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Procedura : 2006/2014(INL)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0405/2006

Testi presentati :

A6-0405/2006

Discussioni :

PV 31/01/2007 - 22
CRE 31/01/2007 - 22

Votazioni :

PV 01/02/2007 - 7.10
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Testi approvati :

P6_TA(2007)0020

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Giovedì 1 febbraio 2007 - Bruxelles
Termini di prescrizione nelle controversie transfrontaliere nel caso di lesioni personali e di incidenti mortali
P6_TA(2007)0020A6-0405/2006
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sui termini di prescrizione nelle controversie transfrontaliere concernenti lesioni personali e incidenti mortali (2006/2014(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

–   visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica (A6-0405/2006),

A.   considerando che in Europa sussistono divergenze riguardo ai termini di prescrizione, l'inizio della decorrenza del termine, la data di conoscenza, la possibilità di sospensione o interruzione della decorrenza del termine, nonché riguardo agli elementi probatori da fornire e all'eccezione della prescrizione,

B.   considerando che l'entità di tali divergenze può determinare conseguenze indesiderabili per le vittime degli incidenti nelle controversie transfrontaliere, creando ostacoli per le persone lese quando esercitano i loro diritti in Stati membri diversi dal loro, e in taluni casi potenzialmente anche nel loro stesso Stato, e sono costrette ad affidarsi ad una legge straniera,

C.   considerando che in relazione agli incidenti transnazionali si pongono in particolare le seguenti questioni: in taluni paesi non è prevista alcuna tutela speciale per i minori e le persone disabili per quanto riguarda la decorrenza dei termini di prescrizione, e quindi tali soggetti, se subiscono lesioni in uno Stato membro diverso dal loro, possono perdere il diritto a pretendere il risarcimento che avrebbero altrimenti conservato; in taluni paesi l'unico modo per interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione è avviare o notificare un'azione legale: nelle controversie transfrontaliere ciò può causare problemi, poiché le trattative richiedono necessariamente più tempo e l'impossibilità di interrompere la decorrenza della prescrizione può mettere la vittima nella svantaggiosa posizione di dover sostenere spese considerevoli in una fase precoce, avviando e notificando un'azione legale prima che sia possibile concludere le trattative stesse,

D.   considerando che, alla luce delle divergenze riguardo ai termini di prescrizione nei casi di lesioni personali in un contesto transnazionale, sarebbe opportuno definire dei principi che si limitino all'essenziale,

E.   considerando che la condizione, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, che nessuna proposta sia in fase di preparazione, è debitamente soddisfatta,

1.   invita la Commissione a compiere un'indagine sugli effetti che l'esistenza di termini di prescrizione diversi ha sul mercato interno e in particolare sui cittadini che esercitano le loro libertà a norma del Trattato. Tale studio dovrebbe cercare in particolare di quantificare il numero di cause per lesioni personali in cui vi è un elemento transfrontaliero e di valutare le eventuali difficoltà e/o disagi cui le parti lese vanno incontro a causa della divergenza dei termini di prescrizione, tenendo conto dei punti indicati al considerando B;

2.   invita la Commissione ad elaborare, in seguito alla valutazione di tale studio, una relazione sui termini di prescrizione che tratti in particolare delle opzioni possibili, che vanno da una limitata armonizzazione dei termini di prescrizione al ricorso ad una norma per disciplinare il conflitto di leggi;

3.   chiede alla Commissione di presentargli, ove appropriato, alla luce dello studio condotto secondo le indicazioni del paragrafo 1 e previa consultazione del Parlamento, sulla base degli articoli 65, lettera c), e 67, paragrafo 5, secondo trattino, del trattato CE, una proposta legislativa relativa ai termini di prescrizione applicabili alle domande in giudizio per lesioni personali e incidenti mortali nelle controversie transfrontaliere, secondo le raccomandazioni particolareggiate in allegato;

4.   conferma che le raccomandazioni in allegato rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini; invita la Commissione a verificare con cura che siano rigorosamente rispettati il principio di sussidiarietà e gli aspetti legati alla proporzionalità; ritiene che occorra, in particolare, adoperarsi affinché sia utilizzato lo strumento legislativo più prudente e verificare, ad esempio, se il problema non possa essere meglio risolto con l'introduzione del principio del paese d'origine;

5.   ritiene che la proposta richiesta non debba presentare incidenze finanziarie;

6.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate in allegato al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1 (concernente la forma e l'ambito d'applicazione dello strumento da adottare)

Il Parlamento ritiene che dovrebbero essere elaborati, nella forma idonea e nella misura in cui sussista una competenza legislativa della Comunità al riguardo, principi in materia di termini di prescrizione per le richieste di risarcimento:

   concernenti danni causati o derivanti da lesioni personali,
   avviati dagli eredi della vittima, o
   avviati da un'altra persona nel caso in cui la vittima ha subito lesioni personali o è stata coinvolta in un incidente mortale,
  

che coinvolgono parti che risiedono o sono domiciliate in diversi Stati membri, o una parte che risiede o è domiciliata in un paese terzo, oppure implicano una scelta tra le legislazioni di paesi diversi.

Raccomandazione 2 (concernente il contenuto minimo dello strumento da adottare)

Durata, computo, decorrenza, sospensione e interruzione del termine di prescrizione

–  Di norma, il termine di prescrizione dovrebbe essere di quattro anni, indipendentemente dalla natura dell'obbligazione, dalla causa dell'azione o dall'identità del convenuto, fatta eccezione per i casi in cui il diritto applicabile preveda un termine più lungo, nel qual caso l'onere della prova dell'esistenza di tale termine incombe all'attore. Il termine di prescrizione concesso per la presentazione di una richiesta di risarcimento danni, che deve essere fissato da una sentenza definitiva o da una decisione arbitrale, dovrebbe essere di 10 anni. Non dovrebbe applicarsi alcun termine di prescrizione ai danni causati da atti di terrorismo, da pratiche di tortura o di schiavitù.

–  Il termine di prescrizione dovrebbe giungere a scadenza alla mezzanotte del suo ultimo giorno; esso dovrebbe essere computato sulla base del calendario in vigore nello Stato membro in cui l'attore avvia il procedimento, senza contare il giorno in cui si verifica la causa dell'azione. In caso di estensione del termine di prescrizione, il nuovo termine dovrebbe essere computato a partire dalla data di scadenza del termine precedente.

–  Il termine di prescrizione dovrebbe decorrere:

   1) dalla data in cui si è verificata la causa della richiesta di risarcimento danni per lesioni personali o dalla data in cui ne ha avuto conoscenza (reale o presunta) la persona lesa (se tale data è posteriore);
   2) nel caso di procedimenti avviati dagli eredi, dalla data del decesso o dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza (reale o presenta) gli eredi della successione (se tale data è posteriore);
   3) nel caso di procedimenti avviati da vittime secondarie, dalla data del decesso o dalla data in cui ne ha avuto conoscenza (reale o presunta) la vittima secondaria in caso di incidenti mortali (se tale data è posteriore), oppure la data in cui si è verificata la causa dell'azione o la data in cui ne ha avuto conoscenza (reale o presunta) la persona lesa in caso di incidenti non mortali (se tale data è posteriore).

–  La decorrenza del termine di prescrizione dovrebbe essere sospesa qualora il convenuto abbia celato in modo deliberato, disonesto, irragionevole o per errore l'esistenza di fatti o circostanze che danno luogo alla sua responsabilità. Il termine dovrebbe altresì essere sospeso durante i relativi procedimenti o indagini penali e qualora vi sia una richiesta o un ricorso in sospeso a norma della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (quarta direttiva sull'assicurazione automobilistica)(1).

–  Il termine di prescrizione dovrebbe essere interrotto dall'avvio di procedimenti giudiziari, da qualsiasi atto dell'attore notificato al convenuto con lo scopo di avviare procedimenti extragiudiziari, da qualsiasi atto dell'attore notificato al convenuto con lo scopo di avviare trattative, da qualsiasi altro atto dell'attore notificato al convenuto con lo scopo di informarlo della presentazione della richiesta di risarcimento danni.

È opportuno prevedere idonee disposizioni per quanto concernente la richiesta di applicazione di un termine di prescrizione, il potere discrezionale del giudice per quanto riguarda l'applicazione dei termini di prescrizione, gli effetti positivi dell'applicazione del termine di prescrizione e la pluralità di attori/convenuti.

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a creare centri di informazione nazionali incaricati di tenere un registro di tutte le indagini o procedimenti penali in corso riguardanti vittime straniere e di fornire risposte scritte alle richieste motivate di informazioni presentate per conto delle vittime straniere.

(1) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/14/CE (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 14).

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