Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 sull'azione della Comunità relativa alla prestazione transfrontaliera di servizi di assistenza sanitaria
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Consultazione relativa ad un'azione comunitaria nel settore dei servizi sanitari" (SEC(2006)1195/4),
– visto l'articolo 152 del trattato CE,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (in appresso, la Corte di giustizia europea) nelle cause Decker (C-120/95, del 28 aprile 1998), Kohll (C-158/96, del 28 aprile 1998), Geraets-Smits & Peerboms (C-157/99, del 12 luglio 2001), Vanbraekel (C-368/98, del 12 luglio 2001), IKA (C-326/00, del 25 febbraio 2003), Müller-Fauré e van Riet (C-385/99, del 13 maggio 2003), Inizan (C-56/01, del 23 ottobre 2003), Leichtle (C-8/02, del 18 marzo 2004) e Watts (C-327/04, del 16 maggio 2005),
– vista la sua risoluzione del 9 giugno 2005 sulla mobilità dei pazienti e sugli sviluppi delle cure sanitarie nell'Unione europea(1),
– vista l'interrogazione orale B6-0013/2007 presentata dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 108 del regolamento,
– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che i servizi sanitari sono esclusi dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno(2),
B. considerando che il Parlamento europeo discute attualmente un progetto di relazione sull'impatto e le conseguenze dell'esclusione dei servizi di assistenza sanitaria dalla direttiva 2006/123/CE,
C. considerando che, dal 1998, la Corte di giustizia europea ha pronunciato una serie di sentenze che riconoscono ai pazienti il diritto di spostarsi liberamente ai fini dell'assistenza e delle cure mediche, applicando pertanto il principio della libera circolazione al rimborso delle prestazioni di assistenza sanitaria fornite all'estero,
D. considerando che la Corte di giustizia europea ha stabilito in un primo tempo che il fatto di subordinare a un'autorizzazione preventiva il rimborso delle spese sostenute in un altro Stato membro va considerato un ostacolo alla prestazione di servizi, per poi sviluppare ulteriormente i principi applicabili al rimborso e alla necessità di un'autorizzazione preventiva,
E. considerando che i sistemi sanitari dell'Unione europea si basano sui principi della solidarietà, dell'equità e dell'universalità onde garantire che tutti i cittadini ricevano un'assistenza adeguata e di qualità, indipendentemente dal proprio reddito, dalla posizione sociale o dall'età,
F. considerando che le disposizioni relative alla prestazione di servizi di assistenza sanitaria variano da un paese all'altro,
1. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di avviare una procedura di consultazione per definire il tipo di azione comunitaria più idoneo al fine predisporre un quadro regolamentare relativo agli aspetti transfrontalieri dell'assistenza sanitaria;
2. ricorda che il trattato sancisce l'obbligo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana in tutte le politiche della Comunità; ricorda inoltre l'articolo 95, paragrafo 3, del trattato, che costituisce la base giuridica per le misure relative al mercato interno concernenti la salute; ritiene pertanto necessario creare un quadro giuridico per la prestazione transfrontaliera di servizi di assistenza sanitaria che sia atto a garantire il tempestivo accesso dei pazienti a un'assistenza sanitaria adeguata e di qualità, lo sviluppo della prestazione transfrontaliera di servizi sanitari e la sostenibilità del finanziamento dell'assistenza sanitaria;
3. sottolinea che gli aspetti transfrontalieri dell'assistenza sanitaria riguardano sia la mobilità dei pazienti, che la mobilità degli operatori del settore nonché la prestazione di servizi sanitari in un altro paese; richiama inoltre l'attenzione sul fatto che le sentenze della Corte di giustizia europea affrontano specificamente il problema del diritto dei pazienti di sottoporsi a cure mediche all'estero e di essere successivamente rimborsati dai rispettivi sistemi sanitari nazionali;
4. ritiene pertanto che garantire la certezza del diritto per quanto riguarda il rimborso delle spese relative alle cure mediche ricevute all'estero sia una questione prioritaria, non solo per i pazienti, ma anche per i sistemi sanitari nazionali e i prestatori di servizi sanitari; sottolinea la necessità di chiarire le procedure e le condizioni per il rimborso nei vari casi;
5. sollecita la Commissione a definire principi comuni e orientamenti di base per l'assistenza sanitaria onde garantire l'incolumità dei pazienti; rileva che è molto importante mettere a punto indicatori di sanità armonizzati (ad esempio, standard in materia di esami del sangue) a livello comunitario, per sviluppare gli scambi di migliori prassi, segnatamente tra i professionisti della salute;
6. considerando che l'Unione europea deve svolgere un ruolo importante nel migliorare la disponibilità delle informazioni destinate ai pazienti e concernenti la mobilità transfrontaliera, coordinando la cooperazione tra Stati membri in materia;
7. considerando che la mobilità dei pazienti deve essere sempre una loro libera scelta e che tale libertà di scelta non deve essere soggetta a pressioni di sorta;
8. sottolinea la necessità di garantire in ogni caso l'incolumità dei pazienti, indipendentemente dal luogo in cui viene fornita l'assistenza sanitaria e dalle modalità di prestazione; chiede chiarezza per quanto riguarda le responsabilità delle varie autorità competenti per la supervisione dei prestatori di servizi sanitari e uno scambio efficace di informazioni tra le autorità nazionali sulla registrazione e il regime disciplinare dei professionisti dell'assistenza sanitaria; ritiene necessario creare un meccanismo di ricorso per i casi di malasanità in ambito transfrontaliero;
9. richiama l'attenzione sul fatto che, quasi sempre, l'assistenza sanitaria e le cure mediche presuppongono visite di controllo che possono estendersi su un lungo periodo di tempo; riconosce la necessità di norme chiare circa la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra i prestatori di servizi sanitari durante le varie fasi del trattamento e delle cure;
10. ritiene che l'introduzione di un quadro giuridico a livello comunitario sia il miglior modo per garantire la certezza del diritto ai pazienti, ai sistemi sanitari nazionali e ai privati che forniscono prestazioni di assistenza sanitaria; crede che questo sia anche il modo migliore per promuovere un utilizzo ottimale delle risorse sanitarie e per render più rapido l'accesso alle cure;
11. ritiene che sia necessario inserire nel futuro quadro europeo una carta comune dei diritti dei pazienti, onde garantire l'esercizio pratico di detti diritti nel paese d'origine e in ambito transnazionale;
12. ritiene egualmente necessario inserire nel quadro giuridico un meccanismo per la raccolta di dati e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali sui prestatori di servizi sanitari, la loro registrazione e il loro regime disciplinare, e le competenze specialistiche disponibili; ritiene inoltre che la creazione di una rete di Centri europei di riferimento apporterebbe notevoli vantaggi sotto il profilo del trattamento delle malattie;
13. ritiene necessario, per la sicurezza dei pazienti, inserire nel quadro giuridico l'obbligo per le autorità nazionali di scambiarsi informazioni sulla registrazione e il regime disciplinare dei professionisti della salute impegnati nella prestazione transfrontaliera di servizi di assistenza sanitaria;
14. invita gli Stati membri a introdurre un approccio del tipo "sportello unico" per le denunce dei pazienti;
15. invita la Commissione a riservare un'attenzione particolare all'informazione dei pazienti circa i loro diritti ed obblighi e ad introdurre disposizioni adeguate nella sua proposta legislativa;
16. ritiene che il futuro quadro comunitario possa rappresentare un'opportunità per conferire ai cittadini europei autonomia e capacità di decisione in quanto pazienti e incoraggiare al contempo gli Stati membri a sviluppare i propri sistemi di assistenza sanitaria;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.