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Procedura : 2006/0268(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0137/2007

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A6-0137/2007

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PV 24/04/2007 - 7.27
CRE 24/04/2007 - 7.27
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P6_TA(2007)0129

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Martedì 24 aprile 2007 - Strasburgo
Regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate *
P6_TA(2007)0129A6-0137/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (COM(2006)0827 – C6-0046/2007 – 2006/0268(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0827)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0046/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0137/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 3
(3)  È necessario che gli Stati membri produttori per un periodo di due anni ripartiscano il loro contingente tra tutte le fecolerie sulla base dei contingenti fissati per la campagna 2006/2007.
(3)  È necessario che gli Stati membri produttori per un periodo di quattro anni ripartiscano il loro contingente tra tutte le fecolerie sulla base dei contingenti fissati per la campagna 2006/2007.
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 2, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1868/94)
1.  Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnati, per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, i contingenti indicati nell'allegato.
1.  Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnati, per le campagne di commercializzazione 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, i contingenti indicati nell'allegato.
Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 2, paragrafo 2, comma 1 (regolamento (CE) n. 1868/94)
2.  Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro produttore che figura in allegato ripartisce il contingente assegnatogli tra le fecolerie, affinché lo utilizzino durante le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, sulla base dei sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2006/2007.
2.  Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro produttore che figura in allegato ripartisce il contingente assegnatogli tra le fecolerie, affinché lo utilizzino durante le campagne di commercializzazione 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 sulla base dei sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2006/2007.
Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 3 (regolamento (CE) n. 1868/94)
Entro il 1 gennaio 2009 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di contingentamento nella Comunità, corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto dell'evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell'amido di cereali.
Entro il 1° gennaio 2011 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di contingentamento nella Comunità, corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto dell'evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell'amido di cereali. Tuttavia, qualora un accordo nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio dovesse comportare una riduzione delle restituzioni all'esportazione e dei diritti d'importazione per l'amido di tapioca, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto prima di tale scadenza.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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