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Procedura : 2007/2563(RSP)
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Ciclo del documento : B6-0200/2007

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B6-0200/2007

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PV 23/05/2007 - 11
CRE 23/05/2007 - 11

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PV 24/05/2007 - 7.5
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P6_TA(2007)0211

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Giovedì 24 maggio 2007 - Strasburgo
Commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)
P6_TA(2007)0211B6-0200/2007

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sugli obiettivi strategici dell'UE per la quattordicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà all'Aia dal 13 al 15 giugno 2007

Il Parlamento europeo,

–   vista la quattordicesima riunione della Conferenza delle parti (CoP 14) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), che si terrà all'Aia, Paesi Bassi, dal 13 al 15 giugno 2007,

–   visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che, con 171 parti aderenti, compresi i 27 Stati membri dell'Unione europea, la CITES rappresenta il più importante accordo globale in materia di conservazione della fauna selvatica, con l'obiettivo di prevenire il sovrasfruttamento dovuto al commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche,

B.   considerando che il consumo delle risorse naturali da parte dell'uomo, la distruzione degli habitat, il cambiamento climatico, il sovrasfruttamento delle specie selvatiche e il commercio illegale di fauna e flora selvatiche rappresentano le cause principali dell'impoverimento della biodiversità della terra,

C.   considerando che i rapporti scientifici prevedono che il cambiamento climatico esacerberà la perdita di biodiversità e la situazione delle specie a rischio di estinzione,

D.   considerando che la sensibilizzazione del pubblico nei paesi consumatori è stata e rimane essenziale per il controllo del bracconaggio e del commercio illegale a livello internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione,

E.   considerando che il commercio illegale pregiudica gravemente l'agenda mondiale in materia di sostenibilità dell'ambiente e dello sviluppo,

F.   considerando che la strategia dell'UE per uno sviluppo sostenibile fornisce il contesto per una gestione responsabile e sostenibile delle risorse naturali,

G.   considerando che il seminario sul coordinamento comunitario dell'applicazione della legislazione relativa al commercio di specie selvatiche, organizzato dalla Presidenza del Regno Unito e tenutosi dal 25 al 27 ottobre 2005, è risultato in un progetto di piano d'azione, che ha riscosso ampio sostegno, per combattere il commercio illegale delle specie animali e vegetali selvatiche nell'Unione europea (2006-2010),

H.   considerando che la CITES svolge un ruolo complementare a quello dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e di altri organismi internazionali nel contesto della conservazione di specie marine che possono essere minacciare dal commercio internazionale,

I.   considerando che la Commissione baleniera internazionale (IWC), riconosciuta dalla CITES come l'organismo avente autorità di regolamentare la conservazione e la gestione delle balene, ha decretato una moratoria mondiale sulla caccia commerciale alla balena,

J.   considerando che il Giappone ha proposto, nel documento CoP 14 Doc. 51, che tutti i cetacei elencati all'appendice I e gestiti dalla IWC siano inclusi nella verifica periodica delle appendici, che sia modificata la risoluzione della CITES Conf.11.4 che definisce le relazioni tra la IWC e la CITES e che l'IWC fornisca dati scientifici e consulenza sulla catalogazione delle specie di balene della CITES,

K.   considerando che nella sua risoluzione del 7 luglio 2005 su una più rapida attuazione del piano d'azione dell'UE concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)(1), il Parlamento europeo ha espresso delusione per i "progressi estremamente lenti" nel processo FLEGT; che, in assenza di normative obbligatorie e complete che proibiscano l'importazione nell'UE di legname tagliato illegalmente e in modo insostenibile, si rendono essenziali iniziative da parte della CITES per regolamentare il commercio internazionale di legname,

L.   considerando che, contrariamente alla raccomandazione del Parlamento europeo, in occasione della CoP 12 è stata adottata la decisione di consentire la vendita in un'unica soluzione, a determinate condizioni, degli stock di avorio di proprietà governativa provenienti dal Botswana, dalla Namibia e dal Sudafrica, e che le condizioni per il commercio definite in suddetta decisione non sono ancora state soddisfatte,

M.   considerando che le confische di avorio illegale confiscato sono aumentate significativamente dal CoP 13 e che si stima che almeno 20.000 elefanti siano abbattuti annualmente; che un'ulteriore apertura del commercio dell'avorio avrebbe effetti negativi sulle popolazioni di elefanti, già ridotte e frammentate, di altri paesi dell'Africa e dell'Asia,

N.   considerando che la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica ha inserito il grande squalo bianco nelle Appendici I e II della convenzione; che, nel 2001, l'Australia ha elencato tale specie nell'Appendice III della CITES, con riserve da parte della Norvegia e del Giappone e che, dal 1996, l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) lo elenca tra le specie vulnerabili nella sua lista rossa delle specie minacciate,

O.  considerando che le popolazioni di grandi felini dell'Asia sono soggette a minacce crescenti e che si è registrata una deludente mancanza di progressi per quanto riguarda l'adozione di azioni decise per porre fine alla diminuzione delle popolazioni di tigri e di altri grandi felini,

P.   considerando che nel maggio 2005 sono stati introdotti obblighi di etichettatura del caviale al fine di regolarne il commercio,

Q.   considerando che la conservazione delle specie deve continuare a costituire il principio su cui si basano le decisioni di inserimento negli elenchi CITES e che l'analisi degli effetti sui mezzi di sussistenza delle popolazioni dovrebbe essere tenuta in considerazione nell'attuazione delle decisioni di inserimento in tali elenchi,

R.   considerando che nulla impedisce all'UE di adottare misure più rigorose a livello interno sulle importazioni di fauna selvatica, sulla base degli obiettivi di conservazione delle specie o di altri motivi quali l'interesse per il benessere animale,

1.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di ricorrere al principio precauzionale quale principio guida di tutte le loro decisioni concernenti documenti di lavoro e proposte di inserimento negli elenchi e di tenere conto altresì del principio "chi usa paga", dell'approccio incentrato sull'ecosistema e dei principi tradizionali di conservazione;

2.   chiede alla Commissione e agli Stati membri di assicurare che le decisioni volte a rafforzare il coordinamento tra la CITES e altre convenzioni attinenti alla biodiversità non indeboliscano la natura della CITES quale accordo globale sulla conservazione o le rigorose misure di conservazione previste dalla CITES stessa;

3.   si oppone fermamente al ricorso a votazioni a scrutinio segreto ed è deluso per il fatto che il Comitato permanente della CITES non abbia presentato proposte volte ad escludere la possibilità di ricorrere al voto segreto nel processo decisionale della Convenzione;

4.   accoglie favorevolmente le proposte del Kenya e del Mali, che hanno ottenuto il sostegno del Togo e del Ghana, , volte a stabilire una moratoria di 20 anni per tutto il commercio d'avorio, nonché la dichiarazione di Accra, che prevede il divieto del commercio di avorio e che è stata firmata da 19 paesi africani;

5.   ricorda che la moratoria proposta non incide sulla decisione presa in occasione della CoP 12 di porre in vendita in un'unica soluzione, a determinate condizioni, gli stock di avorio di proprietà governativa provenienti dal Botswana, dalla Namibia e dal Sudafrica;

6.   sottolinea che l'accettazione delle proposte del Kenya e del Mali consentirebbe di perfezionare il sistema MIKE (Monitoring Illegal Killing of Elephants) di monitoraggio dell'abbattimento illegale di elefanti e darebbe la possibilità alla comunità internazionale di incentrare il dibattito non più sul commercio d'avorio ma sulle minacce reali che incombono sugli elefanti e sui loro habitat;

7.   sollecita i governi africani ad applicare integralmente, in collaborazione con le ONG, la decisione presa alla CoP 13 di attuare un piano d'azione per il controllo del commercio di avorio proveniente da elefanti africani, comprendente altresì l'obbligo di riferire in proposito;

8.   chiede alla Commissione di sostenere gli sforzi volti a migliorare e monitorare la conservazione delle tigri, ad esempio individuando le lacune legislative, le difficoltà di attuazione e le debolezze in termini di applicazione e capacità;

9.   chiede alla Commissione di riferire in merito ai progressi registrati nell'applicazione degli obblighi di etichettatura del caviale, di incoraggiare altri principali Stati produttori e consumatori in Europa, America del Nord e Asia ad applicare il sistema di etichettatura e di rafforzare il processo volto a definire quote di esportazione sostenibili basate sulle informazioni scientifiche più affidabili e aggiornate;

10.   sollecita l'UE a sostenere le seguenti proposte per la CoP:

   il trasferimento delle specie di Nycticebus (lori lenti) dall'appendice II all'appendice I CITES;
   il rifiuto della soppressione della specie Lynx rufus (lince rossa) dall'appendice II CITES dato il problema della somiglianza con la lince europea (Lynx lynx) e la lince iberica (Lynx pardinus);
   l'inserimento delle due specie di squali Lamna nasus (smeriglio atlantico) e Squalus acanthias (spinarolo) nell'appendice II CITES, proposto dalla Germania a nome degli Stati membri;
   l'inserimento delle specie di Pristidae (pesci sega), catalogate dall'IUCN come a grave rischio di estinzione nell'appendice I CITES;
   l'inserimento dell"Anguilla Anguilla (anguilla europea) nell'appendice II CITES, proposto dalla Germania a nome degli Stati membri;
   l'inserimento del Pterapogon kauderni (pesce cardinale di Banggai) nell'appendice II CITES;
   l'inserimento delle specie di alberi tropicali pernambuco (Caesalpinia echinata), legno di rosa (Dalbergia retusa, Dalbergia granadillo e Dalbergia stevensonii) e cedro (le specie di Cedrela) nell'appendice II CITES;
   l'inserimento del Lycaon pictus (licaone) nell'appendice II CITES;
   il documento di lavoro sull'osservanza e l'applicazione della convenzione, presentato dalla Germania a nome degli Stati membri;
   il documento di lavoro sul commercio via Internet di esemplari di specie figuranti negli elenchi CITES, presentato dalla Germania a nome degli Stati membri;
   le quattro proposte, presentate dall'Algeria, di inserire nell'elenco il Cervus elaphus barbarus (cervo berbero), la Gazella cuvieri (gazzella di Cuvier), la Gazella dorcas (gazzella dorcas), la Gazella leptoceros (gazzella dalle corna sottili) nell'appendice I CITES;
   il documento di lavoro sul commercio in medicine tradizionali, presentato dall'Australia;
   la proposta di introdurre una moratoria di 20 anni su ogni forma di commercio dell'avorio, presentata dal Kenya e dal Mali;

11.   sollecita la Commissione e gli Stati membri a respingere:

   il documento 51 della CoP 14 sui cetacei, presentato dal Giappone;
   le quote di esportazione del Diceros bicornis (rinoceronte nero) per la Namibia e il Sudafrica;
   la sostituzione di tutte le annotazioni esistenti concernenti gli elenchi nell'appendice II CITES delle popolazioni di elefanti del Botswana, della Namibia, del Sudafrica e dello Zimbabwe, per consentire la fissazione di quote annuali di esportazione per il commercio di avorio grezzo;
   la modifica delle annotazioni concernenti gli elenchi nell'appendice II CITES delle popolazioni di elefanti del Botswana per consentire la fissazione di quote annuali di esportazione per il commercio di avorio grezzo, il commercio di animali vivi e di pelli a fini commerciali e il commercio di trofei di caccia a fini non commerciali;
   la proposta di espandere il commercio di lana di Vicugna vicugna (vigogna) a nove popolazioni in Bolivia, alcune delle quali molto piccole;
   la proposta di trasferire la popolazione brasiliana di Melanosuchus niger (caimano nero) dall'appendice I all'appendice II della CITES;
   la proposta di trasferire la popolazione di Panthera pardus (leopardo) all'appendice II della CITES e di aumentare le quote di esportazione per trofei di caccia provenienti dal Mozambico;

12.   comprende che la CITES può contribuire al meglio ai mezzi di sussistenza delle popolazioni povere assicurando la messa in atto e l'applicazione della Convenzione e impedendo il commercio illegale e non regolamentato; chiede alla Commissione e agli Stati membri di ritirare il documento CoP 14 Doc. 14 concernente la CITES e i mezzi di sussistenza;

13.   invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione internazionale nell'attuazione della CITES sviluppando una strategia con priorità identificate per agevolarne l'applicazione, fornendo incentivi e sostegno finanziario supplementari, in particolare a favore della formazione e dell'assistenza tecnica per l'identificazione delle specie e le misure di applicazione;

14.   ricorda che l'Unione europea rappresenta uno dei maggiori mercati di commercio illegale di fauna selvatica e che l'osservanza della CITES varia tra gli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il coordinamento dei loro sforzi volti ad applicare la legislazione dell'UE in materia di commercio di fauna selvatica;

15.   sollecita le parti della CITES che non l'hanno ancora fatto a ratificare l'emendamento di Gaborone, che consentirebbe alla Comunità europea di divenire parte contraente della CITES;

16.   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle parti della CITES e al segretariato della CITES.

(1) GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.

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