Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (COM(2006)0609 – C6-0403/2006 – 2006/0200(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0609)(1),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0403/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0162/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Articolo 4
Requisiti in materia di catture accessorie
Catture accessorie trattenute a bordo
1. Le navi non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata.
1. Le navi limitano le catture accessorie a un massimo di 2 500 kg o del 10% in peso, a seconda di quale valore sia superiore, per ciascuna delle specie elencate nell'allegato I per le quali, nella divisione di cui trattasi, non siano stati assegnati contingenti alla Comunità.
2. Le catture accessorie delle specie per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO, ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie, non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10% in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione NAFO in cui sia vietata la pesca diretta di talune specie o sia stato utilizzato pienamente un contingente "altri", le catture accessorie di ciascuna di tali specie non devono superare, rispettivamente, 1 250 kg o il 5 %.
2. Nei casi in cui sia in vigore un divieto di pesca o sia stato integralmente utilizzato un contingente della voce "altri", le catture accessorie delle specie interessate non possono superare 1 250 kg o il 5%, a seconda di quale valore sia superiore.
3. Se, nel corso di un'operazione di pesca, i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui al paragrafo 2 applicabili alla specie in questione, le navi si spostano immediatamente di almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se nelle successive operazioni di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano tali limiti, ancora una volta le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala per almeno 48 ore.
3. I valori percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolati come percentuale in peso, per ciascuna specie, di tutto il pescato a bordo. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.
4.Nel caso in cui la totalità delle catture accessorie di tutte le specie superi, in una delle cale, il 5% del peso nella divisione 3M e il 2,5% nella divisione 3L, le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) devono spostarsi immediatamente di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.
5.Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.
Emendamento 2 Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Catture accessorie in una qualsiasi cala
1.Se le percentuali di catture accessorie in una qualsiasi cala superano le percentuali di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la nave deve spostarsi immediatamente di almeno cinque miglia nautiche dalla posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.
2.Qualora il totale delle catture accessorie di tutte le specie demersali soggette a un contingente superi, in una qualsiasi cala della pesca del gamberello, il 5% in peso nella divisione 3M o il 2,5% in peso nella divisione 3L, la nave deve spostarsi di almeno 10 miglia nautiche dalla posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.
3.Il valore percentuale delle catture accessorie autorizzate in una qualsiasi cala è calcolato come percentuale, in peso, di ciascuna specie di tutto il pescato della cala.
Emendamento 3 Articolo 4 ter (nuovo)
Articolo 4 ter
Pesca diretta e catture accessorie
1.I comandanti di navi comunitarie non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale, in peso, di tutto il pescato di una cala.
2.Tuttavia, quando una nave pratica la pesca diretta della razza utilizzando reti con dimensioni delle maglie autorizzate per tale tipo di pesca, la prima volta che la percentuale maggiore, in peso, delle catture totali di una cala è costituita da specie soggette a limiti delle catture accessorie si considera che si sia trattato di un evento fortuito. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2.
3.Dopo un'assenza dalla divisione di almeno 60 ore, conformemente all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2, i comandanti delle navi comunitarie devono effettuare una cala di prova di durata non superiore a tre ore. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se in una siffatta cala la percentuale maggiore, in peso, del pescato totale, è costituita da specie per le quali esistono limiti alle catture accessorie, essa non può essere considerata come pesca diretta. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2.
Emendamento 4 Articolo 5
È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie demersali elencate nell'allegato I. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.
1.È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie demersali elencate nell'allegato I, fatta eccezione per la pesca della Sebastes mentella di cui al paragrafo 3. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae) tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.
Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.
2.Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.
3.Le navi che pescano lo scorfano atlantico pelagico (Sebastes mentella) nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F e 3K utilizzano reti con maglia minima di 100 mm.
Emendamento 5 Articolo 6
1. Durante la pesca diretta di una o più delle specie elencate nell'allegato I, non possono essere tenute a bordo reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 5.
1. Durante la pesca diretta di una o più delle specie elencate nell'allegato I, non possono essere tenute a bordo di navi comunitarie reti con maglie di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 5.
2. Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato, ovvero:
2. Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato. Tali reti devono:
a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico, e
a) essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico, e
b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.
b) quando si trovano sul ponte o sopra il ponte, devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.
Emendamento 6 Articolo 10, titolo e paragrafo 1, alinea
Disposizioni speciali per la raccolta dei dati
Zone di restrizione della pesca
1.Gli Stati membri applicano, ove possibile, disposizioni speciali per la raccolta dei dati relativi alle navi che pescano nelle zone seguenti:
È proibito effettuare attività di pesca utilizzando reti a strascico nelle zone seguenti:
Emendamento 7 Articolo 10, paragrafi 2 e 3
2.I dati di cui al paragrafo 1 sono raccolti per cala e, nella misura del possibile, comprendono:
soppresso
a) la composizione per specie in numero e in peso;
b) le frequenze delle lunghezze;
c) gli otoliti;
d) la posizione della cala, le latitudini e longitudini;
e) gli attrezzi da pesca;
f) la profondità di pesca;
g) l'ora del giorno;
h) la durata della cala;
i) l'apertura della rete (per gli attrezzi mobili);
j) altri campionamenti biologici, relativi ad esempio alla maturità, ove possibile.
3.I dati raccolti in conformità del paragrafo 1 sono inviati alle autorità competenti degli Stati membri, che a loro volta li trasmettono al segretariato della NAFO non appena possibile al termine di ogni bordata.
Emendamento 8 Articolo 12, paragrafo 2
2. Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell'elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali modifiche al segretariato della NAFO.
2. Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell'elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.
Emendamento 9 Articolo 13, paragrafo 1
1. Gli Stati membri possono consentire che una nave da pesca battente la loro bandiera e autorizzata a pescare nella zona di regolamentazione NAFO sia oggetto di un contratto di nolo per l'utilizzo, parziale o totale, di un contingente e/o di giorni di pesca assegnati ad un'altra parte contraente della NAFO.
1. Gli Stati membri possono consentire che una nave da pesca battente la loro bandiera e autorizzata a pescare nella zona di regolamentazione NAFO sia oggetto di un contratto di nolo per l'utilizzo, parziale o totale, di un contingente e/o di giorni di pesca assegnati ad un'altra parte contraente della NAFO. Non sono tuttavia permessi contratti di nolo riguardanti navi di cui è stato accertato dalla NAFO o da un'altra organizzazione regionale della pesca che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca "INN").
Emendamento 10 Articolo 14, paragrafo 5
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, in cui vengono indicati il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso in tale zona. Le attività delle navi dedite alla pesca dei gamberelli nelle divisioni 3M e 3L sono comunicate separatamente per ciascuna divisione.
5. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, in cui vengono indicati il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso in tale zona. Le attività delle navi dedite alla pesca dei gamberelli nelle divisioni 3M e 3L sono comunicate separatamente per ciascuna divisione.
Emendamento 11 Articolo 16
Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.
1.Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.
2.Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo di pesce da o su una nave di parti non contraenti che è stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.
3.Le navi comunitarie notificano alle proprie autorità competenti ciascun trasbordo effettuato nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno ventiquattro ore e le navi riceventi entro un'ora dal trasbordo.
4.La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende l'ora, la posizione geografica, il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l'indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo.
5.La nave ricevente indica, oltre al totale delle catture presenti a bordo e al peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l'ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno ventiquattro ore rispetto a qualsiasi sbarco.
6.Gli Stati membri inviano sollecitamente le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla Commissione, che a sua volta le trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.
Emendamento 12 Articolo 17, paragrafi da 1 a 4
1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di pesca le informazioni elencate nell'allegato IV del presente regolamento.
1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di pesca le informazioni elencate nell'allegato IV del presente regolamento.
1 bis.Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di stock di cui all'allegato II sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
2. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93:
2. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93:
a) un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per specie presenti a bordo, espressa in peso per prodotto (in chilogrammi);
a) un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per specie presenti a bordo, espressa in peso per prodotto (in chilogrammi);
b) un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nella stiva.
b) un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nella stiva. Nel caso dei gamberelli, le navi conservano un piano di stivaggio che specifichi la collocazione dei gamberelli catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, come pure i quantitativi di gamberelli, ripartiti per divisione, detenuti a bordo, in peso del prodotto espresso in chilogrammi.
3. Il registro di produzione e il piano di stivaggio di cui al paragrafo 2 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.
3. Il registro di produzione e il piano di stivaggio di cui al paragrafo 2 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.
4. I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.
4. I comandanti delle navi comunitarie devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.
Emendamento 13 Articolo 18
1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.
1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura1 e, nel caso dei gamberelli la data di cattura, siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.
2. La marcatura dei gamberelli catturati nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.
2. La marcatura dei gamberelli catturati nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.
3. Le catture della stesse specie possono essere collocate in una o più parti della stiva, ma devono essere stivate in modo tale da essere chiaramente distinte dalle catture di altre specie, utilizzando plastica, compensato, reti o altro materiale.
3. Tenendo in debito conto la responsabilità legale in materia di sicurezza e di navigazione del comandante della nave, si applica quanto segue:
Analogamente, tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa.
a) tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa, in modo da essere chiaramente distinte mediante plastica, compensato o reti;
b) le catture delle stesse specie possono essere tenute in più di una parte della stiva, ma la loro collocazione deve essere chiaramente indicata nel piano di stivaggio di cui all'articolo 17.
__________________ 1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 3).
Emendamento 14 Articolo 42
1. Qualora uno Stato membro riceva una notifica relativa a un'infrazione commessa da una nave che batte la sua bandiera, esso è tenuto ad agire rapidamente in conformità del proprio diritto nazionale al fine di ottenere ed esaminare le prove, a condurre le indagini necessarie per stabilire il seguito da dare all'infrazione e ad ispezionare, nella misura del possibile, la nave.
1. Le autorità competenti di uno Stato membro, non appena vengono informate di un'infrazione commessa da una nave battente bandiera di tale Stato, sono tenute a effettuare un'indagine rapida e completa di tale infrazione per acquisire le prove necessarie e, se del caso, provvedere a un'ispezione della nave.
2. Gli Stati membri collaborano con le autorità della parte contraente che effettua un'ispezione per garantire che le prove dell'infrazione siano raccolte e conservate in una forma che faciliti l'azione giudiziaria.
2. In caso di mancato rispetto delle misure adottate dalla NAFO, le autorità competenti dello Stato membro intervengono sollecitamente a livello amministrativo o giudiziario, secondo le proprie legislazioni nazionali, nei confronti dei responsabili della nave battente bandiera di tale Stato.
3. Gli Stati membri designano le autorità abilitate a ricevere le prove delle infrazioni e comunicano alla Commissione l'indirizzo di queste autorità.
3. Le autorità competenti dello Stato di bandiera garantiscono che i procedimenti avviati in conformità del paragrafo 2 permettano, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, di adottare misure efficaci adeguatamente severe, che assicurino il rispetto delle disposizioni, privino i contravvenenti dei benefici economici acquisiti con l'infrazione e costituiscano per il futuro un deterrente efficace.
Emendamento 15 Articolo 47 bis (nuovo)
Articolo 47 bis
Controllo rafforzato in relazione a talune infrazioni gravi
1.In aggiunta alle disposizioni della presente sezione, in particolare degli articoli 46 e 47, lo Stato membro di bandiera avvia le azioni di cui alla presente sezione qualora una nave battente la sua bandiera abbia commesso una delle seguenti infrazioni gravi:
a) la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;
b) le inesattezze nella registrazione delle catture. Siano passibili di provvedimenti ai sensi del presente articolo i casi in cui le differenze, calcolate come percentuale dei dati riportati nel registro, tra le stime dell'ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione sono uguali a 10 tonnellate o al 20%, a seconda di quale dato è superiore; per calcolare la stima del pescato a bordo viene utilizzato un fattore di stivaggio concordato tra gli ispettori della parte contraente che effettua l'ispezione e la parte contraente della nave ispezionata;
c) la ripetizione della stessa grave infrazione di cui all'articolo 43, confermata, come previsto all'articolo 44, paragrafo 4, nei 100 giorni successivi o nell'ambito della stessa bordata a seconda di quale periodo sia più breve.
2.Lo Stato membro di bandiera garantisce che, successivamente all'ispezione di cui al paragrafo 3, la nave in questione cessi ogni attività di pesca e che venga avviata una seria indagine sulle infrazioni gravi .
3.Qualora nella zona di regolamentazione non sia presente un ispettore o un'altra persona designata dallo Stato membro di bandiera per effettuare l'indagine di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera invita la nave a recarsi immediatamente in un porto in cui tale indagine possa essere avviata.
4.Nell'effettuare un'indagine per infrazione grave relativa a inesattezze nella registrazione delle catture, di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di bandiera garantisce che l'ispezione fisica e il calcolo delle catture presenti a bordo avvengano sotto la sua autorità nel porto. L'ispezione può avvenire in presenza di un ispettore di una qualsiasi altra parte contraente che intenda parteciparvi, previo consenso dello Stato membro di bandiera.
5.Qualora una nave sia invitata a dirigersi in un porto conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, un ispettore di un'altra parte contraente può salire e/o rimanere a bordo della nave diretta al porto, purché le autorità competenti dello Stato membro della nave sottoposta a ispezione non chieda all'ispettore di abbandonare la stessa.
Emendamento 16 Articolo 47 ter (nuovo)
Articolo 47 ter
Misure di esecuzione
1.Ogni Stato membro di bandiera è tenuto a adotta provvedimenti di esecuzione nei confronti di una nave, qualora sia stato accertato, in conformità con le sue leggi, che tale nave battente la sua bandiera si è resa responsabile di un'infrazione grave di cui all'articolo 47 bis.
2.I provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono includere, a seconda delle gravità dell'infrazione e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale:
a) ammende;
b) il sequestro di attrezzi e catture illegali;
c) il sequestro della nave;
d) la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca;
e) la riduzione o la revoca dei contingenti di pesca.
3.Lo Stato membro di bandiera della nave interessata comunica senza indugio alla Commissione i provvedimenti adottati in conformità del presente articolo. Sulla base di tale notifica la Commissione comunica al segretariato della NAFO i provvedimenti adottati.
Emendamento 17 Articolo 47 quater (nuovo)
Articolo 47 quater
Rapporti di infrazione
1.Nel caso delle infrazioni gravi di cui all'articolo 47 bis lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un rapporto sull'andamento dell'indagine che illustri i provvedimenti adottati o proposti in relazione all'infrazione grave; la trasmissione deve avvenire in tempi brevi e comunque entro tre mesi dalla notifica dell'infrazione. Alla fine dell'indagine lo Stato membro trasmette un rapporto sui risultati della stessa.
2. Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario. Nei quattro mesi che seguono la notifica dell'infrazione la Commissione invia il rapporto comunitario sull'andamento dell'indagine al segretariato della NAFO e, prima possibile, invia il rapporto sui risultati dell'indagine una volta conclusa quest'ultima.
Emendamento 18 Articolo 48
1. Ciascuno Stato membro attribuisce ai rapporti redatti dagli ispettori di altre parti contraenti e di altri Stati membri lo stesso valore di quelli redatti dai propri ispettori.
1. I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti dagli ispettori NAFO costituiscono una prova ammissibile per le procedure giudiziarie o amministrative di uno Stato membro. Al fine di stabilire i fatti, tali rapporti hanno lo stesso valore dei rapporti d'ispezione e sorveglianza redatti dai propri ispettori.
2. Gli Stati membri collaborano con le parti contraenti interessate per agevolare le azioni giudiziarie o di altro genere, conformi al proprio diritto nazionale, che vengano avviate in seguito a un rapporto presentato da un ispettore nell'ambito del programma NAFO.
2. Gli Stati membri collaborano per agevolare le azioni giudiziarie o di altro tipo che vengano avviate in seguito a un rapporto presentato da un ispettore ai sensi del presente regime, fatte salve le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nei sistemi giudiziari o di altro genere degli Stati membri.
d) la zona o le zone di regolamentazione NAFO in cui le catture sono state effettuate.
d) la divisione o le divisioni o le zone di regolamentazione NAFO in cui le catture sono state effettuate.
Emendamento 20 Articolo 58
Misure applicabili alle navi di parti non contraenti
Misure applicabili alle navi INN
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari in conformità del diritto nazionale e comunitario affinché:
1. Le seguenti misure si applicano alle navi che sono state inserite dalla NAFO nell'elenco delle navi INN di cui all'allegato XVII, appendice 2, del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura1:
a) alle navi figuranti nell'elenco INN non vengano rilasciati licenze o permessi di pesca speciali per operare in acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione;
a) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza alle navi figuranti nell'elenco INN, impegnarsi in attività di trasformazione del pesce o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con le navi suddette;
b) alle navi figuranti nell'elenco INN non sia concessa la loro bandiera;
b) le navi INN non ricevono nei porti cibarie, combustibile o altri servizi;
c) le navi figuranti nell'elenco INN non siano autorizzate a effettuare sbarchi o trasbordi, a rifornirsi di carburante o ad approvvigionarsi (salvo in casi di forza maggiore), né a svolgere attività di pesca o ogni altra attività preparatoria o correlata alla pesca nei loro porti o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione;
c) le navi INN non sono autorizzate a entrare nel porto di uno Stato membro, eccetto in caso di forza maggiore;
d) gli importatori, i trasportatori e gli altri settori interessati siano incoraggiati a non effettuare transazioni e trasbordi di pesce catturato da navi figuranti nell'elenco INN;
d) le navi INN non sono autorizzate a cambiare l'equipaggio, salvo se è necessario in caso di forza maggiore;
e) tutte le informazioni relative alle navi figuranti nell'elenco INN siano raccolte e scambiate con le altre parti contraenti, con le parti non contraenti e le altre organizzazioni regionali della pesca ai fini di individuare e prevenire l'uso di falsi titoli d'importazione o di esportazione relativi al pesce proveniente da tali navi.
e) le navi INN non sono autorizzate a pescare nelle acque comunitarie e ne è vietato il noleggio;
f) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera alle navi INN e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e gli altri settori interessati a non effettuare transazioni e trasbordi di pesce catturato da tali navi;
g) sono proibite le importazioni di pesce catturato dalle navi INN.
2. I pescherecci, incluse le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza alle navi figuranti nell'elenco INN o partecipare ad attività di trasbordo o ad altre attività preparatorie o correlate alla pesca o ad attività di pesca congiunte con le navi suddette.
2. La Commissione modifica l'elenco delle navi INN in conformità con l'elenco NAFO ogni volta che la NAFO adotti un nuovo elenco.
3.Il noleggio di navi figuranti nell'elenco INN è vietato.
_______________ 1 GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).