Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti (2006/2175(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" (COM(2005)0666),
– visti gli articoli 2 e 6 del trattato CE in virtù dei quali le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nei vari settori delle politiche comunitarie allo scopo di promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle attività economiche,
– visto l'articolo 175 del trattato CE,
– vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(1) e in particolare l'articolo 8,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Una strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse naturali" (COM(2005)0670) (strategia delle risorse),
– vista la sua risoluzione del 20 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione intitolata "Verso una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti"(2),
– vista la sua risoluzione del 19 novembre 2003 concernente la relazione di verifica sulla direttiva 75/442/CEE del Consiglio (direttiva quadro sui rifiuti)(3),
– viste la sua risoluzione del 14 novembre 1996 sulla comunicazione della Commissione concernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e sul progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti(4) e la risoluzione del Consiglio del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti(5),
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nelle cause C-203/96, C-365/97, C-209/98, C-418/99, C-419/99, C-9/00, C-228/00, C-458/00, C-416/02 e C-121/03,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0438/2006),
Introduzione
A. considerando che l'articolo 8 del Sesto programma d'azione in materia di ambiente ha fissato scopi, obiettivi e principi molto chiari per la politica dell'Unione europea in materia di rifiuti,
B. considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, punto iv), del Sesto programma d'azione in materia di ambiente prevede l'elaborazione o la revisione delle direttive sui rifiuti edilizi e di demolizione, sui fanghi di depurazione e sui rifiuti biodegradabili,
La situazione attuale
C. considerando che, nonostante alcuni successi conseguiti dalla politica dell'Unione europea in materia di rifiuti negli ultimi 30 anni, permangono i seguenti problemi:
1. il volume dei rifiuti sia pericolosi che non pericolosi continua ad aumentare;
2. le potenzialità per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti non sono usate al massimo;
3. i trasporti illegali (transfrontalieri) di rifiuti continuano ad aumentare;
4. la gestione dei rifiuti comporta emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo;
5. manca una legislazione inerente a taluni importanti flussi di rifiuti;
6. la legislazione in materia di rifiuti è in molti casi attuata in modo inadeguato;
7. gli Stati membri adottano approcci diversi alla soluzione dei problemi posti dai rifiuti;
8. l'attuale formulazione della legislazione comunitaria sui rifiuti dà luogo ad alcuni problemi di interpretazione,
D. considerando che le economie sono come gli ecosistemi: ambedue sfruttano energia e materiali per trasformarli in prodotti e processi, con la differenza che la nostra economia segue flussi di risorse lineari mentre la natura è ciclica; considerando che gli ecosistemi svolgono funzioni che convertono i rifiuti in risorse trasferendo l'energia proveniente dalla luce del sole, mentre i processi industriali non sono in grado di farlo; considerando, nel contesto di economie e popolazioni in rapida crescita, che la produzione e i prodotti che generano flussi di rifiuti che la natura non può assorbire né trasformare in nuove risorse risultano sempre più problematici sotto il profilo della sostenibilità,
E. considerando che è urgentemente necessaria una trasformazione dell'attuale sistema di produzione e di consumo; che l'obiettivo principale è quello di modificare il consumo in un'ottica sostenibile e rendere i processi di estrazione delle materia prime, la produzione e la concezione dei prodotti il più possibile compatibili con le concezioni e i processi naturali,
F. considerando che una migliore comprensione del funzionamento dei sistemi naturali e dell'organizzazione della produzione in base a orientamenti biologici può nel contempo migliorare l'ambiente e istituire un principio fondamentale,
G. considerando che la promozione di pratiche più integrate e sistemiche, quali ad esempio il raggruppamento di produzioni, il pensiero funzionale (trasformare prodotti in servizi), la dematerializzazione e lo sviluppo di una tecnologia basata sull'imitazione della natura, è un mezzo per evitare la produzione di rifiuti,
Obiettivi di una politica dell'Unione europea in evoluzione in materia di rifiuti
H. considerando che nella maggior parte degli Stati membri lo smaltimento, in particolare in discarica, permane la forma più comune di trattamento dei rifiuti,
I. considerando che la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il ricupero dell'energia dei rifiuti, in tale ordine di importanza, possono permettere un risparmio di risorse naturali,
J. considerando che gli obiettivi di prevenzione a livello comunitario e nazionale non sono mai stati conseguiti, nonostante la prevenzione continui a costituire l'obiettivo principale,
K. considerando che non esistono norme minime comunitarie adeguate applicabili ai numerosi impianti di recupero e riciclaggio, il che dà luogo a livelli diversi di tutela ambientale negli Stati membri, a dumping ecologico e a distorsioni della concorrenza,
1. riconosce che la comunicazione della Commissione intitolata "Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" costituisce una base di discussione sulla futura politica in materia di rifiuti;
2. sottolinea che l'obiettivo essenziale della gestione dei rifiuti è quello di raggiungere un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana anziché quello di facilitare il funzionamento del mercato interno per il recupero dei rifiuti;
3. ribadisce che bisogna tener conto non solo dell'impatto ambientale nell'Unione europea ma anche di quello al di fuori dell'Unione europea;
4. sottolinea l'importanza dei principi generali della gestione dei rifiuti, quali il principio della precauzione e il principio secondo cui chi inquina paga, il principio della responsabilità del generatore dei rifiuti e, per flussi di rifiuti specifici, il principio della responsabilità individuale del produttore, come pure i principi di prossimità e di autosufficienza;
Azioni principali
5. sottolinea che la completa attuazione dell'attuale legislazione comunitaria in materia di rifiuti e la sua applicazione omogenea in tutti gli Stati membri costituisce una priorità essenziale;
6. ritiene incomprensibile che, nonostante la proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti, manchino molte misure e strumenti concreti di esecuzione (che erano previsti nel Sesto programma d'azione in materia di ambiente);
Semplificazione e ammodernamento della legislazione esistente
7. sottolinea che la modifica delle definizioni dovrebbe intervenire unicamente per motivi di chiarimento e non per indebolire le norme sulla tutela dell'ambiente o per incoraggiare l'accettazione da parte del pubblico di un concetto (ad esempio moderando la connotazione negativa dei termini "rifiuti" o "smaltimento");
8. sottolinea che le decisioni politiche, quali le definizioni di rifiuti, recupero e smaltimento, non devono essere adottate a livello di comitatologia bensì mediante codecisione;
9. sottolinea che il ricorso alla procedura di comitatologia deve essere limitato a decisioni di carattere non politico, in particolare quelle di natura tecnica e scientifica;
10. si oppone a una declassificazione generale dei rifiuti che possa condurre a un trattamento ambientale inadeguato e all'assenza di tracciabilità dei flussi di rifiuti; sottolinea che le procedure per la declassificazione dei rifiuti possono essere prese in considerazione solo per casi eccezionali di flussi di rifiuti omogenei, quali compost, aggregati riciclati, carta e vetro di recupero;
11. sottolinea che i rifiuti che cessano di essere qualificati tali possono acquisire questo status solo qualora il flusso di rifiuti in questione sia stato sottoposto ad un'operazione completa di riutilizzo, riciclaggio o utile impiego – il che non esclude la possibilità che un'operazione di utile impiego finisca col produrre nuovi rifiuti – e risulti conforme alle norme concordate a livello europeo, risultando idoneo all'impiego per scopi prefissati, e dopo che siano state adottate e applicate norme in materia di tracciabilità;
12. esige che tutti i rifiuti destinati al recupero di energia o all'incenerimento rimangano rifiuti, ai quali va applicata la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti(6);
13. sottolinea che gli elenchi di operazioni di recupero e smaltimento figuranti negli allegati alla direttiva quadro sui rifiuti devono essere rivisti e adattati alle attuali pratiche di gestione dei rifiuti secondo la procedura di codecisione;
14. esprime forti riserve sul proposto metodo di calcolo dell'efficienza energetica e sul fatto che esso va applicato unicamente agli inceneritori urbani; chiede alla Commissione di rivedere la direttiva sull'incenerimento dei rifiuti al fine di fissare norme ambientali omogenee (in materia di emissioni ed efficienza energetica) per l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti;
Introdurre il concetto di ciclo di vita nella politica in materia di rifiuti
15. sottolinea l'importanza centrale della gerarchia dei rifiuti, che stabilisce le seguenti priorità d'azione in ordine decrescente:
–
prevenzione;
–
riutilizzo;
–
riciclaggio materiale;
–
altre operazioni di recupero, ad esempio il recupero di energia;
–
smaltimento;
come regola generale della gestione dei rifiuti finalizzata a ridurre la produzione di rifiuti e le ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente risultanti dalla produzione e gestione dei rifiuti;
16. considera il concetto del ciclo di vita uno strumento utile per valutare l'impatto dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana; sottolinea che la gerarchia stessa si basa su tale concetto, ma riconosce che in casi eccezionali le analisi sul ciclo di vita e su altri parametri possono applicarsi per discostarsi dalla gerarchia dei rifiuti, sebbene solo quando sia chiaramente assodato che un'altra opzione è di fatto migliore per motivi ambientali o di salute oppure per evitare costi ingiustificatamente elevati;
Migliorare la base della conoscenza
17. appoggia il miglioramento della base della conoscenza in relazione alla politica sui rifiuti dell'Unione europea, ma sottolinea che è più importante attuare misure concrete;
Prevenzione dei rifiuti
18. deplora la mancanza di obiettivi quantitativi e qualitativi applicabili a tutti i rifiuti in questione, che sono stati indicati come una delle azioni prioritarie nel Sesto programma d'azione per l'ambiente; invita la Commissione a presentare proposte di obiettivi al momento della sua valutazione finale del Sesto programma d'azione per l'ambiente;
19. chiede alla Commissione di presentare misure concrete di prevenzione dei rifiuti nei settori della politica sui prodotti, della politica sulle sostanze chimiche e della progettazione ecologica per limitare al massimo la generazione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive nei rifiuti, favorendo così il trattamento sicuro ed ecologicamente corretto dei rifiuti; sottolinea l'importanza di promuovere prodotti e tecnologie che siano meno dannosi per l'ambiente come pure prodotti che siano più adatti al riutilizzo e al riciclaggio;
20. sottolinea l'interazione della strategia in materia di rifiuti con altre strategie tematiche, con particolare riferimento all'utilizzo durevole delle risorse naturali, allo sviluppo sostenibile e alla politica integrata dei prodotti;
21. invita la Commissione a sviluppare una serie di indicatori entro il 2008, come annunciato nella strategia sulle risorse;
22. sottolinea che una corretta attuazione del concetto di responsabilità del produttore costituisce uno strumento incisivo per la prevenzione dei rifiuti;
23. sottolinea il ruolo che rivestono le campagne di informazione nel campo della politica dei rifiuti, segnatamente a livello di prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione ai vantaggi di una gestione sostenibile dei rifiuti;
24. invita la Commissione a rafforzare gli aspetti relativi alla prevenzione dei rifiuti nei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili elaborati nell'ambito della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(7) e di inserire in tali documenti istruzioni pertinenti;
Riutilizzo
25. invita la Commissione a presentare misure concrete per promuovere le attività di riutilizzo e di riparazione:
–
creando un accreditamento per i centri di riutilizzo;
–
introducendo un'aliquota IVA ridotta sui prodotti venduti da centri di riutilizzo accreditati;
–
elaborando una tabella di marcia per definire standard di riutilizzo a livello dell'unione europea;
–
assicurando la sorveglianza e il rendiconto sulle attività di riutilizzo;
Verso una società europea del riciclaggio
26. sottolinea l'importanza di fissare norme minime comuni per il recupero e il riciclaggio a livello dell'Unione europea e ribadisce che si potranno instaurare condizioni omogenee soltanto quando l'impiego di strumenti economici sarà armonizzato in tutta l'Unione europea;
27. sottolinea l'importanza della separazione alla fonte dei rifiuti come pure degli obiettivi di riciclaggio e della responsabilità dei produttori al fine di accrescere la percentuale di riciclaggio di taluni flussi di rifiuti;
28. riconosce la necessità di pervenire a una migliore cooperazione in seno all'Unione europea in merito alla gestione dei problemi connessi con i rifiuti transfrontalieri;
29. sottolinea che un approccio basato sui materiali e volto a promuovere il riciclaggio dovrebbe essere complementare a un approccio basato sul flusso di rifiuti; invita la Commissione a proseguire il suo studio di fattibilità pratica ed economica di tale strategia;
30. invita nuovamente la Commissione a proporre direttive distinte sui rifiuti biodegradabili, sui rifiuti edilizi e di demolizione e sui fanghi di depurazione, come indicato nel Sesto programma di azione in materia di ambiente;
31. chiede alla Commissione di dar seguito al suo Libro verde sulle problematiche ambientali dei PVC (COM(2000)0469);
32. chiede che le quantità di rifiuti destinate allo smaltimento siano ridotte al minimo; invita nuovamente la Commissione a proporre a una revisione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(8), che preveda il seguente scadenzario:
–
a partire dal 2010, divieto di smaltimento in discarica per i rifiuti non pretrattati aventi componenti fermentabili;
–
a partire dal 2015, divieto di smaltimento in discarica di carta, cartone, vetro, tessili, legno, plastica, metalli, gomma, sughero, terraglia, cemento, mattoni e tegole;
–
a partire dal 2020, divieto di smaltimento in discarica di tutti i rifiuti riciclabili;
–
a partire dal 2025, divieto di smaltimento in discarica di tutti i restanti rifiuti tranne quando si tratta di rifiuti inevitabili o pericolosi (ad esempio, ceneri di filtraggio);
33. ritiene che il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti(9) dia attuazione agli obblighi giuridici emananti dalla Convenzione di Basilea(10) e dalle decisioni dell'OCSE(11); appoggia la prevenzione del dumping ecologico e dei recuperi fittizi e sottolinea che uno degli obiettivi della regolamentazione sulle spedizioni di rifiuti è quello di migliorare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti garantendo un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
34. sottolinea il diritto degli Stati membri di applicare il principio di prossimità e di autosufficienza in relazione al recupero o allo smaltimento di rifiuti misti urbani al fine di promuovere la pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti e delle capacità di incenerimento dei rifiuti;
o o o
35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri.
Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Decisione 93/98/CEE del Consiglio, GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).
Decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE del 14 giugno 2001 relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.