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Procedura : 2006/2230(INI)
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Ciclo del documento : A6-0129/2007

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A6-0129/2007

Discussioni :

PV 09/05/2007 - 21
CRE 09/05/2007 - 21

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PV 10/05/2007 - 7.10
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P6_TA(2007)0181

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Giovedì 10 maggio 2007 - Bruxelles
Valutare l'Euratom - 50 anni di politica nucleare europea
P6_TA(2007)0181A6-0129/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2007 sulla valutazione dell'Euratom - 50 anni di politica europea in materia di energia nucleare (2006/2230(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Roma il 25 marzo del 1957 ("trattato Euratom"),

–   visto il preambolo di detto trattato che ricorda la vocazione iniziale di costituire "una Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) che promuova le condizioni per lo sviluppo di una potente energia nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e così altre molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli",

–   vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e in particolare la sua deliberazione del 14 novembre 1978(1), la sentenza del 22 aprile 1999(2) e la sentenza del 10 dicembre 2002(3),

–   vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 "Una politica energetica per l'Europa" (COM(2007)0001),

–   vista la Comunicazione della Commissione "Programma indicativo per il settore nucleare, presentato per parere al Comitato economico e sociale europeo, ai sensi dell'articolo 40 del trattato Euratom" (COM(2006)0844),

–   vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura: Libro verde(4),

–   vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia dell'Unione europea(5),

–   vista la sua posizione del 14 dicembre 2006 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento relativo per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare(6),

–   vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito(7),

–   vista la decisione 2006/970/Euratom del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente il Settimo programma quadro della Commissione europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)(8),

–   visto il regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)(9),

–   vista la decisione 2006/976/Euratom del Consiglio del 19 dicembre 2006 concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)(10),

–   vista la decisione 2006/977/Euratom del Consiglio del 19 dicembre 2006 concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2011) della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007 al 2011)(11),

–   vista la sua posizione del 16 novembre 2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del Protocollo n. 9 allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, concernente la centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia(12),

–   vista la sua risoluzione del 16 novembre 2005 sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la disattivazione delle centrali nucleari(13),

–   viste le deliberazioni dell'audizione pubblica organizzata sulla questione dalla commissione parlamentare per l'industria, la ricerca e l'energia, il 1° febbraio 2007,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A6-0129/2007),

A.   considerando che i trattati dell'UE sono stati riformati in maniera ricorrente quanto incisiva per adattarli alle nuove esigenze e sfide, mentre nei suoi 50 anni di storia il trattato Euratom ha subito una sola modifica(14) rimanendo immutato nella sostanza e nelle sue disposizioni basilari,

B.   considerando che se il trattato Euratom è stato ben poco modificato nel corso degli ultimi 50 anni, in questo stesso periodo è stato all'origine di un abbondante diritto derivato e ha costituito oggetto di un numero considerevole di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, che peraltro hanno consentito di ampliare in modo sostanziale il suo campo di applicazione iniziale,

C.   considerando che il trattato Euratom ha introdotto elevati livelli di sicurezza per il trattamento dei combustibili e dei residui radioattivi nell'Unione europea, fissa norme di sicurezza uniformi per la protezione della salute dei lavoratori e della popolazione nonché procedure per l'applicazione di tali norme e si oppone alla proliferazione di materiale nucleare per scopi militari,

D.   considerando che il trattato Euratom offre un quadro giuridico globale e coerente per l'uso in condizioni sicure dell'energia nucleare in Europa, a beneficio di tutti gli Stati membri,

E.   considerando che numerosi Stati membri non hanno mai sviluppato l'opzione nucleare, che altri perseguono una politica di progressivo abbandono e che altri continuano a sostenere il proprio settore nucleare,

F.   considerando che, nel suo progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (il Trattato costituzionale), la Convenzione ha proposto la separazione del trattato Euratom dalla struttura giuridica della futura Costituzione; considerando che la Convenzione, nei suoi lavori sul futuro dell'Unione europea e la firma del Trattato costituzionale, ha mantenuto le disposizioni del trattato Euratom nella loro versione attuale sotto forma di un protocollo allegato,

G.   considerando che Germania, Irlanda, Austria, Ungheria e Svezia hanno accluso al Trattato costituzionale una dichiarazione che rileva la necessità di aggiornare le disposizioni fondamentali del trattato Euratom e indire "quanto prima" una conferenza per la revisione dello stesso,

H.   considerando che i recenti allargamenti hanno rafforzato la diversità del paesaggio dell'Unione europea nel campo dell'energia nucleare e la necessità di un'azione comunitaria nel settore nucleare,

I.   considerando che il 50° anniversario del trattato Euratom fornisce al Parlamento europeo l'opportunità di esaminarne il contenuto e la pertinenza e di esprimere la propria preoccupazione per il fatto che le principali disposizioni del trattato Euratom non sono state modificate sin dalla sua entrata in vigore 50 anni fa,

J.   considerando che le attuali riflessioni sulla permanenza del trattato Euratom sono indissociabili dagli obiettivi perseguiti dalla Commissione in favore di una politica europea dell'energia più sicura, più sostenibile, più competitiva, e contribuiscono alla lotta al cambiamento climatico, come annunciato nella recente comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007, sopraccitata,

Bilancio di 50 anni del trattato Euratom

1.   sottolinea che, a partire dal 1957 e dalla firma del trattato Euratom, l'Unione europea è divenuta il leader mondiale dell'industria nucleare e uno dei principali attori della ricerca nucleare nel settore della fissione e della fusione termonucleari controllate. Nota che l'industria europea è presente sulla totalità del ciclo del combustibile nucleare e ha saputo sviluppare tecnologie autoctone, alcune delle quali, come la tecnologia di arricchimento mediante ultracentrifugazione, sono il frutto di partenariati a livello europeo;

2.   osserva che il dominio, da parte del settore nucleare dell'Unione europea, della quasi totalità del ciclo del combustibile offre all'Unione, in questo periodo di riflessione sulla sua dipendenza energetica, garanzie di indipendenza dal punto di vista industriale e tecnologico, in particolare in materia di arricchimento del combustibile;

3.   ricorda che, grazie soprattutto al trattato Euratom, l'energia nucleare produce, a partire da 152 reattori diffusi nei 15 Stati membri fino al 2006, il 32% dell'elettricità europea, cioè la parte più importante dell'elettricità non proveniente dal carbone dell'Unione europea e una delle più competitive, in grado di contribuire agli obiettivi di una politica energetica per l'Europa, quali definiti dalla citata comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007;

4.   precisa che, dal punto di vista della lotta contro il cambiamento climatico, la Commissione nel suo Libro Verde "Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico" (COM(2000)0769), valutava che l'energia nucleare avrebbe evitato più di 300 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 nel 2010, "ossia la produzione di un parco automobili di 100 milioni di unità"; ricorda che, nella sua comunicazione del 10 gennaio 2007, all'allegato I, la Commissione ritiene che il nucleare sia la fonte di energia meno carboniosa dopo l'eolico offshore e la piccola idraulica;

5.   nota che i paesi fondatori dell'Euratom hanno previsto una serie di disposizioni ripartite in dieci capitoli intese ad inquadrare rigorosamente lo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, che sono restate di applicazione e hanno subito arricchimenti costanti lungo tutto l'arco della legislazione adottata sulla base del trattato Euratom e apportano un contributo significativo al funzionamento sicuro degli impianti nucleari in Europa;

6.   rileva che il consenso del 1957 sull'energia nucleare non esiste più tra gli Stati membri;

7.   rileva che le aspettative riposte nell'energia nucleare espresse nel trattato Euratom cinquanta anni fa sono cambiate; sottolinea che esse vertono ormai maggiormente sulla necessità di disporre, tramite il trattato Euratom, di un quadro giuridico solido per controllare lo sfruttamento dell'energia nucleare nell'Unione europea e per accompagnare l'integrazione nell'UE di paesi che utilizzano il nucleare, mediante il recepimento dell'acquis comunitario in tema di Euratom; riconosce che, nel Titolo II del trattato Euratom, capi importanti hanno consentito di tutelare le persone, i lavoratori e l'ambiente dalle radiazioni ionizzanti (Capo 3), di sviluppare la ricerca nei settori della gestione dei rifiuti e della sicurezza delle installazioni (Capo 1) e di attuare un controllo di sicurezza sui materiali fissili in Europa (Capo 7);

8.   ricorda che le prime attività di ricerca si sono sviluppate in primo luogo nel quadro del trattato Euratom (Capitolo 1), e che esso è d'altronde all'origine di un centro comune di ricerca, prima istituzione UE di ricerca; chiede che un programma di ricerca e sviluppo nucleare venga inserito nel bilancio del programma quadro generale in materia di ricerca, sia soggetto allo stesso controllo e obbligo di rendiconto di tutti gli altri programmi di ricerca;

9.   stima che la legislazione sviluppata nel quadro del Capitolo 3 del trattato Euratom (la protezione sanitaria) deve rimanere sotto la responsabilità dell'Unione europea, per garantire che le norme fondamentali in materia di protezione dei lavoratori e del pubblico in generale vengano applicate ed ampliate fino a comprendere l'ambiente, e prendere in considerazione in maniera evolutiva i risultati degli studi scientifici internazionali;

10.   sottolinea che la portata di tale legislazione non si è limitata ai territori in cui le installazioni nucleari esercitano la loro attività, ma ha attualmente egualmente integrato la protezione degli Stati membri confinanti e degli Stati terzi all'Unione europea, grazie all'attuazione di controlli permanenti sullo smaltimento di residui radioattivi e all'adozione di norme sui trasferimenti di combustibili usati e dei rifiuti radioattivi, sulla protezione della catena alimentare e sulle situazioni di emergenza radiologica;

11.   nota che il Capitolo 4 del trattato Euratom (gli investimenti) era inteso a ottenere un'informazione precisa, a livello comunitario, dei progetti di investimento degli Stati membri;

12.   nota tuttavia che la Commissione, al momento della pubblicazione dei programmi indicativi nucleari (PINC) non ha realmente valutato i bisogni in investimenti nucleari per quanto riguarda soprattutto problematiche di sicurezza di approvvigionamento energetico, di lotta al cambiamento climatico e di competitività dell'Unione europea, in un contesto di rilancio mondiale del settore;

13.   si congratula, tuttavia, dell'esistenza nel trattato Euratom dell'obbligo di rendere noto ogni nuovo investimento in Europa nel settore nucleare, permettendo così di costituire una cartografia completa delle attività nucleari dell'Unione europea, obbligo specifico dell'industria nucleare europea;

14.   ritiene che le joint ventures (Capitolo 5 del trattato Euratom) saranno strumenti preziosi per l'attuazione delle politiche pubbliche, specialmente nel campo della ricerca, dove tale strumento giuridico è stato utilizzato a più riprese, specialmente con la costituzione nel 1978 del Joint European Torus a Culham e, più recentemente, l'attuazione dell'European Legal Entity per eseguire il progetto di reattore internazionale termonucleare sperimentale (ITER);

15.   ritiene che il trattato Euratom, con la creazione di un'Agenzia (Capitolo 6) che sorveglia l'approvvigionamento degli utilizzatori nell'UE in base al principio del pari accesso alle materie, dispone di uno strumento essenziale nell'attuale momento di riflessione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

16.   considera che i controlli di sicurezza (Capitolo 7) rappresentano uno dei maggiori successi dell'applicazione del trattato Euratom e forniscono alla Commissione i mezzi per documentare in maniera precisa gli stock e i flussi di materiali nucleari nell'Unione europea;

17.   nota che tali controlli di sicurezza forniscono ugualmente una garanzia reale agli Stati fornitori di materiali nucleari sulla loro utilizzazione, congiuntamente ai controlli di non proliferazione dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA);

18.   constata che, sulla base del Capitolo 10 del trattato Euratom (le relazioni esterne), l'adesione dell'Euratom a numerose convenzioni internazionali, soprattutto la Convenzione sulla sicurezza nucleare e la Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile utilizzato e sulla sicurezza della gestione di rifiuti radioattivi, ha permesso alla Comunità di partecipare allo sforzo internazionale in materia e di promuovere gli importanti progressi realizzati nell'Unione europea;

19.   ricorda egualmente che è sulla base del Capitolo 10 del trattato Euratom che l'Euratom ha concluso numerosi accordi di collaborazione nel campo della ricerca, ha partecipato ai progetti internazionali quali il Forum internazionale Generation IV sulle serie di reattori del futuro e ha condotto i negoziati internazionali sul progetto ITER;

Dibattito istituzionale

20.   rileva che le disposizioni principali del trattato Euratom non sono mai state modificate sin dalla sua entrata in vigore il 1 gennaio 1958;

21.   conferma che, in conformità del principio di sussidiarietà, spetta ad ogni singolo Stato membro decidere se ricorrere o meno all'energia nucleare;

22.   nota, d'altro canto, che a taluni Stati membri apertamente contrari al nucleare e che hanno aderito alle Comunità (Comunità europea ed Euratom) non è mai stato imposto, in alcun modo, di sviluppare l'energia nucleare sul loro territorio; osserva pertanto che, da lunghi anni, si riconosce che la promozione dell'energia nucleare attraverso il trattato Euratom non impone alcun obbligo ma fissa un quadro giuridico di utilità comune;

23.   sottolinea che il trattato Euratom non ostacola affatto lo sviluppo di un mercato interno dell'elettricità e ancor meno la libera circolazione dei beni, delle persone e dei capitali; ricorda che al riguardo il diritto comune del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) si applica anche alle attività nucleari e rileva, a titolo di esempio, che la circolazione dei materiali, delle attrezzature e delle tecnologie nucleari in seno e al di fuori dell'Unione europea è disciplinata da norme per il controllo dei cosiddetti beni a "doppio uso", adottate sulla base della politica commerciale del trattato CE; aggiunge che la legislazione Euratom è sottoposta alle norme sulla concorrenza e ai regolamenti sugli aiuti di Stato, come precisato al titolo VI del trattato CE; conclude pertanto che il trattato Euratom non rappresenta in alcun caso un quadro protezionistico per l'energia nucleare;

24.   constata che il trattato Euratom offre ai paesi che hanno scelto l'opzione nucleare gli strumenti per il suo sviluppo (imprese comuni, sostegno alla ricerca e allo sviluppo, prestiti Euratom) ma, fornendo tali strumenti, li vincola ad un denso quadro normativo (protezione sanitaria, controllo di sicurezza, approvvigionamento), in maniera da rassicurare gli Stati membri che non hanno scelto tale opzione

25.   ricorda che il quadro normativo Euratom si applica egualmente, per il bene della Comunità, agli Stati membri non nucleari, ma che hanno sul loro suolo dei reattori di ricerca nucleare, e propone a tali Stati membri alcuni strumenti (quali i programmi quadro di ricerca e di sviluppo Euratom) che permettono loro di beneficiare di finanziamenti, per esempio nel campo della ricerca medica;

26.   è dell'avviso che, indipendentemente dalla diversità delle opinioni in materia di energia nucleare, le disposizioni del trattato Euratom che hanno contribuito a evitare la proliferazione dei materiali nucleari e quelle riguardanti la salute, la sicurezza e la prevenzione della contaminazione radiologica sono state estremamente utili e dovrebbero essere attentamente coordinate con le disposizioni in materia di salute e sicurezza del trattato CE.

Lacune

27.   esprime rammarico che l'evoluzione dei poteri del Parlamento europeo, e soprattutto la loro estensione alla procedura di codecisione per l'adozione della gran parte della legislazione europea, non sia stata presa in conto nel trattato Euratom; stima che, nonostante la tecnicità del trattato Euratom, il Parlamento europeo abbia il diritto di essere formalmente associato sui testi la cui base giuridica è il trattato Euratom;

28.   ravvisa un inaccettabile deficit democratico nel fatto che il Parlamento è quasi completamente escluso dal processo legislativo Euratom e che viene consultato, e null'altro, solo su uno dei dieci capitoli del trattato;

29.   nota tuttavia che, mediante un accordo interistituzionale, il Parlamento è associato ai negoziati sul Settimo programma quadro dell'Euratom per attività di ricerca e di formazione in materia nucleare (2007 al 2011)(7PQRD Euratom); osserva altresì, relativamente agli ultimi testi esaminati in seno alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo (7PQRD Euratom, la direttiva relativa al monitoraggio e al controllo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, lo Strumento d'assistenza nucleare, ecc.) che, malgrado una procedura che prevede di consultare unicamente il Parlamento europeo, gli emendamenti presentati dal Parlamento ai testi Euratom sono regolarmente, nella loro totalità o in parte, tenuti presenti dal Consiglio; tuttavia, ciò non può essere considerato sufficiente;

30.   sottolinea il grande interesse che riveste l'articolo 203 del trattato Euratom, offrendo una flessibilità al trattato Euratom per intraprendere, come nel caso della creazione dello Strumento di cooperazione nucleare, iniziative legislative non previste inizialmente dal trattato Euratom; ritiene che sia necessario esaminare il modo in cui ci si potrebbe avvalere dell'articolo 203, tanto per sviluppare nuove iniziative quanto per eventualmente procedere ad adeguamenti nel trattato Euratom;

31.   esprime rammarico all'assenza di un corpus legislativo riguardante regole armonizzate in materia di sicurezza nucleare, gestione delle scorie radioattive e smantellamento degli impianti nucleari che presenti un autentico valore aggiunto, in particolare rispetto al quadro internazionale esistente, nel settore della sicurezza nucleare, della gestione dei rifiuti radioattivi e dello smantellamento delle installazioni nucleari;

32.   invita la Commissione a trarre ispirazione dall'esperienza derivante dall'attuazione delle Convenzioni rette dall'AIEA (Convenzione sulla sicurezza nucleare e Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile utilizzato e sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi) a prendere in considerazione le valutazioni delle pratiche nazionali più avanzate nel campo della gestione dei rifiuti radioattivi, condotte dall'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE (AEN); nota che le iniziative concertate, quali quelle condotte dall'Associazione Western Europe Nuclear Regulators Association (WENRA), intese a sviluppare un approccio comune della sicurezza nucleare, possono contribuire all'elaborazione di una base normativa;

33.   nota che, come confermato dalla citata sentenza dalla Corte di giustizia, nella causa C29/99 Commissione contro Consiglio, la Commissione dispone di competenze nel campo della sicurezza nucleare in base al trattato Euratom e che è abilitata a presentare proposte in materia;

Linee guida per il futuro

34.   ritiene che il trattato Euratom, malgrado le gravi imperfezioni, resta, per il momento, un quadro giuridico indispensabile, tanto per gli Stati membri che vogliano sviluppare la loro industria nucleare che per gli Stati membri che desiderano soltanto beneficiare di un arsenale giuridico che protegga loro stessi, le loro popolazioni e il loro ambiente;

35.   ribadisce la sua richiesta di convocare una conferenza intergovernativa per procedere alla revisione completa del trattato Euratom, abrogare le sue disposizioni obsolete, mantenere il regime regolamentare dell'industria nucleare a livello dell'UE, rivedere le restanti disposizioni alla luce di una politica energetica moderna e sostenibile e incorporare quelle pertinenti in un capitolo separato dedicato all'energia;

36.   rileva che le disposizioni del trattato Euratom sono al centro del dibattito sulle questioni industriali, legate alla strategia di Lisbona, e sulle questioni energetiche (prevalentemente dalla prospettiva dell'approvvigionamento) in un frangente in cui l'Unione europea cerca di definire un mix energetico europeo poco legato al carbone, competitivo e il più possibile "domestico";

37.   ribadisce, a tale riguardo, che l'energia nucleare fornisce attualmente all'Unione europea il 32% della sua elettricità e che la Commissione la considera nella sua comunicazione del 10 gennaio 2007 una delle principali fonti di energia esenti da CO2 in Europa e la terza fonte di energia meno costosa in Europa, senza internalizzazione dei costi di CO2; ritiene pertanto che l'Unione europea debba difendere, nel rispetto del trattato Euratom, la sua leadership dal punto di vista industriale e tecnologico di fronte agli attori che stanno rilanciando con vigore le loro attività nucleari (Russia, Stati Uniti) e di fronte all'emergenza di nuovi attori mondiali del nucleare (Cile e India), futuri concorrenti dell'Unione europea a medio termine;

38.   considera che l'assenza di tale quadro giuridico fornito dal trattato Euratom porterebbe ad una rinazionalizzazione della politica nucleare in Europa, il che porterebbe a una regressione dell'acquis comunitario e genererebbe il rischio di un'insicurezza giuridica pericolosa per l'insieme dei 27 Stati membri;

39.   chiede il rispetto dei principi della concorrenza leale e della parità di condizioni per le varie fonti energetiche;

40.   ritiene che la soppressione di uno o più capitoli del trattato Euratom o la fusione di talune disposizioni nel trattato CE creerebbe uno squilibrio nel trattato Euratom nel suo insieme, indebolendo le funzioni di inquadramento dello sfruttamento dell'energia nucleare in Europa; aggiunge che l'assenza di un quadro giuridico coerente complicherebbe enormemente il recepimento da parte di futuri Stati membri dell'acquis comunitario Euratom;

41.   ritiene che l'inquadramento dello sfruttamento dell'energia nucleare in Europa, alla luce delle caratteristiche molto specifiche di questa fonte di energia, richieda il mantenimento di un quadro giuridico specifico come il trattato Euratom che, da 50 anni, ha dimostrato l'utilità dell'insieme delle sue disposizioni; aggiunge che la sua incorporazione parziale in un ipotetico capitolo "Energia" del trattato CE indebolirebbe l'insieme dell'inquadramento giuridico del nucleare in Europa e sopprimerebbe le procedure di controllo specifiche del nucleare figuranti attualmente nel trattato Euratom;

42.   ritiene tuttavia che sia necessaria una riforma del trattato Euratom;

43.   ritiene che, a prescindere dalla possibilità di effettuare adeguamenti a breve termine, sia necessaria una revisione generalizzata del trattato Euratom per colmare il deficit democratico e porre le questioni relative alla sicurezza comune al centro delle attività nucleari dell'Unione e dei suoi Stati membri;

44.   chiede di rinnovare le procedure decisionali incluse nel trattato Euratom, per permettere di associare strettamente il Parlamento europeo ai lavori legislativi nel settore nucleare, di renderli più trasparenti e di implicare i cittadini dell'Unione; chiede quindi al Consiglio e alla Commissione di risolvere il deficit democratico insito nel trattato Euratom e di estendere la procedura di codecisione alla normativa di base ad esso adattata;

45.   ritiene che si possa apportare tali modifiche in base all'articolo 203 del trattato Euratom, senza necessariamente sconvolgere struttura e contenuto generali di detto trattato. Invita il Consiglio a prendere in considerazione tale possibilità;

46.   rileva che, nel contesto del necessario adattamento della politica energetica europea e di estensione delle durate di vita delle centrali, è urgente sviluppare, a livello comunitario, una robusta normativa nei settori della sicurezza nucleare, della gestione delle scorie radioattive e dello smantellamento delle installazioni nucleari e prendere le misure necessarie a garantire che ricerca e sviluppo che promuovono un uso sicuro del nucleare ricevano tutta l'attenzione e il sostegno possibili; invita la Commissione a sottoporre a revisione le sue relative proposte legislative e a presentare nuove proposte di direttive sulla sicurezza delle installazioni nucleari, sulla gestione delle scorie e sulla chiusura e la disattivazione delle installazioni nucleari tenendo conto del principio "paghi l'inquinatore";

47.   chiede con insistenza alla Commissione e al Consiglio di esaminare rapidamente tale questione e di lavorare su di essa in stretta concertazione con il Parlamento europeo;

48.   invita a sviluppare programmi di insegnamento e di formazione del settore nucleare a livello europeo e a garantire il finanziamento di programmi di ricerca ambiziosi che permettano di rispondere alle sfide nei settori della fissione (sicurezza, gestione delle scorie, reattori del futuro) e della protezione radiologica (soppressione) e di garantire il necessario mantenimento delle competenze e delle appropriate risorse umane onde preservare l'opzione nucleare aperta in base a un'industria europea sostenibile e competitiva;

49.   chiede che venga elaborato un meccanismo di coordinamento a livello europeo delle migliori prassi nazionali per la protezione radiologica dei lavoratori e del pubblico in modo da completare l'armonizzazione già conseguita in tale settore dal trattato Euratom;

50.   esorta vivamente la Commissione a elaborare con regolarità, come previsto dal trattato Euratom, dei PINC realmente all'avanguardia in materia di obiettivi di produzione e di investimenti nucleari nel contesto mondiale di rafforzamento della concorrenza in detto settore e che prendano ugualmente in considerazione gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; ricorda, a tal riguardo, che il ricorso a tutte le altre fonti di energia è altresì di competenza nazionale e che, tuttavia, si fissano obiettivi (talvolta anche vincolanti) a livello comunitario, come nel caso delle energie rinnovabili;

51.   invita il Consiglio, tenendo conto dell'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento e della riduzione delle emissioni di CO2, a definire una politica coordinata che possa promuovere gli investimenti, in piena osservanza dei requisiti di sicurezza, volti ad allungare il ciclo di vita e a migliorare le prestazioni dei reattori esistenti, nonché gli investimenti in nuove capacità;

52.   prende atto dell'iniziativa del Consiglio di prevedere l'istituzione di un gruppo europeo di alto livello per la sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti;

53.   plaude all'iniziativa volta ad istituire un Forum nucleare europeo per facilitare una discussione ad alto livello che veda la partecipazione dei responsabili politici, dell'industria e della società civile;

54.   chiede di riattivare il ruolo dell'Agenzia di approvvigionamento Euratom e di utilizzare pienamente i vasti poteri di cui dispone in base a tale trattato; ritiene che tale ruolo debba essere visto meno sotto l'aspetto di una penuria di uranio e più sotto l'aspetto della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti, tra cui l'approvvigionamento di combustibile nucleare fabbricato; stima che le disposizioni del trattato Euratom forniscono a tale Agenzia i mezzi per diventare un vero e proprio osservatorio per l'energia nel settore nucleare, e in tal senso incoraggia le riflessioni in corso sul miglioramento dello statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom;

55.   invita a perseguire una cooperazione internazionale intensa, che il trattato Euratom ha preparato, ed esorta a rafforzare continuamente i legami avviati con l'AIEA, al fine di evitare sovrapposizioni nelle rispettive azioni, di quest'ultima e dell'Euratom e di garantire il più alto livello di protezione nei settori della protezione radiologica, della sicurezza e della non proliferazione nucleare;

56.   invita a proseguire ad alto livello la collaborazione internazionale in materia di ricerca e di sviluppo, come nel caso del progetto ITER o nel quadro del Forum internazionale sui reattori di quarta generazione;

o
o   o

57.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Deliberazione nella Causa 1/78, Racc. 1978, pag. 2151.
(2) Causa C-161/97 P, Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh c. Commissione delle Comunità europee, Racc. 1999, pag. I-02057.
(3) Causa C-29/99, Commissione europea c. Consiglio dell'Unione europea, Racc. 2002, pag. I-11221.
(4) Testi approvati, P6_TA(2006)0603.
(5) GU C 292E dell'1.12.2006, pag. 112.
(6) Testi approvati, P6_TA(2006)0599.
(7) GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.
(8) GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60. Versione corretta in GU L 54 del 22.2.2007, pag. 21.
(9) GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1. Versione corretta in GU L 54 del 22.2.2007, pag. 4.
(10) GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403. Versione corretta in GU L 54 del 22.2.2007, pag. 139.
(11) GU L 400 del 30.12.2006, pag. 433. Versione corretta in GU L 54 del 22.2.2007, pag. 149.
(12) GU C 280E del 18.11.2006, pag. 108.
(13) GU C 280E del 18.11.2006, pag. 117.
(14) Con il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.

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