Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II") (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (9751/7/2006 – C6-0317/2006)(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0427)(3),
– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0083)(4),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A6-0481/2006),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 18 gennaio 2007 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II")
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, la Comunità dovrebbe adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presentino implicazioni transfrontaliere per quanto necessario per il corretto funzionamento del mercato interno.
(2) A norma dell'articolo 65, lettera b) del trattato, queste misure includono la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.
(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento.
(4) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma congiunto della Commissione e del Consiglio riguardante misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale(3). Il programma ravvisa nelle misure in materia di armonizzazione delle regole di conflitto di legge gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle sentenze.
(5) Il programma dell'Aia(4), adottato dal Consiglio europeo il 5 novembre 2004, ha auspicato la prosecuzione attiva del lavoro sulle regole di conflitto di leggi per quanto riguarda le obbligazioni extracontrattuali ("Roma II").
(6) Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.
(7) Il campo d'applicazione sostanziale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(5) ("Bruxelles I"), con la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali(6)("Convenzione di Roma") e con il futuro regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I").
(8) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato a prescindere dalla natura dell'organo giurisdizionale adito.
(9) I ricorsi scaturiti da atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta iure imperii") dovrebbero includere i ricorsi contro funzionari che agiscono a nome dello Stato e la responsabilità per atti delle autorità pubbliche, compresa la responsabilità dei funzionari pubblici. Pertanto tali questioni dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
(10) I rapporti di famiglia dovrebbero comprendere l'ascendenza e discendenza, il matrimonio, l'affinità e i parenti collaterali. Il riferimento, nell'articolo 1, paragrafo 2, ai rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio e ad altri rapporti di famiglia dovrebbe essere interpretato in conformità della legge dello Stato membro del giudice adito.
(11)Le norme di conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento disciplinano anche le obbligazioni basate sulla responsabilità oggettiva; le norme armonizzate sui fattori di collegamento si applicano altresì alla questione della capacità di incorrere nella responsabilità per un illecito.
(12) La nozione di obbligazione extracontrattuale varia da uno Stato membro all'altro. Pertanto ai fini del presente regolamento essa dovrebbe essere intesa come nozione autonoma.
(13) Norme uniformi applicabili a prescindere dalla legge da esse designata possono permettere di evitare il rischio di distorsioni di concorrenza fra contendenti comunitari.
(14)La necessità di evitare distorsioni della concorrenza e l'esigenza della certezza del diritto devono, tuttavia, essere subordinate all'esigenza di rendere giustizia nei singoli casi e, di conseguenza, i giudici devono poter esercitare capacità discrezionale.
(15) Se il principio della lex loci delicti commissi rappresenta la soluzione di base in materia di obbligazioni extracontrattuali in quasi tutti gli Stati membri, questo principio viene applicato in pratica in modo differenziato in caso di dispersione degli elementi della fattispecie tra vari paesi. Questo stato di cose genera incertezza circa la legge applicabile.
(16) Norme uniformi dovrebbero migliorare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie e assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento col paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato (lex loci damni) determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva.
(17) La legge applicabile dovrebbe essere determinata sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette. Pertanto, in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale.
(18) La regola generale nel presente regolamento dovrebbe essere quella della "lex loci damni" di cui all'articolo 4, paragrafo 1. L'articolo 4, paragrafo 2 dovrebbe costituire un'eccezione a tale regola generale in quanto crea una connessione speciale qualora le parti siano abitualmente residenti nello stesso paese. L'articolo 4, paragrafo 3 dovrebbe essere inteso come "clausola di salvaguardia" in relazione all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che l'illecito presenta un collegamento più stretto con un altro paese.
(19) È opportuno prevedere norme specifiche in relazione a tipologie speciali di illecito per le quali la norma generale non permette di raggiungere un equilibrio ragionevole fra i contrapposti interessi.
(20) In materia di responsabilità per prodotti difettosi, la regola di conflitto dovrebbe rispondere agli obiettivi di ripartire equamente i rischi inerenti a una società moderna altamente tecnologica, di tutelare la salute dei consumatori, di incentivare l'innovazione, di garantire una concorrenza non falsata e di agevolare gli scambi commerciali. La creazione di un sistema a cascata di fattori di collegamento, unitamente a una clausola di prevedibilità, costituisce, alla luce di questi obiettivi, una soluzione equilibrata. Il primo elemento da prendere in considerazione è la legge del paese in cui la parte lesa risiedeva abitualmente nel momento in cui il danno si è verificato, a condizione che il prodotto sia stato commercializzato in quel paese. Gli altri elementi del sistema a cascata entrano in gioco se il prodotto non è stato commercializzato in tale paese, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2 e la possibilità di un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese.
(21)In materia di pratiche commerciali sleali, la regola di conflitto dovrebbe tutelare i concorrenti, i consumatori e il pubblico in senso lato, nonché garantire il corretto funzionamento dell'economia di mercato. Il collegamento con la legge del paese in cui il mercato è o può essere pregiudicato permette in genere di realizzare questi obiettivi.
(22) Le obbligazioni extracontrattuali che derivano da una limitazione della concorrenza dovrebbero riguardare le violazioni della legislazione sulla concorrenza a livello sia nazionale che comunitario. La legge applicabile a tali obbligazioni extracontrattuali dovrebbe essere la legge del paese sul cui mercato la limitazione ha o potrebbe avere effetto, purché tale effetto sia diretto e rilevante. Se il danno si verifica in più di un paese, la legislazione di ciascuno di essi dovrebbe applicarsi limitatamente al danno verificatosi in quel paese.
(23)Ai fini del presente regolamento, la nozione di pratiche commerciali sleali comprende divieti di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire" restringere o falsare il gioco della concorrenza in uno Stato membro o nel mercato interno, nonché il divieto di abusare di una posizione dominante nell'ambito di uno Stato membro o del mercato interno, ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato.
(24)Il "danno ambientale" dovrebbe comprendere il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, il danno alle acque e il danno al terreno, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale(7).
(25) In materia di danni all'ambiente, l'articolo 174 del trattato, il quale si prefigge un elevato livello di tutela fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, e sul principio "chi inquina paga", giustifica pienamente il ricorso al principio del trattamento favorevole per la parte lesa. Il momento in cui la persona che chiede il risarcimento può effettuare la scelta in merito alla legge applicabile dovrebbe essere determinato in conformità della legge dello Stato membro in cui il giudice è adito.
(26) Quanto alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe opportuno mantenere il principio della lex loci protectionis, universalmente riconosciuto. Ai fini del presente regolamento, per "diritti della proprietà intellettuale" si dovrebbero intendere, per esempio, il diritto d'autore, i diritti connessi, il diritto sui generis alla protezione delle banche dati, nonché i diritti di proprietà industriale.
(27) La nozione esatta di attività sindacale, quale lo sciopero o la serrata, varia da uno Stato membro all'altro ed è definita secondo le norme di diritto interno di ciascuno Stato membro. Pertanto il presente regolamento si basa sul principio generale dell'applicazione della legge del paese in cui l'attività sindacale ha avuto luogo al fine di tutelare i diritti e gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro.
(28) La norma speciale riguardante l'attività sindacale di cui all'articolo 9 lascia impregiudicate le condizioni per l'esercizio di una siffatta attività in conformità della legge nazionale e lascia impregiudicato lo status giuridico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori previsto nel diritto interno degli Stati membri.
(29)Per quanto concerne le violazioni della vita privata o dei diritti della personalità, il presente regolamento non osta a che gli Stati membri applichino le proprie disposizioni costituzionali relative alla libertà di stampa e di espressione nei mezzi d'informazione. Il paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi del danno dovrebbe essere considerato quello verso il quale la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente indirizzate o, ove ciò non sia evidente, il paese in cui viene esercitato il controllo editoriale, ed il diritto di codesto paese dovrebbe essere quello applicabile. Il paese al quale una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente destinate dovrebbe essere determinato in particolare dalla lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero dalle vendite o dai dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione al totale delle vendite o dei dati di ascolto, o da una combinazione di questi fattori. Analoghe considerazioni dovrebbero applicarsi per quanto riguarda la pubblicazione in Internet o in altre reti elettroniche.
(30) Sarebbe opportuno prevedere norme specifiche in caso di danni causati da un atto diverso da un illecito quali l'arricchimento senza causa, la negotiorum gestio o la culpa in contrahendo.
(31) La culpa in contrahendo ai fini del presente regolamento è una nozione autonoma e non dovrebbe necessariamente essere interpretata ai sensi del diritto interno. Essa dovrebbe includere la violazione dell'onere di informare e l'interruzione delle trattative. L'articolo 12 comprende solo le obbligazioni extracontrattuali che presentano un collegamento diretto con le trattative precontrattuali. Ciò significa che se durante le trattative precontrattuali una persona subisce lesioni alla sfera personale si dovrebbero applicare l'articolo 4 o altre disposizioni pertinenti del presente regolamento.
(32) Nel rispetto delle intenzioni delle parti e nell'intento di rafforzare la certezza del diritto, le parti dovrebbero poter scegliere in modo esplicito la legge applicabile ad una obbligazione extracontrattuale. È opportuno proteggere le parti più deboli sottoponendo tale scelta a determinate condizioni. Inoltre, è necessario rispettare le intenzioni delle parti qualora la scelta della legge applicabile a un problema di illecito possa essere ragionevolmente evinta dal giudice.
(33) Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in casi eccezionali, che i giudici degli Stati membri rilevino eccezioni relative all'ordine pubblico e alle norme di applicazione necessaria.
(34)È opportuno chiarire che, nella quantificazione delle spettanze in casi di danni alla persona, il giudice adito dovrebbe applicare il principio della restitutio in integrum tenendo conto delle circostanze effettive della vittima nel paese in cui essa risiede abitualmente. Ciò dovrebbe includere, in particolare, i costi effettivi delle cure mediche e dell'assistenza successiva.
(35)Il contendente che introduce dinanzi a un giudice nazionale un ricorso o una domanda riconvenzionale rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento può prendere in considerazione qualsiasi aspetto della legge applicabile sollevato dal suo ricorso o dalla sua domanda riconvenzionale e pertanto, se opportuno, notificare al giudice e alle parti la legge o le leggi che ritiene siano applicabili a tutto o a parte del proprio ricorso.
(36) Al fine di raggiungere un equilibrio ragionevole fra le parti occorre tener conto, ove appropriato, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel paese in cui il fatto dannoso è stato commesso, anche ove l'obbligazione extracontrattuale sia disciplinata dalla legge di un altro paese. Il concetto di "norme di sicurezza e di condotta" dovrebbe essere interpretato come riferito a tutte le disposizioni che presentano un collegamento con la sicurezza e la condotta, comprese per esempio le norme relative alla sicurezza stradale in caso di incidente.
(37)Come previsto dalla Convenzione di Roma, si applica il principio "iura novit curia". Il giudice stesso dovrebbe determinare d'ufficio il diritto straniero applicabile. Ai fini della determinazione del diritto straniero, le parti dovrebbero poter assistere il giudice e anche quest'ultimo dovrebbe poter richiedere la collaborazione delle parti.
(38) Occorrerebbe evitare la dispersione delle regole di conflitto di leggi in molteplici strumenti e le divergenze tra queste norme. Tuttavia, il presente regolamento non esclude la possibilità di inserire regole di conflitto di leggi riguardanti le obbligazioni extracontrattuali nelle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a materie particolari.
Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di altri strumenti contenenti disposizioni intese a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nella misura in cui esse non possono essere applicate in collegamento con la legge designata dalle norme del presente regolamento.
(39) Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento. Per garantire una maggiore accessibilità di tali norme, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(40) La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta riguardante le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e concludere a proprio nome, in singoli casi eccezionali riguardanti materie settoriali, accordi con paesi terzi contenenti disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
(41) Dato che l'obiettivo del presente regolamento non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del regolamento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(42) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
(43) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è pertanto da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I
Campo di applicazione
Articolo 1
Campo di applicazione sostanziale
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta iure imperii").
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
a)
le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti di famiglia o da rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
b)
le obbligazioni extracontrattuali che derivano da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;
c)
le obbligazioni extracontrattuali che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari ed altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
d)
le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica nonché la responsabilità personale dei revisori dei conti nei confronti di una società o dei suoi soci nel controllo dei documenti contabili;
e)
le obbligazioni extracontrattuali che derivano dai rapporti tra i costituenti, i fiduciari e i beneficiari di un trust costituito per iniziativa volontaria;
f)
le obbligazioni extracontrattuali che derivano da un danno nucleare.
3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatti salvi gli articoli 21, 22 e 23.
4. Ai fini del presente regolamento, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca.
Articolo 2
Obbligazioni extracontrattuali
1. Ai fini del presente regolamento il danno comprende ogni conseguenza derivante da illecito civile, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo.
2. Il presente regolamento si applica anche alle obbligazioni extracontrattuali che possono sorgere.
3. Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente regolamento, a:
a)
un fatto che dà origine al danno comprende i fatti che possono verificarsi che danno origine a danni;
b)
un danno comprende i danni che possono verificarsi.
Articolo 3
Carattere universale
La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
Capo II
Illeciti civili
Articolo 4
Norma generale
1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese.
3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che l'illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con l'illecito in questione.
Articolo 5
Responsabilità da prodotti
1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danni causati da un prodotto è:
a)
la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza,
b)
la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese; o, in mancanza,
c)
la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese.
Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c).
2. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che l'illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, diverso da quello di cui al paragrafo 1, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con l'illecito civile in questione.
Articolo 6
Danno ambientale
La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno, è quella risultante dall'articolo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato.
Articolo 7
Violazione della vita privata e dei diritti della personalità
1.La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità è la legge del paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi della perdita o del danno.
Ove la violazione sia provocata dalla pubblicazione di materiale stampato o da una trasmissione, il paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi del danno è considerato quello verso il quale la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente indirizzate o, ove ciò non sia evidente, il paese in cui viene esercitato il controllo editoriale, ed è il diritto di codesto paese quello applicabile. Il paese al quale una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente destinate è determinato in particolare dalla lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero dalle vendite o dai dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle vendite o dei dati di ascolto o da una combinazione di questi fattori.
La presente disposizione si applica mutatis mutandis alla pubblicazione in Internet e in altre reti elettroniche.
2.La legge applicabile al diritto di replica o alle misure equivalenti ovvero a qualsiasi misura preventiva o azione inibitoria contro un editore o un organo di radiodiffusione per quanto riguarda il contenuto di una pubblicazione o di una trasmissione è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'editore o l'organo di radiodiffusione.
3.Il paragrafo 2 si applica inoltre a una violazione della vita privata o dei diritti della personalità derivante dal trattamento di dati personali.
Articolo 8
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione viene chiesta.
2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario.
3. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14.
Articolo 9
Attività sindacale
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale per quanto concerne la responsabilità di una persona in qualità di lavoratore, datore di lavoro o organizzazione che rappresenta i loro interessi professionali per danni causati da un'attività sindacale, prevista o conclusa, è quella del paese in cui tale attività è destinata a svolgersi o si è svolta.
Capo III
Arricchimento senza causa, negotiorum gestio e culpa in contrahendo
Articolo 10
Arricchimento senza causa
1. Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa, compresa la ripetizione dell'indebito, si ricolleghi a una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un illecito civile, che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione.
2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina l'arricchimento senza causa, si applica la legge di tale paese.
3. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge del paese in cui l'arricchimento senza causa si è prodotto.
4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da un arricchimento senza causa presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge di quest'altro paese.
Articolo 11
Negotiorum gestio
1. Qualora un'obbligazione extracontrattuale che deriva da una gestione d'affari altrui si ricolleghi ad una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un illecito civile, che presenti uno stretto collegamento con tale obbligazione extracontrattuale, la legge applicabile è quella che disciplina questa relazione.
2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1 e le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, si applica la legge di tale paese.
3. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge del paese in cui si è svolta la gestione d'affari.
4. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da una gestione d'affari altrui presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, diverso da quello di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge di quest'altro paese.
Articolo 12
Culpa in contrahendo
1. La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trattative precontrattuali, a prescindere dal fatto che il contratto sia stato effettivamente concluso o meno, è la legge che si applica al contratto o che sarebbe stata applicabile al contratto se lo stesso fosse stato concluso.
2. Quando la legge applicabile non può essere determinata in base al paragrafo 1, si applica:
a)
la legge del paese in cui si verifica il danno, indipendentemente dal paese nel quale si è verificato il fatto che ha determinato il danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si sono verificate le conseguenze indirette del fatto; oppure
b)
se le parti hanno la loro residenza abituale nel medesimo paese nel momento in cui si verifica il fatto, la legge di tale paese; oppure
c)
se dal complesso delle circostanze del caso risulta evidente che l'obbligazione extracontrattuale che deriva da trattative precontrattuali presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, diverso da quello di cui alle lettere a) e b), la legge di quest'altro paese.
Articolo 13
Applicabilità dell'articolo 8
Ai fini del presente capo, l'articolo 8 si applica alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
Capo IV
Libertà di scelta
Articolo 14
Libertà di scelta
1. Le parti possono convenire di sottoporre l'obbligazione extracontrattuale ad una legge di loro scelta:
a)
con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno,
o
b)
se tutte le parti esercitano un'attività commerciale, anche mediante un accordo liberamente negoziato prima del verificarsi del fatto che ha determinato il danno.
La scelta dev'essere espressa o risultare in modo non equivoco dalle circostanze del caso di specie e non deve pregiudicare i diritti dei terzi.
2. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di quel paese non permette di derogare convenzionalmente.
3. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario, se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente.
Capo V
Norme comuni
Articolo 15
Ambito della legge applicabile
La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare:
a)
la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti;
b)
i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità;
c)
l'esistenza, la natura e la valutazione del danno o l'indennizzo chiesto;
d)
entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, i provvedimenti che possono essere presi per prevenire o inibire lesioni o danni ovvero per fissare le modalità di risarcimento;
e)
la questione della trasferibilità del diritto alla richiesta di risarcimento o indennizzo, anche per eredità;
f)
i soggetti aventi diritto al risarcimento del danno personalmente subito;
g)
la responsabilità per fatto altrui;
h)
il modo di estinzione delle obbligazioni nonché le norme di prescrizione e di decadenza, comprese quelle relative alla decorrenza, all'interruzione e alla sospensione dei termini di prescrizione o decadenza.
Articolo 16
Norme di applicazione necessaria
Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legge del foro che siano di applicazione necessaria alla situazione, quale che sia la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale.
Articolo 17
Norme di sicurezza e di condotta
Nel valutare il comportamento del presunto responsabile del danno prodotto si tiene conto, quale dato di fatto e ove opportuno, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina la responsabilità.
Articolo 18
Azione diretta contro l'assicuratore del responsabile
La parte lesa può reclamare i danni subiti direttamente nei confronti dell'assicuratore della persona tenuta al risarcimento se lo stabilisce la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione.
Articolo 19
Surrogazione
Qualora, in virtù di un'obbligazione extracontrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligazione del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti.
Articolo 20
Obbligazioni solidali
Qualora il creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto l'obbligazione in tutto o in parte, il diritto di tale debitore di rivalersi sugli altri debitori è disciplinato dalla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale del suddetto debitore nei confronti del creditore.
Articolo 21
Validità formale
Un atto unilaterale relativo ad una obbligazione extracontrattuale è valido sotto il profilo formale ove soddisfi i requisiti di forma della legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione o della legge del paese in cui l'atto è stato posto in essere.
Articolo 22
Danni
Nella quantificazione dei danni in casi di danni alla persona, il giudice adito applica il principio della restitutio in integrum tenendo conto delle circostanze effettive della vittima nel paese in cui essa risiede abitualmente.
Articolo 23
Onere della prova
1. La legge che disciplina l'obbligazione extracontrattuale ai sensi del presente regolamento si applica nella misura in cui, in materia di obbligazioni extracontrattuali, stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.
2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi di cui all'articolo 21 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma sempreché il mezzo di prova possa essere impiegato davanti al tribunale adito.
Capo VI
Altre disposizioni
Articolo 24
Residenza abituale
1. Ai fini del presente regolamento per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche, si intende il luogo in cui si trova la loro amministrazione centrale.
Qualora il fatto che ha determinato il danno si verifica o il danno insorge durante l'esercizio dell'attività di una filiale, un'agenzia o qualunque altra sede di attività, il luogo in cui è ubicata la filiale, l'agenzia o altra sede di attività è considerato residenza abituale.
2. Ai fini del presente regolamento per residenza abituale di una persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale si intende la sua sede di attività principale.
Articolo 25
Esclusione del rinvio
Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di un paese, esso si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.
Articolo 26
Stati con più sistemi giuridici
1. Ove uno Stato si componga di più unità territoriali ciascuna con una normativa propria in materia di obbligazioni extracontrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo il presente regolamento.
2. Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme giuridiche in materia di obbligazioni extracontrattuali non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità territoriali.
Articolo 27
Ordine pubblico del foro
1.L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
2.Inoltre, l'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento che conduca a concedere danni non risarcitori, quali danni aventi carattere esemplare o punitivo, può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro.
Articolo 28
Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione o l'adozione di atti delle istituzioni delle Comunità europee che:
a)
in settori specifici disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni extracontrattuali; o
b)
stabiliscano norme applicabili a prescindere dalla legge nazionale che, ai sensi del presente regolamento, disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione; o
c)
ostino all'applicazione di una o più disposizioni della legge del foro o della legge designata dal presente regolamento; o
d)
stabiliscano disposizioni volte a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, purché non possano essere applicate in combinato disposto con la legge designata dalle norme del diritto privato internazionale.
Articolo 29
Rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore
1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali.
2. Tuttavia il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.
Capo VII
Disposizioni finali
Articolo 30
Elenco delle convenzioni
1. Entro il …(8) gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1. Dopo tale data gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro sei mesi dal ricevimento:
i)
un elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1;
ii)
le denunce di cui al paragrafo 1.
Articolo 31
Clausola di revisione
Entro il …(9)*, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento.
Nell'elaborare la sua relazione, la Commissione presta particolare attenzione agli effetti del modo in cui il diritto straniero è trattato nelle diverse giurisdizioni e alla questione del risarcimento dei danni, compresa la possibilità prevista in talune giurisdizioni di riconoscere un risarcimento a carattere esemplare o punitivo.
La relazione è altresì corredata di uno studio analitico della misura in cui i giudici degli Stati membri applicano il diritto straniero nella prassi, incluse raccomandazioni sull'auspicabilità di un approccio comune all'applicazione di tale diritto.
Entro il ...(10) la Commissione, previa ampia consultazione degli interessati, tra cui la Conferenza dell'Aia sul diritto privato internazionale, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione relativa alla normativa applicabile agli incidenti stradali. La relazione è corredata di uno studio approfondito sull'entità del fenomeno e sui problemi associati, nonché di un'esaustiva valutazione di impatto. Se del caso, la relazione propone modifiche al presente regolamento e/o l'adozione di una normativa specifica.
Articolo 32
Applicazione nel tempo
Il presente regolamento si applica a fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni.
Articolo 33
Data di applicazione
Il presente regolamento si applica a decorrere dal …(11)*, fatta eccezione per l'articolo 30, che si applica a decorrere dal …(12)**.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.
Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 371), posizione comune del Consiglio del 25 settembre 2006 (GU C 289 E del 28.11.2006, pag. 68) e posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2007.
GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).