Abrogazione della direttiva 68/89/CEE relativa alla classificazione del legname greggio ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 68/89/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname greggio (COM(2006)0557 – C6-0325/2006 – 2006/0178(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0557)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0325/2006),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0017/2007),
1. approva la proposta della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Abrogazione della direttiva 71/304/CEE relativa agli appalti di lavori pubblici ***I
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 71/304/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici ed all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici tramite agenzie o succursali (COM(2006)0748 – C6-0440/2006 – 2006/0249(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0748)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0440/2006),
– visti gli articoli 51 e 43, paragrafo 1 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0018/2007),
1. approva la proposta della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità ("programma Hercule II") ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità ("programma Hercule II") (COM(2006)0339 – C6-0216/2006 – 2006/0114(COD))
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0339)(1),
– visto il parere n. 6/2006 della Corte dei conti europea(2),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 280 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0216/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per i bilanci (A6-0002/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 5 del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) e segnala che l'ammontare annuale verrà stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale conformemente alle disposizioni del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(3);
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2007 in vista dell'adozione della decisione n. .../2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE del 21 aprile 2004 che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità ("programma Hercule II")
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(5),
considerando quanto segue:
(1) La Comunità e gli Stati membri si prefiggono di combattere la frode e qualsiasi altra attività illegale che leda gli interessi finanziari della Comunità, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Si rivela necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per realizzare questo obiettivo, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio attuale delle responsabilità tra il livello nazionale e il livello comunitario.
(2) Le azioni aventi in particolare lo scopo di informare meglio, effettuare studi, svolgere attività di formazione o prevedere un'assistenza tecnica contribuiscono sensibilmente al miglioramento della tutela degli interessi finanziari della Comunità.
(3) Il sostegno dato a tali iniziative mediante la concessione di sovvenzioni ha permesso, in passato, di rafforzare l'azione della Comunità e degli Stati membri nella lotta contro la frode e la tutela degli interessi finanziari comunitari e di realizzare gli obiettivi previsti nel programma Hercule per il periodo 2004-2006.
(4) Ai sensi dell'articolo 7, lettera a) della decisione n. 804/2004/CE(6), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull'attuazione del programma Hercule e sull'opportunità del suo proseguimento. Nelle conclusioni della relazione si sottolinea che gli obiettivi fissati dal programma Hercule sono stati conseguiti. La relazione raccomanda altresì che il programma sia prorogato per il periodo 2007-2013.
(5) Al fine di consolidare l'azione della Comunità e degli Stati membri nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, compresa in particolare la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, il nuovo programma dovrebbe riunire tutte le spese operative relative alle azioni generali di lotta antifrode della Commissione (OLAF) in un unico atto di base.
(6) La concessione di sovvenzioni a favore di azioni e l'aggiudicazione di appalti pubblici per la promozione e l'attuazione del programma devono avvenire in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7), e alle relative modalità di applicazione. Si ritiene opportuno escludere le sovvenzioni di funzionamento, poiché non sono state utilizzate in passato per il sostegno di iniziative.
(7) I paesi in via d'adesione e i paesi candidati dovrebbero poter partecipare al programma Hercule II secondo un memorandum d'intesa da stabilire conformemente ai rispettivi accordi quadro.
(8) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(8),
DECIDONO:
Articolo 1
Modifiche
La decisione n. 804/2004/CE è modificata come segue:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 1
Obiettivi del programma
1. La presente decisione stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità. Il programma è denominato "programma Hercule II"(in seguito denominato "il programma").
2. Il programma promuove azioni secondo i criteri generali che figurano nella presente decisione. Esso si concentra in particolare sui seguenti obiettivi:
a)
potenziare la cooperazione transnazionale e pluridisciplinare tra le autorità degli Stati membri, la Commissione e l'OLAF;
b)
costruire reti negli Stati membri, nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati - conformemente ad un memorandum d'intesa - che agevolino lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, nel rispetto allo stesso tempo delle specifiche tradizioni di ciascuno Stato membro;
c)
fornire un supporto tecnico e operativo alle autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali, ponendo l'accento sul sostegno alle autorità doganali;
d)
realizzare un equilibrio geografico senza compromettere l'efficacia operativa, inserendo, se possibile, tutti gli Stati membri, i paesi in via di adesione e i paesi candidati - conformemente ad un memorandum d'intesa - nelle attività finanziate a titolo del programma;
e)
moltiplicare e intensificare le misure nei settori individuati come più sensibili, in particolare nel settore del contrabbando e della contraffazione di sigarette.
"
2) è inserito l'articolo seguente:
"
Articolo 1 bis
Azioni
Il programma è attuato attraverso le seguenti azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare nel settore della prevenzione e della lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette:
a) assistenza tecnica alle autorità nazionali attraverso:
i)
fornitura di conoscenze, attrezzature e tecnologie dell'informazione (TI) specifiche che facilitino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con l'OLAF,
ii)
sostegno alle operazioni congiunte,
iii)
promozione degli scambi di personale;
b) formazione, seminari e conferenze miranti a:
i)
promuovere una migliore comprensione dei meccanismi comunitari e nazionali,
ii)
realizzare scambi di esperienze tra le autorità degli Stati membri, dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati,
iii)
coordinare le attività degli Stati membri, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei paesi terzi,
iv)
divulgare le conoscenze, in particolare operative,
v)
appoggiare attività di ricerca di alto profilo, compresi gli studi,
vi)
migliorare la cooperazione tra gli esperti sul campo e i teorici,
vii)
sensibilizzare i giudici, i magistrati e gli altri giuristi alla tutela degli interessi finanziari della Comunità;
c) sostegno attraverso:
i)
lo sviluppo e la messa a disposizione di banche dati e strumenti TI specifici che agevolino l'accesso ai dati e la loro analisi,
ii)
l'intensificazione degli scambi di dati,
iii)
lo sviluppo e la messa a disposizione di strumenti TI per le indagini e le attività di monitoraggio e intelligence.
"
3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 2
Finanziamento comunitario
1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002:
a)
sovvenzioni;
b)
contratti di appalto pubblico.
2. Per beneficiare di una sovvenzione comunitaria a favore di un'azione nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, il beneficiario di tale sovvenzione deve rispettare le disposizioni di cui alla presente decisione. L'azione deve essere conforme ai principi che sottendono l'attività comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità e tenere conto dei criteri specifici fissati negli inviti a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma annuale di sovvenzioni, che specifica i criteri generali contenuti nella presente decisione.
3. Il finanziamento comunitario copre, tramite l'aggiudicazione di appalti pubblici o la concessione di sovvenzioni, le spese operative relative alle azioni attuate nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità.
4. Le attività realizzate dai soggetti che possono ricevere un finanziamento comunitario (aggiudicazione di appalti pubblici o sovvenzioni) ai sensi del programma sono rappresentate in particolare da azioni orientate al rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari che perseguano obiettivi di interesse generale europeo in questo settore o obiettivi che si iscrivono nel quadro della politica dell'Unione europea in materia.
"
4) sono inseriti gli articoli seguenti:
"
Articolo 2 bis
Enti che possono ricevere un finanziamento comunitario
I seguenti enti hanno accesso al finanziamento comunitario ai sensi del programma:
a)
ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro o di un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuova il rafforzamento dell'azione della Comunità nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari,
b)
tutti gli istituti di ricerca e insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati e attivi in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuovono il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari,
c)
ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuova il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari.
Articolo 2 ter
Selezione dei beneficiari
Gli organismi beneficiari a norma dell'articolo 2 bis di una sovvenzione per un'azione sono scelti mediante un invito a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma di sovvenzioni annuale, che specifica i criteri generali contenuti nella presente decisione. Per la concessione di una sovvenzione per un'azione che entra nel quadro del programma si applicano i criteri generali precisati nella presente decisione.
Articolo 2 quater
Criteri di selezione delle domande di sovvenzione
Le domande di sovvenzione per azioni sono valutate secondo i seguenti criteri:
a)
la concordanza dell'azione proposta con gli obiettivi del programma,
b)
la complementarità dell'azione proposta con altre attività sovvenzionate,
c)
la fattibilità dell'azione proposta, vale a dire le possibilità concrete di realizzazione con i mezzi proposti,
d)
il rapporto costi e benefici dell'azione proposta,
e)
il valore aggiunto dell'attività proposta,
f)
l'ambito dei destinatari dell'azione proposta,
g)
gli aspetti trasnazionali e pluridisciplinari dell'azione proposta,
h)
la dimensione geografica dell'attività proposta.
Articolo 2 quinquies
Costi ammissibili
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, per la determinazione dell'ammontare della sovvenzione sono presi in considerazione solo i costi ammissibili necessari per la corretta realizzazione dell'azione considerata.
Sono altresì ammissibili i costi legati alla partecipazione dei rappresentanti dei paesi del Balcani coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale*, della Federazione russa, dei paesi facenti parte della politica europea di vicinato**, nonché di alcuni paesi con i quali la Comunità ha concluso un accordo di reciproca assistenza nel settore doganale.
___________________
* Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia.
b) le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:
"
c)
nei paesi candidati associati all'Unione europea conformemente alle condizioni previste negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari, conclusi o da concludere con questi paesi
"
6) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 4
Attuazione
Il finanziamento comunitario è effettuato a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
"
7) l'articolo 5 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:
"
b)
l'80% dei costi ammissibili per la formazione, la promozione dello scambio di personale specializzato e l'organizzazione di seminari e conferenze, a condizione che si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 2 bis, lettera a);
"
b) il paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal seguente:
"
c)
il 90% dei costi ammissibili per l'organizzazione di seminari, conferenze o altre manifestazioni, a condizione che si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 2 bis, lettere b) e c).
"
c) il paragrafo 2 è abrogato;
8) è inserito l'articolo seguente:
"
Articolo 5 bis
Controlli e audit
1. Il beneficiario di una sovvenzione provvede a che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri siano messi a disposizione della Commissione.
2. La Commissione, sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite un altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo che è stato fatto della sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto o della convenzione e per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento. Se del caso, i risultati degli audit potranno dare luogo a decisioni di recupero della Commissione.
3. Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di diritti di accesso appropriato, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per effettuare gli audit di cui al paragrafo 2.
4. La Corte dei conti e l'OLAF dispongono degli stessi diritti di accesso dei soggetti di cui al paragrafo 3, in particolare del diritto di accesso.
5. Inoltre, per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione effettua controlli e audit in loco nel quadro del programma, ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96*. Se necessario, l'OLAF effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio**.
___________________
* GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
** GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
"
9) l'articolo 6 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"
1. Il programma è prorogato dal 1º gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.
"
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"
2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo 2007-2013, è di 98 525 000 EUR.
"
10) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 7
Monitoraggio e valutazione
La Commissione, (OLAF) riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma. Sono comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi e azioni a livello di Unione europea.
Entro il 31 dicembre 2010 viene effettuata una valutazione indipendente dell'attuazione del programma, comprendente un esame delle prestazioni e del conseguimento degli obiettivi.
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione (OLAF) presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del presente programma.
"
11) è inserito l'articolo seguente:
"
Articolo 7 bis
Gestione del programma
In base a un'analisi in termini di rapporto costi/efficacia, la Commissione può ricorrere ad esperti e attuare qualsiasi altra forma di assistenza tecnica e amministrativa che non implichi l'esercizio di potestà pubbliche, in subappalto nell'ambito dei contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre, essa può finanziarie studi e organizzare riunioni di esperti suscettibili di facilitare l'attuazione del programma e intraprendere azioni di informazione, di pubblicazione e di diffusione, direttamente legate al conseguimento degli obiettivi del programma.
"
12) l'allegato è soppresso.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario *
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento della Commissione (CE, Euratom) che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS))
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (SEC(2006)0866),
– consultato dalla Commissione con lettera del 4 luglio 2006 in conformità della dichiarazione adottata nel contesto della procedura di conciliazione precedentemente all'adozione del regolamento finanziario in relazione al suo articolo 183 (C6-0231/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0007/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità;
3. chiede alla Commissione di consultarlo nuovamente qualora la Commissione intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 15
(15) Per assicurare un'adeguata gestione della base dati comune centralizzata delle esclusioni, si devono stabilire le modalità principali per farne uso.
(15) Per assicurare un'adeguata gestione della base dati comune centralizzata delle esclusioni, si devono stabilire le modalità principali per farne uso. Sulla base del parere del garante europeo della protezione dei dati, dovranno essere applicate norme adeguate in materia di protezione dei dati.
Emendamento 2 ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
"Atti normativi relativi all'esecuzione del bilancio (Articolo 2 del regolamento finanziario)
"Atti normativi relativi all'esecuzione del bilancio (Articoli 2 e 49 del regolamento finanziario)
La Commissione aggiorna ogni anno nel progetto preliminare di bilancio le informazioni relative agli atti di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.
La Commissione aggiorna ogni anno nel progetto preliminare di bilancio le informazioni relative agli atti di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.
Ogni progetto di proposta di atto legislativo indica chiaramente le disposizioni che prevedono eccezioni o deroghe al regolamento finanziario e/o alle sue modalità di esecuzione e cita esplicitamente le disposizioni pertinenti nel paragrafo conclusivo della motivazione dell'atto proposto, che viene trasmessa all'autorità di bilancio.".
Emendamento 3 ARTICOLO 1, PUNTO 12 Articolo 17 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
Articolo 17
soppresso
Norme di calcolo dei termini e delle percentuali degli storni
(Articoli 22 e 23 del regolamento finanziario)
1.I termini di cui all'articolo 24 del regolamento finanziario, applicabili per le decisioni relative agli storni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario decorrono dalla data alla quale l'istituzione ha informato l'autorità di bilancio dello storno che intende effettuare.
2.Le percentuali di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento finanziario sono calcolate al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti in bilancio, inclusi i bilanci rettificativi.
3.Per quanto riguarda i limiti percentuali di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento finanziario, l'importo da considerare è la somma degli storni da effettuare sulla linea dalla quale si procede a tali storni, previo aggiustamento degli storni effettuati in precedenza. Non si prende in considerazione l'importo degli storni che può effettuare autonomamente l'istituzione interessata, senza una decisione dell'autorità di bilancio.
Emendamento 4 ARTICOLO 1, PUNTO 13 BIS (nuovo) Articolo 21, paragrafo 1, lettera h) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(13 bis) All'articolo 21, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"(h) il volume degli stanziamenti, delle risorse umane e delle altre spese amministrative da assegnare sulla base del principio di sana gestione finanziaria, in particolare dell'efficienza in termini di costi;".
Emendamento 5 ARTICOLO 1, PUNTO 13 TER (nuovo) Articolo 21, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(13 ter) L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
"2. La proposta definisce le modalità di controllo, rendiconto e valutazione, tenendo debitamente conto delle rispettive responsabilità di tutti i livelli di governo che parteciperanno all'attuazione del programma o dell'attività proposti. Ove possibile e opportuno, la proposta prevede obiettivi intermedi che devono essere oggetto di relazioni, tenendo conto degli obiettivi del programma o dell'attività e delle misure necessarie per la sua attuazione.".
Emendamento 6 ARTICOLO 1, PUNTO 13 QUATER (nuovo) Articolo 21, paragrafo 3, lettere a) e b) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(13 quater) All'articolo 21, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"(a) i risultati ottenuti nella realizzazione di un programma pluriennale sono oggetto di una valutazione periodica in conformità di un calendario che permette di tener conto dei risultati di tale valutazione per ogni decisione relativa al rinnovo, alla modifica o alla sospensione del programma; ove possibile e opportuno, sono effettuate valutazioni ogniqualvolta il programma abbia raggiunto un obiettivo intermedio (pre)definito o definibile.
(b) i risultati delle attività finanziate su base annua sono oggetto di una valutazione almeno ogni sei anni; ove possibile e opportuno, sono effettuate valutazioni ogniqualvolta il programma abbia raggiunto un obiettivo intermedio (pre)definito o definibile.".
Emendamento 7 ARTICOLO 1, PUNTO 16 Articolo 23 bis, titolo (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
Definizione del controllo interno efficace ed efficiente
Definizione del controllo interno efficace ed efficiente
Articolo 30 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario
Articolo 28 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario
Emendamento 8 ARTICOLO 1, PUNTO 16 Articolo 23 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
2. Il controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:
2. Il controllo interno efficiente si basa sugli elementi seguenti:
(a) tenendo conto del modo di gestione applicato, l'attuazione di adeguate strategie di gestione e controllo dei rischi coordinate tra i soggetti competenti coinvolti nella catena di controllo, con un equilibrio tra il costo per il bilancio comunitario e i benefici derivanti dai controlli e con un livello di controllo che consenta di raggiungere un livello di rischio tollerabile;
(a) l'attuazione di una adeguata strategia di gestione e controllo dei rischi coordinata tra i soggetti competenti coinvolti nella catena di controllo,
(b) l'accessibilità dei risultati dei controlli a tutti i soggetti competenti coinvolti nella catena di controllo;
(b) l'accessibilità dei risultati dei controlli a tutti i soggetti competenti coinvolti nella catena di controllo;
(c) la tempestiva applicazione di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;
(c) la tempestiva applicazione di misure correttive, comprese, ove opportuno, sanzioni dissuasive;
(d) l'assicurazione da parte dei responsabili al livello direzionale appropriato che sono stati creati sistemi che forniscono ragionevoli garanzie della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti.
(d) l'esistenza di una legislazione chiara e precisa alla base delle politiche;
(d bis) l'eliminazione dei controlli multipli;
(d ter) il principio del miglioramento del rapporto costi/benefici dei controlli.
L'elemento di cui alla lettera (e) garantisce che qualora la legalità e regolarità delle operazioni sottostanti sia già stata accertata da un organismo pubblico (audit iniziale), lo stesso organismo non effettuerà, in linea di principio, alcuna ulteriore revisione nello stesso settore per un anno a decorrere dalla conclusione dell'audit iniziale.
Emendamento 9 ARTICOLO 1, PUNTO 17 BIS (nuovo) Articolo 25 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(17 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 25 bis
Informazione sui commenti di bilancio
(Articoli 33, 46, paragrafo 1, lettera g) e 49 del regolamento finanziario)
I rendiconti di attività di cui all'articolo 33 del regolamento finanziario illustrano, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 49 del regolamento finanziario, i risultati delle azioni adottate a seguito dei commenti del bilancio (articolo 46, paragrafo 1, lettera g) del regolamento finanziario)."
Emendamento 10 ARTICOLO 1, PUNTO 22 BIS (nuovo) Articolo 35 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(22bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 35 bis
Misure volte a promuovere una coerente interpretazione della legislazione settoriale (Articolo 53 ter del regolamento finanziario)
La Commissione redige un registro degli organismi responsabili dei controlli di primo e secondo livello nel quadro delle regolamentazioni settoriali. Al fine di garantire una coerente interpretazione della legislazione settoriale dell'UE in seno all'Unione europea, la Commissione istituisce un servizio di assistenza e rende pubblici gli esempi di miglior prassi nonché gli orientamenti pubblici per l'interpretazione della legislazione.".
Emendamento 11 ARTICOLO 1, PUNTO 32 Articolo 43, paragrafo 2, lettera c) bis (nuova) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
c bis) l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali;
Emendamento 12 ARTICOLO 1, PUNTO 32 BIS (nuovo) Articolo 43 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(32 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 43 bis (Articoli 92, 110, paragrafo 1 e 155 del regolamento finanziario) Informazioni sul trasferimento di dati
In tutte le comunicazioni nel quadro di gare di appalto, procedure per la concessione di sovvenzioni o dei Fondi strutturali, i beneficiari potenziali, i candidati e gli offerenti sono informati del fatto che, ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità, i loro dati personali potranno essere trasmessi ai servizi di revisione contabile interni, alla Corte dei conti europea, all'Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ovvero a qualsiasi altra istituzione od organismo competente in materia di revisione contabile e indagini.".
Emendamento 13 ARTICOLO 1, PUNTO 33 BIS (nuovo) Articolo 48, lettere (e) e (e bis) (nuove) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(33 bis) All'articolo 48, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) l'identificazione e la prevenzione dei rischi di gestione, segnatamente, ma non esclusivamente, collegati all'esecuzione dei contratti di lunga durata (più di tre anni);
e bis) il rispetto del principio di sana gestione finanziaria attraverso sistemi che garantiscano un regolare controllo degli obblighi a lungo termine;".
Emendamento 14 ARTICOLO 1, PUNTO 33 TER (nuovo) Articolo 49, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(33 ter) All'articolo 49 bis, è inserito il seguente paragrafo:
"La Commissione esamina a intervalli regolari la necessità di continuare a conservare dati a carattere personale.".
Emendamento 15 ARTICOLO 1, PUNTO 34 BIS (nuovo) Articolo 59, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(34 bis) All'articolo 59, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per le esigenze della gestione della tesoreria, il contabile può aprire conti solo in nome dell'istituzione, presso gli organismi finanziari o le banche centrali nazionali. In casi debitamente giustificati, possono essere aperti conti in moneta diversa dall'euro.
I conti delle entrate e delle spese possono essere aperti solo ai fini dell'esecuzione del bilancio.
Tutti i conti, comprese le casse di anticipi, devono essere contenuti in un allegato alle relazioni della Commissione sulla gestione di bilancio e finanziaria. Tale allegato indica il saldo di tali conti all'inizio e alla fine dell'esercizio di bilancio, nonché una breve descrizione del motivo per il quale il conto è stato aperto o viene mantenuto.
Il contabile garantisce, con i mezzi adeguati, che i conti non più utilizzati siano immediatamente chiusi.".
Emendamento 16 ARTICOLO 1, PUNTO 36 BIS (nuovo) Articolo 73, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(36 bis) All'articolo 73, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Quando un ordinatore ritiene che un'istruzione di propria competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga al principio di una sana gestione finanziaria, in particolare perché l'esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto l'autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l'istruzione è confermata per iscritto e la conferma interviene entro termini utili ed è sufficientemente precisa facendo esplicitamente riferimento agli aspetti giudicati discutibili dall'ordinatore delegato o sottodelegato, l'ordinatore è esente da responsabilità; egli esegue l'istruzione, salvo quando questa sia manifestamente illegale, nel qual caso egli ne riferisce immediatamente al superiore gerarchico dell'autorità che ha trasmesso l'istruzione, conformemente all'articolo 21 bis dello statuto dei funzionari1.".
1 Regolamento n. 31/CEE, 11/CEEA(GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7.)
Emendamento 17 ARTICOLO 1, PUNTO 38 Articolo 75 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
1. I casi d'irregolarità finanziarie di cui all'articolo 74 sono segnalati all'istanza, perché esprima il suo parere, dall'autorità avente il potere di nomina, ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario.
1. I casi d'irregolarità finanziarie di cui all'articolo 74 sono segnalati all'istanza, perché esprima il suo parere, dall'autorità avente il potere di nomina, ai sensi del secondo comma del paragrafo 4 dell'articolo 66 del regolamento finanziario.
Se ritengono che si sia verificata un'irregolarità finanziaria, gli ordinatori delegati possono rivolgersi all'istanza.
Se ritengono che si sia verificata un'irregolarità finanziaria, gli ordinatori delegati possono rivolgersi all'istanza.
Qualsiasi attore finanziario può segnalare un caso all'istanza qualora ritenga che si sia verificata un'irregolarità finanziaria e abbia motivi per ritenere che potrebbe essere soggetto a responsabilità.
L'istanza elabora il suo parere valutando se vi siano state irregolarità ai sensi dell'articolo 74, la loro gravità e le possibili conseguenze. Se tale analisi mostra che il caso in questione è di competenza dell'OLAF, l'istanza trasmette senza indugio la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa immediatamente l'OLAF.
L'istanza elabora il suo parere valutando se vi siano state irregolarità ai sensi dell'articolo 74, la loro gravità e le possibili conseguenze. Se tale analisi mostra che il caso in questione è di competenza dell'OLAF, l'istanza trasmette la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa immediatamente l'OLAF.
Quando un caso viene segnalato all'istanza direttamente da un membro del personale, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento finanziario, essa trasmette la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa il membro del personale. L'autorità avente il potere di nomina può chiedere all'istanza il suo parere sul caso in oggetto.
Quando un caso viene segnalato all'istanza direttamente da un membro del personale, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 6, del regolamento finanziario, essa trasmette la pratica all'autorità avente il potere di nomina e ne informa il membro del personale. L'autorità avente il potere di nomina può chiedere all'istanza il suo parere sul caso in oggetto.
1 bis. Qualora l'istanza ritenga che non si sia verificata alcuna irregolarità, indica in detto parere che non vi sono motivi di responsabilità delle persone interessate da detto parere.
2. L'istituzione o, nel caso di un'istanza comune, le istituzioni partecipanti determinano, in funzione della propria organizzazione interna, le modalità operative dell'istanza e la sua composizione, che comprenderà una personalità esterna dotata delle necessarie qualifiche e perizia.
2. L'istituzione o, nel caso di un'istanza comune, le istituzioni partecipanti determinano, in funzione della propria organizzazione interna, le modalità operative dell'istanza e la sua composizione, che comprenderà una persona esterna dotata delle necessarie qualifiche e perizia.
Emendamento 18 ARTICOLO 1, PUNTO 40 BIS (nuovo) Articolo 81, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(40 bis) All'articolo 81 è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 bis. Quando il dato aggregato annuale del debito di un debitore non supera 200 euro, in genere non viene emesso un ordine di riscossione.
Gli importi dovuti per i quali si applica il periodo di prescrizione non sono inclusi nell'aggregato.".
Emendamento 19 ARTICOLO 1, PUNTO 40 TER (nuovo) Articolo 81, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(40 ter) All'articolo 81 è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 ter. Il contabile di ciascuna istituzione tiene un registro degli importi dovuti da riscuotere, in cui i debiti sono raggruppati secondo la data di scadenza del pagamento. Egli trasmette tale elenco al contabile della Commissione.
Il contabile della Commissione prepara un elenco consolidato in cui figurano l'importo dovuto che ogni contabile deve riscuotere e la data di scadenza dei pagamenti. L'elenco è aggiunto come allegato alle relazioni della Commissione sulla gestione finanziaria e di bilancio.".
Emendamento 20 ARTICOLO 1, PUNTO 40 QUATER (nuovo) Articolo 81, paragrafo 2 ter (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(40 quater) All'articolo 81 è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 quater. La Commissione stila un elenco dei debiti in cui sono riportati i nomi di tutti i debitori di fondi comunitari nonché l'importo del debito, sempre che al debitore sia stato ingiunto di pagare mediante una decisione passata in giudicato e che nell'anno successivo alla pronuncia di tale decisione non sia stato effettuato alcun pagamento ovvero alcun pagamento significativo. Detto elenco viene pubblicato nel rispetto della legislazione pertinente in materia di protezione dei dati.".
Emendamento 21 ARTICOLO 1, PUNTO 41 BIS (nuovo) Articolo 84, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(41 bis) All'articolo 84 è inserito il seguente paragrafo:
"2 bis. Qualora uno Stato membro o qualsiasi istituzione effettui procedimenti di recupero a nome della Comunità, il bilancio comunitario può essere utilizzato per rimborsare i costi associati con tali procedimenti, dove il costo non è sostenuto dal debitore inadempiente.
Il costo del recupero forzato da parte di terzi è fissato semestralmente dal contabile della Commissione e stabilito ad un'aliquota che dipende dall'importo da recuperare e che aumenta gradualmente, in linea con lo stesso.".
Emendamento 22 ARTICOLO 1, PUNTO 43 Articolo 85 quater, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
4. Interrompe il periodo di prescrizione ogni azione legale relativa a un importo dovuto, di cui al paragrafo 1, comprese le azioni intentate dinanzi a un tribunale che successivamente dichiari di non avere competenza giurisdizionale. Il nuovo periodo di prescrizione di 5 anni non comincia a decorrere finché non sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato, oppure se le medesime parti giungono a una composizione extragiudiziale riguardo alla medesima azione.
4. Interrompe il periodo di prescrizione ogni azione legale relativa a un importo dovuto, di cui al paragrafo 1. Il nuovo periodo di prescrizione di cinque anni non comincia a decorrere finché non sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato, oppure se le medesime parti giungono a una composizione extragiudiziale riguardo alla medesima azione.
Emendamento 23 ARTICOLO 1, PUNTO 43 Articolo 85 quater, paragrafo 6 bis, 6 ter e 6 quater (nuovi) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
6 bis. Se il credito è il risultato di danni intenzionali agli interessi delle Comunità, il periodo di prescrizione inizia a decorrere non prima della data in cui i danni e i motivi giuridici nonché l'importo dell'indennizzo dovuto sono effettivamente e legalmente determinati e registrati dall'istituzione che ha diritto all'indennizzo.
6 ter. Qualora siano congiuntamente e individualmente responsabili vari debitori, l'interruzione relativamente a un debitore si applica a tutti i debitori congiuntamente e individualmente responsabili.
6 quater. Nonostante il paragrafo 1, non viene emesso alcun ordine di riscossione dopo la scadenza del periodo di prescrizione che, per tali motivi, inizia alla fine dell'anno in cui il pagamento o, nel caso di pagamenti anticipati o intermedi, il pagamento finale è stato effettuato.
Emendamento 24 ARTICOLO 1, PUNTO 46 BIS (nuovo) Articolo 97, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(46 bis) All'articolo 97 è inserito il seguente paragrafo:
"3 bis. La decisione di convalida è adottata non oltre 6 settimane successivamente al ricevimento dei documenti giustificativi da parte dell'ordinatore. Dopo la scadenza di tale termine, l'ordinatore informa il creditore per iscritto o per via elettronica dei motivi del ritardo e indica la data provvisoria per una decisione.".
Emendamento 25 ARTICOLO 1, PUNTO 46 TER (nuovo) Articolo 104, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(46 ter) All'articolo 104, è inserito il seguente paragrafo:
"1. Il prefinanziamento, anche quando è suddiviso in vari pagamenti, è versato o sulla base dell'appalto della convenzione, della decisione o dell'atto di base, oppure sulla base dei documenti giustificativi che consentono di verificare la conformità delle azioni finanziate con le condizioni dell'appalto o della convenzione in questione. I pagamenti interinali e i pagamenti dei saldi si basano sui documenti giustificativi che consentono di verificare che l'azione finanziata è stata eseguita in linea con le condizioni dell'appalto o della convenzione con il beneficiario o della relativa decisione oppure dell'atto di base.
Se la data per un prefinanziamento o un pagamento interinale è determinata negli strumenti sopra menzionati o se il beneficiario ha consegnato tutta la documentazione necessaria per effettuare le indispensabili verifiche, il pagamento dell'importo dovuto non dipende da un'ulteriore richiesta del beneficiario. In tali casi, gli oggetti standard prevedono il pagamento automatico alla data stabilita per il pagamento o, ove opportuno, al ricevimento di tutta la documentazione convenuta.".
Emendamento 26 ARTICOLO 1, PUNTO 47 Articolo 106 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(47)All'articolo 106 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
(47)L'articolo 106 è sostituito dal seguente:
"1. Le somme dovute sono pagate entro e non oltre 45 giorni di calendario dalla data in cui una richiesta di pagamento ricevibile è registrata dal dipartimento autorizzato dell'ordinatore competente; per data di pagamento si intende la data in cui viene addebitato il conto dell'istituzione.
La richiesta di pagamento non è ricevibile se non viene soddisfatto almeno un requisito fondamentale.
Qualora la richiesta di pagamento non soddisfi uno o più requisiti essenziali, l'ordinatore informa il creditore entro 30 giorni di calendario dalla data in cui la richiesta di pagamento è stata inizialmente ricevuta. Tale informazione comprende una descrizione di tutte le carenze.
2.Il periodo per il pagamento di cui al paragrafo 1 è di 30 giorni di calendario nel caso di pagamenti relativi all'appalto per servizi o di forniture, salvo disposto altrimenti nell'appalto. In caso di procedure negoziate e di appalti di valore modesto, si applicano, ove disponibili, gli sconti per i pagamenti in contanti.
3.Per contratti e convenzioni di sovvenzione come pure per decisioni, a norma dei quali il pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato, i termini per i periodi di pagamento di cui ai paragrafi 1 e 2 non iniziano a decorrere prima dell'approvazione della relazione o del certificato in questione. Il beneficiario viene informato senza indugio.
Il periodo consentito per l'approvazione non può superare:
(a) 20 giorni di calendario per semplici appalti relativi alla fornitura di merci e servizi;
(b) 45 giorni di calendario per altri appalti e convenzioni di sovvenzione;
(c) 60 giorni di calendario per appalti che comportano servizi tecnici, particolarmente complessi da valutare.
In ogni caso, il beneficiario è informato della possibilità di un eventuale ritardo dei pagamenti ai fini dell'approvazione nell'iniziale bando di gara o invito a presentare proposte.
L'ordinatore competente informa il beneficiario mediante un documento ufficiale di qualsiasi sospensione del periodo consentito per l'approvazione della relazione o del certificato.
L'ordinatore competente può decidere che si applica un termine unico per l'approvazione della relazione o del certificato e per i pagamenti. Questo termine unico non può superare i periodi globali massimi applicabili per l'approvazione della relazione o del certificato e per i pagamenti.
4.L'ordinatore competente può sospendere il termine per il pagamento informando i creditori, in qualsiasi momento durante il periodo di cui al paragrafo 1, che la richiesta di pagamento non può essere soddisfatta o perché l'importo non è dovuto o perché non sono stati forniti gli adeguati documenti giustificativi. Qualora l'ordinatore competente venga a conoscenza di informazioni che mettono in dubbio l'ammissibilità delle spese figuranti in una richiesta di pagamento, l'ordinatore può sospendere il termine per il pagamento ai fini di ulteriori verifiche compreso un controllo in loco, al fine di accertare, prima del pagamento, che la spesa sia effettivamente ammissibile. L'ordinatore informa quanto prima il beneficiario in questione e illustra i motivi per il ritardo. Il termine ai fini del rimanente periodo per il pagamento comincia a decorrere nuovamente dalla data in cui viene registrata per la prima volta la richiesta di pagamento adeguatamente formulata.
5.Alla scadenza dei termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2, il creditore ha diritto a interessi in linea con le seguenti disposizioni:
(a) i tassi d'interesse sono quelli di cui al primo comma dell'articolo 86, paragrafo 2;
(b) gli interessi sono versati per il periodo che intercorre dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino al giorno del pagamento.
Il primo comma non si applica agli Stati membri.
6. Le istituzioni presentano all'autorità di bilancio una relazione sul rispetto dei termini e sulla sospensione dei termini stabiliti ai paragrafi 1-5.".
6. Le istituzioni presentano all'autorità di bilancio una relazione sul rispetto dei termini e sulla sospensione dei termini stabiliti ai paragrafi 1-5.".
Emendamento 27 ARTICOLO 1, PUNTO 47 BIS (nuovo) Articolo 112, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(47 bis) All'articolo 112, paragrafo 1 è inserito il comma seguente:
"Il revisore interno si concentra soprattutto sul rispetto globale del principio di una sana gestione finanziaria e assicura che siano state adottate misure adeguate al fine di migliorare e rafforzare costantemente la sua applicazione e riferisce di conseguenza.".
Emendamento 28 ARTICOLO 1, PUNTO 50 Articolo 117, paragrafo 1, comma 4 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
Le disposizioni stabilite nel quarto comma si applicano mutatis mutandis ai contratti di enfiteusi di lungo termine che sono riviste almeno ogni sei anni.
Emendamento 29 ARTICOLO 1, PUNTO 53 BIS (nuovo) Articolo 129, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(53 bis) All'articolo 129, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. I contratti con un valore inferiore o pari a 7.000 euro possono essere attribuiti sulla base di un'unica offerta.".
Emendamento 30 ARTICOLO 1, PUNTO 54 BIS (nuovo) Articolo 129, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(54 bis) All'articolo 129 è aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis. Se il bilancio è eseguito dai gruppi politici del Parlamento europeo o dai deputati al Parlamento europeo, fatta salva la direttiva sugli appalti pubblici, l'aggiudicazione degli appalti avviene secondo la procedura stabilita dal Parlamento europeo.".
Emendamento 31 ARTICOLO 1, PUNTO 58, PUNTO B Articolo 134, paragrafo 1, comma 1 bis (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
In funzione della propria valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare ad esigere la dichiarazione di cui al primo comma, secondo la quale i candidati od offerenti non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94, nel caso di appalti di valore pari o inferiore a 3 500 EUR di cui all'articolo 129, paragrafo 3, ed a 10 000 EUR di cui agli articoli 241, paragrafo 1, ultimo comma, 243, paragrafo 1, ultimo comma, e 245, paragrafo 1, ultimo comma.
In funzione della propria valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può rinunciare ad esigere la dichiarazione di cui al primo comma, secondo la quale i candidati od offerenti non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94, nel caso di appalti di valore pari o inferiore a 7 000 EUR di cui all'articolo 129, paragrafo 3, ed a 10 000 EUR di cui agli articoli 241, paragrafo 1, ultimo comma, 243, paragrafo 1, ultimo comma, e 245, paragrafo 1, ultimo comma.
Emendamento 32 ARTICOLO 1, PUNTO 59 Articolo 134 bis (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
1. Le istituzioni, le agenzie esecutive, le autorità e gli organismi di cui all'articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario trasmettono alla Commissione, in un modello strutturato, informazioni sul terzo interessato, sulle ragioni e sulla durata dell'esclusione. Le trasmettono altresì informazioni relative alle persone fisiche aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del terzo in questione, che si siano trovate in una delle situazioni di cui agli articoli 93, 94 e 96, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a).
1. Le istituzioni, le agenzie esecutive, le autorità e gli organismi di cui all'articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario trasmettono alla Commissione, in un modello strutturato, informazioni sul terzo interessato, sulle ragioni e sulla durata dell'esclusione. Le trasmettono altresì informazioni relative alle persone fisiche aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del terzo in questione, che si siano trovate in una delle situazioni di cui agli articoli 93, 94 e 96, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a).
Le autorità degli Stati membri comunicano informazioni sulle esclusioni ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario soltanto nel caso dei contratti d'appalto cui si applica la direttiva 2004/18/CE.
Le autorità di cui all'articolo 95, paragrafo 2 del regolamento finanziario comunicano il testo integrale delle sentenze della Corte passate in giudicato in cui i convenuti sono stati riconosciuti colpevoli di attività illecite ai sensi dell'articoli 93, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 95 del regolamento finanziario. La comunicazione avviene al più tardi entro tre mesi dall'entrata in vigore della sentenza.
Si applica il disposto dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati1.
Essi certificano alla Commissione che le informazioni sono state compilate e trasmesse in conformità alle norme in materia di protezione dei dati a carattere personale e che il terzo interessato è stato informato della comunicazione delle informazioni. Quando sia opportuno, essi aggiornano le informazioni trasmesse.
Le suddette autorità certificano alla Commissione che le informazioni sono state compilate e trasmesse in conformità alle norme in materia di protezione dei dati a carattere personale e che il terzo interessato è stato informato della comunicazione delle informazioni. Quando sia opportuno, esse aggiornano le informazioni trasmesse.
2. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati personali, la Commissione fornisce, mediante un protocollo sicuro e con regolarità, dati convalidati contenuti nella base di dati alle persone designate delle istituzioni, agenzie esecutive, autorità e organismi di cui al paragrafo 1.
2. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati personali, la Commissione fornisce su base mensile, mediante un protocollo sicuro, dati convalidati contenuti nella base di dati alle persone designate delle istituzioni, agenzie esecutive, autorità e organismi di cui al paragrafo 1.
3. L'inserimento di informazioni sui terzi nella base di dati e la loro cancellazione dalla stessa a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento finanziario si effettua su richiesta scritta dell'ordinatore responsabile indirizzata al contabile della Commissione. L'ordinatore competente a richiedere l'inserimento di informazioni sui terzi nella base di dati e la loro cancellazione dalla stessa e la procedura sono definiti nelle disposizioni amministrative dell'istituzione interessata, agenzia esecutiva, od organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario.
3. L'inserimento di informazioni sui terzi nella base di dati e la loro cancellazione dalla stessa a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento finanziario si effettua su richiesta scritta dell'ordinatore responsabile indirizzata al contabile della Commissione. L'ordinatore competente a richiedere l'inserimento di informazioni sui terzi nella base di dati e la loro cancellazione dalla stessa e la procedura sono definiti nelle disposizioni amministrative dell'istituzione interessata, agenzia esecutiva, od organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario.
4. Ricevuta una comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 95, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, l'ordinatore della Commissione responsabile del programma o dell'azione in questione, procede, dopo aver verificato che il terzo è chiaramente identificato e che le ragioni e la durata dell'esclusione sono indicate, ad inoltrare la comunicazione al contabile della Commissione perché la inserisca nella base di dati.
4. Ricevuta una comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 95, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, l'ordinatore della Commissione responsabile del programma o dell'azione in questione prende atto della decisione, verificando che il terzo è chiaramente identificato e che le ragioni e la durata dell'esclusione sono indicate, e inoltra la comunicazione al contabile della Commissione perché la inserisca nella base di dati. Qualora non siano trasmesse informazioni sulla durata dell'esclusione, l'ordinatore provvede a determinarla conformemente all'articolo 133 bis.
I terzi registratati nella base di dati hanno il diritto di verificare tutti i dati immagazzinati nonché tutte le comunicazioni che li riguardano facendone richiesta al contabile, qualora possano stabilire prima facie un interesse legittimo.".
1 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
Emendamento 33 ARTICOLO 1, PUNTO 59 BIS (nuovo) Articolo 135, paragrafo 6, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(59 bis) All'articolo 135, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora l'amministrazione aggiudicatrice decida di non richiedere prova della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale dei candidati o degli offerenti, l'ordinatore, sulla base della sua analisi dei rischi, può decidere di rifiutare il prefinanziamento a meno che non venga fornita una garanzia finanziaria di un importo equivalente o venga successivamente presentata prova della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale.".
Emendamento 34 ARTICOLO 1, PUNTO 63 Articolo 149, paragrafo 3, lettera b), comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
In ciascun caso, l'amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rifiuto dell'offerta o della candidatura e indica i mezzi di ricorso disponibili.
In ciascun caso, l'amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rifiuto dell'offerta o della candidatura illustrando le disposizioni legali applicabili e i motivi dettagliati per tale decisione e indica i mezzi di ricorso disponibili.
Emendamento 36 ARTICOLO 1, PUNTO 64 BIS (nuovo) Articolo 152 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(64 bis) L'articolo 152 è sostituito dal seguente:
"Viene richiesta una garanzia in cambio del pagamento del prefinanziamento superiore a 150.000 EUR o nel caso di cui all'articolo 135, paragrafo 6, secondo comma. Ciononostante, qualora il contraente sia un organismo pubblico, l'ordinatore competente, a seconda della sua valutazione dei rischi, annulla in genere tale obbligo."
Emendamento 37 ARTICOLO 1, PUNTO 64 TER (nuovo) Articolo 153, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(64 ter) All'articolo 153, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I contratti sono sospesi a titolo dell'articolo 103 del regolamento finanziario al fine di verificare se presunti errori sostanziali o irregolarità o frodi si siano effettivamente verificati. Qualora non siano confermati, la prestazione del contratto riprende quanto prima. Qualora il termine di sospensione superi le sei settimane, il creditore viene informato per iscritto dei motivi del ritardo e della data provvisoria di una decisione.".
Emendamento 38 ARTICOLO 1, PUNTO 68 Articolo 160 quater, titolo e paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
Articolo 160 quater
Articolo 160 quater
Norme specifiche
(Articolo 108, paragrafo 3 del regolamento finanziario
Norme specifiche
(Articolo 108, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario)
2 bis. Per spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 108, paragrafo2, lettera a) si intende la spesa per gli ex deputati del Parlamento europeo e la loro associazione.
Emendamento 39 ARTICOLO 1, PUNTO 70, PUNTO A, PUNTO IV BIS) (nuovo) Articolo 164, paragrafo 1, punto i) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
iv bis) Il punto i) è sostituito dal seguente:
"(i) le responsabilità del beneficiario, in particolare per quanto attiene alla sana gestione finanziaria e alla presentazione di relazioni finanziarie e di attività; ove possibile sono decisi obiettivi intermedi per la presentazione delle relazioni;".
Emendamento 40 ARTICOLO 1, PUNTO 70, PUNTO A, PUNTO IV TER) (nuovo) Articolo 164, paragrafo 1, punto j bis) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
iv ter) ) È inserito il seguente punto j bis):
"j bis) le disposizioni a disciplina della comunicazione pubblica di informazioni sul sostegno UE, a meno che la comunicazione pubblica sia espressamente rifiutata.".
Emendamento 41 ARTICOLO 1, PUNTO 70, PUNTO B BIS) (nuovo) Articolo 164, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
b bis) ) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le convenzioni di sovvenzioni possono essere modificate soltanto mediante clausole aggiuntive scritte. Le clausole aggiuntive non possono avere per oggetto o per effetto di apportare alle convenzioni modifiche che potrebbero rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.
Le modifiche alle convenzioni di sovvenzioni possono essere effettuate se le circostanze sono mutate e il cambiamento di circostanze non era stato previsto o non era prevedibile da nessuna delle parti e l'attuazione immutata della convenzione porterebbe a conseguenze irragionevoli per uno qualunque o diversi richiedenti o comunque metterebbe in causa il contratto.".
Emendamento 42 ARTICOLO 1, PUNTO 70, PUNTO B TER) (nuovo) Articolo 164, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
b ter) Viene inserito il seguente paragrafo:
"3 bis. Dette disposizioni si applicano mutatis mutandis alle decisioni sulle sovvenzioni.".
Emendamento 43 ARTICOLO 1, PUNTO 71 BIS (nuovo) Articolo 165, paragrafo 3 (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(71 bis) All'articolo 165, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di sovvenzioni operative ad organismi che perseguono un fine di interesse generale europeo, la Commissione ha il diritto di recuperare la percentuale del profitto annuo corrispondente al contributo comunitario al bilancio operativo degli organismi interessati nel caso in cui detti organismi siano finanziati anche dalle autorità pubbliche, le quali siano esse stesse tenute per regolamento a recuperare la percentuale del profitto annuo corrispondente al loro contributo, o le quali comunque recuperano parte o tutta la percentuale del profitto annuo corrispondente al loro contributo. Ai fini del calcolo dell'importo da recuperare, non si tiene conto della percentuale corrispondente ai contributi in natura al bilancio operativo.
Comunque, qualora esista un profitto e i contributi siano stati effettuati da altri organismi pubblici diversi dal beneficiario e dalla Comunità (contribuenti terzi), il recupero da parte della Commissione si estende unicamente a quella percentuale dell'eccedenza che rappresenta la quota della Commissione al contributo iniziale.".
Emendamento 44 ARTICOLO 1, PUNTO 74, LETTERA B) Articolo 167, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
2. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nel sito Internet delle istituzioni europee e possibilmente con qualsiasi altro mezzo adeguato, compresa la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per garantire la più ampia pubblicità presso i potenziali beneficiari. Le eventuali modifiche del contenuto degli inviti a presentare proposte sono anch'esse soggette a pubblicazione alle stesse condizioni.
2. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nel sito Internet delle istituzioni europee e possibilmente con qualsiasi altro mezzo adeguato, compresa la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per garantire la più ampia pubblicità presso i potenziali beneficiari. Essi possono già essere pubblicati durante l'anno che precede l'anno nel quale l'iniziativa sarà attuata, purché siano disponibili stanziamenti nell'anno successivo. Le eventuali modifiche del contenuto degli inviti a presentare proposte sono anch'esse soggette a pubblicazione alle stesse condizioni.
Gli ordinatori fisseranno criteri comuni per la preparazione dei manuali da utilizzare, tra l'altro, per fissare ulteriori provvisioni dettagliate per l'attuazione della sovvenzione. Detti manuali saranno modificati soltanto qualora l'invito a presentare proposte sia modificato.
Emendamento 45 ARTICOLO 1, PUNTO 75, PUNTO B BIS) (nuovo) Articolo 168, paragrafo 1, punto f bis) (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
b bis) Viene inserito il seguente punto:
"f bis) Per spese per la cooperazione con i media (media a stampa e/o elettronici, ad inclusione di contenuti e diffusioni via radio, video e internet) nel significato dell'articolo 108, paragrafo 4 del regolamento finanziario.".
Emendamento 46 ARTICOLO 1, PUNTO 76 Articolo 169 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
L'articolo 169 è così modificato:
L'articolo 169 è sostituito dal seguente:
(a)Al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"Articolo 169 Pubblicazione ex-post di fondi amministrati direttamente e indirettamente
""(c) l'importo concesso e, tranne nel caso di una somma forfettaria o di un finanziamento a tasso fisso di cui all'articolo 108 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento finanziario, il tasso di finanziamento dei costi dell'azione o del programma di lavoro che è stato approvato."
1.Tutte le sovvenzioni, inclusi i rimborsi (ai fini del presente articolo di seguito denominati sovvenzioni) concesse nel corso di un esercizio finanziario sono pubblicate sul sito Internet delle istituzioni della Comunità nel primo semestre dell'anno che segue la chiusura dell'anno di bilancio nel corso del quale sono state concesse.
"3. Dopo la pubblicazione a norma del paragrafo 2, se l'autorità di bilancio lo richiede la Commissione le trasmette una relazione riguardante:
L'informazione può essere pubblicata anche da qualsiasi altro mezzo appropriato, inclusa la Gazzetta ufficiale dell´Unione europea.
(a) il numero di richiedenti dell'anno precedente;
L'ordinatore della Commissione determina i criteri comuni per la pubblicazione cartacea e/o elettronica dei dati conformemente al paragrafo 2 (criteri di pubblicazione del beneficiario). Detti criteri prevedono in particolare dati chiari, comprensibili e facilmente individuabili. L'uso di basi di dati interattivi e di illustrazioni grafiche è incoraggiato soprattutto laddove è possibile effettuare raffronti tra varie serie di dati.
(b) il numero e la percentuale delle domande che hanno avuto esito positivo per invito a presentare proposte;
I criteri comprendono anche quelli per la trasmissione elettronica dei dati.
(c) la durata media della procedura dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte alla concessione di una sovvenzione."
In genere detti criteri sono sottoposti a rassegna insieme alla rassegna del regolamento finanziario (articolo 184 del regolamento finanziario).
1 bis. Nei casi in cui la gestione è delegata agli enti di cui all'articolo 54 del regolamento finanziario, si fa riferimento almeno all'indirizzo del sito web nel quale è possibile trovare l'informazione in parola qualora essa non sia pubblicata direttamente sul sito Internet delle istituzioni comunitarie. Gli enti di cui all'articolo 54 applicano i criteri di pubblicazione del beneficiario.
2.Qualora il bilancio sia eseguito nel senso dei paragrafi 1 e 1 bis, tranne nel caso di borse di studio erogate a persone fisiche, con il consenso dei beneficiari vengono pubblicati i seguenti dati:
(a) nome e indirizzo del beneficiario;
(b) l'oggetto della sovvenzione;
(c) l'importo totale concesso e salvo nel caso di una somma una tantum o un finanziamento a tasso fisso di cui all'articolo 108 bis 1 b) e c) del regolamento finanziario, il tasso di finanziamento dei costi dell'azione o del programma di lavoro approvato. Si può essere dispensati dall'obbligo previsto al primo comma se secondo il parere dell'ordinatore competente le probabilità sono tali che esistono motivi sufficienti per ritenere che la pubblicazione dell'informazione possa minacciare la sicurezza dei beneficiari o danneggiare concretamente i loro interessi commerciali. Il numero dei motivi e i motivi stessi di dette decisioni di sospensione dell'obbligo sono pubblicati sullo stesso sito Internet che ospita i dati dei beneficiari con l'indicazione del nome dell'ordinatore competente della decisione di sospensiva. I beneficiari vengono avvertiti nell'invito a presentare proposte della base giuridica e della ampiezza della pubblicazione ex-post. Viene attirata l'attenzione sul fatto che la successiva richiesta di una sovvenzione equivale al consenso del beneficiario alla pubblicazione e che ove la pubblicazione possa risultare contraria agli interessi di quest'ultimo è preclusa qualsiasi obiezione non formulata nella domanda di sovvenzione.
3.A seguito della pubblicazione conformemente al paragrafo 2, ove richiesto dall'autorità di bilancio, la Commissione trasmette a quest'ultima una relazione su:
(a) il numero di richiedenti nell'anno passato;
(b) il numero e la percentuale di domande accettate per ogni invito a presentare proposte;
(c) la durata media della procedura dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte alla concessione di una sovvenzione;
(d) la durata media dalla data della relazione definitiva fino alla valutazione definitiva e al pagamento finale (articolo 119, paragrafo 1).".
Emendamento 47 ARTICOLO 1, PUNTO 77 Articolo 169 bis (nuovo) (l'articolo 169 bis proposto dovrebbe diventare l'articolo 169 ter) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
Articolo 169 bis
Pubblicazione ex-post dei fondi gestiti dai paesi terzi o gestiti in gestione congiunta )
(Articoli 53, 53 c del regolamento finanziario)
1.Nei casi in cui la gestione sia delegata ai paesi terzi di cui all'articolo 53 c del regolamento finanziario, in particolare nei casi di sostegno e aiuto al bilancio, nonché nei casi in cui il bilancio è gestito con gestione congiunta (articolo53 d del regolamento finanziario), si fa riferimento almeno all'indirizzo del sito web sul quale può essere trovata detta informazione qualora essa non sia pubblicata direttamente sul sito Internet delle istituzioni comunitarie. Comunque la pubblicazione viene effettuata applicando i criteri di pubblicazione del beneficiario. Qualora la pubblicazione sia fatta direttamente sul sito Internet dell'istituzione comunitaria, è responsabilità dell'altra parte fornire a tempo debito i dati necessari dei beneficiari. In qualsiasi altro caso l'altra parte trasmette i dati in parola su richiesta della Commissione.
2.Qualora il bilancio sia eseguito nel senso del paragrafo 1 sono pubblicati col consenso dei beneficiari i seguenti dati:
(a) il nome dei beneficiari e il loro domicilio;
(b) l'oggetto della sovvenzione;
(c) l'importo totale concesso e il tasso di finanziamento dei costi dell'azione o il programma di lavoro approvato. Si può essere dispensati dall'obbligo previsto al primo comma se secondo il parere dell'ordinatore competente le probabilità sono tali che esistono motivi sufficienti per ritenere che la pubblicazione dell'informazione possa minacciare la sicurezza dei beneficiari o danneggiare concretamente i loro interessi commerciali. Il numero dei motivi e i motivi stessi di dette decisioni di sospensione dell'obbligo sono pubblicati sullo stesso sito Internet che ospita i dati dei beneficiari con l'indicazione del nome dell'ordinatore competente della decisione di sospensiva. I beneficiari vengono avvertiti nell'invito a presentare proposte della base giuridica e della ampiezza della pubblicazione ex-post. Viene attirata l'attenzione sul fatto che la successiva richiesta di una sovvenzione equivale al consenso del beneficiario alla pubblicazione e che ove la pubblicazione possa risultare contraria agli interessi di quest'ultimo è preclusa qualsiasi obiezione non formulata nella domanda di sovvenzione.
3.Si applica di conseguenza l'articolo 169, paragrafo 3.
Emendamento 48 ARTICOLO 1, PUNTO 77 BIS (nuovo) Articolo 169 quater (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(77 bis) È inserito il seguente articolo 169 quater:
"Articolo 169 quater
Presentazione unitaria nei confronti dell'utente
Articolo 110 regolamento finanziario
La Commissione fornisce un servizio comune di sportello per l'accettazione delle richieste e di consulenza e aiuto ai richiedenti.
Ove possibile e opportuno, i richiedenti che presentano varie richieste diverse possono essere trattati da un'unica direzione (direzione principale).".
Emendamento 49 ARTICOLO 1, PUNTO 80 BIS (nuovo) Articolo 172 quater (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(80 bis) È inserito il seguente articolo 172 quater:
"Articolo 172 quater
Principio di regressività
(Articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario)
Nel caso in cui le sovvenzioni operative sono ridotte, detta riduzione avviene in modo proporzionato ed equo.".
Emendamento 50 ARTICOLO 1, PUNTO 80 TER (nuovo) Articolo 173, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(80 ter) All'articolo 173, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le richieste sono effettuate sul formulario (articolo 169 quater, lettera a)) distribuito dall'ordinatore competente conformemente ai criteri fissati nell'atto di base e l'invito a presentare proposte.".
Emendamento 51 ARTICOLO 1, PUNTO 88, LETTERA - A) (nuova) Articolo 178, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(- a ) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, prima dello scadere del termine finale ai sensi dell'articolo 167, lettera d), l'ordinatore competente può nominare un comitato di valutazione delle proposte, salvo decisione della Commissione relativa ad un programma settoriale particolare.
Il comitato è composto da almeno tre persone che rappresentano almeno due entità organizzative della Commissione, senza vincolo gerarchico tra di loro. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 52 del regolamento finanziario.
Nelle rappresentanze ed unità locali di cui all'articolo 254 nonché negli organismi delegati di cui all'articolo 160, paragrafo 1, in mancanza di entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di vincolo gerarchico tra le entità organizzative.
Esperti esterni possono assistere il comitato per decisione dell'ordinatore competente.".
Emendamento 52 ARTICOLO 1, PUNTO 88, PUNTO A Articolo 178, paragrafo 1 bis (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
"1a. Quando sia opportuno, l'ordinatore competente divide la procedura in più fasi procedurali. Le regole che disciplinano la procedura sono enunciate nell'invito a presentare proposte.
"1a. Quando sia opportuno, l'ordinatore competente divide la procedura in più fasi procedurali. Le regole che disciplinano la procedura sono enunciate nell'invito a presentare proposte.
Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di presentazione in due fasi, soltanto i richiedenti che hanno presentato proposte conformi ai criteri di valutazione fissati per la prima fase sono invitati a presentare proposte complete nella seconda fase.
Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di presentazione in due fasi, il competente ordinatore può designare il comitato di cui al paragrafo 1 prima del completamento della prima fase.
Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione in due fasi, soltanto le proposte che superano la prima fase, basata sulla valutazione di una serie limitata di criteri, sono sottoposte ad ulteriore valutazione.
Se un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione in due fasi, soltanto le proposte che superano la prima fase, basata sulla valutazione di una serie limitata di criteri, sono sottoposte ad ulteriore valutazione.
Nel caso in cui un invito a presentare proposte indica una procedura di presentazione in due fasi, soltanto i richiedenti che hanno presentato proposte conformi ai criteri di valutazione fissati per la prima fase sono invitati a presentare proposte complete nella seconda fase.
I richiedenti le cui proposte sono rifiutate in una qualsiasi delle varie fasi ne sono informati in conformità all'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
I richiedenti le cui proposte sono rifiutate in una qualsiasi delle varie fasi ne sono informati, al completamento della fase pertinente, in conformità all'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
Ogni fase della procedura deve essere chiaramente distinta da quella che la precede.
Ogni fase della procedura deve essere chiaramente distinta da quella che la precede.
Gli stessi documenti e informazioni non devono essere forniti più di una volta nel corso della stessa procedura."
Gli stessi documenti e informazioni non devono essere forniti più di una volta nel corso della stessa procedura."
Emendamento 53 ARTICOLO 1, PUNTO 91 BIS (nuovo) Articolo 183, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002)
(91 bis) All'articolo 183, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. I pagamenti possono essere sospesi anche a seguito di presunte violazioni di altre clausole dell'accordo. Il fine di detta sospensione è di lasciare il tempo di controllare se in effetti le presunte violazioni siano avvenute e ove appropriato correggerle.
In questo caso l'ordinatore competente verifica immediatamente l'esistenza o meno della presunta violazione e prende una decisione appena possibile su ulteriori procedure. Qualora la durata della sospensione superi le sei settimane il creditore è informato per iscritto dei motivi del ritardo e della data di previsione di una decisione.".
Infrastruttura per l'Informazione Territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) ***III
190k
31k
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Infrastruttura per l'Informazione Territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (PE-CONS 3685/2006 – C6-0445/2006 – 2004/0175(COD))
– visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3685/2006 – C6-0445/2006),
– vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0516)(2),
– vista la sua posizione in seconda lettura(3) sulla posizione comune del Consiglio(4),
– visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2006)0484)(5),
– visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
– visto l'articolo 65 del suo regolamento,
– vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0021/2007),
1. approva il progetto comune;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti (COM(2005)0667 – C6-0009/2006 – 2005/0281(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0667)(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0009/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, (A6-0466/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 febbraio 2007 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti(5) stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella Comunità. La direttiva definisce alcuni concetti basilari, come le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, in particolare l'obbligo di autorizzazione e di registrazione per le operazioni di gestione dei rifiuti e per gli operatori economici, l'obbligo, per gli Stati membri, di elaborare piani per la gestione dei rifiuti e altri principi fondamentali come l'obbligo di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull'ambiente e il principio secondo il quale il produttore dei rifiuti deve sostenere i costi del loro trattamento.
(2)L'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere quello di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. La normativa in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre l'uso di risorse e favorire l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti.
(3)Nella sua risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti(6) il Consiglio ha confermato che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui essi rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico.
(4)Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002(7) ha confermato tale orientamento al fine di conseguire una significativa riduzione globale del volume dei rifiuti prodotti e di stabilire gli obiettivi da raggiungersi.
(5) La decisione n. 1600/2002/CE sollecita l'estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in particolare al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e di definire appositi criteri per la riformulazione dell'allegato II, parti A e B della direttiva 2006/12/CE.
(6) Nella comunicazione del 27 maggio 2003 intitolata "Verso una strategia tematica di prevenzione e riciclo dei rifiuti" la Commissione sottolineava la necessità di riesaminare le definizioni esistenti di "recupero" e "smaltimento", di introdurre una definizione di "riciclaggio" di applicazione generale e di avviare un dibattito sulla definizione di "rifiuto".
(7) Nella risoluzione del 20 aprile 2004 sulla summenzionata comunicazione(8), il Parlamento europeo invitava la Commissione a considerare la possibilità di estendere il campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(9) all'intero settore dei rifiuti. Il Parlamento invitava inoltre la Commissione a stabilire una chiara distinzione tra le operazioni di recupero e di smaltimento e a precisare la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è.
(8) Nelle sue conclusioni del 1° luglio 2004, il Consiglio invitava la Commissione a presentare una proposta di revisione di alcuni aspetti della direttiva sui rifiuti per chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e la differenza tra recupero e smaltimento.
(9) È pertanto necessario procedere a una revisione della direttiva 2006/12/CE per precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non soltanto della fase in cui diventano rifiuti, e per concentrare l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi. Per esigenze di chiarezza e leggibilità è opportuno sostituire la direttiva 2006/12/CE.
(10)È necessario trasformare quanto prima il sistema attuale di produzione e di consumi, l'obiettivo principale essendo quello di modificare i consumi in direzione della sostenibilità e di rendere i processi di estrazione delle materie prime, di produzione e di concezione dei prodotti quanto più possibile compatibili con i processi e le concezioni naturali.
(11)La società dipende innanzitutto da prodotti costituiti da un insieme di materie diverse, biologiche, minerali e sintetiche, spesso combinate per produrre materiali eterogenei. Queste materie dovrebbero essere utilizzate e trasformate in modo tale che, quando il ciclo di vita del prodotto è terminato, esse non diventino rifiuti inutili.
(12) Poiché le principali operazioni di gestione dei rifiuti sono ormai disciplinate dalla legislazione comunitaria in materia di ambiente, è importante che anche la direttiva sui rifiuti si adegui a questa impostazione. L'accento posto sugli obiettivi ambientali stabiliti dall'articolo 174 del trattato dovrebbe permettere di concentrare maggiormente l'attenzione sugli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel corso dell'intero ciclo di vita delle risorse. È quindi opportuno che la base giuridica della presente direttiva sia l'articolo 175.
(13) È ormai dimostrato che gli strumenti economici che presentano un buon rapporto costi-efficacia sono e possono essere utili alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti. I rifiuti costituiscono una risorsa preziosa, e un maggiore ricorso agli strumenti economici consentirà di massimizzare i benefici ambientali. Nella presente direttiva occorre quindi incoraggiare il ricorso a tali strumenti al livello appropriato.
(14) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002(10) stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Il regolamento prevede tra l'altro controlli proporzionati per quanto riguarda la trasformazione, l'uso e lo smaltimento di tutti i rifiuti di origine animale, al fine di evitare che essi presentino rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali. È pertanto necessario chiarire il legame esistente con tale regolamento ed evitare una duplicazione delle norme, escludendo i sottoprodotti di origine animale nel caso in cui siano destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti.
(15) Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, è opportuno precisare il campo di applicazione della normativa sui rifiuti e più in particolare delle disposizioni sui rifiuti pericolosi in relazione ai sottoprodotti di origine animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale presentino rischi potenziali per la salute, lo strumento giuridico idoneo per far fronte a questo tipo di rischi è il regolamento (CE) n. 1774/2002, ed è opportuno evitare sovrapposizioni con la normativa in materia di rifiuti.
(16) Occorre introdurre una definizione di "riutilizzo" per chiarire la portata di questa operazione nel contesto della politica dell'Unione europea in materia di gestione dei rifiuti. Tale definizione dovrebbe essere formulata in modo da comprendere tutte le operazioni definite come "riutilizzo" ai sensi della vigente normativa comunitaria sui rifiuti derivanti da prodotti specifici.
(17) Occorre introdurre una definizione di "riciclaggio", per precisare la portata di questo concetto.
(18) Occorre modificare le definizioni di "recupero" e "smaltimento" per garantire una netta distinzione tra questi due concetti, fondata su una vera differenza in termini di impatto ambientale e sulla salute, sul fatto che l'operazione porti o meno alla sostituzione di risorse naturali nell'economia che sarebbe l'alternativa preferita. È inoltre necessario introdurre un meccanismo correttivo per chiarire le situazioni in cui la classificazione dell'attività come recupero non corrisponde all'impatto ambientale effettivo dell'operazione.
(19) Per chiarire alcuni aspetti della definizione di "rifiuto" è necessario specificare, categoria per categoria, in quale momento si ritiene che determinati rifiuti cessino di essere tali e diventino materiali o sostanze secondari. La Commissione dovrebbe presentare proposte legislative sui criteri per tale riclassificazione e per determinare se taluni flussi di rifiuti rientrano nell'ambito della presente direttiva.
(20)Per chiarire alcuni aspetti della definizione di "rifiuto", sarebbe utile, inoltre, specificare quando un materiale o una sostanza, risultato di un processo di produzione o di estrazione che non ha come obiettivo principale la sua produzione e che il detentore intende sfruttare e di cui non intende disfarsi, diventa un sottoprodotto. La Commissione dovrebbe predisporre linee guida interpretative sulla base della giurisprudenza in vigore. Qualora ciò dovesse rivelarsi insufficiente, la Commissione dovrebbe, se del caso, e avendo prestato particolare attenzione alle questioni collegate all'ambiente e alla salute, nonché alle condizioni definite nella giurisprudenza, presentare proposte legislative con criteri chiari per determinare, caso per caso, quando si possa ritenere che tali materiali e sostanze non rientrino nell'ambito della definizione di rifiuto. In mancanza di tali misure adottate a livello comunitario o di una giurisprudenza europea applicabile, i materiali o le sostanze in questione dovrebbero continuare ad essere considerati rifiuti.
(21) È opportuno che i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l'ambiente derivante dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti. A tale riguardo dovrebbero essere applicati il principio "chi inquina paga" e il principio della responsabilità del produttore. La responsabilità del singolo produttore, in particolare, è uno strumento che può essere utilizzato per promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, assicurando che i produttori tengano conto degli impatti del ciclo di vita dei loro prodotti, compresi gli impatti finali, e sviluppino concezioni dei prodotti adeguate.
(22) Al fine di consentire alla Comunità nel suo complesso di diventare autosufficiente nello smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di convergere individualmente verso tale obiettivo, è necessario prevedere una rete di cooperazione tra impianti di smaltimento, che tenga conto del contesto geografico e della necessità di disporre di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti.
(23)Gli Stati membri, mantenendo nel contempo il necessario livello di protezione ambientale dovrebbero garantire opzioni di gestione adeguate e redditizie per i rifiuti provenienti da operazioni di riciclaggio, riconoscendo così il contributo essenziale degli impianti di riciclaggio ai fini della riduzione dello smaltimento finale. Tali rifiuti residui rappresentano un ostacolo non indifferente per un ulteriore aumento delle capacità di riciclaggio e le autorità competenti dovrebbero prendere le misure necessarie, con l'obiettivo di realizzare la società del riciclaggio.
(24) È necessario precisare meglio l'ambito di applicazione e il contenuto dell'obbligo di predisporre piani per la gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'applicabilità ai siti storicamente contaminati e all'impiego di strumenti economici, e integrare nel processo di elaborazione o modifica di tali piani la necessità di considerare gli impatti ambientali che si producono nel corso dell'intero ciclo di vita di prodotti e materiali. Ove opportuno occorre anche tener conto delle prescrizioni in materia di pianificazione nel settore dei rifiuti contemplate dall'articolo 14 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(11) e della strategia per la riduzione dei rifiuti biodegradabili conferiti in discarica di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(12).
(25) Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli Stati membri e per favorire la diffusione delle buone pratiche in questo settore, è necessario adottare obiettivi e misure a livello comunitario riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre l'obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita. Gli obiettivi e le misure dovrebbero essere finalizzati a dissociare la crescita economica dall'aumento dei rifiuti e dagli impatti ambientali e sulla salute connessi alla produzione di rifiuti conseguendo una netta riduzione delle quantità di rifiuti prodotti, della loro nocività e dei loro impatti negativi. È opportuno che le autorità locali e regionali, le parti interessate e il pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all'elaborazione di tali programmi e vi abbiano accesso una volta elaborati, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003(13).
(26)I rifiuti pericolosi sono qualificati in base a criteri di pericolo e di rischio. Di conseguenza, è necessario che siano regolamentati con specificazioni rigorose, volte a impedire o a limitare, per quanto possibile, le conseguenze negative di una gestione inadeguata sull'ambiente, nonché a prevenire i rischi per la salute umana e la sicurezza. A causa delle loro proprietà nocive, i rifiuti pericolosi richiedono una gestione appropriata, che implica tecniche specifiche e adeguate di raccolta e di trattamento, controlli scrupolosi e modalità di tracciabilità proprie. Tutti gli operatori nel settore dei rifiuti pericolosi devono possedere le qualifiche e la formazione adeguate.
(27)Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(14).
(28)In particolare, la Commissione ha il potere di modificare l'elenco dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi, adottare requisiti di registrazione e approvare gli emendamenti necessari onde adattare gli Allegati IV e V ai progressi scientifici e tecnici. Tali misure di portata generale e intese a modificare ed integrare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con scrutinio di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(29) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la tutela dell'ambiente e il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono, dunque a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure dirette a ridurre al minimo gli impatti ambientali e sulla salute complessivi derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti ed anche a contribuire ad una riduzione nell'uso delle risorse.
A tal fine, in linea di principio, gli Stati membri e la Comunità adottano le misure appropriate, in ordine decrescente di priorità, per promuovere:
1)
la prevenzione e la riduzione dei rifiuti,
2)
il riutilizzo di rifiuti,
3)
il riciclaggio dei rifiuti,
4)
altre operazioni di recupero,
5)
lo smaltimento sicuro ed ecologico dei rifiuti.
Qualora le valutazioni del ciclo di vita e le analisi costi/benefici indichino chiaramente che un'opzione di trattamento alternativo dà risultati migliori per uno specifico flusso di rifiuti, gli Stati membri possono discostarsi dalle priorità definite al secondo comma. Tali valutazioni ed analisi sono rese pubbliche e sono riesaminate da organi scientifici indipendenti. Si procede a consultazioni al fine di garantire una procedura completa e trasparente, che includa la partecipazione delle parti interessate e dei cittadini. Ove necessario, la Commissione elabora orientamenti per l'uso di dette valutazioni e analisi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva non si applica:
–
agli affluenti gassosi emessi in atmosfera;
–
ai materiali escavati non contaminati che possono essere utilizzati allo stato naturale nello stesso o in altro sito.
2. La direttiva non si applica alle categorie di rifiuti di seguito indicate, in relazione ad alcuni aspetti specifici delle suddette categorie già contemplati da altra normativa comunitaria:
a)
rifiuti radioattivi;
b)
rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c)
materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
d)
acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
e)
materiali esplosivi in disuso;
f)
carcasse animali o sottoprodotti di origine animale coperti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, ferma restando l'applicazione della presente direttiva al trattamento dei rifiuti contenenti sottoprodotti di origine animale, e sottoprodotti di origine animale che non sono adatti ad essere utilizzati come prodotti per motivi sanitari e che per tale ragione devono essere trattati come rifiuti.
3. Al fine di promuovere il riciclaggio relativamente a materiali specifici, la Commissione presenta una proposta entro il ...(15).
4. La presente direttiva non si applica alle materie fecali, alla paglia e ad altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola o per la produzione di energia da biomassa mediante il ricorso a procedimenti o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
I fanghi di depurazione rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva eccetto quando sono utilizzati in agricoltura, conformemente alla direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura(16).
5. Con l'espressione "carcasse animali" di cui al paragrafo 2, lettera f) si intendono gli animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare un'epizoozia, nel contesto delle pratiche agricole e di allevamento.
6.La presente direttiva non si applica ai sedimenti e al limo non rispondenti alle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato IV.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; la Commissione presenta una proposta legislativa per taluni prodotti di consumo (ad esempio apparecchiature elettriche) in cui precisa i criteri funzionali, ambientali e di qualità che devono essere soddisfatti per stabilire quando si considera che il detentore abbia l'intenzione di disfarsi del prodotto.
Tutte le categorie di rifiuti sono elencate nel catalogo europeo dei rifiuti (CER), a seguito della decisione 2000/532/CE della Commissione(17);
b)
"produttore": la persona la cui attività ha prodotto rifiuti o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
c)
"detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d)
"gestione": la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;
e)
"raccolta": il prelievo dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
f)
"raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti ed è raccolto e trasportato separatamente;
g)
"prevenzione": qualsiasi azione adottata prima che i prodotti o le sostanze siano divenuti rifiuti e mirante a ridurre la produzione di rifiuti o la nocività di questi ultimi; essa fa anche riferimento alla riduzione della nocività attraverso restrizioni all'impiego nei prodotti di sostanze o materiali pericolosi e a qualsiasi azione adottata per prevenire la formazione, il trasferimento e la dispersione di sostanze pericolose durante la gestione dei rifiuti;
h)
"riutilizzo": l'utilizzazione di prodotti o componenti, per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti, senza sottoporli ad altro trattamento che la pulizia o la riparazione;
i)
"riciclaggio": il ritrattamento di materiali o sostanze presenti nei rifiuti attraverso un processo produttivo mediante il quale essi producono o sono incorporati in nuovi prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Comprende il ritrattamento di materiale organico, ma non comprende, segnatamente, il recupero di energia, la conversione per l'impiego come combustibile, i processi che comportano una combustione o l'utilizzo come fonte energetica, compresa l'energia chimica o le operazioni di colmatazione;
j)
"recupero": un'operazione di trattamento dei rifiuti che risponda ai seguenti criteri:
i)
permetta ai rifiuti di sostituire altre risorse che sarebbero state impiegate per assolvere tale funzione o di subire un trattamento in vista di tale utilizzo;
ii)
consenta ai rifiuti di svolgere un'utile funzione mediante tale sostituzione;
iii)
soddisfi taluni criteri di efficienza, definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2;
iv)
diminuisca gli impatti globali negativi sull'ambiente impiegando rifiuti quali sostituti di altre risorse;
v)
assicuri che i prodotti siano conformi alla legislazione comunitaria applicabile in materia di sicurezza e alle norme comunitarie;
vi)
riconosca un'elevata priorità alla protezione della salute umana e dell'ambiente e minimizzi la formazione, il rilascio e la dispersione di sostanze pericolose durante il procedimento.
k)
"oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, sintetica o biologica divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;
l)
"trattamento": il recupero o lo smaltimento; esso include operazioni transitorie quali la riconfezione, lo scambio, la miscelazione, il miscuglio o il deposito prima del recupero o dello smaltimento;
m)
"smaltimento": tutte le operazioni che non soddisfano le condizioni del recupero o del riutilizzo e almeno le operazioni di cui all'allegato I. Tutte le operazioni di smaltimento riconoscono un'elevata priorità alla protezione della salute umana e dell'ambiente;
n)
"recupero di energia": l'utilizzo di rifiuti combustibili come combustibile per la produzione di energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti o combustibili, ma con recupero di calore. Il processo di incenerimento di rifiuti nel corso del quale si aggiunga più energia di quanta non se ne ottenga non è considerato come recupero di energia;
o)
"commerciante": chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
p)
"intermediario": chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
q)
"operatore": chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
r)
"rifiuti biologici": i rifiuti di origine animale o vegetale destinati al recupero, che possono essere decomposti da microrganismi, da organismi che vivono nel suolo o da enzimi; non possono essere considerati rifiuti biologici i materiali del suolo privi di una quantità sostanziale di rifiuti biologici e di residui vegetali provenienti dall'attività agricola che entrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4;
s)
"migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva 96/61/CE;
t)
"migliori tecniche disponibili per la gestione dei rifiuti": lo stadio di sviluppo più efficiente e più avanzato delle attività e dei metodi di produzione corrispondenti, da cui risulta che tecniche specifiche sono effettivamente idonee ad evitare pericoli per la salute umana e danni all'ambiente nell'ambito della gestione dei rifiuti; l'articolo 2, punto 11, e l'allegato IV della direttiva 96/61/CE si applicano di conseguenza;
u)
"pulitura": qualsiasi procedimento volto a rimuovere le impurità da sostanze e materiali affinché le sostanze o i materiali originali possano continuare ad essere utilizzati;
v)
"rigenerazione": qualsiasi procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione di contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi contenuti in tali oli;
Articolo 4
Distinzione tra sottoprodotti e rifiuti
1.Per essere classificati come sottoprodotti e non come rifiuti, una sostanza o un oggetto derivanti da un processo di produzione, il cui obiettivo primario non sia la loro produzione, devono rispettare le seguenti condizioni:
a)
l'ulteriore utilizzo della sostanza o dell'oggetto è assicurato;
b)
la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza ulteriore trattamento che non sia la consueta pratica industriale;
c)
l'ulteriore utilizzo della sostanza o dell'oggetto forma parte integrale di un processo di produzione o esiste un mercato per la sostanza o per l'oggetto quale prodotto; e
d)
l'ulteriore utilizzo è conforme alla legge, vale a dire che la sostanza o l'oggetto soddisfano tutti i requisiti produttivi, ambientali e di protezione della salute relativi all'applicazione specifica.
2.Entro il ...(18) la Commissione, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1, presenta una proposta legislativa che specifica i criteri ambientali e di qualità che la sostanza o l'oggetto devono soddisfare per essere classificati come sottoprodotti. La proposta comprende un allegato contenente un elenco delle sostanze e/o degli oggetti da classificare come sottoprodotti.
3.L'elenco di cui al paragrafo 2 deve essere reso facilmente accessibile agli operatori economici e ai cittadini (ad esempio attraverso Internet).
Articolo 5
Responsabilità dei produttori
1.Gli Stati membri e la Comunità, al fine di potenziare la responsabilità dei produttori, adottano misure per considerare i produttori e gli importatori responsabili dei rifiuti derivanti dall'immissione sul mercato dei loro prodotti. Ciò può essere ottenuto fra l'altro con le seguenti misure:
–
l'introduzione di obblighi di ripresa per i produttori/importatori,
–
l'introduzione dell'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative al tasso di riciclaggio del prodotto,
–
l'introduzione dell'obbligo per i produttori di utilizzare materiali e progettazione del prodotto che contribuiscano a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e a rendere tali rifiuti meno nocivi;
–
la creazione di attrezzature che rendano possibile la riparazione e il riutilizzo;
–
la creazione di attrezzature per la raccolta differenziata, la ripresa e lo smaltimento in modo responsabile dei prodotti in disuso.
2.Gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'attuazione del paragrafo 1. La Commissione esamina l'opportunità di introdurre regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti a livello di Unione europea, in base alle esperienze acquisite dagli Stati membri.
Articolo 6
Elenco dei rifiuti
L'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE è allegato alla presente direttiva e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Tale elenco può essere modificato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all"articolo 46, paragrafo 3.
L'elenco è aggiornato e modificato dalla Commissione a fini di raccolta di dati e comprende anche i rifiuti considerati pericolosi a norma degli articoli da 15 a 18, tenendo conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione.
La Commissione garantisce che tale elenco sia sufficientemente comprensibile per le PMI e facilmente accessibile.
Capo II
Prevenzione dei rifiuti
Articolo 7
Prevenzione
Conformemente all'articolo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per stabilizzare la propria produzione globale di rifiuti entro il 2012 rispetto alla propria produzione annuale di rifiuti del 2008.
Stabilizzare significa non aumentare la produzione rispetto all'inizio del periodo di stabilizzazione.
La Commissione, previa consultazione delle parti interessate, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte concernenti le misure necessarie a sostenere gli Stati membri nelle proprie attività di prevenzione, ovvero:
a)
entro il 2008, una serie di indicatori che consentiranno agli Stati membri di monitorare, valutare e riferire sui progressi compiuti nel quadro dei propri programmi e misure di prevenzione dei rifiuti;
b)
entro il 2010, la definizione di una politica di progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili;
c)
entro il 2010, la definizione di ulteriori obiettivi qualitativi e quantitativi di riduzione dei rifiuti per il 2020, basati sulla miglior prassi disponibile;
d)
entro il 2010, la formulazione di un piano d'azione per ulteriori misure di sostegno a livello europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di consumo.
Capo III
Recupero e smaltimento
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 8
Recupero
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1, per assicurare che, ove possibile, tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero. Esse comprendono almeno le operazioni di cui all'allegato II, a condizione che soddisfino la definizione di recupero di cui all'articolo 3, lettera j).
Per evitare dubbi, rientrano nel quadro dell'allegato II anche operazioni che producono materiale successivamente soggetto ad operazioni di smaltimento se il loro obiettivo principale è un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato II.
È possibile aggiungere nuove operazioni di recupero all'elenco delle operazioni di cui all'allegato II, sulla base di una proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La Commissione presenta, entro …(19) una proposta legislativa, secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per l'adozione di misure di esecuzione al fine di definire criteri di efficienza e ambientali, fondati sulle migliori tecniche disponibili, in base ai quali poter considerare che le operazioni finali dell'allegato II abbiano dato origine a un'operazione di recupero.
3.Prima di modificare l'allegato II e di adottare misure di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione consulta gli Stati membri nonché le pertinenti associazioni dell'industria, dei lavoratori, di tutela dell'ambiente e dei consumatori.
4.Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere il riutilizzo dei prodotti, in particolare tramite la costituzione e il sostegno di reti accreditate di riutilizzo e di riparazione e, ove necessario, mettendo a punto norme pertinenti per i metodi di lavorazione e produzione.
Gli Stati membri possono adottare altre misure volte a promuovere il riutilizzo, ricorrendo, ad esempio, a strumenti economici, criteri per l'aggiudicazione di appalti, obiettivi quantitativi o divieti di immissione in commercio per taluni prodotti.
5.Gli Stati membri, al fine di avviarsi verso una società europea del riciclaggio e per contribuire ad un alto livello di efficienza delle risorse entro il 2020 giungono a un livello di riutilizzazione e riciclaggio globale di almeno il 50% per i rifiuti solidi urbani e del 70% per i residui di costruzione, demolizione, industriali e di produzione. Per i paesi che raggiungano un livello di riciclaggio inferiore al 5% in una qualsiasi categoria o per i quali non esistono dati ufficiali secondo i dati Eurostat 2000-2005, può essere concesso un periodo addizionale di cinque anni per raggiungere gli obiettivi.
6.Gli Stati membri prendono misure per promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine approvano regimi separati di raccolta, ove ciò sia necessario per garantire i necessari criteri qualitativi per i pertinenti settori di riciclaggio.
Entro il 2015 gli Stati membri istituiscono regimi separati per la raccolta dei rifiuti almeno per i seguenti: carta, metallo, plastica, vetro, tessili, altri rifiuti biodegradabili, oli e residui pericolosi. Ciò si applica senza pregiudizio della legislazione presente o futura sui flussi di rifiuti o delle prescrizioni dell'articolo 22.
Articolo 9
Smaltimento
1. Fatto salvo l'articolo 1, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché, quando non si ricorra alla prevenzione, al riutilizzo, al riciclaggio o ad altre modalità di recupero, tutti i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento in sicurezza che agli obiettivi di cui all'articolo 10.
Essi vietano l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
2. Le operazioni di smaltimento includono le operazioni elencate nell"allegato I.
Sono vietate le operazioni di smaltimento classificate come D 11 (incenerimento in mare) e D 7 (immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino).
3. Nei casi in cui, malgrado la sostituzione di risorse, i risultati di un'operazione indicano che, ai fini dell'articolo 1, la sostituzione è solo limitata, la Commissione può presentare una proposta legislativa per aggiungere la suddetta operazione specifica all'elenco di cui all'allegato I.
Prima di modificare l'allegato I, la Commissione consulta gli Stati membri nonché le pertinenti associazioni dell'industria, dei lavoratori, di tutela dell'ambiente e dei consumatori.
Articolo 10
Condizioni
Gli Stati membri prendono misure affinché la gestione dei rifiuti, dalla raccolta fino al recupero o smaltimento, sia effettuata mediante l'impiego di attrezzature e infrastrutture che assicurino un elevato grado di protezione:
a)
la salute umana;
b)
l'ambiente;
c)
l'acqua, l'aria, il suolo e per la flora e la fauna;
e senza causare inconvenienti da rumori od odori o danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.
Le condizioni relative al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, eventualmente poste dagli Stati membri tramite prescrizioni generalmente vincolanti, si fondano sulle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti.
Se la protezione della salute umana e dell'ambiente lo esige, la Commissione presenta delle proposte di direttive specifiche che fissano per i rifiuti o le operazioni di recupero particolarmente importanti a livello ecologico o economico sotto il profilo quantitativo, criteri applicabili al recupero, alle sostanze e agli oggetti prodotti nel quadro di un'operazione di recupero nonché al conseguente utilizzo di tali sostanze e oggetti. Questi criteri si basano sulle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti. Le direttive in questione possono altresì specificare quando i rifiuti sottoposti a recupero cessano di essere considerati tali.
Articolo 11
Responsabilità
In conformità del principio "chi inquina paga", gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti provveda personalmente al loro recupero o smaltimento oppure li consegni ad uno stabilimento o ad un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un'impresa di raccolta pubblica o privata.
Sezione 2
Costi e reti
Articolo 12
Costi
In conformità con il principio "chi inquina paga", il costo della gestione dei rifiuti deve essere sostenuto:
–
dal detentore dei rifiuti raccolti o gestiti da un responsabile della raccolta o da un'impresa, e/o
–
dai detentori precedenti, e/o
–
dal produttore del prodotto che è all'origine del rifiuto.
Articolo 13
Rete di impianti di smaltimento
All'interno della Comunità, i rifiuti sono trattati nel modo globalmente più corretto dal punto di vista ambientale.
I rifiuti destinati allo smaltimento sono trattati in uno degli idonei impianti più vicini, attraverso i metodi e le tecnologie più opportuni, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
Ciascuno Stato membro adotta, di concerto con altri Stati membri, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
Capo IV
Cessazione della qualifica di rifiuto
Articolo 14
Prodotti, materiali e sostanze secondari
1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di determinare se, a titolo eccezionale, determinati rifiuti non siano più tali poiché:
a)
hanno completato un'operazione di riutilizzo, riciclaggio o recupero in conformità delle disposizioni della presente direttiva e possono di conseguenza essere riclassificati come prodotto, materiale o sostanza secondari;
b)
tale riclassificazione non comporta impatti ambientali o sanitari complessivamente negativi e
c)
esiste o può esistere un mercato per tali prodotti, materiali o sostanze secondari.
2. Entro …(20), la Commissione, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, presenta, ove opportuno, una proposta legislativa, precisando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché categorie specifiche di rifiuti classificate in base ai prodotti, ai materiali o alle sostanze che li compongono possano essere considerate come prodotti, materiali o sostanze.
3. I criteri definiti a norma del paragrafo 2 sono tali da garantire che il prodotto, il materiale, la sostanza secondario soddisfi le condizioni necessarie per l'immissione in commercio.
I criteri tengono conto del possibile rischio di danni all'ambiente derivante dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario e sono fissati in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
4.Entro …(21), la Commissione presenta, ove opportuno, proposte volte a determinare se i seguenti flussi di rifiuti rientrano nel quadro delle disposizioni del presente articolo e, se del caso, a quali specificazioni dovrebbero essere soggetti:
–
compostaggio,
–
aggregati,
–
carta,
–
vetro,
–
metallo,
–
pneumatici in disuso,
–
abbigliamento di seconda mano.
Capo V
Rifiuti pericolosi
Sezione 1
Classificazione ed elenco
Articolo 15
Classificazione
1. I rifiuti si considerano pericolosi se presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell"allegato IV.
La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di inquinanti sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.
2. I rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei domestici non sono considerati pericolosi fino a quando non sono raccolti da imprese che effettuano operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi raccolti in modo differenziato o da imprese pubbliche o private di raccolta di rifiuti pericolosi.
3. I sottoprodotti di origine animale e i prodotti da essi derivati, disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva applicabili ai rifiuti pericolosi a meno che non siano stati miscelati insieme a rifiuti pericolosi.
Articolo 16
Elenco
L'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE è allegato alla presente direttiva. Tale elenco può essere modificato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 46, paragrafo 3.
Tale elenco tiene conto della composizione dei rifiuti ed eventualmente dei valori limite di concentrazione nonché dell'origine dei rifiuti.
Articolo 17
Rifiuti pericolosi non figuranti nell'elenco
Quando uno Stato membro ritiene che determinati rifiuti dovrebbero essere trattati come pericolosi, pur non figurando come tali nell'elenco di cui all'articolo 6 (di seguito "l'elenco"), e che presentino una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato IV, esso notifica immediatamente tali casi alla Commissione fornendole tutte le opportune informazioni.
Articolo 18
Rifiuti non pericolosi figuranti nell'elenco
1. Quando uno Stato membro dispone di prove che dimostrano che un rifiuto indicato nell'elenco come pericoloso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell"allegato IV, esso notifica immediatamente tali casi alla Commissione, fornendole tutte le opportune informazioni.
2. In base alle notifiche ricevute, la Commissione riesamina l'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all"articolo 46, paragrafo 3.
3.Gli Stati membri possono trattare come non pericolosi tali rifiuti dopo che è stato deciso l'adeguamento dell'elenco.
Articolo 19
Tracciabilità e controllo dei rifiuti pericolosi
Conformemente alle disposizioni previste dalla presente direttiva per i rifiuti pericolosi, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la produzione, la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi, nonché il loro stoccaggio e trattamento, siano effettuati in condizioni di protezione ottimale dell'ambiente e della salute umana e di sicurezza degli operatori, degli impianti e delle persone, compresa, almeno, l'adozione di misure per garantire la tracciabilità e il controllo, dalla produzione alla destinazione finale, di tutti i rifiuti pericolosi ed un'adeguata valutazione del rischio durante la loro gestione.
Sezione 2
Disposizioni particolari
Articolo 20
Separazione
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per esigere dagli stabilimenti e dalle imprese che gestiscono rifiuti pericolosi che non si miscelino diverse categorie di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2.Gli Stati membri incoraggiano la separazione dei composti pericolosi di tutti i flussi di rifiuti prima che entrino nella catena di recupero.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare misure intese ad autorizzare la miscelazione di varie categorie di rifiuti pericolosi o la miscelazione di rifiuti pericolosi con altri rifiuti, sostanze o materiali, a condizione che:
a)
l'operazione di miscelazione sia effettuata da uno stabilimento o da un'impresa titolare di un'autorizzazione ottenuta a norma dell'articolo 28;
b)
le condizioni fissate all'articolo 10 siano soddisfatte;
c)
l'impatto ambientale della gestione dei rifiuti non risulti aggravato;
d)
l'operazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.
Articolo 21
Etichettatura
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.
2. In caso di trasferimento di rifiuti pericolosi, questi sono corredati del modulo di identificazione di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio(22).
Articolo 22
Oli minerali usati
Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 20 e 21, gli Stati membri provvedono affinché gli oli usati siano raccolti, ove ciò sia tecnicamente fattibile, separatamente dagli altri rifiuti e successivamente trattati in conformità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai sensi delle condizioni definite dall'articolo 10. La preferenza accordata alla rigenerazione nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati(23) è mantenuta ove possibile.
Articolo 23
Rifiuti di cucina e di ristorazione
E' vietato il recupero a fini di alimentazione animale dei rifiuti di cucina e ristorazione non trattati. I rifiuti di cucina e ristorazione sono eliminati in maniera verificabile da imprese autorizzate e sono sterilizzati e smaltiti in condizioni di sicurezza mediante procedimenti appropriati. Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego dei rifiuti di cucina e di ristorazione nell'alimentazione suina solo a condizione che il recupero in piena sicurezza, la sterilizzazione e il rispetto delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 siano oggetto, sotto ogni aspetto, di controllo.
Capo VI
Biorifiuti
Articolo 24
Raccolta e uso dei biorifiuti
1.E' accordata priorità al recupero materiale dei biorifiuti.
2.Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, dal ...(24) gli Stati membri elaborano un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti biologici.
3.Gli Stati membri garantiscono che, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 25 e 26, lo spandimento di biorifiuti trattati riguardi terreni ad uso agricolo, silvicolo od orticolo.
Articolo 25
Trattamento dei biorifiuti
1.I produttori e i detentori sottopongono i biorifiuti, prima dello spandimento, ad un trattamento teso a garantire la sicurezza degli stessi sotto il profilo epidemiologico e fitosanitario. Ciò si applica anche per quanto riguarda i rifiuti alimentari provenienti da ristoranti e impianti di ristorazione collettiva, sempreché non debbano essere smaltiti ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002.
2.La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 3, misure di esecuzione specificando i requisiti minimi di verifica della sicurezza epidemiologica e fitosanitaria.
3.Per garantire uno spandimento di biorifiuti rispettoso dell'ambiente, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 3, misure di esecuzione specificando i criteri ambientali e di qualità da soddisfare affinché lo spandimento dei biorifiuti riguardi terreni ad uso agricolo, silvicolo od orticolo e possano essere considerati come prodotti, materiali o sostanze secondari.
4.Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 3 comprendono quanto meno valori limite vincolanti per metalli pesanti, contaminanti fisici, contenuto di semi vitali e parti di piante atte alla germinazione nonché un elenco di idonee sostanze di base.
5.I criteri, tngono conto dei rischi inerenti ad un utilizzo non rispettoso ovvero ad uno spandimento dannoso per l'ambiente di materiali o sostanze secondari, e sono definiti in modo da garantire un elevato livello di protezione per la salute umana e l'ambiente.
Articolo 26
Controlli
1.Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti e gestiti sistemi di garanzia della qualità, per controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 25.
2.Gli Stati membri garantiscono che siano effettuate regolarmente analisi sulle sostanze nocive.
Articolo 27
Riciclaggio
La Commissione entro il 30 giugno 2008 presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte legislative volta a promuovere il riciclaggio dei biorifiuti.
Capo VII
Autorizzazioni o registrazione
Sezione 1
Autorizzazioni
sottosezione 1
Disposizioni generali
Articolo 28
Rilascio delle autorizzazioni
1. Gli Stati membri impongono a tutti gli stabilimenti o le imprese che intendono effettuare operazioni di smaltimento o di recupero di ottenere l'autorizzazione dell'autorità nazionale competente.
Tale autorizzazione precisa in particolare:
a)
i tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare;
b)
per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici applicabili al sito interessato;
c)
le precauzioni da prendere in materia di sicurezza;
d)
il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione.
L'autorizzazione può prevedere condizioni e obblighi supplementari.
2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate.
3. L'autorità competente nazionale nega l'autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente.
4. Le autorizzazioni concernenti il recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica.
Articolo 29
Requisiti per l'autorizzazione
Tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti pericolosi sono soggetti a requisiti per l'autorizzazione ai sensi della direttiva 96/61/CE.
Fatta salva la direttiva 96/61/CE, la richiesta di autorizzazione presso le autorità competenti comprende una descrizione delle misure previste onde garantire che l'impianto sia concepito, equipaggiato e fatto funzionare in modo appropriato dalle categorie dei rifiuti trattati e a rischi collegati.
L'autorizzazione concessa dalle autorità competenti indica:
–
le quantità e le categorie di rifiuti pericolosi trattati;
–
le caratteristiche tecniche dei trattamenti dei rifiuti che permettono di assicurare una protezione ottimale dell'ambiente e di garantire un livello elevato di sicurezza.
Quando l'operatore di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi preveda una modifica delle modalità operative che implicherebbe il trattamento di rifiuti pericolosi, ciò va considerato come un cambiamento sostanziale ai sensi dell'articolo 2, punto 10, lettera b) della direttiva 96/61/CE; in tal caso si applica l'articolo 12, paragrafo 2 di detta direttiva.
Articolo 30
Autorizzazioni a norma della direttiva 96/61/CE
L"articolo 28, paragrafo 1, della presente direttiva non si applica agli stabilimenti o alle imprese titolari di autorizzazioni ottenute a norma della direttiva 96/61/CE, a condizione che l'autorizzazione includa tutti gli elementi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, della presente direttiva.
Articolo 31
Misure di esecuzione
La Commissione presenta, se del caso, proposte di direttive specifiche che fissano norme minime per le autorizzazioni onde garantire che i rifiuti siano trattati in conformità con gli obiettivi stabiliti all'articolo 10.
Gli Stati membri possono stabilire norme più rigorose per le autorizzazioni in base a una valutazione nazionale delle esigenze, nel rispetto del principio di proporzionalità e in conformità dei trattati.
Articolo 32
Misure supplementari
Entro il …(25) la Commissione elabora una relazione volta a esaminare misure che possano contribuire a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi di cui all'articolo 1. Entro sei mesi dal completamento della relazione, la Commissione la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, se del caso corredata da proposte.
La relazione esamina in particolare:
a)
se occorre modificare l'allegato II al fine di:
i)
escludere i casi in cui le operazioni iscritte nell'elenco non comportano una quota sufficientemente elevata di rifiuti che possono essere utilmente impiegati per essere coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 1;
ii)
identificare i casi in cui è opportuno specificare la quota di rifiuti utilizzati anziché la quota di rifiuti smaltiti nel quadro di un'operazione di recupero, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1;
iii)
specificare un diverso livello o diversi livelli di efficienza energetica in connessione con le operazioni di recupero R 1;
iv)
adeguare eventuali riferimenti alla luce del progresso tecnico e scientifico;
b)
se occorre modificare l'allegato I al fine di:
i)
aggiungere operazioni omesse dall'allegato II;
ii)
adeguare eventuali riferimenti alla luce del progresso tecnico e scientifico, e
c)
se la specificazione di norme minime per determinate operazioni di smaltimento o di recupero contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 10.
L'obbligo di presentare tale relazione non osta a che la Commissione possa presentare proposte nel frattempo.
sottosezione 2
Deroghe
Articolo 33
Ammissibilità
Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi al trattamento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione.
Se uno stabilimento o un'impresa effettua sia lo smaltimento che il recupero, la deroga può riguardare soltanto le operazioni di recupero.
Tale deroga non si applica al trattamento di rifiuti pericolosi.
Articolo 34
Regole generali
1. Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell"articolo 33 provvedono affinché le autorità competenti adottino, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare.
Tali regole sono basate sulle migliori tecniche disponibili e sono finalizzate a garantire il rispetto dell"articolo 10.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle regole generali adottate in applicazione del paragrafo 1.
Sezione 2
Registrazione
Articolo 35
Registrazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti tengano un registro degli stabilimenti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono al trattamento dei rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari) e che non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione a norma dell"articolo 28, paragrafo 1.
Tali stabilimenti e imprese devono rispettare alcuni requisiti di registrazione.
2. Tutti gli stabilimenti e le imprese che beneficiano di una deroga a norma della sezione 1, sottosezione 2 sono iscritti nel registro di cui al paragrafo 1.
Ove possibile, i registi tenuti dalle autorità competenti saranno utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri burocratici.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 3, e di concerto con gli operatori economici, i requisiti di registrazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta, trasporto all'interno del loro territorio e spedizione transfrontaliera dei rifiuti garantisca che i rifiuti raccolti e trasportati siano conferiti agli appositi impianti di trattamento nel rispetto degli obblighi dell"articolo 10.
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006(26), si applicano a tutte le spedizioni di rifiuti.
Capo VII
Gestione dei rifiuti
Sezione 1
Piani
Articolo 36
Piani di gestione dei rifiuti
1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma dell'articolo 1, uno o più piani di gestione dei rifiuti, da sottoporre a revisione almeno ogni cinque anni.
I piani devono coprire, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1 comprendono un'analisi della situazione attuale della gestione dei rifiuti nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti.
3. I piani di gestione dei rifiuti devono contenere tutte le informazioni necessarie per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 2 e per mettere in grado le autorità competenti, gli stabilimenti e le imprese di comportarsi in modo tale da rendere possibile l'attuazione dei piani. La Commissione, ove opportuno, prevede linee guida per la pianificazione in materia di gestione dei rifiuti.
I piani di gestione dei rifiuti devono contenere almeno i seguenti elementi:
a)
tipo, quantità e origine dei rifiuti prodotti e dei rifiuti provenienti dall'estero e che si prevede di sottoporre a trattamento nel territorio nazionale;
b)
sistemi di raccolta e i metodi di trattamento;
c)
eventuali disposizioni speciali per determinati flussi di rifiuti, compresi quelli che rientrano in specifici atti legislativi comunitari;
d)
identificazione e valutazione degli impianti di smaltimento esistenti e dei grandi impianti di recupero, nonché dei siti di smaltimento dei rifiuti storicamente contaminati e delle misure per la loro bonifica;
e)
informazioni sufficienti, sotto forma di criteri per l'individuazione dei siti, che consentano alle autorità competenti degli Stati membri di decidere in merito alla concessione o al diniego dell'autorizzazione per i futuri impianti di smaltimento o i grandi impianti di recupero;
f)
persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti;
g)
politiche generali di gestione dei rifiuti, compresi tecnologie e metodi pianificati di gestione dei rifiuti.
4. I piani di gestione dei rifiuti sono conformi alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE e alla strategia di riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE, compresa la previsione di importanti campagne di sensibilizzazione e il ricorso a strumenti economici.
5. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutti i piani di gestione dei rifiuti adottati o qualsiasi revisione ad essi apportata.
Contemporaneamente essi trasmettono alla Commissione una valutazione generale del modo in cui i suddetti piani contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi della presente direttiva. Tale valutazione comprende la valutazione ambientale strategica dei piani di gestione dei rifiuti di cui alla direttiva 2001/42/CE.
Articolo 37
Cooperazione tra gli Stati membri
Gli Stati membri collaborano, ove opportuno, con gli altri Stati membri interessati alla predisposizione dei piani di gestione dei rifiuti in conformità dell"articolo 36.
Essi assicurano la partecipazione del pubblico in conformità della direttiva 2003/35/CE, in particolare tramite la pubblicazione dei piani su un sito web accessibile a tutti.
Articolo 38
Gli Stati membri possono adottare le misure necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi ai loro piani di gestione dei rifiuti. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
Sezione 2
Programmi di prevenzione dei rifiuti
Articolo 39
Adozione dei programmi
1. Gli Stati membri adottano, a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 7, i programmi di prevenzione dei rifiuti entro il ...(27).
Tali programmi e le misure ivi contenute mirano come minimo alla stabilizzazione della produzione di rifiuti entro il 2012 e a successive riduzioni significative della produzione entro il 2020.
Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all"articolo 36 o costituiscono programmi a sé stanti. Essi sono predisposti al livello geografico più adeguato a garantirne un'applicazione efficace.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali e regionali siano associate alla preparazione dei programmi e affinché le parti interessate e il pubblico in generale possano partecipare all'elaborazione dei programmi e possano accedervi una volta ultimata la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE.
3.La Commissione crea un sistema volto allo scambio di informazioni sulle migliori prassi in materia di prevenzione dei rifiuti.
Articolo40
Riesame
Gli Stati membri valutano i programmi di prevenzione dei rifiuti a scadenze periodiche e in ogni caso li sottopongono a riesame almeno ogni cinque anni. L'Agenzia europea per l'ambiente include nella sua relazione annuale un esame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione di tali programmi.
La Commissione, previa consultazione del Forum consultivo previsto all'articolo 47, elabora orientamenti per la valutazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, compresi gli indicatori da sviluppare a norma dell'articolo 7.
La Commissione, sulla base di detti orientamenti e in cooperazione con le pertinenti autorità, effettua una valutazione dei programmi.
Entro i 18 mesi successivi alla fine del quinquennio in questione, la Commissione presenta una relazione di valutazione sul contributo dei programmi agli obiettivi e ai fini stabiliti dalla presente direttiva.
Capo IX
Ispezioni e registri
Articolo 41
Ispezioni
1. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti, gli stabilimenti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale o che provvedono al trattamento dei rifiuti per conto di terzi e i produttori di rifiuti pericolosi sono soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.
2. Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l'origine e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.
Articolo 42
Tenuta di registri
1. Gli stabilimenti o le imprese di cui al capo VII, sezione 1, i produttori e i rivenditori di rifiuti e gli stabilimenti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti tengono un registro cronologico in cui sono indicati le quantità di rifiuti in entrata e uscita, la natura, l'origine settoriale e geografica nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.
2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di cinque anni.
I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti tengano un registro di tutti gli stabilimenti ed imprese ai sensi del capo VII, sezione 1 e possono esigere relazioni da tali stabilimenti ed imprese.
Gli Stati membri possono esigere anche dai produttori di rifiuti non pericolosi che osservino le disposizioni del presente articolo.
Capo X
Disposizioni finali
Articolo 43
Relazioni e riesame
1. Ogni cinque anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva, sotto forma di relazione settoriale(28).
La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente(29). Essa è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del quinquennio considerato.
In tali relazioni gli Stati membri forniscono tra l'altro informazioni specifiche sui regimi di responsabilità estesa del produttore e sui progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi programmi di prevenzione dei rifiuti, nonché sul conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti enunciati all'articolo 7.
Nell'ambito degli obblighi di comunicazione delle informazioni si procede alla raccolta di dati sui rifiuti di cucina e ristorazione, in modo da consentire di stabilire regole per disciplinare l'impiego, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento di tali rifiuti in condizioni di sicurezza.
2. La Commissione invia il questionario o lo schema agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione.
3. Entro nove mesi dalla data di ricevimento delle relazioni degli Stati membri in conformità del paragrafo 1, la Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della presente direttiva. Essa pubblica anche una relazione di valutazione intesa a esaminare l'opportunità di introdurre regimi che prevedano una più estesa responsabilità del produttore per specifici flussi di rifiuti a livello dell'Unione europea.
Nella prima relazione, elaborata cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riesamina l'applicazione della direttiva e, ove opportuno, presenta una proposta di revisione.
Articolo 44
Adeguamento al progresso tecnico
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati IV e V della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 3. In tutti gli altri casi, la Commissione presenta proposte legislative atte a modificare gli allegati.
Articolo 45
Sanzioni in caso di inadempimento
Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto concerne l'articolo 20, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro ...(30) e informano immediatamente la Commissione di ogni loro modifica successiva.
Articolo 46
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito: "il comitato").
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4.Quando adotta misure a norma del presente articolo, la Commissione:
a)
effettua adeguate consultazioni con le parti interessate;
b)
elabora un calendario chiaro;
c)
assicura l'armonizzazione delle regole procedurali per tutte le procedure di comitatologia previste dalla presente direttiva;
d)
assicura l'applicabilità della procedura;
e)
assicura l'accesso del pubblico ai documenti procedurali;
f)
effettua, se del caso, uno studio d'impatto della misura prevista sull'ambiente e sul mercato.
Articolo 47
Forum consultivo sulla gestione dei rifiuti
1.La Commissione istituisce un forum consultivo sulla gestione dei rifiuti.
2.Il forum consultivo ha il compito di fornire alla Commissione, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, pareri concernenti:
a)
la formulazione di una politica in materia di gestione dei rifiuti, tenuto conto delle necessità di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, la prevenzione della produzione di rifiuti e la gestione ecologica dei rifiuti;
b)
i diversi aspetti tecnici, economici, amministrativi e giuridici della gestione dei rifiuti;
c)
l'applicazione della normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, compresi i piani, i programmi e la comunicazione dei progressi, nonché la formulazione di nuove proposte legislative nel settore.
3.Il Forum consultivo è composto, in modo equilibrato, da rappresentanti degli Stati membri e da tutti i gruppi interessati che si occupano di questioni relative alla gestione dei rifiuti, come l'industria, comprese le PMI e le imprese artigianali, i sindacati, i commercianti, i rivenditori, le organizzazioni per la protezione dell'ambiente e le organizzazioni dei consumatori.
4.4 Il Forum consultivo si riunisce almeno tre volte l'anno.
É convocato dalla Commissione, che presiede le riunioni.
Se del caso, possono essere costituiti gruppi di lavoro ad hoc che si riuniscono con maggiore frequenza.
5.La Commissione adotta il regolamento interno del Forum consultivo.
Articolo 48
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ...(31). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 49
Abrogazione
Le direttive 75/439/CEE, 2006/12/CE e 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(32) sono abrogate.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all"allegato VI.
Articolo 50
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 51
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
ALLEGATO I
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
D 1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio in discarica)
D 2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D 3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali)
D 4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune)
D 5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D 6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D 7 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 10
D 8 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli smaltiti secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 10 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D 9 Incenerimento a terra
D 10 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
D 11 Raggruppamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 10
D 12 Ricondizionamento preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 11
D 13 Deposito preliminare ad una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)
ALLEGATO II
OPERAZIONI DI RECUPERO
R 1 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
R 2 Rigenerazione/recupero dei solventi
R 3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
R 5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R 6 Rigenerazione di acidi o basi
R 7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10 Altre attività di recupero volte ad ottenere prodotti, materiali e sostanze secondari
R 11 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R 12Recupero di energia da gas di discarica
R 13 Utilizzo di rifiuti per scopi edili, tecnici, di sicurezza o ecologici per i quali sarebbero stati impiegati altri materiali
R 14 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 12
R 15 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
R 16 Utilizzo di materiali ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 11
R 17 Riutilizzo di prodotti e componenti che sono diventati rifiuti
ALLEGATO III
FINALITÁ DEI RIFIUTI
Applicazioni per le quali i rifiuti possono essere utilizzati come prodotti, materiali o sostanze secondari
–Utilizzo nei o come fertilizzanti oppure come sostanze per migliorare il suolo;
– utilizzo nei o come materiali edili;
– utilizzo come humus.
ALLEGATO IV
CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI
H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.
H3-A "Facilmente infiammabile":
–
sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
–
sostanze e preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
–
sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
–
sostanze e preparati gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
–
sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua o con l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose.
H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C.
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.
H7 "Cancerogeno": sostanze o preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza.
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva.
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne l'incidenza.
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza.
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico.
H1 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle,altre caratteristiche sopra elencate.
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
Note
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose(33), nella versione modificata.
2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui all'allegato VI (parte II.D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata.
Metodi di prova
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata.
ALLEGATO V
MISURE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI
Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti
1. Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che incidono sulla disponibilità e sul prezzo delle risorse primarie.
2. Promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati di tali attività.
3. Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate alla produzione di rifiuti a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti su scala comunitaria a misure nazionali o ad interventi delle autorità locali.
4.Gli Stati membri notificano alla Commissione i prodotti ammissibili ai raffronti tra prodotti a livello dell'Unione europea, ferma restando la priorità della prevenzione.
5.La definizione di criteri di ammissibilità di paesi UE e non UE al finanziamento di progetti da parte dei fondi strutturali e regionali, onde dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, in particolare il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e a parametri di produzione maggiormente rispettosi dell'ambiente.
6.Incoraggiamento da parte degli Stati membri verso sistemi di raccolta differenziata affinché i rifiuti domestici siano raccolti in maniera coerente con gli standard di qualità dei settori di utilizzo.
Misure che possono incidere sulle fasi di progettazione, produzione e distribuzione
7. Promozione della progettazione ecologica (cioè l'integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell'intero ciclo di vita).
8. Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) da parte dell'industria.
9. Organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti per quanto riguarda l'integrazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.
10. Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero comprendere valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.
11. Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello finanziario, decisionale o in altro modo. Tali misure possono essere particolarmente efficaci se sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se operano attraverso reti di imprese già costituite.
12. Ricorso alla legislazione, ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi che generano troppi rifiuti.
13. Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come la norma ISO 14001.
Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo
14. Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un determinato articolo o elemento dell'imballaggio che altrimenti sarebbe fornito o a basso costo.
15. Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
16. Promozione di marchi di qualità ecologica affidabili.
17. Accordi con l'industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come quelli costituiti nell'ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e di prodotti a minor impatto ambientale.
18. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri ambientali e di prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto indicato nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla Commissione il 29 ottobre 2004.
19. Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, in particolare attraverso la creazione o l'adozione di misure di sostegno delle reti di riparazione/riutilizzo.
GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).
GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). .
GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).
La trasmissione di informazioni quantitative sulla produzione e sul trattamento dei rifiuti rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002. La periodicità e i termini per la trasmissione di tali informazioni sono stabiliti negli allegati del suddetto regolamento.
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" (COM(2005)0666),
– visti gli articoli 2 e 6 del trattato CE in virtù dei quali le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nei vari settori delle politiche comunitarie allo scopo di promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle attività economiche,
– visto l'articolo 175 del trattato CE,
– vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente(1) e in particolare l'articolo 8,
– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Una strategia tematica sull'uso sostenibile delle risorse naturali" (COM(2005)0670) (strategia delle risorse),
– vista la sua risoluzione del 20 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione intitolata "Verso una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti"(2),
– vista la sua risoluzione del 19 novembre 2003 concernente la relazione di verifica sulla direttiva 75/442/CEE del Consiglio (direttiva quadro sui rifiuti)(3),
– viste la sua risoluzione del 14 novembre 1996 sulla comunicazione della Commissione concernente il riesame della strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e sul progetto di risoluzione del Consiglio sulla politica in materia di rifiuti(4) e la risoluzione del Consiglio del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti(5),
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare nelle cause C-203/96, C-365/97, C-209/98, C-418/99, C-419/99, C-9/00, C-228/00, C-458/00, C-416/02 e C-121/03,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0438/2006),
Introduzione
A. considerando che l'articolo 8 del Sesto programma d'azione in materia di ambiente ha fissato scopi, obiettivi e principi molto chiari per la politica dell'Unione europea in materia di rifiuti,
B. considerando che l'articolo 8, paragrafo 2, punto iv), del Sesto programma d'azione in materia di ambiente prevede l'elaborazione o la revisione delle direttive sui rifiuti edilizi e di demolizione, sui fanghi di depurazione e sui rifiuti biodegradabili,
La situazione attuale
C. considerando che, nonostante alcuni successi conseguiti dalla politica dell'Unione europea in materia di rifiuti negli ultimi 30 anni, permangono i seguenti problemi:
1. il volume dei rifiuti sia pericolosi che non pericolosi continua ad aumentare;
2. le potenzialità per la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti non sono usate al massimo;
3. i trasporti illegali (transfrontalieri) di rifiuti continuano ad aumentare;
4. la gestione dei rifiuti comporta emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo;
5. manca una legislazione inerente a taluni importanti flussi di rifiuti;
6. la legislazione in materia di rifiuti è in molti casi attuata in modo inadeguato;
7. gli Stati membri adottano approcci diversi alla soluzione dei problemi posti dai rifiuti;
8. l'attuale formulazione della legislazione comunitaria sui rifiuti dà luogo ad alcuni problemi di interpretazione,
D. considerando che le economie sono come gli ecosistemi: ambedue sfruttano energia e materiali per trasformarli in prodotti e processi, con la differenza che la nostra economia segue flussi di risorse lineari mentre la natura è ciclica; considerando che gli ecosistemi svolgono funzioni che convertono i rifiuti in risorse trasferendo l'energia proveniente dalla luce del sole, mentre i processi industriali non sono in grado di farlo; considerando, nel contesto di economie e popolazioni in rapida crescita, che la produzione e i prodotti che generano flussi di rifiuti che la natura non può assorbire né trasformare in nuove risorse risultano sempre più problematici sotto il profilo della sostenibilità,
E. considerando che è urgentemente necessaria una trasformazione dell'attuale sistema di produzione e di consumo; che l'obiettivo principale è quello di modificare il consumo in un'ottica sostenibile e rendere i processi di estrazione delle materia prime, la produzione e la concezione dei prodotti il più possibile compatibili con le concezioni e i processi naturali,
F. considerando che una migliore comprensione del funzionamento dei sistemi naturali e dell'organizzazione della produzione in base a orientamenti biologici può nel contempo migliorare l'ambiente e istituire un principio fondamentale,
G. considerando che la promozione di pratiche più integrate e sistemiche, quali ad esempio il raggruppamento di produzioni, il pensiero funzionale (trasformare prodotti in servizi), la dematerializzazione e lo sviluppo di una tecnologia basata sull'imitazione della natura, è un mezzo per evitare la produzione di rifiuti,
Obiettivi di una politica dell'Unione europea in evoluzione in materia di rifiuti
H. considerando che nella maggior parte degli Stati membri lo smaltimento, in particolare in discarica, permane la forma più comune di trattamento dei rifiuti,
I. considerando che la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il ricupero dell'energia dei rifiuti, in tale ordine di importanza, possono permettere un risparmio di risorse naturali,
J. considerando che gli obiettivi di prevenzione a livello comunitario e nazionale non sono mai stati conseguiti, nonostante la prevenzione continui a costituire l'obiettivo principale,
K. considerando che non esistono norme minime comunitarie adeguate applicabili ai numerosi impianti di recupero e riciclaggio, il che dà luogo a livelli diversi di tutela ambientale negli Stati membri, a dumping ecologico e a distorsioni della concorrenza,
1. riconosce che la comunicazione della Commissione intitolata "Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti" costituisce una base di discussione sulla futura politica in materia di rifiuti;
2. sottolinea che l'obiettivo essenziale della gestione dei rifiuti è quello di raggiungere un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana anziché quello di facilitare il funzionamento del mercato interno per il recupero dei rifiuti;
3. ribadisce che bisogna tener conto non solo dell'impatto ambientale nell'Unione europea ma anche di quello al di fuori dell'Unione europea;
4. sottolinea l'importanza dei principi generali della gestione dei rifiuti, quali il principio della precauzione e il principio secondo cui chi inquina paga, il principio della responsabilità del generatore dei rifiuti e, per flussi di rifiuti specifici, il principio della responsabilità individuale del produttore, come pure i principi di prossimità e di autosufficienza;
Azioni principali
5. sottolinea che la completa attuazione dell'attuale legislazione comunitaria in materia di rifiuti e la sua applicazione omogenea in tutti gli Stati membri costituisce una priorità essenziale;
6. ritiene incomprensibile che, nonostante la proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti, manchino molte misure e strumenti concreti di esecuzione (che erano previsti nel Sesto programma d'azione in materia di ambiente);
Semplificazione e ammodernamento della legislazione esistente
7. sottolinea che la modifica delle definizioni dovrebbe intervenire unicamente per motivi di chiarimento e non per indebolire le norme sulla tutela dell'ambiente o per incoraggiare l'accettazione da parte del pubblico di un concetto (ad esempio moderando la connotazione negativa dei termini "rifiuti" o "smaltimento");
8. sottolinea che le decisioni politiche, quali le definizioni di rifiuti, recupero e smaltimento, non devono essere adottate a livello di comitatologia bensì mediante codecisione;
9. sottolinea che il ricorso alla procedura di comitatologia deve essere limitato a decisioni di carattere non politico, in particolare quelle di natura tecnica e scientifica;
10. si oppone a una declassificazione generale dei rifiuti che possa condurre a un trattamento ambientale inadeguato e all'assenza di tracciabilità dei flussi di rifiuti; sottolinea che le procedure per la declassificazione dei rifiuti possono essere prese in considerazione solo per casi eccezionali di flussi di rifiuti omogenei, quali compost, aggregati riciclati, carta e vetro di recupero;
11. sottolinea che i rifiuti che cessano di essere qualificati tali possono acquisire questo status solo qualora il flusso di rifiuti in questione sia stato sottoposto ad un'operazione completa di riutilizzo, riciclaggio o utile impiego – il che non esclude la possibilità che un'operazione di utile impiego finisca col produrre nuovi rifiuti – e risulti conforme alle norme concordate a livello europeo, risultando idoneo all'impiego per scopi prefissati, e dopo che siano state adottate e applicate norme in materia di tracciabilità;
12. esige che tutti i rifiuti destinati al recupero di energia o all'incenerimento rimangano rifiuti, ai quali va applicata la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti(6);
13. sottolinea che gli elenchi di operazioni di recupero e smaltimento figuranti negli allegati alla direttiva quadro sui rifiuti devono essere rivisti e adattati alle attuali pratiche di gestione dei rifiuti secondo la procedura di codecisione;
14. esprime forti riserve sul proposto metodo di calcolo dell'efficienza energetica e sul fatto che esso va applicato unicamente agli inceneritori urbani; chiede alla Commissione di rivedere la direttiva sull'incenerimento dei rifiuti al fine di fissare norme ambientali omogenee (in materia di emissioni ed efficienza energetica) per l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti;
Introdurre il concetto di ciclo di vita nella politica in materia di rifiuti
15. sottolinea l'importanza centrale della gerarchia dei rifiuti, che stabilisce le seguenti priorità d'azione in ordine decrescente:
–
prevenzione;
–
riutilizzo;
–
riciclaggio materiale;
–
altre operazioni di recupero, ad esempio il recupero di energia;
–
smaltimento;
come regola generale della gestione dei rifiuti finalizzata a ridurre la produzione di rifiuti e le ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente risultanti dalla produzione e gestione dei rifiuti;
16. considera il concetto del ciclo di vita uno strumento utile per valutare l'impatto dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute umana; sottolinea che la gerarchia stessa si basa su tale concetto, ma riconosce che in casi eccezionali le analisi sul ciclo di vita e su altri parametri possono applicarsi per discostarsi dalla gerarchia dei rifiuti, sebbene solo quando sia chiaramente assodato che un'altra opzione è di fatto migliore per motivi ambientali o di salute oppure per evitare costi ingiustificatamente elevati;
Migliorare la base della conoscenza
17. appoggia il miglioramento della base della conoscenza in relazione alla politica sui rifiuti dell'Unione europea, ma sottolinea che è più importante attuare misure concrete;
Prevenzione dei rifiuti
18. deplora la mancanza di obiettivi quantitativi e qualitativi applicabili a tutti i rifiuti in questione, che sono stati indicati come una delle azioni prioritarie nel Sesto programma d'azione per l'ambiente; invita la Commissione a presentare proposte di obiettivi al momento della sua valutazione finale del Sesto programma d'azione per l'ambiente;
19. chiede alla Commissione di presentare misure concrete di prevenzione dei rifiuti nei settori della politica sui prodotti, della politica sulle sostanze chimiche e della progettazione ecologica per limitare al massimo la generazione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive nei rifiuti, favorendo così il trattamento sicuro ed ecologicamente corretto dei rifiuti; sottolinea l'importanza di promuovere prodotti e tecnologie che siano meno dannosi per l'ambiente come pure prodotti che siano più adatti al riutilizzo e al riciclaggio;
20. sottolinea l'interazione della strategia in materia di rifiuti con altre strategie tematiche, con particolare riferimento all'utilizzo durevole delle risorse naturali, allo sviluppo sostenibile e alla politica integrata dei prodotti;
21. invita la Commissione a sviluppare una serie di indicatori entro il 2008, come annunciato nella strategia sulle risorse;
22. sottolinea che una corretta attuazione del concetto di responsabilità del produttore costituisce uno strumento incisivo per la prevenzione dei rifiuti;
23. sottolinea il ruolo che rivestono le campagne di informazione nel campo della politica dei rifiuti, segnatamente a livello di prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione ai vantaggi di una gestione sostenibile dei rifiuti;
24. invita la Commissione a rafforzare gli aspetti relativi alla prevenzione dei rifiuti nei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili elaborati nell'ambito della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(7) e di inserire in tali documenti istruzioni pertinenti;
Riutilizzo
25. invita la Commissione a presentare misure concrete per promuovere le attività di riutilizzo e di riparazione:
–
creando un accreditamento per i centri di riutilizzo;
–
introducendo un'aliquota IVA ridotta sui prodotti venduti da centri di riutilizzo accreditati;
–
elaborando una tabella di marcia per definire standard di riutilizzo a livello dell'unione europea;
–
assicurando la sorveglianza e il rendiconto sulle attività di riutilizzo;
Verso una società europea del riciclaggio
26. sottolinea l'importanza di fissare norme minime comuni per il recupero e il riciclaggio a livello dell'Unione europea e ribadisce che si potranno instaurare condizioni omogenee soltanto quando l'impiego di strumenti economici sarà armonizzato in tutta l'Unione europea;
27. sottolinea l'importanza della separazione alla fonte dei rifiuti come pure degli obiettivi di riciclaggio e della responsabilità dei produttori al fine di accrescere la percentuale di riciclaggio di taluni flussi di rifiuti;
28. riconosce la necessità di pervenire a una migliore cooperazione in seno all'Unione europea in merito alla gestione dei problemi connessi con i rifiuti transfrontalieri;
29. sottolinea che un approccio basato sui materiali e volto a promuovere il riciclaggio dovrebbe essere complementare a un approccio basato sul flusso di rifiuti; invita la Commissione a proseguire il suo studio di fattibilità pratica ed economica di tale strategia;
30. invita nuovamente la Commissione a proporre direttive distinte sui rifiuti biodegradabili, sui rifiuti edilizi e di demolizione e sui fanghi di depurazione, come indicato nel Sesto programma di azione in materia di ambiente;
31. chiede alla Commissione di dar seguito al suo Libro verde sulle problematiche ambientali dei PVC (COM(2000)0469);
32. chiede che le quantità di rifiuti destinate allo smaltimento siano ridotte al minimo; invita nuovamente la Commissione a proporre a una revisione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(8), che preveda il seguente scadenzario:
–
a partire dal 2010, divieto di smaltimento in discarica per i rifiuti non pretrattati aventi componenti fermentabili;
–
a partire dal 2015, divieto di smaltimento in discarica di carta, cartone, vetro, tessili, legno, plastica, metalli, gomma, sughero, terraglia, cemento, mattoni e tegole;
–
a partire dal 2020, divieto di smaltimento in discarica di tutti i rifiuti riciclabili;
–
a partire dal 2025, divieto di smaltimento in discarica di tutti i restanti rifiuti tranne quando si tratta di rifiuti inevitabili o pericolosi (ad esempio, ceneri di filtraggio);
33. ritiene che il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti(9) dia attuazione agli obblighi giuridici emananti dalla Convenzione di Basilea(10) e dalle decisioni dell'OCSE(11); appoggia la prevenzione del dumping ecologico e dei recuperi fittizi e sottolinea che uno degli obiettivi della regolamentazione sulle spedizioni di rifiuti è quello di migliorare il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti garantendo un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;
34. sottolinea il diritto degli Stati membri di applicare il principio di prossimità e di autosufficienza in relazione al recupero o allo smaltimento di rifiuti misti urbani al fine di promuovere la pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti e delle capacità di incenerimento dei rifiuti;
o o o
35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri.
Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Decisione 93/98/CEE del Consiglio, GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).
Decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE del 14 giugno 2001 relativa alla revisione della decisione C(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
Ruolo delle donne nella vita sociale, economica e politica della Turchia
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62k
Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo delle donne nella vita sociale, economica e politica della Turchia (2006/2214(INI))
– vista la comunicazione della Commissione dell'8 novembre 2006 dal titolo:"Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2006-2007" (COM(2006)0649), con particolare riferimento alla relazione intermedia sulla Turchia ivi contenuta;
– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2005 dal titolo: "Documento di strategia del 2005 sull'ampliamento" (COM(2005)0561),
– vista la sua risoluzione del 27 settembre 2006 sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione(1),
– vista la sua risoluzione del 6 luglio 2005 sul ruolo delle donne nella vita sociale, economica e politica della Turchia(2),
– vista la decisione del Consiglio europeo del 17 dicembre 2004 di avviare i negoziati con la Turchia per l'adesione all'Unione europea il 3 ottobre 2005,
– visto l'acquis comunitario nel settore dei diritti della donna e dell'uguaglianza di genere,
– vista la raccomandazione Rec (2003)3 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 12 marzo 2003, agli Stati membri riguardo a una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale politico e pubblico,
– vista la Convenzione n. 177 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro a domicilio del 1996,
– vista la relazione "Donne e Occupazione" del comitato consultivo misto UE-Turchia del Comitato economico e sociale europeo, elaborata a Kayseri (Turchia) il 14 luglio 2006,
– vista la relazione della Commissione parlamentare turca sui delitti "d'onore" e "tradizionali" e la violenza contro le donne e i bambini del 2006,
– vista la sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, del 10 novembre 2005, relativa alle norme vigenti in Turchia sull'utilizzo del copricapo islamico presso gli istituti di insegnamento superiore(3),
– visti la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1979 e il suo protocollo supplementare del 1999, che sono parte integrante del diritto internazionale e cui la Turchia aderisce rispettivamente dal 1985 e dal 2002, e visto l'articolo 90 della Costituzione turca, ai sensi del quale il diritto internazionale prevale sul diritto nazionale,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0003/2007),
A. considerando che il recepimento dell'acquis comunitario è obbligatorio per i paesi candidati all'adesione all'Unione europea e che i diritti delle donne e la parità di genere rientrano nell'acquis comunitario,
B. considerando che la relazione sui progressi compiuti dalla Turchia in vista dell'adesione, figurante nel summenzionato Documento di strategia del 9 novembre 2005 individua in particolare, per quanto concerne la situazione delle donne, i seguenti fattori di preoccupazione principali: violenza nei confronti delle donne, in particolare violenza domestica e reati commessi in nome dell'onore; un elevato tasso di analfabetismo; un basso livello di presenza femminile in Parlamento e negli organi rappresentativi locali, nonché una scarsa partecipazione delle donne e la prevalente discriminazione sul mercato del lavoro, visto che l'indipendenza economica riveste è di cruciale importanza per la loro emancipazione e dovrebbe dunque rivestire un particolare interesse per la società turca,
C. considerando che, nella sua relazione del 2006 sui progressi compiuti dalla Turchia, la Commissione è giunta alla conclusione che il quadro giuridico in materia di diritti delle donne è nel complesso soddisfacente, sebbene la sua applicazione resti a tutt'oggi una sfida;
1. sottolinea che il rispetto dei diritti umani, inclusi quelli delle donne, costituisce una conditio sine qua non per l'adesione all'Unione europea e invita la Commissione a porre il tema dei diritti della donna al centro dei negoziati con la Turchia;
2. si compiace del fatto che sia stata avviata la fase attiva dei negoziati di adesione tra la Turchia e l'Unione europea; deplora tuttavia il rallentamento del processo di riforma registrato in Turchia nel corso dell'ultimo anno e il persistere di problemi riguardo ai diritti delle donne;
Attuazione della legislazione e coordinamento
3. rileva che il quadro giuridico in materia di diritti delle donne è stato in generale soddisfacente, pur ritenendone imperfetta l'attuazione; rinnova pertanto il proprio invito ad attuare pienamente ed efficacemente l'acquis comunitario sui diritti delle donne, segnatamente nelle regioni più povere del paese;
4. esorta il governo turco ad accelerare l'attuazione della nuova legislazione sui diritti delle donne onde assicurare che essa vada assolutamente di pari passo con quanto previsto dall'acquis comunitario e venga applicata in modo efficace nella realtà pratica;
5. rileva che il nuovo codice penale turco entrato in vigore nel giugno 2005 rafforza sostanzialmente i diritti fondamentali delle donne, sebbene le direttive europee in materia di parità tra uomini e donne continuino a non essere pienamente recepite; constata con preoccupazione i tentativi (falliti) di abrogare la legislazione sui diritti delle donne;
6. deplora il fatto che in alcune zone sud-orientali della Turchia le bambine non vengano registrate alla nascita, il che impedisce di contrastare i matrimoni coatti e i delitti "d'onore" in quanto le vittime non hanno un'identità ufficiale; esorta le autorità turche a continuare ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la registrazione alla nascita di tutti i bambini turchi;
7. rileva che il governo turco dovrebbe mantenere e, ove necessario, istituire un'anagrafe nazionale dei matrimoni contratti legalmente, affinché uomini e donne possano godere pienamente dei vantaggi derivanti dalla cittadinanza, quali ad esempio l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria, oltre all'accesso al mercato del lavoro a parità di condizioni;
8. accoglie con soddisfazione l'istituzione in Turchia di un Comitato consultivo sullo status delle donne (in appresso "il Comitato"), incaricato di fornire consulenza sulla pianificazione e l'attuazione delle politiche nazionali in materia di diritti delle donne;
9. sottolinea la necessità di includere nel Comitato le parti sociali, i rappresentanti di enti e di organizzazioni non governative (ONG) che si occupano di questioni di genere, e i rappresentanti sindacali, a differenza di quanto avviene attualmente, ed esorta le autorità interessate ad avvalersi efficacemente del Comitato in questione ai fini di un efficiente coordinamento tra i vari soggetti coinvolti;
Società civile
10. ribadisce i propri timori riguardo alla cooperazione tra le ONG e il governo turco;
11. chiede la parità di trattamento di tutte le ONG, cioè anche delle organizzazioni femminili libere ed autonome;
12. ritiene che l'incontro avvenuto tra il Sottosegretario turco ai diritti delle donne e i rappresentanti di 55 organizzazioni femminili turche, come pure la decisione di instaurare una cooperazione più strutturata e un coordinamento più efficace tra il ministero competente e le ONG rappresentino buone prassi da ripetersi regolarmente; si aspetta di vedere realizzata in futuro questa volontà politica per il tramite di iniziative e misure concrete;
13. invita la Commissione e il governo turco a riconoscere il ruolo che svolgono le ONG per i diritti delle donne in quanto partner fondamentali e indispensabili, attraverso strutture e istituzioni ufficiali e permanenti, nonché a coinvolgere le ONG in maniera strutturata nei negoziati di adesione all'Unione europea, sulla base delle procedure stabilite;
14. invita il governo turco ad avviare un'ampia campagna per trasmettere all'intera società un'immagine delle donne come soggetti promotori di sviluppo economico e sociale;
15. riconosce le crescenti preoccupazioni delle ONG attive nel campo dei diritti delle donne per quanti riguarda i problemi che affrontano nell'ambito delle complesse procedure per ottenere aiuti dall'UE e della realizzazione dei progetti per cui hanno ottenuto tali aiuti; prende atto del fatto che molte ONG attive nel campo dei diritti delle donne esitano a presentare domande e, di conseguenza, perdono la possibilità di beneficiare di risorse di grande importanza;
16. si compiace della costituzione dell'STGM (Centro di Sviluppo della Società Civile), che opera per contribuire allo sviluppo della società civile;
17. invita la Commissione a fornire un ulteriore supporto, anche sviluppando la capacità di altri centri di assistenza;
Dati, benchmark e obiettivi
18. constata a tutt'oggi l'assenza di dati accurati sulla situazione della donna in Turchia, rilevando altresì che i dati esistenti non coprono ancora tutte le problematiche legate alla situazione, al ruolo e ai diritti delle donne;
19. raccoglie con soddisfazione, a questo proposito, l'iniziativa lanciata all'inizio del 2007 dall'Istituto nazionale di statistica della Turchia di fornire statistiche basate sul genere riguardanti la vita sociale, culturale ed economica, includendo dati relativi al divario salariale tra donne e uomini;
20. plaude al progetto comune UE-Turchia dal titolo "Promuovere la parità di genere", destinato a rafforzare la capacità dei soggetti interessati di tutelare le donne dalla violenza domestica e si compiace dell'iniziativa, nell'ambito del progetto, volta a creare una banca dati sulle violenze contro le donne, denominata "Ricerca nazionale sulle cause e le conseguenze della violenza nei confronti delle donne";
21. invita il governo turco a fornire dati specifici e affidabili sul tasso di analfabetismo tra le donne, sulla parità di accesso delle donne all'istruzione, sui problemi connessi alla partecipazione delle stesse alla forza lavoro, sulla violenza nei loro confronti, sui delitti d'onore e sui matrimoni forzati;
22. chiede alla Commissione di elaborare, nelle sue relazioni sull'andamento delle riforme, destinate al Consiglio europeo, chiari orientamenti e precisi obiettivi a breve, medio e lungo termine in materia di diritti delle donne;
23. invita il governo turco a garantire che tutte le donne, a prescindere della loro lingua, razza, appartenenza etnica, colore della pelle, opinione politica, credo o religione partecipino ai programmi in materia di diritti delle donne;
24. sottolinea con preoccupazione quanto riferito dalla Commissione circa la soltanto parziale applicazione della legge sulla protezione della famiglia; invita le autorità turche a procedere senza ritardi alla sua messa in atto corretta ed efficace, cosa che contribuirà a tutelare la posizione e i diritti della donna in seno alla famiglia;
Violenza contro le donne
25. constata che la violenza contro le donne rappresenta a tutt'oggi un problema e condanna gli episodi di violenza sulle donne, tra cui i cosiddetti delitti "d'onore", le violenze domestiche, i matrimoni combinati e la poligamia;
26. prende atto di quanto rilevato dalla Commissione, vale a dire il fatto che, sebbene per il nuovo codice penale i "delitti d'onore'costituiscano una circostanza aggravante in caso di omicidio, dal complesso delle sentenze emesse dagli organi giurisdizionali emerge un bilancio contrastato, come la stessa Commissione evidenzia; invita le autorità giudiziarie ad applicare e ad interpretare in modo corretto ed efficace le disposizioni della legislazione penale con l'obiettivo di evitare reati di questo tipo e a garantire che i reati contro le donne non possano usufruire di alcuna riduzione della pena o di attenuanti;
27. esprime profonda preoccupazione per il fatto che i suicidi commessi da donne a causa dell'influenza della famiglia continuino a verificarsi, soprattutto nelle regioni orientali e sud-orientali; esorta le autorità turche a tutelare le donne da questo tipo di pressione esercitata su di loro dalle famiglie, invitandole altresì a presentare dati concreti ed affidabili sul fenomeno del suicidio tra le donne, in particolare nelle regioni in questione;
28. chiede alle istituzioni pubbliche (magistratura, amministrazione, polizia, sistemi sanitari) di fornire alle donne vittime di violenza in Turchia tutta la protezione necessaria;
29. sottolinea la necessità che, in caso di mancata tutela delle vittime e di mancata prestazione di assistenza, sia avviata un'indagine giudiziaria a cura delle istituzioni pubbliche e siano compiuti sforzi in vista dell'adozione di misure disciplinari nei confronti dei responsabili;
30. accoglie con soddisfazione la circolare ufficiale emanata dal Primo ministro in seguito a una relazione elaborata dalla commissione parlamentare turca sui delitti "d'onore" e la violenza contro le donne, che istruisce tutti i ministeri, le istituzioni pubbliche e gli amministratori locali a dare attuazione alle soluzioni proposte per far fronte a questo tipo di violenza; chiede al governo turco di definire modalità concrete e vincolanti per l'attuazione di tale circolare ufficiale, di prevedere risorse sufficienti per l'adozione delle misure necessarie e di esplicitare le conseguenze della mancata applicazione;
31. accoglie con favore la circolare ufficiale emanata dal ministero turco degli Affari interni il 9 gennaio 2007, che stabilisce un piano d'azione per il coordinamento delle politiche intese a prevenire i delitti d'onore e i delitti "tradizionali", il quale chiede la rigorosa attuazione della legge sulla creazione di un rifugio in tutti i comuni con più di 50 000 abitanti, l'istituzione in ogni città di comitati speciali al fine di coordinare gli sforzi intrapresi per aiutare le vittime dei delitti d'onore e dei delitti "tradizionali", e l'adozione di misure che prevedano un sostegno psicologico e finanziario nonché una protezione per le vittime;
32. si compiace dell'iniziativa tesa ad educare i soldati nell'ambito del servizio militare alla prevenzione della violenza contro le donne e di includere nei programmi delle scuole di polizia anche tematiche quali i diritti delle donne in quanto parte dei diritti umani, la parità di genere, la violenza contro le donne e i delitti "d'onore";
33. invita il governo turco e la Commissione ad affrontare in via prioritaria il problema della violenza in generale e dei delitti "d'onore" in particolare, come pure a creare rifugi speciali ad alta sicurezza, anche nelle regioni sudorientali del paese, affinché le donne abbiano un luogo in cui rifugiarsi nelle loro comunità; chiede misure di sostegno e di assistenza a favore dei centri liberi di consulenza per le donne nella Turchia sud-orientale, come ad esempio il KA-MER; sollecita uno sviluppo economico incentrato sulle donne nelle regioni in cui queste ultime sono vulnerabili alla violenza; sottolinea l'importanza di indagini sistematiche e di sanzioni efficaci e dunque l'importanza di formare la polizia e le autorità giudiziarie alle tematiche dell'uguaglianza di genere e della lotta alla violenza; rileva la necessità di indurre i giudici ad applicare la nuova legislazione per punire severamente la violenza in generale e i delitti "d'onore", i matrimoni coatti e la poligamia in particolare, come pure l'importanza di proteggere i testimoni; esorta il governo turco a concludere un accordo speciale con la Commissione sulla partecipazione al programma per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne) e a stanziare a tal fine nel bilancio nazionale le necessarie risorse finanziarie;
34. rileva la necessità di fornire alle donne non solo protezione ma soprattutto assistenza e consulenza psicologica; chiede l'istituzione di tali servizi sia nelle case di accoglienza delle donne, sia in loco, nelle regioni in cui si registra un elevato numero di suicidi tra le donne e di vittime della violenza;
35. invita il governo turco a costruire alleanze con tutte le espressioni della società (civili, sociali, religiose) per avviare campagne destinate in modo particolare alle nuove generazioni, per diffondere la consapevolezza che le violenze contro le donne e le bambine costituiscono una grave violazione dei diritti umani e per suscitare atteggiamenti di ripulsa nei confronti di qualsiasi forma di violenza;
Rifugi
36. osserva che in Turchia i rifugi per le donne vittime di violenze, che avrebbero una capacità di 496 posti e che finora hanno fornito servizi al 5512 donne(4), non sono sufficienti a soddisfare le necessità di una popolazione di circa 70 milioni di persone, e che non vengono concretizzate sufficientemente neppure le modeste possibilità previste dalla legislazione in vigore, ossia un rifugio in tutti i comuni con più di 50.000 abitanti;
37. invita il governo turco a garantire l'efficienza, la sicurezza e la disponibilità di un sufficiente numero dei rifugi per le necessità delle donne;
38. si compiace dell'istituzione della linea telefonica di assistenza "183 servizi sociali per famiglie, donne, bambini e disabili", cui segnalare episodi di violenza; si compiace altresì dell'istituzione di una linea nazionale di assistenza urgente, il 157, per le vittime della tratta di esseri umani e ritiene che tali linee telefoniche possano costituire un buon esempio anche per l'UE;
39. rinnova il proprio invito alla Turchia a ratificare il protocollo aggiuntivo n. 12 alla Convenzione europea sui diritti umani;
40. invita il governo turco a migliorare a livello strutturale e di organico i rifugi di accoglienza per le donne e ad ovviare alle carenze denunciate;
41. invita il governo turco a promuovere maggiormente la cooperazione tra istituzioni statali/enti locali e organizzazioni femminili indipendenti, nonché a sostenere finanziariamente i rifugi indipendenti e autonomi per le donne;
Partecipazione politica
42. rileva che il livello di partecipazione politica femminile in Turchia è eccessivamente scarso; sottolinea il fatto che talvolta il modo migliore per ovviare alla discriminazione nei confronti delle donne consiste nell'introdurre misure temporanee di discriminazione positiva, come previsto anche dalla CEDAW, ed evidenzia l'assoluta necessità di modelli femminili di comportamento in posizioni di potere e nell'ambito del processo decisionale;
43. propone la presentazione di misure intese a garantire un'adeguata rappresentanza femminile nelle liste elettorali, quale migliore soluzione per rafforzare, a breve termine, la partecipazione delle donne nella vita politica della Turchia;
44. invita i partiti politici turchi a dotarsi di regole interne che garantiscano la presenza delle donne nei loro organi dirigenti a tutti i livelli;
45. esorta i partiti politici in Turchia, a partire dalle prossime elezioni del 2007, a includere un maggior numero di candidate nelle liste elettorali, a lasciare che le donne svolgano un ruolo adeguato nella gerarchia di partito e a condurre campagne di sensibilizzazione sull'importanza della partecipazione politica delle donne;
46. esprime profondo rammarico per il fatto che a tutt'oggi non sia stata istituita, in seno al parlamento turco, una commissione permanente sui diritti della donna e sull'uguaglianza di genere; sottolinea la necessità che siano mantenute le promesse contratte dal governo turco e da alcuni partiti politici nei loro programmi e che la suddetta commissione sia istituita quanto prima;
47. esprime preoccupazione per quanto riferito dalla Commissione riguardo alla continua vulnerabilità delle donne alle prassi discriminatorie, un fatto riconducibile anche alla mancanza di scolarizzazione e a un elevato tasso di analfabetismo nel paese, e invita il governo turco ad adoperarsi per garantire parità di accesso a uomini e donne all'istruzione e al mercato del lavoro, in particolare nelle regioni sud-orientali del paese; chiede a tale proposito l'adozione di misure nel settore dell'istruzione intese a dotare il personale docente di competenza di genere e a mantenere un sistema di incentivi inteso ad evitare che le ragazze abbandonino la scuola; chiede inoltre che gli scolari e le scolare siano sensibilizzati alla parità di diritti per uomini e donne e al diritto delle donne all'autodeterminazione, anche mediante il ricorso a materiale didattico che tenga conto della prospettiva di genere;
Istruzione
48. constata che, stando alle stime dell'UNICEF, ogni anno tra le 600.000 e le 800.000 ragazze che hanno raggiunto l'età della scuola dell'obbligo non riescono a frequentare le lezioni o perché ostacolate dalle loro famiglie o per difficoltà logistiche;
49. plaude alla campagna di promozione dell'istruzione delle ragazze, denominata "Andiamo a scuola, ragazze", grazie alla quale 222.800 ragazze sono state iscritte alla scuola; plaude altresì alla "Campagna a sostegno dell'istruzione nazionale", che ha raggiunto quasi 5 milioni di adulti in un quadriennio, la maggior parte dei quali sono donne residenti in zone rurali e ragazze che non hanno potuto frequentare la scuola;
50. sottolinea l'importanza dell'istruzione e del suo potenziale contributo all'indipendenza economica delle donne; invita le autorità turche a mettere a punto un sistema di monitoraggio inteso ad evitare che le ragazze abbandonino la scuola; sottolinea l'importanza di un più facile accesso delle studentesse agli istituti di studi superiori e alle università e di una maggior partecipazione delle donne a discipline come la psicologia, per fare in modo che siano istruite e preparate a fornire assistenza ad altre donne vittime di abusi;
Partecipazione al mercato del lavoro
51. rileva che la percentuale di partecipazione delle donne al mercato del lavoro (al di sotto del 25%) risulta estremamente bassa rispetto alla quota media di donne occupate nei 27 Stati membri dell'UE, pari al 49%, e che il tasso di occupazione femminile è sceso a circa il 20%, a fronte di un aumento della partecipazione delle donne al settore dell'economia informale, un fatto spesso riconducibile all'interazione di diversi fattori, quali il basso livello di scolarizzazione di molte donne, la mancanza di un sistema istituzionalizzato, generalizzato, accessibile e abbordabile di infrastrutture per la cura dell'infanzia, la necessità di occuparsi di familiari anziani e disabili e la divisione del lavoro in base al sesso nella società;
52. sottolinea la necessità evidenziata dalla Commissione di conformarsi all'acquis comunitario nel settore delle pari opportunità, per quanto concerne il congedo parentale, la parità di retribuzione, la parità di accesso al lavoro e i regimi statali e professionali di previdenza sociale;
53. accoglie con soddisfazione in quest'ottica i progetti come quello comune tra i Paesi Bassi e la Turchia "Promuovere la parità nell'occupazione", e il nuovo progetto "Sostenere le imprenditrici", nonché la cooperazione tra la Garanti Bank e la KAGIDER (Associazione delle imprenditrici) per quanto concerne i crediti fino a 30.000 dollari USA e la formazione gratuita per le imprenditrici;
54. invita il governo turco a istituire un ente o diversi enti per la promozione, l'analisi, il monitoraggio e il sostegno della parità di trattamento sul mercato del lavoro, compresa la formazione professionale a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro(5);
55. chiede alle parti sociali e al governo turco di adottare tutte le misure necessarie a garantire la transizione dall'economia informale all'economia formale; chiede alla Commissione di includere tra le sue priorità un sostegno a tale sforzo;
56. invita il governo turco a fornire dati accurati sulla discriminazione nei confronti delle donne, tra cui la possibilità per le donne che indossano il copricapo di accedere al mercato del lavoro, allo scopo di determinare l'eventuale sussistenza di un rischio di discriminazione indiretta in base al genere;
57. chiede al governo turco di migliorare la situazione dei lavoratori a domicilio, la maggior parte dei quali sono donne; al riguardo, esorta la Turchia a firmare e a ratificare la summenzionata convenzione n. 177 dell'OIL sul lavoro a domicilio e a modificare il codice del lavoro turco affinché copra anche questa categoria di lavoratori;
58. rinnova il proprio invito al governo turco a elaborare e ad attuare piani d'azione nazionali in materia di donne e occupazione, che abbiano una durata limitata e perseguano obiettivi concreti, come avviene attualmente di norma negli Stati membri dell'Unione europea;
59. invita il Ministero del lavoro turco e le parti sociali a integrare le tematiche dell'uguaglianza di genere nelle loro politiche e nei contratti collettivi di lavoro e chiede ai sindacati turchi di organizzare il lavoro nel settore dell'economia informale e di formare i rappresentanti sindacali alle tematiche di uguaglianza di genere; plaude a tale proposito all'iniziativa della Confederazione sindacale della Turchia "Türk-IS";
60. sottolinea il ruolo rilevante svolto dalle parti sociali nella promozione dei diritti delle donne e della loro partecipazione alla vita economica, sociale e politica; incoraggia le parti sociali a promuovere ulteriormente la partecipazione delle donne negli organi impegnati nel dialogo sociale;
61. decide di valutare regolarmente i progressi compiuti nel settore dei diritti delle donne in Turchia, parallelamente alle relazioni annuali della Commissione sui progressi conseguiti in vista dell'adesione, e a integrazione di queste ultime, e di misurare i progressi realizzati dalla Turchia nel campo dei diritti delle donne in base ai benchmark definiti in tali relazioni;
o o o
62. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti delle donne, al Direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nonché al governo e al parlamento della Turchia.
GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).