone,

B.   considerando che finora sono morte 8 persone e circa 85.000 sono state ricoverate in ospedale per essere sottoposte a cure per epistassi, diarrea, nausea, infiammazioni oculari e difficoltà respiratorie; considerando che le conseguenze dello scarico di questi rifiuti tossici possono essere di vasta portata e includere la contaminazione del suolo e delle acque di superficie e sotterranee,

C.   considerando che l'intossicazione ha colpito in modo particolarmente grave un gran numero di bambini: secondo l'UNICEF da 9.000 a 23.000 bambini necessiteranno di assistenza medica e di cure sanitarie, e che saranno necessarie altre misure di risanamento dell'ambiente in cui questi bambini vivono,

D.   considerando che i rifiuti tossici sono stati scaricati da una nave cisterna di proprietà greca, battente bandiera panamense, noleggiata dalla società Trafigura Beheer B.V. avente sede nei Paesi Bassi; considerando che questo frazionamento di responsabilità crea un problema sistematico e inaccettabile per quanto riguarda l'applicazione della legislazione comunitaria,

E.   considerando che le regolamentazioni ambientali vigenti nei paesi dell'emisfero settentrionale hanno reso costoso lo smaltimento dei residui pericolosi,

F.   considerando che le autorità portuali di Amsterdam avevano rilevato la pericolosità dei rifiuti al momento dello scarico e chiesto una tassa più elevata per portare a termine l'operazione, dopo di che la nave cisterna ha invece optato per ripomparli a bordo; considerando che le autorità dei Paesi Bassi avevano consentito alla nave di lasciare il loro territorio nonostante fossero a conoscenza della pericolosità dei rifiuti e della riluttanza del comandante della nave a pagare per uno smaltimento ecologicamente corretto nei Paesi Bassi,

G.   considerando che la compagnia aveva la possibilità di smaltire i rifiuti in Europa in modo legale e sicuro ma ha scelto la Costa d'Avorio come alternativa più economica,

H.   considerando che l'Africa è divenuta terreno di discarica di tutti i tipi di rifiuti pericolosi; considerando che Greenpeace ha identificato 80 siti in cui sono stati scaricati rifiuti pericolosi provenienti da paesi industrializzati, tra cui vecchi computer in Nigeria, cisterne radioattive in Somalia, cloro in Camerun, ecc.,

I.   considerando che la maggioranza dei paesi africani non dispone di una normativa rigorosa che protegga l'ambiente e i mezzi di sussistenza della popolazione dai rifiuti pericolosi,

J.   considerando che tutte le esportazioni dall'UE di rifiuti da smaltire sono proibite dal maggio 1994, a norma del regolamento (CEE) n. 259/93; considerando che l'esportazione di rifiuti pericolosi dall'UE verso paesi non-OCSE è proibita dal gennaio 1997, a norma di detto regolamento,

K.   considerando che lo scarico di rifiuti pericolosi in Costa d'Avorio è soltanto la punta dell'iceberg rispetto al totale delle spedizioni di rifiuti pericolosi attualmente in corso dall'UE verso paesi non OCSE; considerando che enormi quantitativi di residui di apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono attualmente scaricati nei paesi non - OCSE con il pretesto della "riutilizzazione"; considerando che un numero considerevole di vecchie navi dell'UE cariche di sostanze e materiali tossici è in corso di rottamazione in Asia in condizioni estremamente nocive per i lavoratori e per l'ambiente,

L.   considerando che nella seduta del 9 aprile 2002 ha adottato in prima lettura la posizione sulla proposta di direttiva relativa alla protezione dell'ambiente il diritto penale(4); considerando che il Consiglio non è mai pervenuto ad un accordo politico su questa proposta e ha preferito invece una decisione quadro nel contesto del terzo pilastro sullo stesso argomento (decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003)(5); considerando che la Corte di giustizia europea ha annullato la decisione quadro con la sentenza del 13 settembre 2005 nella causa C-176/03,

1.   invita la Commissione, i Paesi Bassi e la Costa d'Avorio ad effettuare indagini complete su questo caso, ad accertare le responsabilità a tutti i livelli, a tradurre in giudizio i responsabili di questo reato ambientale e a garantire il risanamento totale del territorio contaminato nonché il risarcimento alle vittime;

2.   invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per fornire piena assistenza alla popolazione colpita e in particolare ai bambini, utilizzando tutti i mezzi di sostegno, cooperazione e protezione civile disponibili;

3.   ritiene che sia la legislazione comunitaria che le convenzioni internazionali siano state chiaramente violate nel caso dell'esportazione di rifiuti tossici ad Abidjan e chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per garantire la piena applicazione della legislazione vigente in materia di spedizioni di rifiuti;

4.   chiede alla Commissione e agli Stati membri interessati di rendere pubblici tutti gli accordi bilaterali che hanno concluso con paesi non-OCSE per la spedizione di rifiuti;

5.   invita la Commissione a presentare proposte legislative per eliminare le scappatoie esistenti nel regime in materia di rifiuti pericolosi, in modo da porre fine alle spedizioni verso paesi non-OCSE di residui di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di navi e imbarcazioni obsolete;

6.   invita la Commissione a raccogliere informazioni sul traffico e lo scarico illeciti di tali rifiuti e prodotti pericolosi in paesi africani e in altri paesi in via di sviluppo, ad avanzare proposte di misure volte a controllare, ridurre ed eliminare il traffico, il trasferimento e lo scarico illeciti di tali prodotti in paesi africani e in altri paesi in via di sviluppo e a presentare annualmente un elenco di paesi e di società transnazionali dediti allo scarico illecito di rifiuti e prodotti tossici in paesi africani e in altri paesi in via di sviluppo;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al governo della Costa d'Avorio e al segretariato della Convenzione di Basilea.

(1) GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1.
(2) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.
(3) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(4) GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 119.
(5) GU L 29 del 5.2.2003, pag. 55.


Protezione ambientale: lotta al crimine, reati e pene
PDF 109kWORD 36k
Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito dato al parere del Parlamento sulla protezione ambientale: lotta al crimine, reati e pene
P6_TA(2006)0458B6-0544/2006

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale(1),

–   vista la sua posizione del 9 aprile 2002 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale(2),

–   vista la sua posizione del 9 aprile 2002 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma quadro sulla base del Titolo VI del trattato sull'Unione europea - cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale(3),

–   vista la sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005 nella causa C-176/03, Commissione contro il Consiglio(4),

–   vista la comunicazione della Commissione al parlamento europeo e al Consiglio in merito alle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 (Causa C-176/03, Commissione contro Consiglio) (COM(2005)0583),

–   vista la sua risoluzione del 14 giugno 2006 sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 (Causa C-176/03, Commissione contro Consiglio)(5),

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che la Corte di giustizia nella sua sentenza del 13 settembre 2005 ha disposto che il legislatore comunitario ha la facoltà di prendere misure relative al diritto penale degli Stati membri che ritenga necessarie per garantire che le norme che esso prevede sulla protezione ambientale siano pienamente effettive,

B.   considerando che la Corte di giustizia ritiene che l'articolo 135 e l'articolo 280, paragrafo 4 del trattato CE non impediscono, ai fini dell'attuazione della politica ambientale, un'armonizzazione del diritto penale,

C.   considerando che la Corte di giustizia ritiene che "la decisione quadro, sconfinando nelle competenze che l'art. 175 CE attribuisce alla Comunità, viola nel suo insieme, data la sua indivisibilità, l'art. 47 UE",

D.   considerando che la Commissione nella sua comunicazione sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 afferma che "le disposizioni di diritto penale necessarie all'effettiva attuazione del diritto comunitario rientrano nel TCE",

E.   considerando che la posizione presa dalla Corte di giustizia nella reinterpretazione data dalla Commissione, è la benvenuta in quanto ribadisce la posizione già presa dal Parlamento nella sua risoluzione del 3 settembre 2003 sulle basi giuridiche e sull'osservanza del diritto comunitario(6),

1.   si compiace della sentenza della Corte di giustizia che annulla la decisione quadro sulla protezione ambientale che era stata erroneamente adottata nel quadro del terzo pilastro invece che del primo pilastro;

2.   nota che la decisione della Corte di giustizia apre un vuoto giuridico riguardante la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale;

3.   ritiene che l'adozione della decisione quadro da parte del Consiglio dimostra che gli Stati membri riconoscono che sono necessari gli strumenti del diritto penale per rafforzare l'applicazione dei diritto sulla protezione ambientale;

4.   ritiene che l'adozione della decisione quadro da parte del Consiglio dimostra che gli Stati membri riconoscono l'esigenza di una certa armonizzazione nel settore della protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale;

5.   nota che la Corte afferma chiaramente che gli articoli da 1 a 7 della decisione quadro "avrebbero potuto validamente essere adottati sul fondamento dell'art. 175 CE";

6.   si rammarica che la Commissione nella sua summenzionata comunicazione sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005 non sia più esplicita sulle azioni che essa intende prendere in relazione alla proposta attuale di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale;

7.   invita il Consiglio ad esaminare la proposta originaria della Commissione al fine di modificarla o di fornire un orientamento per una nuova proposta sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale sulla base dell'articolo 175 del trattato CE;

8.   chiede che, a meno che il Consiglio non sia intenzionato a progredire adottando una posizione comune sulla proposta originaria della Commissione, che quest'ultima rediga una nuova proposta sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale sulla base dell'articolo 175 del trattato CE, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia, e integrando il risultato del voto di prima lettura del Parlamento europeo nella proposta originaria di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio;

9.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 238.
(2) GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 119.
(3) GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 132.
(4) Racc. 2005, pag. I-7879.
(5) Testi approvati, P6_TA(2006)0260.
(6) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 224.


Accordo euromediterraneo di associazione UE/Siria
PDF 351kWORD 52k
Risoluzione del Parlamento europeo recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla conclusione di un accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra (2006/2150(INI))
P6_TA(2006)0459A6-0334/2006

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di raccomandazione presentata al Consiglio da Véronique De Keyser a nome del gruppo PSE sui negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra (B6-0373/2006),

–   vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di associazione euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra (COM(2004)0808),

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, in particolare quelle dell'8 settembre 2005 sulla situazione dei detenuti politici in Siria(1) e del 15 giugno 2006 sulla Siria(2),

–   visto il settimo incontro interparlamentare Parlamento europeo/Siria svoltosi l'11-18 giugno 2005 in Siria,

–   vista la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995 e la risoluzione del Parlamento del 27 ottobre 2005 sul processo di Barcellona rivisitato(3),

–   viste le risoluzioni dell'ONU sui rapporti tra la Siria ed il Libano, in particolare le risoluzioni 1559(2004) del 2 settembre 2004 e 1701(2006) dell'11 agosto 2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la recente relazione del 25 settembre 2006 di Serge Brammertz, commissario della commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite, istituita a norma delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, sull'attentato che è costato la vita al Primo ministro libanese, Rafik Hariri,

–   visti l'articolo 83, paragrafo 5, e l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0334/2006),

A.   considerando la rilevanza geostrategica della Siria in tale regione del Vicino Oriente e del Medio Oriente, con specifico riferimento al suo ruolo potenziale di collegamento tra le parti del processo di pace e di catalizzatore per una soluzione del conflitto regionale; che tale ruolo potrebbe essere potenziato intensificando il dialogo con tale paese,

B.   considerando che attualmente le necessarie condizioni per la firma di un accordo di associazione tra la Comunità europea e la Siria non sono ancora soddisfatte, sebbene il Parlamento sia convinto che la Siria abbia le potenzialità per ottemperare alle necessarie condizioni,

C.   considerando che la guerra in Iraq, le relazioni strategiche della Siria con l'Iran e il suo coinvolgimento nei fatti del Libano hanno inciso sulle relazioni della Siria con i suoi vicini e con la comunità internazionale in generale,

D.   considerando che l'obiettivo dell'accordo fra la Comunità europea e la Siria è quello di incentivare ed assecondare la transizione verso un regime politico democratico che rispetti i diritti umani, le libertà civili e un'economia di mercato aperta, sempre nell'ambito di un efficace dialogo approfondito e di un vero e proprio partenariato,

E.   considerando che la Siria ha già adottato talune misure economiche prescritte dal futuro accordo di associazione,

F.   considerando che la tutela delle libertà fondamentali costituisce la base di qualsiasi sviluppo di una società civile forte e indipendente e che la posizione del governo, nel corso degli ultimi anni, seppur ambigua, aveva suscitato speranze per una maggiore apertura del sistema politico siriano,

G.   considerando che, nonostante la sua partecipazione attiva e costruttiva al processo di Barcellona, la Siria è l'unico paese con cui la Comunità europea non abbia ancora firmato un accordo di associazione, il che impedisce il pieno sviluppo del partenariato euromediterraneo,

H.   considerando che, a tutt'oggi, continuano a rimanere in vigore il decreto sullo stato di emergenza del marzo 1963 e tutti gli atti legislativi correlati, quantunque le raccomandazioni successive al decimo congresso regionale del partito Baath (svoltosi dal 6 al 9 giugno 2005) ne prevedano la revisione,

I.   considerando che le conclusioni della commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite, sopra menzionata, costituiscono un elemento fondamentale ai fini della firma del futuro accordo di associazione,

J.   considerando che la situazione dei diritti umani nel paese è peggiorata dall'ultima risoluzione del Parlamento sulla Siria del 15 giugno 2006, menzionata sopra, e che non tutti gli attivisti incarcerati nel maggio 2006 per aver firmato una petizione per il miglioramento delle relazioni siriano-libanesi sono stati rilasciati,

1.   è convinto che l'accordo di associazione potrebbe imprimere un impulso decisivo alle riforme politiche, economiche e sociali necessarie per il miglioramento della situazione del paese;

2.   riafferma, tuttavia, che il rispetto dei valori democratici, dei diritti umani e delle libertà civili sono condizioni preliminari necessarie e che, a tal fine, occorre provvedere a inserire un meccanismo di controllo efficace nella clausola sui diritti umani dell'accordo; chiede in particolare un maggiore rispetto delle minoranze etniche e riafferma la necessità di preservare la libertà di religione;

3.   ritiene che ancorando saldamente la Siria al partenariato euromediterraneo le relazioni di tale paese con gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi partner del Mediterraneo meridionale verranno rafforzate, agevolando il processo di pace in Medio Oriente;

4.   interroga il consiglio e la Commissione circa le prossime tappe miranti alla firma dell'accordo di associazione euro-mediterraneo già siglato il 19 ottobre 2004;

5.   invita il Consiglio ad intensificare le sue iniziative finalizzate ad approfondire la cooperazione tra l'Unione europea e la Siria e a pervenire, come prospettiva ultima, alla firma di tale accordo, tenendo conto delle seguenti raccomandazioni:

   incoraggiare e promuovere le iniziative del governo siriano in vista della creazione di un sistema democratico;
   invitare la Siria a rispettare la sovranità del Libano e ad astenersi dall'interferire nelle questioni interne di tale paese, in particolare bloccando le forniture di armi e impedendo il riarmo delle milizie Hezbollah, in piena cooperazione con la Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), nonché a rinnovare gli sforzi per rilanciare un processo di pace credibile nella regione, che sfoci in una soluzione globale e nella restituzione a Damasco delle alture del Golan;
   tener conto dei segnali politici lanciati dal decimo congresso regionale del partito Baath, di cui il più visibile è il cambiamento della squadra dirigente a favore di responsabili più giovani, vicini al presidente Al-Assad, come lo dimostra la nomina di Abdullah Dardari alla carica di vice primo ministro;
   rivolgere una particolare attenzione all'applicazione delle clausole contenute nell'accordo di associazione teso a rendere più trasparenti gli appalti pubblici; invitare la Commissione a vigilare affinché altri accordi bilaterali o multilaterali si uniformino a tale impostazione;
   invitare il governo siriano ad adottare misure in materia di democrazia e diritti umani per conformarsi alle disposizioni del diritto internazionale sui diritti umani, per quanto concerne il rispetto della libertà di espressione, la protezione degli attivisti impegnati nella difesa di tali diritti, la prevenzione e la lotta contro la tortura e l'abolizione della pena di morte; richiamare in particolare l'attenzione sulla necessaria riforma della legislazione siriana sulle associazioni, per abolire tutte le principali restrizioni che riguardano le attività delle organizzazioni impegnate a favore dei diritti umani;
   manifestare nondimeno al governo siriano le sue vive inquietudini per la mancanza di progressi su tematiche quali, per esempio, l'apertura al multipartitismo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà civili; far rilevare che il rispetto dei diritti umani costituisce un elemento fondamentale dell'accordo di associazione e invitare la Siria a rispettare i propri impegni, nel quadro del processo di Barcellona e conformemente agli orientamenti della politica europea di vicinato; a tal fine e in detto contesto, invitare la Siria ad adoperarsi per revocare immediatamente lo stato di emergenza;
   esigere che il governo siriano riesamini i casi dei detenuti politici, liberi tutti i prigionieri di coscienza e gli attivisti pacifici e permetta l'esistenza di raggruppamenti quali, ad esempio, i firmatari della "Dichiarazione di Damasco", firmata il 16 ottobre 2005 da cinque partiti vietati nonché da personalità indipendenti, e i firmatari della dichiarazione "Beirut-Damasco, Damasco-Beirut" del 12 maggio 2006; invitare la Siria a garantire che le persone arrestate e detenute siano trattate correttamente, non siano sottoposte a tortura e possano incontrare rapidamente, regolarmente e senza limitazioni di sorta i propri avvocati, i medici e i familiari; invitare il governo siriano a cooperare pienamente con il governo libanese, in conformità dell'accordo siglato il 5 maggio 2005 tra il Primo ministro siriano e quello libanese, per ottenere risultati concreti sui casi di scomparsa di cittadini siriani e libanesi, nel quadro della commissione d'inchiesta comune creata a tal fine;
   criticare il governo siriano, come ha fatto il Parlamento europeo nella sua succitata risoluzione del 15 giugno 2006, per l'ondata di arresti quale reazione alla dichiarazione "Beirut-Damasco, Damasco-Beirut", dichiarazione che costituisce la prima iniziativa congiunta di intellettuali e di fautori dei diritti umani siriani e libanesi, esigendone l'immediata liberazione;
   esternare le inquietudini dell'Unione europea circa il rispetto dei diritti delle minoranze religiose e delle altre minoranze, in particolare dei Curdi; invitare il governo siriano a fare il punto sullo stadio di avanzamento di tali problematiche;
   riaprire un dialogo autentico con la Siria al fine di coinvolgere questo paese negli sforzi di pace in vista di un regolamento globale del conflitto in Medio Oriente;
   chiedere fermamente alla Siria di svolgere un ruolo costruttivo nell'attuazione delle risoluzioni 1559(2004) e 1701(2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e invitarla espressamente a rafforzare i controlli sul suo versante della frontiera con il Libano al fine di impedire la fornitura di armi ad entità non statuali;
   sottolineare il miglioramento della cooperazione da parte delle autorità siriane con la commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU, pur insistendo affinché essa sia intensificata ulteriormente e sia dato un seguito concreto all'inchiesta nel rispetto delle sue conclusioni;
   insistere affinché la Siria si uniformi totalmente alle risoluzioni 1559(2004), 1562(2004),1680(2006) e 1701(2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla dichiarazione sul Libano del Consiglio europeo adottata in occasione della riunione di quest'ultimo del 16-17 giugno 2006, nelle quali si rivolge un appello alla Siria ed al Libano affinché delimitino i loro confini comuni onde rafforzare la stabilità regionale; invitare la Siria a fornire un contributo positivo per chiarire lo status definitivo della zona delle Fattorie di Sheba, conformemente alle raccomandazioni espresse il 12 settembre 2006 dal Segretario generale delle Nazioni Unite nonché al diritto internazionale;
   rilevare positivamente in tale contesto il ritiro delle truppe siriane dal territorio libanese; invitare per contro con fermezza il governo siriano, il quale a tutt'oggi si rifiuta, ad allacciare formalmente relazioni diplomatiche con il Libano e a cessare di sostenere Hezbollah;
   invitare il governo siriano a riferire sulle azioni concrete varate nella lotta contro la proliferazione d'armi, il terrorismo e Al Quaida e in ordine al controllo delle sue frontiere allo scopo di proibire il contrabbando di armi e il passaggio di terroristi nei paesi confinanti;
   deplorare in tale contesto la firma di un accordo militare, stipulato il 15 giugno 2006 con l'Iran sul potenziamento della mutua cooperazione di fronte alle "minacce" americane e israeliane;
   richiamare la Siria sull'importanza del suo ruolo potenziale nel Vicino Oriente e Medio Oriente per una soluzione pacifica dei conflitti nella regione; esprimere inquietudine in merito al sostegno accordato dalla Siria ai gruppi militanti con base a Damasco di Hamas e della Jihad islamica a scapito delle forze palestinesi moderate che puntano alla coesistenza e alla pace con Israele;
   invitare il governo siriano a migliorare le condizioni di vita e ambientali dei campi profughi palestinesi in Siria conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani;
   chiedere al governo siriano di liberare Yacoub Hanna Shamoun, un cristiano assiro detenuto da oltre vent'anni senza regolare processo, o di fissare una data per la sua liberazione in un futuro prossimo;
   procedere con prudenza al rimpatrio in Siria di migranti e profughi appartenenti a minoranze religiose fintanto che persisterà la repressione e concertare meglio in ogni caso l'approccio nazionale dei vari Stati membri in materia;
   sollecitare un maggior dialogo fra la Siria ed il Parlamento europeo su queste varie tematiche per promuovere la cooperazione tra l'UE e la Siria in vista della firma dell'accordo di associazione;

6.   chiede al Consiglio di prendere in considerazione la concessione alla Siria di incentivi e agevolazioni in aggiunta a quelli accordati nell'ambito dell'accordo di associazione, al fine di incoraggiare la Siria a rivedere la sua politica estera e il suo allineamento regionale in modo da promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nella regione e, in particolare, il riconoscimento del diritto all'esistenza dello Stato di Israele e il sostegno da parte della Siria all'avanzamento del processo di pace nel Medio Oriente;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione nonché al governo e al Majlis al-Sha'ab della Repubblica araba siriana.

(1) GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 349.
(2) Testi approvati, P6_TA(2006)0279.
(3) Testi approvati, P6_TA(2005)0412.


Conferenza di Nairobi sul cambiamento climatico
PDF 127kWORD 48k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'Unione europea per la Conferenza di Nairobi sul cambiamento climatico (COP 12 e COP/MOP 2)
P6_TA(2006)0460B6-0543/2006

Il Parlamento europeo,

–   visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), il Protocollo di Kyoto all'UNFCCC e le procedure di applicazione per la sua attuazione che sono state adottate nel corso delle Conferenze delle parti di Bonn (luglio 2001), Marrakech (ottobre e novembre 2001), Nuova Delhi (ottobre e novembre 2002), Milano (dicembre 2003), Buenos Aires (dicembre 2004) e Montreal (novembre e dicembre 2005),

–   viste l'imminente dodicesima Conferenza delle parti (COP 12) all'UNFCCC e la seconda Conferenza delle parti che funge da incontro delle parti al Protocollo di Kyoto (COP/MOP 2), che si terrà a Nairobi, in Kenya, dal 6 al 17 novembre 2006,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sui cambiamenti climatici, in particolare quelle del 16 novembre 2005 su "Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici"(1), del 18 gennaio 2006 sui risultati della Conferenza di Montreal (COP 11-COP/MOP 1)(2) e del 4 luglio 2006 sulla riduzione dell'impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici(3),

–   viste l'interrogazione orale B6-0440/2006, presentata dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 108 del regolamento, e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione,

–   viste le ultime risultanze scientifiche, tra cui le recenti relazioni sulla fusione della crosta di ghiaccio della Groenlandia, del ghiaccio marino perenne dell'Artico, del permafrost in Siberia, nonché le nuove risultanze sull'entità dell'aumento del livello dei mari provocato dai cambiamenti climatici,

–   vista la priorità pubblicata dalla Presidenza finlandese in materia forestale,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che l'attuazione integrale dell'UNFCCC e del Protocollo di Kyoto ad opera delle parti è fondamentale per affrontare il cambiamento climatico, anche se le misure non saranno autenticamente efficaci finché non si troverà una soluzione globale che comprenda i grandi blocchi economici responsabili di gran parte delle emissioni inquinanti,

B.   considerando che l'undicesima Conferenza delle parti (COP 11) all'UNFCCC e la prima Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti al Protocollo di Kyoto (COP/MOP 1), riunita a Montreal nel novembre e dicembre 2005, hanno deciso di avviare un processo per esaminare ulteriori impegni delle parti dell'allegato I per il periodo successivo al 2012 e di impegnarsi in un dialogo inteso a scambiare esperienze e analizzare gli approcci strategici per un'azione di cooperazione a lungo termine sui cambiamenti climatici, creando un workshop UNFCCC sulla riduzione delle emissioni provocate dalla deforestazione nei paesi in via di sviluppo,

C.   considerando che saranno indispensabili nuove tecnologie per affrontare i cambiamenti climatici in modo efficace sotto il profilo dei costi con un nuovo accento su una maggiore efficienza energetica,

D.   considerando che occorre stabilire rapidamente ulteriori obiettivi per evitare che i cambiamenti climatici sfuggano di mano e fornire sufficienti incentivi per rapidi investimenti nell'ulteriore sviluppo e affermazione di tecnologie in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica e che occorre evitare investimenti nelle infrastrutture energetiche che siano incompatibili con gli obiettivi della politica del clima,

E.   considerando che le emissioni di gas a effetto serra continuano ad aumentare in vari Stati membri, il che evidenzia che l'Unione europea necessita di una forte azione, di una ridefinizione delle misure e di nuove iniziative per essere in grado di far fronte agli obblighi di Kyoto,

F.   considerando che il contributo dell'aviazione al cambiamento climatico è sostanziale e in rapida crescita mentre l'aviazione internazionale non è soggetta ad alcun impegno derivante dalla UNFCCC e dal suo Protocollo di Kyoto,

G.   considerando che le più recenti evidenze scientifiche indicano che una limitazione del riscaldamento a +2°C potrebbe non essere sufficiente per garantire l'obiettivo UNFCCC di evitare pericolosi cambiamenti climatici,

H.   considerando che nella succitata risoluzione del 16 novembre 2005, il Parlamento europeo ha affermato che i paesi avanzati dovranno applicare forti riduzioni delle emissioni, del 30% entro il 2020 e del 60-80% entro il 2050,

I.   considerando che nel 2005 il 24% delle emissioni di gas a effetto serra è stato provocato dagli incendi delle foreste e che le ultime evidenze scientifiche provenienti dall'Amazzonia dimostrano l'impatto della riduzione del mantello forestale e l'indebolimento del "serbatoio forestale" sul clima, il che comporta un aumento dell'intensità dei cicloni che nascono nel Nordatlantico meridionale e una riduzione delle precipitazioni nel Brasile meridionale, nell'Uruguay e in Argentina,

J.   considerando che saranno tratte conclusioni del Consiglio sui preparativi dell'UE alla prossima sessione del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF), che si spera approverà uno strumento globale di protezione delle foreste;

K.  K considerando che la sicurezza del clima e dell'energia devono andare di pari passo e che la sicurezza energetica e climatica dell'Europa dipendono in larga misura dalle scelte effettuate dalle grandi economie come Cina e India; che l'attenuazione dei cambiamenti climatici può essere efficace solo se i paesi in via di sviluppo – soprattutto le grandi economie in rapida crescita, come la Cina e l'India – saranno attivamente coinvolte negli sforzi per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra,

1.   sollecita l'Unione europea a mantenere il proprio ruolo guida nei negoziati nel corso della Conferenza COP 12-COP/MOP 2 di Nairobi e a mantenere un elevato livello di ambizioni nelle future discussioni con i suoi partner internazionali;

2.   insiste sulla necessità che, in questa occasione, l'Unione europea proponga un'agenda ambiziosa per le discussioni sugli ulteriori impegni delle parti dell'allegato I previsti dal Protocollo di Kyoto, per le nuove discussioni in materia di revisione di questo protocollo e per il dialogo UNFCCC sull'azione di cooperazione a lungo termine;

3.   ricorda che, come stabilito nella succitata risoluzione del 16 novembre 2005, la strategia UE sui cambiamenti climatici deve basarsi su un approccio articolato su sette punti:

   basarsi su elementi chiave del protocollo di Kyoto, ossia obiettivi vincolanti per le emissioni di gas a effetto serra, un sistema globale di "cap and trade"(tetto per le emissioni e scambio di quote) e su meccanismi flessibili,
   realizzare una forte riduzione delle emissioni del 30% entro il 2020, in vista di una ulteriore riduzione pari all'80% entro il 2050, applicando una combinazione di incentivi di mercato e di elementi di regolamentazione per stimolare gli investimenti in efficienza e in tecnologie senza emissioni di carbonio e a basse emissioni di carbonio,
   adottare un approccio proattivo per coinvolgere altri attori principali, in particolare gli Stati Uniti,
   sviluppare un partenariato strategico con paesi quali Cina, India, Sudafrica, Brasile e Messico per aiutarli finanziariamente a sviluppare strategie energetiche sostenibili che beneficino di fonti senza emissioni di carbonio e a basse emissioni di carbonio e garantire la loro partecipazione agli sforzi di attenuazione dei cambiamenti climatici,
   promuovere risolutamente la ricerca e l'innovazione per le tecnologie energetiche sostenibili, agevolando lo scambio delle migliori pratiche tra Stati membri nonché tra università, centri di ricerca e industria, rimuovere incentivi "perversi" quali i sussidi a favore di combustibili fossili e internalizzare i costi esterni, compresi quelli dei cambiamenti climatici, nel prezzo della produzione energetica,
   elaborare normative a livello europeo e nazionale atte a favorire un aumento dell'efficienza energetica e a diminuire il prezzo delle tecnologie che riducono l'impatto climatico,
   incoraggiare una molto maggiore partecipazione diretta dei cittadini agli sforzi di attenuazione, attraverso campagne di sensibilizzazione, il che presuppone necessariamente la fornitura di informazioni dettagliate circa il tenore di carbonio di prodotti come le auto, gli aerei, le abitazioni nonché dei servizi e potrebbe comportare in futuro l'opzione di introdurre un sistema di scambio di quote individuali;

4.   ricorda la sua richiesta di evitare scarti tra il primo e il secondo periodo di impegno previsto dal Protocollo di Kyoto e che la scadenza per ottenere l'accordo su futuri impegni in materia climatica sia la fine del 2008;

5.   ribadisce il suo sostegno al costante uso di meccanismi flessibili e all'obiettivo a lungo termine di un mercato globale del carbonio basato sul "cap and trade";

6.   invita le parti alla COP 12-COP/MOP 2 ad affrontare l'impatto sui cambiamenti climatici dell'aviazione internazionale e chiede una discussione su un'imposta globale sui voli nei prossimi negoziati alla Conferenza COP 12-COP/MOP 2 di Nairobi;

7.   ritiene che i paesi industrializzati debbano continuare a svolgere un ruolo vitale nell'affrontare il cambiamento climatico a livello mondiale; sollecita quindi le parti dell'allegato I a far fronte agli attuali impegni e ad assumere ambiziosi obiettivi per un secondo periodo di impegno dopo il 2012; chiede inoltre ai paesi industrializzati che non hanno ratificato il Protocollo di Kyoto di riesaminare la propria posizione, di adottare rigorose misure interne e di svolgere un ruolo attivo nei futuri negoziati internazionali, in vista della loro partecipazione al futuro regime in materia di cambiamenti climatici;

8.   sottolinea che lo sviluppo economico è un diritto di tutti i paesi in via di sviluppo; fa presente però che i paesi in via di sviluppo non devono ripetere le pratiche inquinanti dei paesi industrializzati e chiede quindi che si riservi una maggiore attenzione alla cooperazione in materia tecnologica e alla costruzione di capacità nel settore delle energie sostenibili;

9.   invita il Consiglio e la Commissione a fare dell'accesso a tecnologie energetiche efficienti e a basse emissioni di carbonio una priorità nell'ambito della cooperazione allo sviluppo UE;

10.   sottolinea l'importanza fondamentale di coinvolgere i paesi in via di sviluppo che si stanno rapidamente industrializzando in un futuro regime internazionale in materia di cambiamenti climatici, pur rispettando appieno le loro essenziali preoccupazioni in materia di promozione del proprio sviluppo economico e lotta alla povertà;

11.   si compiace dei lavori del workshop UNFCCC sulla riduzione delle emissioni provocate dalla deforestazione nei paesi in via di sviluppo, tenutosi da ultimo in occasione della riunione di Roma del 30 agosto e 1° settembre 2006, prende atto dell'ampio accordo ottenuto sull'esigenza di pagamenti per servizi di ecosistemi e chiede la rapida inclusione della deforestazione evitata, come contributo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, nel secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto;

12.   rileva che l'Africa e altre regioni in via di sviluppo dovrebbero essere in grado di partecipare alla riduzione delle emissioni globali dei gas a effetto serra e che i negoziati internazionali dovrebbero comprendere incentivi per evitare la deforestazione; sollecita inoltre gli Stati membri a impegnarsi in progetti forestali sostenibili basati su meccanismi per lo sviluppo pulito;

13.   ritiene che, per affrontare efficacemente il cambiamento climatico, la politica climatica globale debba creare parità di condizioni per l'industria, incoraggiando quindi le innovazioni e l'efficienza energetica ed evitando fughe di carbonio; suggerisce quindi che siano creati standard e obiettivi globali di prestazioni per le varie attività, compresi i prodotti di consumo e il trasporto a livello globale;

14.   sottolinea che occorre capire meglio l'impatto dei cambiamenti climatici sulla società; invita quindi la Commissione ad esaminare in che modo organizzare meglio i workshop – in Europa e altrove con i soggetti interessati come le associazioni civiche, l'industria, le comunità agricole, gli esperti di sicurezza e gli economisti – per capire meglio nel dettaglio le conseguenze dei cambiamenti climatici;

15.   insiste sulla necessità che gli Stati membri e l'Unione europea nel suo insieme facciano fronte ai loro attuali impegni previsti dal Protocollo di Kyoto e all'accordo di condivisione degli oneri, visto che la posizione guida dell'UE nei negoziati internazionali verrà pregiudicata se ciò non sarà conseguito;

16.   ritiene che la delegazione UE svolga un importante ruolo in questi negoziati sui cambiamenti climatici e ritiene quindi inaccettabile che i deputati al Parlamento europeo che fanno parte di detta delegazione non siano stati in grado di partecipare alle riunioni di coordinamento UE alla precedente Conferenza delle parti; si attende che i partecipanti del Parlamento europeo abbiano accesso a queste riunioni a Nairobi, almeno in veste di osservatori con o senza diritto di parola;

17.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con richiesta di trasmetterla a tutte le parti contraenti extra-UE.

(1) Testi approvati, P6_TA(2005)0433.
(2) Testi approvati, P6_TA(2006)0019.
(3) Testi approvati, P6_TA(2006)0296.


Trasporto sulle vie navigabili interne
PDF 246kWORD 51k
Risoluzione del Parlamento europeo sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne: NAIADES, programma di azione europeo integrato per il trasporto sulle vie navigabili interne (2006/2085(INI))
P6_TA(2006)0461A6-0299/2006

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione sulla promozione del trasporto sulle vie navigabili interne: NAIADES (COM(2006)0006),

–   visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile(1),

–   visto il Libro bianco della Commissione sulla "politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte"(COM(2001)0370),

–   visti i risultati della riunione ad alto livello sulla navigazione interna tenutasi a Vienna dal 13 al 15 febbraio 2006,

–   vista l'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione,

–   visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0299/2006),

A.   considerando che i flussi di trasporto sono previsti in crescita e che le vie navigabili interne offrono ancora una notevole capacità inutilizzata e possono contribuire a soluzioni di trasporto competitive grazie all'utilizzazione combinata di differenti modi di trasporto,

B.   considerando che in Europa occorre maggiore ambizione per utilizzare pienamente una quota maggiore della capacità inutilizzata di vie navigabili interne e il potenziale di mercato della navigazione in acque interne, da sola o quale elemento di catene di trasporto multimodali attraverso l'Europa, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati a livello nazionale e comunitario, nonché per aumentare il volume del trasporto sulle vie navigabili interne con costi infrastrutturali relativamente bassi,

C.   considerando che per migliorare la competitività e sviluppare il trasporto per vie navigabili è di essenziale importanza una stretta collaborazione fra la Commissione, le commissioni fluviali, gli Stati membri e tutti i privati interessati,

Il programma di azione NAIADES

1.   riconosce che il sistema di trasporto europeo è sempre più afflitto da problemi di capacità, che causano congestioni e ritardi, e che il trasporto sulle vie navigabili interne (TVN) può contribuire a ridurre la congestione, a migliorare la sicurezza nel trasporto di merci, a incrementare l'efficienza energetica e a tutelare l'ambiente;

2.   sostiene quindi l'iniziativa della Commissione di istituire un programma d'azione europeo integrato per il trasporto sulle vie navigabili interne: NAIADES (dall'inglese "Navigation And Inland waterway Action and Development in Europe", ovvero azione e sviluppo in Europa della navigazione e delle vie navigabili interne);

3.   invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente le politiche nazionali al fine di promuovere il TVN, tenendo conto del programma d'azione europeo, e ad incoraggiare le autorità regionali, locali e portuali nonché le industrie a fare altrettanto;

Mercati

4.   sottolinea che occorre consolidare i mercati esistenti, in particolare rendendo più affidabili le infrastrutture e migliorandone l'integrazione nell'articolazione complessiva della catena di fornitura;

5.   sottolinea che i collegamenti con i nuovi Stati membri dell'Europa orientale e centrale ed anche con la Romania e la Bulgaria devono essere potenziati e adeguati alla tecnologia attuale, prendendo in considerazione a tal fine misure infrastrutturali aggiuntive e adottando provvedimenti in materia di intermodalità e interoperabilità;

6.   sottolinea la necessità di sviluppare opportunità per servizi multimodali innovativi, al fine di creare nuovi mercati in cui sarà essenziale la collaborazione tra operatori e utenti del TVN e autorità nazionali e regionali;

7.   invita la Commissione e gli Stati membri, in considerazione del fatto che il comparto consiste principalmente di piccole aziende, a migliorare l'accesso delle nuove imprese ai finanziamenti e specialmente al capitale di rischio, tenendo pienamente conto, in sede di pianificazione e attuazione dei relativi provvedimenti, della specifica struttura del comparto stesso;

8.   sostiene pienamente a questo proposito l'iniziativa della Commissione di fornire fonti d'informazione in materia di finanziamento, ad esempio un manuale per i finanziamenti al TVN con un elenco degli strumenti di aiuto al comparto a livello europeo, nazionale e regionale, che concerna eventualmente anche i finanziamenti da parte del Fondo europeo per gli investimenti;

9.   chiede alla Commissione di pubblicare al più presto gli orientamenti relativi agli aiuti di Stato per i regimi di sostegno al TVN e di adottare norme de minimis che tengano debitamente conto delle esigenze del settore della navigazione interna;

10.   accoglie con favore il progetto della Commissione di individuare le strozzature esistenti a livello nazionale ed europeo che frenano lo sviluppo del TVN; invita tutte le parti pubbliche e private coinvolte a contribuire a tale studio, ad esaminare potenziali soluzioni e ad accertare quali siano le prassi migliori, tenendo conto dei risultati di tale indagine al momento della redazione della normativa futura o dell'adozione di nuove misure;

11.   sottolinea che bisogna rimuovere gli ostacoli amministrativi e semplificare le procedure, soprattutto utilizzando al meglio la comunicazione elettronica e creando sportelli unici; ritiene che bisognerebbe dedicare una specifica attenzione alle procedure nei porti di mare e interni, nonché alla normativa ambientale, sui rifiuti e sulla sicurezza alimentare che porta alla perturbazione dei processi logistici;

Infrastrutture

12.  sottolinea che l'affidabilità della rete navigabile interna e la disponibilità di porti multifunzionali (interni) sono la condizione più importante per lo sviluppo ulteriore del TVN - soprattutto come anello delle catene del trasporto multimodale di merci - e per il settore in termini tecnici ed economici, e mette in risalto la particolare responsabilità degli Stati membri di intensificare gli sforzi volti a garantire un'infrastruttura adeguata e affidabile, tenendo conto nel contempo degli aspetti e dei rischi ambientali;

13.   sottolinea che è opportuno accordare una particolare attenzione allo sviluppo delle vie navigabili nei nuovi Stati membri e nei paesi di prossima adesione, vista la necessità di concentrarsi maggiormente sulle vie navigabili in questi paesi rispetto agli altri Stati membri;

14.   fa notare l'importanza dei servizi di informazione fluviale (SIF) nel contribuire ad un'utilizzazione più efficace e sicura della rete di vie navigabili interne e dei suoi collegamenti con altri modi di trasporto; esorta la Commissione e gli Stati membri a includere i SIF nel programma indicativo pluriennale delle TEN-T e a sfruttare pienamente il potenziale di tali servizi per la realizzazione di una logistica sostenibile;

15.   sottolinea la necessità di integrare il sistema idroviario con il sistema di navigazione marittima sviluppando gli sbocchi a mare, migliorando le interfacce tra il sistema idroviario interno e quello marittimo ed investendo per realizzare nuovi mezzi fluvio-marittimi anche innovativi;

16.   invita la Commissione, di concerto con gli Stati membri e con eventuali paesi terzi interessati, ad elaborare un Piano di sviluppo europeo, comprendente un inventario aggiornato dell'infrastruttura di vie navigabili interne europee, e a fornire più informazioni sulle vie navigabili che abbisognano di manutenzione e di altri miglioramenti dell'infrastruttura; esorta inoltre la Commissione ad avvalersi a tale riguardo dei risultati di studi scientifici e relazioni di esperti già disponibili negli Stati membri;

17.   invita la Commissione a designare quanto prima, e al più tardi entro la fine del 2006, un coordinatore europeo TEN-T per il TVN al fine di promuovere la realizzazione dei progetti prioritari TEN-T per il TVN, giovandosi dell'esperienza acquisita con i coordinatori esistenti;

18.   invita gli Stati membri e la Commissione ad assegnare un tasso preferenziale più elevato, di almeno il 20%, a tutti i progetti d'interesse comune relativi alle vie navigabili interne, e ad attribuire maggiore priorità a tali progetti nel programma pluriennale TEN-T;

19.   invita gli Stati membri a considerare il potenziale di TVN nella pianificazione territoriale e nell'ambito delle politiche economiche a livello federale, regionale e locale, al fine di incoraggiare attivamente lo sviluppo di siti logistici e commerciali lungo le vie navigabili interne, tenendo conto del trasporto sostenibile e della creazione di posti di lavoro nell'industria e nella distribuzione, e a prestare particolare attenzione alle vie navigabili di dimensioni ridotte che hanno un potenziale inutilizzato ai fini dell'incremento della mobilità nel trasporto di merci;

La flotta

20.   ricorda la necessità di fissare nel 2007 limiti comunitari più rigorosi per le emissioni di SOx, PM, NOx e CO2, in particolare promuovendo carburanti a basso contenuto di zolfo; esorta la Commissione e gli Stati membri a prevedere incentivi per accelerare l'introduzione e l'uso di motori efficienti a basso consumo e rispettosi dell'ambiente nell'ambito del TVN, al fine di migliorarne l'efficienza energetica;

21.   riconoscendo che le emissioni sono strettamente connesse con la qualità del combustibile disponibile sul mercato, invita la Commissione a presentare quanto prima possibile una proposta che stabilisca norme più rigorose per i carburanti per la navigazione interna;

22.   invita la Commissione a presentare nel 2007 una proposta per un Fondo europeo per l'innovazione del trasporto sulle vie navigabili, per il finanziamento di nuovi investimenti basati sulla domanda e concetti innovativi di interesse europeo relativi alla logistica, alla tecnologia e all'innovazione ambientale che richiedono cooperazione e interoperabilità transfrontaliere; ritiene che tale fondo, quale strumento fondamentale del programma d'azione NAIADES, dovrebbe essere finanziato per un terzo dal comparto (l'attuale fondo di navigazione interna [di riserva] istituito con regolamento (CE) n. 718/1999) a titolo di cofinanziamento, per un terzo dall'Unione europea e per il terzo rimanente dagli Stati membri; invita inoltre la Commissione a elaborare, in stretta collaborazione con il comparto, le condizioni alle quali dovrebbe essere istituito detto fondo; sottolinea che si dovrebbe valutare l'opzione di fornire un sostegno agli uffici per l'informazione;

23.   sottolinea la necessità di incoraggiare lo sviluppo di battelli ecologici ed efficienti nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo; a tale proposito fa notare i progressi nella costruzione di battelli da utilizzare in diversi tipi di acque, compresi quelli a basso pescaggio, con cui promuovere il TVN perfino in acque poco profonde o a profondità variabile, senza danneggiare l'ambiente naturale; ritiene al riguardo che si dovrebbe dedicare particolare attenzione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e alla progettazione, all'ecoefficienza e all'armamento dei battelli;

Occupazione, professionalità e immagine

24.   riconosce che la carenza di imprenditori e di manodopera sta diventando un problema per il settore del TVN, a causa dell'invecchiamento del personale attuale e dello scarso interesse da parte di nuovi operatori;

25.   invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire nei loro sforzi di armonizzazione dei requisiti degli equipaggi e dei certificati di conducente, e a promuovere il reciproco riconoscimento delle qualifiche, per esempio attraverso il quadro europeo delle qualifiche;

26.   invita la Commissione, le commissioni fluviali e gli Stati membri a ideare, in collaborazione con il comparto, programmi di formazione per il settore, moderni e orientati al mercato, che utilizzino ove possibile norme comuni di formazione professionale, anche in cooperazione con programmi di formazione del settore marittimo quali il programma "Leadership", per attrarre nuovi soggetti interessati a lavorare in un ambiente internazionale e offrire attraenti prospettive di carriera;

27.   sottolinea l'importanza di applicare la normativa sociale esistente, per preservare buone condizioni di lavoro;

28.   nota che le possibilità del trasporto merci via TVN, in particolare per quanto riguarda il suo potenziale di flessibilità e di sostenibilità, sono ancora poco conosciute;

29.   riconosce che, affinché il TVN sia utilizzato pienamente e con successo, occorre spiegarne e pubblicizzarne il valore economico e le possibilità; chiede pertanto che gli uffici per la promozione del TVN già esistenti vengano sostenuti e che se ne creino di nuovi negli Stati membri che hanno un potenziale di TVN, dato il ruolo di tali uffici nel consigliare e incoraggiare gli utenti del trasporto ad utilizzare questo tipo di trasporto, e che si fornisca sostegno alle autorità nell'individuazione dei problemi e nella definizione delle linee d'azione;

30.   propone che tale rete europea di promozione del TVN sia integrata in una rete europea di promozione dell'intermodalità, utilizzando le strutture esistenti e l'esperienza acquisita nella promozione di altri modi di trasporto, in particolare relativamente alla promozione del trasporto marittimo a corto raggio;

31.   chiede agli Stati membri e ai soggetti interessati, in mancanza di finanziamenti comunitari specifici, di impegnarsi a garantire la sostenibilità finanziaria di tale rete;

32.   nota l'importanza di un sistema europeo di osservazione del mercato che coinvolga tutte le parti e fornisca informazioni di mercato comparabili, soprattutto per consentire decisioni tempestive e responsabili in materia di investimenti, per individuare punti di forza e di debolezza e per scoprire possibili nuovi mercati;

Il quadro istituzionale

33.   pone l'accento sul fatto che la crescita e la prosperità del TVN devono rappresentare il punto centrale delle future discussioni sul quadro istituzionale; sottolinea al riguardo che è importante tener conto delle attuali competenze di tutte le parti interessate, sfruttare l'esperienza delle organizzazioni internazionali ed evitare ulteriore burocrazia;

34.   invita ad una cooperazione intensificata e migliorata tra le commissioni fluviali e la Comunità, da articolare in un memorandum d'intesa che contenga almeno i seguenti punti:

   - attuazione del programma d'azione NAIADES;
   - miglioramento dello scambio di conoscenze acquisite e di risorse umane nel campo del TVN tra la Comunità, gli Stati membri e le commissioni fluviali;

o
o   o

35.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.


Partenariati pubblico-privati
PDF 134kWORD 60k
Risoluzione del Parlamento europeo sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (2006/2043(INI))
P6_TA(2006)0462A6-0363/2006

Il Parlamento europeo,

–   visto il Libro verde della Commissione sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (COM(2004)0327),

–   visti il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 5, paragrafo 2, sul principio di sussidiarietà, e gli articoli da 43 a 49 sul diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi da essi derivati della trasparenza, della parità di trattamento, della proporzionalità e del reciproco riconoscimento,

–   viste la direttive attualmente in vigore in materia di appalti pubblici,

–   vista la Carta europea dell'autonomia locale, approvata dal Consiglio d'Europa il 15 ottobre 1985,

–   visto l'articolo I-5 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0363/2006),

A.   considerando che nell'ultimo decennio in non pochi Stati membri sono stati creati numerosi partenariati pubblico-privati (PPP),

B.   considerando che mancano tuttora sia una definizione applicabile a livello europeo, sia disposizioni specifiche del diritto comunitario in vigore, che coprano tutte le varie forme di PPP,

C.   considerando che i PPP possono essere descritti come una forma di cooperazione a lungo termine disciplinata contrattualmente tra il settore pubblico e quello privato per l'espletamento di compiti pubblici, nel cui contesto le risorse richieste sono poste in gestione congiunta e i rischi legati ai progetti sono suddivisi in modo proporzionato sulla base delle competenze di gestione del rischio dei partner del progetto,

D.   considerando che sovente i PPP costituiscono strutture complesse da un punto di vista giuridico, finanziario e commerciale, in cui operano imprese private ed enti pubblici al fine di realizzare e gestire assieme progetti infrastrutturali o fornire servizi pubblici,

E.   considerando che sono per lo più le autorità locali e comunali a varare progetti di PPP; che tuttavia si avverte anche la necessità di tali progetti a livello europeo, non da ultimo per realizzare le reti di trasporto transeuropee,

F.   considerando che i PPP non costituiscono un primo passo verso la privatizzazione di compiti pubblici,

G.   considerando che la finalità dei contratti PPP è quella di far beneficiare gli enti pubblici delle capacità di concezione, costruzione e gestione delle imprese private come pure, se necessario, delle loro capacità finanziarie,

H.   considerando che la cooperazione tra le autorità pubbliche e l'industria può creare sinergie e avere effetti positivi in termini di interesse pubblico, consentire una gestione più efficace degli stanziamenti pubblici nonché, in periodi di scarsità di mezzi pubblici, fungere da alternativa alle privatizzazioni e contribuire alla modernizzazione amministrativa grazie all'applicazione di conoscenze e procedure dell'economia privata,

I.   considerando che i PPP sono sostanzialmente subordinati al campo di applicazione delle disposizioni del trattato in materia di mercato interno, segnatamente ai principi della trasparenza, della parità di trattamento, della proporzionalità e del reciproco riconoscimento, nonché alle disposizioni di diritto comunitario secondario in materia di appalti pubblici,

J.   considerando la necessità di garantire agli investitori privati che le condizioni contrattuali non subiranno cambiamenti durante il periodo di validità,

K.   considerando che qualsiasi regime giuridico per i PPP deve rispettare il diritto delle autonomie comunali e regionali, ove tale diritto sia sancito dalla legislazione nazionale degli Stati membri,

L.   considerando che i PPP costituiscono un modo possibile per organizzare il compimento dei compiti del settore pubblico e che quest'ultimo anche in futuro deve conservare la facoltà di decidere se eseguire una funzione direttamente oppure tramite una propria impresa o con terzi del settore privato,

M.   considerando la necessità di sensibilizzare maggiormente i cittadini all'impatto dei PPP,

Osservazioni generali

1.   accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia presentato il summenzionato Libro verde sui partenariati pubblico-privati e il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, una relazione sulla consultazione pubblica sul Libro verde e una comunicazione su eventuali misure successive nel settore dei partenariati pubblico-privati (COM(2005)0569);

2.   ritiene prematura una valutazione degli effetti delle direttive sugli appalti pubblici e pertanto si dichiara contrario alla creazione di un regime giuridico specifico per i PPP, ma ritiene necessaria un'iniziativa legislativa nel settore delle concessioni che rispetti i principi del mercato interno e i valori soglia e preveda regole semplici per le procedure di appalto nonché un chiarimento nell'ambito dei partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI),

3.   invita la Commissione a tener seriamente conto, nel disciplinare i futuri PPP e nel valutare l'impatto delle norme sulle concessioni, degli interessi delle amministrazioni autonome regionali avendo cura di coinvolgere rappresentanti degli interessi regionali e comunali nella predisposizione di future norme;

4.   auspica termini transitori per i contratti in corso conclusi in buona fede a norma della legislazione nazionale, onde evitare incertezza giuridica;

5.   respinge qualsiasi elusione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni;

6.   ritiene fondamentalmente necessaria l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici nel momento in cui bisogna scegliere un partner privato;

7.   ritiene che la prestazione esterna di un servizio di interesse pubblico generale comporti per l'autorità aggiudicatrice la necessità di assegnare il contratto sulla base delle procedure di appalto pubblico;

8.   ritiene che riconferire ai comuni compiti assolti in maniera soddisfacente facendo appello al settore privato non costituisca un'alternativa sensata a PPP consoni con i principi della concorrenza;

9.   reputa che i comuni e le loro filiali dovrebbero poter derogare ai principi della concorrenza solo qualora stiano assolvendo compiti meramente locali senza alcun rapporto con il mercato interno;

10.   sottolinea l'importanza della trasparenza, il cui rispetto dovrebbe essere ovvio nella gestione dei fondi pubblici, e che implica il diritto dei rappresentanti eletti di prendere visione del contratto e degli atti;

11.   raccomanda agli Stati membri di predisporre meccanismi trasparenti a tutela degli interessi giuridici e finanziari degli investitori per l'intero periodo di validità del contratto;

12.   ritiene che regole trasparenti in materia di aggiudicazione siano utili per promuovere, nell'interesse dei cittadini, una concorrenza effettiva e la prevenzione della corruzione;

13.   sottolinea che l'espressione "conflitto di interessi" dovrebbe essere definita a livello UE, per permettere di conseguire una ripartizione del rischio equa e obiettiva;

14.   raccomanda che l'attuazione dei PPP sia subordinata all'obbligo tassativo di rendiconto nei confronti dei cittadini, al fine di garantire sicurezza, efficienza e standard qualitativi;

15.   raccomanda che gli Stati membri facilitino il lavoro del settore pubblico, migliorando la formazione dei responsabili decisionali con il compito di selezionare partner privati per i PPP;

16.   si attende che gli Stati membri adottino misure per affrontare tempestivamente e con sensibilità gli effetti sui dipendenti comunali e che siano promossi e rispettati accordi equi in materia di trasferimento dei dipendenti (sia del settore pubblico che di quello privato) e delle loro condizioni di impiego, in linea con la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti(1);

17.   si attende che le autorità pubbliche degli Stati membri rispettino le disposizioni della direttiva 2001/23/CE;

18.   si oppone alla creazione di un'agenzia europea per i PPP, ma auspica altre forme di scambio di esperienze sulle prassi migliori e peggiori, come la creazione di reti tra le autorità nazionali e regionali competenti per la gestione dei PPP;

19.   incoraggia la Commissione e la Banca europea per gli investimenti a mettere in comune le loro conoscenze e a diffonderle, specialmente negli Stati membri in cui autorità pubbliche non hanno dimestichezza con i PPP;

20.   sottolinea che l'esperienza acquisita con i PPP contribuisce a evitare il ripetersi di errori e il ricorso a metodologie inefficaci;

21.   è contrario all'emanazione di norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di valore inferiore alle soglie previste a livello dell'UE; sottolinea che incombe agli Stati membri la responsabilità di attuare in modo efficace i principi, sanciti nel trattato, della trasparenza, della non discriminazione e della libertà di fornire servizi nell'ambito degli appalti pubblici di valore inferiore alle soglie previste e conferma la sua posizione secondo cui l'elaborazione di norme in materia di appalti pubblici a livello dell'UE è una prerogativa del Consiglio e del Parlamento;

22.   chiede alla Commissione di adoperarsi, tramite il controllo sugli aiuti di Stato a livello comunitario, affinché la concessione di sovvenzioni non comporti discriminazioni tra gli operatori, siano essi pubblici, privati o misti;

PPP qualificabili come appalti pubblici

23.   condivide la posizione della Commissione secondo cui nell'assegnazione di appalti pubblici di lavori o di servizi la selezione e l'incarico del partner privato devono essere effettuati fondamentalmente nel rispetto delle direttive sugli appalti pubblici soltanto quando selezione e aggiudicazione coincidono;

24.   ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici debbano scegliere tra la procedura aperta e la procedura ristretta;

25.   ritiene che a fini di trasparenza la procedura negoziata vada limitata ai casi eccezionali previsti dalle pertinenti disposizioni delle direttive in materia di appalti;

26.   auspica che a fini di flessibilità la procedura di aggiudicazione avvenga tramite un dialogo competitivo, qualora si tratti di un appalto con "complessità giuridica e finanziaria", e invita la Commissione a precisare la condizione di "complessità giuridica e finanziaria" nel senso che resti il maggior margine possibile di manovra negoziale; ritiene che si possa presumere la "complessità giuridica e finanziaria" in presenza di caratteristiche tipiche dei PPP quali il concetto di ciclo di vita e di trasferimento a lungo termine del rischio a operatori privati; ritiene che nel contesto di una procedura di dialogo competitivo vada eliminato il rischio della divulgazione di informazioni riservate al di fuori della procedura;

PPP qualificabili come concessioni

27.   constata che la Commissione intende procedere a un intervento legislativo dopo aver eseguito una dettagliata valutazione d'impatto; ritiene che se la Commissione propone tale normativa, essa deve permettere alle autorità pubbliche, mediante procedure flessibili, trasparenti e non discriminatorie, di selezionare il partner migliore in base a criteri predefiniti;

28.   si attende da un eventuale testo legislativo una definizione chiara delle concessioni in quanto distinte dagli appalti pubblici, nonché la fissazione di criteri di selezione obiettivamente verificabili;

29.   ritiene che le concessioni debbano avere una durata limitata, che dipende tuttavia dalla durata di ammortamento dell'investimento privato, affinché i candidati non siano esclusi troppo a lungo dalla concorrenza; ritiene che la durata delle relazioni di partenariato debba essere definita in maniera tale che la libera concorrenza sia in linea di massima limitata solo se necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti, una remunerazione appropriata del capitale investito e il rifinanziamento di futuri investimenti;

30.   ritiene che il principio della trasparenza imponga di pubblicare nel fascicolo di gara gli elementi alla base della fissazione della durata dell'appalto, affinché gli offerenti ne possano tener conto nell'elaborazione dell'offerta;

31.   sostiene che un approccio unitario (schema del ciclo di vita) e una concorrenza fra gli offerenti in termini di innovazione migliora l'efficienza se, nella realizzazione comune dei progetti, i rischi sono ripartiti in maniera ottimale e se sono previsti capitolati funzionali delle prestazioni e meccanismi di pagamento altamente incentivanti;

32.   chiede alla Commissione di trarre le conclusioni dall'esperienza acquisita con il dialogo competitivo, allo scopo di formulare raccomandazioni riguardo a una procedura di aggiudicazione adatta per le concessioni, dal momento che la flessibilità dei dialoghi competitivi risponde generalmente alla complessità delle concessioni, senza mettere in causa il rispetto dei principi della trasparenza, della parità di trattamento e della proporzionalità;

33.   appoggia la Commissione nel voler verificare se occorra istituire regole unitarie per l'aggiudicazione di tutti i PPP su base contrattuale, a prescindere dal fatto che il PPP sia un appalto pubblico o una concessione;

PPP istituzionalizzati e attività interne

34.   plaude all'impegno della Commissione di intervenire nel campo dei PPPI data la palese incertezza giuridica esistente;

35.   prende atto della richiesta degli operatori di precisare l'applicazione della legislazione in materia di appalti alla costituzione di imprese miste nel contesto dell'aggiudicazione di un appalto o di una concessione e invita la Commissione a fornire quanto prima i chiarimenti richiesti;

36.   ritiene che non vadano ulteriormente estese le "attività interne" senza indizione di gara poiché in tal modo si dispensano taluni comparti dal rispetto delle norme del mercato interno e della concorrenza;

37.   ritiene necessario, in considerazione dell'obbligo di trasparenza e del divieto di discriminazione, che la legislazione sugli appalti pubblici si applichi alla creazione di un PPPI e in caso di attribuzione parziale a un partner privato nel quadro di un PPPI, qualora queste operazioni presentino un rapporto reale e temporale con l'attribuzione di un appalto pubblico;

38.   è consapevole, in considerazione di una giurisprudenza sempre più ampia in materia, dell'incertezza giuridica creatasi nell'applicazione dei criteri delle attività interne; pertanto invita la Commissione a definire, sulla base della giurisprudenza vigente della Corte di giustizia, criteri che stabiliscano un quadro di riferimento stabile per le scelte degli enti locali e a esaminare la possibilità di incorporare detti criteri nella legislazione comunitaria;

39.   ritiene che un valore di soglia, comunque definito, per la partecipazione minima di un committente pubblico a una società il cui capitale è detenuto in comune con partner privati si tradurrebbe nella protezione permanente di talune partecipazioni e che ogni limite posto per la discussione risulta pertanto problematico;

40.   ritiene che, se il primo bando di gara per la costituzione di un'impresa mista é risultato preciso e completo, non è necessario un ulteriore bando di gara;

41.   chiede che venga definita con maggiore precisione la nozione di "controllo analogo" esercitato dall'autorità pubblica aggiudicatrice sul prestatore, segnatamente per quanto riguarda il caso in cui società di economia mista eseguono prestazioni, per conto e nel contesto di compiti dell'autorità pubblica organizzatrice, che sono principalmente finanziate o garantite da quest'ultima;

Cooperazione tra enti locali

42.   si dichiara sostanzialmente favorevole, nell'interesse dell'autonomia organizzativa locale e di un'amministrazione efficiente, a forme di cooperazione a livello di enti locali, anche per conseguire altre sinergie, purché ciò non comporti violazioni capaci di condurre a una chiusura del mercato;

43.   reputa necessario che la Commissione chiarisca l'incertezza giuridica in materia di cooperazione tra enti locali, emersa a seguito della giurisprudenza della Corte di giustizia;

44.   condivide la posizione della Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C-84/03 (Commissione contro Spagna)(2) secondo cui gli accordi di cooperazione tra enti locali non possono essere esclusi genericamente dalla normativa in materia di appalti mediante il ricorso a una forma giuridica del diritto nazionale; ritiene necessaria una delimitazione tra misure prettamente amministrative e/o organizzative e contratti di forniture tra organi amministrativi;

45.   ritiene che i casi di cooperazione tra enti locali debbano essere considerati irrilevanti in relazione al diritto sugli appalti pubblici quando:

   si tratta di una cooperazione fra enti locali,
   i compiti, la cui realizzazione è stata affidata agli enti locali, devono essere considerati alla stregua di operazioni di ristrutturazione tecnica oppure nel caso in cui i diritti di sorveglianza detenuti dagli enti locali interessati sono identici a quelli che esercitano sui propri servizi,
   le attività sono esercitate principalmente per conto degli enti locali interessati;

46.   respinge l'applicazione della legislazione in materia di appalti nei casi in cui gli enti locali intendono svolgere compiti nel loro territorio assieme ad altri enti locali nell'ambito di una riorganizzazione amministrativa, senza offrire a terzi operanti sul mercato la fornitura dei servizi in questione;

47.   rileva che il trasferimento di competenze per compiti pubblici da parte di un ente locale a un altro ente non rientra nel campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti;

48.   ritiene tuttavia necessaria l'applicazione della normativa sugli appalti quando gli enti locali offrono prestazioni sul mercato alla stregua di un'impresa privata nel contesto della cooperazione tra enti locali o fanno eseguire compiti pubblici da imprese private o da altri enti locali;

o
o   o

49.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

(1) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
(2) [2005] Racc. CGE I-139.


Distacco dei lavoratori
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Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori (2006/2038(INI))
P6_TA(2006)0463A6-0308/2006

Il Parlamento europeo,

–   vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi(1) (direttiva sul distacco dei lavoratori),

–   vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri (COM(2003)0458),

–   vista la comunicazione della Commissione "Orientamenti relativi al distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi" (COM(2006)0159) (Orientamenti),

–   vista la relazione dei servizi della Commissione sull'applicazione della direttiva 96/71/CE (SEC(2006)0439) (Relazione dei servizi),

–   vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 sull'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri(2),

–   visti gli articoli 27 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   vista la Convenzione C 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui lavoratori migranti (Disposizioni complementari),

–   vista la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie(3),

–   viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 9 agosto 1994 nella causa C-43/93, Vander Elst(4); del 23 novembre 1999 nelle cause riunite C-369/96 e 376/96, Arblade(5); del 25 ottobre 2001 nelle cause riunite C-49/98, C-50/98, C-52/98, C-54/98, C-68/98 e C-71/98, Finalarte(6); del 7 febbraio 2002 nella causa C-279/00, Commissione contro Italia(7); del 12 ottobre 2004 nella causa C-60/03, Wolff & Müller GmbH(8); del 21 ottobre 2004 nella causa C-445/03, Commissione contro Lussemburgo(9) e del 19 gennaio 2006 nella causa C-244/04, Commissione contro Germania(10),

–   vista la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro(11),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0308/2006),

A.   considerando che la direttiva relativa al distacco dei lavoratori persegue due importanti obiettivi, che consistono nel garantire la libera circolazione delle persone e la libera prestazione dei servizi assicurando nel contempo che ai lavoratori distaccati siano garantite le condizioni vigenti nello Stato membro ospitante in materia di tariffe salariali minime, di condizioni di lavoro e di salute e sicurezza, conformemente all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori; considerando che ciò costituisce uno strumento importante per garantire un trattamento equo,

B.   considerando che le condizioni di cui all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori dovrebbero essere considerate soltanto come norme di minima; considerando che l'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva sul distacco dei lavoratori stabilisce che le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 3 non ostano all'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori,

C.   considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva sul distacco dei lavoratori, spetta al paese ospitante definire quando un lavoratore è occupato in maniera dipendente; considerando altresì che la suddetta relazione dei servizi della Commissione conferma che al riguardo è determinante la concreta situazione lavorativa nel paese ospitante,

D.   ricordando che con la sua posizione del 16 febbraio 2006 il Parlamento ha soppresso gli articoli 24 e 25 della proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno(12),

E.   considerando che, nella causa Wolff & Müller, la Corte di giustizia ha ritenuto che le misure adottate dal paese ospitante per impedire la concorrenza sleale e garantire che i lavoratori distaccati beneficino delle norme minime fissate all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori siano giustificate e che siffatte misure mirate di protezione costituiscano una restrizione giustificata della libertà di prestazione di servizi,

F.   considerando che, nella causa Wolff & Müller, la Corte di giustizia ha statuito che non vi è necessariamente una contraddizione tra l'obiettivo di rispettare la libertà di prestazione dei servizi e preservare la concorrenza leale e quello di garantire la tutela dei lavoratori,

G.   considerando che il principio della parità di trattamento sancito nella direttiva sul distacco dei lavoratori ha un duplice effetto: da un lato, garantire la parità di trattamento delle imprese nel quadro della libertà di prestazione di servizi e, dall'altro, assicurare la parità di trattamento dei lavoratori distaccati, conformemente all'articolo 3, in base alle norme minime sulle condizioni di lavoro e di occupazione vigenti in loco,

H.   considerando che negli orientamenti della Commissione si sollecitano misure volte ad impedire che le norme minime di protezione e i diritti dei lavoratori siano elusi a discapito dei lavoratori distaccati,

I.   considerando che il numero assai ridotto di ricorsi ricevuti dalla Commissione in merito all'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori ed il numero limitato di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione evidenziano il fatto che le persone non sono consapevoli dei propri diritti ai sensi della direttiva e che pertanto quest'ultima non sta realizzando i propri obiettivi,

J.   considerando che le parti sociali possono svolgere un ruolo essenziale ai fini della riuscita attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori e che pertanto un rafforzamento globale delle parti sociali ed una maggiore cooperazione transfrontaliera contribuirebbero in maniera decisiva a realizzare l'auspicato principio della parità; riconoscendo tuttavia che in molti paesi la maggioranza dei lavoratori non è affiliata ai sindacati e che spesso sono proprio questi lavoratori a ricevere meno informazioni in merito ai loro diritti e obblighi,

K.   considerando opportuno che, negli Stati membri in cui la direttiva viene attuata mediante contratti collettivi, le parti sociali abbiano accesso diretto alle informazioni sulle imprese che distaccano lavoratori, in modo da poter esercitare quel controllo che, in altri Stati membri, spetta alle autorità che dispongono di tale accesso alle informazioni relative alle imprese,

L.   considerando che, laddove accordi bilaterali e trilaterali fra Stati membri o fra parti sociali riconoscono reciprocamente le rispettive norme e condizioni nazionali in materia di protezione del lavoro, è possibile evitare l'elusione delle norme nazionali, il che consente di migliorare anche la cooperazione tra gli uffici di collegamento e lo scambio di informazioni tra i sindacati,

M.   considerando che la direttiva sul distacco dei lavoratori resta necessaria per garantire certezza giuridica ai lavoratori distaccati e alle imprese interessate e che la Commissione dovrebbe intervenire attivamente per rendere più efficace ed efficiente la cooperazione tra gli Stati membri, i loro uffici di collegamento e gli ispettorati del lavoro, segnatamente al fine di combattere la concorrenza sleale e il dumping sociale,

N.   considerando che gli Stati membri dell'UE-15 si sono impegnati, con una clausola preferenziale del trattato di adesione, a non accordare ai cittadini dei 10 nuovi Stati membri un trattamento meno favorevole, per quanto riguarda la libera circolazione, di quello riservato ai cittadini di paesi terzi; considerando che ciò è possibile solo se il soggiorno dei cittadini di paesi terzi è noto alle autorità competenti; considerando che gli Stati membri ospitanti possono evitare di imporre condizioni supplementari ai lavoratori distaccati di paesi terzi qualora questi ultimi siano stati legalmente impiegati da un fornitore di servizi stabilito in uno Stato membro,

1.   constata che nei suoi orientamenti la Commissione riconosce sia la finalità sociale della direttiva sul distacco dei lavoratori, sia la piena responsabilità del paese ospitante per quanto attiene al conseguimento di tale finalità, garantendo la protezione e i diritti di tutti i lavoratori temporaneamente distaccati all'estero; constata che la Commissione chiede agli Stati membri di assumersi tale responsabilità garantendo nel contempo il diritto delle imprese, ai sensi dell'articolo 49 del trattato CE, di fornire servizi transfrontalieri;

2.   rileva che le difficoltà sollevate dall'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori sono in parte collegate alla sua mancata trasposizione da parte di tutti gli Stati membri ed invita la Commissione a tenere informato il Parlamento sul seguito dato alle procedure d'infrazione avviate nei confronti degli Stati membri inadempienti; richiama altresì l'attenzione sulle difficoltà di attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori causate da differenze d'interpretazione di alcuni concetti chiave, come lavoratore, salario minimo e subappalto, sulla difficoltà per i lavoratori e le piccole imprese di accedere alle informazioni e sulla difficoltà di controllare l'osservanza della direttiva;

3.   constata che gli orientamenti della Commissione mirano ad una migliore applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, con l'obiettivo di ridurre le barriere esistenti negli Stati membri che ostacolano gravemente l'effettivo distacco dei lavoratori; rileva, tuttavia, che nella sua interpretazione giuridica la Commissione va in alcuni casi al di là di quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia; fa presente che, nelle conclusioni dei suoi orientamenti, la Commissione riconosce l'esigenza di definire più chiaramente le misure d'ispezione e di migliorare l'accesso all'informazione; si attende, tuttavia, che vengano adottati i correttivi necessari di tipo obbligatorio ai fini dell'applicazione della direttiva;

4.   invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva relativa alle condizioni richieste per gli equipaggi dei traghetti che forniscono servizi regolari per passeggeri e merci tra gli Stati membri;

5.   osserva che una delle difficoltà pratiche fondamentali per il successo dell'applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori è la questione del doppio distacco, e che per porvi rimedio è necessario migliorare il coordinamento tra gli Stati membri nonché rafforzare le procedure di notifica;

6.   prende atto delle osservazioni contenute negli orientamenti della Commissione secondo cui la direttiva sul distacco dei lavoratori non viene attuata in alcuni Stati membri e chiede alla Commissione di adottare misure appropriate al riguardo;

Rapporti di lavoro e definizione di "lavoratore dipendente"

7.   condivide l'analisi effettuata negli orientamenti della Commissione secondo cui la direttiva sul distacco dei lavoratori non è il contesto appropriato in cui affrontare le problematiche legate alla situazione giuridica dei lavoratori autonomi; conclude, alla luce delle relazioni d'esecuzione, che l'apparente autonomia rappresenta la strategia maggiormente utilizzata per eludere le norme minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva sul distacco dei lavoratori;

8.   chiede agli Stati membri, alla luce dei risultati dello studio del Prof. Perulli su "Lavoro economicamente dipendente/quasi-dipendente (lavoro parasubordinato: aspetti giuridici, sociali ed economici)", di adeguare le loro definizioni di "lavoratori dipendenti" in modo da poter distinguere chiaramente tra lo status di "imprenditori", che svolgono attività economicamente indipendenti lavorando per diverse imprese reciprocamente indipendenti, e quello di "lavoratori dipendenti", che lavorano in maniera dipendente sotto il profilo organizzativo ed economico, sotto controllo e dietro remunerazione;

9.   rileva che la Corte di giustizia ha formulato, a più riprese, criteri precisi che permettono di distinguere tra "lavoratori dipendenti" e "lavoratori autonomi"; tenendo conto della competenza degli Stati membri per determinare tale status in relazione al diritto del lavoro, la Commissione dovrebbe assicurare che la distinzione sia effettuata nel rispetto delle linee direttrici fissate dalla Corte di giustizia; chiede alla Commissione di avviare urgentemente negoziati con gli Stati membri, al fine di stabilire criteri trasparenti e coerenti per la determinazione dello status di "lavoratore dipendente" e "lavoratore autonomo" in relazione al diritto del lavoro;

10.   sottolinea che attualmente la procedura volta ad appurare se un finto lavoratore autonomo sia in realtà un lavoratore dipendente è difficile e farraginosa e che, nel momento in cui la prova necessaria risulta infine disponibile, il lavoratore può aver già ultimato il lavoro ed essere rientrato nel suo paese;

11.   chiede che siano favoriti gli scambi tra i servizi dell'ispezione del lavoro degli Stati membri per poter attuare un'azione congiunta di contrasto al finto lavoro autonomo, in particolare attraverso lo scambio di informazioni;

12.   constata che l'attuale giurisprudenza riconosce il diritto dello Stato membro ospitante di esigere i documenti necessari per poter verificare il rispetto delle condizioni di occupazione fissate dalla direttiva sul distacco dei lavoratori; ritiene che tali documenti non dovrebbero essere limitati esclusivamente ai fogli di presenza o ai documenti relativi alle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, purché le richieste siano proporzionate; osserva che lo Stato membro in cui l'impresa opera normalmente (Stato d'origine) è tenuto a fornire allo Stato ospitante il modulo E101, che testimonia l'affiliazione del lavoratore distaccato al regime di previdenza sociale dello Stato d'origine;

13.   osserva che discrepanze nelle condizioni di occupazione possono sorgere negli Stati membri che non hanno introdotto disposizioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 della direttiva, per garantire che i lavoratori temporanei distaccati godano delle condizioni applicabili ai lavoratori temporanei nello Stato membro in cui è svolta la prestazione lavorativa; invita gli Stati membri interessati ad adottare misure volte a porre fine a tale discriminazione;

Sicurezza delle condizioni di lavoro e di occupazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori

14.   ribadisce che la direttiva sul distacco dei lavoratori prevede le disposizioni obbligatorie di minima per quanto riguarda la protezione dei lavoratori e l'occupazione applicabili ai lavoratori distaccati sul loro territorio e che essa non osta all'imposizione, da parte degli Stati membri, di altre condizioni di lavoro e di occupazione definite in contratti collettivi d'applicazione generale, né all'imposizione di altre condizioni di lavoro e di occupazione ove si tratti di disposizioni di ordine pubblico; si dichiara contrario ad un'interpretazione restrittiva del concetto di "disposizioni di ordine pubblico" da parte della Commissione, segnatamente attuando sotto forma di regolamento le disposizioni della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 (COM(2005)0650);

15.   constata che in molti Stati membri le organizzazioni sindacali svolgono un ruolo come parti nella contrattazione collettiva e che, nel corso di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia(13), la Commissione ha dichiarato che la particolare forma di alcuni contratti collettivi svedesi è compatibile con il trattato CE e la direttiva sul distacco dei lavoratori;

16.   ritiene che, per assicurare la corretta applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, sia necessario disporre di una persona che possa fungere da rappresentante dell'impresa che ha distaccato i lavoratori, al fine di poter applicare le disposizioni e i requisiti previsti nella direttiva sul distacco di lavoratori;

17.   rileva che, in assenza di speciali contratti collettivi, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 8 della direttiva sul distacco dei lavoratori, si applica la legislazione nazionale concernente le condizioni di lavoro e di occupazione, incluse le disposizioni in materia di salario minimo legale;

18.   constata che tutte le misure volte ad informare i lavoratori sui propri diritti, comprese le remunerazioni loro spettanti, contribuiscono alla riuscita attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori; ritiene che le informazioni e la consapevolezza in materia di diritti e aspettative che la direttiva conferisce devono essere migliorate con urgenza per tutte le parti interessate; invita la Commissione a sostenere attivamente tali misure; accoglie pertanto con favore l'iniziativa della Commissione di creare un sito web dedicato al distacco dei lavoratori, contenente link diretti alla pertinente legislazione nazionale; fa presente che l'informazione dovrebbe essere fornita nelle lingue appropriate;

19.   ritiene che una pesante burocrazia non possa garantire un'efficace attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori ma che, al contrario, siano necessarie maggiori informazioni e procedure semplici, attraverso le quali le persone possano venire a conoscenza dei propri diritti; chiede pertanto alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) di Dublino di sviluppare orientamenti sulla migliore prassi nell'elaborazione di informazioni per dipendenti e datori di lavoro;

20.   sottolinea l'importanza di mantenere il diritto degli Stati membri ospitanti di determinare il salario minimo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva sul distacco dei lavoratori, ma invita gli Stati membri che fissano i livelli salariali minimi mediante contratti collettivi ad agevolare l'accesso alle informazioni sui livelli salariali minimi da parte delle imprese che intendono stabilirsi in un altro Stato membro;

21.   deplora la mancanza di collaborazione tra le varie autorità, a livello sia europeo che nazionale, con le parti sociali settoriali che svolgono un ruolo estremamente importante e si attende che la Commissione favorisca la cooperazione tra gli uffici di collegamento nazionali e le parti sociali settoriali in questione; ritiene che, su scala europea, sia indispensabile una collaborazione sul piano dei contenuti tra i servizi della Commissione, compreso il gruppo di esperti e le parti sociali settoriali;

22.   chiede misure efficaci per proteggere i lavoratori che segnalano violazioni dei diritti nel loro luogo di lavoro;

23.   constata che in alcuni Stati membri la contribuzione al regime delle casse di ferie retribuite, in virtù di contratti collettivi d'applicazione generale, rappresenta una protezione supplementare dei lavoratori distaccati e che, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Finalarte, il pagamento diretto ai lavoratori è proporzionato: in altre parole, le imprese che distaccano un lavoratore possono essere obbligate a versare contributi alle casse ferie, che devono essere aperte anche ai lavoratori distaccati i quali devono poter beneficiare del relativo regime; ritiene necessario che i lavoratori distaccati siano informati pienamente sulle regolamentazioni attinenti a dette casse ferie;

24.   prende atto dello sviluppo degli strumenti di informazione con spiegazioni delle parti sociali in merito alle condizioni applicate ai lavoratori distaccati in taluni settori; invita gli Stati membri a promuovere la raccolta di tali informazioni in altri comparti dell'attività economica nel tentativo di facilitare l'accesso dei lavoratori a queste informazioni di vitale importanza e di migliorare l'osservanza della direttiva sul distacco dei lavoratori;

25.   rileva il fatto che gli esperti stanno attualmente elaborando le schede informative per paese, destinate ad arricchire il contenuto degli orientamenti della Commissione; raccomanda che in tali orientamenti si tenga pienamente conto di questi contributi in modo da colmare la lacuna in materia di informazione;

26.   ritiene che i poteri pubblici abbiano una chiara responsabilità e debbano apportare un contributo essenziale alla lotta contro la concorrenza sleale assegnando i contratti soltanto a quelle imprese che rispettano tutte le disposizioni applicabili nel paese ospitante in relazione all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori; ricorda al riguardo l'articolo 55 della direttiva sugli appalti pubblici(14), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere informazioni sulla protezione del lavoro e le condizioni di occupazione quando le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alle prestazioni da fornire (beni, lavori o servizi);

27.   ritiene che le imprese che distaccano lavoratori e i clienti di tali imprese nonché gli appaltatori generali che assegnano appalti ai subappaltatori, dovrebbero essere considerati congiuntamente responsabili delle condizioni di vita dei lavoratori distaccati nel paese ospitante, onde assicurare che tali condizioni siano dignitose;

28.   ricorda la causa Wolff & Müller, in cui la Corte di giustizia ha stabilito che il sistema legale di responsabilità generale delle imprese contribuisce alla protezione del lavoratore e costituisce pertanto una ragione imperativa di interesse generale; invita gli Stati membri che non dispongono ancora di una siffatta legislazione nazionale a colmare rapidamente tale lacuna; invita la Commissione a regolamentare la responsabilità congiunta e solidale per le imprese generali o principali, in modo da combattere gli abusi in materia di subappalto e cessione temporanea di lavoratori transfrontalieri e da creare un mercato interno trasparente e competitivo per tutte le imprese;

Garantire un controllo efficace

29.   constata che, alla luce dell'attuale giurisprudenza, le autorità nazionali possono adottare misure adeguate per garantire il controllo del rispetto delle condizioni minime di cui all'articolo 3 della direttiva sul distacco dei lavoratori; condivide la conclusione della Commissione secondo cui lo Stato membro ospitante deve poter richiedere al prestatore di servizi una dichiarazione preventiva che gli consenta di verificare il rispetto delle condizioni di occupazione;

30.   ritiene che un'azione congiunta per il controllo dell'osservanza delle disposizioni comporti notevoli vantaggi amministrativi rispetto ai contatti bilaterali tra Stati membri; invita pertanto la Commissione a coordinare l'azione degli Stati membri in relazione al controllo del rispetto della direttiva da parte delle imprese del paese ospitante;

31.   ritiene che le misure previste all'articolo 5 della direttiva sul distacco dei lavoratori saranno efficaci solamente se le sanzioni sono effettive; sottolinea che ciò presuppone che le decisioni inerenti a sanzioni pecuniarie possano essere notificate ad un rappresentante dell'impresa dal diritto nazionale, dal momento che, nel quadro del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, queste possono avere seguito soltanto se il procedimento penale è stato regolarmente avviato nel paese ospitante;

32.   prende atto dell'osservazione della Commissione sull'inefficienza degli uffici di collegamento nazionali; rileva altresì che l'obiettivo di rendere operativi tali uffici costituisce una delle priorità fondamentali della Commissione e degli Stati membri e che il funzionamento degli uffici di collegamento nazionali è una responsabilità condivisa tra la Commissione e gli Stati membri;

33.   sostiene fermamente l'invito rivolto dalla Commissione agli Stati membri di dotare i loro uffici di collegamento e le autorità di controllo delle attrezzature e delle risorse necessarie per poter rispondere in modo efficace alle richieste di informazione e di cooperazione; chiede agli Stati membri di instaurare un'adeguata cooperazione transfrontaliera fra le autorità d'ispezione; chiede alla Commissione di sostenere attivamente una stretta cooperazione fra gli Stati membri attraverso il miglioramento dell'informazione disponibile sul suo sito web e un contatto obbligatorio per i lavoratori distaccati con le parti sociali del paese ospitante, e creando successivamente una struttura europea permanente di coordinamento transfrontaliero;

34.   fa presente che, entro 12 mesi dall'approvazione dei suoi orientamenti, la Commissione presenterà una relazione che descriverà la situazione in tutti gli Stati membri per quanto concerne tutti gli aspetti menzionati negli orientamenti, in modo da valutare i progressi realizzati in questi ambiti; ribadisce che questa relazione dovrebbe esaminare anche gli sforzi compiuti per risolvere le questioni giuridiche menzionate nella relazione dei servizi della Commissione; chiede che il Parlamento sia adeguatamente consultato su tale relazione al fine di decidere se sia necessaria una revisione della direttiva;

35.   invita la Commissione a fornire al Parlamento e al Consiglio, ogni due anni, dati concreti sulla trasposizione nazionale della direttiva sul distacco dei lavoratori, con particolare riguardo ai casi di violazione della direttiva stessa;

o
o   o

36.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi degli Stati membri e al Comitato economico e sociale europeo.

(1) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.
(2) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 404.
(3) GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.
(4) [1994] Racc. CGE I-3803.
(5) [1999] Racc. CGE I-8453.
(6) [2001] Racc. CGE I-7831.
(7) [2002] Racc. CGE I-1425.
(8).[2004] Racc. CGE I-9553.
(9) [2004] Racc. CGE I-10191.
(10) [2006] Racc. CGE I-885.
(11) GU L 288 del 18.10.1991, pag. 32.
(12) Testi approvati, P6_TA(2006)0061.
(13) Causa C-341/05, Laval, procedimento in corso.
(14) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).


Rapporto annuale della Banca centrale europea per l'anno 2005
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Risoluzione del Parlamento europeo sul rapporto annuale per il 2005 della Banca centrale europea (2006/2206(INI))
P6_TA(2006)0464A6-0349/2006

Il Parlamento europeo,

–   vista la relazione annuale 2005 della Banca centrale europea,

–   visto l'articolo 113 del trattato CE,

–   visto l'articolo 15 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

–   vista la propria risoluzione del 2 aprile 1998 sulla responsabilità democratica nella terza fase dell'Unione economica e monetaria(1),

–   visti gli esiti della votazione del 5 luglio 2005 con cui ha respinto la proposta di risoluzione sulla relazione annuale 2004 della Banca centrale europea(2),

–   vista la propria risoluzione del 4 aprile 2006 sulla situazione dell'economia europea: relazione preparatoria sugli indirizzi di massima per le politiche economiche per il 2006(3),

–   vista la propria risoluzione del 17 maggio 2006 sulle finanze pubbliche dell'Unione monetaria europea(4),

–   vista la comunicazione della Commissione del 12 luglio 2006 sulla dichiarazione annuale sull'area dell'euro (COM(2006)0392),

–   vista la propria posizione del 13 marzo 2003 sulla raccomandazione della Banca centrale europea concernente una proposta di decisione del Consiglio relativa a una modifica dell'articolo 10, paragrafo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea(5),

–   vista la propria risoluzione del 14 marzo 2006 sulla revisione strategica del Fondo monetario internazionale (FMI)(6),

–   viste le relazioni della Banca centrale europea sulla stabilità finanziaria e la relazione sull'integrazione finanziaria nella zona dell'euro,

–   vista la lettera del 5 maggio 2006 della presidente della commissione per i problemi economici e monetari al Presidente in carica del Consiglio Ecofin relativamente alla procedura di nomina al comitato esecutivo della Banca centrale europea,

–   viste le previsioni economiche dell'Eurosistema del giugno 2006,

–   visti l'articolo 106 e l'articolo 112, paragrafo 1 del proprio regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0349/2006),

A.   riconoscendo la piena indipendenza della Banca centrale europea (BCE) e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC),

B.   considerando che il principale obiettivo della BCE e del SEBC consiste nell'assicurare la stabilità dei prezzi, sostenendo nel contempo le politiche economiche generali della Comunità di cui all'articolo 2 del trattato CE; che l'articolo 105 del trattato CE stabilisce che la politica monetaria contribuisce, "fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi", alla realizzazione degli obiettivi della Comunità,

C.   considerando che il prodotto interno lordo (PIL) della zona dell'euro è aumentato dell'1,4% nel 2005, cifra più bassa rispetto all'1,8% raggiunto nel 2004, mentre il tasso di inflazione della zona dell'euro è stato del 2,2%, un livello vicino a quello registrato nel 2004, pari al 2,1%,

D.   considerando che gli Stati membri non hanno potuto beneficiare in maniera uniforme della forte crescita a livello mondiale nel 2005 e ciò, fra l'altro, a causa dell'aumento del prezzo del petrolio e di un andamento sfavorevole dei tassi di cambio, per cui nel dicembre 2005 l'euro faceva registrare un livello di oltre 1,17 dollari USA (rispetto al valore massimo raggiunto nel dicembre 2004 di 1,36 dollari USA); che le previsioni di crescita mostrano una certa ripresa economica e le proiezioni della Commissione indicano un tasso di crescita del 2,5% per il 2006 e tra l'1,3% e il 2,3% per il 2007, nonché un tasso di inflazione leggermente superiore al 2%,

E.   considerando che il consiglio direttivo della BCE, dopo aver mantenuto immutati i tassi d'interesse al 2% per un periodo di due anni e mezzo, li ha alzati di 25 punti base il 1º dicembre 2005, il 2 marzo, l'8 giugno, il 3 agosto e il 5 ottobre 2006, e che tali tassi restano a livelli contenuti sia in termini nominali, sia in termini reali,

F.   considerando la pluralità delle candidature esistenti per la designazione ai posti di responsabilità al FMI, all'OMC o all'OCSE, oltre a quelli presso la Banca mondiale, senza alcuno svantaggio per le possibilità di carriera dei candidati,

G.   considerando che negli ultimi mesi diverse banche centrali di paesi terzi hanno annunciato l'intenzione di aumentare la quota in euro delle loro riserve di valuta straniera,

H.   considerando che nel 2005 gli squilibri mondiali si sono accentuati, soprattutto a causa della crescita del deficit della bilancia dei pagamenti statunitense, che ha raggiunto il 6,4% del PIL,

I.   considerando che i conti annuali della BCE per il 2005 rivelano un utile netto pari a zero, il che è riconducibile a una copertura totale dei risultati ottenuti,

J.   considerando che la BCE svolge un ruolo chiave ai fini del buon funzionamento del meccanismo di cambio europeo (ERM II) e della lotta all'inflazione,

K.   considerando la propria volontà di contribuire al rafforzamento del ruolo e dell'autorità internazionale della BCE sulla scena internazionale,

Sviluppi economici e monetari

1.   sottolinea che la ripresa economica è caratterizzata da una crescita annua del PIL reale pari al 2,5% e da un contributo della domanda interna pari al 2,1% nel secondo trimestre 2006; rileva che la recente crescita economica è sostenuta da riforme nazionali e da programmi di investimento nei mercati del lavoro, finanziario e dei prodotti; è dell'avviso che un aumento dei tassi di interesse dovrebbe essere attuato con cautela per non mettere a repentaglio la crescita economica; richiama l'attenzione sui rischi connessi con l'aumento del tasso di cambio dell'euro e del prezzo del petrolio, fattori che hanno contribuito al basso livello di crescita nel 2005; esprime apprezzamento per la politica della BCE di concentrarsi sul suo obiettivo più importante, mantenendo la stabilità dei prezzi; è di conseguenza dell'avviso che la BCE ha reagito correttamente agli sviluppi economici e finanziari nel 2005 aumentando il suo tasso di interesse dopo i picchi inflazionistici del 2,6% nel settembre 2005;

2.   sottolinea che la BCE deve essere tuttavia consapevole dei rischi per la crescita che rappresenta il continuo aumento dei tassi d'interesse nel contesto della recente ripresa economica; rileva la necessità che gli Stati membri procedano alle riforme strutturali e agli investimenti necessari al fine di sostenere tale ripresa economica; è dell'avviso che la politica dei tassi di interesse sia influenzata dai progressi compiuti negli Stati membri ai fini del miglioramento delle finanze del settore pubblico;

3.   rileva che nel periodo 2003-2005 i tassi d'interesse del 2% si sono mantenuti a un livello storicamente basso per sostenere la ripresa economica; invita la BCE a continuare ad assolvere alla propria funzione attraverso una politica tesa ad assicurare che le aspettative inflazionistiche a medio e lungo termine siano solidamente ancorate a livelli coerenti con la stabilità dei prezzi; sottolinea che la BCE dovrebbe continuare a esercitare un controllo attento sui prezzi del petrolio e dell'immobiliare, nonché sulla persistenza di liquidità eccedentaria;

4.   giudica fondamentale che venga portato avanti il consolidamento avviato dagli Stati membri per creare le basi di una crescita a lungo termine, senza che nel frattempo vengano trascurati gli investimenti a favore di una società in grado di affrontare il futuro; reputa che le attuali prospettive economiche mondiali dell'FMI confermano tale diagnosi; è dell'avviso che ulteriori progressi ai fini delle riforme negli Stati membri della zona dell'euro continuino ad essere un fattore determinante per il rafforzamento delle basi di una crescita a lungo termine;

5.   osserva che alla fine del 2001 e all'inizio del 2003 vi sono stati segnali di ripresa economica analoghi a quelli rilevati attualmente, senza che però si traducessero in una crescita sostenuta; constata che le previsioni della Commissione e dell'Eurosistema indicano una lieve ripresa nel 2006, seguita da un rallentamento nel 2007; ritiene che l'aumento del potenziale di crescita della zona dell'euro dipenda dalle riforme strutturali, come pure da investimenti attuati attentamente negli Stati membri; riconosce che la concorrenza nei mercati UE e l'elevata qualità dell'occupazione costituiscono forze motrici per la crescita economica e che il loro impatto su un aumento dell'efficienza e sull'innovazione non dev'essere ostacolato; prende atto della recente ripresa nel 2006 e sottolinea la necessità che gli Stati membri traggano maggiori vantaggi da tale situazione positiva ai fini di un vero e proprio consolidamento di bilancio;

6.   ritiene che l'aumento del potenziale di crescita della zona dell'euro dipenda dalla continua e coerente attuazione del programma di riforme e che in ogni caso ciò debba comprendere sistemi di sicurezza sociale in grado di far fronte alla situazione futura, in considerazione dei mutamenti demografici; in tale contesto, dialoghi europei macroeconomici diretti a sviluppare parametri per i programmi di riforma nazionali e una politica macroeconomica ben equilibrata rimangono fattori importanti; reputa pertanto importante che la BCE mantenga la sua indipendenza;

7.   ritiene che le divergenze all'interno della zona dell'euro, laddove esistano disparità in termini di crescita (fino al 4,5% nel 2005) e di tassi d'inflazione (fino al 2,7% nel 2005), costituiscano a lungo termine un grave rischio per l'UEM;

8.   constata la presenza di un crescente rischio di adeguamento dei prezzi immobiliari in risposta al rapido e insostenibile rialzo dei prezzi nel corso degli ultimi anni; auspica un chiarimento della politica della BCE riguardo all'andamento dei prezzi degli attivi, compresi i prezzi immobiliari; ritiene che, a lungo termine, una posizione più chiara contribuirebbe a evitare l'insorgere di bolle speculative;

9.   si compiace dell'adesione all'ERM II di Cipro, della Lettonia e di Malta il 29 aprile 2005 e della Slovacchia il 25 novembre 2005; è favorevole all'introduzione dell'euro in tutti gli Stati membri; ritiene inoltre che, per quanto riguarda il rispetto dei criteri di convergenza, occorra prestare debita attenzione all'esattezza e alla credibilità delle statistiche fornite dagli Stati membri; esorta gli altri Stati membri ad adottare senza indugio misure per conformarsi ai criteri stabiliti per l'adesione alla zona dell'euro;

10.   rileva che i meccanismi di trasmissione della politica monetaria presentano divergenze negli Stati membri della zona dell'euro, con alcuni paesi nettamente più reattivi in ragione di una prevalenza dell'indebitamento a tasso variabile; chiede alla BCE e alla Commissione di presentare un'analisi chiara di tali differenze e degli eventuali miglioramenti da apportare, al fine di facilitare la trasmissione della politica monetaria; ritiene che le prospettive di un rinnovamento in Europa possano essere rafforzate solamente se il principio guida dell'unità nella diversità è accettato sul piano sia sociale, sia economico;

11.   sottolinea i rischi inerenti nei rapidi adeguamenti a squilibri internazionali, che possono portare a un aumento del tasso di cambio dell'euro nei confronti del dollaro; invita l'Eurogruppo, il Consiglio e la BCE a intensificare nel contempo il coordinamento delle loro azioni in materia di politica dei cambi;

12.   rileva che la BCE è favorevole al rafforzamento dell'aspetto preventivo del Patto di stabilità e di crescita (PSC), pur avendo ripetutamente assunto un atteggiamento critico rispetto a un eventuale rilassamento dell'aspetto correttivo del patto stesso, una posizione coerente con quella di tutte le altre banche centrali della zona dell'euro, alcune delle quali hanno espresso aspre critiche a tale proposito;

Politica monetaria

13.   è del parere che occorra una maggiore chiarezza e coerenza nella politica monetaria della BCE, segnatamente per quanto riguarda la definizione dell'importanza relativa dei due principali pilastri di intervento – vale a dire l'offerta monetaria (M3) e tutte le altre informazioni pertinenti circa il futuro andamento dell'inflazione – e del rapporto tra questi due pilastri; ritiene che norme chiare e trasparenti sul modo in cui detti pilastri influiscono sulle decisioni operative in materia di politica monetaria accrescerebbero la prevedibilità e l'efficacia delle politiche della BCE;

14.   esorta la BCE a intervenire in relazione ai valori a tutt'oggi elevati della massa monetaria M3 (8,8% nel maggio 2006, a fronte del 7,4% nel dicembre 2005) rispetto al valore di riferimento a lungo termine del 4,5%; richiama l'attenzione in particolare sulla sensibile crescita del denaro contante in circolazione e dei depositi a vista e teme che siffatta espansione possa non essere sostenibile a lungo termine; invita la BCE a seguire attentamente l'andamento del mercato ipotecario e dei prestiti per fusioni e acquisizioni nonché i loro possibili effetti in termini di rischio sistemico, fiducia dei consumatori e andamento dei tassi di interesse;

Stabilità e integrazione finanziarie

15.   plaude alla pubblicazione della prima relazione della BCE sull'integrazione finanziaria nella zona dell'euro, dato che ciò è d'importanza fondamentale sia per la trasmissione di informazioni in merito alla politica monetaria, sia per la stabilità finanziaria; rileva che, secondo la BCE, l'integrazione finanziaria richiede l'integrazione delle infrastrutture di mercato, in particolare dei sistemi di regolamento; prende atto dell'intenzione della BCE di mettere a punto una infrastruttura di regolamento; constata che, fino all'eventuale introduzione di una siffatta infrastruttura, occorre varare una governance della BCE;

16.   deplora il fatto che la BCE abbia contattato il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) riguardo alle misure di secondo livello ancor prima che il legislatore si attivasse;

17.   condivide i timori espressi dalla BCE per quanto riguarda i fondi speculativi (hedge funds) ed esorta la BCE ad effettuare ulteriori analisi in tale settore;

18.   invita la Commissione a prestare maggiore attenzione agli effetti del comportamento dei mercati finanziari sulla situazione macroeconomica della zona dell'euro;

19.   sottolinea i rischi per la stabilità dei mercati finanziari derivanti dalle fusioni transfrontaliere; chiede pertanto alla BCE di effettuare un'analisi incentrata in particolare sulla questione dei prestatori di ultima istanza (i cosiddetti "lender of last resort") e a presentare un'analisi in materia nell'ambito del dialogo monetario 2007;

20.   attende con interesse l'attuazione di un sistema TARGET II integrato, che migliorerà la gestione della liquidità dell'intero SEBC, garantendo nel contempo un'efficienza nettamente superiore; esorta il SEBC a definire un quadro giuridico generale, trasparente e solido per il futuro funzionamento di TARGET II;

21.   deplora che la BCE, alla stregua del Consiglio, non abbia ritenuto utile informare il Parlamento in merito al Memorandum d'intesa sulla gestione delle crisi finanziarie;

Ruolo esterno dell'euro

22.   ribadisce la propria richiesta di unificazione della rappresentanza della zona dell'euro in seno alle istituzioni finanziarie internazionali, allo scopo di difendere i suoi interessi con una forza proporzionale al suo peso economico;

23.   osserva con interesse che diverse banche centrali hanno annunciato la loro intenzione di accrescere la quota delle loro riserve in euro; chiede alla BCE di sorvegliare attentamente tali sviluppi e, nell'ambito della sua relazione annuale sul ruolo internazionale dell'euro, di quantificarne e analizzarne le conseguenze, soprattutto in materia di tassi di cambio;

Banconote

24.   rileva che il valore delle banconote in euro in circolazione ha continuato ad aumentare velocemente, con un incremento del 12,8% nel 2005; rileva che tale aumento continuo interessa principalmente le banconote di grosso taglio, soprattutto quelle da 500 euro, la cui circolazione è aumentata del 20,9%; chiede alla BCE di esaminare i motivi di tale aumento considerevole e di analizzare la natura delle transazioni effettuate con tali tagli, nonché la ripartizione della domanda per paese, al fine di individuare i relativi rischi;

25.   ritiene che la prima generazione di banconote, dalle quali è stata bandita qualsiasi raffigurazione di esseri viventi, paesaggi o monumenti, contribuisca a trasmettere un'immagine fredda dell'integrazione monetaria e concorra all'estraniazione dei cittadini europei rispetto all'euro; invita la BCE a introdurre nella seconda generazione di banconote esseri viventi, paesaggi e opere umane o personalità europee che godano di consenso; chiede alla BCE di presentargli le sue riflessioni al riguardo;

Controllo democratico

26.   plaude al chiaro impegno della BCE a favore della ratifica del progetto di costituzione, che contiene gli elementi chiave del quadro politico per l'UEM nell'ambito sia del pilastro monetario, sia di quello economico e fiscale; sottolinea che il processo di ratifica non influisce sul funzionamento dell'unione monetaria né sulla stabilità dell'euro; chiede alla BCE di continuare ad assicurare la credibilità dell'euro e a garantire la stabilità dei prezzi, che è la premessa per un ambiente macroeconomico non inflazionistico, propizio alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro;

27.   è del parere che l'indipendenza della BCE, compresa la procedura di designazione dei membri del comitato esecutivo, si sia dimostrata valida; sottolinea che l'articolo 112, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE prevede che i membri del comitato esecutivo della BCE siano nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario ed evidenzia che la loro nazionalità non dovrebbe avere alcuna importanza e che tali persone continueranno ad essere giudicate in base ai rigorosi criteri del trattato, come quello ad esempio delle loro qualifiche; ritiene che la responsabilità democratica ex ante e la trasparenza migliorerebbero se il Consiglio valutasse i vari potenziali candidati e se il candidato proposto dal Consiglio fosse poi oggetto di un voto di approvazione da parte del Parlamento;

28.   invita il Consiglio a continuare ad applicare la procedura di nomina dei membri del comitato esecutivo; sottolinea la propria disponibilità ad avviare una riflessione con le altre istituzioni sugli eventuali miglioramenti da apportare prima del prossimo rinnovo del comitato esecutivo nel 2010;

29.   è del parere che il dialogo in materia di politica monetaria tra il Parlamento e la BCE sia stato un successo da rafforzare ulteriormente; sottolinea che la responsabilità ex post della BCE riveste un'importanza fondamentale per la fiducia e pertanto per la stabilità dei mercati finanziari; ribadisce l'importanza di preservare la compattezza del comitato esecutivo e del consiglio dei governatori della BCE a livello di immagine pubblica; è favorevole a una politica dell'informazione mirata da parte della BCE rispetto al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione; sottolinea fermamente che la richiesta di migliorare la politica di comunicazione della BCE deve essere intesa soltanto nel contesto di una parallela salvaguardia dell'indipendenza della BCE e dei suoi organi; rinnova tuttavia la richiesta di pubblicare non soltanto un compendio annuale suddiviso per paese, ma anche un compendio regionale e transfrontaliero sulle tendenze in materia, simile al cosiddetto beige book della Federal Reserve statunitense, che consentirebbe alla BCE di influenzare il dibattito sulle tendenze della produttività e sulle prospettive di prezzi e retribuzioni; esorta la BCE a prendere in considerazione la possibilità di pubblicare un resoconto sommario;

30.   sottolinea che la credibilità della BCE dipende anche da un elevato grado di trasparenza dei suoi processi decisionali; ribadisce la richiesta di pubblicare, poco dopo le riunioni del consiglio direttivo della BCE, un resoconto sintetico delle riunioni che indichi chiaramente gli argomenti a favore e contro le decisioni adottate, le motivazioni di tali decisioni e se queste ultime sono state o meno adottate all'unanimità; insiste sul fatto che questa forma di comunicazione non deve sostituirsi alle informazioni fornite dal Presidente della BCE subito dopo l'adozione di decisioni monetarie, informazioni che forniscono indicazioni preziose e tempestive agli osservatori e agli operatori del mercato; è del parere che siffatta trasparenza sia importante, in quanto in questo modo il mercato potrà avere un'immagine più chiara della politica monetaria della BCE;

31.   ricorda di aver respinto il sistema di votazione per rotazione applicabile alle decisioni del consiglio dei governatori della BCE, quale adottato nel 2003, in quanto troppo complesso; ritiene che, in vista dei futuri allargamenti della zona dell'euro, sia opportuno instaurare un sistema che coniughi equità ed efficacia; rammenta la propria risoluzione in cui chiede un comitato esecutivo della BCE composto di nove membri, incaricato di gestire la politica monetaria, che verrebbe a sostituire il farraginoso sistema attuale ed eviterebbe la soluzione ancora più complessa già stabilita per il futuro; sollecita pertanto una revisione del trattato in tal senso;

32.   invita la BCE a privilegiare, nell'ambito della sua strategia di comunicazione, le audizioni del suo presidente da parte della competente commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento;

Gestione della BCE

33.   rileva che l'organico della BCE ha registrato un aumento considerevole e costante dal 1999 (86% rispetto a tale periodo); constata che nel 2005 la BCE ha introdotto per alcuni mesi un blocco temporaneo delle assunzioni, ma che nello stesso anno l'organico è comunque cresciuto del 3,5%; sottolinea che la BCE manifesta la volontà di incrementare la sua efficacia interna; è dell'avviso che tale obiettivo sia encomiabile ed auspica che si concretizzi realmente nel lungo periodo, segnatamente mediante una stabilizzazione duratura dell'organico;

34.   sottolinea l'importanza che la BCE e le banche centrali nazionali attribuiscono alla qualità del dialogo, alla trasparenza delle informazioni e al riconoscimento dell'esistenza dei sindacati durante le riunioni del comitato del personale;

35.   ritiene che il coinvolgimento del personale e dei sindacati nell'adozione delle decisioni che li riguardano e un dialogo sociale di elevato livello contribuiranno a far emergere una cultura comune in seno all'Eurosistema e al SEBC;

36.   rileva che il beneficio della BCE, pari nel 2005 a 992 milioni EUR, è stato interamente accantonato a garanzia del rischio dei cambi, dei tassi di interesse e delle fluttuazioni del valore dell'oro, il che ha comportato un beneficio netto nullo; rileva che il livello di tale importo sarà oggetto di una revisione annuale; constata nel contempo che il costo della realizzazione della nuova sede della BCE è valutato a 850 milioni EUR; chiede alla BCE di chiarire i suoi obiettivi riguardo al livello dei fondi propri e dei depositi e di attuare una politica di bilancio che, pur affrontando in maniera adeguata i rischi cui è esposta, consenta di ottenere un risultato finanziario soddisfacente;

o
o   o

37.   incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente dell'Eurogruppo, al Consiglio e alla Commissione nonché alla Banca centrale europea.

(1) GU C 138 del 4.5.1998, pag. 177.
(2) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 19.
(3) Testi approvati, P6_TA(2006)0124.
(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0214.
(5) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 374.
(6) Testi approvati, P6_TA(2006)0076.


Tibet
PDF 110kWORD 36k
Risoluzione del Parlamento europeo sul Tibet
P6_TA(2006)0465RC-B6-0555/2006

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sul Tibet e la situazione dei diritti dell'uomo in Cina,

–   vista la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sulle relazioni UE-Cina(1),

–   vista la mancanza di progressi nel dialogo UE-Cina sui diritti dell'uomo,

–   visti i principi di base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine, adottati dall'ottavo congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, tenutosi all'Avana, Cuba, tra il 27 agosto e il 7 settembre 1990,

–   vista la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici dell'ONU,

–   vista la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che il 30 settembre 2006 più di 70 tibetani hanno tentato di attraversare il Passo ghiacciato di Nangpa nella regione himalayana del Tibet, a circa due ore di cammino dal confine del Nepal, per cercare di ottenere lo status di rifugiati in Nepal,

B.   considerando che, in spregio alle norme del diritto internazionale, la polizia armata del Popolo cinese (PAP) ha fatto fuoco su tali cittadini tibetani inermi, tra cui donne e bambini; che le prove video e fotografiche dell'incidente evidenziano che il gruppo tibetano si stava lentamente allontanando dalle forze cinesi che gli ha sparato, non si è avvicinato alle forze cinesi, né rappresentava una minaccia per le forze cinesi,

C.   considerando che durante la sparatoria da parte della PAP è stata uccisa una monaca diciassettenne, Kelsang Namtso; che esistono testimonianze oculari non confermate che si riferiscono a più di un morto; che un gruppo di tibetani, comprendente alcuni bambini, è stato arrestato perché continuava a fuggire,

D.   considerando che la Xinhua, l'agenzia di stampa governativa cinese, ha riportato un incidente nella regione qualificandolo come "autodifesa", nonostante le prove video e fotografiche contrarie; che le autorità cinesi non hanno finora ufficialmente riconosciuto che sia accaduto un incidente sul Passo di Nangpa né che sia stato ucciso qualcuno dalle forze cinesi,

E.   considerando che dal settembre 2002 sono stati ristabiliti i contatti formali tra le autorità cinesi e i rappresentanti del Dalai Lama al fine di ripristinare la reciproca fiducia e confidenza,

F.   considerando che, nonostante tali contatti e l'importanza attribuita a tali riunioni da parte delle autorità centrali cinesi, negli ultimi anni vi sono stati frequenti casi di abusi e violazioni dei diritti dell'uomo perpetrati nei confronti della popolazione tibetana e in particolare contro i monaci tibetani,

1.   condanna l'eccessivo uso della forza da parte della forza di polizia armata del popolo cinese, che ha fatto fuoco su civili tibetani inermi, fra cui bambini;

2.   condanna vivamente l'uccisione di una cittadina inerme che, non avendo ancora 18 anni, è ancora considerata una bambina ai sensi del diritto internazionale;

3.   esprime il proprio sgomento per l'imprigionamento di civili tibetani, nove dei quali sono bambini;

4.   sollecita le autorità cinesi a garantire che i tibetani imprigionati durante l'incidente non siano maltrattati durante la detenzione e che siano rispettati i diritti umani internazionali, nonché gli standard del diritto umanitario;

5.   sollecita le autorità cinesi a rilasciare immediatamente tutti i bambini imprigionati nel corso dell'incidente;

6.   sollecita le autorità cinesi a realizzare un'indagine completa degli eventi accaduti al Passo di Nangpa e a garantire che i responsabili di eventuali crimini siano assicurati alla giustizia;

7.   invita il Consiglio e la Commissione a monitorare strettamente, attraverso le proprie rappresentanze in Nepal, la situazione dei tibetani appartenenti al gruppo che ha raggiunto il Nepal e a esprimere vive proteste al riguardo alle autorità cinesi nell'ambito del dialogo UE-Cina sui diritti dell'uomo;

8.   invita il Consiglio e la Commissione a ribadire la loro posizione secondo cui solo il dialogo tra il governo della Repubblica popolare cinese e i rappresentanti del Dalai Lama può contribuire a una soluzione pacifica e sostenibile del Tibet che entrambe le parti devono accettare;

9.   invita il governo della Repubblica popolare cinese a proseguire il dialogo con i rappresentanti del Dalai Lama, al fine di migliorare il rispetto dei diritti religiosi, culturali, linguistici e politici nella regione autonoma del Tibet;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio,alla Commissione, al Segretario generale dell'ONU, nonché al governo della Repubblica popolare cinese.

(1) Testi approvati, P6_TA(2006)0346.


Processo a Ríos Montt
PDF 113kWORD 33k
Risoluzione del Parlamento europeo sul processo a Ríos Montt
P6_TA(2006)0466RC-B6-0554/2006

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni del 18 maggio 2000(1), del 14 giugno 2001(2), dell'11 aprile 2002(3), del 10 aprile 2003(4) e del 7 luglio 2005(5) sul Guatemala,

–   visti lo Statuto della Corte penale internazionale, la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti e la Convenzione europea sui diritti dell'uomo;

–   visto il suo determinato e permanente impegno nei confronti del rispetto degli accordi di pace e dei diritti umani in Guatemala;

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5 del suo regolamento,

A.   considerando le accuse di crimini contro l'umanità e genocidio durante il conflitto armato in Guatemala secondo cui l'83% delle vittime era di origine Maya, 200.000 persone sono state uccise e 45.000 scomparse, il 10% della popolazione ha dovuto abbandonare i villaggi in cui viveva e intere comunità indigene sono state eradicate e che tali reati, come ha riconosciuto il Parlamento europeo, non devono restare impuniti;

B.   considerando che le persone accusate di avere cospirato e commesso i suddetti reati non sono mai state processate e che alcune di esse continuano a detenere importanti incarichi politici;

C.   considerando che in dicembre 2006 verrà commemorato il X anniversario degli Accordi di pace mentre l'Accordo globale sui diritti dell'uomo non è ancora attuato; le vittime non hanno ricevuto alcun indennizzo, né materiale né simbolico; coloro che hanno commesso i reati non hanno mai chiesto scusa pubblicamente e ancora non sappiamo dove si trovi la maggior parte delle persone scomparse;

D.   considerando che un giudice della Audiencia Nacional spagnola il 7 luglio 2006 ha emanato un ordine internazionale di cattura contro 7 ex dittatori o ex militari guatemaltechi accusati di genocidio, torture e detenzioni illegali;

E.   considerando che prima dell'emissione di questa ordinanza, tale giudice si è recato in Guatemala per realizzare un'indagine che non ha potuto completare in seguito ai ricorsi presentati dalle difese degli accusati di fronte alla Corte costituzionale e al Tribunale dei conflitti di giurisdizione del Guatemala;

1.   invita le istituzioni guatemalteche a cooperare pienamente facendo tutto il possibile per accertare le violazioni dei diritti dell'uomo, per assicurare che i responsabili siano processati e per garantire che vengano pubblicati i risultati di tali indagini come richiesto nell'ordinanza internazionale di cattura emanata dalla Audiencia Nacional spagnola il 7 luglio 2006 contro José Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores, Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo, Benedicto Lucas García, Donaldo Álvarez Ruiz, tutti imputati dei reati di genocidio, tortura, terrorismo e detenzione illegale;

2.   chiede ai governi interessati, così come ai responsabili degli istituti bancari interessati di collaborare per il sequestro dei beni e delle proprietà appartenenti agli imputati allo scopo di assicurare che si assumano le loro responsabilità finanziarie e civili;

3.   invita Interpol ed Europol, in caso di richiesta delle autorità competenti, di fornire i necessari mezzi per assicurare l'estradizione;

4.   riafferma il suo impegno contro l'impunità degli accusati;

5.   approva i progressi compiuti nell'applicazione della giurisdizione universale per quanto riguarda i crimini contro l'umanità, il genocidio e la tortura;

6.   ritiene che qualora tale procedimento venga portato alla sua conclusione, si dovrebbe procedere nello stesso modo, in circostanze analoghe, contro dittatori e responsabili di massicce violazioni dei diritti dell'uomo;

7.   esprime il proprio sostegno al popolo del Guatemala e alle sue autorità affinché continuino a salvaguardare lo stato di diritto e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e politico a beneficio della pace e della riconciliazione nazionale;

8.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al governo del Guatemala, ai governi dei paesi dell'America Centrale, al governo degli Stati Uniti e al Parlamento centroamericano.

(1) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 286.
(2) GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 403.
(3) GU C 127 E del 29.5.2003, pag. 688.
(4) GU C 64 E del 12.3.2004, pag. 609.
(5) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 494.


Uzbekistan
PDF 117kWORD 40k
Risoluzione del Parlamento europeo sull'Uzbekistan
P6_TA(2006)0467RC-B6-0556/2006

Il Parlamento europeo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulle Repubbliche dell'Asia centrale e sull'Uzbekistan, in particolare le sue risoluzioni del 9 giugno 2005(1) e del 27 ottobre 2005(2),

–   visto il documento di Strategia per l'Asia centrale 2002-2006 della Commissione,

–   visto l'Accordo di partnership e di cooperazione concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un lato e la Repubblica dell'Uzbekistan dall'altro che è entrato in vigore il 1° luglio 1999,

–   viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 18 luglio e del 3 ottobre 2005,

–   viste le dichiarazioni della Presidenza del Consiglio sulla situazione dei diritti dell'uomo in Uzbekistan nel 2005 e 2006,

–   vista la relazione del Gruppo di lavoro dell'ONU sulle scomparse forzate o involontarie del 27 dicembre 2005,

–   vista la relazione sul controllo dei processi pubblicata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) del 3 marzo 2006,

–   vista la relazione del Relatore speciale dell'ONU sulla tortura Manfred Nowak sui diritti civili e politici, compresa la questione della tortura e della detenzione del 21 marzo 2006,

–   vista la lettera sulla situazione dei diritti dell'uomo in Uzbekistan trasmessa dal Rappresentante permanente dell'Uzbekistan presso le Nazioni Unite al Segretario generale dell'ONU il 26 giugno 2006,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che la prossima riunione del Consiglio di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan è prevista per l'8 novembre 2006,

B.   considerando che il Consiglio Affari generali e relazioni esterne dovrà prendere in esame il 13 novembre 2006 se intende prorogare le sanzioni adottate l'anno scorso dopo gli avvenimenti del maggio 2005 ad Andijan,

C.   considerando che il governo dell'Uzbekistan non ha ancora rispettato le condizioni stabilite dal Consiglio al momento dell'applicazione delle sanzioni,

D.   considerando che il governo dell'Uzbekistan non ha ancora autorizzato un'inchiesta indipendente in merito agli avvenimenti di Andijan del 13 maggio 2005, sebbene da un anno siano state formulate ripetute richieste in tal senso da parte di vari organismi internazionali,

E.   considerando che in seguito al massacro di Andijan, nel 2005 le autorità uzbeke hanno iniziato un giro di vite nei confronti dei difensori dei diritti dell'uomo, dei giornalisti indipendenti e delle istituzioni della società civile e hanno messo sotto processo centinaia di persone sospettate di avere partecipato alla rivolta,

F.   considerando che secondo le organizzazioni internazionali dei diritti dell'uomo nel corso dell'ultimo anno non sono state fornite notizie in merito alle migliaia di persone che sono state arrestate, nel tentativo di nascondere la verità; considerando che le persone arrestate sono in grave rischio di essere torturate o sottoposte ad altri maltrattamenti e che al processo di numerosi imputati che rischiano la pena di morte non sono stati ammessi osservatori,

G.   considerando che, secondo la relazione del marzo 2006 del Relatore speciale ONU sulla tortura, non si è verificato alcun cambiamento fondamentale nel diffuso ricorso alla tortura o nelle politiche e nelle pratiche che potrebbero effettivamente combatterla; considerando che il governo uzbeko non ha stato intrapreso alcun passo significativo per porre fine alla cultura dell'impunità,

H.   considerando che l'ufficio dell'Alto Commissario ONU per i rifugiati (UNHCR) a Tashkent è stato chiuso il 17 marzo 2006,

I.   considerando che, dopo i fatti di Andijan, centinaia di cittadini uzbeki sono stati costretti a fuggire nella Repubblica di Kirghizistan e in altri paesi vicini e considerando che i rifugiati uzbeki sono stati estradati in Uzbekistan in flagrante violazione della Convenzione sui rifugiati del 1951,

J.   considerando che la società uzbeka è per buona parte secolare e che il limitato estremismo religioso esistente è essenzialmente alimentato dalle ingiustizie sociali; considerando che la lotta contro l'estremismo religioso può soltanto essere condotta con mezzi legali e non con l'oppressione,

K.   considerando che la società civile in Asia centrale, così come in Uzbekistan, chiede con sempre maggiore intensità una società più aperta dove i diritti individuali e i diritti dell'uomo siano pienamente rispettati, oltre ai cambiamenti in senso democratico,

1.   ribadisce l'importanza delle relazioni UE-Uzbekistan e riconosce il ruolo cruciale dell'Uzbekistan nell'Asia centrale ma sottolinea che tali relazioni devono essere basate sul rispetto reciproco per i principi della democrazia, della preminenza del diritto e dei diritti dell'uomo come è chiaramente stabilito nell'Accordo di cooperazione e di partnership UE/Uzbekistan;

2.   esorta il Consiglio a prendere, il 13 novembre 2006, una decisione giudiziosa, a migliorare le future relazioni, orientata verso il futuro per quanto concerne la possibile proroga delle sanzioni, sulla base degli impegni assunti da parte uzbeka in occasione del Consiglio di cooperazione Unione europea-Uzbekistan dell'8 novembre 2006 e delle informazioni raccolte dai diplomatici europei basati nella regione;

3.   sottolinea che la politica delle sanzioni mirate non ha dato sinora risultati positivi e invita pertanto la Commissione e il Consiglio a riesaminare attentamente la situazione, al fine di trovare modalità atte a consentire il raggiungimento degli obiettivi politici prefissati;

4.   insiste sul mantenimento dell'embargo sulla vendita di armi e i trasferimenti militari;

5.   invita l'Uzbekistan a cooperare pienamente con l'OSCE e con l'ONU, in particolare in merito all'appello concernente un'inchiesta indipendente, trasparente e credibile, a rispettare il diritto internazionale e ad ammettere eventuali procedure speciali ONU che siano state richieste aprendo il paese agli osservatori dell'OSCE e a quelli indipendenti;

6.   invita il Consiglio a prendere tutte le misure necessarie nell'ambito del Consiglio ONU sui diritti dell'uomo per assicurare che la procedura confidenziale nota come "1503" non continui ad essere applicabile all'Uzbekistan e a sottoporre il paese a un meccanismo pubblico di controllo come raccomandato da Louise Arbour, Alto Commissario ONU per i diritti dell'uomo, nella sua relazione del luglio 2005 sul massacro di Andijan;

7.   invita il governo dell'Uzbekistan a liberare tutti i difensori dei diritti dell'uomo, i giornalisti e i membri dell'opposizione politica che sono ancora detenuti e a permettere loro di lavorare liberamente e senza tema di persecuzione nonché a porre fine alle vessazioni nei confronti delle ONG;

8.   invita le autorità dell'Uzbekistan a permettere la riapertura dell'Ufficio dell'UNHCR a Tashkent;

9.   invita la Repubblica kirghisa e gli altri paesi limitrofi a rispettare pienamente la Convenzione ONU sui rifugiati del 1951 secondo cui nessun rifugiato dovrebbe essere rimpatriato coercitivamente nel suo paese di origine e quindi a non estradare i rifugiati uzbeki in Uzbekistan; sollecita a tale riguardo il Consiglio e la Commissione a seguire attentamente la situazione di tutti i rifugiati uzbeki che sono stati già estradati in Uzbekistan;

10.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Rappresentante Speciale UE per l'Asia centrale, ai Presidenti, ai governi e ai parlamenti dell'Uzbekistan e del Kirghizistan, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al Segretario generale dell'OSCE.

(1) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 560.
(2) Testi approvati, P6_TA(2005)0415.

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