Decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla modifica dell'articolo 47 del regolamento del Parlamento europeo "Cooperazione tra commissioni" (2007/2016(REG))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0461/2006),
– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0139/2007),
1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;
2. ricorda che tale modifica entrerà in vigore il primo giorno della prossima tornata;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Testo in vigore
Emendamenti
Emendamento 3 Articolo 47
Cooperazione rafforzata tra le commissioni
Procedura con le commissioni associate
Qualora, secondo la Conferenza dei presidenti, una questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due commissioni o qualora diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due commissioni diverse, si applicano l'articolo 46 e le seguenti disposizioni supplementari:
Qualora, una questione di competenza sia stata sottoposta alla Conferenza dei presidenti a norma dell'articolo 179, paragrafo 2 o dell'articolo 45 e la Conferenza dei presidenti, sulla base dell'allegato VI, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due o più commissioni o che diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due o più commissioni, si applicano l'articolo 46 e le seguenti disposizioni supplementari:
- le due commissioni decidono di comune accordo il calendario;
- le commissioni interessate decidono di comune accordo il calendario;
- il relatore e il relatore per parere cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti;
- il relatore e i relatori per parere si tengono reciprocamente informati e cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti;
- i presidenti, i relatori e i relatori per parere si adoperano per determinare insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze sulle modalità precise della loro cooperazione;
- la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti della commissione consultata per parere, qualora riguardino questioni che il presidente della commissione competente per il merito ritenga rientrare nell'ambito di competenza della commissione competente per parere, sulla base dell'allegato VI e previa consultazione del presidente della commissione competente per parere, e qualora essi non siano in contraddizione con altri elementi della relazione.
- la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata, qualora riguardino questioni che il presidente della commissione competente per il merito ritenga rientrare nell'ambito di competenza esclusiva della commissione competente per parere, sulla base dell'allegato VI e previa consultazione del presidente di quest'ultima commissione associata, e qualora essi non siano in contraddizione con altri elementi della relazione. Il presidente della commissione competente per il merito tiene conto di ogni accordo raggiunto a norma del terzo trattino.
- qualora la proposta segue la procedura di conciliazione, la delegazione del Parlamento comprende il relatore per parere di ogni commissione associata.