Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(2006)0755 – C6-0044/2007 – 2006/0256(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0755)(1),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0044/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0141/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 CONSIDERANDO 6
(6) L'adozione di misure adeguate è pertanto necessaria per garantire il buon funzionamento del mercato comunitario dei cereali. A tal fine l'esclusione del granturco dal regime di intervento di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003 appare la misura più adeguata, tenuto conto degli elementi sopraindicati e degli sbocchi di mercato per i produttori di granturco.
(6) L'adozione di misure adeguate è pertanto necessaria per garantire il buon funzionamento del mercato comunitario dei cereali. A tal fine il volume annuale degli acquisti di granturco nel quadro del regime di intervento di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003 dovrebbe essere limitato, tenuto conto degli elementi sopraindicati.
Emendamento 2 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1784/2003)
2.All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
soppresso
"1. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri acquistano il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo e il sorgo raccolti nella Comunità e loro offerti, purché le offerte rispondano alle condizioni previste, in particolare in termini qualitativi e quantitativi."
Emendamenti 3 e 4 ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) Articolo 5, paragrafo 1, commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (regolamento (CE) n. 1784/2003)
2 bis.All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
"In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, gli acquisti di granturco a titolo del regime di intervento sono soggetti ai seguenti massimali annui:
- 2 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2007/2008,
- 1 milione di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2008/2009,
- 0 tonnellate nella campagna di commercializzazione 2009/2010.
Entro il 31 dicembre 2008, la Commissione presenta una relazione, se necessario corredata di nuove proposte legislative, in cui valuta l'evoluzione del mercato del granturco, la situazione economica del settore, nonché l'opportunità di sopprimere o di prorogare il regime di intervento."