Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2007/2020(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0128/2007

Testi presentati :

A6-0128/2007

Discussioni :

PV 25/04/2007 - 15
CRE 25/04/2007 - 15

Votazioni :

PV 26/04/2007 - 8.9
CRE 26/04/2007 - 8.9
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0165

Testi approvati
PDF 241kWORD 135k
Giovedì 26 aprile 2007 - Strasburgo
Diritti umani nel mondo (2006) e politica dell'UE in materia
P6_TA(2007)0165A6-0128/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo 2006 e sulla politica dell'UE in tale rispetto (2007/2020(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista l'ottava relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo (2006)(1),

–   visti gli articoli 3, 6, 11, 13 e 19 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 177 e 300 del Trattato CEE

–   vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti dell'uomo(2),

–   vista la carta delle Nazioni Unite,

–   viste le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli facoltativi,

–   vista l'entrata in vigore il 1º luglio 2002 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (TPI) nonché le sue risoluzioni relative alla TPI(3),

–   vista la convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta degli esseri umani e il piano dell'UE per il 2005 relativo alle migliori prassi, norme e procedure per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani(4),

–   visto il protocollo n. 13 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR), relativa all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze,

–   vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti,

–   vista la carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(5),

–   visto l'accordo di partenariato ACP -UE e il suo testo rivisto(6),

–   viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti dell'uomo nel mondo,

–   vista la sua risoluzione del 16 marzo 2006 sull'esito dei negoziati concernenti il Consiglio dei diritti dell'uomo e sulla 62º sessione della commissione diritti dell'uomo delle Nazioni Unite(7),

–   vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea(8),

–   vista la sua risoluzione dell'1 febbraio 2007 sull'iniziativa a favore della moratoria universale in materia di pena di morte(9),

–   viste tutte le risoluzioni di urgenza sui diritti dell'uomo che ha adottato in tutti i casi in cui vi sono state violazioni dei diritti umani, della democrazia o del principio di legalità,

–   vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sulla settima e ottava relazione annuale del Consiglio conformemente alla disposizione operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi(10),

–   visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo(11),

–   visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio del 15 febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali(12),

–   viste le conclusioni del Forum annuale dei diritti dell'uomo dell'UE organizzato dalla Presidenza finlandese del Consiglio e dalla Commissione e svoltosi a Helsinki nel dicembre 2006,

–   vista la convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione e la promozione dei diritti e della dignità delle persone diversamente abili adottata con risoluzione A/RES/61/106 dell'Assemblea generale ONU il 13 dicembre 2006 che stabilisce l'obbligo di integrare gli interessi e le preoccupazioni delle persone diversamente abili nelle azioni in materia dei diritti dell'uomo svolte nei confronti di paesi terzi,

–   vista la convenzione internazionale sulla protezione di tutte le persone contro le scomparse forzate adottata il 20 dicembre 2006 dall'Assemblea generale ONU con risoluzione A/RES/61/177 e pronta per la firma dal 6 febbraio 2007,

–   viste le linee direttrici dell'Unione europea in materia di promozione del diritto umanitario internazionale (IHL)(13),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A6-0128/2007),

A.   considerando che la relazione annuale del Consiglio e della Commissione dell'UE sui diritti dell'uomo per il 2006 offre una panoramica sulle attività delle istituzioni dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo all'interno e all'esterno dell'UE,

B.   considerando che questa risoluzione si prefigge l'obiettivo di esaminare, valutare e, in casi specifici, formulare critiche costruttive per quanto riguarda le attività in materia di diritti dell'uomo della Commissione e del Consiglio, nonché le attività globali del Parlamento, in particolare richiamando l'attenzione su questioni trascurate nell'ambito di tali attività,

C.   considerando che occorre riconoscere l'esistenza di un legame fra le politiche interne e esterne dell'UE, visto che i risultati interni dell'UE in materia dei diritti dell'uomo hanno un impatto diretto sulla sua credibilità e sulla sua capacità di attuare una politica esterna efficace,

D.   considerando che il rispetto per i diritti umani e un sistema di governance democratica sono necessariamente interconnessi e considerando che la promozione dei diritti umani dovrebbe essere legata alla promozione e all'applicazione della governance democratica,

E.   considerando che è necessario adoperarsi, in generale, per prestare maggiore attenzione al rispetto dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti politici, quando si negoziano accordi commerciali bilaterali o regionali, anche con importanti partner commerciali,

1.   si rallegra che l'UE sia sempre più attiva sulla scena internazionale per il miglioramento globale dei diritti umani e della democrazia; ritiene che l'ultimo ampliamento dell'UE che ne fa un'Unione di 27 Stati membri con una popolazione di 494 milioni di abitanti abbia accresciuto l'importanza globale dell'UE e rafforzando perciò il suo impegno volto a promuovere i diritti dell'uomo e la democrazia su scala internazionale;

2.   ritiene che occorra dare maggiore priorità al miglioramento della capacità dell'UE di risolvere i problemi in materia di violazione dei diritti umani relativamente a paesi terzi e all'introduzione della dimensione dei diritti umani nelle politiche svolte dall'UE nei confronti di questi paesi, incluso l'impatto esterno delle politiche interne dell'UE;

3.   continua a sottolineare la necessità di una politica coerente attuata da tutti gli Stati membri dell'UE nelle loro relazioni bilaterali con i paesi terzi, nei quali i diritti dell'uomo sono spesso violati o vi è il rischio che possano esserlo ed invita gli Stati membri a svolgere i loro contatti bilaterali con questi paesi in modo coerente con la politica dell'UE, in particolare per quanto riguarda un impegno attivo per garantire il rispetto dei diritti umani;

4.   ritiene che una politica estera europea coerente debba dare la priorità assoluta alla promozione della democrazia, visto che la società democratica è la base per l'osservanza dei diritti umani;

5.   ritiene che i progressi compiuti nella creazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali costituisca un primo passo che consenta di rispondere all'appello del Parlamento volto alla creazione di un ambito integrato di norme e istituzioni volte a conferire una forza vincolante alla carta dei diritti fondamentali e a garantire la conformità con il sistema previsto nell'ECHR; sottolinea l'importanza del fatto che il mandato dell'agenzia copre anche i paesi che hanno concluso un accordo di stabilizzazione ed associazione con l'UE; ritiene che l'Agenzia dei Diritti Fondamentali debba aiutare la UE ad attuare le sue politiche esterne, ogni qualvolta si renda necessaria una valutazione della situazione dei diritti umani nei paesi terzi;

La relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo nel mondo del 2006 (elaborata dal Consiglio e dalla Commissione)

6.   sottolinea l'importanza della relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo per quanto riguarda l'analisi e la valutazione della politica dell'UE in materia di diritti umani, soprattutto al fine di aumentare la visibilità delle questioni connesse con i diritti umani in generale;

7.   si compiace della presentazione pubblica della relazione per il 2006 effettuata dal Consiglio e dalla Commissione in occasione della plenaria di dicembre 2006, contestualmente all'assegnazione da parte del Parlamento del premio annuale Sakharov per la libertà di pensiero al sig. Aliaksandr Milinkevich, l'attivista per la libertà e la democrazia della Bielorussia; ritiene che nel consacrare questa prassi la tornata di dicembre del Parlamento europeo sia diventata un riferimento annuale per le attività dell'UE in materia dei diritti dell'uomo;

8.   riconosce l'ampiezza delle attività dell'UE nel settore dei diritti dell'uomo in diverse parti del mondo, ribadisce tuttavia il suo appello per una valutazione più incisiva dell'uso degli strumenti UE e delle iniziative comunitarie nei paesi terzi; si compiace delle valutazioni citate nella relazione dal Consiglio e dalla Commissione; ritiene che si dovrebbe creare un meccanismo che consenta ai deputati del Parlamento europeo di ricevere le valutazioni effettuate in settori specifici, quali singoli paesi, gruppi di paesi e aree geografiche, ma in primo luogo quelle riguardanti le problematiche specifiche attinenti ai diritti umani; ritiene che detto meccanismo debba consentire al Parlamento europeo di discutere l'esito di tali valutazioni nel contesto più appropriato;

9.   sottolinea l'importanza dell'impegno in atto per promuovere l'integrazione della dimensione dei diritti umani e della democrazia, nonché la coerenza e la solidità delle politiche e delle azioni del Consiglio, della Commissione, del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'UE in materia di diritti umani e democrazia;

10.   ritiene positivo il fatto che la presente relazione intenda rendere giustizia alle attività del Parlamento europeo, ribadisce tuttavia la sua richiesta, inclusa nella sua risoluzione del 2006 sui diritti umani, che le future presidenze riferiscano, nelle relazioni annuali dell'UE sui diritti umani, in merito ai diversi modi in cui le risoluzioni del Parlamento - incluse le relazioni urgenti riguardanti casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto - sono state prese in considerazione dal Consiglio e dalla Commissione; rileva con soddisfazione gli sviluppi menzionati nel paragrafo 13 in appresso;

11.   riafferma che, nelle relazioni annuali future sui diritti dell'uomo il Consiglio e la Commissione dovrebbero analizzare i diversi modi in cui i diritti dell'uomo sono trattati nell'ambito di altre politiche comunitarie, quali la politica estera e di sicurezza comune, quelle dello sviluppo e del commercio, dell'immigrazione e quelle riguardanti altri aspetti importanti attinenti alle relazioni esterne dell'UE, in particolare in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio e all'interno di meccanismi specifici creati con accordi di cooperazione; ritiene che esse dovrebbero anche trattare questioni attinenti alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo;

12.   invita il Consiglio e la Commissione a contemplare la possibilità di adottare l'impostazione dei governi di alcuni Stati membri e di alcune Organizzazioni non-governative (ONG) internazionali elaborando un elenco globale dei "paesi che destano particolare preoccupazione" relativamente alle violazioni dei diritti umani nell'ambito della rispettiva relazione annuale;

13.   è consapevole che, soprattutto nel settore dei diritti umani, le attività dell'UE, come iniziative presso paesi terzi, devono talvolta essere effettuate in modo riservato; è tuttavia persuaso che l'elenco delle sue attività deve essere inserito nella relazione annuale, pur lasciando un certo margine di manovra per contatti diplomatici bilaterali con governi nella massima riservatezza;

14.   si compiace del rafforzamento nella concertazione con il Parlamento europeo e degli sviluppi verso la redazione di una relazione annuale dell'UE che rappresenti le attività del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo, ritenendo al contempo che il Parlamento debba continuare ad elaborare le proprie relazioni in materia; ritiene in tale contesto che una discussione aperta in fase di redazione a livello di commissioni consentirebbe al Parlamento di migliorare la precisione e il contenuto della relazione;

Attività del Consiglio e della Commissione nel settore dei diritti umani in ambiti internazionali

15.   rende omaggio all'eccellente lavoro effettuato dal rappresentante personale uscente per i diritti umani del Segretario generale e Alto rappresentante per i diritti umani nell'area della politica estera e di sicurezza comune, il sig. Michael Matthiessen, nel corso del 2006; continua a sostenere il nuovo rappresentante personale di nomina recente, la sig.ra Riina Kionka, nel suo impegno volto ad aumentare la visibilità e a rafforzare il ruolo dell'UE nei consessi internazionali sui diritti umani; si aspetta che l'Alto Rappresentante, il Consiglio e tutti i rappresentanti degli Stati membri sostengano appieno il suo lavoro in ogni momento;

16.   considera che la capacità dell'UE di prevenire, reagire e gestire le crisi sia attualmente insufficiente; raccomanda che sia creata una nuova infrastruttura per la prevenzione delle crisi e la gestione civile dei conflitti che presuppone un'azione proattiva-preventiva, la creazione di idonei sistemi civili di allarme rapido, l'istituzione di una "pianificazione contingente" preventiva, la formazione di personale specializzato per le missioni internazionali nel campo della gestione dei conflitti nonché una maggiore concentrazione sulla promozione di società strutturalmente in grado di vivere in pace; sottolinea l'importanza di considerare attentamente gli aspetti dei diritti umani in collegamento con la pianificazione di misure di prevenzione e di gestione dei conflitti in relazione ad ogni crisi nella quale sia implicata l'Unione europea;

17.   chiede alla Commissione di spronare gli Stati membri dell'UE a firmare e a ratificare tutte le principali convenzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa relative ai diritti umani nonché i loro protocolli facoltativi; richiama l'attenzione degli Stati membri in particolare sulla necessità di ratificare la convenzione internazionale, del 1990, per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari e la convenzione internazionale, adottata di recente, per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

18.   riconosce l'impegno attivo dell'UE e dei suoi Stati membri sulle questioni dei diritti dell'uomo e della democrazia in diversi consessi internazionali nel 2006, in particolare in seno al Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHRC) di recente creazione, dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, del consiglio ministeriale dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e del Consiglio d'Europa;

19.   plaude all'intenzione del Consiglio di rafforzare le relazioni tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa; invita il Consiglio e la Commissione a tener conto, a tal fine, delle raccomandazioni della relazione Juncker dell'11 aprile 2006, dal titolo'Consiglio d'Europa-Unione europea, un'unica ambizione per il continente europeo";

20.   rileva che il recente UNHCR ha il potenziale per diventare un prezioso quadro di riferimento per le iniziative multilaterali per i diritti umani e fa osservare che l'UNHRC, nel suo primo anno di esistenza, si è posto un programma di lavoro ambizioso che include la revisione e il mantenimento del sistema di procedure speciali, l'istituzione e l'attuazione della revisione periodica universale a cui saranno soggetti tutti gli Stati, la definizione dei suoi metodi di lavoro e la promozione e protezione dei diritti umani, specialmente quelli che sono stati violati o sono a rischio; si rammarica tuttavia che il nuovo UNHCR non abbia reagito con la dovuta efficacia alle crisi nel campo dei diritti umani nel mondo, in quanto molti Stati lo hanno utilizzato quale foro di pressione politica e non quale strumento di promozione dei diritti umani; invita le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea a svolgere un ruolo più attivo all'interno dell'UNHRC nell'ambito della comunità di democrazie, al fine di rafforzare e approfondire a livello globale le prassi e le norme democratiche;

21.   invita i ministri degli affari esteri e le presidenze dell'UE ad utilizzare la loro posizione politica per lavorare alla risoluzione delle difficoltà incontrate dall'UNHRC di recente creazione; afferma la necessità di un'agenda politica chiara per quanto riguarda l'azione degli Stati membri in seno all'UNHRC; sottolinea che quest'ultimo non deve diventare un foro politico per conflitti fra diversi blocchi geografici e ideologici su scala mondiale; quindi sollecita i Ministri degli esteri e le Presidenze dell'UE a lavorare per il raggiungimento di un consenso in seno all'UNHRC a favore di una maggiore partecipazione della comunità internazionale per contribuire ad eliminare le gravi violazioni dei diritti umani e gli abusi umanitari;

22.   ribadisce il suo appello affinché le parti in conflitto nello Sri Lanka pervengano a un accordo di ampia portata in materia di diritti umani e affinché quest'ultimo sia facilitato mediante una missione di monitoraggio internazionale efficace e indipendente, dotata di libero accesso alle zone controllate dal governo e dalle Tigri per la Liberazione del Tamil Eelam, come raccomandato da Philip Alston, Relatore speciale dell'ONU nelle esecuzioni extragiudiziali sommarie o arbitrarie; ritiene che l'Unione europea, in quanto copresidente della Conferenza dei donatori di Tokyo, dovrebbe assumere la guida nello sviluppo di un consenso sulle proposte presentate all'UNHRC a tal proposito;

23.   riconosce che l'UE deve utilizzare in modo più efficace la sua influenza per introdurre questioni importanti nell'Agenda dell'UNHRC e modulare meglio le sue attività di gruppo di pressione e di informazione;

24.   ricorda al Consiglio la summenzionata risoluzione del 16 marzo 2006, nella quale si compiaceva della creazione dell'UNHRC e invitava l'UE a svolgere un ruolo di capofila in seno a tale istituzione; accoglie con favore in tale contesto la creazione di un meccanismo volto a tenere sessioni speciali al fine di rispondere a crisi urgenti e a violazioni dei diritti umani; è tuttavia preoccupato per il grado già elevato di politicizzazione delle sessioni speciali dell'UNHRC; invita in tale ambito al mantenimento e alla protezione dell'indipendenza delle "procedure speciali"; si compiace della creazione di un meccanismo di esame periodico universale e in tale contesto auspica un processo di valutazione basato sull'attuazione delle raccomandazioni fatte da meccanismi indipendenti dell'ONU; incoraggia la partecipazione della società civile indipendente ove opportuno e riconosce il valore del coinvolgimento delle vittime delle violazioni dei diritti umani in un dialogo interattivo con la Comunità internazionale, soprattutto nei casi in cui le persone non possono esprimere i loro pareri nei rispetti paesi; invita i membri dell'UNHRC facenti parte dell'UE, a spiegare i loro voti su tutte le risoluzioni;

25.   sottolinea il ruolo positivo che i relatori speciali possono svolgere nella struttura dell'UNHRC e invita a dare un sostegno costante a queste procedure speciali; riconosce tuttavia che se le relazioni speciali devono essere effettuate, occorre che siano correttamente finanziate e dotate di personale sufficiente; sottolinea che deve essere preservata la loro indipendenza;

26.   sollecita gli Stati membri, nei loro contatti bilaterali con i membri dell'UNHRC, a dare un impulso positivo alla sua agenda; riconosce che il Parlamento e l'UE devono continuare a forgiare alleanze al di fuori di Ginevra, in particolare con gli Stati più influenti; ritiene che il Parlamento debba continuare a partecipare regolarmente alle riunioni dell'UNHRC;

27.   esprime il proprio disappunto per la debole risoluzione dell'UNHRC sul Darfur; ritiene che il conflitto del Darfur stia danneggiando sempre più la stabilità della regione centroafricana e costituisca una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale; deplora il fatto che la delegazione dell'UNHRC non abbia potuto entrare in Sudan in quanto le autorità non le hanno concesso i visti necessari; ritiene che la massima priorità della comunità internazionale sia l'immediato cessare della violenza e la protezione della popolazione del Darfur; riconosce inoltre che la sicurezza di lungo termine può essere garantita soltanto con una soluzione politica delle dispute della regione; invita il Consiglio e la Commissione ad operare all'interno dell'UNHRC per arrivare ad una strategia globale di pace che coinvolga tutte le parti; sollecita l'Unione europea e gli Stati membri ad utilizzare con più efficacia la loro pressione a livello UNHRC e sollecita quest'ultimo ad adottare misure forti ed adeguate per reagire alla catastrofe umanitaria del Darfur, secondo quanto riferito dalla missione speciale dello stesso UNHRC;

28.   esprime la propria preoccupazione di fronte alle difficoltà incontrate dagli Stati membri dell'UE nell'ottenimento di un accordo con l'organizzazione della conferenza islamica su una serie di risoluzioni dell'UNHRC; ritiene che il permanere dell'irrisolto conflitto israelo-palestinese costituisca un importante ostacolo alla cooperazione positiva;

29.   esprime preoccupazione per le conseguenze sulla popolazione palestinese della decisione dell'UE di sospendere la fornitura di aiuti tramite l'Autorità palestinese a seguito dell'incapacità di quest'ultima di rispettare condizioni legittime; chiede che il meccanismo temporaneo internazionale venga esteso e chiede al Consiglio e alla Commissione di seguire attentamente l'evolvere della situazione e di promuovere un contesto atto a permettere la ripresa della fornitura di aiuti per il tramite dell'Autorità palestinese;

30.   incoraggia i membri dell'UNHRC appartenenti all'UE ad esaminare il modo in cui potrebbero utilizzare più efficacemente i tempi dedicati alla discussione;

31.   è preoccupato che, nonostante il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti dell'uomo (COHOM) abbia aumentato il numero delle sue riunioni, sono necessari più tempo e maggiori risorse per raggiungere gli obiettivi UE a livello UNHRC; invita gli Stati membri e la Commissione a rafforzare le risorse umane disponibili a Ginevra;

32.   sollecita gli Stati membri ad astenersi dal sostenere la candidatura a posti di responsabilità in seno a consessi internazionali di quei paesi per i quali è stata dimostrata la responsabilità di patenti e sistematiche violazioni dei diritti umani e della democrazia; invita gli Stati membri ad avviare negoziati con Stati influenti e dello stesso parere per bloccare l'elezione di questi paesi a posizioni di responsabilità; sostiene la tesi che tutti i paesi candidati debbano cooperare con le procedure speciali e con altri meccanismi creati dall'UNHRC; a tale proposito invita nuovamente gli Stati membri ad esprimere il loro sostegno alla formulazione di criteri di adesione che subordinino l'adesione all'UNHRC all'obbligo, per gli Stati membri, di rivolgere un invito permanente ai meccanismi dell'ONU;

33.   esorta il Consiglio ad avvalersi di sanzioni finalizzate, come quelle introdotte nei confronti del regime bielorusso, per penalizzare coloro che si sono resi responsabili di violazioni dei diritti umani in altri paesi;

34.   ribadisce la sua richiesta al Consiglio di spiegare come la Bielorussia abbia potuto essere eletta al comitato direttivo dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel giugno 2005 mentre quattro grandi paesi dell'UE sono membri permanenti di questa grande istanza; chiede al Consiglio di spiegare quali passi politici abbia compiuto prima dell'elezione e se abbia contemplato la possibilità di opporsi all'adesione della Bielorussia;

35.   rileva con preoccupazione che nell'ottobre 2006 una relazione di un gruppo di esperti dell'ONU ha concluso che diamanti provenienti da zone di conflitto della Costa d'Avorio venivano infiltrati nel flusso commerciale legale di diamanti attraverso il Ghana, paese che partecipa al Kimberley Process; invita la Commissione, che detiene la presidenza del Kimberly Process per il 2007, a valersi della sua carica per rafforzare i meccanismi volti a porre termine alla circolazione di diamanti provenienti da zone di conflitto; raccomanda alla Commissione di adoperarsi per ottenere un consenso onde chiedere che in tutti i settori del commercio di diamanti siano messi in atto sistemi di tracciabilità dei diamanti, dalle miniere ai rivenditori al dettaglio, e di adottare politiche responsabili e trasparenti, in cui le garanzie siano verificate da un controllore indipendente, nonché di fornire statistiche più dettagliate sul commercio di diamanti grezzi in modo che possano essere prodotte analisi efficaci in tempo per individuare eventuali traffici di diamanti insanguinati;

36.   chiede al Consiglio e alla Commissione di sostenere la dichiarazione di Oslo del 23 febbraio 2007 sulle munizioni a grappolo, sottoscritta da 46 paesi, che ha come obiettivo di concludere entro il 2008 un Trattato internazionale per la proibizione della produzione, dell'uso, del trasferimento e dello stoccaggio di bombe a grappolo in linea con i principi del diritto internazionale umanitario; invita il Consiglio e la Commissione ad impegnarsi nell'Unione europea affinché i diversi Stati membri seguano l'esempio di Austria e Belgio nella messa al bando delle bombe a grappolo e a livello internazionale affinché i paesi non firmatari sottoscrivano la dichiarazione di Oslo;

37.   invita il Consiglio e la Commissione a proseguire il loro profondo impegno per promuovere la ratifica universale dello Statuto di Roma e l'adozione delle disposizioni legislative di applicazione necessarie a livello nazionale, conformemente alla posizione comune 2003/444/CFSP del 16 giugno 2003 sul Tribunale Penale Internazionale(14) e il relativo piano d'azione del 4 febbraio 2004; si compiace del fatto che il Ciad abbia ratificato recentemente lo Statuto di Roma, portando così a 104 il numero degli Stati firmatari il 1º gennaio 2007; sollecita la Repubblica ceca l'unico Stato membro dell'UE a dover tuttora ratificare lo Statuto di Roma a farlo senza indugio; nel medesimo spirito, invita il Consiglio e la Commissione ad incoraggiare i paesi terzi a promuovere meccanismi giudiziari transitori nel loro territorio, quale misura per rendere giustizia alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani;

38.   si compiace del fatto che i riferimenti al TPI sono stati integrati con diversi nuovi piani d'azione di vicinato europeo (concernenti l'Egitto, la Giordania, la Moldavia, l'Armenia, l'Azerbaijan, la Georgia, il Libano e l'Ucraina) e sono oggetto di negoziati nell'ambito di altri nuovi piani d'azione nonché di accordi di partenariato e di cooperazione con diversi paesi; è assolutamente favorevole al finanziamento da parte della Commissione, mediante lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), dei lavori della coalizione per il TPI, dell'organizzazione "No Peace Without Justice", della Federazione internazionale dei diritti umani e dei parlamentari per un'azione globale volta a promuovere la ratifica e l'attuazione dello statuto di Roma;

39.   riconosce che sarebbe importante da una prospettiva globale che gli Stati Uniti ratifichino senza indugio lo Statuto di Roma; invita ancora una volta il Consiglio e la Commissione a fare uso di tutti i meccanismi disponibili per incoraggiare gli Stati Uniti a firmare e ratificare lo statuto di Roma e anche a dissuaderli dall'impedire attivamente che altri paesi ratifichino lo statuto proponendo a paesi terzi accordi paralleli, quali trattati bilaterali di deroga;

40.   incoraggia tutti gli Stati membri ad una piena collaborazione con i meccanismi della giustizia penale internazionale, in particolare nell'assicurare alla giustizia i latitanti;

41.   incoraggia tutti gli Stati membri a contribuire attivamente ai meccanismi di giustizia internazionale creati ad hoc, con particolare riferimento a quelli finanziati da contributi volontari;

42.   ritiene che i cosiddetti meccanismi di giustizia di transizione non debbano mai derogare al rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, unico sistema capace di garantire giustizia alle vittime e di evitare il perpetuarsi dell'impunità per le più gravi violazioni dei diritti umani;

Risultati relativi alle linee direttrici dell'UE sui diritti umani

43.   apprezza l'impegno attualmente profuso per attuare i metodi e le priorità politiche indicate nei cinque orientamenti comunitari sui diritti dell'uomo nonché la pubblicazione di valutazione d'impatto per ciascuno di questi orientamenti, che consente di valutare la loro efficacia nell'introduzione del cambiamento nei paesi terzi; è preoccupato per le periodiche informative secondo cui le ambasciate degli Stati membri UE nei paesi terzi e le missioni UE hanno scarsa o nessuna conoscenza degli orientamenti;

44.   chiede alla Commissione di vegliare affinché tutto il suo personale, in particolare le persone che lavorano nel settore della politica di sviluppo siano sufficientemente informati in merito agli orientamenti sui diritti dell'uomo; riconosce la necessità di aumentare la trasparenza sul modo in cui i diversi orientamenti sono attuati, in particolare sull'eco suscitato da casi individuali e mediante l'informazione sulle azioni svolte dalle ONG, invita a realizzare valutazioni periodiche e trasparenti dell'attuazione degli orientamenti dell'UE che riguardano il Parlamento, per consentire a quest'ultimo di svolgere un ruolo attivo e con la massima responsabilità;

45.   plaude all'impegno preso dalla presidenza tedesca di stabilire linee direttrici dell'UE in materia di diritti umani nel settore dei diritti dell'infanzia; la incoraggia a consultare il Parlamento, la Commissione e la società civile per approfondire queste linee direttrici e, se del caso, a stabilire un coordinamento con la futura presidenza portoghese onde portare a buon fine l'introduzione di queste linee direttrici, che dovrebbero essere volte ad una effettiva eliminazione del lavoro minorile, ed incentrate principalmente sull'insegnamento e sull'istruzione dei bambini, che è uno degli Obiettivi di sviluppo del Millennio;

46.   fa osservare che le linee direttrici dell'UE riguardano diversi paesi, in modi diversi, e che sono necessari piani individuali per applicare le linee direttrici in contesti diversi;

47.   prende atto della responsabilità dei rappresentanti speciali dell'UE e delle missioni dell'UE all'estero nella promozione delle linee direttrici; incoraggia ad adottare un'impostazione più preventiva della promozione delle linee direttrici a tutti i livelli; sottolinea il problema delle risorse e del personale che emerge in seno alle missioni dell'UE nei paesi terzi per portare a buon fine i compiti che consistono nel far conoscere le linee direttrici, monitorarle e applicarle; invita le rappresentanze degli Stati membri in paesi terzi e le delegazioni della Commissione ad un maggior coordinamento e condivisione di strutture e personale in modo da costituire autentiche "Ambasciate dell'Unione europea" nel mondo per quanto attiene alle competenze in materia di diritti umani;

Pena di morte

48.   sollecita le presidenze a continuare a promuovere l'abolizione della pena di morte dando la priorità ad un certo numero di paesi in cui vi siano prospettive di cambiamento positivo di tale politica;

49.   incoraggia le presidenze a indicare pubblicamente quali sono i paesi su cui intendono focalizzarsi nell'ambito delle linee direttrici dell'UE sulla pena di morte in base alla cosiddetta campagna "countries on the cusp" che riguarda Stati la cui politica in materia di pena di morte è fluttuante; incoraggia il Consiglio e la Commissione a cercare di ottenere il maggior sostegno possibile all'iniziativa dell'attuale Assemblea generale delle Nazioni Unite a favore di una moratoria universale della pena di morte in vista della sua totale abolizione, ad inclusione delle sentenze; sollecita il Consiglio ad aggiornare le linee direttrici che risalgono al 1998 in modo da poter prendere in considerazione i nuovi elementi e le nuove strategie che si sono sviluppate nel frattempo;

50.   propone che il Consiglio intraprenda un riesame delle linee direttrici e ritiene che questo riesame potrebbe consentire alla UE di intervenire per quanto riguarda "casi singoli particolarmente preoccupanti" che non rientrano nelle norme minime delle Nazioni Unite come previsto nelle linee direttrici;

51.   invita la presidenza a incoraggiare i paesi che non hanno ancora sottoscritto e ratificato il secondo protocollo opzionale alla convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) a procedere in tal senso, nonché gli Stati membri che non hanno ancora sottoscritto il protocollo n. 13 della convenzione europea sui diritti dell'uomo, relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza(15); riconosce al proposito che le linee direttrici sulla pena di morte potrebbero essere applicate in modo più coerente se gli Stati membri fossero decisi a firmare e a ratificare questi protocolli e convenzioni;

52.   si compiace dell'organizzazione a Parigi (dal 1º al 3 febbraio 2007) del terzo congresso mondiale contro la pena di morte e si associa alla sua dichiarazione finale; intende dare seguito al congresso, in particolare sviluppando la dimensione parlamentare della campagna mondiale contro la pena di morte e sollevando la questione mediante le sue delegazioni interparlamentari e la sua partecipazione ad assemblee parlamentari comuni; invita il Consiglio e la Commissione a sfruttare tutte le opportunità per sostenere la creazione di una coalizione abolizionista regionale con un'attenzione particolare ai paesi arabi;

53.   plaude -come un buon esempio dell'utilizzazione delle linee direttrici dell'UE sulla pena di morte- alla reazione coordinata e pubblica dei rappresentanti dell'UE in Perù alle proposte di estendere la pena di morte in questo paese, in violazione della costituzione peruviana e della convenzione americana sui diritti dell'uomo;

54.   plaude all'azione coordinata ed efficace - sia pubblica che diplomatica- del Parlamento europeo, della Commissione, degli Stati membri interessati e delle ONG per ottenere la decisione sovrana del Presidente del Pakistan di commutare la pena capitale cui era stato condannato il cittadino britannico Mirza Tahir Hussain, e di rilasciarlo dopo 18 anni passati nel braccio della morte di una prigione pachistana; esorta l'UE a continuare ad affrontare casi specifici nell'ambito degli orientamenti sulla pena capitale e raccomanda al Consiglio e alla Commissione di utilizzare efficacemente la dimensione parlamentare in tal senso, ricorrendo in particolare ad interventi tempestivi e utili da parte delle delegazioni interparlamentari;

Tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti

55.   si compiace dell'entrata in vigore, il 22 giungo 2006, del protocollo facoltativo della convenzione contro la tortura (OPCAT); fa osservare che soltanto 19 Stati membri dell'UE hanno finora firmato il protocollo e soltanto 9 lo hanno ratificato(16); invita immediatamente tutti gli Stati membri dell'UE che non hanno ancora firmato e ratificato l'OPCAT a procedere in tal senso nel corso dell'anno;

56.   accoglie con favore l'avvio della Convenzione internazionale per la protezione di ogni essere umano dalla sparizione forzata; invita tutti gli Stati membri dell'UE a firmarla e a ratificarla quanto prima;

57.   raccomanda che l'UE continui ad affrontare casi specifici di tortura in base alle linee direttrici sulla tortura così come l'aveva fatto per i casi di pena di morte in base alla linea direttrice sulla pena di morte;

58.   approva la decisione del Consiglio di rendere pubbliche le condizioni di taluni passi e riconosce che ciò costituisce un progresso verso una maggiore trasparenza; chiede al Consiglio e alla Commissione di prendere particolarmente in considerazione le conclusioni e le raccomandazioni che figurano nello studio del Parlamento sull'applicazione delle linee direttrici dell'UE su tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti;

59.   sottolinea che, nonostante queste linee direttrici siano state adottate nel 2001, il ricorso al dialogo, alle dichiarazioni e alle misure politiche concernenti la pratica reale della tortura è stato minimo; incoraggia le future presidenze ad avviare un processo di individuazione, valutazione e pianificazione per quanto riguarda le linee direttrici sulla tortura; invita il Consiglio a tenere conto delle raccomandazioni formulate a seguito dello studio in materia, richiesto dalla sua sottocommissione per i diritti umani nell'ambito della Commissione per gli affari esteri, nel futuro processo di valutazione di queste linee direttrici; incoraggia l'UE ad ampliare il campo di applicazione, in particolare mettendo in atto una procedura per individuare i singoli casi nei paesi selezionati e i passi da compiere al proposito;

60.   raccomanda alle presidenze tedesca e portoghese di proseguire tutti i passi sulla questione della tortura quando e ove ciò sia rilevante; sottolinea tuttavia che le iniziative di per se non sono sufficienti e che altre azioni complementari devono essere svolte in modo coerente ed in base ad un'analisi minuziosa delle situazioni locali, per esempio rafforzando le relazioni dei gruppi della società civile che lavorano nel settore della tortura e dei maltrattamenti, contemplando strumenti efficaci per risolvere i singoli casi di tortura e di maltrattamento, oltre a quelli nei quali sono coinvolte persone che difendono notoriamente i diritti umani e garantendo la coerenza e la continuità dell'azione delle missioni dell'UE impegnate contro la tortura e i maltrattamenti in paesi terzi;

61.   sottolinea che la continua presenza della presidenza o del segretariato del Consiglio in seno ai pertinenti comitati delle Nazioni Unite, nonché l'approfondimento della cooperazione con il Consiglio d'Europa e con il suo comitato per la prevenzione della tortura possono contribuire concretamente, in modo importante e utile al processo decisionale relativo alle iniziative nei confronti di taluni paesi;

62.   sollecita il Consiglio e la Commissione a proseguire la prassi delle iniziative per quanto riguarda tutti i partner internazionali dell'UE in merito alla ratifica delle convenzioni internazionali che vietano l'uso della tortura e dei maltrattamenti nonché le disposizioni per la riabilitazione dei sopravvissuti alla tortura; invita l'UE a considerare la lotta contro la tortura e i maltrattamenti come una priorità assoluta della sua politica in materia di diritti dell'uomo, in particolare attuando in modo più vigoroso le linee direttrici dell'UE e tutti gli altri strumenti comunitari come l'EIDHR e garantendo che gli Stati membri si astengano dal ricorrere a garanzie diplomatiche con paesi terzi ove vi sia un rischio reale di tortura o maltrattamento;

63.   riafferma che le mutilazioni genitali femminili sono una violazione del diritto umano all'integrità fisica ed è allarmato dai tentativi di considerare tali mutilazioni alla stregua di semplici pratiche mediche;

I bambini e i conflitti armati (CAAC)

64.   si compiace per la nomina della signora Radhka Coomaraswamy quale rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per i bambini e i conflitti armati ad aprile 2006, con il mandato di definire le strategie volte a fornire una protezione concreta ai bambini coinvolti in guerre e a garantire la piena applicazione degli standard e delle norme internazionali di protezione dei bambini;

65.   plaude all'organizzazione congiunta del ministro francese degli affari esteri e dell'Unicef della conferenza denominata "liberiamo i bambini dalla guerra" a febbraio 2007, nonché l'adozione dei principi e delle linee direttrici di Parigi sui bambini associati a forze armate o a gruppi armati, quale tappa importante per incitare la comunità internazionale a promuovere la tutela, migliorare la consapevolezza e a porre la questione dei bambini nei conflitti armati al centro dell'impegno volto a mantenere e a costruire la pace;

66.   sottolinea che appare particolarmente preoccupante la situazione delle soldatesse, poiché sono vittime sia di sfruttamento sessuale che dell'ostracismo fin troppo frequente nelle loro comunità in seguito alla loro smobilitazione, e chiede provvedimenti per affrontare in modo specifico i loro problemi e aiutarle ad adattarsi dopo la smobilitazione e il ritorno alla vita civile;

67.   invita tutti gli Stati membri a ratificare i protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti dell'infanzia;

68.   nota che molti paesi, ed anche taluni Stati membri UE, preparano i bambini al conflitto armato; invita tutti i paesi a prendere misure per garantire che alle persone al di sotto di 18 anni non venga data una preparazione mirata al conflitto armato;

69.   si compiace della strategia di applicazione adottata nell'aprile 2006 da parte della presidenza austriaca che definisce le raccomandazioni specifiche per l'azione e l'indicazione secondo cui le questioni relative ai diritti umani devono essere sistematicamente prese in considerazione fin dalle prime fasi della pianificazione di operazioni nel quadro della Politica di sicurezza e difesa (PESD); plaude agli sforzi intrapresi dalla presidenza finlandese per l'attuazione della strategia di applicazione; deplora che gli strumenti politici a disposizione dell'UE (come le iniziative e i dialoghi politici) non siano stati utilizzati appieno dopo l'adozione delle linee direttrici nel 2003;

70.   sottolinea l'importanza di continuare a concentrarsi sulle linee direttrici, oltre alla strategia di applicazione, in quanto le linee direttrici sono più globali; si rammarica che la presidenza finlandese abbia intrapreso solo poche iniziative e misure per quanto riguarda i bambini e i conflitti armati; insiste affinché l'UE conservi elevate norme di qualità e di approfondimento nel monitoraggio e nell'informazione sui bambini e i conflitti armati; esorta la Commissione e l'Alto rappresentante della PESC a fare in modo che le future presidenze siano pienamente a conoscenza della strategia di applicazione;

71.   chiede alla Commissione e al Consiglio di elaborare un elenco di quesiti per i responsabili delle missioni a cui questi possano fare riferimento per le loro periodiche relazioni; chiede alla Commissione e al Consiglio di definire un elenco di criteri che determinano se un paese costituisce o meno una "priorità" e li invita ad una maggiore concertazione con le parti interessate per avere il loro parere; invita immediatamente la Commissione ed il Consiglio ad elaborare, come si suggerito nelle raccomandazioni relative alla strategia di attuazione, un documento contenente proposte su come applicare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1612 (2005);

72.   invita la Commissione a migliorare il perseguimento degli obiettivi delle linee direttrici, introducendo la questione dei bambini e i conflitti armati in tutte le politiche, compresa la cooperazione allo sviluppo;

73.   accoglie favorevolmente l'invito a presentare proposte lanciato dalla Commissione all'inizio del 2006 per selezionare progetti da finanziare volti alla lotta contro il traffico di donne e bambini e alla tutela dei diritti dei gruppi vulnerabili nei conflitti armati, in particolare dei diritti dei bambini;

74.   si compiace inoltre dell'adozione, nel dicembre 2006, del concetto UE per il sostegno al disarmo, alla smobilitazione e al reintegro, che contiene riferimenti forti e sistematici ai bambini, nonché del sostegno comunitario (mediante la Direzione generale della Commissione per gli aiuti umanitari ECHO) al processo di revisione dei "principi di Città del Capo" sul disarmo, la smobilitazione e il reintegro dei bambini, svoltosi sotto l'egida dell'Unicef;

Difensori dei diritti dell'uomo

75.   sottolinea che l'attuazione integrale delle linee direttrici dell'UE del 2004 sui difensori dei diritti dell'uomo deve essere prioritaria e che le raccomandazioni del Consiglio adottate a giugno 2006, dopo il primo esame dell'attuazione delle linee direttrici svolta dalla presidenza austriaca, deve essere seguita da un'azione concreta; incoraggia il Consiglio a facilitare un seguito adeguato dei passi e la valutazione dell'impatto delle azioni svolte in nome di singoli, creando una banca dati centrale relativa alle iniziative dell'UE;

76.   sottolinea che l'UE deve aumentare il livello di consapevolezza tra tutti gli attori comunitari a Bruxelles, nelle capitali e a livello delle missioni, per quanto riguarda l'esistenza, la finalità, il contenuto e l'applicazione concreta delle linee direttrici; riconosce che l'aumento del livello di consapevolezza interna deve prefiggersi la creazione di una comprensione più profonda del lavoro dei difensori dei diritti umani; invita la Commissione e gli Stati membri a organizzare stage di formazione per le unità regionali nonché per il personale delle delegazioni, delle ambasciate e dei consolati sul tema dell'attuazione di tali linee direttrici, con la partecipazione fin dalle prime fasi di difensori dei diritti umani, nonché con gli scambi di buone prassi in materia di sostegno finanziario e di sostegno d'altro tipo ai difensori dei diritti dell'uomo;considera che l'idea di rilasciare visti per i difensori dei diritti in grave pericolo, come ha raccomandato il Consiglio, debba costituire un'importante priorità;

77.   sottolinea l'importanza di mettere il manuale relativo all'applicazione delle linee direttrici a disposizione dei difensori dei diritti umani sul campo; incoraggia la COHOM a diffondere traduzioni delle linee direttrici dell'UE destinate ai difensori dei diritti umani nelle lingue dell'UE che costituiscono la lingua veicolare nei paesi terzi, nonché in lingue diverse da quelle UE che sono particolarmente importanti negli uffici regionali e nelle ambasciate/delegazioni; sottolinea che le missioni dell'UE devono raggiungere i difensori locali dei diritti dell'uomo in modo più attivo;

78.   invita il Consiglio e la Commissione ad affrontare sistematicamente la questione della situazione dei difensori dei diritti dell'uomo nel quadro di tutti i dialoghi politici, ivi compresi i dialoghi bilaterali con gli Stati membri dell'UE; invita il Consiglio ad informare sistematicamente il Parlamento in merito all'applicazione delle linee direttrici in loco e a coinvolgerlo pienamente nel processo di valutazione di queste linee direttrici; si compiace del fatto che una delle priorità di EIDHR è la protezione dei difensori dei diritti umani che comprende la creazione di misure urgenti di protezione da parte dell'UE; plaude inoltre all'iniziativa della campagna globale dell'UE a sostegno dei difensori dei diritti umani delle donne; prende atto delle relazioni e delle raccomandazioni del rappresentante speciale delle Nazioni Unite per i difensori dei diritti umani, la signora Hina Jilani;

Linee direttrici sui dialoghi relativi ai diritti umani e concertazioni riconosciute con paesi terzi

79.   sottolinea che la strategia globale dell'Unione europea per la promozione di diritti umani e democrazia non può basarsi esclusivamente su relazioni bilaterali o multilaterali tra Stati, ma deve coinvolgere e raggiungere per quanto possibile attori non governativi, come parlamentari, accademici, intellettuali, giornalisti, difensori della democrazia, attivisti, leader di ONG, opinion makers;

80.   si compiace del fatto che il Consiglio abbia redatto un documento che fornisce una visione d'insieme dei dialoghi e delle concertazioni sui diritti dell'uomo; chiede al Consiglio di prendere in considerazione la relazione d'iniziativa del Parlamento, attualmente in fase di elaborazione, sulla valutazione dei dialoghi e delle concertazioni relative ai diritti umani con i paesi terzi; in tale ambito si rammarica che la valutazione del Consiglio sia confidenziale e gli chiede di accogliere l'invito di creare, con il Parlamento, un sistema che consenta a deputati designati del Parlamento europeo di essere tenuti informati sulle attività classificate "riservate"; suggerisce ancora una volta che un tale sistema potrebbe ispirarsi al sistema di informazione di deputati europei designati su materiale "riservato" in materia di sicurezza e di difesa; ritiene che, in generale, il dialogo sui diritti umani dovrebbe essere programmato e condotto in modo trasparente, individuando i mezzi appropriati per realizzare tale obiettivo;

81.   sottolinea la necessità di rafforzare e migliorare notevolmente il dialogo sui diritti dell'uomo tra l'UE e la Cina; riconosce che la Cina attualmente ha deciso di sottoporre a revisione della Corte Suprema tutti i processi che condannano alla pena capitale, ma si dichiara preoccupato per il fatto che in Cina viene effettuato il maggior numero di esecuzioni capitali nel mondo; fa osservare che la situazione della Cina in materia di diritti dell'uomo permane preoccupante; invita il Consiglio a informare il Parlamento in modo più dettagliato e con sedute pubbliche di discussione; sottolinea l'importanza di riaffermare i punti affrontati in occasione di precedenti dialoghi; sostiene la Commissione e il Consiglio nelle loro attuali riflessioni sulle modalità di migliorare il dialogo; rileva che, nonostante riforme economiche importanti, i problemi politici e dei diritti umani persistono, soprattutto per quanto riguarda le questioni seguenti: la prigionia politica, i lavori forzati, la mancanza di libertà di espressione e di libertà religiosa, i diritti delle minoranze religiose ed etniche, le accuse concernenti il traffico di organi e il sistema dei campi del Laogai; fa osservare che questi argomenti preoccupanti dovrebbero essere oggetto di una maggiore attenzione nell'ambito dei preparativi dei giochi olimpici di Pechino; invita immediatamente l'UE a vegliare affinché le sue relazioni commerciali con la Cina siano funzione delle riforme in materia di diritti dell'uomo; invita il Consiglio ad effettuare una valutazione esaustiva della situazione dei diritti umani prima di finalizzare un eventuale nuovo Accordo quadro di partenariato e di cooperazione; invita la Commissione a sollevare la questione del Tibet e a sostenere il rafforzamento del dialogo tra il governo della Repubblica popolare cinese e gli inviati del Dalai Lama;

82.   è profondamente preoccupato in relazione al fatto che il dialogo sui diritti dell'uomo con l'Iran è interrotto dal 2004 a causa della mancanza di cooperazione da parte di tale paese; deplora che, secondo il Consiglio, non si sia fatto alcun progresso; sollecita l'Iran a riprendere il dialogo e, facendo ricorso a contributi provenienti dall'UE, a definire parametri di riferimento in vista di reali miglioramenti in questo settore; invita la Commissione a porre in atto tutte le azioni necessarie nel quadro dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo, così da promuovere i contatti e la cooperazione con la società civile iraniana e sostenere ulteriormente la democrazia e i diritti dell'uomo; esprime profonda preoccupazione anche in relazione al deteriorarsi della situazione dei diritti dell'uomo in Iran e sottolinea, in particolare, l'intensificazione della repressione nei confronti dei difensori di tali diritti; deplora nel contempo che l'Iran continui ad applicare la pena di morte in condizioni che violano le norme internazionali e, denuncia, in special modo, le esecuzioni di minorenni autori di reati; invita il Consiglio ad esprimere la sua preoccupazione riguardo alla situazione dei diritti dell'uomo in Iran in occasione di tutti i suoi contatti con il governo iraniano e a concentrare i suoi sforzi sulla protezione dei difensori di tali diritti, in particolare le donne, come anche a persuadere detto governo ad adottare una moratoria immediata sulle esecuzioni come primo passo verso l'abolizione della pena capitale;

83.   prende atto del proseguimento delle consultazioni tra l'UE e la Russia in materia di diritti umani; sostiene il Consiglio nel suo obiettivo di trasformare tali consultazioni in un dialogo franco e autentico tra l'Unione europea e la Russia in materia di diritti dell'uomo, e chiede che il Parlamento europeo e le ONG europee e russe partecipino a tale processo;deplora che l'UE abbia ottenuto solo un successo limitato per quanto riguarda una modifica della politica russa, a seguito delle spinose questioni affrontate come la situazione in Cecenia, l'impunità e l'indipendenza del sistema giudiziario, il trattamento riservato ai difensori dei diritti umani, l'indipendenza dei mezzi di informazione e la libertà di espressione, la situazione delle minoranze etniche, il rispetto dello Stato di diritto e la protezione dei diritti umani nelle forze armate e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, nonché altri argomenti; deplora che la legislazione russa limiti le attività delle ONG; deplora le intimidazioni nei confronti di numerosi giornalisti e ricorda con orrore l'assassinio a sangue freddo di Anna Politikoovskaja; si aspetta che la Russia adotti in futuro misure più positive per proteggere la libertà di espressione e la sicurezza dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani; ritiene, a tale proposito, che la cooperazione con i meccanismi dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite come anche la ratifica di tutte le pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di diritti dell'uomo dovrebbero essere considerate una priorità dalla UE; è preoccupato quanto alle affermazioni secondo cui il governo russo sarebbe responsabile dell'avvelenamento di Alexander Litvinenko, morto nel novembre 2006 a Londra; esprime la sua preoccupazione dinanzi alle nuove accuse proferite contro Mikhail Khodorkovsky, l'ex Presidente di Yukos detenuto dal 2003, ed è inoltre preoccupato riguardo al trattamento che gli sarebbe riservato in prigione; sollecita il Consiglio e la Commissione a sollevare tali casi con le autorità russe al più alto livello e nell'ambito del nuovo Accordo di partenariato e di cooperazione con la Russia; sollecita la Commissione a fissare obblighi più precisi e a creare meccanismi di controllo più efficaci, oltre alla clausola dei diritti umani, per giungere a un reale miglioramento della situazione dei diritti umani;

84.   plaude agli sforzi compiuti finora dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento europeo per combattere le violazioni dei diritti umani in Bielorussia; sottolinea che tale politica dovrebbe proseguire, dando particolare rilievo alle violazioni della libertà di espressione e del diritto di riunione pacifica e di associazione, nonché alle violazioni dei diritti delle minoranze nazionali; sottolinea l'esigenza di sostenere l'opposizione politica, che è bersaglio della repressione;

85.   sollecita il Consiglio e la Commissione a creare sottocommissioni dei diritti dell'uomo per tutti i paesi vicini per la promozione dei diritti umani e della democrazia come si è verificato per il Marocco e la Giordania e come è attualmente previsto per l'Egitto, la Tunisia e il Libano; ribadisce che il Parlamento deve essere associato alla preparazione di queste riunioni e informato dei loro risultati;

86.   prende atto degli sforzi intesi ad instaurare un dialogo sui diritti dell'uomo con l'Uzbekistan, ma rileva che ciò non è stato possibile a motivo dell'incapacità di tale paese di affrontare un dialogo di questo tipo in modo costruttivo; ritiene altresì che avviare con l'Uzbekistan un dialogo sui diritti dell'uomo non dovrebbe portare alla revoca delle sanzioni imposte a tale paese se non si compiono progressi a livello dei diritti dell'uomo e della democrazia; invita pertanto a tale proposito il Consiglio ad effettuare una valutazione della situazione dei diritti umani prima di prendere qualsiasi decisione;

87.   confida che i progressi compiuti nei colloqui a sei contribuiranno ad un clima politico più favorevole che potrebbe consentire una ripresa del dialogo sui diritti dell'uomo con la Repubblica popolare democratica di Corea; invita il Consiglio e la Commissione a perseguire con determinazione tale obiettivo nel corso dei contatti e delle negoziazioni con tale paese;

88.   prende atto dei negoziati condotti dalla Commissione e dal Consiglio in merito alla strada che la Turchia deve percorrere verso l'adesione, nonché dei problemi incontrati in tali negoziati; è preoccupato, in particolare, in relazione alla scarsità dei progressi compiuti e alla necessità di intraprendere maggiori sforzi in materia di diritti umani in Turchia, in particolare per quanto riguarda l'esercizio della libertà di religione e il pieno godimento dei diritti di proprietà da parte di tutte le comunità religiose,la protezione delle minoranze, la libertà di espressione e le preoccupazioni relative ai diritti umani relative alla popolazione di origine curda nel sud est del paese; condanna il tragico omicidio del giornalista Hrant Dink del gennaio 2007, che testimonia un crescente nazionalismo in alcune fasce della società turca, ma ritiene incoraggiante la forte condanna dell'omicidio levatasi in tutto il paese, ad inclusione del governo, e la rapida cattura degli assassini;incoraggia il governo turco a modificare l'articolo 301 del Codice penale turco, che limita chiaramente la libertà di espressione nei mezzi di informazione;

89.   chiede al Consiglio e alla Commissione di prendere in considerazione, in particolare in situazioni postconflittuali e anche in situazioni in cui lo stupro di donne e ragazze è stato usato come arma di guerra e in cui le violenze nei confronti delle donne sono ancora ampiamente diffuse, gli sforzi compiuti dai paesi partner per stigmatizzare le precedenti violazioni dei diritti dell'uomo quale prova dell'attuale impegno in relazione a tale questione;

90.   sottolinea che, nel corso dei dialoghi e delle consultazioni sui diritti dell'uomo, le istituzioni dell'UE dovrebbero sollevare tutte le preoccupazioni che nutrono in relazione ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, come anche alle discriminazioni; sottolinea l'importanza delle discussioni segnatamente se le violazioni sono ampiamente diffuse, gravi e sistematiche e riconosce che la pressione internazionale può contribuire ad evitare violazioni ulteriori;

91.   rileva con preoccupazione che la partecipazione del Parlamento non è sempre così completa come dovrebbe essere nei dialoghi e nelle concertazioni sui diritti umani e incoraggia il Consiglio e la Commissione ad aprire i dialoghi ad una maggiore partecipazione dei membri del Parlamento europeo;

Supervisione generale delle attività del Consiglio e della Commissione, in particolare gli atti delle due presidenze

92.   si compiace della cooperazione tra le presidenze finlandese e austriaca al fine di garantire un'impostazione coerente delle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia; si aspetta che le presidenze tedesca, portoghese e slovena proseguano questa collaborazione;

93.   sostiene il Consiglio e la Commissione nell'atteggiamento fermo che hanno adottato dinanzi alle continue violazioni dei diritti umani e della democrazia perpetrate in Birmania/Myanmar e l'impegno dell'UE a raggiungere i principali obiettivi dichiarati, vale a dire vedere istituito un governo civile legittimo democraticamente eletto che rispetti i diritti dell'uomo e ripristini relazioni normali con la comunità internazionale; sollecita la Commissione e il Consiglio a potenziare l'efficacia della posizione comune dell'UE ampliando la portata delle sanzioni in considerazione del fatto che la situazione in Birmania/Myanmar continua a deteriorarsi; incoraggia il Consiglio e la Commissione – nel quadro della posizione comune sulla Birmania/Myanmar – ad impegnarsi in modo più attivo nei confronti dei paesi dell'ASEAN (Associazione dei paesi del sud est asiatico) e dei paesi che sono vicini della Birmania/Myanmar, sollecitandoli a utilizzare la loro influenza in modo responsabile per realizzare cambiamenti positivi; chiede che il Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite adotti un'iniziativa proattiva che consista, ad esempio, nel tenere una sessione speciale su tale questione; incoraggia il Consiglio e la Commissione a sollecitare la Cina, l'India e altri paesi che continuano a fornire armi e sostegno di altro tipo alla giunta militare a cessare di fare ciò e ad unirsi alla comunità internazionale negli sforzi che essa compie per cambiare in meglio la situazione in Birmania/Myanmar; prende atto dell'azione svolta a livello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in risposta alla crisi umanitaria verificatasi in tale paese; sollecita il Consiglio e la Commissione a ricercare un accordo con la Cina, la Russia e il Sudafrica in vista dell'adozione di una risoluzione vincolante, che chieda un dialogo tripartito costruttivo fra l'SPDC, la Lega nazionale per la democrazia (NLD) e le nazionalità etniche, nonché il rilascio di tutti i prigionieri politici, compresa Aung San Suu Kyi;

94.   esprime il proprio disappunto per la mancanza di risultati positivi nel processo volto a ottenere la liberazione, o a garantire un giusto processo, delle cinque infermiere bulgare e del medico palestinese arrestati e condannati a morte dal regime libico, sulla base di confessioni ottenute mediante tortura, per aver intenzionalmente infettato bambini con il virus dell'AIDS; rileva che, nonostante i continui sforzi da parte della Commissione per risolvere il problema mediante il dialogo politico e la fornitura di cure mediche ai bambini contagiati, il regime libico mantiene su tale caso un atteggiamento più intransigente che mai e continua a rilasciare ai media dichiarazioni provocatorie; esorta la Commissione, alla luce di tutto ciò, a rivedere i suoi strumenti politici nei confronti della Libia, in modo da trovare un approccio più efficace per risolvere tempestivamente la questione, ponendo termine a otto anni di sofferenze e di flagranti violazioni dei diritti umani;

95.   si rammarica che il Consiglio e la Commissione non abbiano intrapreso un'azione decisiva per persuadere il governo etiope a rilasciare senza ritardi e senza condizioni tutti i membri eletti del parlamento e gli altri prigionieri politici, e ad ottemperare ai suoi obblighi in materia di diritti dell'uomo, principi democratici e stato di diritto; ricorda le numerose risoluzioni del Parlamento europeo sull'Etiopia, approvate dopo le elezioni etiopi del 2005 osservate dall'Unione europea, in particolare la più recente approvata il 16 novembre 2006(17);

96.   invita il Consiglio e la Commissione ad incoraggiare e assistere il governo del Senegal nella preparazione di un rapido e giusto processo contro Hissène Habré, affinché questi possa rispondere alle accuse di massicce violazioni dei diritti dell'uomo;

97.   riconosce le gravi conseguenze del proseguimento della guerra in Iraq sul piano dei diritti umani nonché la complessità della fragile situazione politica che esiste attualmente; prende atto delle relazioni e delle risoluzioni adottate dal Parlamento sull'Iraq e delle raccomandazioni ivi contenute; invita immediatamente il Consiglio e la Commissione a valutare costantemente il modo in cui l'UE potrebbe svolgere un ruolo più costruttivo nel ripristino della stabilità in Iraq; prende atto col massimo stupore del fatto che ECHO, nonostante la situazione catastrofica e lo stato d'indigenza della popolazione irachena e dei rifugiati iracheni, abbia temporaneamente sospeso i suoi aiuti umanitari all'Iraq; si compiace, comunque, della ripresa di tali aiuti dal febbraio 2007;

98.   plaude al fatto che la Commissione abbia posto maggiormente l'accento sul problema della tratta degli esseri umani nell'UE e ribadisce la necessità che si prendano tutte le misure per combatterla, soprattutto quella di donne e bambini; sollecita tale Istituzione a continuare a chiedere conto agli Stati membri che non si sono conformati alle convenzioni e alle direttive adottate contro la tratta, in particolare la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti(18); sottolinea che nella lotta contro la tratta di esseri umani dovrebbe essere adottato, in relazione alle vittime di detto traffico, un approccio fondato sui diritti dell'uomo; si compiace con la Presidenza austriaca in particolare per aver organizzato alcune iniziative di lotta contro la tratta, fra cui una conferenza di esperti dell'UE nel giugno 2006 sull'attuazione del piano comunitario relativo alla tratta degli esseri umani, e prende atto delle conclusioni e delle raccomandazioni emerse da tale riunione di due giorni;

99.   si rammarica che la presidenza finlandese non abbia organizzato un quarto incontro della rete UE di punti di contatto per quanto riguarda i responsabili di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, che costituisce uno strumento inestimabile di rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'UE nelle inchieste e nel perseguimento di crimini internazionali a livello nazionale; richiama l'attenzione sull'impegno, formulato nelle conclusioni del Consiglio sulla rete UE, di tenere una riunione nel corso di ogni presidenza e chiede un'applicazione effettiva delle conclusioni delle precedenti riunioni della rete UE; chiede a ogni presidenza di fare di questo punto un elemento normativo del programma;

100.   accoglie positivamente la comunicazione della Commissione dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2006)0367); auspica che la Commissione fornisca in tal modo una solida base per politiche più efficaci e complete destinate a proteggere i più elementari diritti fondamentali dei minori; esprime preoccupazione, tuttavia, per la crescente mancanza di rispetto per i diritti dei minori riscontrata a livello internazionale;

101.   deplora che la violenza nel Darfur sia proseguita in modo incontrollato e che il governo sudanese non sia stato ritenuto responsabile per avere ripetutamente omesso di soddisfare le richieste internazionali e non avere protetto i suoi cittadini dalla violenza, ma accoglie favorevolmente le incriminazioni recentemente emesse dal TPI; deplora altresì che l'UE non abbia preso maggiori misure unilaterali per quanto riguarda la crisi nel Darfur e non abbia profuso maggiori sforzi, per persuadere il governo sudanese ad accettare una forza internazionale di mantenimento della pace; sottolinea che è necessaria una pressione diplomatica continua per dimostrare al governo del Sudan che i suoi impegni verbali devono essere seguiti da sforzi ampi e prolungati intesi a porre fine alla violenza nel Darfur, e che la comunità internazionale non accetterà che il Sudan continui a trascurare i suoi impegni e le sue responsabilità per quanto riguarda la protezione dei suoi cittadini; sollecita il Consiglio a definire un piano di sanzioni specifiche e mirate da imporre al regime di Khartum in base a scadenze precise in caso di mancato rispetto delle richieste formulate dalla comunità internazionale; sollecita l'UE a contribuire (e ad esercitare pressioni su altri affinché contribuiscano anch'essi) ad una forza internazionale di mantenimento della pace e alla messa in atto della zona di divieto al sorvolo sopra il Darfur, nonché a garantire che l'Unione africana sia dotata di risorse sufficienti e sia correttamente aiutata ad assolvere il suo mandato; chiede che l'UE eserciti pressioni in vista di una missione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite in Ciad, dotata di un forte mandato di protezione civile; supplica gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione di assumersi le loro responsabilità e di proteggere in modo efficace la popolazione del Darfur contro il disastro umanitario;

102.   chiede che venga adottato un codice da imporre al personale civile e militare sulle norme di comportamento da rispettare durante le missioni umanitarie o di mantenimento della pace nelle zone di conflitto armato e di prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione di dette norme di comportamento che si prevedono rigide, segnatamente in relazione a qualsiasi forma di violenza basata sul genere;

103.   si compiace del fatto che cinque Stati membri abbiano nominato ambasciatori speciali per i diritti dell'uomo, incaricati di svolgere attività di contatto, più particolarmente nel settore dei diritti umani, con paesi terzi e prende atto dei lavori in corso in tale settore; chiede ad altri Stati membri di contemplare la possibilità di prendere la stessa misura;

104.   chiede alla Commissione e al Consiglio di recensire i paesi che non abbiano formulato inviti permanenti a tutti i meccanismi speciali, ai relatori speciali e ai rappresentanti speciali delle Nazioni Unite;

105.   si compiace per l'uso del nuovo strumento di un elenco comunitario dei "prigionieri/detenuti che destano preoccupazione", relativo ad alcuni paesi; ribadisce la sua richiesta secondo cui il Consiglio dovrebbe definire elenchi comunitari di "prigionieri/detenuti che destano preoccupazione" per ogni paese terzo in cui la situazione dei diritti umani è preoccupante e presentare quest'elenco ad ogni riunione dedicata al dialogo politico; chiede alla Commissione di informare il Parlamento su tutti gli elenchi di questo tipo esistenti;

106.   si compiace del fatto che la Commissione e il Consiglio elaborino attualmente e aggiornino costantemente gli elenchi dei "paesi obiettivo" per quanto riguarda questioni specifiche, in particolare l'elenco dei paesi "fluttuanti" per quanto riguarda la pena di morte, dei "paesi obiettivo" per quanto riguarda la tortura e dei paesi in cui la situazione dei difensori dei diritti umani è particolarmente allarmante;

107.   è sorpreso dal fatto che il segretariato del Consiglio non abbia ancora aderito alle decisioni del Consiglio affari generali del 12 dicembre 2005 che adottava una misura che prevede che i documenti aggiornati del Consiglio relativi ai diritti umani nell'UE debbano essere messi a disposizione di tutte le Istituzioni comunitarie(19); attende di ricevere quanto prima la versione attuale di questi documenti;

108.   si compiace che il Consiglio abbia riconosciuto che la Convenzione internazionale sui diritti delle persone disabili recentemente adottata consentirà all'UE di rivolgere la propria attenzione all'esterno, alla promozione e alla protezione dei diritti dei disabili e, nel contesto di questa nuova Convenzione, chiede che l'UE segua in modo più efficace la situazione dei diritti dell'uomo delle persone con disabilità nei paesi terzi, al fine di riferire i risultati più significativi di tale osservazione entro il 2009-2010;

109.   insiste sul fatto che tutti gli strumenti, i documenti e le relazioni, ivi comprese le relazioni annuali, che concernono i diritti dell'uomo e la democrazia devono trattare in modo esplicito le questioni di discriminazione, incluse quelle relative alle minoranze etniche, dei diritti delle minoranze etniche e nazionali, i diritti umani delle donne, i diritti dei bambini, i diritti delle popolazioni indigene, i diritti delle persone diversamente abili – fra cui le persone mentalmente disabili – e le persone di qualsiasi orientamento sessuale, coinvolgendo appieno, là dove necessario, le loro organizzazioni, sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi;

110.   ritiene che una politica attiva a favore dei diritti umani non può limitarsi ai casi più visibili per l'opinione pubblica; ricorda che gravi violazioni dei diritti umani si verificano ai margini del controllo pubblico, in istituzioni chiuse, per bambini, anziani e malati e nelle prigioni; sottolinea la necessità che l'Unione europea eserciti una vigilanza qualificata sulla vita all'interno di queste istituzioni;

111.   chiede al Consiglio di rivalutare la procedura di definizione degli elenchi di gruppi terroristici e di contemplare un metodo chiaro per togliere dall'elenco i gruppi che lo meritino (tenendo conto del loro atteggiamento, della loro storia e della loro prassi);

112.   ritiene che una politica comune di controllo delle esportazioni di armi, chiara, efficiente ed armonizzata, ancorata ad un codice di condotta giuridicamente vincolante, possa svolgere un ruolo decisivo nella lotta al terrorismo nella prevenzione dei conflitti, nella stabilità regionale e nella promozione dei diritti umani ed invita la Presidenza UE, il Consiglio e la Commissione e gli Stati membri a continuare ad appoggiare un trattato internazionale sul commercio di armi,

113.   deplora, come già affermato nella sua risoluzione del 14 febbraio 2007, l'omissione da parte del Consiglio e delle Presidenze della UE di rispettare gli obblighi presi per mantenere il Parlamento pienamente informato degli aspetti principali e delle scelte fondamentali di politica estera e di sicurezza comune (PESC) in relazione all'attività della sua commissione temporanea che indagava sul presunto uso di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri;

114.   sottolinea che, nella fase attuale in cui alla Bielorussia non può essere offerta una partecipazione completa alla politica di prossimità, l'UE dovrebbe in ogni caso fare il possibile per trovare il modo di evitare ulteriori sviluppi antidemocratici e violazioni dei diritti dell'uomo in questo paese direttamente confinante; invita pertanto il Consiglio e la Commissione a sorvegliare attentamente la situazione in Bielorussia e ad aumentare il loro sostegno alle attività della società civile, alle ONG e all'opposizione politica;

I programmi di assistenza esterna della Commissione
Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR)

115.   si compiace del fatto che la Commissione e il Consiglio abbiano convenuto con il Parlamento, su insistenza di quest'ultimo, sulla necessità di uno strumento di finanziamento (l'EIDHR) per promuovere la democrazia e i diritti umani su scala mondiale;

116.   si compiace delle concertazioni svolte dalla Commissione con le ONG e la società civile per quanto riguarda l'attuazione del nuovo EIDHR; chiede una completa trasparenza per quanto riguarda le modalità in cui si spende il denaro, si scelgono e si valutano i progetti in base a tale strumento;

117.   si felicita dell'adozione, nel quadro dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo, di una nuova misura (a titolo delle misure di recente instaurate da tale strumento) che permetterà ormai di provvedere, senza dover ricorrere ad una procedura d'appalto, ai bisogni urgenti di protezione dei difensori dei diritti dell'uomo; invita la Commissione a predisporre con rapidità ed efficacia questo nuovo strumento;

118.   rileva che gli stanziamenti dell'EIDHR utilizzati per missioni d'osservazione elettorale dell'Unione europea nel 2006 hanno rappresentato il 23% degli stanziamenti totali del EIDHR utilizzati (35 176 103 euro) e che queste missioni sono state svolte in 13 paesi e territori, in particolare nella provincia di Aceh, alle isole Fiji e nella Repubblica Democratica del Congo;

119.   rileva che una percentuale cospicua (49%) del totale degli stanziamenti dell'EIDHR destinati a progetti sottoscritti nel 2006 sono stati utilizzati per grandi progetti tematici e che soltanto una piccola quota (24%) è stata destinata a microprogetti attuati da delegazioni comunitarie; spera che il nuovo strumento finanziario consentirà alla Commissione di finanziare le ONG che svolgono un ruolo chiave nella promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia nei loro paesi ma che non sono legalmente riconosciute dalle autorità di tali paesi;

120.   permane preoccupato per il fatto che l'onere amministrativo che pesa sulle organizzazioni della società civile in quanto beneficiarie di finanziamento deve essere ridotto e che deve essere aumentata la flessibilità nell'erogazione degli stanziamenti autorizzando una riassegnazione, prestiti di importo minore per le organizzazioni di base e il finanziamento di ONG non riconosciute;

121.   raccomanda che la Commissione definisca il progetto di chiare linee direttrici affinché i potenziali beneficiari di finanziamento comprendano gli obiettivi e i criteri determinanti;

Programmi di assistenza in generale

122.   si compiace del fatto che la Commissione abbia cominciato a introdurre sistematicamente le questioni relative al rispetto dei diritti dell'uomo, i principi democratici, lo stato di diritto e la buona governance allorché programma incontri e documenti nell'ambito dell'elaborazione di basi giuridiche per strumenti, strategie per paesi, programmi indicativi nazionali, programmi settoriali, singoli progetti e valutazioni; si compiace del fatto che i funzionari che preparano i progetti o i programmi dispongano delle linee direttrici che indicano come introdurre sistematicamente questi argomenti;

123.   si compiace del fatto che la Commissione (DG EuropeAid) stia commissionando uno studio sul modo di integrare alle sue attività alcuni settori di governance come la democratizzazione, la promozione e la protezione dei diritti umani, il rafforzamento dello stato di diritto e l'amministrazione della giustizia, il rafforzamento della società civile, la riforma dell'amministrazione pubblica, in particolare quella della lotta alla corruzione, la decentralizzazione e le forme locali di governo; sostiene il lavoro della Commissione che consiste nel fare di questo studio uno strumento pratico da utilizzare per l'introduzione delle questioni di governance nella cooperazione comunitaria allo sviluppo, a beneficio di responsabili di programma in delegazioni e a livello dei quartieri generali nonché a beneficio dei consulenti associati all'elaborazione o alla realizzazione di programmi comunitari; attende di ricevere lo studio allorché questo sarà ultimato;

124.   si compiace del fatto che la Commissione stia elaborando profili in materia di governance per tutti i paesi ACP nel quadro del 10º programma del Fondo Europeo di Sviluppo; chiede tuttavia una maggiore trasparenza nel processo di sviluppo dei profili della governance per avviare una reale ed effettiva consultazione con tutti gli interessati, compresi i partner ACP e le organizzazioni della società civile; invita la Commissione a inserire, nella sezione sulla governance sociale, una valutazione sul comportamento dei governi nel fornire i servizi sociali di base a tutta la loro popolazione;

125.   si compiace del fatto che lo strumento per la cooperazione economica e la cooperazione allo sviluppo (ECDCI) sia stato diviso in due parti, in modo che i paesi in via di sviluppo sono attualmente distinti dai paesi industrializzati(20); permane tuttavia preoccupato per il fatto che nessuno strumento sembra attualmente riguardare la prevenzione di conflitti;

Applicazione delle clausole relative ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi esterni

126.   ricorda la sua suddetta risoluzione del 14 febbraio 2006 relativa alla futura politica dell'UE concernente l'applicazione delle clausole relative ai diritti umani in tutti gli accordi dell'UE; rileva, come prima reazione che la Commissione ha delineato diverse misure volte a migliorare l'applicazione della clausola, come l'estensione progressiva delle commissioni per i diritti umani a un maggior numero di paesi terzi; sottolinea che il Consiglio non ha ancora dato una risposta specifica alla suddetta risoluzione preferendo mantenere l'applicazione della clausola nel più generale contesto della politica estera; si compiace del fatto che i responsabili delle delegazioni della Commissione nei paesi terzi siano invitati, nell'ambito del loro mandato, a porre maggiormente l'accento sui diritti umani; è tuttavia preoccupato per la recente proposta della Commissione di offrire all'India, nel contesto dei negoziati per l'accordo di libero scambio con tale paese, una deroga alla norma che tutti gli accordi conclusi con l'UE devono prevedere una clausola sulla democrazia e i diritti dell'uomo; ritiene che tale offerta rappresenterebbe un passo indietro e potrebbe istituire un precedente preoccupante per i futuri negoziati sugli accordi commerciali; chiede pertanto che la Commissione e il Consiglio adottino una posizione chiara sulle proposte dettagliate contenute nella risoluzione del 14 febbraio 2006; insiste in particolare sulla necessità di stabilire un meccanismo di controllo, una valutazione periodica del rispetto degli obblighi in materia di diritti umani e un sistema graduale di sanzioni per inadempienza, come elementi necessari per ottenere la corretta applicazione della clausola sui diritti umani e la democrazia prevista dagli accordi dell'UE con i paesi terzi;

127.   prende atto delle intenzioni della Commissione di delineare nuove misure per migliorare l'applicazione della clausola democratica, come l'estensione progressiva delle commissioni per i diritti umani a un numero maggiore di paesi terzi o l'invito rivolto ai "capi delegazione UE" nel mondo a porre maggiormente l'accento sui diritti umani; ritiene però che la Commissione debba presentare un piano politico strategico, associato ad un'iniziativa legislativa precisa, per la riforma complessiva della clausola democratica nel senso indicato dal Parlamento, trattandosi di un problema strategico di indirizzo generale dell'Unione europea in tema di diritti umani;

128.   richiama in particolare l'attenzione del Consiglio e della Commissione sulla necessità di includere sistematicamente una clausola sui diritti dell'uomo in tutti gli accordi settoriali di nuova generazione, come gli accordi commerciali, in modo da incoraggiare maggiormente la protezione, la promozione e il rispetto dei diritti dell'uomo tra gli obiettivi di tali accordi;

Introduzione dei diritti dell'uomo nelle politiche

129.   continua a sostenere il Consiglio nel suo impegno volto a introdurre sistematicamente i diritti umani e la democrazia in tutti i lavori dell'UE, mettendo in particolare l'accento principalmente sulla revisione costante e sull'applicazione di un corpus specifico di linee direttrici dell'UE relative ai diritti umani;

130.   ricorda che numerose politiche interne, in particolare quelle in materia d'asilo e immigrazione nonché di lotta contro il terrorismo, hanno un impatto importante sul rispetto dei diritti dell'uomo nei paesi terzi; ritiene che sia necessario compiere maggiori sforzi per garantire che tali politiche interne rispettino i diritti umani e il diritto umanitario internazionale; esprime la propria profonda costernazione per l'alto numero di profughi che sono morti cercando di entrare negli Stati membri; chiede che siano offerte maggiori possibilità giuridiche di richiedere l'asilo e invita gli Stati membri a tenere conto delle violazioni dei diritti umani, al momento di considerare il diritto delle persone che provengono da paesi terzi di ottenere l'asilo in uno Stato membro; ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, gli Stati europei non possono in alcun caso respingere una persona ed estradarla verso uno Stato nel quale rischia di essere sottoposta a torture o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

131.   plaude al lavoro permanente che il Consiglio e la Commissione svolgono per rafforzare la coerenza tra la politica dell'UE in materia di diritti umani e altre politiche internazionali; ritiene che sia capitale, per proseguire una politica credibile dell'UE in materia di diritti umani, che tale coerenza sia rafforzata; ritiene necessario che in futuro l'Europa parli con una sola voce; approva il tema centrale del Foro UE annuale su i diritti dell'uomo intitolato "Integrazione dei diritti dell'uomo e della democrazia nelle politiche dell'Unione europea";

132.   invita la Commissione a continuare a sorvegliare da vicino l'erogazione di prestazioni in base al sistema di preferenze generalizzato SPG+ ai paesi che hanno evidenziato gravi carenze nell'applicazione dell'ottava convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa a norme centrali in materia di lavoro, per violazioni dei diritti civili e politici e per il ricorso al lavoro di detenuti; chiede alla Commissione di elaborare criteri per definire allorché il SPG debba essere rifiutato per motivi connessi con i diritti umani;

133.   condanna incondizionatamente qualsiasi forma di sfruttamento dei bambini, sia che assuma la forma di sfruttamento sessuale, compresa la pornografia infantile e il turismo sessuale infantile, o di lavoro coatto, unitamente a tutte le forme di traffico di esseri umani; rileva con indignazione che neppure all'interno dell'UE si registra una reale diminuzione dello sfruttamento sessuale dei bambini, soprattutto a causa dell'uso di internet; ritiene che ci si trovi di fronte a reati gravi che devono essere perseguiti e puniti;

134.   chiede immediatamente alla Commissione di continuare a promuovere la responsabilità sociale delle imprese per quanto riguarda le società europee e locali; chiede al Consiglio di riferire al Parlamento su tutte le informazioni provenienti dal rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani, Signor John Ruggie che precisano le norme di responsabilità delle imprese e di responsabilità delle società transnazionali e altre imprese in materia di diritti umani;

135.   plaude alle conclusioni del consiglio affari generali del 13 novembre 2006 relative alla parità di genere e all'introduzione della dimensione di genere nella gestione delle crisi;

136.   riconosce che la politica d'immigrazione è diventata un tema prioritario nell'agenda di politica interna ed esterna dell'Unione europea e che l'UE ha cercato di associare, nei suoi testi, immigrazione e sviluppo e di garantire che siano rispettati i diritti fondamentali degli immigrati clandestini; sottolinea, tuttavia, che la pratica contraddice i testi; esprime, in particolare, preoccupazione per la conclusione di accordi di riammissione di immigrati clandestini con paesi terzi che non dispongono delle strutture giuridiche ed istituzionali necessarie per gestire la riammissione dei loro cittadini e la tutela dei loro diritti; chiede al Consiglio e alla Commissione che lo informino sui progressi compiuti in tale settore dopo la pubblicazione, nel 2005, della prima relazione annuale di accompagnamento e valutazione della cooperazione dei paesi terzi nella lotta contro l'immigrazione clandestina; raccomanda che il Parlamento europeo sia associato ai negoziati e alla conclusione degli accordi di riammissione sin dalla fase iniziale e sottolinea, in sintesi, che la politica in materia di migrazione deve essere comune e, soprattutto, preventiva e non repressiva;

137.   riafferma che è importante che la politica interna dell'UE promuova l'adesione al diritto internazionale in materia dei diritti dell'uomo, nonché la necessità per gli Stati membri di legiferare in modo coerente soprattutto con le convenzioni di Ginevra, la convenzione contro la tortura, la convenzione sui genocidi e lo statuto di Roma dell'ICC; si compiace per i progressi compiuti in materia di applicazione della giurisdizione universale in alcuni Stati membri; incoraggia il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nel perseguimento di una maggiore coerenza delle loro politiche interne ed esterne, a integrare la lotta contro l'impunità per i crimini internazionali più gravi nello sviluppo di una zona comune UE di libertà, sicurezza e giustizia;

138.   chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di includere sistematicamente nel quadro delle discussioni sui diritti umani e le libertà fondamentali con paesi terzi, il tema della persecuzione o della discriminazione nei confronti delle persone in base al loro orientamento sessuale e di prendere misure progressive adeguate ogni qual volta avvenga questo tipo di violazione dei diritti umani; chiede inoltre che vengano prese tutte le iniziative necessarie a livello internazionale per far cessare le persecuzioni basate sull'orientamento sessuale nonché per la depenalizzazione, quale l'adozione di una risoluzione su questo tema da parte di organi delle Nazioni Unite e decide di sponsorizzare e celebrare ogni anno, il 17 maggio, la giornata internazionale contro l'omofobia;

Efficacia degli interventi del Parlamento europeo nelle questioni relative ai diritti umani

139.   plaude all'importante ruolo svolto dal Parlamento europeo nel settore dei diritti umani e nella salvaguardia degli impegni di miglioramento dei diritti umani e della democrazia su scala mondiale mediante l'esame delle attività di altre istituzioni e, in particolare, mediante l'assegnazione del premio Sakharov;

140.   chiede al Consiglio e alla Commissione di prendere atto dello studio, realizzato dal centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione, denominato "al di là dell'attivismo: l'impatto delle risoluzioni e altre attività del Parlamento europeo nel settore dei diritti umani all'esterno dell'Unione europea", che è stato assegnato a ottobre 2006;

141.   plaude alle attività della sua sottocommissione per i diritti umani, attività che comprendono relazioni periodiche della presidenza, della Commissione e del Rappresentante personale per i diritti dell'uomo, scambi di opinioni in particolare con i relatori speciali dell'ONU ed esperti indipendenti, numerose audizioni, testimonianze di esperti e di studi; suggerisce che l'impatto dei suoi lavori potrebbe essere rafforzato mediante una partecipazione sistematica di altre commissioni, come quelle per lo sviluppo, il commercio internazionale, le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e le pari opportunità, i diritti delle donne e i bilanci;

142.   riconosce che la sua sottocommissione per i diritto umani ha continuato ad impegnarsi nella valutazione dell'esecuzione degli strumenti UE nel settore dei diritti dell'uomo e della democrazia, con particolare riferimento agli orientamenti UE sulla tortura, a tentare di responsabilizzare la Commissione e il Consiglio per le loro azioni in questo settore, a istituire un costante dialogo con le istituzioni internazionali sui problemi dei diritti dell'uomo, a costituire una piattaforma di conoscenze e allo stesso tempo a dare un contributo sugli aspetti relativi ai diritti dell'uomo e alla democrazia nell'ambito delle relazioni della commissione per gli affari esteri, a elaborare relazioni di iniziativa su strumenti specifici per proteggere i diritti dell'uomo, a sensibilizzare i vari organi del Parlamento (commissioni e delegazioni) sui problemi dei diritti dell'uomo, a organizzare e a preparare la procedura di aggiudicazione del Premio Sakharov e a costituire una piattaforma per un dialogo permanente con i rappresentanti della società civile;

143.   sottolinea l'importanza di una maggiore cooperazione con i parlamentari nazionali ai fini di un coordinamento del controllo delle politiche sui diritti dell'uomo; ritiene che la sottocommissione sui diritti dell'uomo dovrebbe fare il possibile per aprire i canali di comunicazione e organizzare incontri con le corrispondenti commissioni dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi terzi;

144.   invita la sotto commissione diritti umani a svolgere un ruolo più costruttivo nell'elaborazione di criteri coerenti e trasparenti per la selezione di questioni di urgenza, onde garantire che gli interventi parlamentari abbiano luogo in tempo utile ed esercitino la massima influenza; propone che le discussioni e il tempo delle votazioni sulle risoluzioni di urgenza siano riorganizzati in modo che il Consiglio possa parteciparvi;

145.   raccomanda che le linee direttrici siano pienamente applicate dalle delegazioni del Parlamento in occasione della loro visita in paesi terzi;

146.   raccomanda di tradurre le risoluzioni e gli altri documenti fondamentali sui problemi dei diritti dell'uomo nella lingua parlata nei paesi interessati;

147.   plaude al ruolo attivo svolto dalla sotto commissione diritti umani, dalla commissione affari esteri, dalla commissione per lo sviluppo e dal Presidente del Parlamento nell'insorgere contro casi di ingiustizia nel mondo, in particolare attraverso l'assegnazione del premio Sakharov; ritiene che il Parlamento debba prefiggersi di conferire loro più di una visibilità momentanea e rispondere meglio alle attese suscitate, per esempio creando un collegamento sistematico con i precedenti vincitori del premio e dando loro un sostegno duraturo; ritiene che il Parlamento europeo dovrebbe facilitare l'istituzione di una rete di vincitori del Premio Sakarov effettuando riunioni periodiche nei suoi locali affinché i vincitori del Premio Sakarov possano associarsi alle attività del PE nel settore dei diritti dell'uomo; si rammarica vivamente della reazione delle autorità birmane e cubane di fronte alla richiesta del Parlamento di dare l'autorizzazione ad una visita di una sua delegazione ai vincitori del Premio Sakharov;

148.   chiede alla sottocommissione per i diritti dell'uomo di dare maggiore visibilità alle audizioni pubbliche migliorando la partecipazione dei membri del Parlamento europeo e quella dei mezzi di informazione; chiede alla sottocommissione di continuare a invitare esperti eminenti e figure di riferimento a partecipare a tali audizioni e di contemplare di estendere gli inviti a rappresentanti di paesi terzi e a capi di missione dell'UE; chiede alla sotto commissione di elaborare conclusioni pratiche al termine di tutte le sue riunioni e scambi di opinione, onde consentire un monitoraggio degli impegni e delle informazioni ottenute nonché delle opzioni politiche approvate;

149.   si compiace delle risoluzioni del Parlamento che chiedono la chiusura del centro di detenzione di Guantanamo e dei contributi del Parlamento all'aumento della visibilità di questo centro e dei connessi problemi di diritti dell'uomo; invita il Consiglio e la Commissione a sollecitare il governo degli Stati Uniti a trovare un meccanismo che consenta di incriminare formalmente i detenuti oppure di liberarli nel rispetto del diritto internazionale; si compiace che nel maggio 2006, l'Albania sia diventato il primo paese a accogliere cinque Uighurs cinesi da Guantanamo, ma si rammarica che 13 Uighurs cinesi per il cui rilascio il governo degli Stati Uniti ha emesso un provvedimento rimangano a Guantanamo Bay in quanto il governo degli Stati Uniti ha concluso giustamente che essi non possono essere rinviati in Cina per paura che vengano torturati; invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a collaborare con il governo degli Stati Uniti per agevolare la sistemazione delle persone per i quali gli Stati Uniti hanno accertato che non rappresentano un pericolo né per loro né per i loro alleati ma che non possono essere rinviati nei rispettivi paesi per paura che vengano torturati; constata che la sola esistenza del centro di detenzione di Guantanamo continua ad inviare segnali negativi sul modo di condurre la lotta al terrorismo;

150.   ritiene che l'efficacia del lavoro del Parlamento in materia di diritti umani potrebbe essere rafforzata se si stabilissero priorità per le sue azioni, in particolare concentrandole su questioni per le quali è possibile pervenire a un ampio accordo politico; ritiene che la sua sotto commissione potrebbe creare piccoli gruppi di lavoro incaricati di seguire ciascuno linee direttrici sui diritti dell'uomo; ritiene che le competenze ufficiali esistenti potrebbero essere utilizzate meglio per promuovere i diritti umani, in particolare i poteri di bilancio e il diritto di formulare un parere conforme;

151.   ricorda la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sull'integrazione della dimensione di genere nell'ambito dei lavori delle commissioni(21); invita le sue commissioni a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per rispettare l'equilibrio tra i sessi nelle loro attività (anche nella composizione delle delegazioni e degli oratori invitati) e ad attuare i piani d'azione per la promozione della parità di genere presentati dai membri responsabili dell'integrazione della dimensione di genere nominati in ciascuna commissione;

152.   suggerisce che vari settori nell'ambito del Parlamento europeo potrebbero essere meglio collegati mediante i lavori delle commissioni responsabili dei diritti dell'uomo, del bilancio e del commercio internazionale in modo da integrare meglio gli aspetti relativi al bilancio e agli scambi commerciali nell'insieme delle problematiche dei diritti umani, in modo dar renderle più realistiche in termini di realizzazione e più in sintonia con i poteri formali del Parlamento europeo;

153.   chiede al Consiglio di invitare sistematicamente membri del Parlamento europeo a partecipare alle sessioni preparatorie e di resoconto, come quelle che sono organizzate con le ONG, nonché ai resoconti relativi ai dialoghi sui diritti umani svolti con i paesi terzi e con le sottocommissioni ENP per i diritti dell'uomo;

154.   ritiene prioritario continuare il lavoro in stretta collaborazione con le Nazioni Unite e, in particolare, con il Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, nonché con i rappresentanti e gli organi del Consiglio d'Europa; ritiene che sia altrettanto importante stabilire relazioni di lavoro più strette con le Assemblee parlamentari ACP, euromediterranea (APEM) e euro-latinoamericana (EUROLAT), per poter scambiare le rispettive esperienze e conferire maggior coerenza alle attività nel settore dei diritti dell'uomo e della democrazia;

155.  Esprime apprezzamento per i lavori della sua commissione temporanea sulla presunta utilizzazione di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri, in particolare della relazione di questa commissione adottata il 14 febbraio 2007(22); si compiace in particolare per gli impegni profusi nello sforzo di raccogliere informazioni, esaminare le accuse, stabilire i fatti in materia e conferire maggiore visibilità al trasporto e alla detenzione illegale di prigionieri nonché all'uso dei paesi UE da parte di aerei della CIA per trasportare le vittime in violazione dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale; prende atto delle critiche, oltre alle raccomandazioni, rivolte al Consiglio, al suo Segretario generale-Alto rappresentante e agli Stati membri; ricorda il ruolo delle sue commissioni competenti per garantire l'adeguato seguito della relazione in parola; invita la UE e gli Stati membri a cooperare a tutti i livelli per denunciare queste pratiche e per assicurare che in futuro non si ripetano più;

156.   approva l'adozione della sua risoluzione del 1° febbraio 2007sulla situazione dei diritti dell'uomo dei senza casta o Dalit in India(23);

Risorse destinate al lavoro nel settore dei diritti umani

157.   si compiace del fatto che la Commissione dia attualmente maggiore priorità ai diritti umani nel mandato dei capi delegazione dell'esecutivo nei paesi terzi;

158.   si compiace del fatto che nell'attuale rinnovo dei mandati dei rappresentanti speciali dell'UE sia stata aggiunta ad ogni mandato un riferimento ai diritti umani;

159.   auspica che siano messe a disposizione di tutti rappresentanti speciali nominati dal Consiglio un maggior numero di risorse umane nel settore diritti dell'uomo;

o
o   o

160.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'OSCE, ai governi dei paesi citati nella presenta risoluzione nonché agli uffici delle principali ONG di difesa dei diritti umani con sede nell'UE.

(1) Documento del Consiglio 13522/1/2006.
(2) Per tutta la normativa di base, cfr. la tabella nell'allegato III alla relazione A6-0128/2007 della Commissione per gli affari esteri.
(3) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265; GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262; GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88; GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 576.
(4) GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.
(5) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(6) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 209 del 11.8.2005, pag. 27.
(7) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 409.
(8) GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.
(9) Testi approvati, P6_TA(2007)0018.
(10) Testi approvati, P6_TA(2007)0008.
(11) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
(12) GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.
(13) GU C 327 del 23.12.2005, pag. 4.
(14) GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.
(15) Al 7 febbraio 2007, la Francia, l'Italia la Lettonia, la Polonia e la Spagna hanno sottoscritto ma non ratificato il protocollo n. 13.
(16) Hanno firmato ma non ancora ratificato (a gennaio 2007): Austria (2003), Belgio (2005), Cipro (2004), Finlandia (2003), Francia (2005), Germania (2006), Italia (2003), Lussemburgo (2005), Paesi Bassi (2005), Portogallo (2006), Romania (2007). Hanno firmato e ratificato: Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Spagna, Svezia, Gran Bretagna, Malta, Estonia e Slovenia. Pertanto, Bulgaria, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, e Slovacchia, non hanno finora né firmato né ratificato l'OPCAT.
(17) Testi approvati, P6_TA(2006)0501.
(18) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.
(19) Conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2005, 15293/1/05 REV 1, Allegato, pag. 14.
(20) Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, p. 41) e regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 29 del 3.2.2007, p. 16).
(21) Testi approvati, P6_TA(2007)0010.
(22) Testi approvati, P6_TA(2007)0032.
(23) Testi approvati, P6_TA(2007)0016.

Note legali - Informativa sulla privacy