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Procedura : 2006/0247(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0083/2007

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A6-0083/2007

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PV 26/04/2007 - 8.2
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P6_TA(2007)0158

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Giovedì 26 aprile 2007 - Strasburgo
Compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione (2007–2013) *
P6_TA(2007)0158A6-0083/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 al 2013 (COM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0740)(1),

–   visti l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0505/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0083/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Titolo
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione per il periodo dal 2007 al 2013
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari connessi al carattere ultraperiferico che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione.
(L'emendamento si applica all'intero testo)
Emendamento 2
Considerando -1 (nuovo)
(-1 bis) Le economie delle regioni ultraperiferiche sono fragili, con condizionamenti strutturali permanenti al loro sviluppo e scarse possibilità di diversificazione economica; al loro interno il settore della pesca e le tradizionali comunità di pescatori svolgono un ruolo importante ai fini della conservazione dell'attività economica e dell'occupazione, a monte e a valle, e della promozione della coesione economica e sociale.
Emendamento 3
Considerando - 1 bis (nuovo)
(-1 ter) Occorre tener conto delle specificità e delle diversità settoriali esistenti tra le regioni ultraperiferiche visto che anche le loro esigenze sono differenziate.
Emendamento 4
Considerando - 1 ter (nuovo)
(-1 quater) Occorre tener conto dell'aumento dei costi di trasporto e delle spese connesse, registrato soprattutto dopo il 2003 e derivante dal pesante aumento dei prezzi del petrolio, che aggrava ancor di più i costi aggiuntivi dell'ultraperifericità.
Emendamento 5
Considerando 1
(1)  Il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità incontra difficoltà riconducibili in particolare ai costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca, dovuti agli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e legati principalmente alle spese di trasporto verso l'Europa continentale.
(1)  Il settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche della Comunità incontra difficoltà riconducibili in particolare ai costi supplementari relativi alla produzione e allo smercio di taluni prodotti della pesca, dovuti agli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, e legati in particolare alle spese di trasporto verso l'Europa continentale.
Emendamento 6
Considerando 5
(5)  Occorre che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso il continente europeo. Al fine di evitare compensazioni eccessive l'importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l'aiuto intende controbilanciare e in nessun caso può superare una determinata percentuale dei costi di trasporto verso il continente europeo e di altri costi correlati. A tale scopo occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.
(5)  Occorre che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso il continente europeo. Al fine di evitare compensazioni eccessive l'importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l'aiuto intende controbilanciare. A tale scopo occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.
Emendamento 7
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)  Occorre tenere in debita considerazione l'importanza socioeconomica della piccola pesca costiera e di quella artigianale per le regioni ultraperiferiche nonché creare le condizioni per il suo sviluppo.
Emendamento 8
Considerando 5 ter (nuovo)
(5 ter)  Occorre autorizzare l'approvvigionamento dal mercato comunitario, nei limiti dell'attuale capacità produttiva, qualora le catture delle flotte da pesca delle regioni ultraperiferiche non siano sufficienti per alimentare l'industria locale di trasformazione del pesce.
Emendamento 9
Considerando 6
(6)  Al fine di conseguire convenientemente gli obiettivi del presente regolamento e di assicurare il rispetto della politica comune della pesca, è necessario limitare il sostegno ai prodotti della pesca catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della stessa.
(6)  Al fine di conseguire convenientemente gli obiettivi del presente regolamento e di assicurare il rispetto della politica comune della pesca, è necessario concedere il sostegno ai prodotti della pesca catturati e trasformati conformemente alle disposizioni della stessa, nonché alle altre materie prime utilizzate nella lavorazione del pesce.
Emendamento 10
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Per compensare i vincoli specifici della produzione ittica nelle regioni ultraperiferiche derivanti dalla lontananza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia, dal clima e dalla dipendenza economica da una gamma ridotta di prodotti, fattori che contraddistinguono dette regioni, può essere concessa una deroga alla politica della Commissione di non autorizzare aiuti di Stato al funzionamento dei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti ittici cui da riferimento il trattato.
Emendamento 11
Considerando 9
(9)  Affinché una decisione possa essere adottata in merito alla proroga del regime di compensazione dopo il 2013 è necessario che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Comitato economico e sociale europeo, con debito anticipo rispetto alla scadenza del regime, una relazione basata su una valutazione indipendente.
(9)  Affinché possa essere realizzata una revisione del regime di compensazione, alla luce dell'effettivo conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è necessario che entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Comitato economico e sociale europeo una relazione basata su una valutazione indipendente, in cui si dimostri l'incidenza delle azioni realizzate a norma del presente regolamento, se del caso corredata da opportune proposte legislative.
Emendamento 12
Articolo 1, alinea
Il presente regolamento istituisce, per il periodo dal 2007 al 2013, una compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori di cui all'articolo 3 e che gravano sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle seguenti regioni a causa degli svantaggi specifici delle stesse (di seguito denominata "compensazione"):
Il presente regolamento istituisce una compensazione dei costi supplementari che ricadono sugli operatori di cui all'articolo 3 causati dall'ultraperifericità e connessi allo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle seguenti regioni ultraperiferiche a causa degli svantaggi specifici delle stesse (di seguito denominata "compensazione")
Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 1, alinea
1.  La compensazione è versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti della pesca:
La compensazione è versata ai seguenti operatori su cui ricadono i costi supplementari causati dall'ultraperifericità e connessi allo smercio dei prodotti della pesca delle regioni di cui all'articolo 1:
Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)
c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sullo smercio dei prodotti in questione.
c) gli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione, o le loro associazioni, su cui ricadono i costi supplementari che gravano sulla produzione, sulla lavorazione e sullo smercio dei prodotti in questione.
Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)
c bis) monitoraggio.
Emendamento 16
Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)
b) catturati da pescherecci comunitari che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate all'articolo 1;
b) catturati da pescherecci comunitari che non sono registrati in uno dei porti delle regioni elencate all'articolo 1, ad eccezione del ricorso al pesce catturato da pescherecci comunitari, quando le catture delle regioni di cui all'articolo 1 sono insufficienti a rifornire la loro industria di trasformazione;
Emendamento 17
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Altri prodotti ammissibili
La compensazione può essere concessa anche a prodotti utilizzati nella lavorazione dei prodotti della pesca purché non si verifichino sovrapposizioni tra aiuti comunitari agli stessi prodotti.
Emendamento 18
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)
a) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, segnatamente i costi di trasporto verso il continente europeo;
a) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate, segnatamente i costi di trasporto verso il continente europeo nonché tra le regioni vicine di cui all'articolo 1;
Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)
b) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari.
b) per ciascun prodotto della pesca, i costi supplementari relativi alle spese di trasporto all'interno di ciascuna regione di cui all'articolo 1, derivanti dalla dispersione geografica;
Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)
b bis) il tipo di destinatario, riservando particolare attenzione alla piccola pesca costiera e alla pesca artigianale;
Emendamento 21
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b ter) (nuova)
b ter) qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi supplementari.
Emendamento 22
Articolo 5, paragrafo 3
3.  La compensazione è proporzionale ai costi supplementari che intende controbilanciare e non può superare il 75% dei costi di trasporto verso il continente europeo e di altri costi correlati.
3.  La compensazione è proporzionale ai costi supplementari che intende controbilanciare e deve sostenere i costi di trasporto verso il continente europeo e tra le regioni elencate all'articolo 1 nonché altri costi correlati.
Emendamento 23
Articolo 5, paragrafo 4, lettera a)
a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 283 992;
a) per le Azzorre e Madera: EUR 4 855 314;
Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 4, lettera b)
b) per le isole Canarie: EUR 5 844 076
b) per le isole Canarie: EUR 6 623 454
Emendamento 25
Articolo 5, paragrafo 4, lettera c)
c) per la Guiana francese e la Riunione: EUR 4 868 700
c) per la Guiana francese e la Riunione: EUR 5 518 000
Emendamento 26
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Gli importi di cui al paragrafo 4 sono annualmente soggetti agli adeguamenti tecnici previsti al paragrafo 16 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1.
____________
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
Emendamento 27
Articolo 7, paragrafo 1
1.  Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1; l'insieme di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione".
1.  Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, l'entità della compensazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e un elenco dettagliato delle misure da applicare per garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4; l'insieme di tali dati è di seguito denominato "piano di compensazione".
Emendamento 28
Articolo 7, paragrafo 4
4.  Qualora uno Stato membro apporti modifiche al piano di compensazione a norma dell'articolo 6, esso ne presenta alla Commissione la versione modificata e la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica mutatis mutandis.
4.  Qualora uno Stato membro apporti modifiche al piano di compensazione a norma dell'articolo 6, esso ne presenta alla Commissione la versione modificata. Se la Commissione non si attiva entro quattro settimane dalla data in cui perviene il piano modificato, esso è ritenuto approvato.
Emendamento 29
Articolo 7 bis (nuovo)
Articolo 7 bis
Modulazione degli importi
È possibile procedere alla modulazione degli importi tra regioni appartenenti a uno stesso Stato membro, entro i limiti del quadro finanziario globale del presente regolamento.
Emendamento 30
Articolo 7 ter (nuovo)
Articolo 7 ter
Aiuti di Stato
1.  Per i prodotti della pesca ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato, la Commissione può autorizzare, nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di tali prodotti, aiuti al funzionamento onde ridurre gli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, dovuti alle loro caratteristiche e vincoli specifici.
2.  In tal caso, l'aiuto di Stato è notificato dagli Stati membri alla Commissione, in quanto parte dei dispositivi di compensazione ed è approvato da quest'ultima in conformità dell'articolo 7. L'aiuto così notificato soddisfa all'obbligo d'informazione previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, prima frase, del trattato.
Emendamento 31
Articolo 8, paragrafo 1
1.  Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull'attuazione della compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno.
1.  Gli Stati membri interessati redigono una relazione annuale sull'attuazione della compensazione e la presentano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno.
Emendamento 32
Articolo 8, paragrafo 2
2.  Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione, basandosi su una valutazione indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative.
2.  Entro il 31 dicembre 2011, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, basandosi su una valutazione indipendente, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della compensazione corredata, se necessario, di proposte legislative.
Emendamento 33
Articolo 10
Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e le regolarità delle operazioni.
Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento e le regolarità delle operazioni. Le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti della pesca sono sufficientemente dettagliate in modo da consentire l'identificazione dei prodotti non ammissibili alla compensazione.
Emendamento 34
Articolo 14, comma 2
Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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