Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria comunitaria a favore della Moldova (COM(2006)0579 – C6-0342/2006 – 2006/0184(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0579)(1),
– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0342/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per i bilanci (A6-0013/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis) La Transdnistria ha un ruolo significativo nel commercio, ampliato recentemente dal divieto imposto dalla Russia alle importazioni di vino originario della Moldova ad esclusione di quello proveniente dalla Transdnistria.
Emendamento 2 Considerando 9 ter (nuovo)
(9 ter) La Transdnistria ha un elevato gettito commerciale in termini di dazi doganali e di imposte, che non confluisce nel bilancio dello Stato della Moldova.
Emendamento 3 Considerando 9 quater (nuovo)
(9 quater) L'assistenza macrofinanziaria dell'UE non deve semplicemente completare programmi e risorse delle istituzioni di Bretton Woods, bensì garantire il valore aggiunto della partecipazione della Comunità.
Emendamento 4 Considerando 9 quinquies (nuovo)
(9 quinquies) La Comunità deve garantire che l'assistenza macrofinanziaria sia legalmente e sostanzialmente coerente con i diversi settori dell'azione esterna e con le altre pertinenti politiche comunitarie. Tale coerenza deve essere garantita nella formulazione della politica, ivi compresi il memorandum d'intesa e l'accordo di sovvenzione, e la relativa applicazione.
Emendamento 5 Considerando 9 sexies (nuovo)
(9 sexies) La Comunità deve garantire che l'assistenza macrofinanziaria UE sia eccezionale e limitata nel tempo, complementare all'assistenza delle istituzioni di Bretton Woods, dei donatori bilaterali e dei creditori del club di Parigi, nonché subordinata al raggiungimento di precisi requisiti chiaramente individuati, ivi comprese le precondizioni politiche, e sia attentamente monitorata e valutata per impedire frodi e irregolarità finanziarie.
Emendamento 6 Considerando 9 septies (nuovo)
(9 septies) La Russia ha spiegato che il divieto di importazioni di vino dalla Moldova è stato imposto per il mancato rispetto di alcuni requisiti fitosanitari.
Emendamento 7 Considerando 9 octies (nuovo)
(9 octies) La Comunità deve garantire assistenza finanziaria alla Moldova per migliorare la qualità e la sicurezza alimentare nel settore vitivinicolo.
Emendamento 8 Considerando 10
(10) L'erogazione dell'assistenza in forma di sovvenzione a fondo perduto lascia impregiudicati i poteri dell'Autorità di bilancio.
(10) L'erogazione dell'assistenza in forma di sovvenzione a fondo perduto lascia impregiudicati i poteri dell'Autorità di bilancio. Questa assistenza finanziaria deve essere fornita previa verifica del rispetto dei requisiti da convenire con le autorità moldave. I requisiti per l'erogazione delle rate di assistenza straordinaria, che devono essere stabiliti in un memorandum d'intesa e in un accordo di sovvenzione, devono comprendere obiettivi specifici da raggiungere nei seguenti settori: maggiore trasparenza e maggiore solidità per le finanze pubbliche; l'applicazione di priorità macroeconomiche e di bilancio in base all'attuazione soddisfacente del programma economico sostenuto dal Fondo monetario internazionale nell'ambito dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita e delle riforme individuate nell'ambito del piano d'azione UE-Moldova nell'ambito della politica europea di vicinato; pieno rispetto degli standard internazionali di democrazia e diritti umani, ivi compreso il rispetto delle minoranze e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. L'effettivo progresso nel raggiungimento dei suddetti obiettivi deve costituire la base per l'erogazione delle rate dell'assistenza in oggetto.
Emendamento 9 Articolo 1, paragrafo 1
1. La Comunità accorda alla Moldova un'assistenza macrofinanziaria in forma di sovvenzione a fondo perduto dell'importo massimo di 45 milioni EUR a sostegno della bilancia dei pagamenti della Moldova, in modo da alleviare i vincoli finanziari che gravano sull'attuazione del programma economico del governo.
1. La Comunità accorda alla Moldova un'assistenza macrofinanziaria eccezionale in forma di sovvenzione a fondo perduto dell'importo massimo di 45 milioni EUR a sostegno della bilancia dei pagamenti della Moldova a fronte di un grave deterioramento dell'attuale bilancia dei pagamenti e commerciale della Moldova, in modo da alleviare i vincoli finanziari che gravano sull'attuazione del programma economico del governo.
Emendamento 10 Articolo 1, paragrafo 2
2. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il Comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Moldova.
2. L'assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il Comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Moldova. La Commissione deve informare periodicamente il Parlamento europeo degli atti del Comitato economico e finanziario trasmettendogli i pertinenti documenti.
Emendamento 11 Articolo 1, paragrafo 3
3. L'assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, se le circostanze lo rendono necessario, la Commissione, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità di un anno al massimo.
3. L'assistenza finanziaria della Comunità copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione.
Emendamento 12 Articolo 2, paragrafo 1
1. Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità della Moldova le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza in oggetto, che verranno stabilite in un memorandum d'intesa e un accordo di sovvenzione. Le condizioni devono essere compatibili con gli accordi o le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
1. Previa consultazione del Comitato economico e finanziario e del Parlamento europeo, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità della Moldova le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza in oggetto, che verranno stabilite in un memorandum d'intesa e un accordo di sovvenzione. Le condizioni devono essere compatibili con gli accordi o le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Il memorandum d'intesa e l'accordo di sovvenzione devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio e al Parlamento europeo. Questi requisiti devono comprendere obiettivi specifici nei seguenti settori: maggiore trasparenza e maggiore solidità per le finanze pubbliche; l'applicazione di priorità macroeconomiche e di bilancio in base all'attuazione soddisfacente del programma economico sostenuto dal Fondo monetario internazionale nell'ambito dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita e delle riforme individuate nell'ambito del piano d'azione UE-Moldova nell'ambito della politica europea di vicinato; pieno rispetto degli standard internazionali di democrazia e diritti umani, ivi compreso il rispetto delle minoranze e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. L'effettivo progresso nel raggiungimento dei suddetti obiettivi deve costituire la base per l'erogazione delle rate dell'assistenza in oggetto. Per aumentare la trasparenza e la rendicontabilità devono essere resi pubblici i requisiti dell'assistenza macrofinanziaria dell'UE.
Emendamento 13 Articolo 3, paragrafo 3
3. La seconda rata ed eventuali rate successive vengono erogate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall'FMI nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita (Poverty Reduction and Growth Facility) e del Piano d'azione UE-Moldova nell'ambito della politica europea di vicinato e delle altre misure eventualmente concordate con la Commissione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, e non prima di un trimestre dall'erogazione della precedente rata.
3. La seconda rata ed eventuali rate successive vengono erogate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall'FMI nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita (Poverty Reduction and Growth Facility) e del Piano d'azione UE-Moldova nell'ambito della politica europea di vicinato e delle altre misure eventualmente concordate con la Commissione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, in particolare la realizzazione di progressi soddisfacenti per raggiungere gli obiettivi fissati nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non prima di un trimestre dall'erogazione della precedente rata.
Emendamento 14 Articolo 3, paragrafo 4
4. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Moldova. Il destinatario finale dei fondi è il Ministero delle Finanze della Moldova.
4. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Moldova e registrati alla voce "Assistenza finanziaria eccezionale dell'Unione europea". Il destinatario finale dei fondi è il Ministero delle Finanze della Moldova.
Emendamento 15 Articolo 4
L'assistenza in oggetto viene attuata in conformità con le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum d'intesa e l'accordo di sovvenzione da concordare con le autorità della Moldova prevede l'adozione da parte della Moldova di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza. Prevede inoltre controlli della Commissione, ivi compreso da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di effettuare verifiche e accertamenti in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, all'occorrenza effettuate in loco .
L'assistenza in oggetto viene attuata in conformità con le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum d'intesa e l'accordo di sovvenzione da concordare con le autorità della Moldova prevede l'adozione e l'applicazione da parte della Moldova di misure specifiche per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che possono essere collegate all"assistenza. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, prevede inoltre controlli della Commissione, ivi compreso da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di effettuare verifiche e accertamenti in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, all'occorrenza effettuate in loco .
Emendamento 16 Articolo 5
Entro il 31 agosto di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'esercizio precedente.
Entro il 31 agosto di ogni anno, la Commissione presenta alle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'esercizio precedente. Tale relazione deve specificare il collegamento fra gli obiettivi fissati all'articolo 2, paragrafo 1, l'andamento economico e fiscale della Moldova e la decisione della Commissione di erogare le rate dell'assistenza.
Emendamento 17 Articolo 5 bis (nuovo)
Articolo 5 bis
Entro e non oltre due anni dalla scadenza del periodo di attuazione dell'assistenza e in base alla presente decisione, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex-post.