Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (COM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0804)(1),
– visto l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0506/2006),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A6-0161/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)Se le possibilità di pesca fissate dalla commissione mista sono inferiori a quelle indicate al capo I dell'allegato, la Groenlandia dovrebbe compensare la Comunità attraverso la concessione di possibilità di pesca corrispondenti negli anni successivi o di altre possibilità di pesca nello stesso anno ovvero attraverso la deduzione di una quota corrispondente della contropartita finanziaria convenuta.
Emendamento 2 Considerando 2 ter (nuovo)
(2 ter)La Comunità dovrebbe riservarsi il diritto di modificare i contingenti di pesca qualora, dopo il 2010, risultassero non essere in linea con la politica dell'Unione europea in materia di sostenibilità.
Emendamento 3 Considerando 2 quater (nuovo)
(2 quater) Nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo è necessario tener conto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo stesso.
Emendamento 4 Articolo 3 bis (nuovo)
Articolo 3 bis La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui risultati della politica settoriale della pesca di cui all'articolo 4 del protocollo.
Emendamento 5 Articolo 4, comma 1 bis (nuovo)
La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano in base al protocollo abbiano rispettato gli obblighi in materia di dichiarazione. In caso di mancato rispetto, la Commissione respinge le loro domande di licenza di pesca per l'anno successivo.
Emendamento 6 Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis Prima della scadenza del protocollo e prima dell'inizio di negoziati per un possibile rinnovo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post del protocollo, comprendente un'analisi costi-benefici.