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A6-0095/2007

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PV 24/04/2007 - 7.30
CRE 24/04/2007 - 7.30
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P6_TA(2007)0132

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Martedì 24 aprile 2007 - Strasburgo
Discarico 2005: Sezione III – Commissione
P6_TA(2007)0132A6-0095/2007
Decisione
 Decisione
 Risoluzione

1.Decisione del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 sul discarico relativo all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, Sezione III - Commissione (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC)) (SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2005 – Volume I (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 – C6-0262/2006)(2),

–   visti la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sul seguito dato alle decisioni di discarico 2004 (COM(2006)0642, COM(2006)0641) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione - Allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2004 (SEC(2006)1376, SEC(2006)1377),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Realizzazioni politiche nel 2005" (COM(2006)0124);

–   vista la comunicazione della Commissione "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2005" (COM(2006)0277),

–   vista la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2005, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2006)0279),

–   vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004 (COM(2006)0184),

–   visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato il 3 maggio 2006 dalla Commissione (COM(2006)0194),

–   visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(3),

–   vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

–   visto il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009),

–   vista la prima relazione sul calendario del piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, pubblicata il 19 luglio 2006 (SEC(2006)1009),

–   vista la relazione, pubblicata il 13 novembre 2006 dalla commissione della Camera dei Lord per l'Unione europea, intitolata "Gestione finanziaria e frode nell'Unione europea: concetti, fatti e proposte",

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2005(4) e le sue relazioni speciali, ciascuna accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate,

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 27 febbraio 2007 (5710/2007 – C6-0081/2007),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), e in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–   visto il parere n. 4/2006 della Corte dei conti sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(7),

–   visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0095/2007),

A.  considerando che, a norma dell'articolo 274 del trattato CE, la Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della sana gestione finanziaria,

1.   concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005;

2.   esprime le proprie osservazioni nella risoluzione riportata in appresso;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 60 dell'8.3.2005.
(2) GU C 264 del 31.10.2006, pag. 1.
(3) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU C 263 del 31.10.2006, pag. 1.
(5) GU C 263 del 31.10.2006, pag. 10.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(7) GU C 273 del 9.11.2006, pag. 2.


2.Decisione del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 sulla chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, Sezione III – Commissione (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC)) (SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2005 – Volume I (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 – C6-0262/2006)(2),

–   visti la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sul seguito dato alle decisioni di discarico 2004 (COM(2006)0642, COM(2006)0641) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione - Allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2004 (SEC(2006)1376, SEC(2006)1377),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Realizzazioni politiche nel 2005" (COM(2006)0124),

–   vista la comunicazione della Commissione "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2005" (COM(2006)0277),

–   vista la relazione annuale della commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2005, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2006)0279),

–   vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004 (COM(2006)0184),

–   visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato il 3 maggio 2006 dalla Commissione (COM(2006)0194),

–   visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(3),

–   vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

–   visto il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009),

–   vista la prima relazione sul calendario del piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, pubblicata il 19 luglio 2006 (SEC(2006)1009),

–   vista la relazione, pubblicata il 13 novembre 2006 dalla commissione della Camera dei Lord per l'Unione europea, intitolata "Gestione finanziaria e frode nell'Unione europea: concetti, fatti e proposte",

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2005(4) e le sue relazioni speciali, ciascuna accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate,

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 27 febbraio 2007 (5710/2007 – C6-0081/2007),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), e in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–   visto il parere n. 4/2006 della Corte dei conti sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(7),

–   visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0095/2007),

A.   considerando che, a norma dell'articolo 275 del trattato CE, la redazione dei conti annuali compete alla Commissione,

1.   approva la chiusura dei conti relativi all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005;

2.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti nonché alle istituzioni di controllo nazionali e regionali degli Stati membri, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

(1) GU L 60 dell'8.3.2005.
(2) GU C 264 del 31.10.2006, pag. 1.
(3) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU C 263 del 31.10.2006, pag. 1.
(5) GU C 263 del 31.10.2006, pag. 10.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(7) GU C 273 del 9.11.2006, pag.. 2.


3.Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, Sezione III – Commissione (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC)) (SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Il Parlamento europeo,

–   visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005(1),

–   visti i conti annuali definitivi delle Comunità europee per l'esercizio 2005 – Volume I (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, SEC(2006)0915 – C6-0262/2006)(2),

–   visti la relazione annuale della Commissione all'autorità di discarico sul seguito dato alle decisioni di discarico 2004 (COM(2006)0642, COM(2006)0641) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione - Allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2004 (SEC(2006)1376, SEC(2006)1377),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Realizzazioni politiche nel 2005" (COM(2006)0124),

–   vista la comunicazione della Commissione "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2005" (COM(2006)0277),

–   vista la relazione annuale della Commissione sulle revisioni contabili interne effettuate nel 2005, presentata all'autorità competente per il discarico (COM(2006)0279),

–   vista la relazione della Commissione sulle risposte degli Stati membri alla relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2004 (COM(2006)0184),

–   visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, adottato il 3 maggio 2006 dalla Commissione (COM(2006)0194),

–   visto il parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit) (e la proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario)(3),

–   vista la comunicazione della Commissione su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252),

–   visto il piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2006)0009),

–   vista la prima relazione sul calendario del piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato, pubblicata il 19 luglio 2006 (SEC(2006)1009),

–   vista la relazione, pubblicata il 13 novembre 2006 dalla commissione della Camera dei Lord per l'Unione europea, intitolata "Gestione finanziaria e frode nell'Unione europea: concetti, fatti e proposte",

–   viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2005(4) e le sue relazioni speciali, ciascuna accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate,

–   vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 248 del trattato CE(5),

–   vista la raccomandazione del Consiglio del 27 febbraio 2007 (5710/2007 – C6-0081/2007),

–   visti gli articoli 274, 275 e 276 del trattato CE e gli articoli 179 bis e 180 ter del trattato Euratom,

–   visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(6), e in particolare gli articoli 145, 146 e 147,

–   visto il parere n. 4/2006 della Corte dei conti sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002(7),

–   visti l'articolo 70 e l'allegato V del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni interessate (A6-0095/2007),

A.   considerando che, ai sensi dell'articolo 274 del Trattato CE, la responsabilità dell'esecuzione del bilancio comunitario incombe alla Commissione che deve agire in conformità del principio di sana gestione finanziaria in cooperazione con gli Stati membri,

B.   considerando che il modo più eloquente per la Commissione di dimostrare il proprio reale impegno a favore della trasparenza e della buona gestione finanziaria consiste nell'attuare e sostenere appieno le iniziative volte a migliorare la qualità della gestione finanziaria, al fine di ottenere una dichiarazione di affidabilità qualificata (Déclaration d'assurance - DAS) positiva da parte della Corte dei conti,

C.   considerando che il miglioramento della gestione finanziaria nell'Unione va sostenuto e stimolato mediante un attento monitoraggio dei progressi nella Commissione e negli Stati membri,

D.   considerando che l'attuazione delle politiche dell'UE si caratterizza per la "gestione concorrente" del bilancio comunitario suddivisa tra la Commissione e gli Stati membri, il che significa che l'80% delle spese comunitarie è gestito dagli Stati membri,

E.   considerando che l'assunzione di responsabilità di controllo da parte degli Stati membri in merito alla produzione di informazioni di carattere finanziario e l'esigenza, in applicazione dell'articolo 44 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(8) (AII), di disporre delle sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili dovrebbero contribuire a migliorare nettamente la gestione del bilancio comunitario, ad assicurare la realizzazione di un quadro di controllo interno integrato a livello dell'UE e a ottenere una DAS positiva,

F.   considerando che nelle risoluzioni sui discarichi 2003 e 2004, del 12 aprile 2005(9) e del 27 aprile 2006(10), il Parlamento ha proposto che ogni Stato membro presenti una dichiarazione formale di trasparenza ex ante e una dichiarazione annuale di affidabilità ex post per quanto riguarda il proprio uso dei finanziamenti comunitari,

G.   considerando che il principio guida generale adottato dal Parlamento è di fare in modo che, in conformità del Trattato CE, vi sia una totale assunzione della responsabilità finale che incombe alla Commissione in materia di gestione del bilancio comunitario, nonché delle competenze che spettano agli Stati membri riguardo alla gestione dei fondi messi a loro disposizione,

H.   considerando che il Consiglio "Economia e finanza", nelle conclusioni dell'8 novembre 2005, non ha accolto la proposta del Parlamento sulle dichiarazioni a livello nazionale(11),

I.   considerando che l'AII del 17 maggio 2006 prevede al paragrafo 44 che le autorità di revisione contabile competenti degli Stati membri elaborino una valutazione relativa alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo con i regolamenti comunitari e che gli Stati membri si impegnino a presentare ogni anno, al livello nazionale appropriato, una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili,

J.   considerando che il principio di un controllo interno efficace figura tra i principi di bilancio del regolamento finanziario dalla sua modifica attraverso il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, come proposto dalla Commissione nel suo piano d'azione di cui sopra,

K.   considerando che, al paragrafo 2.10 della sua relazione annuale per il 2005, la Corte dei conti ha sottolineato, in merito all'attuazione di un quadro di controllo interno integrato, che "l'obbiettivo della proporzionalità e dell'efficienza economica dei controlli [è] uno dei più importanti approvati dalla Commissione", dichiarando in tale contesto che il processo di semplificazione (ossia il maggiore ricorso a pagamenti forfettari e ad aliquote forfettarie e la semplificazione delle norme applicabili in materia di appalti pubblici e di sovvenzioni) e l'uso di certificati di audit e dichiarazioni di affidabilità da parte di terzi ai quali sono affidati compiti di esecuzione del bilancio potrebbero svolgere una funzione importante,

L.   considerando che il summenzionato Consiglio "Economia e finanza" dell'8 novembre 2005 ha affermato nelle sue conclusioni che la realizzazione di un controllo interno integrato, nonché la chiarezza e la semplificazione della legislazione applicabile ai controlli sono altresì di fondamentale importanza e ha chiesto "alla Commissione di valutare il costo dei controlli per settore di spesa" (paragrafo 5),

M.   considerando che i lavori svolti dalla sua commissione per i bilanci, in generale, e la procedura di discarico, in particolare, sono un processo finalizzato a: 1) istituire la piena rendicontabilità della Commissione in quanto istituzione, dei singoli Commissari e di tutti gli altri soggetti interessati riguardo alla gestione finanziaria dell'UE, in conformità del Trattato; 2) creare all'uopo una procedura annua adeguata a tal fine che permetta al Parlamento di entrare in relazione diretta con i principali responsabili di detta gestione; e 3) migliorare la gestione finanziaria nell'UE per creare una base decisionale più solida, alla luce dei risultati dei controlli della Corte dei conti,

N.   considerando che la sua commissione per i bilanci deve tener conto dei risultati e delle raccomandazioni del discarico 2005 nel quadro della prossima procedura di bilancio,

O.   considerando che la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2006 dal Tribunale di primo grado relativamente alla causa F 17/05 Carvalho ha annullato la decisione della Commissione del 22 settembre 2004 di prolungare l'invalidità,

QUESTIONI ORIZZONTALI
Dichiarazione di affidabilità
Affidabilità dei conti

1.   rileva che, salvo alcune eccezioni segnalate nelle sue osservazioni, la Corte è del parere che i conti annuali consolidati delle Comunità europee riflettano fedelmente la situazione finanziaria delle Comunità al 31 dicembre 2005, i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l'esercizio concluso a tale data (capitolo 1, DAS, paragrafi V-VIII); chiede alla Corte ulteriori delucidazioni, nelle future relazioni annuali, sui settori e gli Stati membri particolarmente interessati;

2.   accoglie con favore gli sforzi compiuti dai servizi della Commissione al fine di adottare la contabilità dell'esercizio entro le scadenze indicate dal regolamento finanziario per l'elaborazione degli stati finanziari;

3.   manifesta tuttavia preoccupazione per le osservazioni formulate dalla Corte in merito agli errori evidenziati negli importi iscritti nel sistema contabile (sopravvalutazione dei debiti a breve termine e l'importo complessivo dei prefinanziamenti a lungo e a breve termine), nonché errori nei sistemi contabili locali di determinate direzioni generali;

4.   chiede alla Commissione di correggere con urgenza le lacune identificate dalla Corte, al fine di evitare che investano l'affidabilità degli stati finanziari del 2006;

5.   accoglie con favore il fatto che, a seguito delle reiterate richieste del Parlamento, il nuovo articolo 61 del regolamento finanziario disponga che il contabile della Commissione convalidi i conti e sia abilitato a verificare le informazioni ricevute e a formulare delle riserve; sottolinea che il contabile deve essere chiaramente abilitato ad espletare tale responsabilità, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione di controlli; invita la Commissione ad informare la commissione per il controllo dei bilanci in merito alle modifiche di ordine organizzativo che ha attuato o che intende attuare onde consentire al contabile di svolgere le mansioni affidategli ai sensi del nuovo articolo 61;

6.   rileva che, a seguito della risoluzione sul discarico 2004, la Commissione ha fornito informazioni sui "conti sconosciuti"; deplora il fatto che le informazioni trasmesse non abbiano ancora reso trasparenti le operazioni su questi conti; osserva che i fondi accreditati sui conti dovrebbero essere trasferiti nuovamente in bilancio a titolo di entrate diverse; invita al riguardo la Commissione a spiegare per quale motivo i conti di gestione del supermercato "ECONOMAT", tenuti al di fuori del bilancio, continuino a non essere inclusi in bilancio;

7.   deplora il fatto che, secondo le osservazioni formulate dalla Corte nella sua relazione annuale 2005 (paragrafo 1.49), il contabile non abbia rispettato le norme contabili n. 2 e n. 12 riguardo alla nuova struttura e presentazione del bilancio finanziario e al nuovo trattamento dei diritti pensionistici a carico delle Comunità; prende atto del fatto che il contabile della Commissione ha revisionato le norme contabili n. 2 e n. 12 nell'ottobre del 2006;

8.   osserva con preoccupazione che la Corte rileva errori relativi ai prefinanziamenti contabilizzati e invita la Commissione a correggere d'urgenza tali debolezze affinché i conti riflettano il più fedelmente possibile la situazione finanziaria delle Comunità; rammenta alla Commissione il suo impegno di informare a scadenza semestrale l'autorità di bilancio in merito alla gestione dei prefinanziamenti;

Gestione finanziaria

9.   è preoccupato per il nuovo aumento degli impegni ancora da liquidare e sollecita un maggior tasso di utilizzo nei prossimi tre anni;

10.   fa osservare che la maggior parte dei disimpegni effettuati in applicazione della regola dell'anno n+2 riguarda il Fondo sociale europeo (FSE); invita gli Stati membri a fare in modo che le domande di pagamento siano presentate alla Commissione più rapidamente, poiché le misure finanziate dall'FSE sono destinate a migliorare l'occupabilità e a creare risorse umane e sono essenziali per la realizzazione degli obiettivi di Lisbona; un ritmo di utilizzo lento è molto preoccupante, soprattutto alla luce del Fondo europeo per la globalizzazione di recente creazione e delle sue finalità;

11.   invita la Commissione e la Corte dei conti a tenere debitamente conto dei beneficiari facenti richiesta di importi relativamente esigui destinati a finanziare progetti o organizzazioni che, a causa delle loro dimensioni, non possono disporre delle necessarie competenze in materia di controllo e valutazione, allo scopo di raggiungere il giusto equilibrio tra il costo del progetto, il costo del personale e il costo del controllo e della valutazione;

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

12.   tiene conto delle considerazioni della Corte in base alle quali nei settori in cui la Commissione ha instaurato sistemi di supervisione e controllo adeguati non è emerso alcun errore importante per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti (capitolo 1, DAS, punto IX);

13.   deplora tuttavia il fatto che in settori molto importanti della gestione del bilancio comunitario (spese a titolo della PAC non soggette al sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), Fondi strutturali, politiche interne, azioni esterne, SAPARD) la Corte rilevi che l'efficacia di tali sistemi di supervisione e controllo debba essere migliorata, in quanto sussiste un livello di errori che impedisce l'elaborazione di una DAS positiva in tali settori (capitolo 1, DAS, punti IX-XI);

14.   constata con grande preoccupazione l'elevato numero di errori rilevati dalla Corte per quanto riguarda le operazioni a livello di destinatari finali e segnala peraltro che, in caso di gestione comune, la prevenzione, l'individuazione e la correzione degli errori a livello dei destinatari finali incombono agli Stati membri, mentre la Commissione ha la responsabilità di fornire agli Stati membri orientamenti chiari, utili ed efficaci su come prevenire, identificare e correggere tali errori;

15.   invita la Commissione a migliorare ulteriormente la supervisione che esercita sui controlli delegati agli Stati membri e insiste affinché la Commissione, nel caso in cui i sistemi di controllo degli Stati membri risultino ancora insufficienti, imponga chiare scadenze e applichi sanzioni laddove tali scadenze non vengano rispettate;

16.   ritiene che la domanda centrale nel contesto della DAS attenga al fatto di sapere se i sistemi di supervisione e di controllo sono applicati in modo adeguato a entrambi i livelli, comunitario e nazionale, e se garantiscono la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti;

17.   ritiene che, da questa prospettiva, l'audit della Corte permetterà di individuare la fonte delle insufficienze rilevate e contribuirà a correggere i limiti con maggiore efficacia rispetto al solo rilevamento degli errori che inficiano le operazioni;

18.   accoglie con favore l'approccio rivisto in materia di DAS che la Corte ha introdotto a partire dal 2002, in particolare l'ultima modifica, adottata nel febbraio 2006(12), che sarà applicata per la prima volta nella sua relazione annuale 2006;

Dichiarazioni di gestione a livello nazionale

19.   rammenta che, ai sensi dell'articolo 274 del trattato CE, ogni Stato membro deve assumersi le responsabilità in materia di gestione e adottare le misure necessarie per limitare quanto più possibile il rischio di errore nelle operazioni sottostanti;

20.   accoglie con favore, quale primo passo verso l'introduzione di dichiarazioni di gestione a livello nazionale, l'accordo realizzato nel quadro dell'AII, secondo cui gli Stati membri devono fornire ogni anno sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili;

21.   osserva che riveste carattere d'urgenza l'introduzione di una dichiarazione annuale a livello politico adeguato riguardante tutti i fondi comunitari in gestione concorrente, come ha proposto il Parlamento nelle sue risoluzioni sul discarico 2003 e 2004;

22.   sottolinea l'importanza del piano d'azione per un quadro di controllo interno integrato, e sostiene appieno la proposta formulata dalla Commissione nell'azione 5 di detto piano d'azione secondo cui gli Stati membri "dovrebbero nominare un organismo nazionale di coordinamento" per ciascuna politica comunitaria, incaricato di fornire una sintesi delle garanzie disponibili in merito alle azioni comunitarie attuate in ciascuno Stato membro;

23.   rammenta che i membri dell'UE sono gli Stati e non le regioni, e che pertanto non è accettabile che uno Stato membro respinga le dichiarazioni nazionali in ragione della sua organizzazione territoriale, e ritiene che ogni Stato membro debba poter assumersi le proprie responsabilità di gestione dei fondi UE ricevuti, tramite una dichiarazione unica nazionale oppure mediante più dichiarazioni entro un quadro di riferimento nazionale;

24.   ritiene che le dichiarazioni di gestione a livello nazionale - che potrebbero constare di diverse dichiarazioni in un quadro di riferimento nazionale piuttosto che di una dichiarazione unica, allo scopo di tenere conto dei sistemi politici federali e decentrati di alcuni Stati membri, così come sottolineato nella sua risoluzione del 2 febbraio 2006 sulle dichiarazioni di gestione nazionale(13)- rafforzerebbero di certo la qualità dei rispettivi sistemi nazionali di supervisione e di controllo e, senza pregiudicare l'indipendenza della Corte, potrebbero contribuire a facilitare l'ottenimento di una DAS positiva, dato che tali dichiarazioni costituiscono un elemento vitale per conseguire un quadro di controllo interno integrato a livello dell'UE e come tali rappresenterebbero un elemento importante per ottenere una DAS positiva;

25.   accoglie con grande soddisfazione l'iniziativa dei Paesi Bassi il cui governo ha approvato l'adozione di una dichiarazione di gestione nazionale dei fondi comunitari basata su sottodichiarazioni corrispondenti alle varie voci di spesa e che sarà firmata a nome del governo dei Paesi Bassi in ultima istanza dal ministro delle Finanze;

26.   accoglie altresì con soddisfazione la decisione del Regno Unito e della Svezia di adottare misure nella prospettiva di introdurre questo tipo di dichiarazione di gestione nazionale dei fondi comunitari, ben inteso che detta dichiarazione sarà firmata, nel caso del Regno Unito, da un alto funzionario competente in materia; segnala inoltre che l'organismo di revisione contabile nazionale danese deve presentare un parere di revisione sull'amministrazione dei fondi comunitari in gestione concorrente;

27.   constata con preoccupazione che, malgrado queste iniziative positive, la maggior parte degli Stati membri si oppone all'introduzione delle dichiarazioni nazionali;

28.   invita pertanto la Commissione a presentare al Consiglio, prima della fine del 2007, una proposta di dichiarazione di gestione nazionale che copra la totalità dei fondi comunitari in gestione concorrente e basata su sottodichiarazioni da parte delle varie strutture nazionali di gestione delle spese; ritiene che un approccio comune in materia di implementazione e strutturazione delle dichiarazioni nazionali, basate sugli stessi principi e tali da garantire se possibile la partecipazione degli organi di revisione contabile nazionali, sia necessario per assicurare che le dichiarazioni nazionali risultino utili per la Commissione e la Corte dei Conti;

29.   chiede al Consiglio di riesaminare tale questione con urgenza;

30.   invita i parlamenti nazionali (e in particolare le commissioni competenti per i conti pubblici e le commissioni facenti parte della Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari ed europei dei parlamenti dell'UE (COSAC)) a discutere la realizzazione delle dichiarazioni nazionali e ad informarlo in merito all'esito della discussione;

Paragrafo 44 dell'AII

31.   sottolinea che il punto 44 dell'AII prevede l'obbligo, che incombe alle autorità di revisione contabile competenti degli Stati membri, di elaborare una valutazione relativa alla conformità dei sistemi di gestione e di controllo con i regolamenti comunitari; gli Stati membri si impegnano pertanto a presentare ogni anno, al livello nazionale appropriato, una sintesi delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili;

32.   è dell'avviso che le autorità di revisione contabile competenti, di cui al punto 44 dell'AII, debbano assumere questa nuova responsabilità ai fini dell'impiego a livello locale dei fondi comunitari e che il controllo su scala nazionale debba gettare le basi per dichiarazioni di gestione annuali stabilite dalle autorità nazionali;

33.   sottolinea che solo in questo modo le dichiarazioni di gestione nazionali assumeranno realmente valore e che, secondo quanto emerso dal Parlamento al riguardo, devono costituire vere e proprie garanzie di buon funzionamento dei sistemi nazionali di gestione e di controllo;

34.   invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di fornire le informazioni di cui al punto 44 dell'AII, ad elaborare, sulla base di tali informazioni, un documento che analizzi, di ogni Stato membro, le debolezze e i punti di forza dei sistemi nazionali di gestione e di controllo dei fondi comunitari, nonché i risultati dei controlli dei conti effettuati, e a presentare tale documento al Parlamento e al Consiglio;

35.   ritiene che sarebbe estremamente utile che, sulla base di tale documento finale elaborato dalla Commissione, il Consiglio "Economia e finanza" procedesse a una valutazione comparativa e a un dibattito sul carattere appropriato dei sistemi impiegati dagli Stati membri per garantire il controllo dei fondi concessi a titolo del bilancio comunitario;

Sospensione dei pagamenti e applicazione di rettifiche finanziarie

36.   rammenta la comunicazione della Commissione del 15 giugno 2005 su un percorso verso un quadro di controllo interno integrato (COM(2005)0252), il cui punto B dispone che "[n]ei casi in cui uno Stato membro non tratterà adeguatamente il rischio di errori, la Commissione tutelerà il bilancio CE applicando rigorosamente le disposizioni in vigore per la sospensione dei pagamenti e le correzioni finanziarie";

Sospensione dei pagamenti

37.   sostiene appieno la Commissione nell'applicazione rigorosa della legislazione in materia di sospensione dei pagamenti ed esprime la propria soddisfazione per le azioni intraprese al fine di non trasferire alcun fondo nel caso in cui la Commissione non disponga di una garanzia assoluta in merito all'affidabilità dei sistemi di gestione e di controllo dello Stato membro destinatario dei fondi in questione;

38.   ritiene che, per quanto attiene alle riserve ricorrenti relative a programmi di spesa di un determinato Stato membro, la sospensione dei pagamenti in quanto mezzo di pressione contribuirà a rafforzare l'interesse degli Stati membri riguardo all'impiego corretto dei fondi comunitari ricevuti;

39.   invita la Commissione a semplificare le regole e ad applicare la normativa esistente in materia di sospensione dei pagamenti ove necessario, nonché a informare in modo puntuale il Consiglio, il Parlamento e la Corte dei conti sulle sospensioni dei pagamenti decise e a illustrarne le motivazioni;

40.   insiste affinché i pagamenti vengano totalmente o parzialmente sospesi nel caso in cui gli Stati membri non ottemperino ai requisiti di base, come nel caso del sistema SIGC in Grecia, e qualora le autorità greche non risolvano i problemi esistenti entro i termini stabiliti, come previsto dal piano d'azione approvato di concerto, che la Commissione ha richiesto alle autorità greche ai fini di un pieno funzionamento del sistema SIGC;

41.   ritiene pregiudizievole per l'immagine dell'UE il fatto che i singoli Stati membri possano applicare norme di controllo diverse;

Correzioni finanziarie nei programmi pluriennali

42.   ritiene che, in materia di gestione concorrente o decentralizzata, la Commissione debba applicare l'articolo 53, paragrafo 5, del regolamento finanziario secondo cui la Commissione si assume la responsabilità finale dell'esecuzione del bilancio conformemente all'articolo 274 del Trattato, ricorrendo a "procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifiche finanziarie";

43.   sottolinea che, tenuto conto del carattere pluriennale della spesa per i programmi comunitari, è solo al termine dei cicli pluriennali che la Commissione può procedere all'applicazione di tali "procedure di liquidazione dei conti o meccanismi di rettifiche finanziarie", il cui obiettivo è correggere a posteriori gli errori individuati, previa disponibilità di una documentazione esaustiva e chiaramente comprensibile sull'esecuzione dei programmi; sottolinea inoltre la necessità di procedere a correzioni finanziarie non appena siano individuate dagli Stati membri delle irregolarità non corrette, senza attendere il termine del ciclo pluriennale;

44.   constata con preoccupazione che la Corte formula critiche accese riguardo alle correzioni finanziarie applicate dalla Commissione, che non consentono "la prevenzione, nonché la tempestiva individuazione e correzione degli errori", né tengono sufficientemente conto delle carenze individuate nelle operazioni sottostanti, vale a dire a livello del beneficiario finale, e "non incoraggiano gli Stati membri ad adoperarsi per impedire le irregolarità o per migliorare i propri sistemi di gestione e di controllo" (paragrafi 1.64 e 6.35 della relazione annuale della Corte);

45.   segnala che le decisioni e le misure correttive finali(14) hanno per obiettivo di escludere dal finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità della normativa comunitaria e che tali decisioni, che rientrano nella sfera di competenze della Commissione, devono essere uno strumento importante dei sistemi di controllo e di supervisione;

46.   osserva che le misure correttive finali che non sono applicate direttamente alle operazioni al livello del beneficiario finale hanno l'effetto, nella pratica, secondo quanto constatato dalla Corte, di trasferire il costo delle operazioni illegittime/irregolari dal bilancio UE ai contribuenti nazionali e non verso il destinatario finale che commette l'errore (paragrafo 1.65 della relazione annuale della Corte); rileva, di conseguenza, che tali correttivi presentano solamente un effetto preventivo e dissuasivo limitato sui beneficiari e i gestori;

47.   sottolinea, pertanto, che è di estrema importanza che gli Stati membri dispongano di sistemi appropriati al fine di migliorare la prevenzione e l'individuazione degli errori a livello dei beneficiari finali, il che eviterà l'applicazione delle misure correttive finali da parte della Commissione;

48.   constata che in linea con il principio di un impiego dei fondi economico ed efficace si impone un ricupero effettivo; ritiene che migliorando il ricupero si dimostri l'efficacia delle sanzioni dell'UE e si rafforzi ulteriormente la credibilità delle Istituzioni europee;

49.   constata che solo gli organismi esecutivi degli Stati membri possono ottenere un ricupero efficace; chiede pertanto che si tenga contestualmente conto dei costi sostenuti dagli Stati membri per i propri organismi esecutivi;

50.   ritiene che la pubblicazione dell'identità dei debitori riconosciuti colpevoli in via definitiva e tuttavia insolventi consenta di migliorare la quota di ricupero;

51.   conclude che, alla luce delle gravi critiche mosse dalla Corte, la Commissione debba, da parte sua, adottare tutte le misure atte a prevenire in primo luogo errori e irregolarità e deplora che la Commissione abbia apparentemente posto maggiore enfasi sui meccanismi di correzione finanziaria finale che, come rileva la Corte, presentano gravi carenze e non possono essere ritenuti meccanismi atti ad assicurare la prevenzione nonché l'identificazione e la correzione tempestive di errori (paragrafo 1.64 della relazione annuale della Corte);

52.   deplora la critica della Commissione alla Corte dei conti per quanto concerne le cifre relative alle correzioni finanziarie effettuate dalla Commissione nel 2005, evidenziate in particolare il 23 ottobre 2006 in sede di presentazione della relazione annuale della Corte alla commissione parlamentare per il controllo dei bilanci, dal momento che la fiducia dei cittadini nella funzionalità delle Istituzioni europee si fonda anche sulla garanzia di indipendenza della Corte dei conti quale organo revisore esterno;

53.   invita la Commissione a presentare al Parlamento, nonché alla Corte dei conti, una definizione che spieghi in dettaglio le diverse nozioni contemplate dall'espressione "meccanismi di correzione finanziaria" e gli importi delle correzioni realmente effettuate nel 2005;

54.   chiede che in futuro la Commissione presenti una relazione annuale che specifichi l'importo delle correzioni finanziarie realmente effettuate;

Sistema di controllo interno della Commissione
Piano d'azione verso un quadro di controllo interno integrato

55.   accoglie con favore l'adozione da parte della Commissione, in data 17 gennaio 2006, della comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti dal titolo "Piano d'azione della Commissione verso un quadro di controllo interno integrato" (COM(2006)0009 e SEC(2006)0049), che definisce 16 azioni concrete da intraprendere intese alla realizzazione di un quadro di controllo interno più efficace per i fondi dell'UE;

56.   accoglie con soddisfazione il primo quadro di valutazione (scoreboard) semestrale presentato dalla Commissione il 19 luglio 2006 (SEC(2006)1001) relativamente all'attuazione del suddetto piano d'azione, conformemente alla richiesta formulata dal Parlamento nella sua risoluzione sul discarico 2004; si attende che lo scoreboard relativo al secondo semestre gli pervenga entro il 1° gennaio 2008;

57.   deplora tuttavia il fatto che, in base a detta relazione, certe azioni non siano state ancora avviate a causa del ritardo sulla tabella di marcia prevista, in particolare le azioni 7, 9 e 10(15);

Proporzionalità ed efficienza economica – Analisi dell'equilibrio esistente tra le spese operative e i costi dei sistemi di controllo – Tasso d'errore o rischio d'errore accettabile

58.   sottolinea che nella sua relazione annuale 2005 la Corte ritiene, riguardo alla definizione di un quadro di controllo interno integrato, che "l'obbiettivo della proporzionalità e dell'efficienza economica dei controlli sia uno dei più importanti approvati dalla Commissione" (paragrafi 2.9 e 2.10);

59.   rammenta altresì che il Consiglio "Economia e finanza" dell'8 novembre 2005, citato in precedenza, ha ritenuto di fondamentale importanza l'attuazione di un controllo interno integrato e ha dichiarato che "[i]n linea con il parere n. 2/2004 della Corte, il Consiglio ritiene necessario giungere ad un'intesa con il Parlamento europeo riguardo al rischio tollerabile nelle operazioni sottostanti, tenendo conto dei costi e dei benefici dei controlli per le diverse politiche, nonché del valore delle spese in questione"; auspica che il Consiglio attui quanto prima le proprie decisioni;

60.   rammenta l'azione 4 del suddetto piano d'azione che, in conformità delle raccomandazioni del Parlamento, propone di "avviare il dialogo interistituzionale sui rischi tollerabili nelle operazioni sottostanti";

61.   rammenta altresì l'azione 10, la quale è intesa ad effettuare una "analisi dei costi di controllo", in quanto è stata evidenziata "la necessità di ottenere un equilibrio adeguato tra i costi e i benefici dei controlli", e stabilisce che i risultati dovrebbero essere presentati all'inizio del 2007; constata tuttavia che detta azione è appena stata avviata;

62.   sottolinea a tale proposito l'importanza del parere n. 2/2004 della Corte dei conti sul modello di audit unico (single audit), in particolare per quanto concerne la necessità di garantire la coincidenza tra il livello di autorità che legifera, finanzia e beneficia dei controlli (paragrafo 24), la proporzionalità tra i costi e i benefici dei controlli (paragrafo 25) e la trasparenza dei controlli (paragrafo 26);

63.   deplora, al pari della Corte dei conti nel suo parere n. 4/2006, che non sia stata definita la relazione tra livello di rischio tollerabile e l'equilibrio costo/vantaggi dei controlli e che, nonostante questo sia un concetto fondamentale su cui si basa un quadro di controllo interno integrato, non vi è alcuna indicazione sul come, da chi o quando debba essere stabilita la definizione di "livello di rischio tollerabile";

64.   ritiene pertanto che la Commissione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di efficienza economica (value for money) dei sistemi di controllo, debba valutare il rapporto esistente, da un lato, tra le risorse di cui dispone a favore di ogni determinata politica e, dall'altro, la quota di tali risorse che essa impiega nei sistemi di controllo per settore di spesa e le risorse andate eventualmente perdute per errori accertati;

65.   invita la Commissione a divulgare integralmente al pubblico i metodi che utilizza per determinare i tassi di errore e la incoraggia a portare avanti un dialogo interistituzionale sulla metodologia di audit;

66.   reputa essenziale che la Commissione disponga di un programma operativo credibile per ottenere una DAS positiva;

67.   chiede alla Commissione di procedere effettivamente a questa analisi comparativa, unica base che consenta di definire un "livello di rischio tollerabile", e di trasmetterla al Parlamento, al Consiglio e alla Corte dei conti conformemente alla richiesta del Consiglio ECOFIN;

68.   ritiene che l'equilibrio costo/vantaggi tra le risorse impiegate nel quadro delle attività di controllo e il risultato di detti controlli debba costituire un elemento fondamentale di cui la Corte dei conti debba tenere conto in fase di elaborazione della DAS;

Responsabilità politica e responsabilità della Commissione in materia di gestione

69.   è dell'avviso che le informazioni divergenti contenute nelle varie relazioni annuali di attività dei servizi della Commissione costituiscano un ostacolo ai fini della procedura di discarico; esprime preoccupazione in quanto la Corte continua a formulare valutazioni secondo cui alcune relazioni annuali non forniscono ancora elementi sufficienti ai fini della dichiarazione di affidabilità (paragrafi 2.15, 2.18 e 2.19 della relazione annuale 2005);

70.   chiede alla Commissione di garantire che queste relazioni annuali di attività e le relative dichiarazioni allegate affrontino in modo più approfondito - laddove possibile a livello di singolo Stato membro - la valutazione dei sistemi in essere, le debolezze individuate e le rispettive incidenze finanziarie;

71.   chiede nuovamente che il Segretario generale della Commissione, nel momento in cui si accinge a elaborare la relazione di sintesi, emetta una dichiarazione formale di affidabilità con un riferimento alle dichiarazioni provenienti da ciascun direttore generale, al fine di fare esplicita menzione dell'assistenza di questi ultimi ai Commissari nell'adottare il contenuto della relazione;

Partecipazione dei membri della Commissione

72.   considera fondamentale l'affermazione formulata dal servizio di audit interno della Commissione nella sua relazione annuale sulle revisioni contabili interne secondo cui "il pieno coinvolgimento dei Commissari nella valutazione dei rischi politici consentirebbe una migliore gestione globale dei rischi e, di conseguenza, permetterebbe di migliorare la programmazione, la ripartizione delle risorse e l'attuazione delle politiche"(16);

73.   prende atto delle critiche relative all'insufficiente coinvolgimento dei Commissari; chiede alla Commissione di definire le azioni che sarebbero necessarie per garantire tale pieno coinvolgimento dei Commissari, richiesto dal revisore interno, di chiarire al tempo stesso la relazione tra i direttori generali e i Commissari, e di trasmettere tutte le informazioni in merito al Parlamento;

74.   deplora le differenze di qualità tra le presentazioni dei Commissari dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci e spera che tali differenze non riflettano l'importanza attribuita dal singolo Commissario alla corretta gestione finanziaria nella loro sfera di competenza; insiste sul fatto che i Commissari, a parte qualche eccezione, devono essere meglio preparati per le audizioni concernenti la procedura di discarico 2006;

Etica professionale

75.   accoglie con soddisfazione l'Iniziativa europea in materia di trasparenza, citata in precedenza, nel cui quadro la Commissione si propone di avviare "un dibattito con le altre istituzioni europee su [...] le norme e gli standard riguardanti l'etica professionale dei titolari eletti di cariche pubbliche presso le istituzioni europee"; chiede di avviare quanto prima il dibattito, di modo che le eventuali misure necessarie possano dimostrare la loro efficacia all'inizio della nuova legislatura del Parlamento, nel giugno 2009, e della nuova Commissione, nel novembre 2009;

76.   appoggia l'idea di un simile dibattito e chiede alla Commissione di colmare l'attuale vuoto, nonché di introdurre in un codice di condotta vincolante dei Commissari le norme di etica professionale e i principi guida che i Commissari sono tenuti a rispettare nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare al momento di designare i rispettivi collaboratori, segnatamente in seno al proprio "gabinetto";

77.   chiede alla Commissione, nel quadro dell'iniziativa in materia di trasparenza, di tenere in debita considerazione e di proporre soluzioni per quanto concerne il fatto che un numero considerevole di ex membri e di membri attuali del personale, che ricoprono posti di alto livello con funzioni delicate, hanno lasciato la Commissione, in alcuni casi mediante un congedo non retribuito, per unirsi a gruppi di pressione e studi legali rappresentanti, per esempio, clienti oggetto di indagini condotte dalla DG Concorrenza o contestanti ammende loro inflitte;

Trasparenza

78.   plaude all'iniziativa della Commissione in materia di trasparenza ed auspica che ciò comporti un'azione pratica e iniziative legislative che a loro volta sfoceranno nella trasparenza dell'utilizzo e della gestione dei fondi dell'UE; si aspetta che gli Stati membri sostengano e completino tale importante iniziativa garantendo a loro volta una piena trasparenza nel loro utilizzo dei fondi comunitari;

79.   auspica che il Parlamento - inclusa la commissione per il controllo dei bilanci - partecipi alle future discussioni sull'elaborazione delle specifiche iniziative legislative;

80.   invita caldamente la Commissione a mettere tutto in opera per incoraggiare gli Stati membri a consentire al pubblico l'accesso alle informazioni sui progetti e i beneficiari dei fondi dell'UE oggetto di gestione comune;

81.   auspica che sia messo a punto un sistema semplice e trasparente per garantire l'accesso a tutte queste informazioni attraverso un sito web centrale e facilmente accessibile;

82.   plaude alle iniziative della Commissione tese a garantire che vengano ora resi pubblici i finanziamenti effettuati nell'ambito dei programmi di aiuto comunitario all'agricoltura;

83.   auspica che la Commissione inviti quanto prima gli Stati membri a standardizzare su Internet l'informazione in materia di aiuti all'agricoltura, di modo che sia possibile una generale comparazione tra gli Stati membri;

84.   si compiace per il fatto che la Commissione abbia riconosciuto la necessità di consentire l'accesso all'informazione sulle diverse forme di gruppi di esperti di cui essa si avvale nel quadro delle sue attività;

85.   sollecita la Commissione a completare il processo di attuazione della maggiore trasparenza possibile rendendo agevolmente consultabili le informazioni su chi è rappresentato in questi gruppi e quali ne sono i compiti;

86.   invita la Commissione a pubblicare i nomi delle persone che partecipano a questi gruppi nonché i nomi dei consulenti speciali assunti dai singoli Commissari e/o dalle Direzioni generali e/o dai "gabinetti";

QUESTIONI SETTORIALI
Entrate

87.   osserva con soddisfazione che il controllo della Corte non ha individuato alcuna irregolarità significativa relativa ai pagamenti corrispondenti alla risorsa propria IVA e alla risorsa propria RNL;

Risorsa propria IVA

88.   deplora che la Corte abbia constatato un aumento nel 2005 del numero delle riserve pendenti relative agli estratti IVA degli Stati membri, nonché l'assenza di strumenti efficaci per far sì che gli Stati membri forniscano informazioni adeguate, consentendo così alla Commissione di decidere in merito alla revoca delle riserve (paragrafi 4.13-4.15 della relazione annuale);

89.   chiede alla Commissione di affrontare detta questione con gli Stati membri nel quadro delle riunioni periodiche del comitato consultivo sulle risorse proprie e d'informare la commissione parlamentare competente in merito alle misure adottate o da adottare al fine di eliminare le riserve;

Risorsa propria RNL

90.   si rammarica di rilevare dalla relazione annuale 2005 della Corte che le verifiche svolte dalla Commissione sui conti nazionali sono ancora insufficienti e che i controlli effettuati dalla Commissione nell'ambito dei sistemi di supervisione e controllo si sono limitati a verifiche documentali (paragrafo 4.16);

91.   nota altresì che, secondo la Corte, dal 2005 sono in vigore nuove norme sulla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (Financial Intermediation Services Indirectly Measured – SIFIM), già decise nel 2002, le quali, alla luce delle informazioni di Eurostat, determinerebbero un notevole aumento dell'RNL, ma si rammarica che la Commissione non abbia ancora presentato al Consiglio alcuna proposta per applicare tali modifiche al calcolo delle risorse proprie (paragrafi 4.20 e 4.21);

92.   disapprova il fatto che nel caso dei SIFIM la Commissione segua evidentemente un approccio diverso da quello seguito nel caso dell'inserimento nell'RNL di attività illegali (paragrafo 4.19), che sono incluse nel calcolo delle risorse proprie, benché non sia ancora garantita un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri e la Commissione abbia pertanto presentato delle riserve che consentono una correzione delle cifre a posteriori;

93.   ritiene che i SIFIM saranno inclusi automaticamente nella futura decisione sulle risorse proprie per gli scopi dell'RNL/risorse proprie, dal momento che la Commissione non ha formulato alcuna riserva restrittiva in questo senso nella sua proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (COM(2006)0099);

94.   chiede alla Commissione di correggere senza ulteriori ritardi le carenze individuate dalla Corte;

Politica agricola comune

95.   si felicita vivamente per il fatto che la Corte riconosce che il SIGC, ove correttamente applicato, è un sistema efficace per limitare il rischio di errori o di spese irregolari;

96.   constata tuttavia con preoccupazione le reiterate critiche mosse dalla Corte nei confronti della procedura applicata attualmente nell'ambito della liquidazione dei conti della politica agricola comune (relazioni di organismi di certificazione e decisioni di conformità), procedura che, ad avviso della Corte, non è studiata per garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni a livello dei pagamenti ai destinatari finali (agricoltori e operatori);

97.   ribadisce ancora una volta che la cooperazione degli Stati membri con la Commissione al fine di garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni a livello dei destinatari finali è indispensabile e invita caldamente la Commissione a intensificare i controlli successivi ai pagamenti e ad assicurare il recupero dei pagamenti irregolari;

98.   si rammarica che la Corte continui a constatare la presenza di problemi nell'applicazione del SIGC in Grecia, sostiene totalmente il piano d'azione, con scadenze e obiettivi concreti, chiesto dalla Commissione alle autorità greche al fine di correggere gli errori, e appoggia altresì la Commissione nella sua intenzione di applicare con rigore la normativa esistente in materia di sospensione dei pagamenti qualora il governo ellenico non ponga rimedio agli attuali problemi entro i termini indicati, secondo quanto ha essa stessa annunciato dinanzi alla commissione parlamentare competente;

99.   prende nota dei problemi constatati nell'applicazione del SIGC nei nuovi Stati membri controllati dalla Corte, dove i sistemi non sono ancora affidabili, e chiede alla Commissione e a detti Stati membri di fare tutto il possibile per correggere tali carenze;

100.   nota altresì le gravi carenze individuate dalla Corte in occasione dei controlli concernenti lo sviluppo rurale, le restituzioni all'esportazione e, soprattutto, il settore dell'olio d'oliva in Spagna, in Grecia e in Italia; chiede alla Commissione di rafforzare i controlli in tali ambiti entro la fine del 2007 e di informare il Parlamento in merito agli esiti di tali controlli prima della procedura di discarico per l'esercizio 2006; rileva che le opzioni concernenti l'implementazione della recente riforma del settore dell'olio d'oliva, contestuale al pieno sviluppo e alla totale operatività dei sistemi di informazione in materia di agricoltura disponibili per gli Stati membri produttori, riducono tutti i rischi di irregolarità in materia di aiuti previsti dall'Organizzazione comune dei mercati;

101.   considera opportune le correzioni finanziarie adottate dalla Commissione per quanto concerne gli aiuti alla produzione dell'olio d'oliva al fine di limitare i danni al bilancio comunitario e accoglie la proposta presentata dalla Commissione al Consiglio intesa a semplificare tale sistema;

Azioni strutturali, occupazione e affari sociali

102.   si dichiara particolarmente soddisfatto che, nel quadro dell'Iniziativa europea in materia di trasparenza e conformemente alla nuova normativa sui Fondi strutturali per il periodo 2007-2013, gli Stati membri siano tenuti a comunicare le informazioni sui beneficiari dei finanziamenti comunitari e che alla Commissione incomba l'obbligo di pubblicare tali informazioni; chiede alla Commissione che tutte queste informazioni e quelle concernenti i beneficiari di tutte le altre politiche dell'Unione siano pubblicate in modo tale da renderle facilmente accessibili anche al pubblico più ampio e da consentire la comparazione dei dati provenienti dai vari Stati membri;

103.   prende atto con soddisfazione della suddetta nuova normativa relativa ai Fondi strutturali per il periodo 2007-2013, in conformità della quale la Commissione non rimborserà alcuna spesa senza aver ricevuto in precedenza una dichiarazione scritta da parte di un organismo indipendente che certifichi la conformità dei sistemi di gestione e di controllo alla regolamentazione comunitaria(17);

104.   si rammarica che ancora una volta la Corte abbia rilevato deficienze relative ai sistemi di controllo nazionali e un livello di errori rilevante, che pregiudicano l'affidabilità delle dichiarazioni finali di spesa presentate dagli Stati membri (paragrafi 6.26 e 6.29 della relazione annuale); deplora altresì che, ad avviso della Corte, la Commissione non eserciti una supervisione efficace sui controlli delegati agli Stati membri e le chiede di porvi rimedio con urgenza;

105.   rammenta che, ai fini della buona gestione finanziaria e della DAS, non sono importanti gli errori rinvenuti quanto l'esistenza di sistemi di supervisione adeguati che consentano alla Commissione di controllare come si deve i rischi per il bilancio comunitario e di applicare le correzioni finanziarie necessarie;

106.   deplora il fatto che in un numero ristretto di Stati membri persistano alcuni problemi noti, che danno luogo a riserve ricorrenti, e insiste affinché la Commissione segua da vicino le misure adottate dalle autorità nazionali, garantisca che tali misure sono adeguate e tenga debitamente informata la commissione parlamentare competente in merito ai progressi compiuti;

107.   si rammarica altresì che, secondo la Corte, gli Stati membri non abbiano rispettato l'obbligo, che incombe loro, di fornire sistematicamente le informazioni che sono tenuti a presentare regolarmente alla Commissione in merito all'annullamento del contributo comunitario e agli importi da recuperare (paragrafo 6.36 della relazione annuale);

108.   chiede alla Commissione di fare ricorso a tutti gli strumenti a sua disposizione affinché gli Stati membri adempiano a tale obbligo d'informazione e di non effettuare alcun pagamento fintantoché le autorità nazionali non abbiano fornito tutte le informazioni richieste;

109.   osserva che nel periodo compreso tra il 2004 e il 2006 la Commissione ha avviato una serie di azioni intese a sospendere temporaneamente i versamenti a titolo del FESR e del FSE a favore di alcuni Stati membri in cui gli errori danno luogo a riserve ricorrenti nel tempo, e appoggia tali azioni;

110.   chiede alla Commissione, in quanto responsabile finale della buona gestione finanziaria dei fondi comunitari, che, in linea con quanto riportato ai paragrafi 38 e seguenti della presente risoluzione, qualora uno Stato membro non fornisca le garanzie auspicate, siano applicate le regole comunitarie in materia di sospensione dei pagamenti(18);

Politiche interne

111.   si rammarica del fatto che, secondo la Corte, la Commissione gestisce direttamente le azioni nell'area delle politiche interne, ma permangono gli stessi problemi degli anni precedenti (errori nei rimborsi dei costi, complessità delle regole applicate e assenza di un meccanismo di sanzioni efficace) e chiede alla Commissione di proseguire gli sforzi per semplificare e chiarire ulteriormente le norme che disciplinano i programmi a compartecipazione finanziaria, in particolare per quanto riguarda i requisiti minimi dei sistemi per la registrazione dei tempi di lavoro (relazione annuale 2005 della Corte, paragrafo 7.29), di adoperarsi al massimo, nel quadro di un opportuno dialogo con i beneficiari degli aiuti, per chiarire le regole, i manuali e i moduli da utilizzare, e di garantire che il meccanismo di sanzioni in essere venga applicato in maniera efficace ed adeguata ogniqualvolta necessario, proponendo, se del caso, le modifiche che s'impongono per rafforzarne l'efficacia; raccomanda altresì di migliorare l'ambito, la qualità e il seguito dati agli audit sui sistemi applicati dalle agenzie nazionali attraverso una migliore informazione ed un migliore scambio reciproco (relazione annuale 2005 della Corte dei conti, paragrafo 7.29 ed emendamento del Parlamento all'art. 35 bis (nuovo) del regolamento rivisto recante le modalità di esecuzione del regolamento finanziario(19)); invita la Commissione a presentare all'autorità di bilancio un catalogo di misure concrete in cui figurino le modalità attraverso cui la Commissione, nel corso dell'attuale legislatura, intende pervenire ad una dichiarazione di affidabilità assoluta in materia di gestione diretta delle risorse;

Trasporti e turismo

112.   constata che il bilancio 2005, quale definitivamente adottato e successivamente modificato nel corso dell'anno, destinava alle politiche dei trasporti un importo di 917 200 000 EUR in stanziamenti d'impegno e un importo di 931 800 000 EUR in stanziamenti di pagamento; osserva inoltre che, dei suddetti importi:

   671 400 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 747 900 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati alle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T),
   15 900 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 18 100 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati alla sicurezza dei trasporti,
   30 500 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 8 200 000 EUR in stanziamenti di pagamento destinati al programma Marco Polo,
   69 000 000 EUR in stanziamenti d'impegno e 62 000 000 EUR in stanziamenti di pagamento erano destinati alle agenzie dei trasporti;

113.   si compiace che i tassi di utilizzazione degli stanziamenti sia d'impegno che di pagamento per i progetti relativi alle TEN-T continuino ad essere elevati, toccando in entrambi i casi quasi il 100%, ma deplora il fatto che, ciononostante, l'attuazione dei progetti continui ad essere lenta e insoddisfacente, pur ammettendo che il completamento di progetti di infrastrutture dei trasporti generalmente richiede diversi anni;

114.   esprime la sua preoccupazione per l'imprecisione che, per tutti i progetti, caratterizza il massimale di partecipazione dell'UE – dato che il regolamento finanziario non specifica se il massimale del 10% fissato per il finanziamento comunitario si applica alle spese già sostenute oppure all'importo totale previsto per il progetto; osserva che ciò ha indotto la Corte dei conti a rilevare l'esistenza di un eccesso di spesa pari a 146 milioni di euro; si compiace del fatto che la Commissione abbia ora assunto una posizione chiara sulla materia e concorda sulla necessità di calcolare il massimale in percentuale del costo finale del progetto;

115.   accoglie con soddisfazione il fatto che la DG TREN stia attualmente effettuando l'audit del 49% del costo totale dei progetti TEN-T, ma invita a migliorare ulteriormente tale risultato realizzando l'audit del 20% di tutti i progetti;

116.   esprime la sua preoccupazione per il tasso di errore, al di sopra della media, riscontrato per i contratti di ricerca nel settore dei trasporti e sollecita l'adozione di misure correttive in tale campo; invita la Corte di conti a riesaminare tale questione nel quadro della sua relazione annuale 2006;

117.   osserva con preoccupazione che il tasso di utilizzazione dei pagamenti per la sicurezza dei trasporti è stato del 74% degli stanziamenti disponibili; è altresì preoccupato per il fatto che il tasso di utilizzazione degli stanziamenti di pagamento per il programma Marco Polo sia stato del 53%; considera totalmente inaccettabili simili tassi di utilizzazione in relazione ad un obiettivo individuato come fondamentale nel Libro bianco sui trasporti, riferendosi in particolare alla brusca diminuzione nell'utilizzazione degli stanziamenti di pagamento;

118.   invita la Commissione a trasmettere ogni anno al Parlamento e al Consiglio una descrizione maggiormente dettagliata della spesa per ciascuna linea di bilancio corredata dei commenti relativi alla linea in questione;

Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare

119.   considera soddisfacenti i tassi globali di esecuzione delle linee di bilancio relative all'ambiente, alla sanità pubblica e alla sicurezza alimentare;

120.   invita la Commissione a prendere provvedimenti per promuovere ulteriormente l'assistenza ai candidati nel contesto dei programmi pluriennali; plaude all'impegno volto a precisare meglio i bandi di gara e fornire ai candidati maggiore assistenza, in modo da evitare la presentazione di progetti chiaramente inammissibili al finanziamento o di qualità insufficiente; ritiene tuttavia che occorra continuare a lavorare per arrivare ad una situazione soddisfacente; esorta la Commissione ad esaminare le singole fasi di esecuzione per far avanzare il ciclo di attuazione durante l'esercizio;

121.   rileva che i tassi di pagamento per i settori dell'ambiente, della sanità e della sicurezza alimentare sono inferiori all'80 %; è consapevole delle difficoltà incontrate nella previsione del fabbisogno di stanziamenti di pagamento, visto che la Commissione dipende in parte da una rapida presentazione delle fatture da parte di beneficiari e appaltatori; invita comunque la Commissione a proseguire i suoi sforzi per migliorare le procedure che hanno un impatto sull'esecuzione degli stanziamenti di pagamento;

122.   auspica che il modello introdotto con il nuovo quadro finanziario, vale a dire raccogliere tutte le attività di un settore in un unico programma e in un'unica linea di bilancio, promuoverà l'impiego efficiente degli stanziamenti disponibili;

Cultura e istruzione

123.   considera l'ulteriore semplificazione dei requisiti per i candidati ai nuovi programmi pluriennali quali Gioventù in azione, Europa per i cittadini e Cultura 2007 un passo necessario verso un'Unione più vicina ai cittadini e auspica che la Commissione esplori ulteriormente tali possibilità nel quadro del regolamento finanziario rivisto;

124.   considera necessario che, in sede di applicazione delle disposizioni del regolamento finanziario, la Commissione esamini l'opportunità di standardizzare l'aggiudicazione degli appalti mediante formule di tipo forfettario e il ricorso alle decisioni della Commissione per il finanziamento dei programmi;

125.   esorta la Commissione a compiere sforzi ulteriori nel controllo dell'attività di ciascuna delle 99 agenzie nazionali che partecipano alla gestione del programma e che, in alcuni casi, hanno segnalato notevoli carenze nell'applicazione delle procedure di revisione contabile;

126.   auspica che il lavoro dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura produca un miglioramento delle procedure operative; sottolinea che specialmente le organizzazioni di cui essa si occupa dipendono da un'informazione affidabile e tempestiva per quanto riguarda il sostegno ai progetti; osserva, a tale proposito, che i richiedenti sono spesso organizzazioni molto piccole o persone fisiche che non hanno i mezzi o l'esperienza per eseguire una verifica contabile professionale;

127.   nota che i costi della verifica contabile del progetto in loco sono estremamente alti; ritiene, tuttavia, che l'obiettivo consista nel ridurre per quanto possibile il margine d'errore e che sia quindi necessario assicurare un rapporto di proporzionalità tra i costi e l'efficacia dei controlli effettuati, in modo da stabilire un rapporto ottimale tra i fondi utilizzati per l'attuazione della politica comunitaria e quelli impiegati per la realizzazione dei controlli;

128.   desidera garantire il rispetto del principio di addizionalità nel settore del sostegno alla comunicazione per le campagne d'informazione condotte in cooperazione tra Stati membri e Commissione e invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di certificare che il sostegno finanziario non serve semplicemente a sostituire il sostegno finanziario degli Stati membri a misure nazionali sulla politica d'informazione dell'UE;

129.   esorta la Commissione a garantire che in sede di attribuzione delle sovvenzioni le agenzie nazionali non si discostino dai criteri generali, com'è avvenuto in Polonia con un progetto concernente giovani omosessuali, e rispettino l'articolo 13 del trattato CE e che, in caso di violazione dei criteri del programma, venga presa in considerazione la restituzione dei fondi UE;

Diritti della donna e uguaglianza di genere

130.   mette in risalto il fatto che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, la promozione della parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'UE ed è un obiettivo che interessa orizzontalmente l'intera gamma di tutte le attività e politiche comunitarie; rinnova la sua richiesta che l'integrazione (mainstreaming) delle questioni di genere sia tenuta nella debita considerazione quale obiettivo prioritario nella pianificazione di bilancio, conformemente al principio del "gender budgeting" (costruzione del bilancio secondo la prospettiva di genere), e invita la Commissione a fornire dati che consentano una valutazione;

131.   ribadisce la sua richiesta di inserire nelle relazioni sul discarico del bilancio le informazioni sulle politiche per il mainstreaming di genere e sui dati specifici per genere; si rammarica che la Commissione non abbia fornito tali informazioni;

132.   prende atto con preoccupazione del basso tasso di esecuzione dei pagamenti del programma "Daphne" (58%); pur essendo al corrente dei motivi addotti dalla Commissione riguardo al mantenimento degli standard di qualità dei progetti, rileva che il sostegno finanziario è stato rifiutato a molti progetti di qualità elevata; si compiace pertanto dell'aumento degli stanziamenti assegnati alla terza fase del programma Daphne, ma è preoccupato per la capacità amministrativa rimasta invariata; chiede pertanto che sia condotta un'indagine che possa fornire ulteriori chiarimenti in merito a tale basso tasso di esecuzione;

133.   richiama l'attenzione sull'assenza di dati riguardo alle attività di promozione dell'uguaglianza di genere che hanno ricevuto un sostegno dai Fondi strutturali e invita la Commissione a porre rimedio a tale situazione;

134.   ritiene che si debba dedicare maggiore attenzione alla promozione della partecipazione delle donne alla società della conoscenza, e quindi ad una formazione e un'occupazione di qualità delle donne nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

135.   si compiace dei notevoli progressi realizzati dalla Commissione per quanto riguarda gli obiettivi annuali di assunzione e nomina di donne a posti direttivi e ad altri posti di livello A*/AD in seno alla sua amministrazione; la esorta a proseguire nei suoi sforzi in questo campo;

Libertà civili, giustizia e affari interni

136.   accoglie con favore il fatto che si sia raggiunto un certo progresso nel livello di esecuzione degli impegni del bilancio per quanto riguarda un'area di libertà, sicurezza e giustizia; deplora che il livello di esecuzione dei pagamenti continui a decrescere (79,8% secondo la Corte dei conti, comparato all'83,8% del 2004); nota che tale livello è uno dei più bassi per quanto riguarda la Commissione; invita la Direzione generale per la giustizia, la libertà e la sicurezza a migliorare l'esecuzione del bilancio per quanto riguarda il futuro;

Ricerca e sviluppo

137.   deplora che, secondo la Corte, la Commissione non sia tuttora riuscita a garantire un sistema affidabile di registrazione dei costi di personale nel settore della ricerca; considera "essenziale che l'obbligo di documentare l'orario di lavoro del personale coinvolto sia chiaramente specificato nella convenzione di sovvenzione" (paragrafo 7.7 della relazione annuale)(20);

138.   osserva con preoccupazione che i sistemi dei certificati di audit, nonostante i costi elevati che comportano, nel 2005 non hanno ancora apportato le garanzie auspicate, considerati gli errori individuati dalla Corte nelle dichiarazioni relative alle spese per il personale e alle spese generali a queste associate, dichiarazioni per le quali erano stati emessi certificati di audit senza riserva; rileva tuttavia che la qualità dei certificati di audit è migliorata in seguito alla pubblicazione dei requisiti previsti per essi; invita la Commissione a sviluppare ulteriormente criteri adeguati per i certificati di audit al fine di rafforzarne l'utilità;

139.   incoraggia la Commissione ad accelerare l'attuazione delle azioni previste nel piano d'azione summenzionato verso un quadro di controllo interno integrato, segnatamente l'azione 7 (Promuovere le migliori pratiche per migliorare il rapporto costi/benefici degli audit a livello dei progetti);

140.   chiede alla Commissione di ottemperare al requisito di partecipazione stabilito dal 7° programma quadro introducendo, tra l'altro, una procedura di pagamento forfettario, e informando la commissione parlamentare competente in sede di revisione intermedia;

141.   deplora che, secondo la Corte, permangano incertezze imputabili a disposizioni contrattuali troppo vaghe e non sufficientemente chiare, soprattutto per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e l'indipendenza dei revisori incaricati della certificazione, e prende atto dell'impegno assunto dalla Commissione(21) di semplificare il quadro comunitario e di adeguare l'impiego dei certificati di audit;

142.   nota altresì che il servizio di audit interno della Commissione (SAI) ritiene che sussista il rischio che alcuni pagamenti indebiti non vengano individuati a causa dell'assenza di un sistema di controllo efficace al momento dell'esecuzione degli impegni di bilancio, e chiede pertanto alla Commissione di adottare a tal fine le misure di controllo appropriate;

Azioni esterne

143.   rileva che la Corte non ha riscontrato alcun errore nell'ambito del controllo di un campione di pagamenti effettuati presso le delegazioni, ma che ha individuato errori nell'ambito del controllo del campione relativo alle gare, nonché delle operazioni effettuate presso gli organismi incaricati dell'attuazione;

144.   ritiene prioritario garantire la coerenza delle politiche comunitarie che incidono sui paesi in via di sviluppo e considera di conseguenza necessario chiarire la suddivisione del lavoro tra le varie direzioni generali che gestiscono le azioni esterne;

145.   osserva con preoccupazione che, secondo la Corte, le analisi di rischio svolte da EuropeAid non hanno considerato i rischi che rappresentano i diversi tipi di organismi attuatori (ONG, organizzazioni internazionali, istituzioni governative, ecc.) o insiti nei metodi di finanziamento utilizzati (sovvenzioni, sostegno al bilancio, fondi fiduciari, ecc.); invita la Commissione a fornire maggiore chiarezza sull'efficacia dei singoli strumenti di aiuto attraverso un sistema di relazioni differenziate; suggerisce che per quanto concerne gli aiuti ai paesi in via di sviluppo si valuti l'opportunità di introdurre un sistema graduale con l'obiettivo di creare in una prima fase, mediante la promozione di singoli progetti, i presupposti fondamentali per la concessione degli aiuti di bilancio, ovvero una forma di controllo democratico del bilancio nonché strutture di valutazione indipendenti;

146.   deplora in particolare che i controlli di EuropeAid non riguardino adeguatamente le operazioni a livello degli organismi attuatori dei progetti, e che possano contribuire solo in modo limitato a fornire una garanzia d'insieme sui sistemi e sulle procedure, nonché sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (paragrafo 8.12 della relazione annuale);

147.   chiede a EuropeAid di attuare un programma di controllo a livello degli organismi attuatori dei progetti e di concentrare tutti i propri sforzi sui controlli ex post relativi alle varie ONG con cui coopera;

148.   considera preoccupante che, per quanto attiene all'efficacia delle spesedel programma TACIS, la Commissione, secondo la Corte, non fosse in grado di valutare il contributo del programma al miglioramento della sicurezza presso ciascun impianto nucleare (paragrafo 8.36 della relazione annuale); considera questa critica estremamente grave, in quanto evidenzia la mancanza di garanzie per quanto riguarda l'aspetto fondamentale e prioritario dell'azione comunitaria, ossia la sua efficacia;

149.   prende nota della critiche mosse dalla Corte nei confronti del sistema informativo comune RELEX (CRIS) da cui si estrapolano informazioni finanziarie insufficienti o che mancano di coerenza per poter basare l'analisi del rischio dettagliata (paragrafo 8.6 della relazione annuale); chiede alla Commissione di porre rimedio senza indugi alle debolezze del sistema CRIS e di usare tutto il potenziale di tale strumento per ottenere le informazioni necessarie ai sistemi di controllo;

150.  Nota l'informazione della Commissione (risposta all'interrogazione scritta E-4481/06) secondo cui in relazione al caso di truffa e corruzione nell'ambito del "Lesotho Highlands Water Project", tre imprese beneficiarie di contributi UE sono state condannate a una sanzione pecuniaria dall'Alta Corte del Lesotho: Schneider Electric S.A. (Francia), Impregilo Spa (Italia) e Lahmeyer International GmbH (Germania),

151.  Critica il fatto che, nel caso del Lesotho Highlands Water Project, la Commissione non ha evidentemente adottato alcuna decisione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera e) del regolamento finanziario (esclusione dalla partecipazione ad appalti); si attende che la Commissione adotti ora ed annunci le opportune decisioni entro il mese di giugno 2007 e sottoponga entro il mese di settembre 2007 una relazione completa sul caso al Parlamento e alla Banca europea per gli investimenti (pure interessata dal caso), che chiarisca anche cosa sia stato fatto per recuperare i fondi;

Sviluppo

152.   plaude al fatto che la percentuale delle risorse UE erogate per il settore della sanità di base e per quello dell'educazione di base sia aumentata dal 4,98 al 6,83%; deplora, tuttavia, che questa percentuale continui ad essere ben lontana dall'obiettivo del 20% fissato nel bilancio 2005; è contraria a che la Commissione invochi l'obiettivo legittimo e imprescindibile di migliorare il coordinamento dei donatori e la ripartizione dei compiti tra i donatori per giustificare l'esiguità degli investimenti nei settori della sanità di base e dell'educazione di base e chiede ad essa di adottare quanto prima possibile misure per raggiungere l'obiettivo del 20% nonché di informare per iscritto il Parlamento, quanto meno due volte all'anno, sui progressi nell'attuazione e sui fattori considerati nel calcolo;

153.   deplora che la Commissione finora non abbia messo a punto una strategia globale per fare dei settori della sanità e dell'istruzione dei punti cardini dei nuovi documenti strategici, e ciò d'intesa con i paesi beneficiari;

154.   deplora altresì che, nonostante la Commissione sostenga il contrario, i documenti strategici per paese, attualmente in fase preparatoria, non denotano alcun chiaro profilo in ordine agli obiettivi di sviluppo per il Millennio (MDG) e tanto meno indicano obiettivi e scadenzari specifici per il conseguimento dei singoli MDG, e che in tali documenti non si esponga in maniera sufficiente il contributo che la Comunità recherà per conseguire detti obiettivi;

155.   plaude alle dichiarazioni della Commissione circa il parziale utilizzo delle risorse di taluni titoli di bilancio, con specifico riferimento a quelle destinate ad azioni che le organizzazioni non governative eseguono a favore dei paesi in via di sviluppo (articolo 21 02 03), all'ambiente nei paesi in via di sviluppo (articolo 21 02 05), alla lotta alle malattie dovute alla povertà nei paesi in via di sviluppo (voce 21 02 07 02), al sostegno della politica demografica e della salute riproduttiva (voce 21 02 07 03) e alla cooperazione decentralizzata (articolo 21 02 13); insiste tuttavia sulla necessità di intensificare ulteriormente gli sforzi finalizzati ad un totale utilizzo delle risorse di bilancio;

156.   chiede alla Commissione di seguire con maggiore attenzione il flusso di forza lavoro qualificata dai paesi in via di sviluppo verso gli Stati dell'UE e di proporre opportune misure che consentano a quanti abbiano una qualifica e siano originari di paesi in via di sviluppo di restare nel loro paese o di farvi ritorno, in modo che le iniziative dei donatori, per esempio nei settori della sanità e dell'istruzione, possano giovare nel lungo termine ed efficacemente alla lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo;

157.   si rallegra della constatazione fatta dalla Corte dei conti in merito a un miglioramento dei sistemi di monitoraggio e controllo della Commissione; deplora, tuttavia, che questo miglioramento non investa il monitoraggio, il controllo e l'audit degli organismi preposti all'esecuzione; giudica inaccettabile il perdurare di un numero tanto elevato di errori materiali che si verificano nel punto centrale della catena, tra il contribuente europeo e il beneficiario finale nel paese in via di sviluppo; invita la Commissione a provvedere affinché siano espletate in particolare le prescritte procedure di gara e non si verifichino doppie registrazioni;

158.   chiede alla Commissione di attivarsi onde consentire alla Corte dei conti di esercitare un effettivo controllo sulle risorse finanziarie dell'UE nel quadro delle misure eseguite dagli organismi internazionali, specie dagli organismi dell'ONU;

159.   auspica che la Commissione chieda alle sue delegazioni presenti nei paesi in via di sviluppo di rendicontare dettagliatamente, nelle loro relazioni, i risultati concreti dell'impiego delle risorse dell'UE, in modo da poter valutare e pubblicare i risultati della cooperazione UE allo sviluppo;

160.   invita la Commissione a verificare regolarmente l'impiego delle risorse operative delle sue delegazioni e la compatibilità dei suoi settori di azione con le priorità dell'Unione europea;

161.   plaude agli sforzi della Commissione tesi a porre in atto la strategia volta a integrare la dimensione ambientale nella cooperazione allo sviluppo e chiede alla Commissione di promuovere ulteriormente l'inserimento della dimensione ambientale nella politica di sviluppo mediante il requisito di un approvvigionamento energetico ecologico;

162.   si rallegra per il modo positivo in cui è stato globalmente gestito l'aiuto umanitario della Commissione nel quadro dei disastri provocati dallo tsunami; deplora, tuttavia, che gli aiuti di emergenza non siano stati coordinati in modo adeguato; chiede alla Commissione di definire con maggiore chiarezza i compiti della DG ECHO e della DG Ambiente (procedure comunitarie per la protezione civile) e di elaborare strategie che assicurino il sostegno alle aree colpite nel coordinare l'attività dei diversi donatori e si compiace che la Commissione sia disposta a informare regolarmente per iscritto il Parlamento sui progressi compiuti;

163.   ribadisce ancora una volta che l'iscrizione del Fondo europeo per lo sviluppo nel bilancio dell'UE accrescerebbe globalmente la coerenza della cooperazione europea allo sviluppo, assicurerebbe maggiore trasparenza ed efficienza e renderebbe possibile un controllo democratico;

Partenariato euromediterraneo

164.   si compiace della valutazione della Corte secondo cui la Commissione ha conseguito miglioramenti considerevoli per quanto riguarda la gestione del programma MEDA; esorta la Commissione ad accrescerne ulteriormente l'efficacia e l'efficienza e a garantire una transizione armoniosa ai nuovi strumenti finanziari; insiste sulla necessità che la Commissione tenga informato il Parlamento sulla messa in opera degli obiettivi definiti nei documenti di strategia e nei programmi informativi nell'ambito dei nuovi strumenti;

165.   invita la Commissione a presentare un sistema di valutazione più approfondito riguardante tutte le spese per l'aiuto esterno, nel quale il legame tra spese e risultati politici, o la mancanza di essi, sia più trasparente, al fine di consentire al Parlamento di esercitare le sue prerogative e di adempiere ai suoi obblighi in qualità di autorità di bilancio in modo efficace;

Vicini orientali dell'UE

166.   plaude agli sforzi della Commissione volti a migliorare ulteriormente la gestione dei progetti finanziati nel quadro del programma TACIS in Russia e in altri paesi beneficiari; riconosce che la Commissione ha affrontato molte delle carenze evidenziate nella relazione speciale della Corte n. 2/2006;

167.   attende con interesse la valutazione del contributo, avviato dalla Commissione nel 2006 e volto a migliorare la sicurezza nelle varie centrali nucleari nel quadro del programma TACIS;

168.   ribadisce l'invito rivolto alla Commissione di chiarire con le agenzie delle Nazioni Unite il diritto della Corte dei conti di accedere ai progetti gestiti da tali agenzie;

169.   chiede alla Commissione di insistere sulla tracciabilità dei fondi stanziati dall'Unione europea a favore di organizzazioni internazionali quali le agenzie delle Nazioni Unite e la Banca mondiale, e sulla trasparenza nella gestione di tali fondi, e di trasmettere tali informazioni al Parlamento;

170.   reputa necessario aumentare la visibilità dell'Unione europea; invita la Commissione e il Consiglio a proseguire la riflessione sulle loro modalità di comunicazione, al fine di garantire una trasparenza e una visibilità migliori della politica esterna dell'Unione europea;

Strategia di preadesione

171.   rileva che, secondo la Corte, le operazioni del programma SAPARD controllate dalla Corte sono state inficiate da errori significativi e che se ha osservato miglioramenti nei sistemi di supervisione e controllo a livello della Commissione, ha rilevato notevoli carenze a livello nazionale (paragrafi 9.10 e 9.19);

172.   raccomanda di conseguenza alla Commissione di migliorare il controllo dei sistemi nazionali e, in generale, di prestare una particolare attenzione alle dichiarazioni finali di spesa per i programmi e, più nello specifico, di sorvegliare da vicino gli organismi pagatori nel quadro del programma SAPARD;

173.   esprime preoccupazione per i ritardi verificatisi nel processo di accreditamento del Sistema di attuazione decentrato esteso (SADE) per i programmi PHARE e ISPA in Bulgaria, ritardi che hanno portato al completamento solo parziale di tale processo entro la data di adesione; rileva il prolungarsi della fase di preparazione da parte della Bulgaria, la quale ha compiuto progressi, ma deve ancora migliorare i sistemi di supervisione e di controllo nonché le capacità amministrative necessarie a un'attuazione rapida ed efficace dei progetti; invita la Commissione a continuare a cooperare con le autorità bulgare e rumene per assisterle in un ulteriore adeguamento ai requisiti del SADE;

174.   plaude alla valutazione della Corte secondo cui la gestione decentrata introdotta per i progetti CARDS in Croazia si è svolta senza problemi; invita la Commissione a continuare ad operare con le agenzie esecutive nazionali al fine di migliorarne le capacità di gestione;

175.   pur riconoscendo l'importanza della cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, sottolinea che la Commissione dovrebbe decidere di partecipare a progetti comuni solo se questi offrono la garanzia di un uso efficace dei finanziamenti; insiste sulla necessità che gli aiuti comunitari apportino un chiaro valore aggiunto e chiede che la Commissione verifichi attentamente i risultati dei progetti comuni;

176.   incoraggia la Commissione a proseguire con successo la sua azione per l'esecuzione della clausola di verifica contenuta nell'Accordo quadro finanziario ed amministrativo nonché per l'elaborazione di orientamenti riguardanti un livello concordato di dettagli necessari alla redazione di relazioni sull'esecuzione dei progetti da parte delle agenzie dell'ONU, salvaguardando in tal modo gli interessi finanziari dell'UE e le prerogative della Corte dei conti;

Spese amministrative

177.   rileva con soddisfazione che l'audit della Corte non ha individuato alcun errore significativo relativo alla legittimità delle spese amministrative;

178.   invita la Commissione ad informarlo entro la fine del 2007 relativamente ai progressi realizzati dai nuovi Stati membri, in particolare Romania e Bulgaria, nell'introduzione della legislazione anticorruzione; deplora che la legislazione anticorruzione proposta dal governo romeno, in particolare dal ministro della Giustizia, sia stata bloccata dal parlamento romeno; appoggia pienamente il governo nei suoi sforzi volti all'approvazione e all'introduzione di detta legislazione;

179.   esprime tuttavia preoccupazione per il costo crescente delle pensioni di invalidità e ritiene inaccettabile il ricorso alle pensioni di invalidità imposte d'ufficio basate su disordini psichici per risolvere eventuali relazioni conflittuali con il personale della Commissione;

Agenzie

180.   ritiene che il numero sempre crescente di agenzie non sempre rifletta le esigenze reali dell'Unione e dei suoi cittadini; invita quindi la Commissione a presentare un'analisi costi-benefici prima di istituire qualsiasi nuova agenzia e chiede alla Corte dei conti di esprimere il proprio parere sull'analisi costi-benefici prima che il Parlamento adotti la propria decisione;

181.   invita la Commissione a presentare ogni cinque anni uno studio sul valore aggiunto di ogni agenzia esistente; invita tutte le istituzioni competenti, in caso di valutazione negativa del valore aggiunto di un'agenzia, a prendere i provvedimenti necessari riformulando il mandato dell'agenzia in questione o chiudendola;

182.   deplora che, come sottolinea la Corte nella sua relazione annuale, quest'anno siano state nuovamente constatate delle deficienze per quanto riguarda l'assunzione del personale e le procedure di aggiudicazione dei contratti, e che, nelle agenzie, la gestione per attività non è stata ancora posta in essere;

183.   rileva che il SAI, nella sua relazione annuale di attività per il 2005, emette una riserva constatando che non dispone del personale necessario per poter espletare correttamente l'obbligo, di cui al regolamento finanziario, che prevede di effettuare un audit annuale di tali agenzie; invita il revisore interno a far presente quanto prima all'autorità di bilancio il fabbisogno di personale aggiuntivo necessario all'uopo;

184.   ritiene che, considerato il numero in costante aumento delle agenzie di regolazione, diventi sempre più necessario precisare le responsabilità dei diversi attori istituzionali della Comunità nei loro confronti, nonché elaborare regole chiare al riguardo, segnatamente per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità in materia di controllo;

185.   si rammarica che la Commissione non abbia potuto compiere alcun progresso nei negoziati sul progetto di accordo interistituzionale relativo all'inquadramento delle agenzie europee di regolazione presentato nel febbraio 2005 (COM(2005)0059);

186.   rileva che con l'assistenza del SAI le agenzie hanno iniziato a istituire propri servizi di controllo interno, che in futuro saranno oggetto di revisioni periodiche da parte del SAI; ritiene inoltre che il SAI debba procedere a una verifica del corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno delle agenzie e informare il Parlamento sia della verifica che dei progressi compiuti;

187.   chiede alla Commissione di riflettere sull'eventualità di organizzare un audit per ognuna delle agenzie dell'Unione con l'obiettivo di valutarne il funzionamento per quanto concerne, in particolare, la gestione delle risorse umane, il bilancio e la realizzazione o meno del mandato loro affidato;

188.   prende nota della creazione da parte di varie agenzie del "Common Support Service" (CSS) inteso ad adattare i sistemi informatici di gestione finanziaria affinché siano compatibili con quelli utilizzati dalla Commissione; rileva che i fondi del CCS sono stati gestiti al di fuori dei sistemi di bilancio delle agenzie (paragrafo 10.27 della relazione annuale 2005); considera, al pari della Corte, che tale cooperazione non dovrebbe ignorare i principi dell'unità e della trasparenza del bilancio, e che i contributi delle agenzie al CSS dovrebbero essere assimilati a entrate aventi una destinazione specifica, iscritte nei sistemi di bilancio delle agenzie;

189.   invita la Corte dei conti a creare, nella sua relazione annuale, un capitolo aggiuntivo dedicato alle agenzie, in modo da avere un'immagine molto più chiara dell'uso che le agenzie fanno dei fondi UE;

Scuole europee

190.   prende atto della relazione favorevole elaborata dalla Corte sui conti annuali delle Scuole europee; constata nondimeno che, secondo la Corte, il sistema di controllo interno delle Scuole non obbedisce al principio della separazione delle funzioni tra ordinatore e contabile e che le funzioni del primo sono esercitate per delega da due capi unità per tutte le linee e senza limite finanziario; auspica che il nuovo regolamento finanziario delle Scuole europee, entrato in vigore il 1°gennaio 2007, corregga le carenze segnalate dalla Corte; auspica che in futuro la Commissione si assuma maggiormente le sue responsabilità per un'efficace politica dell'istruzione corrispondente alla sua partecipazione finanziaria alle Scuole europee e non ai suoi diritti formali di voto negli organi decisionali superiori, ed operi affinché sia messa a punto una politica a lungo termine affidabile nei confronti di tutti gli interessati e suscettibile di garantire la sicurezza della pianificazione; auspica che a medio termine si realizzi un allineamento dei diritti di voto alla partecipazione finanziaria;

Questioni relative agli edifici della Comunità

191.   prende atto delle osservazioni, formulate dal direttore generale dell'Ufficio "Infrastrutture e logistica " a Bruxelles che, nella sua relazione annuale di attività, denuncia il deficit strutturale generato dalle spese di mantenimento dell'edificio Berlaymont a seguito della ristrutturazione(22), nonché una serie di carenze di carattere contabile e di gestione; ritiene che i problemi di deficit strutturale individuati debbano essere risolti con urgenza e chiede alla Commissione di adottare le misure necessarie e di informarne il Parlamento;

192.   osserva che riesaminerà anche altre questioni relative all'edificio Berlaymont non appena sarà disponibile l'annunciata relazione speciale della Corte dei conti sulla politica degli edifici;

193.   prende atto delle relazioni della Commissione del 21 febbraio 2007 concernenti un cartello degli ascensori e delle scale mobili ai cui membri sono state comminate sanzioni per un ammontare di oltre 990 000 000 EUR; auspica che entro il mese di settembre 2007 la Commissione presenti una relazione dalla quale risulti in che misura anche le Istituzioni della Comunità sono state vittime di tale cartello nell'esecuzione dei loro diversi progetti edilizi e quali iniziative sono state adottate per far valere il diritto al risarcimento;

CONCLUSIONI SULLE RELAZIONI SPECIALI DELLA CORTE DEI CONTI
Relazione speciale n. 6/2005 sulla rete transeuropea dei trasporti

194.   sottolinea che le nuove prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 avranno un impatto rilevante sulle TEN-T, considerato che l'importo adottato è inferiore di circa il 40% rispetto alla proposta iniziale della Commissione; ritiene pertanto che la selezione e l'attribuzione di priorità ai progetti diventeranno elementi ancora più importanti;

195.   ritiene che, nell'attuale contesto finanziario, occorra privilegiare le sezioni transfrontaliere dei progetti prioritari facendo intervenire più Stati membri;

196.   invita gli Stati membri a sostenere un approccio che ponga l'accento sul valore aggiunto apportato dall'Europa anziché lottare per il principio del "giusto ritorno";

197.   ritiene che la Commissione debba ancora migliorare la cooperazione con gli Stati membri in merito alla selezione dei progetti prioritari ai livelli nazionale e comunitario;

198.   è, date queste premesse, fortemente preoccupato per la lentezza dell'esecuzione dei progetti prioritari della TEN-T e sollecita la Commissione e gli Stati membri affinché rafforzino il coordinamento del finanziamento delle infrastrutture di trasporto dell'UE nel quadro di programmi annuali e pluriennali;

199.   invita la Commissione a proseguire i propri sforzi al fine di definire chiari quadri giuridici e procedure, a garantire un controllo rigoroso e una valutazione approfondita di progetti e programmi, nonché a elaborare un elenco esaustivo di criteri precisi che permettano di attribuire priorità ai progetti in modo trasparente;

200.   chiede alla Commissione di chiarire le procedure per la nomina di coordinatori europei al momento di creare il quadro regolamentare per il contenuto delle loro relazioni;

201.   raccomanda vivamente alla Commissione di suddividere le responsabilità istituzionali in modo efficace e trasparente e di stabilire un quadro di coordinamento delle attività tra la DG REGIO e la DG TREN onde evitare un doppio finanziamento di progetti identici;

202.   rileva che la Corte ha considerato non convincente la prima analisi costi/benefici relativa alla creazione di un'agenzia esecutiva; chiede alla Corte di valutare la seconda, elaborata nel luglio 2005, a tempo debito per la relazione d'iniziativa della commissione parlamentare competente;

203.   osserva che il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari(23), impone, all'articolo 3, paragrafo 1, l'effettuazione di un'analisi costi/benefici che tenga conto di diversi fattori prima di poter chiedere l'istituzione di un'agenzia esecutiva; si rammarica che la Commissione non sia stata in grado di presentare fin dall'inizio alla Corte dei conti una soddisfacente analisi costi/benefici dell'istituzione di un'agenzia esecutiva; continua, come la Corte dei conti, a nutrire dubbi riguardo alla qualità della versione riveduta dell'analisi costi/benefici concernente l'esternalizzazione della gestione del sostegno finanziario comunitario alle reti TEN-T; invita per il futuro la Commissione a cercare di ottenere un parere positivo della Corte dei conti sulle analisi costi/benefici prima di trasmettere alle autorità di bilancio la richiesta di istituzione di un'agenzia esecutiva;

204.   ritiene che la Commissione debba considerare di proporre un aumento del contributo comunitario a titolo della linea di bilancio TEN-T a favore dei progetti transfrontalieri; accoglie con favore, date queste premesse, l'accordo di cooperazione con la Banca europea per gli investimenti;

Relazione speciale n. 1/2006 sul contributo del FSE alla lotta contro l'abbandono precoce degli studi

205.   attribuisce grande importanza all'uso efficiente e responsabile del bilancio UE e all'applicazione del principio secondo cui le iniziative che non si possono controllare adeguatamente non dovrebbero essere finanziate con denaro pubblico, e si rammarica quindi che non sia stato riscontrato alcun collegamento evidente tra riduzione dell'abbandono precoce degli studi e finanziamento dell'UE;

206.   riconosce che la Commissione dispone di un adeguato sistema di supervisione e di controllo per garantire il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, ma sottolinea che tale meccanismo andrebbe migliorato secondo le linee indicate dalla stessa Commissione; invita quest'ultima a precisare come intende procedere al riguardo;

207.   esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri e i loro uffici statistici nazionali per definire e individuare con precisione l'incidenza dell'abbandono precoce degli studi e incoraggia lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche fra tutti gli organismi locali e nazionali responsabili della lotta contro l'abbandono precoce degli studi;

208.   chiede che tra i 27 Stati membri si pervenga a un approccio comune per i criteri di misurazione e le definizioni sul problema dell'abbandono precoce degli studi, in modo da assicurare che i dati nazionali siano comparabili e la loro qualità consenta di verificare se le priorità della strategia di Lisbona in tale settore siano state effettivamente rispettate;

209.   chiede alla Commissione di garantire che una valutazione approfondita venga eseguita anche nei nuovi Stati membri quanto prima possibile e in tempo utile per poter attuare, se necessario, interventi correttivi; invita altresì la Corte dei conti a svolgere parallelamente nei nuovi Stati membri un audit, analogo a quello effettuato per l'UE-15, sull'impatto del finanziamento destinato a contrastare l'abbandono precoce degli studi;

Relazione speciale n. 2/2006 della Corte dei conti concernente i risultati dei progetti finanziati nel quadro del programma TACIS nella Federazione russa

210.   sottolinea che nonostante i risultati positivi ottenuti in molti settori, in generale l'azione del programma TACIS non sempre è stata efficiente e sostenibile come desiderato; rileva che la natura delle irregolarità individuate dalla Corte riguardava principalmente la cattiva gestione dei processi di programmazione da parte della Commissione;

211.   chiede che la Commissione intensifichi il dialogo con il governo russo al fine di identificare esattamente le esigenze e le finalità nazionali e che definisca ed individui le priorità e gli obiettivi da raggiungere con le azioni intraprese; ritiene che la Commissione debba tenere in considerazione il principio dell'efficienza economica e quindi sollecita la Commissione a seguire e valutare il programma con più prudenza e attenzione rispetto a prima;

212.   esorta la Commissione a concentrare le scelte delle sue priorità su un numero limitato di settori e di programmi e a mutare la sua visione passando da un approccio di progetto a un approccio di programma, visto che l'approccio di progetto ha troppo spesso limitato il dialogo, la ownership e la flessibilità dando luogo a progetti isolati dal contesto, difficilmente in grado di conseguire gli obiettivi generali e di lungo periodo enunciati nell'accordo di partenariato e di cooperazione;

213.   chiede alla Commissione di adottare disposizioni utili nella prospettiva di una proposta di base giuridica che permetta l'utilizzo dei fondi TACIS in regime di cofinanziamento con la Federazione russa e di considerare inoltre essenziale una partecipazione finanziaria degli attori regionali e sociali e delle parti sociali, nonché una maggiore partecipazione del settore privato;

214.   chiede alla Commissione di adoperarsi per garantire frequenti valutazioni dei progetti che vadano oltre la data del loro completamento, al fine di migliorare il feedback fornito dalle esperienze passate, assicurare informazioni chiare sui progetti in corso e sui vari programmi per facilitare l'accesso pubblico all'informazione e migliorare l'apertura e la trasparenza circa l'utilizzo dei fondi e il processo decisionale;

Relazione speciale n. 3/2006 concernente l'aiuto umanitario della Commissione europea in risposta allo tsunami

215.   accoglie con favore la valutazione generale positiva formulata dalla Corte dei conti in merito all'aiuto umanitario apportato dalla DG ECHO in risposta allo tsunami;

216.   invita la Commissione a chiarire il ruolo della DG ECHO e della DG Ambiente (attraverso il meccanismo di protezione civile) in risposta alle necessità umanitarie, con l'obiettivo di assicurare un'azione coerente;

217.   invita la Commissione a rafforzare il ruolo svolto dalla DG ECHO e a prodigarsi al fine di migliorarne il coordinamento e la capacità di risposta ai bisogni delle vittime di future catastrofi umanitarie, nonché a valutare nel giusto modo l'importanza di associare l'aiuto umanitario a breve termine ai lavori di ristrutturazione e ricostruzione a più lungo termine; osserva che, al momento, queste due fasi riguardano direzioni generali, procedure e mandati diversi;

218.   insiste sull'importanza di una buona gestione finanziaria e ritiene che la comunicazione d'informazioni finanziarie dettagliate sia essenziale al fine di facilitare un monitoraggio efficace dell'attuazione dei progetti;

219.   sottolinea la raccomandazione della Corte secondo cui la DG ECHO dovrebbe rafforzare il proprio sistema di monitoraggio;

220.   comprende che un aumento dei costi dei materiali e della forza lavoro possa risultare inevitabile in situazioni eccezionali; invita pertanto la Commissione a elaborare misure volte a controllare e monitorare i costi nella misura del possibile;

221.   esprime preoccupazione per la concorrenza che si fanno i donatori di aiuti umanitari al fine di promuovere la propria immagine e di rafforzare la loro notorietà nel quadro delle catastrofi umanitarie che attirano fortemente l'attenzione dei media, in quanto tali pratiche hanno ripercussioni negative sul coordinamento degli aiuti umanitari e sull'immagine che ne hanno le vittime delle catastrofi;

222.   chiede alla Commissione di definire con precisione che cos'è una ONG;

Relazione speciale n. 4/2006 concernente i progetti d'investimento Phare in Bulgaria e Romania

223.   deplora la prassi della Commissione di non definire preventivamente l'effettiva necessità di alcuni dei progetti finanziati dal programma PHARE, il che è contrario ai principi di legittimità e regolarità;

224.   raccomanda alla Commissione di coinvolgere le autorità bulgare e rumene in una mutua cooperazione, affinché le esigenze e le capacità dei due paesi siano definite con maggiore precisione e di compiere sforzi per determinare e individuare le priorità e gli obiettivi da raggiungere;

225.   rileva che, sebbene siano state adottate alcune misure per risolvere il problema dell'insufficiente capacità amministrativa e delle carenze nelle disposizioni contrattuali e al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cofinanziamento, è necessario compiere ulteriori sforzi;

226.   chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione alla creazione, in Romania e in Bulgaria, di strutture amministrative e sistemi informatici atti a gestire e controllare i finanziamenti europei, e di controllare la riorganizzazione delle amministrazioni incaricate di investire tali risorse;

227.   invita la Commissione a fornire un'informazione chiara riguardo ai vari progetti e programmi in corso e alla capacità generale di gestione e di controllo amministrativo autonomo delle autorità pubbliche rumene e bulgare, nonché ad aumentare il livello di apertura e trasparenza nell'utilizzo dei fondi e nelle decisioni che vengono prese al riguardo;

228.   chiede alla Commissione di ottenere un parere indipendente sull'idoneità delle amministrazioni rumene e bulgare a condurre una sana gestione finanziaria degli aiuti comunitari;

Relazione speciale n. 6/2006 sugli aspetti ambientali della cooperazione allo sviluppo della Commissione

229.   esorta vivamente la Commissione, sulla base della nuova politica di sviluppo sottoscritta nel dicembre 2005, a istituire una strategia ambientale a tutto campo per la sua cooperazione allo sviluppo;

230.   ritiene che tale strategia debba riconoscere l'importanza non soltanto di integrare la dimensione ambientale in tutti i programmi e progetti di sviluppo, ma di fare dell'ambiente un settore prioritario di spesa;

231.   ritiene che la formazione relativa all'integrazione dell'ambiente debba essere obbligatoria per il personale responsabile; sollecita la Commissione a completare quanto prima il manuale sull'integrazione della dimensione ambientale;

232.   invita la Commissione a garantire di disporre di sufficienti conoscenze specialistiche al suo interno e ad assicurare la definizione e il rispetto di procedure chiare in materia di integrazione ambientale;

233.   invita la Commissione a ricorrere maggiormente alla riconosciuta competenza delle amministrazioni nazionali responsabili della gestione di programmi di cooperazione allo sviluppo nazionali e delle imprese private aventi un'esperienza consolidata in qualità di partner delle amministrazioni nazionali responsabili degli aiuti nella gestione di progetti ambientali;

234.   insiste sul fatto che i progetti devono essere strutturati sulla base di specifiche dettagliate accompagnate da obiettivi chiaramente definiti e che occorre ricorrere a controllori esterni per valutare il tasso di riuscita di ciascun progetto e individuare chiaramente le eventuali lacune o punti deboli;

Relazione speciale n. 7/2006 dal titolo "Gli investimenti nello sviluppo rurale rispondono efficacemente ai problemi delle zone rurali?"

235.   accoglie con favore la pubblicazione della relazione e sollecita la Commissione, in particolare in sede di approvazione dei programmi nazionali, a rimediare alle carenze identificate nella relazione e non affrontate nel nuovo regolamento sullo sviluppo rurale (o le sue norme di attuazione);

236.   invita in particolare la Commissione a determinare strategie più chiare che abbiano attinenza con obiettivi specifici, ad operare in stretta cooperazione con gli Stati membri per migliorare la definizione di obiettivi, beneficiari e zone e per affinare la selezione dei progetti più idonei, e ad includere i risultati di tale lavoro nei documenti di programmazione per il periodo 2007-2013;

237.   ritiene che i tempi di approvazione dei programmi nazionali da parte della Commissione debbano essere leggermente allungati al fine di consentire un'analisi approfondita dei programmi stessi, in quanto è soprattutto la qualità dei programmi nazionali a determinare l'assegnazione reale dei fondi alle zone e ai beneficiari che ne hanno maggior bisogno e a consentire in futuro una più accurata valutazione dell'efficacia delle misure di investimento;

238.   reitera l'importanza che annette a un uso efficiente e responsabile del bilancio UE e all'applicazione del principio secondo cui un'iniziativa non sufficientemente verificabile non va finanziata con fondi pubblici; ritiene al riguardo indispensabile la definizione di chiari obiettivi e strategie nei programmi nazionali;

239.   ritiene che la duplice finalità – strutturale e agricola – delle misure di investimento debba essere conseguita tramite un approccio equilibrato sul piano settoriale (per l'agricoltura) e territoriale (per la coesione economica e sociale);

240.   considera il secondo pilastro della PAC uno strumento indispensabile ai fini dell'ulteriore sviluppo delle zone rurali dell'UE e invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri ad analizzare i principali fattori di successo dei progetti di investimento e a divulgare le buone prassi;

241.   esorta la Commissione ad operare in stretta cooperazione con gli Stati membri per migliorare i sistemi di monitoraggio e valutazione, ad esempio elaborando opportuni indicatori qualitativi che consentano agli Stati membri e alla Commissione di appurare se le misure siano state efficaci e di verificare gli obiettivi raggiunti;

242.   accoglie con favore il fatto che la discussione su questa relazione speciale abbia avuto luogo allo stesso tempo della prima presentazione introduttiva della proposta della Commissione relativa alla riforma del settore ortofrutticolo, che dovrà entrare in vigore nel 2008;

Relazione speciale n. 8/2006 dal titolo "Coltivare il successo? L'efficacia del sostegno dell'Unione europea ai programmi operativi a favore dei produttori ortofrutticoli"

243.   rammenta il suo impegno a favore dell'aiuto comunitario al settore ortofrutticolo UE, sostegno necessario per rafforzare la competitività e la redditività del settore;

244.   sottolinea che le organizzazioni dei produttori sono la pietra angolare dell'OCM ortofrutta e pertanto appoggia la Commissione, la quale incoraggia e sostiene i coltivatori affinché costituiscano organizzazioni dei produttori;

245.   approva l'abbandono delle misure di intervento, quali i regimi di ritiro dal mercato o il sostegno ai prodotti trasformati, che considera controproducenti riguardo agli obiettivi stabiliti per il settore ortofrutticolo;

246.   ritiene che i regimi di aiuto ai programmi operativi destinati alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituiscano uno strumento molto più promettente rispetto alle misure d'intervento;

247.   prende atto e accoglie con favore la valutazione prevista per il 2009 e chiede che la Commissione attui un adeguato meccanismo di monitoraggio e controllo per il settore ortofrutticolo al fine di garantire il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria;

248.   accoglie con favore la dichiarazione della Commissione con cui essa si impegna a migliorare la capacità di raccolta dei dati e a sviluppare indicatori quantitativi e qualitativi che consentano di misurare l'efficacia e l'efficienza; ritiene che tali indicatori dovrebbero vertere su un più ampio ventaglio di vantaggi presentati dai programmi, da monitorare a un livello di aggregazione più elevato; propone inoltre che la Commissione riesamini nel più breve tempo possibile la pertinenza e l'esattezza degli indicatori e delle statistiche disponibili;

249.   condivide con la Corte che l'attuale sistema debba essere sottoposto a una revisione approfondita onde migliorarne l'efficacia e l'efficienza; chiede alla Commissione e agli Stati membri di procedere a controlli rigorosi e di rafforzare l'efficacia e l'efficienza del sistema di programmi operativi a favore dei produttori, di esaminare i fattori di successo dei risultati migliori ottenuti e, infine, trarre le debite conclusioni onde garantire una migliore attuazione a livello degli Stati membri, soprattutto nelle regioni meno organizzate;

250.   approva la raccomandazione della Corte che chiede di definire con precisione e di semplificare i criteri di ammissibilità al fine di rafforzare la trasparenza e ridurre i costi amministrativi dei regimi di pagamento;

251.   chiede alla Commissione di armonizzare le procedure e le norme relative al regime di aiuti con quelle dei fondi di sviluppo rurale, al fine di chiarire in quali casi esse possono completarsi o escludersi a vicenda;

252.   chiede alla Commissione di monitorare e controllare con attenzione l'attuazione del regime nei nuovi Stati membri;

Relazione speciale n. 9/2006 relativa alle spese per la traduzione della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio

253.   sottolinea che il costo totale dei servizi linguistici delle istituzioni europee, per la traduzione e l'interpretazione, rappresenta solo l'1% del bilancio totale comunitario;

254.   si stupisce che le istituzioni non abbiano finora calcolato i costi totali rispettivi della traduzione(24) né il costo per pagina; rileva che nel 2005 il volume delle traduzioni era pari a 1 324 000 pagine presso la Commissione (1 450 traduttori), 1 080 000 pagine presso il Parlamento (550 traduttori ) e 475 000 pagine presso il Consiglio (660 traduttori); nota inoltre che la Corte ha valutato il costo totale della traduzione per il 2003 a 414 200 000 EUR, di cui: 214 800 000 EUR per la Commissione, 99 000 000 EUR per il Parlamento e 100 400 000 EUR per il Consiglio; nota che nello stesso anno il costo medio per pagina era pari a 166,37 EUR: 150,2 EUR alla Commissione, 149,7 EUR al Parlamento e 251,8 EUR al Consiglio;

255.   ritiene che le istituzioni debbano adottare misure atte ad accrescere ulteriormente la produttività dei servizi di traduzione dell'UE in rapporto al settore privato;

256.   chiede di chiarire il motivo per cui le tariffe che il Parlamento paga per i traduttori freelance sono in media superiori del 12% rispetto a quelle pagate dalla Commissione;

257.   si compiace del fatto che la Commissione e il Consiglio siano riusciti a limitare l'aumento del volume di traduzioni dopo l'allargamento ai 10 nuovi Stati membri, arginando quindi la crescita dei costi;

258.   invita le tre istituzioni a stabilire il costo della traduzione su una base annua ricorrendo a criteri e metodi di calcolo identici; ritiene che le cifre ottenute non debbano essere utilizzate esclusivamente a fini di bilancio, ma anche per sensibilizzare gli utenti alla questione dei costi;

259.   accoglie con favore la disponibilità della Commissione a valutare la procedura di autorizzazione e di selezione delle richieste di traduzione nel 2006; si compiace che nel 2003 il Consiglio abbia stilato un elenco di documenti fondamentali, limitando quindi la traduzione degli altri testi;

260.   raccomanda di estendere i limiti relativi alla lunghezza dei documenti e delle sintesi scritte;

261.   incoraggia le commissioni e le delegazioni parlamentari a presentare i testi solo nelle lingue dei membri effettivi e dei supplenti, e propone che eventuali altre versioni linguistiche siano fornite dietro specifica richiesta;

262.   è in generale dell'avviso che le istituzioni debbano adottare le misure necessarie per garantire un livello elevato di qualità della traduzione; invita pertanto il Consiglio, il Parlamento e la Commissione a informare la Corte e la commissione per il controllo dei bilanci in merito alle misure adottate al fine di controllare e migliorare la qualità delle traduzioni entro la scadenza prevista per la procedura di discarico 2006;

263.   invita le istituzioni a migliorare le informazioni disponibili per il monitoraggio del processo di controllo delle traduzioni, tenendo conto degli indicatori di prestazione proposti dalla Corte(25);

264.   esorta il Consiglio, il Parlamento e la Commissione a utilizzare in maniera efficace ed efficiente le risorse interne ed esterne, come le banche dati, la traduzione assistita da computer, il telelavoro e l'outsourcing;

265.   invita ciascuna istituzione a verificare le capacità di traduzione di riserva nelle altre due istituzioni prima di ricorrere all'outsourcing;

Relazione speciale n. 10/2006 sulle valutazioni ex post dei programmi relativi agli obiettivi 1 e 3 nel periodo 1994-1999 (Fondi strutturali)

266.   invita la Commissione a dimostrare in quale misura la metodologia per la valutazione ex ante, intermedia ed ex post sia stata consolidata al fine di evitare, per quanto possibile, che la valutazione ex post 2000-2006 sia inficiata da errori di interpretazione come quelli segnalati nella relazione speciale della Corte;

267.   suggerisce di intensificare la cooperazione tra la DG REGIO e la DG EMPL per quanto riguarda i punti comuni dei metodi di valutazione;

268.   rileva che l'attuale sistema, basato sul modello HERMIN, pone problemi importanti; è preoccupato in quanto il sistema attuale non consente di attribuire sufficiente importanza al settore terziario per certe economie, per esempio il turismo; teme che emergano gravi difficoltà di valutazione dei Fondi strutturali nei paesi che hanno aderito all'Unione europea nel 2004, a causa di situazioni specifiche riconducibili alle loro economie di mercato recenti; chiede alla Commissione di dimostrare, prima di avviare la valutazione per il periodo 2000-2006, quali modifiche ha apportato al sistema onde tener conto di questa osservazione critica;

269.   chiede altresì di integrare nel sistema elementi nuovi per misurare gli effetti in termini di microeconomia; ritiene che gli investimenti privati siano importanti per l'impatto dei Fondi strutturali a lungo termine e per la creazione di posti di lavoro; esige che siano considerati nell'esercizio ex post 2000-2006;

270.   chiede, nell'intento di garantire un approccio coerente nella valutazione dei Fondi strutturali in generale, che le conclusioni della relazione speciale della Corte non vengano trascurate nelle future valutazioni ex ante, intermedie ed ex post per i periodi di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e successivi;

271.   sostiene l'idea che la valutazione dei Fondi strutturali dovrebbe essere intesa come un processo continuo, integrata costantemente dalle conclusioni delle varie valutazioni ex ante, intermedie ed ex post; chiede che gli Stati membri vengano coinvolti in tale processo e invita la Commissione ad illustrare come intende mettere in pratica queste idee nel minor tempo possibile;

272.   ritiene che, nell'interesse di dimostrare ai cittadini il valore aggiunto europeo dei Fondi strutturali, le valutazioni future dovrebbero anche evidenziare gli effetti indiretti dei Fondi;

273.   chiede alla Commissione, in relazione al gruppo pilota per la valutazione ex post 2000-2006, di esplorare le possibilità di una cooperazione rafforzata con il mondo accademico (per acquisire i pareri di esperti esterni), sotto forma di partenariati con istituti specializzati e di studi su materie specifiche;

274.   ritiene che tale cooperazione permetterebbe di affinare la valutazione e di valorizzare inoltre il potenziale dei Fondi strutturali; invita la Commissione a proseguire in questa direzione al fine di creare un modello "faro" di valutazione di misure di coesione economica, sociale e territoriale, un modello europeo che potrebbe tuttavia servire anche da esempio a livello mondiale.

(1) GU L 60 dell'8.3.2005.
(2) GU C 264 del 31.10.2006, pag. 1.
(3) GU C 107 del 30.4.2004, pag. 1.
(4) GU C 263 del 31.10.2006, pag. 1.
(5) GU C 263 del 31.10.2006, pag. 10.
(6) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(7) GU C 273 del 9.11.2006, pag. 2.
(8) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(9) GU L 196 del 27.7.2005, pag. 1.
(10) GU L 340 del 6.12.2006, pag. 5.
(11) Cfr. il documento del Consiglio 14138/05.
(12) Paragrafo 1.59 della relazione annuale 2005 della Corte dei conti.
(13) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 83.
(14) Liquidazione dei conti nel quadro del FEAOG-Garanzia, chiusura dei programmi operativi dei Fondi strutturali e degli audit di chiusura relativi alla gestione decentralizzata delle azioni esterne.
(15) Azione 7: Promuovere le migliori pratiche per migliorare il rapporto costi/benefici degli audit a livello dei progetti; Azione 9: Promuovere l'approccio dell'audit unico; Azione 10: Effettuare una prima stima e un'analisi dei costi di controllo.
(16) Relazione annuale 2005 riguardante le revisioni contabili interne (articolo 86, paragrafo 4, del regolamento finanziario) (COM(2006)0279), punto 2.1, pag. 4.
(17) Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, articolo 71 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).
(18) Articolo 106, paragrafo 4, delle Modalità di esecuzione del regolamento finanziario e regole specifiche settoriali degli articoli 38, paragrafo 5, e 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
(19) Testi approvati del 13.2.2007, P6_TA(2007)0027, emendamento 10.
(20) Cfr. anche il parere n. 1/2006 relativo al Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico.
(21) Nella sua comunicazione "Sintesi delle realizzazioni della Commissione in materia di gestione per il 2005".
(22) Paragrafo 2.2.1.2. della relazione annuale di attività dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica, "Gestione dei rischi", pag. 23.
(23) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(24) Secondo la Corte, il costo totale include i traduttori, i segretari, il management, il personale di servizio, il planning, gli edifici, l'informatica e la gestione delle risorse umane (vale a dire la formazione).
(25) Cfr. i paragrafi 53 e 88 della relazione della Corte.

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