Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento della Commissione (CE, Euratom) che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (SEC(2006)0866),
– consultato dalla Commissione con lettera del 4 luglio 2006 in conformità della dichiarazione adottata nel contesto della procedura di conciliazione precedentemente all'adozione del regolamento finanziario in relazione al suo articolo 183 (C6-0231/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0007/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità;
3. chiede alla Commissione di consultarlo nuovamente qualora la Commissione intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 15
(15) Per assicurare un'adeguata gestione della base dati comune centralizzata delle esclusioni, si devono stabilire le modalità principali per farne uso.
(15) Per assicurare un'adeguata gestione della base dati comune centralizzata delle esclusioni, si devono stabilire le modalità principali per farne uso. Sulla base del parere del garante europeo della protezione dei dati, dovranno essere applicate norme adeguate in materia di protezione dei dati.
Emendamento 2 ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
"Atti normativi relativi all'esecuzione del bilancio (Articolo 2 del regolamento finanziario)
"Atti normativi relativi all'esecuzione del bilancio (Articoli 2 e 49 del regolamento finanziario)
La Commissione aggiorna ogni anno nel progetto preliminare di bilancio le informazioni relative agli atti di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.
La Commissione aggiorna ogni anno nel progetto preliminare di bilancio le informazioni relative agli atti di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.
Ogni progetto di proposta di atto legislativo indica chiaramente le disposizioni che prevedono eccezioni o deroghe al regolamento finanziario e/o alle sue modalità di esecuzione e cita esplicitamente le disposizioni pertinenti nel paragrafo conclusivo della motivazione dell'atto proposto, che viene trasmessa all'autorità di bilancio.".
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 12 Articolo 17 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
Articolo 17
soppresso
Norme di calcolo dei termini e delle percentuali degli storni
(Articoli 22 e 23 del regolamento finanziario)
1.I termini di cui all'articolo 24 del regolamento finanziario, applicabili per le decisioni relative agli storni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario decorrono dalla data alla quale l'istituzione ha informato l'autorità di bilancio dello storno che intende effettuare.
2.Le percentuali di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento finanziario sono calcolate al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti in bilancio, inclusi i bilanci rettificativi.
3.Per quanto riguarda i limiti percentuali di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento finanziario, l'importo da considerare è la somma degli storni da effettuare sulla linea dalla quale si procede a tali storni, previo aggiustamento degli storni effettuati in precedenza. Non si prende in considerazione l'importo degli storni che può effettuare autonomamente l'istituzione interessata, senza una decisione dell'autorità di bilancio.
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PUNTO 13 BIS (nuovo) Articolo 21, paragrafo 1, lettera h) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(13 bis) All'articolo 21, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"(h) il volume degli stanziamenti, delle risorse umane e delle altre spese amministrative da assegnare sulla base del principio di sana gestione finanziaria, in particolare dell'efficienza in termini di costi;".
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 13 TER (nuovo) Articolo 21, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(13 ter) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"2. La proposta definisce le modalità di controllo, rendiconto e valutazione, tenendo debitamente conto delle rispettive responsabilità di tutti i livelli di governo che parteciperanno all'attuazione del programma o dell'attività proposti. Ove possibile e opportuno, la proposta prevede obiettivi intermedi che devono essere oggetto di relazioni, tenendo conto degli obiettivi del programma o dell'attività e delle misure necessarie per la sua attuazione.".
Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 13 QUATER (nuovo) Articolo 21, paragrafo 3, lettere a) e b) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(13 quater) All'articolo 21, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"(a) i risultati ottenuti nella realizzazione di un programma pluriennale sono oggetto di una valutazione periodica in conformità di un calendario che permette di tener conto dei risultati di tale valutazione per ogni decisione relativa al rinnovo, alla modifica o alla sospensione del programma; ove possibile e opportuno, sono effettuate valutazioni ogniqualvolta il programma abbia raggiunto un obiettivo intermedio (pre)definito o definibile.
(b) i risultati delle attività finanziate su base annua sono oggetto di una valutazione almeno ogni sei anni; ove possibile e opportuno, sono effettuate valutazioni ogniqualvolta il programma abbia raggiunto un obiettivo intermedio (pre)definito o definibile.".
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 16 Articolo 23 bis, titolo (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
Definizione del controllo interno efficace ed efficiente
Definizione del controllo interno efficace ed efficiente
Articolo 30 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario
Articolo 28 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario
Emendamento 8 ARTICOLO 1, PUNTO 16 Articolo 23 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
2. Il controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:
2. Il controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:
(a) tenendo conto del modo di gestione applicato, l'attuazione di adeguate strategie di gestione e controllo dei rischi coordinate tra i soggetti competenti coinvolti nella catena di controllo, con un equilibrio tra il costo per il bilancio comunitario e i benefici derivanti dai controlli e con un livello di controllo che consenta di raggiungere un livello di rischio tollerabile;
(a) l'attuazione di una adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi coordinata tra i soggetti competenti coinvolti nella catena di controllo,
(b) l'accessibilità dei risultati dei controlli a tutti i soggetti competenti coinvolti nella catena di controllo;
(b) l'accessibilità dei risultati dei controlli a tutti i soggetti competenti coinvolti nella catena di controllo;
(c) la tempestiva applicazione di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;
(c) la tempestiva applicazione di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;
(d) l'assicurazione da parte dei responsabili al livello direzionale appropriato che sono stati creati sistemi che forniscono ragionevoli garanzie della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti.
(d) l'esistenza di una legislazione chiara e precisa alla base delle politiche;
(d bis) l'eliminazione dei controlli multipli;
(d ter) il principio del miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli.
L'elemento di cui alla lettera (e) garantisce che qualora la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti sia già stata accertata da un organismo pubblico (audit iniziale), lo stesso organismo non effettuerà, in linea di principio, alcuna ulteriore revisione nello stesso settore per un anno a decorrere dalla conclusione dell'audit iniziale.
Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 17 BIS (nuovo) Articolo 25 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(17 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 25 bis
Informazione sui commenti di bilancio
(Articoli 33, 46, paragrafo 1, lettera g) e 49 del regolamento finanziario)
I rendiconti di attività di cui all'articolo 33 del regolamento finanziario illustrano, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 49 del regolamento finanziario, i risultati delle azioni adottate a seguito dei commenti del bilancio (articolo 46, paragrafo 1, lettera g) del regolamento finanziario)."
Emendamento 10 ARTICOLO 1, PUNTO 22 BIS (nuovo) Articolo 35 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(22bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 35 bis
Misure volte a promuovere una coerente interpretazione della legislazione settoriale (Articolo 53 ter del regolamento finanziario)
La Commissione redige un registro degli organismi responsabili dei controlli di primo e secondo livello nel quadro delle regolamentazioni settoriali. Al fine di garantire una coerente interpretazione della legislazione settoriale dell'UE in seno all'Unione europea, la Commissione istituisce un servizio di assistenza e rende pubblici gli esempi di miglior prassi nonché gli orientamenti pubblici per l'interpretazione della legislazione.".
Emendamento 11 ARTICOLO 1, PUNTO 32 Articolo 43, paragrafo 2, lettera c) bis (nuova) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
c bis) l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali;
Emendamento 12 ARTICOLO 1, PUNTO 32 BIS (nuovo) Articolo 43 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(32 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 43 bis (Articoli 92, 110, paragrafo 1 e 155 del regolamento finanziario) Informazioni sul trasferimento di dati
In tutte le comunicazioni nel quadro di gare di appalto, procedure per la concessione di sovvenzioni o dei Fondi strutturali, i beneficiari potenziali, i candidati e gli offerenti sono informati del fatto che, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, i loro dati personali potranno essere trasmessi ai servizi di revisione contabile interni, alla Corte dei conti europea, all'Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ovvero a qualsiasi altra istituzione od organismo competente in materia di revisione contabile e indagini.".
Emendamento 13 ARTICOLO 1, PUNTO 33 BIS (nuovo) Articolo 48, lettere (e) e (e bis) (nuove) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(33 bis) All'articolo 48, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) l'identificazione e la prevenzione dei rischi di gestione, segnatamente, ma non esclusivamente, collegati all'esecuzione dei contratti di lunga durata (più di tre anni);
e bis) il rispetto del principio di sana gestione finanziaria attraverso sistemi che garantiscano un regolare controllo degli obblighi a lungo termine;".
Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 33 TER (nuovo) Articolo 49, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(33 ter) All'articolo 49 bis, è inserito il seguente paragrafo:
"La Commissione esamina a intervalli regolari la necessità di continuare a conservare dati a carattere personale.".
Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 34 BIS (nuovo) Articolo 59, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(34 bis) All'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per le esigenze della gestione della tesoreria, il contabile può aprire conti solo in nome dell'istituzione, presso gli organismi finanziari o le banche centrali nazionali. In casi debitamente giustificati, possono essere aperti conti in moneta diversa dall'euro.
I conti delle entrate e delle spese possono essere aperti solo ai fini dell'esecuzione del bilancio.
Tutti i conti, comprese le casse di anticipi, devono essere contenuti in un allegato alle relazioni della Commissione sulla gestione di bilancio e finanziaria. Tale allegato indica il saldo di tali conti all'inizio e alla fine dell'esercizio di bilancio, nonché una breve descrizione del motivo per il quale il conto è stato aperto o viene mantenuto.
Il contabile garantisce, con i mezzi adeguati, che i conti non più utilizzati siano immediatamente chiusi.".
Emendamento 16 ARTICOLO 1, PUNTO 36 BIS (nuovo) Articolo 73, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(36 bis) All'articolo 73, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Quando un ordinatore ritiene che un'istruzione di propria competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga al principio di una sana gestione finanziaria, in particolare perché l'esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto l'autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l'istruzione è confermata per iscritto e la conferma interviene entro termini utili ed è sufficientemente precisa facendo esplicitamente riferimento agli aspetti giudicati discutibili dall'ordinatore delegato o sottodelegato, l'ordinatore è esente da responsabilità; egli esegue l'istruzione, salvo quando questa sia manifestamente illegale, nel qual caso egli ne riferisce immediatamente al superiore gerarchico dell'autorità che ha trasmesso l'istruzione, conformemente all'articolo 21 bis dello statuto dei funzionari1.".
1 Regolamento n. 31/CEE, 11/CEEA(GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7.)
Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 38 Articolo 75 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
1. I casi d'irregolarità finanziarie di cui all'articolo 74 sono segnalati all'istanza, perché esprima il suo parere, dall'autorità avente il potere di nomina, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario.
1. I casi d'irregolarità finanziarie di cui all'articolo 74 sono segnalati all'istanza, perché esprima il suo parere, dall'autorità avente il potere di nomina, ai sensi del secondo comma del paragrafo 4 dell'articolo 66 del regolamento finanziario.
Se ritengono che si sia verificata un'irregolarità finanziaria, gli ordinatori delegati possono rivolgersi all'istanza.
Se ritengono che si sia verificata un'irregolarità finanziaria, gli ordinatori delegati possono rivolgersi all'istanza.
Qualsiasi attore finanziario può segnalare un caso all'istanza qualora ritenga che si sia verificata un'irregolarità finanziaria e abbia motivi per ritenere che potrebbe essere soggetto a responsabilità.
L'istanza elabora il suo parere valutando se vi siano state irregolarità ai sensi dell'articolo 74, la loro gravità e le possibili conseguenze. Se tale analisi mostra che il caso in questione è di competenza dell'OLAF, l'istanza trasmette senza indugio la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa immediatamente l'OLAF.
L'istanza elabora il suo parere valutando se vi siano state irregolarità ai sensi dell'articolo 74, la loro gravità e le possibili conseguenze. Se tale analisi mostra che il caso in questione è di competenza dell'OLAF, l'istanza trasmette la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa immediatamente l'OLAF.
Quando un caso viene segnalato all'istanza direttamente da un membro del personale, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento finanziario, essa trasmette la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa il membro del personale. L'autorità avente il potere di nomina può chiedere all'istanza il suo parere sul caso in oggetto.
Quando un caso viene segnalato all'istanza direttamente da un membro del personale, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento finanziario, essa trasmette la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa il membro del personale. L'autorità avente il potere di nomina può chiedere all'istanza il suo parere sul caso in oggetto.
1 bis. Qualora l'istanza ritenga che non si sia verificata alcuna irregolarità, indica in detto parere che non vi sono motivi di responsabilità delle persone interessate da detto parere.
2. L'istituzione o, nel caso di un'istanza comune, le istituzioni partecipanti determinano, in funzione della propria organizzazione interna, le modalità operative dell'istanza e la sua composizione, che comprenderà una personalità esterna dotata delle necessarie qualifiche e perizia.
2. L'istituzione o, nel caso di un'istanza comune, le istituzioni partecipanti determinano, in funzione della propria organizzazione interna, le modalità operative dell'istanza e la sua composizione, che comprenderà una persona esterna dotata delle necessarie qualifiche e perizia.
Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 40 BIS (nuovo) Articolo 81, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(40 bis) All'articolo 81 è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 bis. Quando il dato aggregato annuale del debito di un debitore non supera 200 euro, in genere non viene emesso un ordine di riscossione.
Gli importi dovuti per i quali si applica il periodo di prescrizione non sono inclusi nell'aggregato.".
Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 40 TER (nuovo) Articolo 81, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(40 ter) All'articolo 81 è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 ter. Il contabile di ciascuna istituzione tiene un registro degli importi dovuti da riscuotere, in cui i debiti sono raggruppati secondo la data di scadenza del pagamento. Egli trasmette tale elenco al contabile della Commissione.
Il contabile della Commissione prepara un elenco consolidato in cui figurano l'importo dovuto che ogni contabile deve riscuotere e la data di scadenza dei pagamenti. L'elenco è aggiunto come allegato alle relazioni della Commissione sulla gestione finanziaria e di bilancio.".
Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 40 QUATER (nuovo) Articolo 81, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(40 quater) All'articolo 81 è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 quater. La Commissione stila un elenco dei debiti in cui sono riportati i nomi di tutti i debitori di fondi comunitari nonché l'importo del debito, sempre che al debitore sia stato ingiunto di pagare mediante una decisione passata in giudicato e che nell'anno successivo alla pronuncia di tale decisione non sia stato effettuato alcun pagamento ovvero alcun pagamento significativo. Detto elenco viene pubblicato nel rispetto della legislazione pertinente in materia di protezione dei dati.".
Emendamento 21 ARTICOLO 1, PUNTO 41 BIS (nuovo) Articolo 84, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(41 bis) All'articolo 84 è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Qualora uno Stato membro o qualsiasi istituzione effettui procedimenti di recupero a nome della Comunità, il bilancio comunitario può essere utilizzato per rimborsare i costi associati con tali procedimenti, dove il costo non è sostenuto dal debitore inadempiente.
Il costo del recupero forzato da parte di terzi è fissato semestralmente dal contabile della Commissione e stabilito ad un'aliquota che dipende dall'importo da recuperare e che aumenta gradualmente, in linea con lo stesso.".
Emendamento 22 ARTICOLO 1, PUNTO 43 Articolo 85 quater, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
4. Interrompe il periodo di prescrizione ogni azione legale relativa a un importo dovuto, di cui al paragrafo 1, comprese le azioni intentate dinanzi a un tribunale che successivamente dichiari di non avere competenza giurisdizionale. Il nuovo periodo di prescrizione di 5 anni non comincia a decorrere finché non sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato, oppure se le medesime parti giungono a una composizione extragiudiziale riguardo alla medesima azione.
4. Interrompe il periodo di prescrizione ogni azione legale relativa a un importo dovuto, di cui al paragrafo 1. Il nuovo periodo di prescrizione di cinque anni non comincia a decorrere finché non sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato, oppure se le medesime parti giungono a una composizione extragiudiziale riguardo alla medesima azione.
Emendamento 23 ARTICOLO 1, PUNTO 43 Articolo 85 quater, paragrafo 6 bis, 6 ter e 6 quater (nuovi) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
6 bis. Se il credito è il risultato di danni intenzionali agli interessi delle Comunità, il periodo di prescrizione inizia a decorrere non prima della data in cui i danni e i motivi giuridici nonché l'importo dell'indennizzo dovuto sono effettivamente e legalmente determinati e registrati dall'istituzione che ha diritto all'indennizzo.
6 ter. Qualora siano congiuntamente e individualmente responsabili vari debitori, l'interruzione relativamente a un debitore si applica a tutti i debitori congiuntamente e individualmente responsabili.
6 quater. Nonostante il paragrafo 1, non viene emesso alcun ordine di riscossione dopo la scadenza del periodo di prescrizione che, per tali motivi, inizia alla fine dell'anno in cui il pagamento o, nel caso di pagamenti anticipati o intermedi, il pagamento finale è stato effettuato.
Emendamento 24 ARTICOLO 1, PUNTO 46 BIS (nuovo) Articolo 97, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(46 bis) All'articolo 97 è inserito il seguente paragrafo:
"3 bis. La decisione di convalida è adottata non oltre 6 settimane successivamente al ricevimento dei documenti giustificativi da parte dell'ordinatore. Dopo la scadenza di tale termine, l'ordinatore informa il creditore per iscritto o per via elettronica dei motivi del ritardo e indica la data provvisoria per una decisione.".
Emendamento 25 ARTICOLO 1, PUNTO 46 TER (nuovo) Articolo 104, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(46 ter) All'articolo 104, è inserito il seguente paragrafo:
"1. Il prefinanziamento, anche quando è suddiviso in vari pagamenti, è versato o sulla base dell'appalto della convenzione, della decisione o dell'atto di base, oppure sulla base dei documenti giustificativi che consentono di verificare la conformità delle azioni finanziate con le condizioni dell'appalto o della convenzione in questione. I pagamenti interinali e i pagamenti dei saldi si basano sui documenti giustificativi che consentono di verificare che l'azione finanziata è stata eseguita in linea con le condizioni dell'appalto o della convenzione con il beneficiario o della relativa decisione oppure dell'atto di base.
Se la data per un prefinanziamento o un pagamento interinale è determinata negli strumenti sopra menzionati o se il beneficiario ha consegnato tutta la documentazione necessaria per effettuare le indispensabili verifiche, il pagamento dell'importo dovuto non dipende da un'ulteriore richiesta del beneficiario. In tali casi, gli oggetti standard prevedono il pagamento automatico alla data stabilita per il pagamento o, ove opportuno, al ricevimento di tutta la documentazione convenuta.".
Emendamento 26 ARTICOLO 1, PUNTO 47 Articolo 106 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(47)All'articolo 106 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
(47)L'articolo 106 è sostituito dal seguente:
"1. Le somme dovute sono pagate entro e non oltre 45 giorni di calendario dalla data in cui una richiesta di pagamento ricevibile è registrata dal dipartimento autorizzato dell'ordinatore competente; per data di pagamento si intende la data in cui viene addebitato il conto dell'istituzione.
La richiesta di pagamento non è ricevibile se non viene soddisfatto almeno un requisito fondamentale.
Qualora la richiesta di pagamento non soddisfi uno o più requisiti essenziali, l'ordinatore informa il creditore entro 30 giorni di calendario dalla data in cui la richiesta di pagamento è stata inizialmente ricevuta. Tale informazione comprende una descrizione di tutte le carenze.
2.Il periodo per il pagamento di cui al paragrafo 1 è di 30 giorni di calendario nel caso di pagamenti relativi all'appalto per servizi o di forniture, salvo disposto altrimenti nell'appalto. In caso di procedure negoziate e di appalti di valore modesto, si applicano, ove disponibili, gli sconti per i pagamenti in contanti.
3.Per contratti e convenzioni di sovvenzione come pure per decisioni, a norma dei quali il pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato, i termini per i periodi di pagamento di cui ai paragrafi 1 e 2 non iniziano a decorrere prima dell'approvazione della relazione o del certificato in questione. Il beneficiario viene informato senza indugio.
Il periodo consentito per l'approvazione non può superare:
(a) 20 giorni di calendario per semplici appalti relativi alla fornitura di merci e servizi;
(b) 45 giorni di calendario per altri appalti e convenzioni di sovvenzione;
(c) 60 giorni di calendario per appalti che comportano servizi tecnici, particolarmente complessi da valutare.
In ogni caso, il beneficiario è informato della possibilità di un eventuale ritardo dei pagamenti ai fini dell'approvazione nell'iniziale bando di gara o invito a presentare proposte.
L'ordinatore competente informa il beneficiario mediante un documento ufficiale di qualsiasi sospensione del periodo consentito per l'approvazione della relazione o del certificato.
L'ordinatore competente può decidere che si applica un termine unico per l'approvazione della relazione o del certificato e per i pagamenti. Questo termine unico non può superare i periodi globali massimi applicabili per l'approvazione della relazione o del certificato e per i pagamenti.
4.L'ordinatore competente può sospendere il termine per il pagamento informando i creditori, in qualsiasi momento durante il periodo di cui al paragrafo 1, che la richiesta di pagamento non può essere soddisfatta o perché l'importo non è dovuto o perché non sono stati forniti gli adeguati documenti giustificativi. Qualora l'ordinatore competente venga a conoscenza di informazioni che mettono in dubbio l'ammissibilità delle spese figuranti in una richiesta di pagamento, l'ordinatore può sospendere il termine per il pagamento ai fini di ulteriori verifiche compreso un controllo in loco, al fine di accertare, prima del pagamento, che la spesa sia effettivamente ammissibile. L'ordinatore informa quanto prima il beneficiario in questione e illustra i motivi per il ritardo. Il termine ai fini del rimanente periodo per il pagamento comincia a decorrere nuovamente dalla data in cui viene registrata per la prima volta la richiesta di pagamento adeguatamente formulata.
5.Alla scadenza dei termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2, il creditore ha diritto a interessi in linea con le seguenti disposizioni:
(a) i tassi d'interesse sono quelli di cui al primo comma dell'articolo 86, paragrafo 2;
(b) gli interessi sono versati per il periodo che intercorre dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino al giorno del pagamento.
Il primo comma non si applica agli Stati membri.
6. Le istituzioni presentano all'autorità di bilancio una relazione sul rispetto dei termini e sulla sospensione dei termini stabiliti ai paragrafi 1-5.".
6. Le istituzioni presentano all'autorità di bilancio una relazione sul rispetto dei termini e sulla sospensione dei termini stabiliti ai paragrafi 1-5.".
Emendamento 27 ARTICOLO 1, PUNTO 47 BIS (nuovo) Articolo 112, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(47 bis) All'articolo 112, paragrafo 1 è inserito il comma seguente:
"Il revisore interno si concentra soprattutto sul rispetto globale del principio di una sana gestione finanziaria e assicura che siano state adottate misure adeguate al fine di migliorare e rafforzare costantemente la sua applicazione e riferisce di conseguenza.".
Emendamento 28 ARTICOLO 1, PUNTO 50 Articolo 117, paragrafo 1, comma 4 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
Le disposizioni stabilite nel quarto comma si applicano mutatis mutandis ai contratti di enfiteusi di lungo termine che sono riviste almeno ogni sei anni.
Emendamento 29 ARTICOLO 1, PUNTO 53 BIS (nuovo) Articolo 129, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(53 bis) All'articolo 129, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. I contratti con un valore inferiore o pari a 7.000 euro possono essere attribuiti sulla base di un'unica offerta.".
Emendamento 30 ARTICOLO 1, PUNTO 54 BIS (nuovo) Articolo 129, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(54 bis) All'articolo 129 è aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis. Se il bilancio è eseguito dai gruppi politici del Parlamento europeo o dai deputati al Parlamento europeo, fatta salva la direttiva sugli appalti pubblici, l'aggiudicazione degli appalti avviene secondo la procedura stabilita dal Parlamento europeo.".
Emendamento 31 ARTICOLO 1, PUNTO 58, PUNTO B Articolo 134, paragrafo 1, comma 1 bis (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
In funzione della propria valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare ad esigere la dichiarazione di cui al primo comma, secondo la quale i candidati od offerenti non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94, nel caso di appalti di valore pari o inferiore a 3 500 EUR di cui all'articolo 129, paragrafo 3, ed a 10 000 EUR di cui agli articoli 241, paragrafo 1, ultimo comma, 243, paragrafo 1, ultimo comma, e 245, paragrafo 1, ultimo comma.
In funzione della propria valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare ad esigere la dichiarazione di cui al primo comma, secondo la quale i candidati od offerenti non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94, nel caso di appalti di valore pari o inferiore a 7 000 EUR di cui all'articolo 129, paragrafo 3, ed a 10 000 EUR di cui agli articoli 241, paragrafo 1, ultimo comma, 243, paragrafo 1, ultimo comma, e 245, paragrafo 1, ultimo comma.
Emendamento 32 ARTICOLO 1, PUNTO 59 Articolo 134 bis (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
1. Le istituzioni, le agenzie esecutive, le autorità e gli organismi di cui all'articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario trasmettono alla Commissione, in un modello strutturato, informazioni sul terzo interessato, sulle ragioni e sulla durata dell'esclusione. Le trasmettono altresì informazioni relative alle persone fisiche aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del terzo in questione, che si siano trovate in una delle situazioni di cui agli articoli 93, 94 e 96, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a).
1. Le istituzioni, le agenzie esecutive, le autorità e gli organismi di cui all'articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario trasmettono alla Commissione, in un modello strutturato, informazioni sul terzo interessato, sulle ragioni e sulla durata dell'esclusione. Le trasmettono altresì informazioni relative alle persone fisiche aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del terzo in questione, che si siano trovate in una delle situazioni di cui agli articoli 93, 94 e 96, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a).
Le autorità degli Stati membri comunicano informazioni sulle esclusioni ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario soltanto nel caso dei contratti d'appalto cui si applica la direttiva 2004/18/CE.
Le autorità di cui all'articolo 95, paragrafo 2 del regolamento finanziario comunicano il testo integrale delle sentenze della Corte passate in giudicato in cui i convenuti sono stati riconosciuti colpevoli di attività illecite ai sensi dell'articoli 93, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 95 del regolamento finanziario. La comunicazione avviene al più tardi entro tre mesi dall'entrata in vigore della sentenza.
Si applica il disposto dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati1.
Essi certificano alla Commissione che le informazioni sono state compilate e trasmesse in conformità alle norme in materia di protezione dei dati a carattere personale e che il terzo interessato è stato informato della comunicazione delle informazioni. Quando sia opportuno, essi aggiornano le informazioni trasmesse.
Le suddette autorità certificano alla Commissione che le informazioni sono state compilate e trasmesse in conformità alle norme in materia di protezione dei dati a carattere personale e che il terzo interessato è stato informato della comunicazione delle informazioni. Quando sia opportuno, esse aggiornano le informazioni trasmesse.
2. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati personali, la Commissione fornisce, mediante un protocollo sicuro e con regolarità, dati convalidati contenuti nella base di dati alle persone designate delle istituzioni, agenzie esecutive, autorità e organismi di cui al paragrafo 1.
2. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati personali, la Commissione fornisce su base mensile, mediante un protocollo sicuro, dati convalidati contenuti nella base di dati alle persone designate delle istituzioni, agenzie esecutive, autorità e organismi di cui al paragrafo 1.
3. L'inserimento di informazioni sui terzi nella base di dati e la loro cancellazione dalla stessa a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento finanziario si effettua su richiesta scritta dell'ordinatore responsabile indirizzata al contabile della Commissione. L'ordinatore competente a richiedere l'inserimento di informazioni sui terzi nella base di dati e la loro cancellazione dalla stessa e la procedura sono definiti nelle disposizioni amministrative dell'istituzione interessata, agenzia esecutiva, od organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario.
3. L'inserimento di informazioni sui terzi nella base di dati e la loro cancellazione dalla stessa a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento finanziario si effettua su richiesta scritta dell'ordinatore responsabile indirizzata al contabile della Commissione. L'ordinatore competente a richiedere l'inserimento di informazioni sui terzi nella base di dati e la loro cancellazione dalla stessa e la procedura sono definiti nelle disposizioni amministrative dell'istituzione interessata, agenzia esecutiva, od organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario.
4. Ricevuta una comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 95, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, l'ordinatore della Commissione responsabile del programma o dell'azione in questione, procede, dopo aver verificato che il terzo è chiaramente identificato e che le ragioni e la durata dell'esclusione sono indicate, ad inoltrare la comunicazione al contabile della Commissione perché la inserisca nella base di dati.
4. Ricevuta una comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 95, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, l'ordinatore della Commissione responsabile del programma o dell'azione in questione prende atto della decisione, verificando che il terzo è chiaramente identificato e che le ragioni e la durata dell'esclusione sono indicate, e inoltra la comunicazione al contabile della Commissione perché la inserisca nella base di dati. Qualora non siano trasmesse informazioni sulla durata dell'esclusione, l'ordinatore provvede a determinarla conformemente all'articolo 133 bis.
I terzi registratati nella base di dati hanno il diritto di verificare tutti i dati immagazzinati nonché tutte le comunicazioni che li riguardano facendone richiesta al contabile, qualora possano stabilire prima facie un interesse legittimo.".
1 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
Emendamento 33 ARTICOLO 1, PUNTO 59 BIS (nuovo) Articolo 135, paragrafo 6, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(59 bis) All'articolo 135, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora l'amministrazione aggiudicatrice decida di non richiedere prova della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale dei candidati o degli offerenti, l'ordinatore, sulla base della sua analisi dei rischi, può decidere di rifiutare il prefinanziamento a meno che non venga fornita una garanzia finanziaria di un importo equivalente o venga successivamente presentata prova della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale.".
Emendamento 34 ARTICOLO 1, PUNTO 63 Articolo 149, paragrafo 3, lettera b), comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
In ciascun caso, l'amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rifiuto dell'offerta o della candidatura e indica i mezzi di ricorso disponibili.
In ciascun caso, l'amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rifiuto dell'offerta o della candidatura illustrando le disposizioni legali applicabili e i motivi dettagliati per tale decisione e indica i mezzi di ricorso disponibili.
Emendamento 36 ARTICOLO 1, PUNTO 64 BIS (nuovo) Articolo 152 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(64 bis) L'articolo 152 è sostituito dal seguente:
"Viene richiesta una garanzia in cambio del pagamento del prefinanziamento superiore a 150.000 EUR o nel caso di cui all'articolo 135, paragrafo 6, secondo comma. Ciononostante, qualora il contraente sia un organismo pubblico, l'ordinatore competente, a seconda della sua valutazione dei rischi, annulla in genere tale obbligo."
Emendamento 37 ARTICOLO 1, PUNTO 64 TER (nuovo) Articolo 153, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(64 ter) All'articolo 153, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I contratti sono sospesi a titolo dell'articolo 103 del regolamento finanziario al fine di verificare se presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi si siano effettivamente verificati. Qualora non siano confermati, la prestazione del contratto riprende quanto prima. Qualora il termine di sospensione superi le sei settimane, il creditore viene informato per iscritto dei motivi del ritardo e della data provvisoria di una decisione.".
Emendamento 38 ARTICOLO 1, PUNTO 68 Articolo 160 quater, titolo e paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
Articolo 160 quater
Articolo 160 quater
Norme specifiche
(Articolo 108, paragrafo 3 del regolamento finanziario
Norme specifiche
(Articolo 108, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario)
2 bis. Per spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 108, paragrafo2, lettera a) si intende la spesa per gli ex deputati del Parlamento europeo e la loro associazione.
Emendamento 39 ARTICOLO 1, PUNTO 70, PUNTO A, PUNTO IV BIS) (nuovo) Articolo 164, paragrafo 1, punto i) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
iv bis) Il punto i) è sostituito dal seguente:
"(i) le responsabilità del beneficiario, in particolare per quanto attiene alla sana gestione finanziaria e alla presentazione di relazioni finanziarie e di attività; ove possibile sono decisi obiettivi intermedi per la presentazione delle relazioni;".
Emendamento 40 ARTICOLO 1, PUNTO 70, PUNTO A, PUNTO IV TER) (nuovo) Articolo 164, paragrafo 1, punto j bis) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
iv ter) ) È inserito il seguente punto j bis):
"j bis) le disposizioni a disciplina della comunicazione pubblica di informazioni sul sostegno UE, a meno che la comunicazione pubblica sia espressamente rifiutata.".
Emendamento 41 ARTICOLO 1, PUNTO 70, PUNTO B BIS) (nuovo) Articolo 164, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
b bis) ) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le convenzioni di sovvenzioni possono essere modificate soltanto mediante clausole aggiuntive scritte. Le clausole aggiuntive non possono avere per oggetto o per effetto di apportare alle convenzioni modifiche che potrebbero rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.
Le modifiche alle convenzioni di sovvenzioni possono essere effettuate se le circostanze sono mutate e il cambiamento di circostanze non era stato previsto o non era prevedibile da nessuna delle parti e l'attuazione immutata della convenzione porterebbe a conseguenze irragionevoli per uno qualunque o diversi richiedenti o comunque metterebbe in causa il contratto.".
Emendamento 42 ARTICOLO 1, PUNTO 70, PUNTO B TER) (nuovo) Articolo 164, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
b ter) Viene inserito il seguente paragrafo:
"3 bis. Dette disposizioni si applicano mutatis mutandis alle decisioni sulle sovvenzioni.".
Emendamento 43 ARTICOLO 1, PUNTO 71 BIS (nuovo) Articolo 165, paragrafo 3 (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(71 bis) All'articolo 165, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di sovvenzioni operative ad organismi che perseguono un fine di interesse generale europeo, la Commissione ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto annuo corrispondente al contributo comunitario al bilancio operativo degli organismi interessati nel caso in cui detti organismi siano finanziati anche dalle autorità pubbliche, le quali siano esse stesse tenute per regolamento a recuperare la percentuale del profitto annuo corrispondente al loro contributo, o le quali comunque recuperano parte o tutta la percentuale del profitto annuo corrispondente al loro contributo. Ai fini del calcolo dell'importo da recuperare, non si tiene conto della percentuale corrispondente ai contributi in natura al bilancio operativo.
Comunque, qualora esista un profitto e i contributi siano stati effettuati da altri organismi pubblici diversi dal beneficiario e dalla Comunità (contribuenti terzi), il recupero da parte della Commissione si estende unicamente a quella percentuale dell'eccedenza che rappresenta la quota della Commissione al contributo iniziale.".
Emendamento 44 ARTICOLO 1, PUNTO 74, LETTERA B) Articolo 167, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
2. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nel sito Internet delle istituzioni europee e possibilmente con qualsiasi altro mezzo adeguato, compresa la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per garantire la più ampia pubblicità presso i potenziali beneficiari. Le eventuali modifiche del contenuto degli inviti a presentare proposte sono anch'esse soggette a pubblicazione alle stesse condizioni.
2. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nel sito Internet delle istituzioni europee e possibilmente con qualsiasi altro mezzo adeguato, compresa la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per garantire la più ampia pubblicità presso i potenziali beneficiari. Essi possono già essere pubblicati durante l'anno che precede l'anno nel quale l'iniziativa sarà attuata, purché siano disponibili stanziamenti nell'anno successivo. Le eventuali modifiche del contenuto degli inviti a presentare proposte sono anch'esse soggette a pubblicazione alle stesse condizioni.
Gli ordinatori fisseranno criteri comuni per la preparazione dei manuali da utilizzare, tra l'altro, per fissare ulteriori provvisioni dettagliate per l'attuazione della sovvenzione. Detti manuali saranno modificati soltanto qualora l'invito a presentare proposte sia modificato.
Emendamento 45 ARTICOLO 1, PUNTO 75, PUNTO B BIS) (nuovo) Articolo 168, paragrafo 1, punto f bis) (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
b bis) Viene inserito il seguente punto:
"f bis) Per spese per la cooperazione con i media (media a stampa e/o elettronici, ad inclusione di contenuti e diffusioni via radio, video e internet) nel significato dell'articolo 108, paragrafo 4 del regolamento finanziario.".
Emendamento 46 ARTICOLO 1, PUNTO 76 Articolo 169 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
L'articolo 169 è così modificato:
L'articolo 169 è sostituito dal seguente:
(a)Al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"Articolo 169 Pubblicazione ex-post di fondi amministrati direttamente e indirettamente
""(c) l'importo concesso e, tranne nel caso di una somma forfettaria o di un finanziamento a tasso fisso di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, il tasso di finanziamento dei costi dell'azione o del programma di lavoro che è stato approvato."
1.Tutte le sovvenzioni, inclusi i rimborsi (ai fini del presente articolo di seguito denominati sovvenzioni) concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate sul sito Internet delle istituzioni della Comunità nel primo semestre dell'anno che segue la chiusura dell'anno di bilancio nel corso del quale sono state concesse.
"3. Dopo la pubblicazione a norma del paragrafo 2, se l'autorità di bilancio lo richiede la Commissione le trasmette una relazione riguardante:
L'informazione può essere pubblicata anche da qualsiasi altro mezzo appropriato, inclusa la Gazzetta ufficiale dell´Unione europea.
(a) il numero di richiedenti dell'anno precedente;
L'ordinatore della Commissione determina i criteri comuni per la pubblicazione cartacea e/o elettronica dei dati conformemente al paragrafo 2 (criteri di pubblicazione del beneficiario). Detti criteri prevedono in particolare dati chiari, comprensibili e facilmente individuabili. L'uso di basi di dati interattivi e di illustrazioni grafiche è incoraggiato soprattutto laddove è possibile effettuare raffronti tra varie serie di dati.
(b) il numero e la percentuale delle domande che hanno avuto esito positivo per invito a presentare proposte;
I criteri comprendono anche quelli per la trasmissione elettronica dei dati.
(c) la durata media della procedura dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte alla concessione di una sovvenzione."
In genere detti criteri sono sottoposti a rassegna insieme alla rassegna del regolamento finanziario (articolo 184 del regolamento finanziario).
1 bis. Nei casi in cui la gestione è delegata agli enti di cui all'articolo 54 del regolamento finanziario, si fa riferimento almeno all'indirizzo del sito web nel quale è possibile trovare l'informazione in parola qualora essa non sia pubblicata direttamente sul sito Internet delle istituzioni comunitarie. Gli enti di cui all'articolo 54 applicano i criteri di pubblicazione del beneficiario.
2.Qualora il bilancio sia eseguito nel senso dei paragrafi 1 e 1 bis, tranne nel caso di borse di studio erogate a persone fisiche, con il consenso dei beneficiari vengono pubblicati i seguenti dati:
(a) nome e indirizzo del beneficiario;
(b) l'oggetto della sovvenzione;
(c) l'importo totale concesso e salvo nel caso di una somma una tantum o un finanziamento a tasso fisso di cui all'articolo 108 bis 1 b) e c) del regolamento finanziario, il tasso di finanziamento dei costi dell'azione o del programma di lavoro approvato. Si può essere dispensati dall'obbligo previsto al primo comma se secondo il parere dell'ordinatore competente le probabilità sono tali che esistono motivi sufficienti per ritenere che la pubblicazione dell'informazione possa minacciare la sicurezza dei beneficiari o danneggiare concretamente i loro interessi commerciali. Il numero dei motivi e i motivi stessi di dette decisioni di sospensione dell'obbligo sono pubblicati sullo stesso sito Internet che ospita i dati dei beneficiari con l'indicazione del nome dell'ordinatore competente della decisione di sospensiva. I beneficiari vengono avvertiti nell'invito a presentare proposte della base giuridica e della ampiezza della pubblicazione ex-post. Viene attirata l'attenzione sul fatto che la successiva richiesta di una sovvenzione equivale al consenso del beneficiario alla pubblicazione e che ove la pubblicazione possa risultare contraria agli interessi di quest'ultimo è preclusa qualsiasi obiezione non formulata nella domanda di sovvenzione.
3.A seguito della pubblicazione conformemente al paragrafo 2, ove richiesto dall'autorità di bilancio, la Commissione trasmette a quest'ultima una relazione su:
(a) il numero di richiedenti nell'anno passato;
(b) il numero e la percentuale di domande accettate per ogni invito a presentare proposte;
(c) la durata media della procedura dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte alla concessione di una sovvenzione;
(d) la durata media dalla data della relazione definitiva fino alla valutazione definitiva e al pagamento finale (articolo 119, paragrafo 1).".
Emendamento 47 ARTICOLO 1, PUNTO 77 Articolo 169 bis (nuovo) (l'articolo 169 bis proposto dovrebbe diventare l'articolo 169 ter) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
Articolo 169 bis
Pubblicazione ex-post dei fondi gestiti dai paesi terzi o gestiti in gestione congiunta )
(Articoli 53, 53 c del regolamento finanziario)
1.Nei casi in cui la gestione sia delegata ai paesi terzi di cui all'articolo 53 c del regolamento finanziario, in particolare nei casi di sostegno e aiuto al bilancio, nonché nei casi in cui il bilancio è gestito con gestione congiunta (articolo53 d del regolamento finanziario), si fa riferimento almeno all'indirizzo del sito web sul quale può essere trovata detta informazione qualora essa non sia pubblicata direttamente sul sito Internet delle istituzioni comunitarie. Comunque la pubblicazione viene effettuata applicando i criteri di pubblicazione del beneficiario. Qualora la pubblicazione sia fatta direttamente sul sito Internet dell'istituzione comunitaria, è responsabilità dell'altra parte fornire a tempo debito i dati necessari dei beneficiari. In qualsiasi altro caso l'altra parte trasmette i dati in parola su richiesta della Commissione.
2.Qualora il bilancio sia eseguito nel senso del paragrafo 1 sono pubblicati col consenso dei beneficiari i seguenti dati:
(a) il nome dei beneficiari e il loro domicilio;
(b) l'oggetto della sovvenzione;
(c) l'importo totale concesso e il tasso di finanziamento dei costi dell'azione o il programma di lavoro approvato. Si può essere dispensati dall'obbligo previsto al primo comma se secondo il parere dell'ordinatore competente le probabilità sono tali che esistono motivi sufficienti per ritenere che la pubblicazione dell'informazione possa minacciare la sicurezza dei beneficiari o danneggiare concretamente i loro interessi commerciali. Il numero dei motivi e i motivi stessi di dette decisioni di sospensione dell'obbligo sono pubblicati sullo stesso sito Internet che ospita i dati dei beneficiari con l'indicazione del nome dell'ordinatore competente della decisione di sospensiva. I beneficiari vengono avvertiti nell'invito a presentare proposte della base giuridica e della ampiezza della pubblicazione ex-post. Viene attirata l'attenzione sul fatto che la successiva richiesta di una sovvenzione equivale al consenso del beneficiario alla pubblicazione e che ove la pubblicazione possa risultare contraria agli interessi di quest'ultimo è preclusa qualsiasi obiezione non formulata nella domanda di sovvenzione.
3.Si applica di conseguenza l'articolo 169, paragrafo 3.
Emendamento 48 ARTICOLO 1, PUNTO 77 BIS (nuovo) Articolo 169 quater (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(77 bis) È inserito il seguente articolo 169 quater:
"Articolo 169 quater
Presentazione unitaria nei confronti dell'utente
Articolo 110 regolamento finanziario
La Commissione fornisce un servizio comune di sportello per l'accettazione delle richieste e di consulenza e aiuto ai richiedenti.
Ove possibile e opportuno, i richiedenti che presentano varie richieste diverse possono essere trattati da un'unica direzione (direzione principale).".
Emendamento 49 ARTICOLO 1, PUNTO 80 BIS (nuovo) Articolo 172 quater (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(80 bis) È inserito il seguente articolo 172 quater:
"Articolo 172 quater
Principio di regressività
(Articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario)
Nel caso in cui le sovvenzioni operative sono ridotte, detta riduzione avviene in modo proporzionato ed equo.".
Emendamento 50 ARTICOLO 1, PUNTO 80 TER (nuovo) Articolo 173, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(80 ter) All'articolo 173, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le richieste sono effettuate sul formulario (articolo 169 quater, lettera a)) distribuito dall'ordinatore competente conformemente ai criteri fissati nell'atto di base e l'invito a presentare proposte.".
Emendamento 51 ARTICOLO 1, PUNTO 88, LETTERA - A) (nuova) Articolo 178, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(- a ) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, prima dello scadere del termine finale ai sensi dell'articolo 167, lettera d), l'ordinatore competente può nominare un comitato di valutazione delle proposte, salvo decisione della Commissione relativa ad un programma settoriale particolare.
Il comitato è composto da almeno tre persone che rappresentano almeno due entità organizzative della Commissione, senza vincolo gerarchico tra di loro. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 52 del regolamento finanziario.
Nelle rappresentanze ed unità locali di cui all'articolo 254 nonché negli organismi delegati di cui all'articolo 160, paragrafo 1, in mancanza di entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di vincolo gerarchico tra le entità organizzative.
Esperti esterni possono assistere il comitato per decisione dell'ordinatore competente.".
Emendamento 52 ARTICOLO 1, PUNTO 88, PUNTO A Articolo 178, paragrafo 1 bis (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
"1a. Quando sia opportuno, l'ordinatore competente divide la procedura in più fasi procedurali. Le regole che disciplinano la procedura sono enunciate nell'invito a presentare proposte.
"1a. Quando sia opportuno, l'ordinatore competente divide la procedura in più fasi procedurali. Le regole che disciplinano la procedura sono enunciate nell'invito a presentare proposte.
Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di presentazione in due fasi, soltanto i richiedenti che hanno presentato proposte conformi ai criteri di valutazione fissati per la prima fase sono invitati a presentare proposte complete nella seconda fase.
Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di presentazione in due fasi, il competente ordinatore può designare il comitato di cui al paragrafo 1 prima del completamento della prima fase.
Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione in due fasi, soltanto le proposte che superano la prima fase, basata sulla valutazione di una serie limitata di criteri, sono sottoposte ad ulteriore valutazione.
Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione in due fasi, soltanto le proposte che superano la prima fase, basata sulla valutazione di una serie limitata di criteri, sono sottoposte ad ulteriore valutazione.
Nel caso in cui un invito a presentare proposte indica una procedura di presentazione in due fasi, soltanto i richiedenti che hanno presentato proposte conformi ai criteri di valutazione fissati per la prima fase sono invitati a presentare proposte complete nella seconda fase.
I richiedenti le cui proposte sono rifiutate in una qualsiasi delle varie fasi ne sono informati in conformità all'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
I richiedenti le cui proposte sono rifiutate in una qualsiasi delle varie fasi ne sono informati, al completamento della fase pertinente, in conformità all'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
Ogni fase della procedura deve essere chiaramente distinta da quella che la precede.
Ogni fase della procedura deve essere chiaramente distinta da quella che la precede.
Gli stessi documenti e informazioni non devono essere forniti più di una volta nel corso della stessa procedura."
Gli stessi documenti e informazioni non devono essere forniti più di una volta nel corso della stessa procedura."
Emendamento 53 ARTICOLO 1, PUNTO 91 BIS (nuovo) Articolo 183, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(91 bis) All'articolo 183, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. I pagamenti possono essere sospesi anche a seguito di presunte violazioni di altre clausole dell'accordo. Il fine di detta sospensione è di lasciare il tempo di controllare se in effetti le presunte violazioni siano avvenute e ove appropriato correggerle.
In questo caso l'ordinatore competente verifica immediatamente l'esistenza o meno della presunta violazione e prende una decisione appena possibile su ulteriori procedure. Qualora la durata della sospensione superi le sei settimane il creditore è informato per iscritto dei motivi del ritardo e della data di previsione di una decisione.".