Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2007 sugli aiuti al commercio dell'Unione europea (2006/2236(INI))
Il Parlamento europeo,
– viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 2001 sulla riunione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in Qatar(1), del 3 settembre 2002 sul commercio e lo sviluppo ai fini dell'eliminazione della povertà e della sicurezza alimentare(2), del 30 gennaio 2003 sulla fame nel mondo e l'eliminazione delle barriere agli scambi con i paesi più poveri(3), del 15 maggio 2003 sul rafforzamento delle capacità nei paesi in via di sviluppo(4), del 4 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su commercio e sviluppo – Aiutare i paesi in via di sviluppo a beneficiare degli scambi(5), del 25 settembre 2003 sulla Quinta conferenza ministeriale dell'OMC di Cancún(6), del 24 febbraio 2005 sull'azione contro la fame e la povertà(7), del 12 maggio 2005 sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito della decisione del Consiglio generale dell'OMC del 1° agosto 2004(8), del 6 luglio 2005 sull'appello mondiale alla lotta contro la povertà: Fare della povertà un elemento del passato(9), del 1° dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong(10), del 4 aprile 2006 sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong(11), del 1° giugno 2006 su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà(12), del 6 luglio 2006 su commercio equo e sviluppo(13), e del 7 settembre 2006 sulla sospensione dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo(14),
– viste le comunicazioni della Commissione dal titolo "Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio – Il contributo dell'Unione europea" (COM(2005)0132), "Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio – Finanziamento dello sviluppo ed efficacia degli aiuti" (COM(2005)0133), "Coerenza delle politiche per lo sviluppo – Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del Millennio" (COM(2005)0134), "Finanziamento dello sviluppo ed efficacia degli aiuti - Le sfide poste dall'aumento degli aiuti UE nel periodo 2006-2010" (COM(2006)0085), e "Gli aiuti dell'UE: dare di più, meglio e più rapidamente" (COM(2006)0087),
– vista la dichiarazione comune del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea dal titolo "Il consenso europeo"(15),
– viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 12 dicembre 2005 e del 16 e 17 ottobre 2006,
– vista la dichiarazione ministeriale della quarta sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC(16), adottata a Doha il 14 novembre 2001,
– vista la dichiarazione ministeriale della sesta sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC(17), adottata a Hong Kong il 18 dicembre 2005,
– vista la dichiarazione del Millennio(18), adottata dalle Nazioni Unite l'8 settembre 2000, in cui sono fissati gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) quali criteri definiti collettivamente dalla comunità internazionale per eliminare la povertà,
– vista la relazione 2005 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo del Millennio,
– vista la relazione della task force del progetto del Millennio delle Nazioni Unite,
– visto il comunicato rilasciato l'8 luglio 2005 dal Gruppo degli Otto (G8) a Gleneagles,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0088/2007),
A. considerando che un sistema commerciale multilaterale regolamentato ed equilibrato è essenziale per la capacità dei paesi in via di sviluppo di partecipare al commercio internazionale e di trarne vantaggio,
B. considerando che negli ultimi quarant'anni la partecipazione al commercio mondiale dei paesi meno sviluppati (PMS) è diminuita dall'1,9% a meno dell'1% nonostante l'espansione, negli ultimi anni, dei regimi bilaterali di accesso in esenzione da dazi doganali e senza l'imposizione di quote per i prodotti di tali paesi (di cui il più importante è l'iniziativa comunitaria "Tutto tranne le armi"),
C. considerando che la crescita economica e l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia globale costituisce un'importante condizione per realizzare l'obiettivo dell'eradicazione della povertà nel contesto dello sviluppo sostenibile e per il perseguimento degli OSM,
D. considerando che la pace e i valori comuni e universali, quali il rispetto e la promozione dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, del buon governo, della democrazia e dello Stato di diritto, sono essenziali al fine di permettere ai paesi in via di sviluppo di ridurre la povertà e di trarre vantaggio dall'aumento delle opportunità commerciali,
E. considerando che, come si osserva nel "Consenso europeo per lo sviluppo", la Comunità, basandosi sulle proprie esperienze e sulla competenza esclusiva in materia commerciale, ha un vantaggio comparativo nel fornire sostegno ai paesi partner al fine di integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo nazionali e di sostenere la cooperazione regionale,
F. considerando che, in base alla dichiarazione della sesta Conferenza ministeriale dell'OMC svoltasi a Hong Kong, gli aiuti al commercio dovrebbero essere finalizzati ad aiutare i paesi in via di sviluppo, in particolare i PMS, a rafforzare le capacità sul versante dell'offerta nonché le infrastrutture in campo commerciale di cui necessitano, ad aiutarli ad attuare e a beneficiare degli accordi dell'OMC e, più in generale, ad espandere i loro scambi,
G. considerando che la globalizzazione è un processo continuo e inarrestabile, che presenta opportunità e sfide ma che crea anche il rischio di emarginare alcuni paesi, in particolare quelli più poveri, nonché i gruppi più vulnerabili in tali paesi, in particolare laddove i divari di reddito fra i vari paesi, o all'interno di uno stesso paese, rimangono ampi e un numero crescente di persone vivono in povertà,
Argomenti a favore degli aiuti al commercio e il triangolo virtuoso: miglioramento dell'accesso al mercato, politiche interne sane nonché aiuti al commercio più consistenti e più efficaci
1. sottolinea che l'apertura del commercio è uno dei motori più efficaci della crescita economica, che è indispensabile per ridurre la povertà e per promuovere la crescita economica e l'occupazione a vantaggio dei poveri, e che essa rappresenta altresì un importante catalizzatore dello sviluppo sostenibile a livello mondiale;
2. sottolinea tuttavia che l'apertura del commercio, da sola, non è sufficiente per mettere il commercio al servizio dello sviluppo e per ridurre la povertà, che costituisce un problema complesso e pluridimensionale per il quale non esistono soluzioni semplici;
3. sottolinea che in molti paesi in via di sviluppo politiche interne di natura extradoganale ("behind-the border") e contesti carenti sul piano economico e degli investimenti limitano fortemente la capacità di trarre vantaggio dalle maggiori opportunità commerciali; osserva pertanto che la crescita e il commercio non possono ridurre la povertà in assenza delle necessarie politiche interne di accompagnamento, incluse la ridistribuzione e le politiche sociali, e di un'effettiva crescita della capacità di buon governo;
4. ritiene che, in assenza di progressi nell'amministrazione pubblica, tutte le altre riforme possano avere solamente un impatto limitato; sottolinea che gli Stati efficienti, ovvero quelli che possono promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e fornire servizi ai propri cittadini, creando al contempo un clima favorevole all'imprenditoria e alla crescita, costituiscono le basi dello sviluppo; ritiene che, sebbene il miglioramento dell'amministrazione pubblica, compresa la democrazia, sia in primo luogo e soprattutto di competenza dei paesi interessati, gli aiuti al commercio possono essere utilizzati per incentivare, e non per compromettere, il buon governo, sostenendo strategie nazionali di ampia portata per il rafforzamento delle capacità e l'allargamento della partecipazione nonché rafforzando le istituzioni che contribuiscono alla trasparenza e alla responsabilità;
5. ritiene che la responsabilità sia reciproca e che i principi della sostenibilità ambientale, della tutela dei diritti sociali e umani e del buon governo si applichino allo stesso modo ai paesi sviluppati e a quelli in via di sviluppo e debbano pertanto essere integrati nella strategia dell'UE in materia di aiuti al commercio;
6. conclude che, affinché i paesi in via di sviluppo possano sfruttare il potenziale della liberalizzazione degli scambi, l'accesso al mercato, in particolare nei settori più competitivi, deve essere accompagnato da sane riforme delle politiche interne e da un sistema commerciale internazionale equo che comprenda aiuti al commercio più consistenti e più efficaci;
7. sottolinea che gli aiuti al commercio, pur non essendo una panacea, sono realmente necessari per sfruttare i potenziali vantaggi offerti dal commercio internazionale e per limitare i suoi eventuali costi; ritiene che, per essere efficaci, gli aiuti al commercio debbano tradursi in benefici economici diretti per i produttori e per i commercianti dei paesi beneficiari;
8. constata che il commercio, assieme alla capacità produttiva più in generale, è stato un po' trascurato nei programmi di aiuti negli ultimi dieci o quindici anni, che hanno invece posto l'accento su sforzi essenziali mirati direttamente a ridurre la povertà, che non sempre sono il mezzo più efficace per conseguire una significativa riduzione della povertà a più lungo termine; ritiene pertanto che le iniziative di aiuti al commercio offrano una possibilità unica per superare la reciproca diffidenza fra il commercio e gli aiuti; ritiene inoltre che per ristabilire l'equilibrio e trovare sistemi di produzione sostenibili a lungo termine, che possano contribuire a ridurre la povertà, sia assolutamente necessario prestare una speciale attenzione all'integrazione delle strategie commerciali e di sviluppo;
9. riconosce che lo sviluppo non riguarda unicamente l'economia, ma anche settori quali la sanità, l'istruzione, i diritti dell'uomo, la protezione dell'ambiente e la libertà politica; ritiene tuttavia che tali aspetti non possano essere garantiti in assenza di uno sviluppo economico che produca le risorse necessarie;
10. auspica che gli aiuti al commercio possano essere lo strumento per sviluppare la capacità dei paesi in via di sviluppo beneficiari di avviare un processo d'integrazione economica sud-sud, che fino ad oggi è mancato;
11. esorta l'Unione europea a rispettare tutti gli impegni assunti in occasione del ciclo negoziale di Doha nei confronti dei PMS, anticipando il finanziamento relativo al pacchetto per lo sviluppo ed eliminando le sovvenzioni alle esportazioni agricole entro il 2013; sottolinea che l'UE deve esortare gli altri membri dell'OMC a rispettare i loro impegni nei confronti dei PMS;
Strategia europea comune per gli aiuti al commercio nel 2007
12. accoglie con favore e sostiene fermamente il consenso emergente, rispecchiato nelle conclusioni del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 16 e 17 ottobre 2006, sul fatto che sono necessari aiuti al commercio più consistenti è più efficaci al fine di permettere a tutti i paesi in via di sviluppo, in particolare ai PMS, di integrarsi meglio nel sistema commerciale multilaterale regolamentato e di utilizzare il commercio in modo più efficace per promuovere l'obiettivo fondamentale di eliminare la povertà nel contesto dello sviluppo sostenibile;
13. ritiene essenziale che, seguendo l'esempio del "Consenso europeo sullo sviluppo", il Parlamento sia debitamente coinvolto nella preparazione e nell'adozione della strategia europea comune per gli aiuti al commercio nel 2007;
14. osserva che la summenzionata strategia europea comune dovrebbe, in primo luogo, definire i principi generali per gli aiuti al commercio dell'UE; in secondo luogo, elaborare un programma di lavoro corredato di raccomandazioni concrete affinché l'UE consegua, e a lungo termine migliori, l'obiettivo di destinare 2 miliardi di euro all'assistenza in materia commerciale entro il 2010 e di fornire aiuti al commercio più efficaci; in terzo luogo, stabilire le modalità per il coordinamento e la concreta attuazione ai diversi livelli degli aiuti al commercio, in linea con le raccomandazioni della task force dell'OMC; e infine, creare meccanismi per migliorare la trasparenza, il monitoraggio e il controllo;
Ambito e definizione degli aiuti al commercio
15. constata che una delle questioni più controverse in materia di aiuti al commercio è la definizione stessa del concetto, dato che esso è utilizzato per descrivere un'ampia gamma di misure di aiuto legate al commercio, a vantaggio dei paesi in via di sviluppo;
16. ricorda che, in base alla definizione del Comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, contenuta nella banca dati relativa alla costruzione di capacità commerciale dell'agenda di Doha per lo sviluppo, l'assistenza in materia commerciale è stata tradizionalmente inclusa in due categorie di base: "politica commerciale e regolamentazione" e "sviluppo del commercio", quest'ultimo inteso come comprendente gli aiuti al settore privato e, in misura minore, i vincoli sul versante dell'offerta, nonché un certo sostegno all'adeguamento;
17. sottolinea, tuttavia, che la task force dell'OMC sugli aiuti al commercio ha aggiunto alle due categorie esistenti altre tre categorie di aiuti al commercio: "adeguamento commerciale", "infrastrutture commerciali" e "capacità produttiva";
18. osserva che, poiché queste tre categorie di aiuti al commercio si sovrappongono alle due categorie esistenti e rischiano pertanto di non poter essere distinte dalla cooperazione allo sviluppo in generale, esse non potranno essere oggetto degli attuali obiettivi quantitativi fissati dalla Commissione o degli impegni assunti dagli Stati membri, fino a quando non vi sarà un consenso internazionale sulla loro definizione, poiché questo settore più ampio degli aiuti al commercio rischierebbe di dar luogo a rendicontazioni imprecise e a una doppia contabilizzazione;
19. ritiene tuttavia che le tre nuove categorie proposte nella definizione ampia e ambiziosa della task force dell'OMC sugli aiuti al commercio siano utili in quanto rispecchiano perfettamente l'elevato fabbisogno in materia commerciale dei paesi in via di sviluppo e dovrebbero pertanto essere utilizzate nelle strategie nazionali per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, al fine di promuovere una reale inclusione di tutte le relative priorità in materia commerciale; ritiene che la sfida, ma anche l'opportunità, principale consista ormai nello sviluppare una serie di strumenti coerenti da utilizzare assieme per fornire un'assistenza che aiuti i paesi in via di sviluppo a partecipare a un commercio più vantaggioso e a promuovere in tal modo la crescita economica, la riduzione della povertà e lo sviluppo;
20. raccomanda la creazione di processi globali a livello nazionale, sostenuti da idonee strutture istituzionali, che riuniscano le agenzie nazionali, i ministeri competenti, inclusi i ministeri per il Commercio (che tradizionalmente hanno avuto solo un'influenza limitata sull'elaborazione delle politiche di sviluppo a livello nazionale), i parlamentari, i sindacati, le Organizzazioni intergovernative (ONG), i donatori e il settore privato, poiché tali processi sono il punto di partenza per individuare i reali fabbisogni e le priorità degli aiuti allo sviluppo, per lo scambio di informazioni e per il dialogo politico;
21. osserva che le iniziative relative agli aiuti al commercio dovrebbero prestare maggiore attenzione alla necessità di coinvolgere il settore privato, specialmente le piccole e medie imprese (PMI), i sindacati e la società civile, sia nell'individuazione dei fabbisogni sia nell'attuazione dell'assistenza, in modo tale che gli aiuti al commercio possano ulteriormente agevolare la creazione e la crescita di imprese, come pure l'effettiva creazione di posti di lavoro dignitosi; sottolinea a tale riguardo la necessità di destinare una parte dei finanziamenti per gli aiuti al commercio al commercio equo, conformemente al paragrafo 19 della sua risoluzione sul commercio equo e solidale e lo sviluppo;
Questione di fondo: l'importanza di un più ampio programma di aiuti al commercio
22. sottolinea che, indipendentemente dalla definizione precisa degli aiuti al commercio, l'Unione europea deve contribuire in misura significativa ad estendere l'azione nel settore degli aiuti al commercio;
Adeguamento commerciale
23. osserva che, sebbene la summenzionata dichiarazione della Conferenza ministeriale dell'OMC di Hong Kong non faccia espressamente riferimento all'adeguamento commerciale, esso dovrebbe costituire un elemento importante di un programma più ampio di aiuti al commercio; ricorda a tale riguardo che la task force sul commercio del Progetto del Millennio delle Nazioni Unite ha proposto di creare un fondo temporaneo per gli aiuti al commercio, mentre il Commissario europeo per il commercio ha proposto (il 4 febbraio 2005) di istituire un fondo speciale di adeguamento al commercio per "aiutare i paesi poveri a commerciare in modo più efficace e per attenuare i costi sociali dell'adeguamento";
24. constata che i costi dell'adeguamento commerciale riguardano un'ampia serie di questioni, ma includono, principalmente: in primo luogo, i costi legati all'erosione delle preferenze commerciali, che interessano in modo particolare i paesi che dipendono dalle esportazioni di prodotti tessili e di prodotti agricoli; in secondo luogo, la perdita di entrate derivanti dalle tariffe doganali; e, in terzo luogo, i costi derivanti dall'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari che possono ripercuotersi sui paesi importatori netti di tali prodotti e che colpiranno principalmente le fasce più povere della popolazione;
25. sottolinea che i costi supplementari derivanti dal rispetto delle norme di qualità dei prodotti, comprese le misure sanitarie e fitosanitarie, e i costi dovuti all'applicazione di accordi dell'OMC, come le misure di investimento a favore del commercio (TRIM), l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e l'accordo generale dell'OMC sul commercio dei servizi (GATS), che richiedono complesse modifiche delle politiche e delle legislazioni, sono spesso considerati come costi di adeguamento, ma sottolinea altresì che essi si sovrappongono alla categoria "politica commerciale e regolamentazione" degli aiuti al commercio; constata che anche i costi legati ai fattori di produzione, come quelli relativi alla gestione della disoccupazione a breve termine e alla riqualificazione, sono considerati da alcuni esperti come costi di adeguamento commerciale;
26. osserva che gli aiuti alla bilancia dei pagamenti sono uno strumento generale della politica di sviluppo che può e deve essere utilizzato per risolvere il problema dei costi di adeguamento;
27. sottolinea che i costi di adeguamento sono particolarmente rilevanti nel contesto degli accordi di partenariato economico (APE);
28. riconosce le crescenti preoccupazioni dei paesi ACP in merito ai metodi di assegnazione, all'efficacia e alla qualità degli aiuti al commercio gestiti dalla Comunità europea a sostegno dei programmi di adeguamento economico;
29. sottolinea che l'adeguamento commerciale non dovrebbe essere concepito come una semplice compensazione da versare per l'erosione delle preferenze commerciali o per gli effetti più generali della liberalizzazione, bensì come un meccanismo per facilitare la difficile transizione verso un contesto più liberalizzato;
30. ritiene che l'assistenza all'adeguamento in risposta agli shock commerciali sia indispensabile per facilitare l'accettazione di un commercio più libero poiché, in mancanza di un'assistenza all'adeguamento e di reti di sicurezza sociale, la liberalizzazione degli scambi sarà contrastata o arrestata; ritiene che la capacità dell'UE di finanziare e di attuare gli aiuti al commercio a tale riguardo necessiterà di una comprensione molto più approfondita dei processi di adeguamento cui sono confrontati i lavoratori, i consumatori, le imprese e i governi dei paesi in via di sviluppo a seguito della liberalizzazione del commercio;
31. osserva che il meccanismo di integrazione commerciale del Fondo monetario internazionale (FMI), ideato nel 2004 per aiutare i paesi che incontrano difficoltà a livello di bilancia dei pagamenti nel far fronte alle conseguenze della liberalizzazione commerciale, è soggetto alle abituali condizioni politiche e di concessione dei prestiti dell'FMI e pertanto può non essere idoneo per paesi già pesantemente indebitati e/o paesi che non auspichino di partecipare a un programma dell'FMI; prende atto con preoccupazione che si tratta dell'unico meccanismo multilaterale specifico disponibile per l'adeguamento commerciale e che finora esso è stato utilizzato solamente da tre paesi, vale a dire dal Bangladesh, dalla Repubblica dominicana e dalla Repubblica del Madagascar;
32. raccomanda che, in assenza di nuovi meccanismi multilaterali intesi a coprire i costi legati all'adeguamento commerciale, la Commissione e gli Stati membri, in primo luogo, esaminino la portata, l'efficienza e l'efficacia dell'attuale assistenza all'adeguamento commerciale, procedendo in particolare a una valutazione quantitativa, descrittiva e analitica, dell'impatto di tale assistenza; raccomanda che la Commissione utilizzi una metodologia coerente per valutare in quale modo progetti specifici abbiano favorito il commercio e lo sviluppo economico per facilitare l'adeguamento commerciale e per formulare, nel quadro della strategia europea comune per gli aiuti al commercio nel 2007, raccomandazioni specifiche al riguardo, e, in secondo luogo, promuovano un nuovo meccanismo di integrazione commerciale delle Istituzioni finanziarie internazionali (IFI), che sia più ambizioso dal punto di vista sia dei finanziamenti che della sua portata e che possa essere utilizzato in modo più esteso; raccomanda, in terzo luogo, che gli Stati membri sviluppino, nel quadro dei rispettivi programmi nazionali e regionali, iniziative concrete per far fronte ai costi dell'adeguamento, in particolare quelli che, come l'erosione delle preferenze, devono essere risolti principalmente tra i paesi beneficiari e quelli che concedono le preferenze, come pure quelli che non sono adeguatamente coperti dal meccanismo di integrazione commerciale dell'FMI;
33. invita la Commissione a indicare le linee di bilancio che possono essere utilizzate per finanziare gli aiuti all'adeguamento commerciale e a valutare, a tale riguardo, le eventuali carenze dell'attuale struttura del bilancio dell'UE;
34. sottolinea l'importanza di fornire aiuti per le infrastrutture, trattandosi di un fattore essenziale di consolidamento dei mercati regionali e nazionali e di stimolo di una crescita guidata dalle esportazioni;
Infrastrutture
35. chiede alla Commissione, agli Stati membri e alla Banca europea per gli investimenti (BEI) di fornire un chiaro quadro dell'assistenza attuale e delle iniziative previste che presentano chiaramente una componente relativa alle infrastrutture commerciali; chiede, a tale riguardo, un intervento più ambizioso da parte della BEI, nel quadro di un piano pluriennale, per finanziare infrastrutture in settori quali i trasporti stradali e ferroviari, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli aeroporti e i porti marittimi;
36. esorta la Commissione a presentare proposte specifiche per tener conto delle raccomandazioni formulate dalla task force dell'OMC sugli aiuti al commercio riguardanti settori che potrebbero non rientrare nella definizione più limitata degli aiuti dal commercio dell'Unione europea, in particolare la creazione di capacità produttive, le infrastrutture commerciali e le sfide dell'adeguamento derivanti dalla liberalizzazione commerciale;
Altre questioni correlate Integrazione regionale e commercio sud-sud
37. ritiene che la conclusione di accordi commerciali regionali (ACR) fra paesi in via di sviluppo e/o fra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo sia un mezzo efficace per garantire la partecipazione dei paesi in via di sviluppo all'economia mondiale;
38. riconosce l'importanza delle iniziative sud-sud che, in base all'esperienza condivisa, diffondono le migliori prassi in materia di facilitazione degli scambi, e chiede che la strategia comune dell'Unione europea per gli aiuti al commercio nel 2007 proponga misure specifiche a sostegno di tali iniziative;
39. evidenzia che l'integrazione regionale sud-sud è uno strumento dotato di un grande potenziale per utilizzare il commercio a fini di sviluppo, dal momento che può rafforzare l'efficacia e la competitività, consentire economie di scala, creare un ambiente stimolante per gli investimenti esteri diretti (IED), garantire una migliore capacità di negoziazione e contribuire al consolidamento della pace e della sicurezza;
40. constata che le prassi di programmazione su base nazionale spesso non tengono sufficientemente conto dei fabbisogni regionali o transnazionali in materia di aiuti al commercio; invita pertanto la Commissione, gli Stati membri e le IFI a formulare raccomandazioni specifiche volte a migliorare i meccanismi esistenti, per esaminare i fabbisogni di aiuti al commercio a livello regionale o transnazionale, compresi i meccanismi attinenti in modo specifico all'integrazione regionale;
Agricoltura
41. osserva che l'agricoltura permane la principale fonte di reddito e di occupazione nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo e sottolinea pertanto il ruolo svolto dagli aiuti al commercio nell'aiutare tali paesi a cogliere le sfide cui è confrontato il settore agricolo, in particolare per quanto riguarda i prodotti di base come lo zucchero, la banana e il cotone;
Servizi
42. ritiene che finora l'UE abbia destinato una parte relativamente ridotta dei propri aiuti al commercio al settore dei servizi, il che non è compatibile con l'importanza dei servizi nel commercio mondiale; sottolinea pertanto che un orientamento mirato degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS) e degli aiuti al commercio verso il settore dei servizi è essenziale per rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo di gestire e di regolamentare i rispettivi settori dei servizi e di esportare servizi, nonché di adeguarsi ai requisiti regolamentari e ad altri requisiti attinenti ai servizi nei paesi dell'OCSE; sottolinea inoltre la necessità di fornire ai paesi in via di sviluppo finanziamenti e competenze giuridiche e tecniche per consentire loro di difendere i propri interessi economici a livello internazionale;
Norme in materia di lavoro e di ambiente
43. sottolinea che un'assistenza specifica per l'adozione di una legislazione che garantisca un effettivo rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro definite nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), come pure di una legislazione ambientale adeguata ed efficace, è una componente necessaria del programma di aiuti al commercio;
Promozione del commercio equo
44. chiede che venga prestata una particolare attenzione alle iniziative che promuovono in modo ottimale la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile, inclusi i progetti relativi al commercio equo e le iniziative mirate ad agevolare la partecipazione delle donne alla forza lavoro;
45. sottolinea che, nel contesto della creazione di capacità produttive, gli aiuti al commercio dovrebbero sostenere gli sforzi messi in atto per far sì che i produttori piccoli e sfavoriti partecipino al commercio, per promuovere la costituzione di associazioni di produttori e di loro strutture rappresentative, per agevolare l'accesso al credito commerciale e per instaurare contatti diretti tra i produttori e i consumatori, considerando che ciò costituisce la migliore prassi nel contesto delle iniziative esistenti in materia di commercio equo;
46. ritiene che la creazione di capacità commerciali che rientrino nell'ambito degli aiuti al commercio debba essere accompagnata da sforzi più efficaci volti ad assicurare una congrua remunerazione dei produttori; ricorda, a tal riguardo, l'importanza della partecipazione dei produttori alla fissazione dei prezzi, come previsto nel compendio dell'Accordo di Cotonou;
Principi degli aiuti al commercio dell'UE
47. sottolinea che la strategia europea comune per gli aiuti al commercio nel 2007, in linea con la dichiarazione di Parigi dell'OCSE, dovrebbe definire i seguenti principi generali:
Per quanto riguarda la logica e l'ambito geografico
a)
gli aiuti al commercio non sono una panacea per lo sviluppo, ma sono certamente un necessario complemento per la liberalizzazione commerciale e per le riforme politiche interne realizzate dagli stessi paesi in via di sviluppo, nonché per la flessibilità necessaria in sede di OMC,
b)
ai fini di un impatto positivo degli aiuti al commercio è necessaria un'efficace integrazione delle strategie per il commercio e lo sviluppo,
c)
gli aiuti al commercio dovrebbero privilegiare i PMS e i paesi in via di sviluppo più vulnerabili,
Per quanto riguarda l'agenda di Doha per lo sviluppo
d)
gli aiuti al commercio non sostituiscono i negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo né gli effetti positivi in termini di sviluppo che deriveranno dal miglioramento dell'accesso ai mercati; gli aiuti al commercio sono un prezioso e necessario complemento che dovrebbe contribuire alla dimensione dello sviluppo dell'agenda di Doha, aiutando i paesi in via di sviluppo, in particolare i PMS, ad applicare gli accordi dell'OMC e a trarne vantaggio, e più generalmente a sviluppare il loro commercio; gli aiuti al commercio non sono parte del pacchetto di negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo e sono necessari di per sé, indipendentemente dai progressi realizzati nel quadro del ciclo di negoziati di Doha,
e)
è opportuno prevedere rapidamente aiuti al commercio più consistenti e più efficaci indipendentemente dalla conclusione del ciclo di negoziati di Doha,
f)
gli aiuti al commercio non possono essere collegati all'esito dei negoziati o utilizzati per compensare la mancanza di accesso ai mercati,
Per quanto riguarda gli impegni a favore dell'aumento degli aiuti al commercio e della loro attuazione
g)
l'aumento degli aiuti al commercio deve essere proporzionale alla portata delle sfide individuate, prevedibile, stabile e complementare rispetto agli attuali aiuti allo sviluppo, senza tuttavia sostituirli;
h)
onde garantire la coerenza e l'efficacia degli aiuti al commercio sono essenziali una maggiore coerenza con i vari settori dell'azione esterna, in particolare con la politica commerciale e la politica di sviluppo, nonché una maggiore complementarità e il rafforzamento dell'armonizzazione, della conformità e del coordinamento delle procedure, sia fra l'UE e i suoi Stati membri, sia nelle relazioni con altri donatori;
i)
il coinvolgimento dei paesi beneficiari è cruciale: gli aiuti al commercio devono essere orientati dai beneficiari ed essere concepiti e attuati quale parte integrante delle strategie economiche e di sviluppo dei paesi in via di sviluppo ed essere adeguati alle richieste del settore privato e della società civile, incluso il movimento del commercio equo;
j)
gli aiuti al commercio devono essere attuati secondo un approccio differenziato, in funzione dei contesti e dei bisogni specifici di sviluppo, di modo che i paesi o le regioni beneficiari, e in particolare il settore privato e la società civile, ricevano aiuti specifici, su misura e adeguati ai loro fabbisogni, strategie, priorità e risorse;
k)
in considerazione del problema ricorrente costituito dal fatto che i paesi in via di sviluppo non possono, in alcuni casi a causa della mancanza di capacità, partecipare alle valutazioni dei fabbisogni, gli aiuti al commercio dovrebbero aiutare i paesi in via di sviluppo a gestire, concepire e applicare politiche commerciali, quali parti integranti delle loro strategie economiche e di sviluppo; gli aiuti al commercio dovrebbero inoltre essere concepiti per far fronte alle sfide specifiche dello sviluppo, individuate dai beneficiari, ed essere strettamente collegati con le priorità, le procedure e i sistemi del paese interessato;
l)
una questione chiave degli aiuti al commercio e della loro efficacia è la puntualità e la prevedibilità della concessione dei finanziamenti; in conformità dei principi della dichiarazione di Parigi, i paesi beneficiari dovrebbero beneficiare di cospicui aiuti pluriennali prevedibili; gli aiuti al commercio dovrebbero essere erogati in tempo utile per far fronte alle priorità a breve e a lungo termine ed essere perfettamente in linea con il ciclo di programmazione del paese o della regione in questione;
Graduale aumento degli aiuti al commercio
48. ricorda che alla Conferenza ministeriale di Hong Kong l'Unione europea e i suoi Stati membri si sono impegnati congiuntamente ad aumentare collettivamente gli aiuti al commercio a 2 miliardi di euro; osserva che tale impegno dovrebbe essere monitorato sulla base delle tradizionali categorie dell'assistenza in materia commerciale dell'UE, vale a dire "politica commerciale e regolamentazione" e "sviluppo del commercio", secondo la definizione OCSE/DAC contenuta nella banca dati DAC/OMC sull'agenda di Doha per lo sviluppo;
49. riconosce, tuttavia, che dato che l'impegno deve essere unicamente relativo all'assistenza in materia commerciale, sussiste il rischio che i finanziamenti disponibili siano canalizzati verso questa linea più limitata degli aiuti al commercio onde conseguire detto obiettivo, il che può impedire che gli aiuti al commercio siano autenticamente imperniati sulla domanda quando i paesi o le regioni danno priorità alle infrastrutture e agli adeguamenti relativi al commercio; invita la Commissione ad affrontare questo punto di preoccupazione nella strategia comune;
50. ricorda che l'UE si è impegnata ad aumentare complessivamente gli APS fino allo 0,56% del PIL entro il 2010, che corrisponde a un importo supplementare di 20 miliardi di euro destinato agli aiuti, e osserva pertanto che gli stanziamenti supplementari per gli aiuti al commercio dovrebbero essere ampiamente disponibili entro i limiti di tale aumento, senza pregiudicare altre priorità dello sviluppo;
51. sottolinea che, poiché il pacchetto degli aiuti al commercio dovrebbe essere supplementare rispetto agli aiuti allo sviluppo già esistenti, i nuovi impegni relativi agli aiuti al commercio non dovrebbero comportare uno storno di risorse già destinate ad altre iniziative per lo sviluppo, quali ad esempio i progetti nel settore della sanità e dell'istruzione, che sono estremamente importanti per la costruzione di un'economia forte;
52. esorta l'UE e gli Stati membri ad attuare pienamente, non appena possibile, i rispettivi impegni in materia di aiuti al commercio, conformemente ai principi generali enunciati nella presente risoluzione;
53. invita la Commissione a spiegare, in un programma di lavoro specifico, come intende concretizzare la promessa di aumentare gli stanziamenti comunitari attuali e previsti a favore degli aiuti al commercio, che passerebbero da circa 850 milioni di euro a 1 miliardo di euro all'anno; osserva, a tale riguardo, che l'addizionalità degli aiuti al commercio dovrebbe essere raggiunta facendo riferimento a un livello di base concreto concordato, come ad esempio la media degli anni 2002-2004;
54. sottolinea che l'impegno a destinare 1 miliardo di euro, assunto dalla Commissione e dagli Stati membri, dovrebbe essere realizzato senza qualificare come aiuti al commercio aiuti precedentemente classificati quali aiuti per le infrastrutture e senza dare luogo al doppio conteggio, da parte degli Stati membri, degli aiuti bilaterali e dei contributi agli aiuti esterni dell'UE;
55. invita tutti i principali donatori internazionali a chiarire l'esatta natura e la portata delle loro promesse;
56. invita la Commissione a spiegare nei dettagli le misure specifiche necessarie affinché l'integrazione del commercio nel dialogo di programmazione con i paesi e le regioni beneficiari si traduca nell'effettiva erogazione dell'aiuto supplementare promesso;
57. riconosce le difficoltà di bilancio cui la Commissione è confrontata in sede di assegnazione dei fondi per scopi multilaterali; chiede alla Commissione di chiarire i fabbisogni di finanziamento delle iniziative orizzontali di assistenza in materia commerciale, incluse le iniziative bilaterali, regionali e multilaterali quali il Quadro integrato; sottolinea, a tale riguardo, che il Parlamento ha proposto una nuova linea di bilancio, già iscritta nel bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2007, destinata a finanziare programmi e iniziative multilaterali nel settore dell'assistenza in materia commerciale, che presentano un valore aggiunto rispetto ai programmi geografici comunitari; sottolinea che la nuova linea di bilancio conferisce al Parlamento un maggiore controllo sulle spese relative ai programmi e alle iniziative multilaterali nel settore dell'assistenza in materia commerciale, aumentando in tal modo la visibilità e la trasparenza di tali spese; invita la Commissione a completare quanto prima una valutazione dei finanziamenti per le iniziative orizzontali di assistenza in materia commerciale, compreso il quadro integrato;
Accordi di partenariato economico (APE)
58. ritiene che un sostegno appropriato alle misure di adeguamento e di accompagnamento relative agli APE svolgerà un ruolo importante nel determinare la capacità dei paesi e delle regioni ACP di partecipare ai potenziali benefici offerti dagli impegni e dalle riforme legati agli APE; ritiene inoltre che gli aiuti al commercio destinati ai paesi ACP siano un complemento necessario, affinché tali paesi possano trarre vantaggio dalle opportunità offerte dal sistema commerciale internazionale;
59. accoglie con favore l'impegno a destinare ai paesi ACP una quota consistente dell'aumento dell'assistenza in materia commerciale – pari a 2 miliardi di euro entro il 2010 – promesso dall'Unione europea e dagli Stati membri; constata tuttavia con preoccupazione che soltanto il contributo collettivo degli Stati membri è addizionale rispetto alle risorse del Fondo europeo di sviluppo (FES); deplora che gli aspetti operativi degli aiuti allo sviluppo concessi a favore degli APE e le conseguenze di tale decisione sui negoziati relativi agli APE rimangano indeterminati ed esorta il Consiglio e la Commissione a chiarire la portata e la natura finanziaria del contributo degli Stati membri prima possibile e in anticipo rispetto alla conclusione dei negoziati APE, in particolare per quanto riguarda le questioni legate ai livelli disponibili e alla portata degli aiuti, ai meccanismi di concessione degli stessi, ai nessi e alle sinergie individuati con la programmazione del decimo FES e al processo di collegamento degli aiuti al commercio con i negoziati APE e con la loro attuazione;
60. chiede che siano riesaminati gli attuali programmi di aiuti al commercio degli Stati membri, qualora essi riguardino adeguamenti connessi agli APE, in modo tale da individuare i meccanismi più efficienti per l'erogazione di un sostegno efficace ai progetti di adeguamento connessi agli APE;
61. sottolinea che è urgente affrontare la sfida dell'erogazione efficiente di aiuti al commercio efficaci ai paesi ACP che partecipano già a scambi preferenziali con l'Unione europea (ad esempio il Botswana, il Lesotho, la Namibia e lo Swaziland, che sono già a buon punto per quanto riguarda l'eliminazione delle tariffe doganali e sul commercio con l'UE);
Quadro integrato
62. accoglie con favore le raccomandazioni della task force sul quadro integrato e, in considerazione dell'impegno assunto in occasione della Conferenza ministeriale dell'OMC del 2005 di rendere operativo il quadro integrato rafforzato entro il 31 dicembre 2006, esorta i donatori, e l'UE in particolare, a chiarire i loro impegni, affinché il Quadro integrato rafforzato possa essere finanziato immediatamente, in misura sufficiente e prevedibile, e concretizzato quanto prima;
63. ricorda che un quadro integrato rafforzato dovrebbe diventare lo strumento chiave per aiutare i PMS a definire i loro fabbisogni nel settore del commercio, attraverso gli studi diagnostici sull'integrazione commerciale, nonché un vettore essenziale per aiutare i PMS a integrare il commercio nei loro piani nazionali di sviluppo e per migliorare la loro capacità di concepire, negoziare e attuare una politica commerciale;
64. osserva che l'importo di 400 milioni di dollari USA di costi indicativi per il quadro integrato rafforzato, basato sulla partecipazione di 40 PMS su un periodo di cinque anni, corrisponderebbe a una media di 1-2 milioni di dollari USA all'anno per paese, che costituirebbe un miglioramento se fosse effettivamente attuato, ma che tale importo è comunque lungi dal dare una risposta adeguata alle sfide esistenti;
65. chiede un miglioramento del coordinamento e della coerenza tra i vari donatori, che rispecchi la competenza dimostrata delle agenzie coinvolte nell'erogazione di un'assistenza efficace e di elevata qualità nei vari settori degli aiuti al commercio, nonché una maggiore trasparenza per quanto riguarda gli aiuti erogati nel quadro dell'assistenza in materia commerciale; insiste pertanto sulla partecipazione a pieno titolo di rappresentanti della società civile e del settore privato al quadro integrato;
66. prende atto dell'ambizioso programma di lavoro del "gruppo consultivo ad hoc sugli aiuti al commercio" che coinvolge più agenzie; si rammarica, tuttavia, della mancanza di partecipazione del settore privato, della società civile e dei paesi in via di sviluppo a detto processo;
67. sottolinea che la trasparenza della concessione degli aiuti, come pure un controllo e una valutazione effettivi, sono essenziali per creare fiducia nei paesi in via di sviluppo e per migliorare costantemente la qualità degli aiuti;
68. invita la Commissione a mettere a punto criteri quantificabili per valutare l'efficacia degli aiuti al commercio;
69. prende atto della decisione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" in base alla quale gli aiuti al commercio per i paesi ACP copriranno unicamente la politica commerciale e le azioni di regolamentazione e di sviluppo commerciale; esorta il Consiglio e la Commissione a spiegare in che modo saranno soddisfatti gli altri fabbisogni derivanti dagli APE, quali le infrastrutture legate al commercio, la creazione di capacità produttive e l'adeguamento commerciale; ritiene che il Consiglio e la Commissione dovrebbero esaminare in modo più approfondito i meccanismi di erogazione più adeguati per le diverse categorie di aiuti relativi agli APE;
70. rileva che le donne beneficiano in misura inferiore delle opportunità offerte dalla liberalizzazione del commercio e dalla globalizzazione, pur essendo al tempo stesso maggiormente colpite dalle ripercussioni negative di tali fenomeni, ed esorta pertanto l'UE a riservare, nell'ambito dei programmi di assistenza in campo commerciale, un'attenzione specifica alle crescenti opportunità di partecipazione al commercio per le donne, in particolare al commercio internazionale;
Monitoraggio, valutazione, revisione e ruolo del Parlamento a livello di controllo e sorveglianza
71. ritiene che l'OCSE/DAC dovrebbe monitorare il programma globale di aiuti al commercio, al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione e nella destinazione degli aiuti, ma concorda con la raccomandazione della task force dell'OMC di includere gli aiuti al commercio nelle revisioni dell'OMC sulla politica commerciale del donatore e/o del beneficiario;
72. ribadisce che la Commissione dovrebbe esaminare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure adottate nel settore degli aiuti al commercio e dovrebbe presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione semestrale (a partire dal 2008) sull'esecuzione e sui risultati ottenuti nonché, nella misura del possibile, sui principali risultati ed effetti degli aiuti al commercio;
73. chiede espressamente che nella relazione semestrale figurino informazioni specifiche riguardanti la storia delle misure finanziate, indicanti eventualmente i risultati delle azioni di controllo e di valutazione, la partecipazione dei partner interessati e la realizzazione delle promesse, nonché gli impegni e i pagamenti di bilancio, ripartiti per paese, regione e categoria di aiuti; chiede che la relazione valuti altresì i progressi realizzati per quanto riguarda l'integrazione del commercio nella programmazione degli aiuti e i risultati ottenuti mediante l'assistenza, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del ruolo svolto dall'assistenza nella realizzazione degli obiettivi degli aiuti al commercio;
74. sottolinea che la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, al più tardi il 31 dicembre 2010, una seconda relazione di valutazione dell'attuazione degli aiuti al commercio e dei risultati ottenuti, corredata di una proposta relativa all'aumento della dotazione degli aiuti al commercio e all'adozione delle modifiche necessarie per la strategia degli aiuti al commercio e per la sua attuazione;
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75. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri, nonché al Consiglio ACP-UE e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.