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Procedura : 2006/2042(INI)
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Ciclo del documento : A6-0037/2007

Testi presentati :

A6-0037/2007

Discussioni :

PV 28/03/2007 - 21
CRE 28/03/2007 - 21

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PV 29/03/2007 - 8.14
CRE 29/03/2007 - 8.14
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P6_TA(2007)0101

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Giovedì 29 marzo 2007 - Bruxelles
Integrazione dei nuovi Stati membri nella PAC
P6_TA(2007)0101A6-0037/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sull'integrazione dei nuovi Stati membri nella PAC (2006/2042(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 33 del Trattato che istituisce la Comunità europea,

–   visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(1),

–   visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea(2),

–   visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori(3),

–   vista la decisione 2004/281/CE del Consiglio, del 22 marzo 2004, recante adattamento dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune(4),

–   visto il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia(5),

–   visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune(6),

–   visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)(7),

–   visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(8),

–   visto l'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(9),

–   visto il regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)(10),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0037/2007),

A.   considerando che l'allargamento del 2004 ha aumentato in misura considerevole la superficie agricola (del 27% circa), il numero delle aziende (del 60% circa) e il numero dei lavoratori agricoli (del 57% circa) nell'UE, rafforzando così il suo potenziale di produzione e il ruolo dell'agricoltura; che con l'aumento delle rese per ettaro delle produzioni per l'alimentazione umana e animale si liberano superfici sufficienti per la produzione di biomassa e che ciò ha contribuito ad un'ulteriore differenziazione del tessuto agricolo e rurale in Europa; che tale processo si è accentuato e consolidato con l'adesione della Bulgaria e della Romania,

B.   considerando che l'agricoltura della maggior parte dei nuovi Stati membri si differenzia notevolmente da quella dei paesi dell'UE-15 dal punto di vista del volume della produzione e della sua struttura nonché le dimensioni delle aziende agricole e risulta essere meno efficiente, tecnicamente meno sviluppata e meno integrata in senso verticale ed orizzontale rispetto all'agricoltura dei vecchi Stati membri,

C.   considerando che nella maggior parte dei nuovi Stati membri l'agricoltura svolge un ruolo economico e sociale più importante che nell'UE-15, dal momento che il suo contributo al reddito nazionale lordo e la quota di lavoratori occupati nel settore superano la media UE,

D.   considerando che in alcuni nuovi Stati membri l'agricoltura di sussistenza e di semisussistenza rivestono una grande importanza sul piano sociale, culturale e ambientale,

E.   considerando che i nuovi Stati membri si sono integrati agevolmente e con successo nel mercato interno, contribuendo ad un sensibile aumento degli scambi agricoli e alimentari in Europa; che i nuovi Stati membri hanno debitamente introdotto ed applicato le norme nei settori veterinario, fitosanitario, di sicurezza alimentare, delle organizzazioni comuni di mercato ed altre norme orizzontali, per cui non è stato necessario ricorrere a particolari misure di salvaguardia,

F.   considerando che i nuovi Stati membri hanno dovuto sostenere elevati costi sociali ed economici per adattarsi alle regole della politica agricola comune (PAC) e integrarle nonché per adeguarsi all'ambiente concorrenziale dell'UE; che i fondi di preadesione hanno coperto solo in parte i costi del processo di adattamento e d'integrazione prima dell'adesione; che l'adesione all'UE ha posto in risalto i problemi economici generali e di competitività dei nuovi Stati membri e che la PAC non è riuscita a risolvere completamente tali problemi,

G.   considerando che la PAC ha determinato un notevole sviluppo e forti cambiamenti nell'agricoltura dei nuovi Stati membri e che problemi e tensioni sono emersi soprattutto perché le regole della PAC non sostengono a sufficienza lo sviluppo di un settore agricolo equilibrato e sostenibile, soprattutto per quanto riguarda l'allevamento, l'orticoltura e l'integrazione a monte e a valle,

H.   considerando che l'Atto di adesione prevede un lungo periodo d'introduzione graduale (nove anni) con un basso livello iniziale (25% del livello applicabile nell'UE) per i pagamenti diretti nei nuovi Stati membri, mentre le regole concernenti il mercato interno e i contributi al bilancio si applicano pienamente ad essi; che il livello dei costi e dei redditi nei nuovi Stati membri non giustifica questo grado di differenziazione che crea disparità nelle condizioni concorrenziali degli agricoltori dei nuovi Stati membri,

I.   considerando che i problemi che dovrebbero essere affrontati nei nuovi Stati membri sono essenzialmente quelli che richiedono modifiche strutturali per rafforzare la competitività; che le misure della PAC a sostegno dei redditi e a garanzia dei prezzi hanno contribuito in misura significativa a tale rafforzamento,

J.   considerando che la Commissione e il Consiglio hanno tardato o stentato a comprendere i problemi specifici dei nuovi Stati membri e ad offrire loro l'aiuto necessario (ad esempio, problemi relativi al mercato ortofrutticolo, in particolare per quanto concerne i frutti in bacche, le ciliegie e le mele, il blocco ingiustificato alle esportazioni polacche da parte della Russia e dell'Ucraina, la proposta modifica e abolizione delle norme d'intervento per il mais e le importazioni di miele da paesi terzi),

K.   considerando che un numero eccessivamente limitato di produttori che risultano proprietari nell'industria di trasformazione alimentare nei nuovi Stati membri e gli abusi di posizione dominante da parte delle catene di distribuzione pongono seri limiti alla competitività degli agricoltori, come pure alle loro possibilità di cooperazione e integrazione,

L.   considerando che otto dei dieci nuovi Stati membri hanno scelto il "regime di pagamento unico per superficie" (RPUS) per i pagamenti diretti,

M.   considerando che le esigenze di assistenza comunitaria di bilancio allo sviluppo rurale nei nuovi Stati membri sono risultate nettamente superiori agli stanziamenti di bilancio disponibili per il periodo 2004-2006, che nel contempo le norme per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale hanno limitato l'utilizzo dinamico delle risorse comunitarie a disposizione e che tali fattori hanno considerevolmente ridotto l'impatto del secondo pilastro della PAC nei nuovi Stati membri e potrebbero sussistere anche durante il nuovo quadro finanziario,

Agevole integrazione in una situazione di reciproco vantaggio

1.   si compiace del fatto che il settore agroalimentare dei nuovi Stati membri si sia pienamente e agevolmente integrato nel mercato comunitario;

2.   sottolinea che l'allargamento del 2004, pur avendo causato perturbazioni sui mercati agricoalimentari di alcuni dei nuovi Stati membri, ha contribuito in misura significativa allo sviluppo di relazioni commerciali stabili fra tutti i 25 Stati membri;

3.   sottolinea che l'allargamento ha comportato almeno in parte vantaggi per il settore agroalimentare sia nei nuovi che nei vecchi Stati membri: gli operatori nei nuovi Stati membri hanno tratto vantaggio dal più alto livello di sostegno all'agricoltura e dalle nuove possibilità di commercio, mentre l'industria di trasformazione alimentare e gli scambi internazionali dei vecchi Stati membri sono aumentati, e che si è registrato un incremento degli investimenti e del fatturato nel settore del commercio al dettaglio, in particolare durante il periodo di preadesione;

4.   ritiene che in generale l'integrazione dei nuovi Stati membri si sia realizzata in modo positivo ma che la situazione non sia sempre ben definita, poiché non tutte le aziende agricole hanno visto aumentare il loro reddito; osserva che l'aumento dei prezzi di acquisto e delle sovvenzioni è stato in parte annullato dal significativo incremento dei costi di produzione (ad esempio aumento del costo dei carburanti, dell'energia, dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e dei macchinari);

5.   sottolinea che l'allargamento non ha aumentato il livello di rischio per quanto riguarda la sicurezza alimentare, la salute degli animali e il settore fitosanitario e, a tale proposito, rileva che gli standard e l'efficienza delle attività delle competenti autorità nei nuovi Stati membri sono, per taluni aspetti, superiori alla media dell'UE;

6.   fa presente che l'allargamento del 2004 non ha imposto un onere eccessivo sul bilancio della PAC e non ha richiesto modifiche significative per quanto riguarda il bilancio dell'UE, ma che la decisione di congelare le dotazioni relative ai pagamenti diretti e di mercato e il quadro finanziario per il periodo 2007-2013 richiedono uno sforzo basato sul principio di solidarietà dell'UE-15 dal 2007 in poi; sottolinea peraltro che, a seguito delle decisioni del Consiglio europeo del dicembre 2005, i produttori dell'UE-15, oltre a dover tener conto delle decisioni sull'attuazione di politiche volte a rafforzare il secondo pilastro, come quella della modulazione volontaria, hanno subito tagli di bilancio in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania;

7.   si duole del fatto che in occasione degli allargamenti del 2004 e del 2007 non siano stati stanziati importi più elevati, neppure dell'entità prevista in un primo tempo;

Attuazione della PAC nei nuovi Stati membri

8.   fa presente che le notevoli diversità tra i settori agricoli dei nuovi Stati membri comporta differenze anche nell'impatto che l'applicazione della PAC produce e nella portata e gravità delle sfide che essi devono affrontare;

9.   ritiene che dopo l'allargamento dell'UE ai 10 nuovi Stati membri avvenuto nel 2004 le norme comunitarie non siano state adeguate in modo appropriato alle nuove condizioni esistenti in alcuni mercati (ad esempio quelli dei frutti in bacche e della fecola);

10.   rileva che l'adeguamento alle condizioni e alle regole del mercato interno e l'applicazione della PAC – specialmente per quanto riguarda le norme nei settori veterinario, fitosanitario, della sicurezza alimentare, delle organizzazioni comuni di mercato e altre norme orizzontali – richiedono notevoli sforzi agli agricoltori e alle amministrazioni nei nuovi Stati membri;

11.   ritiene che per molti mesi la Commissione non abbia prestato la dovuta attenzione al divieto di esportazione di prodotti agricoli polacchi in Ucraina e in Russia e non abbia adottato misure efficaci in vista della sua abolizione;

12.   rileva che, anche se i programmi di preadesione finanziati dall'UE hanno consentito di preparare l'applicazione della PAC e i progetti di gemellaggio si sono dimostrati utili, gli obiettivi originariamente stabiliti sono stati realizzati solo in parte e l'efficienza delle misure comunitarie è risultata limitata;

13.   ricorda che il programma SAPARD è iniziato con grande ritardo e che il suo ambito è stato limitato, soprattutto a causa della complessità delle condizioni previste e della mancanza di decisioni tempestive da parte della Commissione e delle autorità dei nuovi Stati membri;

14.   osserva che alcuni nuovi Stati membri incontrano notevoli difficoltà nell'attuare i programmi comunitari di sviluppo rurale, a causa della complessità delle relative disposizioni specifiche e dell'onere amministrativo della loro gestione;

15.   ribadisce che, dal momento che i pagamenti diretti svolgono un ruolo sostanziale nello sviluppo e nell'adeguamento del settore agricolo dei nuovi Stati membri, il loro basso livello nei primi anni del periodo d'introduzione progressiva ha non solo ostacolato i necessari adeguamenti, ma anche creato disparità nelle condizioni concorrenziali sul mercato interno, una situazione alla quale molte imprese non sono state in grado di far fronte economicamente;

16.   sottolinea l'importanza del ruolo dei programmi di sviluppo rurale, sia ai fini di un nuovo orientamento delle aziende agricole rivolto al mercato - ad esempio nel settore della trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti o in quello del turismo - sia in vista della creazione di fonti alternative di reddito per coloro che abbandonano la produzione agricola primaria per motivi di ordine economico;

17.   rileva che le differenze nel livello dei pagamenti diretti tra l'UE-10 e l'UE-15 non hanno garantito parità di condizioni, per cui in diversi nuovi Stati membri i produttori hanno perduto terreno persino sui loro mercati interni, una situazione cui tuttavia ha contribuito soprattutto la concorrenza risultante dall'aumento delle importazioni e delle esportazioni in provenienza da paesi terzi in seguito alla modifica del regime doganale;

18.   ritiene che le riserve espresse dalla Commissione nei confronti dei nuovi Stati membri per quanto concerne le presunte scorte in eccesso al momento dell'adesione all'UE e le minacce di forti sanzioni pecuniarie fossero per lo più infondate e si basassero su calcoli errati, e osserva che in nessun mercato agricolo si sono registrati squilibri che sarebbero potuti derivare da queste presunte scorte eccessive;

19.   sottolinea che i nuovi Stati membri sono stati costretti ad applicare il sistema dei pagamenti diretti nazionali complementari ("top up"), che possono essere considerati una forma di cofinanziamento e una quasi-rinazionalizzazione dei pagamenti diretti comunitari e che hanno causato gravi difficoltà politiche ed economiche in diversi nuovi Stati membri, imponendo un pesante onere sui loro bilanci nazionali e limitando la possibilità di applicare regimi di aiuto statale;

20.   sottolinea che, a causa di vincoli di bilancio e in contrasto con gli obiettivi generali e i principi della PAC e con la modulazione nell'UE-15, la maggior parte dei nuovi Stati membri ha dovuto raggruppare una parte dei propri stanziamenti comunitari destinati allo sviluppo rurale per le finalità dei pagamenti diretti nazionali complementari, come previsto dall'Atto di adesione;

21.   si richiama al parere di alcuni nuovi Stati membri secondo cui i pagamenti per superficie interamente disaccoppiati non contribuiscono efficacemente ad uno sviluppo equilibrato e alla sostenibilità della loro agricoltura e, almeno per un certo periodo, in alcuni Stati membri potrebbe essere necessario prevedere, fino al 2013, preferenze settoriali e/o pagamenti accoppiati facoltativi, che andrebbero presi in considerazione su richiesta; ricorda al riguardo l'esperienza positiva dei pagamenti diretti nazionali complementari, interamente o parzialmente accoppiati, e delle misure temporanee di aiuto statale;

22.   osserva che la maggior parte dei nuovi Stati membri vorrebbe continuare ad applicare quanto più a lungo possibile il RPUS, dato che il passaggio al regime di pagamento unico comporta oneri amministrativi e tecnici estremamente pesanti, e si concilia bene con una futura politica di pagamenti disaccoppiati;

23.   ritiene che sia necessario applicare le regole di ecocondizionalità e le prescrizioni relative a buone pratiche agricole e condizioni ambientali sia nei nuovi che nei vecchi Stati membri; propone di introdurre tali norme di ecocondizionalità in modo graduale e di completarne l'integrazione entro la fine del periodo d'introduzione graduale; propone che ai nuovi Stati membri sia data la possibilità di rinviare l'applicazione delle norme di ecocondizionalità fino a quando non sarà stata completata l'introduzione dei pagamenti diretti; propone inoltre che le prescrizioni in materia di buone condizioni agricole e ambientali rimangano in vigore almeno per il periodo del RPUS, dato che la maggior parte dei nuovi Stati membri potrebbe incontrare difficoltà nel conformarsi alle complicate e costose disposizioni in materia di ecocondizionalità;

24.   si compiace che il Consiglio abbia adottato la proposta della Commissione volta a prorogare il RPUS sino alla fine del 2010 e ad estendere ai nuovi Stati membri i benefici del regime di aiuti alle colture energetiche;

25.   chiede alla Commissione - nell'ambito della semplificazione e razionalizzazione dell'applicazione della PAC, dei regimi di pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo agricolo - di tener conto dei problemi cui devono far fronte soprattutto i nuovi Stati membri e di proporre le opportune soluzioni, senza tuttavia discostarsi dalle norme che disciplinano l'applicazione della PAC;

26.   sottolinea che la Commissione dovrebbe tenere maggiormente conto dei problemi e delle preoccupazioni dei nuovi Stati membri nelle decisioni che adotta nell'ambito della PAC;

27.   esprime seria preoccupazione in merito alla recente proposta della Commissione di abolire completamente il regime d'intervento per il mais a partire dal 2007; rileva che le modalità di presentazione della proposta sono contrarie ai principi fondamentali dell'UE in considerazione dei tempi, della mancanza di una corretta valutazione, in particolare per quanto riguarda le implicazioni di tale decisione per l'organizzazione comune del mercato dei cereali e i pagamenti diretti per superficie, nonché l'assenza di soluzioni alternative o di periodi di transizione; ritiene che l'abolizione prematura del regime d'intervento per il mais avrà probabilmente gravi conseguenze;

28.   ritiene che, nello spirito della riforma della PAC del 2003, si dovrebbe prendere in considerazione l'introduzione di pagamenti per superficie per la coltivazione di frutti in bacche destinati alla trasformazione, vincolandoli all'obbligo di partecipazione alle attività di gruppi agroalimentari o di organizzazioni di produttori e all'obbligo di vendita dei prodotti in questione nell'ambito di contratti commerciali, il che potrebbe contribuire ad aumentare la competitività del settore dei frutti in bacche e migliorare la situazione degli agricoltori in Stati membri, in particolare in Polonia;

29.   ritiene che nella produzione agricola e nel tessuto rurale dei nuovi Stati membri siano necessari ulteriori cambiamenti e ribadisce che le regole della PAC e l'aiuto comunitario devono favorire tale processo; sottolinea che è essenziale effettuare le necessarie modifiche in maniera graduale, dal momento che la società rurale legata all'agricoltura e il settore agricolo dei nuovi Stati membri non potrebbero tollerare cambiamenti troppo repentini e drastici nella loro struttura produttiva e occupazionale;

Futuro della PAC nell'UE allargata

30.   fa presente che l'attuale PAC non è in grado di risolvere una parte considerevole dei problemi agricoli o connessi all'agricoltura nell'UE allargata; ritiene che il disaccoppiamento dei pagamenti diretti, imposto dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), accentui in generale l'orientamento al mercato dell'agricoltura dell'UE, ma rileva che i pagamenti diretti disaccoppiati non contribuiscono efficacemente alla creazione di un settore agricolo sostenibile e di una società rurale, né nei nuovi Stati membri né nella maggior parte dei paesi dell'UE-15; sottolinea che sono necessari ulteriori provvedimenti o un'applicazione su misura del regime dei pagamenti diretti;

31.   è del parere che, soprattutto negli Stati membri e nelle regioni in cui le aziende agricole specializzate svolgono un ruolo decisivo nell'agricoltura, l'attuale sistema dei pagamenti diretti promuova in misura eccessiva le colture a seminativo, non contribuisca in modo adeguato ad un allevamento sostenibile e non promuova né faciliti i necessari cambiamenti strutturali;

32.   osserva che nel caso di alcuni nuovi Stati membri, per taluni settori, i bassi livelli delle quote assegnate hanno comportato il congelamento o addirittura il declino della produzione agricola e che il fatto che i pagamenti disaccoppiati fossero legati al livello più basso di quote ha rappresentato un ulteriore svantaggio sul piano delle sovvenzioni per i nuovi Stati membri, oltre al processo d'introduzione graduale; rileva inoltre che tali problemi si presentano anche in alcuni dei vecchi Stati membri;

33.   ritiene che la realizzazione degli obiettivi della PAC nei nuovi Stati membri sia ostacolata anche dal livello insufficiente di finanziamenti per lo sviluppo rurale, dalla mancanza di un efficace sistema di gestione dei rischi e delle crisi, nonché dall'eccessiva rigidità delle norme comunitarie sugli aiuti statali;

34.   sottolinea che la PAC deve essere mantenuta a livello comunitario nell'ambito di una PAC riformata e che si dovrebbe evitare qualsiasi rinazionalizzazione di tale politica; rileva tuttavia che occorre applicare misure specifiche basate sul principio di sussidiarietà; è dell'avviso che sia necessario rivedere l'ambito, gli obiettivi e i principi della PAC, compreso il modello agricolo europeo, tenendo conto degli obiettivi e delle esigenze dell'agricoltura, delle zone rurali, degli agricoltori, dei consumatori e di tutta la società dell'UE allargata a 27 paesi, in modo da definire le risorse finanziarie necessarie e garantire che la loro ripartizione sia adeguata, equa e pienamente giustificata;

35.   ribadisce che nella futura riforma della PAC occorrerà tenere debitamente conto di tutti i possibili fattori (ad esempio, conseguenze di decisioni finanziarie precedenti, riforme della PAC, esperienze dei nuovi Stati membri, diversità e varietà dell'agricoltura europea), segnatamente in occasione del "check-up" della PAC e della revisione intermedia del quadro finanziario 2007-2013 nel 2008-2009;

36.   sottolinea inoltre che è essenziale evitare decisioni dettate unicamente dall'esigenza di ridurre il livello del finanziamento comunitario o di mantenere lo statu quo finanziario tra gli Stati membri;

37.   ritiene che la produzione di biomassa e di bioenergia svolgerà un ruolo strategico nel futuro del settore agricolo dell'UE; chiede che vengano assegnati adeguati finanziamenti dell'UE per promuovere la produzione di biomassa su terreni non più utilizzati per la produzione di alimenti destinati all'alimentazione umana e animale; ricorda in proposito le elevate capacità dei nuovi Stati membri e l'accresciuto potenziale di produzione globale dell'UE allargata;

38.   sottolinea che le esigenze specifiche degli Stati membri e delle regioni, compresa la soluzione dei problemi e delle difficoltà nei nuovi Stati membri, dovrebbero continuare ad essere soddisfatte sulla base della sussidiarietà applicando i seguenti strumenti ad hoc:

   a) introduzione di un sistema rivisto dei pagamenti diretti, che preveda anche nuove misure quali opzioni di riaccoppiamento volontarie ad uso esclusivo degli Stati membri che le considerano necessarie per realizzare i loro obiettivi sociali, occupazionali e di sostenibilità; estensione dei pagamenti a nuovi settori e nuovi beneficiari, ad esempio frutti in bacche destinati alla trasformazione, nel quadro del sistema rivisto di dotazioni finanziarie nazionali e finanziamento comunitario integrale,
   b) introduzione di misure di mercato aggiuntive, facoltative, regionali o temporanee con finanziamento comunitario,
   c) applicazione del sistema di dotazioni finanziarie nazionali a titolo del bilancio dell'UE nei settori da riformare (vino e prodotti ortofrutticoli),
   d) migliore sostegno e forti incentivi alle organizzazioni dei produttori nonché abrogazione delle normative nazionali che ostacolano tali iniziative,
   e) promozione della cooperazione transfrontaliera tra organizzazioni dei produttori,
   f) introduzione di un efficace sistema di gestione dei rischi e delle crisi in agricoltura, che preveda aiuti finanziari della Comunità, prelevati dalle dotazioni nazionali,
   g) rafforzamento del mercato interno con norme comuni in materia di qualità, commercializzazione, concorrenza, sicurezza alimentare, tutela ambientale e degli animali,
   h) rafforzamento dello sviluppo rurale e del relativo finanziamento,
   i) maggiore flessibilità delle norme sugli aiuti statali (in particolare estendendo l'ambito delle esenzioni per categoria e aumentando il livello "de minimis");

39.   ritiene che, durante il ciclo dei negoziati di Doha, la compatibilità con le disposizioni dell'OMC debba essere assicurata nel contesto dell'offerta dell'UE di ridurre le barriere tariffarie o come contropartita per un accordo sul mantenimento dei livelli di sostegno nazionale degli altri membri dell'OMC;

40.   ricorda che l'applicazione di dazi doganali supplementari nel quadro del meccanismo delle clausole di salvaguardia speciale (CSS) potrebbe rappresentare una misura efficace di protezione del mercato dell'UE da importazioni in eccedenza o a prezzi artificialmente bassi in settori sensibili, tra cui i settori sensibili per i nuovi Stati membri; invita la Commissione a creare, nell'ambito dell'attuale ciclo di negoziati dell'OMC, una siffatta possibilità di modifica dell'ambito d'applicazione delle CSS nell'elenco delle concessioni dell'UE; fa presente che in precedenza alcuni dei nuovi Stati membri avevano la possibilità di applicare CSS in settori agricoli sensibili non inclusi nell'attuale elenco delle concessioni dell'UE;

41.   auspica che la futura PAC non solo tenga conto delle esigenze dell'UE allargata, ma diventi anche più facile da gestire; si attende che essa riduca l'onere amministrativo gravante sugli agricoltori e sulle autorità nazionali e promuova una produzione sana, orientata al mercato e compatibile con l'ambiente, assicurando il futuro di un'agricoltura sostenibile;

42.   invita la Commissione, gli Stati membri e tutte le parti in causa a svolgere una discussione proficua e a presentare proposte lungimiranti che consentano di garantire un futuro sostenibile all'agricoltura nell'UE allargata;

43.   si compiace dell'intenzione della Commissione di elaborare, per il futuro della PAC dopo il 2013, una prospettiva a lungo termine che le consenta di beneficiare dell'opportunità di espansione unica offerta dal fatto che nei prossimi 30 anni la crescita del commercio mondiale di prodotti agroalimentari sarà, secondo le previsioni, doppia rispetto alla crescita complessiva prevista per il commercio mondiale, prestando attenzione ad uno sviluppo armonioso dell'agricoltura in tutte le regioni dell'UE e che, grazie agli sforzi congiunti degli Stati dell'UE-15 e dei nuovi Stati membri, consenta all'agricoltura di svolgere la sua funzione produttiva o di altra natura;

o
o   o

44.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.
(2) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).
(4) GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1.
(5) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48.
(6) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).
(7) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).
(8) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(9) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(10) GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8.

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