Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon (COM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2006)0454)(1),
– visto l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0303/2006),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A6-0477/2006),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica del Gabon.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) La contropartita finanziaria della Comunità europea sarà utilizzata per lo sviluppo delle popolazioni costiere che dipendono dalla pesca e per la creazione di piccole industrie locali di congelamento e di trasformazione;
Emendamento 2 Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis Nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione del protocollo e prima della conclusione di un eventuale nuovo accordo o dell'estensione del periodo di applicazione dell'accordo allegato al presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e sulle condizioni in base alle quali è stato attuato.
Emendamento 3 Articolo 3 ter (nuovo)
Articolo 3 ter
La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del Protocollo.
Emendamento 4 Articolo 3 quater (nuovo)
Articolo 3 quater
In base alla relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 3 bis e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, se del caso, conferisce alla Commissione un mandato di negoziazione in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.
Emendamento 5 Articolo 3 quinquies (nuovo)
Articolo 3 quinquies
La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri i cui pescherecci operano nell'ambito del presente Accordo abbiano rispettato gli obblighi relativi alla presentazione di relazioni.