Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (COM(2006)0822 – C6-0045/2007 – 2006/0269(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0822)(1),
– visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0045/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0171/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 6
(6) Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell'ambito della PAC. Il presente regolamento deve perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione tecnica e non deve abrogare o modificare gli strumenti esistenti – salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio – né introdurre nuovi strumenti o misure.
(6) Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell'ambito della PAC. Il presente regolamento deve perciò costituire esclusivamente un atto di semplificazione tecnica e non deve abrogare o modificare gli strumenti esistenti – salvo che, per la loro natura prettamente tecnica, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio – né introdurre nuovi strumenti o misure.
Emendamento 2 Considerando 7
(7) In quest'ottica, il presente regolamento non deve includere quelle disposizioni delle OCM che sono attualmente soggette a revisione politica, come ad esempio una parte delle OCM ortofrutticoli, banane e vino. Le disposizioni dei rispettivi regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1493/1999 vanno quindi incorporate nel presente regolamento solo nella misura in cui non siano interessate dalla riforma della politica comunitaria in quei settori.
(7) In quest'ottica, il presente regolamento non deve includere quelle OCM che sono attualmente soggette a revisione politica e che vanno incorporate nel presente regolamento solo una volta concluse le riforme in corso.
Emendamento 3 Considerando 9
(9) Le OCM cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, olive, lino e canapa, banane, vino, latte e prodotti lattiero-caseari e bachi da seta prevedono campagne di commercializzazione che sono essenzialmente confacenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti. Per le OCM ortofrutticoli freschi e trasformati, la Commissione è abilitata a fissare le campagne di commercializzazione di propria iniziativa, visto che i cicli di produzione variano considerevolmente da un prodotto all'altro e in certi casi non è necessario fissare una campagna di commercializzazione. Nel presente regolamento si devono quindi inserire le campagne vigenti nei settori summenzionati, nonché la competenza della Commissione a fissare le campagne per i prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati.
(9) Le OCM cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, olive, lino e canapa, banane, latte e prodotti lattiero-caseari e bachi da seta prevedono campagne di commercializzazione che sono essenzialmente confacenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.
Emendamento 4 Considerando 11 bis (nuovo)
(11 bis)Le organizzazioni a carattere interprofessionale costituite su iniziativa di organizzazioni di operatori e che rappresentano una quota significativa delle diverse categorie professionali del settore interessato sono in grado di contribuire a una maggiore attenzione alle realtà del mercato e di facilitare l'evoluzione dei comportamenti economici per migliorare la conoscenza e l'organizzazione della produzione nonché la presentazione e la commercializzazione dei prodotti. Poiché le azioni di queste organizzazioni a carattere interprofessionale possono concorrere in termini generali alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato, e in particolare di quelli perseguiti dal presente regolamento, quest'ultimo non rimette in discussione l'esistenza e il funzionamento di questo tipo di organizzazioni negli Stati membri.
Emendamento 5 Considerando 20
(20) I regolamenti di base dei settori carni bovine, carni suine e carni ovicaprine hanno stabilito tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse. Questo dispositivo è essenziale per la rilevazione dei prezzi e per l'applicazione del regime di intervento nei settori delle carni bovine e suine, oltre a rispondere all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato. Questo metodo di classificazione delle carcasse va quindi mantenuto. Tuttavia, data la sua natura eminentemente tecnica, sembra opportuno affidare alla Commissione la competenza a legiferare in materia, sulla base dei criteri preposti al sistema vigente.
(20) I regolamenti di base dei settori carni bovine, carni suine e carni ovicaprine hanno stabilito tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse. Questo dispositivo è essenziale per la rilevazione dei prezzi nei settori delle carni bovine, delle carni ovine e delle carni suine e per l'applicazione del regime di intervento nei settori delle carni bovine e suine, oltre a rispondere all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato. Questo metodo di classificazione delle carcasse va quindi mantenuto. La classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini dovrà essere effettuata sulla base della conformazione e dello stato di ingrassamento. L'utilizzazione combinata di tali due criteri permette di suddividere le carcasse in classi. Le carcasse così classificate dovrebbero formare oggetto di identificazione. Per assicurare l'applicazione omogenea del presente regolamento nella Comunità è necessario prevedere verifiche in loco da parte di un comitato di controllo comunitario.
Emendamento 6 Considerando 25
(25) Per garantire un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra gli zuccherifici e i produttori di barbabietole da zucchero, è necessario dotarsi di strumenti specifici. Giova pertanto trasporre nel presente regolamento le disposizioni generali dell'OCM zucchero che disciplinano i rapporti contrattuali tra acquirenti e venditori di barbabietole da zucchero. Quanto alle condizioni particolari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 318/2006, di natura altamente tecnica, si ritiene più opportuno disciplinarle a livello di Commissione.
(25) Per garantire un giusto equilibrio dei diritti e dei doveri tra gli zuccherifici e i produttori di barbabietole da zucchero, è necessario dotarsi di strumenti specifici. Giova pertanto introdurre disposizioni quadro a disciplina dei rapporti contrattuali tra acquirenti e venditori di barbabietole da zucchero. A causa della diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche, risulta difficile uniformare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero nell'insieme della Comunità. Esistono già accordi interprofessionali tra associazioni di produttori di barbabietole da zucchero e zuccherifici. Pertanto le disposizioni quadro dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai produttori di barbabietole da zucchero e all'industria saccarifera ai fini di un corretto funzionamento dell'economia zuccheriera, prevedendo la possibilità di derogare a talune regole nel contesto di un accordo interprofessionale.
Emendamento 7 Considerando 26
(26)Data la diversità delle condizioni naturali, economiche e tecniche, risulta difficile uniformare le condizioni di acquisto delle barbabietole nella Comunità. Attualmente già esistono accordi interprofessionali tra le associazioni di bieticoltori e le imprese produttrici di zucchero, per cui le disposizioni quadro dovrebbero limitarsi a definire le garanzie minime necessarie ai bieticoltori e agli industriali per il buon funzionamento del mercato dello zucchero, riservando agli accordi interprofessionali la possibilità di derogare a talune disposizioni.
soppresso
Emendamento 8 Considerando 35
(35) Ai fini del presente regolamento, la struttura delle quote latte deve essere allineata con il regime vigente nel settore dello zucchero. Di conseguenza, il punto di partenza della normativa per il settore lattiero-caseario non deve essere più l'obbligo di sottostare a un prelievo supplementare quando viene superato il quantitativo di riferimento nazionale, bensì la fissazione di quote nazionali che, una volta superate, danno luogo alla riscossione di un prelievo di eccedenza.
(35) Ai fini del presente regolamento, è opportuno raggruppare all'interno di una stessa sezione il regime di controllo della produzione nel settore del latte e quello applicabile nel settore dello zucchero. Di conseguenza, nel settore lattiero-caseario occorre sostituire i termini "quantitativi di riferimento nazionali" con i termini "quote nazionali" che, una volta superate, danno luogo alla riscossione di un prelievo.
Emendamento 9 Considerando 35 bis (nuovo)
(35 bis)L'obiettivo essenziale del regime delle quote lattiere consiste nel ridurre lo squilibrio tra l'offerta e la domanda di latte e prodotti lattiero-caseari nonché le eccedenze strutturali che ne risultano, pervenendo così a un migliore equilibrio del mercato. Occorre pertanto prevedere il suo proseguimento per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi a partire dal 1° aprile 2008. Occorre inoltre mantenere il metodo adottato nel 1984 che ha istituito un prelievo da versare sui quantitativi di latte raccolti o venduti direttamente oltre la quota.
Emendamento 10 Considerando 95
(95) Il presente regolamento conferisce alla Commissione competenze che in passato erano attribuite al Consiglio, che le esercitava secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37 del trattato. Gli atti adottati dal Consiglio secondo tale procedura devono rimanere in vigore fino all'adozione delle pertinenti disposizioni da parte della Commissione in virtù delle competenze attribuitele dal presente regolamento. Per evitare che, in simili casi, le disposizioni adottate dal Consiglio coesistano in parallelo con quelle adottate dalla Commissione, quest'ultima deve essere abilitata ad abrogare gli atti del Consiglio di cui trattasi.
(95) Il presente regolamento conferisce alla Commissione competenze che in passato erano attribuite al Consiglio, che le esercitava secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37 del trattato per le disposizioni tecniche. Gli atti adottati dal Consiglio secondo tale procedura devono rimanere in vigore fino all'adozione delle pertinenti disposizioni tecniche da parte della Commissione in virtù delle competenze attribuitele dal presente regolamento. Per evitare che, in simili casi, le disposizioni adottate dal Consiglio coesistano in parallelo con quelle adottate dalla Commissione, quest'ultima deve essere abilitata ad abrogare gli atti del Consiglio di cui trattasi. Tutte le disposizioni politiche dovrebbero essere adottate dal Consiglio sulla base dell'articolo 37 del trattato, previa consultazione del Parlamento europeo.
vino: allegato I, parte XII (di seguito "il settore del vino");
soppresso
Emendamento 14 Articolo 1, paragrafo 2
2.Ai settori degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e del vino si applicano unicamente le seguenti disposizioni del presente regolamento:
soppresso
a) articoli 3 e 4;
b) parte IV;
c) articolo 183;
d) articolo 184;
e) articolo 185;
f) articolo 188 e articolo 189, primo comma;
g) articolo 195, lettera a).
Emendamento 15 Articolo 2, paragrafo 2, lettere b bis) e b ter) (nuove)
b bis) "prezzo di riferimento": il prezzo di base;
b ter) "prezzo d'intervento": il prezzo raggiunto il quale si procede all'intervento.
d) dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore del vino;
soppresso
Emendamento 17 Articolo 3, paragrafo 2
2.La Commissione fissa, se necessario, le campagne di commercializzazione per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
soppresso
Emendamento 18 Articolo 9, lettera f bis) (nuova)
f bis) carni suine.
Emendamento 19 Articolo 39
1. La Commissione stabilisce tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse, comprese le norme sulla comunicazione dei prezzi di taluni prodotti da parte degli Stati membri, nei seguenti settori:
1. Sono stabilite tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse, comprese le norme sulla comunicazione dei prezzi di taluni prodotti da parte degli Stati membri, nei seguenti settori:
a) carni bovine, relativamente ai bovini adulti;
a) carni bovine, relativamente ai bovini adulti;
b) carni suine;
b) carni suine;
c) carni ovine e caprine.
c) carni ovine e caprine.
2. La Commissione stabilisce le tabelle di cui al paragrafo 1 tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
2. Le tabelle di cui al paragrafo 1 sono stabilite tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
a) per le carcasse di bovini adulti, la tabella classifica le carcasse in base alla conformazione e allo stato di ingrassamento, criteri che permettono di suddividere le carcasse in classi e di identificare le carcasse così classificate;
a) per le carcasse di bovini adulti, la tabella classifica le carcasse in base alla conformazione e allo stato di ingrassamento, criteri che permettono di suddividere le carcasse in classi e di identificare le carcasse così classificate;
b) per le carcasse di suino, la tabella classifica le carcasse in base al tenore di carne magra rispetto al peso, attenendosi al principio della constatazione diretta della percentuale di carne magra fondata su misure obiettive, e prevede la suddivisione delle carcasse in classi e la loro identificazione;
b) per le carcasse di suino, la tabella classifica le carcasse in base al tenore di carne magra rispetto al peso, attenendosi al principio della constatazione diretta della percentuale di carne magra fondata su misure obiettive, e prevede la suddivisione delle carcasse in classi e la loro identificazione;
c) per le carcasse di ovini e caprini, la tabella classifica le carcasse in base alla conformazione e allo stato di ingrassamento, criteri che permettono di suddividere le carcasse in classi e di identificare le carcasse così classificate.
c) per le carcasse di ovini e caprini, la tabella classifica le carcasse in base alla conformazione e allo stato di ingrassamento, criteri che permettono di suddividere le carcasse in classi e di identificare le carcasse così classificate.
Per le carcasse di agnelli leggeri possono essere utilizzati altri criteri, come il peso, il colore della carne e il colore del grasso.
Per le carcasse di agnelli leggeri possono essere utilizzati altri criteri, come il peso, il colore della carne e il colore del grasso.
2 bis.Onde assicurare l'applicazione omogenea del presente regolamento nella Comunità un comitato di controllo comunitario effettua verifiche in loco.
1. Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto che saranno determinate dalla Commissione, segnatamente per quanto riguarda l"acquisto, la fornitura, il ricevimento e il pagamento delle barbabietole.
1. Gli accordi interprofessionali e i contratti di fornitura sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 3 e alle condizioni di acquisto enunciate all'allegato II bis, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di acquisto, fornitura, ricevimento e pagamento delle barbabietole.
Emendamento 22 Articolo 50, alinea
La Commissione può adottare le modalità di applicazione della presente sezione, e segnatamente:
La Commissione può adottare le modalità di applicazione della presente sezione, e segnatamente gli elementi seguenti:
-a) le modifiche dell'allegato II bis;
Emendamento 23 Articolo 51, alinea
Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti ritiri dal mercato, la Commissione può adottare le seguenti misure relative ai settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e del pollame:
Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti ritiri dal mercato, la Commissione può adottare le seguenti misure relative ai settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e del pollame:
Emendamento 24 Articolo 51, lettera d bis) (nuova)
d bis) misure intese a permettere un migliore orientamento dell'allevamento.
Emendamento 25 Articolo 52, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.Il presente regolamento si applica fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate1.
------------------- 1 GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2005 (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 1).
Emendamento 27 Articolo 118, comma 1, parte introduttiva
Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che:
Fatte salve le disposizioni specifiche relative a un settore di produzione e senza pregiudizio del riconoscimento di organizzazioni analoghe per i prodotti non contemplati dal presente articolo, gli Stati membri riconoscono, secondo le rispettive modalità, le organizzazioni a carattere interprofessionale che:
Emendamento 28 Articolo 118, comma 1, lettera a)
a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori:
a) sono composte da organizzazioni rappresentative delle attività economiche connesse alla produzione e al commercio e/o alla trasformazione dei prodotti di un determinato settore.
c) perseguono un obiettivo specifico, segnatamente:
c) perseguono un obiettivo specifico, ad esempio:
Emendamento 30 Articolo 118, comma 1, lettera c), punto i)
i) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;
i) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione dei prodotti in questione;
Emendamento 31 Articolo 118, comma 1, lettera c), punto ii)
ii) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorarla;
ii) adattare in comune la produzione e/o la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorarla;
Emendamento 32 Articolo 118, comma 1, lettera c), punto iv)
iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'evoluzione del mercato.
iv) svolgere ricerche e esperienze su nuovi metodi di produzione sostenibili e studi sull'evoluzione del mercato;
Emendamento 33 Articolo 118, comma 1, lettera c), punto iv bis) (nuovo)
iv bis) favorire l'innovazione, il miglioramento qualitativo, la diversità e la sicurezza dei prodotti, la salvaguardia dell'ambiente e la biodiversità;
Emendamento 34 Articolo 118, comma 1, lettera c), punto iv ter) (nuovo)
iv ter) assicurare l'informazione sul prodotto lungo l'intero circuito di produzione e di commercializzazione, come pure la promozione del prodotto.
Emendamento 35 Articolo 118, comma 2 bis (nuovo)
Le organizzazioni a carattere interprofessionale possono chiedere alle autorità che le hanno riconosciute che le regole, gli accordi e le pratiche decisi nel loro ambito siano resi obbligatori per tutti gli operatori la cui attività è incentrata sul prodotto o gruppo di prodotti interessato.
Emendamento 36 Articolo 124
1. Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti in conformità del presente regolamento, la Commissione può subordinare le importazioni di uno o più dei prodotti appartenenti ai seguenti settori alla presentazione di un titolo di importazione:
1. Per i settori dei cereali, dello zucchero, del riso, del lino e della canapa, del latte, delle carni bovine (per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato I, parte XV, lettera a) e delle olive (per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39), le importazioni nella Comunità sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione.
a) cereali,
Tuttavia, può essere prevista una deroga:
b) riso,
a) per i prodotti cerealicoli che non presentano un'incidenza significativa sulla situazione dell'approvvigionamento del mercato in questione,
c) zucchero,
b)allorché la gestione di talune importazioni di zucchero o riso non necessita di un titolo di importazione.
d) sementi,
e) olive, per quanto riguarda i prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39,
f) lino e canapa, per quanto riguarda la canapa,
g) banane,
h) piante vive e prodotti della floricoltura,
i) carni bovine,
j) latte e prodotti lattiero-caseari,
k) carni suine,
l) carni ovine e caprine,
m) uova,
n) pollame,
o) alcole etilico.
1 bis.Per gli altri settori e prodotti, fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione sono richiesti in conformità del presente regolamento, la Commissione può subordinare le importazioni nella Comunità alla presentazione di un titolo di importazione.
2. Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercato interessati e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.
2. Quando applica il paragrafo 1 la Commissione tiene conto della necessità dei titoli di importazione per la gestione dei mercati interessati e, in particolare, per il monitoraggio delle importazioni dei prodotti in questione.
Emendamento 37 Articolo 135, paragrafo 2
2. Non vengono applicati dazi addizionali all'importazione ove risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario o ove gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. Il Consiglio verifica che i dazi addizionali all'importazione non rischino di perturbare il mercato comunitario o che i loro effetti non siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
Emendamento 38 Articolo 187, comma 1 bis (nuovo)
La Commissione si sforza di seguire il principio di efficacia dei costi nel determinare tali norme e garantisce agli Stati membri che esse non comporteranno un incremento eccessivo dei loro oneri di bilancio.
Emendamento 39 Articolo 187, comma 2 bis (nuovo)
Le procedure preliminari a tali sanzioni rispettano il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un processo equo ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.
Emendamento 40 Articolo 188, paragrafi 1 e 1 bis (nuovo)
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, in seguito denominato "il comitato".
1. La Commissione è assistita, in funzione dei mercati interessati, dal comitato di gestione rispettivamente per le carni, per i prodotti lattiero-caseari, per i prodotti vegetali o per le colture perenni.
1 bis.La Commissione garantisce, grazie a procedure adeguate e a un finanziamento sufficiente, che gli esperti designati dagli Stati membri possiedano un elevato livello di competenza.
Emendamento 41 Articolo 188, paragrafo 1 ter (nuovo)
1 ter.Entro un termine di due anni dall'adozione del presente regolamento, la Commissione procede ad una valutazione delle esperienze relative ai comitati di gestione e ai gruppi di esperti settoriali e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in materia, corredata dei commenti degli Stati membri.
1 quater. L'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE si applica alle riunioni dei comitati di gestione.
Emendamento 43 Articolo 188, paragrafo 3
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
3. I comitati adottano il proprio regolamento interno.
Emendamento 44 Articolo 195, paragrafo 1, lettera a)
a) i regolamenti (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2517/69, (CEE) n. 2728/75, (CEE) n. 2729/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 1055/77, (CEE) n. 2931/79, (CEE) n. 1358/80, (CEE) n. 3730/87, (CEE) n. 4088/87, (CEE) n. 2075/92, (CEE) n. 2077/92, (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 2529/2001, (CE) n. 670/2003, (CE) n. 797/2004 e (CE) n. 1952/2005 a decorrere dal 1° gennaio 2008;
a) i regolamenti (CEE) n. 234/68, (CEE) n. 827/68, (CEE) n. 2728/75, (CEE) n. 2729/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 1055/77, (CEE) n. 2931/79, (CEE) n. 1358/80, (CEE) n. 3730/87, (CEE) n. 4088/87, (CEE) n. 2075/92, (CEE) n. 2077/92, (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 2529/2001, (CE) n. 670/2003, (CE) n. 797/2004 e (CE) n. 1952/2005 a decorrere dal 1° gennaio 2008;
e) il regolamento (CE) n. 318/2006 a decorrere dal 1° agosto 2008;
soppresso
Emendamento 46 Allegato I, parte IX
Testo della Commissione
Parte IX: Ortofrutticoli freschi
Nel settore degli ortofrutticoli freschi, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:
Codice NC
Designazione delle merci
0702 00 00
Pomodori freschi o refrigerati
0703
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705
Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) , fresche o refrigerate
0706
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709
Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60
ex 0802
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20
0803 00 11
Banane da cuocere, fresche
ex 0803 00 90
Banane da cuocere, essiccate
0804 20 10
Fichi, freschi
0804 30 00
Ananassi
0804 40 00
Avocadi
0804 50 00
Guaiave, manghi e mangostani
0805
Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10
Uve da tavola, fresche
0807
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808
Mele, pere e cotogne, fresche
0809
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche
0810
Altra frutta fresca
0813 50 31
0813 50 39
Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
1212 99 30
Carrube
Emendamento del Parlamento
soppresso
Emendamento 47 Allegato I, parte X
Testo della Commissione
Parte X: Ortofrutticoli trasformati
Nel settore degli ortofrutticoli trasformati, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:
Codice NC
Designazione delle merci
a)
ex 0710
Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum e del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59
ex 0711
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30
ex 0712
Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, non atti all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 95
0804 20 90
Fichi secchi
0806 20
Uve secche
ex 0811
Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 90
ex 0812
Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 99
ex 0813
Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39
0814 00 00
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0904 20 10
Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati
b)
ex 0811
Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 1302 20
Sostanze pectiche e pectinati
ex 2001
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi:
– frutti del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20
– granturco dolce (Zea Mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30
– ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40
– cuori di palma della sottovoce 2001 90 60
– olive della sottovoce 2001 90 65
– foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 99
2002
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003
Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
ex 2004
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91
ex 2005
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10
ex 2006 00
Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, candite nelle zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99
ex 2007
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:
– preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10
– confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 ed ex 2007 99 98
ex 2008
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:
– burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10
– cuori di palma della sottovoce 2008 91 00
– granturco della sottovoce 2008 99 85
– ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91
– foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99
– miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98
– banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99
ex 2009
Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80
Emendamento del Parlamento
soppresso
Emendamento 48 Allegato I, parte XII
Testo della Commissione
Parte XII: Vino
Nel settore del vino, il presente regolamento si applica ai prodotti di seguito elencati:
Codice NC
Designazione delle merci
a)
2009 61
2009 69
Succhi di uve (compresi i mosti di uva)
2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98
Altri mosti di uva, diversi da quelli parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole
b)
ex 2204
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009, esclusi gli altri mosti di uva delle sottovoci 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 e 2204 30 98
c)
0806 10 90
Uve fresche diverse da quelle da tavola
2209 00 11
2209 00 19
Aceti di vino
d)
2206 00 10
Vinello
2307 00 11
2307 00 19
Fecce di vino
2308 00 11
2308 00 19
Vinaccia
Emendamento del Parlamento
soppresso
Emendamento 49 Allegato II bis (nuovo)
Emendamento del Parlamento
ALLEGATO II BIS
CONDIZIONI DI ACQUISTO DELLE BARBABIETOLE
PUNTO I
Ai fini del presente allegato per "parti contraenti" si intendono:
a) l'impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata "il fabbricante";
b) il venditore di barbabietole, in appresso denominato "il venditore".
PUNTO II
1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota.
2. Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.
PUNTO III
1. Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole, fermo restando che è operata una distinzione a seconda che i quantitativi di zucchero prodotti a partire da tali barbabietole siano:
a) zucchero di quota,
b) zucchero fuori quota.
Per i quantitativi di cui alla lettera a), i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole indicato all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006.
2. Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.
La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.
3. Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura di barbabietole destinate alla produzione di zucchero di quota, tutte le sue forniture, convertite a norma del paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture di barbabietole destinate alla produzione di zucchero di quota, sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura.
____________________
4. Il fabbricante che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina, produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, è tenuto a ripartire il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura di barbabietole destinate alla produzione di zucchero di quota.
Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.
PUNTO IV
1. Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni.
PUNTO V
1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole.
2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.
3. Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna saccarifera precedente.
4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di carico e di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.
PUNTO VI
1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.
2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.
PUNTO VII
1. Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.
2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.
PUNTO VIII
Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti:
a) insieme dal fabbricante e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;
b) dal fabbricante, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;
c) dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo.
PUNTO IX
1. Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sottoindicati per il fabbricante, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:
a) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;
b) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;
c) la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione;
d) il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.
Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è destinata a subire trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo comma.
2. Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).
PUNTO X
1. I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.
2. I termini di cui al paragrafo 1 corrispondono a quelli in vigore durante la campagna precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.
PUNTO XI
Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.
PUNTO XII
1. L'accordo interprofessionale prevede una clausola di arbitraggio.
2. Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:
a) norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota;
b) norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 4;
c) la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 2;
d) disposizioni attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;
e) un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;
f) la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;
g) il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive;
h) indicazioni riguardanti:
i) la parte delle polpe di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera b),
ii) le spese di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera c),
iii) la compensazione di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera d);
i) il ritiro delle polpe da parte del venditore;
j) fatte salve le disposizioni relative al prezzo minimo delle barbabietole di quota precisate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell'eventuale differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.
PUNTO XIII
In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.
Tali norme possono inoltre dare ai venditori che conferiscono tradizionalmente barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura diversi da quelli di cui beneficerebbero se appartenessero a detta cooperativa.