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Procedura : 2005/2125(ACI)
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A6-0142/2007

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Martedì 22 maggio 2007 - Strasburgo
Modalità pratiche della procedura di codecisione
P6_TA(2007)0194A6-0142/2007
Decisione
 Allegato

Decisione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 sulla conclusione della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (2005/2125(ACI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea,

–   vista la sua risoluzione del 5 maggio 1999 sulla dichiarazione comune concernente le modalità pratiche per la nuova procedura di codecisione(1),

–   vista la decisione della Conferenza dei presidenti dell'8 marzo 2007,

–   visto il progetto di dichiarazione comune rivista sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (in appresso "la dichiarazione rivista"),

–   visti l'articolo 120, paragrafo 1, e l'allegato VI, sezione XVIII, punto 4, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0142/2007),

A.   considerando che la continua estensione dell'ambito di applicazione della procedura di codecisione ne accresce l'importanza nel processo legislativo dell'UE, apportando modifiche alla natura delle relazioni interistituzionali tra Parlamento, Consiglio e Commissione,

B.   considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno cercato di rendere il processo legislativo dell'UE più trasparente, coordinato, efficiente e democratico,

C.   considerando che, anche se la dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione del 1999 ha dimostrato la sua importanza, col tempo alcuni sviluppi pratici nella sua applicazione hanno rivelato la necessità di apportare modifiche,

D.   considerando che i successivi allargamenti dell'Unione europea hanno posto delle sfide riguardo alla razionalizzazione delle procedure e all'ottimizzazione delle risorse,

E.   considerando che la dichiarazione rivista soddisfa tali aspettative e consente alla cooperazione interistituzionale futura di svilupparsi in un modo costruttivo e flessibile,

F.   considerando che gli accordi interistituzionali e gli accordi quadro hanno conseguenze significative e che quindi è essenziale, per facilitare l'accesso agli stessi e garantire la trasparenza, consolidare tutti gli accordi esistenti e pubblicarli in allegato al regolamento del Parlamento,

1.   ribadisce il suo impegno a favore dei principi della trasparenza, della responsabilità e dell'efficienza, nonché la necessità di concentrarsi sulla semplificazione del processo legislativo dell'UE, nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea;

2.   accoglie con favore la dichiarazione rivista, che migliora la struttura e il contenuto della dichiarazione del 1999 aggiungendo diverse importanti disposizioni che allineano il documento con le attuali pratiche migliori, e che mira a rafforzare la cooperazione tra le tre Istituzioni in vista di un miglioramento dell'efficienza e della qualità della legislazione dell'UE;

3.   auspica che il Parlamento si doti di un metodo che armonizzi le pratiche delle commissioni parlamentari in occasione delle procedure di consultazione a tre, mediante la definizione di un certo numero di regole concernenti la composizione delle delegazioni parlamentari nonché gli obblighi di riservatezza connessi con i loro lavori;

4.   accoglie in particolare con favore i seguenti miglioramenti contenuti nella dichiarazione rivista:

   a) le nuove disposizioni concernenti la presenza alle riunioni delle commissioni parlamentari di rappresentanti della Presidenza del Consiglio e le richieste di informazioni sulla posizione del Consiglio, che costituiscono un progresso verso l'obiettivo di un migliore dialogo tra i due rami legislativi;
   b) il riconoscimento della prassi di finalizzare gli accordi raggiunti in negoziati informali tra le Istituzioni mediante uno scambio di lettere;
   c) la conferma del principio che, in relazione alla verifica giuridico-linguistica, i servizi del Parlamento e del Consiglio devono collaborare su un piano di parità;
   d) la decisione di organizzare la firma di importanti testi adottati, per quanto possibile, nel corso di una cerimonia comune e alla presenza dei mezzi di informazione, nonché di emanare comunicati stampa congiunti e tenere conferenze stampa congiunte per annunciare il risultato positivo dei lavori;

5.   è convinto che la dichiarazione rivista accrescerà ulteriormente la trasparenza e la responsabilità pubblica del lavoro legislativo intrapreso in conformità della procedura di codecisione;

6.   approva la dichiarazione rivista allegata alla presente decisione e decide di allegarla al suo regolamento; chiede che la dichiarazione rivista sia pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il suo allegato al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 229.


ALLEGATO

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

COMMISSIONE

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE MODALITÀ PRATICHE DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE (ARTICOLO 251 DEL TATTATO CE))

PRINCIPI GENERALI

1.  Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in seguito congiuntamente "le istituzioni", constatano che si è dimostrata valida l'attuale prassi dei contatti tra la presidenza del Consiglio, la Commissione e i presidenti delle commissioni competenti o i relatori del Parlamento europeo nonché tra i copresidenti del comitato di conciliazione.

2.  Le istituzioni confermano che tale prassi, che si è sviluppata per tutte le fasi della procedura di codecisione, deve continuare ad essere incoraggiata. Le istituzioni si impegnano ad esaminare i loro metodi di lavoro al fine di fare un uso ancora più efficace di tutto il campo d'applicazione della procedura di codecisione, come fissato dal trattato CE.

3.  La presente dichiarazione comune chiarisce i suddetti metodi di lavoro e le modalità pratiche per applicarli. Essa integra l'Accordo interistituzionale su "Legiferare meglio"(1) ed in particolare le sue disposizioni relative alla procedura di codecisione. Le istituzioni dichiarano che rispetteranno pienamente tali impegni conformemente ai principi di trasparenza, responsabilità ed efficienza. In tale contesto le istituzioni devono prestare particolare attenzione a effettuare progressi sulle proposte di semplificazione, rispettando nel contempo l'acquis comunitario.

4.  Le istituzioni collaborano lealmente durante la procedura, al fine di ravvicinare al massimo le loro posizioni e pertanto rendere possibile, ove opportuno, l'adozione dell'atto in questione in una fase iniziale della procedura.

5.  Per il raggiungimento di detto obiettivo esse collaborano mediante appropriati contatti interistituzionali per controllare l'evoluzione dei lavori e analizzarne il grado di convergenza in tutte le fasi della procedura di codecisione.

6.  Le istituzioni, conformemente alle rispettive regole interne di procedura, si impegnano a scambiare regolarmente informazioni sui progressi effettuati per le pratiche di codecisione. Le istituzioni si adoperano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano, per quanto possibile, coordinati, al fine di consentire lo svolgimento della procedura in maniera coerente e concordante. Esse, pertanto, cercano di fissare un calendario indicativo per le varie fasi fino all'adozione finale delle varie proposte legislative, rispettando pienamente la natura politica del processo decisionale.

7.  La collaborazione tra le istituzioni, nel contesto della codecisione, spesso assume la forma di riunioni tripartite ("consultazioni a tre"). Tali consultazioni a tre si sono dimostrate valide e flessibili, aumentando notevolmente le possibilità di giungere ad un accordo nella fase di prima e di seconda lettura ed anche contribuendo alla preparazione dei lavori del comitato di conciliazione.

8.  Dette consultazioni a tre si svolgono abitualmente in un contesto informale. Esse possono essere indette in tutte le fasi della procedura e a vari livelli di rappresentanza, a seconda della natura della discussione prevista. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti per ogni riunione, definisce il mandato per i negoziati e informa tempestivamente le altre istituzioni in merito agli accordi relativi alle riunioni.

9.  Per quanto possibile ogni progetto di testo di compromesso che sarà sottoposto a discussione in una riunione successiva è fatto circolare anticipatamente tra tutti i partecipanti. Per aumentare la trasparenza, ove possibile, è data comunicazione delle consultazioni a tre che si svolgeranno all'interno del Parlamento europeo e del Consiglio.

10.  La Presidenza del Consiglio si adopera per partecipare alle riunioni delle commissioni parlamentari. Essa considererà attentamente ogni richiesta di fornire informazioni sulla posizione del Consiglio, se opportuno.

PRIMA LETTURA

11.  Le istituzioni collaborano lealmente, allo scopo di ravvicinare al massimo le loro posizioni affinché, per quanto possibile, l'atto possa essere adottato in prima lettura.

Accordo nella fase di prima lettura del Parlamento europeo

12.  Vengono stabiliti dei contatti appropriati per agevolare lo svolgimento della procedura in prima lettura.

13.  La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

14.  Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali, in sede di consultazione a tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo, sotto forma di emendamenti alla proposta della Commissione. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

15.  In detto contesto ove la conclusione di un dossier in prima lettura sia imminente, le informazioni sull'intenzione di concludere un accordo devono essere rese disponibili al più presto.

Accordo nella fase di posizione comune del Consiglio

16.  Qualora non sia stato raggiunto un accordo nella prima lettura del Parlamento europeo, è possibile continuare i contatti per concludere un accordo in fase di posizione comune.

17.  La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce

18.  il trattato.

Qualora venga raggiunto un accordo in questa fase, il presidente della commissione parlamentare competente indica con lettera al presidente del Coreper le sue raccomandazioni alla seduta plenaria di accettare la posizione comune del Consiglio senza emendamenti, previa conferma della posizione comune da parte del Consiglio e previa verifica da parte dei giuristi linguisti. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

19.  SECONDA LETTURA

19.  Nella relazione illustrativa il Consiglio espone il più chiaramente possibile i motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione comune. In seconda lettura il Parlamento europeo tiene nella massima considerazione detti motivi, nonché la posizione della Commissione.

Prima di trasmettere la posizione comune, il Consiglio si adopera, in consultazione con il Parlamento europeo e la Commissione, per valutare la data di trasmissione, al fine di garantire la massima efficienza della procedura legislativa in seconda lettura.

21.  Accordo nella fase di seconda lettura del Parlamento europeo

21.  Appena la posizione comune del Consiglio è trasmessa al Parlamento europeo, si riprendono gli opportuni contatti per comprendere meglio le rispettive posizioni e per consentire che la procedura legislativa si concluda il più rapidamente possibile.

22.  La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esprime il proprio parere al fine di facilitare un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali in sede di consultazione a tre, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo sotto forma di emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

24.  CONCILIAZIONE

24.  Qualora risulti chiaro che il Consiglio non potrà accettare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo in seconda lettura e ove il Consiglio sia disposto a presentare la sua posizione sarà organizzata una prima consultazione a tre. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti ad ogni riunione e definisce il mandato per i negoziati. La Commissione indica quanto prima possibile, ad entrambe le delegazioni, le proprie intenzioni in merito al suo parere sugli emendamenti di seconda lettura del Parlamento europeo. 

25.  Le consultazioni a tre si svolgono durante la procedura di conciliazione al fine di risolvere i problemi esistenti e preparare la base per il raggiungimento di un accordo in sede di comitato di conciliazione. I risultati delle consultazioni a tre sono discussi ed eventualmente approvati nel corso delle riunioni delle rispettive istituzioni.

26.  Il comitato di conciliazione è convocato dal presidente del Consiglio con l'accordo del presidente del Parlamento europeo e nel dovuto rispetto delle disposizioni del trattato.

27.  La Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali iniziative possono consistere in progetti di testi di compromesso, viste le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto del ruolo che il trattato conferisce alla Commissione.

28.  Il comitato di conciliazione è presieduto congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute a turno da ciascuno dei copresidenti.

29.  Le date di riunione del comitato di conciliazione e i relativi ordini del giorno sono fissati dai copresidenti di comune accordo, al fine di rendere efficace il funzionamento del comitato stesso nel corso della procedura di conciliazione. La Commissione è consultata sulle date previste. Il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, a titolo indicativo, date appropriate per la procedura di conciliazione e ne informano la Commissione.

30.  I copresidenti possono iscrivere diversi punti all'ordine del giorno di qualsiasi riunione del comitato di conciliazione. Oltre al tema principale ("punti-B"), per il quale non sia stato ancora raggiunto l'accordo, possono essere aperte o chiuse, senza discussione, procedure di conciliazione su altri argomenti ("punti-A").

31.  Nel rispetto delle disposizioni del trattato relative ai termini, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze di calendario, in particolare di quelle connesse ai periodi di interruzione delle attività delle istituzioni nonché alle elezioni del Parlamento europeo. In ogni caso, l'interruzione dei lavori deve essere quanto più breve possibile.

32.  Il comitato di conciliazione si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio per giungere ad una pari ripartizione dei servizi, inclusi quelli di interpretazione.

33.  Il comitato di conciliazione dispone della proposta della Commissione, della posizione comune del Consiglio e del relativo parere della Commissione, degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo e del parere della Commissione su questi ultimi, nonché di un documento di lavoro comune delle delegazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto documento di lavoro consente agli utenti di identificare facilmente i problemi in discussione e di farvi riferimento con efficienza. Di regola, la Commissione presenta il proprio parere entro tre settimane dalla ricezione ufficiale del risultato del voto del Parlamento europeo ed al più tardi all'inizio dei lavori di conciliazione.

34.  I copresidenti possono sottoporre testi all'approvazione del comitato di conciliazione.

35.  L'accordo su un progetto comune è constatato nel corso di una riunione del comitato di conciliazione, oppure, successivamente, tramite uno scambio di lettere tra i copresidenti. Copia delle lettere è trasmessa alla Commissione.

36.  Qualora il comitato di conciliazione pervenga ad un accordo su un progetto comune, il testo, dopo essere stato messo a punto dai giuristi linguisti, è sottoposto all'approvazione formale dei copresidenti. Tuttavia in casi eccezionali, al fine di rispettare le scadenze, può essere sottoposto all'approvazione dei copresidenti un progetto di testo comune.

37.  I copresidenti trasmettono il progetto comune così approvato ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Qualora il comitato di conciliazione non possa esprimere il proprio accordo su un progetto comune, i copresidenti ne informano i presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Queste lettere fungono da processo verbale. Copia di tali lettere è trasmessa alla Commissione per informazione. I documenti di lavoro utilizzati nel corso della procedura di conciliazione saranno accessibili nel registro di ogni istituzione, una volta che la procedura stessa sia stata conclusa.

I compiti di segreteria del comitato di conciliazione sono svolti congiuntamente dal segretariato generale del Parlamento europeo e dal segretariato generale del Consiglio, associandovi il segretariato generale della Commissione.

39.  DISPOSIZIONI GENERALI

39.  Se il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono assolutamente necessario prorogare i termini di cui all'articolo 251 del trattato, ne informano il presidente dell'altra istituzione e la Commissione.

40.  Qualora venga raggiunto un accordo in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione, il testo concordato viene messo a punto dai giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio che operano in stretta collaborazione e in reciproco accordo.

41.  Nessuna modifica viene apportata ad alcun testo concordato senza l'accordo esplicito, a livello appropriato, del Parlamento europeo e del Consiglio.

42.  La messa a punto del testo concordato è effettuata tenendo in debito conto le diverse procedure del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le scadenze per la conclusione delle procedure interne. Le istituzioni si impegnano a non utilizzare le scadenze fissate per la messa a punto degli atti da parte dei giuristi linguisti per riaprire discussioni su problemi di fondo.

43.  Il Parlamento europeo e il Consiglio concordano la presentazione dei testi da essi preparati congiuntamente.

44.  Per quanto possibile le istituzioni si impegnano a utilizzare clausole standardizzate reciprocamente accettabili da incorporare negli atti adottati nel quadro della procedura di codecisione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sull'esercizio dei poteri di esecuzione (conformemente alla decisione sulle procedure di comitato(2)), l'entrata in vigore, il recepimento e l'applicazione degli atti e il rispetto del diritto d'iniziativa della Commissione.

45.  Le istituzioni si adoperano per tenere una conferenza stampa comune, al fine di comunicare il risultato positivo della procedura legislativa in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione. Esse inoltre, provvedono ad emanare comunicati stampa congiunti.46. Dopo l'adozione dell'atto legislativo in codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il testo è presentato alla firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio nonché dei segretari generali di tali istituzioni.

47.  I presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio ricevono il testo per la firma nella loro lingua rispettiva e per quanto possibile firmano il testo insieme in una cerimonia congiunta da organizzare mensilmente in modo da firmare atti importanti alla presenza dei media.

48.  Il testo firmato congiuntamente è trasmesso per pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La pubblicazione avviene normalmente entro due mesi dall'adozione dell'atto legislativo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

49.  Qualora un'istituzione rilevi un errore materiale o manifesto in un testo (o in una delle sue versioni linguistiche), ne informa immediatamente le altre istituzioni. Se tale errore riguarda un atto non ancora adottato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, i giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio preparano, in stretta collaborazione, gli errata corrige necessari. Se l'errore riguarda un atto già adottato da una o da entrambe le istituzioni, che sia stato pubblicato o meno, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano di comune accordo una rettifica redatta secondo le rispettive procedure.

(1) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(2) Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23). Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 27.7.2006, pag. 11).

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