Decisione del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sulla verifica dei poteri dell'on. Beniamino Donnici (2007/2121(REG))
Il Parlamento europeo,
– visto l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976(1),
– visti gli articoli 3, 4 e 9 nonché l'allegato I del suo regolamento,
– viste la comunicazione ufficiale della competente autorità nazionale italiana concernente l'elezione dell'on. Beniamino Donnici al Parlamento europeo,
– vista la contestazione ricevuta dall'on. Achille Occhetto il 25 marzo 2007 in merito alla validità dell'elezione dell'on. Beniamino Donnici al Parlamento europeo,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0198/2007),
A. considerando che l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976 precisa le cariche che sono incompatibili con quella di membro del Parlamento europeo,
B. considerando che in base all'articolo 9 e all'allegato I del regolamento i deputati sono tenuti a dichiarare con precisione le attività professionali da loro svolte e qualsiasi altra funzione o attività retribuita,
C. considerando che l'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento del Parlamento europeo prevede che "Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione competente per la verifica dei poteri vigila a che tale rinuncia avvenga conformemente allo spirito e alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, nonché all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento",
D. considerando che le disposizioni nazionali relative alla procedura elettorale europea devono essere conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, e in particolare al diritto comunitario primario, nonché allo spirito e alla lettera dell'Atto del 1976; considerando che per tali ragioni le autorità nazionali competenti - legislative, amministrative e giurisdizionali - quando applicano e/o interpretano le loro disposizioni nazionali relative alla procedura elettorale europea non possono non tenere conto di principi di diritto comunitario in materia elettorale;
E. considerando che la conformità della rinuncia all'elezione dell'On. Achille Occhetto alla lettera e allo spirito dell'Atto del 1976 deve essere valutata alla luce dell'articolo 6 di quest'ultimo, che recita: "I membri del Parlamento europeo (...) non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo", e che la libertà e l'indipendenza dei deputati è un vero e proprio principio chiave,
F. considerando che lo Statuto dei deputati (in vigore dal 2009) prevede al suo articolo 2, paragrafo 1, che "I deputati sono liberi e indipendenti". A sua volta, il paragrafo 2, ponendosi come un'evidente emanazione del paragrafo 1, stabilisce che "Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo",
G. considerando che tali disposizioni dello Statuto dei deputati rappresentano soltanto un'esplicitazione dei principi di libertà ed indipendenza già contenuti nell'Atto del 1976 e che lo Statuto dei deputati sancisce in maniera esplicita a garanzia del Parlamento europeo e dei suoi componenti,
H. considerando che lo Statuto dei deputati del Parlamento europeo, sebbene entri in vigore solo a partire dalla prossima legislatura che avrà inizio nel 2009, è allo stato attuale dell'ordinamento comunitario un atto legislativo di diritto primario, adottato dal Parlamento europeo con l'approvazione incondizionata del Consiglio e regolarmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
I. considerando che il Parlamento europeo come pure le autorità nazionali responsabili dell'attuazione e/o dell'interpretazione delle disposizioni nazionali in materia di procedura elettorale europea devono tenere conto dei principi e della disciplina dello Statuto dei deputati e devono comunque astenersi, anche in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'art 10 del trattato CE, dall'adottare misure o provvedimenti in palese contrasto con tale Statuto,
J. considerando che i principi e le norme dello Statuto dei deputati rientrano indiscutibilmente tra i principi di cui all'articolo 6 del trattato UE, principi che sono il fondamento dell'Unione europea (come, in particolare, il principio di democrazia e quello dello stato di diritto) e che quest'ultima rispetta quali principi generali del diritto comunitario,
K. considerando che la portata giuridica dell'articolo 6 dell'Atto del 1976 include nel suo ambito di applicazione anche i candidati che figurano ufficialmente nella graduatoria dei votati, e ciò nell'interesse del Parlamento europeo, poiché tali candidati sono potenzialmente componenti del Parlamento stesso,
L. considerando che la rinuncia all'elezione presentata dall'On. Achille Occhetto è il risultato di una volontà condizionata da un accordo, precedente alla proclamazione degli eletti nelle elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004, con l'altra componente della lista "Società civile DI PIETRO-OCCHETTO" e che pertanto tale rinuncia deve ritenersi incompatibile con la lettera e lo spirito dell'Atto del 1976 e quindi nulla,
M. considerando che la nullità della rinuncia all'elezione dell'on. Achille Occhetto fa venir meno l'elemento di fatto e di diritto presupposto alla sussistenza e validità del mandato del suo successore Beniamino Donnici,
N. considerando che il tribunale amministrativo regionale del Lazio (giudice di primo grado), con sua sentenza del 21 luglio 2006, ha ritenuto che la rinuncia, espressa dall'on. Achille Occhetto in vista della proclamazione degli eletti, non costituisce rinuncia alla posizione in graduatoria, perché il rispetto della volontà popolare impone di considerare indisponibili ed immodificabili i risultati elettorali, e non ha effetto in sede di adozione degli eventuali atti di surrogazione in caso di incompatibilità, decadenza, ineleggibilità o rinuncia alla nomina o alla carica da parte degli aventi diritto. Pertanto il candidato, che abbia rinunciato all'elezione, ha diritto, quando si verifichino i presupposti per una surrogazione, a ritirare il proprio atto di rinuncia per subentrare nel seggio da ricoprire per surrogazione,
O. considerando che il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva passata in giudicato, ha annullato la proclamazione a componente del Parlamento europeo dell'on. Achille Occhetto,
P. considerando che in base all'articolo 12 dell'Atto del 1976 è il Parlamento europeo - e solo il Parlamento europeo - che verifica i poteri dei suoi membri eletti a suffragio universale; che tale fondamentale prerogativa del Parlamento europeo non può essere inficiata, o ancor meno vanificata, da un provvedimento delle autorità nazionali emesso in palese contrasto con le pertinenti norme e principi del diritto comunitario e ciò anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato adottato in via definitiva da un organo giurisdizionale supremo di detto Stato, come nel caso della sentenza del Consiglio di Stato italiano in questione; che la giurisprudenza della Corte di giustizia, a conferma di queste prerogative anche in relazione a sentenze nazionali definitive emesse in violazione del diritto comunitario, ha comunque stabilito la responsabilità dello Stato,
Q. considerando che il Parlamento europeo può legittimamente negare la validità del mandato dell'On. Beniamino Donnici e, al tempo stesso, ignorare la decisione del Consiglio di Stato italiano perché essa contrasta con la lettera e lo spirito dell'Atto del 1976, facendo così salvo il mandato dell'on. Achille Occhetto,
1. dichiara non valido il mandato del deputato al Parlamento europeo dell'On. Beniamino Donnici la cui elezione è stata comunicata dall'autorità nazionale competente,
2. conferma la validità del mandato dell'on. Achille Occhetto,
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione all'autorità nazionale competente italiana e agli onorevoli Beniamino Donnici e Achille Occhetto.