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Procedura : 2006/2240(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0068/2007

Testi presentati :

A6-0068/2007

Discussioni :

PV 23/05/2007 - 4
CRE 23/05/2007 - 4

Votazioni :

PV 23/05/2007 - 5.11
CRE 23/05/2007 - 5.11
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P6_TA(2007)0206

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Mercoledì 23 maggio 2007 - Strasburgo
Lavoro dignitoso per tutti
P6_TA(2007)0206A6-0068/2007

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (2006/2240(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249) (comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso),

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione – Allegato alla comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso (SEC(2006)0643),

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2007 sulla comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso(1),

–   vista la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro,

–   vista la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

–   viste le convenzioni dell'OIL e le norme fondamentali del lavoro (Core Labour Standards),

–   visto il paragrafo 47 della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'esito del vertice mondiale 2005, del 16 settembre 2005, relativa al lavoro dignitoso e ad una globalizzazione equa,

–   visti il documento finale del vertice delle Nazioni Unite del settembre 2005 (paragrafo 47) sul lavoro dignitoso e su una globalizzazione equa e l'adozione della dichiarazione ministeriale da parte del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazione Unite, il 5 luglio 2006, in cui si afferma l'urgente necessità di creare, a livello nazionale e internazionale, un contesto favorevole al conseguimento della piena occupazione produttiva e del lavoro dignitoso per tutti, quale elemento chiave dello sviluppo sostenibile,

–   vista la relazione della Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione dal titolo "Una globalizzazione equa: creare opportunità per tutti", del 24 febbraio 2004,

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "La dimensione sociale della globalizzazione – Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi" (COM(2004)0383),

–   visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla Seconda relazione annuale sulla migrazione e l'integrazione (SEC(2006)0892),

–   vista la sua risoluzione del 4 luglio 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione"(2),

–   vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: "Il consenso europeo"(3),

–   vista la comunicazione della Commissione del titolo "Investire nelle persone – Comunicazione relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e sociale e le prospettive finanziarie 2007-2013" (COM(2006)0018) (Comunicazione della Commissione sul tema "Investire sulle persone"),

–   vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2002 sulla comunicazione della Commissione dal titolo "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006"(4),

–   vista la relazione del Consiglio di amministrazione dell'OIL, Comitato per l'occupazione e la politica sociale, sull'aggiornamento in merito all'attuazione dell'Agenda globale per l'occupazione e ai connessi aspetti di integrazione delle politiche, del marzo 2004,

–   visto il documento di lavoro dell'OIL sugli aspetti giuridici del traffico di esseri umani a scopo di lavoro forzato in Europa, dell'aprile 2006,

–   visto il documento di lavoro n. 58 dell'OIL su lavoro dignitoso, norme e indicatori, dell'agosto 2005,

–   visto lo studio dell'OIL sui deficit di lavoro dignitoso nel mondo e la misurazione delle tendenze con un indice, dell'agosto 2006,

–   vista la nota sul lavoro dignitoso all'interno dei quadri nazionali preparata per il seminario dell'OIL sugli obiettivi globali e le sfide nazionali, dell'ottobre 2004,

–   visto l'articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui "ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose",

–   visto l'articolo 152, paragrafo 1, del trattato CE, secondo cui "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana",

–   visto l'articolo 50 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000(5)(Accordo di Cotonou),

–   viste le conclusioni del Consiglio sul lavoro dignitoso per tutti, adottate a Bruxelles il 1° dicembre 2006,

–   visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo(6),

–   visto il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo(7),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per il commercio internazionale(A6-0068/2007),

A.   considerando che il concetto di lavoro dignitoso va molto al di là della salvaguardia delle norme fondamentali del lavoro; considerando che tale concetto include l'occupazione produttiva e liberamente scelta, i diritti sul luogo di lavoro, la protezione sociale e il dialogo sociale, nonché l'integrazione della dimensione di genere in tutti e quattro i pilastri,

B.   considerando che i mezzi per conseguire un lavoro dignitoso dovrebbero essere adattati alle specificità, al livello di sviluppo e alle capacità di ciascuna società; considerando che gli sforzi per promuovere il lavoro dignitoso dovrebbero includere i lavoratori dell'economia formale e informale, come pure i lavoratori del settore agricolo, i lavoratori autonomi, i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori temporanei e i lavoratori a domicilio,

C.   considerando che la promozione del lavoro dignitoso per tutti, a tutti i livelli, dovrebbe costituire un obiettivo globale, come richiesto dalla Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione, dalla risoluzione delle Nazioni Unite sull'esito del vertice mondiale 2005 e dalla dichiarazione ministeriale adottata dal Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazione Unite il 5 luglio 2006; considerando che tale obiettivo dovrebbe altresì essere parte degli sforzi volti a realizzare gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e gli impegni del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale di Copenaghen del 1995,

D.   considerando che al giorno d'oggi il lavoro dignitoso rischia di essere disprezzato e pregiudicato dall'apertura di mercati del lavoro economici e dal corrispondente tentativo di sfruttare un dumping lavorativo lucrativo,

E.   considerando che l'OIL è l'organizzazione competente per definire e negoziare le norme internazionali del lavoro e monitorare la loro applicazione di fatto e di diritto; considerando che sono essenziali la cooperazione rafforzata tra l'OIL e tutte le parti interessate e la piena partecipazione dell'OIL alle attività dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e che l'Unione europea, che rappresenta i suoi 27 Stati membri, ha un peso significativo e un ruolo di primo piano da svolgere in questo settore, come pure in quello della governance sociale,

F.   considerando che i Programmi per paese sul lavoro dignitoso dell'OIL come pure altri sforzi compiuti da agenzie internazionali per lo sviluppo e dalle Nazioni Unite mirati ad affrontare la sfida dell'occupazione contribuiscono, in un contesto più ampio, alle strategie nazionali e regionali per lo sviluppo, la lotta contro la disoccupazione e la riduzione della povertà,

G.   considerando che per il periodo 2000-2006 l'occupazione, la coesione sociale e il lavoro dignitoso non sono stati coperti dalla maggioranza dei programmi e studi sulla cooperazione esterna,

H.   considerando che il lavoro dignitoso sta diventando il fulcro di un continuo miglioramento delle condizioni di lavoro e della lotta contro la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale,

I.   considerando che spesso le norme sul lavoro dignitoso non sono rispettate nel lavoro a tempo parziale, nella sottoccupazione nonché nell'economia sommersa e nelle attività non dichiarate e illegali, incluso il lavoro forzato e il lavoro minorile,

J.   considerando che possono essere rilevate situazioni in cui il principio del lavoro dignitoso non è rispettato anche in casi di persone che non hanno scelto ma sono state costrette a lavorare a tempo parziale e che spesso vivono con redditi inferiori al salario minimo,

K.   considerando che il rispetto delle diversità culturali, una globalizzazione equa, gli obiettivi di una piena occupazione produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, incluse le persone con disabilità, le donne, i lavoratori giovani e anziani, le minoranze culturali e indigene, i migranti, le persone con qualifiche di basso livello o che vivono in zone arretrate e svantaggiate, costituiscono il principale strumento di lotta contro la povertà, la disoccupazione e l'esclusione sociale,

L.   considerando che tutti gli attori internazionali devono contribuire ad accrescere le opportunità per gli anziani di ottenere e mantenere un lavoro dignitoso, migliorando il loro accesso ai programmi di formazione continua e alla riconversione a nuovi tipi di lavoro, oppure garantendo loro pensioni sufficienti, cure mediche e altri servizi e prestazioni sociali appropriati; considerando che la protezione sociale costituisce parte integrante del lavoro dignitoso,

M.   considerando che i giovani ovunque hanno diritto di trovare un lavoro dignitoso; considerando che tali sforzi dovrebbero essere sviluppati mediante un approccio intergenerazionale e basato sul ciclo di vita; considerando che un lungo periodo di disoccupazione all'inizio della vita lavorativa di un giovane rischia di avere un effetto durevole sulla sua occupabilità, sul suo reddito e sul suo accesso a lavori di qualità,

N.   considerando che molti lavoratori migranti in Europa non godono necessariamente di condizioni di lavoro dignitose,

O.   considerando che in molte parti del mondo le donne rischiano di essere assoggettate a condizioni di lavoro inique e meritano quindi una particolare attenzione al riguardo,

P.   considerando che i sistemi di istruzione e di formazione adeguati alle esigenze della società dell'informazione svolgono un ruolo cruciale per preparare i giovani all'integrazione nel mercato del lavoro, contribuendo ad accrescerne le possibilità di trovare un lavoro dignitoso e qualitativamente migliore,

Q.   considerando che la formazione continua consente a tutte le persone di acquisire le competenze necessarie per adattarsi all'evoluzione delle esigenze del mercato del lavoro, per contribuire alla sua produttività e per partecipare come cittadini attivi alla società dell'informazione,

R.   considerando che tutti gli Stati membri hanno elaborato piani d'azione nazionali per l'occupazione, in linea con gli orientamenti per l'occupazione definiti dal Consiglio europeo straordinario sull'occupazione che si è tenuto a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997,

S.   considerando che la Strategia europea per l'occupazione (SEO) e le strategie di protezione e di inclusione sociale mirano a orientare e a coordinare le priorità delle politiche in materia di occupazione e di protezione e inclusione sociale che gli Stati membri dovrebbero sottoscrivere a livello di Unione europea,

T.   considerando che, nel contesto della strategia di Lisbona rivista per la crescita e l'occupazione e della strategia europea per lo sviluppo sostenibile, il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 ha sottolineato l'importanza di sviluppare la vita lavorativa in un modo socialmente sostenibile,

U.   considerando che con la Strategia di Lisbona l'Unione europea si è prefissa un nuovo obiettivo strategico, vale a dire quello di diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro, una maggiore coesione sociale e un elevato livello di protezione dell'ambiente; considerando che finora i risultati previsti non sono stati conseguiti,

V.   considerando che come indicato negli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) (COM(2005)0141), al fine di rafforzare la competitività dell'Unione europea in un modo sostenibile dal punto di vista sociale, è importante migliorare la produttività promuovendo il lavoro dignitoso e la qualità della vita lavorativa, incluse la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, un migliore equilibrio tra flessibilità e sicurezza dell'occupazione, la formazione continua, la fiducia reciproca e la partecipazione, nonché una migliore conciliazione tra vita privata, familiare e lavorativa; considerando che la lotta contro la discriminazione di genere e tutte le altre forme di discriminazione come pure la promozione dell'integrazione sociale dei gruppi vulnerabili formano parte integrante degli sforzi per promuovere il lavoro dignitoso,

1.   ritiene che un lavoro dignitoso sia essenziale per la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale;

2.   ritiene che l'Unione europea possa fornire un contributo significativo alla promozione del lavoro dignitoso per tutti attraverso le sue politiche interne ed esterne, applicando i suoi valori e principi sociali, combattendo le forme di dumping lavorativo e facendo valere il suo ruolo a livello internazionale;

3.   sottolinea che il lavoro dignitoso non è soltanto una questione di occupazione o protezione sociale, ma anche un problema di governance, e che l'attuazione di efficaci politiche incentrate sul lavoro dignitoso richiede istituzioni responsabili, l'impegno politico a una sana gestione dello Stato nonché una società civile organizzata e attenta;

4.   invita il Consiglio e la Commissione a tener conto delle considerazioni e delle raccomandazioni della Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione, della risoluzione delle Nazioni Unite sull'esito del vertice mondiale 2005 e della dichiarazione ministeriale adottata dal Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazione Unite il 5 luglio 2006, e a includere la prospettiva del lavoro dignitoso in tutte le attività dell'Unione europea e a incoraggiare gli Stati membri a fare altrettanto;

5.   sottolinea la necessità che in particolare le multinazionali sostengano il principio della dimensione sociale della globalizzazione, conformandosi alle norme internazionali del lavoro e alle prassi lavorative dignitose in tutte le loro attività a livello mondiale;

6.   invita la Commissione ad attuare la strategia e gli orientamenti che ha proposto ai fini di una più efficace mobilitazione delle politiche interne ed esterne dell'Unione europea per la promozione dell'agenda per il lavoro dignitoso, in particolare in settori quali lo sviluppo, l'assistenza esterna, l'allargamento, la politica di vicinato, il commercio, le migrazioni e le relazioni esterne bilaterali e multilaterali;

7.   chiede al Consiglio e alla Commissione di non abdicare alle loro responsabilità nell'attuazione del sistema generalizzato di preferenze commerciali (SPG+) e di lavorare attivamente con l'OIL per garantire che i termini dell'accordo siano pienamente rispettati, se necessario utilizzando i poteri a loro disposizione per abolire le preferenze per i paesi che non rispettano i diritti fondamentali, sociali, lavorativi e umani, incluso il diritto alla libertà di associazione, e altre convenzioni e norme del lavoro fondamentali dell'OIL;

8.   chiede alla Commissione di dare prova di maggiore rigore nell'attuazione dell'SPG+ formulando raccomandazioni ai governi beneficiari e di attivare gli strumenti di controllo previsti nel regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate(8) e, se del caso, di applicare i meccanismi di sospensione temporanea delle preferenze nei confronti dei paesi che non rispettano i loro impegni e violano gravemente e sistematicamente i diritti sociali fondamentali, garantendo tuttavia che l'annullamento delle preferenze non sia associato a ragioni protezionistiche; chiede altresì che essa estenda il controllo e l'attuazione di tali meccanismi al resto dei paesi beneficiari dell'SPG, in particolare per quanto riguarda il lavoro minorile e forzato, la cui eliminazione costituisce una sfida primordiale dell'OIL, come segnalato nella sua relazione dal titolo "La fine del lavoro minorile: un obiettivo alla nostra portata";

9.   chiede agli Stati membri, sulla base dell'impegno assunto dalla Commissione nella sua comunicazione sul lavoro dignitoso, di esaminare la dimensione sociale del lavoro dignitoso nelle iniziative della Commissione allorché essa conclude accordi commerciali con paesi terzi;

10.   sottolinea che l'agenda per il lavoro dignitoso comprende un insieme di indirizzi a vocazione universale, non vincolati a un particolare modello di sviluppo, ma direttamente connessi a una distribuzione più equa ed equilibrata della ricchezza prodotta, e che essa costituisce uno strumento che permette di uniformare lo sviluppo ai valori e ai principi di azione e di governance che uniscono competitività economica e giustizia sociale;

11.   chiede alla Commissione, nel contesto della strategia per lo sviluppo sostenibile, di mettere a punto un'impostazione coerente per quanto concerne i legami tra le politiche sociali, occupazionali e ambientali, basata sulla libertà e la responsabilità;

12.   sottolinea che l'obiettivo di un lavoro dignitoso richiede un insieme di politiche economiche e sociali coerenti e integrate, intese a promuovere il lavoro produttivo e di qualità; sottolinea che l'agenda per il lavoro dignitoso auspica l'adozione di politiche che vadano al di là delle tradizionali politiche del mercato del lavoro, e che essa va sostenuta dall'insieme delle politiche economiche degli Stati membri;

13.   chiede agli Stati membri e alle imprese, in cooperazione con le parti sociali e sulla base della legislazione comunitaria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di adottare strategie preventive nonché di attuare misure volte a tutelare la maternità e a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;

14.   sottolinea la necessità di migliorare la trasparenza dei mercati del lavoro, in modo che tutti i tipi di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, retribuito su base oraria) siano ufficiali e congruamente retribuiti e rispettino pienamente i diritti dei lavoratori, le norme fondamentali del lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale (compresa la salute e la sicurezza sul lavoro) e la parità tra donne e uomini;

15.   ricorda che le condizioni di occupazione dei giovani, inclusi i tirocinanti, devono rispettare i diritti fondamentali di tutti i lavoratori e i principi del lavoro dignitoso;

16.   accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso ed esorta gli Stati membri e i paesi candidati a ratificare e ad attuare pienamente le convenzioni che l'OIL ha classificato come aggiornate, in particolare quelle relative al lavoro dignitoso; è convinto dell'opportunità di promuovere l'attuazione delle convenzioni dell'OIL relative al lavoro dignitoso nell'ambito della politica di vicinato e delle politiche esterne; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'OIL nel rafforzare il suo sistema e i suoi meccanismi di supervisione;

17.   sostiene con forza l'impostazione della Commissione intesa a sostenere iniziative che promuovano la libertà sindacale e gli accordi collettivi, migliorino l'amministrazione del lavoro, gli ispettorati del lavoro e gli organismi di gestione della protezione sociale, sviluppando strategie di prevenzione integrate nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro nel quadro dei programmi di allargamento e di preadesione;

18.   accoglie con favore l'istituzione la comunicazione della Commissione sul tema i'Investire nelle persone" nel contesto del "consenso europeo" (politica di sviluppo dell'Unione europea) nonché l'importanza che il programma conferisce all'attuazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nei paesi partner dell'Unione europea;

19.   sottolinea che l'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), punto ii) del regolamento (CE) n. 1905/2006 invoca la promozione dell'agenda sul lavoro dignitoso per tutti quale obiettivo universale da conseguirsi anche mediante iniziative globali e multilaterali finalizzate all'attuazione delle principali norme di lavoro dell'OIL internazionalmente riconosciute, la valutazione dell'impatto degli scambi commerciali sul lavoro dignitoso e idonei e duraturi meccanismi che garantiscano il finanziamento equo, l'efficace funzionamento e una più ampia copertura dei regimi di protezione sociale; rileva che anche all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1905/2006 si fa riferimento al lavoro dignitoso come settore prioritario; invita la Commissione ad avvalersi attivamente di tali disposizioni nella propria politica di sviluppo e a riferire sistematicamente circa i propri sforzi per promuovere il lavoro dignitoso nella sua relazione annuale sulla politica di sviluppo e l'attuazione dell'assistenza esterna;

20.   invita la Commissione a favorire il rispetto delle norme fondamentali del lavoro dell'OIL e l'obiettivo del lavoro dignitoso nella politica commerciale dei paesi membri dell'OMC quale serie efficace di regole, integrate da un meccanismo sanzionatorio per i partner che non si adeguino a tali norme, dando pieno effetto alla procedura dell'SPG+; incoraggia l'Unione europea a prendere in considerazione la definizione di meccanismi intesi a monitorare l'evoluzione parallela del commercio e del lavoro dignitoso a livello europeo e internazionale;

21.   chiede alla Commissione di non limitarsi a fornire un sostegno ma di partecipare, laddove possibile, al dialogo lanciato tra le istituzioni finanziarie internazionali, l'OIL, le Nazioni Unite e l'OMC riguardo alla complementarità e alla coerenza delle politiche connesse alla crescita economica, agli investimenti, agli scambi e al lavoro dignitoso;

22.   chiede alla Commissione di tener conto, al momento della concessione di preferenze commerciali – ad esempio nel quadro del patto di stabilità e crescita – dell'osservanza, da parte dei paesi beneficiari, delle norme internazionali del lavoro che tutelano il lavoro dignitoso, affinché i paesi che non rispettano tali norme siano esclusi dalle preferenze commerciali dell'Unione europea;

23.   sottolinea la necessità di una maggior cooperazione tra l'OMC, l'UNCTAD, l'OIL e altre organizzazioni internazionali relativamente alla complementarietà delle loro politiche; ritiene che la coerenza delle azioni condotte sia indispensabile ai fini della promozione e della garanzia effettiva del lavoro dignitoso; propone che all'OIL sia concesso lo status di osservatore in seno all'OMC; chiede ai parlamenti degli altri Stati membri dell'OMC di appoggiare tale richiesta;

24.   chiede alla Commissione di proporre la creazione, in seno all'OMC, di un comitato "Commercio e lavoro dignitoso" sul modello del comitato "Commercio e ambiente";

25.   ricorda che lo statuto dell'OIL gli permette di invocare sanzioni commerciali contro uno Stato in caso di mancato rispetto delle convenzioni sociali internazionali e chiede all'OMC di impegnarsi a rispettare le decisioni dell'OIL ai fini della coerenza dell'azione delle istituzioni internazionali;

26.   propone che l'OIL venga abilitata a presentare relazioni di esperti ("amicus brief") ai gruppi di esperti e all'organo d'appello dell'OMC nei casi pertinenti in cui la violazione delle convenzioni internazionali del lavoro è oggetto di una controversia e nei casi in cui le decisioni dell'OIL devono essere tenute in considerazione;

27.   propone che, nel caso in cui una decisione dell'organo di conciliazione sia considerata da uno Stato membro dell'OMC come non conforme alle decisioni dell'OIL in materia di rispetto delle convenzioni sul lavoro, sia possibile presentare ricorso dinanzi all'OIL onde assicurare la coerenza dell'azione della comunità internazionale nella promozione del lavoro dignitoso;

28.   chiede all'Unione europea di includere il rispetto delle norme internazionali del lavoro tra gli elementi dei negoziati per l'adesione di nuovi paesi all'OMC;

29.   esorta la Commissione a fare del rispetto delle norme fondamentali del lavoro una condizione preliminare nel quadro delle sue politiche di approvvigionamento e in materia di contratti; invita pertanto la Commissione a mettere a punto una politica e a fornire un'assistenza commerciale in materia, che permetta ai piccoli produttori dei paesi in via di sviluppo di rispettare a loro volta tali norme;

30.   sottolinea la necessità dell'ulteriore sviluppo di metodologie che valutino gli effetti degli scambi e degli accordi commerciali sulla promozione del lavoro dignitoso, anche nelle catene di fornitura a livello mondiale e nelle zone di esportazione, come pure la necessità di assicurare il rafforzamento e un'efficace pianificazione delle valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità commerciale;

31.   invita la Commissione ad approvare, per integrarli in seguito nei suoi negoziati commerciali bilaterali e multilaterali e nei suoi studi d'impatto sullo sviluppo sostenibile, indicatori ragionevoli, quali quelli definiti dall'OIL, per il numero di ispettori del lavoro in funzione della manodopera: un ispettore per 10 000 lavoratori nei paesi industrializzati con un'economia di mercato, un ispettore per 20 000 lavoratori nelle economie di transizione e un ispettore per 40 000 lavoratori nei paesi meno sviluppati;

32.   invita la Commissione a garantire l'attuazione dell'articolo 50 dell'Accordo di Cotonu che contiene una disposizione specifica relativa al commercio e alle norme del lavoro e che conferma l'impegno delle parti a rispettare le norme fondamentali del lavoro;

33.   invita la Commissione, in collaborazione con gli organi delle Nazioni Unite, le organizzazioni nazionali e regionali, le parti sociali e altri soggetti della società civile, a coordinare meglio i programmi di cooperazione esterna concernenti il lavoro dignitoso con l'attuazione dei programmi per paese sul lavoro dignitoso dell'OIL o progetti equivalenti e a intensificare gli sforzi comuni in vista dell'integrazione del lavoro dignitoso nelle strategie e nei documenti strategici per la riduzione della povertà e nelle strategie di sviluppo, visto che essi possono apportare un valore aggiunto alla lotta per un lavoro dignitoso per tutti; in tale contesto auspica una più stretta consultazione delle parti sociali e di altri soggetti della società civile;

34.   chiede all'Unione europea di finanziare un programma di sviluppo del lavoro dignitoso in cooperazione con l'OIL, in particolare per individuare le strategie più efficaci di promozione del lavoro dignitoso;

35.   sottolinea che, per favorire il conseguimento dell'obiettivo del lavoro dignitoso, è di cruciale importanza che gli Stati membri dell'Unione europea realizzino l'obiettivo di destinare lo 0,7% del loro PNL agli aiuti ai paesi in via di sviluppo, dal momento che la crescita e strutture sociali sane costituiscono un presupposto essenziale per lo sviluppo del lavoro dignitoso, soprattutto nei paesi in via di sviluppo;

36.   incoraggia la Commissione a seguire nelle sue attività un'impostazione pluridimensionale integrata basata sui quattro pilastri dell'agenda per il lavoro dignitoso, vale a dire il lavoro produttivo e liberamente scelto, i diritti sul lavoro, ivi incluse le norme fondamentali del lavoro, la protezione sociale e il dialogo sociale, integrando la dimensione di genere in tutti i pilastri; incoraggia gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di una retribuzione minima quale rete di scurezza per impedire lo sfruttamento dei lavoratori e per prevenire la povertà nell'occupazione;

37.   sottolinea l'importanza di sostenere l'integrazione dell'occupazione e del lavoro dignitoso nelle strategie di sviluppo; chiede l'inclusione di un'analisi più approfondita dell'occupazione e di altri aspetti connessi al lavoro dignitoso nei Documenti di strategia per la riduzione della povertà (DSRP), negli Accordi di partenariato economico, nei documenti strategici nazionali (CSP) e nei programmi indicativi pluriennali (MIP); rileva a tale proposito l'importanza di consultare tutte le parti interessate, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro, sindacali e dei lavoratori, come pure il settore privato e della società civile intesi nel senso più ampio;

38.   chiede il rafforzamento dei ministeri dell'occupazione, delle associazioni datoriali e delle organizzazioni dei lavoratori e una loro integrazione più sistematica nel processo partecipativo che supporta la definizione e l'attuazione dei DSRP, dei CSP e dei MIP; ritiene che a tal fine occorra migliorare la loro cooperazione con i Ministri dell'economia e delle finanze, nonché con le istituzioni finanziarie ed economiche internazionali interessate, quali ad esempio gli organismi di Bretton Woods, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e l'OMC; invita tutte le parti ad assicurare che i CSP siano elaborati in maniera effettivamente partecipativa; esorta la Commissione ad investire maggiormente nella creazione di capacità tecniche e istituzionali e ad agevolare le misure volte a integrare il lavoro dignitoso nei documenti strategici nazionali;

39.   sottolinea in particolare la necessità di programmi nazionali per il lavoro dignitoso, gestititi dagli stessi paesi, o di un'analoga tabella di marcia, elaborati con la partecipazione delle organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate, intesi a conseguire un lavoro dignitoso per tutti attraverso la cooperazione allo sviluppo – incluso il dialogo politico sull'impatto occupazionale delle politiche economiche e della governance, misure di sostegno di bilancio e la creazione di capacità, soprattutto a livello istituzionale – opportunamente coordinata e armonizzata tra la Commissione, gli Stati membri e altri partner e attori internazionali attivi nel settore dello sviluppo, tra cui l'OIL e altre agenzie delle Nazioni Unite, come pure le istituzioni finanziarie internazionali;

40.   chiede rinnovati sforzi per combattere le violazioni dei diritti umani e delle disposizioni del diritto del lavoro, prevedendo la possibilità di escludere le multinazionali che operano nei paesi in via di sviluppo dai pubblici appalti finanziati o sostenuti dall'Unione europea e dai suoi Stati membri e dalle garanzie di credito all'esportazione concesse dalla BEI e da altri istituzioni finanziarie in caso di violazione di tali diritti; invita la Commissione e gli Stati membri a rendere obbligatorio il rispetto delle norme fondamentali del lavoro negli accordi in materia di appalti pubblici finanziati a titolo del Fondo europeo di sviluppo o di altri strumenti di sostegno comunitari o bilaterali;

41.   invita gli Stati membri a coordinare con maggiore impegno lo sviluppo delle qualifiche, al fine di riunire e condividere i vantaggi derivanti dalle nuove tecnologie e dall'innovazione; osserva che il conseguimento del lavoro dignitoso passa attraverso la crescita, gli investimenti e lo sviluppo delle imprese, nonché attraverso la capacità di risposta sociale;

42.   invita tutte le istituzioni dell'Unione europea a sviluppare e a promuovere, nel contesto della strategia di Lisbona e degli Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) dell'Unione europea, una cultura imprenditoriale europea incentrata sull'individuo e specialmente sui giovani, in modo da favorire la creazione di imprese a forte crescita e da realizzare meglio uno degli obiettivi del lavoro dignitoso, vale a dire quello di creare nuovi e migliori posti di lavoro;

43.   invita gli Stati membri a considerare il lavoro dignitoso come una priorità della loro politica economica e sociale, privilegiando la creazione di impieghi di qualità e il rispetto dei diritti fondamentali del lavoro per tutte le categorie di lavoratori, il rafforzamento della protezione sociale e la promozione del dialogo sociale;

44.   invita la Commissione e gli Stati membri a favorire l'adozione di codici di condotta, quali iniziative volontarie a livello di impresa o a livello settoriale, richiamandosi alla legislazione nazionale e alle norme internazionali e integrandole, nonché di codici di condotta dell'OCSE e dell'OIL per le imprese multinazionali;

45.   raccomanda vivamente che gli Stati membri e l'Unione europea promuovano l'applicazione di buone prassi in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI) da parte di tutte le imprese, indipendentemente dal luogo in cui esse operano, allo scopo di creare un ambiente di lavoro sicuro, flessibile e di elevata qualità; incoraggia il Forum multilaterale e l'Alleanza europea per la RSI a sviluppare iniziative intese a promuovere l'inclusione del lavoro dignitoso quale elemento importante della RSI;

46.   chiede agli Stati membri e alla Commissione, in qualità di datori di lavoro nei paesi in via di sviluppo, di tenere conto del principio del lavoro dignitoso, ai sensi della raccomandazione 135 dell'OIL (raccomandazione in materia di fissazione delle retribuzioni minime, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo);

47.   si compiace del contributo al lavoro dignitoso fornito dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, ad esempio l'iniziativa dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani concernente un'ulteriore relazione sui diritti umani nelle società transnazionali;

48.   sottolinea l'importanza di promuovere la Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale;

49.   esorta le imprese ad adottare modalità di assunzione e politiche di sviluppo professionale responsabili e non discriminatorie, in modo tale da promuovere l'occupazione delle donne e delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro;

50.   raccomanda alle imprese di adottare iniziative finalizzate a una maggiore partecipazione e rappresentanza delle donne negli organi coinvolti nel dialogo sociale, che costituisce un obiettivo strategico del concetto di lavoro dignitoso;

51.   invita la Commissione, in collaborazione con le parti sociali e l'OIL, a incoraggiare le imprenditrici a creare e sviluppare imprese all'interno e al di fuori dell'Unione europea, nel quadro della politica di cooperazione allo sviluppo;

52.   invita gli Stati membri a incoraggiare le imprese che operano all'interno e al di fuori dell'Unione europea a migliorare l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori come parte di un più ampio e continuo dialogo sociale, informando e consultando i lavoratori su un'ampia gamma di questioni relative al loro impiego e alle condizioni di lavoro; invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a riconoscere che standard elevati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro costituiscono un diritto umano essenziale;

53.   sottolinea l'importanza del dialogo sociale in sede di elaborazione dei programmi nazionali per il lavoro dignitoso che devono essere attuati dagli Stati membri e invita questi ultimi a procedere ad un'effettiva consultazione delle parti sociali;

54.   sottolinea che le parti sociali sono determinanti ai fini di una positiva attuazione dell'agenda per il lavoro dignitoso e che andrebbero pertanto attivamente coinvolte, almeno nell'ambito di un processo di consultazione, nella realizzazione delle iniziative sul lavoro dignitoso;

55.   accoglie con favore i negoziati delle parti sociali europee su un accordo quadro sulle molestie e la violenza sul posto di lavoro quale esempio di promozione del lavoro dignitoso in Europa; invita la Commissione a incoraggiare le parti sociali a concludere positivamente tali negoziati;

56.   sottolinea che l'agenda sociale europea, la strategia di Lisbona (inclusi i programmi di riforma nazionali) e i crescenti sforzi per ratificare e applicare le convenzioni internazionali sul lavoro classificate come aggiornate dall'OIL costituiscono la tabella di marcia dell'Unione europea per il lavoro dignitoso;

57.   invita gli Stati membri ad attuare politiche e programmi efficaci di prevenzione e di protezione, al fine di aumentare il numero, la qualità, le competenze e i mezzi dell'ispettorato del lavoro, in conformità della legislazione comunitaria e delle Convenzioni dell'OIL, onde garantire il rispetto della legislazione sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro, delle condizioni di lavoro e di altre normative sociali;

58.   propone di rafforzare la cooperazione per quanto riguarda lo sviluppo degli scambi delle migliori prassi a livello comunitario tra i servizi di ispettorato del lavoro, in modo da contribuire alla promozione del lavoro dignitoso; invita gli Stati membri a dotare le autorità responsabili delle ispezioni sul lavoro di maggiori risorse, affinché esse siano in grado di assolvere ai loro compiti, in modo da garantire che la rispettiva legislazione sul lavoro sia effettivamente applicata e rispettata;

59.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che la legislazione in vigore tuteli anche le nuove forme di lavoro e di prendere in considerazione nuovi strumenti giuridici che possano essere applicati in modo flessibile alle nuove forme di lavoro, in modo da assicurare lo stesso livello di protezione a tutti i lavoratori;

60.   riconosce l'importanza dell'attività svolta dalla Rete per l'occupazione giovanile e dal Forum sul lavoro dignitoso dell'OIL in quanto meccanismi di scambio tra pari, di supporto e di esame; invita la Commissione a sostenere lo sviluppo di queste reti nei paesi partner dell'Unione europea, in collaborazione con l'OIL, quale modo per attuare l'Agenda globale per l'occupazione;

61.   invita gli Stati membri a garantire l'istruzione ai giovani, quale strategia efficace per evitare l'esclusione sociale e la povertà, e a potenziare le loro possibilità di impiego utilizzando i meccanismi esistenti quali la Rete europea per l'orientamento ("Euroguidance"), che aiuta le persone a capire meglio le opportunità di lavoro in Europa; chiede inoltre agli Stati membri di facilitare la transizione verso il mercato del lavoro e di migliorare l'accesso all'occupazione mediante piani di orientamento professionale, garantendo nel contempo la coerenza con un approccio intergenerazionale che tenga conto del ciclo di vita;

62.   invita gli Stati membri a incrementare gli investimenti nelle infrastrutture necessarie per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché nell'istruzione e nella formazione dei giovani, con la partecipazione dei settori pubblico e privato;

63.   invita gli Stati membri, in sede di attuazione delle politiche comunitarie, a generalizzare e ad ampliare l'accesso alle opportunità di formazione continua, anche nelle zone geograficamente remote e rurali, e ad attuare misure specifiche adeguate alle realtà locali, in modo tale da garantire possibilità di impiego per tutti in un ambiente di lavoro in evoluzione;

64.   chiede agli Stati membri di introdurre le necessarie riforme nei loro sistemi di istruzione e di garantire l'accesso ad un'istruzione di elevata qualità per tutti;

65.   invita la Commissione e gli Stati membri a integrare la dimensione di genere e dello sviluppo in tutte le politiche e in tutti i programmi per la promozione del lavoro dignitoso e chiede agli Stati membri di garantire pari opportunità per donne e uomini nell'accesso al lavoro dignitoso, non solo dal punto di vista dell'accesso all'occupazione o della promozione ma anche per quanto concerne i livelli retributivi;

66.   invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la conciliazione tra vita privata, familiare e lavorativa, al fine di aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, nonché a esaminare e a eliminare le cause che potrebbero pregiudicare l'efficacia di tali misure;

67.   raccomanda di studiare le modalità per rendere più appetibili i lavori oggi considerati troppo pesanti o servili (collaborazione domestica, aiuti familiari, aiuti agli anziani, servizi alla persona, ecc.);

68.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare le misure volte a consentire a tutti i lavoratori di conciliare meglio il lavoro e la vita familiare, tenendo presente che orari pesanti, stress e insicurezza del posto di lavoro sono una minaccia per la vita familiare, che è un elemento importante della nostra società;

69.   invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare con le ONG, i sindacati, le organizzazioni femminili e le reti per l'emancipazione economica e sociale delle donne nei paesi in via di sviluppo e per la promozione del lavoro dignitoso a tutti i livelli;

70.   accoglie con favore l'iniziativa annunciata nella comunicazione della Commissione sul lavoro dignitoso per sostenere gli sforzi volti a migliorare il coinvolgimento delle parti sociali e di altri soggetti della società nella governance mondiale sulla base del modello consultivo dell'OCSE;

71.   invita gli Stati membri ad adottare politiche nazionali volte a promuovere le pari opportunità e la parità di trattamento per tutti i lavoratori, indipendentemente dall'età e dal genere; invita gli Stati membri ad adottare misure volte a prevenire le discriminazioni nei confronti delle donne e dei lavoratori più anziani;

72.   sottolinea che la promozione del lavoro dignitoso mira a realizzare un miglioramento generale delle condizioni di vita e di lavoro per tutti e a tal fine propone un sostegno all'integrazione del settore informale nell'economia generale;

73.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere e promuovere iniziative e pratiche legislative e politiche in materia di non discriminazione della disabilità e pari opportunità nella formazione professionale e sul posto di lavoro, che prevedano un sostegno all'adeguamento del luogo di lavoro per tener conto delle disabilità nei paesi in via di sviluppo;

74.   invita la Commissione ad incoraggiare gli Stati membri a rafforzare il metodo aperto di coordinamento nel settore della sicurezza sociale a tutti i livelli, in modo tale da realizzare tutte le riforme necessarie nei rispettivi sistemi sociali; a tal fine, in linea con la strategia di Lisbona rivista e allo scopo di migliorare la flessibilità e la mobilità dei lavoratori europei e la coesione sociale nell'Unione europea, ritiene necessario perseguire una maggiore armonizzazione dei regimi pensionistici, in particolare per quanto concerne la copertura dei periodi di lavoro prestato in diversi Stati membri, soprattutto perché ciò costituisce un grave ostacolo non solo per la libera circolazione dei lavoratori ma anche per il mercato unico dei servizi finanziari;

75.   fa presente che la marginalizzazione di alcune minoranze basata sulla religione o la razza è un ostacolo per la realizzazione del lavoro dignitoso per tutti nell'Unione europea e chiede pertanto a tutti gli Stati membri che non vi hanno ancora provveduto di completare il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(9);

76.   si compiace dell'intenzione degli Stati membri di ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro famigliari, nonché le Convenzioni nn. 97 e 143 dell'OIL, nel quadro di un approccio coerente alla migrazione internazionale dei lavoratori;

77.   invita gli Stati membri a concordare una definizione standard comune di lavoro forzato e di abuso della vulnerabilità, al fine di ridurre l'ambiguità e la parzialità nelle decisioni giudiziarie;

78.   rileva che alcuni cittadini dell'Unione europea che esercitano il loro diritto alla libertà di circolazione sono esposti a condizioni di lavoro precarie e invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per monitorare le esperienze dei migranti intra-UE sul mercato del lavoro e a prendere provvedimenti per eliminare pratiche di sfruttamento del lavoro;

79.   chiede alla Commissione e alle delegazioni della Comunità nei paesi partner di promuovere attivamente l'inserimento dell'agenda per il lavoro dignitoso nonché dei programmi nazionali e regionali per il lavoro dignitoso nei CSP, nei documenti strategici regionali, nei piani d'azione nazionali e in altri strumenti di programmazione delle politiche comunitarie in materia di cooperazione allo sviluppo;

80.   si compiace dell'intenzione della Commissione di valutare l'opportunità di estendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull'accesso all'assistenza esterna della Comunità(10), per quanto attiene al rispetto delle norme fondamentali del lavoro, ai contratti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo;

81.   chiede alla Commissione di assegnare risorse sufficienti all'attuazione delle proposte per la promozione del lavoro dignitoso contenute nella sua comunicazione sul tema "Investire nelle persone";

82.   plaude all'importanza che la comunicazione della Commissione sul tema "Investire nelle persone" attribuisce all'attuazione dell'agenda per un lavoro dignitoso nei paesi partner dell'Unione europea; si compiace che il programma riconosca il chiaro nesso tra lavoro dignitoso e protezione sociale; invita la Commissione a stanziare sufficienti risorse finanziarie ai fini dell'attuazione e della promozione del lavoro dignitoso nell'ambito del programma tematico "Investire nelle persone";

83.   accoglie con favore la nuova strategia integrata per i diritti dei minori annunciata nella comunicazione della Commissione dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" (COM(2006)0367) e ricorda che l'azione contro il lavoro minorile, quale definito dalle Convenzioni nn. 138 e 182 dell'OIL contro il lavoro forzato, deve essere integrata nelle azioni nazionali e internazionali;

84.   chiede agli Stati membri di adottare politiche in linea con i principi comuni di base sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea;

85.   accoglie con favore l'intenzione della Commissione di elaborare, entro il 2008, una relazione di follow-up relativa alla sua comunicazione sul lavoro dignitoso, che dovrebbe comprendere un'analisi e una valutazione della ratifica e dell'applicazione, da parte degli Stati membri, delle convenzioni dell'OIL sull'occupazione, la sanità e la sicurezza, la tutela della maternità e diritti dei lavoratori migranti; chiede che tale relazione contenga un programma d'azione a favore del lavoro dignitoso concernente sia la cooperazione nell'Unione europea che iniziative a livello internazionale;

86.   si compiace degli sforzi della Commissione di migliorare le analisi e mettere a punto adeguati indicatori per quanto concerne l'attuazione dell'agenda per il lavoro dignitoso;

87.   accoglie con favore la proposta della dichiarazione ministeriale, adottata dal Consiglio economico e sociale delle Nazione Unite il 5 luglio 2006, di attuare a pieno ritmo l'agenda per il lavoro dignitoso, in modo da conseguire risultati tangibili entro il 2015;

88.   invita la Commissione a presentare al Parlamento dati specifici sulle modalità di finanziamento del lavoro dignitoso e delle relative questioni, in modo tale da valutare in modo più preciso l'impegno politico in termini di finanziamento;

89.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU C 93 del 27.4.2007, pag. 38.
(2) GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 598.
(3) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(4) GU C 300 E del 11.12.2003, pag. 290.
(5) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(6) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
(7) GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.
(8) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
(9) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(10) GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1.

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