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 Testo integrale 
Procedura : 2006/0190(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0085/2007

Testi presentati :

A6-0085/2007

Discussioni :

Votazioni :

PV 26/04/2007 - 8.7
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0163

Testi approvati
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Giovedì 26 aprile 2007 - Strasburgo
Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca *
P6_TA(2007)0163A6-0085/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2006)0587 – C6-0402/2006 – 2006/0190(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0587)(1),

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0402/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0085/2007),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 11, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 2371/2002)
5.  Tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.
5.  L'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché tale ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento stabiliti in conformità del presente articolo e dell'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.
Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 11, paragrafo 6, trattini 1 e 2 (regolamento (CE) n. 2371/2002)
– il 4% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1° gennaio 2003 e il 4% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, e
– il 10% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1° gennaio 2003 e il 10% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, e
– il 4% della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1° gennaio 2007.
– il 10% della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1° gennaio 2007.
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c), commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (regolamento (CE) n. 2371/2002)
Tuttavia, tale riduzione di potenza non deve in alcun caso tradursi in una diminuzione della sicurezza, dell'abitabilità o dell'efficacia dei sistemi di trattamento del pesce del peschereccio.
Inoltre, dato che l'obiettivo della riduzione è di evitare qualsiasi aumento della capacità di pesca del peschereccio, non si tiene conto delle disposizioni di cui al primo comma qualora la sostituzione del motore sia effettuata per conservare energia e/o migliorare le prestazioni del peschereccio in ambiti diversi da quello della capacità di pesca, o qualora siano stati scelti metodi di pesca più selettivi per quanto concerne l'utilizzo del peschereccio.

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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