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Procedura : 2005/2238(REG)
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Ciclo del documento : A6-0143/2007

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A6-0143/2007

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PV 10/05/2007 - 7.1
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P6_TA(2007)0173

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Giovedì 10 maggio 2007 - Bruxelles
Semplificazione della legislazione comunitaria (modifiche del regolamento del Parlamento europeo)
P6_TA(2007)0173A6-0143/2007

Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2007 sulle modifiche da apportare al regolamento del Parlamento europeo per adeguare le procedure interne alle esigenze di semplificazione della legislazione comunitaria (2005/2238(REG))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0582/2005),

–   vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata: "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto normativo" (COM(2005)0535),

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006, in particolare il punto 41,

–   vista la sua risoluzione del 16 maggio 2006 su una strategia per la semplificazione del contesto normativo(1),

–   vista la sua risoluzione del 16 maggio 2006 sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti dinanzi al legislatore(2),

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata: "Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea" (COM(2006)0689),

–   visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica (A6-0143/2007),

A.   considerando che il Parlamento si è impegnato, nella sua predetta risoluzione del 16 maggio 2006 su una strategia per la semplificazione del contesto normativo (punto 21), "a riflettere sul miglioramento delle sue procedure e delle sue tecniche legislative interne onde accelerare il dossier "semplificazione" nel rispetto delle procedure previste dal diritto primario, nella fattispecie il trattato CE",

B.   considerando che le tecniche di codificazione e di rifusione rientrano tra gli strumenti più importanti della semplificazione della legislazione comunitaria, che si iscrive nel quadro della nuova strategia di Lisbona a favore della crescita e dell'occupazione in Europa,

C.   considerando che il regolamento prevede una disposizione sulla codificazione che dovrebbe essere rivista, ma non prevede alcuna disposizione sulla rifusione,

D.   considerando che il Parlamento auspica, mediante un riesame ed una chiarificazione delle sue procedure, di contribuire seriamente agli sforzi di semplificazione e di incoraggiare la Commissione a presentare un maggior numero di proposte in tal senso,

E.   considerando l'opportunità che il Consiglio intraprenda un'iniziativa simile,

1.   decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2.   ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore   Emendamenti
Emendamento 1
Articolo 80
1.  Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione ufficiale della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Qualora risulti che la proposta non modifica materialmente la vigente legislazione comunitaria, viene seguita la procedura di cui all'articolo 43.
1.  Qualora una proposta della Commissione relativa alla codificazione della legislazione comunitaria sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Quest'ultima la esamina secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale¹ onde verificare che si tratti soltanto di una codificazione pura e semplice, senza modifiche sostanziali.
2.  All'esame e all'elaborazione della proposta di codificazione possono partecipare il presidente della commissione competente per il merito o il relatore da questa nominato. Eventualmente, la commissione competente per il merito può esprimere il proprio parere in via preliminare.
2.  La commissione che era competente per il merito per gli atti oggetto della codificazione può essere invitata, su sua propria richiesta o su richiesta della commissione competente per le questioni giuridiche, ad esprimere il proprio parere in merito all'opportunità della codificazione.
3.  In deroga a quanto stabilito dall'articolo 43, paragrafo 3, a una proposta di codificazione ufficiale non può applicarsi la procedura semplificata se vi si oppone la maggioranza dei membri che compongono la commissione competente per le questioni giuridiche o dei membri che compongono la commissione competente per il merito.
3.   Gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili.
Tuttavia, su richiesta del relatore, il presidente della commissione competente per le questioni giuridiche può sottoporre all'approvazione di quest'ultima emendamenti relativi ad adeguamenti tecnici, a condizione che tali adeguamenti siano necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della codificazione e non comportino alcuna modifica sostanziale della proposta.
4.  Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta non comporti alcuna modifica sostanziale, la deferisce al Parlamento per approvazione.
Se la commissione ritiene che la proposta comporti una modifica sostanziale della legislazione comunitaria, essa propone al Parlamento di respingere la proposta.
In entrambi i casi, il Parlamento si esprime con un voto unico, senza emendamenti e senza discussione.
_______________
¹ Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, punto 4, GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
Emendamento 2
Articolo 80 bis (nuovo)
Articolo 80 bis
Rifusione
1.  Se al Parlamento è sottoposta una proposta della Commissione che comporta una rifusione della legislazione comunitaria, la proposta è deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche e alla commissione competente per il merito.
2.  La commissione competente per le questioni giuridiche esamina la proposta secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale¹ onde verificare che non comporti alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono state indicate come tali.
Nell'ambito di tale esame, gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, l'articolo 80, paragrafo 3, secondo comma, si applica per quanto riguarda le disposizioni rimaste invariate nella proposta di rifusione.
3.  Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non comporta alcuna modifica sostanziale diversa da quelle che vi sono indicate come tali, essa ne informa la commissione competente per il merito.
In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 150 e 151, sono ricevibili in seno alla commissione competente per il merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.
Gli emendamenti alle disposizioni rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo e eccezionale e su base individuale, dal presidente di tale commissione qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento.
4.  Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta comporti modifiche sostanziali diverse da quelle che vi sono state indicate come tali, essa propone al Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito.
In questo caso, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente constata che la procedura è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo la normale procedura.
___________
¹ Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, punto 9, GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(1) GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 136.
(2) GU C 297 E del 7.12.2006, pag. 140.

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